Atti Pregiudizievoli: Tipologia e Descrizione

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Una dispensa di approfondimento in PDF sugli atti pregiudizievoli, con tipologie e descrizioni! Gli atti pregiudizievoli sono eventi che vengono definiti tali quando sottintendono uno stato di insolvenza o di inadempienza. I documenti che certificano gli atti pregiudizievoli vengono registrati presso gli Uffici Pubblici: essi attestano lo stato di insolvenza del soggetto oppure ne limitano la disponibilità in relazione a un bene di sua proprietà. I principali atti pregiudizievoli sono: -pignoramenti immobiliari, -sequestri conservativi, -fallimenti, -ipoteche legali, -ipoteche giudiziali. La nostra dispensa di approfondimento in PDF approfondisce tutte le tipologie di atto pregiudizievole, analizzandole una ad una. Un esempio? Il fondo patrimoniale, che viene considerato un atto pregiudizievole in quanto limita la disponibilità dei beni di due coniugi. Altro esempio tra tutti, la costituzione di un vincolo su un bene o un immobile di rilevanza artistica, monumentale, commerciale o ambientale. www.visureitalia.com/smartfocus/atti-pregiudizievoli-tipologia-descrizione-dispensa-in-pdf/

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Atti Pregiudizievoli Tipologia e Descrizione degli Atti Pregiudizievoli

COSTITUZIONE DI FONDI PATRIMONIALIAtto con il quale ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per te-stamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Nel costi-tuire il fondo patrimoniale i coniugi possono stabilire di conservare ognuno la proprietà dei beni costituenti il fondo ovvero trasferire gli stessi in capo all’altro coniuge non proprietario. La costituzione del fondo patrimoniale, è un vincolo che limita la disponibilità dei beni da parte dei coniugi, e che sottrae gli stessi alle azioni esecutive da parte dei creditori. Il fondo patrimo-niale può essere costituito anche a mezzo di convenzione matrimoniale.

PIGNORAMENTOConsiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre all’esecuzione forzata determinati beni, specificatamente individuati.

PIGNORAMENTO IMMOBILIAREE’ il pignoramento che si esegue sui beni immobili del debitore mediante notificazione al de-bitore e successiva trascrizione, di un atto nel quale gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione e gli si ingiunge di astenersi da qualun-que atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazio-ne, le pertinenze e i loro frutti.

COSTITUZIONE DI VINCOLOCon questa fattispecie giuridica si vogliono intendere tutti quei provvedimenti di natura ammi-nistrativa con i quali la Pubblica Amministrazione limita o comprime la disponibilità di alcuni immobili di rilevanza artistica e monumentale, ambientale o commerciale.L’aspetto più significativo del vincolo, oltre al divieto di apportare modifiche senza preventiva autorizzazione, consiste nel diritto di prelazione che lo Stato può esercitare nel termine di due mesi nel caso di alienazione a titolo oneroso.

DOMANDA GIUDIZIARIAAtto voluto dal legislatore per rendere edotti i terzi della esistenza di una azione giudiziaria che interessa la proprietà o altri diritti reali sopra gli immobili.La trascrizione di una domanda giudiziale esercita un enorme pregiudizio sulla circolazione dei beni, per questo la legge si è preoccupata di elencare in maniera analitica e tassativa quali atti

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introduttivi di giudizio devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione.

DIVISIONE GIUDIZIARIALo scioglimento della comunione (ereditaria o ordinaria) può avvenire o per atto volontario o per ordine del Giudice, espresso sotto forma di sentenza ovvero di ordinanza.La sentenza di divisione si rende necessaria quando i condividenti non raggiungono un accor-do in fase istruttoria. Ma se non sorgono contestazioni il Giudice istruttore, una volta accertato il diritto alla divisione, dispone la formazione di un progetto di divisione da parte di un consu-lente tecnico d’ufficio e, ove non sorgono contestazioni lo dichiara esecutivo con ordinanza non impugnabile.

DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE PER DIVISIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario attribuisce le quote ai condividenti.

DECRETO DI TRASFERIMENTOII processo di esecuzione si conclude con il Decreto di Trasferimento con il quale sono trasferiti all’aggiudicatario i beni espropriati.

DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILISe l’esecuzione ha per oggetto beni immobili il Decreto di trasferimento si definisce DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI.

DECRETO DI RITRASFERIMENTO IMMOBILIGli immobili aggiudicati e trasferiti nelle esecuzioni esattoriali sono ritrasferiti al proprietario espropriato (o ad altri aventi diritto al riscatto) quando questi ha esercitato il suo diritto al riscat-to. Il decreto di ri trasferimento ha la stessa efficacia de Decreto di Trasferimento.

SEQUESTRO CONSERVATIVOII Sequestro Conservativo è uno dei mezzi offerti dall’ordinamento positivo dello Stato per dare attuazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle obbligazioni, in quanto potendosi convertire in Pignoramento può determinare il completo sod-disfacimento delle ragioni creditorie del sequestrante.

SEQUESTRO GIUDIZIARIOII sequestro giudiziario intercorre fra due o più soggetti i quali vantino la proprietà o il posses-so sugli stessi beni, per cui in attesa della sentenza dichiarativa dell’effettiva appartenenza dei beni fra i contendenti, appare opportuno provvedere alla loro custodia e alla loro gestione temporanea.Il sequestro giudiziario viene, pertanto accordato, non per i riflessi esterni verso i terzi, che possono acquistare diritti sui beni in contestazione, quanto, e soprattutto per riflessi interni fra i contendenti, ad evitare che taluno di essi, in possesso precario o meno dei beni possa con-tinuare a disporne o a fruire in pregiudizio degli altri, o comunque a prevenire che i beni stessi siano deteriorati, dispersi alterati ecc.

SEQUESTRO PENALEAtto trascritto quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato e quando è vi fondata ragione

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di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

LODO ARBITRALEAtto con il quale le parti decidono di fare risolvere una controversia tra loro insorta da un arbitro (o da più arbitri) il quale decide con il lodo arbitrale.Il lodo è dichiarato esecutivo con decreto del pretore il quale conferisce alla pronuncia arbitrale efficacia di sentenza.

LODO ARBITRALE COSTITUTIVO DI DIRITTI REALIAtto con il quale attraverso il lodo arbitrale vengono costituiti diritti reali a favore di una delle parti.

LODO ARBITRALE PER DIVISIONEAtto con il quale attraverso il lodo arbitrale due o più persone convengono nella divisione dei beni in loro possesso.

LODO ARBITRALE TRASLATIVOAtto con il quale attraverso il lodo arbitrale vengono trasferiti dei beni immobile da una parte all’altra.

IPOTECA LEGALEL’ipoteca legale trae la sua essenza e il suo titolo direttamente nella legge che con l’iscrizione, imposta anche in assenza del consenso del debitore, intende proteggere e garantire in via rea-le determinati soggetti ritenuti meritevoli di tutela giuridica per crediti aventi particolare natura. Hanno diritto all’ipoteca legale :L’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione.I coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo.Lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le dispo-sizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

RINNOVAZIONE IPOTECA LEGALEII Codice Civile dispone che l’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data della iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della scadenza del termine.La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia dell’i-poteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del grado iniziale.

DECRETO INGIUNTIVOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario ingiunge il debitore al pagamento dei debiti. Il decreto ingiuntivo spesso si trasforma in ipoteca giudiziale.

DECRETO INGIUNTIVO INTEGRATIVOAtto con il quale viene integrato un precedente decreto ingiuntivo.

IPOTECA GIUDIZIALE O GIUDIZIARIAE’ giudiziale l’ipoteca che deriva il suo titolo da una sentenza che porta condanna al paga-

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mento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione, ovvero al risarcimento di danni, anche se liquidabili in tempo successivo.Costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale anche gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

RINNOVAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE O GIUDIZIARIAII Codice Civile dispone che l’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data della iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della scadenza del termine.La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia dell’i-poteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del grado iniziale.

FALLIMENTOII dissesto dell’imprenditore propone in primo luogo il problema di assicurare che i suoi beni vengano destinati al soddisfacimento dei creditori: occorrono dunque cautele di varia natura contro il pericolo di occultamento. In secondo luogo vi è l’esigenza di soddisfare i creditori secondo un ordine di preferenza che tenga conto della natura dei loro crediti e, nell’ambito di ciascuna categoria di crediti secondo un principio di parità di trattamento, anziché lasciare che si soddisfi chi arriva prima o chi è favorito dal debitore.Infine vi è l’esigenza di intervenire prima che il dissesto si aggravi e se ne allarghino le riper-cussioni dannose. A questi scopi sono predisposti il fallimento e altri procedimenti concorsuali connessi.

SENTENZA DI FALLIMENTOAtto con il quale il tribunale, nomina il giudice delegato per la procedura fallimentare, nomina il curatore, ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro ventiquattro ore, assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande, e stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si pro-cederà all’esame dello stato passivo.

FALLIMENTO IN PERSONA DI ...L’imprenditore spesso si avvale di rappresentanti commerciali. L’institore particolare tipo di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa com-merciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui e preposto.Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del preponente se a ciò è stato espressa-mente autorizzato. Per tale motivo il suo comparirà nella notifica dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti conservatorie perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari.

APPRENSIONE DEI BENI DEL CONIUGE FALLITOLa legge dispone che i beni acquistati dal coniuge del fallito nel quinquennio precedente alla dichiarazione di fallimento si presumano acquistati con danaro del fallito (salvo prova contra-ria) e quindi si considerano di proprietà del fallito medesimo (presunzione muciana). Il curatore pertanto è legittimato ad apprenderne il possesso.La presa di possesso, altro non è che una sorta di revocatoria ex lege che si attua senza biso-

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gno di una azione e di una sentenza.

DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVOL’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo.La domanda per l’ammissione è proposta dal debitore al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell’impresa. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al concordato).Con lo stesso provvedimento il tribunale delega un giudice alla procedura di concordato, ordi-na la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale.Durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVAPer determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l’assoggettamento alla liquidazione coatta ammini-strativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma alcune sono assoggetta bili sia all’una che all’altra procedura.La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare dal mercato l’impresa dissestata.Il tribunale del luogo dove l’impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.Dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l’esperimento delle azioni revocatone e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta op-posizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione della sentenza.

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVOII decreto ingiuntivo è un atto del tribunale con il quale il giudice, con l’autorità della quale è dotato, interviene a difesa del diritto vantato dal creditore di ricevere il dovuto. Con tale atto ingiunge al debitore di pagare una certa cifra valendosi dei propri beni immobiliari. Il giudice concede solitamente al debitore 15-30 giorni per sistemare le pendenze finanziarie. In questo lasso di tempo il debitore può impugnare il decreto facendo ricorso.

ESECUZIONE IMMOBILIAREII creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore può chiederne l’ese-cuzione forzata da parte del giudice. Se l’esecuzione ha per oggetto beni immobili trattasi di esecuzione immobiliare. L’esecuzione forzata potrà realizzarsi sull’immobile del debitore con il pignoramento, l’espropriazione e la vendita forzata dello stesso.L’esecuzione è diretta da un giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

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CONCORDATOII procedimento fallimentare si può chiudere anche con un concordato. Si tratta di un accordo che il fallito può proporre ai sui creditori offrendo il pagamento integrale ai creditori privilegiati e almeno una congrua percentuale ai creditori chirografi, entro un certo tempo e con certe garanzie.

CONCORDATO PREVENTIVOII concordato preventivo è un procedimento concorsuale proposto dallo stesso debitore insol-vente al fine di evitare la più drastica misura del fallimento.La proposta di concordato deve offrire serie garanzie reali e personali di pagare per l’intero i crediti privilegiati, e quelli chirografi almeno nella misura del quaranta per cento, oppure il de-bitore deve offrire ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, (tranne quelli non assoggettabili a fallimento), sempre che la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura sopra indicata.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATAQuando l’imprenditore si trovi in una temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazio-ni, ma, vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa, egli può chiedere al tribunale di essere sottoposto ad amministrazione controllata per un periodo non superiore a due anni.

DECRETO DI MESSA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATAAtto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta, per la società interessata, la messa in ammini-strazione controllata.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIAE’ una procedura concorsuale applicabile a grandi imprese in crisi con lo scopo di assicurare, se possibile, la continuazione della loro attività.

AVVISO D’ASTAE’ la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni soggetti falliti. Con il ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.

SENTENZAE’ un provvedimento dell’autorità giudiziaria diverso dal decreto e dall’ordinanza, che pone fine ad una controversia civile o ad un procedimento penale.

SENTENZA ACCERTAMENTO PROPRIETÀAtto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia l’effettivo possesso della proprietà di un deter-minato immobile.

SENTENZA DI ACQUISTO PER USUCAPIONEAtto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia l’effettivo acquisto per usucapione relativamen-te ad un determinato immobile a favore di una delle due parti.

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SENTENZA COSTITUTIVA DI DIRITTI REALIAtto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia la costituzione di diritti reali su un determinato immobile a favore di una delle due parti.

SENTENZA COSTITUTIVA SERVITÙ’ DI PASSAGGIOAtto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia la costituzione di una servitù di passaggio a favore di una delle due parti.

SENTENZA DI AMPLIAMENTO DI SERVITÙ’Atto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia un ampliamento di una servitù già in essere, a favore della parte dominante.

SENTENZA DI CONDANNAE’ il contenuto di un provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria, con la differenza che in materia civile si concreta in un comando diretto ad una parte, col quale si ordina alla stessa di dare o di fare qualcosa a favore della parte avversaria, mentre in materia penale si concreta nell’irrogazione di una pena detentiva o pecuniaria o detentiva e pecuniaria insieme.

SENTENZA DI REGOLAMENTO CONFINIAtto con il quale l’autorità giudiziaria sentenzia tra due parti il regolamento dei confini per delle proprietà tra loro adiacenti.

CITAZIONEE’ un tipo di domanda giudiziale che viene richiesta da una parte e consiste nel comparire a udienza fissa nel Tribunale davanti al quale la domanda è proposta. L’atto di citazione è con-segnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica.

VERBALE DI CONCILIAZIONEAtto che attesta la conciliazione avvenuta tra due o più parti a cura del conciliatore.

RISCATTOAtto con il quale il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

RISOLUZIONE CONTRATTONei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbli-gazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giu-dizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data di domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

RETTIFICA FALLIMENTOAtto presentato in rettifica all’atto già depositato presso la Conservatoria dei Registri Immo-biliari di competenza territoriale.

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RETTIFICA PIGNORAMENTOAtto presentato in rettifica all’atto già depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza territoriale.

DEBITOVi sono rapporti nei quali al creditore deve venire attribuito il valore di un bene o di una quota di patrimonio. Nello svolgimento di questi rapporti occorre perciò procedere prima o poi alla liquidazione cioè alla determinazione numerica della somma dovuta. Fino a questo momento la somma dovuta non è fissa nel suo ammontare numerico, bensì variabile in dipendenza delle variazioni di prezzo del bene che la somma di denaro deve rappresentare.

CONCILIAZIONE GIUDIZIARIAAtto con il quale il presidente del Tribunale sentiti i due coniugi prima separatamente poi con-giuntamente, redige il processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione.

AZIONE DI RIVENDICAZIONEII proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’e-sercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio di posse-dere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o in mancanza a corrispondere il valore oltre a risarcirgli il danno.

AZIONE NEGATORIAII proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.Se sussistono anche turbative o molestie il proprietario può chiedere che se ne ordini la ces-sazione oltre la condanna al risarcimento.

INTIMAZIONEPrima di procedere alla vendita il creditore a mezzo di ufficiale giudiziario deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori avvertendolo che in mancanza si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

INTERVENTOI creditori e gli aventi causa possono intervenire nell’atto giudiziario a proprie spese, ma non possono impugnarlo, a meno che non abbiano notificato un’opposizione anteriormente e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

DECRETO DI USUCAPIONEII diritto reale e il fatto del possesso possono trovarsi dissociati. La dissociazione può venire eliminata rimuovendo il possesso illegittimo mediante opportune iniziative giudiziarie.Ma se il titolare del diritto resta inerte e la dissociazione fra possesso e diritto si protrae, questa viene eliminata in un modo del tutto opposto : trascorso un certo numero di anni al possessore viene attribuito il diritto corrispondente (proprietà o diritto reale) mentre il diritto che pertanto tempo non è stato esercitato viene cancellato o subisce una compressione. Questo fenomeno si chiama usucapione.

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L’usucapione può dunque definirsi come un modo di acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento, a titolo originario per effetto del possesso protratto per un certo tempo.

DECRETO DI ESPROPRIOAtto mediante il quale viene espropriata la proprietà o altro diritto reale da parte della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale e di pubblica utilità.

DECRETO DI OCCUPAZIONEAtto che si verifica quando un ente pubblico, anche in assenza di un provvedimento espro-priativo operativo di effetti o perché mai emanato o perché caducato per illegittimità occupa un suolo privato e lo trasforma in modo radicale e irreversibile in un bene pubblico, assoggettato proprio al regime dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, realizzandovi un’opera di pub-blica utilità.

DECRETO DI OCCUPAZIONE VIA TEMPORANEAAtto simile al DECRETO DI OCCUPAZIONE, differenziato nel fatto che l’occupazione del bene è temporanea e non definitiva.

DECRETO DI NOMINA CURATORE EREDITARIOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario nomina il curatore dei beni appartenenti all’asse ereditario.

DECRETO DI NOMINA DEL COMISSARIO GIUDIZIALEAtto con il quale il pubblico ufficiale nomina il commissario giudiziale.

DECRETOE’ un provvedimento dell’autorità giudiziaria diverso dall’ordinanza e dalla sentenza, tanto in materia civile che in materia penale. E’ la legge che stabilisce per ogni caso quale forma deb-ba assumere il provvedimento del giudice e cioè se quella del decreto dell’ordinanza o della sentenza.

DECRETO CONDANNA PENALEE’ il provvedimento che emette il pretore nel giudizio per decreto, che significa che il pretore può pronunciare condanna senza procedere al dibattimento, in relazione a reati perseguibili d’ufficio quando ritiene di dovere infliggere solo la multa o l’ammenda.

INGIUNZIONEIn forza di esso un titolare di un credito liquido ed esigibile in denaro o in merci, fondato su pro-va scritta, può ottenere su semplice ricorso documentato un provvedimento detto decreto d’in-giunzione col quale il giudice ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione entro 20 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine senza che il debitore ingiunto abbia proposto opposizione il decreto d’ingiunzione viene dichiarato esecutivo e diventa titolo esecutivo.

INGIUNZIONE PAGAMENTOAtto con il quale il giudice ingiunge il pagamento di una somma di danaro.

IPOTECA PENALELo stato ha diritto all’ipoteca legale sopra i beni dell’imputato e del responsabile civile secondo

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le disposizioni del codice Penale e del Codice di procedura penale. Ne deriva l’ipoteca penale.

ORDINANZAE’ un provvedimento dell’autorità giudiziaria diverso dal decreto e dalla sentenza, tanto in ma-teria civile che in materia penale.E’ la legge che stabilisce per ogni caso quale forma debba assumere il provvedimento del giudice e cioè se quella del decreto dell’ordinanza o della sentenza.

REVOCAZIONE DI DONAZIONELa donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità. La donazione è irrevocabile, tuttavia è possibile la revoca per sopravvenienza di figli (nascita di un figlio legittimo o ricono-scimento di un figlio naturale), e per ingratitudine del donatario (gravi reati connessi in danno del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente di lui, ingiuria grave commessa in danno del donante, ingiustificato rifiuto di prestare al donante gli alimenti a cui fosse tenuto per vincolo di parentela o affinità o adozione).

RICORSOCon questo atto si fa riferimento in genere a qualunque istanza scritta, rivolta ad un’autorità onde ottenere un provvedimento. In riferimento all’autorità alla quale viene rivolto esso può dunque essere giudiziario o amministrativo.

SEPARAZIONE BENICon questo espressione si fa riferimento all’istituto giuridico mediante il quale i coniugi che non intendono accettare le norme sulla comunione legale dei beni possono convenire che ciascu-no di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DI BENIE’ l’atto con il quale l’autorità giudiziaria pronunciata in caso di interdizione o cattiva am-ministrazione della comunione la separazione dei beni dei coniugi.

DECRETO VENDITA ALL’INCANTOE’ il mezzo previsto dal codice di procedura civile onde poter procedere in sede di esecuzione forzata alla vendita al maggior offerente, ma è anche uno dei mezzi previsti per la stipulazione dei contratti dello stato.

SENTENZA DI SEQUESTROAtto con il quale l’ufficiale giudiziario emette la sentenza di sequestro.

SENTENZA DICHIARAZIONE FALLIMENTOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario emana la sentenza di dichiarazione di fallimento.

SENTENZA PER DIVISIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario emana la sentenza di divisione fra due condividenti.

SENTENZA TRASLATIVAAtto con il quale l’ufficiale giudiziario emana la sentenza traslativa di passaggio di beni da una parte ad un’altra.

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SENTENZA DI USUCAPIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario sentenzia l’avvenuto usucapione su un determinato immobile.

SENTENZA AZIONE DI RIVENDICAZIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario sentenzia in favore di una della parti l’azione di riven-dicazione.

ACCORDO GIUDIZIALEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario sentenzia l’avvenuto accordo tra due parti.

DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ATTILa nullità equivale alla inesistenza giuridica del negozio e si può ben paragonare al nato-morto; il negozio cioè non produce nessuno degli effetti a cui è rivolto.

DECRETO AMMINISTRAZIONE CONTROLLATAAtto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta la messa di una società in amministrazione con-trollata.

DECRETO DI DEVOLUZIONE IMMOBILE ALLO STATOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta la devoluzione di un immobile, appartenente a terzi, allo stato.

DECRETO PIGNORAMENTOAtto con il qual l’ufficiale giudiziario decreta il pignoramento sui beni del debitore.

DECRETO SEQUESTRO PREVENTIVOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta il sequestro preventivo sui beni del debitore.

ESTENSIONE DI SENTENZA DI FALLIMENTOAtto con il quale l’ufficiale giudiziario estende la sentenza di fallimento, ad altre persone o so-cietà aventi causa.

AMMISSIONE CONCORDATOII tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichia-ra aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al concordato).

DECRETO AMMISSIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta l’ammissione di una o più parti al concordato preventivo.

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVOAtto con il quale si sentenzia l’inizio dell’iter burocratico del concordato preventivo.

RICORSO PROVVEDIMENTO INGIUNTIVOCon questo atto si fa riferimento ad un’istanza giudiziaria scritta, rivolta ad un’autorità onde ottenere un provvedimento.

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REVOCA AMMISSIONE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATAAtto con il quale il tribunale attesta che il debitore non è più meritevole dell’ammissione all’am-ministrazione controllata, e quindi con sentenza viene revocata.

REVOCAE’ un mezzo di impugnazione delle sentenze civili pronunciate in grado di appello o in unico grado, nonché delle sentenze civili per le quali è scaduto il termine d’appello.

PIGNORAMENTO ESATTORIALEConsiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore derivante dalla mancata ot-temperanza degli obblighi d’imposta, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre all’ese-cuzione forzata determinati beni, specificatamente individuati.

ORDINANZA DI APPROVAZIONE DI PROGETTO DI DIVISIONEAtto con il quale l’ufficiale giudiziario ordina l’approvazione di un progetto di divisione fra due o più condividenti.

ACCERTAMENTO SIMULAZIONE ATTIDomanda giudiziale diretta all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

ACCERTAMENTO GIUDIZIALE SOTTOSCRIZIONE ATTIDomanda giudiziale diretta ad ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittu-re private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

IMPUGNAZIONE DI ACQUISTI PER CAUSA DI MORTEDomanda giudiziale diretta ad attestare il fondamento di un acquisto a causa di morte.

GIUSTIFICAZIONE IPOTECA GIUDIZIALEAtto presente solamente presso gli uffici tavolari ed è successivo alla prenotazione dell’ipoteca giudiziale, ed attesta l’effettiva giustificazione dell’avvenuta ipoteca giudiziale.

PRENOTAZIONE IPOTECA GIUDIZIALEAtto presente solamente presso gli uffici tavolari con il quale viene prenota l’ipoteca giudiziale sugli immobili d’interesse, e una volta riscontrato l’effettiva ragione dell’iscrizione presso l’au-torità giudiziaria viene trascritta.

ALTRO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIOQualsiasi altro provvedimento giudiziario non facente parte di quelli già indicati, o non espres-samente indicato.

LODO ARBITRALE MODIFICATO NELL’ESERCIZIO DI DIRITTI REALIII lodo arbitrale una volta reso esecutivo dal pretore ha la capacità di costituire, trasferire, o modificare diritti reali e come tale, quindi al pari delle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

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Approfondimenti SMART

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ISCRIZIONE ORDINANZA TRIBUNALEE’ l’iscrizione iscritta in base ad un ordinanza rilasciata dall’autorità giudiziaria.

DECRETO TRASFERIMENTO FALLIMENTOAtto con il quale l’autorità giudiziaria decreta il trasferimento del fallimento presso il tribunale di competenza.

DECRETO TRASFERIMENTO TRIBUNALEAtto con il quale il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giu-diziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti entro 10 giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

TRASFERIMENTOE’ un atto grave e pregiudizievole. Con l’atto di trasferimento si intende l’atto con il quale si trasferiscono al proprietario espropriato gli immobili aggiudicati e trasferiti nelle esecuzioni esattoriali.

IPOTECA IN RIPETIZIONEE’ un atto volontario che identifica un’Ipoteca che in dipendenza di trasferimenti coattivi conse-guenti il riordino della proprietà rurale o in dipendenza di divisioni vengono re iscritte a carico dell’originario debitore sopra beni diversi.E’ una vera e propria ripetizione in quanto la formalità successiva consiste in una vera e pro-pria ripetizione della prima ipoteca della quale ne conserva il grado e gli effetti economici con la sola modificazione del dato reale.

ATTO GIUDIZIARIOE’ un atto grave e pregiudizievole. L’atto giudiziario è un provvedimento giudiziario che produ-ce gli stessi effetti della sentenza quando hanno per oggetto beni immobili. Questi provvedi-menti possono avere la forma dei decreti, delle ordinanze, dei lodi arbitrali o semplicemente da verbali posti in essere da organi giudiziari.

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