Attestato prestazione energetica | APE
-
Upload
stefano-basso -
Category
Education
-
view
369 -
download
0
description
Transcript of Attestato prestazione energetica | APE
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica
AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi prestazioneprestazioneprestazioneprestazione energeticaenergeticaenergeticaenergetica
DaDaDaDa ACEACEACEACE aaaa APEAPEAPEAPE
L’AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica (APE) sostituirà ben presto l’Attestato diCertificazione Energetica (ACE). È quanto prevede il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’ediliziaper la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea,nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale"), già pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.130 del 05-06-2013, che ci porterà verso il pieno recepimento dellaDirettiva Europea 2010/31/UE. Il provvedimento è stato emanato per porre rimedioalla procedura di infrazione in materia di certificazione energetica e informazione alpubblico al momento di trasferimenti e locazioni. Il nuovo attestato entrerà in vigoresolo nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico avrà definito le nuovemodalità di calcolo delle prestazioni energetiche (Direttiva Europea 31/2010) edadeguato le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Finoall’emanazione dei Decreti Ministeriali che fisseranno i nuovi criteri di calcolo (entrogennaio 2014) sarà possibile redigere l’Attestato seguendo le precedenti istruzionitecniche.
DifferenzeDifferenzeDifferenzeDifferenze tratratratra ACEACEACEACE eeee APEAPEAPEAPEIl nuovo AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica si differenzia dal precedenteAttestato di Certificazione Energetica soprattutto in termini di contentuti e di quantitàdi informazioni contenute. Il nuovo attestato permetterà di meglio comprendere qualisiano gli interventi da effettuare al fine di migliorare la prestazione energetica degliedifici e di conseguenza aumentare il risparmio energetico ottenibile.
DurataDurataDurataDurataCome per l’ACE anche l’APEAPEAPEAPE avrà validità 10 anni a partire dalla data diprotocollazione e dovrà essere aggiornato in caso di interventi di riqualificazioneenergetica che ne modifichino le prestazioni energetiche. Vale però la pena diricordare che, a differenza del "vecchio" ACE, l’Attestato di Prestazione Energeticaperde la sua validità se non viene regolarmente effettuata la revisione periodica degliimpianti termici, così come previsto dalla attuale legge. Il nuovo articolo 6 delD.Lgs.192/2005 indica infatti che "la validità temporale massima è subordinata alrispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degliimpianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste daldecreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio,conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonchè irequisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori.Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazioneenergetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista laprima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienzaenergetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4,comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazioneenergetica".
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica
AAAA chichichichi rivolgersirivolgersirivolgersirivolgersiCome per l’ACE, occorrerà rivolgersi ad esperti qualificati ed indipendenti(certificatore energetico) che provvederanno a redarre l’AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazioneEnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica (APE) attraverso modalità che verranno definite attraverso successiviprovvedimenti. Fino a quando non saranno emanati i nuovi criteri guida per il calcolodelle prestazioni energetiche, rimarranno quindi valide per la redazione dell’APE lestesse istruzioni valide per l’Attestato di Certificazione Energetica, definite dal DPR59/2009 e dalla norma UNI/TS 11300.
ObbligoObbligoObbligoObbligo didididi redigereredigereredigereredigere unununun AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica (APE)(APE)(APE)(APE)L’attestatoattestatoattestatoattestato didididi prestazioneprestazioneprestazioneprestazione energeticaenergeticaenergeticaenergetica viene rilasciato per gli edifici e gliappartamenti esistenti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’Attestato diPrestazione Energetica (APE) deve essere rilasciata dal costruttore, mentre per gliimmobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario. In caso divenditavenditavenditavendita oooo locazionelocazionelocazionelocazione l’acquirente o il conduttore devono ricevere l’attestato e darneatto nel contratto. Inoltre risulta essere obbligatorio nel caso di:
� lavorilavorilavorilavori didididi nuovanuovanuovanuova costruzionecostruzionecostruzionecostruzione edededed interventiinterventiinterventiinterventi importantiimportantiimportantiimportanti sullsullsullsull’’’’esistenteesistenteesistenteesistente (lavori dimanutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, di risanamentoconservativo su oltre il 25% della suerficie dell’involucro dell’intero edificio);
� annunciannunciannunciannunci commercialicommercialicommercialicommerciali didididi venditavenditavenditavendita eeee locazionlocazionlocazionlocazione che dovranno riportare l’indice diprestazione energetica e la classe energetica;
� rinnovamento e stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e diclimatizzazione degli edifici pubblici
Per gli edificiedificiedificiedifici pubblicipubblicipubblicipubblici, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di PrestazioneEnergetica entro 120 giorni dall’emanazione del decreto. Nel caso di edifici pubbliciaperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, vi è l’obbligo di dotarsidell’APE entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto leggesull’efficienza energetica.Infine a partire dal 9 luglio 2015 tale obbligo scatterà ancheper gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.
QuandoQuandoQuandoQuando nonnonnonnon cccc’è’è’è’è llll’’’’obbligoobbligoobbligoobbligo didididi redigereredigereredigereredigere llll’’’’APEAPEAPEAPE ????
Viene meno l’obbligo di redigere l’AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica neiseguenti casi:� edifici adibiti a luoghi di culto;� fabbricati agricoli non adibiti a residenza, senza impianti di climatizzazione;� capanni per gli attrezzi, piscine, gazebo,..;� fabbricati privi delle parti di involucro edilizio;� fabbricati "al rustico" ovvero senza serramenti, rifiniture ed impianti tecnologici:� fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;� garage, autorimesse, depositi auto, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine,
depositi, ecc.;� ruderi e fabbricati abbandonati;� fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze
particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processoproduttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo.
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA
Ing. Stefano Basso - Attestato di Prestazione Energetica
CosaCosaCosaCosa devodevodevodevo farefarefarefare sesesese esisteesisteesisteesiste gigigigiàààà unununun’’’’ACEACEACEACE inininin corsocorsocorsocorso didididi validitvaliditvaliditvaliditàààà????
Non preoccupatevi. In questo caso l’Attestato di Certificazione Energetica esistentemantiene la sua validità fino alla sua naturale scadenza (10 anni) e non vi è l’obbligodi dotarsi di APE.
SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni
Sono previste sanzioni sia a carico del proprietario dell’immobile (ammenda da 3.000a 18.000 Euro nel caso non rispetti l’obbligo di redazione dell’APE) che delprofessionista (ammenda da 700 a 4.200 euro) che non rediga l’ secondo i criteriprevisti dalla nuova legge.
Ing.Ing.Ing.Ing. StefanoStefanoStefanoStefano BassoBassoBassoBassoAccreditato come soggetto certificatore per la Regione Lombardia.Numero di accreditamento 14291Ideatore e gestore del sito www.la-certificazione-energetica.net