ASSOCIAZIONI SPORTIVE -...

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. 1 U NIVERSITÀ U NITELMA S APIENZA F ACOLTÀ DI E CONOMIA -C ORSO DI L AUREA IN SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE Tesi di Laurea in Diritto Privato ASSOCIAZIONI SPORTIVE R ELATORE : Ch.mo Prof.: NAPOLI GAETANO EDOARDO CANDIDATO: ELISABETTA ADAMO Anno Accademico 2011/2012

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UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA

FACOLTÀ DI ECONOMIA-CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Tesi di Laurea in

Diritto Privato

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

RELATORE:  

Ch.mo Prof.: NAPOLI GAETANO EDOARDO 

CANDIDATO:

ELISABETTA ADAMO 

 

Anno Accademico 2011/2012 

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CAPITOLO PRIMO

LE ASSOCIAZIONI IN GENERALE E LE LORO FINALITA’. IL DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. PREMESSA TESI ASSOCIAZIONI

2. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE

 

CAPITOLO SECONDO

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE LORO

PECULIARITA’

1. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

2. LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ITALIA

3. IL CASO : WABBA ITALIA.

3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE NELL’ASSOCIAZIONE

SPORTIVA

4. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

 

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CAPITOLO TERZO

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E IL FISCO

1. RAPPRESENTATIVITA’ FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI

2. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

3. L’ASSOCIAZIONE: QUANDO E’ SOGGETTO D’IMPOSTA

4. CENNI SULLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E IL

BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI

BIBLIOGRAFIA

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CAPITOLO 1

LE ASSOCIAZIONI IN GENERALE E LE LORO FINALITA’. IL

DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI

1.PREMESSA TESI ASSOCIAZIONI

 

La necessità dell ‘essere umano di soddisfare i bisogni personali , la necessità di

reperire i mezzi per il raggiungimento dei propri scopi e il desiderio di condividere

conoscenze e pensieri, ha portato alla creazione di molte forme di congregazione sotto

forme giuridiche di vario genere.

Se da un lato le associazioni commerciali soddisfano il bisogno di guadagno e di

crescita di una realtà aziendale, dall’altro troviamo associazioni e fondazioni. Esenti

entrambi da scopi lucrativi ,hanno come obiettivo, le prime, la divulgazione, l’esercizio

e lo studio di tutti gli argomenti che spaziano dallo sport, alla cucina all’assistenza

all’infanzia ( giusto per sottolineare la grande policromia delle possibilità) le seconde

invece hanno come obiettivo uno scopo finale ben preciso ( ad esempio trovare la cura

ad una malattia, oppure erigere un ospedale, anche qui le motivazioni sono infinite)1

Il presente elaborato vuole porre l’attenzione sulle associazioni sportive

dilettantistiche.

Lo studio si svolge in un percorso che va dalle associazioni in generale per poi

approfondire le peculiarità degli enti sportivi, .con un approfondimento sulla

responsabilità civile e un cenno generale sulla posizione fiscale.

La giurisprudenza colloca le associazioni fra le formazioni sociali o anche nelle

istituzioni

                                                            1 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002. 

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Le istituzioni vengono definite sia nella lingua corrente sia nella giurisprudenza

come manifestazioni della natura individuale e sociale dell’uomo.2

Per istituzione si intende un concetto molto piu’ ampio di associazione: è tutto cio’

che è tra l’individuo e lo Stato, dalle organizzazioni volontarie alle società o gli enti

pubblici, o qualsiasi organizzazione collettiva volontaria o non.

Fino agli anni 70 il regolamento delle associazioni non riconosciute era affidato

agli articoli 36 e 38 del C.C.

Secondo l’articolo 36 gli accordi fra le persone aderenti all’associazione sono

regolati dall’ordinamento interno all’ente, mentre con il 38 si da voce ai rapporti fra il

soggetto e i terzi.

Il continuo sviluppo di questi enti e le varie motivazioni per cui venivano creati

politiche , culturali, interessi di difesa di classi , partiti) ha spinto lo Stato a rivedere la

sorta di “ anarchia” concessa dall’articolo 36 assoggettando anche i regolamenti interni

delle associazioni al diritto comune, questo a tutela dei diritti dei singoli individui.

Poiché i riferimenti normativi e legislativi sono molto vasti si premette fin d’ora

che dove possibile saranno spiegati a piè di pagina, se necessari per la lettura saranno

immessi nel testo stesso e per maggiore conoscenza si troverà la legge completa come

documento allegato alla tesi3

 

   

                                                            2 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM 3 Art 36 cc: l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute

come persone giuridiche sono regolati dagli accordi fra gli associati . le presenti associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali secondo detti accordi è conferita la presidenza o la direzione.

Art 38: Obbligazioni- per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione . i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono solidalmente le persone che hanno agito in nome e conto dell’associazione

 

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2. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

 

Art.2 della Costuzione Italiana:

_La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia

nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il legislatore quindi tutela il libero associazionismo. Tale protezione , comporta

l’esistenza di norme giuridiche a garanzia e regolamento di tale diritto.

Il Codice Civile tratta le associazioni dall’art. 14 all. art 41 del libro 1 “Persone e

Famiglia”, posizionando inequivocabilmente le associazioni e le fondazioni fra gli enti a

fine umanistico e senza scopo di lucro.

Netta ed immediata la separazione dagli enti a natura commerciale che invece

vengono trattati nel libro V Del Lavoro

Il C.C. regolamenta l’atto Costitutivo delle associazioni, specificando anche i casi

dove la forma scritta è obbligo, pena nullità dello stesso, ne impone il contenuto che

comprende: nome dell’associazione, eventuale patrimonio, le norme che regolamentano

il comportamento degli associati precisandone diritti ed obblighi. Le responsabilità degli

amministratori, le modalità di acquisizione di beni sia in acquisto che in donazione e ne

determina la loro obbligata destinazione ad altri enti allo scioglimento della stessa,

determina le condizioni e le qualifiche per l’ammissione dei soci stessi.

La legge indica quindi il percorso di nascita , vita ed estinzione di queste

istituzioni, a tutela degli attori al suo interno e degli stakeholders esterni, nel rispetto del

già citato articolo 2 della nostra Costituzione e soprattutto ne ribadisce la mancanza di

scopo di lucro

Importante distinzione giuridica riguarda le associazioni RICONOSCIUTE E

NON RICONOSCIUTE4

                                                            44 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002.

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Il riconoscimento avviene attraverso una richiesta fatta da chi rappresenta

l’associazione agli enti competenti Stato o Regione a seconda del grado di

riconoscimento richiesto : dpr 10/02/2000N. 3615

L ’approvazione di tale richiesta è subordinata a determinati requisiti previsti dalla

legge: lo scopo deve essere lecito, il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione

dello scopo e nettamente separato dal patrimonio degli associati.

Il buon fine di tale domanda comporta l’iscrizione dell’ente nel Registro delle

Persone Giuridiche.

L’associazione a questo punto gode di personalità giuridica a tutti gli effetti, in

primis l’acquisizione di autonomia patrimoniale dove il patrimonio della stessa è

nettamente separato da quello degli associati inoltre gli amministratori possono godere

di una forma di responsabilità limitata in merito alle obbligazioni dell’associazione

stessa6

Di fatto la differenza sostanziale è in quanto sopra esposto. 7

 

   

                                                            5 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei

procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato I della legge 15 marzo 1997, 59). (G.U. 7 dicembre 2000, n. 286)

Tribunale Civile di Milano con sentenza del 10/04/1972 dichiara che: “ le associazioni riconosciute e non, appartengono ad uno stesso tipo contrattuale, con la conseguenza che le norme dettate per l’una, che prescindono dal riconoscimento, sono valide anche per l’altra.

6 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002. 7 7 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM

 

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3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE

 

Il Codice Civile all’art. 1321 definisce il contratto come : l’accordo fra due o piu’

parti per costituire. regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale :_

Il contratto di associazione ha in se intrinsechi i requisiti essenziali del contratto,

l’accordo fra le parti, la causa , l ‘oggetto , la forma dove necessaria e, soprattutto , non

viene meno la sua natura economica nonostante la finalità senza scopo di lucro dell’ente.

Gli apporti in beni in natura o in valuta e le prestazioni ai quali si obbligano gli

associati sono sicuramente elementi soggetti a valutazione economica e il mancato

adempimento degli impegni presi dai soci nei confronti dell’associazione sono

regolamentati nel libro IV delle Obbligazioni del CC dove non è esclusa la messa in

mora per il mancato rispetto degli obblighi presi.8

Quanto alla forma del contratto, ove non è d’obbligo la forma scritta, si possono

citare due sentenze una del Tribunale di Palermo dell 01/02/85 e una della Cassazione

del 14/04/869.

Il contratto di associazione ha la caratteristica inoltre di rientrare nei così detti “

contratti aperti” . Spesso l’ente associativo ha fra i suoi scopi l’annoverazione di molti

soci da qui la necessità di una formula contrattuale che prevede l’adesione allo steso di

piu’ parti, fermo restando l’ obbligatorietà di proposta e accettazione della stessa fra le

parti.10

Considerando che nel contratto (inteso come atto costitutivo e statuto) si prevede

la nomina degli amministratori e le loro responsabilità , trovo importante soffermarsi su

questo particolare.

                                                            8 C.M. Bianca . Diritto Civile. Il contratto. Edizioni Giuffrè Milano 9 Tribunale di Palermo 01/02/1985: il contratto di associazione puo’ essere concluso anche

oralmente , con la volontà dei soggetti di svolgere in forma stabile una attività di comune interesse, dotandosi per questo di organizzazione e mezzi patrimoniali,

La Cassazione con sentenza del 14/04/86. stabilisce che la prova dell’esistenza di un associazione non riconosciuta puo’ essere data anche per testi o per presunzioni.

 10 10 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM

 

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L’art. 18 cita che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le

norme del mandato ( art 1710 e seg.) .

Negli enti non riconosciuti rispondono alle obbligazioni il fondo comune e

personalmente chi ha agito per nomina e conto della stessa.

Tale responsabilità è addebitata anche a coloro che hanno deliberato di agire

conferendo ad altri l’incarico di realizzare una determinata attività.

La responsabilità personale non si estingue con il cessare della carica, ma permane

anche in seguito per le obbligazioni assunte nel periodo di carica.

Buona norma è quindi inserire nello statuto una clausola che attribuisce ai soli

membri del Consiglio direttivo la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi,

indicando pertanto il soggetto delegato.

Si ricorda che l’articolo 22 del cc prevede azioni di responsabilità contro gli

amministratori.

Restano quindi esclusi da obblighi verso terzi gli associati non partecipanti al

consiglio direttivo restando comunque obbligati al regolamento dell’associazione e al

rispetto delle norme giuridiche e contrattuali .11

Da qui si evince, che all’interno di ogni associazione non riconosciuta, è buona

prassi la nomina di tutti quegli organi che ne permettono una regolare e trasparente

attività decisionale in modo tale che diritti e doveri dei partecipanti siano tutelati con

trasparenza e nella giusta modalità.

Di rilievo la norma che stabilisce la non trasmissibilità delle quote di associato

salvo che questo sia previsto dallo statuto. 12

Cio’ differenzia di netto quindi le associazioni dalle società commerciali dove la

quota è trasmissibile per legge.13

                                                            11  È pero’ esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia

partecipato all’atto che ha causato il danno , salvo il caso in cui , essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso ( 1387ss 1396,2298,2384)

 12 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002.

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1 Art. 18 cc.: gli amministratori sono responsabili (22ss) secondo le norme del mandato(1710ss, 2392, 2491 n.7)

ART 22 cc. Le azioni di responsabilità degli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori

CAPITOLO 2

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE

LORO PECULIARITA

1. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Volendo entrare nello specifico, le associazioni sportive hanno come

caratteristiche:14

‐ Ovviamente la mancanza di scopo di lucro

‐ Svolgono attività sportiva dilettantistica, agonistica o amatoriale

‐ Prevedono nel loro statuto e nell’oggetto sociale il riferimento alle

attività sportive dilettantistiche svolte, dove è compresa una attività divulgativa,

agonistica, amatoriale e didattica

‐ Hanno come obbligo nella loro sigla identificativa l’acronimo ASD che

sta ad indicare appunto “ Associazione sportiva dilettantistica. La mancanza di

                                                                                                                                                                               

 14 Legge 289/2002/art 90 società e associazioni sportive dilettantistiche- disposizioni per

l’attività sportiva dilettantistica

 

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tale specifica nega l’accesso alle agevolazioni fiscali della legge 389/91

(argomento trattato nei capitoli successivi).

Le ASD per il raggiungimento dei propri obiettivi abbisognano sia di grandi

investimenti strumentali sia da grande impegno umano nelle figure di atleti, dirigenti,

arbitri amatori eccetera.

Il grande impiego di forze all’interno di queste realtà ovviamente non è stato

trascurato dal legislatore sia per quanto riguarda le modalità contrattuali, sia per quanto

riguarda il tema della responsabilità civile o dell’illecito sportivo. Tali argomenti

saranno trattati nei paragrafi seguenti di questo capitolo.

Fonti di diritto e fiscali per le associazioni sportive sono oltre al Codice Civile la

legge 289/2002/art.90 e dall’ art 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dpr

633/72 in termini di IVA. Tale normativa verrà spiegata e esaminata durante

l’elaborato.15

2. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ITALIA

La presenza delle associazioni sportive come realtà fra stato e sport risale al

16/02/1942, quando con la legge 426 si istituisce il CONI ( Comitato olimpico nazionale

italiano).16

Il CONI è l’autorità che disciplina e regolamenta l’attività sportiva nazionale , con

l’istituzione del “ Registro nazionale delle associazioni e società sportive

dilettantistiche” , ha creato lo strumento che conferma i fini sportivi delle associazioni.

                                                            15 Legge 289/2002/art 90 società e associazioni sportive dilettantistiche- disposizioni per

l’attività sportiva dilettantistica

Art. 148 TUIR: enti di tipo associativo

DPR 633/72: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

 16 Legge 426 del 16/02/1942: costituzione e ordinamento del comitato olimpico italiano

(C.O.N.I.)

G.U 11/05/1942 n. 112

 

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Compito e obbligo del CONI trasmettere ogni anno al Ministero delle Finanze e all’

Agenzia delle Entrate le società inserite in elenco.17

Il riconoscimento dell’ente dal CONI avviene attraverso l’affiliazione

dell’associazione ASD ad un Federazione sportiva nazionale, o fra le discipline

associate, o a un Ente di promozione sportiva.

Il non riconoscimento da parte del CONI comporta la perdita della possibilità della

pratica agonistica e i vantaggi dell’inquadramento negli organismi ufficiali ( contributi,

agevolazioni fiscali ecc.)

Importante sottolineare che , gli iscritti a qualunque associazione sportiva , sono

assoggettati alla regolamentazione della stessa, ma anche al diritto pubblicistico e

privato, da cui si evince che nessuna regolamentazione interna alle associazioni può

essere in contrasto con la normativa vigente.18

3. IL CASO : WABBA ITALIA ASD

Grande è la platea di sport più o meno conosciuti e regolamentati dalle autorità

sportive e giuridiche.

WABBA ITALIA ASD è una delle principali rappresentanti in Italia di una delle

discipline sportive fra le meno conosciute sotto il profilo agonistico,ma allo stesso tempo

una delle attività più’ praticate in via amatoriale e propedeutica per altri sport. Stiamo

parlando della cultura fisica o body building.

La storia di Wabba ci riporta agli anni 60/70 dove nella città di Verona alcuni

pionieri di questo sport fondarono le basi per una delle più’ grosse associazioni italiane

del settore. Voglio menzionare per dovere di merito la presenza di altre grosse realtà

Italiane come IFBB o NABBA promulgatrici di questo spettacolare sport.

                                                            17 Autonomia privata e autodisciplina sportiva : il C.O.N.I. e la regolamentazione dello

sport / Chiara Alvisi. - Milano : Giuffrè, 2000 18 F. Santoro. Società ed associazioni sportive : aspetti giuridici e tributati Rosini

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L’evoluzione negli anni, e gli studi scientifici applicati a questa disciplina che ha

come obiettivo primario la costruzione, il modellamento e il rafforzamento del corpo

umano, l’ha portata a diventare la preparazione di base per molti altri sport e quindi la

sua divulgazione e promozione va ben oltre alla sua natura iniziale di “impatto estetico”

ma , con le sue regole di buon allenamento e sana alimentazione è diventata manuale

operativo per ogni sportivo che voglia aumentare forza, potenza e capacità di

concentrazione, dal calcio al tenni s fino al motociclismo o automobilismo agonistici..

Il cambiare dei tempi e delle mode ha dato a questa specialità svariati soprannomi

dettati dalle necessità commerciali , ma di fatto resta l’attività ginnica vecchia quanto

l’uomo, dato che immagini di allenamenti fatti con pesi e contrappesi ci arrivano fin dai

tempi della Grecia antica ( le olimpiadi sono opera loro )

A questo sport hanno dato lustro grandi personaggi dello spettacolo e della

politica, nomi come Swarzenegger, Serge Nubret, o Lou Ferrigno ( forse conosciuto

come il verde Hulk) devono il loro successo ad aver “alzato” quantità enormi di ferro e

ghisa che hanno creato i loro famosi muscoli.

Il cuore di WABBA pulsa principalmente nell’agonismo, dalle piccole gare

interregionali fino a livelli europei e mondiali dove i nostri azzurri, seppure in sordina,

portano sempre il tricolore sul podio della categoria rappresentata.

Credo sia interessante ora esaminare gli aspetti giuridici della nostra associazione

in esempio.

Fonte primaria sono L’Atto Costitutivo e lo Statuto della stessa.

L’art 1 è l’applicazione indiscutibile del CC dagli art 14 al 42 con inoltre

l’adeguamento alle normative CONI per il riconoscimento

-si costituisce un associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale… ,

viene specificato il nome, con l’estensione ASD, viene ribadito l‘impegno

all’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad in Ente di promozione

sportiva.

Se ne specifica il carattere volontario e l’obbligo dei soci alla partecipazione alla

vita associativa rispettandone le regole.

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Si stabiliscono sede legale e organi dell’associazione, si prevede la costituzione dell’assemblea dei soci come organo di potere decisionale stabilendo le regole di diritto al voto.

All’assemblea vengono attribuiti i poteri per stabilire gli scopi sociali, fra l’altro

‐ Discute e approva la relazione morale e sportiva dell’anno precedente

‐ Discute il rendiconto economico e il bilancio preventivo

‐ Elegge il Consiglio direttivo dell’associazione.

La convocazione dell’assemblea è convocata dal consiglio direttivo entro 15 gg

dalla data fissata e ne vengono precisati i mezzi di comunicazione di tale convocazione.

Siamo quindi alla pari delle procedure previste dal nostro CC per le società di

capitali. Il non scopo di lucro non comporta quindi una minore attenzione alle normative

vigenti per le istituzioni in genere. Tutela degli associati e dei terzi che entrano in

contatto con l’associazione sono sempre basi inderogabili della giurisprudenza

Credo necessario un riferimento al rendiconto economico e finanziario.

L’art 38 del cc regolamenta che per le obbligazioni assunte da chi rappresenta

l’associazione non riconosciuta di fronte a terzi fa da copertura il fondo comune , ad

esaurimento dello stesso rispondono solidalmente le persone che hanno agito per nome e

per conto del’associazione .

Da qui l’importanza di una corretta tenuta della documentazione esplicativa dei

rapporti economici dell’ente, che oltre ad essere un obbligo giuridico e fiscale in

presenza di attività commerciali, è anche obbligo morale ed etico che permette assoluta

trasparenza e tutela dei terzi permettendo peraltro di fornire , in caso di controllo dagli

organismi giudiziari o fiscali, una visione chiara e immediata dell’operato.

La caratteristica di contratto aperto è evidenziata dall’art 7 dello statuto che

stabilisce che il numero dei soci è illimitato

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L’art 5 definisce la costituzione del patrimonio sociale , oltre alle classiche

donazioni ,lasciti o fondi di riserva , fa inoltre riferimento a entrate associative per il

conseguimento del fine istituzionale.19

Rimando il trattare queste argomentazioni nella parte fiscale dell’elaborato, dove

verranno specificate ed analizzate tutte le possibili entrate e forme di autofinanziamento

dell’associazione.

Come previsto per legge , l ultimo articolo dello statuto WABBA ASD vuole che,

in caso di cessazione, il patrimonio venga devoluto ad altra associazione con finalità

analoghe o per fini di pubblica utilità.20

                                                            19 19 F. Santoro. Società ed associazioni sportive : aspetti giuridici e tributati Rosini

 20  Associazioni sportive dilettantistiche : aspetti civilistici, fiscali e contabili / Guido

Martinelli, Marta Saccaro. - °Milanofiori, Assago! : IPSOA, 2003

 

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4. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il contratto di associazione sportiva non differisce quindi come sostanza dai

contratti delle associazioni in generale ma inoltre fa riferimento all’art. 90 legge

289/200221 ( sarà ripreso nella parte fiscale e spigato in dettaglio) dove abbiamo la

specifica dei contenuti del contratto di associazione sportiva e siamo comunque in

presenza di obbligo di forma scritta., Esso pone ai contraenti diritti e obblighi, in parte

dettati dallo statuto stesso e parte dettati dalla noma giuridica generale. L’associato sa

da regolamento che nell’ambito associativo deve attenersi alle regole di svolgimento

dell’attività, deve rispettare quanto previsto per i pagamenti delle quote associative ,

mantenere comportamenti decorosi per l’ente e cosi facendo ha diritto di soddisfare le

necessità che l’hanno portato a desiderare la qualifica di “ socio”.22

Una nota particolare va fatta per i soci che godono della tessera “ agonistica”.

Fermo restando loro diritti e doveri come i soci amatoriali, hanno inoltre l’obbligo di

attenersi al regolamento di gara.

Osservando il regolamento WABBA è interessante notare come, oltre a

specificare le norme e la condotta di gara con articoli specifici in materia di categorie di

atleti, regole di presentazione al pubblico, in breve il lato tecnico della competizione allo

stato puro, traccia i riferimenti di quelli che saranno gli argomenti successivi di questo

elaborato.

Si trovano istruzioni sulla idoneità del luogo di gara , riferimenti alle norme di

sicurezza per pubblico e atleti, si sottolinea che eventuali danni o doli imputabili agli

atleti o ad altro personale responsabile della competizione saranno puniti tanto dalla

giustizia sportiva tanto da quella ordinaria.

In pratica il regolamento è conforme alle norme di responsabilità civile e illecito

sportivo che verranno qui esaminate in seguito.

Voglio porre l’attenzione su un paragrafo del regolamento il quale cita: inestetismi

gravi, come ginecomastie evidenti, infiammazioni muscolari con relativi gonfiori, acne

devastante, verranno penalizzate con una posizione in classifica. L’esistenza

                                                            21 Legge 289/2002/art 90 : Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica. 22 G. Palumbo F. Sisani . Associazioni e società sportive dilettantistiche Ed: CESI

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dell’inestetismo deve essere stabilita dalla maggioranza della giuria e descritta in un

verbale firmato dal capo giuria e dai giudici contestanti,

Ad occhio profano questo passaggio può sembrare strano se non addirittura

penalizzante nella personalità dell’atleta, in realtà i sintomi sopra descritti sono segni

estetici possono far pensare all’utilizzo di sostanze illecite ( doping). Non potendo

l‘associazione prendere provvedimenti disciplinari ferrei (squalifica) senza prove certe

si limita in questo caso a una sorta di “ avviso bonario” all’atleta . Purtroppo solo

approfonditi e specifici esami medici permettono di confermare l’illecito sportivo che tra

l’altro è punito anche dal diritto penale.

5. RESPONSABILITA’ CIVILE E ILLECITO SPORTIVO NELLE

ASSOCIAZIONI

L’argomento responsabilità civile nello sport è argomento di estrema vastità dato

che molteplici sono le discipline sportive da regolamentare.

Certamente esistono dei punti base che riguardano le associazioni sportive in

generale e buona parte delle fattispecie ,come responsabilità civile, rientrano nella

regolamentazione del Codice Civile soprattutto al titolo nono del Libro delle

Obbligazioni.

Per quel che riguarda invece l’illecito sportivo con il decreto legge del 19/08/2003

n. 220: Disposizioni urgenti in tema di giustizia sportiva vengono date comunque

indicazioni per questi enti che si trovano fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.

Art. 1 L.220/2003 .La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia

dell’ordinamento sportivo nazionale, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico

della Repubblica di situazioni connesse con l’ordinamento sportivo. 23

                                                            23 Legge 19/08/2003 Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale 2. I rapporti (( tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica )) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica .

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L’articolo uno di fatto, lascia allo sport la possibilità di autoregolamentarsi

definendo poi nell’art. 2 della stessa legge in quali questioni questa libertà ha oggetto di

esistere. Principalmente si tratta di questioni strettamente legate all’attività sportiva ,

come il corretto svolgimento delle competizioni o le modalità di ammissione alle

associazioni.

La legge prosegue poi con l’articolo 3 dove riserva al giudice ordinario i rapporti

patrimoniali fra società o associazioni e specifica che, esauriti i gradi di giustizia

sportiva tutto è devoluto al giudice amministrativo.24

Fonte di regolamento per lo sport è il Codice di Giustizia Sportiva che si può

esaminare nei punti più salienti .

In esso si obbligano le sociètà e associazioni sportive a presentarsi davanti agli

organi di giustizia sportiva, se convocate, sottolinea i rapporti di lealtà e correttezza fra

gli enti e vieta i rapporti volti al conseguimento di accordi che possano portare vantaggi

particolari in sede di competizioni25

Molto esplicitamente non ammette l’ignoranza delle regole e soprattutto è

importante l’art. 6 con il riferimento al divieto di scommesse per i soggetti appartenenti

al settore professionistico.

Per questo argomento in particolare, negli anni 70 il legislatore sentì la necessità

di una disciplina governativa di conseguenza allo scandalo “ calcio scommesse”.

Giustizia ordinaria e giustizia sportiva intervennero tempestivamente e da un lato

l’ordinamento sportivo sanzionava e contemplava il fenomeno di illecito sportivo,

dall’altro il diritto civile faceva rientrare tale fatto nella fattispecie della truffa. Solo nel

1989 il legislatore introdusse il reato di “ frode in competizione sportiva”

Il CGS obbliga inoltre la denunzia nel momento in cui si vengano a conoscenza di

fatti di illecito sportivo.

Viene inoltre regolata la prevenzione di fatti violenti e il controllo delle tifoserie, il

divieto di contributi finanziari a gruppi organizzati o non e ai propri sostenitori e viene

                                                            24 per lunghezza e complessità degli articoli della legge 19/08/2003 n. 220 si allega testo integrale al presente elaborato. 25      25 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011 

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sancito l’obbligo delle associazioni di informare i propri sostenitori delle conseguenze

di fatti illeciti.

Il codice di giustizia sportiva regolamenta poi molta parte del mondo del calcio,

ma ho voluto soffermarmi su argomenti riconducibili a qualsiasi attività del mondo

dello sport.

Ritornando alle nostre associazioni ASD , le responsabilità civili possono essere

ricondotte a tre casi emblematici.

A) Responsabilità dell’associazione nei confronti degli associati

B) Responsabilità dell’atleta nel danno cagionato ad altri o a terzi

nell’ambito delle attività sportive

C) Responsabilità degli istruttori all’interno delle strutture.

Prima di tutto va ricordata la circolare n. 3 del 07/02/2011 che prevede

“ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI DILETTANTI” ( G. U. n.

296 del 20/12/2010)_ RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ISTRUTTORI

Il provvedimento obbliga le federazioni sportive, le discipline associate e gli enti

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ad assicurare i propri tesserati per

eventuali infortuni occorsi durante e a causa dell’attività sportiva.

I soggetti vengono distinti in:

Atleti: tesserati che svolgono attività a titolo agonistico e non , amatoriale o ludico

Dirigenti: soggetti con responsabilità sociali

Maestri: soggetti tesserati come allenatori , preparatori istruttori o figure analoghe

poste all’insegnamento delle tecniche sportive.

Il decreto sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione a tutto il mondo

dell’associazionismo sportivo. Si riserva alle Federazioni, alle Discipline sportive

associate e agli Enti di promozione sportiva l’obbligo contrattuale di assicurazione

rendendo di fatto nulle le polizze effettuate dalle associazioni sportive privatamente.

A questo punto possiamo tornare ai tre punti precedentemente elencati.

RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI:

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il gestore dell’associazione sportiva è responsabile della sicurezza e

dell’incolumità di chi accede agli impianti. Tale responsabilità può essere sia di natura

contrattuale che extracontrattuale.

Ovviamente se è dimostrabile che il danno non è dovuto a incuria da parte del

gestore questa sua responsabilità viene a cadere.

L’art .11 dello statuto WABBA declina ogni responsabilità per avvenimenti lesivi

che possono accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che faccia uso delle attrezzature.

Il riferimento è all’art. 205126 del Codice Civile dove ognuno è responsabile del danno

cagionato dalle cose in custodia in quanto ne è responsabile nella modalità “ del buon

padre di famiglia”. Infatti nel momento in cui il socio utilizza i beni dell’associazione ne

è custode. Sottintesa la cura e buona gestione del responsabile dell’impianto, nel

momento dell’utilizzo è d’obbligo l’uso corretto delle attrezzature per gli scopi per cui

sono state create.

L’ associazione diventa responsabile nel caso di utilizzo di locali di terzi per le

manifestazioni sportive.

Il regolamento WABBA prevede l’obbligo del servizio sanitario di pronto

intervento in sede di gara ( obbligo peraltro sancito dalle pubbliche autorità per tutte le

manifestazioni a carattere pubblico) e detta le norme che definiscono i locali adatti al

tipo di manifestazione da effettuarsi.27

Da non trascurare per alcun tipo di manifestazione sportiva le misure di protezione

necessarie a evitare danni a persone partecipanti o a cose e la verifica dei mezzi tecnici

utilizzati. Fonte normativa in merito è l’articolo 2043 del CC 28sul risarcimento del

danno

                                                            26 Art 2051 Codice Civile: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha

in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 27 27 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011

 28 Art. 2043 Codice Civile: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri fatto

ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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21  

Obbligo dell’ente è anche la verifica dello stato fisico e mentale dell’atleta

accertato con apposite visite mediche specialistiche.29 Ricordo che WABBA accetta gli

atleti in gara solo con apposito certificato rilasciato dal medico sportivo. 30

Per completezza si vuole citare una sentenza della Corte di Cassazione in merito

alla responsabilità civile dell’associazione sugli impianti.

Il fatto: Durante l’utilizzo di una “cyclette” un socio di associazione sportiva causa

mal funzionamento del sellino subisce un danno.

A seguito di ciò il socio cita in tribunale gli amministratori dell’associazione e

chiede il risarcimento.

La sentenza ha passato tre gradi di giudizio, in primo grado, veniva riconosciuto al

socio una somma di circa 50.000 euro , nei successivi gradi la cifra veniva aumentata

ulteriormente riconoscendo al danneggiato (libero professionista) anche il lucro cessante.

Il contenzioso fra le parti si basava inizialmente sul il danno fosse chiesto agli

amministratori e non all’associazione (che avrebbe poi fatto eventuale azione di rivalsa

sugli amministratori (art 38 cc). Di fatto in tutti e tre i gradi di giudizio la Cassazione

conferma l’art 2051 del cc sulla responsabilità delle cose in custodia e essendo gli

amministratori responsabili del buon funzionamento degli attrezzi possono essere citati

in giudizio, salvo dimostrare un uso improprio del bene da parte dell’associato.

                                                            29 CASS. CIV., SEZ. III, 13 LUGLIO 2011, N. 15394.

Gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono, in base all'art. 2049 c.c. e

32 cost., in relazione all'operato dei propri medici e del personale. Pertanto, la mancata

predisposizione da parte dell'A.c.s.i. (Associazione Centri Sportivi Italiani) di un

regolamento per un torneo calcistico dilettantistico con la previsione dell'obbligo di visita

medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica il soggetto partecipante,

colto da malore e successivamente deceduto, o quantomeno chiesto idonea ed adeguata

certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo, di natura agonistica,

comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 con consequenziale obbligo al

risarcimento dei danni (fattispecie relativa alla morte a seguito di ischemia miocardica in

soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi).

 

30 30 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011

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22  

Tale sentenza pone quindi l’accento sulla responsabilità degli amministratori sul

buon funzionamento degli impianti. 31

L’amministratore di associazione riconosciuta non dovrà mai sottovalutari il

proprio ruolo di responsabilità sulla buona conservazione delle attrezzature di cui

l’associazione dispone 32

                                                            31 Sentenza Cassazione n. 858 del 17/01/2008 32 www.studiobolognini.com

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23  

RESPONSABILITA DELL’ATLETA PER IL DANNO CAGIONATO AD ALTRI ATLETI O A TERZI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

In merito a questo argomento è intervenuta la SC con pronuncia del 2002 n.

12012.

Dopo vari esami la SC ha stabilito che la lesione all’integrità fisica di un atleta sia

una possibilità contemplata poiché ogni sport prevede un certo grado di contatto fisico ai

fini del risultato agonistico e di fatto il rischio delle parti è conosciuto e volontario.

Si parla comunque di stretto collegamento funzionale fra il gioco e l’evento lesivo,

si esclude quindi l’ipotesi di una lesione volontaria provocata ai fini dell’indebolimento

dell’avversario.

Certamente il campo è vasto, dove non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità

nei confronti del pugile che colpisce e ferisce l’avversario, stessa cosa non si può dire

del calciatore che volontariamente con un calcio lesiona il tendine della controparte. E’

ovvia quindi da parte delle autorità sportive una regolamentazione mirata al singolo

sport in modo tale da rendere eque le sentenze in sede di giustizia ordinaria.

Nella cultura fisica i problema è quasi nullo, il contatto fra gli atleti sul palco è

pressoché inesistente, non è previsto scontro fisico e la competizione verte unicamente

sul mostrare le proprie doti fisiche e atletiche allo scopo di impressionare positivamente

la giuria. Il massimo è l’avvicinarsi all’avversario per una sorta di confronto diretto per

mostrare i propri lati positivi, ma cio’ avviene sempre con una distanza tale che mai ha

provocato a mia conoscenza lesioni o traumi.

Per quanto riguarda i danni a terzi, è compito dell’associazione assicurarsi che

distanze e mezzi di separazione dal pubblico siano idonei alla tipologia di competizione

in essere: una gara di lancio del giavellotto sicuramente richiede un grado di sicurezza

superiore di una gara di nuoto.

Anche questo è un problema non presente nella cultura fisica, e se di fatto vi sono

dei regolamenti in WABBA che stabiliscano la separazione fra il luoghi aperti al

pubblico e quelli riservati gli atleti, durante la competizione gli atleti nulla devono

lanciare, nulla devono far saltare, resta sempre e solo la loro preparazione fisica da

mostrare, ritengo pertanto nullo il pericolo per il pubblico presente.33

                                                            33 D’Onofrio Paco. Manuale operativo di diritto sportivo. Maggioli Editore

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24  

   

RESPONSABILITA’DEGLI ISTRUTTORI ALL’INTERNO DELLA

STRUTTURA

Argomento di non poco conto all’interno della struttura associativa.

Tale responsabilità è riconducibile all’art 2048 del CC relativamente al danno

cagionato da maestri e simili ad allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono affidati alla

loro vigilanza.

Riassumendo l’articolo di legge gli istruttori rispondono del fatto illecito

commesso dai loro allievi, minori emancipati o dalle persone soggette a tutela ,nel tempo

in cui sono sotto la loro sorveglianza. Tale responsabilità è riferita sia a danni causati a

terzi dall’allievo sia a se stesso.

Tale presunzione viene meno nel momento in cui è dimostrabile che l’istruttore ha

fatto di tutto per evitare il danno o il fatto illecito.

Può esserci un legame di solidarietà fra la responsabilità dell’istruttore e la

responsabilità dell’ associazione

(art. 2049 responsabilità padroni e committenti)34

L’obbligo di controllo varia in funzione dell’età e del grado di maturità

dell’allievo, l’adeguatezza della sorveglianza e del controllo è da valutare quindi

sull’efficacia dell’intervento, su misure organizzative e disciplinari idonee e sulle qualità

dell’allievo seguito.35

All’interno di una palestra di cultura fisica la presenza di un istruttore è

determinante per la spiegazione e il controllo della corretta esecuzione degli esercizi che,

se svolti in modo inadeguato, possono recare all’allievo lesioni corporee anche di grave

entità. Indubbia quindi la scelta da parte dell’associazione di un istruttore con

qualifiche e preparazione adeguata al ruolo. A volte la complessità sta nel stabilire che

l’eventuale danno è causa di mancata diligenza dell’insegnante o da eccesso di zelo

dell’allievo che ha voluto esercitarsi in qualcosa di superiore alle proprie possibilità. Il

buon allenatore è di solito in grado di misurare la preparazione e le possibilità del                                                             

34 Art. 2049 Codice Civile: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

35 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000 

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soggetto che ha davanti, ma appunto, è la maturità dell’allievo che porta o meno a

seguire i consigli del proprio maestro.

Di fatto , come già detto all’inizio del capitolo l’argomento responsabilità civile e

illecito sportivo è vastissimo e la casistica è molteplice ,ma ritengo giusta una riflessone

su un lato buio del modo dello sport, il doping.36

Trasfusioni, farmaci ad estrazione ormonale, eccitanti, fino all’assunzione di vere e

proprie droghe utilizzati per l’aumento della prestazione sportiva, gran parte di questi

prodotti provengono dal mercato nero, quindi senza nemmeno una garanzia sulla qualità

del prodotto che potrebbe essere scaduto da anni se non addirittura essere alterato con

sostanze ulteriormente tossiche per l’organismo umano.

La legge 376/200037 configura come reato penale la vendita , la somministrazione

e l’assunzione di sostanze proibite, il mondo dello sport considera illecito anche il rifiuto

dell’atleta di sottoporsi agli appositi test di controllo.

Esiste un elenco delle sostanze proibite, che deve essere continuamente aggiornato

perché alchimisti del mestiere continuano a sintetizzare prodotti di indubbia efficienza

ma diabolicamente nocivi. Questi personaggi sono affiancati da santoni del farmaco che

consigliano dosaggi e modalità di assunzione ad atleti preda della sete di vittoria.

Non parliamo di legge, civile o sportiva, parliamo dell’uomo. La pericolosità e le

conseguenze di tali pratiche è ad oggi ancora in parte sconosciuta in medicina., si sa che

aumenta la predisposizione ai tumori, alle deformazioni ossee, nelle donne arriva a

provocare sterilità e virilizzazione dell’aspetto fisico.

Per quanto questo elaborato sia una tesi di diritto, trovo giusto portare un

messaggio etico e morale . 38

                                                            36  

 

37 Legge n.376/2000: Disciplina della tutela sanitaria nelle attività sportive e lotta contro il doping

Gazzetta Ufficiale 294 del 18/12/200

38 G. Ariolli V. Bellini. Disposizioni penali in materia di doping: ed Giuffrè 2006

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La pozione magica non esiste, il vero sportivo è colui che si allena duramente, che

conosce i propri limiti e riconosce il valore dei suoi avversari, ma soprattutto il vero

sportivo è portatore di correttezza , salute e benessere.39

                                                            39 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e

civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000

 

 

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27  

CAPITOLO 3

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E FISCO

3.RAPPRESENTATIVITA’ FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI

 

Causa il carattere tecnico del presente capitolo , i riferimenti ad articoli di legge ,

peraltro di contenuti molto ampi, saranno molteplici, per comprensione e per comodità

di lettura e maggiori dettagli le leggi di riferimento con il testo integrale (legge 290/2002

art 90 e art 148 TUIR) verranno allegate alla fine dell’elaborato .Nel corso dello scritto

vengono invece spiegati i punti salienti con riferimento all’articolo in questione.

Come già detto le associazioni sportive per avere le agevolazioni fiscali destinate

agli enti sportivi dilettantistici devono attenersi alla regolamentazione della legge n.

289/2002 art 90 e all’art 148/del Testo unico imposte sui Redditi)40

Si ricorda in primis la dicitura ASD nella loro denominazione, comma 17

289/2002 art 90

l’atto costitutivo e statuto redatti in atto pubblico o in scrittura privata autenticata

( comma 8 art 148 tuir)

l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell’ente ad altre

associazioni con analoghi fini, (comma 18 legge 289/2002 art 90)

il divieto di distribuzione di utili o riserve ( comma 8 art 148 tuir) legge 289/2002

l’uniformità del diritto di voto ( 1 socio 1 voto) e l’esclusione della condizione

temporanea di socio ( art 148 tuir e legge 290/20029

obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario( art. 148 TUIR                                                             

40 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000

 

 

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sovranità dell’assemblea dei soci (comma 18 legge 289/2002)

non trasmissibilità e non rivalutabilità della quota di partecipazione ( art 148

TUIR)

Si precisa che il socio uscente non può vantare alcun diritto sul patrimonio

dell’associazione e non può richiedere i contributi versati, di contro l’associazione può

deliberare l’esclusione di un socio nel caso questi non onori le obbligazioni prese con la

stessa.

Lo scopo di tale regolamentazione normativa è ribadire la mancanza di fine

economico delle associazioni sportive.

Di norma le associazioni sportive ASD non sono soggetti passivi ai fini delle

imposte, ma possono verificarsi

delle situazioni in cui, venendo ad esercitare delle attività commerciali , cambia il

loro rapporto con la fiscalità e diventano applicabili ai loro utili IRES e IRAP e sono

assoggettate al regime IVA

E’ stata quindi prevista dalla legge l’obbligo della tenuta di scritture contabili ( art

2214 cc)41 , con la possibilità di opzione fra i regimi previsti, per le associazioni che

affiancano alla loro natura no profit una attività ritenuta imprenditoriale .

Si ricorda inoltre l’obbligo di tenuta dei registri ai fini IVA 42

Ci è di nuovo d’aiuto l’atto costitutivo di WABBA ASD, che incorpora tutti i

requisiti richiesti e al suo articolo 5 regola la composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale risulta quindi composto da:

-beni mobili o immobili che diventano proprietà dell’associazione

-dai fondi di riserva che vengono costituiti in bilancio

-da erogazioni , donazioni o lasciti effettuati da soci, da privati o da enti

specifica inoltre le entrate dell’associazione a fine istituzionale che sono:

-quote sociali e corrispettivi versati da soci per le attività sociali

                                                            41 ART. 2214 Codice Civile : l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.  42 Dpr 633/72  Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 

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-l’utile derivante da manifestazioni organizzate o alle quali essa stessa partecipa

- ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale43

- vendita ai soci di beni necessari all’attività sportiva e la gestione di bar e spacci

interni gestiti direttamente dall’associazione sportiva.

Questo riepilogo dello statuto indica quelle che per legge sono da definirsi attività

istituzionali secondo il dpr 633/72 44

                                                            43 Le associazioni e le società sportive dilettantesche : disciplina fiscale e nuovo modello

EAS / Luca Caramaschi. - Verona : Gruppo Euroconference, 2009

 44 Dpr633/72 art 4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di

imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

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2. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

E interessante soffermare l’attenzione su una delle fonti di entrata più usuali delle

associazioni sportive. Il contratto di sponsorizzazione, il quale , e lo vedremo nei

prossimi paragrafi ha un incidenza fiscale non indifferente nell’associazione ma anche

nello sponsor.

Contratto di natura economica a tutti gli effetti visto che prevede controprestazioni

in denaro o in beni è usato per pubblicizzare un prodotto o servizio all’interno di un

evento sportivo, le metodologie per effettuare tale promozione sono molteplici, dal

cartellone al marchio sull’abbigliamento fino alla stessa squadra che assume il nome

dello sponsor.

La federazione sportiva ha la possibilità di concludere più contratti concedendo

alle imprese di vantare il titolo di fornitore ufficiale di quella squadra o manifestazione.

L’accordo prevede che a fronte di un corrispettivo in denaro o beni utili, la

squadra o l’associazione reclamizzi il prodotto della società sponsor.

Il risultato è che il pubblico associa il nome dello sponsor alle qualità e alla

notorietà del soggetto sponsorizzato.

Contratto di natura economica a tutti gli effetti visto che prevede controprestazioni

in denaro o in beni

E’ un contratto atipico , cioè non giuridicamente regolato,e a titolo oneroso, di

fatto può essere concluso anche verbalmente , ma di norma viene redatto in forma

scritta anche perché molte delle clausole sono regolamentate dalle federazioni sportive

stesse.

Il beneficio per l’associazione è il reperimento di mezzi economici e a volte anche

del materiale necessario per il raggiungimenti dei propri fini, per questo motivo il fisco

ha dato agevolazioni particolari alle associazioni asd per una formula contrattuale che

seppur avente oggetto di prestazioni pubblicitarie ( attività commerciale) di fatto è un

aiuto per la loro attività istituzionale.

L’obbligazione dell’ associazione è da considerarsi come un obbligazione di

mezzi, non potendo di fatto garantire un risultato positivo, ha l ‘obbligo comunque di

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adoperarsi con la dovuta diligenza affinchè ciò avvenga e deve astenersi da qualsiasi atto

che possa danneggiare lo sponsor. 45

                                                            45 G. Palumbo F.Sisani Associazioni e società sportive dilettantistiche: Cesi Professional

pg 41

L’Agenzia informa- periodico bimestrale dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio pubblicazioni fiscali

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3. L’ASSOCIAZIONE QUANDO E’ SOGGETTO D’IMPOSTA

il Tuir ricomprende gli enti non commerciali trai soggetti IRES definendoli enti

pubblici diversi dalle società art 73 comma lett. C TUIR.46

Carattere che distingue gli enti non commerciali in genere è di non avere per

oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale

secondo le disposizioni dell’articolo 55 del tuir.47

La natura dell’ente fa pertanto riferimento all’oggetto sociale contenuto nell’Atto

Costitutivo e nello Statuto, quindi è necessaria l’individuazione della stessa attraverso il

contenuto di questi documenti.

                                                            46 Art 73 TUIR comma 1 lett. C 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.

2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

47 Art 55 TUIR 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese

commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla

prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,

stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui

all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.

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In mancanza di forma scritta gli organi di controllo possono trarre le dovute

conclusioni da fatti concludenti e sul tipo di operatività effettivo dell’ente.

Ovviamente questo non preclude alle associazioni lo svolgimento di un attività

commerciale purchè questa si ponga in funzione secondaria.

A prescindere dal contenuto dello Statuto l’art 149 del TUIR 48 prevede la perdita

del requisito di ente non commerciale per l’ente che esercita attività prevalente per

almeno un anno.

                                                            48 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non

commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo

d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti

parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli

ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle

cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali,

intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle

restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le

condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.

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Tale disposizione, come si vede nel testo di legge. non viene applicata alle

associazioni sportive dilettantistiche in quanto lo sport dilettantistico non è considerato

in nessun caso commerciale.

Il primo impatto fiscale per l’associazione è la registrazione di Statuto e Atto

costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate di competenza dietro pagamento di un imposta

di registro a quota fissa.

Il passo successivo è la richiesta di attribuzione o di codice fiscale o di partita

IVA sempre presso l’ Agenzia delle Entrate . la scelta fra i due codici è dettata dalla

volontà o meno di svolgere anche attività commerciale.

E’possibile per le ASD che svolgono anche attività commerciale usufruire di un

regime agevolato regolato dalla legge 398/91 successivamente modificato ed integrato,

tale regime prevede delle semplificazioni sugli adempimenti contabili, la determinazione

dei redditi e gli obblighi ai fini IVA

‐ Determinazione del reddito imponibile sulla base di un coefficiente di

redditività del 3% ( altrimenti sarebbe all’11%)

‐ Determinazione forfettaria dell’IVA con percentuali agevolate di

detrazione( cambiano a seconda del tipo di attività svolta.

‐ Esonero dalla tenuta delle scritture contabili

‐ Esonero dalla redazione di inventario e bilancio.

‐ Esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per le

sponsorizzazione e la cessione di diritti televisivi o pubblicitari) 

‐ Resta l’obbligo della tenuta del registro previsto dal dm 11/02/97 dove

vanno annotate entro il 15 del mese successivo le entrate e le uscite conseguite nel

mese precedente come descritto dpr 544/99 art 9 comma 1.

‐ Inoltre vanno conservate in ordine cronologico fatture emesse e in

acquisto , le ricevute dei corrispettivi incassati nell’ambito delle attività commerciali

, va effettuato il versamento trimestrale dell’iva e compilazione e presentazione del

modello 760 ENC resta la possibilità di richiesta dell’esonero dalla Dichiarazione

IVA.

‐ L’accesso a questo regime agevolato è concesso alle ASD a condizione

che nell’anno d’imposta precedente non abbiano conseguito proventi commerciali in

misura superiore a Euro 250.000 , per le associazioni di nuova costituzione si deve

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rapportare il limite massimo dei proventi del periodo con il termine dell’esercizio

facendo il calcolo in giorni.

‐ L’opzione per tale regime è desunto da fatti concludenti e cioè dalle

modalità di tenuta delle scritture contabili, in caso del superamento del limite è

d’obbligo il ricorso alla tenuta dei registri contabili nella modalità ordinaria con

ovvia revisione dell’imposizione fiscale.

‐ I soggetti che intendono essere esonerati dall’obbligo della presentazione

della Dichiarazione IVA devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate con le

modalità previste nel modello di dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica

modulistica. Tale opzione va anche comunicata alla SIAE.

Resta l’obbligo della tenuta del registro previsto dal dm 11/02/97 dove vanno

annotate entro il 15 del mese successivo le entrate e le uscite conseguite nel mese

precedente. dpr 544/99 art 9 comma 1.

Inoltre vanno conservate in ordine cronologico fatture emesse e in acquisto , le

ricevute dei corrispettivi incassati nell’ambito delle attività commerciali , va

effettuato il versamento trimestrale dell’iva e compilazione e presentazione del

modello 760 ENC resta la possibilità di richiesta dell’esonero dalla Dichiarazione

IVA.

L’accesso a questo regime agevolato è concesso alle ASD a condizione che

nell’anno d’imposta precedente non abbiano conseguito proventi commerciali in

misura superiore a Euro 250.000 , per le associazioni di nuova costituzione si deve

rapportare il limite massimo dei proventi del periodo con il termine dell’esercizio

facendo il calcolo in giorni.

L’opzione per tale regime è desunto da fatti concludenti e cioè dalle modalità

di tenuta delle scritture contabili, in caso del superamento del limite è d’obbligo il

ricorso alla tenuta dei registri contabili nella modalità ordinaria con ovvia revisione

dell’imposizione fiscale.

I soggetti che intendono essere esonerati dall’obbligo della presentazione della

Dichiarazione IVA devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate con le modalità

previste nel modello di dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica.

Tale opzione va anche comunicata alla SIAE.

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Come si è visto nel già citato art 4 del dpr 633/72 le associazioni sportive,

rispetto ad altri enti, godono di un estensione di quelle che vengono considerate

attività istituzionali e quindi non tassabili, tecnicamente si dice che queste operazioni

sono“decommercializzate”

Rientra tra queste la sponsorizzazione, difatti per i soggetti rientranti nel

regime della 398/91 tali proventi vengono de commercializzati fino ad un limite di

Euro 51645.69 e per un massimo di due eventi l’anno. Tali proventi devono inoltre

essere percepiti in una attività commerciale annessa allo scopo istituzionale (

esempio una gara). Si ricorda che in seguito a questo contratto anche lo sponsor gode

di benefici sulle imposte sui redditi e sull’IVA.

Si ricorda che in caso di perdita del diritto di agevolazioni come da legge 389/91

restano comunque valide le disposizioni agevolative del dpr 633/72.

Ritengo utile trattare in questo elaborato una situazione spesso presente nelle sedi

delle associazioni sportive, il bar o il ristorante.

La somministrazione viene considerata attività non commerciale solo nel caso in

cui venga effettuata ai soci ( già citato art 4 dpr 633/72).

Viene invece considerata attività commerciale sempre e in ogni caso la

manipolazione e la preparazione di cibi per le attività di ristorazione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dal comune dove ha sede l’associazione. Le

attività devono essere all’interno del circolo senza visibilità o pubblicità esterna e

comunque deve essere verificata l’idoneità sanitaria degli ambienti e il responsabile

deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’attività di ristorazione o

bar.49

Per chiudere questo paragrafo sulle associazioni sportive come soggetto d’imposta

è necessario anche un cenno sulle collaborazioni lavorative all’interno della stessa.

La prima distinzione è fra lavoratori volontari, che prestano la loro opera

gratuitamente e collaboratori soggetti a compensi.

                                                            49 G Palumbo F. Sisani Associazioni e società sportive dilettantistiche ed CESI pg 172

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Sul tema delle prestazioni gratuite, al fine di evitare spiacevoli disguidi con gli enti

preposti al controllo dei lavoratori ( INPS INAIL) è bene specificare nell’Atto

Costitutivo quali siano le prestazioni da ritenersi tali con una certificazione di volontà

delle parti su questa tipologia di rapporto .

E’ prevista comunque la possibilità di rimborsi spese nel caso di costi sostenuti a

favore dell’associazione con documentazione dimostrabile.

Per quanto viene remunerato dall’associazione possiamo distinguere in:

compensi agli sportivi dilettanti: non tassabili fino ad euro 7500,00

compensi agli amministratori per l’attività svolta:assimilabile al lavoro dipendente

e quindi soggetta a ritenuta d’acconto se svolta da un collaboratore interno, se invece è

svolta da un professionista (esempio commercialista) è da considerarsi attività di lavoro

autonomo.

Possono inoltre essere instaurati normali rapporti di lavoro dipendenti con terzi

con emissione di documenti comprovanti il contratto di lavoro ( busta paga) regolati dal

Contratto Collettivo del Lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi.50

4. SCRITTURE CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Abbiamo visto che le associazioni sportive in regime agevolato sono alleggerite

anche in tema di scritture contabili.

Nel caso invece non rientrino nel regime 398/91 la tenuta delle scritture contabili

per la parte commerciale è parificata a quella delle attività imprenditoriali così come

regolato dal codice civile negli articoli 2214 e 2215.51

                                                            50 Associazioni e società sportive : sportivi professionisti e dilettanti : disciplina giuridica

e tributaria / Michele Di Giacomo. - \Milano! : Ipsoa informatica, 1982

 

 

Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili

[1] L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro

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Resta la possibilità del regime contabile semplificato ( su opzione e se rientranti

nei limiti di volume d’affari previsti per legge) dove è possibile la tenuta dei soli registri

ai fini IVA nei quali accedono anche eventuali operazioni non IVA .52

Anche le ASD rientrano fra i soggetti obbligati alla predisposizione e spedizione

del modello EAS ( modello di dichiarazione ai fini fiscali relativo agli enti associativi.

Art 30 dpr 185/2008 decreto anti crisi.

Si ritiene a questo punto di aver esaurito gli argomenti essenziali per fare un

quadro giuridico e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche

                                                                                                                                                                               giornale e il libro degli inventari.

[2] Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e

dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli

originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle

lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

[3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2215 - Modalità di tenuta delle scritture contabili. (1)

[1] I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati

progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o

della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle

imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro

o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li

compongono.

[2] Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e

non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.

(1) Articolo così sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24

ottobre 2001). Entrata in vigore dal 25 ottobre 2001.

Il precedente articolo stabiliva quanto segue:

“Art. 2215. - Libro giornale e libro degli inventari.51

52 Associazioni sportive dilettantistiche : aspetti civilistici, fiscali e contabili / Guido

Martinelli, Marta Saccaro. - °Milanofiori, Assago! : IPSOA, 2003

  

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www.filodiretto.com