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ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI VAI AVANT I ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO PAGHE E CONTRIBUTI ASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSE ASSIAGRI S.R.L. Aggiornato al 25 febbraio 2013

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ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALEASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE

SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATISPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI

VAI AVANTI

ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALEASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE

ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO PAGHE E CONTRIBUTI

ASSISTENZA E CONSULENZA PER TRATTAMENTO PAGHE E CONTRIBUTI

ASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSEASSISTENZA PER TRASFERIMENTO RIMESSEASSIAGRI S.R.L.

Aggiornato al 25 febbraio 2013

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MENU’ PRINCIPALE SELEZIONA L’ARGOMENTO CHE TI INTERESSA

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

MEZZI DI SUSSISTENZA

IL NULLAOSTA

IL VISTO D’INGRESSO

COSA FARE APPENA ARRIVATI

ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ

IDONETA ALLOGGIATIVA

PERMESSI DI SOGGIORNO

CITTADINI COMUNITARI

PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno)

LA CITTADINANZA

LAVORO

LAVORATORI DOMESTICI

PERDITA DEL LAVORO

SALUTE

PREVIDENZA E ASSISTENZA

SE TORNO NEL MIO PAESE

PRESTAZIONI SOCIALI

REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale)

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

MEZZI DI SUSSISTENZA

IL NULLAOSTA

IL VISTO D’INGRESSO

COSA FARE APPENA ARRIVATI

ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ

IDONETA ALLOGGIATIVA

PERMESSI DI SOGGIORNO

CITTADINI COMUNITARI

PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno)

LA CITTADINANZA

LAVORO

LAVORATORI DOMESTICI

PERDITA DEL LAVORO

SALUTE

PREVIDENZA E ASSISTENZA

SE TORNO NEL MIO PAESE

PRESTAZIONI SOCIALI

REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale)

ESPULSIONE

DIRITTO ALLA CASA

I DIRITTI DELLA DONNA

I DIRITTI DEL RIFUGIATO

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

I DIRITTI DEI MINORI

I DIRITTI DAI 18 ANNI

SPOSARSI IN ITALIA

STUDIARE IN ITALIA

IMPARARE L’ITALIANO

ESPULSIONE

DIRITTO ALLA CASA

I DIRITTI DELLA DONNA

I DIRITTI DEL RIFUGIATO

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

I DIRITTI DEI MINORI

I DIRITTI DAI 18 ANNI

SPOSARSI IN ITALIA

STUDIARE IN ITALIA

IMPARARE L’ITALIANO

COME INVIARE IL DENARO A CASACOME INVIARE IL DENARO A CASA

I RAPPORTI CON IL FISCOI RAPPORTI CON IL FISCO

COME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLOCOME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLO

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INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

1. MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI

2. PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI

3. CHI NON PUO’ ENTRARE

4. MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI

5. L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO:

- affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo

- lavoro subordinato

- lavoro autonomo

- familiari al seguito e ricongiungimento familiare

- studio

1. MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI

2. PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI

3. CHI NON PUO’ ENTRARE

4. MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI

5. L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO:

- affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo

- lavoro subordinato

- lavoro autonomo

- familiari al seguito e ricongiungimento familiare

- studio

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INGRESSOINGRESSO

• Lavoro• Studio• Motivi familiari• Ricongiungimento familiare• Asilo politico• Protezione sociale• Turismo• Attività Sportiva• Dimora• Tirocinio• Culto• Cure mediche• Missione• Affari• Invito

VAI AVANTI

E’ POSSIBILE ENTRARE NEL TERRITORIO ITALIANO PER:E’ POSSIBILE ENTRARE NEL TERRITORIO ITALIANO PER:

1. Passaporto2. visto d’ingresso3. disponibilità di mezzi finanziari4. superato i controlli sanitari

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI:

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INGRESSO NELLO STATO ITALIANOINGRESSO NELLO STATO ITALIANO

Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia,

Norvegia, Islanda e la Svizzera. Dal 21/12/2007 hanno aderito Estonia, Repubblica Ceca, Lituania,

Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia

I cittadini appartenenti ad uno degli Stati Schengen o della Unione Europea possono circolare con un semplice DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

Stati firmatariaccordo

SCHENGEN

I cittadini non provieni dai suddetti Stati per entrare in Italia devono possedere:1. passaporto, o di documento equipollente in corso di validità;2. visto d’ingresso;3. superato i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di

profilassi internazionale;4. disponibilità di mezzi finanziari.

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Paesi aderenti all’Unione Europea

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,

Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta.

Dal 1/01/2007 Bulgaria e Romania.

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DOCUMENTI EQUIPOLLENTIDOCUMENTI EQUIPOLLENTI

Esempio: documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri

impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle

Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO, ecc.

Sottomenu documenti equipollentiSottomenu documenti equipollenti

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CHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIACHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIA

1. espulso e ha lasciato l'Italia da meno di dieci anni a meno che nel divieto d’espulsione non sia stato previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni;

2. segnalato come soggetto pericoloso in base ad Accordi Internazionali;

3. considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato o per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen;

4. condannato per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento alla prostituzione o di minori.

Non può entrare nel territorio dello Stato italiano chi è stato:

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MEZZI DI SUSSISTENZAMEZZI DI SUSSISTENZA

Per poter entrare e soggiornare nello Stato italiano è necessario dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti attraverso:

a) l 'esibizione di denaro contante; b) fideiussioni bancarie; c) polizze fideiussorie; d) equivalenti titoli di credito; e) titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di

fonti di reddito.

Inoltre, è indispensabile indicare:

1. L’esistenza di un’abitazione sufficientemente grande dove essere ospitarti secondo la legge italiana;

2. disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

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Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche (anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi,

turismo.

Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche (anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi,

turismo.

Classi di durata del viaggio Un partecipante

Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33

Da 11 a 20 giorni: quota fissa € 51,64 € 25,82

Quota a giornaliera a persona € 36,67 € 22,21

Oltre i 20 giorni: quota fissa + € 206,58 € 118,79

Quota a giornaliera a persona € 27,89 € 17,04

Segue mezzi di sussistenzaSegue mezzi di sussistenza

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LAVORO SUBORDINATOLAVORO SUBORDINATO

Nella proposta di “contratto di soggiorno” il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore:

1. l’esistenza di una abitazione idonea per l’ospitalità secondo la legge italiana;

2. il trattamento retributivo e assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei Ccnl evidenziato nel contratto di soggiorno;

3. il pagamento delle spese di ritorno nel Paese d’origine.

Segue mezzi di sussistenzaSegue mezzi di sussistenza

la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono A CARICO DEL DATORE DI LAVORO che effettua la richiesta.

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LAVORO AUTONOMOLAVORO AUTONOMO

1. disponibilità di 388,00 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale oppure di una polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno;

2. l’esistenza di una abitazione sufficientemente grande dove risiedere secondo la legge italiana;

3. disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Segue mezzi di sussistenzaSegue mezzi di sussistenza

I mezzi di sussistenza sono a carico del lavoratore che deve dimostrare:

Deve possedere la disponibilità di 8.500,00 euro.

Straniero in possesso di attestato di formazione per corsi approvati dal Min. Del lavoro italiano

Straniero NON in possesso di attestato di formazione …..

Deve possedere una somma pari a 2.874,95 euro per l’anno 2013 (la metà dell’importo

dell’assegno sociale annuo).

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FAMILIARI AL SEGUITO E

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

FAMILIARI AL SEGUITO E

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero che possiede un titolo per l’ingresso e il soggiorno in Italia può fare la richiesta per l’ingresso di un “familiare a seguito” o per il “ricongiungimento familiare”, purché dimostri di possedere:

1. una abitazione sufficientemente grande, per ospitare i familiari, secondo la legge italiana;

2. un reddito annuo di almeno 8.624,85 euro per l’anno 2013 per un familiare (663,45 € mensili), di 11.499,8 euro per due familiari, di 14.374,75 euro per tre familiari. Se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere solo pari a 11.449,8 . Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.374,75 € annuali - 1.105,75 € mensili.

Segue mezzi di sussistenzaSegue mezzi di sussistenza

la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico del lavoratore.

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STUDIOSTUDIO

Lo studente deve dimostrare di possedere:1. la somma di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico (anche

mediante esibizioni di mezzi personali o familiari);2. la disponibilità una abitazione sufficientemente grande secondo la legge italiana; 3. la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, documentabile anche

con l’esibizione del biglietto di ritorno;4. la somma di 149, 77 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione

al Servizio sanitario nazionale o polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno.

5. Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e senza attività lavorativa) il contributo è pari a 219,49 euro.

Segue mezzi di sussistenzaSegue mezzi di sussistenza

la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico dello studente.

Il possesso di eventuali borse di studio è considerato sufficiente se corrisponde all’importo del contributo sanitario, e concorre alla formazione dei mezzi di sussistenza, se di importo

inferiore.

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IL NULLA OSTAIL NULLA OSTA

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INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta può essere presentata presso il PATRONATO-INAC e inviata al SUI esclusivamente per via telematica.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA il nulla osta per i seguenti motivi di ingresso nel territorio italiano:

LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un datore di lavoro italiano o straniero in ITALIA

nell’ambito delle quote annuali previste dal Decreto flussi per la prima assunzione di un

lavoratore straniero residente all’estero

LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un familiare per il rilascio

del visto per motivi di ricongiungimento familiare o

familiare al seguito

LAVORO SUBORDINATO MOTIVI DI FAMILIARI

Il nullaosta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato e il visto per motivi familiari.

Il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico viene consegnato al datore di lavoro oppure al familiare che ne ha fatto richiesta, che lo spedisce al lavoratore o al familiare all’estero (su

richiesta lo Sui lo spedisce direttamente al consolato all’estero). Con il nullaosta lo straniero, entro e non oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.

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IL VISTO D’INGRESSOIL VISTO D’INGRESSO

SOTTOMENU’SOTTOMENU’

COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI

PAESI ESENTI DALL'VISTO

PAESI CON OBBLIGO DI VISTO

TIPOLOGIE DI VISTO

COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI

PAESI ESENTI DALL'VISTO

PAESI CON OBBLIGO DI VISTO

TIPOLOGIE DI VISTO

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VISTO PER L’INGRESSOVISTO PER L’INGRESSO

Alla domanda è necessario allegare:

1. passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità; 2. foto formato tessera;3. documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti

per la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante anche dal possesso del biglietto di ritorno);

4. documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno;5. documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto;6. le condizioni di alloggio; 7. per i familiari al seguito: documentazione comprovante il grado di parentela, di

coniuge, la condivisione della minore età o di invalidità al lavoro;8. Nullaosta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi

di famiglia.

Per richiedere il Visto, lo straniero, deve fare la domanda alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di origine.

Il visto, verrà rilasciato entro 90 giorni.

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PAESI SENZA OBBLIGO DI VISTOPAESI SENZA OBBLIGO DI VISTO

I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni.

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Elenco:Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Dal 1 gennaio 2010 non si applica più l'obbligo del visto esclusivamente ai cittadini dell’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro in possesso di un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate le impronte digitali.

La misura della esenzione del visto si applica inoltre ai:• Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas)• Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, con permesso per il traffico frontaliero• Rifugiati statutari (Recognised Refugees), Apolidi.

I cittadini di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in ogni caso.

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PAESI CON OBBLIGO DI VISTOPAESI CON OBBLIGO DI VISTO

Elenco: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

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TIPOLOGIE DI VISTOTIPOLOGIE DI VISTO

Lavoro subordinatoLavoro autonomo

Ricongiungimento familiareFamiliare al seguito

StudioCure medicheMotivi religiosi

TurismoVacanze lavoro

AdozioneAffari

Gara SportivaInvito

DiplomaticoMissione

Residenza elettivaTransito

TrasportoReingresso

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VISTO PER ADOZIONEVISTO PER ADOZIONE

1. autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali;

2. dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;

3. provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;

4. dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento.

Consente di adottare o prendere in affidamento un minore straniero per un soggiorno permanente.

Requisiti:

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Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma

acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana.

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VISTO PER AFFARIVISTO PER AFFARI

1. la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente; 2. la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto; 3. l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici

che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; 4. adeguati mezzi di sussistenza.

Consente l'ingresso per contatti o trattative. Requisiti:

Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori, purché siano documentate le ragioni di lavoro.

La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una "dichiarazione di invito“ da parte di un'impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi

all'industria, regolarmente operante in Italia.

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Una volta in Italia NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza

presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.

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VISTO PER CURE MEDICHEVISTO PER CURE MEDICHE

1. dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata;

2. attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;

3. documentazione per la disponibilità di vitto e alloggio per l’accompagnatore.

Consente l'ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

Requisiti:

• Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza.

• Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

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VISTO DIPLOMATICOVISTO DIPLOMATICO

Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

• passaporto diplomatico o di servizio, destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari straiere in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente

l'ingresso in Italia ai possessori di:

Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri.

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VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITOVISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO

1. un reddito annuo di almeno 8.624,85 euro per l’anno 2013 per un familiare, di 11.499,8 euro per due, di 14.374,75 per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere pari a 11.499,8 euro;

2. documentazione attestante i rapporti di parentela (es. certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto), la minore età e lo stato di famiglia, invalidità o gravi motivi di salute, inabilità al lavoro, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e autenticaticata dall’autorità consolare italiana;

3. certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza.

Il visto consente l’ingresso, al seguito di

un familiare titolare di:

• visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno;• visto per lavoro autonomo non occasionale;• visto per studio;• visto per motivi religiosi;• permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno).

Che dimostri di avere:

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Tale visto viene rilasciato in seguito alla richiesta di nullaosta, da parte di un familiare o anche da un procuratore speciale.

La richiesta di nullaosta può essere presentata al PATRONATO-INAC

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VISTO PER GARA SPORTIVAVISTO PER GARA SPORTIVA

1. comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo;

2. lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

3. adeguati mezzi di sussistenza.

1. sportivo;2. allenatore;3. direttore tecnico-sportivo;4. preparatore atletico;5. accompagnatore.

Consente l'ingresso allo straniero che vuole partecipare a singole competizioni o ad una

serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che

dilettantistico, purché dimostri di essere:

Requisiti:

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VISTO PER INVITOVISTO PER INVITO

Consente l'ingresso

Allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma

notorie, come ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o

scientifico-culturale

1. spese di soggiorno a carico;2. indica la durata del visto.

ENTE INVITANTE

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VISTO PER LAVORO AUTONOMOVISTO PER LAVORO AUTONOMO

1. risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere, tali risorse non devono essere inferiori alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari dell'assegno sociale (disponibilità in Italia di 5.307,6 euro per il 2013), ottenuto moltiplicando l’importo mensile per 12 mensilità (442,30 x12);

2. requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e dove richiesto l’iscrizione in albi e registri;

3. attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che da svolgere;

4. disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;5. dimostrare di disporre un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo

previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00).

Consente l'ingresso in Italia, allo straniero che vuole esercitare un'attività' professionale o lavorativa autonoma.

Requisiti:

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VISTO PER LAVORO SUBORDINATOVISTO PER LAVORO SUBORDINATO

1. generalità del datore di lavoro; 2. generalità del lavoratore; 3. l’impegno di assicurare allo straniero il

trattamento retributivo ed assicurativo previsto dai Ccnl di lavoro di categoria;

4. la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa;5. le modalità di alloggio.

Consente l'ingresso in Italia, allo straniero chiamato in base

al Decreto flussi annuale, da un datore di lavoro per un

lavoro subordinato.

Requisiti

1. Documento di viaggio in corso di validità

2. Nullaosta al lavoro subordinato

La richiesta di nullaosta al lavoro del datore di lavoro

deve contenere:

Alla richiesta devono essere allegati: 1. Fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero;2. Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

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Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro presso il PATRONATO-INAC

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VISTO PER MISSIONEVISTO PER MISSIONE

Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni

internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le

relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Consente l'ingresso allo straniero che deve recarsi in Italia per ragioni politiche, governative o di pubblica utilità.

E’ rilasciato alle seguenti categorie:

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

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VISTO PER MOTIVI RELIGIOSIVISTO PER MOTIVI RELIGIOSI

1. l'effettiva condizione di "religioso"; 2. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o

delle attività addotte a motivo del soggiorno; 3. nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico

di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza sufficienti.

1. religioso con ordinazione sacerdotale;2. ministro di culto appartenente ad una

organizzazione iscritta nell'elenco del Ministero dell'interno;

3. partecipante a manifestazioni di culto;4. esercita attività ecclesiastica, religiosa o

pastorale.

Requisiti

Consente l'ingresso allo straniero, se:

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VISTO PER RESIDENZA ELETTIVAVISTO PER RESIDENZA ELETTIVA

1. disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; 2. ampie risorse economiche autonome, di cui si possa supporre

la continuità nel futuro (es. pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato).

Consente l'ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività

lavorativa.

Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a

condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.

Requisiti:

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Lo straniero pensionato puoi richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva

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VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIAREVISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

a) Coniuge, solo se maggiorenne;b) figli minori, o maggiorenni con invalidità totale;c) genitori a carico o con più di 65 anni con

assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN se altri figli in patria non possono provvedere a loro;

d) figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità' giudiziaria italiana competente.

1. possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno non inferiore a un anno, per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio o motivi religiosi;

2. disponibilità di un alloggio; 3. reddito annuo di almeno 8.624,85 euro per l’anno 2013 per un familiare,

di 11.499,8 euro per due familiari, di 14.374,75 euro per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.499,8 euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente.

Può essere richiesta per i seguenti familiari:

Requisiti

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Tale visto viene rilasciato al familiare residente all’estero, per il quale è stato richiesto il nullaosta da parte dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia.

La richiesta di nulla osta può essere

presentata al PATRONATO-INAC

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VISTO PER STUDIOVISTO PER STUDIO

1. Documento d’identità in corso di validità;2. documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività

culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università); 3. adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti (pari a non meno di 350,57

euro per ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio; 4. dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio;5. la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di

ritorno aperto);6. copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo

straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

7. età maggiore di anni 14.

Consente l'ingresso al fine di seguire corsi universitari, di studio o formazione professionale

presso istituti riconosciuti o comunque qualificati.

Requisiti:

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VISTO PER TRANSITOVISTO PER TRANSITO

1. alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo“;

2. al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Consente di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato

terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità

o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen.

La concessione del visto e' sempre subordinata:

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Il visto per transito e' rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.

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VISTO PER TRASPORTOVISTO PER TRASPORTO

1. documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti;

2. documentazione inerente l'attività' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

Consente l'ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es.

autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati.

Requisiti:

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VISTO PER TURISMOVISTO PER TURISMO

Consente l'ingresso, allo straniero che per motivi turistici soggiorna in Italia per un periodo massimo di 90 giorni.

Requisiti1. adeguati mezzi finanziari di sostentamento; 2. il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero

la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; 3. la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera,

dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria una "dichiarazione d'invito" che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo relativo ai

mezzi di sussistenza.

NON CONSENTE DI LAVORARE

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NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligato compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in

Italia.

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VISTO DI REINGRESSOVISTO DI REINGRESSO

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1. Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di origine, lo straniero deve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto e  “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia.

2. Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata) presso il Consolato italiano.

Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare rientro nel territorio nazionale.

Viene rilasciato nei seguenti casi:

USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANOUSCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

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VISTO PER VACANZE LAVOROVISTO PER VACANZE LAVORO

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto

della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti.

Consente l'ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del

numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.).

La durata massima del visto e' di due anni. Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di

assenso del Coni (art. 40, comma 16).

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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA

1. l’eventuale firma del contratto di lavoro;2. Il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale;3. ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno;4. firmare l’accordo d’integrazione.

Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo SPORTELLO UNICO per:

1

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Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per MOTIVI FAMILIARI o un visto di PRIMO INGRESSO per LAVORO SUBORDINATO

segue

2

Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.

Se lo straniero possiede un visto per: Motivi religiosi, Missione, Residenza elettiva, Studio, Vacanze lavoro, Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto

cittadinanza, Lavoro autonomo, Soggiorno per lavoro art. 27.

Entro 8 giorni lavorativi, può presentarsi al PATRONATO-INAC per:

1. la richiesta del permesso di soggiorno

Dovrà, poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.

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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA

3

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I minori con visto per: ADOZIONE O AFFIDAMENTO a scopo di adozione

Non devono richiedere il permesso di soggiorno

4

Con il PERMESSO DI SOGGIORNO presso il comune di residenza si richiede:

5

1. l’iscrizione anagrafica2. la carta di identità

Se lo straniero possiede un visto per turismo, visita, affari e studio di durata inferiore a 3 mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera,

6

Oppure, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso la QUESTURA per:

1. la dichiarazione di presenza

Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per motivi di: Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età,

Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito

Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi in QUESTURA per:1. la richiesta del permesso di soggiorno; 2. l’assegnazione del codice fiscale;3. firmare l’accordo d’integrazione solo se il permesso è di durata superiore

ad 1 anno e se la tipologia del permesso prevede tale adempimento.

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ISCRIZIONE ANAGRAFICAISCRIZIONE ANAGRAFICA

1. Passaporto in corso di validità;2. Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo;3. Codice fiscale;4. Contratto di affitto registrato;5. Autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi

presenta la richiesta la prima volta) oppure la ricevuta di pagamento della tassa rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di accoglienza o in una comunità, la dichiarazione di residenza sottoscritta dal direttore o dal responsabile della struttura.

Permesso di soggiorno superiore a 3 mesi.

Documenti per la richiesta:

Requisiti:

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Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al decreto flussi, è valida ai fini dell’iscrizione anagrafica.

L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Novità: ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla scadenza del permesso viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe.

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IDONEITA’ ALLOGGIATIVAIDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per: - sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione;- il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo;- il permesso di soggiorno per familiare al seguito;- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;- il permesso di soggiorno per coesione familiare;- la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

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La domanda di idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite:• Certificato di idoneità alloggiativa e parere igienico sanitario rilasciati dall’Ufficio tecnico

del Comune di residenza.La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia

del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità.

• Nel caso di figli di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

• Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione di residenza.

Non è richiesta nei seguenti casi:

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PERMESSO DI SOGGIORNOPERMESSO DI SOGGIORNO

•RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSA

•ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’

•PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO

•TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

•DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO

•RINNOVO DEL PERMESSO

•CONVERSIONE DEL PERMESSO

•DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO

•USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

•PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica)

• CARTA BLU

•RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSA

•ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’

•PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO

•TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

•DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO

•RINNOVO DEL PERMESSO

•CONVERSIONE DEL PERMESSO

•DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO

•USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

•PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica)

• CARTA BLU

SOTTOMENU’SOTTOMENU’

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Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.

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1. passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, più una fotocopia delle pagine riportanti i dati anagrafici, i timbri apposti dagli uffici di frontiera e il visto;

2. n° 4 foto formato tessera; 3. documentazione attestante la disponibilità di mezzi di ritorno nel Paese di provenienza e polizza sanitaria, nei

casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro;4. documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso;5. eventuale copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;6. marca da bollo da € 14,62; 7. Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico;

8. Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda;9. A partire dal 30 gennaio 2012. Pagamento di una tassa al Governo italiano tra 80 e 200 euro, anche per rinnovo

(ad eccezione del permesso per asilo, per richiesta di asilo, protezione sussidiaria e per motivi umanitari e minori di 18 anni);

10. Firma dell’ “accordo di integrazione” per il quale ad ogni straniero verrà attribuito un punteggio, che crescerà o diminuirà in base al comportamento. Chi esaurisce i punti, perderà il permesso e sarà espulso.

RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNORICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO

E’ IL TITOLO CHE DA IL DIRITTO A SOGGIORNARE IN ITALIA

La richiesta del permesso di soggiorno va presentata entro 8 giorni lavorativi

dall’ingresso in Italia.

Requisiti per la richiesta e costi:

Per soggiorni inferiori a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno. E’ sufficiente una dichiarazione di presenza da presentare alla frontiera o in Questura entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.

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La richiesta di alcuni permessi di soggiorno può essere compilata per via telematica presso il PATRONATO-INAC e poi spedita in busta aperta all’Ufficio postale.

segue

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ACCORDO DI INTEGRAZIONEACCORDO DI INTEGRAZIONE

Che cos’è l’accordo di integrazioneL’accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, è uno strumento per facilitare l’integrazione del cittadino straniero. Con la stipula dell’accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo

di validità del permesso di soggiorno:• acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana;• acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica;• garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.

Chi sottoscrive l’accordoLo straniero che:• fa il primo ingresso nel territorio italiano; • presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;• ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi

esercita la potestà genitoriale.

Chi non deve sottoscrivere l’accordoGli stranieri:• affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale;• minori non accompagnati;• vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;• minori di 16 anni.

Dove si sottoscrive L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per

motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.

Cosa accade dopo la sottoscrizioneAll’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti.Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di

informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.

RITORNA AL SOTTOMENU’RITORNA AL PERMESSO DI SOGGIORNO

segue

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ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’

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Sospensione o proroga dell’accordo a domanda

L’accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per

gravi motivi di salute o di famiglia;motivi di lavoro;frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale;frequenza tirocinio di formazione;frequenza aggiornamento od orientamento professionale;studio all’estero.

Verifica dell’accordo

Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d’integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l’adempimento dell’accordo.L’esito della verifica è:

ESTINZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30);

PROROGA DELL’ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all’estinzione (crediti compresi tra 1 e 29);

RISOLUZIONE DELL’ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d’integrazione; gli viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0).

Consultazione on-line dello stato dell’accordo

Lo straniero potrà consultare via Internet, all’indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di validità dell’accordo:

i crediti maturati;le date di convocazione per lo svolgimento del test.A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l’accesso alle funzioni on-line.

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CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

A partire dal 30 gennaio 2010, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:

a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;     b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;     c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i

richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia)

L’importo del contributo sopra citato, dovrà essere sommato a euro 27,50 dovuti per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico e versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.

Il mancato o non corretto pagamento bloccherà l’iter della richiesta.

1. i permessi dei minori;2. gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori;3. chi chiede un permesso per asilo, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari; 4. chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno già valido.

Sono esclusi

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Le richieste possono essere presentata al PATRONATO-INAC

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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INACPROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC

Lo straniero può rivolgersi gratuitamente al PATRONATO-INAC per la richiesta dei seguenti permessi: Adozione o Affidamento di maggiorenni, Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, rinnovo Asilo politico, Conversione permesso di soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Rinnovo Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni, Lavoro Autonomo, Rinnovo Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti art. 27, Lavoro subordinato-stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio formazione professionale.

L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata:• la prima volta, per i rilievi fotodattiloscopici e per presentare 4 fotografie formato tessera;• la seconda volta per la consegna del documento di soggiorno.

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La ricevuta: in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare permanenza in Italia dello straniero, e deve essere conservata per il ritiro del permesso.

Il PATRONATO-INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e ne consegna una copia stampata al cittadino straniero che è obbligato a

spedirla presso uno degli UFFICI POSTALI abilitati (Sportello amico) dove pagherà una commissione di 30 euro. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia una ricevuta.

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COMPETENZE DELLA QUESTURACOMPETENZE DELLA QUESTURA

L’Ufficio immigrazione della Questura rilascia i seguenti permessi di soggiorno:

• Cure Mediche• Gara sportiva• Missione• Motivi Umanitari• Asilo politico (Richiesta-rilascio)• Minore età• Giustizia• Status apolide (rilascio)• Integrazione minore• Invito• Inoltre rilascia la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino

dell’Unione, che viene richiesta per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari

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COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONECOMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per:

1.  Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso)2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri.

Presso lo Sportello Unico, inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche: • Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti

dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso;

• Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti; • Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro

subordinato;• Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro

subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età;• studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica; • Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in

permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio; • Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.

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Le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica.Puoi rivolgerti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato

(in base al decreto flussi) o ricongiungimento familiare.

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TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNOTIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

• lavoro subordinato• lavoro autonomo• lavoro stagionale• per attesa occupazione• studio• ricongiungimento famigliare• turismo• cure mediche• rifugiati politici• motivi di protezione sociale

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SOTTOMENU’SOTTOMENU’

Nel caso in cui il permesso di soggiorno elettronico non riportasse la tipologia del permesso, si può richiedere, in Questura, un’attestazione cartacea che ne

specifichi la motivazione del rilascio.

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATOPERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente

soggiornante in Italia e un lavoratore cittadino extracomunitario.

Il permesso per lavoro subordinato (a tempo

determinato o indeterminato)viene rilasciato o

rinnovato solo

DURATA :• 1 anno, per il contratto a tempo determinato;• 2 anni, per il di contratto a tempo indeterminato.

CONVERSIONE:è possibile svolgere per lo stesso periodo un’attività

autonoma, se ne sussistono le condizioni.

RINNOVO, è necessario presentare:1. passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;2. fotocopia permesso di soggiorno scaduto;3. la copia della ricevuta della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico

per l'Immigrazione il contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti o mod. Unilav; 4. n° 4 foto formato tessera;5. marca da bollo da € 14,62;6. Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico,

da sommare all’importo della nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro;7. Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda;

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La richiesta del primo permesso di soggiorno si ritira allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La richiesta di rinnovo o conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMOPERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

1. n° 4 foto formato tessera;2. marca da bollo da € 14,62;3. passaporto o documento equivalente, visto d’ingresso e relative fotocopie;4. partita Iva; 5. autorizzazione, licenza o nulla osta previsto per lo svolgimento dell’attività professionale e

iscrizione agli albi professionali, ove previsto;6. dimostrazione di alloggio e di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla

legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).7. possedere un reddito non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo

mensile pari all’assegno sociale (€ 5.307,6 per il 2013) ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell’assegno sociale per 12 mensilità (442,3x12);

8. Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico a cui va aggiuntala nuova tassa che varia da 80 a 200 euro;

9. Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda;

Se lo straniero vuole svolgere un’attività di lavoro autonomo deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività.

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve presentare la richiesta del permesso alla Questura

allegando i seguenti documenti:

CONVERSIONE:Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è possibile svolgere un lavoro subordinato, senza

convertire il permesso di soggiorno, alla scadenza, si potrà convertire il permesso per l’attività effettivamente svolta.

Durata: non superiore

a 2 anni.

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La richiesta di rilascio, rinnovo o conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALEPERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

CONVERSIONE: • Al secondo ingresso, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in

permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (qualora se ne verifichino le condizioni) se si dimostra di essere entrato per lavoro stagionale l’anno precedente e a condizione che ci sia un contratto di lavoro subordinato di un datore di lavoro, che può essere anche persona diversa da quella dei due anni precedenti.

• La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore stesso, in Italia, ma solo in seguito alla pubblicazione del Decreto Flussi che determina le quote di lavoratori subordinati non stagionali ammessi nel territorio italiano.

Questo tipo di permesso di soggiorno, si richiede solo nell’ambito del Decreto Flussi annuale, se c’è la

richiesta, nominativa o numerica, da parte di: 1. un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;

2. un’associazione di categoria per conto dei loro associati.DURATA:

• minimo 20 giorni e • massimo 6 o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto.

PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE Ne ha diritto lo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale. Lo richiede il datore di lavoro.

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La richiesta può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONEPERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE,

allegando alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a

formalizzare l'assunzione.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se alla scadenza, non possiede più i requisiti per rinnovarlo (es. perdita del lavoro oppure fine del corso di

studio), può ottenere la conversione in permesso per ATTESA OCCUPAZIONE.

PER OTTENERLO:1. iscriversi nelle liste di collocamento 2. la conversione va presentata entro i

due mesi successivi dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso (es. lavoro o studio).

RINNOVO: NON è possibile il RINNOVO. Scaduto il permesso, lo straniero, può ottenere la conversione del permesso in motivi familiari, lavoro, studio: dimostrando il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.749,90 per il 2013). In caso contrario deve ritornare nel proprio paese.

DURATA: massimo 1 anno

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La richiesta o la conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIAREPERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

CONVERSIONE:Non è necessario convertire il

permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per

svolgere un’attività lavorativa, va convertito, invece al momento della scadenza del permesso.

Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, ritirare la

richiesta di permesso di soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente a: copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62

euro. 

Da al cittadino straniero le seguenti opportunità:1. accesso ai servizi sanitari (solo nel caso di ricongiungimento con i genitori con più di 65

anni è obbligatorio il pagamento al SSN o la stipula di un’assicurazione sanitaria privata);2. l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;3. lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

Durata: la stessa del familiare richiedente.

RINNOVO:La domanda va presentata unitamente a

quello del familiare richiedente, oltre alla documentazione necessaria bisogna allegare

il certificato di ‘stato di famiglia’.

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Se lo straniero si ricongiunge con un cittadino italiano o comunitario ha diritto ad ottenere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha la validità di 5 anni.

Tale permesso viene richiesto con apposita domanda in Questura.

La richiesta di rinnovo o conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMOPERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO

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E’ STATO ABOLITO

Lo straniero, al momento dell’ingresso in Italia per motivi di turismo è obbligato a dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera

OPPURE

In Italia, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, è obbligato a recarsi presso la Questura competente per compilare una DICHIARAZIONE DI PRESENZA

DICHIARAZIONE DI PRESENZA E’ necessario indicare:• la data dell'ingresso in Italia e il valico di frontiera utilizzato;• Il luogo dove si è ospitati. Alcune Questure hanno predisposto un prestampato che va presentato in duplice

copia (una delle quali, timbrata, rimane al cittadino straniero), allegando la fotocopia del passaporto e della pagina con il visto.

La ricevuta della dichiarazione di presenza unitamente al visto e al documento di riconoscimento sono i documenti che dimostrano il soggiorno regolare dello straniero.

Pertanto devono essere conservati e mostrati a richiesta dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHEPERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

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Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato: • a seguito di ingresso per cure mediche - in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia;• alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita;• a seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni, che sancisce la possibilità di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e alla condizioni di salute del minore.

1. Lo straniero in possesso del visto per cure mediche entro 8 giorni dal suo ingresso richiede il permesso della durata del visto e può rinnovarlo allegando la certificazione medica.  Deve sostenere tutte le spese mediche in quanto non ha diritto ad iscriversi al SSN .

2. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle straniere irregolari in stato di gravidanza è richiesto con l’esibizione di certificato medico con la data presunta del parto. Tale permesso ha validità fino ai sei mesi di vita del bambino. Anche il padre del bambino ne ha diritto. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente (iscrizione obbligatoria) ma non permette lo svolgimento di un’attività lavorativa.

3. Il permesso per cure mediche rilasciato a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni e ha durata pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Deve essere richiesto esibendo l’originale della sentenza e per richiedere il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente e lo svolgimento di attività lavorativa.

Rilascio e rinnovo si richiedono presso la Questura del luogo di domicilio

Conversione: in tutti i casi il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia).

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIOPERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

CONVERSIONE: È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote disponibili dal Decreto Flussi, stando direttamente in Italia, in:

• permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno;• permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. La conversione in

lavoro autonomo è possibile anche se si è in possesso di un contratto a progetto.

In alcuni casi è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro al di fuori delle quote d’ingresso per:1. Studenti al compimento dei 18 anni;2. Stranieri che hanno conseguito una laurea, un dottorato o un master universitario di 2° livello in Italia.

Il permesso viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.

Per il RILASCIO oltre ai documenti di base è necessario presentare:

1. certificato di iscrizione alla scuola o università in originale più n. 2 fotocopie;

2. dichiarazione di mantenimento o distinta di conto corrente bancario oppure copie dei bonifici esteri ricevuti, in originale più n. 2 fotocopie;

3. stipula di polizza assicurativa per malattia con Istituto assicurativo italiano o straniero purché valido su tutto il territorio nazionale, oppure iscrizione volontaria al SSN.

DURATA: massimo 1 anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso

di studio.

LAVORO: si ha la possibilità di lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 annuali.

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La richiesta, il rinnovo o conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICIPERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI

Viene riconosciuto lo status di rifugiato politico. La Commissione rilascia il certificato e, la Questura il permesso di soggiorno, valido 5

anni, che consente di lavorare.Alla scadenza, il permesso può essere

rinnovato.

RICONOSCIUTO: a chi, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel proprio Paese, per cui deve abbandonarlo.

DOMANDA: presentata alla Polizia di frontiera all’ingresso in Italia deve contenere:• dati anagrafici• motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:Può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli

altri cittadini stranieri. I rifugiati non devono però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.

Entro 90 giorni la Commissione notifica la decisione di:

AccoglimentoRigetto

Se il rigetto è con ‘raccomandazione’, la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un

“permesso di soggiorno per motivi umanitari” della durata massima di 1 anno che permette di lavorare e studiare e, se ne sussistono le condizioni può essere

convertito in lavoro.

Se il rigetto è ‘semplice’, non viene riconosciuto lo status di rifugiato e lo straniero viene espulso.

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La richiesta di rinnovo può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALEPERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

Ti consente:1. la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;2. l’accesso ai servizi assistenziali;3. l’accesso allo studio (si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di

studio);4. l’iscrizione nelle agenzie per l’impiego;5. lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora alla scadenza del permesso di

soggiorno, l’extracomunitario ha iniziato un’attività lavorativa, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto di lavoro.

Viene rilasciato dal Questore a chi ha subito violenza o grave sfruttamento

o a chi corre un pericolo per la propria incolumità.

La proposta può essere effettuata:a) da i servizi sociali degli enti locali,

dalle associazioni, organismi, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;

b) dal Procuratore della Repubblica.DURATA: 6 mesi e può essere

rinnovato per un anno o per il periodo necessario per motivi

di giustizia

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DURATA PERMESSO DI SOGGIORNODURATA PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel

visto d'ingresso:

6 MESI per lavoro stagionale (o 9 nei settori che richiedono tale estensione);

1 ANNO in caso di lavoro subordinato a tempo determinato o studio per frequenza a corsi rinnovabili annualmente per corsi pluriennali;

2 ANNI per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato o ricongiungimento familiare.

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RINNOVO DEL PERMESSORINNOVO DEL PERMESSO

La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, effettuato nei tempi stabiliti dalla legge, unitamente alla copia del permesso scaduto, da allo straniero gli stessi diritti riservati ai

possessori del permesso di soggiorno.

I documenti da presentare:1. La copia del permesso scaduto;2. passaporto o documento equivalente e relative fotocopie;3. eventuale contratto di soggiorno (mod. Q) o la ricevuta A.R. dell’invio allo Sportello Unico

(dal 15 novembre 2011 il mod. Q è stato sostituito dal mod. UNILAV);4. n° 4 foto formato tessera;5. marca da bollo da € 14,62;6. documentazione attestante disponibilità di reddito da lavoro sufficiente per il sostentamento

proprio e dei familiari conviventi a carico;7. Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico;8. Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della

domanda;9. Pagamento di una nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro.

La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno va presentata 60 giorni PRIMA DELLA SCADENZA.

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La richiesta di rinnovo può essere presentata al PATRONATO-INAC

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CONVERSIONE DEL PERMESSOCONVERSIONE DEL PERMESSO

NON è necessaria la CONVERSIONE:a) permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

consente il lavoro autonomo;b) permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente il lavoro

subordinato;c) permesso di soggiorno per motivi familiari e studio consentono

l’attività di lavoro subordinato.Al momento del RINNOVO verrà richiesto un nuovo permesso per

l’attività che effettivamente si svolge.

Il permesso di soggiorno può essere convertito in altro titolo in corso di validità o in caso di rinnovo se ne ricorrono i requisiti.

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La richiesta di conversione può essere presentata al PATRONATO-INAC

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dal lavoratore stesso, solo al momento della pubblicazione

del decreto flussi per lavoro subordinato (non stagionale) se dimostra di essere stato già in Italia per lavoro stagionale l’anno precedente e in presenza di un contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato o indeterminato di un datore di lavoro in Italia.

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DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSODINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO

Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento di DINIEGO NON DEVE ESSERE MOTIVATO SALVO quando è richiesto per:

•lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato; •Lavoro stagionale;•Lavoro autonomo;•Lavori particolari; •diritto all’unità familiare; •ricongiungimento familiare; •cure mediche; •accesso ai corsi delle università.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore adottata dagli Stati membri Ue e le disposizioni del Testo Unico della Legge Italiana, per procedere al rilascio

del permesso di soggiorno, viene applicato, il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, con provvedimento scritto in lingua comprensibile allo straniero, contenente le

modalità di eventuale impugnazione.

NON SI PUÒ RINNOVARE O PROROGARE il permesso nei seguenti casi:

1. se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi;2. per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso(12 mesi).

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Lo straniero, regolarmente residente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno biennale o di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, può allontanarsi dal territorio italiano per un periodo di dodici mesi consecutivi, al termine dei quali deve fare rientro, altrimenti il permesso di soggiorno non può

essere rinnovato e in caso di carta di soggiorno questa viene revocata.

USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANOUSCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO

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Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo esserne usciti, intendono fare ritorno in Italia, devono esibire al controllo di frontiera:

1. il passaporto o documento equivalente2. titolo di soggiorno in corso di validità

Lo straniero che ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire:

1. Visto da cui si evince il motivo del soggiorno2. Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.

Lo straniero che ha richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire:

1. Copia de permesso di soggiorno scaduto2. Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.

L’uscita e i reingresso possono avvenire anche da diversi valichi di frontiera.

VISTO DI REINGRESSOVISTO DI REINGRESSO

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARIPERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI

Si tratta dei casi contemplati dall’art. 27 del T.U. che definisce l’ingresso al di fuori delle quote riservato ai lavoratori stranieri dotati di un’elevata professionalità.

1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;2. lettori universitari;3. professori universitari e ricercatori;4. traduttori ed interpreti;5. collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno

all’estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell’Ue;6. persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale;7. lavoratori che siano ammessi temporaneamente, per funzioni o compiti specifici;8. lavoratori marittimi;9. lavoratori dipendenti che siano temporaneamente trasferiti dall’estero in Italia;10. lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;11. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;12. ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;13. artisti da impiegare da enti pubblici o privati,in manifestazioni culturali;14. sportivi professionisti destinati a svolgere attività presso società sportive italiane;15. giornalisti corrispondenti in Italia e dipendenti da organi di stampa stranieri;16. persone che, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di

giovani o “alla pari”;17. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

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Nel 2008 è stato aggiunto al T.U. l’art. 27-ter, che consente l’ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote in favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Per l’assunzione è sufficiente una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità informatiche allo SUI .

La richiesta può essere presentata al PATRONATO-INAC

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CARTA BLUCARTA BLU

Dall’8 agosto 2012 è in vigore la “Carta blu Ue”, una nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati.

Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro potranno accedere alla procedura per l’invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti attraverso il servizio di invio telematico disponibile nella sezione 'nullaostalavoro' del sito del Ministero dell'Interno.

In particolare, prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un  nuovo permesso di soggiorno  denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

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CITTADINI COMUNITARICITTADINI COMUNITARI

1. documento d’identità in corso di validità;2. data d’ingresso;3. motivi del soggiorno(studio, lavoro, ecc.);4. indirizzo o luogo di dimora abituale;5. n° 4 foto tessera.

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I cittadini dell’Unione europea, e i loro familiari comunitari, possono soggiornare in Italia, per periodi inferiori a tre mesi, solo con un documento d’identità valido per l’espatrio, mentre i loro familiari extracomunitari con il passaporto e l’eventuale visto.

Documentazione per ISCRIZIONE

ANAGRAFICA

Per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi diversi dal lavoro (studio, formazione o residenza elettiva) al fine dell’Iscrizione anagrafica non sarà più possibile utilizzare il parametro dell’importo dell’assegno sociale per dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. A tal fine sarà valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare riguardo alle spese relative all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base ad un altro diritto oggettivo.

PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI:• i cittadini Ue richiedono presso il comune di dimora l’ISCRIZIONE ANAGRAFICA; • i familiari extracomunitari richiedono alla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un

cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni.

Per un periodo inferiore ai tre mesi, i cittadini Ue possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario verrà considerato soggiornante in Italia da più di tre mesi.

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Documentazione da presentare per l’iscrizione anagrafica:• documento d’identità;• documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico; • attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare

comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno;• 4 foto formato tessera.

I familiari comunitari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno sono: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unione hanno l’obbligo di richiedere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” in Questura o presso le Poste italiane (kit con banda gialla) o per via telematica presso il PATRONATO INAC.

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Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:• documento d’identità o passaporto ed eventuale visto d’ingresso • documento che attesti al qualità di familiare • l'attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario;• 4 foto formato tessera.

Diritto al soggiorno permanente:• Si acquista su richiesta al Comune di residenza in seguito ad un soggiornato regolare di cinque anni

(si perde per assenze superiori a due anni consecutivi). • L’attestazione per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell’Ue, è rilasciata dalla Questura.

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PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodoPERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo

1. copia del passaporto o documento equipollente o carta d’identità italiana rilasciata dal Comune di residenza;

2. n° 4 foto tessera;3. marca da bollo di 14,62 euro;4. versamento di 27,50 euro per rilascio di permesso elettronico;5. copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito non

inferiore a 5.749,90 euro per il 2013;6. certificato casellario giudiziario e carichi pendenti;7. attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio che sia conforme ai requisiti

igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa rilasciati dall’Ufficio tecnico comunale;8. Pagamento di una nuova tassa al Governo italiano di 200 euro (anche per rinnovo);9. Test di conoscenza della lingua italiana.

La richiesta può essere effettuata per via telematica presso il PATRONATO-INAC e spedita presso l’Ufficio postale in busta aperta raccomandata A.R alla Questura competente per

territorio, pagando una commissione di 30 euro. Il Permesso di soggiorno Ce viene rilasciato in formato elettronico entro 90 giorni ed è a tempo indeterminato. La scadenza è illimitata ma dopo

cinque anni il documento elettronico deve essere aggiornato e non rinnovato.

DOCUMENTI

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La “Carta di soggiorno” è sostituita dal “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e viene rilasciata al CITTADINO EXTRACOMUNITARIO titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che risiede in Italia da almeno 5 anni con assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nel quinquennio. Per ottenere il permesso di soggiorno Ce è necessario superare un test di lingua italiana.

test di lingua italiana

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1. la documentazione che dimostri il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall'estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare;

2. la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;

3. Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5. 749,90 euro per il 2013) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.624,85 euro). Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.449,8 euro).

4. Il superamento del test di lingua italiana non si applica ai figli minori di 14 anni ed allo straniero affetto da gravi patologie o da handicap, certificati dalla struttura sanitaria pubblica.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE (aggiornato ed in corso di validità) consente di:1. Entrare in Italia senza visto e circolare liberamente nel territorio degli stati Ue;2. Svolgere un’attività subordinata senza stipula di contratto di soggiorno;3. Accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione Italiana (es. prestazioni sociali, ecc.);4. Partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto).

Non può essere rilasciato:1. agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato; 2. ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, per motivi di studio o formazione

professionale, per protezione temporanea o per motivi umanitari, per asilo o in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato.

La richiesta può essere presentata ANCHE IN FAVORE DEL CONIUGE E DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI in tal caso, occorre anche:

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Test di conoscenza della lingua italianaTest di conoscenza della lingua italiana

Lo straniero e i familiari per cui può essere richiesto il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” sono obbligati a superare un test di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (parametro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue).

La domanda di partecipazione al test deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente, che convoca, entro 60 giorni dalla richiesta, lo straniero.

Per il superamento del test è necessario conseguire l’80% del punteggio complessivo. In caso di esito negativo, previa richiesta, è possibile ripetere la prova.

- Figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;- stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, patologie o handicap, certificati da una struttura sanitaria pubblica;- stranieri in possesso di un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Ministeri degli affari esteri e Ministero della pubblica istruzione (Università degli Studi di Roma tre, Università per stranieri di Perugia e di Siena, Società Dante Alighieri);- stranieri che hanno conseguito un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;- stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano;- stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 in possesso della certificazione dei titoli di studio che attestano il livello di conoscenza della lingua italiana.Lo straniero che presenta richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non deve sostenere il test di italiano.

Chi non deve svolgere il test

RITORNA AL MENU’ PRINCIPALELa richiesta può essere effettuata per via telematica presso il PATRONATO-INAC

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LA CITTADINANZALA CITTADINANZA

La domanda va presentata alla Prefettura della provincia di residenza, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero. Sulle richieste viene applicata una tassa di 200 euro.

REQUISITI:

1. se hai un reddito sufficiente pari a 8.300 euro (parametro per l’esenzione alla spesa sanitaria);

2. se non hai precedenti penali.

Puoi acquistarla per MATRIMONIO

con cittadino italiano senza rinunciare alla tua cittadinanza di origine:

REQUISITI:

1. dopo il matrimonio, dimostrando 2 anni di residenza nel territorio italiano. Oppure dopo 3 anni dal matrimonio in caso di residenza all’estero. I tempi sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati da coniugi;

2. non ci siano condanne penali nei casi indicati dalla legge italiana, ne impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Si può chiedere:

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1. Se sei cittadino extracomunitario dopo 10 anni di residenza legale in Italia;2. Se sei comunitario dopo 4 anni di residenza legale in Italia;3. Se sei apolide o rifugiato politico dopo 5 anni di residenza legale in Italia;4. Se sei figlio o nipote in linea diretta di secondo grado di cittadini italiani per

nascita, dopo 3 anni di residenza legale in Italia;5. Se sei nato in Italia dopo 3 anni di residenza legale in Italia;6. Se sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano dopo 5 anni di residenza

legale in Italia successivi all’adozione;7. Se hai lavorato all’estero per 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.8. Se sei straniero, nato e residente in Italia al compimento del 18° anno e

non oltre il 19° anno hai diritto a richiedere la cittadinanza italiana.

I figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana, acquistano anche loro automaticamente la stessa cittadinanza, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Non può essere trasmessa ai figli maggiori di età, i quali, per poterla acquistare, dovranno fare un’autonoma domanda in presenza dei requisiti di legge.

Servizio online per consultare lo stato della pratica di concessione della cittadinanza italiana

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LAVOROLAVORO

IL DECRETO FLUSSI

LAVORO SUBORDINATO

LAVORO AUTONOMO

LAVORO STAGIONALE

IL DECRETO FLUSSI

LAVORO SUBORDINATO

LAVORO AUTONOMO

LAVORO STAGIONALE

COME TROVARE IL LAVOROCOME TROVARE IL LAVORO

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SOTTOMENU’SOTTOMENU’

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IL DECRETO FLUSSIIL DECRETO FLUSSI

Il Decreto flussi è un provvedimento con il quale il Governo italiano annualmente stabilisce una quota massima di ingressi di lavoratori stranieri residenti all’estero che

vengono richiesti in Italia dai datori di lavoro italiani o stranieri.

UN DATORE DI LAVOROCHE INTENDE ASSUMERE

UN CITTADINO EXTRACUOMUNITARIO

NON RESIDENTE IN ITALIA

Nell’ambito delle quote previste dal DECRETO

FLUSSI Deve presentare la richiesta di nulla osta allo

SPORTELLO UNICO

La PROCEDURA di richiesta di nulla osta relativa al primo ingresso per lavoro subordinato può essere effettuata da un datore di lavoro o da un operatore del

PATRONATO-INAC, solo dal computer attraverso Internet.

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LAVORO SUBORDINATOLAVORO SUBORDINATO

La domanda di assunzione deve

essere attivata dal DATORE DI LAVORO, che deve assicurarti:

1. la retribuzione prevista dai contratti di lavoro;

2. la sistemazione alloggiativa;3. le spese di ritorno nel tuo Paese di

provenienza;4. l’impegno a comunicare ogni

variazione del rapporto di lavoro all’Inps.

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Dal 15 novembre 2011 i datori di lavoro che devono assumere, prorogare o cessare un rapporto di lavoro con uno straniero, non devono più inoltrare il mod. Q (contratto di soggiorno) allo Sportello Unico per l’Immigrazione ma assolvono agli obblighi di legge compilando il mod. UNILAV e inoltrandolo esclusivamente on line, al centro per l’impiego, entro le 24 del giorno antecedente l’assunzione. Per i lavoratori domestici è sufficiente la sola comunicazione obbligatoria all’Inps.

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LAVORO AUTONOMOLAVORO AUTONOMO

1.richiedere una dichiarazione preventiva all’ente preposto per il tipo di attività che si vuole intraprendere, di data non anteriore a tre mesi, che attesti l’assenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista;

2.dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da parte di cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno, oppure di un ente;

3.possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (pari a 8.500 euro);

4.richiedere alla Camera di Commercio o all’Ordine Professionale competente un’attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività (disponibilità in Italia di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale – 442,30 euro per l’anno 2013 moltiplicato per 12 mensilità - pertanto la somma da dimostrare è di 5.307,6 euro per l’anno 2013).

Per svolgere in Italia un’attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), o per costituire o essere socio di una società cooperativa, devi possedere i

requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresa l’iscrizione ad albi o registri, se necessaria.

Inoltre devi:

RITORNA AL SOTTOMENU’Guida al lavoro autonomo in italiano, francese e

inglese scaricabile online

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LAVORO STAGIONALELAVORO STAGIONALE

Se dimostri di aver lavorato in Italia per almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale hai diritto ad un permesso di lavoro pluriennale.

La richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro, anche se diverso dal precedente.

Un DATORE DI LAVORO

Un’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA per conto dell’associato

Se hai già lavorato in Italia, il secondo anno, hai diritto di precedenza per l’ingresso.

La richiesta per lavoro stagionale, nell’ambito del

Decreto Flussi, deve essere fatta da:

2

3

1

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Al secondo ingresso per lavoro stagionale, se ti viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puoi chiedere in Italia la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato (ma solo in seguito alla pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale).

4

La richiesta può essere effettuata per via telematica presso il PATRONATO-INAC

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COME TROVARE IL LAVOROCOME TROVARE IL LAVORO

CENTRO PER L’IMPIEGO (struttura pubblica)

Sulla base delle schede anagrafiche i centri per l’impiego e le agenzie private gestiscono l’ELENCO ANAGRAFICO che raccoglie i nominativi di coloro che cercano o vogliono cambiare occupazione. Integrato e aggiornato anche delle informazione dei datori di lavoro.

Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che abbia compiuto 15 anni e abbia assolto gli obblighi scolastici, per la ricerca di un lavoro può iscriversi a:

AGENZIE PER IL LAVORO (strutture private)

Può rilasciare su richiesta:

SCHEDA ANAGRAFICA: documento che contiene le informazioni

relative alle esperienze lavorative e competenze del lavoratore.

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Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se perde il lavoro, può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e

richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. Tale permesso può essere rinnovato nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare il possesso di un

reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.749,90 per il 2013).

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LAVORATORI DOMESTICILAVORATORI DOMESTICI

Il datore di lavoro per assumere un lavoratore domestico extracomunitario che si trova all’estero deve attendere la pubblicazione annuale del Decreto Flussi.

Nella domanda il datore di lavoro deve: 1. assicurare una retribuzione mensile e garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore; 2. dimostrare di possedere un reddito annuo adeguato (pari al doppio della retribuzione annuale da

corrispondere al lavoratore, più i contributi). Sono esenti dal requisito del reddito i datori affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza;

3. assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; 4. impegnarsi a pagare le spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese d’origine; 5. impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro all’INPS competente.

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Se il lavoratore extracomunitario si trova all'estero

INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato può essere presentata presso il PATRONATO-INAC e inviata al SUI

esclusivamente per via telematica.

segue

Il lavoratore riceverà presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese d’origine la documentazione necessaria per poter ottenere il relativo visto d’ingresso per lavoratore subordinato e una volta arrivato in Italia, entro 8 giorni, dovrà recarsi, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, la consegna del codice fiscale, e, dell’apposito kit, che dovrà consegnare all’ufficio postale, per la richiesta del primo permesso di soggiorno.

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LAVORATORI DOMESTICILAVORATORI DOMESTICI

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• Se il lavoratore extracomunitario è già in Italia, ed è in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro (anche se si aggiunge ad un altro datore) è obbligato alla comunicare all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico (extracomunitario, comunitario o cittadini italiano) e al pagamento dei relativi contributi previdenziali.

• Dal 15 novembre 2011 il datore di lavoro NON deve più spedire il CONTRATTO DI SOGGIORNO (mod. Q) a mezzo A/R allo Sportello Unico.

• Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore extracomunitario dovrà esibire come documentazione la copia della denuncia di rapporto di lavoro dell’Inps che è comprensivo anche delle informazioni che venivano riportate sul mod. Q ed ha lo stesso valore del modulo Unilav, usato per i lavoratori subordinati.

Se il lavoratore extracomunitario si trova in Italia

Il datore di lavoro può rivolgersi presso il PATRONATO-INAC per: l’assunzione di lavoratore domestico, pagamento dei contributi, busta paga, calcolo ferie e TFR.

Il lavoratore domestico può rivolgersi al PATRONATO-INAC per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Comunicazione all’Autorità di PS per ospitalità e alloggio Il datore di lavoro, se da alloggio ad uno cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine o ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio entro 48 ore dalla stipula del contratto. Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.

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PERDITA DEL LAVOROPERDITA DEL LAVORO

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Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto, nelle liste di

collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non

inferiore ad un anno.Allo scadere del permesso di soggiorno per attesa occupazione, se il lavoratore è ancora disoccupato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rinnovato

per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno. Se ne sussistono i requisiti può ottenere la conversione ad altro titolo (es. motivi d famiglia, studio, lavoro

autonomo), altrimenti deve ritornare al suo Paese di origine.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

Si può richiedere un permesso di soggiorno attesa occupazione della durata fino ad un anno.

Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di

soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE.

PROMESSA DI ASSUNZIONE NON ONORATA:

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SALUTESALUTE

Tessera sanitaria

L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario

L’iscrizione volontaria al servizio sanitario

Documenti per l’iscrizione volontaria

Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari)

Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari)

Indennità di malattia

Tessera sanitaria

L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario

L’iscrizione volontaria al servizio sanitario

Documenti per l’iscrizione volontaria

Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari)

Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari)

Indennità di malattia

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TESSERA SANITARIATESSERA SANITARIA

Presentare:• copia del permesso di soggiorno;• Ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso;• copia del codice fiscale;• il certificato di residenza o l'autocertificazione.

Il cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN),

con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani.

La tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL di residenza, o di effettiva

dimora.

COME OTTENERLA:

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ISCRIZIONE D’UFFICIO AL SERVIZIO SANITARIOISCRIZIONE D’UFFICIO AL SERVIZIO SANITARIO

HANNO DIRITTO

ALL’ASSISTENZA SANITARIA

• I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a carico, regolarmente soggiornanti;

• I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e familiari a carico regolarmente soggiornanti per: - motivi familiari - asilo politico o umanitario - per richiesta asilo - per attesa adozione o affidamento - per attesa acquisto di cittadinanza

• profughi e sfollati;• detenuti (esenzione dal Ticket);• Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad

es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per studio)

• I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a carico, regolarmente soggiornanti;

• I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e familiari a carico regolarmente soggiornanti per: - motivi familiari - asilo politico o umanitario - per richiesta asilo - per attesa adozione o affidamento - per attesa acquisto di cittadinanza

• profughi e sfollati;• detenuti (esenzione dal Ticket);• Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad

es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per studio)

L’ISCRIZIONE AL SSN

DA DIRITTO A

1. scelta del medico di famiglia o pediatra;2. cure mediche specialistiche, pagando il ticket;3. ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti;4. assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci).

1. scelta del medico di famiglia o pediatra;2. cure mediche specialistiche, pagando il ticket;3. ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti;4. assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci).

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NOTA: Per nessun motivo può essere iscritto al SSN lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di salute o turismo.

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1. autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno;

2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo;3. codice fiscale o autocertificazione;4. dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni

variazione;5. se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di

collocamento;6. per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e

quella attestante la condizione di familiare a carico.

1. autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno;

2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo;3. codice fiscale o autocertificazione;4. dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni

variazione;5. se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di

collocamento;6. per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e

quella attestante la condizione di familiare a carico.

L’assistenza sanitaria

è garantita:

Fino alla scadenza del permesso di soggiorno, e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo o il permesso di soggiorno rinnovato.

Fino alla scadenza del permesso di soggiorno, e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo o il permesso di soggiorno rinnovato.

DOCUMENTI NECESSARI PER

L’ISCRIZIONE AL SSN:

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L’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIOL’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO

1. Se sei uno studente puoi chiedere l’iscrizione volontaria anche per periodi inferiori a 3 mesi e dovrai pagare un contributo annuo di € 149,77.

2. Se sei una persona collocata “alla pari” puoi chiedere anche tu l’iscrizione volontaria pagando un contributo annuale di € 219,49.

3. Per i familiari non a carico occorre pagare il contributo di € 387,34.4. L’iscrizione volontaria non viene concessa se sei titolare di permesso di soggiorno per

motivi di cura.5. Per familiari a carico con più di 65 anni attualmente è obbligatorio stipulare

un’assicurazione sanitaria (di importo pari a quella richiesta per il permesso per studio) e quando sarà definito il contributo necessario da pagare sarà possibile anche l’iscrizione al SSN.

Chi non è in Italia per motivi di salute o non possiede un permesso di soggiorno che da diritto all’iscrizione obbligatoria è tenuto:

a) STIPULARE UNA ASSICURAZIONE contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con una compagnia di assicurazione.

b) chiedere L’ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSN che viene concessa se:

• sei titolare di permesso di soggiorno superiore a 3 mesi;

• paghi il contributo annuale di 387,34. Il contributo è valido anche per l’iscrizione dei familiari conviventi e a carico;

segueRITORNA AL SOTTOMENU’

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1. autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;

2. permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;

3. codice fiscale o autocertificazione;4. dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni

variazione delle qualità personali;5. ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato

al fondo sanitario regionale della somma dovuta;6. per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al

corso di studio. 7. per i collocati alla pari, autocertificazione del proprio status

di straniero collocato alla pari con dichiarazione dell’ospitante.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN:

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STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALESTRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

• prestazioni urgenti (diagnosi entro 24 ore);• le prestazioni di elezione (intervento non urgente che può

essere rinviato senza mettere a rischio la vita del paziente).

STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNATI

Sono assicurate previo pagamento delle tariffe:

• cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e comunque essenziali per malattia o infortunio;

• medicina preventiva e vaccinazioni;• tutela della gravidanza, della maternità e

della salute del minore;• diagnosi e cura delle malattie infettive.

STRANIERI NON IN REGOLA(clandestini, stranieri con permesso di

soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, ecc.)

Sono assicurate gratuitamente con il solo pagamento del ticket la seguenti prestazioni:

Il ricorso alle cure mediche non comporta da parte del medico alcuna segnalazione alle autorità di polizia

IMPORTANTE

segueRITORNA AL SOTTOMENU’

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• a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate;

• a vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive.

Se sei un cittadino straniero indigente privo di

mezzi finanziari

Puoi richiede presso qualsiasi ASL una:

TESSERA STP in stato di indigenza(Straniero Temporaneamente Presente)

valida 6 mesi ma rinnovabile.

Presentando una dichiarazione di indigenza nella quale attesti di non possedere risorse economiche sufficienti,

avrai diritto presso qualsiasi ASL:

RITORNA AL SOTTOMENU’RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

In particolare sarà tutelata la salute del minore, la gravidanza e maternità.

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COMUNITARI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALECOMUNITARI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNATI

COMUNITARI NON IN REGOLA(soggiorni superiori ai tre mesi senza

giustificato motivo, in stato di indigenza o che sono in condizioni di fragilità sociale)

Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.

Solo in questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM (Tessera Europea di

Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza;

Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE se

richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e sono in possesso dei requisiti che giustificano la presenza nel territorio italiano, possono iscriversi al SSN ed avere

l’assistenza sanitaria al pari di un cittadino italiano.

Possono richiede presso qualsiasi ASL il:

CODICE ENI(Europeo Non In regola)

valido 6 mesi ma rinnovabile.

RITORNA AL SOTTOMENU’

Con il Codice ENI è possibile ottenere: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate.

In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e maternità, salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e cura delle malattie infettive.

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INDENNITÀ DI MALATTIAINDENNITÀ DI MALATTIA

Massimo 180 giorni nell’anno solare, i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno l’assistenza Inps provvede al pagamento.

segue

E’ una prestazione che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano.

A CHI SPETTA:

1. alla quasi totalità degli operai del settore privato;2. agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex

commercio);3. ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti

alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni primo dell’inizio della malattia.

Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi.

PER QUANTO SPETTA:

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1. il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie;

2. entro 2 giorni dal rilascio del certificato, la copia dove sono indicate la diagnosi e la prognosi deve essere presentata, o inviata con raccomandata A/R, alla Sede Inps del luogo di residenza, mentre la copia con la sola prognosi deve essere consegnata al datore di lavoro. L’indennità non spetta per ogni giorno di ritardo nell’invio del certificato.

3. Il lavoratore deve indicare sul certificato l’esatto indirizzo di reperibilità durante la malattia, per consentire i controlli. L’inesattezza dell’indirizzo comporterà la perdita dell’indennità.

4. Il lavoratore deve rimanere a casa per i controlli dell’Inps o dell’Asl nelle fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi. In caso di assenza ingiustificata alla visita.

COME SI OTTIENE:

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PREVIDENZA E ASSISTENZAPREVIDENZA E ASSISTENZA

La pensione di vecchiaia

La pensione di anzianità

La pensione agli invalidi civili

La pensione di invalidità

La pensione di inabilità

La pensione ai superstiti

L’assegno sociale

La pensione se torni al Paese di origine

La pensione di vecchiaia

La pensione di anzianità

La pensione agli invalidi civili

La pensione di invalidità

La pensione di inabilità

La pensione ai superstiti

L’assegno sociale

La pensione se torni al Paese di origine

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SOTTOMENU’SOTTOMENU’

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LA PENSIONE DI VECCHIAIALA PENSIONE DI VECCHIAIA

per i lavoratori dipendenti i seguenti

Requisiti:• 62 anni donne• 66 anni uomini• 20 anni di contributi

per i lavoratori autonomi i seguenti

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Il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, quando torna nel Paese d’origine, conserva i diritti previdenziali maturati in Italia.

Requisiti:• 63 anni e 6 mesi donne• 66 anni uomini• 20 anni di contributi

Dal 1 gennaio 2012 la nuova legge sull’età pensionabile stabilisce:

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE ANTICIPATALA PENSIONE ANTICIPATA

LAVORATORI DIPENDENTI e AUTONOMI

Requisitifino al 31.12.2012

Uomini• 62 anni di età;• 42 anni e 1 mese di contribuzione.

Donne• 62 anni di età• 41 anni e 1 mese di contribuzione.

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Eccezione:Uomini• 64 anni di età• 20 anni di contributi

Donne• 60 anni di età donne • 20 anni di contributi

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILILA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI

Il riconoscimento di invalidità da il diritto al collocamento obbligatorio.

Inoltre se sei un CITTADINO

EXTRACOMUNITARIO

1. Devi possedere il PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno);

2. Oppure devi essere riconosciuto Rifugiato politico.

È un beneficio economico concesso ai cittadini che: 1. non hanno contributi da lavoro e diventano inabili;2. non posseggono reddito o quest’ultimo non supera

determinati limiti annuali che variano a seconda del tipo di invalidità.

CHE COS’E’:

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N.B. Recenti sentenze della Corte Costituzionale si sono pronunciate favorevolmente rispetto a ricorsi presentati contro i provvedimenti di diniego adottati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle richieste tese

ad ottenere quelle misure di sicurezza sociale non erogabili ai cittadini stranieri privi di carta di soggiorno. Al momento, però, il Ministero del Lavoro e l’Inps non hanno ancora inteso dare attuazione ai princìpi affermati

nelle pronunce della Corte.

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE DI INVALIDITA’LA PENSIONE DI INVALIDITA’

• infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’Inps, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo;

• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) affetti da infermità che hanno

versato i contributi per lavoro.

Requisiti:

RITORNA AL SOTTOMENU’La domanda può essere

presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE DI INABILITA’LA PENSIONE DI INABILITA’

• infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’Inps, che provochi un’assoluta o permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;

• inabilità a svolgere alcuna attività lavorativa.

Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) che sono diventati totalmente

inabili e possiedono contributi “per lavoro”.

Requisiti:

RITORNA AL SOTTOMENU’La domanda può essere

presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE AI SUPERSTITILA PENSIONE AI SUPERSTITI

• coniuge;• figli minori, studenti o inabili e a suo carico;• nipoti minori non economicamente

autosufficienti, che siano stati a carico del parente defunto.

E’ la pensione del lavoratore che, spetta ai componenti del suo nucleo familiare, alla morte del lavoratore, assicurato o pensionato, avvenuta

successivamente al compimento del 65° anno.

RITORNA AL SOTTOMENU’

Beneficiari:

La Pensione ai superstiti NON SPETTA :se il decesso del lavoratore è avvenuto prima del compimento dei 65 anni.

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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L’ASSEGNO SOCIALEL’ASSEGNO SOCIALE

• gli abitanti della Repubblica di San Marino;• i rifugiati politici;• i cittadini di uno Stato dell’Unione europea;

Possono fare domanda, qualora sussistano tutti i requisiti anche:

• 65 anni di età;• la residenza anagrafica in Italia da almeno 10 anni;• e non posseggono redditi personali superiori a

5.749,90 euro se sono soli, oppure redditi cumulati, se sono sposati, superiori a 11.449,8 euro per il 2013.

E’ un sostegno economico concesso ai titolari di PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta

di soggiorno)CHE COS’E’:

RITORNA AL SOTTOMENU’

IMPORTANTE: se il titolare, trasferisce la sua residenza definitivamente all'estero, la prestazione non viene più erogata. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

REQUISITI:

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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LA PENSIONE SE TORNI AL PAESE DI ORIGINELA PENSIONE SE TORNI AL PAESE DI ORIGINE

Puoi avere la Pensione a 66 anni ed almeno 20 anni di contributi versati in Italia

Se il primo contributo lo hai versato dopo il 1 gennaio 1996 allora sono sufficienti 5 anni e 70 di età.

RITORNA AL SOTTOMENU’

La domanda può essere presentata al PATRONATO-INAC

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PRESTAZIONI SOCIALIPRESTAZIONI SOCIALI

SOTTOMENU’SOTTOMENU’

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Assegno di maternità

Assegno per il nucleo famigliare

Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni

Assegno di maternità

Assegno per il nucleo famigliare

Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni

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L’ASSEGNO DI MATERNITA’L’ASSEGNO DI MATERNITA’

Si ottiene presentando la domanda al Comune di residenza per ogni figlio, entro sei mesi dalla nascita.

1. Stranieri in possesso del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) che non beneficiano di altre indennità sulla maternità o ne beneficiano in misura ridotta.

2. Stranieri in possesso di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE.3. Stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, (la domanda

sarà tenuta in sospeso dal comune fino all’esibizione del titolo)4. Straniera riconosciuta come rifugiata politica.Requisiti:

il reddito del nucleo familiare non deve superare un certo importo stabilito annualmente e calcolato con il metodo ISE. Ad esempio per il 2013 il limite ISE riferito a una famiglia di tre persone è pari di 34.873,24 €.

Beneficio:Per il 2013 l’importo è pari a € 334,53  per 5 mensilità (1.672,65 euro), in caso di parto gemellare l’assegno si raddoppia.

RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI RITORNA AL SOTTOMENU’

MATERNITA’

Page 106: ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE SPORTELLO CIA PER LASSISTENZA AGLI IMMIGRATI VAI AVANTI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSISTENZA E CONSULENZA PER.

E una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogata ai

lavoratori extracomunitari con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.

1. Lavoratori stranieri EXTRACOMUNITARI (solo per i familiari residenti in Italia, a meno che non esista una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di provenienza del richiedente);

2. Lavoratori stranieri RIFUGIATI POLITICI (diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero).

Destinatari:

• reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superiore ad un importo stabilito annualmente da apposito decreto Ministeriale.

• Il reddito, per almeno il 70% derivante da lavoro dipendente o da prestazioni ad esso equiparate (es. pensione, oppure indennità di disoccupazione o di maternità o di malattia, ecc.).

RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIAREL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE

Requisiti:

Domanda: • al proprio datore di lavoro (per lavoratori dipendenti non agricoli);• alla sede INPS competente per residenza in tutti gli altri casi.

RITORNA AL SOTTOMENU’

MATERNITA’

Page 107: ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE SPORTELLO CIA PER LASSISTENZA AGLI IMMIGRATI VAI AVANTI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSISTENZA E CONSULENZA PER.

E un sostegno economico, concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps, ai nuclei familiari residenti nel comune, con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni.

1. Cittadini Italiani e COMUNITARI;2. Stranieri con CITTADINANZA ITALIANA;3. Titolari dello status di RIFUGIATI POLITICI;4. Titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA5. Stranieri in possesso del Permesso di soggiorno Ce per

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Destinatari:

• nucleo familiare con almeno 3 figli minori;• reddito familiare non superiore ad un importo stabilito

annualmente e calcolato con il metodo ISE. Ad esempio per il 2013 (per nuclei familiari di cinque persone) è pari a € 25.108,71.

RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DEI COMUNIL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DEI COMUNI

Requisiti:

Beneficio: Assegno pari a € 139,49 al mese per tredici mensilità

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MATERNITA’

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REATO DI CLANDESTINITA’ Ingresso e soggiorno illegale nel

territorio dello Stato

REATO DI CLANDESTINITA’ Ingresso e soggiorno illegale nel

territorio dello Stato

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Il clandestino può essere trattenuto presso i Cei (Centri di espulsione) fino a sei mesi, le proroghe vengono autorizzate dal giudice di pace quando il cittadino straniero non collabora o non arrivano i documenti necessari all’espulsione dal Paese d’origine.

Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato senza un regolare permesso di soggiorno, commette reato di clandestinità.

Non rischia il carcere ma è punito con l'ammenda da

5.000 a 10.000 euro.

Viene espulso. Il questore può procedere all’espulsione con rito abbreviato, senza

bisogno del nulla osta dell’autorità giudiziaria.

• Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, rischia da 6 mesi a fino a 3 anni di carcere e la confisca dell’immobile.

• E’ obbligatorio, per i pubblici ufficiali, denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e gli insegnanti che agiscono in virtù della tutela dei minori.

• Il datore di lavoro che occupa un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore.

Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.

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ESPULSIONEESPULSIONE

Espulsione amministrativa

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Espulsione a titolo di sanzione

sostitutiva della detenzione.

Può essere ordinata nei confronti di un extracomunitario condannato per reati per i quali è previsto l’arresto e che risulti socialmente pericoloso.

Può essere disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena a seguito

di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle situazioni che comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto, ritiene di dover condannare alla detenzione entro il limite di due anni, senza poter concedere la sospensione condizionale. L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla

frontiera a mezzo della forza pubblica.

E’ disposta con decreto motivato:• se lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera;• se non ha richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, oppure ha il permesso revocato, o annullato, o scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo;• se persona dedita a traffici delittuosi.

Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni. Lo straniero espulso, non può rientrare in Italia per un periodo di 5 anni.

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La straniera in stato di gravidanza irregolare, non puo’ essere espulsa fino ai 6 mesi del bambino.

Non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il 2° grado di nazionalità italiana.

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DIRITTO ALLLA CASADIRITTO ALLLA CASA

• CARTA DI SOGGIORNO CE

• PERMESSO DI SOGGIORNO almeno biennale per LAVORO SUBORDINATO O LAVORO AUTONOMO

Hanno diritto

1. agli alloggi della edilizia residenziale pubblica;

2. al credito agevolato in materia edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

I cittadini extracomunitari che esercitano una regolare attività di lavoro, titolari di

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La nuova manovra economica, la legge 133/2008, all’art. 11 disciplina il piano nazionale di edilizia abitativa e limita la possibilità di accedere ad una casa popolare ai soli cittadini stranieri - a basso reddito - "residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione".

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I DIRITTI DELLA DONNAI DIRITTI DELLA DONNA

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SOTTOMENU’SOTTOMENU’

MATERNITA’

Congedo e Indennità di maternità

Espulsione

I DIRITTI DELLA DONNA

dal menù PRESTAZIONI SOCIALI

Assegno di maternità

Assegno per il nucleo famigliare

Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni

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MATERNITA’MATERNITA’

La straniera con regolare rapporto di LAVORO SUBORDINATO ha diritto:

1. di chiedere il congedo per maternità che consiste nell’ l’astensione obbligatoria dal lavoro, due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, durante il quale percepisce l’indennità di maternità (80% della retribuzione).

2. di chiedere, il congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi, durante il quale verrà corrisposta un’indennità ridotta (30% della retribuzione);

3. dopo la nascita al riposo giornaliero per allattamento e a permessi per malattia del bambino;4. di non essere licenziata dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del

bambino, salvo per giusta causa.

all’indennità di maternità solo se risulta iscritta ad una gestione previdenziale autonoma e sia in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Inps alla data di inizio del periodo indennizzabile.

all’indennità di maternità , solo se ha sei mesi di contributi nell’anno precedente o in alternativa un anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro non può essere licenziata fino al 3° mese dopo il parto.

La straniera con regolare rapporto di LAVORO AUTONOMO ha diritto:

La straniera con regolare rapporto di LAVORO DOMESTICO ha diritto:

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CONGEDO E INDENNITA’ DI MATERNITA’

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L’immigrata ha in questo caso diritto al permesso di soggiorno per cure mediche presso la Questura indicando generalità e luogo di dimora deve presentare:

• 6 foto formato tessera;• una marca da bollo da 14,62 euro;•certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presumibile del parto, rilasciato da un medico della Asl o da un consultorio. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno è possibile richiedere l’iscrizione al servizio sanitario nazionale che consentirà di usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità. Il permesso di soggiorno per cure mediche, in ogni caso, non consente di uscire dal territorio italiano, di lavorare e soprattutto non può essere trasformato in altro permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali (se il marito è regolare in Italia e possiede i

requisiti, il permesso di soggiorno per cure può essere convertito in motivi familiari).

LA STRANIERA IN STATO DI GRAVIDANZA senza permesso di soggiorno

NON PUÒ ESSERE ESPULSA:

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MATERNITA’MATERNITA’

Fino a quando il nascituro non compie i 6 mesi d’età e non potrà essere espulso per lo stesso periodo nemmeno suo marito, seppur entrato clandestinamente in Italia, purché viva con la propria congiunta (la richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in Questura allegando passaporto e stato di famiglia).

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ASSISTENZA SANITARIA

Cure gratuite per le immigrate regolari e irregolari durante la gravidanza e fino al 6° mese di vita del bambino.

PROTEZIONE SOCIALE

Le immigrate sottoposte a violenza vengono inserite in programmi di assistenza sociale. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non e’ richiesta da parte della vittima la denuncia, ne’ alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con l’Autorità’ giudiziaria.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE

• Ti viene rilasciata se sei cittadina extracomunitaria e hai un figlio o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con il quale convivi.

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CARTA DI SOGGIORNO per familiare di cittadino

comunitario

• Ti viene rilasciata se soggiorni regolarmente da almeno 5 anni.

I DIRITTI DELLA DONNAI DIRITTI DELLA DONNA

Il genitore extracomunitario anche naturale del minore italiano ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in questura allegando passaporto e stato di famiglia.

PERMESSO PER CURE MEDICHE

• Ti viene rilasciato se sei una clandestina solo durante la gravidanza e fino al compimento dei 6 mesi del bambino. Non puoi essere espulsa e puoi convertirlo in casi eccezionali in motivi di famiglia.

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I DIRITTI DEL RIFUGIATOI DIRITTI DEL RIFUGIATO

Diritto alla tutela familiare

Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Diritto all’istruzione

Diritto al permesso di soggiorno

Diritto al documento di viaggio

Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. I maggiorenni accedono agli studi, all’aggiornamento e perfezionamento professionale al pari dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della validità di 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovato.

Viene rilasciato un documento di viaggio che consente i viaggi fuori del territorio nazionale della validità di 5 anni.

segue

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L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato: italiano - inglese - francese - spagnolo - arabo

Il cittadino straniero può ottenere lo status di rifugiato se, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, non può far ritorno in Patria. Per l’ottenimento dello status può essere sufficiente dimostrare che il Paese d’origine è in guerra.

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I DIRITTI DEL RIFUGIATOI DIRITTI DEL RIFUGIATO

Salvo il caso in cui il rifugiato diviene un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure non sia egli stato oggetto di una condanna già passata ingiudicato per un crimine o un delitto grave.

Diritto al lavoroL’Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolari e alle loro famiglie parità e uguaglianza rispetto ai lavoratori italiani. In materia di accesso al pubblico impiego i rifugiati sono al pari dei cittadini dell’U.E.

Tutela giurisdizionale

Parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente: al diritto di accedere ai Tribunali, ai diritti e interessi legittimi nei rapporti con la Pubblica amministrazione, all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e modi previsti dalla legge.

Protezione dei dati

Inerenti alla domanda di asilo: tutti gli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, alla richiesta di contributi economici e in generale tutti i documenti concernenti i rifugiati sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dalla Legge n.241/90.

Divieto di espulsione o

respingimento

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Diritto all’assistenza

sanitaria e sociale

Sono equiparati ai cittadini italiani.

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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI

Diritto alla tutela familiare

Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.Per il ricongiungimento di un familiare bisogna dimostrare un reddito, per l’anno 2013 pari a 8.624,85 euro, mentre per due familiari oppure più minori di 14 anni un reddito pari a 11.449,8 euro.

Diritto al permesso di soggiorno

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Il cittadino straniero, può ottenere lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria se, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, è ugualmente bisognoso di protezione internazionale.Lo status di protezione sussidiaria viene riconosciuto allo straniero per il quale sussistono fondati motivi per cui se tornasse in Patria correrebbe un grave rischio.

E’ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della validità di 3 anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento. Permette l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro se ne sussistono i requisiti.

segue

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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTILA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI

Diritto all’assistenza

sanitaria e socialeSono equiparati ai cittadini italiani.

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Diritto al documento di viaggio

Qualora sussistono fondate ragioni che non consentono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero il titolo di viaggio per stranieri.

Diritto al lavoro

Godono dello stesso trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per tirocinio sul luogo del lavoro.

Diritto all’istruzione

Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. Per i maggiorenni è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARERICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il cittadino straniero, rifugiato o titolare di permesso di soggiorno Ce o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

• il coniuge maggiorenne non legalmente ed effettivamente separato (non è consentita la poligamia);• i figli minori (affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni con invalidità totale;• i genitori a carico con più di 65 anni con assicurazione sanitaria se in patria non ci sono altri figli in grado di provvedere a loro; • parenti entro terzo grado a carico inabili al lavoro.

Il ricongiungimento familiare, secondo la legge italiana viene rilasciato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”.

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1. documentazione che dimostri il rapporto di parentela, se proveniente dall'estero tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana nel paese di appartenenza dello straniero;

2. disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale regionale o certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale competente;

3. Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5.749,90 euro per il 2013) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.624,85 euro). Per più figli

minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.449,8 euro);4. per i genitori con più di 65 anni si dovrà stipulare un’assicurazione sanitaria, senza scadenza, che

copra i rischi di malattia, infortunio e maternità (ad esempio in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio) oppure l’iscrizione volontaria al SSN.

Requisiti

Il ricongiungimento con cittadini italiani è previsto solo per i familiari entro il 2° grado.

La richiesta può essere presentata al PATRONATO-INAC

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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARERICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

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Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA di un familiare il nulla osta per il ricongiungimento familiare o familiare al seguito necessario per

ottenere il visto per l’ingresso nel territorio italiano

INVIO DELLA DOMANDA: la richiesta di nulla osta può essere presentata presso il PATRONATO-INAC e inviata al SUI esclusivamente per via telematica.

Il nullaosta viene consegnato al familiare che ne ha fatto richiesta, che a sua volta lo spedisce al familiare all’estero. Con il nullaosta lo straniero può ritirare presso il

Consolato italiano all’estero il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia, Entro 8 giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia presso lo SPORTELLO UNICO ritira il modulo di richiesta del permesso di soggiorno e si reca all’ufficio postale per spedire la richiesta permesso di soggiorno unitamente a: copia del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie

e 1 marca da bollo da 14,62.

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In presenza dei requisiti di alloggio e reddito è consentito l’ingresso del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.

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I DIRITTI DEI MINORII DIRITTI DEI MINORI

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Minori stranieri non accompagnati

Minori stranieri adottati o affidati a scopo adottivo da

cittadini italiani

Minori di 14 anni

• Non possono essere espulsi e diritto di restare in Italia • Hanno diritto alla protezione e all’assistenza sanitaria (iscrizione SSN)• Hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno• Hanno l’obbligo scolastico e il diritto allo studio • Non possono lavorare ma al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per lavoro.

In possesso di visto, in Italia non devono richiedere il permesso di soggiorno ed acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.

L’iscrizione al SSN avviene come per un minore italiano.

• Hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari• Nella determinazione del reddito per il ricongiungimento di 2 e più minori basta dimostrare il doppia dell’assegno sociale•Sono esenti nel pagamento del visto d’ingresso nei paesi Schengen

Minori di 14-18 anniHanno diritto al permesso di soggiorno per minori 14-18 anni. Acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se convivono con il genitore che l’ha ottenuta.

Chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore per problemi psicofisici, può lavorare ma non convertire il permesso per motivi di lavoro. Nel diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare si deve considerare con priorità il superiore interesse del minore.

Diritti all’unità familiare

Le pratiche di ricongiungimento o richiesta cittadinanza iniziate da stranieri minorenni se si concludono quando questi sono diventati maggiorenni conservano i diritti dei minorenni.

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I DIRITTI DAI 18 ANNII DIRITTI DAI 18 ANNI

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Permesso per motivi familiari

Minori reclusi che abbiano

commesso un reato

La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno.

1. Ha il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, se ne ricorrono i requisiti.

2. Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, ricerca lavoro, cure mediche.

3. Nel caso di conversione in permesso per studio, non paga l’iscrizione SSN se era già presente regolarmente sul territorio italiano e iscritto al SSN obbligatorio.

Se hanno partecipato ad un programma di integrazione sociale, al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per protezione sociale.

Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se :• è entrato in Italia da almeno 3 anni;• ha seguito per 2 anni un progetto di integrazione sociale;• frequenta corsi di studio o svolge attività lavorativa.

Permesso per affidamento

Lo straniero, nato e residente legalmente in Italia, al compimento del 18° anno di età e fino al compimento del 19° anno può richiedere la cittadinanza italiana.

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SPOSARSI IN ITALIASPOSARSI IN ITALIA

I documenti da presentare sono: 1. Passaporto valido;2. Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma

autenticata in Prefettura se si tratta di un paese extracomunitario;3. Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo;4. Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno);5. Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia.

Può farne richiesta qualunque cittadino libero dal vincolo del matrimonio presso l’ufficio del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

I minorenni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.

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Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.

La Corte Costituzionale, ha stabilito che lo straniero presente in Italia può contrarre matrimonio anche se non in possesso di documentazione attestante la regolarità dell’ingresso e del soggiorno nel nostro Paese.

E’ bene sapere che, è prevista la revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, nel caso in cui, venga accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza (salvo che

dal matrimonio sia nata prole).

IMPORTANTE:

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STUDIARE I ITALIASTUDIARE I ITALIA

REQUISITI:• titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia, oppure equivalente se ottenuto all'estero; • certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi;• Deve imparare l’italiano.

MINORIInferiori a 15 anni, sia regolari che irregolari, hanno diritto all'istruzione (scuola dell'obbligo).

ADULTI

Se regolari possono frequentare corsi:1) di alfabetizzazione per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo; 2) di integrazione degli studi, fatti nel Paese di provenienza per il titolo

della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore; 3) di lingua italiana;4) di formazione professionali.

UNIVERSITA’Possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di

soggiorno o un permesso per i seguenti motivi:1. lavoro subordinato o autonomo 2. motivo familiare 3. asilo politico o umanitario 4. motivo religioso

Agli studenti stranieri viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli studenti italiani.

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DOVE IMPARARE L’ITALIANO

Università per gli stranieri a Perugia http://www.unistrapg.it/Università per gli stranieri di Siena http://www.unistrasi.it/IcoN – Italian Cultur on the Net http://www.italicon.it/Italica http://www.italica.rai.it/principali/lingua/comune.htmUniversità degli studi di Bergamo http://www.unibg.it/Università degli studi di Bologna - Cilta http://www.cilta.unibo.it/Università degli studi di Firenze – Centro di cultura per stranieri http://www.unifi.it/unifi/ccsUniversità degli studi di Firenze – Centro linguistico di ateneo http://www.cla.unifi.it/Università degli studi di Genova http://www.unige.it/centrint/Università degli studi de l’Aquila http://www.univaq.it/Università degli studi di Lecce http://www.unisalento.it/web/guest/programma_internazionalizzazioneUniversità degli studi di Milano http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/1212.htmUniversità degli studi di Parma http://www.unipr.it/arpa/cla/Università degli studi di Roma Tre http://w3.uniroma3.it/didattica/dipartimenti/ling/progetti/certifica-it.aspUniversità degli studi di Trento http://www.gelso.unitn.it/wwwsegr/cialwww/Università degli studi di Udine http://web.uniud.it/crin/corso_di_italiano_perstranieri.htmUniversità degli studi di Urbino http://www.uniurb.it/CorStran/index.htmUniversità degli studi “Ca’ Foscari” di Venezia http://helios.unive.it/~cli//tab_ital.htmCorsi di cultura e lingua per gli italiani all’estero http://www.esteri.it/polestera/dgrc/corsipe.htmIstituti italiani di cultura all’estero http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/cultlist.htmLettorati e Dipartimenti di italianistica all’estero http://www.esteri.it/polestera/dgrc/lettorati.htmSocietà Dante Alighieri http://www.soc-dante-alighieri.it/Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria http://www.calnet.it/ricerca/unisdarc/Asils – Associazione scuole di italiano come lingua Seconda http://www.nausicaaclub.itMac Language school http://wwwmaclanguage.comIstituto Italiano di Firenze http://www.istitutoitaliano.itScuole italiane all’estero Sezioni italiane presso scuole straniere all’estero Scuole europee

http://www.esteri.it/polestera/dgrc/borse_di_studio/elscuole.htm

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COME INVIARE IL DENARO A CASA

Se sei un lavoratore e vuoi inviare denaro all’estero ai tuoi familiari o amici o parenti, o sei uno studente e vuoi ricevere denaro in tutta sicurezza e nel

giro di pochi minuti, ti consigliano di utilizzare i servizi specializzati di trasferimento denaro: agenzie di Money transfer, Banche e Poste.

Per accedere al servizio è necessario possedere un documento legalmente valido e riconosciuto

dalle autorità italiane:

• Carta d’identità• Passaporto• Patente di guida• Carta del turista• Identificazione di governo con foto• un documento di identificazione valido.

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I cittadini extracomunitari per accedere al servizio devono possedere il Permesso di soggiorno. L’agenzia di Money transfer, banche o poste hanno l’obbligo di “acquisire e conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno dei clienti extracomunitari” e segnalare gli irregolari entro 12 ore alla polizia, se non si attiene alla regola, pena la

cancellazione dall’elenco degli agenti finanziari.

Maggiori informazioni al sito www.mandasoldiacasa.it

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COME DIVENTARE IMPRENDITORI AGRICOLI

I lavoratori stranieri extracomunitari possono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo in agricoltura in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Puoi svolgere un’attività

agricola se:

• sei in possesso di conoscenze e competenze professionali;• hai aperto una partita Iva;• sei iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ;• conduci terreni a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, oppure in affitto;• sei iscritto all’INPS.

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Puoi svolgere un’attività

agrituristica se:

• eserciti un’attività agricola da almeno due anni;• hai frequentato un corso per operatore agrituristico• dedichi all’attività agrituristica 85% delle giornate occupate all’attività agricola, impegnando le materie prime e i locali dell’azienda.

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I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere

I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere

Se svolgi unLAVORO SUBORDINATO

Devi:

Se svolgi unLAVORO SUBORDINATO

Devi:

• Dichiarare gli importi ricevuti dal datore di lavoro e ottenere l’eventuale rimborso direttamente nella busta paga di luglio.

• Il modello deve essere presentato entro aprile al datore di lavoro o entro maggio al Centro di Assistenza Fiscale (CAF-CIA).

• La consegna al CAF-CIA è gratuita, la compilazione del modello 730 è a pagamento.

PRESENTARE IL MODELLO 730

PER:

Ogni contribuente deve avere il CODICE FISCALE

PRESENTARE ILMODELLO UNICO PER DICHIARARE:

• Redditi ottenuti da più datori di lavoro privati.

• Si presenta da maggio a ottobre presso Agenzie delle Entrate, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate.

• Anche in questo caso puoi rivolgerti al CAF-CIA.

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Guida fiscale per stranieri multilingue:(versione in italiano/arabo/russo/rumeno/albanese)

(bosniaco/croato/francese/inglese/serbo/spagnolo/tedesco)

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LAVORO AUTONOMOLAVORO AUTONOMO

I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere

I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere

• Dichiarazione dei redditi d’impresa o reddito di lavoro autonomo.

• L’obbligo vale anche se non si è percepito reddito.• Si presenta entro il 31 ottobre presso Agenzie delle

Entrate anche per via telematica, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate.

PRESENTAZIONE MODELLO UNICO

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa o professione, devono richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

• Tenuta delle scritture contabili;• FatturazioneOBBLIGHI FISCALI:

OBBLIGHI:•Iscrizione al Registro delle imprese;•Iscrizione e versamento contributi all’INPS

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