Assicurazione r c auto e bonus malus

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Salvalaggio Francesca 821268 Santinon Giulia 821916 1 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi

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Salvalaggio Francesca 821268

Santinon Giulia 821916

1 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi

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2 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi

Legge n. 990 del 1969 obbligatorietà dell’assicurazione della

Responsabilità Civile per tutti i veicoli circolanti e non.

L’assicurazione R.C.Auto è il contratto con il quale l’assicuratore, verso

pagamento di un premio, risarcisce i danni involontariamente cagionati

dall’assicurato a terzi, entro i limiti convenuti.

-CONTRAENTE, colui che stipula il contratto e paga il premio

-ASSICURATO, il conducente del veicolo

-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, controparte del contraente

-TERZI, coloro che subiscono danni fisici e/o materiali, causati dalla

circolazione del veicolo assicurato

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-1 anno

-A tacito rinnovo o a scadenza secca

-Possibilità di sospensione

-Importo massimo risarcibile per ogni danno

-Non inferiore a 774 685,35 €

-Può essere elevato fino a 2 582 284,50 €

-V Direttiva auto (2005/14/CE): aumento massimale minimo

-guida senza patente

-guida in stato di ebbrezza

-guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

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-Entrata in vigore dal 01/02/2007

-Consente al danneggiato di

rivolgersi direttamente alla propria

Compagnia

-Incidente avvenuto in Italia

-Sinistro tra non più di 2 veicoli,

immatricolati ed assicurati in Italia

-Scontro con ciclomotore in

possesso della nuova targa prevista

dal regime entrato in vigore il 14

luglio 2006

-Danni fisici alla persona del

conducente non gravi (solo in caso

di lesioni fino al 9% di invalidità

permanente)

-Risarcimento entro 30/60/90 gg

-Per tutti gli altri sinistri

-La richiesta di risarcimento danni va

inoltrata alla Compagnia del veicolo

responsabile

-La compagnia propone una cifra per

il risarcimento, considerando perizia

dei veicoli, dichiarazioni,

documentazioni mediche, ecc.

-Il danneggiato può accettare

(l’assegno viene inviato entro 15 gg)

-Il danneggiato può rifiutare

(l’assegno viene comunque inviato

entro 15 giorni, ma a titolo di

acconto)

-Il danneggiato può non rispondere

all’offerta (avrà la possibilità di

prendere una decisione una volta

ricevuto l’assegno)

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E’ la somma di denaro che il contraente versa alla compagnia di

assicurazione in cambio delle garanzie offerte. Può essere pagato in

un’unica soluzione o rateizzato (in questo caso sarà maggiorato).

E’ composto da:

-Oneri fiscali e parafiscali

imposta del 12,5%

contributo al Servizio Sanitario Nazionale per un’aliquota del 10,5%

contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada del 2,5%

-Premio puro

premio equo

caricamento di sicurezza

-Caricamento per spese

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Il premio puro rappresenta l’importo che l’assicuratore incassa per far

fronte alle richieste di risarcimento.

La sua funzione è ∏ = H(S)

• H indica un funzionale che associa un numero reale ∏ a ciascuna possibile

distribuzione di probabilità della variabile aleatoria S

• S rappresenta il risarcimento globale a carico dell’assicuratore nell’anno

di copertura per un generico contratto .

Posto per convenzione Y0 = 0:

Alcuni principi di calcolo:

1. Del valore atteso ∏ = (1+α) E(S)

2. Della varianza ∏ = E(S) + λ var(S)

3. Dello scarto quadratico medio ∏ = E(S) + β σ(S)

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Dati oggettivi (riguardanti il veicolo):

potenza del veicolo

provincia di immatricolazione del veicolo o comune di residenza del

proprietario

alimentazione del veicolo (benzina, diesel o gas)

presenza di A.B.S. e doppio AIR-BAG

Dati soggettivi (riguardanti la persona):

età dell’assicurato

sesso dell’assicurato

anzianità di patente

modalità di utilizzo dell’auto e professione

identificazione del conducente unico o abituale

bonus-malus

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E’ il sistema maggiormente utilizzato dalle compagnie di assicurazione per il

calcolo del premio annuale.

Il premio varia nel tempo, mediante l’attribuzione di un punteggio (classe di

merito), in funzione della condotta di guida del proprietario.

• è un punteggio compreso tra 1 e 18

• la classe d’ingresso per chi si assicura per la prima volta è la

quattordicesima

• se non si provocano incidenti si scende di una classe

• se si provocano incidenti si sale di 2 classi

• ad ogni classe di merito è associato un particolare COEFFICIENTE DI

PREMIO. La seguente tabella riporta i coefficienti di premio:

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COEFFICIENTE 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78

CLASSE 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COEFFICIENTE 0,82 0,88 0,94 1 1,15 1,30 1,50 1,75 2

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•ogni compagnia può stabilire classi di merito interne

• l’Isvap ha istituito la classe di merito di conversione universale (cu) per

favorire la compatibilità di passaggio ad un’altra compagnia

• dal 03/04/2007 l’impresa di assicurazione può variare la classe di merito

solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro

• legge n. 40 del 2007: in caso di stipula di una polizza R.C. Auto di un

secondo veicolo viene assegnata una classe pari a quella del veicolo già

assicurato, sempre che si tratti di un veicolo della stessa tipologia

Per il calcolo della classe cui è assegnato l’assicurato si usa la seguente

funzione:

Dove:

r = classe di provenienza

n = numero di sinistri denunciati

nell’anno

n’ = min (n, 4)

cr,n = classe conseguentemente

assegnata all’assicurato

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k = h[ τ’ ; nk , Ф(n1, n2,…,nk-1)]

dove:

• k = calcolo del premio all’epoca k

• τ’ = τ0 = tasso di premio inizialmente attribuito a tutti i contratti appena

stipulati ed appartenenti ad una data classe di rischio

• nk = numero di sinistri nel più recente anno di contratto

• Ф(n1, n2,…,nk-1) = classe alla quale l’assicurato appartiene nell’anno k

(k≥2) in conseguenza dei sinistri denunciati nei primi k-1 anni

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All’assicurato che al momento k (e dunque per l’anno k+1) risulta assegnato

alla classe r, è attribuito il premio πk pari a:

∏k = ∏ γ(r)

Dove:

• ∏ = premio generale di riferimento (tiene già conto dei vari fattori di

rischio considerati all’ingresso in assicurazione)

• γ(r) = coefficiente associato alla classe r, che dipende dal numero di

sinistri nk e dalla classe cui l’assicurato apparteneva nel precedente anno

I sistemi bonus-malus realizzano un procedimento di classificazione “a

posteriori” (il loro meccanismo evolutivo comporta un’assegnazione

dinamica ad una classe di “rischio” determinata sulla scorta

dell’esperienza) a cui si accompagna una classificazione “a priori” attuata

in base ai fattori di rischio il cui livello è individuabile sin dall’ingresso in

assicurazione.

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In caso di sinistro, alcune Compagnie permettono al responsabile di un

incidente di conservare la propria classe di merito purché venga versata la

somma liquidata al danneggiato. Questa clausola contrattuale, detta

autoliquidazione del sinistro, può risultare utile in caso di sinistri di modesta

entità, in quanto consente di evitare un aumento del premio.

L’importo di FRANCHIGIA rappresenta la soglia entro la quale conviene

risarcire direttamente il danno oppure conviene denunciare un sinistro. Se il

danno cagionato è inferiore alla franchigia non conviene farlo risarcire dalla

compagnia.