Assicurazione di Viaggio - travelinsurance.easyjet.com · fino a 30 giorni nel caso di lesione o...

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1 Assicurazione di Viaggio Informazioni importanti ................................................................................................................................ 2 Informazioni riguardanti l’intera polizza....................................................................................................... 4 Procedura Zurich per la presentazione dei reclami .................................................................................... 5 Note importanti ............................................................................................................................................ 6 Definizioni .................................................................................................................................................... 8 Esclusioni riguardanti lo stato di salute dell’Assicurato ......................................................................... 12 Esclusioni relative alla salute di terzi ..................................................................................................... 12 Condizioni generali.................................................................................................................................... 13 Esclusioni generali .................................................................................................................................... 15 Clausola di copertura ................................................................................................................................ 18 Annullamento......................................................................................................................................... 18 Assistenza e spese sanitarie di emergenza .......................................................................................... 20 Passaporto, documenti e patente di guida ............................................................................................ 23 Ritardi di viaggio, abbandoni, mancate partenze e coincidenze perse ................................................. 24 Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio) ............................................................... 26 Ritardo nell’arrivo degli effetti personali ................................................................................................ 28 Effetti personali ...................................................................................................................................... 29 Denaro personale .................................................................................................................................. 32 Responsabilità civile .............................................................................................................................. 33 Clausola di copertura del golf ................................................................................................................ 34 Clausola di copertura del pacchetto di attività sportive ......................................................................... 36 Clausola di copertura degli sport invernali ............................................................................................ 38 Clausola di estensione della copertura alle attività aziendali ................................................................ 41 Clausola di copertura delle calamità naturali ........................................................................................ 45

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Assicurazione di Viaggio

Informazioni importanti ................................................................................................................................ 2

Informazioni riguardanti l’intera polizza....................................................................................................... 4

Procedura Zurich per la presentazione dei reclami .................................................................................... 5

Note importanti ............................................................................................................................................ 6

Definizioni .................................................................................................................................................... 8

Esclusioni riguardanti lo stato di salute dell’Assicurato ......................................................................... 12

Esclusioni relative alla salute di terzi ..................................................................................................... 12

Condizioni generali.................................................................................................................................... 13

Esclusioni generali .................................................................................................................................... 15

Clausola di copertura ................................................................................................................................ 18

Annullamento ......................................................................................................................................... 18

Assistenza e spese sanitarie di emergenza .......................................................................................... 20

Passaporto, documenti e patente di guida ............................................................................................ 23

Ritardi di viaggio, abbandoni, mancate partenze e coincidenze perse ................................................. 24

Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio) ............................................................... 26

Ritardo nell’arrivo degli effetti personali ................................................................................................ 28

Effetti personali ...................................................................................................................................... 29

Denaro personale .................................................................................................................................. 32

Responsabilità civile .............................................................................................................................. 33

Clausola di copertura del golf ................................................................................................................ 34

Clausola di copertura del pacchetto di attività sportive ......................................................................... 36

Clausola di copertura degli sport invernali ............................................................................................ 38

Clausola di estensione della copertura alle attività aziendali ................................................................ 41

Clausola di copertura delle calamità naturali ........................................................................................ 45

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Informazioni importanti

Ai sensi della presente polizza, la copertura è disponibile solo

Qualora il viaggio termini entro quattro mesi dalla richiesta della presente assicurazione, la

copertura è disponibile soltanto per chi si trova in Italia al momento dell'acquisto.

Qualora il viaggio termini dopo quattro mesi dalla richiesta della presente assicurazione, la

copertura è disponibile soltanto per i residenti in Italia.

La copertura è disponibile soltanto per le persone che abbiano compiuto 18 anni se

viaggiano da sole o per i bambini che viaggiano assieme a un assicurato di età non inferiore

a 18 anni.

• La polizza non copre o le richieste d'indennizzo relative a condizioni mediche preesistenti;

o i viaggi verso destinazioni extraeuropee; o le richieste d'indennizzo per annullamenti avvenuti entro i primi 14 giorni dall'acquisto

della presente polizza.

• La copertura NON sarà valida per le clausole di copertura o le clausole di copertura facoltative, salvo qualora la copertura sia indicata come applicata nell’Attestato di assicurazione. L'Attestato di assicurazione indicherà chiaramente o le clausole di copertura valide per l’assicurato; o (qualora l’assicurato possa avvalersi dalla clausola di copertura degli annullamenti) se

la copertura è valida solo per gli Eventi 1 o per gli Eventi 1 e 2; * per l'elenco completo dei paesi in cui è valida la copertura, si rimanda alla sezione “Definizioni”.

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Grazie per avere scelto l’Assicurazione di viaggio di easyJet.

Il team di Zurich è continuamente a disposizione per rispondere a qualsiasi sinistro.

In caso d’incidente, si prega di contattare immediatamente Zurich ai recapiti indicati più avanti: si verrà istruiti sulla procedura da seguire e si verrà assistiti nella risoluzione dei sinistri.

Intana Assist Assistenza medica e di pronto soccorso disponibile 24 ore al giorno in tutto il mondo [email protected]

+44 333 333 9675

Linea diretta per i sinistri [email protected] +39 068 750 1784

Si consiglia di salvare nel proprio cellulare questi numeri telefonici importanti.

Nella fase di contatto, l’assicurato dovrà comunicare il proprio nome, numero di polizza e recapiti per essere ricontattato. Si prega di tenere a portata di mano questi e altri dati necessari.

Comunicare entro trenta giorni dalla fine del viaggio tutte le circostanze che potrebbero motivare una richiesta d’indennizzo.

Per qualsiasi chiarimento sulla polizza, scrivere a [email protected] o chiamare al numero +39 068 750 1784 Zurich sarà lieta di prendersi cura dell’Assicurato durante il viaggio.

Informazioni sull'Assicuratore

L'Assicurazione di viaggio di easyJet è garantita da Zurich Insurance plc e gestita per suo conto da Collinson Insurance Services Limited.

Zurich Insurance plc è una società per azioni costituita in Irlanda e ivi registrata con il n° 13460, sede legale in: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda; la filiale britannica è registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero BR7985 e ha sede in: The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7JZ. Regno Unito. Zurich Insurance plc è autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda ed è soggetta a regolamentazione limitata da parte della Financial Conduct Authority. Le informazioni concernenti l'autorizzazione rilasciata a Zurich dalla Financial Conduct Authority sono disponibili su richiesta.

Servizi offerti da Intana Assist

Intana Assist offre il proprio servizio di assistenza attivo 24 ore al giorno in tutto il mondo, valido per le coperture indicate come tali nell’Attestato di assicurazione. In caso di emergenza medica o qualora siano necessari un alloggio e un trasporto alternativo di emergenza a seguito dell’insorgenza di un evento assicurato, è possibile contattare Intana Assist al numero:

+44 333 333 9675

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Informazioni riguardanti l’intera polizza La polizza sottoscritta costituisce un contratto tra l’assicurato (l’Assicurato, indicato come il titolare della polizza nell’Attestato di assicurazione) e Zurich, la cui validità è vincolata al pagamento dei premi. L’Attestato di assicurazione più recente include le informazioni comunicate a Zurich quando l’assicuratore ha accettato di ricevere la copertura e i termini della polizza. La copertura offerta dalla polizza è valida per le clausole e il periodo di assicurazione indicato nell’Attestato di assicurazione. L’Assicurato deve leggere la polizza, l’Attestato di assicurazione e gli eventuali termini e condizioni particolari come un solo e unico contratto. Si raccomanda all’Assicurato di leggere tutti i documenti per accertarsi che la copertura fornita soddisfi tutte le sue esigenze. In caso contrario si invita l’Assicurato a contattare Zurich il più presto possibile. L’Assicurato dovrà comunicare immediatamente a Zurich eventuali errori o modifiche ai dati personali. Qualora i dati in possesso di Zurich fossero errati, l’Assicurato potrebbe dover pagare premi di importo superiore e/o gli indennizzi potrebbero non essere riconosciuti integralmente oppure la polizza potrebbe risultare invalida e gli indennizzi non verranno corrisposti. L’Assicurato è tenuto a conservare tutte le informazioni (comprese le copie delle lettere) comunicate a Zurich nell'ambito della presente assicurazione. La polizza è regolata dalla legge italiana, che è il paese in cui l’Assicurato risiede e/o ha acquistato la polizza.

Salvo diversamente concordato, Zurich comunicherà con l’Assicurato in italiano.

Le condizioni e le esclusioni valide per tutte le parti della polizza sottoscritta sono indicate nelle

• Condizioni generali

• Esclusioni generali

riportate più avanti nel presente documento esplicativo della polizza. Si raccomanda all’Assicurato di leggere anche queste condizioni oltre alle clausole sulla validità della copertura (le clausole di copertura applicabili dipendono dal prodotto acquistato dall’Assicurato e dall’eventuale selezione di opzioni); l’Attestato di assicurazione dell’Assicurato indicherà chiaramente le clausole di copertura valide nel suo caso.

Diritti di annullamento dell’Assicurato Qualora l’Assicurato decida di non avvalersi della polizza, è invitato a darne comunicazione a Zurich, per iscritto o chiamando entro 14 giorni dall'evento che si verificherà per ultimo tra la ricezione della polizza e l'inizio della copertura. Se l’Assicurato non ha ancora chiesto né intende chiedere un indennizzo e il suo viaggio non è ancora iniziato, Zurich gli rimborserà integralmente il premio.

Diritti di terzi Salvo diversamente previsto dalla normativa, tra l’Assicurato e Zurich si conviene quanto segue:

a nessun terzo rispetto al presente contratto viene conferito il diritto di esigere l'adempimento dei termini contrattuali

sia l’Assicurato che Zurich possono rescindere il presente contratto o modificarne le condizioni senza il consenso di terzi estranei al contratto che possano tentare di rivendicare dei diritti ai sensi della presente polizza.

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Proroga automatica della copertura Qualora l’Assicurato non possa tornare al proprio domicilio prima della scadenza della copertura per motivi indipendenti dalla sua volontà, come indicato più avanti, l’assicurazione resterà in vigore, senza richiedere il pagamento di premi supplementari, per:

un massimo di 14 giorni in caso di guasto di un veicolo in cui l’Assicurato sta viaggiando oppure di

annullamento o ritardo di un viaggio effettuato da un operatore di trasporto pubblico con il quale

l’Assicurato sta viaggiando come passeggero provvisto di regolare biglietto;

un massimo di 14 giorni se i motivi descritti nelle successive clausole sulle Coperture facoltative

saranno riconosciuti validi dall’Attestato di assicurazione; oppure

o Clausola facoltativa: copertura contro le calamità naturali

fino a 30 giorni nel caso di lesione o malattia dell’Assicurato o di una quarantena obbligatoria

ordinata dal medico curante dell’Assicurato. Intana Assist ha facoltà di prolungare il periodo di

assicurazione qualora lo ritenga necessario per motivi sanitari in seguito a una richiesta

d'indennizzo presentata secondo la clausola di copertura “Assistenza e spese sanitarie di

emergenza” della presente polizza.

Duplicazione di assicurazioni

Spese mediche

Le spese mediche verranno pagate solo dopo che un'assicurazione medica privata, un'ente previdenziale o qualsiasi altro organismo che è tenuto a fornire assistenza o che paghi tali costi abbia adempiuto ai propri doveri a tale riguardo, e l’Assicurato dovrà fornirci i dettagli di tali assicurazioni od organismi.

Altri costi e spese

Se al momento in cui si verifica un incidente che dà diritto a una richiesta d'indennizzo nell'ambito della presente polizza è in vigore un'altra assicurazione che copre la stessa tipologia di perdita, danno, spesa o responsabilità, il pagamento a carico di Zurich non supererà la quota proporzionale di sua competenza.

Gravidanza La presente Polizza non copre le gravidanze e i parti normali né le circostanze legate alla gravidanza, ma prevede una copertura per le sue complicazioni impreviste. Non saranno considerate come impreviste le complicazioni intervenute qualora il medico di fiducia dell’Assicurata l’abbia avvertita di un elevato rischio di parto prematuro.

Procedura Zurich per la presentazione dei reclami

L’impegno di Zurich nell’assistenza clienti Zurich si impegna a fornire ai clienti un livello di assistenza elevato. Qualora l’Assicurato ritenga che Zurich non abbia tenuto fede a questa promessa, quest’ultima sarà lieta di avere l'opportunità di trovare una soluzione. Molti problemi possono essere risolti direttamente.

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L’Assicurato è pertanto invitato a contattare Zurich scrivendo all’indirizzo [email protected] o chiamando il numero +39 068 750 1784 La maggior parte dei reclami può essere risolta in 3 giorni lavorativi Se Zurich è in grado di risolvere il reclamo con soddisfazione per l’Assicurato entro 3 giorni lavorativi, procederà in tal senso comunicandolo per iscritto all’Assicurato per dargliene conferma (sono considerati lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività). Reclami la cui risoluzione richieda più di 3 giorni lavorativi Se Zurich non è in grado di risolvere il reclamo con soddisfazione per l’Assicurato entro 3 giorni lavorativi, lo aggiornerà sullo stato di avanzamento, comunicandogli nel minor tempo possibile la decisione definitiva, con una lettera dell’Ufficio Rapporti con la clientela. Fasi successive in caso di mancata soddisfazione dell’Assicurato Se l’Assicurato non si ritiene soddisfatto dell'esito del suo reclamo, può rivolgersi all’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) al numero verde 800 486661 (https://www.ivass.it/consumatori/contact-center/index.html). È possibile anche contattare Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR [email protected]

http://www.financial-ombudsman.org.uk

Note importanti

Modalità d’uso dei dati personali Zurich Insurance plc custodisce i dati personali dell’Assicurato ai sensi della Data Protection Act del 1998 (Legge britannica sulla protezione dei dati personali). I dati comunicati dall’Assicurato a Zurich potranno essere custoditi in archivi informatici e trasmessi agli altri assicuratori e riassicuratori per stipulare le polizze e per elaborare gli indennizzi. È responsabilità dell’Assicurato mostrare questo avviso alle persone i cui dati potrebbero essere elaborati per gestire la presente polizza, compresa l'evasione delle richieste d'indennizzo. Per proteggere i dati dell’Assicurato contro usi impropri Zurich si avvale di numerose tecnologie e procedure di sicurezza, che continuerà a potenziare aggiungendovi nuovi strumenti via via che diverranno disponibili nuove tecnologie. Zurich potrà utilizzare i dati dell’Assicurato per stipulare le polizze, svolgere analisi statistiche, gestire le informazioni, eseguire ricerche di mercato, effettuare simulazioni per garantire l'integrità dei propri sistemi e per la gestione del rischio. Zurich comunicherà i dati dell’Assicurato solo nei modi e nei tempi previsti da questo avviso o nei casi imposti o consentiti dalla legge. Zurich può registrare o monitorare le telefonate per motivi di sicurezza o nei casi previsti dalla normativa.

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Amministrazione e stipula delle polizze Per amministrare la polizza di assicurazione e le relative richieste d’indennizzo dell’Assicurato, Zurich Insurance plc può trasmettere i dati personali comunicati a Zurich ad altre compagnie del gruppo assicurativo Zurich e ai suoi partner commerciali, indipendentemente dal fatto che abbiano sede nello Spazio economico europeo. Qualora abbia effettivamente luogo questa comunicazione dei dati personali dell’Assicurato, incluse le eventuali proposte di cambio di assicuratore formulate da Zurich, questa si adopererà per garantire l’adeguata protezione di tali dati.

Prevenzione e individuazione delle frodi Per impedire e scoprire le frodi, in qualsiasi momento Zurich può:

Comunicare i dati dell’Assicurato ad altri organismi, comprese le autorità di pubblica sicurezza

Eseguire ricerche sull’Assicurato usando banche dati aperte al pubblico e archivi centralizzati del

settore assicurativo, sistemi di verifica delle polizze e delle richieste d'indennizzo;

Effettuare ricerche sull'affidabilità creditizia;

Verificare e/o comunicare i dati dell’Assicurato ad organismi di prevenzione e scoperta delle frodi.

Gli eventuali dati falsificati o errati e le frodi riscontrate saranno trasmessi alle agenzie di prevenzione delle frodi. Queste informazioni potranno essere consultate e usate dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Zurich e altre organizzazioni potranno inoltre consultare e usare queste informazioni per contrastare le frodi e il riciclaggio di denaro, ad esempio per svolgere le operazioni seguenti:

controllo dei dati delle richieste di credito o legate al credito o ad altre agevolazioni;

gestione del credito e di conti e agevolazioni creditizie;

recupero dei debiti e individuazione dei beneficiari;

controllo dei dettagli delle proposte e delle richieste d'indennizzo per le assicurazioni di qualsiasi tipo;

controllo dei dettagli dei candidati all'assunzione e dei dipendenti.

L’Assicurato è invitato a contattare Zurich al numero indicato nella presente polizza qualora intenda ricevere dettagli sugli organismi competenti in materia di prevenzione delle frodi. Zurich e altre organizzazioni possono consultare e utilizzare i dati in possesso di organismi di prevenzione delle frodi di altri paesi.

Diritti in materia di protezione dei dati personali

La Data Protection Act del 1998 del Regno Unito attribuisce all’Assicurato alcuni diritti, compreso quello di chiedere una copia dei suoi dati in possesso di Zurich. L’Assicurato ha inoltre diritto di chiedere a Zurich di rettificare i dati eventualmente inesatti. Per ulteriori informazioni sull'uso che Zurich fa dei dati personali dell’Assicurato o per chiedere chiarimenti sulla loro protezione, l’Assicurato è invitato a contattare il Responsabile della protezione dei dati: Data Protection Officer, Zurich Insurance plc, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire, PO15 7JZ, Regno Unito.

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Definizioni Salvo diversamente indicato più avanti, le seguenti espressioni o parole chiave hanno lo stesso significato in qualsiasi punto della polizza in cui vengono usate. Nel testo della polizza le definizioni sono scritte in grassetto.

Intana-Assist - una denominazione commerciale di Collinson Insurance Services Limited, Intana-Assist è l' amministratore di questa polizza e fornitore di servizi di assistenza d' emergenza.

Incidente / Accidentale / Accidentalmente: evento improvviso e inaspettato, causato da eventi esterni e constatabili in un preciso momento temporale.

Attrezzature aziendali: uno dei seguenti oggetti non di proprietà personale dell’Assicurato, ma di cui l’Assicurato è legalmente responsabile, compresi quelli noleggiati oppure dati o presi in prestito dall’Assicurato: libri aziendali, cancelleria, attrezzature, telefoni cellulari, smartphone, dispositivi informatici portatili tra cui tablet, iPad, computer portatili, notebook e netbook, smartwatch, computer palmari (PDA), riproduttori di MP3/4, dispositivi per la lettura di libri elettronici, apparecchiature portatili di navigazione satellitare e dispositivi GPS, apparecchiature fotografiche, macchine fotografiche e cineprese e apparecchiature audiovisive portatili e/o palmari, compresi i rispettivi giochi, auricolari, supporti, supporti per l’archiviazione e accessori.

Denaro aziendale: banconote e monete a corso legale, assegni, travellers’ cheque, vaglia postali o ordini di pagamento, coupon o buoni prepagati o biglietti di viaggio, biglietti di prenotazioni di eventi o intrattenimento, carte telefoniche e carte di pagamento elettroniche prepagate, tutti utilizzati a fini aziendali e non rimborsabili.

Campioni commerciali: campioni dei prodotti aziendali dell’Assicurato, di cui questi è legalmente responsabile.

Viaggio di lavoro: viaggio compiuto per motivi di lavoro che comporti l’esecuzione di attività amministrative, escluso qualsiasi lavoro manuale.

Prole: figli e nipoti dell’Assicurato e/o del suo partner, compresi i figliastri, i figli dei figliastri, i bambini ricevuti in affidamento o adottati da un Assicurato e dai suoi figli, purché: • non abbiano ancora compiuto il 18º anno di età alla data d'inizio della copertura • siano a carico dell’Assicurato o del/della suo/a partner (oppure, nel caso di nipoti, a carico

dell’Assicurato o del/della suo/a partner o dei loro genitori) • non siano sposati né convivano con i/le loro partner.

Stretto collaboratore aziendale: persona che lavora per la società o che è uno stretto collaboratore aziendale dell’Assicurato, la cui assenza dal lavoro contemporaneamente all’Assicurato pregiudicherebbe l'efficiente funzionamento dell'azienda. Qualora venga chiesto un indennizzo, questa circostanza dovrà essere confermata da un alto dirigente o un amministratore dell'azienda.

Parente stretto: il/la proprio/a partner, fidanzato/a, genitore, suocero o suocera, nonno o nonna, figlio o figlia, genero o nuora, fratello o sorella, cognato o cognata, nipotino o nipotina, zia o zio, cugino o cugina, nipote, fratellastro o sorellastra, bambino/a in affidamento e tutore legale. Complicazioni della gravidanza o del parto: indica le seguenti complicazioni della gravidanza certificate da un medico: tossiemia; ipertensione gestazionale; gestosi; gravidanza ectopica; mola idatiforme (gravidanza molare); iperemesi gravidica; emorragia prima del parto; distacco intempestivo di placenta; placenta praevia; emorragia dopo il parto; ritenzione placentare; aborto spontaneo; feti nati morti; parto cesareo reso necessario da emergenza medica, o procurato aborto per necessità medica; e nascite premature o previsione di doglie anticipate più di 8 settimane (o 16 settimane in caso di gravidanze multiple) prima della data prevista del parto.

Europa: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Baleari, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Corfù, Corsica, Creta, Cipro, Danimarca, Egitto, Eire, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia comprese le isole greche, Ibiza, Irlanda, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Italia, Kos, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Maiorca, Malta e Gozo, Marocco, Minorca, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Rodi, Romania, San Marino, Sardegna, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie, Svezia, Svizzera, Tenerife, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

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Franchigia: primo importo di un sinistro, il cui pagamento sarà a carico dell’Assicurato. La franchigia si

applica a ciascun Assicurato per ogni singolo indennizzo e singola clausola, tranne nella clausola di

copertura della "Responsabilità civile" (qualora si applichi una copertura), in cui la franchigia è per

singola polizza.

Dispositivi: ciascuno dei seguenti oggetti di proprietà dell’Assicurato, ma esclusi quelli noleggiati oppure ricevuti o concessi in prestito dall’Assicurato: telefoni cellulari, smartphone, dispositivi informatici portatili tra cui tablet, iPad, computer portatili, notebook e netbook, smartwatch, computer palmari (PDA), riproduttori di MP3/4, dispositivi per la lettura di libri elettronici, apparecchiature portatili di navigazione satellitare e dispositivi GPS, apparecchiature fotografiche, macchine fotografiche e cineprese e apparecchiature audiovisive portatili e/o palmari, compresi i rispettivi giochi, auricolari, supporti, supporti di archiviazione e accessori.

Attrezzature da golf: mazze, borse, carrelli, scarpe e accessori da golf di proprietà personale dell’Assicurato.

Abitazione: il normale luogo di domicilio dell’Assicurato nel suo Paese di residenza.

Paese di residenza: Paese in cui l’Assicurato è residente.

Ospedale: istituto sanitario autorizzato e in possesso dei seguenti requisiti:

• disponibilità di apparecchiature diagnostiche e/o per la cura di infortunati e malati;

• diretto da uno o più professionisti medici;

• assistenza prestata da infermieri autorizzati dallo Stato o in possesso di analoghi requisiti vigenti a livello nazionale; e/o

• diverso da un istituto sanitario specializzato unicamente nella formazione e nell’istruzione, una casa di riposo o di convalescenza, un ospizio o un ricovero per malati terminali, una residenza per anziani o una clinica per la riabilitazione dalla droga e/o dall'alcol.

Malattia/Malato: improvviso e inaspettato peggioramento dello stato di salute, certificato da un medico in seguito a malattia, condizione medica o complicazioni della gravidanza o del parto.

Lesione: lesione fisica subita direttamente in un incidente e indipendentemente da qualsiasi altra causa.

Assicurato/i: ciascuna persona in viaggio, il cui nome figura nell’Attestato di assicurazione.

Perdita di uno o più arti: amputazione con disgiunzione fisica all'altezza del polso o della caviglia o sopra di essi, o disabilità funzionale totale di un'intera mano, braccio, piede o gamba.

Perdita della vista: perdita della vista totale e irrecuperabile:

• di entrambi gli occhi, se certificata come cecità da uno specialista oftalmico qualificato; oppure

• di un occhio, se la capacità visiva residua dopo la correzione non supera 3/60 secondo la scala di Snellen.

Lavoro manuale: lavoro fisico o lavoro comportante l'uso o il funzionamento di macchinari o attrezzature meccanici o non meccanici.

Medico: professionista abilitato a esercitare l’attività medica, che non sia un parente dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio.

Calamità naturale: evento causato dalle seguenti forze della natura e avente conseguenze catastrofiche:

incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, tsunami, eruzioni vulcaniche, slavine, valanghe, uragani,

cicloni o tempeste, purché imprevisti e non noti alla data in cui l’Assicurato ha stipulato la presente

assicurazione.

Gravidanza o parto normale: indica una gravidanza o parto senza complicazioni della gravidanza o del parto. Partner: coniuge o compagno/a in un'unione civile, o persona di qualsiasi sesso con cui l’Assicurato vive come se fosse suo coniuge o compagno/a in un'unione civile.

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Periodo di assicurazione: data d'inizio della copertura della polizza e durata del viaggio indicate nell’Attestato di assicurazione dell’Assicurato: La copertura del viaggio dell’Assicurato si applica nel modo seguente:

• se un viaggio viene annullato dall’Assicurato: la copertura comincia alla data d'inizio di validità della polizza e termina quando l’Assicurato lascia la sua abitazione nel primo giorno del viaggio.

• se un viaggio viene interrotto dall’Assicurato e per tutte le altre clausole: la copertura inizia quando l’Assicurato lascia la sua abitazione nel primo giorno del viaggio e termina nella data che giungerà per prima tra quella di fine del viaggio e quella del ritorno alla sua abitazione o del suo rimpatrio in un ospedale nel suo Paese di residenza.

Si invita l’Assicurato a leggere anche il paragrafo "Proroga automatica" della copertura nella sezione "Informazioni riguardanti l’intera polizza".

Denaro personale: banconote e monete a corso legale, assegni, travellers’ cheque, vaglia postali o ordini di pagamento, coupon o buoni prepagati o biglietti di viaggio, biglietti di prenotazioni per eventi o intrattenimento, carte telefoniche e carte di pagamento elettroniche prepagate, tutti utilizzati a fini personali e non rimborsabili.

Effetti personali: effetti e capi d'abbigliamento personali e oggetti analoghi, comprese valigie, bagagli, oggetti di valore e dispositivi dell’Assicurato.

Disabilità totale permanente: disabilità perdurante da almeno 12 mesi e da cui a nostro giudizio l’Assicurato non si riprenderà più e che gli impedisca di svolgere qualsiasi attività remunerata a lui consona per formazione, istruzione o esperienza.

Operatore di trasporto pubblico: veicolo a propulsione meccanica, gestito da un'azienda o da una persona munita di licenza per trasportare passeggeri a pagamento, tra cui a solo titolo d'esempio aeromobili, autobus, torpedoni, traghetti, veicoli a cuscino d'aria, aliscafi, navi, treni, tram e ferrovie sotterranee.

Residenza: luogo in cui si trova l’abitazione dell’Assicurato e dove vive da almeno 6 mesi (o per risiedere nel quale l’Assicurato dispone di un permesso di soggiorno o di un visto valido) e in cui deve pagare le imposte.

Attrezzature sportive: indica le attrezzature sportive (escluse le attrezzature da golf, le attrezzature per sport invernali e gli effetti personali), di proprietà o noleggiate dall’Assicurato e necessarie per permettergli di partecipare o allenarsi per attività sportive non escluse dalla presente assicurazione).

Attestato di assicurazione: è il documento indicante il periodo di assicurazione, la copertura dell’Assicurato, con relativi premio e numero della polizza. L'Attestato di assicurazione contiene la tabella degli indennizzi e tutte le informazioni comunicateci dall’Assicurato quando è stato calcolato il suo preventivo.

Terrorismo: indica gli atti, compresi a solo titolo d'esempio il ricorso effettivo o pianificato alla forza o alla violenza e/o la minaccia di tali atti, perpetrati da persone o da gruppi di persone operanti individualmente o per conto di organizzazioni o governi o con la loro collaborazione, per finalità politiche, religiose, ideologiche o di natura analoga, compreso l'intento di influenzare un governo e/o di incutere timore nel pubblico o in una sua parte.

Terrorismo cibernetico: azioni reali o annunciate contro computer e reti informatiche, con l'intenzione di infliggere danni, incutere timore o causare gravi malfunzionamenti di infrastrutture.

Compagno di viaggio: persona con cui l’Assicurato è in viaggio o ha programmato di viaggiare verso una destinazione comune.

Viaggio: vacanza o un viaggio per piacere o lavoro con le seguenti caratteristiche:

• un viaggio di andata e ritorno in Europa di durata non superiore a 31 giorni, con inizio nel giorno in cui l’Assicurato lascia la sua abitazione per cominciare il viaggio e che si concluderà nel giorno in cui torna nella sua abitazione;

Non sono coperti gli altri viaggi eventualmente iniziati dopo il ritorno dell’Assicurato.

Non sono coperti i viaggi prenotati di durata superiore a 31 giorni

Non sono coperti i viaggi in paesi extraeuropei

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un viaggio di sola andata in Europa, con inizio nel giorno in cui l’Assicurato inizia il viaggio lasciando la sua abitazione o un alloggio temporaneo prenotato nell'ambito del viaggio. Tutta la copertura termina 24 ore dopo l'inizio del viaggio.

La copertura dell’Assicurato durerà 24 ore a partire dal momento in cui lascia l’abitazione.

Non sono coperti i viaggi in paesi extraeuropei

Incustodito: situazioni in cui l’Assicurato o un suo compagno di viaggio autorizzato, non può controllare visivamente o non ha la possibilità di impedire la rimozione non autorizzata o la manomissione dei suoi beni personali, oggetti di valore, attrezzature per sport invernali, attrezzature da golf e/o attrezzature aziendali.

Regno Unito/UK: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Isole Normanne e Isola di Man.

Usuale, ragionevole e consueta: indica la tariffa più comune, purché di importo ragionevole, richiesta per servizi, medicinali o forniture simili nel loro luogo di pagamento. Zurich avrà facoltà di stabilire quali tariffe sono usuali, ragionevoli e consuete, e a tal fine potrà basarsi su uno o più dei seguenti fattori: a) il grado di professionalità, formazione ed esperienza necessari per svolgere la procedura o il

servizio; b) il periodo di tempo necessario per svolgere la procedura o i servizi rispetto al periodo di tempo

necessario per prestare altri servizi analoghi; c) la gravità o la natura della malattia o della lesione curata; d) le tariffe richieste in tale località per servizi, medicinali o forniture identici o analoghi; e) le tariffe richieste in altre aree del paese per servizi, medicinali o forniture identici o analoghi; f) il costo sostenuto dall'operatore sanitario per prestare il servizio o per consegnare il medicinale o la

fornitura; g) altri fattori da noi ritenuti pertinenti a nostra ragionevole discrezione.

Oggetti di valore: uno dei seguenti oggetti di proprietà dell’Assicurato, esclusi gli oggetti che abbia noleggiato oppure preso o dato in prestito: gioielli, orologi, pellicce, pelletteria, articoli in oro, argento o metalli preziosi o contenenti tali metalli, nonché pietre preziose o semipreziose, occhiali da vista o da sole, strumenti musicali, telescopi e binocoli.

Zurich / Assicuratore: Zurich Insurance plc.

Sport invernali

Sci di fondo (se fuori pista o in sentieri non riconosciuti, è obbligatorio farsi accompagnare da una guida locale qualificata e solo in aree ritenute sicure dai responsabili della località di villeggiatura).

Sci su piste sintetiche.

Escursioni in ghiacciai con l'accompagnamento di guide qualificate.

Trasporto (come guidatore o passeggero) in slitte trainate da cani, escluse le escursioni a piedi su neve o ghiaccio.

Pratica di sci e/o snowboard al coperto.

Sci e monosci (se fuori pista, è obbligatorio farsi accompagnare da una guida locale qualificata e solo in aree ritenute sicure dai responsabili della località di villeggiatura).

Andare in slitta, slittino e toboga.

Praticare lo snowboard (se fuori pista, è obbligatorio farsi accompagnare da una guida locale qualificata e solo in aree ritenute sicure dai responsabili della località di villeggiatura).

Gite in motoslitta (solo escursioni guidate).

Escursioni con ciaspole.

Attrezzature per sport invernali: sci, bastoni e attacchi da sci, snowboard, elmetti, scarponi, pattini da ghiaccio, ciaspole (compresi gli accessori), nonché l'abbigliamento necessario e gli equipaggiamenti protettivi di proprietà di proprietà dell’Assicurato o da questi noleggiati.

Suo/sua/suoi/sue: cfr. "Assicurato"

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Esclusioni e condizioni importanti in materia di salute

Esclusioni riguardanti lo stato di salute dell’Assicurato

La presente polizza non prevede la copertura nelle seguenti circostanze:

• Annullamento

• Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio)

• Assistenza e spese sanitarie di emergenza

per le richieste di indennizzo

1. derivanti direttamente o indirettamente da lesioni o malattie dell’Assicurato (comprese le patologie,

gli stati d'ansia o depressivi e i disturbi mentali, nervosi o emotivi), in relazione alle quali

A. alla data dell'evento verificatosi per ultimo tra la stipula di quest'assicurazione e la prenotazione del viaggio dell’Assicurato:

I. all’Assicurato sia stato prescritto di assumere regolarmente medicinali o abbia seguito una cura o un medico lo abbia visitato negli ultimi 12 mesi;

II. l’Assicurato sia affetto da problemi di salute in corso di diagnosi, o sia in attesa dei risultati di analisi, o debba subire operazioni chirurgiche o cure in un ospedale o in una casa di riposo.

B. in qualsiasi data:

I. all’Assicurato sia stata diagnosticata una malattia in fase terminale; II. un medico abbia sconsigliato all’Assicurato di viaggiare (o glielo avrebbe sconsigliato se

l’Assicurato lo avesse consultato). .

2. quando l’Assicurato sta viaggiando A. con l'intenzione di seguire cure o effettuare visite mediche all'estero B. senza essere in condizione di farlo (ed eventuali dubbi devono essere chiariti rivolgendosi a un

medico) C. contravvenendo alle norme sanitarie stabilite dai vettori, dai loro agenti o da altri operatori di

trasporto pubblico.

Si richiama l’attenzione sugli aspetti seguenti: Quando Zurich non copre una patologia, significa che nessun altro Assicurato potrà chiedere un indennizzo derivante da quella patologia.

Esclusioni relative alla salute di terzi

La presente polizza non prevede la copertura nelle seguenti circostanze:

• Annullamento

• Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio)

• Assistenza e spese sanitarie di emergenza

originati direttamente o indirettamente da lesioni o malattie del Terzo (comprese le patologie

gli stati d'ansia o depressivi e i disturbi mentali, nervosi o emotivi), riguardo alle quali,

alla data dell'evento verificatosi per ultimo tra la stipula di quest'assicurazione e la prenotazione del suo

viaggio, l’Assicurato era consapevole che detti terzi avevano:

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• consultato un medico per seguire una cura o l'avevano già seguita negli ultimi 12 mesi;

• avevano problemi di salute in corso di diagnosi o erano in attesa dei risultati di analisi o dovevano subire operazioni chirurgiche o cure in un ospedale o in una casa di riposo;

• era stata loro diagnosticata una malattia in fase terminale o un medico aveva loro stato comunicato che il loro stato di salute sarebbe peggiorato nei 12 mesi successivi.

Condizioni generali Ulteriori condizioni potranno essere stabilite in specifiche clausole di copertura. Per ulteriori informazioni si rimanda alle clausole di copertura pertinenti. 1. L’Assicurato deve fare tutto quanto in suo potere per impedire e ridurre i costi, i danni, gli

infortuni, le malattie o le perdite. 2. Qualora Zurich paghi un importo prima che sia confermata la copertura e dall’analisi del sinistro

svolta da Zurich risulti l'inesistenza di una copertura secondo le clausole della polizza dell’Assicurato, questi dovrà restituire a Zurich l'importo che questa gli aveva pagato.

3. L'Assicurato deve immediatamente riferire a Zurigo tutte le circostanze relative a perdite, danni,

lesioni, malattie, disoccupazione involontaria o responsabilità. L’Assicurato deve fornire a Zurich tutte le informazioni e la collaborazione di cui questa possa necessitare. Zurich deciderà se risolvere con procedure conciliative o difendere in giudizio una richiesta di indennizzo e potrà intentare le necessarie cause a nome di qualunque persona coperta dalla polizza dell’Assicurato, comprese quelle per recuperare i pagamenti effettuati per qualsiasi indennizzo.

4. Le richieste di indennizzo dovranno pervenire a Zurich entro 30 giorni dalla fine del viaggio

dell’Assicurato. 5. L’Assicurato (o il suo legale rappresentante) deve produrre, a proprie spese, tutte le informazioni

e i documenti che Zurich possa richiedere. Se l’Assicurato chiede l’indennizzo di spese mediche Zurich potrebbe chiedergli di comunicare il nome del proprio medico per poter consultare la sua documentazione sanitaria. In questo modo il medico curante dell’Assicurato e Zurich potranno assisterlo nel modo migliore e verificare la validità della sua copertura. Se l’Assicurato non acconsente a questa comunicazione, Zurich non evaderà la richiesta di indennizzo. Nel caso di una richiesta d'indennizzo per lesioni o malattia, Zurich può chiedere, a proprie spese e per proprio conto, una visita medica dell’Assicurato; in caso di decesso può chiederne l'autopsia.

6. In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell’Assicurato si applicheranno le

disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile. 7. Risoluzione richiesta dall’Assicurato. Qualora l’Assicurato assuma la decisione di non avvalersi

della polizza, è invitato a darne comunicazione a Zurich, per iscritto o chiamando entro 14 giorni dall'evento che si verificherà per ultimo tra la ricezione della polizza e l'inizio della copertura.

Se l’Assicurato non ha ancora chiesto né intende chiedere un indennizzo e il suo viaggio non è

ancora iniziato, Zurich gli rimborserà integralmente il premio. Nessun rimborso sarà effettuato dopo 14 giorni o se l’Assicurato ha già chiesto o intende chiedere un indennizzo o se il suo viaggio è già iniziato.

8. Risoluzione richiesta da Zurich. Zurich può annullare la polizza dell’Assicurato, in caso di

giustificato motivo, inviandogli un preavviso scritto di sette giorni al suo ultimo recapito conosciuto o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall’Assicurato. L'importo che Zurich rimborserà sarà proporzionale al tempo mancante alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Costituiscono giustificato motivo le seguenti circostanze:

• la comunicazione, da parte dell’Assicurato, di una variazione del profilo di rischio della sua polizza, che Zurich non è in grado di assicurare;

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• la mancata risposta dell’Assicurato alle richieste di Zurich di ricevere ulteriori informazioni o altra documentazione;

• la comunicazione, da parte dell’Assicurato, di informazioni errate e il mancato chiarimento di questi aspetti su richiesta di Zurich; e/o

• atteggiamenti o linguaggio minacciosi od offensivi, o intimidazioni o comportamenti vessatori nei confronti del personale o dei fornitori di Zurich da parte dell’Assicurato o di altre persone operanti per suo conto.

9. È responsabilità dell’Assicurato verificare le informazioni e comunicare eventuali variazioni a

Zurich. È importante che l’Assicurato controlli l’Attestato di assicurazione più recente, poiché include le informazioni comunicate a Zurich quando l’assicuratore ha accettato di fornire la copertura e i termini della polizza.

Anche se Zurich può effettuare dei controlli per verificare le informazioni dell’Assicurato, questi

deve usare ogni ragionevole diligenza per accertarsi della precisione e dell'esaustività di tutte le informazioni comunicate direttamente o mediante terzi.

L’Assicurato dovrà comunicare immediatamente a Zurich l’inesattezza o la modifica di qualsiasi

dato personale. In caso di dubbi su qualsiasi informazione, si invita l’Assicurato a contattare Zurich il più presto possibile. Le modifiche ai dati di cui Zurich deve essere informata e la relativa tempistica comprendono, a solo titolo d'esempio, i seguenti:

• il nome dell’Assicurato o i rispettivi dati;

• la destinazione del viaggio dell’Assicurato;

• se l’Assicurato non è più residente in Italia o se parte da un alloggio temporaneo prenotato

in Italia nell'ambito del viaggio per un itinerario che verrà concluso dopo oltre quattro mesi dalla data di rilascio dell’Attestato di assicurazione.

Tutte le variazioni accettate da Zurich saranno valide a decorrere dalla data indicata nell’Attestato di assicurazione aggiornato. Qualora Zurich consideri le variazioni inaccettabili e non sia più in grado di fornire la copertura all’Assicurato, una delle due parti può disdire la polizza come indicato nelle Condizioni 7 o 8.

10. Clausola delle sanzioni. Zurich non può essere ritenuta responsabile della fornitura di coperture o di pagamenti o di servizi e indennizzi ad alcun Assicurato o a terzi qualora tali coperture, pagamenti, servizi, indennizzi e/o affari o attività dell’Assicurato violino qualsiasi normativa vigente sulle sanzioni commerciali o economiche.

11. Le condizioni della presente assicurazione si basano sui dati comunicati a Zurich dall’Assicurato.

Qualora l’Assicurato non comprenda il significato di una domanda rivoltagli o non ne conosca la risposta, è fondamentale che avverta Zurich. Dopo il conferimento della copertura, l’Assicurato deve immediatamente comunicare a Zurich qualsiasi variazione dei dati precedentemente forniti. La mancata comunicazione di informazioni esaustive e precise prima della stipula dell’assicurazione, o del successivo cambiamento di una circostanza, potrebbe invalidare la copertura e comportare il rifiuto di una richiesta d'indennizzo. Qualora l’Assicurato invii dichiarazioni per conto di altre persone, deve accertarsi di conoscere perfettamente le loro circostanze.

12. L’Assicurato accetta che, in circostanze diverse da quelle descritte nel paragrafo “Proroga

automatica della copertura”, Zurich non prolunghi il periodo di assicurazione qualora la polizza originaria (comprese le eventuali proroghe) sia già scaduta, sia rimasta in vigore per oltre 31 giorni.

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Esclusioni generali Ulteriori esclusioni potranno essere stabilite in specifiche clausole di copertura. Per ulteriori informazioni si rimanda alle clausole di copertura pertinenti. Zurich non pagherà gli indennizzi che siano diretta conseguenza delle circostanze seguenti: 1. Infortuni o condizioni mediche volontari o autoinflitti, suicidio o tentato suicidio. 2. Abuso di farmaci (a vendita libera o con ricetta o di qualsiasi altro tipo) e/o di sostanze e/o

ingestione di qualsiasi tipo di farmaci e sostanze illeciti. 3. Consumo eccessivo di alcol, confermato da:

• un medico che attesti che il consumo di alcol dell’Assicurato gli ha causato lesioni o l’infermità o vi ha attivamente contribuito;

• l'esito di un'analisi del sangue comprovante un tasso alcolemico nel sangue dell’Assicurato superiore allo 0,19%, pari approssimativamente a 1,50 litri di birra o a quattro bicchieri da 175 ml di vino;

• la testimonianza di un terzo, secondo il quale così agendo l’Assicurato ha fortemente pregiudicato le proprie facoltà mentali e/o capacità di giudizio;

• un’ammissione dell’Assicurato e/o la descrizione di eventi riferiti dallo stesso nel modulo di richiesta d'indennizzo

4. Abuso di alcol o dipendenza dall'alcol, comprovati:

• dalla documentazione sanitaria dell’Assicurato o dall'opinione del suo medico curante

• dal parere di un medico indipendente. 5. Viaggio effettuato dall’Assicurato contro il parere del suo medico curante o di Intana Assist. 6. Viaggio dell’Assicurato verso un paese o un’area nonostante il parere contrario del Ministero degli

Affari Esteri o di un'autorità di governo o pubblica nazionale o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 7. Atti illeciti dell’Assicurato o processi penali a suo carico intentati dalle dogane e/o dal governo di

un paese.

8. Viaggio di durata superiore a 31 giorni (salvo indicazione diversa in “Proroga automatica della

copertura”) 9. Casi in cui (salvo nel corso di tentativi miranti a salvare vite umane o se la vita dell’Assicurato fosse

in pericolo): a) l’Assicurato si arrampichi, salti o si sposti da un balcone a un altro; o b) si arrampichi, salti o si sposti da una parte esterna di un edificio a un'altra (eccettuato l'utilizzo di scale e ascensori o dei consueti passaggi di accesso).

12. Casi in cui l’Assicurato salti o si tuffi da moli, muri o rocce, compresi i salti in acqua in posizione

verticale da punti elevati o il cosiddetto "shore jumping", o qualora salga sul tetto di un veicolo o salti da un veicolo.

13. Azione volontaria che faccia correre all’Assicurato il rischio di morte, lesioni, infermità o

disabilità, eccettuati i suoi tentativi di salvare vite umane o i casi in cui si trovi in pericolo di vita. 14. Guida di motocicletta, ciclomotore o motoretta qualora l’Assicurato non sia in possesso di una

valida licenza rilasciata nel suo Paese di residenza e che lo autorizza a guidare una categoria equivalente di veicoli.

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15. La partecipazione dell’Assicurato ad attività sportive o di altro tipo:

• non correlate al suo viaggio; e

• senza indossare le opportune attrezzature di sicurezza;

• senza aver preso le precauzioni di sicurezza adeguate all'attività svolta; e

• trascurando gli avvisi o i consigli impartiti in sede locale.

16. La partecipazione o la pratica da parte dell’Assicurato delle attività seguenti:

sport o competizioni professionali o semiprofessionali

attività professionali o semiprofessionali come intrattenitore

lavori manuali di qualsiasi tipo

volare in una qualità diversa da passeggero in un aeromobile autorizzato al trasporto di passeggeri

passatempi aerei, tra cui a solo titolo d'esempio: voli in mongolfiera, in parapendio, in deltaplano, in aerei ultraleggeri; paracadutismo; voli in parapendio o ascensionali con paracadute

qualsiasi tipo di gara, tranne quella a piedi

sport di contatto

escursionismo in montagna sopra i 4.000 metri

scalate che richiedano l'uso di corde e guide

immersioni subacquee se non si è qualificati o non si è accompagnati da un istruttore qualificato o da un esperto in immersioni e sempre che non si superi la profondità massima di 30 metri

correre in motocicletta o viaggiare (come guidatore o passeggero) su motociclette, ciclomotori o motorette, salvo qualora

sia indossato un casco antiurto e un adeguato abbigliamento protettivo;

viaggi turistici in motocicletta, motocross, rally o prove a cronometro con veicoli a motore

escursioni fuori strada in mountain bike

viaggi in quad o uso di veicoli fuoristrada

salto ad ostacoli a cavallo, gioco del polo, caccia, manifestazioni equestri o cavalcate in rodei

navigare in gommoni o canoe in fiumi, o attività analoghe in acque di categoria superiore alla 3

vela d'altura

salto con l'elastico, salti nel vuoto con paracadute, salti da scogliere e torrentismo

esplorazione di grotte o speleologia

arrampicata libera

simulazioni di combattimenti (paintball)

qualsiasi attività comportante l'uso di armi da fuoco

sport invernali (salvo qualora la polizza stipulata comprenda gli sport invernali, nel qual caso Zurich coprirà la partecipazione dell’Assicurato e i relativi allenamenti negli sport invernali). Zurich non coprirà le attività relative a sport invernali consistenti in arrampicate su ghiaccio, sci acrobatico, volo su sci, sciare nonostante gli avvisi e i consigli delle autorità locali o dei responsabili dei luoghi turistici, sci fuoripista da luoghi raggiunti con elicotteri, sci acrobatico, salto con gli sci, sci alpinismo nonché l'uso di guidoslitte, slittini, corde elastiche o slitte con pattini dette "skeleton",

o altre attività pericolose analoghe a quelle già descritte o più rischiose, se non esplicitamente autorizzate per iscritto da Zurich. In caso di dubbi sulla copertura di un'attività, si invita l’Assicurato a rivolgersi a Zurich.

17. Se l’Assicurato vola a meno di 24 ore di distanza da un'immersione subacquea. 18. Adempimento dei doveri dell’Assicurato in qualità di membro delle forze armate, della guardia

nazionale o dei corpi della riserva. 19. Tutte le perdite derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti, controlli o interventi di un

governo.

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20. Fallimento, liquidazione, insolvenza, errore, omissione o insolvenza di agenzie di viaggio, operatori

turistici, operatori di trasporto pubblico e/o altri prestatori di servizi nell'ambito del viaggio prenotato.

21. Tutti i pagamenti effettuati normalmente dall’Assicurato durante il suo viaggio o non compresi

negli eventi assicurati dalla sua polizza. 22. Tutte le perdite causate da cambi o da fluttuazioni di valute. 23. Tutte le perdite non correlate direttamente al sinistro all'origine della richiesta d'indennizzo. Ad

esempio: perdita di guadagni dovuta all'incapacità di riprendere il lavoro dopo una lesione subita o una malattia contratta durante un viaggio o il costo della sostituzione delle serrature in seguito allo smarrimento delle chiavi durante un viaggio.

24. Gravidanza o parto normali. 25. Perdita o danno assicurati più specificamente in un'altra polizza. 27. Tutti i costi sostenuti per l'utilizzo di punti per utenti frequenti di voli, di punti premio o punti di piani

di fidelizzazione o di programmi analoghi, di multiproprietà, di Holiday Property Bond o di piani analoghi di raccolta punti (comprese le commissioni di scambio e le spese e le tariffe di manutenzione degli immobili), o le compensazioni per la loro perdita.

28. Guerre o conflitti, sommosse popolari o eventi simili. 29. Terrorismo. Questa esclusione non si applica alla clausola di copertura delle spese e

dell'assistenza medica di emergenza salvo qualora sia stato fatto uso di armi, ordigni o agenti nucleari, chimici o biologici.

30. Terrorismo cibernetico. 31. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva causata da combustibili o residui nucleari, o

proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di ordigni nucleari. 32. Onde d'urto create da aeromobili o da altri apparecchi aerei viaggianti alla velocità del suono o a

velocità supersonica. 33. Mancata ottemperanza, da parte dell’Assicurato, alle clausole contrattuali dell'operatore di

trasporto pubblico. 34. Tutte le clausole di copertura e/o gli eventi di tipo 2 di copertura dell'annullamento, salvo qualora

indicati come applicabili nell’Attestato di assicurazione.

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Clausola di copertura

Annullamento

Nell’Attestato di assicurazione è chiaramente indicata l’eventuale copertura dell’Assicurato ai sensi di questa clausola e, in caso positivo, la copertura per i soli Eventi di tipo 1 oppure per gli Eventi di tipo 1 e 2. Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione per i biglietti di viaggio, l'alloggio e/o altri servizi analoghi pagati anticipatamente e inutilizzati, comprese le escursioni (ma escluse le tasse aeroportuali, le commissioni di prenotazione, le commissioni di carte di credito e gli oneri amministrativi), già pagati o che si è contrattualmente obbligati a pagare (comprese le caparre già versate), qualora l’Assicurato non possa recuperarli da altre fonti, se l’Assicurato ha dovuto annullare il viaggio ragionevolmente, necessariamente e inevitabilmente prima di cominciarlo a causa di una delle seguenti circostanze:

Eventi di tipo 1

A. Decesso accidentale, infortuni, malattia o quarantena disposta da un medico curante dell’Assicurato, del suo compagno di viaggio o di terzi presso i quali l’Assicurato abbia concordato di abitare durante il viaggio.

B. Decesso accidentale, lesioni o malattia di un parente stretto o di uno stretto collaboratore aziendale dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio.

C. Disoccupazione involontaria dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio, o risoluzione anticipata di un contratto qualora siano lavoratori autonomi.

D. Gravi danni subiti dall’abitazione dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio a causa di incendio, furto con scasso, tempesta o inondazione nei sette giorni precedenti la data d'inizio del viaggio.

E. Presenza dell’Assicurato richiesta dalla polizia per un furto con scasso avvenuto nella sua abitazione o nel suo luogo di lavoro o nell'abitazione o nel luogo di lavoro del suo compagno di viaggio.

Eventi di tipo 2 (applicabili solo se indicati come coperti nell’Attestato di assicurazione).

Qualsiasi altra causa imprevedibile non specificata negli Eventi di tipo 1, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e non oggetto di esclusioni.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà:

1. In tutte le circostanze elencate nelle sezioni

A. "Esclusioni generali".

B. “Esclusioni e condizioni importanti in materia di salute”

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Gli indennizzi relativi a sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'acquisto della polizza.

4. Gli indennizzi relativi a circostanze già note all’Assicurato alla data dell'evento che si verificherà per ultimo tra l'inizio della sua copertura e la prenotazione del viaggio.

5. Tutti i sinistri causati o derivanti dalla decisione dell’Assicurato di non viaggiare.

6. Tutti i sinistri in cui l’Assicurato tralasci di informare, immediatamente e quando sarà necessario, l'agenzia di viaggi, l'operatore turistico, l'operatore di trasporto pubblico e/o un altro fornitore di un servizio incluso nel viaggio prenotato della sua necessità di annullare il viaggio.

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8. Tutte le spese per servizi prestati da terzi e non a carico dell’Assicurato e/o qualsiasi spesa già inclusa nel costo di un viaggio.

9. Tutte le richieste d’indennizzo

B. originate da decesso, infortuni o malattia non confermati da I. un certificato scritto rilasciato da un medico o da un certificato di morte; II. ove richiesta, da una relazione sanitaria redatta da un medico.

C. originate da disoccupazione involontaria oppure, qualora l’Assicurato o il suo compagno di viaggio siano lavoratori autonomi, dalla rescissione anticipata di un contratto, se l’Assicurato non consegna a Zurich una copia del contratto e una conferma scritta dalla persona che l'ha rescisso.

Agli Eventi di tipo 2 si applicano le ulteriori esclusioni descritte qui di seguito. 10. Tutti i sinistri causati o derivanti dalle circostanze seguenti:

A. mancato ottenimento o mancata presentazione, da parte dell’Assicurato, del passaporto, dei certificati di vaccinazione richiesti per ottenere un visto o della documentazione di viaggio necessaria;

B. calcolo erroneo, da parte dell’Assicurato, del tempo necessario per effettuare il viaggio o qualsiasi tratta relativa.

C. mutate circostanze finanziarie dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio per motivi diversi dalla disoccupazione involontaria oppure dall’estinzione di un contratto qualora siano lavoratori autonomi.

D. rottura del rapporto matrimoniale dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio.

E. annullamento di un evento a cui l’Assicurato o il suo compagno di viaggio avrebbe dovuto presenziare o partecipare durante il viaggio.

H. quarantena (eccettuati i casi descritti nell’ambito dell’Evento di tipo 1). B.), calamità naturali, terrorismo, epidemie o pandemie sanitarie.

I. avviso o consiglio di evitare qualsiasi trasferimento, o quelli non indispensabili, verso la destinazione del viaggio dell’Assicurato, emessi dal Ministero degli Affari Esteri o da un'analoga autorità di governo o nazionale, o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

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Clausola di copertura

Assistenza e spese sanitarie di emergenza

Intana Assist Se l’Assicurato necessita di aiuto in un'emergenza medica, è invitato a chiamare la linea diretta di assistenza ai casi di emergenza di Zurich al numero

+44 333 333 9675

Intana Assist farà in modo che vengano messi a disposizione dell’Assicurato i servizi di emergenza sanitaria, che si baseranno esclusivamente sulle necessità mediche dettate dal suo stato di salute. Tessera di assicurazione sanitaria europea (TEAM) e assistenza sanitaria reciproca Se durante i viaggi all'estero l’Assicurato ha diritto di usufruire dei vantaggi della "Tessera di assicurazione sanitaria europea" o di altri accordi di assistenza sanitaria reciproca, dovrà portare con sé la tessera e il modulo

corrispondente. Si noti che: Questa polizza non è un'assicurazione sanitaria privata. Quest'assicurazione è finalizzata esclusivamente a coprire le cure che non possano attendere fino al ritorno dal viaggio dell’Assicurato nella sua abitazione, per permettergli di riprendersi quanto basta per intraprendere il viaggio di ritorno alla sua abitazione o per continuare il viaggio programmato.

Eventi Saranno a carico di Zurich, fino agli importi indicati nell’Attestato di assicurazione, le spese sostenute dall’Assicurato per le cure mediche d'emergenza e affini se durante il suo viaggio si ammala o subisce una lesione o resta in quarantena per disposizione del suo medico curante o richieda cure dentistiche immediate, nelle situazioni seguenti: 1. Spese mediche Spese usuali, ragionevoli e consuete per cure sanitarie d'emergenza, compresi i costi dei servizi

di assistenza necessari per trasportare l’Assicurato in un ospedale A. fuori del suo paese di residenza; oppure B. nel suo Paese di residenza Le spese mediche saranno risarcite solo dopo che altre assicurazioni mediche private, la

previdenza sociale o altri enti tenuti a prestare assistenza o a pagare tali costi avranno adempiuto i rispettivi obblighi al riguardo, fermo restando che l’Assicurato è tenuto a comunicare a Zurich i dati particolareggiati di tali assicurazioni o enti.

2. Evacuazione sanitaria, alloggio supplementare e costi aggiuntivi di viaggio

Spese ragionevolmente sostenute per:

a) i costi straordinari di trasporto e alloggio, fino alla categoria della prenotazione originaria dell’Assicurato, se questi si trova nella necessità di prolungare la permanenza oltre la data in cui era previsto il suo ritorno nella sua abitazione. Sono inclusi i costi straordinari sostenuti dall’Assicurato per pagare il ritorno alla sua abitazione qualora non possa usare il mezzo di trasporto prenotato;

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b) i casi in cui si renda necessario il ritorno dell’Assicurato alla sua abitazione o nel suo Paese di residenza essendo affetto da una grave lesione o malattia e impossibilitato a servirsi del mezzo di trasporto prenotato;

c) i costi straordinari di trasporto e alloggio di un parente o di un amico che dovrà stare vicino all’Assicurato o viaggiare con lui o accompagnarlo;

d) i costi straordinari di trasporto e di alloggio dei figli dell’Assicurato che non richiedono sorveglianza, che viaggiano con lui e che dovranno restare con lui o viaggiare senza di lui per tornare alla sua abitazione.

3. Indennizzo delle spese di degenza Zurich pagherà fino all'importo indicato per ogni periodo di 24 ore (fino a un massimo di 20 giorni)

qualora l’Assicurato debba restare degente in ospedale o non possa uscire dal suo alloggio per trascorrervi una quarantena o per ordine del suo medico curante.

4. Spese funerarie all'estero Spese ragionevolmente pertinenti in caso di decesso dell’Assicurato: a) fuori dal suo paese di

residenza, per le spese funerarie sostenute fuori dal suo Paese di residenza; oppure b) per rimpatriare alla sua abitazione il suo corpo o le sue ceneri.

5. Cure dentistiche fuori dal suo Paese di residenza per attenuare urgentemente i dolori.

Condizioni della clausola 1. L’Assicurato (o un'altra persona per suo conto) deve chiamare al più presto la linea telefonica

diretta di Intana Assist se la sua malattia o lesione:

a) richiede il ricovero dell’Assicurato per una degenza in ospedale o prima che possa essere organizzato il suo rimpatrio; e/o

b) il suo medico curante gli ordina di sottoporsi ad analisi o ad accertamenti ambulatoriali.

2. Tutte le spese e i costi di alloggi e di trasporti, compresi quelli forniti da servizi di rimpatrio

d'emergenza ove ciò fosse necessario per esigenze mediche, dovranno essere preventivamente autorizzati da Intana Assist.

3. Intana Assist potrà trasferire l’Assicurato da un ospedale a un altro e/o predisporne il ritorno nel

paese di residenza se a parere dei consulenti sanitari di Zurich il viaggio sarà privo di rischi. Se l’Assicurato decide di non trasferirsi o di non tornare nel suo Paese di residenza, l'intera copertura decadrà e Zurich non pagherà alcun indennizzo per i costi sostenuti dopo la data considerata sicura per il trasferimento o il ritorno dell’Assicurato.

4. L’Assicurato è tenuto ad accettare le decisioni di Intana Assist sulla soluzione più idonea, pratica

e ragionevole in qualsiasi emergenza sanitaria. 5. L’Assicurato dovrà consegnare a Zurich valide ricevute o fatture di tutti i costi e spese sostenuti.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. In tutte le circostanze elencate nelle sezioni A. "Esclusioni generali". B. “Esclusioni e condizioni importanti in materia di salute”

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2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 4. Tutti i costi sostenuti dopo 12 mesi dalla data del decesso, della lesione o della malattia

dell’Assicurato. 5. Le cure mediche, gli interventi chirurgici, gli accertamenti e le analisi non usuali, ragionevoli e

consueti 6. Le cure mediche, gli interventi chirurgici, gli accertamenti e le analisi non attinenti alla malattia o

alla lesione all'origine del ricovero dell’Assicurato in ospedale. 7. Le cure che a giudizio del medico dell’Assicurato e di Intana Assist possano ragionevolmente

attendere fino al ritorno dell’Assicurato nella sua abitazione. 8. Le spese relative a medicinali o cure, di cui alla data d'inizio del viaggio dell’Assicurato sia già

nota l’esigenza di assumerli o di proseguirne l'assunzione. 9. Tutte le richieste di indennizzi relative a malattie tropicali, qualora l’Assicurato non abbia seguito

la profilassi consigliata e/o non abbia assunto i farmaci consigliati per la sua destinazione. 10. Gli interventi di chirurgia plastica. 11. Le protesi 12. I costi aggiuntivi di stanze singole o alloggi privati in ospedale, nonché tutti i trattamenti e servizi

forniti da stabilimenti termali, case di riposo o istituti di riabilitazione. 13. I costi seguenti: A. le telefonate, tranne quelle a Intana Assist o provenienti da Intana Assist; e/o B. le corse dei taxi, escluse quelle per il ricovero dell’Assicurato in ospedale o in occasione delle

dimissioni o per sottoporsi a cure ambulatoriali, recarsi ad appuntamenti o ritirare i farmaci prescritti dall'ospedale,

purché complessivamente non superino l'equivalente di € 100 in valuta locale. 14. I costi di ricerche e salvataggi (esclusi, se specificamente coperti da questa clausola, i costi del

trasporto dell’Assicurato da una località nota e facilmente accessibile).

15. Interventi dentistici che richiedono l'uso di metalli preziosi.

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Clausola di copertura

Passaporto, documenti e patente di guida

Eventi 1. Zurich pagherà fino all'importo massimo indicato nell’Attestato di assicurazione in caso di

accidentale deterioramento, smarrimento, furto o distruzione di passaporto, visto, documenti viaggio o patente di guida durante il viaggio.

2. Zurich sosterrà i ragionevoli costi straordinari di viaggio, comunicazione e alloggio mentre

l’Assicurato cercherà di ottenere la sostituzione definitiva o temporanea dei documenti.

Condizioni della clausola 1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro passaporto, visto,

documenti di viaggio e patente di guida. In caso di smarrimento o furto, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarli.

2. L’Assicurato deve denunciare alle autorità di pubblica sicurezza la perdita o il furto entro 24 ore

dalla scoperta e farsi rilasciare una copia della denuncia. 3. Se la perdita, il furto o il deterioramento avverranno mentre i documenti erano affidati al

proprietario dell’alloggio, l’Assicurato deve informarlo immediatamente per iscritto dell'accaduto e farsi rilasciare una conferma scritta della perdita o del danno.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 3. Tutti gli effetti che l’Assicurato non porta con sé, salvo qualora siano:

a) custoditi in una cassetta di sicurezza o chiusi a chiave nel suo alloggio; o b) affidati al proprietario del suo alloggio.

4. Tutti gli effetti trattenuti o confiscati da doganieri o da altri funzionari.

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Clausola di copertura

Ritardi di viaggio, abbandoni, mancate partenze e coincidenze perse

Eventi 1. Se la partenza dell’Assicurato viene rinviata perché l'operatore di trasporti pubblici con cui è

stato fatto il check-in subirà un ritardo di almeno 12 ore rispetto all'orario indicato nell’itinerario di viaggio, a causa di scioperi,

agitazioni di settore, avversità atmosferiche, guasti meccanici o trattenimento a terra di un aeromobile per difetti meccanici o strutturali, Zurich pagherà fino al massimale indicato:

A. dopo un ritardo di 12 ore, un indennizzo da considerare come un contributo I. ai costi di accesso a una sala d'attesa di un aeroporto nel punto di origine; oppure II. le spese vive sostenute nel punto di origine, ad esempio cibi, bevande e telefonate

B. per ogni successivo periodo intero di 12 ore di ritardo del viaggio dell’Assicurato, un indennizzo da considerare come un contributo a ulteriori spese vive; e/o

C. dopo un ritardo di 24 ore, le penali di annullamento (previste nella "Clausola di copertura degli

annullamenti") se prima di lasciare il Paese di residenza l’Assicurato decide di non proseguire il viaggio.

2. Se l’Assicurato non può partire perché arrivato al punto di origine troppo tardi per salire sul mezzo

di trasporto prenotato, a causa di una delle circostanze seguenti:

A. ritardo del trasporto pubblico che avrebbe dovuto portare l’Assicurato al punto di origine del suo viaggio; oppure

B. vettura privata, che avrebbe dovuto portare l’Assicurato al punto di origine del suo viaggio, rimasta coinvolta in un incidente o vittima di un guasto o ritardata da un incidente più avanti lungo il percorso, o automobile dell’Assicurato rubata nelle 12 ore precedenti l'orario previsto della sua partenza;

Zurich pagherà fino al massimale indicato per il soggiorno (solo la stanza) e i mezzi di trasporto aggiuntivi (fino alla stessa categoria di quelli già prenotati) necessari per raggiungere la destinazione del viaggio di andata, o l’abitazione nel viaggio di ritorno.

3. Se il viaggio dell’Assicurato comprende delle coincidenze con voli già pagati che vengono perse per i motivi summenzionati negli Eventi di tipo 1 e 2, Zurich pagherà fino al massimale indicato i costi aggiuntivi del trasporto in classe economica lungo la rotta più diretta che consenta all’Assicurato di proseguire il viaggio secondo l’itinerario originario.

Condizioni della clausola 1. L’Assicurato è tenuto ad effettuare il check-in secondo l'itinerario del viaggio, salvo qualora il suo

operatore di trasporto pubblico abbia chiesto di non recarsi al punto di origine. 2. Zurich pagherà solo i costi descritti per l'Evento di tipo 3 se l’Assicurato ha calcolato un intervallo

di almeno tre ore fra l’ora di arrivo originariamente prevista e l'ora di partenza prevista della coincidenza.

3. L’Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore di trasporto pubblico o dai suoi incaricati una

conferma scritta del motivo e della durata del ritardo, compreso l'orario effettivo di partenza (ove pertinente) qualora l'indennizzo richiesto si riferisca ad un Evento di tipo 1.

4. L’Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore di trasporto pubblico o dai suoi incaricati una

conferma scritta del motivo e della durata del ritardo, compreso l'orario effettivo di partenza (ove pertinente) qualora l'indennizzo richiesto si riferisca ad un Evento di tipo 2. A.

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5. L’Assicurato deve farsi rilasciare una conferma scritta dal riparatore o dall'assistenza ai guasti qualora l'indennizzo richiesto si riferisca ad un Evento di tipo 2.B.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 3. Tutti i sinistri causati o derivanti dalle circostanze sequenti.

A. Riitiro permanente o temporaneo dal servizio di un aeromobile, treno sotto la Manica o battello marittimo, per suggerimento od ordine di governi, autorità di aviazione civile, autorità portuali, autorità ferroviarie o autorità analoghe di qualsiasi Paese;

B. Chiusura dello spazio aereo;

C. Chiusura del punto di origine programmato dell’Assicurato; e/o

D. Calamità naturali, epidemia o pandemie sanitarie.

4. Qualsiasi indennizzo originato dagli eventi seguenti:

A. qualsiasi tipo di agitazione settoriale, sciopero, guasto, annullamento o interruzione di servizi di trasporto pubblico già in corso o annunciati da televisione, notiziari o media prima della prenotazione di un viaggio da parte dell’Assicurato oppure, se successivi, prima dell’acquisto della presente assicurazione;

B. Agitazioni di settore o sciopero dei dirigenti, dipendenti, appaltatori o subappaltatori di Easy Jet Airline Company Ltd o di società controllate o affiliate.

5. Qualsiasi indennizzo conseguente all'inidoneità dell’autoveicolo privato dell’Assicurato alla

circolazione prima del guasto intervenuto mentre si sta dirigendo al punto di origine. 6. Qualsiasi indennizzo chiesto per non essere riuscito a partire a causa di traffico intenso o di blocchi

stradali senza che l’Assicurato avesse calcolato un tempo sufficiente per raggiungere il punto di origine.

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Clausola di copertura

Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio)

Eventi di tipo 1. Se l’Assicurato deve ragionevolmente, necessariamente e inevitabilmente interrompere il viaggio prima della conclusione programmata, per i seguenti motivi: A. decesso accidentale dell’Assicurato, lesioni, malattia o quarantena disposta da un medico

curante. B. decesso accidentale, lesioni, malattia o quarantena disposta da un medico curante

dell’Assicurato, del suo compagno di viaggio o di terzi presso i quali l’Assicurato abbia concordato di abitare durante il viaggio.

C. decesso accidentale, lesioni o malattia di un parente stretto o di uno stretto collaboratore

aziendale dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio. D. gravi danni subiti durante il viaggio dall’abitazione dell’Assicurato o del suo compagno di

viaggio in seguito a incendio, furto con scasso, tempesta o alluvione. E. presenza dell’Assicurato richiesta dalla polizia per un furto con scasso avvenuto nella sua

abitazione o nel suo luogo di lavoro o nell'abitazione o nel luogo di lavoro del suo compagno di viaggio.

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione per i biglietti di viaggio,

l'alloggio e/o altri servizi analoghi pagati anticipatamente e inutilizzati, comprese le escursioni (ma

escluse le tasse aeroportuali, le commissioni di prenotazione, le commissioni di carte di credito e gli

oneri amministrativi), già pagati o che si è contrattualmente obbligati a pagare (comprese le caparre già

versate), qualora l’Assicurato non possa recuperarli da altre fonti.

Eventi di tipo 2.

Qualora l’Assicurato non possa servirsi del trasporto prenotato a causa di un sinistro valido descritto

tra gli Eventi di tipo 1. Nelle circostanze descritte nei precedenti punti B, C, D e/o E, Zurich pagherà fino

al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione dell’Assicurato i ragionevoli costi di viaggio e

alloggio (fino alla stessa categoria di quelli della sua prenotazione originaria) sostenuti per tornare alla

sua abitazione.

Condizioni della clausola 1. Le spese a carico di Zurich dopo la conclusione prematura di un viaggio saranno calcolate

proporzionalmente al numero di giorni residui dalla data d'interruzione del viaggio, meno gli importi eventualmente recuperabili.

2. Tutte le spese e i costi sostenuti e reclamati nell'ambito degli Eventi di tipo 2 dovranno essere stati

preventivamente autorizzati da Intana Assist. 3. Prima di accettare qualsiasi richiesta di indennizzo di costi supplementari di viaggio e alloggio

relativi agli Eventi di tipo 2, Zurich richiederà la prova che il trasporto fosse stato prenotato prima dell’interruzione del viaggio.

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4. Zurich dedurrà dalle richieste d'indennizzo dei costi supplementari di viaggio e alloggio causati dagli Eventi di tipo 2 tutti gli importi dei costi di viaggio e alloggio non utilizzati e pagabili in relazione agli Eventi di tipo 1.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà:

1. In tutte le circostanze elencate nelle sezioni

A. "Esclusioni generali". B. “Esclusioni e condizioni importanti in materia di salute” 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Gli indennizzi relativi a circostanze già note all’Assicurato alla data dell'evento che si verificherà per ultimo tra l'inizio della sua copertura e la prenotazione del viaggio.

4. Tutti i sinistri causati o derivanti dalla decisione dell’Assicurato di non viaggiare. 5. Tutti gli indennizzi conseguenti al rifiuto dell’Assicurato di seguire la raccomandazione di un

medico di tornare nel proprio Paese di residenza o al suo rifiuto di proseguire il viaggio qualora fosse idoneo a continuarlo dal punto di vista medico.

6. Tutti i sinistri in cui l’Assicurato tralasci di informare, immediatamente e quando sarà necessario,

l'agenzia di viaggi, l'operatore turistico, l'operatore di trasporto pubblico e/o un altro fornitore di un servizio incluso nel viaggio prenotato della sua necessità di annullare il viaggio.

9. Tutte le spese per servizi prestati da terzi e non a carico dell’Assicurato e/o qualsiasi spesa già

inclusa nel costo di un viaggio. 10. Tutte le richieste d’indennizzo A. in cui le circostanze non possono essere ragionevolmente comprovate o verificate

dall'operatore di trasporto pubblico o da altre organizzazioni, autorità o persone pertinenti. B. originate da decesso, lesioni o malattia non confermati da I. un certificato scritto rilasciato da un medico o da un certificato di morte; II. ove richiesta, da una relazione sanitaria redatta da un medico. C. non comprovate da conferme scritte o da fatture di annullamento dell'operatore di trasporto

pubblico e/o dell'operatore alberghiero e/o da biglietti di viaggio inutilizzati.

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Clausola di copertura

Ritardo nell’arrivo degli effetti personali

Eventi Zurich pagherà fino al massimale indicato per la sostituzione di oggetti indispensabili qualora gli effetti personali dell’Assicurato vengano temporaneamente smarriti durante il viaggio di andata.

Condizioni della clausola 1. L’Assicurato deve essere rimasto privo dei suoi effetti personali per oltre 4 ore. 2. L’Assicurato deve conservare le ricevute di tutti gli acquisti.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. Le richieste d'indennizzo per effetti personali ritardati o trattenuti da doganieri o altri funzionari.

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Clausola di copertura

Effetti personali

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione in caso di accidentale deterioramento, smarrimento, furto o distruzione degli effetti personali dell’Assicurato durante il viaggio.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro gli effetti personali. In caso di smarrimento o furto degli effetti personali, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarli.

2. Gli oggetti di valore e/o i dispositivi trasportati in valigie o in altri bagagli saranno coperti solo se l’Assicurato li avrà continuativamente con sé.

3. L’Assicurato deve denunciare appena possibile alla polizia o all’operatore di trasporto pubblico qualsiasi perdita o furto avvenuti durante il viaggio. Entro 7 giorni deve ottenere una copia della denuncia dalla polizia e/o una copia del verbale per gli oggetti smarriti dall'operatore di trasporto pubblico.

4. Qualora gli effetti personali dell’Assicurato vengano smarriti o danneggiati dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve inviargli per iscritto (conservandone una copia) un reclamo entro i limiti di tempo indicati nelle condizioni di trasporto. L’Assicurato deve conservare i propri biglietti e le etichette dei bagagli.

5. Qualora gli effetti personali dell’Assicurato vengano smarriti o danneggiati da un'autorità pubblica o dal suo operatore alberghiero, l’Assicurato deve comunicargli al più presto per iscritto i particolari della perdita o del danno e ottenerne conferma scritta.

6. L’Assicurato deve essere in grado di provare:

A. di essere il proprietario dei dispositivi o degli oggetti di valore smarriti, rubati o danneggiati, o

B. di essere il responsabile degli effetti personali (esclusi i dispositivi e gli oggetti di valore) smarriti, rubati o danneggiati

C. di avere comunicato al proprio operatore di rete la perdita del telefono cellulare, dello

smartphone o di altri dispositivi che si agganciano alla rete di telefonia mobile; Zurich potrebbe esigere la prova di questa comunicazione e chiedere all'operatore di rete di confermare l'ora in cui il dispositivo si è collegato per l'ultima volta alla sua rete o ad altre reti con cui l'operatore intrattiene accordi di connessione reciproca,

nonché il loro valore. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe pregiudicare la richiesta d’indennizzo dell’Assicurato.

7. Zurich pagherà le richieste di indennizzo relative a:

A. dispositivi, in base alla loro anzianità alla data della perdita o del danno secondo le tabelle seguenti, escludendo le commissioni delle carte di credito, gli interessi passivi e i premi assicurativi, e Zurich può, a sua discrezione, sostituire i dispositivi con altri ricondizionati:

I. telefoni cellulari, smartphone, tablet e iPad

Anzianità fino a 6 mesi Costo di sostituzione con un dispositivo nuovo.

Anzianità da 6 a 12 mesi Costo di un dispositivo equivalente ricondizionato, oppure

se un prodotto ricondizionato non fosse disponibile, prezzo d'acquisto originario dedotto il 20%

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Anzianità da 12 a 24 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 40%

Anzianità da 24 a 36 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 60%

Anzianità da 36 a 48 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto il 75%

Anzianità di oltre 48 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto l'85%

II. altri dispositivi (non telefoni cellulari, smartphone, tablet e iPad):

Anzianità fino a 6 mesi Costo di sostituzione con un dispositivo nuovo.

Anzianità da 6 a 12 mesi Costo di un dispositivo equivalente ricondizionato, oppure se un prodotto ricondizionato non fosse disponibile, prezzo d'acquisto originario dedotto il 20%

Anzianità da 12 a 24 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 30%

Anzianità da 24 a 36 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto il 45%

Anzianità da 36 a 48 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto il 60%

Anzianità di oltre 48 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto l’80%

B. oggetti di valore e altri effetti personali, esclusi i dispositivi: in base al valore alla data della perdita; Zurich ha la facoltà di liquidare il sinistro in denaro o con una sostituzione

fermo restando che non pagherà più del prezzo d'acquisto originario degli articoli smarriti o

danneggiati né il costo di sostituzione di altri componenti di una coppia o di un insieme di oggetti. 8. L'eventuale indennizzo richiesto dall’Assicurato in base alla clausola di copertura “Ritardo

nell’arrivo degli effetti personali” sarà dedotto dall'importo da indennizzare nell'ambito della presente clausola.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 3. Gli oggetti di valore e/o i dispositivi trasportati in valigie o in altri bagagli salvo qualora

continuativamente custoditi dall’Assicurato. 4. Gli oggetti di valore e/o i dispositivi non continuativamente custoditi dall’Assicurato, salvo

qualora siano stati depositati in cassette di sicurezza chiuse o in casseforti chiuse oppure chiusi a chiave nel suo alloggio.

5. Gli oggetti di valore e/o i dispositivi lasciati in un veicolo a motore incustodito o in un deposito

di oggetti disponibile gratuitamente nell’alloggio dell’Assicurato.

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6. Gli effetti personali lasciati incustoditi dall’Assicurato nel suo alloggio non chiuso a chiave. 7. Gli effetti personali lasciati incustoditi dall’Assicurato in un veicolo a motore, salvo qualora:

a) il sinistro avvenga tra le ore 9 e 21; e b) gli oggetti siano conservati in una zona sicura del veicolo a motore (nel portabagagli o

comunque nascoste alla vista nell'area destinata ai bagagli).

8. Furto di oggetti di valore e/o di dispositivi da una cassetta di sicurezza chiusa o da una cassaforte chiusa o dall’alloggio dell’Assicurato chiuso a chiave, salvo qualora vi sia la prova dell'uso della forza o di un'effrazione.

9. Cibi e bevande. 10. Biciclette a pedali e attrezzature sportive. 11. Attrezzature per sport invernali, attrezzature da golf, campioni commerciali, attrezzature

aziendali o altri oggetti utilizzati nell'ambito del lavoro dell’Assicurato. 12. Lenti a contatto e corneali e protesi mediche, dentistiche e acustiche. 13. Articoli in vetro incrinati, graffiati o rotti (tranne le lenti di macchine fotografiche, binocoli, telescopi

od occhiali), porcellane o altri analoghi oggetti fragili. 14. Usura, perdita di valore e danni causati da tarme o parassiti, o da procedimenti di pulizia,

riparazione o restauro. 15. Tutti gli oggetti inviati tramite spedizionieri o ritardati o trattenuti o confiscati da doganieri o da altri

funzionari. 16. Denaro personale, denaro aziendale, obbligazioni, titoli o documenti di qualsiasi tipo.

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Clausola di copertura Denaro personale

Eventi Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione in caso di smarrimento o furto di denaro personale dell’Assicurato durante il viaggio.

Condizioni della clausola 1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro il suo denaro

personale. In caso di smarrimento o furto del denaro personale, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarlo.

2. L’Assicurato deve denunciare alle autorità di pubblica sicurezza la perdita entro 24 ore dalla

scoperta e farsi rilasciare una copia della denuncia scritta. 3. Qualora l’Assicurato non sia in grado di provare di essere il proprietario del denaro smarrito o

rubato, la sua richiesta di indennizzo potrebbe essere pregiudicata.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 3. Il denaro personale lasciato incustodito, salvo qualora sia stato depositato in cassette di

sicurezza chiuse o in casseforti chiuse o sia stato chiuso a chiave nel suo alloggio. 4. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione. 5. Le obbligazioni, i titoli o i documenti di qualsiasi tipo. 6. Gli ammanchi causati da errori o le perdite dovute a fluttuazioni dei tassi di cambio. 7. Il denaro personale ritardato, trattenuto o confiscato da doganieri o da altri funzionari.

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Clausola di copertura Responsabilità civile

Eventi Zurich pagherà per ciascuna polizza, fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione, gli importi che l’Assicurato è tenuto a pagare per legge in seguito a un incidente occorso durante il suo viaggio e che abbia causato: 1. il decesso accidentale o lesioni di un'altra persona; e/o 2. la perdita o il danneggiamento accidentale di beni che non sono di proprietà sua né del suo

compagno di viaggio. Inoltre Zurich pagherà tutti i costi e spese ragionevoli e necessari legali sostenuti dall’Assicurato a seguito dell'incidente. Prima di sostenere qualsiasi costo o spesa, l’Assicurato deve ottenere il consenso di Zurich.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione. 3. Tutte le penali o i risarcimenti esemplari (punitivi o finalizzati alla punizione del responsabile

anziché a concedere un indennizzo) a carico dell’Assicurato. 4. Gli indennizzi chiesti dai familiari o da dipendenti dell’Assicurato. 5. I sinistri causati dalle circostanze seguenti:

a) lavoro dell’Assicurato o sua partecipazione, remunerata o meno, a lavori manuali di qualsiasi tipo;

b) partecipazione dell’Assicurato a sport invernali di qualsiasi tipo, salvo qualora abbia

acquistato una polizza per sport invernali e l'attività a cui partecipa rientri nella definizione di sport invernali coperti dalla polizza:

c) proprietà dell’Assicurato o suo possesso di terreni o edifici, salvo qualora si trovi per vacanze in un alloggio temporaneo non di sua proprietà;

d) qualsiasi contratto, salvo qualora sarebbe sorta una responsabilità anche indipendentemente

da tale contratto; e) proprietà dell’Assicurato e sua gestione di un animale, anche cavalcandolo o prendendosene

cura; oppure f) proprietà, possesso o utilizzo da parte dell’Assicurato di:

• armi da fuoco; • veicoli trainati da cavalli, a propulsione meccanica o a motore e rimorchi; • natanti o imbarcazioni naviganti sull'acqua (esclusi quelli a propulsione manuale); oppure • aeromobili di qualsiasi tipo, compresi gli alianti.

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Clausola di copertura del golf

1. Attrezzature da golf

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione qualora durante il viaggio dell’Assicurato

A. le attrezzature da golf di proprietà dell’Assicurato o che abbia noleggiato vengano

accidentalmente

I. danneggiate, smarrite, rubate o distrutte durante il suo viaggio; oppure II. smarrite temporaneamente durante il viaggio d'andata. B. in conseguenza diretta del precedente paragrafo A., l’Assicurato debba noleggiare

attrezzature da golf sostitutive.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro le sue attrezzature da golf. In caso di smarrimento o furto delle attrezzature da golf, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarle.

2. L’Assicurato deve denunciare appena possibile alla polizia o all’operatore di trasporto

pubblico qualsiasi perdita o furto avvenuti durante il viaggio. Entro 7 giorni deve ottenere una copia della denuncia dalla polizia e/o una copia del verbale per gli oggetti smarriti dall'operatore di trasporto pubblico.

3. Qualora le attrezzature da golf dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate

dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve inviargli per iscritto (conservandone una copia) un reclamo entro i limiti di tempo indicati nelle condizioni di trasporto. L’Assicurato deve conservare i propri biglietti e le etichette dei bagagli.

4. Qualora le attrezzature da golf vengano temporaneamente smarrite dall’operatore di

trasporto pubblico, l’Assicurato deve

A. essere rimasto privo delle sue attrezzature da golf per oltre 4 ore; B. ottenere dall'operatore la conferma scritta del tempo, in ore, durante il quale l’Assicurato

è rimasto privo delle sue attrezzature da golf. 5. Qualora le attrezzature da golf dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate da un'autorità

pubblica o dal suo operatore alberghiero, l’Assicurato deve comunicargli al più presto per iscritto i particolari della perdita o del danno e ottenerne conferma scritta.

6. L’Assicurato deve essere in grado di provare di essere il responsabile degli oggetti smarriti,

rubati o danneggiati e di dimostrarne il valore. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe pregiudicare la richiesta d’indennizzo dell’Assicurato.

7. Zurich avrà facoltà di liquidare il sinistro in denaro o con una sostituzione. Zurich pagherà gli

indennizzi per le attrezzature da golf dell’Assicurato in base al loro valore alla data della perdita, previa deduzione dell'usura e del deprezzamento secondo la tabella seguente.

Zurich non pagherà più del prezzo d'acquisto originario o del massimale indicato nell’Attestato di assicurazione. Anzianità fino a un anno - dedotto il 10% Anzianità fino a due anni - dedotto il 30% Anzianità fino a tre anni - dedotto il 50%

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Anzianità fino a quattro anni - dedotto il 70% Anzianità oltre quattro anni - dedotto l'80%

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Le attrezzature da golf lasciate incustodite dall’Assicurato nel suo alloggio non chiuso a

chiave.

4. Le attrezzature da golf lasciate incustodite dall’Assicurato in un veicolo a motore, salvo qualora: a) il sinistro avvenga tra le ore 9 e 21; e b) gli oggetti siano conservati in una zona sicura del veicolo a motore (nel portabagagli o comunque nascoste alla vista nell'area destinata ai bagagli).

5. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione. 6. Le attrezzature da golf durante il loro utilizzo. 7. Usura, perdita di valore e danni causati da tarme o parassiti, o da procedimenti di pulizia,

riparazione o restauro. 8. Tutti gli oggetti inviati tramite spedizionieri o ritardati o trattenuti o confiscati da doganieri o da

altri funzionari. 9. Gli oggetti utilizzati nell'ambito del lavoro dell’Assicurato.

2. Tariffe pagate anticipatamente

Eventi

Zurich pagherà, fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione, la quota inutilizzata delle tariffe già pagate per l'uso dei campi da golf e per noleggi o lezioni, compreso il noleggio di veicoli fuoristrada o di carrelli da golf o di analoghi attrezzi, qualora durante il viaggio, a causa di una malattia o di lesioni attestate da un certificato medico, l’Assicurato sia impossibilitato a partecipare a partite di golf che abbia già prenotato.

Condizioni della clausola Tutte le richieste d'indennizzo motivate da malattie o lesioni dovranno essere comprovate da un

certificato scritto rilasciato da un medico.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

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Clausola di copertura del pacchetto di attività sportive

1. Attrezzature sportive

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione qualora durante il viaggio dell’Assicurato A. le attrezzature sportive di sua proprietà o che abbia noleggiato vengano accidentalmente I. danneggiate o smarrite o rubate o distrutte; oppure II. smarrite temporaneamente durante il viaggio d'andata. B. in conseguenza diretta del precedente paragrafo A., l’Assicurato debba noleggiare

attrezzature sportive sostitutive.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro le sue attrezzature sportive. In caso di smarrimento o furto di queste ultime, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarle.

2. L’Assicurato deve denunciare appena possibile alla polizia o all’operatore di trasporto

pubblico qualsiasi perdita o furto avvenuti durante il viaggio. Entro 7 giorni deve ottenere una copia della denuncia dalla polizia e/o una copia del verbale per gli oggetti smarriti dall'operatore di trasporto pubblico.

3. Qualora le attrezzature sportive dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate

dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve inviargli per iscritto (conservandone una copia) un reclamo entro i limiti di tempo indicati nelle condizioni di trasporto. L’Assicurato deve conservare i propri biglietti e le etichette dei bagagli.

4. Qualora le attrezzature sportive vengano temporaneamente smarrite dall’operatore di

trasporto pubblico, l’Assicurato deve

A. essere rimasto privo delle sue attrezzature sportive per oltre 4 ore; B. ottenere dall'operatore la conferma scritta del tempo, in ore, durante il quale l’Assicurato

è rimasto privo delle sue attrezzature sportive. 5. Qualora le attrezzature sportive dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate da

un'autorità pubblica o dal suo operatore alberghiero, l’Assicurato deve comunicargli al più presto per iscritto i particolari della perdita o del danno e ottenerne conferma scritta.

6. L’Assicurato deve essere in grado di provare di essere il responsabile degli oggetti smarriti,

rubati o danneggiati e di dimostrarne il valore. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe pregiudicare la richiesta d’indennizzo dell’Assicurato.

7. Zurich avrà facoltà di liquidare il sinistro in denaro o con una sostituzione. Zurich pagherà gli

indennizzi per le attrezzature sportive dell’Assicurato in base al loro valore alla data della perdita, previa deduzione dell'usura e del deprezzamento secondo la tabella seguente.

Zurich non pagherà più del prezzo d'acquisto originario o del massimale indicato nell’Attestato di assicurazione.

Anzianità fino a un anno - dedotto il 10% Anzianità fino a due anni - dedotto il 30% Anzianità fino a tre anni - dedotto il 50% Anzianità fino a quattro anni - dedotto il 70% Anzianità oltre quattro anni - dedotto l'80%

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Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Le attrezzature sportive lasciate incustodite dall’Assicurato nel suo alloggio non chiuso a

chiave.

4. Le attrezzature sportive lasciate incustodite dall’Assicurato in un veicolo a motore, salvo qualora: a) il sinistro avvenga tra le ore 9 e 21; e b) gli oggetti siano conservati in una zona sicura del veicolo a motore (nel portabagagli o comunque nascoste alla vista nell'area destinata ai bagagli).

5. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione. 6. Le attrezzature sportive durante il loro utilizzo. 7. Usura, perdita di valore e danni causati da tarme o parassiti, o da procedimenti di pulizia,

riparazione o restauro. 8. Tutti gli oggetti inviati tramite spedizionieri o ritardati o trattenuti o confiscati da doganieri o da

altri funzionari. 9. Gli oggetti utilizzati nell'ambito del lavoro dell’Assicurato.

2. Tariffe pagate anticipatamente

Eventi Zurich pagherà, fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione, la quota inutilizzata

delle tariffe già pagate dall’Assicurato per partecipare ad uno sport o ad un’attività, compreso il costo dei noleggi di attrezzature sportive e dell'affitto di campi o terreni da gioco o di luoghi analoghi in cui tali attività avrebbero dovuto svolgersi se, a causa di una malattia o di lesioni attestate da un certificato medico, l’Assicurato è impossibilitato a partecipare alle attività sportive che abbia già prenotato.

Condizioni della clausola Tutte le richieste d'indennizzo motivate da malattie o lesioni dovranno essere comprovate da un

certificato scritto rilasciato da un medico.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

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Clausola di copertura degli sport invernali

1. Attrezzature per sport invernali

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione se durante il viaggio dell’Assicurato

A. le attrezzature per sport invernali di sua proprietà o che abbia noleggiato vengano

accidentalmente I. danneggiate o smarrite o rubate o distrutte; oppure II. smarrite temporaneamente durante il viaggio d'andata. B. in conseguenza diretta del precedente paragrafo A., l’Assicurato debba noleggiare

attrezzature per sport invernali sostitutive.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro le sue attrezzature per sport invernali. In caso di smarrimento o furto di queste ultime, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarle.

2. L’Assicurato deve denunciare appena possibile alla polizia o all’operatore di trasporto

pubblico qualsiasi perdita o furto avvenuti durante il viaggio. Entro 7 giorni deve ottenere una copia della denuncia dalla polizia e/o una copia del verbale per gli oggetti smarriti dall'operatore di trasporto pubblico.

3. Qualora le attrezzature per sport invernali dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate

dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve inviargli per iscritto (conservandone una copia) un reclamo entro i limiti di tempo indicati nelle condizioni di trasporto. L’Assicurato deve conservare i propri biglietti e le etichette dei bagagli.

4. Qualora le attrezzature per sport invernali vengano temporaneamente smarrite

dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve

A. essere rimasto privo delle sue attrezzature per sport invernali per oltre 4 ore; B. ottenere dall'operatore la conferma scritta del tempo, in ore, durante il quale l’Assicurato

è rimasto privo delle sue attrezzature per sport invernali. 5. Qualora le attrezzature per sport invernali dell’Assicurato vengano smarrite o danneggiate

da un'autorità pubblica o dal suo operatore alberghiero, l’Assicurato deve comunicargli al più presto per iscritto i particolari della perdita o del danno e ottenerne conferma scritta.

6. L’Assicurato deve essere in grado di provare di essere il responsabile degli oggetti smarriti,

rubati o danneggiati e di dimostrarne il valore. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe pregiudicare la richiesta d’indennizzo dell’Assicurato.

7. Zurich avrà facoltà di liquidare il sinistro in denaro o con una sostituzione. Zurich pagherà gli

indennizzi per le attrezzature per sport invernali dell’Assicurato in base al loro valore alla data della perdita, previa deduzione dell'usura e del deprezzamento secondo la tabella seguente.

Zurich non pagherà più del prezzo d'acquisto originario o del massimale indicato nell’ Attestato di assicurazione.

Anzianità fino a un anno - dedotto il 10% Anzianità fino a due anni - dedotto il 30%

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Anzianità fino a tre anni - dedotto il 50% Anzianità fino a quattro anni - dedotto il 70% Anzianità oltre quattro anni - dedotto l'80%

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Le attrezzature per sport invernali lasciate incustodite dall’Assicurato nel suo alloggio non chiuso a chiave.

4. Le attrezzature per sport invernali lasciate incustodite dall’Assicurato in un veicolo a motore, salvo qualora: a) il sinistro avvenga tra le ore 9 e 21; e b) gli oggetti siano conservati in una zona sicura del veicolo a motore (nel portabagagli o comunque nascoste alla vista nell'area destinata ai bagagli).

5. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione.

6. Usura, perdita di valore e danni causati da tarme o parassiti, o da procedimenti di pulizia, riparazione o restauro.

7. Tutti gli oggetti inviati tramite spedizionieri o ritardati o trattenuti o confiscati da doganieri o da altri funzionari.

8. Gli oggetti utilizzati nell'ambito del lavoro dell’Assicurato.

2. Ritardi causati da valanghe

Eventi Qualora una valanga ritardi l’arrivo dell’Assicurato nella destinazione che abbia prenotato, o la partenza dalla stessa, Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione per il soggiorno (solo la stanza) e i mezzi di trasporto aggiuntivi (fino alla stessa categoria di quelli già prenotati) necessari per raggiungere la destinazione del viaggio d'andata o l’abitazione nel viaggio di ritorno.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Chiusura di piste

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione, qualora tutte le piste del luogo di vacanza che abbia prenotato siano chiuse per mancanza di neve, nevicate eccessive o forti venti.

Condizioni della clausola

A. La copertura non è valida per i viaggi effettuati verso la destinazione in un periodo diverso dalla stagione sciistica ufficiale.

B. La copertura non è valida per lo sci di fondo.

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Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

4. Attività di sport invernali e ski pass

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione: A. la quota inutilizzata dell’abbonamento dell’Assicurato per gli impianti di sci e di risalita,

nonché i costi dei noleggi e le tariffe delle lezioni o di altre attività qualora, in seguito a una malattia o lesione, un certificato medico attesti l’impossibilità dell’Assicurato di partecipare ad attività sportive invernali già prenotate;

B. per sostituire gli abbonamenti dell’Assicurato per gli impianti di sci e di risalita smarriti, rubati

o distrutti durante il viaggio.

Condizioni della clausola

Tutte le richieste d'indennizzo motivate da malattie o lesioni dovranno essere comprovate da un certificato scritto rilasciato da un

medico.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali". 2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

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Clausola di estensione della copertura alle attività aziendali

1. Attrezzature aziendali e campioni commerciali

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione in caso di accidentale deterioramento, smarrimento, furto o distruzione delle attrezzature aziendali e dei campioni commerciali dell’Assicurato durante il suo viaggio.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro le sue attrezzature aziendali e i suoi campioni commerciali. In caso di smarrimento o furto delle attrezzature aziendali e dei campioni commerciali, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarli.

2. Le attrezzature aziendali trasportati in valigie o in altri bagagli saranno coperti solo se l’Assicurato li avrà continuativamente con sé.

3. L’Assicurato deve denunciare appena possibile alla polizia o all’operatore di trasporto pubblico qualsiasi perdita o furto avvenuti durante il viaggio. Entro 7 giorni deve ottenere una copia della denuncia dalla polizia e/o una copia del verbale per gli oggetti smarriti dall'operatore di trasporto pubblico.

4. Qualora le attrezzature aziendali e i campioni commerciali dell’Assicurato vengano smarriti o danneggiati dall’operatore di trasporto pubblico, l’Assicurato deve inviargli per iscritto (conservandone una copia) un reclamo entro i limiti di tempo indicati nelle condizioni di trasporto. L’Assicurato deve conservare i propri biglietti e le etichette dei bagagli.

5. Qualora le attrezzature aziendali e i campioni commerciali dell’Assicurato vengano smarriti o danneggiati da un'autorità pubblica o dal suo operatore alberghiero, l’Assicurato deve comunicargli al più presto per iscritto i particolari della perdita o del danno e ottenerne conferma scritta.

6. L’Assicurato deve essere in grado di provare:

A. di essere il responsabile degli oggetti smarriti, rubati o danneggiati e di dimostrarne il valore. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe pregiudicare la richiesta d’indennizzo dell’Assicurato.

B. di avere comunicato al proprio operatore di rete la perdita del telefono cellulare, dello smartphone o di altri dispositivi che si agganciano alla rete di telefonia mobile; Zurich potrebbe esigere la prova di questa comunicazione e chiedere all'operatore di rete di confermare l'ora in cui il dispositivo si è collegato per l'ultima volta alla sua rete o ad altre reti con cui l'operatore intrattiene accordi di connessione reciproca.

7. Zurich pagherà le richieste di indennizzo relative a:

A. attrezzature aziendali (esclusi i libri e la cancelleria aziendali) in base alla loro anzianità alla data della perdita o del danno secondo le tabelle seguenti, esclusi tutte le commissioni delle carte di credito, gli interessi passivi e i premi assicurativi, e Zurich può, a sua discrezione, sostituire le attrezzature aziendali con altre ricondizionate:

I. telefoni cellulari, smartphone, tablet e iPad

Anzianità fino a 6 mesi Costo di sostituzione con un prodotto nuovo.

Anzianità da 6 a 12 mesi Costo di un prodotto equivalente ricondizionato, oppure, se un prodotto ricondizionato non fosse disponibile, il prezzo d'acquisto originario dedotto il 20%

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Anzianità da 24 a 24 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 40%

Anzianità da 24 a 36 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 60%

Anzianità da 36 a 48 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 75%

Anzianità di oltre 48 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto l'85%

II. tutte le altre attrezzature aziendali (tranne i libri aziendali, la cancelleria, i telefoni

cellulari, gli smartphone, i tablet e gli iPad):

Anzianità fino a 6 mesi Costo di sostituzione con un prodotto nuovo.

Anzianità da 6 a 12 mesi Costo di un prodotto equivalente ricondizionato, oppure, se un prodotto ricondizionato non fosse disponibile, il prezzo d'acquisto originario dedotto il 20%

Anzianità da 12 a 24 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 30%

Anzianità da 24 a 36 mesi Costo di sostituzione con il dispositivo nuovo equivalente più simile, dedotto il 45%

Anzianità da 36 a 48 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto il 60%

Anzianità di oltre 48 mesi Costo di sostituzione con il prodotto nuovo equivalente più simile, dedotto l’80%

B. libri aziendali, cancelleria e campioni commerciali: in base al valore alla data della perdita; Zurich ha la facoltà di liquidare il sinistro in denaro o con una sostituzione

fermo restando che non pagherà più del prezzo d'acquisto originario degli articoli smarriti o

danneggiati né il costo di sostituzione di altri componenti di una coppia o di un insieme di oggetti.

8. L'eventuale indennizzo richiesto dall’Assicurato per una sostituzione nell'ambito dell'Evento di

tipo B, "Sostituzione e noleggio di strumenti indispensabili", sarà dedotto dall'indennizzo reclamato nell'ambito dell'Evento di tipo A.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Le attrezzature aziendali e i campioni commerciali trasportati in valigie o in altri bagagli salvo qualora continuativamente custoditi dall’Assicurato.

4. Le attrezzature aziendali e i campioni commerciali non continuativamente custoditi dall’Assicurato, salvo qualora siano stati depositati in cassette di sicurezza chiuse o in casseforti chiuse oppure chiusi a chiave nel suo alloggio.

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5. Le attrezzature aziendali e i campioni commerciali lasciati in un veicolo a motore incustodito o in un deposito di oggetti disponibile gratuitamente nell’alloggio dell’Assicurato.

6. Le attrezzature aziendali e i campioni commerciali lasciati incustoditi dall’Assicurato nel suo alloggio non chiuso a chiave.

7. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione.

8. Cibi e bevande.

9. Biciclette a pedali, attrezzature per la pesca con la canna o con altri strumenti, attrezzature per immersioni subacquee e la pesca subacquea, attrezzature sportive.

10. Lenti a contatto e corneali e protesi mediche, dentistiche e acustiche.

11. Articoli in vetro incrinati, graffiati o rotti (tranne le lenti di macchine fotografiche, binocoli, telescopi od occhiali), porcellane o altri analoghi oggetti fragili.

12. Usura, perdita di valore e danni causati da tarme o parassiti, o da procedimenti di pulizia, riparazione o restauro.

13. Tutti gli oggetti inviati tramite spedizionieri o ritardati o trattenuti o confiscati da doganieri o da altri funzionari.

14. Effetti personali, dispositivi, oggetti di valore e denaro aziendale, obbligazioni, titoli o documenti di qualsiasi tipo.

2. Sostituzione e noleggio di strumenti indispensabili

Eventi Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione qualora l’Assicurato

debba sostituire o noleggiare strumenti essenziali a seguito del temporaneo smarrimento delle attrezzature aziendali o dei campioni commerciali durante il viaggio d'andata.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve essere rimasto privo delle sue attrezzature aziendali o dei suoi campioni commerciali per oltre 12 ore.

2. L’Assicurato deve conservare le ricevute di tutti gli acquisti e ottenere dall'operatore di trasporto pubblico la conferma scritta del tempo, in ore, durante il quale l’Assicurato è rimasto privo delle sue attrezzature aziendali e dei suoi campioni commerciali.

Esclusioni dalle coperture

Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Le richieste d'indennizzo per oggetti ritardati o trattenuti da doganieri o da altri funzionari.

3. Denaro aziendale

Eventi

Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione in caso di smarrimento o furto del denaro aziendale dell’Assicurato durante il viaggio o nelle 72 ore immediatamente prima dell’inizio del viaggio.

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Condizioni della clausola

1. L’Assicurato deve prendere le ragionevoli precauzioni per custodire al sicuro il suo denaro aziendale. In caso di smarrimento o furto del denaro aziendale, l’Assicurato dovrà intraprendere tutte le ragionevoli iniziative per recuperarlo.

2. L’Assicurato deve denunciare alle autorità di pubblica sicurezza la perdita entro 24 ore dalla scoperta e farsi rilasciare una copia della denuncia scritta.

3. Qualora l’Assicurato non sia in grado di provare di essere il proprietario o il responsabile del denaro smarrito o rubato, la sua richiesta di indennizzo potrebbe essere pregiudicata.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà: 1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

3. Il denaro aziendale lasciato incustodito, salvo qualora sia stato depositato in cassette di sicurezza chiuse o in casseforti chiuse o sia stato chiuso a chiave nel suo alloggio.

4. Le richieste di indennizzo per furto qualora non siano dimostrati l'uso della forza o l'effrazione.

5. Le obbligazioni, i titoli o i documenti di qualsiasi tipo.

6. Gli ammanchi causati da errori o le perdite dovute a fluttuazioni dei tassi di cambio.

7. Il denaro aziendale giunto in ritardo, trattenuto o confiscato da doganieri o da altri funzionari.

8. Il denaro personale.

4. Sostituzione di un dipendente

Eventi Zurich pagherà fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione i costi supplementari di

viaggio e alloggio, fino alla stessa categoria della prenotazione effettuata dall’Assicurato, di un collega che dovrà sostituirlo qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad adempiere ai propri impegni di lavoro a causa di Eventi assicurati nell’ambito delle clausole seguenti:

“Annullamento"

"Assistenza e spese durante emergenze mediche"

“Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio)”

Condizioni della clausola

1. Tutto quanto indicato nelle "Condizioni della clausola" nelle clausole summenzionate. 2. Saranno valide le coperture per le quali l’Assicurato possa legittimamente chiedere un

indennizzo nell'ambito delle clausole sopra elencate.

Esclusioni dalle coperture Zurich non pagherà nelle circostanze descritte nelle precedenti clausole "Esclusioni delle coperture".

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Clausola di copertura delle calamità naturali

Eventi

In caso di ritardo, annullamento, interruzione o prolungamento di qualsiasi tratta del viaggio

dell’Assicurato in seguito a una Calamità naturale,

Zurich rimborserà, fino al massimale indicato nell’Attestato di assicurazione:

1. Annullamento

Biglietti di viaggio, spese d'alloggio e/o altri analoghi costi pagati anticipatamente e inutilizzati, comprese le escursioni (ma escluse le tasse aeroportuali, le commissioni di prenotazione, le commissioni di carte di credito e gli oneri amministrativi), già pagati o che si è contrattualmente tenuti a pagare (comprese le caparre già anticipate dall’Assicurato), qualora l’Assicurato non possa recuperarli da altre fonti, se annulla il viaggio ragionevolmente, necessariamente e inevitabilmente prima di partire.

2. Spese supplementari per raggiungere la destinazione

Le ragionevoli spese supplementari necessariamente sostenute dall’Assicurato per l'alloggio (solo

la stanza) e il trasporto, fino alla stessa categoria della prenotazione originaria, per raggiungere la

destinazione che abbia prenotato in qualsiasi fase del viaggio, compreso il ritorno alla sua

abitazione, se

A. il trasporto pubblico prenotato dall’Assicurato per il viaggio subisce un ritardo superiore a 24

ore e l'operatore di trasporto pubblico non offre una ragionevole alternativa per permettergli

di raggiungere la sua destinazione; oppure

B. il trasporto pubblico prenotato dall’Assicurato per viaggiare viene annullato ed entro 24 ore non

gli viene proposta un'alternativa, oppure, in caso di trasporti in coincidenza, le tempistiche

dell'alternativa proposta non gli permettono di proseguire il suo itinerario originario.

3. Interruzione del viaggio (conclusione prematura del viaggio) e alloggio

sostitutivo

Biglietti di viaggio, spese d'alloggio e/o altri analoghi costi pagati anticipatamente e inutilizzati, comprese le escursioni (ma escluse le tasse aeroportuali, le commissioni di prenotazione, le commissioni di carte di credito e gli oneri amministrativi), già pagati o che si è contrattualmente tenuti a pagare (comprese le caparre già anticipate dall’Assicurato), qualora l’Assicurato non possa recuperarli da altre fonti, se:

A. deve ragionevolmente, necessariamente e inevitabilmente interrompere il viaggio prima della

conclusione; oppure

B. è impossibilitato a usufruire dell'alloggio che abbia prenotato o già pagato e per motivi

indipendenti dalla sua volontà debba trovare un'altra sistemazione.

4. Ritardi di viaggio

una partenza rinviata, se il rinvio è dovuto all'operatore di trasporti pubblici con cui sia stato effettuato il check-in, che dovrà registrare un ritardo di almeno 12 ore rispetto all'orario indicato nell’itinerario di viaggio dell’Assicurato:

A. dopo un ritardo di 12 ore, un indennizzo da considerare un contributo I. ai costi di accesso a una sala d'attesa di un aeroporto nel punto di origine; oppure II. alle spese vive, ad esempio cibi, bevande e telefonate

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B. dopo 12 ore di ritardo e per ogni periodo intero di 12 ore di ritardo del viaggio, un indennizzo da considerare un contributo a ulteriori spese minute.

5. Costi supplementari di parcheggio e di pensioni per gatti e per cani

Costi supplementari di parcheggio e di pensioni per gatti e cani, se l’arrivo dell’Assicurato al parcheggio e/o alla pensione per gatti e/o alla pensione per cani sarà posticipato di almeno 24 ore rispetto all'orario previsto dall’Assicurato per prelevare il suo veicolo e/o uno o più animali domestici.

Condizioni della clausola

1. L’Assicurato è tenuto ad effettuare il check-in secondo l'itinerario del viaggio, salvo qualora il suo operatore di trasporto pubblico abbia chiesto di non recarsi al punto di origine.

2. L’Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore di trasporto pubblico o dai suoi incaricati una

conferma scritta del motivo e della durata del ritardo, compreso l'orario effettivo di partenza (ove pertinente) qualora l'indennizzo richiesto si riferisca ad un Evento di tipo 4.

Esclusioni dalle coperture Zurich non rimborserà:

1. Tutti gli eventi descritti nella sezione "Esclusioni generali".

2. Tutti i costi e le spese coperti da qualsiasi altra clausola di questa polizza o che sarebbero stati coperti qualora l’Assicurato avesse acquistato una copertura prevista da quella clausola.

3. Tutti gli indennizzi relativi a viaggi effettuati interamente nel paese di residenza dell’Assicurato.

4. La franchigia indicata nell’Attestato di assicurazione.

5. Gli indennizzi relativi a circostanze già note all’Assicurato alla data dell'evento che si verificherà per ultimo tra l'inizio della sua copertura e la prenotazione del viaggio.

6. Tutti gli indennizzi per i ritardi subiti nel viaggio d’andata dell’Assicurato, qualora il ritardo non sia avvenuto nel punto di origine verso l'estero.

7. Tutti i sinistri in cui l’Assicurato tralasci di informare, immediatamente e quando sarà necessario,

l'agenzia di viaggi, l'operatore turistico, l'operatore di trasporto pubblico e/o un altro fornitore di un servizio incluso nel viaggio prenotato della sua necessità di annullare il viaggio.

8. Tutti i costi sostenuti dall’Assicurato e recuperabili presso operatori turistici, operatori di trasporto pubblico, operatori alberghieri, fornitori di servizi di vacanze o altre fonti, o per i quali l’Assicurato percepisce (o si prevede che percepisca) compensi o altri contributi.

9. Tutte le spese d'alloggio, i costi e le altre spese qualora l'operatore di trasporto pubblico abbia offerto ragionevoli alternative di viaggio o alloggio.

10. Tutti gli acquisti necessari per condurre una vita quotidiana normale, come il cibo e le bevande.

11. Tutte le spese di viaggio e alloggio normalmente sostenute dall’Assicurato.

12. Tutti i costi qualora l’Assicurato abbia trovato per suo conto altre soluzioni prima di subire un ritardo di 24 ore.

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Zurich Insurance plc è una società per azioni costituita in Irlanda. N° di registrazione 13460. Sede legale: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda. La filiale britannica è registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero BR7985 e ha sede in The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7JZ. Regno Unito. Zurich Insurance plc è autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda ed è soggetta a regolamentazione limitata da parte della Financial Conduct Authority. Le informazioni concernenti l'autorizzazione rilasciata a Zurich dalla Financial Conduct Authority sono disponibili su richiesta. Il codice aziendale di riferimento di Zurich presso la FCA è 203093. Le comunicazioni potranno essere monitorate o registrate per migliorare il servizio e qualora richiesto dalla normativa. © Copyright – Zurich Insurance plc 2017. Tutti i diritti riservati. Sono vietate la riproduzione, la modifica e la traduzione senza la nostra preventiva autorizzazione scritta, salvo quanto consentito dalle leggi sul copyright. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole “informazioni riguardanti l’intera polizza”, “Duplicazione di Assicurazioni”, “Esclusioni e condizioni importanti in materia di salute” “Esclusioni Generali” “Esclusioni dalle Coperture”.

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