ASPETTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO · 2016. 10. 4. · ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO...

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Forum Solidarietà – Centro servizi Incontro Interregionale FIDAS NORD-OVEST Parma - Incontro 1 ottobre 2016 Pagina 1 di 63 ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LIBRI SOCIALI E CONTABILI L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale, decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri contabili. Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA). Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a quanto riportato sui registri stessi. Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in relazione al regime d’imposta prescelto. LIBRI CONTABILI Si distinguono in: 1. libri contabili istituzionali; 2. libri contabili fiscali.

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    ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE

    ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

    LIBRI SOCIALI E CONTABILI

    L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di

    un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale,

    decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere

    un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri

    contabili.

    Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà

    della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA).

    Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in

    quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro

    insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a

    quanto riportato sui registri stessi.

    Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare

    necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in

    relazione al regime d’imposta prescelto.

    LIBRI CONTABILI

    Si distinguono in:

    1. libri contabili istituzionali;

    2. libri contabili fiscali.

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    LIBRI CONTABILI ISTITUZIONALI;

    Normalmente l’ente gestisce risorse finanziarie a vario titolo, per cui

    la prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di

    tenere una ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un

    giornale in partita doppia.

    La tenuta di una contabilità sistematica e cronologica, inoltre, pur

    non essendo prevista normativamente (a differenza delle società

    commerciali) risulta praticamente necessaria per poter redigere un

    rendiconto affidabile di fine esercizio.

    Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

    presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, scontrini, ecc.)

    gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)

    attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (Presidente o Tesoriere).

    Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la

    redazione del bilancio o rendiconto annuale.

    Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa

    documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di

    accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio

    o meno di attività commerciali. Questo perchè il fisco può sempre

    contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili

    (ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi esposti in

    bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo fiscale.

    Se, peraltro, sussistono controversie (o rischi di controversie

    potenziali) di diversa natura (fiscale, amministrativa, contrattuale, ecc.)

    sarà necessario conservare la relativa documentazione probatoria per il

    periodo di tempo necessario.

    I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5

    anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo

    contenzioso.

    Come libro contabile di solito si utilizza un REGISTRO DI PRIMA

    NOTA o un GIORNALE MASTRO.

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    I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del

    bilancio annuale (in alternativa si può utilizzare un programma di

    contabilità di tipo aziendale installato su un computer):

    a. Bilancio economico/patrimoniale (presuppone una contabilità in partita doppia);

    b. Rendiconto finanziario (presuppone una contabilità di prima nota cassa/banca).

    Quale sistema/libro contabile è consigliabile scegliere?

    Se questo libro verrà tenuto a mano si suggerisce, per semplicità, di

    registrare le operazioni in corso d’anno con il criterio di CASSA, cioè nel

    momento in cui vi è l’effettivo movimento di denaro.

    In presenza di un amministratore esperto in materia contabile si potrà

    utilizzare il criterio di COMPETENZA (tecnica della partita doppia),

    come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni nel

    momento in cui esse sorgono.

    Si sottolinea, infine, che per quelle associazioni (O.d.V., ONLUS)

    che usufruiscono della normativa “Più dai meno versi” (Legge 14/05/2005

    n. 80, art. 14), può rendersi necessario adottare una contabilità ordinaria, al

    fine di accedere ai maggiori importi deducibili previsti dalla stessa

    normativa (vd. parte fiscale della lezione)

    LIBRI CONTABILI FISCALI:

    Se una associazione di volontariato svolge anche una attività

    commerciale, deve tenere le scritture contabili fiscali previste in base al

    regime prescelto.

    Essi sono, in generale:

    1. libro giornale; 2. libro inventari; 3. registro beni ammortizzabili;

    Essi devono essere numerati e non vidimati; nel caso di regimi

    contabili semplificati, come ad es. il regime forfetario ex legge 398/91, si e’

    esonerati dalla tenuta di alcuni dei registri di cui sopra.

    In ogni caso sono esclusi i registri IVA in forza della norma

    esonerativa contenuta nell’art. 8 della Legge 266/91.

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    Lo svolgimento di una attività commerciale eccedente i limiti della

    marginalità, peraltro, oltre a comportare l’obbligo di adozione dei registri

    fiscali di cui sopra, produce come effetto, la perdita della qualifica di

    ONLUS, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella

    Legge 28 gennaio 2009 n° 2, e il conseguente obbligo, tra l’altro, di inviare

    telematicamente all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto Modello EAS di

    comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

    CONTABILITA’ BILANCIO CONSUNTIVO E

    RENDICONTO GESTIONALE

    1 - I documenti contabili L’associazione gestisce denaro a vario titolo, per cui la prudenza e il

    bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di tenere una ordinata

    contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un giornale in partita

    doppia.

    Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

    presenza dei documenti giustificativi delle spese;

    gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un c/c (per il controllo dei movimenti finanziari);

    attribuzione della sua tenuta ad un responsabile.

    Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo per legge di

    effettuare i movimenti di importo superiore a € 1.000,00 tramite c/c

    bancari o sistemi bancari e postali similari (bonifici, assegni intestati,

    carte di credito, ecc.), pena la perdita delle agevolazioni fiscali

    Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la

    redazione del bilancio annuale.

    Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa

    documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di

    accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente

    dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può

    sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare

    imponibili (ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi

    esposti in bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo

    fiscale.

    I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5

    anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo

    contenzioso. In sostanza il bilancio e la documentazione ad esso collegata

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    relativi all'esercizio chiuso al 31/12/15 vanno conservati almeno fino al

    31/12/2020, per il fisco, e fino al 31/12/2025 per il codice civile.

    E’ bene mettere in evidenza che la contabilità ha lo scopo di

    registrare i movimenti di denaro e rispecchia solo parzialmente la realtà

    operativa delle associazioni il cui obiettivo non è quello di produrre profitti,

    ma quello di svolgere in modo efficiente ed efficace la propria missione.

    Per questo motivo ogni associazione, oltre alla contabilità di cui parleremo

    in seguito, dovrebbe raccogliere i dati fisici relativi alle proprie prestazioni,

    sia per un controllo interno, sia per poter dimostrare alla collettività il

    proprio operato: ore di lavoro gratuito dei soci-volontari, numero di utenti

    assistiti, chilometri percorsi dalle ambulanze, ecc. Tutti questi dati “fisici”

    possono ben comparire nella relazione di accompagnamento al bilancio

    vero e proprio. Tra l’altro potrebbero anche tornare utili in caso di

    contestazioni da parte del fisco sul concetto di attività prevalente ex art.

    149 TUIR (v. sopra).

    2 – La tenuta della contabilità istituzionale

    2.1 – Criteri generali

    Come libro contabile si suggerisce di utilizzare un GIORNALE

    MASTRO. I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del

    bilancio annuale: in alternativa si può utilizzare un programma di

    contabilità di tipo aziendale installato su un computer o adattare a tale

    scopo un foglio di Excel. Per semplicità, normalmente le operazioni in

    corso d’anno sono registrate con il criterio di CASSA, cioè nel momento

    in cui vi è l’effettivo movimento di denaro, riservandosi di inserire le voci

    di credito e debito solo a fine anno. In presenza di un amministratore

    esperto in materia contabile si potrà utilizzare il criterio di

    COMPETENZA anche durante l’anno, come avviene per i bilanci

    aziendali, con rilevazione delle operazioni nel momento in cui esse

    sorgono, rilevando quindi i crediti e i debiti in corso d’anno.

    Le registrazioni saranno effettuate con il metodo della PARTITA

    DOPPIA, che garantisce la quadratura dei totali. In tale modo i movimenti

    di denaro vengono registrati nei conti CASSA o BANCA e poi vengono

    riclassificati in gruppi di COSTI e di RICAVI (detti CONTI

    ECONOMICI), in funzione della redazione del bilancio annuale. Vi è poi

    un conto che serve per raccogliere gli AVANZI/DISAVANZI dell’anno e

    che costituisce il PATRIMONIO NETTO dell’ente.

    Si ricorda che l’avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai

    soci. Il disavanzo deve essere coperto con fondi dell’associazione, in

    quanto i soci potrebbero anche rifiutare di versare quote aggiuntive

    straordinarie.

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    I dati debbono essere rilevati al lordo di IVA, in quanto le

    associazioni non sono soggetti IVA per le attività istituzionali (e quindi non

    recuperano l’IVA sugli acquisti e non l’addebitano sulle prestazioni),

    mentre per le attività commerciali vi saranno comunque i registri fiscali

    obbligatori da cui trarre i dati IVA per gli adempimenti periodici.

    L’acquisto di beni strumentali può essere fatto gravare tutto

    nell’anno di acquisto o, in alternativa, può essere ripartito su più anni

    applicando lo schema degli “ammortamenti” (che diventano obbligatori

    solo in presenza di attività commerciali).

    2.2 – Il piano dei conti

    Ogni associazione deve dotarsi di un proprio piano dei conti, che

    consenta di raggiungere gli obiettivi tipici del bilancio visti sopra. Se la

    contabilità viene tenuta a mano si consiglia di tenere pochi conti, se la

    contabilità viene tenuta con un computer si possono esplodere i pochi conti

    in vari sottoconti più analitici.

    Particolare attenzione va sempre posta alla distinzione tra conti del

    settore istituzionale e conti del settore commerciale.

    3 – Forma e contenuto del bilancio

    3.1 - Forma del bilancio

    Fino ad oggi le associazioni possono redigere il bilancio in forma

    libera, senza alcuno schema rigido da rispettare.

    Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ha proposto un

    primo schema di bilancio per gli enti non profit in genere, ricalcando

    quello previsto dal C.C. per le società di capitali. In ogni caso si tratta di

    uno schema facoltativo che può essere di qualche utilità, specie per gli enti

    maggiormente organizzati e con personale amministrativo adeguato.

    In ogni caso è bene che il bilancio dell'ente, a prescindere dal criterio

    utilizzato, venga completato con la redazione anche di un inventario, in cui

    compaia l’elenco dei beni posseduti alla chiusura dell'esercizio (tavoli,

    sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti.

    L’inventario può assumere molta importanza nel passaggio di consegne tra

    il presidente uscente e quello entrante, che prende coscienza della

    consistenza patrimoniale dell’associazione. Inoltre può essere utile ai fini

    fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di

    distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.

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    Occorre mettere in evidenza che vi sono due norme particolari che

    obbligano taluni enti non profit a tenere un bilancio completo (stato

    patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita

    doppia.

    1. Nel primo caso l’art. 20-bis del D.P.R: 600/73 obbliga le ONLUS ordinarie (non quelle di diritto come le O.d.V. e le o.n.g.), con introiti

    annuali superiori a € 51.645,69, a tenere obbligatoriamente il libro

    giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio completo.

    2. Nel secondo caso l’art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35 (convertito con L. 14/5/2005 n. 80) obbliga le ONLUS (tutte, anche le O.d.V. che sono

    ONLUS di diritto) e le a.p.s. (iscritte nel registro nazionale e le

    associazioni locali ad esse affiliate) che ricevono le speciali erogazioni

    liberali disciplinate da tale norma (deducibili dal reddito del benefattore

    nel minore importo tra il 10% del reddito stesso e € 70.000,00=) a tenere

    un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può

    recuperare le agevolazioni in capo ai donatori e comminare le relative

    sanzioni.

    3.2 - Vidimazione dei registri Si ricorda che non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di vidimare le

    scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l’Agenzia delle

    Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i

    registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es.

    registri IVA), tranne la bollatura del libro giornale e del libro inventari

    (regime ordinario) per ogni 100 pagine.

    3.3 - Criteri generali di redazione del bilancio I caratteri generali del bilancio consuntivo sono i seguenti:

    Annuale;

    obbligatorio (per legge e per statuto);

    complessivo (comprende tutti i movimenti dell’ente);

    chiaro e trasparente (come esposizione dei dati);

    deve separare le voci del settore istituzionale da quelle del settore commerciale (se esistente):

    ha rilevanza anche fiscale. Tali principi si evincono da varie norme di legge, previste sia per gli

    enti non commerciali in genere, che per le O.d.V. e per le ONLUS:

    a) l’O.d.V. ha “l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” (art. 3, 3^ comma, L.

    266/91);

    b) il bilancio delle ONLUS deve "rappresentare adeguatamente ... la situazione patrimoniale, economica e finanziaria

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    dell'organizzazione" (art. 20-bis, 1^ comma, D.P.R. 600/73 ribadito

    anche dall’art. 14 del D.L. 35/2005);

    c) il bilancio degli e.n.c. deve esporre i dati in modo che si possano distinguere le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e

    quelle relative alle (eventuali) attività connesse (art. 20-bis, 1^

    comma, D.P.R. 600/73 e anche art. 149, 2^ comma, lett. b, T.U.I.R.);

    deve indicare le entrate a titolo di contributi, sovvenzioni, liberalità e

    quote associative (art. 149, 2^ comma, lett. c, T.U.I.R.); la situazione

    patrimoniale deve indicare le immobilizzazioni (attrezzature,

    automezzi, immobili, quote di partecipazione in società) relative

    all'attività commerciale (se esistono) e quelle relative all'attività

    istituzionale (art. 149, 2^ comma, lett. a, T.U.I.R.);

    d) per le ONLUS se i proventi superano "per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80 ... il bilancio deve recare una

    relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel

    registro dei revisori contabili." (Art. 20-bis, 5^ comma, D.P.R.

    600/73). Quanto al contenuto di questa relazione si ritiene che si

    possa in qualche modo seguire il dettato dell’articolo 2429 del

    Codice Civile per la relazione dei sindaci in una S.p.a.

    Si ricorda che il bilancio comprende anche tutti i dati relativi alle

    eventuali raccolte di fondi occasionali svolte durante l’anno (vd. oltre).

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    IL RENDICONTO ANNUALE

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

    I. Legge 266/91, art. 5, comma 1:

    “Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

    loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

    a) contributi degli aderenti; b) contributi da privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati

    esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o

    progetti;

    d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.”

    Negli Enti non Profit, il raffronto fra le risorse in entrata e gli impieghi di

    risorse ha una natura puramente finanziaria e descrive i flussi di mezzi

    finanziari entrati e utilizzati per la gestione tipica, senza dare alcuna

    informazione immediata sull’efficienza dell’attività, come invece accade

    per le imprese con conseguimento del reddito.

    Negli Enti non Profit non vi è, quindi, reddito come nelle imprese, bensì si

    determinano avanzi o disavanzi di gestione, che hanno natura innanzitutto

    finanziaria.

    II. Legge regionale E. Romagna n° 12/2005, art. 3, comma 2:

    “Le organizzazioni di volontariato debbono esser caratterizzate ….

    (omissis) .… dall’obbligatorietà del bilancio”

    Non viene prevista nessuna forma particolare di bilancio o rendiconto,

    solo l’obbligo della sua redazione.

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    =====================================================

    Esempio di rendiconto finanziario (criterio di cassa)

    Associazione xxx – Rendiconto esercizio 2015

    Entrate

    Uscite

    I. QUOTE ASSOCIATIVE

    II. CONTRIBUTI

    Contributi degli aderenti (*);

    Contributi di privati (*);

    Contributi da Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche (*);

    Contributi di organismi internazionali (*);

    Donazioni e lasciti testamentari (*).

    III. RIMBORSI

    Entrate da convenzioni con Enti Pubblici (*);

    Rimborsi spese diversi.

    IV. ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI

    Entrate per cessioni di beni (*);

    Entrate per prestazioni di servizi (*).

    V. ENTRATE PER CORRISPETTIVI

    DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E

    PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI

    (diverse da quelle di cui al punto IV):

    Entrate per cessioni di beni;

    Entrate per prestazioni di servizi.

    I. USCITE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

    Spese di segreteria (es. affitto, cancelleria, telefoniche, ecc.);

    Altri oneri e spese;

    Spese per lavoro dipendente;

    Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

    Compensi per prestazioni occasionali;

    Rimborsi spese agli aderenti volontari (*);

    Altri rimborsi spese.

    II. USCITE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI:

    Uscite di gestione;

    Spese per lavoro dipendente;

    Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

    Compensi per prestazioni occasionali;

    Rimborsi spese agli aderenti volontari;

    Altri rimborsi spese.

    III. USCITE PER CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E

    PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI

    (diverse da quelle di cui al punto II):

    Uscite di gestione;

    Spese per lavoro dipendente;

    Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

    Compensi per prestazioni occasionali;

    Rimborsi spese agli aderenti volontari;

    Altri rimborsi spese;

    Altro.

    (*) = Voci obbligatorie

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    Il solo rendiconto finanziario non fornisce tuttavia altre informazioni

    rilevanti, come la consistenza del patrimonio dell’associazione.

    E’ opportuno pertanto allegare un elenco dei beni e dei crediti/debiti

    esistenti alla fine dell’esercizio.

    Esempio:

    Attività e passività sociali al 31.12.2015

    ATTIVITA’

    PASSIVITA’

    Computer Olivetti acquistato 15.12.2015, ecc. € 800,00

    Stampante HP 2000 € 400,00

    N° 1 scrivania 1999 € 200,00

    N° 3 sedie pieghevoli € 180,00

    TOTALE IMMOBILIZZ. €

    1.580,00

    + Contributo Comune di

    Parma deliberato nel 2015

    ma non ancora incassato € 2.500,00

    TOTALE ATTIVO € 4.080,00

    Fatt. acquisto Computer Olivetti 15.12.2015 € 800,00

    Socio Rossi Mario

    c/o anticipazioni da

    rimborsare € 1.500,00

    TOTALE PASSIVO € 2.300,00

    NOTE:

    1. La scrivania e le sedie, acquistate nel 2010 ad un costo di € 380,00, sono valutabili a tutt’oggi complessivamente in non più di € 100,00;

    2. L’associazione e’ inoltre proprietaria di n° 56 volumi di argomento (…) ricevuti in donazione, ai quali non e’ possibile attribuire un valore

    commerciale.

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    RENDICONTO - REGOLE GENERALI:

    Non esiste una scadenza di legge per l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea dei soci; si fa quindi riferimento al termine

    statutario (in genere entro i quattro mesi dalla chiusura dell’anno

    sociale);

    Il rendiconto non deve essere pubblicato ne’ depositato presso alcun ente od ufficio pubblico (diversamente dalle società commerciali);

    Deve però essere conservato presso la sede dell’ente (o presso il legale rappresentante) per:

    a. essere liberamente consultato dai soci; b. eventuali controlli da parte delle autorità competenti:

    1. Regione quale Associazione di Promozione Sociale ex Legge 383/2000 o O.D.V. ex L. 266/91;

    2. Amministrazione finanziaria se viene svolta anche attività comerciale;

    3. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di calusole contrattuali o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e

    bilancio a fronte dell’elargizione di contributi.

    Quando le caratteristiche e le dimensioni dell’associazione lo richiedono, il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla gestione (o

    relazione sociale) dell’esercizio, che descriva sinteticamente:

    1. Ambito di operatività (es. minori, handicappati, ecc.), numero dei soci e volontari attivi, numero di dipendenti e collaboratori, luogo di

    attività ed eventuali sedi distaccate dell’associazione;

    2. Iniziative e manifestazioni principali svolte durante l’anno; 3. Eventuali rapporti con soggetti pubblici (es. per convenzioni,

    contributi ricevuti);

    4. Progetti ed iniziative future; 5. Altro.

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    Pagina 13 di 63

    RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI

    DOTTORI COMMERCIALISTI

    La Commissione Aziende Non Profit dell’allora Consiglio Nazionale

    dei Dottori Commercialisti è a suo tempo intervenuta per fornire una guida

    alla redazione del bilancio degli enti no-profit.

    Il Bilancio, per poter soddisfare i requisiti di contenuto minimo, deve

    essere costituito dai seguenti documenti:

    1. Stato Patrimoniale; 2. Rendiconto della Gestione; 3. Allegati esplicativi: Nota integrativa e prospetto di movimentazione dei

    fondi:

    4. relazione sulla gestione (o anche relazione morale); 5. relazione dell’organo incaricato del controllo ove previsto (Collegio dei

    revisori o sindacale).

    Le modalità di rilevazione contabile e di rendicontazione sono quelle

    connesse al principio della competenza; tuttavia, per le realtà che non

    superino i € 50.000 di entrate annue, è ammessa la procedura semplificata

    di rilevazione contabile per cassa.

    RENDICONTO PER RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

    Riferimenti normativi: D. Lgs. 460/97, art. 2 comma 1 e art. 8 comma 1.

    Se l’ente effettua raccolte pubbliche di fondi

    in via occasionale (deve essere ancora emanato un Decreto Ministeriale che determini i parametri dell’occasionalità),

    anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,

    in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione (esempio banchetti con vendita di fiori ad offerta, ma anche organizzazione di feste con servizio di bar e ristorante – sempre rispettando le

    condizioni della legge 266/91)

    deve tenere un apposito e separato rendiconto.

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    Tale documento deve essere redatto:

    1. indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale dell’ente; 2. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; 3. con sintesi delle entrate e delle spese relative alla manifestazione; 4. eventualmente allegando anche una relazione illustrativa; 5. da conservarsi per almeno 5 anni.

    Esempio di rendiconto per raccolte pubbliche di fondi

    Entrate Uscite

    Liberalità ed offerte da privati;

    Contributi da aziende;

    Contributi da enti pubblici;

    Entrate da cessione di beni;

    Entrate da prestazioni di servizi.

    Altri proventi

    Disavanzo

    Acquisti di beni e servizi;

    Prestazioni di lavoro dipendente;

    Collaborazioni e prestazioni occasionali

    Avanzo

    Note:

    La manifestazione si e’ svolta dal giorno ….. al giorno …… presso il/i seguente/i luogo/i: …….;

    L’evento e’ stato organizzato in concomitanza della campagna …… (o dell’anniversario ….. );

    La raccolta e’ stata effettuata mediante offerta dei seguenti beni: ……, e/o dei seguenti servizi ………. ;

    Il ricavato, al netto delle spese sostenute, verrà/e’ stato utilizzato per le seguenti iniziative istituzionali dell’associazione …………-

    Segue breve relazione illustrativa.

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    Pagina 15 di 63

    COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO

    SETTORE???

    La legge Delega di Riforma del Terzo Settore all’Art.4, comma f) afferma

    che:” occorre individuare criteri che consentano di distinguere, nella

    tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste

    contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire

    criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’Ente in

    forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione

    degli scopi istituzionali.”

    Fino ad oggi le norme legate all’obbligo di tenuta della contabilità, per gli

    Enti non Profit sono state frammentarie e assai poco organiche. Gli

    obblighi di tenuta della contabilità esistono solo in maniera implicita, in

    quanto strettamente legati alla redazione del bilancio e/o del rendiconto

    finanziario e alla possibilità di valutazione dei risultati dell’ente del quale

    l’amministratore è responsabile. Ciò ha comportato nel corso degli anni,

    enormi problemi, a chi ha avuto bisogno di rendicontare quotidianamente

    in maniera trasparente, ai propri stakeholder, l’esito e la governance

    dell’attività.

    Per sopperire a questa mancanza, e per fornire al mondo degli Enti non

    Profit punti di riferimento operativi, il mondo delle professioni e altre

    organizzazioni, hanno progressivamente definito raccomandazioni e linee

    guida per la predisposizione di “un sistema di bilancio” coerente con le

    esigenze informative di tutti gli stakeholder.

    I principi e le linee guida di rendicontazione, maggiormente diffusi, sono

    principalmente quelli emanati da 3 operatori:

    1) I due principi contabili per gli Enti non Profit emanati congiuntamente,

    tra il 2011 e il 2012, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dal

    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

    (CNDCEC) e dall’Agenzia per le Onlus;

    2) Le raccomandazioni economico-contabili per gli Enti Non Profit emanati

    dal CNDCEC tra il 2004 e il 2010;

    3) Le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli

    Enti non Profit” emanati dall’Agenzia per le Onlus nel 2009.

    Inutile forse dire che all’interno di questi documenti già sussistono gli

    strumenti per rispondere pienamente a quanto richiesto dal comma f)

    dell’articolo 4, prima citato. Si dovrà partire proprio da questi strumenti di

    analisi per trovare soluzioni migliori al fine di rendere più trasparenti e

    leggibili le mission del mondo del non profit.

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    ASPETTI FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI

    VOLONTARIATO

    Principio di portata generale:

    gli enti non commerciali, se esercitano una qualsiasi attività commerciale,

    relativamente ad essa sono soggetti agli obblighi di contabilità e di

    imposta al pari delle società ed enti commerciali.

    L’applicazione di questo principio normativo è stata, nel tempo,

    modificata, a seguito dell’emanazione di leggi speciali studiate per

    agevolare determinati soggetti o determinate attività svolte da “enti non

    profit”.

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI (i più rilevanti):

    IV. T.U.I.R. 917/86, (artt. da 143 a 150): disciplina dei redditi delle associazioni ed enti non commerciali;

    V. D.P.R. 633/72: disciplina I.V.A. delle associazioni ed enti non commerciali;

    VI. D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997: istituzione dell’IRAP.

    VII. Legge 398/91: regime forfettario IVA e redditi per le associazioni senza scopo di

    lucro e sportive dilettantistiche (volume di ricavi annuo non superiore

    ad € 250.000,00);

    VIII. Legge 266/91 (art. 8): disciplina fiscale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai

    registri regionali;

    IX. D. Lgs. n° 460 del 4.12.1997: disciplina delle O.N.L.U.S. ed enti non commerciali;

    X. Legge n° 383 del 7.12.2000: disciplina delle associazioni di promozione sociale;

    A seconda della qualificazione degli enti (associazione generica,

    Organizzazione di volontariato ex Legge 266/91, ONLUS, Promozione

    Sociale, ecc.), a sua volta discendente dalla tipologia di attività esercitata,

    sono applicabili alternativamente o cumulativamente le predette fonti

    normative.

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    QUANDO UN ENTE SI CONSIDERA NON COMMERCIALE?

    Occorre verificare:

    Forma giuridica (es. le società quali S.p.A., S.r.L., S.n.C. ecc. sono sempre considerate enti commerciali);

    Requisiti formali dello statuto (l’attività principale deve essere di tipo non lucrativo – cosiddetta attività “istituzionale”);

    Il tipo di attività effettivamente esercitata (l’attività prevalente non deve comunque essere di tipo commerciale).

    Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli enti

    commerciali e degli e.n.c. è molto importante, perché porta all’applicazione

    di differenti regimi fiscali.

    Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della

    qualifica di ente non commerciale è legato al fatto che l’attività

    istituzionale deve sempre essere “prevalente” rispetto alle attività

    commerciali.

    COME SI MISURA LA PREVALENZA?

    Ai fini fiscali l’art. 149 del T.U.I.R. offre vari indici presuntivi, che

    non vanno applicati in modo meccanico, ma che nel loro complesso e

    assieme ad altri elementi di valutazione raccolti dal fisco, possono

    costituire la base per eventuali accertamenti.

    Gli indici presuntivi sono i seguenti:

    a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

    b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali

    c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative)

    d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

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    PRINCIPALI NORME AGEVOLATIVE PER GLI

    ENTI NON COMMERCIALI

    1. RACCOLTE PUBBLICHE FONDI OCCASIONALI

    L'art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R. prevede che i fondi raccolti

    in generale dagli enti non commerciali:

    a) non concorrono alla formazione del reddito

    b) non siano soggetti ad IVA

    c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile

    se rispettano i seguenti requisiti:

    1. si tratti di raccolte pubbliche 2. effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze non ha ancora

    emanato il previsto decreto per fissare i limiti della occasionalità)

    3. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

    E' consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:

    - dei beni di modico valore (es. le arance, le azalee, e simili)

    - e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).

    A fronte di tale agevolazione l'art. 20, 2^ comma, del D.P.R. 600/73,

    impone l'obbligo, a prescindere dalla tipologia di ente non commerciale, di

    " …redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e

    separato rendiconto ... dal quale devono risultare, anche a mezzo di una

    relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese

    relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di

    sensibilizzazione ...". Il rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a

    quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5

    anni salvo proroghe).

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    2. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

    DECOMMERCIALIZZATE

    Vari tipi di prestazioni di servizi svolte verso corrispettivo dagli enti

    non commerciali di tipo associativo, possono godere di un regime fiscale di

    favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali.

    Si tratta di molteplici attività a pagamento a favore dei soci, tra cui si

    segnalano, a titolo esemplificativo:

    corsi svolti nei confronti dei soci;

    affitto strutture sportive a favore dei soci;

    gestione diretta di un bar interno al circolo (ma vd. ulteriori requisiti);

    pubblicazione di un bollettino;

    gestione di spettacoli per i soci.

    La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell’art.

    148 del T.U.I.R. (e nell’art. 4 ai fini IVA).

    L’agevolazione consiste nel non considerare “imprese commerciali”

    alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo

    senso si usa il termine di attività “decommercializzate”

    Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148

    TUIR sono le seguenti (la grande maggioranza delle associazioni esistenti

    in Italia):

    politiche

    sindacali

    di categoria

    religiose

    assistenziali

    culturali

    sportive dilettantistiche

    di promozione sociale (-> tra cui c’è il volontariato)

    di formazione extrascolastica della persona (-> es. università degli adulti).

    Le attività agevolate, per la generalità delle associazioni, sono le

    seguenti:

    attività di prestazioni di servizi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (anche in presenza di corrispettivi specifici)

    cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni ai soci

    cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni anche a non soci (purché in modo non prevalente rispetto alle cessioni ai soci)

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    per le sole associazioni di promozione sociale (nel senso di iscritte

    nei registri tenuti presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 25

    agosto 1991, n. 287) sono agevolabili anche le seguenti attività:

    somministrazione di alimenti e bevande (-> bar) svolta presso le sedi istituzionali

    organizzazione di viaggi (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)

    organizzazione di soggiorni turistici (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)

    E’ necessario che i fruitori (paganti) del servizio siano

    esclusivamente i soci (e per le sole a.p.s., anche i familiari conviventi).

    L’esclusione da imposizione opera, dal 2009, a condizione che

    l’associazione adempia alla comunicazione in via telematica all’Agenzia

    delle Entrate di dati e notizie a carattere fiscale (cosiddetto Modello EAS),

    di cui all’art. 30 del D.L. 185/2008, pena la assoggettabilità a tassazione di

    tali proventi (vd. oltre).

    L’art. 148, 4^ comma, del T.U.I.R. prevede, infine, che in ogni caso

    determinate attività siano sempre “commerciali”, fra cui:

    a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (-> commercio) b) somministrazione di pasti (->bar e ristoranti) c) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici d) prestazioni alberghiere e di alloggio (-> strutture ricettive) e) prestazioni di trasporto f) gestione di spacci aziendali g) gestione di mense h) pubblicità commerciale (-> anche sponsorizzazioni) i) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale j) telecomunicazioni e radiodiffusioni.

    Queste ultime attività sono sempre considerate “commerciali”, anche se

    svolte verso i soci, per cui sono soggette a tutte le regole fiscali ordinarie

    (IVA, IRES, IRAP, scritture contabili, ecc.).

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    3. ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’

    SOCIALE (O.N.L.U.S.) D. LGS. 460/97

    Associazioni (di volontariato o non), comitati, fondazioni, società

    cooperative ed in generale enti non commerciali possono assumere la

    qualifica di ONLUS.

    Esse devono innanzitutto esercitare una o più delle seguenti attività,

    caratterizzata dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

    1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

    storico ex Legge 1089/39;

    8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

    Gli statuti debbono prevedere:

    il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;

    il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e l’obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse

    connesse;

    in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS aventi finalità analoghe;

    garantire agli associati l’effettività dei diritti (di voto, di partecipazione, di nomina dei rappresentanti);

    obbligo di redazione di un bilancio o rendiconto;

    l’uso, nella denominazione e nella corrispondenza, della sigla “ONLUS”.

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    SERIE “A”- Se la ONLUS svolge attività di:

    - assistenza sociale e socio-sanitaria; - beneficenza; - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

    storico ex Legge 1089/39;

    - tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - promozione della cultura e dell’arte (per la quale sono riconosciuti

    apporti dallo Stato),

    allora il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha sempre e

    comunque, indipendentemente dalla qualifica dei beneficiari.

    SERIE “B” - Se la ONLUS svolge attività di:

    - assistenza sanitaria; - istruzione; - formazione; - sport dilettantistico; - promozione della cultura e dell’arte; - tutela dei diritti civili,

    il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha solo quando:

    1. l’attivita’ viene svolta prevalentemente nei confronti di persone svantaggiate (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e

    familiari);

    2. L’attivita’ nei confronti di persone non svantaggiate (direttamente connessa) deve generare proventi non superiori al 66% del totale

    delle spese complessive dell’organizzazione.

    In particolare, le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo ex Legge

    266/91, le cooperative sociali e le O.N.G. sono in ogni caso considerate

    ONLUS (ONLUS cosiddette “di diritto”),

    salvo che svolgano attività commerciale eccedente i limiti di

    marginalità di cui a D.M. 25.5.2005 (VD. OLTRE).

    Per esse vale il regime cosiddetto di maggior favore (art. 10, comma 8).

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    ONLUS – EROGAZIONI LIBERALI (art. 13 D. Lgs 460/97)

    Dal 1.1.1998 è ammessa la deducibilità dalle imposte sui redditi

    (IRPEF/IRES) di offerte o erogazioni liberali alle ONLUS, con modalità

    differenti.

    A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:

    PERSONE FISICHE Per esse è riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF pari al 26%

    (dall’anno d’imposta 2014) delle erogazioni liberali e donazioni effettuate a

    favore di ONLUS, entro un limite complessivo annuo – dal 2015 - di €

    30.000,00 (sino al 2014 il limite era di € 2.065,83 - art. 15 comma 1.1,

    D.P.R. 917/86).

    Pertanto il massimo detraibile è pari ad € 30.000,00 x 26% = 7.800,00.

    Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite:

    banca o ufficio postale (preferibilmente bonifico o bollettino di c/c postale);

    carte di credito, Paypal, Postepay ecc.;

    assegni bancari o circolari direttamente intestati alla ONLUS (in tal caso si consiglia di conservare la fotocopia dell’assegno).

    E’ inoltre fortemente consigliato rilasciare una ricevuta, dalla quale si rilevi

    la qualità di ONLUS. L’intera documentazione deve essere conservata dal

    donante entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).

    IMPRESE

    - OFFERTE IN CONTANTI. E’ ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini IRES) delle

    erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, a €

    30.000,00 (dal 2015) o al 2% del reddito di impresa (da intendersi che si

    può prendere come limite il maggiore tra i due valori).

    Esempio:

    1. Reddito di impresa € 50.000,00: max. deducibile € 30.000,00; 2. Reddito di impresa € 2.000.000,00: max. deducibile € 30.000,00 (2%).

    N.B. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei

    caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al

    pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i

    suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato

    per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

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    - OFFERTE IN NATURA

    La cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall’impresa

    non è considerata reddito (ed è esente anche da IVA), per un importo

    massimo di € 1.032,91 (pari al costo sostenuto dall’impresa per la loro

    produzione o acquisto), importo che comunque fa cumulo con il limite di

    cui sopra valido per le offerte in contanti (€ 2.065,83 o 2% del reddito).

    Non esistono limiti di importo, invece, per la cessione di derrate

    alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale

    eliminazione commerciale (es. difetto di confezionamento, prossimità della

    scadenza, ecc.).

    Infine, dal 1.1.2008, sono deducibili anche le donazioni ad ONLUS di

    beni prodotti o commercializzati dall’impresa, diversi da derrate alimentari

    e prodotti farmaceutici, che presentano imperfezioni, vizi, danni ecc. tali da

    non consentirne la commercializzazione: l’agevolazione spetta entro il

    limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.

    Esempi:

    1. Donazione di € 1.291,14 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio fino a € 774,69 (se il limite

    max di deducibilità e’ € 2.065,83);

    2. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio fino a € 1.291,14;

    3. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio senza limiti, purché sia

    rappresentata da derrate alimentari e farmaceutici “in scadenza”.

    4. In ogni caso, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti casi 1, 2 e 3, è comunque possibile effettuare donazioni di merce di propria produzione

    o commercio “difettata” nel limite del 5% del reddito d’impresa.

    In ogni caso per la cessione di beni prodotti dall’impresa sono necessarie:

    una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate (e al locale comando

    della G.d.F. se l’importo supera i € 5.164,57). Tale raccomandata non e’

    necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. La

    raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della

    merce e deve contenere i seguenti dati:

    a. data, ora e luogo di inizio trasporto; b. luogo di destinazione finale del trasporto; c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di

    acquisto o produzione;

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    d. natura, qualità e quantità della merce donata; e. dati identificativi della ditta e dell’ONLUS ricevente.

    La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e

    quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo

    alla donazione.

    Una dichiarazione rilasciata all’impresa della ONLUS beneficiaria, con la quale si dichiara:

    a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;

    b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

    La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della

    ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una

    dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia

    di un documento di identità del firmatario.

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    (Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese)

    Associazione XYZ Via Mazzini, 10 – 43121 Parma C. Fisc.: 900015697236

    Registro Regionale Volontariato n° 548/98

    O.N.L.U.S.

    Parma, 05.10.2015

    RICEVUTA N° 20

    Riceviamo da ___________ residente in ___________________ ,

    P.IVA/Cod. Fisc. ________________________ la somma di € 500,00 a

    titolo di erogazione liberale.

    Esente da bollo ex art. 8, comma 1, legge 266/91

    La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione ai fini delle imposte

    sul reddito del soggetto erogante, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo

    4.12.1997 n° 460 (per le A.P.S. art. 22 Legge 383/2000).

    p. Associazione XYZ

    (firma)

    Riferimenti normativi:

    - SOGGETTO PRIVATO: detrazione IRPEF ex art. 15, comma 1.1, (per le A.P.S.

    comma 1, lett. i-quater), D.P.R. 917/86;

    - IMPRESA: deduzione IRES ex art. 100, comma 2, lett. h (per le A.P.S. lett. l), D.P.R.

    917/86.

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    (Esempio di lettera da inviare agli uffici finanziari da parte della ditta che

    vuole donare merci)

    OMEGA S.r.L. Supermercato Alimentari

    Via Garibaldi, 10 – 43121 Parma

    P. IVA: 000555650342

    Parma, 05.10.2015

    Spett.le

    Agenzia delle Entrate di

    43100 – Parma

    Spett.le

    Comando Guardia di Finanza

    Via Torelli 18 – Parma

    E, p.c. Spett.le

    Associazione XYZ

    Via Mazzini 10 - Parma

    Raccomandata A.R.

    Oggetto: donazione merci ad ONLUS.

    Con la presente si comunica agli Uffici in indirizzo che, ai sensi

    dell’art. 13 D. Lgs 460/97, intendiamo donare una partita di merci

    all’Associazione XYZ, con sede in ________, C. Fisc. _____________,

    che gode dei requisiti ONLUS.

    Si comunica quindi che:

    Le merci sono di nostra proprietà e non sono più commerciabili in quanto … (elencare la motivazione, es. presentano difetti di

    confezionamento, sono prodotti non più in assortimento, ecc.)

    Il trasporto avverrà a cura dell’associazione il giorno _____ con inizio alle ore ____ ;

    Luogo di destinazione: sede dell’associazione in via __________ ;

    La merce ha un valore complessivo, sulla base del costo d’acquisto, pari a € 6.000,00, così suddivisi:

    n° 500 pacchi di _______ ;

    n° 200 pacchi di _______ ;

    ………..-

    p. OMEGA S.r.L. (firma)

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    Pagina 28 di 63

    LA DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI

    LIBERALI “PIU’ DAI MENO VERSI”

    La legge 14/05/2005 n. 80, all’art. 14, prevede una ulteriore disciplina

    agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore di determinati enti

    no profit.

    Soggetto Donante: persone fisiche e soggetti Ires

    Soggetto beneficiario: Organizzazioni non lucrative di utilità sociali

    (ONLUS) ex art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 460/1997; Associazioni di

    Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7,

    commi 1 e 2 della L. 283/2000); Fondazioni e associazioni riconosciute

    aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei

    beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004.

    Importo massimo deducibile: le erogazioni liberali effettuate in denaro o in

    natura sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato del soggetto

    donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo

    indicato nell’articolo di legge, rappresentato dal 10% del reddito

    complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00

    euro annui.

    Le disposizioni contenute nella Legge 80/2005 integrano il quadro

    normativo esistente secondo il quale le erogazioni liberali sono disciplinate

    in linea di massima dagli artt. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater) e 100

    comma 2 lettere h) e l) del TUIR, come già precedentemente analizzato.

    A tali norme, dunque, che continuano a rimanere in vigore, si affiancano le

    disposizioni contenute nella Legge 80/2005.

    Questi due sistemi agevolativi non sono pertanto cumulabili, ragion per cui,

    sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il contribuente dovrà

    operare una scelta a favore dell’una oppure dell’altra disciplina.

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    Da osservare inoltre che per accedere alla deduzione, secondo quanto

    previsto dall’art. 14 comma 2, è necessario che il soggetto beneficiario:

    - tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e

    analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;

    - rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un adeguato

    documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e

    finanziaria.

    La dottrina prevalente ritiene ormai necessario, per le ONLUS che

    vogliano accedere al nuovo regime della deducibilità fiscale delle

    donazioni, l’adozione della contabilità ordinaria (metodo della partita

    doppia); la presenza di una semplice contabilità tenuta mediante la prima

    nota cassa/banca non sarebbe pertanto sufficiente a questi fini. In attesa di

    eventuali chiarimenti ufficiali in materia, si consiglia pertanto alle

    associazioni che NON adottano la contabilità ordinaria di comunicarlo ai

    soggetti donanti, affinchè questi ultimi siano consapevoli del rischio di

    irrogazione di sanzioni in caso di controlli.

    Da ultimo è opportuno segnalare che le disposizioni contenute nella Legge

    80/2005 non trovano applicazione nei confronti delle società di persone

    commerciali.

    La L. 80/2005 prevede infine l’esenzione da tasse e imposte indirette nel

    caso di donazioni a favore di enti universitari e di ricerca, un inasprimento

    del regime sanzionatorio in materia di indebite deduzioni dall’imponibile e

    la responsabilità solidale tra soggetto erogatore ed ente beneficiario.

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    Pagina 30 di 63

    ATTIVITA’ ESERCITATE DALLE ORGANIZZAZIONI DI

    VOLONTARIATO EX LEGGE 266/91

    REGIME I.V.A.

    Legge 266/91 – art. 8, comma 2: “Le operazioni effettuate dalle

    Organizzazioni di Volontariato … non si considerano cessioni di beni ne’

    prestazioni di servizi ai fini I.V.A.”

    Ne discende dunque:

    1. Non deve essere aperta Partita IVA; 2. Non devono essere emesse ricevute o fatture con applicazione di IVA; 3. Non debbono essere tenuti registri IVA acquisti e vendite; 4. Non deve essere presentata denuncia annuale IVA.

    Per quanto riguarda gli acquisti effettuati, le Associazioni di Volontariato

    non possono detrarre l’IVA addebitata, essendo equiparate a privati

    consumatori.

    (L'Agenzia delle Entrate ha definitivamente escluso anche le poche

    eccezioni – ambulanze, natanti ed elicotteri da soccorso – che in passato

    erano state, per un breve periodo, ritenute ammissibili.)

    Il Legislatore, con l’art. 96 della Legge 1/11/2000 e i successivi decreti di

    attuazione, ha istituto la possibilità per le OdV di acquisire un contributo

    per l’acquisto di “autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici

    registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco

    volontari”. Il contributo riconosciuto è pari al 20% del prezzo complessivo

    di acquisto ed è attribuito grazie all’applicazione di uno sconto da parte del

    venditore che poi, indicando la riduzione nella propria dichiarazione dei

    redditi, acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione

    delle proprie imposte e contributi”.

    Cosa succede nel caso in cui l’Associazione eserciti una attività

    commerciale abituale? La norma non è chiara, e consentiva, in passato, due

    diverse interpretazioni:

    1. L’interpretazione letterale della legge portava ad affermare l’esclusione da IVA per i proventi da attività commerciali abituali;

    2. L’interpretazione sistematica dell’intero provvedimento legislativo, al contrario, faceva concludere per la necessità di assoggettare ad

    IVA i suddetti proventi.

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    Il ministero, nelle poche occasioni in cui si era pronunciato, aveva

    generalmente escluso l’assoggettabilità ad IVA di tutte le operazioni

    effettuate dalle O.d.V. (soluzione 1).

    Oggi, tuttavia, l’approvazione del D.L. 185/2008 (vd. oltre) rende

    oltremodo problematico, per una O.d.V., mantenere una attività

    commerciale con tanto di Partita IVA, anche in considerazione degli

    orientamenti assunti in proposito dai Registri Provinciali ex L. 266/91.

    REGIME I.R.E.S.

    Legge 266/91 – art. 8, comma 4: “I proventi derivanti da attività

    commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai

    fini dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) qualora

    sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali”

    Quali sono queste attività commerciali e produttive marginali?

    Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Finanze del 25.5.1995 (G.U. n°

    134 del 10.6.95):

    COMMA 1°

    a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di

    sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di

    volontariato;

    (esempio: vendite di magliette, gadgets, ecc., nel corso di manifestazioni

    a carattere occasionale; i beni rivenduti possono essere stati acquistati

    anche a titolo oneroso.

    Viceversa, non si può definire attività marginale la gestione, p. es., di un

    punto vendita per commercio equo-solidale, se i prodotti ceduti sono

    stati acquistati a titolo oneroso; ciò in quanto manca il requisito

    dell’occasionalità);

    b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente

    dall’organizzazione senza alcun intermediario;

    (esempio: commercio di vestiti usati o altri beni ricevuti in dono da

    privati; questa attività può essere esercitata anche in via continuativa,

    utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo, dal momento che

    l’acquisizione dei beni successivamente rivenduti e’ a titolo gratuito);

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    c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza

    alcun intermediario;

    (esempio: vendita di manufatti in legno o carta prodotti direttamente dai

    volontari; anche in questo caso l’attività può essere esercitata anche in

    via continuativa, utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo.

    Vale la pena di ricordare che i soci non debbono ricevere alcun

    compenso per l’opera prestata, ma solo rimborsi per spese sostenute per

    conto dell’associazione);

    d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di

    raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

    (esempio: gestione di bar e ristorante nel corso di sagre annuali o feste

    patronali, anche per più giorni; l’occasionalità va valutata caso per

    caso, tenendo anche conto della durata della manifestazione.

    Implicazioni con disciplina SIAE e diritti d’autore);

    e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità

    istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 111,

    comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 917/86),

    verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i

    costi di diretta imputazione.

    (esempio: corso di formazione organizzato dall’associazione; se il totale

    delle quote per partecipare al corso e’ di € 1.500,00, il totale dei costi

    sostenuti per la realizzazione dello stesso corso non deve essere

    inferiore a € 1.000,00. Fra le spese debbono essere inclusi i soli costi

    diretti, quali i compensi e rimborsi spese ai relatori, cancelleria, affitto

    della sala, copisteria, ecc.);

    COMMA 2°

    “Le attività devono essere svolte:

    a. in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6;

    b. senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di

    insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti

    esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.”

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    Ciò significa che:

    a. le organizzazioni di volontariato debbono esercitare queste attività al solo scopo ultimo di conseguire l’oggetto principale stabilito dallo

    statuto; l’eventuale utile deve essere investito nelle attività istituzionali

    dell’ente;

    b. Deve mancare un'organizzazione specifica di impresa, anche in riferimento all’aspetto esteriore, in modo da evitare ogni rischio di

    “concorrenza sleale” nei confronti di soggetti che svolgono

    professionalmente attività analoghe.

    Occorre inoltre ricordare che per ciascuna raccolta pubblica di fondi va

    redatto un apposito rendiconto, da conservarsi per 5 anni (vd. paragrafo

    precedente).

    Cosa succede se si eccedono i limiti della marginalità?

    Esempi:

    Gestione di bar e ristorante in via continuativa (manca il requisito dell’occasionalità);

    Prestazione di trasporto malati: prestazione pagata dall’utente = € 1,00 al Km; costo kilometrico sostenuto dall’associazione = € 0,50 (ricarico del

    200%, non viene rispettato il requisito del ricarico massimo del 150%).

    L’interpretazione più sono due:

    1) INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: l’associazione perde i benefici fiscali, per cui i proventi conseguiti diventano soggetti alle

    imposte ordinarie sui redditi (IRES, IRAP). In più, secondo parte della

    dottrina (confermata dai più recenti orientamenti dei Registri

    Provinciali del Volontariato), si perde automaticamente lo “status” di

    Organizzazione di volontariato, per cui si deve procedere

    automaticamente alla cancellazione dal registro regionale.

    2) INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA: l’associazione, analogamente al caso 1), perde i benefici fiscali relativi alle attività

    commerciali e produttive marginali, ma NON viene cancellata

    dall’albo.

    3) D.L. N° 185/2008, ART. 30: PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS: l’associazione, analogamente al caso 2), perde i benefici

    derivanti dalla automatica iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, ma

    non verrebbe cancellata dall’albo. E’ inoltre soggetta alla

    comunicazione dei dati fiscali di cui allo stesso D.L. 185/2008.

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    Il comportamento tenuto fino a poco tempo fa dagli enti preposti alla

    gestione del registro del volontariato (Regione, provincia) era quello di

    mantenere l’iscrizione al registro per le O.d.V. che esercitano una attività

    commerciale che eccede i limiti della marginalità.

    Oggi, al contrario, si tende (perlomeno per quanto riguarda l’Emilia

    Romagna) a concludere per la cancellazione d’ufficio di tutte le O.d.V. in

    possesso di Partita IVA, in quanto prive dei requisiti di iscrivibilità

    all’Albo.

    Mancano comunque pronunciamenti giurisprudenziali in materia.

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    ENTI NON COMMERCIALI – ADEMPIMENTI

    I.R.A.P.

    (D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997)

    Con decorrenza 1.1.1998 è stata istituita l’Imposta Regionale sulle

    Attività Produttive (I.R.A.P.).

    Per gli enti non commerciali in particolare le modalità di applicazione

    sono diverse a seconda che:

    1. Venga esercitata un attività commerciale; 2. Non venga esercitata alcuna attività commerciale.

    1. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE.

    In questo caso la base imponibile si determina sottraendo ai ricavi

    commerciali i costi commerciali, ad eccezione dei costi sostenuti per

    lavoro dipendente o assimilato, collaborazioni coordinate e continuative

    o prestazioni occasionali, ed escludendo proventi ed oneri finanziari e

    straordinari.

    Attualmente è prevista una deduzione pari ad € 1.850,00 per ogni

    dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (tale deduzione

    compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi

    annui inferiori ad € 400.000,00);

    2. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALE.

    La base imponibile si calcola sommando i seguenti importi:

    retribuzioni spettanti (principio della competenza) al personale dipendente, al netto degli eventuali contributi INPS e INAIL dovuti;

    non rilevano tuttavia le retribuzioni degli apprendisti ed ai disabili, e

    quelle relative ai dipendenti con contratto di formazione lavoro.

    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi, borse di studio);

    compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Ad essi si applica la sola ritenuta IRPEF del 20%;

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    Parma - Incontro 1 ottobre 2016

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    Se sono stati sostenuti nell’anno costi di tale natura, l’ente e’ obbligato

    l’anno successivo alla presentazione della relativa denuncia annuale IRAP

    ed al versamento dell’imposta, pari in Emilia Romagna al 3,21% per le sole

    ONLUS (l’aliquota nazionale è al 3,90% dal 1.1.2008) della base

    imponibile.

    La base imponibile deve essere preventivamente diminuita di una

    franchigia di € 8.000,00, qualora il valore della stessa base imponibile non

    superi l’importo di € 180.759,91.

    Vi è altresì obbligo di versamento dell’acconto per l’anno in corso, di

    misura variabile di anno in anno, dell’imposta relativa all’anno precedente,

    suddiviso in 2 rate (40% e 60%).

    In ogni caso se le attività esercitate sono occasionali, esse sono escluse

    dalla base imponibile IRAP, dato il presupposto di legge: “… esercizio

    abituale di una attività di produzione o di scambio di beni, o di produzione

    di servizi…” – art. 2 D. Lgs. 446/97.

    ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALTRE

    IMPOSTE INDIRETTE

    IMPOSTA DI REGISTRO

    Dal 1.1.2014 è stata eliminata l’agevolazione consistente nell’applicazione

    per le O.d.V. dell’imposta di Registro in cifra fissa (€ 200,00) per gli atti

    relativi ad acquisti di immobili, onde si applica l’ordinaria aliquota

    proporzionale. Per tutti gli altri atti delle O.d.V. l’imposta non si applica

    per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8, comma

    1, legge 266/91).

    IMPOSTA DI BOLLO

    Per le ONLUS l’imposta di Bollo non si applica per gli atti, documenti,

    istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni,

    posti in essere o richiesti.

    Per le O.d.V. l’esenzione è prevista solo per gli ATTI (quindi si applica la

    normativa ONLUS in quanto più favorevole).

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    TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

    Esenzione totale per le ONLUS (Art. 18 D. Lgs. 460/97), compresa tassa

    applicata ai telefoni cellulari.

    TRIBUTI LOCALI

    La legge sulle ONLUS (Art. 21 D. Lgs. 460/97) prevede che gli enti locali

    (comuni, province, regioni) possono stabilire esenzioni parziali o totali per

    i tributi di loro pertinenza, quali I.M.U., TOSAP, TARI (Tassa rifiuti).

    Dal 1.1.2005 vige l’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità e, in particolari

    condizioni (affissione curata direttamente dall’associazione; patrocinio o

    partecipazione degli enti pubblici territoriali) anche l’esenzione del diritto

    sulle pubbliche affissioni).

    (Comune di Parma: possibilità di richiedere l’esenzione da TARI le

    ONLUS a determinate condizioni)

    I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

    Il comma 8 dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 (che ha istituito l’IMU) dispone

    che si applica all’I.M.U. l’esenzione prevista dalla norma (Art. 7, lett. i), D.

    Lgs. 504/1992), recante disposizioni in materia di esenzione ICI per gli enti

    non commerciali (anche non ONLUS), relativamente agli immobili

    destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,

    previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,

    ricreative e sportive.

    L’art. 91 bis, comma 3 del D. Lgs. 1/12 ha disposto che la suddetta

    esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale

    dell’immobile, quale risulta da specifica dichiarazione che ha trovato la

    veste definitiva, unitamente alle relative istruzioni, con il D.M. 26/06/2014.

    La comunicazione da effettuarsi mediante l’utilizzo di tale modello esplica

    i suoi effetti a decorrere dall’anno di imposta 2012 tanto ai fini dell’IMU

    quanto ai fini della TASI.

    La dichiarazione, di regola, va presentata entro il 30 giugno dell’anno

    successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

    intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

    verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un

    diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Per le attività ad uso promiscuo esistono tabelle differenziate per settore di

    attività (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive e sportive) e in base

    all’individuazione di tre parametri (spazio, destinatari e tempo) che

    determinano una percentuale da applicare alla rendita catastale

    dell’immobile destinato ad uso promiscuo.

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    Pagina 38 di 63

    IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

    La legge ONLUS prevede (Art. 23 D. Lgs. 460/97) l’esenzione

    dall’imposta sugli intrattenimenti (ex spettacoli) (ma non dai diritti

    d’autore) per le manifestazioni occasionali (orientativamente non più di tre

    all’anno) organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

    campagne di sensibilizzazione.

    Si attende un decreto del Min. delle Finanze che fissi i criteri per stabilire

    condizioni e limiti dell’occasionalità di un evento.

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    Pagina 39 di 63

    COMUNICAZIONE DATI E NOTIZIE A CARATTERE

    FISCALE (“MODELLO EAS”)

    L’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella Legge n° 2 del 28.1.209)

    introduce un nuovo obbligo per gli enti non profit: la trasmissione, in via

    telematica all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario),

    di dati e notizie a fini fiscali (cosiddetto Modello EAS).

    Tale modello, approvato il 2.9.2009, contiene una serie di

    informazioni da fornire sull’attività svolta dall’associazione, compresi

    alcuni dati di bilancio e sul vigente statuto, e doveva essere inviato in via

    telematica entro il termine, per l’anno 2009, del 15 dicembre 2009 (termine

    poi prorogato al 31.3.2011).

    Per i nuovi enti non profit, tale modello deve essere compilato entro

    60 giorni dalla data di costituzione; a regime, il modello va inoltre

    presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in qui si sono

    verificate variazioni “significative” (es. oggetto sociale).

    Sono esonerati da tale adempimento:

    1. le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri ex L. 266/91, a condizione che non svolgano attività commerciali

    diverse da quelle considerate “marginali” elencate nel Decreto

    Interministeriale del 25.5.1995. Diversamente, le O.d.V. sono

    obbligate alla comunicazione, e non sono più considerate ONLUS

    “di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/97, con

    l’eliminazione dei relativi benefici fiscali;

    2. le associazioni pro-loco che optano per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91;

    3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI che non svolgono attività commerciale.

    4. ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, ivi comprese le ONLUS di diritto (oltre a Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, anche

    Coop Sociali e Organizzazioni Non Governative).

    5. Enti privi di natura associativa (es. Fondazioni); 6. Enti di diritto pubblico; 7. Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi

    pensione).

    Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, al di fuori dei

    casi sopraelencati, tutte le associazioni che riscuotono proventi da

    prestazioni di servizi ai soci, o anche semplicemente che riscuotono quote associative dagli stessi soci, sono tenute a tale adempimento.

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    SOGGETTI AMMESSI A COMPILAZIONE “SEMPLIFICATA”

    DEL MODELLO EAS

    E’ stato stabilito, con provvedimento del 29.10.09, che determinate

    tipologie di soggetti, iscritti in pubblici registri, possono trasmettere il

    modello EAS in forma semplificata. Trattasi di:

    a. Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alla Legge 383/2000.

    b. Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91, e che svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” elencate nel

    D.M. 25.5.1995;

    c. associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI (diverse da quelle che non svolgono attività commerciale,

    esonerate del tutto dall’obbligo);

    d. Associazioni dotate di personalità giuridica; e. Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno o

    riconosciute da associazioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,

    accordi o intese;

    f. Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL o disciplinate normativamente, le loro articolazioni territoriali ed i loro

    patronati;

    g. Associazioni riconosciute di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M.

    Questi soggetti possono limitarsi a compilare solamente il primo

    riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del

    rappresentante legale, ed i dati di cui ai righi 4), 5), 6), 25), e 26). Le

    Associazioni sportive compileranno altresì il rigo 20) mentre le

    associazioni con personalità giuridica dovranno barrare “si” nella casella

    3).

    L’Agenzia delle Entrate, pertanto, potrà richiedere ulteriori

    informazioni presso i pubblici registri nei quali le associazioni sono iscritte,

    o direttamente alle singole associazioni.

    La sanzione per il mancato invio del Modello EAS risulta essere la

    perdita dell’esenzione da imposizione fiscale per le suddette entrate (quote

    associative, proventi da attività di servizi nei confronti dei soci, altre

    attività commerciali) e quindi la loro tassabilità.

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    RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF

    Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri

    nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS,

    Organizzazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, associazioni

    riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97,

    Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni sportive

    dilettantistiche, Comuni per le attività sociali), possono partecipare al

    riparto del 5 per mille dell’IRPEF, secondo un meccanismo analogo a

    quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle

    varie confessioni religiose.

    I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria

    dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della

    propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria,

    comune di residenza ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.),

    eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.

    Per l'anno d'imposta 2015 (Mod. 730 o UNICO da presentare

    nell'anno 2016), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati

    dovevano inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate,

    esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a

    mezzo intermediari abilitati, entro il termine del 7 maggio 2016;

    successivamente, entro il 30 Giugno 2016, a pena di decadenza del

    beneficio, occorreva inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle

    Entrate (al CONI per le A.S.D.) competente per territorio, a mezzo

    raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti

    che danno diritto all’iscrizione, allegando copia di valido documento di

    identità del sottoscrittore.

    Entro il 30 settembre di ogni anno è possibile ravvedere “a regime” le

    omissioni di cui ai precedenti adempimenti (es. mancata trasmissione

    telematica della domanda di iscrizione, mancata o incompleta trasmissione

    della autocertificazione, ecc.) versando € 258,00 a tiolo di sanzione ridotta,

    sanando quindi tali irregolarità e rientrando a pieno titolo tra le associazioni

    beneficiarie.

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    RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

    Linee guida per la predisposizione del Rendiconto

    RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge 24.12.2007 n. 244, art. 3, comma

    6, ribadito dal D.P.C.M. 19.3.2008 - art. 8, a decorrere dall’esercizio

    finanziario 2008 (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per l’anno di

    imposta 2007)

    Anche per gli anni successivi l’obbligo di rendiconto è previsto dalle

    normative di proroga del 5 per mille, mentre per gli anni precedenti tale

    obbligo non sussiste.

    Il 7 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e politiche sociali, delegato al

    controllo sulle erogazioni destinate agli enti del “volontariato” di propria

    competenza: ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, A.P.S., associazioni

    e fondazioni riconosciute ecc. (ivi incluse le associazioni sportive

    dilettantistiche obbligate peraltro dall’esercizio finanziario 2006), ha

    emanato le linee guida per la predisposizione del rendiconto.

    Tali linee guida sono state integrate nel 17.7.2013: le nuove

    disposizioni andranno applicate presumibilmente a decorrere dall’annualità

    2011 e seguenti.

    ANNUALITA’ INTERESSATE

    L’anno finanziario 2008 (dichiarazioni presentate nel 2008 per anno

    d’imposta 2007) e successive.

    MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO

    Per agevolare gli enti è stato predisposto dal Ministero un fac-simile di

    rendiconto (non obbligatorio, anche se senz’altro consigliabile), composto

    da una prima sezione anagrafica ed una seconda sezione contenente il

    rendiconto vero e proprio. In quest’ultima sezione vanno suddivise, a

    seconda della tipologia, le spese coperte con gli introiti del 5 per mille.

    Il modello di rendiconto è scaricabile in formato PDF al seguente indirizzo

    web:

    http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/CinquePerMille/Pages/default.aspx;

    Le voci di costo possono essere ulteriormente dettagliate all’interno della

    stessa categoria (es.: 2. costi di funzionamento tot. € 3.000,00, di cui

    cancelleria € 500,00, affitto € 1.500,00 ecc.)

    In particolare, occorre sempre (diversamente dalle istruzioni precedenti)

    allegare una relazione descrittiva che illustri in dettaglio le attività svolte e

    le spese sostenute.

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    Nel caso di utilizzo del 5 per mille per il pagamento di costi del personale

    per più del 50% dei fondi ricevuti, occorre allegare copia delle buste paga

    dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce).

    In alternativa alla presentazione del rendiconto è possibile presentare il

    bilancio sociale, senza obblighi particolari di forma e di contenuto (e quindi

    anche se non redatto secondo le Linee Guida di compilazione fornite

    dall’Agenzia delle ONLUS, come invece era richiesto nella precedente

    versione delle linee guida). In tal caso, qualora sussista l’obbligo di

    trasmissione (importo percepito superiore ad € 20.000,00), questa potrà

    essere sostituita dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del

    Bilancio Sociale sul sito web dell’associazione, allegando la delibera

    dell’organo competente di approvazione dello stesso).

    Importante:

    Il rendiconto deve essere redatto entro la fine del 12° mese successivo alla

    data di ricezione del contributo (es. erogazione 11.11.2013, termine di

    predisposizione 30.11.2014), allegando una copia del documento di identità

    del rappresentante legale, e conservato (unitamente ai giustificativi di

    spesa) per 10 anni;

    Viene parzialmente derogato all’obbligo di spendere entro 12 mesi dalla

    data dell’accredito l’importo del 5 per mille ricevuto, qualora si voglia

    accantonare in tutto o in parte l’importo percepito per progetti ultrannuali.

    Rimane peraltro l'obbligo di effettuare e rendicontare le altre spese entro

    l