ASPETTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO · 2016. 10. 4. · ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO...
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ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
LIBRI SOCIALI E CONTABILI
L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di
un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale,
decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere
un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri
contabili.
Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà
della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA).
Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in
quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro
insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a
quanto riportato sui registri stessi.
Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare
necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in
relazione al regime d’imposta prescelto.
LIBRI CONTABILI
Si distinguono in:
1. libri contabili istituzionali;
2. libri contabili fiscali.
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LIBRI CONTABILI ISTITUZIONALI;
Normalmente l’ente gestisce risorse finanziarie a vario titolo, per cui
la prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di
tenere una ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un
giornale in partita doppia.
La tenuta di una contabilità sistematica e cronologica, inoltre, pur
non essendo prevista normativamente (a differenza delle società
commerciali) risulta praticamente necessaria per poter redigere un
rendiconto affidabile di fine esercizio.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:
presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, scontrini, ecc.)
gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)
attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (Presidente o Tesoriere).
Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la
redazione del bilancio o rendiconto annuale.
Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa
documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di
accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio
o meno di attività commerciali. Questo perchè il fisco può sempre
contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili
(ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi esposti in
bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo fiscale.
Se, peraltro, sussistono controversie (o rischi di controversie
potenziali) di diversa natura (fiscale, amministrativa, contrattuale, ecc.)
sarà necessario conservare la relativa documentazione probatoria per il
periodo di tempo necessario.
I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5
anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo
contenzioso.
Come libro contabile di solito si utilizza un REGISTRO DI PRIMA
NOTA o un GIORNALE MASTRO.
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I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del
bilancio annuale (in alternativa si può utilizzare un programma di
contabilità di tipo aziendale installato su un computer):
a. Bilancio economico/patrimoniale (presuppone una contabilità in partita doppia);
b. Rendiconto finanziario (presuppone una contabilità di prima nota cassa/banca).
Quale sistema/libro contabile è consigliabile scegliere?
Se questo libro verrà tenuto a mano si suggerisce, per semplicità, di
registrare le operazioni in corso d’anno con il criterio di CASSA, cioè nel
momento in cui vi è l’effettivo movimento di denaro.
In presenza di un amministratore esperto in materia contabile si potrà
utilizzare il criterio di COMPETENZA (tecnica della partita doppia),
come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni nel
momento in cui esse sorgono.
Si sottolinea, infine, che per quelle associazioni (O.d.V., ONLUS)
che usufruiscono della normativa “Più dai meno versi” (Legge 14/05/2005
n. 80, art. 14), può rendersi necessario adottare una contabilità ordinaria, al
fine di accedere ai maggiori importi deducibili previsti dalla stessa
normativa (vd. parte fiscale della lezione)
LIBRI CONTABILI FISCALI:
Se una associazione di volontariato svolge anche una attività
commerciale, deve tenere le scritture contabili fiscali previste in base al
regime prescelto.
Essi sono, in generale:
1. libro giornale; 2. libro inventari; 3. registro beni ammortizzabili;
Essi devono essere numerati e non vidimati; nel caso di regimi
contabili semplificati, come ad es. il regime forfetario ex legge 398/91, si e’
esonerati dalla tenuta di alcuni dei registri di cui sopra.
In ogni caso sono esclusi i registri IVA in forza della norma
esonerativa contenuta nell’art. 8 della Legge 266/91.
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Lo svolgimento di una attività commerciale eccedente i limiti della
marginalità, peraltro, oltre a comportare l’obbligo di adozione dei registri
fiscali di cui sopra, produce come effetto, la perdita della qualifica di
ONLUS, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella
Legge 28 gennaio 2009 n° 2, e il conseguente obbligo, tra l’altro, di inviare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto Modello EAS di
comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
CONTABILITA’ BILANCIO CONSUNTIVO E
RENDICONTO GESTIONALE
1 - I documenti contabili L’associazione gestisce denaro a vario titolo, per cui la prudenza e il
bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di tenere una ordinata
contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un giornale in partita
doppia.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:
presenza dei documenti giustificativi delle spese;
gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un c/c (per il controllo dei movimenti finanziari);
attribuzione della sua tenuta ad un responsabile.
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo per legge di
effettuare i movimenti di importo superiore a € 1.000,00 tramite c/c
bancari o sistemi bancari e postali similari (bonifici, assegni intestati,
carte di credito, ecc.), pena la perdita delle agevolazioni fiscali
Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la
redazione del bilancio annuale.
Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa
documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di
accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente
dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può
sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare
imponibili (ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi
esposti in bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo
fiscale.
I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5
anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo
contenzioso. In sostanza il bilancio e la documentazione ad esso collegata
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relativi all'esercizio chiuso al 31/12/15 vanno conservati almeno fino al
31/12/2020, per il fisco, e fino al 31/12/2025 per il codice civile.
E’ bene mettere in evidenza che la contabilità ha lo scopo di
registrare i movimenti di denaro e rispecchia solo parzialmente la realtà
operativa delle associazioni il cui obiettivo non è quello di produrre profitti,
ma quello di svolgere in modo efficiente ed efficace la propria missione.
Per questo motivo ogni associazione, oltre alla contabilità di cui parleremo
in seguito, dovrebbe raccogliere i dati fisici relativi alle proprie prestazioni,
sia per un controllo interno, sia per poter dimostrare alla collettività il
proprio operato: ore di lavoro gratuito dei soci-volontari, numero di utenti
assistiti, chilometri percorsi dalle ambulanze, ecc. Tutti questi dati “fisici”
possono ben comparire nella relazione di accompagnamento al bilancio
vero e proprio. Tra l’altro potrebbero anche tornare utili in caso di
contestazioni da parte del fisco sul concetto di attività prevalente ex art.
149 TUIR (v. sopra).
2 – La tenuta della contabilità istituzionale
2.1 – Criteri generali
Come libro contabile si suggerisce di utilizzare un GIORNALE
MASTRO. I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del
bilancio annuale: in alternativa si può utilizzare un programma di
contabilità di tipo aziendale installato su un computer o adattare a tale
scopo un foglio di Excel. Per semplicità, normalmente le operazioni in
corso d’anno sono registrate con il criterio di CASSA, cioè nel momento
in cui vi è l’effettivo movimento di denaro, riservandosi di inserire le voci
di credito e debito solo a fine anno. In presenza di un amministratore
esperto in materia contabile si potrà utilizzare il criterio di
COMPETENZA anche durante l’anno, come avviene per i bilanci
aziendali, con rilevazione delle operazioni nel momento in cui esse
sorgono, rilevando quindi i crediti e i debiti in corso d’anno.
Le registrazioni saranno effettuate con il metodo della PARTITA
DOPPIA, che garantisce la quadratura dei totali. In tale modo i movimenti
di denaro vengono registrati nei conti CASSA o BANCA e poi vengono
riclassificati in gruppi di COSTI e di RICAVI (detti CONTI
ECONOMICI), in funzione della redazione del bilancio annuale. Vi è poi
un conto che serve per raccogliere gli AVANZI/DISAVANZI dell’anno e
che costituisce il PATRIMONIO NETTO dell’ente.
Si ricorda che l’avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai
soci. Il disavanzo deve essere coperto con fondi dell’associazione, in
quanto i soci potrebbero anche rifiutare di versare quote aggiuntive
straordinarie.
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I dati debbono essere rilevati al lordo di IVA, in quanto le
associazioni non sono soggetti IVA per le attività istituzionali (e quindi non
recuperano l’IVA sugli acquisti e non l’addebitano sulle prestazioni),
mentre per le attività commerciali vi saranno comunque i registri fiscali
obbligatori da cui trarre i dati IVA per gli adempimenti periodici.
L’acquisto di beni strumentali può essere fatto gravare tutto
nell’anno di acquisto o, in alternativa, può essere ripartito su più anni
applicando lo schema degli “ammortamenti” (che diventano obbligatori
solo in presenza di attività commerciali).
2.2 – Il piano dei conti
Ogni associazione deve dotarsi di un proprio piano dei conti, che
consenta di raggiungere gli obiettivi tipici del bilancio visti sopra. Se la
contabilità viene tenuta a mano si consiglia di tenere pochi conti, se la
contabilità viene tenuta con un computer si possono esplodere i pochi conti
in vari sottoconti più analitici.
Particolare attenzione va sempre posta alla distinzione tra conti del
settore istituzionale e conti del settore commerciale.
3 – Forma e contenuto del bilancio
3.1 - Forma del bilancio
Fino ad oggi le associazioni possono redigere il bilancio in forma
libera, senza alcuno schema rigido da rispettare.
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ha proposto un
primo schema di bilancio per gli enti non profit in genere, ricalcando
quello previsto dal C.C. per le società di capitali. In ogni caso si tratta di
uno schema facoltativo che può essere di qualche utilità, specie per gli enti
maggiormente organizzati e con personale amministrativo adeguato.
In ogni caso è bene che il bilancio dell'ente, a prescindere dal criterio
utilizzato, venga completato con la redazione anche di un inventario, in cui
compaia l’elenco dei beni posseduti alla chiusura dell'esercizio (tavoli,
sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti.
L’inventario può assumere molta importanza nel passaggio di consegne tra
il presidente uscente e quello entrante, che prende coscienza della
consistenza patrimoniale dell’associazione. Inoltre può essere utile ai fini
fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di
distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.
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Occorre mettere in evidenza che vi sono due norme particolari che
obbligano taluni enti non profit a tenere un bilancio completo (stato
patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita
doppia.
1. Nel primo caso l’art. 20-bis del D.P.R: 600/73 obbliga le ONLUS ordinarie (non quelle di diritto come le O.d.V. e le o.n.g.), con introiti
annuali superiori a € 51.645,69, a tenere obbligatoriamente il libro
giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio completo.
2. Nel secondo caso l’art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35 (convertito con L. 14/5/2005 n. 80) obbliga le ONLUS (tutte, anche le O.d.V. che sono
ONLUS di diritto) e le a.p.s. (iscritte nel registro nazionale e le
associazioni locali ad esse affiliate) che ricevono le speciali erogazioni
liberali disciplinate da tale norma (deducibili dal reddito del benefattore
nel minore importo tra il 10% del reddito stesso e € 70.000,00=) a tenere
un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può
recuperare le agevolazioni in capo ai donatori e comminare le relative
sanzioni.
3.2 - Vidimazione dei registri Si ricorda che non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di vidimare le
scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l’Agenzia delle
Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i
registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es.
registri IVA), tranne la bollatura del libro giornale e del libro inventari
(regime ordinario) per ogni 100 pagine.
3.3 - Criteri generali di redazione del bilancio I caratteri generali del bilancio consuntivo sono i seguenti:
Annuale;
obbligatorio (per legge e per statuto);
complessivo (comprende tutti i movimenti dell’ente);
chiaro e trasparente (come esposizione dei dati);
deve separare le voci del settore istituzionale da quelle del settore commerciale (se esistente):
ha rilevanza anche fiscale. Tali principi si evincono da varie norme di legge, previste sia per gli
enti non commerciali in genere, che per le O.d.V. e per le ONLUS:
a) l’O.d.V. ha “l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” (art. 3, 3^ comma, L.
266/91);
b) il bilancio delle ONLUS deve "rappresentare adeguatamente ... la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
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dell'organizzazione" (art. 20-bis, 1^ comma, D.P.R. 600/73 ribadito
anche dall’art. 14 del D.L. 35/2005);
c) il bilancio degli e.n.c. deve esporre i dati in modo che si possano distinguere le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e
quelle relative alle (eventuali) attività connesse (art. 20-bis, 1^
comma, D.P.R. 600/73 e anche art. 149, 2^ comma, lett. b, T.U.I.R.);
deve indicare le entrate a titolo di contributi, sovvenzioni, liberalità e
quote associative (art. 149, 2^ comma, lett. c, T.U.I.R.); la situazione
patrimoniale deve indicare le immobilizzazioni (attrezzature,
automezzi, immobili, quote di partecipazione in società) relative
all'attività commerciale (se esistono) e quelle relative all'attività
istituzionale (art. 149, 2^ comma, lett. a, T.U.I.R.);
d) per le ONLUS se i proventi superano "per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80 ... il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel
registro dei revisori contabili." (Art. 20-bis, 5^ comma, D.P.R.
600/73). Quanto al contenuto di questa relazione si ritiene che si
possa in qualche modo seguire il dettato dell’articolo 2429 del
Codice Civile per la relazione dei sindaci in una S.p.a.
Si ricorda che il bilancio comprende anche tutti i dati relativi alle
eventuali raccolte di fondi occasionali svolte durante l’anno (vd. oltre).
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IL RENDICONTO ANNUALE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
I. Legge 266/91, art. 5, comma 1:
“Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti; b) contributi da privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.”
Negli Enti non Profit, il raffronto fra le risorse in entrata e gli impieghi di
risorse ha una natura puramente finanziaria e descrive i flussi di mezzi
finanziari entrati e utilizzati per la gestione tipica, senza dare alcuna
informazione immediata sull’efficienza dell’attività, come invece accade
per le imprese con conseguimento del reddito.
Negli Enti non Profit non vi è, quindi, reddito come nelle imprese, bensì si
determinano avanzi o disavanzi di gestione, che hanno natura innanzitutto
finanziaria.
II. Legge regionale E. Romagna n° 12/2005, art. 3, comma 2:
“Le organizzazioni di volontariato debbono esser caratterizzate ….
(omissis) .… dall’obbligatorietà del bilancio”
Non viene prevista nessuna forma particolare di bilancio o rendiconto,
solo l’obbligo della sua redazione.
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Esempio di rendiconto finanziario (criterio di cassa)
Associazione xxx – Rendiconto esercizio 2015
Entrate
Uscite
I. QUOTE ASSOCIATIVE
II. CONTRIBUTI
Contributi degli aderenti (*);
Contributi di privati (*);
Contributi da Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche (*);
Contributi di organismi internazionali (*);
Donazioni e lasciti testamentari (*).
III. RIMBORSI
Entrate da convenzioni con Enti Pubblici (*);
Rimborsi spese diversi.
IV. ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI
Entrate per cessioni di beni (*);
Entrate per prestazioni di servizi (*).
V. ENTRATE PER CORRISPETTIVI
DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI
(diverse da quelle di cui al punto IV):
Entrate per cessioni di beni;
Entrate per prestazioni di servizi.
I. USCITE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Spese di segreteria (es. affitto, cancelleria, telefoniche, ecc.);
Altri oneri e spese;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari (*);
Altri rimborsi spese.
II. USCITE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI:
Uscite di gestione;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari;
Altri rimborsi spese.
III. USCITE PER CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI
(diverse da quelle di cui al punto II):
Uscite di gestione;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari;
Altri rimborsi spese;
Altro.
(*) = Voci obbligatorie
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Il solo rendiconto finanziario non fornisce tuttavia altre informazioni
rilevanti, come la consistenza del patrimonio dell’associazione.
E’ opportuno pertanto allegare un elenco dei beni e dei crediti/debiti
esistenti alla fine dell’esercizio.
Esempio:
Attività e passività sociali al 31.12.2015
ATTIVITA’
PASSIVITA’
Computer Olivetti acquistato 15.12.2015, ecc. € 800,00
Stampante HP 2000 € 400,00
N° 1 scrivania 1999 € 200,00
N° 3 sedie pieghevoli € 180,00
TOTALE IMMOBILIZZ. €
1.580,00
+ Contributo Comune di
Parma deliberato nel 2015
ma non ancora incassato € 2.500,00
TOTALE ATTIVO € 4.080,00
Fatt. acquisto Computer Olivetti 15.12.2015 € 800,00
Socio Rossi Mario
c/o anticipazioni da
rimborsare € 1.500,00
TOTALE PASSIVO € 2.300,00
NOTE:
1. La scrivania e le sedie, acquistate nel 2010 ad un costo di € 380,00, sono valutabili a tutt’oggi complessivamente in non più di € 100,00;
2. L’associazione e’ inoltre proprietaria di n° 56 volumi di argomento (…) ricevuti in donazione, ai quali non e’ possibile attribuire un valore
commerciale.
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RENDICONTO - REGOLE GENERALI:
Non esiste una scadenza di legge per l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea dei soci; si fa quindi riferimento al termine
statutario (in genere entro i quattro mesi dalla chiusura dell’anno
sociale);
Il rendiconto non deve essere pubblicato ne’ depositato presso alcun ente od ufficio pubblico (diversamente dalle società commerciali);
Deve però essere conservato presso la sede dell’ente (o presso il legale rappresentante) per:
a. essere liberamente consultato dai soci; b. eventuali controlli da parte delle autorità competenti:
1. Regione quale Associazione di Promozione Sociale ex Legge 383/2000 o O.D.V. ex L. 266/91;
2. Amministrazione finanziaria se viene svolta anche attività comerciale;
3. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di calusole contrattuali o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e
bilancio a fronte dell’elargizione di contributi.
Quando le caratteristiche e le dimensioni dell’associazione lo richiedono, il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla gestione (o
relazione sociale) dell’esercizio, che descriva sinteticamente:
1. Ambito di operatività (es. minori, handicappati, ecc.), numero dei soci e volontari attivi, numero di dipendenti e collaboratori, luogo di
attività ed eventuali sedi distaccate dell’associazione;
2. Iniziative e manifestazioni principali svolte durante l’anno; 3. Eventuali rapporti con soggetti pubblici (es. per convenzioni,
contributi ricevuti);
4. Progetti ed iniziative future; 5. Altro.
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
La Commissione Aziende Non Profit dell’allora Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti è a suo tempo intervenuta per fornire una guida
alla redazione del bilancio degli enti no-profit.
Il Bilancio, per poter soddisfare i requisiti di contenuto minimo, deve
essere costituito dai seguenti documenti:
1. Stato Patrimoniale; 2. Rendiconto della Gestione; 3. Allegati esplicativi: Nota integrativa e prospetto di movimentazione dei
fondi:
4. relazione sulla gestione (o anche relazione morale); 5. relazione dell’organo incaricato del controllo ove previsto (Collegio dei
revisori o sindacale).
Le modalità di rilevazione contabile e di rendicontazione sono quelle
connesse al principio della competenza; tuttavia, per le realtà che non
superino i € 50.000 di entrate annue, è ammessa la procedura semplificata
di rilevazione contabile per cassa.
RENDICONTO PER RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Riferimenti normativi: D. Lgs. 460/97, art. 2 comma 1 e art. 8 comma 1.
Se l’ente effettua raccolte pubbliche di fondi
in via occasionale (deve essere ancora emanato un Decreto Ministeriale che determini i parametri dell’occasionalità),
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione (esempio banchetti con vendita di fiori ad offerta, ma anche organizzazione di feste con servizio di bar e ristorante – sempre rispettando le
condizioni della legge 266/91)
deve tenere un apposito e separato rendiconto.
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Tale documento deve essere redatto:
1. indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale dell’ente; 2. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; 3. con sintesi delle entrate e delle spese relative alla manifestazione; 4. eventualmente allegando anche una relazione illustrativa; 5. da conservarsi per almeno 5 anni.
Esempio di rendiconto per raccolte pubbliche di fondi
Entrate Uscite
Liberalità ed offerte da privati;
Contributi da aziende;
Contributi da enti pubblici;
Entrate da cessione di beni;
Entrate da prestazioni di servizi.
Altri proventi
Disavanzo
Acquisti di beni e servizi;
Prestazioni di lavoro dipendente;
Collaborazioni e prestazioni occasionali
Avanzo
Note:
La manifestazione si e’ svolta dal giorno ….. al giorno …… presso il/i seguente/i luogo/i: …….;
L’evento e’ stato organizzato in concomitanza della campagna …… (o dell’anniversario ….. );
La raccolta e’ stata effettuata mediante offerta dei seguenti beni: ……, e/o dei seguenti servizi ………. ;
Il ricavato, al netto delle spese sostenute, verrà/e’ stato utilizzato per le seguenti iniziative istituzionali dell’associazione …………-
Segue breve relazione illustrativa.
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COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE???
La legge Delega di Riforma del Terzo Settore all’Art.4, comma f) afferma
che:” occorre individuare criteri che consentano di distinguere, nella
tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste
contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire
criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’Ente in
forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione
degli scopi istituzionali.”
Fino ad oggi le norme legate all’obbligo di tenuta della contabilità, per gli
Enti non Profit sono state frammentarie e assai poco organiche. Gli
obblighi di tenuta della contabilità esistono solo in maniera implicita, in
quanto strettamente legati alla redazione del bilancio e/o del rendiconto
finanziario e alla possibilità di valutazione dei risultati dell’ente del quale
l’amministratore è responsabile. Ciò ha comportato nel corso degli anni,
enormi problemi, a chi ha avuto bisogno di rendicontare quotidianamente
in maniera trasparente, ai propri stakeholder, l’esito e la governance
dell’attività.
Per sopperire a questa mancanza, e per fornire al mondo degli Enti non
Profit punti di riferimento operativi, il mondo delle professioni e altre
organizzazioni, hanno progressivamente definito raccomandazioni e linee
guida per la predisposizione di “un sistema di bilancio” coerente con le
esigenze informative di tutti gli stakeholder.
I principi e le linee guida di rendicontazione, maggiormente diffusi, sono
principalmente quelli emanati da 3 operatori:
1) I due principi contabili per gli Enti non Profit emanati congiuntamente,
tra il 2011 e il 2012, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC) e dall’Agenzia per le Onlus;
2) Le raccomandazioni economico-contabili per gli Enti Non Profit emanati
dal CNDCEC tra il 2004 e il 2010;
3) Le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
Enti non Profit” emanati dall’Agenzia per le Onlus nel 2009.
Inutile forse dire che all’interno di questi documenti già sussistono gli
strumenti per rispondere pienamente a quanto richiesto dal comma f)
dell’articolo 4, prima citato. Si dovrà partire proprio da questi strumenti di
analisi per trovare soluzioni migliori al fine di rendere più trasparenti e
leggibili le mission del mondo del non profit.
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ASPETTI FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Principio di portata generale:
gli enti non commerciali, se esercitano una qualsiasi attività commerciale,
relativamente ad essa sono soggetti agli obblighi di contabilità e di
imposta al pari delle società ed enti commerciali.
L’applicazione di questo principio normativo è stata, nel tempo,
modificata, a seguito dell’emanazione di leggi speciali studiate per
agevolare determinati soggetti o determinate attività svolte da “enti non
profit”.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI (i più rilevanti):
IV. T.U.I.R. 917/86, (artt. da 143 a 150): disciplina dei redditi delle associazioni ed enti non commerciali;
V. D.P.R. 633/72: disciplina I.V.A. delle associazioni ed enti non commerciali;
VI. D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997: istituzione dell’IRAP.
VII. Legge 398/91: regime forfettario IVA e redditi per le associazioni senza scopo di
lucro e sportive dilettantistiche (volume di ricavi annuo non superiore
ad € 250.000,00);
VIII. Legge 266/91 (art. 8): disciplina fiscale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai
registri regionali;
IX. D. Lgs. n° 460 del 4.12.1997: disciplina delle O.N.L.U.S. ed enti non commerciali;
X. Legge n° 383 del 7.12.2000: disciplina delle associazioni di promozione sociale;
A seconda della qualificazione degli enti (associazione generica,
Organizzazione di volontariato ex Legge 266/91, ONLUS, Promozione
Sociale, ecc.), a sua volta discendente dalla tipologia di attività esercitata,
sono applicabili alternativamente o cumulativamente le predette fonti
normative.
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QUANDO UN ENTE SI CONSIDERA NON COMMERCIALE?
Occorre verificare:
Forma giuridica (es. le società quali S.p.A., S.r.L., S.n.C. ecc. sono sempre considerate enti commerciali);
Requisiti formali dello statuto (l’attività principale deve essere di tipo non lucrativo – cosiddetta attività “istituzionale”);
Il tipo di attività effettivamente esercitata (l’attività prevalente non deve comunque essere di tipo commerciale).
Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli enti
commerciali e degli e.n.c. è molto importante, perché porta all’applicazione
di differenti regimi fiscali.
Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della
qualifica di ente non commerciale è legato al fatto che l’attività
istituzionale deve sempre essere “prevalente” rispetto alle attività
commerciali.
COME SI MISURA LA PREVALENZA?
Ai fini fiscali l’art. 149 del T.U.I.R. offre vari indici presuntivi, che
non vanno applicati in modo meccanico, ma che nel loro complesso e
assieme ad altri elementi di valutazione raccolti dal fisco, possono
costituire la base per eventuali accertamenti.
Gli indici presuntivi sono i seguenti:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative)
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
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PRINCIPALI NORME AGEVOLATIVE PER GLI
ENTI NON COMMERCIALI
1. RACCOLTE PUBBLICHE FONDI OCCASIONALI
L'art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R. prevede che i fondi raccolti
in generale dagli enti non commerciali:
a) non concorrono alla formazione del reddito
b) non siano soggetti ad IVA
c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile
se rispettano i seguenti requisiti:
1. si tratti di raccolte pubbliche 2. effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze non ha ancora
emanato il previsto decreto per fissare i limiti della occasionalità)
3. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
E' consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:
- dei beni di modico valore (es. le arance, le azalee, e simili)
- e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).
A fronte di tale agevolazione l'art. 20, 2^ comma, del D.P.R. 600/73,
impone l'obbligo, a prescindere dalla tipologia di ente non commerciale, di
" …redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto ... dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione ...". Il rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a
quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5
anni salvo proroghe).
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2. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
DECOMMERCIALIZZATE
Vari tipi di prestazioni di servizi svolte verso corrispettivo dagli enti
non commerciali di tipo associativo, possono godere di un regime fiscale di
favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali.
Si tratta di molteplici attività a pagamento a favore dei soci, tra cui si
segnalano, a titolo esemplificativo:
corsi svolti nei confronti dei soci;
affitto strutture sportive a favore dei soci;
gestione diretta di un bar interno al circolo (ma vd. ulteriori requisiti);
pubblicazione di un bollettino;
gestione di spettacoli per i soci.
La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell’art.
148 del T.U.I.R. (e nell’art. 4 ai fini IVA).
L’agevolazione consiste nel non considerare “imprese commerciali”
alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo
senso si usa il termine di attività “decommercializzate”
Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148
TUIR sono le seguenti (la grande maggioranza delle associazioni esistenti
in Italia):
politiche
sindacali
di categoria
religiose
assistenziali
culturali
sportive dilettantistiche
di promozione sociale (-> tra cui c’è il volontariato)
di formazione extrascolastica della persona (-> es. università degli adulti).
Le attività agevolate, per la generalità delle associazioni, sono le
seguenti:
attività di prestazioni di servizi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (anche in presenza di corrispettivi specifici)
cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni ai soci
cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni anche a non soci (purché in modo non prevalente rispetto alle cessioni ai soci)
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per le sole associazioni di promozione sociale (nel senso di iscritte
nei registri tenuti presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 25
agosto 1991, n. 287) sono agevolabili anche le seguenti attività:
somministrazione di alimenti e bevande (-> bar) svolta presso le sedi istituzionali
organizzazione di viaggi (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)
organizzazione di soggiorni turistici (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)
E’ necessario che i fruitori (paganti) del servizio siano
esclusivamente i soci (e per le sole a.p.s., anche i familiari conviventi).
L’esclusione da imposizione opera, dal 2009, a condizione che
l’associazione adempia alla comunicazione in via telematica all’Agenzia
delle Entrate di dati e notizie a carattere fiscale (cosiddetto Modello EAS),
di cui all’art. 30 del D.L. 185/2008, pena la assoggettabilità a tassazione di
tali proventi (vd. oltre).
L’art. 148, 4^ comma, del T.U.I.R. prevede, infine, che in ogni caso
determinate attività siano sempre “commerciali”, fra cui:
a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (-> commercio) b) somministrazione di pasti (->bar e ristoranti) c) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici d) prestazioni alberghiere e di alloggio (-> strutture ricettive) e) prestazioni di trasporto f) gestione di spacci aziendali g) gestione di mense h) pubblicità commerciale (-> anche sponsorizzazioni) i) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale j) telecomunicazioni e radiodiffusioni.
Queste ultime attività sono sempre considerate “commerciali”, anche se
svolte verso i soci, per cui sono soggette a tutte le regole fiscali ordinarie
(IVA, IRES, IRAP, scritture contabili, ecc.).
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3. ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’
SOCIALE (O.N.L.U.S.) D. LGS. 460/97
Associazioni (di volontariato o non), comitati, fondazioni, società
cooperative ed in generale enti non commerciali possono assumere la
qualifica di ONLUS.
Esse devono innanzitutto esercitare una o più delle seguenti attività,
caratterizzata dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico ex Legge 1089/39;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli statuti debbono prevedere:
il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;
il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e l’obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse
connesse;
in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS aventi finalità analoghe;
garantire agli associati l’effettività dei diritti (di voto, di partecipazione, di nomina dei rappresentanti);
obbligo di redazione di un bilancio o rendiconto;
l’uso, nella denominazione e nella corrispondenza, della sigla “ONLUS”.
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SERIE “A”- Se la ONLUS svolge attività di:
- assistenza sociale e socio-sanitaria; - beneficenza; - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico ex Legge 1089/39;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - promozione della cultura e dell’arte (per la quale sono riconosciuti
apporti dallo Stato),
allora il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha sempre e
comunque, indipendentemente dalla qualifica dei beneficiari.
SERIE “B” - Se la ONLUS svolge attività di:
- assistenza sanitaria; - istruzione; - formazione; - sport dilettantistico; - promozione della cultura e dell’arte; - tutela dei diritti civili,
il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha solo quando:
1. l’attivita’ viene svolta prevalentemente nei confronti di persone svantaggiate (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e
familiari);
2. L’attivita’ nei confronti di persone non svantaggiate (direttamente connessa) deve generare proventi non superiori al 66% del totale
delle spese complessive dell’organizzazione.
In particolare, le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo ex Legge
266/91, le cooperative sociali e le O.N.G. sono in ogni caso considerate
ONLUS (ONLUS cosiddette “di diritto”),
salvo che svolgano attività commerciale eccedente i limiti di
marginalità di cui a D.M. 25.5.2005 (VD. OLTRE).
Per esse vale il regime cosiddetto di maggior favore (art. 10, comma 8).
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ONLUS – EROGAZIONI LIBERALI (art. 13 D. Lgs 460/97)
Dal 1.1.1998 è ammessa la deducibilità dalle imposte sui redditi
(IRPEF/IRES) di offerte o erogazioni liberali alle ONLUS, con modalità
differenti.
A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:
PERSONE FISICHE Per esse è riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF pari al 26%
(dall’anno d’imposta 2014) delle erogazioni liberali e donazioni effettuate a
favore di ONLUS, entro un limite complessivo annuo – dal 2015 - di €
30.000,00 (sino al 2014 il limite era di € 2.065,83 - art. 15 comma 1.1,
D.P.R. 917/86).
Pertanto il massimo detraibile è pari ad € 30.000,00 x 26% = 7.800,00.
Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite:
banca o ufficio postale (preferibilmente bonifico o bollettino di c/c postale);
carte di credito, Paypal, Postepay ecc.;
assegni bancari o circolari direttamente intestati alla ONLUS (in tal caso si consiglia di conservare la fotocopia dell’assegno).
E’ inoltre fortemente consigliato rilasciare una ricevuta, dalla quale si rilevi
la qualità di ONLUS. L’intera documentazione deve essere conservata dal
donante entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).
IMPRESE
- OFFERTE IN CONTANTI. E’ ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini IRES) delle
erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, a €
30.000,00 (dal 2015) o al 2% del reddito di impresa (da intendersi che si
può prendere come limite il maggiore tra i due valori).
Esempio:
1. Reddito di impresa € 50.000,00: max. deducibile € 30.000,00; 2. Reddito di impresa € 2.000.000,00: max. deducibile € 30.000,00 (2%).
N.B. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i
suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato
per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
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- OFFERTE IN NATURA
La cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall’impresa
non è considerata reddito (ed è esente anche da IVA), per un importo
massimo di € 1.032,91 (pari al costo sostenuto dall’impresa per la loro
produzione o acquisto), importo che comunque fa cumulo con il limite di
cui sopra valido per le offerte in contanti (€ 2.065,83 o 2% del reddito).
Non esistono limiti di importo, invece, per la cessione di derrate
alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale
eliminazione commerciale (es. difetto di confezionamento, prossimità della
scadenza, ecc.).
Infine, dal 1.1.2008, sono deducibili anche le donazioni ad ONLUS di
beni prodotti o commercializzati dall’impresa, diversi da derrate alimentari
e prodotti farmaceutici, che presentano imperfezioni, vizi, danni ecc. tali da
non consentirne la commercializzazione: l’agevolazione spetta entro il
limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Esempi:
1. Donazione di € 1.291,14 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio fino a € 774,69 (se il limite
max di deducibilità e’ € 2.065,83);
2. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio fino a € 1.291,14;
3. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di merce di propria produzione o commercio senza limiti, purché sia
rappresentata da derrate alimentari e farmaceutici “in scadenza”.
4. In ogni caso, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti casi 1, 2 e 3, è comunque possibile effettuare donazioni di merce di propria produzione
o commercio “difettata” nel limite del 5% del reddito d’impresa.
In ogni caso per la cessione di beni prodotti dall’impresa sono necessarie:
una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate (e al locale comando
della G.d.F. se l’importo supera i € 5.164,57). Tale raccomandata non e’
necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. La
raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della
merce e deve contenere i seguenti dati:
a. data, ora e luogo di inizio trasporto; b. luogo di destinazione finale del trasporto; c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di
acquisto o produzione;
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d. natura, qualità e quantità della merce donata; e. dati identificativi della ditta e dell’ONLUS ricevente.
La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e
quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo
alla donazione.
Una dichiarazione rilasciata all’impresa della ONLUS beneficiaria, con la quale si dichiara:
a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;
b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.
La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della
ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identità del firmatario.
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(Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese)
Associazione XYZ Via Mazzini, 10 – 43121 Parma C. Fisc.: 900015697236
Registro Regionale Volontariato n° 548/98
O.N.L.U.S.
Parma, 05.10.2015
RICEVUTA N° 20
Riceviamo da ___________ residente in ___________________ ,
P.IVA/Cod. Fisc. ________________________ la somma di € 500,00 a
titolo di erogazione liberale.
Esente da bollo ex art. 8, comma 1, legge 266/91
La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione ai fini delle imposte
sul reddito del soggetto erogante, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
4.12.1997 n° 460 (per le A.P.S. art. 22 Legge 383/2000).
p. Associazione XYZ
(firma)
Riferimenti normativi:
- SOGGETTO PRIVATO: detrazione IRPEF ex art. 15, comma 1.1, (per le A.P.S.
comma 1, lett. i-quater), D.P.R. 917/86;
- IMPRESA: deduzione IRES ex art. 100, comma 2, lett. h (per le A.P.S. lett. l), D.P.R.
917/86.
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(Esempio di lettera da inviare agli uffici finanziari da parte della ditta che
vuole donare merci)
OMEGA S.r.L. Supermercato Alimentari
Via Garibaldi, 10 – 43121 Parma
P. IVA: 000555650342
Parma, 05.10.2015
Spett.le
Agenzia delle Entrate di
43100 – Parma
Spett.le
Comando Guardia di Finanza
Via Torelli 18 – Parma
E, p.c. Spett.le
Associazione XYZ
Via Mazzini 10 - Parma
Raccomandata A.R.
Oggetto: donazione merci ad ONLUS.
Con la presente si comunica agli Uffici in indirizzo che, ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs 460/97, intendiamo donare una partita di merci
all’Associazione XYZ, con sede in ________, C. Fisc. _____________,
che gode dei requisiti ONLUS.
Si comunica quindi che:
Le merci sono di nostra proprietà e non sono più commerciabili in quanto … (elencare la motivazione, es. presentano difetti di
confezionamento, sono prodotti non più in assortimento, ecc.)
Il trasporto avverrà a cura dell’associazione il giorno _____ con inizio alle ore ____ ;
Luogo di destinazione: sede dell’associazione in via __________ ;
La merce ha un valore complessivo, sulla base del costo d’acquisto, pari a € 6.000,00, così suddivisi:
n° 500 pacchi di _______ ;
n° 200 pacchi di _______ ;
………..-
p. OMEGA S.r.L. (firma)
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LA DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI
LIBERALI “PIU’ DAI MENO VERSI”
La legge 14/05/2005 n. 80, all’art. 14, prevede una ulteriore disciplina
agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore di determinati enti
no profit.
Soggetto Donante: persone fisiche e soggetti Ires
Soggetto beneficiario: Organizzazioni non lucrative di utilità sociali
(ONLUS) ex art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 460/1997; Associazioni di
Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7,
commi 1 e 2 della L. 283/2000); Fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004.
Importo massimo deducibile: le erogazioni liberali effettuate in denaro o in
natura sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato del soggetto
donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo
indicato nell’articolo di legge, rappresentato dal 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.
Le disposizioni contenute nella Legge 80/2005 integrano il quadro
normativo esistente secondo il quale le erogazioni liberali sono disciplinate
in linea di massima dagli artt. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater) e 100
comma 2 lettere h) e l) del TUIR, come già precedentemente analizzato.
A tali norme, dunque, che continuano a rimanere in vigore, si affiancano le
disposizioni contenute nella Legge 80/2005.
Questi due sistemi agevolativi non sono pertanto cumulabili, ragion per cui,
sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il contribuente dovrà
operare una scelta a favore dell’una oppure dell’altra disciplina.
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Da osservare inoltre che per accedere alla deduzione, secondo quanto
previsto dall’art. 14 comma 2, è necessario che il soggetto beneficiario:
- tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un adeguato
documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
La dottrina prevalente ritiene ormai necessario, per le ONLUS che
vogliano accedere al nuovo regime della deducibilità fiscale delle
donazioni, l’adozione della contabilità ordinaria (metodo della partita
doppia); la presenza di una semplice contabilità tenuta mediante la prima
nota cassa/banca non sarebbe pertanto sufficiente a questi fini. In attesa di
eventuali chiarimenti ufficiali in materia, si consiglia pertanto alle
associazioni che NON adottano la contabilità ordinaria di comunicarlo ai
soggetti donanti, affinchè questi ultimi siano consapevoli del rischio di
irrogazione di sanzioni in caso di controlli.
Da ultimo è opportuno segnalare che le disposizioni contenute nella Legge
80/2005 non trovano applicazione nei confronti delle società di persone
commerciali.
La L. 80/2005 prevede infine l’esenzione da tasse e imposte indirette nel
caso di donazioni a favore di enti universitari e di ricerca, un inasprimento
del regime sanzionatorio in materia di indebite deduzioni dall’imponibile e
la responsabilità solidale tra soggetto erogatore ed ente beneficiario.
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ATTIVITA’ ESERCITATE DALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO EX LEGGE 266/91
REGIME I.V.A.
Legge 266/91 – art. 8, comma 2: “Le operazioni effettuate dalle
Organizzazioni di Volontariato … non si considerano cessioni di beni ne’
prestazioni di servizi ai fini I.V.A.”
Ne discende dunque:
1. Non deve essere aperta Partita IVA; 2. Non devono essere emesse ricevute o fatture con applicazione di IVA; 3. Non debbono essere tenuti registri IVA acquisti e vendite; 4. Non deve essere presentata denuncia annuale IVA.
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati, le Associazioni di Volontariato
non possono detrarre l’IVA addebitata, essendo equiparate a privati
consumatori.
(L'Agenzia delle Entrate ha definitivamente escluso anche le poche
eccezioni – ambulanze, natanti ed elicotteri da soccorso – che in passato
erano state, per un breve periodo, ritenute ammissibili.)
Il Legislatore, con l’art. 96 della Legge 1/11/2000 e i successivi decreti di
attuazione, ha istituto la possibilità per le OdV di acquisire un contributo
per l’acquisto di “autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari”. Il contributo riconosciuto è pari al 20% del prezzo complessivo
di acquisto ed è attribuito grazie all’applicazione di uno sconto da parte del
venditore che poi, indicando la riduzione nella propria dichiarazione dei
redditi, acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione
delle proprie imposte e contributi”.
Cosa succede nel caso in cui l’Associazione eserciti una attività
commerciale abituale? La norma non è chiara, e consentiva, in passato, due
diverse interpretazioni:
1. L’interpretazione letterale della legge portava ad affermare l’esclusione da IVA per i proventi da attività commerciali abituali;
2. L’interpretazione sistematica dell’intero provvedimento legislativo, al contrario, faceva concludere per la necessità di assoggettare ad
IVA i suddetti proventi.
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Il ministero, nelle poche occasioni in cui si era pronunciato, aveva
generalmente escluso l’assoggettabilità ad IVA di tutte le operazioni
effettuate dalle O.d.V. (soluzione 1).
Oggi, tuttavia, l’approvazione del D.L. 185/2008 (vd. oltre) rende
oltremodo problematico, per una O.d.V., mantenere una attività
commerciale con tanto di Partita IVA, anche in considerazione degli
orientamenti assunti in proposito dai Registri Provinciali ex L. 266/91.
REGIME I.R.E.S.
Legge 266/91 – art. 8, comma 4: “I proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) qualora
sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali”
Quali sono queste attività commerciali e produttive marginali?
Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Finanze del 25.5.1995 (G.U. n°
134 del 10.6.95):
COMMA 1°
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di
volontariato;
(esempio: vendite di magliette, gadgets, ecc., nel corso di manifestazioni
a carattere occasionale; i beni rivenduti possono essere stati acquistati
anche a titolo oneroso.
Viceversa, non si può definire attività marginale la gestione, p. es., di un
punto vendita per commercio equo-solidale, se i prodotti ceduti sono
stati acquistati a titolo oneroso; ciò in quanto manca il requisito
dell’occasionalità);
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
(esempio: commercio di vestiti usati o altri beni ricevuti in dono da
privati; questa attività può essere esercitata anche in via continuativa,
utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo, dal momento che
l’acquisizione dei beni successivamente rivenduti e’ a titolo gratuito);
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c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza
alcun intermediario;
(esempio: vendita di manufatti in legno o carta prodotti direttamente dai
volontari; anche in questo caso l’attività può essere esercitata anche in
via continuativa, utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo.
Vale la pena di ricordare che i soci non debbono ricevere alcun
compenso per l’opera prestata, ma solo rimborsi per spese sostenute per
conto dell’associazione);
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
(esempio: gestione di bar e ristorante nel corso di sagre annuali o feste
patronali, anche per più giorni; l’occasionalità va valutata caso per
caso, tenendo anche conto della durata della manifestazione.
Implicazioni con disciplina SIAE e diritti d’autore);
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 917/86),
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i
costi di diretta imputazione.
(esempio: corso di formazione organizzato dall’associazione; se il totale
delle quote per partecipare al corso e’ di € 1.500,00, il totale dei costi
sostenuti per la realizzazione dello stesso corso non deve essere
inferiore a € 1.000,00. Fra le spese debbono essere inclusi i soli costi
diretti, quali i compensi e rimborsi spese ai relatori, cancelleria, affitto
della sala, copisteria, ecc.);
COMMA 2°
“Le attività devono essere svolte:
a. in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6;
b. senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.”
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Ciò significa che:
a. le organizzazioni di volontariato debbono esercitare queste attività al solo scopo ultimo di conseguire l’oggetto principale stabilito dallo
statuto; l’eventuale utile deve essere investito nelle attività istituzionali
dell’ente;
b. Deve mancare un'organizzazione specifica di impresa, anche in riferimento all’aspetto esteriore, in modo da evitare ogni rischio di
“concorrenza sleale” nei confronti di soggetti che svolgono
professionalmente attività analoghe.
Occorre inoltre ricordare che per ciascuna raccolta pubblica di fondi va
redatto un apposito rendiconto, da conservarsi per 5 anni (vd. paragrafo
precedente).
Cosa succede se si eccedono i limiti della marginalità?
Esempi:
Gestione di bar e ristorante in via continuativa (manca il requisito dell’occasionalità);
Prestazione di trasporto malati: prestazione pagata dall’utente = € 1,00 al Km; costo kilometrico sostenuto dall’associazione = € 0,50 (ricarico del
200%, non viene rispettato il requisito del ricarico massimo del 150%).
L’interpretazione più sono due:
1) INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: l’associazione perde i benefici fiscali, per cui i proventi conseguiti diventano soggetti alle
imposte ordinarie sui redditi (IRES, IRAP). In più, secondo parte della
dottrina (confermata dai più recenti orientamenti dei Registri
Provinciali del Volontariato), si perde automaticamente lo “status” di
Organizzazione di volontariato, per cui si deve procedere
automaticamente alla cancellazione dal registro regionale.
2) INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA: l’associazione, analogamente al caso 1), perde i benefici fiscali relativi alle attività
commerciali e produttive marginali, ma NON viene cancellata
dall’albo.
3) D.L. N° 185/2008, ART. 30: PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS: l’associazione, analogamente al caso 2), perde i benefici
derivanti dalla automatica iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, ma
non verrebbe cancellata dall’albo. E’ inoltre soggetta alla
comunicazione dei dati fiscali di cui allo stesso D.L. 185/2008.
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Il comportamento tenuto fino a poco tempo fa dagli enti preposti alla
gestione del registro del volontariato (Regione, provincia) era quello di
mantenere l’iscrizione al registro per le O.d.V. che esercitano una attività
commerciale che eccede i limiti della marginalità.
Oggi, al contrario, si tende (perlomeno per quanto riguarda l’Emilia
Romagna) a concludere per la cancellazione d’ufficio di tutte le O.d.V. in
possesso di Partita IVA, in quanto prive dei requisiti di iscrivibilità
all’Albo.
Mancano comunque pronunciamenti giurisprudenziali in materia.
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ENTI NON COMMERCIALI – ADEMPIMENTI
I.R.A.P.
(D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997)
Con decorrenza 1.1.1998 è stata istituita l’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (I.R.A.P.).
Per gli enti non commerciali in particolare le modalità di applicazione
sono diverse a seconda che:
1. Venga esercitata un attività commerciale; 2. Non venga esercitata alcuna attività commerciale.
1. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE.
In questo caso la base imponibile si determina sottraendo ai ricavi
commerciali i costi commerciali, ad eccezione dei costi sostenuti per
lavoro dipendente o assimilato, collaborazioni coordinate e continuative
o prestazioni occasionali, ed escludendo proventi ed oneri finanziari e
straordinari.
Attualmente è prevista una deduzione pari ad € 1.850,00 per ogni
dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (tale deduzione
compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi
annui inferiori ad € 400.000,00);
2. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALE.
La base imponibile si calcola sommando i seguenti importi:
retribuzioni spettanti (principio della competenza) al personale dipendente, al netto degli eventuali contributi INPS e INAIL dovuti;
non rilevano tuttavia le retribuzioni degli apprendisti ed ai disabili, e
quelle relative ai dipendenti con contratto di formazione lavoro.
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi, borse di studio);
compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Ad essi si applica la sola ritenuta IRPEF del 20%;
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Se sono stati sostenuti nell’anno costi di tale natura, l’ente e’ obbligato
l’anno successivo alla presentazione della relativa denuncia annuale IRAP
ed al versamento dell’imposta, pari in Emilia Romagna al 3,21% per le sole
ONLUS (l’aliquota nazionale è al 3,90% dal 1.1.2008) della base
imponibile.
La base imponibile deve essere preventivamente diminuita di una
franchigia di € 8.000,00, qualora il valore della stessa base imponibile non
superi l’importo di € 180.759,91.
Vi è altresì obbligo di versamento dell’acconto per l’anno in corso, di
misura variabile di anno in anno, dell’imposta relativa all’anno precedente,
suddiviso in 2 rate (40% e 60%).
In ogni caso se le attività esercitate sono occasionali, esse sono escluse
dalla base imponibile IRAP, dato il presupposto di legge: “… esercizio
abituale di una attività di produzione o di scambio di beni, o di produzione
di servizi…” – art. 2 D. Lgs. 446/97.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE
IMPOSTA DI REGISTRO
Dal 1.1.2014 è stata eliminata l’agevolazione consistente nell’applicazione
per le O.d.V. dell’imposta di Registro in cifra fissa (€ 200,00) per gli atti
relativi ad acquisti di immobili, onde si applica l’ordinaria aliquota
proporzionale. Per tutti gli altri atti delle O.d.V. l’imposta non si applica
per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8, comma
1, legge 266/91).
IMPOSTA DI BOLLO
Per le ONLUS l’imposta di Bollo non si applica per gli atti, documenti,
istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni,
posti in essere o richiesti.
Per le O.d.V. l’esenzione è prevista solo per gli ATTI (quindi si applica la
normativa ONLUS in quanto più favorevole).
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TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Esenzione totale per le ONLUS (Art. 18 D. Lgs. 460/97), compresa tassa
applicata ai telefoni cellulari.
TRIBUTI LOCALI
La legge sulle ONLUS (Art. 21 D. Lgs. 460/97) prevede che gli enti locali
(comuni, province, regioni) possono stabilire esenzioni parziali o totali per
i tributi di loro pertinenza, quali I.M.U., TOSAP, TARI (Tassa rifiuti).
Dal 1.1.2005 vige l’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità e, in particolari
condizioni (affissione curata direttamente dall’associazione; patrocinio o
partecipazione degli enti pubblici territoriali) anche l’esenzione del diritto
sulle pubbliche affissioni).
(Comune di Parma: possibilità di richiedere l’esenzione da TARI le
ONLUS a determinate condizioni)
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)
Il comma 8 dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 (che ha istituito l’IMU) dispone
che si applica all’I.M.U. l’esenzione prevista dalla norma (Art. 7, lett. i), D.
Lgs. 504/1992), recante disposizioni in materia di esenzione ICI per gli enti
non commerciali (anche non ONLUS), relativamente agli immobili
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive.
L’art. 91 bis, comma 3 del D. Lgs. 1/12 ha disposto che la suddetta
esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale
dell’immobile, quale risulta da specifica dichiarazione che ha trovato la
veste definitiva, unitamente alle relative istruzioni, con il D.M. 26/06/2014.
La comunicazione da effettuarsi mediante l’utilizzo di tale modello esplica
i suoi effetti a decorrere dall’anno di imposta 2012 tanto ai fini dell’IMU
quanto ai fini della TASI.
La dichiarazione, di regola, va presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per le attività ad uso promiscuo esistono tabelle differenziate per settore di
attività (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive e sportive) e in base
all’individuazione di tre parametri (spazio, destinatari e tempo) che
determinano una percentuale da applicare alla rendita catastale
dell’immobile destinato ad uso promiscuo.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
La legge ONLUS prevede (Art. 23 D. Lgs. 460/97) l’esenzione
dall’imposta sugli intrattenimenti (ex spettacoli) (ma non dai diritti
d’autore) per le manifestazioni occasionali (orientativamente non più di tre
all’anno) organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
Si attende un decreto del Min. delle Finanze che fissi i criteri per stabilire
condizioni e limiti dell’occasionalità di un evento.
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COMUNICAZIONE DATI E NOTIZIE A CARATTERE
FISCALE (“MODELLO EAS”)
L’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella Legge n° 2 del 28.1.209)
introduce un nuovo obbligo per gli enti non profit: la trasmissione, in via
telematica all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario),
di dati e notizie a fini fiscali (cosiddetto Modello EAS).
Tale modello, approvato il 2.9.2009, contiene una serie di
informazioni da fornire sull’attività svolta dall’associazione, compresi
alcuni dati di bilancio e sul vigente statuto, e doveva essere inviato in via
telematica entro il termine, per l’anno 2009, del 15 dicembre 2009 (termine
poi prorogato al 31.3.2011).
Per i nuovi enti non profit, tale modello deve essere compilato entro
60 giorni dalla data di costituzione; a regime, il modello va inoltre
presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in qui si sono
verificate variazioni “significative” (es. oggetto sociale).
Sono esonerati da tale adempimento:
1. le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri ex L. 266/91, a condizione che non svolgano attività commerciali
diverse da quelle considerate “marginali” elencate nel Decreto
Interministeriale del 25.5.1995. Diversamente, le O.d.V. sono
obbligate alla comunicazione, e non sono più considerate ONLUS
“di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/97, con
l’eliminazione dei relativi benefici fiscali;
2. le associazioni pro-loco che optano per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91;
3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI che non svolgono attività commerciale.
4. ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, ivi comprese le ONLUS di diritto (oltre a Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, anche
Coop Sociali e Organizzazioni Non Governative).
5. Enti privi di natura associativa (es. Fondazioni); 6. Enti di diritto pubblico; 7. Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi
pensione).
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, al di fuori dei
casi sopraelencati, tutte le associazioni che riscuotono proventi da
prestazioni di servizi ai soci, o anche semplicemente che riscuotono quote associative dagli stessi soci, sono tenute a tale adempimento.
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SOGGETTI AMMESSI A COMPILAZIONE “SEMPLIFICATA”
DEL MODELLO EAS
E’ stato stabilito, con provvedimento del 29.10.09, che determinate
tipologie di soggetti, iscritti in pubblici registri, possono trasmettere il
modello EAS in forma semplificata. Trattasi di:
a. Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alla Legge 383/2000.
b. Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91, e che svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” elencate nel
D.M. 25.5.1995;
c. associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI (diverse da quelle che non svolgono attività commerciale,
esonerate del tutto dall’obbligo);
d. Associazioni dotate di personalità giuridica; e. Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno o
riconosciute da associazioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese;
f. Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL o disciplinate normativamente, le loro articolazioni territoriali ed i loro
patronati;
g. Associazioni riconosciute di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M.
Questi soggetti possono limitarsi a compilare solamente il primo
riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale, ed i dati di cui ai righi 4), 5), 6), 25), e 26). Le
Associazioni sportive compileranno altresì il rigo 20) mentre le
associazioni con personalità giuridica dovranno barrare “si” nella casella
3).
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, potrà richiedere ulteriori
informazioni presso i pubblici registri nei quali le associazioni sono iscritte,
o direttamente alle singole associazioni.
La sanzione per il mancato invio del Modello EAS risulta essere la
perdita dell’esenzione da imposizione fiscale per le suddette entrate (quote
associative, proventi da attività di servizi nei confronti dei soci, altre
attività commerciali) e quindi la loro tassabilità.
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RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF
Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri
nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS,
Organizzazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97,
Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni sportive
dilettantistiche, Comuni per le attività sociali), possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell’IRPEF, secondo un meccanismo analogo a
quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle
varie confessioni religiose.
I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria
dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della
propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria,
comune di residenza ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.),
eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.
Per l'anno d'imposta 2015 (Mod. 730 o UNICO da presentare
nell'anno 2016), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati
dovevano inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate,
esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a
mezzo intermediari abilitati, entro il termine del 7 maggio 2016;
successivamente, entro il 30 Giugno 2016, a pena di decadenza del
beneficio, occorreva inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate (al CONI per le A.S.D.) competente per territorio, a mezzo
raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti
che danno diritto all’iscrizione, allegando copia di valido documento di
identità del sottoscrittore.
Entro il 30 settembre di ogni anno è possibile ravvedere “a regime” le
omissioni di cui ai precedenti adempimenti (es. mancata trasmissione
telematica della domanda di iscrizione, mancata o incompleta trasmissione
della autocertificazione, ecc.) versando € 258,00 a tiolo di sanzione ridotta,
sanando quindi tali irregolarità e rientrando a pieno titolo tra le associazioni
beneficiarie.
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RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
Linee guida per la predisposizione del Rendiconto
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge 24.12.2007 n. 244, art. 3, comma
6, ribadito dal D.P.C.M. 19.3.2008 - art. 8, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2008 (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per l’anno di
imposta 2007)
Anche per gli anni successivi l’obbligo di rendiconto è previsto dalle
normative di proroga del 5 per mille, mentre per gli anni precedenti tale
obbligo non sussiste.
Il 7 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e politiche sociali, delegato al
controllo sulle erogazioni destinate agli enti del “volontariato” di propria
competenza: ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, A.P.S., associazioni
e fondazioni riconosciute ecc. (ivi incluse le associazioni sportive
dilettantistiche obbligate peraltro dall’esercizio finanziario 2006), ha
emanato le linee guida per la predisposizione del rendiconto.
Tali linee guida sono state integrate nel 17.7.2013: le nuove
disposizioni andranno applicate presumibilmente a decorrere dall’annualità
2011 e seguenti.
ANNUALITA’ INTERESSATE
L’anno finanziario 2008 (dichiarazioni presentate nel 2008 per anno
d’imposta 2007) e successive.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO
Per agevolare gli enti è stato predisposto dal Ministero un fac-simile di
rendiconto (non obbligatorio, anche se senz’altro consigliabile), composto
da una prima sezione anagrafica ed una seconda sezione contenente il
rendiconto vero e proprio. In quest’ultima sezione vanno suddivise, a
seconda della tipologia, le spese coperte con gli introiti del 5 per mille.
Il modello di rendiconto è scaricabile in formato PDF al seguente indirizzo
web:
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/CinquePerMille/Pages/default.aspx;
Le voci di costo possono essere ulteriormente dettagliate all’interno della
stessa categoria (es.: 2. costi di funzionamento tot. € 3.000,00, di cui
cancelleria € 500,00, affitto € 1.500,00 ecc.)
In particolare, occorre sempre (diversamente dalle istruzioni precedenti)
allegare una relazione descrittiva che illustri in dettaglio le attività svolte e
le spese sostenute.
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Nel caso di utilizzo del 5 per mille per il pagamento di costi del personale
per più del 50% dei fondi ricevuti, occorre allegare copia delle buste paga
dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce).
In alternativa alla presentazione del rendiconto è possibile presentare il
bilancio sociale, senza obblighi particolari di forma e di contenuto (e quindi
anche se non redatto secondo le Linee Guida di compilazione fornite
dall’Agenzia delle ONLUS, come invece era richiesto nella precedente
versione delle linee guida). In tal caso, qualora sussista l’obbligo di
trasmissione (importo percepito superiore ad € 20.000,00), questa potrà
essere sostituita dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del
Bilancio Sociale sul sito web dell’associazione, allegando la delibera
dell’organo competente di approvazione dello stesso).
Importante:
Il rendiconto deve essere redatto entro la fine del 12° mese successivo alla
data di ricezione del contributo (es. erogazione 11.11.2013, termine di
predisposizione 30.11.2014), allegando una copia del documento di identità
del rappresentante legale, e conservato (unitamente ai giustificativi di
spesa) per 10 anni;
Viene parzialmente derogato all’obbligo di spendere entro 12 mesi dalla
data dell’accredito l’importo del 5 per mille ricevuto, qualora si voglia
accantonare in tutto o in parte l’importo percepito per progetti ultrannuali.
Rimane peraltro l'obbligo di effettuare e rendicontare le altre spese entro
l