ASI-REGOLAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE · 2018. 3. 25. · SERVIZIO DI FOGNATURA, DEPURAZIONE E...

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87100 Cosenza / via Piave 70 / telefono 0984 71218 / fax 0984 71874 www.asicosenza.eu / e. mail: [email protected] REGOLAMENTO per L’IMMISSIONE ed il TRATTAMENTO delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e CIVILI e delle ACQUE METEORICHE nelle OPERE e negli IMPIANTI CONSORTILI (approvato con Delibera del Comitato Direttivo n.35 del 28.10.2004)

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REGOLAMENTO per L’IMMISSIONE ed il TRATTAMENTO delle ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e CIVILI e delle ACQUE METEORICHE nelle OPERE e negli IMPIANTI CONSORTILI (approvato con Delibera del Comitato Direttivo n.35 del 28.10.2004)

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2 Consorzio per lo Sviluppo Industriale delle Provincia di Cosenza

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TITOLO I SERVIZIO DI FOGNATURA, DEPURAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE. AR T . 1 OGGETTO DEL REGOL AMENTO AR T . 2 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE E DEGLI

IMPIANTI

TITOLO II PROCEDURA E CONDIZIONE DI CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI. AR T . 3 DIRITTO ALLA CONCES SIONE AR T . 4 TIPO DI CONCESSIONE AR T . 5 CONCESSIONI PROVVISORIE AR T . 6 CONCESSIONI DEFINITIVE E DURATA AR T . 7 DINIEGO DELLA CONCESSIONE AR T . 8 DISDETTA DELLA CONCESSIONE AR T . 9 DOMANDA DI CONCESSIONE AR T . 10 TITOLARI DELLA CONCESSIONE AR T . 11 CAMBIAMENTO DI PROPRIETA’ DI AZIENDE

INDUSTRIALI AR T . 12 VARIAZIONI DI UTENZA AR T . 13 MODALITA’ SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI

CONCESSIONE AR T . 14 VERSAMENTI – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

TITOLO III NORME E CARATTERISTICHE SPECIFICHE ALLA RETE NERA E RELATIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AR T . 15 POTENZIALITA’ QUALITATIVE E

QUANTITATIVE DELL’IMPIANTO DI

DEPURAZIONE AR T . 16 CONDIZIONI E REQUISITI DI ACCETTABILITA’

DEGLI SCARICHI E DEGLI AFFL UENTI NELLE RETI CONSORTILI

AR T . 16 RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

DELLE INDUSTRIE AR T . 18 LIQUAMI PROVENIENTI DA UTENZE DI

FOGNATURA COMUNALE O ESTERNE

ALL’AGGLOMERATO AR T . 16 DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITA’

TITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI AR T . 20 RETE INTERNA AR T . 21 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AR T . 22 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

CONSORTILE AR T . 23 PROPRIETA’ DELLE CONDOTTE FOGNANTI AR T . 24 MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ART.25 GUASTI ALLE CANALIZZAZIONI ED AGLI

ACCESSORI INTERNI

TITOLO V ACCERTAMENTI – VERIFICHE E CONTROLLI AR T . 26 AGENTI ADDETTI AI SERVIZI DI FOGNATURA E

DEPURAZIONE AR T . 27 ISPEZIONI

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AR T . 28 CONTROLLO DEGLI SCARICHI AR T . 29 CONTROLLO DEI CAMPIONI AR T . 30 DETERMINAZIONI ANALITICHE AR T . 31 MODALITA’ DI AUTOCONTROLLO

TITOLO VI MISURAZIONE E TARIFFAZIONE DEGLI SCARICHI AR T . 32 MISURAZIONE DEGLI SCARICHI E CANONI AR T .32BIS NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALLA

TASSAZIONE DEGLI SCARICHI E CANONI AR T . 33 TARIFFARIO – REVISIONE

TITOLO VII PAGAMENTI AR T . 34 PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO AR T . 35 FATTURAZIONE CANONI AR T . 36 PAGAMENTO CANONI AR T . 37 RITARDO OD OMISSIONE DEI PAGAMENTI AR T . 38 PAGAMENTI RELATIVI A VARIAZIONI DI

UTENZA

TITOLO VIII RESPONSABILITA’ E SANZIONI AR T . 39 INFRAZIONI AR T . 40 SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’

DEGLI EFFLUENTI AR T . 41 VERBALE DI INFRAZIONE AR T . 42 TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO AR T . 43 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI AR T . 44 RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE E

CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE AR T . 45 REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ABUSI

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI AR T . 46 RICHIAMO LEGGI E DISPOSIZIONI AR T . 47 MODIFICHE AL REGOLAMENTO AR T . 48 ENTRATA IN VIGORE

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TITOLO I SERVIZIO DI FOGNATURA, DEPURAZIONE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE.

ART . 1

FINALITA’ Il presente regolamento è Stato redatto al fine di consentire la gestione delle reti consortili, anche in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo 152/2006, inerente al trattamento delle acque reflue urbane, in rapporto alle utenze costituite dagli insediamenti produttivi che insistono negli Agglomerati Industriali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza e/o anche dalle utenze esterne all’Agglomerato. Esso comprende: 1. La disciplina e i rapporti fra il Consorzio e le aziende varie utenze; 2. La disciplina di tutte le attività tecniche amministrative che il Consorzio

dovrà svolgere per la gestione delle reti bianche e nere e dei relativi impianti di depurazione.

ART . 2

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE NERE E BIANCHE E DEGLI

IMPIANTI. Negli Agglomerati, nei quali sono state realizzate le reti di raccolta delle acque nere e bianche, e il relativo impianto di depurazione per lo smaltimento delle acque reflue industriali e urbane, tutte le aziende insediate sono tenute a servirsi delle suddette reti e dei servizi resi per lo scarico e il trattamento delle acque nere e bianche, con le modalità previste dal presente Regolamento, salvo l’obbligo di pre-trattamento dei reflui, nei casi previsti dall’applicazione della vigente normativa. La gestione, direzione, sorveglianza e controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque reflue e meteoriche sono espletati dal Consorzio, anche ai sensi del decreto Legislativo 152/2006, secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento e in conformità alle vigenti leggi sulla salute pubblica.

TITOLO II

PROCEDURA E CONDIZIONE DI CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART . 3

DIRITTO DI CONCESSIONE Il Consorzio concede lo scarico delle acque reflue e delle acque meteoriche nelle proprie reti alle condizioni da esso riconosciute possibili ed accompagnate dai necessari presupposti tecnici. Le concessioni sono accordate previa stretta osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e, qualora ritenuto necessario, alle condizioni particolari che, di volta in volta possono essere fissate nel relativo atto di concessione. E’ assolutamente vietata ogni immissione di acque reflue e meteoriche in punti della rete non autorizzati dal Consorzio. In tal caso, essa sarà considerata in mala fede, anche agli effetti penali conseguenti.

ART . 4

TIPO DI CONCESSIONE. Le concessioni si dividono in:

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a. Provvisorie; b. Definitive. Esse possono riguardare, separatamente o promiscuamente le acque reflue industriali e/o civili e quelle meteoriche, a esclusiva determinazione del Consorzio.

ART . 5 CONCESSIONI PROVVISORIE Le concessioni provvisorie, riservate agli insediamenti produttivi, sono: a. Quelle concesse per un tempo determinato a discrezione del Consorzio con

provvedimento motivato, in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;

b. quelle concesse per l’esecuzione dell’istruttoria tecnica e per il controllo dell’efficienza del depuratore in tutte le condizioni di utenza del soggetto autorizzato.

Esse non potranno avere durata superiore ad un anno solare e, comunque, per esse varranno tutte le norme che regolano le autorizzazioni definitive, salvo per la durata. E’ altresì riservata al Consorzio la facoltà di subordinare il rilascio delle concessioni provvisorie a condizione e garanzie diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Regolamento. In casi eccezionali, motivatamente, la concessione provvisoria potrà essere rinnovata per il successivo anno solare e per una sola volta. Decorso il termine, le concessioni provvisorie dovranno essere convertite in definitive, a pena di decadenza.

ART . 6 CONCESSIONI DEFINITIVE E DURATA. Le concessioni definitive hanno di norma durata quadriennale e possono avere inizio in qualsiasi giorno, stabilendosi la scadenza al primo anno al 31 dicembre dell’anno corrente. In situazioni particolari il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilirsi caso per caso, determinando,ove occorra, prezzi e condizioni particolari. Esse dovranno essere rinnovate, indipendentemente dal termine qualora si verifichino le condizioni previste e definite nel provvedimento di autorizzazione. Per il rinnovo della concessione definitiva,dovrà essere replicata l’attività di cui al punto b dell’art.5 del presente regolamento, previo rilascio della concessione provvisoria, con le modalità per esse previste.

ART .7 DINIEGO DELLA CONCESSIONE Il Consorzio, previo accertamento, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinare l’accoglimento a prescrizioni di propria determinazione, tenuto conto degli standard contenuti nella tabella 3 dell’Allegato 5 del decreto Legislativo 152/1999 e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento delle acque.

ART . 8 DISDETTA DELLA CONCESSIONE Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione,almeno tre mesi prima della scadenza e, cioè entro il 30 settembre, devono inoltrare apposita dichiarazione al Consorzio. In mancanza di disdetta, la concessione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell’atto di concessione preesistente ed alle stesse condizioni e così, successivamente, salvo la facoltà del Consorzio di cui agli artt. 43 e 45 del presente regolamento. Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

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ART . 9 DOMANDA DI CONCESSIONE La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità ad apposito modulo rilasciato dal Consorzio, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere:

1. cognome, nome, qualifica,la residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, enfiteuta o affittuario dell’immobile;

2. indicazione dell’immobile per il quale è richiesta la concessione; 3. partita IVA e codice fiscale; 4. tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche

qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale.

5. la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull’attività lavorativa, secondo quanto precisato dall’art.9, e con l’assicurazione, successivamente verificabile, che gli effluenti, immersi in fognatura rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella allegata al presente regolamento. Nel caso che gli effluenti non siano compatibili con le caratteristiche depurative dell’impianto centralizzato, gli stessi devono subire, nell’ambito dell’azienda un processo di pre-trattamento. La richiesta, fatta dal proprietario, deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull’immobile, quella fatta dall’eventuale affittuario dovrà essere accompagnata dal nulla osta del proprietario e dal contratto di fitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall’art.6. Alla domanda di concessione dovranno essere allegate la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie e la prova della costituzione di un deposito infruttifero, entrambe nella misura indicata dal Consorzio nel tariffario pro-tempore. Tutto quello che precede è analogamente valido per le utenze che provengono dall’esterno dell’Agglomerato, per le quali la richiesta potrà essere ammessa a giudizio insindacabile del Consorzio anche compatibilmente con le potenzialità dell’impianto. In quest’ultimo caso, la concessione da stipulare con i Comuni o con i singoli privati, eventualmente interessati ad usufruire di tale servizio, sarà disciplinata da apposita convenzione.

ART . 10 TITOLARI DELLA CONCESSIONE Le concessioni vengono fatte, di norma, ai titolari degli insediamenti che producono scarichi; possono altresì essere rilasciate ad affittuari o, comunque, non proprietari, alle condizioni previste nel precedente art.9.

ART . 11 CAMBIAMENTO DI PROPRIETA’ DI AZIENDE INDUSTRIALI I contratti di concessione non potranno mai intendersi risoluti per il fatto che l’Azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dalla concessione qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi, fini alla scadenza della concessione in atto. In qualunque caso il trasferimento di proprietà dell’immobile, sia il cessante che il subentrante, dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la voltura dell’utenza. La mancata denuncia da parte del subentrante darà diritto al Consorzio di

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procedere alla intercettazione dello scarico.

ART . 12 VARIAZIONE DI UTENZA Se un utente intende produrre una variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, o del punto di immissione di essi, deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia ed elemento al proposito. Il Consorzio, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura e con l’impianto di depurazione, determinerà le condizioni per l’utenza in un nuovo atto di concessione dell’autorizzazione allo scarico, indicando i nuovi limiti parametrali e/o volumetrici.

ART . 13 MODALITA’ SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESS IONE Accertata la possibilità di concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per ottenere la concessione, comparativa della spesa di allacciamento e delle spese generali amministrative, sia l’una che le altre fissate dal tariffario pro-tempore vigente.

ART . 14 VERSAMENTI – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma dell’art.32 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema stabilito dal Consorzio. La concessione si intenderà definitivamente accordata dal Consorzio con determina del Direttore Generale. Nel disciplinare di concessione relativo allo scarico delle acque nere e bianche all’interno delle reti consortili, vengono fissati:

1. la superficie del lotto (mq) e la superficie coperta (mq); 2. il numero dei dipendenti occupati nel corso dell’anno nell’azienda; 3. il tipo e le modalità di campionamento fatta dal Consorzio, caso per

caso, in funzione della variabilità del tipo di attività, come risultanti in fase istruttoria.

Il disciplinare di concessione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l’industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pre-trattamenti.

TITOLO III NORME CARATTERISTICHE SPECIFICHE ALLA RETE NERA E RELATIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

ART . 15 POTENZIALITÀ QUALITATIVE E QUANTITATIVE

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE L’impianto di depurazione consortile è dimensionato per rispettare nello scarico finale, i limiti di accettabilità previsti dalla tabella “A” annessa alla pre-vigente legge 10/5/1976 n.319 e ss.mm.ii. Il ciclo depurativo comprende:

a. linea acque reflue; b. linea fanghi. a. per la linea acque reflue si hanno i seguenti trattamenti:

� sollevamento iniziale; � grigliatura meccanizzata; � sedimentazione primaria;

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� ossidazione biologica in percolatori; � sedimentazione finale; � ricircolo fanghi di recupero; � disinfezione (clorazione).

b. per la linea fanghi si hanno i seguenti trattamenti: � ispessimento fanghi; � digestione anaerobica.

ART . 16

CONDIZIONI E REQUISITI DI ACCETTABILITA’ DEGLI

SCARICHI E DEGLI AFF LUENTI NELLE RETI CO NSORTILI Lo scarico delle acque nere e delle acque bianche, è ammesso. Di norma, in un solo punto della rispettiva rete. In particolare, per quanto riguarda i criteri generali per l’accettabilità degli affluenti nella rete consortile delle acque nere, a che essi siano tali:

- da non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell’impianto di depurazione (incendi, scoppi, esalazioni tossiche, etc.);

- da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci,, aggressività per i materiali lapidei, corrosione della parti metalliche, etc.);

- da non compromettere il buon funzionamento della rete e dell’impianto (depositi, intasamenti, fenomeno di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, etc.);

- da non comportare una gestione onerosa dell’impianto terminale (eccessivo consumo di reattivi,di aria, di energia elettrica, etc.).

Esse dovranno inoltre avere caratteristiche di accettabilità, così come previsti nella Tabella 3 e con le limitazioni della tabella 5 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006, in modo che, prima della confluenza nella fognatura consortile, dovranno essere soddisfatti i valori limiti di emissione in fognatura della tabella allegata al presente Regolamento redatta secondo il suddetto allegato. Ciascun utente è tenuto all’osservanza dei suddetti limiti, anche con adeguati sistemi di pre-trattamento prima dell’immissione nella fognatura consortile, mediante il controllo, a propria cura e spese, dei liquami di scarico, fatte salve, comunque, le eventuali prescrizioni contenute nel regolamento comunale e tutte le norme di legge in materia di scarichi e trattamento delle acque. Le seguenti norme e prescrizioni, valide per gli insediamenti produttivi, costituiscono parte integrante di tali limiti. 1. sono ammessi nei collettori fognari del Consorzio solo scarichi derivanti

da processi produttivi ed acque reflue domestiche (servizi igienici,mense, etc), non sono ammessi pertanto scarichi di pioggia (se non previsto da apposita convenzione);

2. i valori limite di accettabilità di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

3. non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1,2,3,5,6,7,8,9 e 10 della tabella 5 dell’Allegato 5 del decreto Legislativo 152/2006, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento;

4. lo scarico delle acque di lavaggio, di raffreddamento, ovvero impiegate per la produzione di energia, deve essere separato dallo scarico finale di ciascun stabilimento;

5. per le sostanze e i componenti riportati nella Tabella 5 dell’Allegato 5 al Decreto Legislativo 152/2006, i valori limite di emissione non possono

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essere superiori a quelli indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 del suddetto decreto;

6. per alcuni parametri, a fronte di manifesta incompatibilità con il processo depurativo e/o di particolari vincoli legati alla funzionalità dell’impianto, il Consorzio si riserva, caso per caso, di adottare specifici limiti.

ART . 17 RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DELLE

INDUSTRIE Nel caso di scarichi reflui anche industriali la richiesta di concessione di cui all’art.3 deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi. Al Consorzio deve essere assicurata la più ampia attività di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall’industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo, il segreto industriale. L’adempimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere ripetuto ogni qualvolta modifiche ai processi di lavorazione, od altro intervento, comportino variazioni qualitative e/o/ quantitative degli scarichi.

ART . 18 LIQUAMI PROVENIENTI DA UTENZE DI FOGNATURA

COMUNALE O ESTERNE ALL’ AGGLOMERATO. Le caratteristiche dei reflui di utenze provenienti dall’esterno dell’Agglomerato, dovranno anch’essi essere conformi a quanto previsto nella già citata tabella 3 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006. In particolare il Comune che immette lo scarico nella rete fognaria consortile, è tenuto al rispetto delle seguenti norme: 1. sono ammesse nella rete fognaria del Consorzio soltanto le acque reflue

domestiche e le acque reflue urbane. Non sono ammesse di norma le acque meteoriche o acque bianche;

2. le acque reflue urbane devono rispettare i valori limite di emissione della Tabella 3 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

3. per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di acque reflue provenienti da attività artigianali (officine meccaniche,laboratori di analisi, studi di odontotecnici, falegnamerie, impianti di verniciatura, etc.) l’amministrazione Comunale, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica per detti allacciamenti, deve accertare e garantire, per le sostanze indicate nella Tabella 3 dell’Allegato 5 del suddetto decreto, il ripristino assoluto dei valori limite in essa indicati, eventualmente prescrivendo adeguati sistemi di pre-trattamento. I limiti derogati dovranno essere esplicitamente indicati nell’atto di concessione dell’autorizzazione. Analogamente il singolo privato, che immette lo scarico nella rete fognaria consortile, è tenuto al rispetto delle stesse norme regolamentari richiamate per l’utente interno all’Agglomerato.

ART . 19 DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITA’ Al Consorzio è riservata facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in quei casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo da parte di una certa industria venga compensata dall’apporto minore o, al limite, nullo delle altre. Analoga facoltà il consorzio si riserva nel caso di industrie i cui liquidi danno luogo a scarichi inquinanti, che non incidano sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame in fognatura. In questi ed altri casi, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell’atto di concessione.

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TITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART . 20

RETE INTERNA La rete per la raccolta delle acque reflue e meteoriche all’interno del lotto in proprietà e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell’utente. Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessario e di collaudare e verificare, dal tecnico ed igienico, la rete interna prima che sia posta in servizio, o quando lo ritenga opportuno.

ART . 21 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Qualora per l’immissione in fognatura debba procedersi ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adoperarsi dovranno essere preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

ART . 22 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA CONSORTILE L’allacciamento deve avvenire, ovunque possibile attraverso una sola bocca di scarico. La condotta di collegamento tra la rete interna e la fognatura consortile per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, è eseguita esclusivamente dal Consorzio, direttamente o a mezzo di installatori da esso autorizzati, a totale spese dell’utente. Potrà essere realizzata anche dall’utente stesso previa autorizzazione del Consorzio. Su ciascuna fogna di collegamento alla rete fognaria consortile, immediatamente a valle della recinzione del lotto, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento.

ART . 23 PROPRIETA’ DELLE CONDOTTE FOGNANTI I rami della fognatura costruiti con contributo a fondo perduto degli utenti e gli allacciamenti costruiti a totale spesa degli utenti per la parte ricadente all’esterno della proprietà privata appartengono al Consorzio, restando all’utente il diritto d’uso. Sono, invece, di proprietà dell’utente i tratti di condotta ricadenti all’interno di ogni singolo lotto.

ART . 24 MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle condotte di cui al presente regolamento, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti o a chiunque altro, a pena del risarcimento dei danni eventualmente provocati e con riserva delle eventuali conseguenti azioni penali. Le spese relative a tali operazioni sono a carico dell’utente che ha l’obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualsiasi irregolarità e/o guasto agli apparecchi e/o/ alle condotte.

ART . 25 GUASTI ALLE CANALIZZAZIONI ED AGLI ACCE SSORI INTERNI L’utente deve provvedere a che tutte le canalizzazioni di scarico e gli accessori della proprietà privata, siano protetti dalle manomissioni, essendo egli stesso

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responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al Consorzio.

TITOLO V ACCERTAMENTI – VERIFICHE E CONTROLLI

ART . 26 AGENTI ADDETTI AI SERVIZI DI FOGNATURA E

DEPURAZIONE Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare. Ciascuno di essi, dovendo entrare nella proprietà privata, tenuto ad esibirla all’utente.

ART . 27 ISPEZIONI Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti o delegati, gli impianti interni alla proprietà privata. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione del Consorzio. In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente il servizio, fino a che le verifiche non abbiano potuto avere luogo, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente. Resta altresì il diritto del Consorzio di revoca della concessione e di riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART . 28 CONTROLLO DEGLI SCARICHI Al Consorzio sono demandati i poteri in materia di controllo e di campionamento, contemplati al comma 2 dell’art.49 del Decreto Legislativo 152/99. Tali poteri vengono esercitati dagli agenti di cui all’articolo 26 e/o da personale qualificato appositamente delegato dal Consorzio. Nel caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, il Consorzio assume i provvedimenti previsti all’articolo 42 del suddetto decreto.

ART . 29 RACCOLTA DEI CAMPIONI Il Consorzio si riserva di raccogliere, senza preavviso, nei pozzetti di controllo, i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificarne l’osservanza ai limiti di cui al presente Regolamento. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelli fissati, per ciascuna utenza, nel relativo disciplinare di concessione, nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato 5 del decreto Legislativo 152/99. Nel caso di opposizione od ostacolo alle predette operazioni si applicano le norme previste negli articoli precedenti.

ART . 30 DETERMINAZIONI ANALITICHE Le determinazioni analitiche verranno effettuate su un campione medio, come risulta definito nel disciplinare di concessione, nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99. Ove non altrimenti indicato nel seguente Regolamento, le metodiche analitiche e di campionamento, da impegnarsi nella determinazione dei parametri, sono quelle indicate al punto 4 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

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ART . 31 MODALITA’ DI AUTOCONTROLLO Il Consorzio, tramite il servizio di gestione dell’impianto di depurazione, deve provvedere ad effettuare un programma di autocontrollo finalizzato alla tipizzazione delle caratteristiche dei reflui in entrata, di quelli in uscita ed al controllo della efficienza funzionale delle varie unità operatrici dell’impianto, nel rispetto di quanto contenuto nell’allegato 5 del decreto Legislativo 152/99.

TITOLO V MISURAZIONE E TARIFFAZIONE DEGLI SCARICHI

ART . 32

MISURAZIONE DEGLI SCARICHI E CANONI Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio le somme corrispondenti ai totali oneri derivanti dalla fornitura del servizio di gestione della rete fognante e del relativo impianto di depurazione. La tariffa per unità di volume trattato sarà determinata con il metodo normalizzato e nella specifica applicazione stabilita dall’ente d’Ambito Calabria 1 Cosenza, relativamente alla gestione della sola rete fognaria e dell’impianto di depurazione. La misurazione egli scarichi avverrà mediante idonea apparecchiatura, da installare con oneri a carico dell’utente secondo specifiche tecniche stabilite dal Consorzio. Nelle more di applicazione del suddetto criterio, il Consorzio determinerà una tassazione degli scarichi secondo quanto indicato nel successivo articolo che avrà valore transitorio.

ART . 32 BIS NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALLA TASSAZIONE DEGLI

SCARICHI E CANONI Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio una somma annua, quale contributo alle spese di esercizio e manutenzione della rete fognante e relativo impianto di depurazione e della rete di raccolta dell'acqua meteorica, fino all'applicazione a regime del precedente art. 32.

II canone, viene determinato per ogni singola utenza, applicando le formule di seguito riportate:

1. Per le acque affluenti alla rete fognante provenienti da utilizzazioni sia industriali che civili (acque nere):

T1 = QF1 + QS1 + QL ove:

T1= canone (€/anno) QF1= Quota fissa per utenza (€) QS1= Quota variabile per superficie coperta = Isc * Csc con: Isc = Indice correlato alla superficie coperta Csc = costo medio annuale relativo alla superficie coperta QL = Quota variabile per numero di addetti = nl * cl con:

nl = Numero dipendenti medio mensile nel corso dell'anno di riferimento cl = costo per dipendente

2. Per le acque meteoriche (acque bianche):

T2= QF2+ QS2 ove: T2 = canone (€/anno) QF2= Quota fissa per utenza (€) QS2=Quota variabile per superficie lotto = sl * csl con:

sl = Superficie Lotto (mq) csl = costo relativo alla superficie del lotto

Nelle suddette formule i parametri sl se sono ricavabili dai progetti così come

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approvati dal Consorzio ed nl sarà fornito dalle singole aziende su espressa richiesta del Consorzio. Per ciò che riguarda invece gli indici ISc, ed i costi medi Csc, csl, cl, essi vengono fissati dal tariffario prò-tempore vigente all'atto della stipula dell'atto di concessione.

ART . 33 TARIFFARIO - REVISIONE Nel tariffario sono fissati, oltre i depositi e le penali: a) la tassa per concorso spese di istruttoria della pratica di concessione (art. 9); b) i costi unitari per la valutazione della spesa di allacciamento alla fognatura

consortile e le spese generali amministrativi per detto collegamento. c) la quota fissa per utenza, d) i valori dei coefficienti di costo unitario Csc, csl, cl che compaiono nelle

formule di cui all'art. 32bis. Nulla è dovuto se il collegamento di cui al punto b) è realizzato dall'utente. Tutti i coefficienti di costo medio unitario verranno aggiornati sulla base del bilancio consuntivo di ciascun anno, per cui il tariffario sarà sottoposto a revisione annuale con delibera del Comitato Direttivo del Consorzio.

TITOLO VII PAGAMENTI

ART . 34

PAGAMENTO SPESE DI ALLACCIO II Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per l'allaccio, realizzato dall'Ente, venga fatto ratealmente, con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità da determinarsi dal Consorzio.

ART . 35 FATTURAZIONE CANONI Gli utenti sono tenuti a corrispondere il canone aggiornato e le eventuali maggiori spese straordinarie occorse per la gestione dell'anno precedente. I relativi calcoli dovranno tener conto delle indicazioni riportate nello stesso tariffario, per la ripartizione dei costi in rapporto alle sezioni di trattamento. La fatturazione del canone o dei canoni, dovuti dall'utente, sarà semestrale con emissione all'inizio di ciascun semestre solare, e sarà effettuata applicando le formule di cui agli articoli precedenti, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

ART . 36 PAGAMENTO CANONI II pagamento dei canoni deve effettuarsi presso l'Istituto Tesoriere del Consorzio/Bancario o presso il Consorzio stesso, entro 15 giorni dall'emissione della relativa fattura. Eventuali reclami non danno diritto a ritardi di sorta. ART . 37 RITARDO OD OMISSIONE DEI PAGAMENTI In caso di ritardo dei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, al versamento di una penale nella misura del 10% dell'importo dovuto e degli interessi di mora, ai sensi di legge. La morosità avviene automaticamente allo scadere del 15° giorno dalla data di emissione della fattura, senza preavviso, e da, inoltre, diritto al Consorzio di intercettare ed interrompere lo scarico, senza avviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla interruzione del servizio. In caso di ripristino del servizio, l'utente moroso pagherà, oltre alle somme per

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arretrati, penalità ed interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, le altre spese che il Consorzio incontrerà per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, i diritti per la sospensione e la attivazione del servizio.

ART . 38 PAGAMENTI RELATIVI A VARIAZIONI DI UTENZA Le somme dovute, nei casi di variazione di utenza comunque comportanti nuove concessioni, saranno versate nei modi che verranno dal Consorzio stabiliti e tempestivamente comunicati.

TITOLO VIII

RESPONSABILITÀ' E SANZIONI ART . 39

INFRAZIONI La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni contenute nella concessione, da diritto al Consorzio di sospendere la ricezione degli scarichi ed esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario pro-tempore, da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria oltre al rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frodo, scarichi abusivi, manomissioni o darmi, comunque prodotti, alle condotte e/o agli impianti, oltre all'azione penale e civile da esperire contro l'utente, si applicherà una penale fissata nel tariffario pro-tempore, ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione. Qualora l'utente non assolve al pagamento della penale applicatagli e non adempie alle prescrizioni dettate dal Consorzio, ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà intercettare definitivamente lo scarico, revocando la concessione.

ART . 40 SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ' DEGLI

EFFLUENTI Qualora in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità delle acque reflue domestiche, urbane e industriali influenti all'impianto, per uno o più parametri del campione medio, o di detto limite incrementato del 50% anche in uno solo dei campioni istantanei, il Consorzio diffiderà formalmente l'utente a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine il Consorzio può revocare la concessione per lo scarico. In ogni caso , il Consorzio ha facoltà di aumentare fino a tre volte il canone di cui all'art. 32 relativamente all'intero periodo in cui l'utente ha dato luogo a scarichi a livelli indebiti, indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente. Tutte le determinazioni analitiche, dopo la diffida, verranno effettuate dallo specifico settore chimico delle ASL di competenza, sui campioni raccolti dal Consorzio a mezzo dei suoi delegati o agenti , avvertita la parte interessata. Sia per le acque reflue urbane che per quelle industriali i valori limiti di emissione dei parametri 10,13,14,15,18,20,21,24, 25,37,40,43,44 e 49 non possono essere superiori a quelli della Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99. Qualora l'immissione del refluo, del quale risulti superato il limite di accettabilità di cui sopra, comporti un pregiudizievole funzionamento dell'impianto di depurazione consortile tale da compromettere la piena efficienza ed il mantenimento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99, gli eventuali interventi previsti dal precedente comma, avranno rilevanza penale a carico dell'utente il cui scarico

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ha superato i limiti di accettabilità consortili. ART . 41

VERBALE DI INFRAZIONE Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio, con regolare verbale, di cui una copia sarà consegnata all'utente.

ART . 42 TEMPORANEA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO II Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili, pur impegnandosi a provvedere, come è possibile e con la massima sollecitudine, a rimuovere le causa. L'utente, per questo, non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso spese, né la risoluzione del contratto. In ogni caso la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone, alle rispettive scadenze.

ART . 43 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI Le concessioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolute di diritto nel caso di cessazioni di esercizio, opportunamente documentate da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità Giudiziaria, etc. ) In ogni caso restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati. La concessione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stato sospeso lo scarico delle acque e tale sospensione duri da oltre due mesi. Il Consorzio, in tal caso, ha diritto di riscuotere, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza della concessione.

ART . 44 RESPONSABILITÀ' DELL'UTENTE E CONSERVAZIONE DELLA

DERIVAZIONE L'utente è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi, agli impianti e alle condutture di derivazione. Sono sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni e/o sostituzioni.

ART . 45 REVOCA DELLE CONCESSIONI PER ABUSI L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

1. per manomissione delle canalizzazioni; 2. per scarico di acque di tipo o di qualità diversi da quelli per cui è stata

rilasciata la concessione. Il Consorzio, nei casi sopra menzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca della concessione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART . 46 RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in campo igienico-sanitario e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro se ed in quanto applicabili.

ART . 47 MODIFICHE AL REGOLAMENTO II Consorzio si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità tutoria, le disposizioni del presente Regolamento, in modo da aggiornarne l'applicabilità, prendendo in considerazione le proposte di miglioria, tenendo

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conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico e di ogni norma di legge e di regolamento (nazionale o regionale), in materia. Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale ha la sola facoltà di chiedere, per iscritto ed entro tre mesi dalla entrata in vigore delle modifiche, la rescissione della concessione. Tale revoca, se richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal primo giorno del primo trimestre solare successivo alla data di rescissione.

ART . 48 ENTRATA IN VIGORE II presente Regolamento entra in vigore dalla data di ratifica con delibera consortile.