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I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47 Triestina Bruno Tribuna Dossier TDOS_508_Minori_stranieri_2017.indb 1 23/08/17 15:48

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Asdfsdf Nsdfsdf

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATIAnalisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47

Triestina Bruno

Tribuna Dossier

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Presentazione • 3

Quest’Opera affronta con linguaggio ad un tempo rigoroso e di esemplare chiarezza espositiva la tematica delle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, introdotta con la Legge 7 aprile 2017, n. 47.

La novella legislativa, entrata in vigore lo scorso 6 maggio, definisce una disciplina organica e unitaria per tutti i minori stranieri non accompagnati attraverso la previ-sione di un sistema di accoglienza e di assistenza volto a garantire parità di condizioni di accesso nel nostro territorio e soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

Le principali novità introdotte dalla legge possono essere identificate, da un lato nelle misure di accoglienza dei minori migranti che giungono in Italia lontano dalla tutela di adulti di riferimento, dall’altro nel rafforzamento delle tutele e dei diritti già previsti in favore degli stessi, quali, ad esempio, il diritto alla salute e all’istruzione, il diritto all’ascol-to e il diritto di assistenza legale.

Particolare importanza viene attribuita all’esplicita introduzione del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati e alla figura dei tutori dei minori per i quali è prevista la creazione di un albo di volontari adeguatamente formati.

l'Editore

Presentazione

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Prefazione • 5

Prefazione

Dietro a un acronimo freddo come tutte le formule burocratiche - MSNA -, si celano volti e nomi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in fuga dal proprio Paese di origine e privi di figure adulte di riferimento, cioè soli. Mi riferisco ai minori stranieri non accom-pagnati.

Le loro storie ci hanno stupito e commosso di volta in volta, quando, con l’aumentare del numero dei loro arrivi in Italia, l’attenzione dei media si è alzata e ha cominciato a proporle all’opinione pubblica.

Io li ho incontrati in carne ed ossa per la prima volta, a Lampedusa, dove mi ero reca-ta anche sulla scorta del lavoro avviato nella Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza di cui ero componente. Era il 2011 e l’esplosione della cosiddetta primavera araba ne aveva portati sull’isola un numero che, all’epoca, era sembrato tanto straordinario da far parlare di “emergenza”: 3802 gli sbarcati, un migliaio dei quali sarebbe risultato scomparso nei mesi successivi all’arrivo.

Nel 2016 ne sono arrivati 25.846. In sei anni, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e dicembre 2016, ne sono arrivati 62.672.

Ma poter dire con precisione chi sono e quanti sono i minori non accompagnati arri-vati e accolti in Italia in strutture o famiglie non è ancora possibile anche se la situazione è complessivamente molto migliorata dai giorni del mio primo incontro con loro sull’isola siciliana.

I loro viaggi, spesso finanziati dalle famiglie che sognano di dare ai figli una possibilità nella vita, o di trovare in loro aiuto per il proprio sostentamento, sono per lo più dramma-tici e pericolosi.

Partono dall’Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan, attraversano il deserto, ammassati in pick up, si imbarcano in Libia. Oppure cercano di raggiungere l’Egitto.

Lasciano le proprie famiglie in Nigeria, in Gambia, in Costa d’Avorio e raggiungono Agadez, punto di raccolta per la seconda tratta del viaggio.

Transitano per lo più dalla Turchia, o dalla Grecia, i ragazzi che arrivano dall’Afghani-stan o dal Pakistan o dall’Iraq. Si imbarcano a Patrasso verso le coste pugliesi.

A loro, ragazzi e ragazze coraggiosi e generosi, capaci di mettere in discussione la propria vita per aiutare madri e fratelli, ha voluto dedicare il messaggio per la giorna-ta del migrante e del rifugiato Papa Francesco: “tra i migranti i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile - ci ha ricordato - perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di documenti, nascondendoli agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si fac-cia sentire. In tal modo finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei minori è dura da spezzare”.

On. Sandra ZampaVicepresidente Commissione Parlamentareper l’infanzia e l’adolescenza

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6 • I minori stranieri non accompagnati

Le loro testimonianze ci lasciano muti, colpiti e smarriti di fronte alla consapevolezza che possa esserci chi subisce, da ragazzino, tanta sofferenza: “non so chi mi abbia guar-dato dal cielo e abbia deciso che sarei sopravvissuta. Ma è successo. Una notte all’im-provviso ci hanno tirato fuori dalla prigione e, trascinandoci per i capelli, hanno messo me e un’altra ragazza su una nave. Eravamo come delle schiave ma finalmente c’era una speranza di arrivare a destinazione. Ci hanno obbligato a bere acqua salata e ci hanno lasciato sulla barca senza che ci fosse nessuno a pilotarla. In balia del mare, alla deriva. Ora che sono in Italia, e sono stata curata e aggiustata, voglio soltanto andare a scuola, e leggere più libri possibili. Per vivere moltissime storie, tutte diverse dalla mia”.

“Ora che sono in Italia.”, dice la ragazzina nigeriana in una testimonianza raccolta da una organizzazione internazionale per la protezione dell’infanzia. Ora che è in Italia l’e-sercizio della nostra responsabilità è chiara e non lascia margini di dubbio. Essa deriva dal rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che ci impone di prenderci cura di ciascuno di loro, di proteggerlo e di promuoverne la cre-scita. Perché queste ragazze e questi ragazzi, verso i quali la nostra responsabilità e cura dovrebbe andare ben al di là dei confini nazionali, magari impedendo che le loro vite sia-no messe a rischio da drammatici viaggi via terra o via mare, sono prima di tutto persone di minore età. Non sono “migranti”, non sono “stranieri”, sono prima di tutto minori. E se nessun minore dovrebbe essere costretto ad abbandonare casa propria, la propria madre, il padre, le sorelle e i fratelli, e non sappiamo o non possiamo impedirlo, dobbiamo alme-no fare in modo che non sia costretto a nuovi viaggi, nuovi pericoli e nuove sofferenze che mettano a rischio la sua stessa esistenza.

Il nostro Paese lo ha saputo riconoscere e, in ragione della condizione di estrema vul-nerabilità cui sono esposti i minori stranieri non accompagnati, ha di recente adottato norme per costruire “un sistema organico di accoglienza e protezione” nei loro confronti.

La legge 47, di cui sono prima firmataria, è stata approvata in via definitiva il 29 marzo 2017 portando a compimento un lungo e complesso percorso parlamentare e di cambiamenti normativi che, una volta a regime, potranno garantire maggiore rispetto dei diritti dei minori migranti soli, ma che sono anche un caso “esemplare” in Europa oltre che un investimento nel futuro dell’Italia. Un Paese che crede in sè stesso non si limita a difendersi ma progetta e costruisce il proprio domani: i minori migranti non accompa-gnati rappresentano una opportunità per crescere nuovi cittadini e creare piena integra-zione soprattutto quando la sua popolazione invecchia alla velocità cui sta andando l’I-talia. Queste norme riconoscono un ruolo importante alle comunità locali, ai sindaci cui sono offerti nuovi strumenti, alla società civile che si misura ogni giorno con sfide nuove, alla scuola, potente strumento di integrazione, all’associazionismo, al mondo della giusti-zia, a chi ogni giorno si cura della sicurezza e del rispetto della legalità. Sono norme di ci-viltà che ci aiuteranno a costruire un Paese migliore. Da tutti i soggetti chiamati in campo dipenderà una buona e piena loro realizzazione.

On. Sandra Zampa

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Indice sommario • 7

Presentazione ...................................................................................... pag. 3

Prefazione ......................................................................................... » 5On. Sandra Zampa Vicepresidente Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Legge 7 aprile 2017, n. 47 ............................................... » 9 di Avv. Prof.ssa Triestina Bruno

1.1. Impianto normativo .................................................................. » 9

1.2. Definizione di minore straniero non accompagnato ....................... » 10

1.3. Il MSNA: soggetto di diritti e portatore di interessi propri ............. » 11

2. Il principio assoluto del divieto di respingimento alla frontiera dei minori ........................................................ » 14 di Avv. Prof.ssa Triestina Bruno

2.1. Articolo 3: divieto di respingimento e provvedimento di espulsione . » 14

2.2. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione ..................................................... » 16

2.3. Rimpatrio assistito e volontario .................................................. » 17

3. Sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati ................................................................ » 18 di Avv. Prof.ssa Triestina Bruno

3.1. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati................... » 18

3.2. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati ....................................................... » 21

3.3. Misure per i minori richiedenti protezione internazionale ............... » 24

3.4. Intervento delle associazioni di tutela nei giudizi riguardanti i MSNA .................................................................................... » 25

4. Misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ................................................................ » 27 di Dott.ssa Anna Florio

4.1. Le nuove misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ......................................................................... » 27

4.2. Strutture di prima assistenza ed accoglienza per i minori stranieri non accompagnati ................................................................... » 29

4.3. Centri di seconda accoglienza: SPRAR ....................................... » 30

Indice sommario

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8 • Indice sommario

5. Dall’accoglienza alla integrazione ........................................ pag. 32 di Dott.ssa Anna Florio

5.1. Indagini familiari: il colloquio..................................................... » 32

5.2. Istituzione del sistema informativo nazionale dei MSNA - Cartella Sociale ................................................................................... » 34

5.3. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo .................................................... » 34

6. La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati ................................................................ » 35 di Avv. Rossella Marzullo

6.1. Premessa ............................................................................... » 35

6.2. L’istituzione dell’elenco dei tutori volontari .................................. » 37

6.3. L’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza................. » 42

6.4. Il diritto alla salute e all’istruzione .............................................. » 44

6.5. Il diritto all’ascolto e all’assistenza legale .................................... » 49

6.6. La tutela dei minori vittime di tratta ........................................... » 55

PostfazioneLa tutela dei diritti fondamentali alla salute, alla cura, all’assistenza, dei minori stranieri non accompagnati alla luce della legge 7 aprile 2017, n. 47 .......................................... » 61On. Marilina IntrieriPresidente Child’s Friends National Associationgià Garante Infanzia e adolescenza Regione Calabria

Appendice normativa ......................................................................... » 65

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I minori stranieri non accompagnati

1. La Legge 7 aprile 2017, n. 47.

1.1. Impianto normativo.La Legge n. 47 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017, n. 93, recan-te Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, introduce modifiche alla normativa vigente e rafforza gli stru-menti di tutela conformemente a quanto già previ-sto da disposizioni nazionali e internazionali.

La novella, entrata in vigore lo scorso 6 maggio, definisce una disciplina organica e unitaria per tutti i minori stranieri non accompagnati attraver-so la previsione di un sistema di accoglienza e di assistenza volto a garantire parità di condizioni di accesso nel nostro territorio e soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggio-re età.

Le principali novità introdotte dalla legge, che verranno trattate singolarmente nella narrativa che segue, possono essere identificate da un lato nel-le misure di accoglienza dei minori migranti che giungono in Italia lontano dalla tutela di adulti di riferimento (artt. 4, 5, 9, 12) dall’altro nel rafforza-mento delle tutele (artt. 6, 7, 8, 11) e dei diritti (artt. 14-17) già previsti in favore degli stessi.

L’intervento normativo richiamato, la cui ap-plicabilità è circoscritta ai minori stranieri non accompagnati presenti alla frontiera o nel territo-rio italiano, si è reso necessario in considerazione dell’incessante flusso di minori migranti che giun-gono nel nostro Paese privi di tutela, flusso che pone maggiori problematiche inerenti la loro acco-glienza e protezione.

L’assenza di una regolamentazione uniforme, fino a prima dell’entrata in vigore della legge, ha fat-to sì che il fenomeno sociale venisse gestito come fase di emergenza, generando una disciplina va-

riante anche nel territorio nazionale, impedendo così la totale realizzazione della tutela in favore di ciascun minore dal momento della sua identifica-zione alla prima accoglienza.

Nel corso degli anni, infatti, innumerevoli sono stati gli interventi atti alla risoluzione delle singole problematiche collegate al fenomeno sociale, ma la creazione graduale della disciplina sulla condizione giuridica del minore ha inevitabilmente creato dif-ficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni con ingenti lacune normative, nella prassi colmate attraverso l’attuazione di differenti prassi.

La Legge 47/2017, c.d. legge Zampa dal nome della prima firmataria On. Sandra Zampa, vicepre-sidente della commissione parlamentare infanzia, nella vigente legislatura, nello scenario normativo europeo si distingue per l’adeguatezza e l’organicità del modello di accoglienza previsto.

Ponendo l’attenzione all’impianto normativo predisposto dal legislatore, con riguardo ai princi-pi, si rileva da un lato l’esplicita introduzione del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso; dall’al-tro, per il divieto di espulsione, derogabile solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, viene stabilito che il relativo provvedimento è adot-tabile a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore e dunque solo se, a seguito delle indagini familiari, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nel suo esclusivo interesse.

Per la creazione di una rete di accoglienza la legge prevede una linea di azione volta al favor mi-noris, improntata alla celerità nello scambio di in-formazioni e documenti inerenti ciascun minore straniero non accompagnato e tendente all’attività

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10 • I minori stranieri non accompagnati

sinergica di tutti coloro che gestiscono il flusso mi-gratorio minorile, anche a seguito del raggiungi-mento della maggiore età.

In una visione puerocentrica della problemati-ca minorile il legislatore ha predisposto, infatti, un sistema nazionale di accoglienza caratterizzato da una procedura uniforme di identificazione e accer-tamento dell’età e dall’istituzione presso il Ministe-ro del lavoro e delle politiche sociali di un sistema informativo nazionale, contenente le cc.dd. cartel-le sociali compilate dal personale qualificato, che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

Le modifiche, rese necessarie, assolvono a un duplice obiettivo: uno di intervento sulla colloca-zione dei minori nelle strutture di prima assistenza e accoglienza a loro destinate, garantendo celerità, disponibilità di posti e standard qualitativi; l’altro di individuazione della soluzione di lungo periodo più idonea nel superiore interesse del minore, valutata in considerazione della storia personale di ognuno, attuando così un sostegno continuativo per i minori in condizioni di particolare vulnerabilità, come le vittime di tratta.

In merito v’è da evidenziare l’introduzione di misure speciali di protezione per tutti i minori stra-nieri non accompagnati che si trovino in particolare stato di vulnerabilità per rispondere a specifici biso-gni in ragione della loro condizione.

Considerato che il minore è soggetto in fieri e necessita di particolare cura e protezione rispetto ad altre categorie, in particolar modo se in stato di abbandono, si è ritenuto indispensabile il rafforza-mento delle tutele e dei diritti già previsti in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Il potenziamento delle tutele avviene attraverso le modifiche apportate alla disciplina del rimpatrio assistito e volontario, di cui competente all’adozio-ne del provvedimento è il Tribunale per i minoren-ni, che lo adotterà, valutato il risultato delle indagini specifiche, solo se opportuno nell’interesse supe-riore del minore.

Anche sulle cc.dd. indagini familiari la legge agi-sce rendendone più celere l’attivazione e introdu-cendo il criterio di preferenza dell’affidamento fa-miliare rispetto al collocamento presso le comunità di accoglienza.

Sempre in una logica tesa all’effettiva assisten-za e protezione del minore in stato di abbandono,

il legislatore ha inteso rafforzare e promuovere gli istituti di tutela e affidamento, al fine di tutelare il diritto del minore alla famiglia, rispetto al ricovero in strutture di accoglienza, e sensibilizzare i cittadi-ni all’affido familiare come possibilità rispetto alle comunità.

Particolare importanza viene attribuita alla fi-gura dei tutori per i quali è prevista la creazione di un albo di volontari adeguatamente formati. Le diverse leggi regionali istitutive della figura del Ga-rante dell’infanzia e dell’adolescenza conferiscono a tale istituto la costituzione degli elenchi dei tutori volontari di cui possono avvalersi i tribunali. Espe-rienze significative in tal senso quelle promosse, in particolare, dai Garanti delle regioni Veneto, Cala-bria, Lazio, attraverso protocolli firmati con i tribu-nali ordinari e minorili.

Nella logica del rafforzamento dei diritti la ri-forma predispone, poi, singole norme contenenti la disciplina di diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati quali il diritto alla salute e all’istru-zione, il diritto all’ascolto ed il diritto all’assistenza legale.

Ciò avviene attraverso l’estensione della garan-zia dell’assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Ser-vizio sanitario nazionale dopo il ritrovamento a se-guito della segnalazione, anche se non in possesso del permesso di soggiorno; ed ancora, incentivando l’adozione di specifiche misure da parte delle isti-tuzioni scolastiche e delle istituzioni formative ac-creditate e implementando le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero ed il riconoscimento del diritto del minore di essere in-formato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

1.2.  Definizione di minore straniero non accompagnato.

Per conoscere la legge applicabile ai minori stranie-ri non accompagnati che si trovino sul territorio ita-liano è necessario procedere individuando l’ambito di applicazione della disciplina de qua, che risulta delimitato dalla definizione di minore straniero non accompagnato, indicato all’articolo 2 della legge n. 47/2017 come colui che non ha cittadinan-za italiana o dell’Unione Europea e che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, solo, privo

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La Legge 7 aprile 2017, n. 47 • 11

di adulti di riferimento per lui legalmente responsa-bili in base alla normativa italiana.

Diversamente da quanto previsto dal Regola-mento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri , nel quale si legge la prima defi-nizione ufficiale fornita dal legislatore, oggi il mino-re straniero non accompagnato è titolare dei diritti in materia di protezione dei minori a prescindere dall’intenzione di richiedere la protezione interna-zionale.

La decisione appare conforme alla Risoluzione n. 97/C 211/03 del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi, fi-nora mai presa in considerazione.

Il legislatore, dunque, ha ritenuto doveroso espli-citare la pari protezione garantita a tutti i minori dai trattati internazionali, eliminando disparità di trattamento tra i minori migranti, garantendo a tutti pari protezione dell’ordinamento, facendo così

rientrare nella categoria anche i richiedenti asilo politico e sancendo esplicitamente la titolarità, in capo ai minori stranieri non accompagnati, dei di-ritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori aventi cittadinanza italia-na e dell’Unione Europea (art. 1, L. 47/2017 ).

Prima dell’entrata in vigore della legge, infatti, i minori richiedenti protezione internazionale non erano considerati di competenza del Comitato per i minori stranieri, che operava al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompa-gnati che non avessero presentato domanda di asilo.

Per questi ultimi il legislatore, in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’at-tribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti biso-gnosa di protezione internazionale, ha emanato il decreto legislativo n. 251 del 2007 nel quale è previ-sta la disciplina a loro applicabile.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 1. Ambito di applicazione1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si appli-cano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

ART. 2. Definizione1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore stra-niero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qual-siasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assi-stenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di

altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 1. Oggetto e definizioni1. (Omissis).2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «mi-nore presente non accompagnato», s’intende il mino-renne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato do-manda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel terri-torio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamen-to italiano.3. - 6. (Omissis).

Norme di interesse

1.3.  Il MSNA: soggetto di diritti e portatore di interessi propri.

Concentrando l’attenzione sulla disamina della normativa italiana in tema dei minori stranieri non accompagnati v’è da evidenziare che, seppur diso-mogenea, non è da considerare carente in quanto numerose sono le disposizioni rivolte ai minori (la materia, infatti, è regolata da diversi provvedimenti quali gli artt. 32 e 33 del T.U. in materia di immigra-zione, di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998 ; il Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, recante regolamento del Comitato per i mino-ri stranieri; l’articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di minori con protezione inter-nazionale ; l’articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e la direttiva del Ministero dell’in-terno del 7 dicembre 2006).

Invero, la problematica inerente il trattamento giuridico dei minori stranieri non accompagnati appare complessa proprio in considerazione del-

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12 • I minori stranieri non accompagnati

le plurime disposizioni contrastanti che generano difficoltà al momento della loro applicazione, so-prattutto in considerazione del fatto che ogni Stato interessato dal fenomeno dell’immigrazione, per far fronte alle diverse problematiche, ha dovuto adeguarsi alla normativa europea predisponendo i necessari interventi.

Le esperienze e i monitoraggi su territorio fatti da operatori e forze dell’ordine, nonché la necessi-tà di garantire sicurezza, tutela dei diritti umani e razionalizzazione delle risorse per valorizzare l’ac-coglienza e l’inclusione hanno richiesto una rivalu-tazione di tutta la normativa in materia per il supe-ramento di molte gravi lacune.

La riforma in esame, pertanto, era attesa e rite-nuta indispensabile per la creazione di una tutela globale rivolta ai minori stranieri non accompagna-ti che tenesse in considerazione gli aspetti psicolo-gici e socio-sanitari inerenti la persona del minore.

Ciò soprattutto in considerazione della diffusa concezione, lesiva degli interessi minorili, di rite-nere il minore straniero non accompagnato figura ibrida che oscilla tra l’inclusione e l’esclusione. Sul tema cfr. Filippelli M., Lo status giuridico del mi-nore straniero non accompagnato nella Stato italia-no, Altalex, 29 agosto 2012. L’Autore nel sottolineare che interesse prioritario della normativa italiana e comunitaria è il perseguimento del bene del mino-re, da intendersi come prioritario rispetto a qualsi-asi altra problematica, rilevava la necessità “di una nuova frontiera normativa che si auspica esserci e finalizzata, quindi, non solo ad una integrazione dell’intera disciplina della problematica sottesa, ma anche alla armonizzazione delle singole leg-gi nazionali e comunitarie che hanno considerato, probabilmente, fino ad oggi il minore straniero non accompagnato portatore di un superiore interesse di passaggio destinato ad essere risolto con il tempo grazie alla cessazione del fenomeno migratorio. Oggi, la dinamica sociale, però, rende sempre più evidente ed in netta evoluzione tal fenomeno, il che dovrebbe far orientare il nostro Legislatore ad assumere una posizione decisiva che svisceri l’attuale orientamento giuridico catapultandolo da un regime emergenziale ad un regime ordinario.”.

In ambito nazionale, infatti, emerge una con-trapposizione tra la consapevolezza che il minore ha diritto a ricevere tutela e cura dallo Stato che lo ospita ed il campo normativo che disciplina il feno-

meno migratorio e che in modo prioritario perse-gue il principio della pubblica sicurezza e non della tutela, con lesione degli interessi e dei diritti mino-rili che vanno riconosciuti ad ogni fanciullo in tutti gli Stati sottoscrittori la convenzione di New York del 1989.

È lapalissiano che i minori stranieri non ac-compagnati presenti nel territorio italiano, in quanto minori, siano soggetti di diritti e portatori di interessi propri, titolari del diritto fondamen-tale ad una crescita e ad uno sviluppo armonioso della personalità come i minori aventi cittadi-nanza italiana e dell’Unione Europea.

Ciò è quanto viene definito, con esplicito ri-ferimento ai minori stranieri non accompagnati, dall’articolo 1 della legge 47/2017.

In ambito nazionale gli interessi dei minori stra-nieri non accompagnati sono ritenuti meritevoli di protezione e sono riconosciuti loro una serie di diritti inviolabili, tra gli altri il diritto all’assistenza sanitaria e il diritto all’istruzione.

In aggiunta, in considerazione della particolare situazione, viene loro riconosciuta l’applicazione di idonee misure riguardanti l’accoglienza e la pro-tezione, come il diritto al permesso di soggiorno, il divieto di espulsione e la possibilità di ricorrere agli istituti giuridici della tutela e dell’affidamento.

La legge 47/2017 prevede una disciplina volta alla realizzazione della tutela di tutti i minori mi-granti che giungono nel nostro Paese. garantendo l’attuazione dei diritti della personalità, umani e sociali, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché conformemente ai quattro principi fonda-mentali sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il princi-pio di non discriminazione, il diritto all’ascolto del-le opinioni del bambino e il principio del superiore interesse del minore.

In particolare quest’ultimo assume un ruolo fondamentale quale criterio interpretativo per le valutazioni delle soluzioni più congrue in favore del minore, dovendo per ogni singolo caso tenere in considerazione la minore età con riguardo alla pro-tezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale del minore.

Bisognerà valutare l’interesse superiore del mi-nore, ad esempio, propendendo per l’affidamento familiare o ad una comunità allorquando si realizzi-

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La Legge 7 aprile 2017, n. 47 • 13

no le condizioni, rispetto al suo inserimento in una struttura di accoglienza ovvero per l’adozione del provvedimento sul rimpatrio assistito e volontario, e si attuerà il superiore interesse del minore ogni-qualvolta verrà reso partecipe di ogni decisione che lo riguardi, anche promuovendo una partecipazio-

ne attiva degli stessi minori nei procedimenti giu-risdizionali e amministrativi di cui fanno parte ga-rantendo un sistema di giustizia child friendly (così come raccomandato dalle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 novem-bre 2010).

D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello straniero.

ART. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 301. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto pre-visto dal comma 1 bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro su-bordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro pre-scinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al la-voro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al com-pimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stra-nieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ov-vero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentan-za nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il ri-fiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.1 ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e pro-vare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1 bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non an-cora iniziato.1 quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei de-creti di cui all’articolo 3, comma 4.

ART. 33. Comitato per i minori stranieri. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 311. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul terri-torio dello Stato e di coordinare le attività delle ammi-nistrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rap-presentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’inter-no e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli af-fari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell’Associazione nazio-nale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due rappresen-tanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:a) le regole e le modalità per l’ingresso ed il soggior-no nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza tempora-nea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l’affidamento temporaneo e per il rimpa-trio dei medesimi;b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessa-te ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo. 2 bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore stra-niero non accompagnato per le finalità di cui al com-ma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni com-petente.3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel pre-sente articolo si provvede nei limiti delle risorse uma-ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251. Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme mi-nime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di per-

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14 • I minori stranieri non accompagnati

2. Il principio assoluto del divieto di respingimento alla frontiera dei minori.

2.1.  Articolo 3: divieto di respingimento e provvedimento di espulsione.

L’art. 3 della legge 47/2017 interviene anche in materia di respingimento ed espulsione dei minori stranieri non accompagnati con l’affermazione del principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori.

Respingimento ed espulsione sono due proce-dure che propendono per il raggiungimento del medesimo obiettivo: non permettere l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato a coloro che non sono in possesso delle condizioni necessarie richie-

ste dalla normativa in materia, ponendo così, attra-verso un effettivo controllo, una tutela preventiva da eventuali rischi sociali.

Con l’articolo 3 il legislatore ha voluto disciplina-re in modo organico queste due diverse situazioni attinenti al fenomeno migratorio, l’ingresso nel ter-ritorio dei minori stranieri non accompagnati ga-rantendo loro fattiva tutela sancendo il divieto di re-spingimento alla frontiera, nonché il momento della presenza sul territorio prevedendo che l’adozione del provvedimento di espulsione di un minore stra-niero sia disposto solo nel suo superiore interesse.

sona altrimenti bisognosa di protezione inter-nazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

ART. 28. Minori non accompagnati1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazio-nale di minori non accompagnati richiedenti la pro-tezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione inter-nazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall’ente locale nell’ambito del sistema di protezio-ne per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell’ambito delle risorse del Fondo nazio-nale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’ar-ticolo 1 septies del citato decreto legge n. 416 del 30 dicembre 1989.2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifi-ci programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non ac-compagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualo-ra questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell’artico-lo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell’interesse prevalen-te del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spo-stamenti sul territorio stesso.3. Le iniziative per l’individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di pro-tezione internazionale, sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza, nell’ambito delle convenzioni

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o as-sociazioni umanitarie a carattere nazionale o interna-zionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l’obbligo della assoluta ri-servatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

ART. 19. Garanzie per i minori non accompagnati1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5.2. Se sussistono dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, es-sere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medi-co-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l’esatta de-terminazione dell’età si applicano le disposizioni del presente articolo.3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visi-ta medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell’esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all’accoglimento della domanda, nè all’adozione della decisione.4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, ed allo stes-so è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

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Il principio assoluto del divieto di respingimento alla frontiera dei minori • 15

Il T.U. delle disposizioni concernenti la disci-plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 286/1998, all’articolo 19 prevede il principio di non refoulement secondo il quale è fatto divieto di espulsione o di respingi-mento di ogni straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per qualsiasi motivo (La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugia-ti, al primo comma dell’articolo 33, sancisce il prin-cipio di non refoulement stabilendo che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.” prevedendo, al successivo comma, la possibilità di deroga solo se “..per motivi seri egli debba essere considerato un pe-ricolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”).

Il legislatore, in mancanza di esplicito riferimen-to ai minori stranieri non accompagnati e al fine di porre fattiva tutela ai minori sin dall’ingresso nel

nostro Stato, all’articolo citato, ha previsto che in nessun caso può essere disposto il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagna-ti, introducendo per questi ultimi il divieto assoluto di respingimento.

Tale divieto è esteso anche ai minori stranieri in assenza di visto di ingresso rilasciato ai fini dell’ado-zione o non accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, come stabilito dal secondo comma del medesimo articolo.

Viene così aggiornata anche la legge 184/1983 recante disposizioni in materia di diritto del mi-nore ad una famiglia, in quanto nella precedente formulazione l’articolo 33 comma 1 non permetteva l’ingresso nel nostro Paese ai minori che non erano in possesso di visto d’ingresso per adozione e ai mi-nori stranieri non accompagnati.

In riferimento alla disciplina relativa all’espulsio-ne dei minori stranieri l’articolo 3, in aggiunta a quan-to previsto dal T.U. all’articolo 31 comma 4, stabilisce che il provvedimento di espulsione potrà essere disposto dal Tribunale per i minorenni tempe-stivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta del Questore, solo a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 3. Divieto di respingimento1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la di-sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell’articolo 19 è inserito il seguente: «1 bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;b) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole: «il prov-vedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribuna-le per i minorenni decide tempestivamente e comun-que non oltre trenta giorni». 2. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le dispo-

sizioni dell’articolo 19, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

ART. 33. 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 19, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di con-cedere a minori stranieri il visto di ingresso nel terri-torio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa au-torizzazione della Commissione di cui all’articolo 38.3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d’origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissio-ne affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi ec-

Norme di interesse

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16 • I minori stranieri non accompagnati

2.2.  Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione.

Per i minori stranieri non accompagnati per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione il legi-slatore ha previsto, all’articolo 10 , due tipologie di permesso di soggiorno che il questore può rila-sciare: per minori non accompagnati o per motivi familiari.

Il primo è previsto per i minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio e segnalati alle autorità competenti. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questu-ra competente e per lui l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, dando così la possibilità di richiedere il permesso anche alla struttura nella quale il minore è accolto e assistito. È prevista la validità fino al raggiungimen-to della maggiore età.

Il secondo viene rilasciato dal questore se il minore straniero è sottoposto a tutela o ad affida-mento a un cittadino italiano o straniero e non è collocato in una casa-famiglia; per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, legge 184/1983 , o sottoposto alla tute-la di un cittadino italiano con lo stesso convivente; per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell’art. 9 co 4 della legge 184/1983 o sot-toposto a tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

La modifica intervenuta ha eliminato il permes-so di soggiorno per integrazione del minore, istitu-ito dalla legge n. 189 del 2002, ma nella pratica mai applicato.

L’intervento si è ritenuto necessario al fine di creare una disciplina organica, tenendo in conside-razione la giurisprudenza in materia.

cezionali secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave im-pedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l’e-spletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all’ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l’ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni compe-tente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un mi-nore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l’ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minoren-ni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedi-mento temporaneo nell’interesse del minore, provve-de ai sensi dell’articolo 37 bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Com-missione affinché prenda contatto con il Paese di ori-gine del minore e si proceda ai sensi dell’articolo 34.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione1. Quando la legge dispone il divieto di respingimen-to o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di sog-giorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell’articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età; b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazio-ni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con

lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattor-dicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia. ART. 9. 1. - 3. (Omissis).4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un mi-nore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazio-ne può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.5. (Omissis).

Norme di interesse

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Il principio assoluto del divieto di respingimento alla frontiera dei minori • 17

2.3. Rimpatrio assistito e volontario.A differenza del respingimento alla frontiera e dell’e-spulsione dal territorio, il rimpatrio assistito e volon-tario è una possibilità offerta ai migranti che in modo spontaneo desiderano ritornare nel Paese d’origine.

La legge 47/2017, all’articolo 8 , disciplina l’isti-tuto del rimpatrio assistito e volontario per i minori stranieri non accompagnati prevedendo che il relativo provvedimento possa essere adottato nei confronti dei minori stranieri non accompagnati solo se il ricongiun-gimento con i suoi familiari, nel Paese di origine o in un Paese terzo, corrisponde al suo superiore interesse.

Competente all’adozione dei provvedimen-ti di rimpatrio concernenti i minori è il Tribunale per i minorenni che, nel decidere per l’effettivo interesse del minore, dovrà sentire quest’ultimo e il suo tutore e dovrà considerare i risultati delle indagini familiari espletate dalle Autorità compe-tenti nel Paese d’origine e valutare la relazione dei servizi sociali competenti inerente la sua situazione nel Paese ospitante.

La norma, modificando quanto previsto dal T.U. sull’immigrazione all’articolo 33 commi 2-bis, attri-

buisce al Tribunale per i minorenni la competenza all’adozione del provvedimento, in precedenza ri-conosciuta al Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La decisione appare conforme al dettato costitu-zionale il quale assegna al Tribunale per i minoren-ni il compito di promuovere e di tutelare il superio-re interesse dei minori.

La valutazione del superiore interesse del mino-re è l’unico criterio indicato dalla legge per la deter-minazione del rimpatrio dei minori.

Rispetto alla disciplina precedente le modifiche apportate introducono criteri certi da seguire che risultano conformi a quanto stabilito dalla Conven-zione sui diritti del fanciullo, quali la volontà del minore e dei suoi familiari, le opportunità di vita disponibili nel Paese d’origine e le condizioni nel nostro territorio.

Certamente la norma predispone, anche in que-sto caso, una disciplina che vede il coinvolgimento di tutti gli operatori che affiancano il minore, cre-ando una rete di informazioni specifiche mediante relazioni aggiornate.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 8. Rimpatrio assistito e volontario1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superio-re interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All’articolo 33 del testo unico sono apportate le se-guenti modificazioni: a) al comma 2 bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle se-guenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All’attuazione delle disposizioni contenute nel pre-sente articolo si provvede nei limiti delle risorse uma-ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

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18 • I minori stranieri non accompagnati

3. Sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati.

3.1.  Identificazione dei minori stranieri non accompagnati.

La riforma, come già anticipato, interviene appor-tando modifiche alla normativa vigente in tema di misure di accoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati.

Tra le altre, che verranno enunciate nei paragrafi successivi, appare opportuno preliminarmente sof-fermare l’attenzione sull’introduzione di una pro-cedura unica di identificazione del minore così come prevista dall’articolo 5 della legge 47/2017 .

Ciò in quanto l’identificazione della minore età è un passaggio fondamentale per l’accertamento di quest’ultima da cui dipende, poi, la possibilità di applicare le misure di protezione previste in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Quando i minori stranieri soli, senza adulti di ri-ferimento, arrivano sul territorio italiano è necessa-rio prestare loro soccorso e protezione immediata.

Per tali esigenze sono accolti in strutture gover-native di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario, comunque non su-periore a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni e all’eventuale accertamento dell’età.

Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza va garantito un colloquio con uno psi-cologo dell’età evolutiva, ove necessario in presen-za di un mediatore culturale, per accertare la situa-zione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future (art. 19, comma 1, D.L.vo 18 agosto 2015 , n. 142 ).

Partendo dall’assunto che identificare corretta-mente un minore è fondamentale per garantirgli la giusta protezione, è stato stabilito che nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entra in contatto o viene segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, non si può in alcun caso prescindere da un approfondito colloquio con lo stesso, sotto la direzione di personale qualificato e alla presenza di un mediatore culturale.

Il colloquio è volto ad approfondire la sua sto-ria personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione e dovrà essere svolto secondo la procedura della quale l’adozione

è demandata al Presidente del Consiglio dei mini-stri, che provvederà con decreto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 47/2017.

Considerando che nelle fattispecie concrete non sempre risulta di facile comprensione l’età di un minore, nei casi di dubbi fondati il legislatore ha sta-bilito la necessità di esperire ogni opportuno tentati-vo di identificare la persona senza ricorrere a proce-dure mediche, da disporre solo come extrema ratio, in assenza di certificazione o altro elemento utile.

Nelle more degli accertamenti deve essere co-munque garantita l’accoglienza del minore in ap-posite strutture di prima accoglienza e ove neces-sario deve trovare immediata applicazione quanto disposto dalla legge.

È esplicitamente previsto, infatti, che l’identità di un minore straniero non accompagnato deve essere accertata solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria.

Nel caso di dubbi sull’età dichiarata è necessa-rio che l’autorità di pubblica sicurezza, in via prin-cipale, cerchi di dirimerli attraverso un documento anagrafico, avvalendosi anche della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.

L’intervento della rappresentanza diploma-tico-consolare è escluso per legge quando il pre-sunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una pos-sibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio ed ancora qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui è lo stesso minore a dichiarare di non volersi avvalere dell’intervento.

Se, anche a seguito di questi ulteriori controlli, dovessero permanere dubbi fondati in merito all’e-tà dichiarata dal presunto minore straniero non ac-compagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa.

La necessità dell’espletamento degli esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottopo-sto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali con-seguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami, deve essere comunicata allo straniero e a colui che esercita i poteri tutelari nei suoi confronti, anche

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Sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati • 19

attraverso l’ausilio di un mediatore culturale che possa aiutarlo a comprendere, in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione.

Per l’accertamento socio-sanitario dell’età, il le-gislatore ha esplicitamente previsto che le modalità da utilizzare debbano essere il meno possibili inva-sive con il pieno rispetto dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona, pre-cludendo in qualsiasi caso ogni esame che possa in qualche modo compromettere lo stato psicofisico della persona.

Tra i requisiti la legge prescrive che lo svolgi-mento dell’accertamento avvenga in un ambiente idoneo e che sia svolto da professionisti adeguata-mente formati che abbiano un approccio multidi-sciplinare (art. 4 D.L.vo 4 marzo 2014 , n. 24 ).

Al termine della procedura di accertamento so-cio-sanitario dell’età dello straniero deve essere re-datta apposita relazione indicante, necessariamen-te, il margine di errore.

Il risultato che si otterrà dovrà necessariamente essere comunicato allo straniero, in una lingua che possa comprendere ed in modo congruo alla sua età, alla sua maturità e al livello di alfabetizzazio-ne, nonché dovrà essere reso noto all’esercente la

responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento.

Laddove permangano dubbi sulla minore età, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, que-sta si presume ad ogni effetto di legge.

Viene così introdotto il beneficio della presun-zione della minore età fino a che permanga il dub-bio su quella reale.

Il provvedimento di attribuzione dell’età dovrà essere notificato allo straniero e, contestualmente ove nominato, all’esercente i poteri tutelari.

Avverso questo è prevista impugnazione in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di impugnazione, il giudice deciderà in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento am-ministrativo e penale conseguente all’identificazio-ne come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento dovrà essere comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

Dalle modifiche apportate si rileva la necessità di configurare l’identificazione non come mera-mente burocratica ma necessariamente un approc-cio multidisciplinare.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 5. Identificazione dei minori stranieri non ac-compagnati

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente: «Art. 19 bis (Identificazione dei minori stranieri non ac-compagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segna-lato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima acco-glienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da orga-nizzazioni, enti o associazioni con comprovata e spe-cifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia per-sonale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è ga-rantita la presenza di un mediatore culturale. 2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e

seguenti. In ogni caso, nelle more dell’esito delle pro-cedure di identificazione, l’accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglien-za per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 3. L’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coa-diuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata as-sistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalen-dosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L’intervento della rappresentanza diplo-matico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e il Ministero dell’interno promuovono le

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20 • I minori stranieri non accompagnati

opportune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagna-to, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. 5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediato-re culturale, in una lingua che possa capire e in confor-mità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonchè di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite al-tresì alla persona che, anche temporaneamente, eser-cita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi-disciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore cultu-rale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compro-mettere lo stato psico-fisico della persona. 7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comu-nicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetiz-zazione, in una lingua che possa comprendere, all’e-sercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giu-diziaria che ha disposto l’accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presu-me ad ogni effetto di legge. 9. Il provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».2. All’attuazione delle disposizioni contenute nel pre-sente articolo si provvede nei limiti delle risorse uma-ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione in-ternazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del rico-noscimento e della revoca dello status di prote-zione internazionale.

ART. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immedia-ta, i minori non accompagnati sono accolti in struttu-re governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo stretta-mente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età, non-chè a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell’in-terno, in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’acco-glienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’artico-lo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un me-diatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonchè le sue aspettative future. La prosecuzione dell’accoglien-za del minore è assicurata ai sensi del comma 2. 2. – 7 quater. (Omissis).

D.L.vo 4 marzo 2014 , n. 24. Attuazione della di-rettiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

ART. 4. Minori non accompagnati vittime di tratta1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, inclu-so l’eventuale accesso alla procedura di determinazio-ne della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vitti-ma e l’età non sia accertabile da documenti identifi-cativi, nel rispetto del superiore interesse del mino-re, si procede alla determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secon-do procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore, nonchè, se del caso, all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità di-plomatiche. Nelle more della determinazione dell’età e dell’identificazione, al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finali-tà la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l’età dello stesso.

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3.2.  Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

L’articolo 12 della legge 47/2017 ha esteso il si-stema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati anche ai minori stranieri non accompagnati, appor-tando modifiche alla disciplina di cui all’articolo 19 d. lgs. 142/2015 e alla rubrica dell’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 converti-to con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni.

È necessario sottolineare che in materia di acco-glienza dei rifugiati e richiedenti protezione inter-nazionale, nel corso della legislatura, con decreto legislativo 142/2015 è stata data attuazione alla di-rettiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di prote-zione internazionale, nonché alla direttiva 2013/33/UE relativa all’accoglienza dei richiedenti protezio-ne internazionale.

L’articolo 19, comma 2, d. lgs. 142/2015 , ru-bricato accoglienza dei minori non accompagnati, estendeva l’accesso alle misure di protezione pre-viste per richiedenti asilo e rifugiati, solo ai minori richiedenti protezione internazionale e in via resi-duale anche ai minori stranieri non accompagnati non richiedenti protezione internazionale nei limiti di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.

Quest’ultimo prevedeva per i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio naziona-le l’accesso ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo nei limiti delle risorse e dei posti disponibili.

L’articolo 12, in particolare, ha esteso l’acces-so ai servizi del Sistema di protezione per richie-denti asilo e rifugiati, SPRAR, a tutti i minori non accompagnati a prescindere dai posti disponibili,

prevedendo la loro accoglienza nei progetti specifi-catamente destinati alla categoria di soggetti vulne-rabili, ciò in quanto in assenza di un adulto di rife-rimento, che lo assista e si prenda cura di lui, risulta maggiormente esposto al rischio di sfruttamento, marginalità e tratta di esseri umani.

La disciplina vigente stabilisce, infatti, che la ca-pienza del sistema dovrà essere commisurata alle effettive presente dei minori non accompagnati nel territorio nazionale, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente .

La scelta del posto in cui collocare il minore dovrà essere determinata considerando le sue esi-genze e le sue caratteristiche risultanti dal colloquio di cui all’articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di acco-glienza.

Queste ultime devono soddisfare, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere auto-rizzate o accreditate ai sensi della normativa nazio-nale e regionale in materia, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accreditamento comporta la cancellazione del-la struttura di accoglienza dal Sistema.

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’ac-coglienza del minore sono temporaneamente assi-curate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferi-mento del minore in un altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore inte-resse del minore.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 12. Sistema di protezione per richiedenti asilo, ri-fugiati e minori stranieri non accompagnati1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai se-guenti: «I minori non accompagnati sono accolti

nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei

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limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1 septies del de-creto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esi-genze e delle caratteristiche dello stesso minore risul-tanti dal colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttu-ra di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono ac-colti i minori stranieri non accompagnati devono sod-disfare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residen-ziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in ma-teria. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema».c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il mi-nore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superio-re interesse del minore». 2. La rubrica dell’articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione in-ternazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del rico-noscimento e della revoca dello status di prote-zione internazionale.

ART. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immedia-ta, i minori non accompagnati sono accolti in struttu-re governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo stretta-mente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere en-tro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età, nonchè a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al mino-re e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compre-so quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Mini-stero dell’interno, in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli

standard strutturali, in coerenza con la normativa re-gionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presen-za di un mediatore culturale, per accertare la situa-zione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonchè le sue aspettative future. La pro-secuzione dell’accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.2. I minori non accompagnati sono accolti nell’am-bito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicem-bre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dal-la legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è com-misurata alle effettive presenze dei minori non ac-compagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbra-io 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’a-silo di cui all’articolo 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono speci-fici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. 2 bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esi-genze e delle caratteristiche dello stesso minore risul-tanti dal colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttu-ra di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono ac-colti i minori stranieri non accompagnati devono sod-disfare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residen-ziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in ma-teria. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strut-ture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavo-lo di coordinamento di cui all’articolo 16. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del pre-sente comma accedono ai contributi disposti dal Mi-nistero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicem-

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bre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. 3 bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell’artico-lo 11, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompa-gnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del pre-sente articolo. L’accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al tra-sferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell’accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente com-ma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.4. Il minore non accompagnato non può essere tratte-nuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9. 5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata co-municazione della presenza di un minore non accom-pagnato al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repub-blica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribuna-le per i minorenni per la ratifica delle misure di acco-glienza predisposte, nonchè al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accom-pagnati. 6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l’e-sercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell’interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto an-che potenziale con quelli del minore. Il tutore può es-sere sostituito solo in caso di necessità. 7. Al fine di garantire il diritto all’unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l’indivi-duazione dei familiari del minore non accompagna-to richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Mi-nistero degli affari esteri e della cooperazione inter-nazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risor-se disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l’at-tuazione di programmi diretti a rintracciare i fami-liari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. 7 bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1, se non sussiste un rischio

per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso mi-nore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenziona-to, che avvia immediatamente le indagini. 7 ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell’interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale nonchè il personale quali-ficato che ha svolto il colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1. 7 quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagna-to, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e sog-giorno dei cittadini extracomunitari e di rego-larizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, convertito, con modificazioni, nella L. 28 feb-braio 1990, n. 39.

ART. 1 sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’ac-coglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugia-ti e degli stranieri destinatari di altre forme di prote-zione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1 bis e 1 ter.2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annual-mente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’ar-ticolo 1 septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superio-re all’80 per cento del costo complessivo di ogni singo-la iniziativa territoriale.3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al com-ma 2:a) stabilisce le linee guida e il formulario per la pre-sentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le moda-lità per la sua eventuale revoca;b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fon-do di cui all’articolo 1 septies, la continuità degli inter-venti e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1 septies, le modalità e la mi-sura dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1 bis e 1 ter e che non è accolto nell’ambito dei servizi di accoglien-za di cui al comma 1.4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la di-

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sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livel-lo nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consu-lenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita conven-zione, all’ANCI.5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso uma-nitario;b) creare una banca dati degli interventi realizzati a li-vello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;c) favorire la diffusione delle informazioni sugli inter-venti;d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Or-ganizzazione internazionale per le migrazioni o al-tri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.6. Le spese di funzionamento e di gestione del servi-zio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 septies.

ART. 1 septies. Fondo nazionale per le politiche e i ser-vizi dell’asilo1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli in-terventi di cui all’articolo 1 sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per le politi-che e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell’in-terno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1 sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i ri-fugiati, ivi comprese quelle già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamen-to al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze;c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

3.3.  Misure per i minori richiedenti protezione internazionale.

Per le misure previste per i minori richiedenti la protezione internazionale l’articolo 18 della legge 47/2017 riforma, in parte, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedu-re applicate negli Stati membri al fine del riconosci-mento e della revoca dello status di rifugiato.

L’intervento normativo agisce principalmente sui criteri applicabili al colloquio personale con i minori che deve avvenire alla presenza del genito-re o di chi esercita i poteri tutelari, precisando che in ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Più precisamente, quest’ultimo stabilisce che, nell’applicazione delle misure di accoglienza è ne-cessario tenere in considerazione il perseguimento del superiore interesse del minore che deve esse-re valutato procedendo al suo ascolto, tenendo in considerazione l’età e il grado di maturità e di svi-luppo personale, così da poter apprendere quante più notizie possibili inerenti le esperienze pregresse

ed eventualmente provvedere con atti di intervento qualora si riscontri il rischio che il minore sia stato vittima di tratta ed ancora valutare la possibilità del ricongiungimento familiare.

In riferimento al diritto all’assistenza e alla rappresentanza legale l’articolo 16 del decreto legislativo 25/2008, primo comma, prevede che il cittadino straniero può farsi assistere a proprie spese da un avvocato e in aggiunta è stato stabilito, dall’articolo 16 legge 47/2017, che per i minori stra-nieri non accompagnati si applicano le disposizio-ni dell’articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Ancora, in riferimento all’istruttoria della do-manda di protezione internazionale, viene estesa la legittimazione attiva del responsabile della strut-tura di prima accoglienza alla presentazione della domanda e per tutti i contatti con la questura.

La procedura di istruttoria della domanda di protezione internazionale è prevista all’articolo 26 del d. lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008.

Legittimati a ricevere la domanda di asilo sono la questura competente dove il minore straniero non

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Sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati • 25

accompagnato dimora ovvero l’ufficio di polizia di frontiera che provvederà all’invio del richiedente presso la questura competente per territorio.

Nei casi in cui la richiesta provenga da una don-na alle operazioni dovrà partecipare il personale femminile.

Delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente protezione internazionale viene redatto apposito

verbale da parte della questura che sarà da lui sot-toscritto.

Quando la domanda è presentata da un minore straniero non accompagnato l’autorità che la riceve dà immediata comunicazione al tribunale per i mi-norenni e al giudice tutelare per l’apertura della tu-tela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 18. Minori richiedenti protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «In ogni caso si applicano le disposi-zioni dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accom-pagnati si applicano le disposizioni dell’articolo 76, comma 4 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; c) al comma 5 dell’articolo 26, dopo le parole: «Il tuto-re» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e succes-sive modificazioni,».

Norme di interesse

3.4.  Intervento delle associazioni di tutela nei giudizi riguardanti i MSNA.

Ulteriore novità introdotta dalla legge 47/2017 all’ar-ticolo 19 è il riconoscimento alle associazioni di tutela della legittimazione di intervento nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompa-gnati e di ricorrere in sede di giurisdizione ammini-strativa per l’annullamento di atti illegittimi.

La ratio della disposizione è il rafforzamen-to della tutela giurisdizionale dei diritti dei minori stranieri non accompagnati.

A questi ultimi, infatti, in quanto minori, nel nostro ordinamento non è riconosciuta la capacità di agire (art. 2 c.c. ), che si acquisisce al compi-mento della maggiore età, non avendo l’attitudine a manifestare con coscienza e validamente la propria volontà nel compiere atti giuridici e nell’esercitare diritti o assumere obblighi.

Per i minori stranieri non accompagnati, finora, gli unici soggetti legittimati ad agire in giudizio per la tutela dei loro diritti soggettivi e interes-si legittimi è l’esercente i poteri tutelari; ma nella prassi potrebbe configurarsi il suo mancato interes-se ad adire le competenti autorità agendo in nome e per conto dei minori.

Per tale motivo il legislatore estende tale legitti-mazione anche alle associazioni di tutela.

Gli enti ai quali l’intervento normativo è rivol-to sono solo quelli che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, iscritte nell’apposito registro istituito presso la Presiden-za del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, così come previsto al secondo com-ma dall’articolo 42 del Testo Unico sull’immigra-zione .

La norma appena richiamata prevede un elenco dettagliato di misure di integrazione sociale che de-vono essere favorite dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni in collaborazione, tra le altre, con le associazioni di stranieri.

Le misure indicate si concretizzano attraverso la realizzazione in favore degli stranieri di attività volte alla diffusione di ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società, con parti-colare riguardo ai diritti e doveri, alla conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, ricrea-tive, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e a ogni inizia-tiva di informazione sulle cause dell’immigrazio-ne e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, favorendo corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società mul-ticulturale e di prevenzione di comportamenti di-scriminatori.

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L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tu-tela1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all’arti-colo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giu-risdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile.

ART. 2. Maggiore età. Capacità di agireLa maggiore età è fissata al compimento del diciotte-simo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di la-voro.

D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello straniero.

ART. 42. Misure di integrazione sociale. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 21. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’am-bito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collabo-razione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:a) le attività intraprese in favore degli stranieri rego-larmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effet-tuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmen-te funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;b) la diffusione di ogni informazione utile al positi-vo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita perso-nale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pub-bliche e dall’associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressio-ni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’im-migrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccol-ta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella

lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri re-sidenti in Italia o provenienti da essi;d) la realizzazione di convenzioni con associazioni re-golarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranie-ri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di sog-giorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appar-tenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;e) l’organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xe-nofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze ri-levanti in materia di immigrazione.2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni se-lezionate secondo criteri e requisiti previsti nel rego-lamento di attuazione.3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regio-ni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative ido-nee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’ef-fettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamen-to. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favo-rire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.4. Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente at-tivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati di cui all’articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all’art. 3, comma 6, non-ché dell’esame delle problematiche relative alla con-dizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro fami-glie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Mini-stri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:a) rappresentanti delle associazioni e degli enti pre-senti nell’organismo di cui al comma 3 e rappresen-tanti delle associazioni che svolgono attività partico-larmente significative nel settore dell’immigrazione in numero non inferiore a dieci;b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari de-signati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;c) rappresentanti designati dalle confederazioni sin-dacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferio-re a quattro;

Norme di interesse

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Misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati • 27

4. Misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

4.1.  Le nuove misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

L’oggettiva situazione di debolezza del minore che giunge nel nostro territorio, solo, senza assistenza e rappresentanza da parte di genitori o adulti per lui legalmente responsabili, può portare alla sua dispersione sul territorio italiano con conseguente rischio di ricadute nella rete della criminalità orga-nizzata, della delinquenza, con problematiche so-ciali e sanitarie.

La legge in esame, L. 47/2017, come già anticipa-to nella narrativa che precede, modifica la norma-tiva vigente sui minori stranieri non accompagna-ti in Italia, con l’obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e garantire un’applicazione uniforme delle norme di accoglienza su tutto il territorio nazionale.

Si ridisegna l’attuale sistema di accoglienza dei minori provenienti dal flusso straordinario di citta-dini extracomunitari, rafforzando così gli strumenti di tutela, nei loro confronti, già previsti dalla nor-mativa nazionale e internazionale, proprio in quan-to minori a prescindere dal loro status.

I minori che arrivano in Italia via mare, senza una famiglia, sono scampati a guerre, persecuzioni, povertà estrema, fame, violenze, fuggiti a conflitti sociali o faide familiari ma, tutti, arrivano con un’u-nica speranza, il sogno di una vita migliore.

Secondo i dati del Ministero dell’interno diffu-si in occasione del Convegno sulle novità previste dalla legge, che si è tenuto alla Camera il 17 mag-gio 2017, il fenomeno riguarda circa 26.000 giovani sbarcati, di cui 15.000 in accoglienza: 10.000 è il nu-mero dei minori a carico dei comuni e 4.185 sono quelli collocati nei centri del Ministero dell’interno. I migranti sono soprattutto maschi di età superiore ai 16 anni; sotto i 14 anni risultano 2.014 bambini.

Dei circa 10.000 restanti, di alcuni si perdono le tracce e la maggior parte diventano maggiorenni.

Questi minori prima di approdare presso le no-stre coste vivono un periodo “sospeso” della loro vita, in cui hanno dovuto percorrere a piedi o in passaggi occasionali, migliaia di chilometri, attra-versando confini, da soli, o i più fortunati, insieme a qualche conoscente; molti di loro hanno subito violenze di ogni tipo, contratto debiti per pagarsi il viaggio con il rischio anche di essere respinti una volta arrivati nella nostra penisola.

La prima modifica fondamentale apportata dalla novella, già richiamata, è proprio il divieto assoluto di respingimento alla frontiera per i minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può av-venire in alcun caso e che mette l’Italia, come affermato dalla deputata PD relatrice del progetto, Barbara Pollastrini, in una condizione di “apripista in Europa con un provvedimento umano e di civiltà”.

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sin-dacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell’interno, di grazia e giustizia, degli af-fari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della soli-darietà sociale e delle pari opportunità;f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall’Associazione na-zionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall’Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Confe-renza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell’eco-nomia e del lavoro (CNEL);g bis) esperti dei problemi dell’immigrazione in nu-mero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nomina-to un supplente.6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie.7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

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28 • I minori stranieri non accompagnati

Mentre prima, a causa di un approccio emergen-ziale costante in mancanza di una organizzazione a lungo termine, i piccoli immigrati spesso erano in uno stato di forte vulnerabilità nell’attesa dell’esple-tamento delle prassi burocratiche, adesso, qualsiasi minore, a qualunque titolo arrivi in Italia, non potrà essere più respinto e potrà godere di tutti i benefi-ci e delle sicurezze garantite ai nostri figli e a tutti i bambini dei paesi aventi cittadinanza dell’Unione europea, conformemente alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 no-vembre1989, alla quale tutti gli stati membri hanno deciso di aderire.

Inoltre, la legge 47/2017 apporta modifiche alla disciplina in materia del divieto di espulsione dei minori stranieri.

In precedenza occorreva capire e sapere perché si trovavano nel nostro Paese; adesso assume ca-rattere di priorità il supremo interesse del minore, a prescindere dallo status di migrante o rifugiato, al fine di garantire condizioni di vita adeguate alla mi-nore età, con riguardo alla protezione, al benesse-re ed allo sviluppo anche sociale del minore. I dati del Ministero dell’Interno sono allarmanti, nel 2016 sono arrivati in Italia 25.846 minori non accompa-gnati, più del doppio del 2015 e, ancora più allar-mante, quasi 5 mila di loro sono scomparsi nei soli primi 6 mesi del 2016. A fronte di questi dati si sot-

tolineano le importanti modifiche apportate dalla legge sui minori stranieri non accompagnati, ove si garantiscono finalmente sicurezza e maggiori tutele e diritti ai più piccoli.

Per quanto attiene alle misure di accoglienza e assistenza è necessario soffermare l’attenzione su ulteriori modifiche introdotte dal legislatore, di cui si tratterà singolarmente nei paragrafi che seguono, con particolare attenzione ai tempi di permanenza presso i centri di prima accoglienza, all’introduzio-ne del criterio di specificità delle strutture, alla garanzia della presenza del mediatore culturale du-rante il colloquio per le procedure di identificazio-ne del minore, dell’accertamento dell’età.

Il sistema previsto consentirà l’accesso più veloce alle cure sanitarie e all’istruzione con la costituzio-ne della Cartella Sociale, la creazione di un “elenco dei tutori” presso il Tribunale per i Minorenni e la promozione dell’affido familiare come preferenza alle strutture.

Per quanto sin qui esposto si può affermare che la c.d. legge Zampa amplia e rafforza gli strumen-ti di tutela già garantiti dalle norme nazionali e in-ternazionali, in particolare dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 e dalla Convenzione di New York, assicurando, al contempo, omogeneità nell’applicazione delle disposizioni su tutto il terri-torio nazionale.

D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dello straniero.

ART. 19. Divieti di espulsione e di respingimento. Di-sposizioni in materia di categorie vulnerabili. Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17

1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il re-spingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opi-nioni politiche, di condizioni personali o sociali, ov-vero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.1 bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secon-do grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.2 bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei mi-nori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonchè dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole si-tuazioni personali, debitamente accertate.

Norme di interesse

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Misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati • 29

4.2.  Strutture di prima assistenza ed accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

I centri di prima accoglienza che attualmente in Ita-lia ospitano o trattengono gli stranieri hanno status giuridici differenti in relazione alle finalità per cui sono stati istituiti.

Il sistema dei centri di prima accoglienza, prece-dentemente all’entrata in vigore della legge 47/2017, era costituito da due sotto insiemi, i cosiddetti “cen-tri governativi”: centri di primo soccorso e acco-glienza e centri SPRAR.

I centri di primo soccorso e accoglienza, CPSA, sono strutture istituite con decreto interministe-riale del 16 febbraio 2006 dedicate all’accoglienza dei migranti intercettati e soccorsi in mare prima di procedere al trasferimento presso altre strutture più adeguate come i CDA, CIE, CARA, di seguito emarginate. Generalmente i migranti sono tratte-nuti nel CPSA per un periodo limitato, di media 48 ore, per garantire le attività di soccorso e di prima accoglienza.

Il centro di primo soccorso e accoglienza più co-nosciuto è quello di Lampedusa.

Altresì, vi sono centri di accoglienza per richie-denti asilo, CDA, istituiti nel 1995, che rappresen-tano i primi centri di accoglienza dedicati agli stra-nieri. Si tratta di strutture in cui vengono trasferiti i migranti appena arrivati sul nostro territorio, indi-pendentemente dallo status giuridico, per garantire loro il primo soccorso e l’accoglienza, ed emanare un provvedimento che ne legittimi la presenza sul territorio o ne disponga l’allontanamento.

Nel decreto legislativo n. 142/2015 non era pre-vista una divisione tra adulti e minori stranieri non accompagnati, inserita successivamente all’interno della legge Zampa. La normativa, infatti, ha introdot-to per le strutture per i minori il requisito della speci-ficità e il limite temporale definito, per cui la perma-nenza e l’identificazione non devono essere superiori ai 30 giorni e si deve concludere entro i 10 giorni.

Ancora, i centri di identificazione ed espulsio-ne, CIE, istituiti nel 1998, con il decreto legislativo 268/98, c.d. legge Turco-Napolitano, con la deno-minazione di Centri di Permanenza Temporanea e Assistita, CPTA, sono strutture dove vengono trattenuti fino a 180 giorni gli stranieri destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e nei cui confronti non è possibile l’ese-

cuzione immediata della misura. Il trattenimento presso i CIE, pur non configurandosi come misu-ra detentiva incide sulla libertà personale, tutelata dall’articolo 13 della Costituzione, in quanto diritto fondamentale della persona, nulla rilevando la re-golarità o meno della presenza.

In ultimo erano previsti i centri di accoglienza per richiedenti asilo, c.d. CARA.

Per quanto attiene ai centri di seconda acco-glienza per i richiedenti asilo sono previsti i centri, SPRAR sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

La legge Zampa introduce importanti modifiche al decreto n. 142 del 18 agosto 2015, all’articolo 4, prevedendo che i minori stranieri non accompa-gnato vengano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, per le esigenze di soccorso e protezione immediata di tutti i mino-ri, e non potranno in nessun modo essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione e i centri governativi di prima accoglienza, come fino-ra accaduto.

È previsto, dunque, il carattere di specificità del-le strutture di accoglienza dei minori nonché la ga-ranzia dei servizi destinati alle esigenze degli stessi, comprese quelle ricreative; gli operatori che si occu-peranno dei minori dovranno avere qualifica idonea o comunque avere/ricevere una specifica formazio-ne e saranno soggetti all’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Tali strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell’Interno, in accordo con l’ente lo-cale nel cui territorio è situata, e gestite dallo stesso Ministero di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per i profili finanziari, in coerenza con la normativa regionale ed i servizi da erogare in modo da assicurare la migliore accoglienza al mi-nore, in linea con i suoi diritti fondamentali.

Il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza è ridotto da 60 a 30 giorni ed è stabilito un massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione e l’eventuale accer-tamento dell’età, mentre attualmente non è previ-sto alcun termine.

La procedura deve essere svolta in maniera uni-voca sull’intero territorio nazionale, al fine di garan-tire medesime modalità di accoglienza, standard strutturali ed servizi da erogare, in modo da assicu-rare un’accoglienza adeguata alla età del minore.

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30 • I minori stranieri non accompagnati

Infine, il minore dovrà ricevere, con modalità le-gate all’età del soggetto, con l’ausilio di un media-tore culturale, in una lingua che possa capire ed in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizza-zione, ogni informazione sui diritti a lui riconosciuti e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di richiedere la protezione internazionale.

Per tutta la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psico-logo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale.

4.3. Centri di seconda accoglienza: SPRAR.Tra le novità introdotte dalla legge 47/2017, in tema di misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si evidenzia l’integrazione tra i cen-tri di prima accoglienza e gli SPRAR, eliminando tutti gli ulteriori passaggi, innanzi esposti.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge 47/2017 si prevedeva, per i minori non accompa-gnati non richiedenti protezione internazionale, la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi d’asilo di cui all’art. 1-septies, del D. L. n. 416/1989, convertito con legge 39/1990 nei limi-ti dei posti e delle risorse disponibili, possibilità che era stata inizialmente prevista con la legge di stabi-lità 2015 , al fine di estendere l’assistenza della rete SPRAR anche ai MSNA che non avevano richie-sto il riconoscimento del diritto di asilo.

Per la prosecuzione dell’accoglienza del minore la legge 47/2017 conferma quanto già stabilito dalla normativa vigente, non rilevando più la presentazio-ne o meno della domanda di protezione internazio-nale, ma si differenzia da questa nel prevedere la pos-sibilità di accesso a prescindere dai posti disponibili.

Infatti, tutti i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predispo-ste dagli enti locali nell’ambito del Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e ri-fugiati, il cosiddetto SPRAR.

A tal fine, gli Enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici pro-grammi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati attraverso un sistema specifico di strutture dedicate all’attivazione di percorsi di ac-coglienza ed integrazione degli stessi.

A tal proposito è stato previsto un pacchetto ad hoc di servizi da offrire ai minori con riguardo all’età

di arrivo nel nostro Paese, garantendo il migliore si-stema di accoglienza e, laddove possibile, il rapido ricongiungimento familiare, ponendo fattiva tutela al diritto alla salute, alla cura e ad una famiglia.

A questo proposito sono avviate collaborazioni con i Paesi che si sono resi disponibili nell’accoglie-re i minori per facilitare il ricongiungimento fami-liare.

La capienza del Sistema dovrà essere commisu-rata alla effettiva presenza dei minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 – septies del D.L. n. 416/1989, da riprogrammare annualmente.

Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso, in re-lazione alla tipologia della struttura di accoglien-za. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costi-tuzione , gli standard minimi dell’assistenza e dei servizi forniti dalle strutture residenziali per mi-norenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Presso il Dipartimento dell’immigrazione è isti-tuito un osservatorio permanente per vigilare sui servizi resi nei nostri centri di accoglienza, com-posto da collaboratori dell’ufficio stesso, dell’Anci e dalle amministrazioni che insieme hanno predi-sposto un modello tipo di controllo da effettuare in tutte le strutture.

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, è previsto che l’assistenza e l’accoglienza del minore dovranno essere tempora-neamente assicurate dal comune nel quale si trova, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordina-mento nazionale istituito ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell’In-terno, che ha il compito di programmare gli inter-venti del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. Esi-ste la possibilità di trasferire il minore presso altro comune, tenendo in considerazione sempre il suo supremo interesse.

I comuni che assicurano l’attività di accoglien-za accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per i mi-nori non accompagnati.

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Misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati • 31

In relazione alle criticità riscontrate a seguito del flusso di minori migranti, con disposizione del D. L. 113/2016, articolo 1-ter, è stata introdotta la possi-bilità, da parte dei Prefetti, di aiutare quei comuni che da soli non riescono a fare fronte all’emergen-za di attivare strutture di accoglienza temporanee, esclusivamente dedicate ai minori non accompa-gnati, in presenza di arrivi ravvicinati e consistenti (art. 19, comma 3 bis, D.L.vo 142/2015 ).

In particolare, la disposizione prevede che in presenza di due condizioni, ossia in caso di arrivi

ravvicinati e consistenti dei minori stranieri non accompagnati e nell’impossibilità dei comuni di riuscire a garantire l’accoglienza nei modi già pre-visti dalla legge, il Prefetto disponga l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una ca-pienza massima di 50 posti per ciascuna struttura.

In tali strutture possono essere accolti solo i mi-nori di età inferiore agli anni 14 per il tempo stret-tamente necessario al trasferimento in quelle di se-conda accoglienza.

D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e sog-giorno dei cittadini extracomunitari e di rego-larizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, convertito, con modificazioni, nella L. 28 feb-braio 1990, n. 39.

ART. 1 septies. Fondo nazionale per le politiche e i ser-vizi dell’asilo1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli in-terventi di cui all’articolo 1 sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per le politi-che e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell’in-terno per l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1 sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i ri-fugiati, ivi comprese quelle già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamen-to al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze;c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

L. 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

ART. 11. - 182. (Omissis).183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati pre-senti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i

servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.184. - 735. (Omissis).

Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 117.(Omissis).Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) - l) (Omissis).m) determinazione dei livelli essenziali delle presta-zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) - s) (Omissis)(Omissis).

D.L.vo 18 agosto 2015 , n. 142. Attuazione del-la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione in-ternazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del rico-noscimento e della revoca dello status di prote-zione internazionale.

ART. 15. Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, il richie-dente presenta richiesta di accesso all’accoglienza per sè e per i propri familiari, previa dichiarazione, al mo-mento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la docu-mentazione di cui al comma 1, valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modali-tà stabilite con provvedimento del Capo del Diparti-mento per libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilità di posti all’interno del Si-stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14. 3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo prov-vede all’invio del richiedente nella struttura indivi-duata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

Norme di interesse

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32 • I minori stranieri non accompagnati

5. Dall’accoglienza alla integrazione.

5.1. Indagini familiari: il colloquio.In Italia per la prima volta vengono disciplinate con legge le modalità e le procedure di accertamento di identificazione dell’età, e la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura, garantendo ri-spettivamente uniformità a livello nazionale e mag-giore assistenza affettiva e psicologica.

Nel momento in cui un minore straniero non ac-compagnato è entrato in contatto o è stato segna-lato alle autorità competenti, quali polizia, servizi sociali, rappresentanti dell’ente locale, viene data notizia al giudice tutelare per la nomina di un tu-tore volontario, al giudice minorile, e al tribunale per i minorenni affinché vengano avviate tutte le indicazioni previste dalla legge.

Quando il minore viene collocato in apposita struttura, il personale qualificato svolge, sotto la direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibile da organizzazioni, enti o associazioni di comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e fami-liare, le motivazioni e le circostanze della partenza

dal suo Paese di origine, a ricevere un resoconto del viaggio effettuato e le sue aspettative future, nonché ogni altro elemento utile alla sua protezione, richie-dendo di un documento anagrafico, laddove sia possibile, e informandolo su eventuali altri esami socio- sanitari, necessari, nel caso vi siano ancora dubbi circa l’età del ragazzo.

Per tutta la durata della permanenza e delle indagini il minore verrà affiancato da uno psi-cologo, da un mediatore culturale e dal tutore volontario, provvisorio o definitivo, affinché sia sempre informato sul suo iter procedurale, fino all’accertamento dell‘identità del minore effettuata da parte della autorità di pubblica sicurezza, sulla base dei documenti in suo possesso e del colloquio svolto, anche in collaborazione con le ambasciate competenti, il ministero dell’interno e tutta la rete di servizi necessaria.

Laddove non sia possibile accertare e verifica-re l’identità del minore o la relativa età il tribunale per i minorenni potrà aprire una fase giurisdizio-nale richiedendo accertamenti socio - sanitari che dovranno procedere prima attraverso un percorso

4. L’accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all’effettiva permanenza del richie-dente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richie-dente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le li-bertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. 5. L’indirizzo della struttura di accoglienza è comu-nicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonchè alla Commissione ter-ritoriale per il riconoscimento della protezione inter-nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2. È nella facoltà del richiedente comunicare l’indirizzo della struttura al proprio difensore o con-sulente legale. È consentito l’accesso nelle medesime strutture dell’UNHCR, nonchè dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale ammini-strativo regionale territorialmente competente.

ART. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati1. - 3. (Omissis).3 bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del com-ma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell’articolo 11, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclu-sivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per cia-scuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servi-zi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L’accoglienza nelle strutture ricettive tempo-ranee non può essere disposta nei confronti del mino-re di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell’accoglienza del minore non accompagnato nel-le strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.4. – 7 quater. (Omissis).

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Dall’accoglienza alla integrazione • 33

non invasivo, fatto di colloqui, visite pediatriche e solo dopo, se necessari, accertamenti più invasivi quali la richiesta di radiografie.

Al colloquio, tenendo conto dell’età del sogget-to, del suo grado di maturità e sviluppo personale, sempre alla presenza di un mediatore culturale, si cercherà di conoscere la storia personale e familiare, le esperienze pregresse e la possibilità, purché cor-rispondente al suo supremo interesse, di ricongiun-gimento con familiari ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 .

Al fine di garantire il diritto all’unità familia-re è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l’individuazione dei familiari del minore.

Il Ministero dell’Interno, sentiti il Ministero del-la Giustizia ed il Ministero degli affari Esteri e della cooperazione Internazionale stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo Na-zionale per le politiche ed i servizi d’asilo, con or-ganizzazioni internazionali, intergovernative e as-sociazioni umanitarie con programmi specifici per rintracciare i familiari del minore.

Nei 5 giorni successivi al colloquio, se non sussi-ste alcun rischio per il msna ed i suoi familiari, pre-vio consenso informato dello stesso minore e nel rispetto del suo superiore interesse, l’esercente la genitorialità, anche in maniera temporanea, dovrà inviare una relazione all’ente convenzionato che avvii immediatamente le indagini.

Nel momento in cui vengono individuati fami-liari idonei a prendersi cura del minore, tale esito deve essere comunicato al Ministero dell’Interno che è tenuto ad informare quanto prima il minore, l’esercente la genitorialità nonché il personale che ha svolto il colloquio con lo stesso.

Tale collocazione presso i familiari deve essere preferita al collocamento in comunità.

Se al seguito del colloquio dovesse emergere un’espressa volontà del minore di richiedere pro-tezione internazionale, non occorrerà avviare l’in-tervento della rappresentanza diplomatico- conso-lare. Tale intervento non è altresì esperibile allorché da esso possano derivare pericoli di persecuzione o nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico- consolare. Il Ministero dell’Interno e il Minsero de-gli affari Esteri e della cooperazione Internazionale promuovono le opportune iniziative, d’intesa con gli stati interessati, al fine di accelerare il completa-mento degli accertamenti.

Il minore, direttamente o tramite il responsabile della struttura di prima accoglienza, potrà richiede-re il permesso di soggiorno alla questura compe-tente, anche in assenza del tutore.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i Minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assume-re la tutela al fine di assicurare al minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.

Reg. (CE) 26 giugno 2013, n. 604. Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determi-nazione dello Stato membro competente per l’esa-me di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un citta-dino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

ART. 8. Minori1. (Omissis).

2. Laddove il richiedente sia un minore non accompa-gnato che ha un parente presente legalmente in un al-tro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.3. - 6. (Omissis).

Norme di interesse

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34 • I minori stranieri non accompagnati

5.2.  Istituzione del sistema informativo nazionale dei MSNA - Cartella Sociale.

Già il D.P.C.M. n. 535 del 1999 del Consiglio dei Mi-nistri prevedeva l’istituzione di una banca dati e il D. Lgs 142/2015 confermava e rafforzava tale dispo-sizione, superando la dicotomia minori stranieri non accompagnati tout court e minori stranieri ri-chiedenti asilo.

Con la legge 47/2017, come già evidenziato, non v’è più alcuna distinzione tra minori richiedenti asilo e non richiedenti asilo, prevedendo obbliga-toriamente il loro censimento nella banca dati del sistema informatico nazionale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a disposizione di tutti coloro che gestiscono il flusso dei minori migranti, nel quale si fa riferimento alla cartella sociale del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso, dall’ arrivo alla collocazio-ne finale.

Al fine di facilitare l’iscrizione al servizio sani-tario nazionale o attivazione di specifiche conven-zioni per l’apprendistato o inclusione a corsi di stu-dio, sono previste maggiori tutele per il diritto alla salute e all’istruzione,

Chi compila la cartella sociale del minore è il per-sonale qualificato della struttura di accoglienza, in seguito al colloquio; in questa verranno inseriti i dati anagrafici e sociali da lui dichiarati evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel suo superiore interesse.

Il personale trasmetterà la cartella sociale ai ser-vizi sociali del comune di destinazione e alla pro-cura della Repubblica presso il tribunale per i mi-norenni.

Per la cartella sociale si applicano le disposizio-ni dell’articolo 7 del codice in materia di protezio-

ne dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.3.  Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo.

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intra-preso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affida-mento ai servizi sociali, comunque non oltre il 21 anno di età.

Ciò è quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 13 della legge 47/2017 .

L’accoglienza scolastica potrà avvenire in qual-siasi momento dell’anno in base all’età del soggetto, ovviamente in Italia fino ai 16 anni corre l’obbligo scolastico, quindi importante sarà l’accertamento dell’età del soggetto per valutare in quale percorso inserirlo.

Il diritto all’istruzione è un diritto alla persona a prescindere dall’etnia, tuttavia occorrerà capire che percorso di studi ha fatto, l’età del soggetto e le prospettive dello stesso e valutare la possibilità di inserirlo in contesti di apprendistato o corsi di av-viamento professionale.

La possibilità di concludere corsi di studio o cor-si di apprendistato attraverso l’attivazione di speci-fiche convenzioni, anche oltre la maggiore età ma non oltre il compimento del 21° anno di età, laddo-ve fosse necessario, per un percorso di integrazione in Italia al fine di eliminare la precarietà e favorire l’autonomia personale, economica e logistica.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 13. Misure di accompagnamento verso la mag-giore età e misure di integrazione di lungo periodo

1. Al comma 1 bis dell’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i se-guenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richie-sto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del per-messo di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1,

2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». 2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intra-preso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventu-nesimo anno di età.

Norme di interesse

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 35

6. La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati.

6.1. Premessa.Dalla disamina dell’articolato normativo inserito nella nuova legge emerge una precisa scelta di al-lineamento delle disposizioni nazionali a quelle europee, più che altro a quelle connesse al ricono-scimento da parte dello Stato membro di diritti “a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea”.

Naturalmente non mancano le criticità.Prima tra tutte quella relativa all’identificazio-

ne del giudice competente a decidere sul reclamo al provvedimento che stabilisce l’età del minore, atto indispensabile ai fini dell’attivazione delle tu-tele presenti nella legge, le quali sono destinate, per espressa previsione normativa, a soggetti minori d’età.

Presupposto necessario per il riconoscimento della titolarità dei diritti ai minori stranieri, infatti, è anzitutto la loro identificazione e la precisa deter-minazione dell’età.

Al riguardo la nuova legge dispone che le autorità di pubblica sicurezza procedano all’accertamento della identità del minore, coadiuvate dal mediatore culturale, alla presenza del tutore o del tutore prov-visorio (art. 19 bis, comma 3, d.lg. n. 142 del 2015, come modificato dall’art. 5 l. n. 47 del 2017 ).

Per procedere in tal senso, sembrerebbe neces-saria l’intervenuta nomina del tutore.

Laddove sussista un fondato dubbio sull’età dichiarata dal minore, la Procura della repubbli-ca presso il tribunale per i minorenni “può dispor-re esami socio sanitari volti all’accertamento della stessa”. Trattasi al riguardo di un’ipotesi di accerta-mento sanitario obbligatorio.

Il provvedimento di attribuzione dell’età è noti-ficato allo straniero, all’esercente la responsabilità genitoriale (ragionevolmente identificato nel tuto-re) ed al P.M. Minorile ed è impugnabile avanti al “giudice” “in sede di reclamo ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c.”.

La nuova legge non ha precisato quale sia il giu-dice chiamato a pronunziarsi sul gravame, gene-ricamente riferendosi al “giudice”; a parere di chi scrive, visto che la richiesta di accertamento sull’età proviene dalla Procura minorile, il giudice del gra-vame, da un punto di vista logico, dovrebbe esse-re individuato nel tribunale per i minorenni.

Ma già all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo testo alcuni commentatori hanno espresso dubbi sul punto, osservando che il Tribunale per i minorenni ha una competenza limitata a specifici e determinati affari, quali sono quelli indicati dall’art. 38, 1° comma, att. c.c. e tra i quali non rientrerebbe quello previsto dalla nuova legge sull’accertamen-to dell’età, da devolversi alla competenza generale del tribunale ordinario in applicazione dell’art. 38, 2° comma, (disp. att. c.c.), secondo cui “sono emes-si dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”, che in materia applica il rito camerale (artt. 737 e segg. c.p.c.).

Secondo l’appena citato orientamento, inoltre, visto che il P.M. minorile esercita l’azione di prime cure, in sede di impugnazione, dovrebbe provve-dere il tribunale ordinario in composizione col-legiale (art. 50 bis, 1° comma, c.p.c.).

Tale prospettazione non persuade chi scrive, in quanto la devoluzione dell’azione al P.M. mino-rile rispetto all’accertamento del contenuto di un provvedimento proveniente non da organo giuri-sdizionale, ma dall’autorità di pubblica sicurezza, non può che richiamare l’ordinario funzionamen-to dell’attività giurisdizionale del T.M., che è quella di svolgere l’accertamento istruttorio su ricorso del Pubblico Ministero minorile.

È difficilmente immaginabile che il legislatore abbia voluto devolvere al P.M. specializzato l’azione di accertamento sull’età del minore per poi sposta-re il vaglio della vicenda al giudice ordinario, tan-to più che atecnicamente si parla di gravame, visto che l’atto su cui cade l’accertamento non è emesso dall’autorità giudiziaria ma dall’autorità ammini-strativa.

Si incardina un giudizio di accertamento vero e proprio, al pari di tutti gli altri promossi dal P.M. mi-norile e diretti al giudice naturalmente competente a deciderli: il Giudice specializzato.

Addirittura vi è stato chi non ha condiviso nep-pure la tesi secondo cui l’autorità competente ad emettere il provvedimento di attribuzione dell’età dovrebbe essere quella amministrativa e, precisa-mente, l’ente locale sotto la cui direzione dovrebbe svolgersi tutta la procedura con possibilità d’im-

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pugnazione da parte del tutore (se nominato), del pubblico ministero, del sedicente minore, del re-sponsabile della struttura.

Correttamente, a giudizio di chi scrive, gli opera-tori, perplessi rispetto a questa prospettazione, os-servano che, per individuare i soggetti competenti ad emettere il provvedimento e definire la proce-dura, sia necessario partire da quella che è la collo-cazione dell’articolo 5 nel quadro normativo come ridelineato dopo l’intervento del Legislatore.

Quest’ultimo, novellando (proprio mediante il richiamato art. 5) il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, relativo all’Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure co-muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, ha introdotto, dopo l’art. 19 - titolato “Accoglienza dei minori non accompagnati”-, l’art.19 bis, che dell’art. 19 rappre-senta la logica prosecuzione in quanto estende, con ulteriori correttivi, a tutti i MSNA per i quali sussista-no dubbi sull’età quella procedura di accertamento che, sino a questo momento, il DPCM 10 novembre 2016, n. 234 ha disciplinato solo con riguardo ai mi-

nori stranieri vittime di tratta, mediante tre tipolo-gie di previsioni: il diritto all’informazione del sedi-cente minore, la fase amministrativa e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Se così è, il nuovo scenario normativo va letto at-traverso un criterio di coerenza, sebbene il dettato normativo si presi a equivoci. La coerenza impone di intravedere nel dettato normativo in esame la scelta di introdurre uno schema fasico.

Il nuovo art. 19 bis prevede di fatto per tutti i MSNA distinti interventi da parte dell’autorità am-ministrativa e giudiziaria che partono dall’iden-tificazione ad opera dell’autorità di PS, gradual-mente, e solo nel caso di dubbio fondato sull’età, porta al coinvolgimento dell’autorità giudiziaria (indubitabilmente riferendosi a quella minorile) e all’avvio di una procedura della cui legittimità solo quest’ultima può rendersi garante.

Se le disposizioni di nuova introduzione vengo-no rilette in un quadro di coerenza e logicità, non può revocarsi in dubbio, anche in ragione dell’espli-citato obiettivo di protezione del MSNA, che l’auto-rità giudiziaria naturalmente deputata a garantire in concreto che la tutela sia realizzata si identifichi nel Tribunale per i minorenni.

D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione in-ternazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del rico-noscimento e della revoca dello status di prote-zione internazionale.

ART. 19 bis. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati1. Nel momento in cui il minore straniero non accom-pagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappre-sentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima acco-glienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell’en-te locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un col-loquio con il minore, volto ad approfondire la sua sto-ria personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la proce-dura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell’esito delle pro-cedure di identificazione, l’accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglien-za per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 3. L’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coa-diuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata as-sistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalen-dosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L’intervento della rappresentanza diplo-matico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-

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6.2.  L’istituzione dell’elenco dei tutori volontari.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni tribunale per i minorenni dovrà isti-tuire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.

L’art. 11 della L. 47/2017, denominato “elenco dei tutori volontari” , stabilisce che entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, presso ogni tribunale per i minoren-ni sia istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, che siano disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non ac-compagnato o di più minori, in caso di fratria.

L’art. 11 statuisce inoltre che debbano trovare applicazione le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

La funzione del tutore è gratuita e volontaria e la selezione, che dovrebbe aver luogo mediante la predisposizione di un bando pubblico e aperto, po-trebbe articolarsi in tre distinte fasi:1. preselezione: selezione dei candidati mediante

procedura di evidenza pubblica e individuazio-

ne degli idonei attraverso l’esame dei titoli pre-sentati nella domanda;

2. formazione: i candidati selezionati nella fase precedente vengono ammessi alla procedura di formazione;

3. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine l’inte-ra procedura di formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, vengono iscritti nell’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni.Questo è stato lo schema applicato dal Garan-

te per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Ca-labria in carica nel quadriennio 2010-2014, che, prima ancora dell’entrata in vigore della presente legge, aveva già avviato l’istituzione della figura del tutore volontario in Calabria, secondo il paradigma sopra illustrato.

La tutela legale attiene ad una particolare cate-goria di protezione della persona e della sua sfera di attività, quella dei diritti (e di ogni altro interes-se rilevante per l’ordinamento giuridico), siano essi personali o patrimoniali.

Si tratta di diritti (e interessi) che il soggetto tito-lare non è in grado di esercitare in ragione della pe-culiare condizione di soggetto minore d’età, oppure in ragione di un deficit molto grave e permanente

ternazionale e il Ministero dell’interno promuovono le opportune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagna-to, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. 5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un media-tore culturale, in una lingua che possa capire e in con-formità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata me-diante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esa-mi a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonchè di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono es-sere fornite altresì alla persona che, anche tempora-neamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. 6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multi-disciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore cultu-rale, utilizzando modalità meno invasive possibili e

rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compro-mettere lo stato psico-fisico della persona. 7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è co-municato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di al-fabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all’esercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Nella re-lazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presu-me ad ogni effetto di legge. 9. Il provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

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di capacità di intendere e volere, tale da annullare l’attitudine ad autodeterminarsi (interdizione giu-diziale art. 414 e seguenti del codice civile) o, infine, ad una incapacità stabilita dalla legge quale conse-guenza di determinate condanne penali (interdi-zione legale, art. 32 del codice penale).

È, quindi, in campo giuridico che il tutore legale svolge la sua funzione, disciplinata dagli artt. 347 e seguenti del codice civile, quale soggetto chiamato ad esercitare i diritti del tutelato. Anche se, come si vedrà più analiticamente nel prosieguo della tratta-zione, tale funzione, specie se svolta nell’interesse di un minore, è sempre più proiettata verso la cura in senso ampio e complessivamente considerata, e sempre più lontana dal vecchio paradigma dell’am-ministrazione delle sostanze patrimoniali facenti capo al minore.

Il tutore legale del minore d’età, infatti, ha una funzione particolarmente complessa, dovuta alle esigenze evolutive della persona di cui si occupa, esigenze che richiedono, come stabilisce l’art. 371 c.c., un progetto sia assistenziale che educativo. Il suo ruolo vicaria quello genitoriale, nel quale rien-tra non solo la rappresentanza dei figli minori (art. 320 del codice civile), quando la responsabilità ge-nitoriale non può essere esercitata per mancata co-stituzione del rapporto giuridico di filiazione, come nel caso di neonato non riconosciuto, per morte dei genitori, per sospensione o decadenza, pronun-ciate dall’autorità giudiziaria minorile (art. 330 del codice civile, artt. 10 e 19 della legge n. 184/1983) o stabilite dalla legge (art. 32 del codice penale), ma anche la strutturazione di una relazione basata sulla cura e sulla responsabilità che fanno parte dei doveri parentali.

Per mera completezza espositiva - e dunque a prescindere dal ruolo del tutore volontario per MSNA - si ricorda che il tutore è una figura molto im-portante anche nelle procedure per l’accertamento dello stato di abbandono, che possono concludersi con la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore privo di un ambiente familiare rispondente alle sue esigenze fondamentali.

In ipotesi di tal fatta, il tutore non viene nomina-to, come negli altri casi, dal giudice tutelare, bensì dal Tribunale per i minorenni, dinanzi al quale tale procedura si incardina.

Nell’esercizio della propria funzione, il tutore nominato nelle procedure di adottabilità dovrà par-

tecipare al giudizio di adottabilità, prendere atto di quanto stabilirà il Tribunale per i minorenni e darvi attuazione, vigilando sull’operato del servizio socia-le affidatario, della famiglia o della struttura in cui il minore sia collocato e indirizzando a tali e ad altri soggetti le richieste che ritiene rispondenti all’in-teresse del minore; assumere, tramite l’avvocato di fiducia o quello che sia stato nominato d’ufficio, le opportune iniziative processuali, precisare le con-clusioni, impugnare o meno i provvedimenti emessi.

Spesso l’accertamento dello stato di abbandono riguarda neonati non riconosciuti. Anche qui il tu-tore, designato dal Tribunale per i minorenni, svol-ge un ruolo delicatissimo, anzi essenziale. Egli in-fatti presidia la dimissione del bambino dal reparto neonatale o pediatrico ospedaliero e la sua conse-gna alla coppia affidataria individuata per l’adozio-ne (affido preadottivo) e, poi, la verifica che l’inseri-mento nella nuova famiglia sia positivo, prima che il Tribunale per i minorenni pronunci l’adozione.

Questa breve sintesi dei principali ruoli del tu-tore legale, con riferimento ai soggetti minori d’età, mostra l’importanza di questa figura e la delicatezza del suo intervento, da cui consegue la necessità che sia disponibile e adeguatamente formata in modo da acquisire la piena consapevolezza dell’incarico e delle modalità più adeguate di svolgimento.

L’impostazione culturale riflessa nella legge 47/2017, che prevede l’istituzione di un elenco dei tutori volontari adeguatamente formati per i mi-nori stranieri non accompagnati, è quella suggeri-ta dalla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989.

Il principio del miglior interesse del bambino, nonché quello secondo cui il bambino deve esse-re messo in condizione di partecipare attivamente a tutte le decisioni che lo riguardano, sono il perno centrale della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia.

Questa Convenzione è ormai, a quasi trent’an-ni dalla sua adozione, ampiamente conosciuta sia nei settori professionali e istituzionali direttamente coinvolti nel lavoro con i minori d’età (scuole, giudi-ci minorili, operatori sociosanitari, educatori, ecc.), sia in ambienti non direttamente coinvolti nella tu-tela minorile.

Il principio a mente del quale tutti i minori di 18 anni sono titolari di diritti umani, affermato dal-la Convenzione e recepito in varie leggi del nostro

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Paese, mette in evidenza il particolare bisogno di protezione dei bambini e degli adolescenti (rispetto agli innumerevoli rischi che la crescita in qualun-que ambiente sociale comporta) e sottolinea l’in-tento protettivo che hanno molte disposizioni della Convenzione, che responsabilizzano gli adulti (ge-nitori, educatori, altri operatori professionali, am-ministratori, governi…) nell’adottare misure di cura e di tutela verso i più piccoli.

Agganciare l’esegesi della norma di nuova intro-duzione (l’art. 11 della L. 47/2017) ai principi della Convenzione di New York e ad una interpretazione costituzionalmente orientata è fondamentale, per sganciare la funzione del tutore dalla tradizionale impostazione della tutela del patrimonio del minore.

Bisogna infatti ricordare che l’obiettivo di fondo della nuova legge, che corrisponde a quello di tutte le Convenzioni sui diritti umani (inclusa quella del 1989 sui diritti del bambino) è rendere possibile che l’individuo – ogni individuo – sia messo nelle con-dizioni di vivere in modo dignitoso e soddisfacente, potendo accedere alle risorse materiali, morali, di conoscenza, sociali e affettive, che rendono di volta in volta raggiungibile tale risultato.

Per i bambini queste risorse comprendono un adeguato ambiente familiare, relazioni significative e di amicizia con adulti e con i pari, che sappiano fornire la combinazione di protezione e autonomia appropriata al singolo individuo.

Il tutore immaginato dal legislatore della 47/2017 è chiamato infatti a provvedere alla sod-disfazione di bisogni del minore, dando priorità a quelli connessi alla sfera della cura della perso-na, non a quelli afferenti alla tutela del patrimo-nio, posto che si tratta di minori che giungono sul territorio dello Stato privi di qualsiasi sostanza, cosa ben nota a chi ha concepito l’impianto della nuova legge.

Ciò che la nuova legge chiede al tutore di fare pertiene al presidio dei diritti del bambino, non per garantirgli una semplice protezione assistenziale, ma per sostenerlo nell’esercizio di tutti i diritti di cui è titolare.

La logica dei diritti si è estesa, con sempre mag-giore precisione, alle categorie “invisibili” di per-sone, la cui identità e le cui esigenze sono state, purtroppo, diffusamente trascurate, con il tragico effetto di produrre sacche sempre più ampie di marginalità: le donne, gli appartenenti a popolazio-

ni indigene, le persone con disabilita, nonché, ap-punto, i bambini.

I diritti riconosciuti in capo alla persona non cambiano, ma per renderli effettivi è necessario considerare il pregiudizio e la discriminazione di cui storicamente tali individui sono vittime, le loro specifiche esigenze materiali e sociali, il diverso livello di autonomia personale di cui godono, pre-vedendo, nel caso in cui non siano mentalmente o psicologicamente in grado di farlo da soli, delle for-me di sostegno all’esercizio dei diritti.

Il tutore dei minori stranieri non accompagna-ti dunque è chiamato ad esercitare per loro conto i diritti a questi riconosciuti: dal diritto all’istru-zione, a quello alla salute, dal diritto all’ascolto nei procedimenti giudiziari che lo riguardano a quello ad essere inserito in un nucleo familia-re come via prioritaria all’accoglienza. Si tratta di una figura cardine delle nuove forme di tutela del minore straniero non accompagnato, perché è chiamata a rendere effettivi diritti che altrimenti ri-schierebbero di rimanere solo sulla carta.

Le indicazioni che vengono dalle norme interna-zionali più avanzate confermano la necessità di ini-ziare un percorso formativo finalizzato all’effettività dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti, attraverso la diffusione di valori sociali e civici e la trasmissione di qualificate conoscenze tecniche.

Ecco perché il legislatore ha inteso specificare anche nell’articolo dedicato all’istituzione dell’e-lenco dei tutori volontari che debba trattarsi di pro-fessionisti adeguatamente formati.

Il secondo comma dell’art. 11 della L. 47/2017 stabilisce altresì che si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile

Ciò fa desumere che nulla sia stato modificato rispetto alle procedure di nomina.

Come si è accennato, di regola, la nomina del tutore spetta al giudice tutelare (art. 346 c.c.) e avviene con decreto (art. 43 disp. att. c.c.); essa av-viene ad opera del Tribunale per i minorenni so-lamente nelle procedure di accertamento dello stato di abbandono (tutore provvisorio) e con la sentenza che dichiara il minore in stato di adot-tabilità (tutore definitivo).

La nuova legge, rinviando alle disposizioni del libro I del codice civile, non sembra modificare nulla rispetto alle procedure di nomina del tuto-re, che dunque dovrebbero avvenire, anche all’in-

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domani della 47/2017, secondo le stesse modalità sinora seguite.

Né sembra che lo stato di abbandono per i mi-nori stranieri non accompagnati possa ritenersi presunto, perché altrimenti il legislatore non avreb-be previsto l’obbligo di effettuare indagini familia-ri, perciò appare coerente con il quadro normativo esistente e non interessato dalle norme di nuova in-troduzione che nulla sia cambiato rispetto ai casi e alle procedure di nomina del tutore.

Pertanto, al T.M. resta la competenza a nomi-nare il tutore provvisorio, mentre al Giudice Tu-telare quella della nomina del tutore definitivo.

Se si accede a tale interpretazione, si deve rite-nere che, una volta individuato dal T.M. il tutore volontario estrapolato dell’elenco appositamente istituito, questi possa essere nominato quale tutore provvisorio, per poi essere convocato per la confer-ma nell’incarico dalla cancelleria del giudice tutela-re presso il quale è stata aperta la tutela secondo le disposizioni del c.c. espressamente richiamate dal nuovo testo di legge.

Il giuramento, ovvero l’assunzione d’impegno, si effettua infatti davanti al giudice tutelare; da que-sto momento si avrà una formale assunzione della tutela e della conseguente responsabilità. Tuttavia non è vietato al tutore di attivarsi già dalla nomina.

Si segnala che nella prassi tra la nomina e il giu-ramento possono trascorrere anche diverse setti-mane, benché il codice civile preveda un termine di dieci giorni.

La cancelleria del giudice tutelare è tenuta a rilasciare, dopo l’apposizione del visto del Pubblico Ministero, copia autenticata del decreto di nomina e del verbale di giuramento. Per tali copie non dovreb-be essere richiesta l’apposizione di marche da bollo, ma la prassi può variare da Tribunale a Tribunale.

Tuttavia, il tutore nell’immediatezza del giura-mento, con la collaborazione della cancelleria, può richiedere copia semplice del decreto di nomina e del verbale di giuramento, che gli sono necessari da subito per potersi accreditare presso soggetti terzi.

Dopo la nomina del tutore, il nuovo domicilio del minore coinciderà con il luogo di residenza del tuto-re (art. 45 2°comma c.c.). Se il tutore dovesse cambia-re residenza uscendo dal circondario, potrà chiedere che la tutela venga trasferita con un decreto del Tri-bunale (art. 343 comma 2 c.c.), fatto che comporterà il mutamento del giudice tutelare di competenza.

Il trasferimento può essere chiesto solo dal tuto-re e comunque non è obbligatorio. Il Tribunale lo concede tenendo conto principalmente dell’inte-resse o della maggior convenienza del minore.

Prestato il giuramento di rito, il tutore entra nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Naturalmente, non essendo ancora decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore per l’istituzione dell’e-lenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i minorenni, bisognerà vedere nella prassi applica-tiva come verrà articolato il rapporto tra Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni rispetto alla gestione delle tutele.

Tuttavia, dovendo raccordare le disposizioni previgenti con quelle di nuova introduzione, appa-re ragionevole ritenere che la procedura di nomina del tutore volontario possa corrispondere a quella appena descritta, visto l’espresso richiamo della normativa codicistica in subiecta materia.

Deve rammentarsi infine, che le funzioni del tu-tore, secondo il codice civile, sono la cura della per-sona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l’amministrazione dei suoi beni (art. 357 c.c.).

Nel corso del tempo, l’equilibrio tra funzioni di cura della persona e funzioni di tutela del patrimo-nio si è via via modificato, operando una progressi-va umanizzazione del diritto civile in chiave di dirit-to della persona e non solo di diritto a presidio della sfera economica dei singoli.

La funzione di “cura” ha dunque acquistato sempre maggior rilevanza, coinvolgendo il tutore principalmente negli aspetti educativi e di prote-zione del minore.

Poiché i tutori volontari di cui all’art. 11 della L. 47/2017 devono occuparsi dei minori stranieri non accompagnati, devono saper anche condividere la richiamata funzione di cura con altri soggetti chiamati ad occuparsi del minore, a diverso tito-lo, rimanendo a loro carico il compito di assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore (affidatario, parente, o ente di assistenza) vi provveda regolarmente e che le esigenze espresse dal tutelato siano prese in considerazione ed ascol-tate. Deve inoltre informarsi sul progetto costruito per il minore e monitorarne nel tempo l’attuazione e la rispondenza agli interessi del minore.

Per poter esercitare la cura del minore è neces-sario che il tutore gli presti ascolto. Quello richiesto al tutore non è sicuramente l’ascolto di un profes-

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 41

sionista, come può essere quello dello psicologo, nè quello di una persona che con il minore abbia una stretta relazione affettiva.

L’ascolto del tutore è quello di una persona sen-sibile che sappia relazionarsi con il minore, dispo-nibile a dargli tempo e spazio mentale, a prestargli attenzione, affinché non venga dimenticato e ot-tenga ogni possibile protezione da parte delle isti-tuzioni demandate a tutelarlo. Il tutore, dunque, deve porsi in ascolto del minore quando questo lo sceglie come confidente e interlocutore; ma senza dimenticare che questo ascolto è finalizzato non all’interpretazione, alla diagnosi, o alla soluzione delle problematiche che involgono il tutelato, ma alla segnalazione di esse a chi può dare risposte e soluzioni (i servizi, il giudice, la famiglia affidataria, l’educatore della comunità, …).

Allo stesso tempo, il tutore deve porsi in ascol-to anche del processo di tutela nel suo complesso per rilevare gli eventuali nodi critici che si possono verificare, per monitorare un percorso del quale è osservatore privilegiato, sia per il fatto di essere il solo ad occuparsi ad personam di quel minore, sia perché, spesso, in un panorama di soggetti che pos-sono cambiare o avvicendarsi, il tutore garantisce la continuità. In qualità di rappresentante legale del minore, il tutore ha il potere di compiere tutti gli atti civili che riguardano i diritti e gli interessi del minore, compresi quelli di natura personale (come sottoscrizione di domande formali, iscri-zioni, moduli, autorizzazioni,..) e di rappresen-tarlo in giudizio.

Solo nel caso in cui si verifichi un conflitto di in-teressi tra il tutore e il minore, la rappresentanza negoziale passa al protutore e, se anche questo e in opposizione di interesse, viene nominato un cura-tore speciale (art. 360 c.c.).

Il tutore può, con l’autorizzazione del giudice tutelare, promuovere un procedimento o chiedere - all’interno di un procedimento promosso da altri

- la condanna della controparte (la cosiddetta “do-manda riconvenzionale”) (art. 374, n. 5 c.c.).

Non è invece necessaria l’autorizzazione del giu-dice tutelare per costituirsi in giudizio nel caso di processo promosso da altri nei confronti del minore.

Ugualmente non è necessaria l’autorizzazione per iniziare procedimenti di urgenza che abbiano l’obiettivo di rimuovere situazioni di pericolo im-mediato.

Quando il minore è parte offesa come vitti-ma di un reato, il tutore ha la facoltà di presentare querela, ossia di promuovere un’azione penale e, in caso di processo, può costituirsi parte civile nell’in-teresse del minore, il che gli consente – oltre che di presentare domanda di risarcimento danni nel caso l’imputato sia condannato – di poter essere parte attiva e di presentare testimoni e documentazione.

Qualora invece il minore sia sottoposto a inda-gini in quanto sospettato di aver commesso rea-to, il tutore dovrà attivarsi per fornirgli la necessaria assistenza legale. Se il giudice gli ha nominato un avvocato d’ufficio, il tutore dovrà verificare che sia abilitato a richiedere il gratuito patrocinio, qualora ci siano le condizioni e la volontà di presentare do-manda in tal senso.

Il tutore dovrà mantenere i contatti con l’av-vocato, assicurarsi che il minore sia informato e consapevole di quanto sta accadendo e che le sue istanze vengano comprese e accolte dal legale.

Il codice civile è chiaro nello stabilire che l’uf-ficio di tutela legale dei minori è gratuito (art. 379 c.c.). Oggi in modo particolarmente forte si ispira a valori di gratuità, solidarietà e altruismo.

Tuttavia, sul punto dovrà nel tempo essere pre-visto un regime più chiaro che consenta al tutore volontario di svolgere la funzione anche dietro il rimborso di un’indennità equa, stabilita dal giudi-ce, altrimenti esiste il forte rischio che la sola spinta solidaristica disincentivi professionisti anche validi rispetto all’assunzione delle tutele.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 11. Elenco dei tutori volontari1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i mi-

norenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Norme di interesse

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42 • I minori stranieri non accompagnati

6.3.  L’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza.

Con l’introduzione della nuova legge viene regola-to il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai mi-nori, all’interno delle quali i minori possono risie-dere non più di 30 giorni, e il sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la “cartella sociale” del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso.

Questa previsione, in particolare il fatto che i minori non possano risiedere più di 30 giorni nelle strutture di prima accoglienza, il fatto di dotarli di una cartella sociale, che in qualche misura consen-ta di tracciare il loro percorso migratorio e dunque il loro collocamento in luoghi fisici ben precisi, è in linea con la scelta di rendere l’affido familiare la strada prioritaria di accoglienza, sia perché questo consente al piccolo di essere inserito in un contesto familiare e, dunque, di sentirsi accolto in un ambiente che ha risorse affettive e accuditive da destinargli in maniera quasi esclusiva, rispetto a quanto non accada nei centri d’accoglienza o nelle strutture; sia perché questa dimensione consente in maniera più chiara di controllare il percorso com-piuto dal minore una volta entrato nel circuito della tutela istituzionale. Non è infrequente purtroppo, - visti i flussi migratori massicci e incontrollabili, specie nel Mezzogiorno d’Italia - che, dopo le pri-me cure approntate ai minori e il loro trasferimento in altre strutture, non sia possibile monitorare i loro successivi spostamenti, talvolta avvenuti volonta-riamente, talaltra in circostanze non chiare.

In un quadro di complessiva coerenza, è stata altresì prevista la necessità di svolgere indagini fa-miliari da parte delle Autorità competenti nel supe-riore interesse del minore, con previsione delle mo-

dalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore.

Cosa è cambiato in particolare con riferimento all’istituto dell’affido familiare?

L’intervento normativo ha modificato la L. 184/83 in materia di “diritto del minore a una famiglia”.

L’art. 7 della l. 47/2017 , infatti, ha inserito i commi 1 bis e 1 ter dopo il comma 1 dell’art. 2 della L. 184/1983, prevedendo che gli enti locali possano promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, e sce-gliendo expressis verbis questa come in via priorita-ria dell’accoglienza, da preferire rispetto al ricovero in altre strutture.

Ciò senza che debbano derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica e demandando agli enti locali di provvedere nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

I due commi di nuova introduzione devono es-ser letti in armonia con il comma 1 della l. 184/1983, il quale statuisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostan-te gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, sia affidato ad una famiglia, preferi-bilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educa-zione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Pertanto la ratio legis è quella sottesa all’intero spirito della l. 184/83, cioè affidare un minore privo di ambiente familiare idoneo ad una famiglia.

Appare indubitabilmente condivisibile la stra-da scelta dal legislatore, ma v’è da chiedersi perché nella novellazione dell’art. 1 avvenuta attraverso la l. 47/2017, si sia avvertita l’esigenza promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stra-nieri non accompagnati.

Tale esigenza, a parere di chi scrive, nasce dalla pericolosa eterogenesi dei fini dell’affido eterofa-

Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facili-tare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nel-le province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di tali fun-zioni provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autori-

tà garante per l’infanzia e l’adolescenza con il suppor-to di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonchè degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. 2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 43

miliare ad opera degli affidatari, che sovente nella prassi operativa interpretano tale istituto solo come un’anticamera dell’adozione.

L’adeguata formazione si porrebbe a presidio del-le pericolose distorsioni dell’affido eterofamiliare, specie dopo l’introduzione della legge 173/2015 sulla continuità affettiva, che deve rimanere uno strumen-to di tutela del minore e non un’arma per rivendicare il diritto alla genitorialità, che allo stato non esiste.

In proposito, va richiamato il principio, più vol-te ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, se-condo cui la situazione che giustifica l’affidamento eterofamiliare, ai sensi della Legge n. 184 del 1983, articolo 2 e ss., come sostituiti dalla Legge n. 149 del 2001, si differenzia radicalmente da quella che legit-tima la pronuncia della dichiarazione di adottabili-tà, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso me-ramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve appa-rire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l’interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine (cfr. Cass., Sez. I, 4 maggio 2010, n. 10706; 9 giugno 2005, n. 12168).

Se si tiene conto di questa differenza assai si-gnificativa, si comprende come l’aspetto della for-mazione sia indispensabile, anzitutto per tutelare adeguatamente il superiore interesse del minore - che in questi casi è quello di essere accolto in un ambiente familiare idoneo, che sappia farsi carico delle molteplici necessità che un MSNA presenta, sia sotto il profilo affettivo-accuditivo, sia sotto il profilo psicologico, sanitario e di inclusione, sia sot-to il profilo giuridico – e, in secondo luogo, per non creare negli adulti aspettative di adottabilità che

potrebbero distorcere la relazione o frapporsi alla possibilità di un ricongiungimento familiare ove questo sia possibile.

L’affidamento etero-familiare del minore, previsto dalle norme richiamate, costituisce – per espressa previsione normativa e per giurisprudenza consolidata – una misura di carattere temporaneo, prevista per fare fronte ad una situazione transitoria e superabile nel tempo e volta a favorire il recupero del rapporto del minore stesso con la famiglia d’o-rigine, come confermato anche dalla norma secon-do cui il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso - non superiore a ventiquattro mesi e proro-gabile solo qualora la sospensione dell’affidamento pregiudichi l’interesse del minore - rapportato “al complesso di interventi volti al recupero della fami-glia d’origine” (art. 4 comma 4 L. 184/1984).

In tale quadro normativo anche la proroga dell’affidamento, che procrastina un provvedi-mento comunque temporaneo e provvisorio, non può a sua volta avere durata indeterminata, ma deve essere limitata nel tempo, atteso che la duratura e irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono, a cui soltanto l’adozione può porre definitivamente riparo e che giustifica la dichiarazione di adottabilità.

Questi principi devono essere resi noti alle fami-glie che si rendono disponibili ad accogliere i mino-ri stranieri non accompagnati, per evitare che que-sta previsione pensata per tutelare in via esclusiva i minori, in ossequio alla Convenzione di New York e alle successive leggi a protezione dell’infanzia, si trasformi surrettiziamente in uno strumento per ri-vendicare inesistenti diritti alla genitorialità.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 7. Affidamento familiare1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibiliz-zazione e la formazione di affidatari per favorire l’af-fidamento familiare dei minori stranieri non accom-pagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1 ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al com-ma 1 bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Norme di interesse

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6.4. Il diritto alla salute e all’istruzione.All’art. 14 della nuova legge , vengono codificati espressamente il diritto alla salute e il diritto all’i-struzione.

Tale norma interviene sul T.U. in materia di immi-grazione (d.lgs. 286/1998) ad integrazione dell’art. 34, comma 1, il quale dispone che hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto at-tiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, sia gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; sia gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordi-nato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per ac-quisto della cittadinanza.

L’art. 14 della L. 47/2017 integra l’art. 34 del T.U. aggiungendovi la lettera b-bis) e dunque esten-dendo l’obbligo di iscrizione al Servizio Sani-tario nazionale anche ai minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnala-zioni di legge dopo il loro ritrovamento nel ter-ritorio nazionale.

È previsto altresì che, in caso di minori non ac-compagnati, l’iscrizione al Servizio sanitario na-zionale sia richiesta dall’esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal re-sponsabile della struttura di prima accoglienza.

Questa previsione finalmente pone fine alla di-scriminazione tra minori titolari di permesso di soggiorno e minori non titolari, riguardo all’iscri-zione al Servizio sanitario nazionale.

D’altra parte tale distinzione si poneva in netto contrasto con la Convenzione di New York del 1989, la quale, all’art. 24, prevede che tutti i minori deb-bano avere accesso all’assistenza sanitaria senza discriminazioni.

� In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l’affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di “un ambiente familiare idoneo” è consi-derata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insu-perabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l’affidamento deve in-dicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l’eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibi-le mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di ab-bandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi dell’art. 8, comma secondo, della legge n. 184 del 1983, non modificato nella sostanza dall’art. 8 della legge n. 149 del 2001), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta. * Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2010, n. 10706.

� In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l’affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184,

come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di “un ambiente familiare idoneo” è consi-derata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabi-lità. Ne consegue che legittimamente il giudice del merito, accertata l’insufficienza dell’assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il mi-nore in stato di adottabilità, ove pure, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l’affidamento etero-familiare - che si sia rivelato inidoneo a risolvere la condizione del minore -, il quale, di per sé, non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell’espressa previsione dell’art. 8, secondo comma, della citata legge n. 184 del 1983 (non sostanzial-mente modificato dall’art. 8 della legge n. 149 del 2001), atteso che anche la bontà dell’inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influen-te ai fini della successiva trasformazione dell’affida-mento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussi-stenza dello stato di abbandono. * Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2005, n. 12168.

Giurisprudenza significativa

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Nei fatti sia la giurisprudenza sia talune ammini-strazioni si erano, in qualche misura, allineate con l’art. 24 della Convenzione di New York, assicuran-do a tutti i minori il medesimo trattamento dei mi-nori iscritti.

Tuttavia non sono mancati casi in cui la burocra-zia ha prevalso sul diritto. Ecco perché il legislatore ha tentato di rendere efficace un diritto fondamen-tale, come quello alla salute, mediante la rimozione dell’ostacolo della titolarità del permesso di sog-giorno ai fini dell’iscrizione al SSN.

Val la pena di ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 23 maggio 2003, relativa alle possibili discriminazioni derivanti dal possesso o meno del permesso di soggiorno.

Nel 2003 la Corte Costituzionale venne investita dal Tar Emilia Romagna della questione di legitti-mità costituzionale dell’articolo 32 T.U. D.L.vo n. 286/98 nella parte in cui non prevede che, al compi-mento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei mi-nori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e i seguenti del codice civile.

La Corte, nella sentenza interpretativa di rigetto che ha emanato, ha affermato che il permesso di soggiorno ex articolo 32 è concedibile anche ai mi-nori sottoposti a tutela. Ma al di là dell’affermazione di questo principio, la decisione ha una grande im-portanza perché afferma che, in materia di minori stranieri, sulle norme e sugli istituti propri della legislazione speciale, prevalgono le norme e i principi propri del diritto minorile.

La Corte Costituzionale infatti, per individuare le norme di riferimento della questione ad essa sotto-posta ha richiamato varie disposizioni della legge n. 184/1983, le disposizioni codicistiche in materia di tutela e le norme costituzionali riguardanti la fami-glia, mentre neppure per accenno ha richiamato la normativa in materia di ingressi e di soggiorno.

La Consulta è pervenuta all’affermazione di tale principio nonostante nell’ordinanza di rimessio-ne il giudice amministrativo avesse fatto presente che l’interpretazione “costituzionalmente corretta” (poi confermata dalla Corte) presentava il rischio di un aggiramento delle regole che presiedono all’immigrazione autorizzata. È chiaro quindi che secondo la Corte Costituzionale i principi genera-li di protezione del minore prevalgono, anche in relazione ai minori stranieri, sui principi di dife-

sa e controllo degli ingressi propri del testo unico sull’immigrazione.

L’arresto appena richiamato conferma la neces-sità di allineare la normativa in vigore con la realtà sociale e con le diffuse interpretazioni che le corti, a tutti i livelli, hanno reso, anche per evitare possibili ulteriori discriminazioni sotto il profilo dell’inter-pretazione della legge, che per taluni può accedere a decisioni più favorevoli, mentre per altri a pro-nunce di rigorosa interpretazione della legislazione di settore.

Attraverso l’art. 14 la preminenza del dirit-to alla salute (art. 32 Cost.) sembra essere stata confermata anche a livello di legge ordinaria, scongiurando ipotesi nefaste di erogazione di pre-stazioni sanitarie in base alla più o meno regolare posizione dello straniero.

L’art. 14 della L. 47/2017, ai commi 3 e 4 introdu-ce, poi, il diritto all’istruzione stabilendo che a de-correre dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolasti-che di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivino le misure per favo-rire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei mino-ri stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che preveda-no, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

È previsto altresì che, per i minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di stu-dio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscri-zione, anche qualora gli stessi abbiano compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

La misura, come anche quella relativa alla tute-la del diritto alla salute, è finalizzata a superare gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercita-re appieno il diritto all’istruzione. Basti pensare ai casi registrati nella prassi di impossibilità di acqui-sire i titoli conclusivi dei corsi di studio, nelle ipote-si in cui, al compimento della maggiore età, non si possieda ancora un permesso di soggiorno. Viene

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46 • I minori stranieri non accompagnati

prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora ne-cessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Bisogna considerare il diritto all’istruzione come diritto fondamentale dell’essere umano. Esso è apparso per la prima volta, a livello internazionale, nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, all’art. 26, nella parte del testo in cui l’oggetto principale è la tutela dei diritti economici, sociali e culturali.

La disposizione riconosce il diritto all’istruzio-ne ad ogni individuo e sancisce la gratuità e l’ob-bligatorietà dell’istruzione elementare, precisando inoltre che essa deve essere orientata “al pieno svi-luppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-damentali”, deve “promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi” e deve “favorire l’opera delle Na-zioni Unite per il mantenimento della pace”.

Dopo quella data, il diritto all’istruzione è ap-parso numerose volte in molti altri trattati inter-nazionali.

Nell’ambito delle Nazioni Unite, si deve anzitut-to menzionare l’art. 13 del Patto sui diritti econo-mici, sociali e culturali del 1966, il quale – specifi-cando quali sono gli obblighi degli Stati contraenti nel campo dell’organizzazione dei sistemi educati-vi – prevede anzitutto che l’istruzione primaria sia obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti (in armonia con l’art. 26 della Dichiarazione universa-le dei diritti umani); in secondo luogo, la disposi-zione afferma che l’istruzione secondaria (inclusa quella tecnica e professionale) deve essere gene-rale ed accessibile a tutti, come anche l’istruzione superiore, su un piano d’uguaglianza in base alle attitudini di ciascuno; inoltre, l’istruzione di base va incoraggiata o intensificata per coloro che non hanno ricevuto un’istruzione primaria o che non ne hanno completato il corso; infine, la norma im-pegna gli Stati a perseguire attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, l’istituzione di un sistema adeguato di borse di studio ed un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale docente. Il Patto sui diritti civili e po-litici, invece, non contiene una disposizione preci-sa sul diritto all’istruzione, ma riconosce soltanto,

all’art. 18, co. 4, la libertà dei genitori, o dei tutori legali del minore, di “curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convin-zioni”.

Un riconoscimento più ampio al diritto all’istru-zione ed all’educazione si può rinvenire negli stru-menti di tutela dei diritti dei minori adottati dalle Nazioni Unite, precisamente la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959 (principio n. 7) e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-scenza del 1989 (artt. 28 e 29).

In quest’ultima non solo si rintracciano diversi obblighi per gli Stati parti rispetto all’accesso e l’or-ganizzazione del sistema scolastico – obblighi in gran parte coincidenti con quelli già visti nell’ana-lisi dell’art. 13 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali –, ma si richiede anche una serie di re-quisiti qualitativi che dovrebbero essere tenuti pre-senti nella predisposizione dei percorsi formativi scolastici.

In particolare, l’art. 29 della Convenzione sot-tolinea come il diritto all’istruzione sia un diritto individuale e soggettivo, il quale deve tendere ad un’educazione di qualità, incentrata sul minore, per costruire le capacità e le competenze utili ad affron-tare la vita e a garantire il loro benessere. Queste competenze, perciò, comprendono non solo il saper leggere, scrivere e contare, ma anche la capacità di prendere decisioni equilibrate, risolvere le contro-versie in maniera non violenta, sviluppare uno stile di vita sano, favorire l’assunzione di responsabilità, il pensiero critico, la creatività (Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 1 sulle fi-nalità dell’educazione, par. 9).

Il carattere trasversale del diritto all’istruzione, passa anche attraverso la primazia del principio di non discriminazione, tema sul quale le Nazio-ni Unite hanno più volte dimostrato un impegno particolare.

Ad esempio, tanto il Patto quanto la Convenzio-ne sopracitati sanciscono il divieto di discrimina-zione nel riconoscere tutti i diritti in essi contenu-ti, dunque tale divieto vale anche nel garantire il diritto all’istruzione. Oltre a ciò, altre convenzioni vanno in questa direzione: fra tutte, l’art. 5 della già menzionata Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, che stabilisce l’obbligo di vietare ed eliminare la discri-minazione razziale in tutte le sue forme e di garan-

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tire a ciascuno il diritto all’eguaglianza nel pieno godimento dei diritti, tra cui quello all’educazio-ne; l’art. 10 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, che impegna gli Stati parti ad intra-prendere tutte le misure necessarie per eliminare ogni disparità di trattamento tra uomo e donna nel campo dell’educazione; la Convenzione sulla tute-la dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1991, che assicura ai compo-nenti delle famiglie dei lavoratori migranti la piena eguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini del-lo Stato di impiego e pone a carico degli Stati parti l’obbligo di adottare delle politiche che facilitino l’integrazione dei figli dei lavoratori migranti nel sistema scolastico locale; infine, la Convenzione contro la discriminazione nell’educazione, adotta-ta dall’UNESCO nel 1960, che si propone di mettere al bando qualsiasi distinzione, esclusione o prefe-renza che abbia lo scopo o l’effetto di cancellare o compromettere l’uguaglianza di trattamento nel campo dell’educazione.

Nonostante la maggior parte dei Paesi europei rappresenti una meta per un gran numero di mi-granti, nessuno di essi ha ratificato la Convenzione.

Sembra anzi che essa sia stata dimenticata in quanto comporterebbe per i Paesi europei l’abban-dono di politiche di non riconoscimento del valore “umano” dell’immigrato, inteso come soggetto da tutelare e non come mero ingranaggio del processo produttivo (UN, Treaty Series, vol. 2220, p. 3 Doc. A/RES/45/158).

Senz’altro l’art. 14 comma 3, sembra voler re-cepire la linea della massima garanzia del dirit-to all’istruzione, anche in considerazione della sua indiscutibile potenzialità all’inclusione e sembra anche voler superare tutte le difficoltà incontrate nella prassi dei vari istituti scolastici che, purtroppo non raramente, hanno rifiutato l’iscrizione di alcuni minori non accompagnati per ragioni meramente burocratiche e proce-durali.

La nuova norma dovrebbe poter rendere effet-tivo il diritto all’istruzione, quanto meno sotto il profilo dell’accesso all’iscrizione poiché, non v’è dubbio, che nel bilanciamento degli interessi, tra la completezza dei documenti previsti per l’iscrizione e l’effettivo diritto del minore alla frequenza scola-stica debba prevalere il secondo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sot-tolineato l’importanza di questo principio in nume-rose sentenze; si veda, ad esempio, caso Leyla Sahin c. Turchia, ric. n. 44774/98, sentenza del 10 novem-bre 2005, Grande Camera, par. 137 e caso Timishev c. Russia, ric. n. 55762/00 e n. 55974/00, sentenza del 12 dicembre 2005, par. 64.

A livello europeo, merita una speciale menzione l’art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione euro-pea dei diritti dell’uomo del 1952, che stabilisce che: “Il diritto all’istruzione non può essere rifiuta-to a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’inse-gnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

Anche nell’ordinamento italiano, ovviamente, il diritto all’istruzione trova ampio riconoscimen-to, a partire dalla Costituzione (art. 34: “la scuola è aperta a tutti […] l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”), ma anche nella legislazione ordinaria, soprattutto in merito al principio di non discriminazione ed alle politiche di integrazione del sistema scolastico ita-liano nei confronti dei minori di origine straniera.

La necessità di dover introdurre l’art. 14 nella disciplina dedicata alla tutela dei c.d. MSNA, è sta-ta dettata dalle prassi distorte cui s’è fatto cenno e dalla condizione di soggetto “doppiamente debole” del minore straniero non accompagnato: quella di minore e quella di straniero.

Tra l’altro queste due posizioni, almeno nel pa-norama normativo italiano, hanno risentito enor-memente della contrapposizione tra normativa disciplinante l’immigrazione e tutela minorile. La prima costruita per favorire più la sicurezza interna dello Stato che la protezione dei diritti umani, la se-conda, per contro, strutturata per dare tutela a sog-getti privi di riferimenti affettivi ed educativi.

L’art. 14 potrebbe rappresentare il primo passo verso la costruzione di una tutela non più dimidia-ta da questo doppio binario, ma organica e coeren-te, in linea con le necessità dell’uomo contempo-raneo, che non conosce più, anche per via di un mercato fluttuante, liquido, l’idea della stanzialità come unica modalità organizzativa dell’esistenza, ma è spinto a sempre più a cercare soluzioni in un altrove che deve essere attrezzato ad accogliere, non a respingere.

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48 • I minori stranieri non accompagnati

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 14. Diritto alla salute e all’istruzione1. Al comma 1 dell’articolo 34 del testo unico è aggiun-ta, in fine, la seguente lettera: «b bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritro-vamento nel territorio nazionale».2. In caso di minori non accompagnati, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 3. A decorrere dal momento dell’inserimento del mi-nore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni sco-lastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formati-ve accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’ar-ticolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizio-ne di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonchè di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni in-teressate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanzia-rie, strumentali e umane disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolasti-che di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche quando gli stessi hanno com-piuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Norme di interesse

� La disposizione di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indubbiamente lacu-nosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tu-tela, può essere – se non interpretata estensivamente – comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affida-mento.I due istituti infatti, pur avendo presupposti diversi (la tutela si apre con la morte o l’assenza di entrambi i genitori o l’impossibilità di questi di esercitare la po-testà, l’affidamento può essere disposto allorché la fa-miglia di origine sia temporaneamente inidonea ad of-frire al minore un adeguato ambiente familiare), sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore.[…] Proprio il ruolo analogo a quello dei genitori che ha il tutore nella legislazione sull’affidamento familiare mette bene in evidenza una ulteriore incongruenza che deriverebbe da una interpretazione meramente lette-rale dell’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: rientrerebbero nella previsione di questo articolo sia il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, sia il minore stra-niero comunque affidato, mentre ne sarebbe escluso il solo minore straniero sottoposto a tutela, e cioè ad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situa-zioni di bisogno anche più gravi di quelle che origina-no l’affidamento familiare.Se le analogie rilevate tra affidamento e tutela giusti-ficano una applicazione della disposizione impugnata al caso del minore straniero sottoposto a tutela, ad identica conseguenza conduce la considerazione della

sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela.[…] Appare quindi chiaro che una interpretazione mera-mente letterale dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflit-to con i valori personalistici che caratterizzano la no-stra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevo-lezza. * Corte costituzionale 23 maggio 2003, n. 198.

� Il diritto all’istruzione garantito dall’articolo 2 del Protocollo n. 1, della Convenzione europea dei Dirit-ti Umani, si applica anche all’insegnamento di gra-do universitario. Il divieto del portamento del foulard islamico negli istituti dell’insegnamento di grado uni-versitario in Turchia NON costituisce una violazione dei diritti e libertà enunciati agli articoli 8, 9, 10 e 14 della Convenzione europea dei Diritti Umani, ed all’articolo 2 del Protocollo n. 1. * Strasburgo. Corte Eu-ropea dei Diritti dell’Uomo. GRANDE CAMERA. Caso LEYLA SAHIN contro TURCHIA. Sentenza del 10 novembre 2005. Ricorso n° 44774/98.

� Un cittadino russo di origine cecena, Ilias Iakoubo-vitch Timichev, nato e vissuto in Cecenia e trasferitosi nella città di Nal’Ĉik nel Caucaso, lamentava, fra le altre, la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1 poi-ché a seguito del ritiro della sua carta di soggiorno i suoi figli si videro negata l’iscrizione alla scuola statale della città (scuola che peraltro avevano già frequentato nei due anni precedenti). La Corte ravvisa una viola-zione del diritto all’istruzione, ricordando che gli Stati

Giurisprudenza significativa

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 49

6.5. Il diritto all’ascolto e all’assistenza legale.Per la prima volta viene sancito dalla legge il diritto all’ascolto del minore straniero non accompagnato nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano.

L’art. 15 della L. 47/2017 interviene sull’art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inse-rendo i commi 2 bis e 2 ter.

Questi innesti assicurano in primis l’assisten-za affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedi-mento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri (purché siano iscritti nel registro di cui all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), previo consenso del minore medesimo, e ammessi dall’autorità giu-diziaria o amministrativa che procede.

In secondo luogo, le norme di nuova introduzio-ne stabiliscono espressamente che il minore stra-niero non accompagnato abbia diritto di parteci-pare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito.

La norma non trascura di prevedere che in que-sti contesti e per meglio garantire il diritto all’ascol-to sia assicurata la presenza di un mediatore cul-turale.

Il comma 2-ter dell’art. 18 d.lgs. 142/2015 è – a parere di chi scrive – la previsione che maggiormente riflette le gravi disparità consumatesi ai danni dei minori stranieri non accompagnati, per i quali non era previsto fino a questo momento l’ascolto obbligatorio nei procedimenti giudiziari apertisi nei loro confronti.

Proprio per contrastare la possibilità concreta che la mancata previsione normativa dell’obbliga-torietà dell’ascolto si traducesse di fatto in una vera e propria discriminazione tra i minori coinvolti in

qualsivoglia procedimento giudiziario e minori stranieri non accompagnati, il Tribunale per i mi-norenni di Catanzaro ha anticipato il legislatore inserendo nella prassi delle procedure di volon-taria giurisdizione a tutela dei MSNA l’ascolto degli stessi, che in numerosi casi avviene nelle strutture di accoglienza, realizzando così il duplice scopo dell’ascolto del minore e della visita dei luo-ghi in cui lo stesso viene ospitato, anche al fine di valutarne l’adeguatezza e la dignità.

Il principio dell’obbligatorietà dell’ascolto del minore nel corso di tutti i procedimenti giudiziari (e amministrativi) che lo riguardano trova più di un espresso riconoscimento a livello di fonti interna-zionali ed europee, da sempre attente alla promo-zione e alla tutela dei diritti dei fanciulli. Rilevano, in particolare, in tale direzione, l’art. 12 della Con-venzione di New York sui diritti del fanciullo, che impone l’ascolto del minore capace di discernimen-to, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda; la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti del fanciul-lo, che riconosce al minore il diritto di esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti dinanzi ad un’autorità giudiziaria che lo riguardano, ma anche il diritto ad “essere informato delle eventuali con-seguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualun-que decisione”, salvo che egli non abbia capacità di discernimento sufficiente o che l’ascolto non sia manifestamente in contrasto con il suo superiore interesse (artt. 3 e 6); e, da ultimo, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-pea, ai sensi del quale i bambini possono esprimere liberamente la propria opinione, che viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità.

Come è stato ormai riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’adesione dell’I-talia alla Convenzione di New York e alla Conven-zione di Strasburgo ha reso, pertanto, obbligatoria anche nel nostro ordinamento interno l’audizione

hanno sempre l’obbligo di favorire l’iscrizione di tutti i minori alla scuola, in particolare di quelli che si tro-vino in una particolare condizione di vulnerabilità o di svantaggio. Per questo motivo, la CEDU ha ritenuto le-sive dell’art. 2 del Protocollo n. 1 tutte quelle condotte anche diverse da un formale rifiuto dell’iscrizione alla

scuola primaria, ma che hanno comunque l’effetto di allontanare o dissuadere i minori dalla struttura scola-stica. * Strasburgo. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. GRANDE CAMERA. Caso TIMISHEV contro RUSSIA, ric. n. 55762/00 e n. 55974/00, sentenza del 12 dicembre 2005, par. 64.

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del minore nelle procedure giudiziarie che lo ri-guardano, specialmente se dotato di capacità di autodeterminazione e salvo che detto ascolto non risulti in contrasto con il suo superiore interesse.

Peraltro, come opportunamente affermato da attenta dottrina, è possibile far discendere la neces-sità dell’ascolto del minore nelle procedure giudi-ziarie riguardanti la sua famiglia, prima ancora che dalle norme di fonte internazionale, dallo stesso dettato costituzionale, mediante il richiamo agli artt. 111 e 24 Cost., quindi in base al riconoscimen-to del minore quale parte sostanziale di quei giudizi e titolare di interessi da tutelare adeguatamente, ai sensi dell’art. 30 Cost.

Il diritto all’ascolto del minore trova ulteriore conferma in una serie di previsioni normative di diritto interno – peraltro, in alcuni casi, precedenti all’adesione dell’Italia alle richiamate convenzioni internazionali – che prevedono espressamente l’au-dizione del minore in correlazione alla natura del provvedimento da assumere e all’età del minore.

Al riguardo, per esempio, con riferimento agli istituti impiegati nella protezione dei minori vittime di tratta, rilevano, in primo luogo, le norme del co-dice civile che dispongono l’audizione del minore da parte del giudice tutelare, nel corso del procedi-mento di tutela.

Esse, per un verso, tendono a consentire al fan-ciullo di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua vita: così è per l’art. 348, comma 3, c.c., che stabilisce che, prima della scelta del tuto-re, il giudice tutelare debba ascoltare il minore che abbia compiuto i sedici anni; per altro verso, offro-no al giudice la possibilità di indagare le aspirazioni e inclinazioni personali del soggetto tutelato: così è per l’art. 371, n. 1, c.c., che prevede l’audizione del minore che abbia compiuto i dieci anni in merito a deliberazioni particolarmente delicate concernenti il luogo di allevamento, gli studi, il mestiere o la pro-fessione del minore stesso. E ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in relazione alla maturità che questi abbia concretamente raggiunto.

L’audizione del minore è, altresì, espressa-mente prevista dall’art. 4, comma 1, l. n. 184 del 1983 , come modificato dall’art. 4 l. n. 149 del 2001, che stabilisce che il minore che ha compiu-to gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discerni-mento, deve essere obbligatoriamente sentito dal

personale specializzato del servizio sociale locale, così come dal giudice competente, laddove, prece-dentemente, l’infradodicenne veniva sentito solo se ritenuto opportuno, in nome di una più efficace protezione dell’interesse del minore.

Gli operatori del T.M. di Catanzaro, correttamen-te, hanno preso in considerazione tutte le ipotesi già codificate in cui il minore viene ascoltato, ritenendo di dover garantire questo diritto anche in assenza di specifica disposizione normativa e mediante un’a-nalisi delle fonti che non può che propendere per la necessità di raccogliere direttamente dal minore le notizie sulla sua vita, sulle ragioni che lo hanno in-dotto a partire, sulla sua famiglia e sulle sue aspet-tative.

Il favore verso l’introduzione del comma 2 ter dell’art. 18 d.lgs. 142/2015 è unanime, anche perché riflette una linea normativa e giurisprudenziale che sostiene con forza la necessità dell’ascolto dei mi-nori nei procedimenti che li riguardano.

Si parta dall’art. 12 della Convenzione di New York secondo cui “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di espri-mere liberamente la sua opinione su ogni questio-ne che lo interessa, le opinioni del fanciullo essen-do debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o am-ministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

Dal tenore della disposizione si evince che l’a-scolto è finalizzato all’esercizio del diritto del mi-nore di esprimere la propria opinione. Esprimere la propria opinione non equivale a far valere la pro-pria volontà ma equivale e fornire un punto di vista fondamentale nell’economia della decisione e degli interventi da prescrivere nell’interesse del minore.

Anche la Corte di Cassazione valorizza di con-tinuo l’importanza dell’ascolto. Ha, per esempio, annullato più di una volta pronunce di adottabilità, perché il minore non era stato sentito nella proce-dura, benché si trattasse di minori non ancora in età da ascolto obbligatorio. In materia di rapporti tra fi-gli e genitori separati non affidatari, quasi sempre la Corte prende atto del rifiuto del figlio di incontrare il genitore e giudica che non possa essergli impo-

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sto d’incontrarlo, confermando così l’essenzialità dell’ascolto e la grave disparità consumata nell’ipo-tesi in cui ciò non sia previsto anche in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Sempre sul piano normativo, si pensi poi alla l. 10 dicembre 2012, n. 219, recante “disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, che, nell’introdurre significative modifiche al nostro si-stema normativo in tema di filiazione e famiglia, ha sancito la portata generale del diritto all’ascolto del minore dotato di adeguata capacità di discerni-mento.

Il nuovo art. 315-bis c.c., infatti, nell’introdurre quello che è stato autorevolmente definito un vero e proprio “statuto dei diritti del figlio”, stabilisce che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimen-to, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. Ciò a conferma del mutamento ormai compiutosi nella cultura giuridi-ca occidentale, per la quale il minore - soprattutto qualora si tratti, come di norma è nei casi di specie, di “grande minore” - non deve più essere conside-rato come passivo ricettore di interventi di prote-zione, ma come protagonista delle nuove strategie di tutela, e, in quanto tale, deve essere ascoltato e rispettato nelle opinioni che manifesta, in modo da consentirgli di esprimere pienamente la sua sogget-tività e di favorire il pieno sviluppo e l’affermazione della sua personalità.

Alla luce delle disposizioni convenzionali e al recente recepimento della direttiva 2011/36/UE anti-tratta, è previsto inoltre che l’audizione del mi-nore debba essere preceduta da un’informazione completa, chiara e comprensibile – e quindi resa in un linguaggio e con modalità adeguati all’età, alla condizione e alla nazionalità del singolo minore interessato – in merito alle determinazioni che po-trebbero essere assunte e alle conseguenze che de-riverebbero dalle diverse soluzioni adottabili.

Il riconoscimento del diritto del minore ad un’informazione adeguata viene, in particolare, affermato, in riferimento ai minori non accom-pagnati vittime di tratta, dall’art. 4 d.lgs. n. 24 del 2014, che apre le disposizioni specifiche dirette a garantire alle vittime minorenni adeguate misure di protezione ed assistenza, con la previsione che “i minori non accompagnati vittime di tratta devo-no essere adeguatamente informati sui loro diritti,

incluso l’eventuale accesso alla procedura di deter-minazione della protezione internazionale”, a con-ferma del fatto che la carenza di informazioni sui diversi percorsi tutelanti costituisca, insieme al dif-ficile coordinamento tra gli stessi, la ragione del loro scarso utilizzo e rappresenti, pertanto, il presuppo-sto imprescindibile per fornire risposte adeguate al bisogno di protezione di questa categoria di minori che versa in condizione di particolare vulnerabilità.

La centralità del ruolo riconosciuto all’infor-mazione del minore nella tutela e assistenza del-lo stesso, trova, peraltro, conferma nell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo, che affida al giudice il compito di ac-certarsi che l’informazione ricevuta sia adeguata a rendere il minore consapevole dello sviluppo delle vicende giudiziarie in cui è coinvolto.

Un importante arresto della Consulta di qual-che tempo fa (sentenza 30 gennaio 2002, n. 1) ha stabilito espressamente la necessità del con-traddittorio nei confronti del minore, preveden-do altresì la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., in ossequio all’art. 4 della Conven-zione di Strasburgo.

Dalla previsione di cui all’art. 6 della Conven-zione di Strasburgo, ai sensi della quale il giudice provvede nei casi che lo richiedono a “consultare il minore personalmente, se necessario in priva-to, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità”, risulta, evidente la scelta del legislatore convenzionale di rimettere al prudente apprezzamento del giudice, nel caso concreto, la scelta in merito alle modalità preferibili per procedere all’ascolto del minore, al fine di evitare che l’audizione abbia una valenza traumatica per il fanciullo e di meglio tutelare il su-periore interesse dello stesso.

Il giudice pertanto, ove lo ritenga opportuno, può adottare specifiche modalità e cautele per impedi-re interferenze e condizionamenti del minore: ad esempio, decidendo di svolgere l’audizione in un ambiente protetto o comunque per lui confortevo-le o consultando il minore in privato, vale a dire da solo, senza la presenza dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale su di lui, dei curatori spe-ciali o dei difensori, che possono turbare o influen-zare il minore nel corso della sua audizione; anco-ra, il giudice può avvalersi dell’ausilio di tecnici ed esperti, eventualmente psicologi o psicoterapeuti

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dell’infanzia e dell’età evolutiva, anche per valutare la capacità di discernimento del minore; ciò in quan-to la prescrizione normativa che impone al giudice di procedere all’ascolto del minore può ritenersi as-solta sia che il giudice ricorra al c.d. ascolto diretto, sia che, invece, proceda all’ascolto indiretto. Infine, le dichiarazioni rese dal minore nel corso dell’audi-zione devono essere verbalizzate in forma integrale.

La particolarità del nuovo comma 2-ter del-l’art. 18 d.lgs. 142/2015, risiede inoltre nell’aver previsto che il diritto all’ascolto del minore ricono-sciuto dalle norme internazionali, europee e di di-ritto interno non debba operare solo in sede giuri-sdizionale, ma anche in sede amministrativa e con l’eventuale ausilio del mediatore linguistico. Si trat-ta dunque di una prospettiva ben più ampia, è sta-to inserito un passaggio ulteriore che rende questo ascolto obbligatorio per poter acquisire in ogni sede informazioni utili alla realizzazione di un interven-to a misura di minore.

Inevitabilmente ciò piega i suoi effetti anche sul piano della tutela. Il tutore, in quanto preposto alla cura dell’interesse del fanciullo e alla sua rap-presentanza, è il soggetto tenuto, più di ogni altro, all’ascolto del minore tutelato, per conoscerne le esigenze, le aspirazioni e le inclinazioni, allo scopo di garantire il rispetto e la piena valorizzazione della sua persona e, ad un tempo, il successo e l’efficacia del programma di protezione, assistenza e recupero avviato.

Come già accennato, si tratta di un ascolto diver-so; quello a cui è tenuto il tutore è un ascolto più relazionale che procedurale, tuttavia è a sua volta essenziale e anche meno condizionato dagli aspetti connessi al rispetto dei tempi e delle modalità com-patibili con le sedi giudiziarie. L’ascolto del tutore, infatti, può tener conto anche dell’atteggiamento, dei comportamenti e dei messaggi non verbali del minore, che spesso manifestano le sue opinioni quanto se non più delle parole.

Nella stessa prospettiva, rileva, altresì, il ruolo centrale che viene ad assumere, nella fase di ap-proccio e di prima accoglienza, il primo colloquio valutativo con i minori stranieri o comunitari non accompagnati rintracciati sul territorio italiano.

In questa fase molto delicata, anche perché de-cisiva ai fini del successo del percorso di protezione e recupero che si intende avviare, il colloquio con il minore ha lo scopo di valutare che tipo di tute-

la debba essere apprestata, se il minore sia o meno vittima di tratta, se sia a rischio di diventarlo e, dun-que, è finalizzato ad individuare e attivare gli stru-menti più idonei per la sua immediata protezione ed assistenza.

Si pensi al peso dell’ascolto del minore nella scelta del collocamento in luogo sicuro, nella scelta tra le diverse modalità di accoglienza previste dalla normativa nazionale e regionale in merito ai servi-zi residenziali rivolti ai minori, nella scelta del suo collocamento in una famiglia, scelta non sempre accolta con favore dai minori a cui viene proposta, perché in transito verso altre destinazioni in cui ri-siedono già altri familiari precedentemente allonta-natisi dal paese d’origine.

L’ascolto obbligatorio del minore al di fuori nelle sedi giudiziarie e amministrative potrebbe rivelar-si fondamentale per orientare la valutazione degli operatori della struttura di accoglienza e dei servizi sociali competenti in ordine al tipo di percorso da attivare tra quelli previsti dall’ordinamento, al fine di adottare una soluzione duratura di tutela.

La norma sembra favorire la linea già in atto, ma non diffusa capillarmente, di evitare la pericolo-sa standardizzazione degli strumenti di tutela (ad esempio percorsi precostituiti per minori vittime di tratta, o minori non accompagnati, o richieden-ti protezione internazionale, e così via). I percorsi preconfezionati, anche quando essi presentino dei contributi di carattere specialistico, non sono mai interventi idonei.

Gli interventi non devono essere solo “a misura di minore”, ma “a misura di quel minore”. Deve trat-tarsi di interventi a protezione caratterizzati da alta individualizzazione e conformati al caso di specie.

L’obiettivo di una tutela quanto più possibile corrispondente alle necessità del singolo minore, è confermato anche dalla previsione dell’art. 19 del-la L. 47/2017, secondo cui le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 42 del testo unico, e suc-cessive modificazioni, possono intervenire nei giu-dizi riguardanti i minori stranieri non accompagna-ti e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.

L’art. 16 della nuova legge , denominato “diritto all’assistenza legale”, interviene, modifi-candolo, sull’art. 76 del testo unico delle disposizio-ni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Re-

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 53

pubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modi-ficazioni, al quale aggiunge il comma 4-quater.

La disposizione appena richiamata prevede (art. 76 T.U. in materia di spese di giustizia DPR 115/2002, comma 4-quater) che il minore straniero non accom-pagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedi-mento giurisdizionale abbia diritto di essere informa-to dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Naturalmente non può revocarsi in dubbio che, anche in questo caso, il legislatore abbia messo in campo un intervento che corrisponde ad una con-creta possibilità di tutela per il minore, specie per i minori coinvolti in procedimenti penali, i quali, mediante l’intervento di un difensore specializza-to, possono accedere a benefici, quali la messa alla prova, idonei a modificare in maniera significativa il loro percorso esistenziale.

Posto, dunque, che la scelta operata non può che essere approvata e sostenuta, i primi commentatori hanno sollevato alcune critiche, che non appaiono del tutto infondate.

Al centro delle perplessità manifestate si pone la formula linguistica scelta dal legislatore per modifi-care l’art. 74 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Effettivamente suona quasi un ossimoro quella formulazione che consente al minore “di avva-lersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

Verrebbe da dire che essa rechi in sé una con-traddizione: il patrocinio o è gratuito o è a spese dello Stato.

Il fatto di voler inserire l’elemento della gratui-tà con riferimento agli oneri astrattamente a carico del minore ha comunque generato una formulazio-ne non del tutto corretta sotto il profilo tecnico, in quanto il legale nominato non svolge un incarico onorario non retribuito, ma svolge una prestazione

professionale il cui valore viene corrisposto dallo Stato e non dalla parte nel cui interesse ha spie-gato la difesa tecnica. È la legge stessa d’altronde ad indicare lo Stato quale soggetto erogatore delle prestazioni professionali in favore del difensore, al punto da autorizzare per l’attuazione della predetta disposizione una spesa di oltre 771 mila euro annui a decorrere dall’anno in corso.

Premessa l’assoluta condivisione dell’impegno economico che lo Stato si assume per la tutela mino-rile, sarebbe stato più corretto individuare una for-mulazione più chiara e non suscettibile di generare confusioni di carattere interpretativo. Specie in con-siderazione del fatto che la previsione di cui all’art. 16 della L. 47/2017 è l’unica che prevede uno stanzia-mento di somme per la realizzazione in concreto del diritto riconosciuto al minore (fatta eccezione per l’ipotesi di minori vittime di tratta, in cui è autoriz-zata un’ulteriore spesa di circa 154 mila euro annui a decorrere dall’anno in corso), mentre per le altre disposizioni, che pure introducono altre importanti garanzie, è previsto il vincolo della loro realizzazio-ne nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, dal punto di vista normativo ci tro-viamo di fronte all’introduzione di un ulteriore caso di ammissione de plano al patrocinio statale che va ad aggiungersi ad altri casi in cui - a giudizio di chi scrive - correttamente non è prevista alcuna valu-tazione preliminare sulla situazione reddituale altri-menti necessaria per l’ammissione a tale beneficio.

D’altra parte la previsione è in linea con le ipo-tesi di ammissione al patrocinio statale a favore dei minori in generale e dello straniero non apparte-nente all’unione europea, sia nel caso dell’udien-za di convalida del provvedimento di espulsione e trattenimento dello stesso, che di ricorso avverso al provvedimento di espulsione limitatamente al pro-cedimento di primo grado.

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 15. Diritto all’ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislati-vo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:«2 bis. L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonchè di gruppi, fonda-zioni, associazioni od organizzazioni non governative

Norme di interesse

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54 • I minori stranieri non accompagnati

di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all’ar-ticolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall’autorità giudiziaria o amministrativa che procede. 2 ter. Il minore straniero non accompagnato ha dirit-to di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e ammi-nistrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un me-diatore culturale».

ART. 16. Diritto all’assistenza legale1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni le-gislative e regolamentari in materia di spese di giusti-zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4 quater. Il minore straniero non accompagnato coin-volto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdi-zionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il

tutore nominato o l’esercente la responsabilità geni-toriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni con-tenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017».

L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

ART. 4. 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio so-ciale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.2. - 7. (Omissis).

� In tema di separazione personale tra coniugi, l’au-dizione del minore infradodicenne capace di discerni-mento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame mani-festamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, conferman-do l’affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all’epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richie-sta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti). * Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2015 n. 19327.

� L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 del-la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e del-l’art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, per-tanto violazione del principio del contraddittorio e dei

principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. * Cass. civ., Sezioni Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238. Nello stesso senso: Cass. civ. n. 11687 del 2013.

� L’art. 12 della citata Convenzione - disposto al com-ma 1 che il fanciullo capace di discernimento ha di-ritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa - soggiunge al comma 2 che “A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possi-bilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropria-to, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”. Tale prescrizione, ormai entrata nell’ordinamento, é idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell’art. 336, secondo com-ma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come “parte” del procedimento, con la necessità del con-traddittorio nei suoi confronti, se del caso previa no-mina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ. (cfr. ordinanza n. 528 del 2000). * Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1.

Giurisprudenza significativa

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 55

6.6. La tutela dei minori vittime di tratta.L’art. 17 della L. 47/2017 è dedicato ai minori vittime di tratta. La norma effettua un intervento di carattere additivo sulla L. 228/2003. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunta una nuova previsione secondo cui parti-colare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, predisponendo un programma specifico di assi-stenza che assicuri adeguate condizioni di acco-glienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

Non deve sorprendere la scelta della particolare attenzione dedicata ai minori vittime di tratta, per-ché quello della tratta di esseri umani è un comples-so fenomeno transnazionale di ampie e crescenti dimensioni che ha come principale obiettivo quello di trarre profitto dallo sfruttamento delle persone.

Le vittime di tratta sono donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini in situazioni di vul-nerabilità che vengono reclutati, trasportati o allog-giati con la forza o l’inganno, a fini di sfruttamento sessuale, lavoro e accattonaggio forzati, attività cri-minali ed espianto di organi.

Questo tipo di condotte integrano gravi forme di lesione della libertà personale e della dignità della persona. Si può parlare di moderne ipotesi di schia-vitù costruite sulla vulnerabilità degli individui. Una vulnerabilità data dalla povertà, dall’assenza di una cultura democratica, dalla disuguaglianza di genere e dalla violenza contro le donne. Si aggiunga a tutto ciò anche la scarsa integrazione sociale ge-nerata dalla mancanza di opportunità occupazio-nali, dall’accesso ristretto all’istruzione in molti dei paesi di provenienza e dallo sfruttamento del lavoro minorile.

Il protocollo addizionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (noto anche come il protocollo sulla tratta degli esseri umani o protocollo di Palermo), allega-to alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale – adotta-ta dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Paler-mo il 12 dicembre 2000, ratificata e resa esecutiva con l. 16 marzo 2006, n. 146 – all’art. 3, lett. a), una definizione del fenomeno, che corrisponde al reclu-tamento, al trasporto, al trasferimento, all’alloggio

o all’accoglimento di persone a fini di sfruttamen-to, tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere.

Viene descritto un ventaglio di condotte che ri-entrano nell’abuso dell’altrui posizione di vulnera-bilità a scopo di sfruttamento. L’elenco esemplifica-tivo di alcuni mezzi atti a estorcere il consenso della vittima viene allargato, prevedendo come mezzo criminale anche qualsiasi abuso di “una posizione di vulnerabilità”, intendendosi con tale espressio-ne ogni situazione nella quale la persona non ha nessun’altra scelta reale o accettabile che non quel-la di sottomettersi.

A ben vedere, nella formulazione della norma appena citata sembra che il legislatore abbia scel-to deliberatamente di non fornire una definizio-ne di sfruttamento (che pure è il segno distintivo della tratta), scegliendo per contro di elencarne, a titolo esemplificativo, diverse tipologie, tra cui: “lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

Tale scelta corrisponde alla volontà di delineare un livello minimo di condotte da reprimere come tratta di esseri umani senza tuttavia restringere il campo a quelle sole nominativamente individua-te, lasciando gli Stati, nell’attività di conformazione della legislazione interna, liberi di individuare altre ipotesi astrattamente riconducibili al complesso fe-nomeno della tratta.

L’art. 3, lett. b), sancisce, poi, il principio dell’irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento, nei casi in cui sono stati impiegati i metodi sopraindicati. La descrizione, volutamente ampia, è tale da contenere al suo interno una larga tipologia di offese.

L’art. 3, lett. d), detta, infine, una disposizione ancora più restrittiva nei confronti della condot-ta criminosa verso i minori, al fine di proteggere e garantire ulteriormente questa categoria senza dubbio più a rischio.

Per le persone sotto i diciotto anni, la norma prevede che, anche nel caso in cui non sia utilizzato alcun mezzo previsto dalla lett. a), si possa configu-rare il reato di tratta, qualora le giovani vittime ven-gano reclutate, trasportate, trasferite o semplice-mente accolte al fine di sfruttamento, per evitare, in

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56 • I minori stranieri non accompagnati

tal modo, il rischio che possano essere giustificate condotte di cessione o autorizzazioni all’allontana-mento del minore, da parte del soggetto che eserci-ta la responsabilità genitoriale su di lui.

Indubbiamente, la tratta dei minori rappresenta, nella sua gravità, la manifestazione più aberrante del fenomeno, con più di due milioni di bambini annualmente oggetto di traffico per lavori forzati e sfruttamento sessuale. I minori presentano una maggiore esposizione al rischio di cadere vittime di tratta, soprattutto quelli che abbandonano la scuo-la dell’obbligo, i figli dei migranti lasciati nel paese di origine da genitori che lavorano in uno Stato di-verso, i minori stranieri non accompagnati, i mino-ri con disabilità, nonché le persone appartenenti a comunità Rom.

In riferimento alle vittime minori di età, il feno-meno assume le forme più disparate. Basti pensare al reclutamento on-line delle vittime, e al conse-quenziale aumento della tratta di bambini proprio grazie alle nuove tecnologie.

La rete Internet, infatti, tramite l’impiego di or-dinari motori di ricerca, e, in particolare, dei social network, ha, di fatto, aumentato le possibilità di rag-giungere un più vasto pubblico di utenti e, conse-guentemente, di entrare in contatto con un maggior numero di vittime.

Sulle modalità di reclutamento incidono inoltre le specificità di genere. Mentre i bambini tendono ad essere vittime del lavoro forzato (in settori in cui è richiesta una manodopera scarsamente specializ-zata e facilmente sostituibile), le bambine sono più facilmente vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale.

Quest’ultima tipologia di sfruttamento delle vit-time di tratta oltre ad essere più odiosa per la bruta-lizzazione delle vittime minorenni ad opera di sog-getti senza scrupoli, reca in sé l’ulteriore aggravante data dal fatto che le vittime, una volta giunte a de-stinazione, vengono private dei diritti e delle libertà fondamentali e sfruttate nel mercato del sesso con la forza, la violenza e ogni forma di tortura fisica e/o psicologica.

Il fenomeno della tratta dei bambini è da tem-po oggetto di grande attenzione da parte della co-munità internazionale, dell’Unione Europea e delle legislazioni nazionali degli Stati ed è vietata come tale dal diritto internazionale e punita dalle norme interne di un numero sempre maggiore di Stati.

Sul piano internazionale, l’aspetto repressivo del reato di tratta degli esseri umani e quello della pro-tezione dei diritti umani delle vittime appaiono mo-menti inscindibili di un’unica strategia repressiva.

Gli strumenti di contrasto più importanti, come si accennava, sono contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organiz-zata transnazionale e nell’allegato protocollo ad-dizionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini.

Il protocollo di Palermo ha tre obiettivi fonda-mentali: prevenire e combattere la tratta; protegge-re e assistere le vittime; promuovere la cooperazio-ne tra gli Stati contraenti.

In particolare, all’art. 6, si danno le indicazioni per la protezione e l’assistenza delle vittime di trat-ta, tra cui spicca per importanza il riconoscimento del permesso di soggiorno, che può essere concesso da parte dello Stato di destinazione, sulla scorta di ragioni umanitarie o di protezione.

Il protocollo detta, altresì, talune disposizioni finalizzate all’informazione e all’assistenza – anche legale durante il processo – delle vittime, con misu-re di recupero fisico, psicologico e sociale, di fatto, principalmente affidate all’opera delle organizza-zioni non governative.

Disposizioni che oggi trovano una concreta proiezione applicativa nelle previsioni dei com-mi 2 bis e 2 ter del dell’art. 18 d.lgs. 142/2015 (no-vellato dall’art. 15 l. 47/2017) e dall’art. 76 T.U. in materia di spese di giustizia DPR 115/2002, com-ma 4-quater (novellato dall’art. 16 l. 47/2017).

La ricaduta immediata, infatti, è quella di inseri-re l’ascolto obbligatorio, l’assistenza affettiva e psi-cologica e il patrocinio a spese dello Stato anche al fine di garantire al minore un’adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Dunque il legislatore va oltre. Non solo codifica principi già presenti nel panorama ordinamentale, specie a livello di fonti internazionali, ma finaliz-za l’assistenza legale anche all’eventuale diritto al risarcimento del danno subito dalla vittima di tratta.

Questa previsione appare in linea con una tutela più ampia del minore, tesa primariamente al risto-ro della persona, ma aperta anche alla tutela risar-citoria nell’ottica della riparazione, in coerenza alla giurisprudenza degli ultimi anni sviluppatasi sul

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 57

danno esistenziale, inteso quale pregiudizio psico-fisico esulante dalla sfera patrimoniale e ricompreso nell’alveo del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. (si vedano, in materia di danno esistenzia-le e criteri di commisurazione dello stesso, le sen-tenze a sez. un. della S.C. nn. 8827 e 8828 del 2008).

Quanto agli obblighi a carico degli Stati contra-enti, lo strumento normativo più completo è rap-presentato dalla Convenzione del Consiglio d’Eu-ropa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1 febbraio 2008, non riservata ai soli Stati membri del Consi-glio d’Europa, ma aperta anche agli altri Stati.

Essa si applica a tutte le forme di tratta, nazionali o transnazionali, legate o meno alla criminalità or-ganizzata. Si applica altresì a tutte le vittime (donne, uomini o bambini) e a tutte le forme di sfruttamen-to sessuale o lavorativo.

La Convenzione del Consiglio d’Europa si propo-ne di: prevenire e combattere la tratta di esseri uma-ni; proteggere i diritti umani delle vittime della trat-ta; delineare un quadro completo per la protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari effi-caci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Ciò dimostra che l’aspetto repressivo e quello della va-lorizzazione dei diritti umani delle vittime di tratta devono essere considerati inscindibilmente legati.

Ai sensi della Convenzione, la tratta costitui-sce un reato e pertanto i trafficanti e i loro com-plici sono perseguibili penalmente; le vittime di tratta devono essere riconosciute in quanto tali, al fine di evitare che la polizia e le autorità competen-ti le trattino come immigrate illegali o come delin-quenti. La parte più dettagliata della Convenzione è quella concernente la protezione e l’assistenza alle vittime: ai sensi degli artt. 10-17, esse devono beneficiare di misure come l’assistenza fisica e psi-cologica, l’aiuto finalizzato all’integrazione sociale, cure mediche e psicologiche adeguate, un alloggio dignitoso, consigli e informazioni e, anche, il versa-mento di un indennizzo.

Tale parte sembra essere stata recepita e tra-sfusa nell’art. 17 della L. 47/2017, specie nella parte relativa all’assistenza affettiva e psicologica e all’assistenza finalizzata sia alle cure sanitarie che all’erogazione di giuste informazioni per l’ot-tenimento dell’indennizzo.

Nella normativa italiana di recente introduzio-ne, però, si è fatto anche di più. Si è prevista per legge la possibilità di avere un difensore con il ricorso al patrocinio a spese dello Stato e ottene-re anche il risarcimento che, com’è noto, è cosa diversa dall’indennizzo; specie perché presuppo-ne l’illiceità della condotta del danneggiante, così sottolineando anche attraverso la scelta dell’istituto risarcitorio la totale mancanza di legittimità delle condotte dalle quali è scaturito il pregiudizio a dan-no della vittima.

La tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, è stata, inoltre, inserita tra le forme di ri-duzione in schiavitù e riconosciuta come crimine contro l’umanità dall’art. 7, comma 2, lett. c), dello statuto istitutivo della Corte internazionale penale permanente dell’Aja adottato a Roma 1l 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il primo luglio 2002.

La gravità del fenomeno infatti consentiva una forte tutela dei minori vittime di tratta anche pri-ma dell’entrata in vigore della nuova legge perché era possibile, a presidio di soggetti così vulnerabili, equiparare i minori comunitari e stranieri non ac-compagnati ai minori italiani privi di riferimenti fa-miliari, riconoscendo loro una serie di prerogative e di diritti.

Il primo importante principio operante nell’am-bito del sistema normativo interno, che è stato mol-to utile fino all’entrata in vigore della nuova legge, è quello che sancisce il divieto per il minore non accompagnato, straniero o comunitario, di esse-re espulso o allontanato dal territorio italiano o trattenuto nei centri di identificazione e di per-manenza temporanea (art. 22, comma 5, d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303), salvo che non segua il genitore o l’affidatario espulsi e salvo che la sua presenza non ponga obiettivamente in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (artt. 19, comma 2 e 31, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998).

Altro strumento di tutela assai usato nella prassi, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, e che senz’altro continuerà ad essere efficace anche dalla L. 47/2017 in poi, è l’intervento ex art. 403 c.c. Esso è rubricato “intervento della pubblica autorità a favore dei minori” e presenta un profilo applica-tivo di ampia duttilità, oltre che la suscettibilità ad essere adoperato in via d’urgenza. A mente di tale previsione il minore non accompagnato, straniero o comunitario, moralmente o materialmente ab-

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58 • I minori stranieri non accompagnati

bandonato, deve essere immediatamente colloca-to dalla “pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia”, in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo defini-tivo alla sua protezione. A seguito di ciò egli deve essere tempestivamente segnalato dalle strutture di prima accoglienza, dai servizi sociali dell’ente lo-cale, come pure dai pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, che vengono in contatto con lui nello svolgimento dei propri compiti istituzio-nali (forze di polizia, medici, ecc.), o da qualsivo-glia privato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per i provvedimenti di competenza, qualora versi in stato di abbandono (affidamento giudiziario o consensuale ed adozio-ne); nonché al giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore, per l’apertura della tutela, ai sensi dell’art. 343 c.c., se i genitori (anche solo transito-riamente) non possano esercitare la responsabilità genitoriale su di lui.

L’intervento ex art. 403 c.c. ha consentito agli operatori dei servizi e alle forze di polizia di pro-cedere, senza passare attraverso l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, e dunque in tempi assai rapidi, al collocamento del minore, anche solo pre-sunta vittima di tratta, in luoghi protetti, senza at-tendere i tempi dell’accertamento che in ipotesi di tal fatta possono risultare di pregiudizio alla messa in sicurezza del minore.

Un altro strumento a cui si è fatto ricorso per tutelare il minore vittima di tratta è stato il ricono-scimento del permesso di soggiorno “per minore età”, che è rinnovabile fino al compimento del di-ciottesimo anno di età e non prevede casi speciali di revoca.

Esso veniva adoperato anche per garantire al minore l’assistenza sanitaria e l’accesso alla forma-zione scolastica, ma dall’entrata in vigore della L. 47/2017 non appare più un espediente necessario, essendo venuta meno la distinzione tra titolari di permesso di soggiorno e non titolari di permesso di soggiorno per l’iscrizione al SSN e per l’iscrizione scolastica.

La scelta in ordine al tipo di percorso di tutela della vittima di tratta da attivare tra quelli previsti dall’ordinamento interno viene rimessa alla valuta-zione dei servizi sociali dell’ente locale o degli enti privati convenzionati con l’ente locale competen-ti o, ancora, del Procuratore della Repubblica, nei

casi in cui sia iniziato un procedimento penale e va effettuata alla luce di un’attenta valutazione indi-viduale della vittima, che tenga in debito conto la specifica situazione soggettiva ed oggettiva in cui il minore si trova; le esigenze di protezione poste dal caso concreto; i vantaggi e gli svantaggi che i diversi strumenti di tutela presentano, ed, eventualmente, anche la volontà espressa dal minore stesso, ove do-tato di adeguata capacità di discernimento.

In particolare, quanto al collocamento in luo-go sicuro – stante la possibilità di avvalersi di tutte le modalità di accoglienza previste dalla normativa nazionale e regionale in merito ai servizi residenziali rivolti ai minori – si tratterà di valutare caso per caso se sia più opportuno optare per l’inserimento del minore vittima di tratta in una comunità per minori stranieri non accompagnati, che comporta un’acco-glienza e un supporto mirati per i minori, ma non necessariamente con un’attenzione specifica per le vittime di tratta; o, invece, il collocamento in una struttura, ex art. 18 d.lgs. n. 286 del 1998 o ex art. 13 l. n. 228 del 2003, che garantiscono un’accoglienza ed un supporto mirati per le vittime di tratta e la pre-senza di personale specializzato, ma non necessa-riamente con un’attenzione specifica per i minori. In specie, in riferimento al percorso, ex art. 13 si segna-la, peraltro, il rischio che il minore finisca con il tro-varsi in un ambiente di persone adulte, con l’obbli-go di rispettare regole stringenti ed un programma particolarmente restrittivo, che possano condurlo ad allontanarsi dall’istituto in cui è collocato, con il pericolo di ricadere nel circuito della tratta.

La formulazione della norma non fornisce ele-menti sufficienti per ridurre i rischi connessi a scelte di collocamento del minore che non corrispondano alle sue reali necessità, anche perché il carattere ge-nerale della stessa impedisce di per sé di affrontare le problematiche connesse ai diversi territori, alle caratteristiche delle strutture presenti in una deter-minata area geografica.

Sicuramente però la nomina tempestiva del tu-tore, la presenza del mediatore culturale in sede di ascolto, l’obbligatorietà di questo anche in sede amministrativa, la possibilità di nominare un difensore di fiducia, ampliano notevolmente il quadro complessivo delle tutele riservate al mi-nore e aprono così alla possibilità di pervenire a ipotesi di intervento a misura di minore, anzi di quel minore.

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La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati • 59

L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

ART. 17. Minori vittime di tratta

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponen-do un programma specifico di assistenza che assicu-ri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzio-ni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell’articolo 18, commi 2, 2 bis e 2 ter, del decreto legi-slativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 76, comma 4 quater, del testo unico di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un’adeguata assistenza per il risarcimento del danno. 3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall’anno 2017. 4. All’attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risor-se umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Norme di interesse

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Postfazione • 61

La tutela dei diritti fondamentali alla salute, alla cura, all’assistenza, dei minori stranieri non accompagnati alla luce della legge 7 aprile 2017, n. 47.

La L. 47/2017, colmando un vuoto legislativo, elimina la disparità di trattamento tra mino-ri stranieri non accompagnati (MSNA) titolari del permesso di soggiorno, i quali vengono iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale (SSN), e quelli privi di permesso, ai quali non è stata consentita l’iscrizione al SSN. Finalmente, a tutti, è garantito l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie.

L’art. 14 della L. n. 47 del 7 aprile 2017, garantisce iscrizione al servizio sanitario nazio-nale, a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more di rilascio del permes-so di soggiorno, subito dopo il loro rintraccio sul territorio nazionale, previo segnalazioni di legge.

La richiesta di iscrizione del MSNA, al Servizio sanitario nazionale, sarà presentata dal responsabile della struttura di prima accoglienza o dall’esercente, anche in via tempora-nea, la responsabilità genitoriale.

L’espressa previsione legislativa introdotta dalla L. n. 47/ 2017, supera una grave ne-gazione del diritto a tutte le cure sanitarie, ex convenzione di New York (norma speciale che prevale su quella generale contenuta nel testo unico immigrazione), in danno di quei fanciulli stranieri non accompagnati, privi di permesso di soggiorno.

Fino ad ora, la garanzia di accesso dei minori stranieri al diritto alla salute, è stata og-getto di grandi criticità, dettate, non solo dal grande afflusso ma dalle modalità attuate dalle istituzioni preposte alla gestione dei flussi migratori, i quali, oramai, si ripetono, in modo costante, da diversi anni.

Non più, quindi, emergenza eccezionale ma quotidianità, anche per i gravissimi con-flitti in atto nel mondo.

Alla luce della norma di principio, è bene che Stato, Regioni, Garanti dell’infanzia, promuovano l’integrazione degli schemi operativi e dei protocolli tra istituzioni, inerenti l’accoglienza dei MSNA, al momento dello sbarco e successivamente, per eliminare la ne-gazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Repubblica a tutti i fanciulli e una discrasia, nella corretta assistenza e nel trattamento dei servizi offerti, a seconda del luogo di sbarco o rintraccio degli stessi, sul territorio italiano.

Il minore quale soggetto in fieri, necessita di particolare cura e protezione rispetto ad altre categorie e va tutelato nei suoi diritti fondamentali.

L’obiettivo da raggiungere è l’omogeneizzazione di interventi, per migliorare le moda-lità operative, le buone pratiche, i livelli di condivisione con la rete territoriale di prote-zione minorile.

Postfazione

On. Marilina IntrieriPresidente Child’s Friends National Associationgià Garante Infanzia e adolescenza Regione Calabria

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62 • I minori stranieri non accompagnati

Per la valutazione dello stato di salute e l’attivazione di screening sui minori non ac-compagnati, gran parte delle Aziende Sanitarie, intervengono in ausilio alle forze dell’or-dine, con personale sanitario ma non tutte, ancora oggi, hanno definito linee guida, per quanto di competenza, specialmente con i centri di accoglienza.

Molti MSNA che giungono sulle coste del nostro Paese, vengono ospitati in diverse strutture e risultano affetti da epatite B, scabbia, altre malattie e molti i responsabili delle strutture di prima accoglienza, fino ad oggi si sono visti rifiutare, dall’azienda sanitaria competente, le prestazioni dovute, in quanto non provvisti del codice STP.

Inutile ricordare che il codice STP DEVE essere rilasciato dalla medesima azienda sa-nitaria (ASP), che rifiuta le cure a chi ha la responsabilità del MSNA, sia essa, struttura di accoglienza che, esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale

All’ASP, onde evitare negazione e, quindi, violazione di fondamentali diritti umani, compete fornire le dovute informazioni per il rilascio del suddetto codice.

Anche prima della entrata in vigore della legge 47/2017 a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche non iscritti al SSN, oltre le cure, ex convenzione di New York, per espressa previsione legislativa hanno avuto diritto alle vaccinazioni, secondo la normati-va, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorchè continuative, sia per malat-tia che infortunio e ai programmi di medicina preventiva, anche nell’ambito di campagne di prevenzione collettive autorizzate dalle Regioni.

Alla luce di quanto sopra, in conformità con i diritti riconosciuti dalla Repubblica al MSNA e a tutela della salute pubblica, è più che mai urgente uno schema operativo di accoglienza sanitaria del minore straniero non accompagnato, almeno in ogni regione. La migrazione minorile è una tragica problematica all'ordine del giorno.

Lo schema operativo dovrà garantire al MSNA il diritto ad una anamnesi familiare, seppure sommaria e a mezzo telefonico, con la famiglia di origine, per eventuali patologie pregresse, ai controlli sanitari, alle condizioni vaccinali, alla profilassi, al necessario soste-gno psicologico per il grave, personale, vissuto recente che su di Lui grava.

Nell’unitarietà del sistema e delle singole disposizioni normative è previsto, altresì, in deroga alle altre norme sull’immigrazione, che per gravi motivi connessi alla sana crescita psicofisica del minore e alle sue condizioni di salute, il Tribunale per i minorenni, possa provvedere ad autorizzare il rilascio del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno ad un familiare del fanciullo al fine di garantirgli gli affetti e la famiglia.

Infine si rendono necessari, in sede istituzionale, anche interventi decisi, finalizzati ad escludere dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i minori che versando nelle condi-zioni sopra descritte, necessitano dì assistenza specialistica.

Solo in tal modo verrebbe garantito, appieno, il diritto alla salute ai minori stranieri e non, accolti fuori dalla famiglia di origine.

Alcune regioni hanno, espressamente, previsto con delibera di giunta regionale l’esen-zione dal pagamento dei ticket, per i minori posti al di fuori della propria famiglia, biso-gnevoli di prestazioni specialistiche ambulatoriali in strutture sanitarie, sia pubbliche che private accreditate.

La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta n. 1036 del 20 luglio 2009, ha pre-visto l’esenzione dal pagamento del ticket per i minori (0-17 anni) in affido sia a famiglie che in comunità, e per i minori in adozione.

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Postfazione • 63

Il Garante della Regione Calabria, tra il 2011 e il 2015 ha stipulato Protocolli d’intesa con le aziende sanitarie provinciali, nei quali si prevede, nel rispetto della normativa in-ternazionale ecc., la somministrazione delle sopraindicate prestazioni sanitarie in favore dei minori collocati fuori famiglia, senza la necessità del pagamento del ticket.

Una corretta applicazione del criterio di superiorità normativa è, comunque, sufficien-te a risolvere antinomie e vuoti legislativi, concernenti il diritto di accesso, dei minori fuo-ri famiglia, senza alcun pagamento di ticket, ai servizi del SSN.

Attualmente, in Italia, molti minori non accompagnati, collocati in strutture di acco-glienza o presso famiglie affidatarie, si vedono negate le prestazioni di cui necessitano, in assenza di pagamento del ticket, da cui dovrebbero essere esentati, nonostante che su tutto il territorio nazionale, deve essere Loro garantito il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, senza alcuna distinzione di colore, religione, cultura ed etnia.

Le Aziende sanitarie sono i soggetti obbligati a fornire le prestazioni sanitarie prescrit-te dal medico di base, ai sopra individuati minori.

L’erogazione deve avvenire, senza indugio, trattandosi di minori fuori famiglia di origi-ne, lontani, quindi, da chi ha titolo al pagamento della somma.

Si rammenta, a tal fine, che l’affidamento è un ufficio di diritto civile, gratuito, fondato sul principio di solidarietà costituzionale e rispetto della persona e la grave assenza pub-blica, nel sostegno dovuto alle famiglie e agli enti affidatari, ostacola la diffusione dell’affi-damento e, dunque, lo sviluppo e la sana crescita psicofisica dei minori coinvolti.

On. Marilina Intrieri

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Appendice normativa • 65

Appendice normativa.

L.7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 21 aprile 2017).

1. Ambito di applicazione. – 1.  I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in mate-ria di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si ap-plicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnera-bilità.

2. Definizione. – 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presen-te nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione eu-ropea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giuri-sdizione italiana, privo di assistenza e di rappresen-tanza da parte dei genitori o di altri adulti per lu-i legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

3. Divieto di respingimento. – 1. Al testo unico del-le disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 19 è inserito il seguente:

«1 bis. In nessun caso può disporsi il respingi-mento alla frontiera di minori stranieri non accom-pagnati»;

b) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguen-ti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestiva-mente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sosti-tuito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di in-gresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 della pre-sente legge e che non sono accompagnati da alme-

no un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286».

4. Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. – 1. All’arti-colo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legi-slativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identifica-zione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta gior-ni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

5. Identificazione dei minori stranieri non ac-compagnati. – 1. Dopo l’articolo 19 del decreto legi-slativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19 bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il mi-nore straniero non accompagnato è entrato in con-tatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente lo-cale o all’autorità giudiziaria, il personale qualifica-to della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperien-za nella tutela dei minori, un colloquio con il mino-re, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all’età di-chiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell’e-sito delle procedure di identificazione, l’accoglien-za del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le dispo-sizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

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66 • I minori stranieri non accompagnati

3. L’identità di un minore straniero non accom-pagnato è accertata dalle autorità di pubblica si-curezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stes-so minore un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-conso-lari. L’intervento della rappresentanza diplomati-co-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’interno promuo-vono le opportune iniziative, d’intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in meri-to all’età dichiarata da un minore straniero non ac-compagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami so-cio-sanitari volti all’accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabe-tizzazione, del fatto che la sua età può essere deter-minata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguen-ze di tali risultati, nonchè di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali in-formazioni devono essere fornite altresì alla perso-na che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un ap-proccio multidisciplinare da professionisti adegua-tamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della perso-

na. Non devono essere eseguiti esami socio-sanita-ri che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livel-lo di alfabetizzazione, in una lingua che possa com-prendere, all’esercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accerta-mento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sa-nitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell’età è no-tificato allo straniero e, contestualmente, all’eser-cente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli artico-li 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d’ur-genza entro dieci giorni; ogni procedimento ammi-nistrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risor-se umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-gislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

6. Indagini familiari. – 1. All’articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell’inter-no» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7 bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1, se non sussiste un ri-schio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stes-so minore ed esclusivamente nel suo superiore inte-resse, l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente con-venzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7 ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell’interno, che è tenuto

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Appendice normativa • 67

ad informare tempestivamente il minore, l’esercen-te la responsabilità genitoriale nonchè il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all’arti-colo 19 bis, comma 1.

7 quater. Qualora siano individuati familiari ido-nei a prendersi cura del minore straniero non ac-compagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relati-vi alla richiesta di permesso di soggiorno o di pro-tezione internazionale possono essere svolti dal re-sponsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori one-ri per la finanza pubblica.

7. Affidamento familiare. – 1.  Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Gli enti locali possono promuovere la sen-sibilizzazione e la formazione di affidatari per favo-rire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1 ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provve-dono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

8. Rimpatrio assistito e volontario. – 1. Il provvedi-mento di rimpatrio assistito e volontario di un mi-nore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All’articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni com-petente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All’attuazione delle disposizioni contenute

nel presentearticolo si provvede nei limiti delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9. Sistema informativo nazionale dei minori stra-nieri non accompagnati.Cartella sociale. – 1.  In attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto le-gislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Siste-ma informativo nazionale dei minori non accompa-gnati.

2. In seguito al colloquio di cui all’articolo 19 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il persona-le qualificato della struttura di accoglienza compila un’apposita cartella sociale, evidenziando elemen-ti utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destina-zione e alla procura della Repubblica presso il tri-bunale per i minorenni.

3.  La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla prote-zione.

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risor-se umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-gislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espul-sione. – 1. Quando la legge dispone il divieto di re-spingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio na-zionale e segnalato alle autorità competenti, il per-messo di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attra-verso l’esercente la responsabilità genitoriale, an-che prima della nomina del tutore ai sensi dell’arti-colo 346 del codice civile, ed è valido fino al compi-mento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quat-tordici anni affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e suc-cessive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge

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68 • I minori stranieri non accompagnati

n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sotto-posto alla tutela di uno straniero regolarmente sog-giornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

11. Elenco dei tutori volontari. – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è isti-tuito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adegua-tamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagna-to o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per pro-muovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di tali funzioni provvede temporanea-mente l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esper-te nel settore delle migrazioni e dei minori, nonchè degli enti locali, dei consigli degli ordini professio-nali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, ti-tolo IX, del codice civile.

12. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati. – 1. All’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accol-ti nell’ambito del Sistema di protezione per richie-denti asilo, rifugiati e minori stranieri non accom-pagnati, di cui all’articolo 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in par-ticolare nei progetti specificamente destinati a ta-le categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asi-lo, di cui all’articolo 1 septies del decreto legge 30 di-cembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogramma-re annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponi-

bili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto

delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso mi-

nore risultanti dal colloquio di cui all’articolo 19 bis,

comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi of-

ferti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle

quali vengono accolti i minori stranieri non accom-

pagnati devono soddisfare, nel rispetto dell’articolo

117, secondo comma, lettera m), della Costituzio-

ne, gli standard minimi dei servizi e dell’assisten-

za forniti dalle strutture residenziali per minoren-

ni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della

normativa nazionale e regionale in materia. La non

conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accre-

ditamento comporta la cancellazione della struttu-

ra di accoglienza dal Sistema».c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:

«il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguen-ti parole: «, tenendo in considerazione prioritaria-mente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell’articolo 1 sexies del decreto leg-ge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e suc-cessive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugia-ti e minori stranieri non accompagnati».

13. Misure di accompagnamento verso la mag-giore età e misure di integrazione di lungo pe-riodo. – 1. Al comma 1 bis dell’articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del pa-rere richiesto non può legittimare il rifiuto del rin-novo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2.  Quando un minore straniero non accompa-gnato, al compimento della maggiore età, pur aven-do intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tri-bunale per i minorenni può disporre, anche su ri-chiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’af-fidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

14. Diritto alla salute e all’istruzione. – 1. Al com-ma 1 dell’articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

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Appendice normativa • 69

«b bis) i minori stranieri non accompagnati, an-che nelle more del rilascio del permesso di soggior-no, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l’iscrizio-ne al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’e-sercente, anche in via temporanea, la responsabi-lità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzio-ni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraver-so la predisposizione di progetti specifici che preve-dano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonchè di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-tuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque sen-za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzio-ni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, anche quando gli stes-si hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

15. Diritto all’ascolto dei minori stranieri non ac-compagnati nei procedimenti. – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2 bis. L’assistenza affettiva e psicologica dei mi-nori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonchè di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel set-tore dell’assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all’articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall’autorità giudi-ziaria o amministrativa che procede.

2 ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto diparte cipare per mezzo di un suo rappre-

sentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali

e amministrativi che lo riguardano e di essere ascol-

tato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza

di un mediatore culturale».

16. Diritto all’assistenza legale. – 1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4 quater. Il minore straniero non accompagnato

coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giu-

risdizionale ha diritto di essere informato dell’op-

portunità di nominare un legale di fiducia, anche

attraverso il tutore nominato o l’esercente la re-

sponsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, com-

ma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive

modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa

vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in

ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazio-

ne delle disposizioni contenute nel presente com-

ma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a

decorrere dall’anno 2017».

17. Minori vittime di tratta. – 1.  Al comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei mino-ri stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri ade-guate condizioni di accoglienza e di assistenza psi-co-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposi-zioni dell’articolo 18, commi 2, 2 bis e 2 ter, del de-creto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 76, comma 4 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un’adegua-ta assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall’an-no 2017.

4. All’attuazione delle restanti disposizioni con-tenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali di-sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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70 • I minori stranieri non accompagnati

18. Minori richiedenti protezione internaziona-le. – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le di-sposizioni dell’articolo 18, comma 2, del decreto le-gislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto, in fi-ne, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell’arti-colo 76, comma 4 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell’articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il respon-sabile della struttura di accoglienza ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela. – 1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 42 del testo unico, e successive modifi-cazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annulla-mento di atti illegittimi.

20. Cooperazione internazionale. – 1. L’Italia pro-muove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di coo-perazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, in-ternazionale e nazionale, del sistema di protezione

dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

21. Disposizioni finanziarie. – 1.  All’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la paro-la: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, com-ma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall’an-no 2017, si provvede mediante corrispondente ri-duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di ri-serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3.  Dall’attuazione della presente legge, a ecce-zione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’ar-ticolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

22. Disposizioni di adeguamento. – 1.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

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Finito di stampare nel mese di settembre 2017

“Press Grafica” s.r.l., Gravellona Toce (VB)

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