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1 IPOTESI DI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016, sottoscritto nell’anno 2014 il giorno 26 del mese di novembre, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 735 del 16 settembre 2014. E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola PREMESSO: che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10); che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell’organico; che è necessario assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2015/16; LE PARTI CONCORDANO di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16.

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IPOTESI DI

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed

A.T.A. per l’a.s. 2015/2016, sottoscritto nell’anno 2014 il giorno 26 del mese di novembre, in Roma,

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a

livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 735 del 16 settembre 2014.

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA,

S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro

del Comparto Scuola

PREMESSO:

che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i

principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);

che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2, prevede una cadenza di norma biennale della mobilità

compartimentale da attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell’organico;

che è necessario assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche

all’inizio dell’anno scolastico 2015/16;

LE PARTI CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16.

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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -

ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 all’ art. 4

comma 2 e art. 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del

personale della scuola.

2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale

docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno

scolastico 2015/16.

3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende

avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale riaprendo il

confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla

mobilità derivanti da interventi normativi.

5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono

definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n.

297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3

giorni dalla certificazione del presente contratto.

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- ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI

1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, contenute nel

presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo

ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità.

2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale

docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di

assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto

può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito provinciale il personale

docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2013 o precedente.

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui

all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L.

8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia

per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il

personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui

all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il

genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente

contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede

provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità,

partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente

all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla

mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con

esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza

effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi

della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli

articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine

di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase

del movimento (articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare nella

provincia.

3. Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento,

soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati

nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a

partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non

ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di

titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al

trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di

individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e

l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente

contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.

4. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato

successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini

entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle

domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’apposita

O.M..

5. L’assegnazione della sede dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che per

effetto dell’art. 15, comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, sono transitati

in altra classe di concorso o posto, è trattata nell’ambito della mobilità territoriale in ciascuna

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delle tre fasi di cui all’allegato C del presente contratto. Ai fini delle operazioni di prima fase fa

testo il comune in cui è ubicata la scuola di servizio al momento della domanda di nuovo

inquadramento.

6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle

competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il

trasferimento o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle

disposizioni di cui al presente contratto.

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ART. 3 –MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si

applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,

istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione

della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della

specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i

passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte

salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di

cattedra.

In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione

specifica (1) all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento

nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai

ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo;

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e

della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di

secondo grado ed artistica;

b) il personale educativo;

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso

del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è

prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo

grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare

nei ruoli del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di

sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,

possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente

posto di sostegno.

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli

dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della

formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi

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quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno

scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola

secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli

dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C

richiesta.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria,

scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il

passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più

province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di

concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di

trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di

ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento

o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello

Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in

possesso della specifica abilitazione.

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo

grado può essere richiesto:

- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,

ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di

cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta

abilitazione per la classe di concorso richiesta;

- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti

Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella

C richiesta.

2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei

prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della

stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24

luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in

vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).

_______________

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella

scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali

sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M.

10/3/1997.

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ART. 3 bis – MOBILITÁ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE

DOCENTE ED A.T.A. TRANSITATO NEI RUOLI STATALI

1. Il personale docente ed A.T.A. transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e

provinciali del comune di Bologna e della provincia di Enna a decorrere dall’a.s. 2014/15

ai sensi della convenzione stipulata in data 1.8.2014, che ha acquisito la titolarità

rispettivamente presso l’Istituto tecnico Aldini Valeriani – Siriani di Bologna e il liceo

linguistico A. Lincoln di Enna, parteciperà, a seguito della sottoscrizione dello specifico

CCNI, alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2016/17 e

comunque a conclusione delle operazioni di transito nei ruoli statali del contingente di

personale di cui al D.M. 8.8.2014 prot. n. AOOUFFGAB 614 e all’allegato di cui alla nota

prot. n. AOODGPER 7957 del 7.8.2014, secondo le regole definite nel presente contratto

integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate.

Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità didattica, si valuta solo

quello prestato in qualità di docente o di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle.

Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente

CCNI sulla mobilità.

2. Per l'anno scolastico 2015/16 i posti che annualmente si rendono vacanti presso

l’Istituto tecnico Aldini Valeriani – Siriani di Bologna e il liceo linguistico A. Lincoln di

Enna, non sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale in entrata, ma

vengono accantonati per il transito dei predetti docenti.

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ART. 4 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1) Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

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ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle

assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che

cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il

personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il

personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art.

1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi

dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno scolastico 2014/2015,

ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5,

della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), il personale di cui all’art. 15 comma 6 e 7 del

D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. 8.11.2013 n. 128 e il personale

docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici presso le scuole militari

statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di

sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del

collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore

nelle province autonome.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della

scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio

entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento

fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto

all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre

il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al

personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel

comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli

elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta

dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di

mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2015/16,

garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per

mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.

Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto

come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna

delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima

delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale

interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione

non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a

sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi,

prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti

numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo,

l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è effettuata a partire dall’ultima posizione in

graduatoria.

3. Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto

scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande

prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la

restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui

posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti

per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al

momento dell’accesso al ruolo precedente.

4. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni

dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla qualifica di

provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto richiesta sui posti rimasti vacanti

e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a

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tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento

dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza.

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ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di

mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno

scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato

giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a

cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno

fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non

sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i

corrispondenti titoli di accesso.

3. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto

di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (1);

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere

vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i

termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo

indeterminato;

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato

nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2.

4. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti

in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.

5. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano

l’equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso

l’attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali

operazioni è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale

provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la

sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di

posto (comune/sostegno).

6. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si effettuano sul 50%

delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità,

fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le

operazioni di mobilità relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano

presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti appartenenti a classi di

concorso o posti in esubero abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o

classe di concorso richiesto, e che tra le preferenze sia compreso il codice sintetico della

provincia di titolarità.

(1) Sono comprese in questa categoria le cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi

indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto dell’a.s. a cui si

riferiscono le operazioni di mobilità.

(2) Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della

musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.

Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio

coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.

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ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA

GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e

sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative

delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di

precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In

caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune

o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta,

nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n.

120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE

IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa

di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola,

circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra

o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio

successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato

domanda condizionata. (6) (7)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è

titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta

precedenza opera esclusivamente nell’ambito della provincia e della tipologia di titolarità al

momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o

cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità

per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun

anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove

erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o

istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del

modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato

trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio

continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le

istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto

limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata

prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per

le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli

interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).

L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro

nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della

dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato

all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito

riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed

all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la

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scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui

è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non

alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri

per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro

territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al

circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato

trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (1). Nella scuola dell’infanzia

la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la

scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a

domanda condizionata nell’ultimo ottennio (2).

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il

trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del

servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il

trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene

nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o

rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il

trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro

nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola

di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo

alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o

istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la

formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario

da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale

partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base

alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì

riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla

predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in

ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità

ovvero nel comune.

La continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del

personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola

domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente

posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in

detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di

precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò

in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente

posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella

scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto

al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun

anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso

dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la

continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

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III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI

PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene

riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti

condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,

con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,

seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari

cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla

precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali

preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza

opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,

richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se

partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale

precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione

che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più

istituzioni scolastiche comprese in esso.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita

certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE

IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto

di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai

movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento

d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto

comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza

opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto

trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo

domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi

richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è

attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,

con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto

soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel

comune del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione

degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del

distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre

disponibili nel comune.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda

condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per

l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di

precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano

rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di

precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.

Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale

titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può

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usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma

mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di

trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla

richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente

titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto

al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun

anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso

dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la

continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA

PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’;

ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti

viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del

D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità

giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e,

limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza

al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a

provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta

la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o

delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di

gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene

riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in

situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con

autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente

la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il

genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato

con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si

presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza

(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un

genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista

dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza

limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di

religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a

condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub

comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui,

prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni

scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti,

alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è

obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti

richiedibili (4).

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L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il

distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La

mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di

accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per

eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera

domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo

come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a

chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del

disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in

situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente

nelle operazioni di mobilità annuale, fermo restando il diritto a presentare la domanda di

mobilità ai sensi dell’art. 2 comma 2.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella

mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione

nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati

dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo art. 9 -

Documentazione e Certificazioni.

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il

personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene

corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate

norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel

trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo

domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia

eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche

richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei

trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i

trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima

fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del

modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 9.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono

presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in

cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non

possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni

categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale

scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito,

possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo

anno scolastico.

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VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI

DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a

norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del

mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel

trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio

mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella

fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di

espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità

professionale.

L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di

comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della

precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del

mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA

SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.

sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per

la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla

mobilità professionale.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato

mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI

PERDENTI POSTO.

a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e

VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono

inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio,

a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro

coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto

V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio

dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da

quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del

perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico

2015/16, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub

comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o

il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti

richiedibili (4).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi,

sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del

familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si

applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità

“rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la

presentazione delle domande di mobilità volontaria.

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Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante

l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è

amministratore degli EE.LL.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il

coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato

seguendo l’ordine di cui sopra.

b) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), V) e VII) non inserito nella

graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10

giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il

venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto

e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove

posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la

presentazione delle domande, si applicano gli articoli 21 comma 5, 23 comma 10, 40 comma 7,

47 comma 5 e 48 comma 16.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle

operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della

riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento (artt. 20, 47 e 48 del presente

contratto).

b) Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla

graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del

perdente posto a seguito di dimensionamento.

c) In riferimento a quanto previsto al successivo art. 18 comma 18 – primo periodo, il diritto

all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per

l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le

cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i

10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di

trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze. __________________

1) I docenti della scuola primaria che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente

titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e

la denominazione del plesso sede di circolo

2) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente

titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e

la denominazione del circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza

3) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel

comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della

legge regionale istitutiva del nuovo comune.

4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di

appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per

trasferimento al medesimo.

5) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno

scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.

6) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

7) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda

condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di

secondo grado.

8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la

residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI,

venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste

finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno

scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

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ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi

dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario

di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al

familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di

assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla

mobilità annuale.

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- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata

dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda,

gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con

modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24

giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione

rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42

del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in

servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L’accertamento provvisorio di cui

all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge

27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce

effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli

accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di

presentazione della domanda di accertamento. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere

documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si

pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L.

80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accerta-

mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del

predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione

di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della

mobilità, mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della

commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge

n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo

all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del

relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è

necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il

grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima,

seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della

disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle

predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la

situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così

come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto

disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore,

anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella

in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti

specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.

28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve

necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia

stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

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Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici,

redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del

riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella

conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi

o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il

soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7,

dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve

essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi

delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni.

- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato

dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere

documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al

genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art.

33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione

della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di

comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale

termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente

perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve

essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi

delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni.

- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il

medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile

perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare

la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella

apposita ordinanza ministeriale.

c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266

e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare

o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle

condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge

29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti

servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità,

nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la

quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di

famiglia.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la

residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,

con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari

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che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di

pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente

l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

2. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di

trasferimento.

3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni

contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale

risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende

ricongiungersi.

4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio

maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità

permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

5. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli

organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare

destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione

dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una

dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere

documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato

dalle competenti unità sanitarie locali.

9. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare

necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge

o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento,

in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano

essere assistiti.

11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al

figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in

affidamento.

Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presenta articolo, gli uffici

competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E

TRENTO

1. Per l’a.s. 2015/16 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province

autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di

cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della

contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:

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- D.L.vo 24.07.1996, n. 434;

- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni;

e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.

2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel

presente Contratto, con la limitazione prevista al 2 comma, dell’art. 2, per il personale docente

della Provincia di Trento.

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ART. 11 - PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER

INCOMPATIBILITA’

Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94,

per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda

né d’ufficio, o l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.

Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola,

l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.

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ART. 12 - CONTENZIOSO

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale

competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il

riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del

personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica

dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli

eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni

sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono

lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,

137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed

arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.

183.

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TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE -

ART. 13 - DESTINATARI

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si

applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi

compresi quelli titolari sulla dotazione provinciale della scuola secondaria e quelli titolari sui

posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a

quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento

contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico

pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante

tecnico-pratico.

2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo

che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in

ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come

provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito

della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle

operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia

di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.

Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede

definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari sulla dotazione

provinciale, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e

mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli

stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede

disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda

seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida

espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza

il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto

del comune; se la preferenza è un centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali

per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, si

considera il comune del centro territoriale; per le preferenze provincia, D.O.S. si considera

come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità

sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto

comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso

partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà

dei comuni in cui vi siano centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 a

partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

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CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI

1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino

vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto dell’anno scolastico

2015/16.

Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:

1) attività di sostegno;

2) corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si

riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto

disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263;

3) posti per l’insegnamento della lingua inglese appartenenti all’organico di circolo della scuola

primaria;

4) posti attivati presso strutture ospedaliere;

5) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola primaria, per i

quali esiste il ruolo speciale).

Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti

dell’organico di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti

medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i

posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in

scuole speciali, nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i

centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti

ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263;

Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico,

individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e

della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento della lingua inglese

dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli

richiesti per l’insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti possono esprimere

l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene

attribuita al posto di lingua.

L’organico di scuola dell’infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile

tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti

dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture

ospedaliere, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale

decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale,

individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e

della dizione in chiaro del circolo medesimo. L’organico delle sezioni aggregate a scuole

secondarie di I grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale è assegnato

l’organico medesimo.

Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di

organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), e a quelli della D.O.S. della scuola

secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per

effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.

Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo

dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante

trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla

dotazione provinciale della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva

di titolarità.

2. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei

passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 5, in relazione all’eventuale restituzione al

ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si

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rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all’inizio delle

operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.

3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al

sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili neppure per le

operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico

successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato

ad un solo anno scolastico.

____________

(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare

con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il

conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua

inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio

autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o

di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella

scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un

periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo

relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

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ART. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi), si

procede alla assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli

insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.

2. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo

speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente

alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa, disposto nel

corso della II fase, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia,

ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in

attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei

senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità.

3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti

di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei

bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla

rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne

l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale

perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non

potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra

tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo

comune.

5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell’organico di diritto della scuola dell’infanzia e

primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es.

comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel

corso dei movimenti - compresi quelli della terza fase - è utilizzabile per i trasferimenti

interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi

siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia.

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno,

qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno

l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio.

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ART. 16 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO

1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di

cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe

di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell’organico di diritto, ivi

compresi quelli attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre

2012 n. 263, e quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, deve essere detratto il

totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle

dotazioni provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la

sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto.

2. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare è utilizzabile anche nel

corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.

3. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di

conseguenza il numero di tali posti non è preso in considerazione ai fini della determinazione

del numero dei passaggi di cattedra.

______________

(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati,

nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti

inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la

riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di

accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità

dell’anno di definizione dei ricorsi medesimi.

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CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI

ART. 17 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA

FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI CHE SI

RIORGANIZZERANNO NEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI

ADULTI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola

elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui centri territoriali che si

riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto

disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita

richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici riportati sui Bollettini

Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.

2. L’assegnazione sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i

sopracitati centri territoriali viene disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal

presente contratto.

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ART. 18 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -

CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della

medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta

esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle

singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti

che agli ambiti territoriali (1).

Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di

insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come

verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito

per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà

intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una

cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.

2. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima

delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà

automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.

3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di

titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio

territorialmente competente.

4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere

trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

5. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni

scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più

disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti

trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il

nuovo organico prevede il completamento d'orario.

6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle

cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine

sequenziale:

a) le cattedre interne alle scuole;

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine

sequenziale:

a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica,

secondo l'ordine del bollettino;

b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o

istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;

c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto

compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in

considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi,

contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.

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8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si

procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.

POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il

trasferimento è disposto su cattedre.

10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini

dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente ordine:

1) cattedre interne alla scuola;

2) cattedre orario esterne stessa sede;

3) cattedre orario esterne fuori sede;

tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più

scuole dello stesso o di diverso comune.

11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in

cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei

predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e

la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta

da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.

CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI

DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al

corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso

serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione “corso serale” e del

codice corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal

corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne specifica

richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa

presente che tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito

della stessa sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento

nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici

distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa

classe di concorso, nell’ambito del comune.

14. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre

orario che funzionano in corso serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per

il corso serale di ciascun istituto richiesto.

15. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune,

provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in

corso serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne

esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le

preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia

richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale

tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine

del bollettino;

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b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine

del bollettino.

17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come

cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le

cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi

diurni e corso serali.

18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una

cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella

scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà

carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai

sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31

agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1°

settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto.

In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra

orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art.

7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri)

dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

_______________

(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle

relative alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a

"cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi",

in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre

orario tra istituti dello stesso comune.

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ART. 19 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI

1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome.

Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta

esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo

delle preferenze non deve essere superiore a 15 (1).

2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri

istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.

3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei

movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli

elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per

l'istituto principale.

_____________

(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della

sede principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di

ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site

nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come

istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.

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CAPO III - PERDENTI POSTO

ART. 20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO

DELLA RETE SCOLASTICA

1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni

di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul

trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno

luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica

graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;

II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare

un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e

tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in

graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di

organico.

Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:

I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei

circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto

comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica

graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;

II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole

dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel

circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente

scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine

di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o

istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale

opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti

docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia.

Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di

arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già

facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-

titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel

plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a

far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini

dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari

qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In

quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza

per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)

dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL

PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi

gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e

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l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello

stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti

secondo le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base

di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti

titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel

provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti

complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I

docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati

come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal

dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle

istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola

soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase

di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II)

dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL

PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.

D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni

scolastiche funzionanti nello stesso comune.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre

istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale

docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a

transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di

un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari

delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i

docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici

delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e

in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in

subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di

dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della

precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di

dimensionamento.

E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi

un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le

sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in

diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in

graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole

di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune

il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a

transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di

graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico

della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa

automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a

domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come

previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI

COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A tal fine gli stessi

possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il

codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del

funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di

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corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di

erogazione soppresso sono individuati come soprannumerari e usufruiscono della precedenza di

cui al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI

COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto, per il rientro, in fase di

mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti

richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come

previsto al punto IV) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI

COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.

A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di

precedente titolarità il codice della scuola prescelta.

2. NUOVI PERCORSI COSTITUITI A SEGUITO DEL RIORDINO DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI II GRADO

Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano

organici distinti per effetto della trasformazione, ancorché graduale, di precedenti corsi, anche

sperimentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione,

l’Ufficio territoriale prima delle operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di

graduatoria e in base alla preferenza espressa, all’assegnazione dei docenti del preesistente

istituto sull’organico del nuovo percorso.

I docenti titolari nell’istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al

precedente capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della

precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.

Qualora negli anni scolastici precedenti i docenti dell’istituto presso il quale si è costituito il

nuovo percorso con organico autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso

con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità volontaria o

d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in quanto titolari

nell’altro organico dello stesso istituto.

3. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri

previsti negli articoli da 21 a 24 del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei

servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del

soprannumerario.

Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene conto delle precedenze comuni di cui all’art.

7 solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 7

comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo

dimensionamento.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità

contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi

termini previsti per i docenti perdenti posto.

Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata

nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di

dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in

mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste

dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.

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ART. 20 bis. MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO

L’ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA

1. A) I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno

modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito

definiti.

B) Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la

cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui alla lettera

A), le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste

nei successivi commi.

C) In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei

comuni di cui alla lettera A), si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20, 47 e 48 del

presente CCNI.

2. Personale docente

A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8

anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i

trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle

disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti

corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale

eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente

CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le

modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un

comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da

quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel

comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del

presente CCNI.

3. Personale A.T.A.

A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 6 anni

successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i

trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle

disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, comma 5 del presente CCNI, detratti i posti

corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale

eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal presente

CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente

lettera A).

C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un

comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da

quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel

comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del

presente CCNI.

4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province di nuova istituzione.

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ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA

1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui

posti dell’organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in

scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l’istruzione e la formazione

dell’età adulta della scuola primaria attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno

nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29

ottobre 2012 n. 263. Per l’individuazione del soprannumero nei confronti del personale

appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi

del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico di

circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la

contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla

eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l’individuazione dei

soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B)

minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente

articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità,

qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito

della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al

trasferimento su tale posto.

3. Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle

tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il

personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di

mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria

vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio

territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i

termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i

docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il

personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti

presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo

esclusivamente la scuola di titolarità.

4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato

dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione

all'albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo

scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi

della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni

elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita

dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e

successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie

tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il

termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione

dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti

beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle

precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le

situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di

trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a

documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente

scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo

possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età

anagrafica.

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5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al

comma 4, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di

soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti

individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione,

entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo

domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti

domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma

sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche

all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le

operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

6. Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età

adulta, attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, il

dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di tali posti di ciascun centro

territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di

quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 in base ai punteggi della tabella di

valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura

prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di

ruolo prestato nell'ambito dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto

relativo al sopracitato centro territoriale di attuale titolarità.

7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta

attivati presso ciascun centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 è

pubblicata all'albo dell’ istituzione scolastica competente in data stabilita con apposita circolare

che tenga conto della scansione delle diverse operazioni.

8. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri

territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi

di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 individuati come perdenti posto saranno

trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai fini dei

trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, viene diminuito in corrispondenza al numero

dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento è disposto sulla aliquota dei posti di tipo

comune.

9. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui

sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa

scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri

territoriali, che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai

sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 gli insegnanti medesimi sono da

considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di

quello del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli

adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal

precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di

quello del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli

adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici

precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità

d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

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_____________

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici

(servizio, famiglia e titoli).

(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda

condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare

come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a

domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur

avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre

preferenze.

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ART. 22 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella

graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al

precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente

posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se

condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili

sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla

apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore

età anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal

dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21,

qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi

commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni

interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come

perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di

sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se

si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione

posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a

comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

4. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni

fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti

a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.

Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la

domanda di trasferimento, anche se condizionata.

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al

permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In

entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i

trasferimenti a domanda.

7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti

come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti

domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel

modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,

purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di

titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri

comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso

contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze

espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al

punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle

precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto

soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una

disponibilità di posto, anche di posto lingua se richiesto da docente avente titolo titolare di

posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente

viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito

chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di

sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di

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altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene

conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella

scuola.

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),

ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio

nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine,

l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente

titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e

pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con

D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su

posti di tipo comune e su posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine sui posti di

istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri

territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi

di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente

viene assegnato in soprannumero sulla dotazione provinciale.

11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile

riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel

comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella

precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di

posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari

di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente

procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel

corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di

posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo

titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su

posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è

trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle

scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla

base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale -

prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso

del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale

possegga il relativo titolo.

14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti

titolari di posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento

d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei

trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla

medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo

titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su

posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo

titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo

l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal

comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di

viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per

il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo

speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

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15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai

precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li

assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il

quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il

punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e

10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 7

punti II e IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.

16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma

su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del

compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo,

l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di precedente titolarità per

il tipo di posto di cui era titolare.

17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento non

sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a

posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo nell’ambito

del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella

precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.

Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso

delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale

appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente

assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga

l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato

nell’intero ambito provinciale.

18. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i

centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti

ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto,

possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed

esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri

territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi

di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni

viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro

territoriale medesimo.

19. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono

trasferiti d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune

del centro territoriale. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di posto

dell'intera provincia, vengono trasferiti d'ufficio su altri posti per l’istruzione e la formazione

dell’età adulta attivati presso i citati centri territoriali, secondo l’ordine con cui questi ultimi

compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico

provinciale.

20. Ai docenti titolari sulla provincia si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste

nei successivi art. 23 lettera B, commi da 14 a 22, e art. 24 lettera B, commi da 13 a 17.

_____________

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole

comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte

di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di

titolarità.

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ART. 23 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E

II GRADO

A) individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.

1. Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia

possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari

della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto

determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in

soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in

soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione

allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della

scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di

famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione

con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti

soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento

indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola

secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà

effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati

dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il

docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in

possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa

scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento

su tale posto.

2. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli

interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di

trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei

soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti

d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli

interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai

fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da

trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)

dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere

prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione

delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini

della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio

all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di

punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al

comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di

soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del

trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e

secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

6. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età

adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, il dirigente

scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della

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tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali

saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.

7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti

nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente,

poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o

istituto di titolarità o nel centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 di titolarità su

posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, ed intenda pertanto partecipare al

movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del

movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa

casella della sezione del modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo

domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché

esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità,

prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le

preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche

relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio

spettante a domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda

per le preferenze espresse, sono trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non

si dà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a

cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga

costituita con completamento di altri istituti o sedi.

8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a

domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del

modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa

che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze

espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di

soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga

soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare

ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si

precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il

diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della

continuità di servizio.

9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta

attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, la

valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C

della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di

ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l’istruzione e la

formazione dell’età adulta.

10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento,

emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche

determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente

competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in

soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di

valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che

devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per

la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all'albo la

comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova

dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando

formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a

presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento

e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato

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nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda,

inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato

potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle

due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la

presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state

avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici invieranno

immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti

individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in

cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa

scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri

territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi

di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti

medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente

ordine:

- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale che si

riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto

dal D.P.R. n. 263/2012 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda

volontaria;

- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale che si

riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto

dal D.P.R. n. 263/2012 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal

precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché

soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico

dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero

va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà

si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corso serali se la situazione di

soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che

comprendono diverse tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero

va individuata con riferimento ai rispettivi organici.

13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni

staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei

trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va

individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di

soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della

sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si è verificata se la situazione di

soprannumerarietà.

B) PERSONALE IN ESUBERO SULLE DOTAZIONI PROVINCIALI

14. L’ufficio territorialmente competente formula, distintamente per classe di concorso, una

graduatoria di tutti i docenti in esubero della provincia titolari sulle dotazioni provinciali.

Diversamente da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A), del presente

articolo, nelle graduatorie dei docenti in esubero sulle dotazioni provinciali non saranno

differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza dal precedente

primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto organico negli anni scolastici

antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo

capoverso.

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15. A tal fine, l’ufficio territorialmente competente graduerà i docenti predetti in base al

punteggio loro attribuito dal dirigente scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente

scolastico attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i

trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del titolo I, delle

lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D. A parità di punteggio prevale la

maggiore età anagrafica.

16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati a compilare e presentare, entro 20

giorni successivi alla data fissata dall’ufficio territorialmente competente, l'apposita scheda

allegata all’O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla

formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni

contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui

si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.

17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto

previsto nelle presenti disposizioni.

18. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, possono produrre in fotocopia la

documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi

punteggi analitici con il totale e dichiara nell'apposita casella della scheda se l'interessato ha

prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia, quindi, entro la data fissata dall’ufficio

territorialmente competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte,

all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.

19. Per i docenti che non compilano la scheda, la stessa viene compilata d'ufficio dal dirigente

scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della

scuola.

20. L’ufficio territorialmente competente, formulate le graduatorie (1) per distinte classi di

concorso in base alle predette schede, le affigge all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui

al comma 16 con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto

richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato

reclamo. L’ufficio territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva

la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria

all’albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari sulle

dotazioni provinciali in esubero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur

avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.

21. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari

sulle dotazioni provinciali numericamente eccedenti la dotazione provinciale determinati

relativamente all'anno per il quale sono disposti i trasferimenti. Ai fini del trasferimento

d'ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta

graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.

22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di

trasferimento o passaggio.

_________________

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici

(servizio, famiglia e titoli).

(2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella

scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici

precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente

perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente

titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

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ART. 24 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI

I E II GRADO ED ARTISTICA

A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI ISTITUTI -

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico

sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto,

può partecipare ai trasferimenti a domanda.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della

propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta

nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare

comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivo comma 5.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi

previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti

trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti

domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel

modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità,

purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di

titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri

comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso

contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Per i docenti di scuola secondaria

di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il

codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle

preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali

relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a

comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a

domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II)

viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda

condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una

disponibilità di posto, se titolare nella scuola secondaria di I grado, non si tiene conto della

domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se

l’interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado

di scuola si tiene conto dell’ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il

docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del

codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di

titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi

precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia

stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero

nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune

di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.

8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni

di cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine

indicato nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima

dell'effettuazione dei movimenti).

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9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà

trasferito d'ufficio sulla dotazione provinciale in soprannumero.

10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler

partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata

nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze

espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede,

senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.

Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga

la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità

indicate nei precedenti commi.

11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del

trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo,

si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della

graduatoria ai sensi del presente contratto.

12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero

sono disposti su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di

primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a

tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del D.L.vo n.

297/94, per l’istruzione e la formazione dell’età adulta) e dotazioni provinciali. I trasferimenti

d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i

docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione “ex novo” su detti posti

presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del

comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza

dei docenti titolari su posti di insegnamento per l’istruzione e la formazione dell’età adulta

attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per

l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 viene

considerato il comune del centro territoriale di titolarità che si riorganizzerà nei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

1) in scuole del comune di titolarità (1);

2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;

3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi

siano centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli

adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, limitatamente alla

scuola secondaria di I grado;

4) su dotazioni provinciali, in eccedenza al relativo contingente assegnato;

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per

ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente

ordine:

1) cattedre interne alla scuola

2) cattedre orario esterne stessa sede

3) cattedre orario esterne fuori sede

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Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella

scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti

disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il

docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

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B) DOCENTI TITOLARI SULLA DOTAZIONE PROVINCIALE

13. I docenti titolari sulla dotazione provinciale che abbiano presentato domanda di

trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a

domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.

14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora

sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio degli insegnanti

individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei

movimenti.

15. In particolare il docente in esubero titolare sulla dotazione provinciale, sempre che non

sia già stato trasferito a domanda (2) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di

concorso di organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati (3)

dall'interessato e riportati nella graduatoria redatta dall’ufficio territorialmente competente

secondo le relative disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida

indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.

16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene trasferito sulla corrispondente classe di

concorso su un centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione

degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 della provincia seguendo la

tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali.

17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli

interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi

del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-

sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione provinciale

permangono in esubero sulla complessiva dotazione della provincia.

________________________

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola

compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di

titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.

Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il

trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e

quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità

risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.

(2) Il perdente posto su dotazione provinciale può presentare solo domanda di trasferimento

non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda di

trasferimento.

(3)Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla

base della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali

degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso

comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il

trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.

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CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

ART. 25 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I fase comunale dei trasferimenti;

II fase provinciale dei trasferimenti;

III fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola primaria o scuole

dell’infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione

delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell’istituto.

Per la scuola primaria il movimento tra plessi è consentito solo per i posti di organico delle

scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell’infanzia il

movimento tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle

scuole attivate presso strutture ospedaliere.

- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o

circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il

personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto, che

chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità; nonché il

personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I), dell’art. 7 – TITOLO I.

Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni

partecipano a domanda a tale fase per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità,

a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale

con cui viene istituito il nuovo comune.

- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di

titolarità nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza

richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i docenti che

transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e dai

posti D.O.S. della scuola secondaria a posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.

- III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria

provincia di titolarità; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.

L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette

fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.

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CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO

DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere

assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento

a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli

docenti titolari su tali tipi posto.

3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno

comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del

trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti

trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto

di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva

titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti

provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato

utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale

disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato,

alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente

comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della

intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica

derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n.

333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.

5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che

non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la

medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad

indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di

specializzazione.

6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che

ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni

quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere

ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.

7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono

partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e

grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo

di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato

il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti

di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in

ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico

differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente

a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di

sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

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9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono

indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata

disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del

prescritto titolo di specializzazione.

_________________________________

(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo

domanda.

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ART. 27 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA

DELL’INFANZIA

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito,

salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al

termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per

minorati della vista conseguito presso l'istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati

dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di

specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti

riconosciuti dal ministero.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al

termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di

abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il

metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico

secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato

corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi

ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di

specializzazione per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e

dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero

il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione

primaria.

5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a

livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di

sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno,

graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine

prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il

trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con

le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie

tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima

tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella

singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono

esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette

caselle del modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.

8. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel

modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in

cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di

specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà

disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi

negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le

apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale

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assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del

relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il

seguente ordine :

- sostegno per minorati psicofisici;

- sostegno per minorati dell’udito;

- sostegno per minorati della vista.

___________________

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli

insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per

precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine

preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver

contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima

tipologia di posto di attuale titolarità.

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ART. 28 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA

1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi

con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che

vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie

carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di

trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che,

alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da

almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con

legge 3/4/1958, n. 535.

3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai

ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come

perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali

posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune,

nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno

è richiesto:

- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di

specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso

previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello

specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;

- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per

l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del

D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in

scienze della formazione primaria;

- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per

l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del

D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in

scienze della formazione primaria;

- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione

per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8,

del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di

specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);

- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'

art. 365, del D.L.vo n. 297/94.

5. Ai sensi dell' art. 127 - 2 comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con

riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il

funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da

quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il

titolare l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.

6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a

livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e

di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell’organico, speciale e di

sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando -

nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta

di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

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8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con

le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono progressivamente esaminate le varie

tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita

sezione del modulo domanda;

b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima

tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella

singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno

esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella

suddetta sezione del modulo domanda.

9. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel

modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in

cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di

specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà

disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi

negli altri istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le

apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale

assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del

relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il

seguente ordine:

- sostegno per minorati psicofisici;

- sostegno per minorati dell’udito;

- sostegno per minorati della vista.

__________________

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli

insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per

precedente movimento.

(2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine

preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver

contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima

tipologia di posto di attuale titolarità.

(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del

codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto

comprensivo.

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ART. 29 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in

possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente

all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso

dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo

domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna

preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno

richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando

l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le

apposite caselle numerate del modulo domanda.

Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui

l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di

specializzazione.

2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola

dell’infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di

sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari

di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno, potranno

chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno

sia su classi di concorso.

Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel

modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le

apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia

puntuale che sintetica) del modulo domanda.

3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.

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ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così come previsto anche

dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è costituito, ai fini della mobilità per l'istruzione

secondaria di II grado, un contingente provinciale unico di posti di sostegno per l'integrazione

scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della

legge n. 104/92 così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013.

In attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica

(AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04)

di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del

Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.

2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo

di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare

al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale unica di sostegno esprimendo la

preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del

codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione

secondaria di II grado.

3. Il movimento è disposto su posti dell’intero contingente provinciale di sostegno, sia nel caso

di domanda di trasferimento, che nel caso di domanda di passaggio.

4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria

permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il

passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di

permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del

quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce,

comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità.

In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il

trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. Gli insegnanti di sostegno che

non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai

trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di

concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti

di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di

appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale unico di sostegno sia

nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili

ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.

6. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree

disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i

docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali

bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.”, i posti di cui all’art. 6 comma 4 del presente CCNI sono accantonati per

aree disciplinari.

I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi restando quelli

accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità

iniziali di ciascuna area.

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ART. 31 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE

In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le

strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque

maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità

territoriale nella prima, seconda e terza fase. A tal fine, nell’articolo 14, comma 1, del presente

contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.

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ART. 32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI

1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la

mobilità territoriale della prima, seconda e terza fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione

e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei

centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.

263/2012 ed ai corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni

di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per

l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

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CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA

ART. 33 - PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA

1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali

(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5

anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere,

secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali

del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio

nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo.

Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che

sono disciplinati con le presenti disposizioni.

2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al

comma 1.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in

conformità all'apposito modello – all’ufficio territorialmente competente della provincia di

titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una

sola provincia.

5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo

dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale

della scuola.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie,

istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono

produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti

nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in corso.

6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del

presente articolo in quanto compatibili.

7. Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti -

deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.

8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre

apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la

presentazione della domanda di trasferimento.

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CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA

ART. 34 - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO

1. A seguito del D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo

alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della

mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le

corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in

possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare

possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al

medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.

2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, per le classi di concorso

appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:

Ambito 1

25/A Disegno e storia dell’arte;

28/A Educazione artistica.

Ambito 2

29/A Educazione fisica II grado;

30/A Educazione fisica I grado.

Ambito 3

31/A Educazione musicale II grado;

32/A Educazione musicale I grado.

Ambito 4

43/A Ital., storia, educ. civica nella media;

50/A Materie letterarie negli istituti II grado.

Ambito 5

45/A Lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere.

Ambito 8:

per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio

alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30

gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.

In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza

per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione

professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale

conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle

classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:

Ambito 10

4/C esercitazioni aeronautiche;

8/C esercitazioni di circolazione aerea.

Ambito 11

6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;

12/C esercitazioni di modellismo;

16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;

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34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;

40/C laboratorio per le industrie ceramiche.

Ambito 12

5/C esercitazioni agrarie;

14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.

Ambito 13

7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;

10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;

22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl..

Ambito 14

17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;

23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..

Ambito 15

24/C lab. di chimica e chimica industr.;

35/C lab. di tecnica microbiologica.

Ambito 16

26/C lab. di elettronica;

27/C lab. di elettrotecnica.

Ambito 17

28/C lab. di fisica atomica e nucl.;

29/C lab. di fisica e fisica appl..

Ambito 18

30/C lab. di informatica gestionale;

31/C lab. di informatica industriale.

Ambito 19

41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;

42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..

Ambito 20

50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;

51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;

52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.

Ambito 6:

per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il

passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle

graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A

possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del

titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.

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ART. 35 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti

appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari

finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio,

dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I

grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n.

297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.

3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi

particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come

perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali

possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra,

nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

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ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI II GRADO

1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di

cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso

introdotta dal D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti

laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di

concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta.

Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e

artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla

base di quanto previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di

concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 39/98 (e

successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno

dei seguenti requisiti:

- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di

insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;

- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente

all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per

passaggio.

2. E’ consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il

passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della

specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

3. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di

II grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti

istituiti con la legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di

istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della

specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli

istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.

5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità sono gestiti con

procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a

istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio

territorialmente competente della provincia richiesta.

6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a

istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate

all’ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel

corrente anno scolastico.

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ART. 37 – PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE

APPLICATA

Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 39/98 e

successive modifiche è condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 36, comma

1, del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.

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CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.

186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto

previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di

appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa

regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in

entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla

mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito

dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra

diocesi, anche ubicata in regione diversa.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai

commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato

dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione

cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione

cattolica della medesima diocesi,

II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,

III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione

cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,

V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione

cattolica in diocesi di altra regione.

All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di

religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti

d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti

effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo

l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione

delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come

per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le

precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.

Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle

tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero

rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della

graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico

regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria

ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato ai

sensi della legge 186/03.

8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a

causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto

all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2015/16 il docente di

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religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda

l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/2013 o

2013/2014.

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TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO

ART. 38 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si

applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.

2. Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato,

indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter

del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto

2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.

3. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in

base ai criteri previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.

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ART. 39 - DESTINATARI

1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i

convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4

ter, del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20

agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di

titolarità.

2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più

di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le

province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M. (Allegato A). Della domanda

riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di

trasferimento ad altra provincia.

3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da

quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di

priorità in cui si desidera il movimento.

4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono

partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.

5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai

sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di

incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio

territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo

conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio

scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.

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ART. 40 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO

1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di

procedere alla soppressione di posto in organico, l’ufficio territorialmente competente

predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata

comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli

istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della

direzione.

2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procede alla individuazione di

eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.

3. L'individuazione degli educatori soprannumerari è effettuata attraverso la graduatoria unica

del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01.

E’ fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le

attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria,

qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.

4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione

della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie

relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di

identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella

di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato

dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il

dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere

valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione

della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per

l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle

precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO

I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a

verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.

sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare

o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il

dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli

atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età

anagrafica.

5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare, entro 10 giorni

dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente scolastico.

6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche

delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate

all’ufficio territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.

7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione

nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini

per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del

modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi

precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di

trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce

integralmente quella precedente.

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ART. 41 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE

1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle

dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui

al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto

stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.

Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle

vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,

collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini

fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti comunicano, entro la data prevista nell’O.M.,

di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di

Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre

province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al

ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale

educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di

assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto

potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno

scolastico, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo

di provenienza.

4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli istitutori interessati al

movimento è pubblicata all'albo dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con

apposita circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno

la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo

all’ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali

rettifiche.

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ART. 42 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI

1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo

servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art.

12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.

Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori

appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di

specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai

ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al

comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in

conformità all'apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) – per il tramite

della istituzione di titolarità all’ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla

provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto

movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in

quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province.

5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo

dell’ufficio territorialmente competente alla data prevista dall’O.M..

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ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI

PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO

1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o

speciale) e per non più di tre province.

2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni

ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente

art. 39 e dall’apposita O.M. sulla mobilità.

3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi

non vengono prese in considerazione.

4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute

nell’apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute

nell’O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.

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TITOLO IV – SEZIONE PERSONALE A.T.A.

ART. 44 - DESTINATARI

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al

personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di

titolarità, ivi compresi:

il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999,

transitato nei ruoli A.T.A. in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n.

104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14,

comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012.

Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto

ad avvalersi della precedenza di cui al precedente art. 7 comma 1 punti II e IV, rispetto

all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli A.T.A..

Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale

beneficiario del diritto al rientro previsto all’art. 7 comma 1 punti II e IV.

il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29

novembre 2007.

il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del

CCNI 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di

mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in

caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare

domanda per altra provincia.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede

definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III

fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine,

seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun

aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle

tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal

comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un

grande distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso,

invece, sia un grande comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un

centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai

sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 si considera il comune del centro

territoriale; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del

capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di

titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012

della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a

partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che

non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a

permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione

attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza

contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.

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CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E

PASSAGGI

ART. 45 - POSTI DISPONIBILI

1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di diritto dell'anno

scolastico 2015/16 secondo le fattispecie di seguito elencate:

a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che

devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui

trasferimenti;

b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al

sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;

d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale,

nonché a seguito della mobilità professionale.

2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente

competente entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti.

3. Per l’individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le

eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo

l’approvazione da parte dell’ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno

comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico,

indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno

scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione

comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici

territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.

4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di

profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero

complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali

che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto

disposto dal D.P.R. n. 263/2012, debbono essere detratti :

a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;

b) personale in esubero sull’organico provinciale;

c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto.

5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei

passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti

interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il

numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato

alle procedure concorsuali in atto.

6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali

in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base

delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei

movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a

tempo indeterminato relative al medesimo anno.

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CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

art. 46 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I - fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune

di titolarità;

II - fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da

quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;

III - fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a

province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette

fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.

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CAPO III - PERDENTI POSTO

ART. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

SOPRANNUMERARIO

1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in

un “singolo dimensionamento” (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una

unica graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o

nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” ovvero

all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti

dal presente contratto. Solo ai fini dell’individuazione del perdente posto si applica quanto

prevede l’art. 7 comma 2 del presente CCNI.

2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di

più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta

graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche

coinvolte.

3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2

sono disposte dall’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di

cui all’articolo 5 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza)

tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

I. Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di

titolarità nell’anno in corso (2).

II. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili

nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. Qualora non

siano state espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal

dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e IV dell’art. 7 del

presente CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo

dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati

perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento non si tiene

conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 7 comma 1.

4. La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata dall’ufficio scolastico

dell’Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 e secondo i

punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, allegato E, tenendo

presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni

che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di

trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene

individuato perdente posto è invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare

domanda entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica

del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della

domanda di trasferimento il personale è trasferito d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente

CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo

dimensionamento.

6. L’ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo

dimensionamento” che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della

graduatoria, possono presentare domanda all’ufficio territorialmente competente al fine di

prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere

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presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio

territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del

reclamo.

7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto usufruisce

delle precedenze previste ai punti II e IV dell’art. 7 – sistema delle precedenze – del titolo I –

del presente CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione

scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di

questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo

dimensionamento” e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei

trasferimenti d’ufficio, allegato E.

8. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto perché

titolare in scuola sottodimensionata usufruisce delle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV),

nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l’anno successivo, come

previsto dal precedente comma 7.

Nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile, il

DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del

medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del

comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità.

Qualora la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della

posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede richiedibile, anche per

effetto di operazioni di dimensionamento, è possibile indicare tale scuola al fine di avvalersi

della precedenza al rientro, fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non si è stati

soddisfatti nel movimento con precedenza.

9. I posti attivati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti possono essere assegnati

con le seguenti modalità:

I. I Direttori dei servizi generali ed amministrativi utilizzati nell’a.s. 2014/2015 nei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263/2012 acquisiscono, a

domanda, la sede di titolarità sui centri provinciali per l’istruzione degli adulti con

procedura manuale, prima delle operazioni di mobilità di cui all’art. 5 del presente CCNI

con precedenza assoluta rispetto al restante personale.

II. Il posto attivato nella sede amministrativa dei centri provinciali per l’istruzione degli

adulti è assegnato successivamente sempre con priorità ai Direttori dei servizi generali ed

amministrativi già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali

riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In caso di più richieste, gli

uffici scolastici dell’ambito territoriale formulano una graduatoria finalizzata

all’eventuale assegnazione manuale e prima delle operazioni di cui al citato art. 5, a

domanda, tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 7 comma 1 e secondo i punteggi

previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Qualora a conclusione

delle suddette operazioni permanga la vacanza del posto di sede amministrativa dei centri

provinciali per l’istruzione degli adulti, la stessa verrà messa a disposizione per le

operazioni di mobilità. Per la mobilità a domanda va espressa puntualmente la preferenza

nell’apposito modulo.

__________________

(1) Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra

loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di

istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.

Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola

C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

(2) Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che

mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione

scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

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ART. 48 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE

DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO

1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento.

Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento d'ufficio.

2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli

previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel

compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel

caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento

qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della

domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il

personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere

della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze

relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le

preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali.

In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze

espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al

punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle

precedenze – punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a

domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo ottennio.

3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio

con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo

domanda.

4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di

soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio

attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico

all’ufficio territorialmente competente.

5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di

trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti

posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le

precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati

soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della

domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato

per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in

soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto con decorrenza dal precedente primo

settembre per mobilità a domanda volontaria;

- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto, dagli anni scolastici precedenti quello

di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda

condizionata (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie

comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5

del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla

graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico

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entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica

agli interessati l’esito del reclamo.

8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati

contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione

alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei

soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso

comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.

9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale

appartenente alle categorie di cui all’art. 7, comma 2 del presente accordo salvo che la

contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle

predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non

deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni

che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.

11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici

territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute

prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i

comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono

tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.

Successivamente i trasferimenti d’ufficio sono disposti sui centri territoriali che si

riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto

disposto dal D.P.R. n. 263/2012 della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non

vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale A.T.A. rimane in esubero

sull’organico provinciale.

12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area

professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di

titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il

trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito

territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e,

successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico

perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è

assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata

alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di

movimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti

l'area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.

14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di

soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno

scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della

nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano per iscritto

immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro

confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.

15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti

interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai

precedenti commi quinto e sesto.

16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,

ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di

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personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto

immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare

domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le

eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che

possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per

la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO

DELLA RETE SCOLASTICA

17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si

realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di

diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo

dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi

generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 47 - confluisce in un’unica

graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto,

secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal

dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta

graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all’ufficio territorialmente competente

insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell’individuazione del perdente posto si applica

quanto prevede l’art. 7 comma 2 del presente CCNI.

18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma

17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi

alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’ufficio

territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati

l’esito del reclamo.

19. L’ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla

graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all’organico complessivo delle

istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non

perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti

modalità:

I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche

trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la

relativa disponibilità (2).

II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi

compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a

domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità

nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti

disponibili.

III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle

preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle

istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.

IV. Infine, l’ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente

posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei

provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può

comunque presentare domanda di mobilità.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento ai sensi del

presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al

precedente art. 7 comma 1.

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20. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a

domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell’ottennio in una delle istituzioni

scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.

21. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,

ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di

personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente

competenti, notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di

soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5

giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono

integralmente quelle precedenti.

22. Il personale che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di

dimensionamento, ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per

il personale perdente posto.

23. Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda

condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di

dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in

mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste

dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.

________________________

(1) Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di

precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici

precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente

posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come

prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

(2) Si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che

mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione

scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.

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ART. 49 - PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE

1. Il personale in esubero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di

movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle

preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d’ufficio.

Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a

domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico

provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo

ottennio usufruendo della precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di

cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento

e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di

precedente titolarità.

2. Il trasferimento d’ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici

precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell’ordine delle

operazioni (allegato F - lettera C).

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CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE

ART. 50 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE

1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L.

del 29.11.2007 sono disposti nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle

disponibilità residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei

passaggi nell’ambito della stessa provincia relativi a personale appartenente a profili in esubero

e nei limiti numerici dell’esubero stesso.

2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere disposta unicamente

a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo

quanto previsto all’art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la

partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di

riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007, così come

sostituito dall’art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. Il passaggio dall’area

A all’area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell’ambito della stessa area.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla

mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale

previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al

titolo II della tabella in allegato E.

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ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE)

1. Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che

trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai

fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in

una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo

domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

2. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in

provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica

ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o

scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale,

anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.

3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in

cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha

carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di

titolarità da una provincia all'altra.

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CAPO V - ASSISTENTI TECNICI

ART. 52 - ASSISTENTI TECNICI

1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può

essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli

assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato

comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti

necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il

personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area

professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C),

sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale

come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento

degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti

delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto

stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da

un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda

relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso

secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il

trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità;

in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede.

Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono

considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito

della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla

tabella di corrispondenza precitata.

2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli

previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della

Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24

luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei

titoli equipollenti a quelli codificati.

4. Devono essere considerati equipollenti:

a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione

personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai

sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con

la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica l'esatta

corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la

durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;

b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale

relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del

presente accordo.

Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza

delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R.

445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e

macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono

accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e

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di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla

ordinanza ministeriale sulla mobilità.

6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 -

RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola -

impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso

del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice

RRGA).

7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area

meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta

patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di

almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già

allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale

A.T.A..

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ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI

PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

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ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI

PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –

1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della

provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali che si riorganizzeranno

nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.

263/2012 nell’ambito del comune del centro territoriale di titolarità.

Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico

(comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)

A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art.

7 - TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;

(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1)

dei

docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di

cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola

secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di

istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2)

, nonché,

limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come

soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C;

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso

serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di

Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso

comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del

comune.

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto

III)-1)- 2) e 3) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)

dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;

(0)

Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio

l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto

comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione

di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la

possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella

apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato

spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete

scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di

cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo

domanda.

(2)

La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di

unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.

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E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 31 e 32 del

TITOLO II del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda in sede (3)

;

F) trasferimenti d'ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di

posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola

prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto

soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4)

(5)

, beneficiari della precedenza di cui al

punto IV) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto.

H) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 che hanno

chiesto di transitare in altra classe di concorso o posto ai sensi dell’art. 15 comma 9 del D.L.

104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128.

2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per

ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione

dei titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito

nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola,

istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze

di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola

istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la

posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

(3)

In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio

spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari. (4)

In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni

scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno

scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune. (5)

Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di

precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di

precedente titolarità.

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- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della

provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano

anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell'ambito di questa

fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità

stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non

abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento

(trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art.

7 – TITOLO I – del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art.

7 – TITOLO I – del presente contratto;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI)

dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del

TITOLO II del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del

TITOLO II del presente contratto;

E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII)

dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari in esubero su

dotazione provinciale ed i docenti privi della sede (1)

).

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle

operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei

docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre

curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso

comune.

Nella scuola secondaria di I grado e II grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1)

E2), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di

sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il

numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

G) trasferimenti d’ufficio dei docenti in esubero titolari su dotazione provinciale che non hanno

ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune

ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale

nell’ambito della provincia;

I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a

domanda nel corso della precedenti operazioni.

2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo

l'ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi

indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il punteggio

considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è

quello attribuito dai dirigenti scolastici (o, per il personale in esubero titolare su dotazione

provinciale, dagli uffici scolastici territorialmente competenti) in sede di formulazione delle

(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio

spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

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graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del

personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto

punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base

alla maggiore anzianità anagrafica.

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- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -

1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote

paritetiche, di cui al comma 4 dell’ art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il

calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità

superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono

effettuate nell’ordine sottoindicato:

I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla

terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al

punto I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;

b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto

I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;

c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso

soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di

mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai

ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;

d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse

o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel

limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della

scuola dell’infanzia e primaria;

e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a

quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso -

diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;

f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello

cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da

quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II

grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia della provincia utilizzati nelle

attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano

cessati nell’ultimo ottennio dalle predette attività;

g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna

precedenza;

h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche

oltre il predetto limite numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale

nell’ambito della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è

attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art. 6, comma 6.

II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle disponibilità residuate dopo le operazioni

di cui al precedente punto I, secondo l’ordine di seguito riportato:

i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o

soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità, nel

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limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della

scuola dell’infanzia e primaria;

j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III)

dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V)

dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di

personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 266/1999, beneficiari

della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;

l1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 31 e 32 del

TITOLO II del presente contratto;

m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art.

7 – TITOLO I - del presente contratto;

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto

VIII dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;

o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

III) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale

nella provincia sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e

disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma, secondo

l’ordine di seguito riportato:

p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della

precedenza di cui al punto I), art 7, titolo I);

q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso

soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di

mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra

provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate

numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento

dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e

primaria;

r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico

precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di

concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;

s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna

precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle

operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità

di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di

punteggio.

2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti

interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della

secondaria di II grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità della terza fase

nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine delle operazioni riportate nel

comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).

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3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti

provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. Nell’ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili

vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla

base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica

tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto

punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla

maggiore anzianità anagrafica.

5. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro

ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative

allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si

effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

6. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a

classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle

istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame contestuale viene

effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari

sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.

(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in tre posti

(ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale) si

aggiunga una ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno

attribuiti 2 posti.

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ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A

DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza

giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di

appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al

punteggio di cui al punto A)

Punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o

riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio

di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)

Punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di

servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella

scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola

secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

Punti 3

B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o

riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio

di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati

nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)

Punti 3

B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente

prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico

92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2)

rispettivamente:

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità

Punti 0,5

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni

scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di

Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i

docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B),

B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio

oltre il quinquennio

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Punti 6

Punti 2

Punti 3

C1) per la sola scuola primaria:

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di

continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come

docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello

previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di

continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come

docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello

previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

Punti 1,5

Punti 3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.

2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento

provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano

revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un

punteggio aggiuntivo di (5ter)

Punti 10

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102

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

Tipo di esigenza Punteggio

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge

o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal

tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli

Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)

Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il

diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti

totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

Punti 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,

tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e

permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel

comune richiesto (9)

Punti 6

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103

III - TITOLI GENERALI (15)

Tipo di titolo Punteggio

A) per ogni promozione di merito distinto …………………………………. Punti 3

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per

l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della

domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)…

Punti 12

C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea

previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.

341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed

integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti

universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o

istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti

organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione

fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o

nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

- per ogni diploma ………………………………………………………….. (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

Punti 5

D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello,

laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione

Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

l’accesso al ruolo di appartenenza (12)……………………………………..

Punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)

previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.

341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle

università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11

bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati

nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline

attualmente insegnate dal docente (14)

- per ogni corso…………………………………………………………….

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

Punti 1

F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi

compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea

magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello

(ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio

di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n.

228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

l'accesso al ruolo di appartenenza (12) ………………………

Punti 5

G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”……………….

(si valuta un solo titolo)

Punti 5

H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-

formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal

ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente

competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-

IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e

dell'università (16)………….………………………………………………

Punti 1

I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R.

23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente

di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa

l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene

l’esame…………………………..………………………………………….

Punti 1

N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,

sono valutati fino ad un massimo di ………………………………….

Punti 10

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104

B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’

PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza

giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo

di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al

punteggio di cui al punto A

Punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o

riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro

servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)

Punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di

servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66

nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella

scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

Punti 3

B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o

riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro

servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o

istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

e B1).

Punti 3

B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo

effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua

straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al

punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità

Punti 0,5

Punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre

anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i

titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di

secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello

previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio

si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio

oltre il quinquennio

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Punti 6

Punti 2

Punti 3

C1) per la sola scuola primaria:

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione

di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98,

come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in

aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione

di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98,

come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a

quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)

Punti 1,5

Punti 3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.

2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di

trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato

domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto

triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter)

Punti 10

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II - TITOLI GENERALI (15)

Tipo di titolo Punteggio

A)per ogni promozione di merito distinto Punti 3

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per

l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della

domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)

Punti 12

B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli accesso ai ruoli

di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al

punto B), per ogni concorso

Punti 6

C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea

prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.

341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed

integrazioni attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti

universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni

e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai

competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di

educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze

dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal

docente

- per ogni diploma

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di

corso)

Punti 5

D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello,

laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione

Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di

musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

l’accesso al ruolo richiesto (12)

Punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13)

previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.

341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle

università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11

bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,

nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline

attualmente insegnate dal docente (14)

- per ogni corso

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

Punti 1

F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi

compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea

magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello

(ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio

di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n.

228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

l'accesso al ruolo richiesto (12)

Punti 5

G) per ogni titolo di "dottorato di ricerca” conseguito

Punti 5

H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-

formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal

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106

ministero, con la collaborazione degli uffici territoriali competenti, delle

istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE - IRRE, CEDE,

BDP, oggi INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)

Punti 1

I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R.

23.7.1998 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente

di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa

l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno con disabilità che svolge

l’esame

Punti 1

L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per

un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto

o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio

Punti 3

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107

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E

DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA,

SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II

GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

P R E M E S S A

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di

passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la

presentazione della domanda;

- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è

necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso

dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre

dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata

dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato

all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Non

interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per

l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati

successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni

anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e

scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi

effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale

sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina

nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista

dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato

prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti

quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi

nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico

(scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima

dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel

quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli

diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è

valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di

appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di

appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici

nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di

ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella

scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato

nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole

statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai

corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello

Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali

servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita

presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della

corrispondenza tra servizi.

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno

180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative,

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compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e

490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo

prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si

rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo

se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art.

36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di

ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale

proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo

servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso

del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla

legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive

modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero,

mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono

valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-

ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di

5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente

calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

_______

totale: 12 punti + 4 punti 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio

di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i

servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio

dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della

legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole

isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza,

puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a

quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire

che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente

esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4

anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio,

mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella

d’ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi

di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero,

a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non

inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà

attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto

Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di

paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono

essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n.

476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio

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- a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti

pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di

durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini

del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso

ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del

titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza

che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di

carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini

dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel

comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della

ricostruzione di carriera.

E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie

primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del

servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.

N O T E

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola

primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado

e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno

scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8

della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale

durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL

sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17,

comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,

nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti

di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto

indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia,

infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica

di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il

punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della

residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere

effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di

leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero

anno scolastico.

(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,

ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito

indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza

giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun

servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

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In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si

precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero,

ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo

e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola

secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si

valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo

grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se

attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180

giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in

quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti

previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché

il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del

D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive

integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in

scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,

nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti

di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto

indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia,

infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica

di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il

punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della

residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo

dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente

nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici,

va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo

degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di

attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di

Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di

valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione

personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a

quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del

punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di

religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s. 1998/99

dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia

e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione

di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di

passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto

precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la

continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso

circolo non interrompe la continuità di servizio.

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Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere,

per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere

dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed

artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di

servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la

prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per

l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si

riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto

disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del

servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età

adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono

presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è

riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o

serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della

precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo

ottennio del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata

prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle

norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il

punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di

salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio

militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel

caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla

legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative

sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero

dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a

commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n.

448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000,

n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle

scuole militari. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio

l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del

punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari

con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di

dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di

scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono

ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o

fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del

servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il

trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun

anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero

nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità

viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente

contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente

titolare su dotazione provinciale.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della

graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire

d’ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito

d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non

anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver

prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in

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ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver

ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non

interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di

precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere

riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio

in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre

ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a

domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai

docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o

fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano

servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con

modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti

appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi

dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni

caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di

titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6

mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di

assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito

nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo,

il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha

prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito

in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il

servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va

anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza

della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai

fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità

didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità

senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),

A1), B), B1), B2), B3)

- entro il quinquennio.................................................................……………

- oltre il quinquennio ……………………………………………………....

Punti 2

Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed

ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di

attuale titolarità, nella seguente misura:

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità

senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),

A1), B), B1), B2), B3) ………………………………………………………..

Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha

prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende

comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale

trasferito in quanto soprannumerario.

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Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver

prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in

ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver

ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non

interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o

sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio

deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio

nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione

dell’età adulta).

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità

ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett.

C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello

previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione

personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello

predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la

domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di

cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo

intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno

scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo

utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo

indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno

di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in

ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena

considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno

presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera

nell’organico dello stesso circolo di titolarità;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del

diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito

di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione

provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito

d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il

riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del

diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella

scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella

domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito

d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella

scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non

determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

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(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di

pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre

mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con

dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.

445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza

dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento

al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione

dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della

Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza

familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano

l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative

richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni

educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le

preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata

dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di

residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera

D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il

punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel

comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di

cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle

lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa

sede (per sede si intende “comune”).

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le

esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla

scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di

titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di

ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano

l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto

attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del

familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della

Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va

attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di

residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla

lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere

prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore,

qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del

soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio

e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

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a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di

cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da

attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990,

n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa,

ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.

122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E’equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre

negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola

dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi

ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti

della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante

diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del

ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi

della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello

superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella

l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti

sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola

secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o

dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del

conseguimento dell’abilitazione.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola

abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a

posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso

ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e

titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai

corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con

provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°

comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle

università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle

università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di

prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti

dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti

dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che

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presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami

specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con

modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo,

politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università

statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle

disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad

alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale

riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati

dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia

per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo

d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze

motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto

Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non

dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore

punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle

arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo

richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione

primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola

primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello

necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia

che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria,

titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il

punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di

appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso

al ruolo di appartenenza;

- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope

legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n.

255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n.

97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n.

296/2006).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se

di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e

con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono

considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive

modificazioni ed integrazioni.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

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117

ALLEGATI PERSONALE A.T.A.

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI

PASSAGGI DEL PERSONALE ATA

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118

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A

DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE

A.T.A.

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente

prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo

professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza

del termine di presentazione della domanda) ……………………………..

Punti 2

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente

prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo

professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole

in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a

domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di

presentazione della domanda)…………………………………………….

Punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di

altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)

……………………………………………………………………………

Punti 1

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o

di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole

o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

(3) (11) (a)………………………………………………………………..

Punti 1

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo

effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o

negli Enti Locali (b)……………………………………………………..

Punti 1

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza

soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità

(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

entro il quinquennio…………………………………………………….……

oltre il quinquennio………………………………………………………….

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Punti 8

Punti 12

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di

appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità

(4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che

non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti

d’ufficio)………………………………………………………………….…

Punti 4

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per

l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di

trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo

presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto

per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello

previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..

Punti 40

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli

Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del

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119

servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel

profilo di responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli

Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il

servizio di cui alla lettera A) e B).

(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli

Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del

servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel

profilo di responsabile amministrativo

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di

servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale

titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione

personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità

volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del

personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo

intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico

2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo

utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo

indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno

di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in

ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena

considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno

presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto

alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito

di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione

provvisoria.

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver

prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del

punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla

precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel

comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o

l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito

d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella

scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non

determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e

non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di

maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi

per la malattia del figlio)

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120

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):

Tipo di esigenza Punteggio

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di

personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con

atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai

genitori o ai figli (5)…………………………………………………………

Punti 24

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….………………………… Punti 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il

diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti

totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…………………..

Punti 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,

ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al

lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1),

nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma

terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con

l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o

presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R.

309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede

della struttura medesima (8) ………………………………………………..

Punti 24

III - titoli generali

Tipo di titolo Punteggio

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per

l'accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………………...……….…...

Punti 12

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per

l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) ………..

Punti 12

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121

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato

può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni

(precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o

divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o

riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di

un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve

essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato

con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge

ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare

di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con

certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario

o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare,

con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R.

28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri

familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di

titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato

effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio

previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli

della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato

quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49,

della legge n. 312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a

seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R.

399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza

contrattuale del 25 luglio 2008;

- il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o

assegnazione provvisoria;

- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile

amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del

C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale

appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il

ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R.

31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti

dell’amministrazione centrale e periferica;

- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai

sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del

profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali

previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei

custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e

degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli

degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

- per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o

istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

- al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza

assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca

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122

o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati

stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente

voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C),

D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della

legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità

di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000

sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio

prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti

a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi

Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di

un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono

riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per

l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore,

nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella

mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4

anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera

ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;

- il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo

di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla

decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per

intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui

durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme

di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole,

relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi

di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di

leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento

di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si

precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la

titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente

dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel

medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio

coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella

scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di

mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle

norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve

essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed

aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il

sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio

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123

previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di

esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i

distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di

istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi

alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del

punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche

la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5

del D.L.vo n. 151/01. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra

scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con

precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità

scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale

in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente

successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun

anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere

considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata

prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun

anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA,

ai sensi dell’art. 14 del CCNI 11.9.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o

assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun

anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto

nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non

interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato

abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il

rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato

trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le

esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla

scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune

di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di

residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni

scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi

si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a

laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati

- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere

prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso

viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le

condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica

di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un

plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il

quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del

soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi

a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con

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124

iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il

comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non

sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede

dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza

del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della

Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con

dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.

445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza

dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di

ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di

pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione

personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e

successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale

punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per

quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a

condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa

accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di

mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi

nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle

lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano

per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto

di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta

libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate

ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un

programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei

genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di

responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è

attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui

all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche

al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello

di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito

per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di

personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e

titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità

professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui

all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi

dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002

e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo

stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una

durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

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125

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI

PASSAGGI DEL PERSONALE ATA

EFFETTUAZIONE DELLA I FASE

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della

provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune

del centro territoriale di titolarità che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione

degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.

.

A) Trasferimenti del personale A.T.A. sulla base di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del

presente contratto. A1) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n.

2) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia

di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali) B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto

soprannumerario, nell'ultimo ottennio (precedenza di cui al punto II dell’art. 7), compreso

il personale di cui all’art. 47, comma 3 punto II, e di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto

domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6), qualora in essa si sia

ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il

punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4). A tale movimento partecipano in

subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e

C999 transitati nei profili A.T.A. per l’ultima scuola in cui hanno prestato servizio

nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento. C) Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale

appartenente al profilo di assistente tecnico. D) Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III)

– 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente contratto. D1) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V)

dell’art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti. D2) Trasferimenti a domanda in sede ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle

classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli A.T.A. (1) (2). D3) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che

si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al

punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente contratto D4) Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si

muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al

punto V) dell’art. 7, titolo I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più

distretti. D5) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico

che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, (1) (2). E) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata

in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio - compreso il personale di cui all’art. 47,

comma 3 punto II e di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel

comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7 – titolo I – del presente

contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio

spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). A tale movimento partecipano in

subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e

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C999 transitati nei profili A.T.A. per il comune dell’ultima scuola in cui hanno prestato

servizio nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento. E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico

che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a

domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio – compreso il

personale di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di

precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. In

caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il

trasferimento a domanda (3) (4). F) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto

domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2) ivi

compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999

transitati nei ruoli A.T.A.. F1) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, che non

abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole

richieste (2).

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia

nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei

centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello del centro territoriale che si

riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto

dal D.P.R. n. 263/2012.

A) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario che non abbia

prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste

(2). A1) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario appartenente al

profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità,

che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le

scuole richieste (2). B Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di

cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della

provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. B1) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di

cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della

provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. B2) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di

cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della

provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. B3) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di

cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della

provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. B4) Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale

che non usufruisce di alcuna preferenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti

titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli A.T.A.. B5) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario

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della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),

nell'ambito della provincia. B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario

della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),

nell'ambito della provincia. B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario

della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),

nell'ambito della provincia.

B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario

della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – nell'ambito della provincia. B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di

assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità che non

usufruisce di alcuna precedenza. C) Trasferimenti d’ufficio del personale senza sede di titolarità (art. 49 del presente

contratto) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso

C555 e C999 transitati nei ruoli A.T.A..

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente

nel rispetto delle aliquote di cui al comma 5 dell’art. 6 (Titolo I) del presente contratto.

A) Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell’ambito della

provincia di tutto il personale che risulti in esubero nella provincia, nel limite delle

disponibilità previste dal presente contratto. B) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari

della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. B1) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari

della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. B2) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari

della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. B3) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto

VII) dell’art. 7 - titolo 1 – del presente contratto B4) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari

della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. B5) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di

alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di

concorso C555 e C999 transitati nei ruoli A.T.A.. C) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero,

beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 7 – titolo I) del presente

contratto. C1) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.

Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al

medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a

parità di punteggio, i più anziani di età.

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NOTE

(1) Per “sede” si intende “il comune”

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per “sede” va inteso il

comune sede di distretto.

(3) E’ trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni

scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di

posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono

attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i

trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di

precedente titolarità.

(5) Per tale personale, in esubero sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al

comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia

(titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione

scolastica di precedente titolarità.

(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui

all’art. 49 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree

professionali richieste a domanda.

Roma, 26.11.2014

Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali

__________________________ F.L.C-C.G.I.L ________________________

__________________________ C.I.S.L.Scuola ________________________

__________________________ U.I.L.Scuola __________________________

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. ______________

GILDA–UNAMS ______________________

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA pag. 2

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO pag. 2

ART. 2 MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI pag. 3

ART. 3 MOBILITÀ PROFESSIONALE – DESTINATARI pag. 5

ART. 3 bis MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE

ED A.T.A. TRANSITATO NEI RUOLI STATALI Pag. 7

ART. 4 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 8

ART. 5 RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA pag. 9

ART. 6 SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ pag. 11

ART. 7 SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA

GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO pag. 12

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI. pag. 12

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE pag. 12

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI

RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI

PRECEDENTE TITOLARITÀ pag. 12

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI

PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE pag. 14

IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI

RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE

TITOLARITÀ pag. 14

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ

ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL

GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI

ESERCITA LA TUTELA LEGALE pag. 15

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA pag. 16

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE

AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI pag. 17

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE

DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO

IL 7/8/1998 pag. 17

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER

L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO pag. 17

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE pag. 18

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE Pag 18

ART. 8 ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI pag. 19

ART. 9 DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI pag. 20

ART. 10 PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E

TRENTO pag. 22

ART. 11 PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER

INCOMPATIBILITÀ pag. 24

ART. 12 CONTENZIOSO pag. 25

TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE pag. 26

ART. 13 DESTINATARI pag. 26

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130

CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I

MOVIMENTI

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI pag. 27

ART. 15 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA pag. 29

ART. 16 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO pag. 30

CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI

ART. 17 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA

FORMAZIONE DELL’ETÀ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI CHE SI

RIORGANIZZERANNO NEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE

DEGLI ADULTI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE

2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO pag. 31

ART. 18 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE

INTERNE ED ESTERNE pag. 32

POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO pag. 33

CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E

ORGANICI DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE pag. 33

ART. 19 SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI pag. 35

CAPO III - PERDENTI POSTO

ART. 20 INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA pag. 36

ART. 20 bis MOBILITÀ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO

TERRITORIALE DI COMPETENZA pag. 39

ART. 21 INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA pag. 40

ART. 22 TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA pag. 43

ART. 23 INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I

E II GRADO pag. 46

A) INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI SULL'ORGANICO DI

SEDE pag. 46

B) PERSONALE IN ESUBERO SULLE DOTAZIONI PROVINCIALI

pag. 48

ART. 24 TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E

II GRADO ED ARTISTICA pag. 50

A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI ISTITUTI pag. 50

B) DOCENTI TITOLARI SULLA DOTAZIONE PROVINCIALE pag. 53

CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

ART. 25 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 54

CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO

DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE

OSPEDALIERE E CARCERARIE

ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI pag. 55

ART. 27 INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA

DELL’INFANZIA pag. 57

ART. 28 INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA pag. 59

ART. 29 SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO pag. 61

ART. 30 SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO pag. 62

ART. 31 SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE pag. 63

ART. 32 SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI pag. 64

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131

CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA

ART. 33 PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA pag. 65

CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA

ART. 34 AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO pag. 66

ART. 35 PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO pag. 68

ART. 36 PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI II GRADO pag. 69

ART. 37 PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE

APPLICATA pag. 70

CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE

CATTOLICA

ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA pag. 71

TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO pag. 73

ART. 38 DISPOSIZIONI PRELIMINARI pag. 73

ART. 39 DESTINATARI pag. 74

ART. 40 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI POSTO pag. 75

ART. 41 DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE pag. 76

ART. 42 PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI pag. 77

ART. 43 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI

PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO pag. 78

TITOLO IV - SEZIONE PERSONALE A.T.A. pag. 79

ART. 44 DESTINATARI pag. 79

CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

ART. 45 POSTI DISPONIBILI pag. 80

CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

ART. 46 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI pag. 81

CAPO III - PERDENTI POSTO

ART. 47 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI

GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

SOPRANNUMERARIO pag. 82

ART. 48 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL

RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO pag. 84

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO pag. 86

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA pag. 86

ART. 49 PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE pag. 88

CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE

ART. 50 MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE pag. 89

ART. 51 SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE) pag. 90

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132

CAPO V - ASSISTENTI TECNICI

ART. 52 ASSISTENTI TECNICI pag. 91

ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 93

ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E

NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 94

EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE pag. 94

EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE pag. 96

EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE pag. 98

ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI

SERVIZI pag. 101

A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A

DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 101

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO pag. 101

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA pag. 102

III - TITOLI GENERALI pag. 103

B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITÀ

PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO pag. 104

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: pag. 104

II - TITOLI GENERALI pag. 105

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E

D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE

DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E

DEL PERSONALE EDUCATIVO pag. 107

N O T E pag. 109

ALLEGATI PERSONALE A.T.A. pag. 117

ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI

SERVIZI pag. 118

A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A

DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL

PERSONALE A.T.A. pag. 118

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO pag. 118

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA pag. 120

III – TITOLI GENERALI pag. 120

NOTE pag. 121

ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E

NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA pag. 125

EFFETTUAZIONE DELLA I FASE pag. 125

EFFETTUAZIONE DELLA II FASE pag. 126

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133

EFFETTUAZIONE DELLA III FASE pag. 127

NOTE pag. 128