Articolo Fedegari - Il Sole 24 ore - 09/12/16

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Venerdì 9 Dicembre 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com t @ 24NormeTributi REDDITO D’IMPRESA Patent box, istanza per i nuovi beni Marta Goi e Livio Zallo u pagina 38 Manovra 2017. Modificata la legge fallimentare con una nuova disciplina sul trattamento delle somme dovute all’Erario nel concordato preventivo La transazione fiscale diventa selettiva Spazio alla falcidia anche per Iva e contributi - La proposta può escludere debiti in contenzioso INCENTIVI E AGEVOLAZIONI Dalla Lombardia fondi all’innovazione Flavia Landolfi u pagina 43 Domenico Pezzella Benedetto Santacroce p La legge di bilancio approva- tadefinitivamentegiovedìdalSe- nato modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare riscri- vendo le regole che sovrintendo- no al trattamento dei crediti tri- butari e contributivi nelle proce- dure di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti. Il restyling operato dal legislatore parte già dalla rubrica dell’articolo dal quale scompare la controversa definizione di transazione fiscale. Si era infatti osservato come l’istituto in paro- la avesse ben poche delle caratte- ristiche normalmente riconduci- bili al significato classico che il termine transazione ha in ambito giuridico così come declinato al- l’articolo 1965 del Codice civile. Il termine transazione fiscale vie- ne, quindi, sostituito dalla più neutrale ed asettica espressione «Trattamento dei crediti tributa- ri e contributivi». Peraltro, la mo- difica della rubrica trova una giu- stificazione nel fatto che al di fuo- ridelnuovoarticolo182-ternonvi sia altra possibilità di richiedere nel concordato preventivo il pa- gamento parziale o dilazionato di crediti tributari e contributivi. La lettera della norma preve- de, infatti, che «esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo» con il piano all’articolo 160 si possa pro- porre il pagamento parziale o an- che dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli en- ti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei rela- tivi accessori. Scompare, poi, dal dettato normativo il tanto discus- so limite, previsto dalla prece- dente versione dell’articolo 182- ter, per il quale, riguardo all’Iva e alle ritenute operate e non versa- te, la proposta poteva prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. La novità legislativa, in realtà, è stata anticipata dalla decisione della Corte di giustizia Ue nella causa C-546/14 (senten- za Degano). In tale occasione i giudici unionali, sconfessando quellocheerastatol’orientamen- to predominante in sede di giuri- sprudenza di legittimità, hanno affermato come non vi sia alcun ostacolo nel diritto dell’Unione ad una legislazione nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo par- ziale del credito Iva dello Stato qualora risulti che la liquidazione fallimentare non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valuta- zionediunespertoindipendente. Tale decisione, però, non era in grado di sortire effetti diretti nel nostro ordinamento proprio in ragione della sopra richiamata espressa preclusione alla falcidia Iva contenuta nel precedente ar- ticolo 182-ter. Con la modifica in commento, dunque, non solo tale limite è venuto meno ma è stata anche normativizzata la condi- zione richiesta dalla Corte di giu- stizia. Il nuovo articolo 182-ter, in- fatti, condiziona il pagamento parziale dei tributi al fatto che il piano ne preveda la soddisfazio- ne in misura non inferiore a quel- la realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mer- cato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prela- zione come indicato nella rela- zione di un professionista. Il venire meno della facoltati- vità della procedura all’articolo 182-ter, ha inoltre determinato nella riscrittura della norma il ve- nir meno degli effetti premiali che il legislatore precedente- mente assegnava a coloro che de- cidevano di avvalersi della tran- sazione fiscale: vale a dire il con- solidamento del debito fiscale e l’estinzione dei giudizi tributari in corso per cessata materia del contendere. Pertanto la nuova norma sembra poter permettere all’imprenditore la possibilità di mantenere in vita i giudizi tribu- tari in corso trattando il credito tributario oggetto di contenzioso al pari degli ulteriori crediti in contestazione. Tale circostanza apre le porte ad una possibile proposta avente ad oggetto solo parte del debito tributario, vale a dire quella og- getto di una definitiva pretesa da parte dell’erario, lasciando inve- ce aperta la partita in ordine a ciò che al momento dell’apertura del concordato si appalesa essere una mera pretesa dell’ammini- strazione finanziaria in quanto la sua effettiva debenza è ancora sub judice. © RIPRODUZIONE RISERVATA Procedure concorsuali. Cancellate le previsioni favorevoli contenute nella legge di Stabilità dello scorso anno Dietrofront sulle note di credito Iva Anna Abagnale Benedetto Santacroce p Un vero e proprio passo in- dietro quello che emerge dal di- segno di legge di bilancio 2017 quanto alla disciplina delle note di variazione emesse in relazio- ne a procedure concorsuali. In- fatti, la disposizione contenuta nella legge ripristina la regola se- condo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corri- spondente alla variazione in di- minuzione, possono essere effet- tuati, qualora il mancato paga- mento è dovuto a procedure con- corsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente. Sarà la necessità di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ov- vero il bisogno di generare mag- giori entrate per il 2017 – come sottolinea lo stesso legislatore – fatto sta che sembrerebbe com- pletamente annullata la modifica operata dalla legge di Stabilità 2016 all’articolo 26 del Dpr 633/1972. Modifica che aveva portato a una riscrittura della norma, ma che in concreto non è maivenutaallaluceinquanto,per la parte relativa alle procedure concorsuali, sarebbe entrata in vigore proprio a partire dal pros- simo anno. L’articolo 1, commi 126 e 127, aveva riformato la disciplina re- lativa alle note di credito Iva, anti- cipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento con- nesso a procedure concorsuali, anziché dover attendere a tal fine l’infruttuoso esito della procedu- ra stessa. La ratio di tale disposi- zione era l’anticipazione dell’ef- fetto negativo erariale di cassa re- lativo all’Iva, in caso di procedure concorsuali, stimato intorno a 340 milioni di euro annui sulla ba- se dei dati Istat. Cancellando questa novità per determinare il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare a guardare i precedenti interventi di prassi (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014). Tale momento coin- ciderebbe, pertanto, per il falli- mento, con l’esito del piano di ri- partizione finale, se esistente; per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore de- gli obblighi ivi assunti; per la li- quidazione coatta amministrati- va, con l’approvazione del piano di riparto; per l’accordo di ri- strutturazione dei debiti ex arti- colo 182-bis del Rd 267/1942, dal momento successivo alla certez- za della falcidia del credito; infi- ne, sembrerebbe che non sia pos- sibile emettere una nota di varia- zione in diminuzione per manca- to pagamento dovuto ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi Un altro intervento in peius è l’equiparazione tra cessionario/ committente in bonis e la proce- dura concorsuale: in entrambi i casi laddove tale soggetto abbia già registrato l’operazione a cre- dito nel registro all’articolo 25 del Dpr633/72,dovràregistrarelava- riazione a debito nei registri delle fatture di vendita ovvero dei cor- rispettivi. In senso contrario, in- vece, se fosse rimasto invariato l’articolo 26, comma 5, secondo periodo, l’organo della procedu- ra nel ricevere la nota di accredito non avrebbe dovuto annotarla con il segno meno nel registro de- gli acquisti, ciò comportando che, mentre il cedente/prestato- re avrebbe recuperato l’Iva corri- spondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non avreb- be dovuto specularmente ren- dersi debitrice dell’Iva e dell’im- posta se ne sarebbe fatta carico l’Erario. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il confronto Professioni. Si va verso una prima astensione a fine febbraio con la dichiarazione Iva e una seconda a fine marzo Commercialisti, sciopero in due tempi Giovanni Parente ROMA p Un’astensione in due tempi: una prima tranche a fine febbraio e la seconda a fine marzo. È l’ipo- tesi che sta prendendo forma e che i sindacati dei commerciali- sti dovrebbero annunciare in oc- casione della manifestazione convocata per mercoledì matti- na (dalle 11 alle 13) in piazza Santi Apostoli a Roma. Anche se la de- cisione finale non è stata ancora presa, si punta a dare un segnale forte contro nuovi e vecchi adempimenti a cui commerciali- sti e imprese saranno chiamati nel 2017. In questo senso andreb- be, quindi, la scelta di proclamare un’astensione a fine febbraio che si estenda anche ai primi giorni del mese di marzo (l’opzione più probabile al momento sembre- rebbe quella di otto giorni). Una scelta fortemente simbolica. Il prossimo 28 febbraio, infatti, è la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2017, che si “stacca” da Unico e che poi nel 2018 seguirà ancora un altro calendario (la scadenza sarà il 30 aprile). Poi, una volta inviata la dichiarazione Iva dei propri clienti, gli studi dovranno tuffar- si nell’operazione certificazio- ne uniche. Il pacchetto semplifi- cazioni introdotto durante la conversione del decreto fiscale ha, infatti, spostato a fine marzo solo il termine per la consegna a lavoratori e pensionati (a secon- da del sostituto d’imposta). Men- tre resta il “totem” del 7 marzo come ultimo giorno per la tra- smissione telematica all’agenzia delle Entrate delle certificazioni sui redditi percepiti: il dato prin- cipale su cui poi l’amministrazio- ne finanziaria può procedere al- l’elaborazione della dichiarazio- ne precompilata. E proprio a que- sto proposito va ricordato come già il 31 gennaio sia la scadenza entro cui vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria le in- formazioni sulle spese mediche e farmaceutiche, su cui i commer- cialisti saranno chiamati ad assi- stere studi medici e strutture sa- nitarie. Non a caso anche quel pe- riodo era inizialmente tra quelli “papabili” per l’indizione dello sciopero. Allo stato attuale, sem- bra invece che la seconda fase dello sciopero dopo quella di fine febbraio dovrebbe riguardare il periodo tra fine marzo e inizio aprile 2017. Per la categoria, infatti, il pro- blema non è rappresentato solo dalle nuove comunicazioni Iva che comporteranno otto nuovi adempimenti annuali a regime tra dati delle fatture emesse e ri- cevute e quelli delle liquidazioni. Ma c’è una stratificazione di ob- blighi a cui i commercialisti sono stati chiamati in nome del fisco telematico e della lotta all’eva- sione che comportano un aggra- vio per il lavoro e la gestione degli studi. Un costo burocratico quantificato in oltre 46 miliardi di euro all’anno per imprese e professionisti dalla nota diffusa ieri dal comitato delle cinque si- gle (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Una- graco, Ungdcec, Unico) che stanno organizzando la manife- stazione di mercoledì a Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA Quotidiano del Fisco ONLINE L’approfondimento Professioni e informatica Le nuove sfide della telematica per i professionisti sullo speciale di Nova pubblicato mercoledì SUL SITO DEL SOLE Il testo della manovra approvata http://24o.it/ddlbilancio PERSONE FISICHE Imposta sostitutiva a chi trasferisce la residenza in Italia di Alessandro Martinelli e Antonio Tomassini L aleggedibilancioapprova- tadefinitivamentedal Parlamentointroducenel nostroordinamentounregime ditassazionesostitutivaperi redditiprodottiall’estero,sulla falsarigadel«Residentnot domiciled»ingleseperisog- gettichesiano“fiscalmente” fuoriItaliadaalmeno9annio chenonvisianomaistati. I soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, possono quindi optare per un regime di tassazione sostituti- va (determinata in via forfeta- ria) dei redditi prodotti al- l’estero, individuati ai sensi degli articoli 23 e 24 Tuir, con la sola esclusione delle plusva- lenze da cessioni di partecipa- zioni qualificate. Per quest’ul- time, infatti, è stato previsto un holding period di cinque anni a seguito dell’esercizio dell’opzione, durante il quale le eventuali plusvalenze resteranno assoggettate all’ordinario regime. Chi intende optare dovrà prestare attenzione alle regole convenzionali e domestiche nei vari Paesi in materia di residenza fiscale. L’opzione potrà essere esercitata attra- verso la presentazione di un interpello entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, attraverso il quale potrà essere richiesta l’inclusione dei propri familiari e dove sarà inoltre possibile scegliere il o i Paesi di origine dei redditi esteri assoggettati a tassazione sostitutiva ( cherry picking ). www.quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell’articolo e il dossier sulla manovra 2017 VECCHIO NUOVO Come cambia l'articolo 182-ter della legge fallimentare con la legge di bilancio FACOLTATIVITÀ , l'imprenditore poteva optare per un concordato senza transazione rinunciando così agli effetti tipici di quest'ultima No, il pagamento parziale del debito tributario può essere ottenuto esclusivamente con la proposta ex articolo182-ter LIMITI ALLA FALCIDIA OGGETTO DELLA PROPOSTA CHI VOTA LA PROPOSTA Per la parte relativa a Iva e ritenute la transazione poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Iva e ritenute sono falcidiabili al pari degli altri tributi Unico vincolo comune è la soddisfazione dei debiti tributari in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione 8 L'interpretazione data dalla prassi amministrativa della norma non ammetteva la transazione parziale 8 La proposta doveva avere ad oggetto tutti i debiti fiscali Il venir meno degli effetti tipici precedentemente previsti dovrebbe lasciare aperta la possibilità di scelta su quali debiti fiscali rendere oggetto della proposta 8 Agenzia delle Entrate per i tributi non iscritti a ruolo 8 Concessionario per la riscossione per i tributi iscritti a ruolo 8 Agenzia delle Entrate per tutti i tributi 8 Agente della riscossione per gli oneri di riscossione Fedegari, la sfida della tecnologia Italiana nell’industria farmaceutica INFORMAZIONE PROMOZIONALE IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO D a oltre 60 anni Fedegari produce mac- chine di processo per l’industria farma- ceutica. Ciò che la rende unica nel mondo è il totale controllo della tecnologia all’in- terno dell’azienda. Le prime diversificazioni di prodotto iniziano negli anni ’90 con la realizzazione di sofisticati impianti di estra- zione con CO 2 supercritica. “Le esperienze fatte in questi anni, sviluppando soluzioni uniche sul mercato, ci hanno rassicurato che nessuna sfida affrontata sarebbe stata troppo grande per essere superata” - spiega il presidente Giuseppe Fedegari. L’innovazio- ne prosegue e alla sterilizzazione si aggiun- gono nuove macchine e nuovi processi com- plementari. “Da qui - continua il presidente - è partito lo sviluppo di un nuovo approccio di mercato: offrire soluzioni integrate ‘chiavi in mano’ anziché macchine singole”. In produzio- ne è possibile vedere un sistema integrato progettato per un cliente americano con due sterilizzatori per soluzioni parenterali di 15 m ciascuno: ciò fa comprendere la dimensione delle nuove sfide di Fedegari. “L’integrazione di macchine diverse - spiega l’amministrato- re delegato Paolo Fedegari - ci permette di sfruttare al massimo la nostra grande unicità: la costruzione al nostro interno di tutti i com- ponenti, dalle valvole ai giunti magnetici fino ai controllori di processo elettronici”. Questo approccio, che in Fedegari prevede il mon- taggio ed il collaudo dell’intero progetto in azienda, consente di raggiungere il massi- mo dell’efficienza e sta aprendo oggi nuove opportunità commerciali là dove i concor- renti - che non controllano tutta la tecno- logia e la filiera produttiva - non possono competere. La nuova frontiera? “Una cella robotizzata - spiega Paolo Fedegari - per il riempimento in asepsi di farmaci ad alta criticità”. Uno dei primi passi concreti per lo sviluppo della medicina personalizzata. Per affrontare queste nuove sfide - conclu- de il presidente - l’azienda sta nuovamente ampliando la sede di Pavia e il Tech Center di Philadelphia, dove i clienti americani rice- vono formazione e sviluppano processi per la produzioni dei nuovi farmaci”. Quest’anno la sede americana ha altresì organizzato alcuni corsi per gli ispettori della FDA (Food and Drug Administration). Entro il 2017 Fedegari inau- gurerà un analogo Tech Center a Singapore. www.fedegari.com Una filosofia aziendale fatta di passione, impegno, spirito di sacrificio, etica del lavoro

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Venerdì 9 Dicembre 2016 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com

t @ 24NormeTributi

REDDITO D’IMPRESA

Patent box, istanzaper i nuovi beniMarta Goi e Livio Zallo upagina 38

Manovra 2017. Modificata la legge fallimentare con una nuova disciplina sul trattamento delle somme dovute all’Erario nel concordato preventivo

La transazione fiscale diventa selettivaSpazio alla falcidia anche per Iva e contributi - La proposta può escludere debiti in contenzioso

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Dalla Lombardiafondi all’innovazioneFlavia Landolfi upagina 43

Domenico PezzellaBenedetto Santacroce

pLa legge di bilancio approva-ta definitivamente giovedì dal Se-nato modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare riscri-vendo le regole che sovrintendo-no al trattamento dei crediti tri-butari e contributivi nelle proce-dure di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti. Il restyling operato dallegislatore parte già dalla rubrica dell’articolo dal quale scompare la controversa definizione di transazione fiscale. Si era infatti osservato come l’istituto in paro-la avesse ben poche delle caratte-ristiche normalmente riconduci-bili al significato classico che il termine transazione ha in ambitogiuridico così come declinato al-l’articolo 1965 del Codice civile. Iltermine transazione fiscale vie-ne, quindi, sostituito dalla più neutrale ed asettica espressione

«Trattamento dei crediti tributa-ri e contributivi». Peraltro, la mo-difica della rubrica trova una giu-stificazione nel fatto che al di fuo-ri del nuovo articolo 182-ter non visia altra possibilità di richiedere nel concordato preventivo il pa-gamento parziale o dilazionato dicrediti tributari e contributivi.

La lettera della norma preve-de, infatti, che «esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo» con ilpiano all’articolo 160 si possa pro-porre il pagamento parziale o an-che dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli en-ti gestori di forme di previdenza eassistenza obbligatorie e dei rela-tivi accessori. Scompare, poi, dal dettato normativo il tanto discus-so limite, previsto dalla prece-dente versione dell’articolo 182-ter, per il quale, riguardo all’Iva e alle ritenute operate e non versa-te, la proposta poteva prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. La novità legislativa, in realtà, è stata anticipata dalla decisione della Corte di giustizia Ue nella causa C-546/14 (senten-za Degano). In tale occasione i giudici unionali, sconfessando quello che era stato l’orientamen-to predominante in sede di giuri-sprudenza di legittimità, hanno

affermato come non vi sia alcun ostacolo nel diritto dell’Unione ad una legislazione nazionale checonsenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo par-ziale del credito Iva dello Stato qualora risulti che la liquidazionefallimentare non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valuta-zione di un esperto indipendente.Tale decisione, però, non era in grado di sortire effetti diretti nel nostro ordinamento proprio in ragione della sopra richiamata espressa preclusione alla falcidia Iva contenuta nel precedente ar-ticolo 182-ter. Con la modifica in commento, dunque, non solo talelimite è venuto meno ma è stata anche normativizzata la condi-zione richiesta dalla Corte di giu-stizia. Il nuovo articolo 182-ter, in-fatti, condiziona il pagamento parziale dei tributi al fatto che il piano ne preveda la soddisfazio-ne in misura non inferiore a quel-la realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mer-cato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prela-zione come indicato nella rela-zione di un professionista.

Il venire meno della facoltati-

vità della procedura all’articolo 182-ter, ha inoltre determinato nella riscrittura della norma il ve-nir meno degli effetti premiali che il legislatore precedente-mente assegnava a coloro che de-cidevano di avvalersi della tran-sazione fiscale: vale a dire il con-solidamento del debito fiscale e l’estinzione dei giudizi tributari in corso per cessata materia del contendere. Pertanto la nuova norma sembra poter permettere all’imprenditore la possibilità di mantenere in vita i giudizi tribu-tari in corso trattando il credito tributario oggetto di contenziosoal pari degli ulteriori crediti in contestazione.

Tale circostanza apre le portead una possibile proposta avente ad oggetto solo parte del debito tributario, vale a dire quella og-getto di una definitiva pretesa da parte dell’erario, lasciando inve-ce aperta la partita in ordine a ciò che al momento dell’apertura del concordato si appalesa essere una mera pretesa dell’ammini-strazione finanziaria in quanto la sua effettiva debenza è ancora sub judice.

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Procedure concorsuali. Cancellate le previsioni favorevoli contenute nella legge di Stabilità dello scorso anno

Dietrofront sulle note di credito IvaAnna AbagnaleBenedetto Santacroce

pUn vero e proprio passo in-dietro quello che emerge dal di-segno di legge di bilancio 2017 quanto alla disciplina delle note di variazione emesse in relazio-ne a procedure concorsuali. In-fatti, la disposizione contenuta nella legge ripristina la regola se-condo cui l’emissione di una notadi credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corri-spondente alla variazione in di-minuzione, possono essere effet-tuati, qualora il mancato paga-mento è dovuto a procedure con-corsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.

Sarà la necessità di rafforzare ilcontrasto all’evasione fiscale ov-vero il bisogno di generare mag-giori entrate per il 2017 – come sottolinea lo stesso legislatore – fatto sta che sembrerebbe com-pletamente annullata la modifica

operata dalla legge di Stabilità 2016 all’articolo 26 del Dpr 633/1972. Modifica che aveva portato a una riscrittura della norma, ma che in concreto non è mai venuta alla luce in quanto, perla parte relativa alle procedure concorsuali, sarebbe entrata in vigore proprio a partire dal pros-simo anno.

L’articolo 1, commi 126 e 127,aveva riformato la disciplina re-lativa alle note di credito Iva, anti-cipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento con-nesso a procedure concorsuali, anziché dover attendere a tal finel’infruttuoso esito della procedu-ra stessa. La ratio di tale disposi-zione era l’anticipazione dell’ef-fetto negativo erariale di cassa re-lativo all’Iva, in caso di procedureconcorsuali, stimato intorno a

340 milioni di euro annui sulla ba-se dei dati Istat.

Cancellando questa novitàper determinare il momento in cui è possibile emettere la nota divariazione, si deve ritornare a guardare i precedenti interventi di prassi (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014). Tale momento coin-ciderebbe, pertanto, per il falli-mento, con l’esito del piano di ri-partizione finale, se esistente; per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore de-gli obblighi ivi assunti; per la li-quidazione coatta amministrati-va, con l’approvazione del piano di riparto; per l’accordo di ri-strutturazione dei debiti ex arti-colo 182-bis del Rd 267/1942, dal momento successivo alla certez-za della falcidia del credito; infi-ne, sembrerebbe che non sia pos-sibile emettere una nota di varia-zione in diminuzione per manca-to pagamento dovuto ad amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisiUn altro intervento in peius è

l’equiparazione tra cessionario/committente in bonis e la proce-dura concorsuale: in entrambi i casi laddove tale soggetto abbia già registrato l’operazione a cre-dito nel registro all’articolo 25 del Dpr 633/72, dovrà registrare la va-riazione a debito nei registri dellefatture di vendita ovvero dei cor-rispettivi. In senso contrario, in-vece, se fosse rimasto invariato l’articolo 26, comma 5, secondo periodo, l’organo della procedu-ra nel ricevere la nota di accreditonon avrebbe dovuto annotarla con il segno meno nel registro de-gli acquisti, ciò comportando che, mentre il cedente/prestato-re avrebbe recuperato l’Iva corri-spondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non avreb-be dovuto specularmente ren-dersi debitrice dell’Iva e dell’im-posta se ne sarebbe fatta carico l’Erario.

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Il confronto

Professioni. Si va verso una prima astensione a fine febbraio con la dichiarazione Iva e una seconda a fine marzo

Commercialisti, sciopero in due tempiGiovanni ParenteROMA

pUn’astensione in due tempi: una prima tranche a fine febbraioe la seconda a fine marzo. È l’ipo-tesi che sta prendendo forma e che i sindacati dei commerciali-sti dovrebbero annunciare in oc-casione della manifestazione convocata per mercoledì matti-na (dalle 11 alle 13) in piazza Santi Apostoli a Roma. Anche se la de-cisione finale non è stata ancora presa, si punta a dare un segnale

forte contro nuovi e vecchi adempimenti a cui commerciali-sti e imprese saranno chiamati nel 2017. In questo senso andreb-be, quindi, la scelta di proclamareun’astensione a fine febbraio chesi estenda anche ai primi giorni del mese di marzo (l’opzione più probabile al momento sembre-rebbe quella di otto giorni). Una scelta fortemente simbolica. Ilprossimo 28 febbraio, infatti, è la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2017,

che si “stacca” da Unico e che poinel 2018 seguirà ancora un altro calendario (la scadenza sarà il 30 aprile). Poi, una volta inviata la dichiarazione Iva dei propri clienti, gli studi dovranno tuffar-si nell’operazione certificazio-ne uniche. Il pacchetto semplifi-cazioni introdotto durante laconversione del decreto fiscale ha, infatti, spostato a fine marzo solo il termine per la consegna a lavoratori e pensionati (a secon-da del sostituto d’imposta). Men-

tre resta il “totem” del 7 marzo come ultimo giorno per la tra-smissione telematica all’agenzia delle Entrate delle certificazioni sui redditi percepiti: il dato prin-cipale su cui poi l’amministrazio-ne finanziaria può procedere al-l’elaborazione della dichiarazio-ne precompilata. E proprio a que-sto proposito va ricordato come già il 31 gennaio sia la scadenza entro cui vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria le in-formazioni sulle spese mediche e

farmaceutiche, su cui i commer-cialisti saranno chiamati ad assi-stere studi medici e strutture sa-nitarie. Non a caso anche quel pe-riodo era inizialmente tra quelli “papabili” per l’indizione dello sciopero. Allo stato attuale, sem-bra invece che la seconda fase dello sciopero dopo quella di finefebbraio dovrebbe riguardare il periodo tra fine marzo e inizioaprile 2017.

Per la categoria, infatti, il pro-blema non è rappresentato solo

dalle nuove comunicazioni Iva che comporteranno otto nuovi adempimenti annuali a regime tra dati delle fatture emesse e ri-cevute e quelli delle liquidazioni.Ma c’è una stratificazione di ob-blighi a cui i commercialisti sonostati chiamati in nome del fisco telematico e della lotta all’eva-sione che comportano un aggra-vio per il lavoro e la gestione deglistudi. Un costo burocratico quantificato in oltre 46 miliardi di euro all’anno per imprese e professionisti dalla nota diffusa ieri dal comitato delle cinque si-gle (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Una-graco, Ungdcec, Unico) che stanno organizzando la manife-stazione di mercoledì a Roma.

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Quotidianodel Fisco

ONLINEL’approfondimento

Professioni e informaticaLe nuove sfide della telematica per i professionisti sullo speciale di Nova pubblicato mercoledì

SUL SITO DEL SOLE

Il testo della manovra approvatahttp://24o.it/ddlbilancio

PERSONE FISICHE

Imposta sostitutivaa chi trasferiscela residenza in Italiadi Alessandro Martinellie Antonio Tomassini

La legge di bilancio approva-ta definitivamente dal

Parlamento introduce nel nostro ordinamento un regime di tassazione sostitutiva per i redditi prodotti all’estero, sulla falsa riga del «Resident not domiciled» inglese per i sog-getti che siano “fiscalmente” fuori Italia da almeno 9 anni o che non vi siano mai stati.

I soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, possono quindi optare per un regime di tassazione sostituti-va (determinata in via forfeta-ria) dei redditi prodotti al-l’estero, individuati ai sensi degli articoli 23 e 24 Tuir, con la sola esclusione delle plusva-lenze da cessioni di partecipa-zioni qualificate. Per quest’ul-time, infatti, è stato previsto un holding period di cinque anni a seguito dell’esercizio dell’opzione, durante il quale le eventuali plusvalenze resteranno assoggettate all’ordinario regime.

Chi intende optare dovrà prestare attenzione alle regole convenzionali e domestiche nei vari Paesi in materia di residenza fiscale. L’opzione potrà essere esercitata attra-verso la presentazione di un interpello entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, attraverso il quale potrà essere richiesta l’inclusione dei propri familiari e dove sarà inoltre possibile scegliere il o i Paesi di origine dei redditi esteri assoggettati a tassazione sostitutiva (cherry picking).

www.quotidianofisco.ilsole24ore.comLa versione integrale dell’articolo

e il dossier sulla manovra 2017

VECCHIO NUOVO

Come cambia l'articolo 182-ter della legge fallimentare con la legge di bilancio

FACOLTATIVITÀ Sì, l'imprenditore poteva optare per un concordato senza transazione rinunciando così agli effetti tipici di quest'ultima

No, il pagamento parziale del debito tributario può essere ottenuto esclusivamente con la proposta ex articolo182-ter

LIMITI ALLA FALCIDIA

OGGETTODELLA PROPOSTA

CHI VOTALA PROPOSTA

Per la parte relativa a Iva e ritenute la transazione poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento

Iva e ritenute sono falcidiabili al pari degli altri tributi Unico vincolo comune è la soddisfazione dei debiti tributari in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione

8 L'interpretazione data dalla prassi amministrativa della norma non ammetteva la transazione parziale

8 La proposta doveva avere ad oggetto tutti i debiti fiscali

Il venir meno degli effetti tipici precedentemente previsti dovrebbe lasciare aperta la possibilità di scelta su quali debiti fiscali rendere oggetto della proposta

8 Agenzia delle Entrate per i tributinon iscritti a ruolo

8 Concessionario per la riscossioneper i tributi iscritti a ruolo

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Fedegari, la s� da della tecnologia Italiana nell’industria farmaceutica

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

Da oltre 60 anni Fedegari produce mac-chine di processo per l’industria farma-

ceutica. Ciò che la rende unica nel mondo è il totale controllo della tecnologia all’in-terno dell’azienda. Le prime diversi� cazioni di prodotto iniziano negli anni ’90 con la realizzazione di so� sticati impianti di estra-zione con CO2 supercritica. “Le esperienze fatte in questi anni, sviluppando soluzioni uniche sul mercato, ci hanno rassicurato che nessuna sfi da affrontata sarebbe stata troppo grande per essere superata” - spiega il presidente Giuseppe Fedegari. L’innovazio-ne prosegue e alla sterilizzazione si aggiun-gono nuove macchine e nuovi processi com-plementari. “Da qui - continua il presidente - è partito lo sviluppo di un nuovo approccio di mercato: offrire soluzioni integrate ‘chiavi in mano’ anziché macchine singole”. In produzio-ne è possibile vedere un sistema integrato progettato per un cliente americano con due sterilizzatori per soluzioni parenterali di 15 m ciascuno: ciò fa comprendere la dimensione

delle nuove s� de di Fedegari. “L’integrazione di macchine diverse - spiega l’amministrato-re delegato Paolo Fedegari - ci permette di sfruttare al massimo la nostra grande unicità: la costruzione al nostro interno di tutti i com-ponenti, dalle valvole ai giunti magnetici fi no ai controllori di processo elettronici”. Questo approccio, che in Fedegari prevede il mon-taggio ed il collaudo dell’intero progetto in azienda, consente di raggiungere il massi-mo dell’ef� cienza e sta aprendo oggi nuove

opportunità commerciali là dove i concor-renti - che non controllano tutta la tecno-logia e la � liera produttiva - non possono competere. La nuova frontiera? “Una cella robotizzata - spiega Paolo Fedegari - per il riempimento in asepsi di farmaci ad alta criticità”. Uno dei primi passi concreti per lo sviluppo della medicina personalizzata. “Per affrontare queste nuove sfi de - conclu-de il presidente - l’azienda sta nuovamente ampliando la sede di Pavia e il Tech Center di Philadelphia, dove i clienti americani rice-

vono formazione e sviluppano processi per la produzioni dei nuovi farmaci”. Quest’anno la sede americana ha altresì organizzato alcuni corsi per gli ispettori della FDA (Food and Drug Administration). Entro il 2017 Fedegari inau-gurerà un analogo Tech Center a Singapore.www.fedegari.com

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