Articolo 25

4
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge . Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Articolo 25

Transcript of Articolo 25

Page 1: Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25

Page 2: Articolo 25

La legge stabilisce criteri in base ai quali viene individuato il giudice che deve decidere di una controversia. Questi criteri fanno riferimento al tipo di controversia (civile, penale, ecc), al valore economico di essa e al territorio in cui è avvenuto il fatto. È prestabilito rispetto alla controversia (con lo scopo di garantire una scelta del giudice imparziale) l’organo che giudicherà i fatti.

Giudice naturale precostituito per legge

Page 3: Articolo 25

Misure che vengono applicate ai soggetti che hanno già commesso reati e sono considerati pericolosi. Vengono stabilite dal giudice per impedire che il reo commetta altri delitti e hanno lo scopo di rieducare e curare il soggetto pericoloso.

Esse si distinguono in : personali detentive (casa di lavoro, casa di cura, ospedale psichiatrico, riformatorio giudiziario), non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno e di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato), e patrimoniali (cauzione di buona condotta).

Misure di sicurezza (1)

Page 4: Articolo 25

Il secondo comma della norma enuncia il principio di legalità penale, garanzia contro gli abusi dei pubblici poteri in settore penale. Per realizzare un effettivo sistema di protezione del cittadino, il principio di legalità si divide in: principi di riserva di legge, di tassatività e determinatezza, di irretroattività. Con il principio della riserva di legge si attribuisce il compito al Parlamento di rilevare i comportamenti considerabili reati. È possibile punire solo quei casi che la legge incrimina espressamente come reati. Questo principio è integrato con quello di tassatività che impone di descrivere i comportamenti penali in modo dettagliato. Il sistema si completa con il principio di irretroattività che vieta di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Misure di sicurezza (2)