Art.20

1
Art. 20 (Subambiti) 1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all' articolo 4 della legge 38/2001. 2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione. 3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito. 4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento. Note: 1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Transcript of Art.20

Art. 20

(Subambiti)

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all' articolo 4 della legge 38/2001. 2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione. 3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito. 4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento. Note: 1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 2Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015