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Deposito e lavorazioni di oli minerali

Emissioni in atmosfera

Inquinamento acustico e atmosferico

Industrie a rischio di incidente rilevante

Tutela delle acque

Produzione di energia

Gestione dei rifiuti

Bonifiche dei suoli

Polizia amministrativa

Cave e miniere

Polizia mineraria

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1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della . 142/90, e all’art. 57 del D.Lgs. 112/98, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all’organizzazione di un sistema informativo coordinato.

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Area Ambiente – Provincia di Torino

1. In applicazione della L.R. 60/95 la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell’ARPA.

2. L’ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 60/95.

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1. L’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., è sostituito dal seguente: “Art.1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza dei servizi.

2. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

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1. Nell’ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 59/97, e delle succ. norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all’esercizio ….omissis….. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l’amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.

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L’art. 41della L.R. 44/2000 attribuisce alle Province funzioni di tipo amministrativo in materia di "industrie a rischio di incidente rilevante“, riconoscendo in capo alle stesse le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l'esercizio della vigilanza".

“E’ necessario rivisitare l'art. 3, commi 6-7, della D.G.R. n. 17-309 del 29 giugno 2000 attribuendo alla Provincia il compito di formulare le prescrizioni tecniche, su proposta del Nucleo Operativo al gestore, a seguito degli esiti delle istruttorie, e di emanare gli ulteriori provvedimenti di competenza.”

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D.D.L.”Disciplina regionale delle competenze in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in att. Dell’art. 72

del D.Lgs. N. 112/98 e dell’art. 18 del D.Lgs. N. 334/99)Art. 4 – Funzioni delle Province

1) Nell’ambito delle proprie competenze, le Province svolgono le funzioni amministrative relative:a) all’assunzione dei provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie tecniche, nonché di ogni altro provvedimento relativo agli stabilimenti;

b) all’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell’art. 14 del decreto, in relazione alla verifica di coerenza e di compatibilità territoriale in presenza di stabilimenti,

c) al sistema di controllo di cui all’art. 13;

d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterna di cui all’art. 16;

e) all’individuazione degli stabilimenti o delle altre attività presenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e delle attività, nonché dell’inventario delle sostanze pericolose in essi presenti.

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D.D.L.”Disciplina regionale delle competenze in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in att. Dell’art. 72

del D.Lgs. N. 112/98 e dell’art. 18 del D.Lgs. N. 334/99)

Art. 4 – Funzioni delle Province

2) Le Province inoltre:

a) propongono alla Regione l’individuazione delle aree critiche di cui all’art. 12, ai fini dell’esercizio della relativa funzione regionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b);

b) predispongono i piani di intervento riguardanti le aree di cui all’art. 12.

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L.R. 44/2000 - art. 53 (Funzioni delle Province)

Lettera c)

Rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall’art. 16 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali)

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OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della Legge 9/1991, sono soggette a concessione la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione degli oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a).

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30% della capacità autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

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Opere soggette a concessione:

Fonte normativa: L. 9 gennaio 1991, n. 9 (art. 16); D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420; D.M. 7 febbraio 1995.

Emanazione del provvedimento di concessione = 9 mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa, salvo che nei casi di indisponibilita' del suolo.

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OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 9/1991, sono soggette a concessione la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle previste.

 

N.B. Si rilasciano provvedimenti concessivi/autorizzatori esclusivamente per depositi di oli minerali aventi capacità geometrica complessiva:

> 10 mc. per commerciali

> 25 mc. per industriali e privati

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Opere soggette ad autorizzazione:

Fonte normativa: L. 9 gennaio 1991, n. 9 (art. 16); D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420; D.M. 7 febbraio 1995.

Emanazione del provvedimento di autorizzazione = 7 mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa, salvo che nei casi di indisponibilita' del suolo.

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L.R. 44/2000 – art. 44 (Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’art. 36, sono attribuite alle Province le segg. funzioni amministrative:

a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

c) rilevamento della qualità dell’aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all’art. 45, comma 1, lett. B). …..

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L.R. 44/2000 – art. 44 (Funzioni delle Province)

…. E’ assorbita in tali funzioni l’autorizzazione di cui all’art. 17 del D.P.R. 203/88 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 112/98; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità previsti dall’art. 17 del D.P.R. 203/88, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dell’art. 29 del D.Lgs. 112/98;

d) Tenuta e aggiornamento dell’inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

e) Rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione.

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AUTORIZZAZIONI IN VIA ESPLICITA

Gli articoli 6 e 15 del D.P.R. 203 /88 prevedono che siano sottoposti a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti e il trasferimento di impianto in altra località.

La circolare della Regione Piemonte n. 16/ECO del 4 ottobre 1988 definisce le procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico.

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Come presentare l’istanza

La domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da nuovo impianto ex art. 6, e provenienti da impianto da modificare o trasferire ex art. 15 comma 1, lett. a) e b) deve essere inviata a:

•Provincia (in bollo)

•Comune comp. per territ.

•Dipartimento ARPA comp. per territ.

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Iter del procedimento

La Provincia rilascia l’autorizzazione, sentito il Comune ove è localizzato l’impianto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; nel caso in cui richieda modifiche od integrazioni al progetto, l’atto autorizzatorio deve essere rilasciato entro 30 gg. dalla presentazione in Provincia di dette modifiche od integrazioni;

Il Sindaco del comune interessato è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 45 gg. Dal ricevimento dell’istanza da parte dell’impresa;

L’ARPA partecipa all’istruttoria tecnica e comunica le sue osservazioni alla Provincia.

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AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE

Gli artt. 6 e 15 del D.P.R. 203/88 prevedono che siano sottoposti a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti e il trasferimento di impianto in altra località.

Il D.P.R. 25/07/91 definisce al Capo III le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione (tale decreto definisce inoltre al Capo II quali siano le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per le quali non è prevista autorizzazione e nemmeno comunicazione alcuna. Le emissioni diffuse provenienti da depositi di oli minerali e di gas liquefatti sono autorizzate per effetto del sopracitato decreto).

La D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94 stabilisce i criteri e le modalità per l’attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività, indicate di seguito.

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Come presentare l’istanza

La domanda di autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da nuovo impianto ex art. 6, e provenienti da impianto da modificare o trasferire ex art. 15 comma 1, lett. a) e b) deve essere inviata a:

Provincia (in bollo)

Comune comp. per territ.

Dipartimento ARPA comp. per territ.

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Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di autorizzazione in via generale sono autorizzate con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.

L’impresa deve conservare in stabilimento a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l’autorizzazione in via generale.

L’autorizzazione ottenuta in via generale può essere revocata dal Servizio Qualità dell’Aria, sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito all’attività dell’Imprese. (In questo caso infatti non occorre il parere del Sindaco preventivo), oltre che in base alle segnalazioni da parte dell’ARPA e altre autorità di controllo.

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d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;

L.R. 44/2000 - Art. 53 - (Funzioni delle Province)

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L.R. 44/2000 – art. 47 – (Funzioni delle Province)

a) Controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’ARPA:

1) Delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) Degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

…..

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L.R. 44/2000 – art. 47 – (Funzioni delle Province)

…..

b) Approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) Approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell’ambito dei provvedimenti di cui all’art. 36, comma 2;

e) Monitoraggio e campagne di misura dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l’ARPA.

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L.R. 44/2000 – art. 48 – (Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall'articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'ARPA.

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L. 22/02/2001 N. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici

Art. 8 – comma 4

Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 31/7/97, n. 249

Art. 14 – Controlli

1.Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture dell’ARPA, di cui al decreto-legge 4/12/93, n. 496, omissis. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalla disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le ARPA non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’ANPA, dei P.M.P., dell’ISPESL e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

………

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L. 22/02/2001 N. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici

Art. 14 – Controlli

…..

3.Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei VVF è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli artt. 1, comma 2, e 23, comma 4, del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo,può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizione della L. 241/90 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.

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L.R. 52/00 - Art. 4.- (Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:

a) garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagne di misura;

b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di piu' comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di piu' comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonche' di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;

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L.R. 52/00 - Art. 12 - Organizzazione dei servizi di controllo

1. I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, della l. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995.

2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosita'.

3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

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L.R. 44/2000 – art. 53 – (Funzioni delle Province)a) Controllo e uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, secondo le

indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) Rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

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L.R. 43/2000 – art. 3 – (Funzioni delle Province)

f) provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

Art. 5- (Compiti dell'ARPA)

1. Nell'ambito dei controlli esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonché della presente legge e degli atti susseguenti.

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AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

 

Dal 21/02/01 la Provincia e' competente in termini di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica:

da combustibili fossili (sino a 300MW di potenza termica in ingresso)

da fonti rinnovabili (tutti, fatto salvo quanto espresso dall'art. 22 comma 11 del decreto Ronchi), competenza precedentemente affidata al Ministero dell'Industria e regolamentata dal DPR 53/98, a cui la Provincia sta cercando di uniformare le sue procedure, coerentemente con gli indirizzi della normativa nazionale in materia di decentramento.

…..

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 Conformemente a tale regolamento, sono previsti due procedimenti:

1) autorizzazione:

prevista per nuovi impianti o potenziamento di esistenti di produzione di energia elettrica e gruppi elettrogeni include contestualmente l'autorizzazione ex art 17 del DPR 203/88, per tutti gli impianti che comportino emissioni significative.

La procedura che si intende attuare coinvolge:

- il Comune per le competenze di carattere urbanistico e sanitario (su cui puo' essere coinvolta l'ASL).

- i Servizi interni della Provincia (Inquinamento Atmosferico sempre, piu' altri di volta in volta individuati a seconda dei casi) per tutte le competenze di tipo ambientale (su cui puo' essere coinvolta l'ARPA).

…..

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2) comunicazione:

prevista nei casi di piccoli gruppi elettrogeni (<3MW se a metano o GPL, <1 MW se a a benzina o gasolio), nel caso di gruppi elettrogeni che determinano un inquinamento atmosferico poco significativo e di quelli per la produzione di en. elettrica di soccorso.

E' attualmente allo studio:

- il regolamento provinciale sulle procedure

- la definizione delle procedure di controllo e di aggiornamento periodico delle prescrizioni

- la definizione di parametri di carattere "energetico", coerenti con gli strumenti di programmazione provinciale in materia, da applicare nella formulazione delle prescrizioni tecniche in fase autorizzativa.

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L.R. 44/2000 – art. 56 – (Funzioni delle Province)

a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);

c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48;

e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;

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L.R. 44/2000 – art. 56 – (Funzioni delle Province)

f) rilevamento e controllo sull'applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettere f) e g);

i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

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L.R. 44/2000 – art. 56 – (Funzioni delle Province)

j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d'intesa con le Province interessate.

3. Ai sensi dell'articolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

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D. Lgs. 152/99 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della dir. 91/271/CEE e

della dir. 91/676/CEE

Art. 3 (Competenze)

Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal D.Lgs. 112/98.

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L.R. 44/2000 – art. 50 – (Funzioni delle Province)

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall'articolo 27 della l.r. 59/1995;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;

d) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all'eliminazione degli oli usati;

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L.R. 44/2000 – art. 50 – (Funzioni delle Province)

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;

f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

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L.R. 42/2000

a) adottare l'anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente;

b) verificare l'attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione;

c) richiedere al comune che vengano apportate le modifiche ed integrazioni o le specifiche prescrizioni al progetto di bonifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

d) approvare il progetto, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, ed autorizzare gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più comuni, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

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Area Ambiente

L.R. 42/2000

e) esprimere il parere sui progetti di bonifica predisposti dai comuni che operano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

f) realizzare, nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, di cui all'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e all'articolo 14 del d.m. 471/1999; ove il sito interessi il territorio di più province, provvede la provincia nel cui territorio ha sede la fonte prevalente di inquinamento;

g) esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e del relativo regolamento attuativo;

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L.R. 42/2000

h) rivalersi degli oneri delle attività di verifica, di monitoraggio, in corso e successivamente all'intervento di bonifica e messa in sicurezza, e di certificazione secondo quanto indicato nell'articolo 12.

2. Le province sono sentite dalla Giunta regionale sull'adozione del programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica, e possono a loro volta concedere contributi o integrazioni ai finanziamenti che i comuni ricevono dallo Stato o dalla Regione.

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L.R. 42/2000

Capo III. Anagrafe dei siti da bonificare e piano di bonifica - Art. 5. (Anagrafe dei siti da bonificare)

c) degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;

Art. 6 - (Aree con impianti dismessi)

4. Il sindaco, avvalendosi dell'ARPA, prescrive l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché di conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica.

5. Per le aree industriali dismesse il sindaco può, su richiesta dell'ARPA, subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività oppure contaminazioni, nonché alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.

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L.R. 42/2000

Art. 17 - (Compiti dell'ARPA)

1. Nell'ambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'ARPA provvede a compiere le attività di indagine, anche strumentali, necessarie all'accertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee o della sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, nonché alla definizione della sorgente dell'inquinamento, della natura dello stesso e all'individuazione delle cause, anche mediante accesso diretto ai siti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10.

2. Al fine di impostare metodologie di intervento, nonché per valutare le priorità degli stessi interventi in funzione del rischio, l'ARPA può prevedere collaborazioni con il Politecnico e con l'Università degli Studi di Torino.

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L.R. 44/2000 – Art. 79 - (Funzione degli Enti locali)

1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.

2. La Regione promuove l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

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Area Ambiente

Competenze art 29 L.R 44/2000

Sono di competenza della Provincia le funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali di cui alle seguenti norme:

•DPR 9.4.59 n 128 e s.m.i. ( norme di polizia delle miniere e delle cave ) ;

•DPR 27.4.55 n 547 e s.m.i. (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ;

•DPR 19.3.56 n 302 e s.m.i. (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

•DPR 19.3.56 n 303 e s.m.i. (norme generali per l’igiene del lavoro);

•D.Lgs 15.8.1991, n 277 protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro );

•Legge 27.3.92 n 257 (norme relative alla cessazione e all’impiego dell’amianto) ;

•D.Lgs 25.11.1996 n 624 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industri estrattive e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. Nota: le disposizioni del D.Lgs 624/96 si integrano con le disposizioni del D.Lgs 19.9.94 n 626);

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Avvalimento art 29 comma 2 L.R 44/2000

La Provincia e la regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al D.lgs n. 277/1991 e alla Legge 257/1992.

 

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L.R. 44/2000 – art 74- (Funzioni delle Province)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell'ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Aree protette – art. 94 – (Funzioni delle Province)

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I procedimenti amministrativi dell’Area Ambiente, Parchi,

Risorse Idriche e Tutela della Fauna della Provincia di Torino

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Definizioni e autorizzazioni in materia di rifiuti

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Riferimenti legislativi

• D.Lgs. 22/97 e s.m.i. cd “Decreto Ronchi”• D.M. 5/02/1998 norma tecnica per le attività

di recupero rifiuti• DIRETTIVA CE 2000/532/2001 e s.m.i• LEGGE 21/12/2001 n. 443• DIRETTIVA 9 APRILE 2002 indicazioni circa

la transcodifica dei codici CER già in uso con la direttiva comunitaria, nonché quelli da ricomprendersi all’interno del decreto sul recupero

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ART. 7 - Classificazione

Stabilisce la classificazione dei rifiutidividendoli in: - rifiuti urbani;

– rifiuti speciali non pericolosi– rifiuti speciali pericolosi con riferimento agli allegati A2 e D del

decreto stesso, il primo contenente un elenco di tutti i rifiuti, il secondo solo quelli pericolosi

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Prima dell’entrata in vigore della DIRETTIVA CE 2000/532/2001 e s.m.i, i

rifiuti venivano classificati secondo la loro provenienza e non secondo le caratteristiche

chimico fisiche degli stessi

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DIRETTIVA 2000/532/CE

L’introduzione della suddetta norma comunitaria ha stabilito, a partire dal 1 gennaio 2002, la ricodifica dei codici CER dei rifiuti così come da elenco allegato. Tale elenco contiene alcune importanti novità:

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• Vengono introdotti 470 codici inediti;• Viene modificata la classificazione di alcuni

rifiuti già precedentemente dichiarati speciali non pericolosi ora invece pericolosi;

• La norma individua alcuni rifiuti in modo assoluto come speciali pericolosi, ma i più lo sono invece in virtù della concentrazione di certe specie chimiche nella composizione del rifiuto (i cosiddetti codici specchio)

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Esempio:

traversine dei trenicodice CER D.lgs. 22/97 [030199] npcodice CER 2002 [030104] p

rifiuto ora classificato pericoloso per definizione

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Esempio del cosiddetto codice specchio:

codice CER D.lgs. 22/97 => 200102 vetro

secondo la Decisione 2000/532/CE può essere transcodificato in:150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze150107 imballaggi in vetro

è onere del produttore/detentore correttamente classificare il rifiuto tramite un’indagine analitica.

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SCHEMA RIASSUNTIVO

il rif iuto èpericoloso

senza rif. a sostanze pericolose

il rif iuto è pericoloso il rif iuto non è pericoloso

entro i lim iti dell'art. 2 delladec. 2000/532/CE

analisi

in ragione della presenzadi sostanze pericolose

il rif iuto è descritto

codici con asterisco

il rif iuto non è pericoloso

codici senza asterisco

CER 2002

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I soggetti che già effettuavano attività di gestione di rifiuti che, per effetto dell’introduzione della Decisione comunitaria, hanno acquisito la classificazione di rifiuti pericolosi, avevano tempo sino all’11/02/2002 per inviare istanza ex art. 28 del Decreto 22/97, in tal caso l’attività poteva essere proseguita fino ad emanazione del conseguente provvedimento (art. 1, comma 15 della Legge 21/12/2001, n. 443 (c.d. Legge Lunardi)

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ART. 6 Definizioni

Deposito temporaneo ovvero deposito effettuato presso il produttore che non necessita di autorizzazioni nell’ambito del decreto Ronchi, nel caso in cui rispettino le seguenti condizioni:

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Nel caso di rifiuti speciali non pericolosi:

il deposito non deve superare i 20 mc

ovvero

il deposito deve essere movimentato ogni tre mesi

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Nel caso di rifiuti speciali pericolosi:

il deposito non deve superare i 10 mc

ovvero

il deposito deve essere movimentato ogni due mesi

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AUTORIZZAZIONI DA CONSEGUIRE NEL CASO NON SUSSISTANO LE CONDIZIONI RIPORTATE NELL’ART. 6

artt. 27 e 28nel caso necessiti la realizzazione

di opere(procedura di V IA ove necessario

Sm altim entosegue le procedure del

deposito prelim inareaut. ex art. 28 del D .Lgs 22/97

segue le procedure dellam essa in riserva

ex art. 33 del D .Lgs 22/97com unicazione

Recuperose di rfiiuto individuato nell'am bito

del D .M . 5/02/1998

segue le procedure giàindicate per lo sm altim ento

Recuperose di rfiiuto non individuato nell'am bito

del D .M . 5/02/1998

deposito tem poraneo che non rispettale condizioni dell'art. 6

com m a 1, lett. m

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ADEMPIMENTI

M U D

RI F I U T I PE RI CO LO S I

da lavor az ioni ar t igianali da lavor az ioni ind . f anghi da pot ab iliz z az ione e t r at t . acquef anghi da dep. acque r efl ue

f anghi da abbat t iment o f um,i

R I F I U T I N O N PE RI CO LO S I

per i seguent i r ifi ut i da lor o pr odot t inon conf er it i al gest or e del ser viz io pubblico

PRO D U T T O RI

S O GGE T T I O BBL I GA T I RE GI S T RI D I CA RI CO E S CA RI CO

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Area Ambiente

Realizzazione di impianti di smaltimento/autodemolizione/ricerca e sperimentazione, e autorizzazione al deposito

di rifiuti propri/di terzi (D. Lsg. 22/97 e s.m.i. artt. 27-28 – 46)

Descrizione del Servizio:

La Provincia di Torino approva i progetti e autorizza la realizzazione e l’esercizio di diversi tipi di impianti:

• di smaltimento e recupero rifiuti, incluso lo stoccaggio;

• autodemolizione dei veicoli a motore;

• ricerca e sperimentazione.

Inoltre autorizza il deposito dei rifiuti derivanti dalla propria attività qualora sia necessario, e le varianti agli impianti esistenti.

Le autorizzazioni hanno una durata di 5 annim trnne quella di ricerca e di sperimentazione che ha durata di un anno. Devo essere coperte da apposite garanzie finanziarie.

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Area Ambiente

Realizzazione di impianti di smaltimento/autodemolizione/ricerca e sperimentazione, e autorizzazione al deposito

di rifiuti propri/di terzi (D. Lsg. 22/97 e s.m.i. artt. 27-28 – 46)

Documenti necessari:

I documenti necessari variano in base al tipo di impianto e di rifiuti. Gli interessati sono pregati di rivolgersi allo Sportello Ambiente per avere l’elenco completo delle relazioni, degli elaborati tecnici e degli allegati necessari.

Oltre alla suddetta documentazione è necessario presentare:

• domanda in bollo all’Area Ambiente – Provincia di Torino

•3 copie in carta semplice, di cui 1 per il Comune, 1 per l’ARPA e 1 per l’Azienda Sanitaria Regionale competenti per territorio.

Per tutti gli impianti, esclusi quelli di autodemolizione dei veicoli a motore:

• 10 copie della domanda in carta semplice da presente all’Area Ambiente per la Conferenza dei Servizi

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Area Ambiente

Realizzazione di impianti di smaltimento/autodemolizione/ricerca e sperimentazione, e autorizzazione al deposito

di rifiuti propri/di terzi (D. Lsg. 22/97 e s.m.i. artt. 27-28 – 46)

Documenti necessari:

Per gli impianti di autodemolizione dei veicoli a motore:

• 8 copie della domanda in carta semplice da presentare all’Area Ambiente per la Conferenza dei Servizi;

Per gli impianti di ricerca e sperimentazione:

• 8 copie della domanda in carta semplice da presentare all’Area Ambiente per la Conferenza dei Servizi

Tempi:

Per la realizzazione di nuovi impianti o di varianti sostanziali di quelli esistenti e per l’autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti: 150 giorni. Per la sola autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero: 90 giorni.

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Area Ambiente

Procedura semplificata per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: operazioni di messa in riserva – recu-pero di materia – recupero ambientale – recupero energetico

compostaggio

Descrizione del Servizio:

Per iniziare l’attività di messa in riserva e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi è necessario darne comunicazione alla Provincia. La comunicazione ha durata 5 anni.

A chi è rivolto il Servizio:

A tutti coloro che intendono avviare un’attività di messa in riserva e/o recupero. L’elenco dei requisiti necessari è disponibile presso lo Sportello Ambiente oppure all’indirizzo Internet: www.provincia.torino.it/ambiente/dipartimento/statuti/regol33.htm.

Riferimenti normativi:

R.C.P 220732/2001 - D. Lgs. 22/97, artt. 31-33

D.M. del 5/02/98 – D.M.A. 350/98

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Area Ambiente

Procedura semplificata per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi: operazioni di messa in riserva – recu-pero di materia – recupero ambientale – recupero energetico

compostaggio

Documenti necessari:

• 3 copie della comunicazione in carta semplice, da indirizzare all’Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna della Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

• attestazione del versamento necessario per l’inserimento della Ditta nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero: gli importi sono indicati nel D.M.A. 350/98.

La documentazione deve essere fatta utilizzando l’apposito modulo.

Tempi:

Le attività di messa in riserva e/o recupero possono iniziare dopo che sono trascorsi 90 gg. Dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio attività da parte del Servizio competente, purché nel frattempo il Servizio non abbia vietato l’inizio dell’attività con provvedimento motivato

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Area Ambiente

Autorizzazione alla raccolta e/o eliminazione di oli usati

Descrizione del Servizio:

La Provincia di Torino autorizza alla raccolta e/o eliminazione di oli usati. La durata dell’autorizzazione è di 5 anni. In casi specifici viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria la cui durata è variabile e viene stabilita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Documenti necessari:

• Domanda in bollo da presentate al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;

• 3 copie della domanda in carta semplice da inviare rispettivamente: al Comune sede dell’impianto, all’ARPA e all’ASL competenti per territorio.

E’ necessario allegare a ogni copia della domanda una serie di documenti tecnici: l’elenco completo è disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. www.provincia.torino.it/ambiente/dipartimento/procamm/procamm.htm

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Area Ambiente

Autorizzazione alla raccolta e/o eliminazione di oli usati

Riferimenti normativi:• D. Lgs. 95/92, artt. 5 – 15; • D.M. 392/96, artt. 3 – 4; • L.R. 44/00, art. 50, comma 1, lett. d

Tempi:90 giorni dalla presentazione della domanda, oltre ai tempi necessari per il ricevimento delle eventuali integrazioni richieste nel corso dell’iter autorizzativo

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Area Ambiente

Autorizzazione all’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

Durata dell’autorizzazione:•5 anni

A chi è rivolto il Servizio:A tutti i soggetti che producano fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura.

Documenti necessari:• Domanda in bollo al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche• 3 copie in carta semplice, di cui una per il Comune, una per l’ARPA e una per l’ASL competenti per territorio.Occorre allegare alla domanda anche la documentazione tecnica: l’elenco è disponibile allo Sportello Ambiente opp. sul sito Internet

Page 74: Area Ambiente. Deposito e lavorazioni di oli minerali Emissioni in atmosfera Inquinamento acustico e atmosferico Industrie a rischio di incidente rilevante.

Area Ambiente

Autorizzazione all’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

Riferimenti normativi:

• D. Lgs. 99/92

• D.G.R. 34-8488/96

Tempi:

90 giorni dalla data di presentazione della domanda

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Area Ambiente

Autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura comunale, di impianti di depurazione consortili. Autorizzazione allo

scarico di reflui industriali, tecnologici e domestici

Descrizione del Servizio:

La Provincia autorizza lo scarico in:

• Acqua superficiale;

• Suolo;

• Strati superficiali del sottosuolo.

L’autorizzazione ha una durata di 4 anni. E’ possibile un anno prima della scadenza, chiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

Riferimenti normativi:

• L.R. 13/90;

• L. R. 48/93;

• D. Lgs. 152/99 e s.m.i.

• L. R. 61/00

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Area Ambiente

Autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura comunale, di impianti di depurazione consortili. Autorizzazione allo

scarico di reflui industriali, tecnologici e domestici

Documenti necessari:

• Domanda in bollo per i privati; in carta semplice per gli enti pubblici indirizzata al Servizio Gestione Risorse Idriche, con la ricevuta del pagamento delle spese pre-istruttorie;

• 3 copie della domanda in carta semplice da inviare rispettivamente: al Comune sede dello scarico, all’ARPA e all’ASL competenti per territorio.

E’ necessario allegare a ogni copia la documentazione tecnica indicata nella modulistica: l’elenco dei documenti richiesti è disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. sito Internet.

Tempi:

L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, oltre ai tempi necessari per il ricevimento delle eventuali integrazioni richieste.

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Comunicazione al trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue in impianti di trattamento di acque reflue urbane

Descrizione del Servizio:

I gestori del servizio idrico integrato devono comunicare alla Provincia di Torino l’intenzione di trattare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di acque reflue urbane.

Riferimenti normativi:

• D. Lgs. 152/99

• L. R. 13/90

• L. R. 48/93

Documenti necessari:

E’ necessario presentare una comunicazione in carta semplice, comprensiva di scheda tecnica, da inviare al Servizio Gestione Risorse Idriche. L’elenco della documentazione tecnica richiesta è disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. sito Internet.

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Area Ambiente

Autorizzazione all’utilizzo agronomico dei liquami provenientida allevamenti zootecnici

A chi è rivolto il servizio:

A tutti coloro che intendano utilizzare i liquami per uso agronomico. L’autorizzazione ha una durata di 4 anni.

Riferimenti normativi:

• D. Lgs. 152/99 e s.m.i.

• L. R. 37/96

• D.G.R. 48/12028 del 1991

Tempi:

90 giorni oltre ai tempi necessari per il ricevimento di eventuali integrazioni richieste durante la pratica

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Area Ambiente

Autorizzazione all’utilizzo agronomico dei liquami provenientida allevamenti zootecnici

Documenti necessari:

• Domanda in bollo da consegnare al Servizio Gestione Risorse Idriche con allegata la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie;

• copia della domanda in carta semplice da inviare al Comune in cui si trovano i terreni su cui avverrà lo spandimento (se i terreni si trovano in più Comuni, la copia va inviata a tutti i Comuni interessati).

E’ necessario allegare a ogni copia la documentazione tecnica indicata nella modulistica: l’elenco dei documenti richiesti è disponibile presso lo Sportello Ambiente o all’interno del sito Internet.

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Area Ambiente

Derivazione di acque superficiali: rilascio e rinnovo della concessione

Descrizione del Servizio:

La Provincia di Torino rilascia la concessione di derivazione di acque superficiali. La concessione ha la durata max di 30 anni e comporta il pagamento di un canone d’uso alla Regione Piemonte.

Riferimenti normativi:

• T.U. 1775/33

• R.D. 1285/20

• D.M. 16/12/1923

• D.G.R. 74-45166/95

A chi è rivolto il servizio:

A tutti i soggetti che intendano derivare acqua per qualsiasi uso.

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Area Ambiente

Derivazione di acque superficiali: rilascio e rinnovo della concessione

Documenti necessari:

Occorre presentare 3 copie della domanda, di cui 1 in bollo e 2 in carta semplice da trasmettere al Servizio Gestione Risorse Idriche. E’ necessario allegare a ogni copia la documentazione tecnica indicata nella modulistica disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. sul sito Internet.

Tempi:

Sono in corso di ridefinizione sulla base della semplificazione dei procedimenti prevista dalla L.R. 61/00

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Area Ambiente

Autorizzazione provvisoria alla realizzazione di opere relativealle concessioni di derivazione di acque superficiali

Descrizione del servizio:

La Provincia di Torino, nei casi di accertata urgenza, rilascia l’autorizzazione affinché si realizzino le opere di derivazione di acque superficiali prima del rilascio della concessione (a condizione che il richiedente si impegni a rispettare le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, opp. a demolire le opere in caso di negata concessione). I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dal ricevimento dell’autorizzazione e terminati entro 36 mesi.

A chi è rivolto il servizio:

A tutti i soggetti che hanno già presentato domanda per la derivazione di acque superficiali e che sino in grado di dimostrare la necessità di avviare le opere urgentemente, prima del rilascio della concessione.

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Area Ambiente

Autorizzazione provvisoria alla realizzazione di opere relativealle concessioni di derivazione di acque superficiali

Riferimenti normativi:

• T.U. 1775/33, art. 13

• D. Lgs. 152/99 e s.m.i.

Documenti necessari:

Domanda in bollo da presentare all’Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna – Servizio Gestione Risorse Idriche.

Tempi:

60 giorni dalla presentazione della domanda.

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Area Ambiente

Licenza di attingimento: rilascio e rinnovo

Descrizione del servizio:

La Provincia di Torino rilascia una licenza per attingere acqua da fiumi o torrenti che ha la durata di 1 anno. Il rinnovo può essere richiesto per 5 volte.

A chi è rivolto il servizio:

A tutti i soggetti che intendano attingere acqua da corpi idrici superficiali.

Riferimenti normativi:

• T.U. 1775/33, art. 56

•D. Lgs. 152/99 e s.m.i.

Tempi:

Per il rilascio della licenza: 150 gg. dalla presentazione della domanda; per il rinnovo: 75 gg.

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Area Ambiente

Licenza di attingimento: rilascio e rinnovo

Documenti necessari:

Per il rilascio della licenza occorrono:

3 copie della domanda, di cui 1 in bollo e 2 in carta semplice da presentare all’Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna – Servizio Gestione Risorse Idriche. E’ necessario allegare a ogni copia della domanda una serie di documenti tecnici: l’elenco completo è disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. Sul sito Internet.

Per il rinnovo della licenza occorre:

Una domanda in bollo da presentare all’Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna – Servizio Gestione Risorse Idriche.

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Area Ambiente

Autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee

Descrizione del servizio:

La Provincia di Torino autorizza alla ricerca di acque sotterranee e successivamente rilascia la concessione all’uso delle acque stesse. La concessione di derivazione ha la durata massima di 30 anni e comporta il pagamento di un canone d’uso alla Regione Piemonte.

A chi è rivolto il servizio:

A tutti i soggetti che intendano captare acque sotterranee per qualunque utilizzo, a esclusione dell’uso domestico che non è soggetto a regime concessorio.

Riferimenti normativi:

• T.U. 1775/33 (Titolo II)

• L.R. 22/96

• D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

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Area Ambiente

Autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee

Documenti necessari:

Per il rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee occorrono:

3 copie della domanda, di cui una in bollo e 2 in carta semplice da presentare al Servizio Gestione Risorse Idriche.

E’ necessario allegare a ogni copia della domanda una serie di documenti tecnici: l’elenco completo è disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. sul sito Internet

Tempi:

In corso di ridefinizione sulla base della semplificazione dei procedimenti prevista dalla L.R. 61/00.

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Area Ambiente

Autorizzazione all’esecuzione di rilievi o assaggi per la ricerca di acque sotterranee

Descrizione del servizio:

La Provincia di Torino rilascia l’autorizzazione all’effettuazione dei rilievi o assaggi per la ricerca di acque sotterranee che ha durata di un anno.

A chi è rivolto il servizio:

A tutti i soggetti che intendano effettuare un sondaggio per conoscere le caratteristiche del terreno prima di una trivellazione.

Riferimenti normativi:

• T.U. 1775/33, art. 98

• L.R. 22/96

• D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

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Area Ambiente

Autorizzazione all’esecuzione di rilievi o assaggi per la ricerca di acque sotterranee

Documenti necessari:

E’ necessario presentare:

• domanda in bollo al Servizio Gestione Risorse Idriche;

• allegati tecnici indicati nella modulistica disponibile presso lo Sportello Ambiente opp. Sul sito Internet.

Tempi:

60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

Descrizione del servizio:

La Provincia di Torino, su delega della Regione, si occupa di rilasciare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da attività produttive/artigiane. In particolare si distingue tra:

• Attività a inquinamento poco significativo, per le quali non è richiesto alcun tipo di autorizzazione (elencate nell’allegato 1 del D.P.R. 25/07/91;

• Attività a ridotto inquinamento atmosferico (elencate nell’allegato 2 del D.P.R. 25/07/91), per le quali è contemplata la possibilità di un’autorizzazione in via generale. In particolare la Regione Piemonte ha previsto l’autorizzazione in via generale per i seguenti tipi di impianto:

• impianti per la pulizia di superfici (DGR 307-42232/94);

• impianti del settore metalmeccanico (DGR 28-993795);

• impianti per la verniciatura di oggetti vari (DGR 87-2226/95)

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

• laboratori orafi con fusione di metalli (DGR 169-46073/95);

• impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli (DGR 170-46074/95);

• impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione (DGR 7-9073/96);

• cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti (DGR 71-18133/97);

• impianti del settore tessile (DD 17/00);

• impianti per l’essicazione di cereali e semi (DD 18/00);

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

• impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo precofenzionato e impianti di produzione di conglomerati bituminosi (DGR 71-16738/97 e DD 347/00);

• impianti per attività di servizio (DD 624701).

• Attività con caratteristiche tecnico-impiantistiche e gestionali diverse da quelle indicate nei due punti precedenti, per le quali viene rilasciata un’autorizzazione cosiddetta “in via esplicita” (DPR 203/88)

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

Riferimenti normativi:

• D.P.R. 203/88;

• D.P.C.M. 21/07/89;

• D.M. 12/07/90;

• D.P.R. 25/07/91;

• L.R. 43/00;

• L.R. 44/00

Per gli impianti autorizzati in via generale bisogna far riferimento agli Atti regionali specifici per ogni tipologia di lavorazione.

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

Documenti necessari:

• domanda in bollo da indirizzare al Servizio Qualità dell’aria, Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico;

• due copie della domanda in carta semplice da inviare rispettivamente al Comune sede dell’impianto e all’ARPA competente per territorio.

Inoltre, a seconda della tipologia di lavorazione è necessario utilizzare moduli appositamente predisposti e allegare alla domanda una serie di documenti tecnici.

Tempi:

• Aut. In via generale: l’impresa è autorizzata ad avviare la costruzione/modifica/trasferimento dell’impianto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia; il servizio competente provvederà a comunicare al richiedente l’avvenuta presa d’atto. Successivamente, per poter iniziare l’attività, l’impresa deve inviare al Servizio una comunicazione

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Area Ambiente

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88)

preventiva di messa in esercizio dell’impianto, corredata dagli allegati tecnici previsti negli Atti Regionali.

• Aut. In via esplicita: l’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, oppure, nel caso di richiesta di eventuali integrazioni, entro 30 giorni dal ricevimento di dette integrazioni.

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Area Ambiente

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

Descrizione del servizio:

La Provincia autorizza alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica fonti convenzionali (es. gasolio, metano,..) di potenza termica inferiore a 300 MW termici e di tutti gli impianti a fonti rinnovabili e rifiuti.

Documenti necessari:

• Domanda in bollo al Servizio Qualità dell’Aria, Inq. Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico;

• due copie della domanda in carta semplice da inviare rispettivamente al Comune sede dell’attività e all’ARPA competente per territorio.

Tempi:

90 giorni dal ricevimento dell’istanza

Riferimenti normativi: D.P.R. 53/98 – D.P.R. 203/88 – L.R. 44/00

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Area Ambiente

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

Descrizione del Servizio:

Il Servizio si occupa di:

• curare il coordinamento tecnico-operativo della procedura di VIA nei casi in cui sia la Provincia l’Autorità competente, in collaborazione con i Servizi dell’Area Ambiente e gli altri Servizi della Provincia che fanno parte dell’Organo Tecnico Provinciale;

• Fornire pareri per le procedure di VIA, anche se non è la Provincia l’organo competente ma venga comunque coinvolta come soggetto interessato;

• curare la gestione amministrativa delle Conferenze dei Servizi, per il coordinamento di autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione dei progetti;

• Mettere a disposizione presso l’Ufficio Deposito Progetti la documentazione presentata – raccoglie le osservazioni presentate

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Area Ambiente

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

A chi è rivolto il Servizio:

Soggetti privati e pubblici che intendano realizzare un progetto da assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

Riferimenti normativi:

L.R. 40/98 e s.m.i.

Documenti necessari:

I moduli da compilare in ogni fase della procedura di Via sono disponibili presso lo Sportello Ambiente o all’interno del sito Internet

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Area Ambiente

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

Tempi:

I tempi variano a seconda della fase di VIA in cui si trova il Progetto:

• Fase di verifica: consultazione degli elaborati e presentazione delle osservazioni entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Provvedimento finale dell’Autorità competente entro 60 gg. Dalla pubblicazione sul B.U.R.;

• Fase di specificazione: provvedimento dell’Autorità competente entro 60 gg. Dalla presentazione della domanda;

• Fase di valutazione: consultazione degli elaborati e presentazione delle osservazioni entro 45 gg. dalla data di avvenuto deposito. Il giudizio di compatibilità ambientale deve essere pronunciato entro 150 gg. Dalla data di avvenuto deposito degli elaborati a meno che non vi siano sospensioni o interruzioni dei termini, richieste dal proponente o dall’Autorità competente, per la presentazione di documentazione integrativa.

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Area Ambiente

Funzioni tecnico-istruttorie per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni in materia di cave e torbiere

Descrizione del Servizio:

La Provincia di Torino svolge diverse attività a supporto dei Comuni che ricevono domande di autorizzazione in materia di cave e torbiere. In particolare, dopo aver ricevuto la documentazione da parte del Comune, svolge le seguenti funzioni tecnico-istruttorie:

• convoca le Conferenze dei Servizi (coinvolti tutti gli interessati) che rilascia il parere all’autorizzazione;

• consegna il verbale della Conferenza con indicazione dell’esito al Comune, il quale provvede a rilasciare l’autorizzazione;

• fornisce ai Comuni che ne fanno richiesta un servizio di supporto all’attività di vigilanza su cave e torbiere.

Le cave e torbiere che rientrano nelle soglie dimensionali e nelle tipologie indicate dalla L.R. 40/98 devono essere preventivamente sottoposte a VIA.

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Area Ambiente

Funzioni tecnico-istruttorie per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni in materia di cave e torbiere

Riferimenti normativi:

L.R. 69/78 - L.R. 44/00

Documenti necessari:

Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-istruttorie, occorre inviare tutta la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione alla Provincia di Torino – Servizio VIA – Pianificazione e gestione attività estrattive.

Per il supporto all’attività di vigilanza, è sufficiente presentare domanda in carta semplice, completa di tutti i dati della cava o torbiera.

Tempi:

Il Comune deve presentare la documentazione completa alla Provincia entro 15 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione; la Provincia è tenuta a rilasciare il parere tecnico entro 120 gg. dalla presentazione della domanda di autorizzazione in Comune.

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Autorizzazione Integrata Ambientale

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 372/99 – D.M. 23/11/01

Descrizione del procedimento:

Tutti gli impianti esistenti di cui all’All. 1 del D. Lgs. 372/99 devono essere autorizzati entro il 30/10/2004.

L’A.I.A. è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o parte di esso, o più impianti localizzati sullo stesso sito, in materia di acqua, aria, rifiuti.

Documenti necessari:

Contenuti dell’istanza previsti nell’art. 4, D.Lgs. 372/99. Modulistica in via di elaborazione.