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APPUNTI DI DIRITTO

Contratti e Società

°°°L. Dossena°°°

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Sommario DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE .............................................................................................................. 6

Disdetta da parte del locatario ...................................................................................................................... 6

Disdetta da parte del locatore ....................................................................................................................... 6

Disdetta straordinaria .................................................................................................................................... 6

FIDEIUSSIONE .................................................................................................................................................... 7

Specie di fideiussione .................................................................................................................................... 7

Estensione della responsabilità ..................................................................................................................... 8

Esecuzione contro la fideiussione ................................................................................................................. 8

Fine della fideiussione ................................................................................................................................... 8

AGENZIA E COMMISSIONE ................................................................................................................................ 9

Contratto di agenzia ...................................................................................................................................... 9

Il contratto di commissione ........................................................................................................................... 9

Esempi di contratto di commissione sono: ............................................................................................. 10

APPALTO .......................................................................................................................................................... 11

Forma del contratto ................................................................................................................................. 11

Obblighi e diritti dell'appaltatore ............................................................................................................ 11

Obblighi e diritti del committente ........................................................................................................... 11

Prezzo (mercede) ......................................................................................................................................... 11

Tempo di disdetta .................................................................................................................................... 12

Azione per difetti ..................................................................................................................................... 12

Se l'opera è difettosa il committente può: .............................................................................................. 12

Termine di prescrizione ............................................................................................................................... 12

Garanzie per il committente ........................................................................................................................ 12

L'architetto e il contratto d'appalto ........................................................................................................ 12

EDIZIONE .......................................................................................................................................................... 13

Obblighi dell’editore ................................................................................................................................ 13

SOCIETA’ SEMPLICE ......................................................................................................................................... 14

Ditta (Ragione commerciale) ....................................................................................................................... 14

Numero soci ............................................................................................................................................. 14

Apporti ..................................................................................................................................................... 14

Costituzione ............................................................................................................................................. 14

Responsabilità ......................................................................................................................................... 14

Amministrazione ...................................................................................................................................... 15

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 15

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Fine .......................................................................................................................................................... 15

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 15

TRASPORTO ..................................................................................................................................................... 16

Lo spedizioniere ....................................................................................................................................... 16

Il trasporto di persone ............................................................................................................................. 16

MANDATO ....................................................................................................................................................... 17

Forma del contratto ................................................................................................................................. 17

LETTERA DI CREDITO E MEDIAZIONE ............................................................................................................... 18

La lettera di credito ..................................................................................................................................... 18

La mediazione .............................................................................................................................................. 18

Esempi di mediazione: ............................................................................................................................. 18

MANDATO PROPRIAMENTE DETTO ................................................................................................................ 19

Forma del contratto..................................................................................................................................... 19

Obblighi del mandante ............................................................................................................................ 19

Obblighi del mandatario .......................................................................................................................... 19

Prezzo (onorario, commissione) .............................................................................................................. 19

Tempo di disdetta ........................................................................................................................................ 19

FORMA GIURIDICA ........................................................................................................................................... 20

Società semplice .............................................................................................................................................. 21

Ditta (Ragione commerciale) ................................................................................................................... 21

Numero soci ............................................................................................................................................. 21

Apporti ..................................................................................................................................................... 21

Costituzione ............................................................................................................................................. 21

Responsabilità ......................................................................................................................................... 21

Amministrazione ...................................................................................................................................... 22

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 22

Fine .......................................................................................................................................................... 22

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 22

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO...................................................................................................................... 23

(Ditta) Ragione commerciale ................................................................................................................... 23

Numero soci ............................................................................................................................................. 23

Apporti ..................................................................................................................................................... 23

Costituzione ............................................................................................................................................. 23

Responsabilità ......................................................................................................................................... 23

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Amministrazione ...................................................................................................................................... 24

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 24

Fine .......................................................................................................................................................... 24

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 24

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA ............................................................................................................................ 25

Ditta (Ragione commerciale) ................................................................................................................... 25

Numero soci ........................................................................................................................................... 25

Apporti ..................................................................................................................................................... 25

Costituzione ............................................................................................................................................. 25

Responsabilità ......................................................................................................................................... 25

Amministrazione ...................................................................................................................................... 26

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 26

Fine .......................................................................................................................................................... 26

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 27

COOPERATIVA .................................................................................................................................................. 28

Ditta (Ragione commerciale) ................................................................................................................... 28

Numero soci ............................................................................................................................................. 28

Apporti ..................................................................................................................................................... 29

Costituzione ............................................................................................................................................. 29

Responsabilità ......................................................................................................................................... 29

Amministrazione ...................................................................................................................................... 29

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 30

Fine .......................................................................................................................................................... 30

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 30

SOCIETA’ ANONIMA......................................................................................................................................... 31

Ditta (Ragione commerciale) ................................................................................................................... 31

Numero soci ............................................................................................................................................. 31

Apporti ..................................................................................................................................................... 31

Costituzione ............................................................................................................................................. 32

Responsabilità ......................................................................................................................................... 32

Amministrazione ...................................................................................................................................... 33

Nuove regole per la revisione .................................................................................................................. 34

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 35

Prima fase della ripartizione: ................................................................................................................... 35

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Seconda fase di ripartizione: ................................................................................................................... 36

Fine .......................................................................................................................................................... 36

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 36

SAGL ................................................................................................................................................................. 37

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 38

Differenze fra SA e Sagl ........................................................................................................................... 39

SCELTA FORMA GIURIDICA .............................................................................................................................. 40

FONDAZIONE ................................................................................................................................................... 41

AZIENDA INDIVIDUALE .................................................................................................................................... 42

Ditta (Ragione commerciale) ................................................................................................................... 42

Apporti ..................................................................................................................................................... 42

Costituzione ............................................................................................................................................. 42

Responsabilità ......................................................................................................................................... 42

Amministrazione ...................................................................................................................................... 42

Destinazione dell’utile ............................................................................................................................. 42

Fine .......................................................................................................................................................... 43

Fonti giuridiche ........................................................................................................................................ 43

ASSOCIAZIONE ................................................................................................................................................. 44

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DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione può essere disdetto da entrambe le parti (locatore e locatario) nel rispetto dei

termini stabiliti. La libertà del locatore è tuttavia limitata dalle misure di protezione giuridica che tutelano i

locatari da disdette abusive.

I locatori devono inoltre rispettare le prescrizioni procedurali e, su richiesta del locatario, motivare la

disdetta del contratto.

Disdetta da parte del locatario

Il locatario che intende lasciare l'abitazione che ha preso in affitto deve disdire il contratto di locazione

rispettando i termini stabiliti. Di norma, per gli oggetti locativi destinati all'abitazione il termine di disdetta è

tre mesi. La disdetta deve pervenire al locatario entro i termini (un giorno prima dell'inizio del termine di

disdetta).

I termini di disdetta sono stabiliti nel contratto, oppure valgono quelli previsti dalle abitudini locali. Le

autorità di conciliazione informano in proposito. Se il locatario intende lasciare l'abitazione che occupa

prima del termine stabilito ed evitare di dover pagare la pigione fino alla scadenza del contratto, può

proporre al locatore un nuovo locatario: questo deve essere solvibile e deve essere disposto a riprendere il

contratto alle stesse condizioni.

Disdetta da parte del locatore

Il locatore è tenuto a presentare al locatario la disdetta per mezzo di un formulario approvato dal Cantone,

nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto di locazione o dalla legge. Nel caso di abitazioni personali, il

termine di disdetta è di almeno tre mesi.

Il locatario ha diritto di conoscere le ragioni della disdetta. Se questa è stata data in malafede (ad es. in

seguito a tentativi del locatario di far valere i suoi diritti o a un suo cambiamento di stato civile) può essere

impugnata di fronte all'autorità di conciliazione. Il formulario ufficialmente approvato contiene le

indicazioni necessarie relative alla procedura da intraprendere per il locatario in caso di contestazione della

disdetta.

Se la disdetta pone il locatario in una situazione di grave difficoltà (dal punto di vista finanziario o familiare

o per quanto concerne la possibilità di trovare tempestivamente una nuova abitazione) è possibile chiedere

all'autorità di conciliazione un prolungamento del rapporto di locazione.

Disdetta straordinaria

In determinati casi è possibile disdire il contratto di locazione entro termini più brevi (a scadenza immediata

oppure entro 30 giorni). In tal caso la disdetta deve essere preceduta da una diffida. Il locatario può

ricorrere a una disdetta straordinaria nel caso, ad esempio, che il locatario sia in forte ritardo con il

pagamento dell’affitto. I locatari possono invece ricorrervi se, ad esempio, l’abitazione da loro presa in

affitto si trova in condizioni inaccettabili.

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FIDEIUSSIONE

La fideiussione è un contratto dove il fideiussore garantisce al creditore (fideiussione) il pagamento di un

debito, nel caso in cui il debitore principale non lo pagasse.

La fideiussione viene regolata dal CO 492 - 512.

La fideiussione viene soprattutto usata quando il debitore non ha altre garanzie per il suo debito.

Per il contratto di fideiussione, la legge richiede per la sua validità il rispetto di determinate forme scritte e

l'indicazione numerica dell'importo massimo della somma garantita, e più precisamente:

Per le persone giuridiche:

- la forma scritta semplice, cioè il contratto di fideiussione deve essere scritto e quindi firmato di

proprio pugno dal fideiussore.

Per le persone fisiche:

- Se l'importo è inferiore a CHF 2'000, la forma scritta qualificata (devono essere scritti di proprio

pugno : la firma, l'importo e la parola "solidale");

- Se l'importo è superiore a CHF 2'000, la forma autentica.

Inoltre quando il fideiussore è una persona coniugata, si richiede il consenso scritto dell'altro coniuge (ad

esempio la firma del coniuge sul contratto), tranne nei casi di separazione giudiziale o qualora il fideiussore

è iscritto a registro di commercio come titolare di una ditta individuale, socio di una società in nome

collettivo oppure illimitatamente responsabile in una società in accomandita semplice, amministratore o

direttore di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o gerente di una società a

garanzia limitata (v. società commerciali).

Specie di fideiussione

Esistono le seguenti specie di fideiussione:

a) La fideiussione semplice: è cioè quella in cui il creditore può rivolgersi al garante, per chiedere il

pagamento, solo dopo che il debitore principale sia caduto in fallimento, o

abbia ottenuto la moratoria concordataria, o senza colpa del creditore,

siano riusciti infruttuosi gli atti esecutivi contro di lui, come pure nel caso in

cui abbia trasferito il domicilio all'estero o non sia più possibile perseguirlo

in Svizzera;

b) La fideiussione solidale, (più frequente),è quella in cui il garante, sottoscrivendo con l'aggiunta delle

parole "in solido" o altre equivalenti, viene a porsi nella condizione di

essere perseguito prima del debitore principale. In tal caso si può

pretendere da lui il pagamento del debito prima ancora di aver proceduto

contro il vero debitore, purché questi sia in ritardo nella prestazione, e sia

stato invano diffidato, oppure se la sua insolvenza è notoria;

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c) La con fideiussione: è la fideiussione prestata da più persone per garantire uno stesso debito.

Ogni fideiussore risponde per l'intero debito. Tuttavia un fideiussore può

rifiutarsi di pagare oltre la sua quota fin tanto che gli altri fideiussori solidali

non abbiano pagato la loro parte o non sia stata promossa verso di loro

un'esecuzione.

Estensione della responsabilità

La fideiussione risponde solo fino all'importo massimo indicato, che comprende:

- il debito principale

- gli interessi dell'anno in corso e dell'anno precedente

- le spese d'esecuzione

Per questo motivo, l'importo della fideiussione è sempre superiore al prestito: si parla di circa un 20%.

L'importo che viene garantito dal fideiussore (persona fisica) rimane normalmente invariato perché

l'automatica riduzione viene esclusa per contratto.

Esecuzione contro la fideiussione

Indipendentemente dalla specie di fideiussione. Il fideiussore può chiedere al giudice, fornendo delle

garanzie, di sospendere l'esecuzione contro di lui fino a quando tutti i pegni siano stati realizzati e che sia

stato rilasciato un attestato di carenza di beni definitivo contro il debitore principale.

Se il fideiussore deve pagare il debito al creditore, ha il diritto di rifarsi verso il debitore principale (regresso,

se questi ne ha i mezzi.

Fine della fideiussione

Tutte le fideiussioni prestate da persone fisiche scadono allo spirare dei termini di 20 anni dalla loro

costituzione.

Una proroga può essere concessa se c'è una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di 10

anni al massimo.

Normalmente, una fideiussione non può essere disdetta.

Il fideiussore può soltanto chiedere al creditore che dia la disdetta per la restituzione del prestito, e

proceda eventualmente per via esecutiva.

Se il debitore non paga, deve pagare il fideiussore prima di essere liberato dai suoi obblighi.

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AGENZIA E COMMISSIONE

Contratto di agenzia

E' regolato dall'articolo 418a fino all'articolo 418v del CO.

L'agente rappresenta stabilmente una o più ditte, per le quali agisce di solito in un determinato luogo

lontano dalla sede. L'agente conclude e tratta personalmente gli affari, ma in nome e per conto del

mandante. L'agente non è legato ad alcun contratto di lavoro: l'agente è un commerciante indipendente,

con una propria ditta.

L'agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

Salvo pattuizioni speciali, l'agente può lavorare per altri mandanti. Salvo pattuizione contraria stipulata per

iscritto, l'agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d'attività determinati ne ha l'esclusiva.

Esempi di contratto d'agenzia sono:

- Agenzia per il Sopraceneri della casa automobilistica XY;

- Agenzia per il Ticino dei prodotti di cucina ZZZZ;

- Agenzia d'assicurazione.

L'agente ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il

periodo di validità del contratto, come pure per quelli conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui

procurati per affari del medesimo genere. Inoltre l'agente ha diritto a una provvigione d'incasso su quelle

somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che egli ha consegnato.

L'agente non può pretendere la rifusione delle spese risultanti dall'esercizio normale della sua attività se ciò

non è stato pattuito.

Il contratto d'agenzia cessa al termine stabilito o con la disdetta. In caso di contratto concluso a tempo

indeterminato, la disdetta può essere data durante il primo anno per la fine del mese successivo e se il

contratto dura da più di un anno per la fine di un trimestre dell'anno civile con preavviso di tre mesi.

L'agente che ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante, tanto che questi ne

trarrà notevole profitto in futuro, ha diritto, al momento dello scioglimento del contratto, ad una indennità

per la clientela. L'indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno netto annuo calcolato sulla media degli

ultimi 5 anni, o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa fu più breve.

Il contratto di commissione

E' regolato dall'articolo 425 fino all'articolo 439 del CO.

Il commissionario è colui che s'incarica di comperare o vendere in nome proprio, ma su indicazione e per

conto di un altro (committente), cose mobili o cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di

commissione.

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Il contratto di commissione ha soprattutto applicazione nel campo del commercio all'ingrosso, per esempio

di partite di caffé, cacao, ecc.

Schematicamente, i rapporti possono essere rappresentati come segue:

Il contratto di commissione si differenzia rispetto al contratto di mediazione con il fatto che con la

commissione il venditore e il compratore non vengono a conoscersi, poiché il commissionario sta tra i due e

tratta in proprio nome.

Esempi di contratto di commissione sono:

- Commissione per acquisto di materie prime;

- Banca come commissionario per l'acquisto e la vendita di titoli in borsa.

Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente ed in specie avvisarlo

dell'esecuzione dell'incarico.

Se fa degli anticipi o concede credito ad un terzo, senza il consenso del committente, ne assume il relativo

rischio. In difetto di istruzioni precise da parte del committente, il commissario è autorizzato a vendere a

credito ove tale sia l'uso commerciale.

Di regola, il commissionario non è responsabile dell'insolvenza del terzo debitore; lo è invece se si addossa

la garanzia del credere, contro pagamento di una provvigione supplementare. Egli in tal modo, si fa garante

di colui con il quale stipulerà la compra vendita.

La garanzia del credere esiste soltanto quando sia stata pattuita oppure se prevista dall'uso commerciale

del luogo.

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APPALTO

L'appalto è regolato dal CO, dall'articolo 363 all'articolo 379.

L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una

mercede (prezzo).

L'opera è il prodotto di un'attività che crea una cosa nuova, oppure è la modifica o la riparazione di una

cosa esistente: la costruzione di una casa, di una strada, la preparazione di una protesi, la confezione di un

abito, lavori di pittura in un appartamento, riparazione di un'automobile, il restauro di un quadro, ecc.

L'appaltatore si impegna a eseguire l'appalto sia personalmente, sia con l'aiuto di persone (operai,

collaboratori). L'appaltatore può anche affidare l'esecuzione dell'opera a terzi, eccettuati i casi nei quali,

visto il tipo di opera, sono importanti le qualità personali dell'appaltatore.

Forma del contratto

La legge non prevede una forma del contratto d'appalto; il contratto può quindi essere concluso anche

oralmente. E' però sempre consigliabile la forma scritta.

Obblighi e diritti dell'appaltatore

- E' responsabile della qualità dell'opera (esecuzione accurata, puntuale e secondo contratto); tale

responsabilità è simile a quella del lavoratore nel contratto di lavoro;

- Se l'appaltatore fornisce il materiale, è responsabile verso il committente ed è tenuto alla garanzia

come il venditore nel contratto di vendita (qualità, consegna in tempo debito);

- L'appaltatore ha, per legge come garanzia per il suo credito, un diritto di ritenzione sulla cosa

prodotta o riparata.

Obblighi e diritti del committente

- Deve pagare il prezzo all'atto della consegna dell'opera, salvo accordo contrario;

- Il trasferimento di utili e di rischi al committente avviene, a differenza del contratto di vendita, solo

con la consegna;

- Fino a quando l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto

pagando il lavoro già fatto e il risarcimento dei danni.

Prezzo (mercede)

Il prezzo può essere stabilito in base a:

- Un preventivo: se il preventivo è sproporzionatamente sorpassato senza l'autorizzazione del

committente, quest'ultimo può recedere dal contratto, o domandare una proporzionata riduzione

di prezzo (deve invece pagare gli aumenti dovuti a successive modifiche da lui desiderate). Una

differenza del 10% deve essere tollerata;

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- Un forfait: il prezzo può pure essere determinato a corpo. In questo caso l'appaltatore non può

pretendere nessun aumento (a meno che sia dovuto a circostanze imprevedibili).

Tempo di disdetta

Fino a quando l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto pagando il

lavoro già fatto e il risarcimento dei danni.

Azione per difetti

Il committente deve verificare l'opera non appena lo consenta l'ordinario corso degli affari. L'appaltatore

deve rispondere dei difetti (garanzia dell'imprenditore).

Se l'opera è difettosa il committente può:

- Rifiutare l'opera e domandare eventualmente un risarcimento dei danni;

- Pretendere una riduzione di prezzo;

- Pretendere la riparazione gratuita.

È l'appaltatore che deve rispondere per i difetti.

Termine di prescrizione

La prescrizione per i difetti è:

- Beni mobili: 1 anno;

- Costruzioni immobiliari: 5 anni.

Garanzie per il committente

La consuetudine riserva al committente una garanzia contro certi rischi: l'appaltatore deve depositare una

somma, di solito del 10%, in un conto bloccato per due anni, e i suoi rapporti sono regolati dal contratto di

mandato.

L'architetto e il contratto d'appalto

L'architetto è responsabile penalmente quando, eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente o per negligenza le regole dell'arte edilizia, mettendo in pericolo la vita o l'integrità delle

persone.

La pena è della detenzione.

Naturalmente i contraenti sono liberi di fissare accordi differenti.

Molto spesso nei contratti d'appalto dell'edilizia si rimanda alle Norme 118 SIA, dichiarate parte integrante

del contratto (con diritti e doveri delle parti ben regolati).

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EDIZIONE

Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 380 a 393 del CO.

Il contratto di edizione è quello per cui l’autore di un’opera letteraria o artistica si obbliga a concedere

quest’opera ad un editore, perché la pubblichi, e l’editore si obbliga a riprodurla e a metterla in vendita.

Esempi di contratto di edizione possono essere:

- La registrazione di un CD;

- La pubblicazione di un romanzo

- Ecc.

I diritti d’autore passano all’editore entro i limiti e durante tutto il tempo necessario ad assicurare il

contratto di edizione.

Se non è stato determinato il numero delle edizioni, l’editore avrà diritto a una sola di esse, il cui numero di

esemplari, mancando una pattuizione speciale, sarà determinato dall’editore medesimo.

L’editore non può procedere ad una nuova ristampa senza un accordo con l’autore.

Obblighi dell’editore

- È tenuto a riprodurre l’opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte,

o variazioni;

- Deve pure curare la dovuta pubblicità ed in genere adoperare i mezzi consueti per ottenere lo

spaccio;

- Determinare il prezzo di vendita, purché esso non sia esagerato e tale da rendere difficile la

divulgazione dell’opera.

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SOCIETA’ SEMPLICE

Abbiamo una società semplice quando un’unione di persone non presenta i requisiti speciali di un’altra

società prevista dal CO. La società semplice è un’unione allentata e di regola ha una durata limitata nel

tempo: è un’unione occasionale e si scioglie al momento in cui il suo scopo, che può essere lucrativo o

ideale, è stato raggiunto.

Esempi di società semplice possono essere:

- una classe che sta organizzando una gita di studio;

- la vita in comune di una coppia non sposata;

- due liberi professionisti che hanno un ufficio in comune;

- il contratto per il perfezionamento e lo sfruttamento in comune di un brevetto;

- il consorzio per la costruzione di un’opera stradale;

- una società di capitali prima dell’iscrizione nel Registro di commercio.

Nel campo commerciale questa forma di società si incontra frequentemente quando due o più persone o

ditte uniscono le loro risorse e forze per la realizzazione di un determinato lavoro. Un esempio di società

semplice è il consorzio di due o più imprese di costruzione per l’attuazione di un’opera edile impegnativa

(ospedale, galleria, ponte, ecc.). Questa forma di società non può essere iscritta nel Registro di commercio.

Ditta (Ragione commerciale)

Nessuna ragione commerciale protetta perché non esiste come persona a sé.

Numero soci

Due o più.

Apporti

Se i soci non hanno stabilito diversamente, ogni socio deve conferire quote uguali.

Costituzione

La costituzione avviene per contratto, che può essere orale o scritto. Per una migliore chiarezza dei rapporti

fra i soci è però preferibile stipulare per iscritto in uno statuto o in un regolamento lo scopo, la forma degli

apporti dei soci (in contanti, in natura, in lavoro), il modo di suddivisione di eventuali utili o perdite,

questioni organizzative e altri punti comuni. La società semplice non si può iscrivere nel Registro di

commercio.

Responsabilità

Rispondono i singoli soci personalmente (cioè con tutti i loro beni privati), illimitatamente (cioè con tutto il

patrimonio, ad eccezione dei beni non pignorabili) e solidalmente (ogni socio risponde per l’intero debito e

non solo per la sua parte; ogni socio risponde quindi anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi).

Ogni convenzione che limiti la responsabilità dei soci non ha valore nel confronto di terzi.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 15

Amministrazione

Se il contratto di società non stabilisce diversamente, l’amministrazione spetta a tutti i soci.

Destinazione dell’utile

Se non è stato deciso diversamente, l’utile e l’eventuale perdita vengono divisi in parti uguali tra i soci,

senza riguardo alla specie e all’ammontare della quota di ogni socio.

Fine

La società semplice si scioglie:

1. quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;

2. nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la

società continua con gli eredi);

3. con decisione unanime dei soci;

4. per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);

5. per lo spirare del termine stabilito;

6. per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione

di un socio;

7. per sentenza del giudice.

Fonti giuridiche

CO, art. 530 - 551

Abbiamo una società semplice quando un'unione di persone non presenta i requisiti speciali di un'altra

società prevista dal CO. La società semplice è un'unione allentata e di regola ha una durata limitata nel

tempo: è un'unione occasionale e si sciogli al momento in cui il suo scopo, che può essere lucrativo o

ideale, è stato raggiunto.

Esempi di società semplice possono essere:

- una classe che sta organizzando una gita di studio;

- la vita in comune di una coppia non sposata;

- due liberi professionisti che hanno un ufficio in comune;

- il contratto per il perfezionamento e lo sfruttamento in comune di un brevetto;

- il consorzio per la costruzione di un'opera stradale;

- una società anonima prima dell'iscrizione nel Registro di commercio.

Nel campo commerciale questa forma di società si incontra frequentemente quando due o più persone o

ditte uniscono le loro risorse e forze per la realizzazione di un determinato lavoro.

Un esempio di società semplice è il consorzio di due o più imprese di costruzione per l'attuazione di

un'opera edile impegnativa (ospedale, galleria, ponte, ecc.).

Questa forma di società non può essere iscritta nel Registro di commercio.

La società semplice è regolata dal CO, dall'articolo 530 all'articolo 551.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 16

TRASPORTO

E' regolato dall'articolo 440 fino all'articolo 457 del CO.

Il contratto di trasporto è quello per cui una persona (vetturale) si impegna a trasferire una cosa da un

luogo a un altro dietro compenso (prezzo di trasporto).

Il trasporto di merci presuppone l'esistenza di altre due persone oltre al vetturale: il mittente ed il

destinatario.

Il mittente deve consegnare la merce in buono stato ed imballaggio, essendo responsabile delle

conseguenze derivanti da un imballaggio difettoso (esempio: dei danni causati da una bottiglia di sostanza

liquida, rinchiusa in un pacco bene imballato, risponde il mittente; danni della perdita di articoli, a causa di

un pacco insufficientemente imballato, risponde il vetturale che lo ha accettato). Egli deve indicare

esattamente al vetturale il nome del destinatario, il luogo e il recapito della merce, il numero, il contenuto

ed il peso dei colli, il termine della consegna, ecc.

Il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili ove abbia accettata la

merce senza riserva. Egli è pure responsabile della perdita o distruzione della merce e dei danni relativi al

ritardo nella consegna, a meno che ciò derivi da circostanze che non gli possono essere imputate (esempio:

risponde dei danni derivanti dal rovesciamento dell'autocarro, ma non dei danni derivanti da un'attesa in

dogana a causa di uno sciopero).

La lettera di vettura è uno scritto in forma di lettera, indirizzata dal mittente al destinatario, cioè a colui che

riceverà l'oggetto del contratto, che enumera le diverse condizioni di trasporto (data, tragitto,

caratteristiche della merce, indirizzo del destinatario, ecc).

Le azioni di risarcimento contro il vetturale, per danni agli oggetti trasportati, si prescrivono nel termine di

un anno.

Il vetturale ha un diritto di ritenzione sulla merce che trasporta, a garanzia della mercede dovutagli.

Lo spedizioniere

È regolato dal CO, Art. 439: chi, contro compenso, si incarica di spedire delle merci o di continuare la

spedizione per conto del mittente, ma in proprio nome (spedizioniere), è considerato come un

commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni del contratto di

trasporto.

Il trasporto di persone

Il trasporto di persone è regolato da leggi speciali; infatti le norme menzionate nel CO regolano unicamente

il trasporto di cose.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 17

MANDATO

Il mandato è un incarico trasmesso ad una terza persona. Il mandatario si obbliga compiere gli affari e i

servizi di cui è stato incaricato.

Come nel contratto d'appalto, il mandatario segue le istruzioni del mandante nella misura in cui esse non

siano illecite o contrarie ai buoni costumi.

Il mandatario è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non

sia consentita o imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso. Nel contratto d'appalto, l'imprenditore

esegue un'opera, costruisce o fabbrica una cosa; si tratta dunque di una cosa materiale, mentre nel

contratto di mandato, il mandatario gestisce un affare, rende dei servizi: si tratta dunque di una cosa

immateriale.

Esempi di mandato: la consultazione presso un medico, la consulenza legale presso un avvocato, lezioni

private, un viaggio in taxi.

Il mandato può essere gratuito o a pagamento.

Una ricompensa (onorario, commissione) per il lavoro svolto è dovuta solo se stipulata o voluta dall'uso.

Forma del contratto

Il mandato non è vincolato ad una forma specifica, preferibile è però la forma scritta.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 18

LETTERA DI CREDITO E MEDIAZIONE

La lettera di credito

E' regolata dall'articolo 407 fino all'articolo 411 del CO.

La lettera di credito è un documento con il quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione di

un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste.

La lettera di credito è un documento molto importante nel campo commerciale poiché permette al

beneficiario di attingere per esempio all'estero, importanti somme presso il destinatario, senza essere da

questi conosciuto commercialmente.

La mediazione

E' regolata dall'articolo 412 fino all'articolo 418 del CO.

Nel caso della mediazione, il mandatario viene denominato mediatore; egli è un collaboratore occasionale

che riceve l'incarico di indicare l'occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di

un contratto, dietro pagamento di una mercede (provvigione). Di solito il mediatore si limita a riunire le due

parti, ma non conclude egli stesso il contratto.

La provvigione è dovuta tosto che il contratto sia concluso a seguito dell'indicazione o dell'interporsi del

mediatore. In caso di mediazione di immobili, la mercede usuale si aggira fra il 3% e il 5% del valore

dell'oggetto mediato. Per la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner valgono disposizioni limitative.

Esempi di mediazione:

- Ricerca del compratore di un immobile;

- Ricerca di un magazzino o di un ufficio;

- Ricerca di un posto di lavoro;

- Ricerca di un cliente per una partita di merce.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 19

MANDATO PROPRIAMENTE DETTO

Il mandato è regolato dall'articolo 394 all'articolo 406 del CO.

Il mandato è un contratto in base al quale il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli

affari o servigi di cui viene incaricato dal mandante.

Il mandato è importante perché regola tutti i rapporti giuridici relativi alle prestazioni di lavoro non

comprese nei contratti di lavoro o di appalto. Serve inoltre da base per altri contratti quali la commissione,

il contratto di trasporto, ecc.

Forma del contratto

Il mandato può essere conferito senza una forma particolare. Soprattutto per i mandati importanti, è

preferibile la forma scritta.

Obblighi del mandante

- Rimborsare al mandatario, con i relativi interessi, gli anticipi e le spese sostenute per la regolare

esecuzione del mandato e liberarlo dalle obbligazioni assunte;

- Risarcire al mandatario i danni che gli sono derivati dal mandato (se non vi è colpa grave del

mandatario).

Obblighi del mandatario

- Agire secondo le istruzioni del mandante;

- E' tenuto ad eseguire diligentemente il mandato ricevuto;

- E' responsabile dei danni che causa nell'esecuzione degli affari (esempio per errore - incapacità,

negligenza - da parte di un medico; negligenza da parte di un avvocato che non ha rispettato i

termini per inviare un ricorso).

Prezzo (onorario, commissione)

Una ricompensa (onorario, commissione) per il lavoro svolto è dovuta solo se stipulata.

Tempo di disdetta

Il mandato può sempre essere disdetto o revocato da entrambe le parti e si estingue con la morte del

mandante o del mandatario.

La legge non prevede in particolare alcun termine per disdire il contratto di mandato.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 20

FORMA GIURIDICA

Chi sceglie di avviare un’attività imprenditoriale, deve decidere se realizzare l’idea da solo oppure

condividere gli oneri e gli onori con altre persone. Se l’idea di business non comporta investimenti

estremamente onerosi, la scelta può anche ricadere su una forma di impresa che permetta di gestire

l’attività completamente da solo. Ma se la gestione dell’attività si presenta particolarmente complessa e gli

investimenti richiesti sono significativamente cospicui, allora la scelta deve ricadere su una veste giuridica

che preveda la compresenza di più persone con compiti, ruoli e responsabilità diverse.

La forma giuridica è regolata dal Codice delle Obbligazioni (CO) che prevede:

1. l'azienda individuale

2. la società semplice

3. le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice)

4. le società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni , società a garanzia

limitata)

5. società cooperativa

La legge non impone, a chi intende mettersi in proprio, una forma giuridica particolare. La scelta è libera.

Così una parrucchiera che lavora da sola può tranquillamente costituire una Società anonima mentre un

fabbro che occupa una ventina di dipendenti può essere un’Azienda individuale. La forma giuridica può

essere cambiata in ogni momento. Occorre comunque tener presente che la scelta giuridica è sovente

legata ad un fattore di costi e di carico fiscale. Aziende iscritte nel Registro di commercio in Svizzera in base

alla forma giuridica:

Azienda individuale Società in nome collettivo Società in accomandita Società anonima (SA) Società a garanzia limitata

(Sagl) Società cooperativa

1.1.2009 154’633 13’750 2’441 183’888 109’713 10’977

31.12.2009 155’565 13’391 2’369 186’985 118’134 10’691

Variazione + 932 - 359 - 72 + 3’097 + 8’421 -286

Le principali differenza fra società di persone e società di capitali possono essere così riassunte:

Società di persone Società di capitali

Non formano una persona giuridica a sé stante Formano una persona giuridica a sé stante

Forte legame fra i singoli soci e la società Hanno una loro personalità distinta dai soci

Per i debiti rispondono i soci Per i debiti risponde solo il patrimonio della società

I soci rispondono anche con il loro patrimonio privato I soci rispondono solo con il capitale apportato

Come base giuridica occorre un contratto di società Sono gli statuti che determinano la struttura,

l’organizzazione e i diritti e doveri dei soci

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 21

Società semplice

Abbiamo una società semplice quando un’unione di persone non presenta i requisiti speciali di un’altra

società prevista dal CO. La società semplice è un’unione allentata e di regola ha una durata limitata nel

tempo: è un’unione occasionale e si scioglie al momento in cui il suo scopo, che può essere lucrativo o

ideale, è stato raggiunto.

Esempi di società semplice possono essere:

- una classe che sta organizzando una gita di studio;

- la vita in comune di una coppia non sposata;

- due liberi professionisti che hanno un ufficio in comune;

- il contratto per il perfezionamento e lo sfruttamento in comune di un brevetto;

- il consorzio per la costruzione di un’opera stradale;

- una società di capitali prima dell’iscrizione nel Registro di commercio.

Nel campo commerciale questa forma di società si incontra frequentemente quando due o più persone o

ditte uniscono le loro risorse e forze per la realizzazione di un determinato lavoro.

Un esempio di società semplice è il consorzio di due o più imprese di costruzione per l’attuazione di

un’opera edile impegnativa (ospedale, galleria, ponte, ecc.). Questa forma di società non può essere iscritta

nel Registro di commercio.

Ditta (Ragione commerciale)

Nessuna ragione commerciale protetta perché non esiste come persona a sé.

Numero soci

Due o più.

Apporti

Se i soci non hanno stabilito diversamente, ogni socio deve conferire quote uguali.

Costituzione

La costituzione avviene per contratto, che può essere orale o scritto.

Per una migliore chiarezza dei rapporti fra i soci è però preferibile stipulare per iscritto in uno statuto o in

un regolamento lo scopo, la forma degli apporti dei soci (in contanti, in natura, in lavoro), il modo di

suddivisione di eventuali utili o perdite, questioni organizzative e altri punti comuni.

La società semplice non si può iscrivere nel Registro di commercio.

Responsabilità

Rispondono i singoli soci personalmente (cioè con tutti i loro beni privati), illimitatamente (cioè con tutto il

patrimonio, ad eccezione dei beni non pignorabili) e solidalmente (ogni socio risponde per l’intero debito e

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 22

non solo per la sua parte; ogni socio risponde quindi anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi).

Ogni convenzione che limiti la responsabilità dei soci non ha valore nel confronto di terzi.

Amministrazione

Se il contratto di società non stabilisce diversamente, l’amministrazione spetta a tutti i soci.

Destinazione dell’utile

Se non è stato deciso diversamente, l’utile e l’eventuale perdita vengono divisi in parti uguali tra i soci,

senza riguardo alla specie e all’ammontare della quota di ogni socio.

Fine

La società semplice si scioglie:

- quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;

- nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la

società continua con gli eredi);

- con decisione unanime dei soci;

- per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);

- per lo spirare del termine stabilito;

- per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione

di un socio;

- per sentenza del giudice.

Fonti giuridiche

CO, art. 530 – 551

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 23

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Abbiamo una società in nome collettivo quando due o più persone fisiche si riuniscono con lo scopo di

esercitare, sotto una ditta comune, un commercio, un’industria o un’altra impresa in forma commerciale,

senza limitare la loro responsabilità verso i creditori. La società in nome collettivo è in un certo senso una

forma perfezionata della società semplice.

(Ditta) Ragione commerciale

Deve contenere almeno il cognome di uno dei soci con un’aggiunta che indichi l’esistenza di una società.

Esempi: “Bernasconi & Co”; “Macelleria Bernasconi e Figlio”; “Bernasconi e Bianchi macelleria”; “La

casa della carne, di Bernasconi e Bianchi”; “Eredi fu Carlo Bernasconi”.

Numero soci

Due o più.

Apporti

Gli apporti sono liberi.

Costituzione

La società in nome collettivo nasce con la conclusione di un contratto di società. In seguito deve iscriversi

nel Registro di commercio.

L’iscrizione non ha comunque un carattere costitutivo ma solo dichiarativo (è cioè intesa ad informare i

terzi dell’avvenuta costituzione): la società esiste dal momento che è stato concluso il contratto.

La forma del contratto di società è libera. Per evidenti motivi, si consiglia comunque la forma scritta. Infatti,

nel contratto di società vengono determinati i rapporti fra i soci (apporti, spartizione di utili o perdite,

amministrazione, rappresentanza, interesse sul capitale, stipendio dei soci, ecc).

Responsabilità

In primo luogo risponde il patrimonio sociale. A complemento rispondono i singoli soci personalmente (cioè

con tutti i loro beni privati), illimitatamente (cioè con tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni non

pignorabili) e solidalmente (ogni socio risponde per l’intero debito e non solo per la sua parte; ogni socio

risponde quindi anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi). Ogni convenzione che limiti la

responsabilità dei soci non ha valore nel confronto di terzi.

Il singolo socio può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere citato a giudizio personalmente per un

debito sociale, solo quando sia fallito oppure quando la società sia stata sciolta o inutilmente escussa

(termine di prescrizione: 5 anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, della sua

uscita o dello scioglimento della società).

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 24

Amministrazione

Se il contratto di società non stabilisce diversamente, l’amministrazione e la rappresentanza della società è

di tutti i soci. Un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto

di un terzo, né prendere parte ad un’altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come

accomandante o come socio di una società a garanzia limitata, nella stessa specie di commercio della

società.

Destinazione dell’utile

I rapporti tra i soci sono regolati anzitutto dal contratto di società. Se mancano appositi patti, si applicano le

disposizioni riguardanti la società semplice (esempio utili e perdite vengono ripartiti in parti uguali tra i

soci), tenuto conto delle particolarità della società in nome collettivo, che sono:

- ad ogni socio si potrà bonificare l’interesse sulla sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa

fosse diminuita a seguito di perdite;

- l’onorario stabilito per il lavoro di un socio è considerato come un debito sociale;

- quando il socio non ritira gli utili, gli interessi e l’onorario per la sua attività, la sua quota sarà

accresciuta del loro importo, se gli altri soci non si oppongono;

- se la quota di un socio nel patrimonio sociale fosse diminuita a seguito di perdite, questi avrà diritto

al pagamento dell’onorario e degli interessi ma non potrà ritirare gli utili finché la stessa non sia

reintegrata.

Fine

La società in nome collettivo si scioglie:

- quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;

- nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la

società continua con gli eredi);

- con decisione unanime dei soci;

- per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);

- per lo spirare del termine stabilito;

- per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione

di un socio;

- per sentenza del giudice;

- per fallimento della società.

Fonti giuridiche

CO 552 – 593.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 25

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA

La società in accomandita è una società nella quale due o più persone volendo esercitare un commercio,

un’industria o un’altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune in modo che

almeno uno dei soci sia responsabile illimitatamente (accomandatario) mentre uno o più altri

(accomandanti) solo fino al totale di un determinato conferimento patrimoniale, detto anche capitale

accomandato.

La società in accomandita può essere considerata una società mista perché presenta alcune caratteristiche

delle società di persone ed altre caratteristiche tipiche delle società di capitali.

Per quanto riguarda le società di persone, la società in accomandita è quasi uguale alla società in nome

collettivo, al punto tale che molte disposizioni sulla società in nome collettivo valgono anche per la società

in accomandita, se il CO non stabilisce diversamente.

Ditta (Ragione commerciale)

Deve contenere almeno il cognome di un accomandatario con l’aggiunta che indica l’esistenza di una

società. Per non creare confusioni, la ragione commerciale non deve contenere cognomi di accomandanti.

Esempi: “Bernasconi & Co”; “Macelleria Bernasconi e associati”; “Bernasconi, Bianchi e Co”.

Numero soci

Due o più. Almeno un socio deve essere accomandatario. I soci accomandatari possono essere solo persone

fisiche, mentre i soci accomandanti possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

Apporti

Gli apporti degli accomandatari sono liberi. Per gli accomandanti, le accomandite sono iscritte a Registro di

commercio. Il capitale accomandato può essere in contanti o un conferimento in natura.

Costituzione

La società in accomandita nasce con la conclusione di un contratto di società. In seguito deve iscriversi nel

Registro di commercio.

La forma del contratto di società è libera. Per evidenti motivi, si consiglia comunque la forma scritta. Infatti,

nel contratto di società vengono determinati i rapporti fra i soci, soprattutto fra gli accomandanti e gli

accomandatari a livello di spartizione dell’utile.

Responsabilità

In primo luogo risponde il patrimonio sociale. A complemento rispondono:

i soci accomandatari che rispondono personalmente (cioè con tutti i loro beni privati),

illimitatamente (cioè con tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni non pignorabili) e solidalmente

(ogni socio risponde per l’intero debito e non solo per la sua parte; ogni socio risponde quindi

anche per la parte dei soci che non hanno i mezzi). Ogni convenzione che limiti la responsabilità dei

soci non ha valore nel confronto di terzi;

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 26

I soci accomandanti rispondono solo per il totale della quota accomandata iscritta nel Registro di

commercio, cioè l’accomandita. I loro obblighi finiscono una volta versata alla società la somma

accomandata.

Amministrazione

L’amministrazione e la rappresentanza della società è affidata al o ai soci illimitatamente responsabili

(accomandatari). In linea di principio, ogni accomandatario rappresenta la società di fronte ai terzi.

Il contratto di società può però prevedere limitazioni della facoltà di rappresentanza e queste limitazioni

devono essere iscritte nel Registro di commercio; se il Registro di commercio non contiene iscrizioni in

contrario, i terzi hanno diritto di supporre che ogni accomandatario abbia facoltà di rappresentare la

società.

L’accomandante non ha il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società e non può nemmeno

opporsi ad un atto di amministrazione della società, quando rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

L’accomandante ha comunque il diritto di chiedere una copia del conto perdite e profitti e del bilancio, e di

verificarne o di farne verificare l’esattezza da un perito non legato da interessi nella società.

Se al socio accomandante viene conferito il potere di rappresentare la società, potrà farlo in qualità di

procuratore o mandatario commerciale; tale facoltà però gli è conferita non già dal fatto che egli sia

accomandante, bensì da un contratto di lavoro stipulato con la società.

Destinazione dell’utile

La destinazione dell’utile viene stabilita dal contratto di società.

Se nel contratto non viene stabilita la parte di utili (o di perdite) che spetta all’accomandante, la decisione è

lasciata al libero apprezzamento del giudice.

L’accomandante dovrà però sopportare le perdite solo fino all’ammontare dell’accomandita.

A seconda dell’attività fornita alla società, per ogni socio potrà essere stabilito uno stipendio. A ogni socio

sarà bonificato un interesse sul capitale conferito alla società.

Fine

La società in accomandita si scioglie:

1. quando lo scopo è stato raggiunto oppure risulta irraggiungibile;

2. nel caso di decesso di un socio (a meno che non sia stato convenuto precedentemente che la

società continua con gli eredi);

3. con decisione unanime dei soci;

4. per disdetta da parte di un socio (se convenuto nel contratto di società);

5. per lo spirare del termine stabilito;

6. per la realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento od interdizione

di un socio;

7. per sentenza del giudice;

8. per fallimento della società.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 27

Da notare che l’uscita, il decesso, il fallimento, l’interdizione di un accomandante non provoca lo

scioglimento della società.

Fonti giuridiche

La società in accomandita è regolata nel CO dall’art. 594 all’art. 619.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 28

COOPERATIVA

La società cooperativa è l’unione di un numero variabile di persone o di società commerciali organizzata

corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante

un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

Ciò che contraddistingue la società cooperativa da ogni

altra forma giuridica è lo scopo sociale. Infatti, la società

cooperativa persegue l’incremento, rispettivamente la

salvaguardia degli interessi economici dei suoi membri e

non la realizzazione di un beneficio economico proprio. La

società cooperativa non è pertanto classificata nelle società

commerciali perché non ha scopo di lucro.

Di regola, in una società cooperativa non ci sono degli utili

da spartire fra i soci. Siccome la società cooperativa si

propone di difendere gli interessi comuni dei soci, può farlo in vari modi quali:

acquistando direttamente dai produttori grandi quantità e vendere senza margine o con un

margine “simbolico”, direttamente ai propri soci (es. cooperative di contadini per l’acquisto di

mangimi);

raccogliendo, valorizzando e vendendo dei prodotti per una cooperativa di produttori (es.

cooperative di artigianato artistico)

Tre o più cooperative possono unirsi in federazione e formare una nuova e più grande (forte) cooperativa

(es. Federazione Migros).

Ditta (Ragione commerciale)

Può essere scelta liberamente con l’aggiunta di “società cooperativa” se si utilizzano nomi di persone (vale

la stessa regola della SA).

Esempi: Federazione ortofrutticola ticinese; Migros; Raiffeisen; Società cooperativa Bernasconi.

Numero soci

Al momento della fondazione il numero minimo dei soci deve essere di 7. I soci possono essere persone

fisiche, persone giuridiche o società commerciali.

La società può sempre accogliere nuovi soci; lo statuto può contenere precisi disposizioni circa

l’ammissione. Comunque, le condizioni di ammissione non devono essere troppo onerose. Un socio, per

essere ammesso, deve fare richiesta scritta all’amministrazione della società.

Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento. Il recesso non può aver

luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno. Un socio può anche

essere escluso se si presentano dei motivi gravi.

Il socio che recede dalla società non ha alcun diritto sul patrimonio sociale; la sua quota gli può essere

rimborsata.

Un esempio di società cooperativa: Mobility

Nel maggio del 1987 otto persone fondano a Stans la cooperativa ATG

Auto Teilet. Condividono un’automobile.

Una decina di giorni più tardi a Zurigo viene fondata la cooperativa

ShareCom, con 17 soci ed una sola auto.

Nel 1997 queste due cooperative si fondono insieme per creare la Società

cooperativa Mobility (www.mobility.ch) con sede a Lucerna.

Mobility è oggi una delle più grandi aziende di car-sharing in Europa:

90'000 clienti possono scegliere tra più di 2'200 veicoli.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 29

Essere socio implica i seguenti obblighi:

buona fede (ogni socio è tenuto a comportarsi lealmente in modo da salvaguardare gli interessi

della società);

pagamento della quota indicata;

obbligo di effettuare versamenti suppletivi se lo prevede lo statuto;

obbligo di pagare contributi e di fornire prestazioni secondo lo statuto.

I soci hanno i seguenti diritti:

diritto di voto all’assemblea generale (il diritto di voto non dipende dalla partecipazione in capitali

perché ogni socio ha diritto ad un solo voto);

diritto di controllo e di informazione sul conto d’esercizio, il bilancio e la relazione dei revisori;

diritto di partecipazione all’utile, se previsto dallo statuto;

diritto di recesso.

Apporti

Per legge, non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente

determinato. Questo perché si vuole lasciare la possibilità di adesione a nuovi soci e di dimissioni ai soci che

non volessero più far parte. Il capitale è perciò variabile ed è suddiviso in quote. Lo statuto può prescrivere

che la qualità di socio sia accertata da un documento. Questo accertamento può essere contenuto anche

nel certificato di quota. I certificati di quota sono emessi a nome del socio. Essi valgono unicamente come

prova; non sono pertanto titoli di credito come potrebbero essere, nel caso delle SA, le azioni. Per i

certificati di quota può essere pagato un interesse usuale.

Costituzione

E’ necessaria la partecipazione di almeno 7 soci. La società cooperativa deve avere uno statuto scritto. Dal

momento in cui lo statuto è stato approvato, la società cooperativa esiste. Per la costituzione, non è

obbligatorio l’atto pubblico. La società cooperativa è obbligata ad iscriversi nel Registro di commercio.

Responsabilità

Se lo statuto non dispone diversamente, è unicamente il capitale sociale che risponde degli obblighi della

società. Lo statuto può prevedere la responsabilità personale, solidale ed illimitata, oppure limitare la

responsabilità ad una somma determinata.

Lo statuto può pure obbligare i soci, solo in caso di perdite, a fare versamenti supplementari.

Amministrazione

Il CO prevede l’obbligatorietà dei seguenti organi:

1. Assemblea generale dei soci

2. Amministrazione

3. Organo di revisione

L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo della società.

Ad essa competono poteri inalienabili, analoghi a quelli dell’assemblea generale nella SA:

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 30

approvazione e modifica statuti;

nomina amministrazione e ufficio di revisione;

approvazione dei conti;

deliberazione sulla ripartizione dell’utile netto;

scarico dell’amministrazione;

deliberazioni su materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Nel caso in cui la società cooperativa comprende più di 300 soci oppure quando la maggioranza dei soci sia

formata da società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino,

completamente o solo in parte, ad un’assemblea dei delegati.

Invece dell’assemblea dei delegati, si può introdurre una votazione dei soci per corrispondenza.

L’amministrazione si compone di almeno tre membri che devono essere, per la maggioranza, soci. La

gestione della società può essere affidata a gerenti o direttori che non devono essere necessariamente soci.

L’amministrazione ha il compito di dirige gli affari della società e di rappresentarla di fronte a terzi.

L’organo di revisione verifica la gestione ed il bilancio di ogni esercizio annuale. L’ufficio di revisione si

compone di uno o più revisori, nominati per la durata di almeno un anno. I revisori possono anche non

essere soci. È possibile designare come organo di controllo anche una persona giuridica.

Destinazione dell’utile

Lo scopo di una società cooperativa non è quello di realizzare utili, o quantomeno grossi utili. Semmai, lo

scopo è di salvaguardare gli interessi economici dei soci. Quindi, per legge, un eventuale utile va

interamente ad aumentare il patrimonio sociale. Se gli statuti stabiliscono diversamente, l’utile può essere

ripartito ad esempio sotto forma di ristorno (cioè in base al contributo che il socio ha dato per il buon

andamento della cooperativa – esempio, una percentuale di ristorno sugli acquisti fatti presso la

cooperativa). Nel caso in cui l’utile venga ripartito, 1/20 di questo deve essere versato a riserva legale, per

almeno 20 anni.

Fine

La società cooperativa si scioglie:

secondo gli statuti;

per decisione assembleare (occorre maggioranza di 2/3 dei votanti, salvo disposizioni più rigorose

degli statuti);

per fallimento;

per decisione del giudice;

per altri motivi previsti dalla legge.

Fonti giuridiche

La società cooperativa è regolata dal CO dall’art. 828 all’art. 926.

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SOCIETA’ ANONIMA

La società anonima è quella che si forma sotto una propria ragione sociale con un capitale determinato

anticipatamente, suddiviso in azioni, e per i debiti della quale risponde solo il patrimonio sociale. La

responsabilità dei soci azionisti è pertanto limitata all’ammontare delle azioni di loro proprietà. Non vi è

pertanto la responsabilità personale degli azionisti.

Ditta (Ragione commerciale)

La ragione sociale può essere scelta liberamente; essa può contenere nomi di persone o nomi di fantasia (a

condizione che non siano già adoperati da altre società). Deve però sempre essere menzionata la forma

giuridica con l’aggiunta SA (in francese S.A., in tedesco A.G.). Se la designazione precede il nome di persona

essa deve essere espressa in tutte lettere (per non confonderla con le iniziali del nome di una persona).

Esempi: “Carlo Bernasconi SA”; “Macelleria Bernasconi SA”; “La casa della carne SA”, “Società

anonima Carlo Bernasconi”.

Numero soci

Al momento della costituzione, la società deve contare almeno un azionista (possono essere azionisti

persone fisiche, società commerciali o persone giuridiche).

Essere azionista comporta dei doveri ma anche dei diritti. Gli obblighi personali si limitano al pagamento

della somma sottoscritta per le azioni.

Per quanto riguarda i diritti dell’azionista, si distinguono due specie di diritti:

1. diritti patrimoniali (l’azionista ha diritto al dividendo, all’eventuale quota di liquidazione, ha diritto

di opzione per nuove azioni in caso di aumento di capitale, ha il diritto di trasferire le proprie

azioni);

2. diritti societari (l’azionista ha il diritto di partecipare all’assemblea generale, di votare, di essere

informato).

Apporti

Il capitale sociale deve ammontare al minimo a CHF 100’000. All’atto della costituzione della società, i

sottoscrittori devono aver liberato (versato subito) almeno il 20% del valore nominale di ogni azione; in

ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a CHF 50'000.

Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a un centesimo (di franco). L’azione è una carta

valore che incorpora un diritto di partecipazione; il proprietario dell’azione, cioè l’azionista, partecipa allo

sviluppo economico dell’azienda.

Le azioni possono essere nominative o al portatore. Le azioni al portatore sono emesse al portatore: il

nome dell’azionista non è menzionato e perciò non è conosciuto dall’azienda; colui che possiede l’azione è

considerato proprietario e se intende trasferire l’azione ad altri, è sufficiente la semplice consegna. Le

azioni nominative portano invece il nome dell’azionista e perciò sono iscritte nel libro delle azioni della

società. A seconda del tipo di azione nominativa, il trasferimento a terzi può essere limitato.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 32

E’ altresì possibile il conferimento di tutto o di una parte del capitale in natura; in questo caso lo statuto

deve indicare l’oggetto di questo conferimento, la sua stima, il prezzo per il quale è accettato, come pure la

persona dell’azionista ed il numero delle azioni che gli sono state assegnate in corrispondenza dell’apporto.

Come conferimenti in natura, entrano in considerazione:

scorte merci;

macchinari, attrezzature;

immobili;

brevetti;

attivi e passivi di un’azienda preesistente che intende convertirsi in SA.

È pure possibile che il capitale azionario sia stato liberato mediante la compensazione di crediti (ad esempio

prestiti) di un azionista verso la società.

Comunque, che il conferimento avvenga in natura o con la compensazione di crediti, vi sono delle severe

disposizioni a tutela della SA e degli azionisti.

Per i conferimenti in natura, è necessario un contratto, una relazione dei promotori e la verifica di un

revisore.

Costituzione

Per la costituzione di una SA sono indispensabili:

almeno 1 socio;

un capitale minimo di CHF 100'000;

la collaborazione di un pubblico funzionario (notaio, in Ticino).

Gli atti giuridici per la fondazione della SA sono i seguenti:

preparazione da parte del promotore (si cercano gli azionisti e si preparano gli statuti che indicano

il nome della ditta, la sede, lo scopo della società, il capitale azionario, il valore nominale delle

azioni, l’organizzazione della SA, le indicazioni sulla ripartizione dell’utile, ecc.);

sottoscrizione delle azioni e versamento (liberazione) del denaro su un conto vincolato presso una

banca. Il capitale rimane poi a libera disposizione della SA dopo la conclusione della fondazione;

costituzione degli organi (nomina dell’Amministrazione e dell’ufficio di revisione);

atto pubblico di fondazione ( in Ticino, da parte di un notaio);

iscrizione nel Registro di commercio; è a questo momento che la SA acquista la propria personalità

giuridica e diventa una persona giuridica. L’iscrizione nel RC ha pertanto valore costitutivo (a

differenza ad esempio della snc, dove l’iscrizione ha valore dichiarativo).

Da notare che prima dell’iscrizione nel RC, i fondatori formano una società semplice.

Responsabilità

Per i debiti verso terzi risponde solo il patrimonio sociale.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 33

Amministrazione

Il CO prevede l’obbligatorietà dei seguenti organi:

Assemblea generale degli azionisti

Amministrazione

Ufficio di revisione

L’assemblea generale degli azionisti è l’organo supremo della SA e si riunisce almeno una volta all’anno nei

sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.

All’assemblea generale possono partecipare tutti gli azionisti. Ogni azionista ha diritto ad almeno un voto,

anche se possiede una sola azione. La società può tuttavia limitare, nello statuto, il numero di voti attribuito

al portatore di più azioni. La convocazione dell’assemblea generale viene fatta dagli amministratori secondo

le regole previste dallo statuto.

Vi è inoltre la possibilità di convocare assemblee generali straordinarie quando l’amministrazione, oppure

l’ufficio di revisione o gli azionisti, rappresentanti almeno 1/10 del capitale sociale, lo esigano.

L’assemblea può deliberare validamente solo su trattande iscritte all’ordine del giorno. Spettano

all’assemblea generale i seguenti poteri:

approvazione e modifica dello statuto;

nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione;

approvazione del conto dei profitti e delle perdite, del bilanci, della relazione sulla gestione;

deliberazione sull’impiego degli utili netti, in modo particolare determinazione del dividendo e della

partecipazione all’amministrazione dell’utile medesimo;

discarico dell’amministrazione;

ogni altra deliberazione su materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

L’amministrazione della SA può essere affidata ad uno o più membri (in quest’ultimo caso si avrà il consiglio

di amministrazione) che non devono essere necessariamente azionisti. Vi è un amministratore unico

soprattutto nelle piccole SA.

L’amministrazione è l’esecutivo della SA e rappresenta la società nei confronti dei terzi.

Gli amministratori sono nominati dall’assemblea generale per non più di tre anni. La durata del mandato

non può tuttavia superare i sei anni.

Gli statuti possono inoltre autorizzare l’amministrazione alla nomina di uno o più amministratori delegati in

seno al consiglio di amministrazione e di uno o più direttori che non devono essere necessariamente

azionisti o membri del consiglio di amministrazione. Sono perciò prevedibili le seguenti varianti:

il consiglio di amministrazione esercita direttamente la gestione (è il caso di piccole SA);

il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno uno o più amministratori delegati i quali

sorvegliano o assumono direttamente la gestione. Gli amministratori delegati funzionano da anello

di congiunzione tra la gestione attiva ed il consiglio di amministrazione.

Il compito dell’amministrazione consiste nell’assicurare il buon andamento della società organizzandone

l’attività. L’amministrazione ha inoltre le seguenti mansioni:

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 34

convocare l’assemblea generale ordinaria, prepararne le trattande ed eseguire le deliberazioni della

medesima;

emanare i regolamenti che l’esercizio dell’impresa richiede e dare alla direzione le istruzioni

necessarie;

vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché queste rispettino la

legge, lo statuto ed eventualmente i regolamenti, nonché farsi ragguagliare regolarmente

sull’andamento degli affari;

convocare immediatamente un’assemblea generale straordinaria, qualora risulti dall’ultimo

bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperto (CO 725). Essa deve inoltre,

qualora esista un fondato timore che la società sia insolvente, allestire un bilancio intermedio, nel

quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale;

dare notizia al giudice se l’attivo della società non è più sufficiente a coprirne i debiti.

La responsabilità dell’amministrazione è molto ampia, sia dal profilo civile che da quello penale: secondo

l’articolo 754 del CO, tutte le persone incaricate dell’amministrazione (come pure quelle che curano la

gestione o la revisione della società) sono responsabili sia verso la società, sia verso i singoli azionisti e

creditori della stessa, del danno cagionato mediante la violazione intenzionale, o dovuta a negligenza dei

doveri loro imposti.

L’ufficio di revisione viene nominato dall’assemblea generale. Esso può essere composto da uno o più

revisori, i quali non devono essere né amministratori né impiegati della società e tantomeno non legati

all’azionista che dispone della maggioranza dei voti. I revisori devono disporre dei requisiti necessari per

adempiere le loro funzioni. Per le grandi SA (con azioni quotate in borsa, ecc.) occorrono revisori qualificati.

L’ufficio di revisione deve:

verificare se la contabilità è tenuta in ordine, se le cifre corrispondono, se le disposizioni di legge e

dello statuto sono rispettate;

riferire per iscritto all’assemblea generale il risultato del suo lavoro tramite il rapporto di revisione.

Quest’ultimo raccomanda, con o senza riserve, l’approvazione del conto annuale o il suo rinvio al

consiglio di amministrazione. L’assemblea generale non può pronunciarsi se il rapporto di revisione

non è stato presentato.

Nuove regole per la revisione

Le nuove regole sull'obbligo di revisione, entrate in vigore nel 2008, si applicano alle società anonime (SA),

ma anche alle società a garanzia limitata (Sagl) e alle cooperative. L'obbligo di revisione è ora definito a

livello generale per tutte le società commerciali a seconda della loro dimensione e importanza economica.

Viene fatta una distinzione tra revisione ordinaria e limitata.

Una revisione ordinaria è prevista per le società aperte al pubblico e per le imprese economicamente

importanti, ossia quelle imprese che nell’arco di 2 anni consecutivi hanno superato almeno 2 dei 3 valori

seguenti:

1. Somma di bilancio di CHF 10 milioni

2. Fatturato di CHF 20 milioni

3. 50 e più posti di lavoro a tempo pieno

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 35

La revisione ordinaria varrà inoltre per le società che hanno l’obbligo di elaborare un conto di gruppo. Se la

legge non prescrive alcuna revisione ordinaria, un controllo ordinario della relazione di esercizio può essere

previsto dagli statuti o deciso dall’assemblea generale.

La revisione ordinaria prevede un resoconto integrale da presentare al consiglio d'amministrazione e un

rapporto di revisione riassuntivo da sottoporre all'assemblea generale. Se non ci sono i presupposti per una

revisione ordinaria, va solamente verificato in modo limitato il rendiconto annuale.

Questa revisione ristretta (detta anche review) necessita soltanto di un rapporto di revisione riassuntivo da

presentare davanti all'assemblea generale.

Tale procedura include l'interrogazione da parte del management, adeguate verifiche dei dettagli e

verifiche di controllo analitiche. Con l'accordo di tutti i soci si può persino rinunciare ad una revisione

limitata, e quindi rinunciare completamente ad una revisione o ad un ufficio di revisione, se i posti di lavoro

all'interno della società non sono più di dieci (a tempo pieno).

Questa regolamentazione di base è integrata dalle cosiddette possibilità opting:

1. Nel caso di una società soggetta a una revisione limitata, le minoranze che rappresentano il 10% del

capitale sociale, possono richiedere una revisione ordinaria (opting-up).

2. Se una società presenta meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno, è possibile, col consenso di tutti i

soci, rinunciare parzialmente (opting-down) o interamente (opting-out) alla revisione.

3. In pratica è inoltre possibile che i creditori richiedano l’esecuzione di una revisione (opting-in).

Le rimanenti imprese, la maggior parte delle quali sono PMI in Svizzera, sottostanno a una revisione

limitata. Essa equivale grosso modo alla revisione effettuata attualmente nell’ambito delle PMI e si limita a

consultazioni, analisi analitiche e esami dettagliati su misura.

Fonte: T. Flemming Ruud/Jan Pfister, Institut für Rechnungswesen und Controlling, Universität Zürich;

Rudolf Häfeli, BDO Visura, Verband Schwyzer Notare

Destinazione dell’utile

In una SA, la ripartizione dell’utile sottostà a rigide disposizioni di legge. All’azionista spetta una quota

proporzionale degli utili e dell’avanzo della liquidazione; la parte di utile che spetta all’azionista prende il

nome di dividendo.

Visto che nella SA non vi è una responsabilità personale degli azionisti, la legge prescrive la costituzione di

un fondo di riserva (= riserva legale).

Lo scopo del fondo di riserva è di conservare all’interno della società una parte degli utili realizzati per

migliorare la solidità finanziaria.

La ripartizione dell’utile si divide in 2 fasi:

Prima fase della ripartizione:

5% dell’utile annuale da accantonare sul fondo di riserva legale, fino a che le riserve raggiungano il

20% del capitale sociale versato (gli statuti possono prevedere delle disposizioni più estese);

Attribuzione agli azionisti di un dividendo di base pari al 5% del capitale azionario versato.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 36

Seconda fase di ripartizione:

tantièmes agli amministratori, ai membri della direzione, ecc.;

superdividendo (% del dividendo che supera il dividendo di base);

eventuali altre attribuzioni (fondi di previdenza per il personale, dividendi speciali, ecc).

Su quanto viene deciso di distribuire nella seconda fase di ripartizione, salvo per i fondi destinati alla

previdenza per il personale o destinati ad incrementare le riserve aziendali, c’è l’obbligo di procedere ad un

ulteriore accantonamento al fondo di Riserva legale nella misura del 10% delle somme attribuite.

Questo accantonamento rimane sempre obbligatorio, indipendentemente dal livello % raggiunto dalle

Riserve legali.

Fine

La SA si scioglie:

in base agli statuti;

per decisione assembleare;

per fallimento;

per sentenza del giudice;

per altri motivi previsti dalla legge (es. fusione, ecc.).

Fonti giuridiche

La SA è regolata nel CO dall’art. 620 all’art. 763.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 37

SAGL

La società a garanzia limitata è una società di capitali a carattere personale che formano una o più persone

o società commerciali. Il suo capitale sociale è determinato dagli statuti. Ogni socio detiene almeno una

parte del capitale sociale. Gli statuti possono prevedere l’obbligo, per gli associati, di effettuare dei

versamenti supplementari o di fornire delle prestazioni accessorie.

Una caratteristica della società a garanzia limitata è quella di essere una società di tipo misto, dove si

ritrovano certi aspetti della società in nome collettivo (limitazione della facoltà di cessione delle quote,

gestione affidata in linea di principio a tutti gli associati, diritto di uscita dalla società per giusti motivi) e

della società anonima (organi, capitale preventivamente determinato, responsabilità dei gerenti).

Ditta (Ragione commerciale)

Può venir scelta liberamente ma deve contenere necessariamente l’abbreviazione S.a.g.l. oppure l’intera

designazione “Società a garanzia limitata” (in francese S.à.r.l; in tedesco G.m.b.H).

Esempi: “Carlo Bernasconi Sagl”; “Macelleria Bernasconi Sagl”; “La casa della carne Sagl”; “Società a

garanzia limitata Carlo Bernasconi”.

Apporti

Il capitale sociale non può essere inferiore a CHF 20'000 e deve essere completamente liberato.

Il valore nominale delle quote non può essere inferiore a CHF 100.

Non ci sono limitazioni né nel numero né nell’importo delle singole quote. Quindi, una società con un

capitale di CHF 20'000 può ad esempio avere 200 soci che detengono ciascuno una quota di CHF 100.

Costituzione

Al momento della costituzione il numero minimo dei soci è 1. La procedura di fondazione di una Sagl

equivale alla fondazione di una SA. Per la creazione occorre un atto pubblico (in Ticino, presso un notaio)

che deve essere sottoscritto da tutti i promotori, nel quale i fondatori sottoscrivono le quote e dichiarano

che:

tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte

gli apporti corrispondono al valore totale di emissione e che sono stati effettuati conformemente

alle esigenze legali e statuarie;

accettano l’obbligo, per gli associati, di effettuare dei versamenti supplementari o di fornire delle

prestazioni accessorie.

La Sagl è obbligata ad iscriversi nel Registro di commercio.

Responsabilità

Per i debiti risponde solo il patrimonio sociale.

Amministrazione

Il CO prevede l’obbligatorietà dei seguenti organi:

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 38

Assemblea dei soci

Gestione

Controllo

L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società. È convocata ogni anno entro sei mesi dalla chiusura

dell’esercizio.

All’assemblea dei soci spettano i seguenti poteri:

l’approvazione e la modifica degli statuti;

la nomina e la revoca dei gerenti;

la nomina e la revoca dei revisori (se ce ne sono);

l’approvazione dei conti e la ripartizione dell’utile;

il discarico ai gerenti;

La gestione e la rappresentanza spetta ad ogni socio, se lo statuto non stabilisce diversamente. La gestione

e la rappresentanza possono essere attribuite ad uno o più soci, ed anche a persone che non sono soci (per

esempio direttore, procuratore).

Un direttore o un gerente deve essere domiciliato in Svizzera. Un socio gerente non può, senza il consenso

scritto degli altri soci o secondo gli statuti, fare concorrenza alla società o partecipare ad altre aziende

concorrenti.

Il controllo ha gli stessi compiti di quelli di una SA.

L’organo di controllo è facoltativo se c’è il consenso di tutti i soci e il numero massimo degli impiegati a

tempo pieno è di 10.

Un controllo ordinario è obbligatorio per le società che raggiungono o superano durante due esercizi

successivi un totale di bilancio di CHF 10'000'000, una cifra d’affari annua di CHF 20'000'000 e hanno in

media 50 impiegati a tempo pieno.

Un controllo ristretto è obbligatorio per le società che non superano i valori indicati sopra. (per i dettagli,

vedere la parte relativa alla SA.

Destinazione dell’utile

Come nella SA.

Fine

La Sagl si scioglie:

1. in base agli statuti;

2. per decisione assembleare;

3. per fallimento;

4. per sentenza del giudice;

5. per altri motivi previsti dalla legge (es. fusione, ecc.).

Fonti giuridiche

La società a garanzia limitata è regolata dal CO dall’art. 772 all’art. 827.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 39

Differenze fra SA e Sagl

Sovente si sente dire che una Sagl è una “SA in miniatura”. Effettivamente ci sono delle similitudini fra le

due società. La tabella qui riportata potrà essere di aiuto:

SA Sagl

Capitale minimo CHF 100'000 CHF 20’000

Capitale massimo Non c’è limite Non c’è limite

Capitale diviso in Azioni Quote

Valore minimo azioni/quote Un centesimo di franco CHF 100

Numero azionisti/associati momento fondazione 1 azionista 1 associato

Anonimato per gli azionisti o gli associati Sì No

Organo revisione Obbligatorio solo per le

“grosse” SA

Obbligatorio solo per le

“grosse” Sagl

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SCELTA FORMA GIURIDICA

Per la scelta della forma giuridica si consiglia di tenere in considerazione i seguenti criteri:

Rischio, responsabilità: ci sono differenze fra le varie forme giuridiche. Soprattutto chi sta per iniziare una

nuova attività indipendente dovrebbe tenere presente come prima priorità questo

aspetto. In generale, se l’impegno finanziario del proprietario è molto alto si dovrà

scegliere una forma giuridica che limiti il più possibile la responsabilità finanziaria

del titolare.

Capitale, costi: il capitale occorrente, il capitale iniziale minimo prescritto ed i costi di fondazione

variamo molto fra le diverse forme giuridiche. Chi sta per iniziare un’attività

indipendente e possiede un capitale esiguo dovrebbe scegliere una forma giuridica

con ridotti costi di fondazione e di capitale minimo prescritto dalla legge.

Indipendenza: l’influenza del campo d’azione dell’imprenditore è fondamentalmente differenziata

nelle diverse forme giuridiche Chi sta per iniziare un’attività indipendente dovrebbe

partire con questo fondamentale criterio: vuole essere il solo proprietario

dell’attività indipendente o dividerne la proprietà con un altro od altri partner?

Necessita di un partner che partecipi all’attività indipendente con il solo capitale o

che partecipi pure nella conduzione della ditta?

Prospettive di sviluppo, continuità: la forma giuridica dovrebbe primariamente calzare per l’inizio

dell’attività indipendente. Essa non dovrebbe comunque ostacolare

il prevedibile sviluppo della ditta soprattutto dal profilo della

gestione e proprietà. In base alla sua età, l’imprenditore dovrebbe

pensare ad un’eventuale successione della ditta ed alle relative

disposizioni ereditarie (ad es., il figlio intenderà diventare

proprietario della ditta fra alcuni anni).

Copertura delle assicurazioni sociali: in base alla forma giuridica scelta, alcune assicurazioni sociali

possono diventare facoltative, altre obbligatorie o addirittura non

esistere per il proprietario della ditta (Assicurazione disoccupazione,

per esempio).

Imposizione fiscale: l’imposizione fiscale può anche variare di molto fra le varie forme giuridiche. In

base alla forma giuridica scelta, i guadagni del proprietario e della ditta possono

essere tassati assieme o separatamente. Non è neanche facile, in generale,

affermare quale forma giuridica, dal profilo fiscale, possa apparire la migliore.

L’imposizione fiscale varia da Cantone a Cantone, dai costi del finanziamento e dagli

utili prevedibili. In caso di redditi ridotti oppure in caso di perdite, le società di

persone sono, in generale, fiscalmente più convenienti rispetto alle società di

capitali.

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Appunti di diritto (contratti e società) Pagina 41

FONDAZIONE

Contrariamente all’associazione, la fondazione non è un’unione di persone, bensì di beni materiali (ad

esempio una somma di denaro). Essa è costituita per disposizione di ultima volontà (testamento) o per

atto pubblico e consiste nella destinazione di tali beni intesa al conseguimento di un fine particolare

(esempio: premio Nobel). Gli organi della fondazione non sono indicati in forma imperativa dalla legge,

ma vengono determinati dall’atto di fondazione.

Le fondazioni come tali sono del resto sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione,

Cantone, Comune) cui appartengono a seconda per la loro destinazione. Non sono invece soggette

all’autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche.

Importanza sempre maggiore hanno assunto le cosiddette fondazioni di previdenza a favore del personale

di una ditta o altra impresa commerciale.

La fondazione è regolata dall’articolo 80 all’articolo 89 del CCS.

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AZIENDA INDIVIDUALE

Abbiamo un’azienda individuale quando una sola persona si occupa di commercio o industria. Non è un

caso che l’azienda individuale sia la forma più scelta da chi inizia un’attività indipendente: ognuno può, in

qualsiasi momento, costituire un’azienda individuale ed iniziare immediatamente la propria attività. Il

fondatore ha, visto che ne è anche proprietario, la possibilità di dire la sua, sviluppare le proprie idee senza

renderne conto ad altri soci, non deve spartire con altri gli utili dell’azienda. L’azienda individuale può

anche essere liquidata immediatamente senza speciali formalità.

Un’azienda individuale può, in ogni momento, essere trasformata in una società di capitale.

La separazione fra attività privata del proprietario e attività dell’azienda è pressoché inesistente. Ciò

significa che, dal profilo fiscale, il reddito e la sostanza privata diventano un tutt’uno con il reddito e la

sostanza privata dell’azienda.

Ditta (Ragione commerciale)

La ditta individuale (il nome dell’azienda) deve contenere almeno il cognome del proprietario (con o senza

nome) con o senza aggiunte relative al genere d’affari. Sono pure ammessi nomi di fantasia che devono

comunque contenere il cognome del proprietario.

Esempi: “Carlo Bernasconi”; “Macelleria Bernasconi”; “Bernasconi, macellaio”; “La casa della carne, di

Bernasconi”.

Apporti

È il titolare l’unico che fa apporti di capitale. Pertanto la ditta appartiene solo a lui.

Costituzione

L’azienda esiste al momento che svolge il commercio. L’iscrizione nel Registro di commercio è obbligatoria

solo a determinate condizioni (V. capitolo “Registro di commercio”).

Responsabilità

Il proprietario dell’azienda individuale risponde personalmente (cioè con tutti i beni privati) ed

illimitatamente (cioè con l’intero suo patrimonio) degli eventuali debiti. Occorre quindi stare molto attenti:

nel caso di un’attività dove il capitale da investire è molto alto e i rischi di perdita molto frequenti, l’azienda

individuale non è consigliabile!

Amministrazione

Se obbligato (o se vuole), il titolare fa iscrivere la ditta nel Registro di commercio. È il titolare che decide per

la ditta, che sceglie i collaboratori, cosa farne dell’utile, se chiudere l’azienda, ecc. Il titolare può nominare

procuratori specificandone la facoltà di rappresentanza, ossia il diritto di firma individuale o collettiva tra i

procuratori stessi.

Destinazione dell’utile

Visto che è il titolare che decide, spetta a quest’ultimo la decisione sul da farsi dell’utile.

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Fine

L’azienda individuale cessa con la morte del titolare, per decisione del titolare o con il fallimento.

Fonti giuridiche

CO, art. 945

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ASSOCIAZIONE

La forma giuridica dell’associazione è assai poco usata a livello commerciale. Sono pochi coloro che,

nell’avviamento di una attività indipendente, scelgono questa particolare forma. Per il suo carattere di

unione corporativa, l’associazione si costituisce generalmente quando un gruppo di persone vuole

perseguire finalità e obiettivi comuni di carattere ideale, ad esempio in ambito politico, religioso,

scientifico, culturale, artistico, ricreativo o benefico.

A regolare l’attività dell’associazione sono gli statuti, che contengono tutte le disposizioni circa il fine, i

mezzi finanziari e gli organi del sodalizio. L’associazione non ha obbligo di iscrizione nel Registro di

commercio, salvo se per raggiungere il suo scopo esercita un’attività commerciale. In questo caso, con la

registrazione vanno depositati gli statuti e indicati i membri della direzione.

L’organo superiore dell’associazione è l’assemblea sociale: essa è chiamata a risolvere dell’ammissione o

dell’esclusione dei soci, al controllo e alla sorveglianza e all’elezione della direzione. L’assemblea delibera

tutte le risoluzioni sociali, che vengono prese a maggioranza dei voti. Tutti i soci hanno eguale diritto di

voto e sono tenuti a versare una quota sociale annua (se stabilita dagli statuti) che servirà al conseguimento

del fine e a far fronte ad eventuali debiti sociali.

La direzione ha invece il compito di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla verso l’esterno.

Può essere composta da un minimo di tre persone.

L’associazione può essere sciolta in qualsiasi momento su decisione dell’assemblea. Per legge, lo

scioglimento avviene in caso di insolvenza, quando la direzione non può più essere costituita o, su istanza

dell’Autorità o di un interessato, quando il fine associativo risulti illecito o immorale. Se l’associazione è

iscritta nel Registro di commercio, la direzione o un giudice devono comunicarne lo scioglimento all’ufficiale

del registro per la cancellazione.

L’associazione è regolata dal Codice civile svizzero (articoli 60 a 79).