Appunti di Diritto Commerciale -...

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Appunti di Diritto Commerciale ORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE È originario dello ius mercatorum (diritto dei mercanti), indica il complesso delle regole che disciplinano l’attività dei mercatores È un diritto universale che presiede dai confini politici e geografici delle singole nazioni. Dobbiamo distinguere tra : Diritto commerciale Diritto civile nella sua preparazione vi parteciparono anche uomini d’affari e di banca, prende spunto da fenomeni tecnici, spirito di induzione e d’osservazione. prevale lo spirito di una logica di deduzione, disciplina sistemica nel contenuto: ripartito da Pardessus in 5 parti a) Imprenditore ed impresa b) Società c) Contratti commerciali d) Titoli di credito e) Procedure concorsuali In Italia è escluso il diritto della Navigazione comprende tutte le norme che riguardano l’esistenza dei soggetti, viene insomma trattata la disciplina delle relazioni inter soggetti Tappe evolutive Scoperta dell’America Rivoluzione industriale Rivoluzione Francese Le fonti a) cambio della dimensione del sistema b) connessioni all’attività economica c) nascita dei primi istituti atti allo scambio a. cambio da produzione industriale a quella di massa b. meccanizzazione della produzione c. aumento delle produzioni grazie alle nuove tecnologie d. sviluppo dei mezzi di trasporto - formazione del codice del Commercio del 1882 basato sul contratto come mezzo per acquisire profitti e non per l’acquisizione della proprietà. fonte legale: tutte le fonti scritte: la Costituzione, il codice civile, la legislazione speciale e la legislazione comunitaria fonte consuetudinaria: tutte le fonti non scritte; comportamenti umani caratterizzati dall’essere costanti in una determinata collettività senza riferimento ad un soggetto specifico; uso di un dato comportamento in modo costante; fonte collettiva ed individuale: a. codice collettivo: sono espressioni di categorie di operatori interessati (es. Regolamenti di Borsa), b. codice individuale: contratti tipo o standard, caratterizzati dalla predisposizione di tutto o parte del contenuto del contratto ad opera di uno solo dei contraenti. L ’IMPRENDITORE L’attribuzione della qualifica di imprenditore prescinde dal carattere dell’attività. A tutte le entità che rispondono all’art 2082 si applica lo statuto dell’imprenditore in generale: chi esercita un’attività agricola dipende dallo statuto generale dell’imprenditore, chi un’attività commerciale dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Non si possono applicare le norme per il piccolo imprenditore alle società commerciali (artt 2093-2201). Possono sussistere delle imprese senza imprenditore se rientrano in una di queste tre categorie: 1. 2. 3. Il codice innanzitutto detta una serie di norme applicabili a tutti con lo statuto generale dell’imprenditore e poi identifica uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale. gli enti pubblici che esercitano attività d’impresa non come oggetto esclusivo; l’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale senza avere l’autorizzazione; le entità prive di soggettività giuridica piena. Inoltre obbliga alla registrazione nel registro delle imprese le sole imprese commerciali (regola modificata nel 29/12/93, con la nuova disciplina tutte le imprese devono registrarsi, anche se con valenza diversa: legale per le commerciali, notizia per le agricole e le piccole imprese). Caratteri essenziali L’imprenditore, definito nell’art 2082, “è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. È un concetto economico e giuridico che individua il soggetto che svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori e chi domanda i prodotti e che concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione della ricchezza dirigendo e coordinando il processo produttivo (funzione produttiva)

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Appunti diDiritto CommercialeORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE• È originario dello ius mercatorum (diritto dei mercanti), indica il complesso delle regole che disciplinano l’attività dei mercatores• È un diritto universale che presiede dai confini politici e geografici delle singole nazioni. Dobbiamo distinguere tra :Diritto commercialeDiritto civilenella sua preparazione vi parteciparono anche uomini d’affari e di banca, prende spunto da fenomeni tecnici, spirito di induzione e d’osservazione.prevale lo spirito di una logica di deduzione, disciplina sistemicanel contenuto: ripartito da Pardessus in 5 parti a) Imprenditore ed impresa b) Società c) Contratti commercialid) Titoli di creditoe) Procedure concorsuali In Italia è escluso il diritto della Navigazionecomprende tutte le norme che riguardano l’esistenza dei soggetti, viene insomma trattata la disciplina delle relazioni inter soggetti

Tappe evolutive Scoperta dell’America Rivoluzione industriale Rivoluzione Francese

Le fontia) cambio della dimensione del sistema b) connessioni all’attività economica c) nascita dei primi istituti atti allo scambio a. cambio da produzione industriale a quella di massa b. meccanizzazione della produzione c. aumento delle produzioni grazie alle nuove tecnologie d. sviluppo dei mezzi di trasporto - formazione del codice del Commercio del 1882 basato sul contratto come mezzo per acquisire profitti e non per l’acquisizione della proprietà.• fonte legale: tutte le fonti scritte: la Costituzione, il codice civile, la legislazione speciale e la legislazione comunitaria• fonte consuetudinaria: tutte le fonti non scritte; comportamenti umani caratterizzati dall’essere costanti in una determinata collettività senza riferimento ad un soggetto specifico; uso di un dato comportamento in modo costante;• fonte collettiva ed individuale: a. codice collettivo: sono espressioni di categorie di operatori interessati (es. Regolamenti di Borsa), b. codice individuale: contratti tipo o standard, caratterizzati dalla predisposizione di tutto o parte del contenuto del contratto ad opera di uno solo dei contraenti.

L ’IMPRENDITOREL’attribuzione della qualifica di imprenditore prescinde dal carattere dell’attività. A tutte le entità che rispondono all’art 2082 si applica lo statuto dell’imprenditore in generale: chi esercita un’attività agricola dipende dallo statuto generale dell’imprenditore, chi un’attività commerciale dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Non si possono applicare le norme per il piccolo imprenditore alle società commerciali (artt 2093-2201).Possono sussistere delle imprese senza imprenditore se rientrano in una di queste tre categorie:1. 2. 3. Il codice innanzitutto detta una serie di norme applicabili a tutti con lo statuto generale dell’imprenditore e poi identifica uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale.gli enti pubblici che esercitano attività d’impresa non come oggetto esclusivo; l’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale senza avere l’autorizzazione; le entità prive di soggettività giuridica piena.Inoltre obbliga alla registrazione nel registro delle imprese le sole imprese commerciali (regola modificata nel 29/12/93, con la nuova disciplina tutte le imprese devono registrarsi, anche se con valenza diversa: legale per le commerciali, notizia per le agricole e le piccole imprese). Caratteri essenzialiL’imprenditore, definito nell’art 2082, “è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. È un concetto economico e giuridico che individua il soggetto che svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori e chi domanda i prodotti e che concorre all’organizzazione della produzione e alla distribuzione della ricchezza dirigendo e coordinando il processo produttivo (funzione produttiva)

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assumendo su di se il rischio d’impresa.L’art 2082 definisce l’imprenditore in funzione dell’impresa, per cui la definizione di imprenditore è anche definizione di impresa generatrice di atti economici e giuridici.

La realtà globale, definita dagli aspetti soggettivi (imprenditore), funzionali (impresa come attività economica) e oggettivi (azienda come il complesso di beni) è supportata dalla disciplina normativa che segue il ciclo di vita dell’impresa, dalla nascita fino alla morte. L’impresa è caratterizzata da quattro elementi fondamentali:A. Attività produttiva: l’attività indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo: produzione e scambio di beni e servizi; si parla di imprenditore anche se l’attività è illecita (cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico) e questi sarà soggetto a sanzioni penali, in modo da tutelare il terzo; non è impresa l’attività di mero godimento.B. Organizzazione: l’attività svolta deve essere organizzata, l’imprenditore coordina i fattori della produzione (capitale e lavoro); l’organizzazione serve ad individuare il confine tra le attività produttive rientranti nella sfera dell’impresa e quelle che non assumono carattere d’impresa come il lavoro autonomo, è quindi necessario, secondo Campobasso, un coefficiente minimo di eteroorganizzazione (o di organizzazione di capitale o entrambe).C. Economicità: l’impresa è attività economica e deve essere condotta con metodo economico, ovvero con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi e dei ricavi, altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza (non è quindi essenziale lo scopo di lucro).D. Professionalità: l’attività deve essere svolta con continuità, deve cioè essere esercizio abituale e non occasionale! (differenza tra attività stagionale e attività occasionale: la prima è impresa la seconda no).Va detto che non rientra nelle caratteristiche dell’impresa lo scopo di lucro, che è solo un carattere didistinzione. L’impresa è anche una comunità di lavoro. L’art 2086 stabilisce che l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Questi però sono tutelati dalla legge con l’art 2087 che obbliga l’imprenditore ad adottare le misure necessarie per la tutela dei prestatori di lavoro. L’art 2112 tutela la continuità di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, o cambio di proprietà. Possiamo classificare le imprese in base:• • •

• all’oggetto (attività esercitata): impresa agricola, commerciale e, secondo alcuni, civile; • alla dimensione: piccolo e medio-grande imprenditore; alla natura (soggetto esercente): impresa individuale,

società (collettivo) ed impresa pubblica.

Impresa agricolaL’imprenditore agricolo, disciplinato dall’art 2135, “è chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicolutrua, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli”. L’art 2136 disponeva l’esonero per le imprese di iscrizione nel registro non più attuale con la legge del ‘93. L’art 2137 fissa il principio per il quale non è necessario avere la proprietà dei mezzi di produzione per avere la qualità di imprenditore agricolo.Distinguiamo tra: 1) attività principale:i. coltivazione del fondo: è il complesso unico del ciclo del lavoro svolto dall’agricoltore per conseguire prodotti immediati e diretti dalla terra, fondamentale diventa quindi il legame con il fattore terra per dirimere eventuali dubbi;ii. silvicoltura: sono i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco (non genera impresa agricola la semplice estrazione del legno se non unita ad una cura del bosco);iii. allevamento: è l’attività di allevamento sul fondo di animali produttivi di beni tipicamente agricoli (carne, lana...). La pastorizia anche se svolta in transumanza è da considerarsi agricola per lo sfruttamento della terra. Sono esclusi gli animali da pelliccia, mero allevamento (cavalli di razza) e l’apicoltura e l’allevamento in batteria (ambiente chiuso);2) attività connesse: sono quelle attività legate all’attività principale o dipendenti da questi, necessarie la connessione soggettiva (il soggetto che esercita l’attività commerciale è già imprenditore agricolo, ad es. non acquista la qualità di imprenditore agricolo chi produce olio con olive prodotte da altri) e connessione oggettiva, importante diventa al riguardo la distinzione tra attività connesse:i. tipiche: dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti del suolo (criterio della normalità), ii. atipiche: ulteriori attività accessorie alle tipiche (ad es. la vendita).All’impresa agricola non si applica in linea generale lo statuto dell’impresa commerciale, infatti:

• nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali; • le imprese agricole non costituite in forma societaria non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili; • dopo la l. del ‘93 le imprese agricole hanno l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro d’impresa,

con valenza di pubblicità notizia; • le imprese con forma societaria sono soggette all’iscriversi nel registro imprese (distinzione solo prima del

1993), alle norme sulla pubblicità, sul divieto di concorrenza e sulla differenziazione tra ditte, alla tenuta delle scritture contabili.

L’art 2135 ha principalmente valenza negativa: serve cioè a individuare per esclusione l’imprenditore commerciale.

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Impresa commercialeL’imprenditore commerciale (art 2195), a differenza dell’imprenditore agricolo, non ha articoli fatti ad hoc. Possiamo definire l’imprenditore commerciale partendo dall’art 2082 (imprenditore), escludendo l’art 2135 (imprenditore agricolo) e aggiungendo l’art 2195, che definisce le categorie di imprenditori soggette a registrazione: 1) attività industriale: diretta alla produzione di beni o servizi attraverso l’organizzazione di capitale e lavoro;

2) attività intermediarie: incentrate sulla circolazione di beni;3) attività di trasporto: realizzazione del trasferimento di persone o cose da una parte ad un’altra; 4) attività bancaria o assicurativa: ad es. raccolta del risparmio tra il pubblico o esercizio del credito;5) attività ausiliarie alle precedenti: agevolano lo svolgimento delle attività indicate (ad es. di agenzia, di

spedizione,di marketing e di deposito). Da notare che gli elementi principali sono racchiusi nel carattere industriale e in quello intermediario (prime due categorie).Impresa civileCategoria sottratta all’imprenditore commerciale e vi appartengono, secondo i sostenitori: 1. le attività di produzione non industriale, in cui cioè manca il processo industriale di trasformazione fisica degliinput produttivi, manca cioè l’industrialità intesa in senso stretto (impiego di materie prime e trasformazione dibeni), ad es. le imprese minerarie o di caccia e pesca; 2. le attività di scambio non intermediatrici, società che non implicano l’acquisto dei beni da rivendere, o quelleausiliarie di attività non commerciale, ovvero quelle che producono servizi e che non sono espressamente giàpreviste dall’art 2195, ad es. le imprese di pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali;

3. è imprenditore civile chi aliena dietro corrispettivo beni propri (per mancanza di attività di intermediazione). Secondo Campobasso appare inammissibile l’esistenza di una terza categoria d’impresa poiché:1) la dicotomia agricola-commerciale esaurisce ogni tipo di impresa esistente nella realtà, considerando attivitàindustriale ogni attività non agricola; 2) il concetto di intermediazione deve essere inteso in senso elastico, quale equivalente di scambio;3) alcune delle presunte imprese civili erano sicuramente commerciali nell’abrogato codice civile; 4) ammettendo l’esistenza di questa categoria si amplierebbe l’area delle attività sottratte alla rigorosa disciplina delle imprese commerciali.

Piccolo imprenditoreL’art 2083 definisce i piccoli imprenditori:

1. i coltivatori diretti del fondo (art 1647): chi coltiva un fondo di dimensioni ridotte con lavoro proprio o familiare; 2. gli artigiani;3. i piccoli commercianti (secondo i criteri dell’art 2083): coloro che svolgono attività di intermediazione nella

circolazione dei beni, non sono tenuti alle scritture contabili, non sono soggetti alle procedure concorsuali e sonoobbligati all’iscrizione dopo il ’93;

4. coloro che svolgono un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

La legge fallimentare individua il piccolo imprenditore attraverso un criterio quantitativo della ricchezza, che risulta inadeguato con le modifiche della riforma fiscale e perciò abrogato. Non sono mai piccoli imprenditori le società. Per analizzare l’impresa si adotta un criterio qualitativo funzionale piuttosto che un criterio quantitativo. Risulta così che secondo un piano organizzativo la piccola impresa si incentra sul lavoro del titolare e dei componenti della famiglia, componenti che devono prevalere, per aversi piccola impresa, sia sul lavoro altrui che sul capitale. Impresa artigiana (legge 860/1985) Tutelata e disciplinata da leggi speciali che ne hanno reso difficoltosa l’interpretazione tanto che la stessa legge quadro non opera su tutto il territorio nazionale in quanto fissa dei principi che dovranno essere emanati dalle varie regioni. La nuova legge basa tutto su: 1) oggetto: qualunque un’attività di produzione di beni o di servizi (escluse attività agricole e di servizi commerciali); 2) ruolo: artigiano è colui che esercita prevalentemente l’attività con il proprio lavoro anche manuale (criterio dellaprevalenza), limiti sono poi imposti al numero di dipendenti utilizzabili. Nel caso di una società artigiana, questa fallirà come ogni altra società. Impresa familiare Quell’impresa nella quale collabora la famiglia nucleare e che non va confusa con la piccola impresa, anche se spesso coincidono. Il lavoro familiare nell’impresa viene tutelato se questo è svolto in modo continuato con particolari diritti patrimoniali (ad es. diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili) e amministrativi (alcune decisioni di particolare importanza o la gestione straordinaria sono adottate a maggioranza dai familiari). Gli atti di ordinaria gestione, come del resto le responsabilità verso terzi e quindi anche il fallimento, riguardano solo l’imprenditore.Imprenditore commerciale non piccolo obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese, agli atti pubblici che si esercitano per le attività commerciali; tenuto a redigere e tenere le scritture contabili; soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali salvo quanto stabilito negli atti pubblici, può servirsi di ausiliari.Imprese pubblicheImpresa pubblica è quella esercitata dallo Stato senza poter fallire e nelle seguenti modalità: • imprese-organo

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(direttamente): l’attività d’impresa ha funzione secondaria ed accessoria; • enti pubblici economici: l’attività d’impresa è compito esclusivo o principale (ENI ENEL); • società a partecipazione statale: l’attività viene svolta servendosi di strutture di diritto privato (s.p.a.).Imprenditore collettivoÈ l’impresa esercitata da più soggetti o nell’interesse di più soggetti. Il problema sta nel fatto di capire se, accanto alle società, altri soggetti, distinti dalle persone fisiche, possano o no esercitare un’impresa.1) esiste o no la comunione d’impresa; 2) è possibile che altri soggetti di diritto, diversi da persone fisiche possano esercitare un’attività; 3) esistenza di altre figure oltre le precedenti che possano ottenere la qualità di imprenditore collettivo.Comunione d’impresa: è una figura non prevista dal codice ma realizzata dai soggetti che vogliono esercitare in comune una attività. Si verificano due casi:1. quello di più persone che si aggregano in un’azienda commerciale per lo svolgimento di attività economica;2. quello di figli che ereditano un’azienda del padre, si instaura così una comunione incidentale. La dottrina in questi due casi dice che può essere visto come società il solo esercizio in comune dell’attività economica. Associazioni: unione di soggetti che vogliono raggiungere un medesimo scopo, non percepiscono gli utili che sono utilizzati dall’impresa per generare lo scopo prefissato. Associazioni in partecipazioni: con tale contratto, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto (artt 2550-2553); l’associante non può dare partecipazione senza l’autorizzazione degli associati, verso lui i terzi assumono diritti ed obblighi, ha la gestione, la partecipazione dell’associato è in uguale misura sia negli utili che nelle perdite nel limite della partecipazione. Fondazioni: è una manifestazione collettiva d’impresa diversa dalla società.LA QUALIFICA DI IMPRENDITORENozione: è la persona fisica. Differisce dall’imprenditore collettivoL’imputazione dell’attività d’impresaL’individuazione del soggetto cui imputare la qualità giuridica è regolata dal principio generale della spendita del nome. È imprenditore colui che assume il rischio dell’attività esercitandola personalmente e compiendo in proprio nome i relativi atti. Il fenomeno dell’esercizio dell’impresa tramite interposta persona, che spesso si verifica, porta alla distinzione tra imprenditore palese o prestanome, colui che compie in proprio nome gli atti, e reale dominus o imprenditore occulto, colui che ha il reale potere d’impresa. Tra i due sussiste un accordo di mandato senza rappresentanza (art 1705). La dottrina per l’imputazione del rischio d’impresa si divide in tre correnti di pensiero:• teoria del potere d’impresa: parte dall’inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, ovvero chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle obbligazioni, responsabili sono quindi sia il prestanome sia il dominus;• teoria dell’imprenditore occulto: il dominus non solo risponderà insieme al prestanome delle obbligazioni sociali ma in più fallirà sempre e comunque insieme al prestanome; il ragionamento parte dall’art 147 della l. fall. affermando che il fallimento della società si estende anche ai soci scoperti solo in un secondo momento (fallimento del socio occulto di società palese). Per analogia la norma sarebbe poi applicabile anche all’ipotesi in cui i soci abbiano occultato l’esistenza stessa della società (fallimento del socio occulto di società occulta) e quindi fallisce chiunque domini un’impresa (fallimento imprenditore occulto);• teoria della validità del solo criterio formale: dall’art. 147 si può desumere la responsabilità illimitata di chi ha occultato il suo essere socio, ma mai di chi socio non è. Infatti tra dominus e prestanome nessuna società esiste, quest’ultimo è solo mandatario senza rappresentanza del primo e non socio; l’imputazione quindi è sempre retta da indici esclusivamente formali ed oggettivi, perciò il dominio di fatto non è sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore e quindi per esporre a fallimento; possibile soluzione è il ritenere esistente tra i soggetti un’autonoma attività d’impresa (impresa fiancheggiatrice).Inizio dell’impresaLa condizione necessaria è l’esercizio di un attività imprenditoriale e la relativa iscrizione nel registro. La nascita effettiva dell’impresa è espressa secondo due tesi una oggettiva - nasce quando sono realizzate organizzazione (atti preparatori) ed attività produttiva (l’attività vera e propria) mentre il fallimento è effettivo solo se è esercitata l’attività - ed una soggettiva (realizzazione concreta degli elementi oggettivi, il fallimento è legittimato). In conclusione si diventa imprenditori con l’effettivo esercizio (tesi espressa anche per le società).Fine dell’impresaSecondo la regola dell’effettività. Avviene con la chiusura della liquidazione dell’attivo, con la cessazione (anche per la morte del de cuius). L’impresa potrà continuare in successione se accettata dagli eredi. Per le società l’art 10 l. fall. èformalmente abrogato dalla giurisprudenza, infatti secondo questa la società deve considerarsi viva, anche se cancellata dal registro, fino al pagamento dell’ultimo debito. Capacità di esercizio d’impresa Chi ha la capacità di agire è capace di esercitare un’impresa.• deroghe alla disciplina comune riguardano esclusivamente le imprese commerciali, ma non le agricole che necessitano delle regole generali;• sia l’incapace (minore e interdetto), sia l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad intraprendere, l’esercizio di attività commerciale;• in caso di continuazione l’incapace e l’inabilitato o minore emancipato devono essere autorizzati dal tribunale; •

per il minore e l’interdetto si può autorizzare l’esercizio provvisorio; • tutti i provvedimenti di

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autorizzazione devono iscriversi nel registro delle imprese.LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALEPubblicità legaleLe regole della pubblicità riguardano l’iscrizione nel registro delle imprese. Con la legge 580/1993 tutte le forme imprenditoriali sono obbligate all’iscrizione. Il registro (disposto dall’art 2188) è pubblico, i caratteri sono: • il procedimento inizia con una presentazione di domanda dell’interessato presso l’ufficio apposito; • oggetto dell’iscrizione: atti e fatti della vita d’impresa, successivamente tutte le modificazioni degli stessi;• nella sezione ordinaria si iscrivono il grande imprenditore commerciale, le società (esclusa la s.s.) i consorzi con attività esterna, gli enti pubblici con attività commerciale; nelle speciali gli altri con funzione di pubblicità notizia;• l’efficacia dell’iscrizione è immediata, dichiarativa ed esaurisce i suoi effetti nel campo dell’opponibilità; in alcuni casi previsti l’efficacia è costitutiva con effetti tra le parti e i terzi (totale) o solo nei confronti di terzi (parziale).Scritture contabili e bilancioLa tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale hanno una triplice funzione: consentire all’imprenditore di seguire l’andamento della gestione, informare i terzi che entrano in contatto con la società e permettere nel dissesto e nelle procedure concorsuali la ricostruzione della situazione debitoria dell’imprenditore. L’art 2214 impone all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale (operazioni relative all’esercizio), del libro degli inventari (attività e passività) e delle scritture necessarie alla natura e dimensioni dell’impresa.In base alla dimensione deve redigere il libro mastro (annotazioni sulle operazioni in modo sistemico) il libro magazzino (per registrare le uscite e le entrate di merci). La tenuta delle scritture contabili deve essere regolare sia per essere invocate come prova a favore e non dell’imprenditore. È tenuto a conservare la contabilità per 10 anni. Il libro giornale e degli inventari, devono essere numerati in ogni pagina e bollati su ogni foglio dall’ufficio del registro o da un notaio. Le scritture devono essere tenute in modo ordinato senza spazi di bianco e abrasioni, in caso di cancellazione questa deve essere leggibile.La rappresentanza commercialeNell’esercizio della sua attività l’imprenditore si può avvalere di ausiliari esterni (necessitano della procura) e di ausiliari interni (automaticamente investiti del potere di rappresentanza), questi ultimi sono: • institore: è titolare all’esercizio dell’impresa o di un sede secondaria (ad es. direttore generale), ampio potere dirappresentanza (anche processuale) su tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa; •procuratore: sono legati all’impresa da un rapporto continuativo, il loro potere decisionale è circoscritto ad undeterminato settore operativo o ad una serie specifica di atti, deve spendere il nome dell’imprenditore; • commesso: sono ausiliari subordinati e possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie dioperazioni di cui sono incaricati (ad es. in un negozio, viaggiatore, impiegato di banca, cameriere).L’AZIENDA“L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art 2555), ovvero una semplice pluralità di beni dotata di forte unitarietà. Sul piano statico essa si risolve nei beni che la compongono, su quello dinamico è un maggior valore attribuitogli dall’organizzazione, maggior valore detto avviamento: oggettivo, se ricollegabile a fattori che non mutano col mutare dell’imprenditore e soggettivo, se legato all’abilità dell’imprenditore.I beni possono essere qualsiasi cosa mobile o immobile, materiale ed immateriale, elementi costitutivi invece sono solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio d’impresa; infatti il trasferimento dell’azienda è vero che comporta ex lege anche il passaggio dei contratti, ma è anche vero che si tratta di effetti solo naturali dato che le parti possono escluderli dalla successione (stesso discorso per i crediti): è cioè un complesso di soli beni (cose). È quindi da preferire la teoria atomistica che concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni piuttosto della unitaria che la vede come un bene immateriale, cioè un’universalità di beni.Circolazione: si può trasferire anche una parte, importante è che i beni esclusi non alterino l’unità economica e funzionale. I contratti passano automaticamente, se non è stabilito diversamente, all’acquirente (il terzo può solo recedere) mentre per i crediti ed i debiti è diffusa l’opinione che sia necessaria un’espressa pattuizione (come per i contratti a carattere personale). La vendita infine comporta il divieto dell’alienante, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa o comunque qualunque azione che possa sviare la clientela (divieto di concorrenza). In caso di usufrutto (o affitto) l’usufruttuario ha particolari doveri (ad es. non modificare la ditta o la destinazione, conservare il grado di efficienza, redigere un inventario all’inizio e alla fine) e poteri (può disporne nei limiti delle esigenze della gestione).I SEGNI DISTINTIVIPrincipi comuni sono: la liberta dell’imprenditore nel formarli (uniche regole: verità, novità, capacità distintiva), il diritto dello stesso all’uso esclusivo, la possibilità di trasferirli ad altri. La ditta (artt 2563-2567) È il nome commerciale dell’imprenditore, è il segno distintivo necessario. Deve seguire il principio della verità – se la ditta è originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, se è derivata può rimanere quella dell’alienante, comunque sempre con l’indicazione della ragione sociale – e quello della novità, non deve cioè creare confusione con una già esistente e concorrente secondo il diritto all’uso esclusivo che compete al primo che l’ha usata. È trasferibile ma solo insieme all’azienda e senza obbligo di modificarla.Il marchio (artt 2569-2574 e l. marchi) È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Costituisce il principale simbolo di collegamento tra produttori e consumatori, di regola è anche indicatore della provenienza. Può circolare distintamente dall’azienda sia a titolo definitivo che temporaneo con la licenza di marchio (ammessa anche se non esclusiva nei contratti di franchising). Ne esistono diversi tipi: • di fabbrica: è apposto dal produttore, ma anche il

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grossista può mettere il suo; • di servizio: per le imprese di servizi; • generale o speciale: a differenza se è uguale per tutti i prodotti o varia a seconda delle relative qualità; • denominativo, figurativo, misto: libertà nella composizione con parole, grafica o suoni; • di forma: anche la forma può essere registrata, a meno che non sia imposta dalla natura; • collettivo: titolare è un ente che controlla l’attinenza dei prodotti dei consociati, gli unici che realmente lo usano; • deboli o forti: i primi possono essere modificati facilmente, i secondi hanno un’accentuata capacità distintiva; unodebole può diventare forte (secondary meaning); • registrato: la registrazione attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionaleed in generale una maggior tutela (anche per prodotti affini), può essere anche registrato a livello comunitario ointernazionale; • di fatto (non registrato): si distingue a seconda che la notorietà è stata raggiunta a livello nazionale o locale, tutelatosolo per i prodotti simili; • celebri: sono quelli dotati di particolare rinomanza, sono tutelati anche per prodotti non affini. Deve rispettare – pena la nullità - i requisiti di: liceità: non contrario alle regole di buon costume, di ordine pubblico o in genere lesivo; verità: non deve ingannare il pubblico; originalità: non hanno capacità distintiva le denominazioni generiche o descrittive e se di uso comune, inquest’ottica ha acquisito importanza la distinzione tra marchi deboli e marchi forti (secondary meaning); novità.L’insegna (art 2562) Serve a contraddistinguere i locali dell’impresa o anche l’intero complesso aziendale. Il relativo diritto può essere liberamente trasferito, anche se non è stabilito niente al riguardo.CREAZIONI INTELLETTUALIObiettivi: 1) riconoscere all’autore o all’inventario il diritto esclusivo di sfruttamento economico 2) escludere che la posizione di esclusiva sia riconosciuta su creazioni significative per la collettività. Diritto d’Autore (artt 2575-2582) Sono oggetto le opere dell’ingegno scientifico, letterale, musicale, teatrale, ecc. (quindi le idee creative nel campo della cultura) e il relativo diritto di esclusiva dura fino a settanta anni dopo la morte dell’autore. Per la tutela si distingue tra: diritto morale: irrinunciabile e inalienabile che compete all’autore anche se ha ceduto i diritti patrimoniali; diritto patrimoniale: l’autore ha il diritto di sfruttamento economico esclusivo dell’opera, se quest’ultima ècostituita da più contributi il diritto spetterà alla coordinatore, stessa cosa per alcune categorie (produttore di dischi ed editore); può essere trasferita anche parzialmente e si realizza con forma diverse (contratto di edizione e contratto di rappresentazione e di esecuzione); è tutelato anche a carattere internazionale.Invenzioni industriali (artt 2584-2591 e l. invenzioni) Sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Possono essere di prodotto, di procedimento o derivate (di combinazione, di perfezionamento, di traslazione) a seconda dell’applicazione: non forma oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura o una nuova teoria, in modo da non bloccare il progresso. Devono essere lecite e nuove e implicare un’attività inventiva e un’applicazione industriale. Danno due diritti, non sempre confluenti in un unico soggetto: • diritto morale: acquistato per il solo fatto di aver inventato;diritto di brevetto:o è concesso solo dopo una domanda di registrazione, corredata da una dettagliata descrizione, o dura vent’anni, o conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto, o può essere trasferito (spesso l’inventore concede una licenza di brevetto),o è tutelata a livello nazionale, per essere tutelata anche fuori dai confini nazionali deve avere la brevettazione internazionale, europea e/o comunitaria,o se non brevettata l’autore ha il solo diritto di sfruttamento, deve però averla usata nei dodici mesi anteriori all’altrui domanda.Modelli industriali (artt 2592-2594) Sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni, si distinguono tra: - modelli e disegni ornamentali: sono nuove idee destinate a migliorare l’estetica; il relativo diritto dura quindici anni; - modelli di utilità: sono nuovi trovati atti a conferire particolari funzionalità a macchine, utensili, ecc; dura dieci anni. Da ricordare che l’opera d’arte è tutelata dal diritto d’autore.LA CONCORRENZAL’art 41 della Costituzione dice che l’iniziativa economica privata è LIBERA, purché non sia in contrasto con l’utilizzo sociale o rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. L’art 2595 c.c. afferma che la concorrenza deve svolgersi in modo tale da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. Con la legge 287/1990 si è cercato di preservare il mercato nazionale istituendo un apposito organo pubblico indipendente per reprimere - tutelando direttamente gli imprenditori concorrenti ed indirettamente i consumatori - i comportamenti anticoncorrenziali, che sono:• le intese: comportamenti concordati tra imprese, spesso con la creazione di organismi comuni, volti a limitare la propria libertà; vietate non sono le intese minori, ma solo quelle che restringono o falsano in maniera consistente il mercato (ad es. quelle fra produttori), da considerarsi nulle, a volte il Garante può concedere esenzioni temporanee;• l’abuso di posizione dominante: vietato non è l’acquisizione di tale posizione ma lo sfruttamento abusivo della stessa, ad un’impresa in tale situazione è ad es. vietato imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, impedire o limitare la produzione, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori: il divieto non ammette eccezioni;• le concentrazioni: si hanno quando più imprese si fondono e ne creano una sola (concentrazione giuridica) o diventano un’unica entità giuridica (concentrazione economica) o costituiscono una società e diventano vietate se possono in qualche modo ledere la libera concorrenza; se superano determinate soglie di fatturato devono essere approvate dall’Autorità italiana (o dalla Commissione europea).

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Le limitazioniLe più evidenti sono: i controlli del Garante sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori (necessaria un’autorizzazione amministrativa); gli ampi poteri di controllo e direzione che lo Stato si riserva per le imprese che operano in particolari settori; il controllo pubblico dei prezzi di vendita di alcuni prodotti fino alla fissazione di prezzi di imperio. Sono poi ammessi i monopoli legali e fiscali in particolari situazioni o settori, in questo caso il monopolista ha l’obbligo di contrarre e della parità di trattamento: pratiche non applicabili a chi è monopolista di fatto, che invece sarà disciplinato dalla normale normativa sulla concorrenza. Rientrano fra i divieti legali: l’obbligo di fedeltà: i prestatori di lavoro non possono trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro; il divieto di esercitare attività concorrente con quella della società: per i soci o gli amministratori; il diritto di esclusiva reciproca nel contratto di agenzia; il divieto di concorrenza: per chi aliena un’azienda commerciale: dura massimo cinque anni. Limitazioni convenzionali riguardano invece: •i patti autonomi: restringono la libertà di concorrenza e possono essere unilaterali o reciproci, questi ultimi sonoanche detti cartelli e hanno una durata massima di cinque anni; • i patti accessori: nel caso in cui emergano da clausole accessorie di altro contratto, possono essere unilaterali oplurilaterali e portare a restrizioni orizzontali (fra imprenditori in diretta concorrenza) o verticali (fra imprenditori operanti a livello diversi), il codice poi regola distintamente:o la clausola di esclusiva: deve durare quanto il contratto base, o il patto di preferenza: della durata massima di cinque anni con il quale il somministrato si obbliga apreferire il solito somministrante a parità di condizioni, o il patto di non concorrenza: l’attività del prestatore di lavoro è limitata per il tempo successivo (tre anni)alla cessazione del contratto, o il patto con cui si limita la concorrenza dell’agente dopo la fine del rapporto: massimo per due anni.Concorrenza slealeIl sistema attuale risponde ai principi della correttezza professionale (art 2598) e sono puniti anche se compiuti senza dolo o colpa, basta infatti il danno potenziale.Per potersi far rientrare in questa disciplina “speciale” i soggetti passivi devono essere imprenditori – tutelando questi direttamente si tutela in modo mediato e riflesso anche i consumatori – e deve esistere un reale rapporto di concorrenza (anche potenziale e verticale). L’art 2598 individua due fattispecie tipiche:• atti di confusione: possono riguardare sia i segni distintivi tipici (ad es. marchio) che quelli non protetti (ad es. slogan pubblicitario), l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente (libere invece sono le forme diventate comuni) e ogni altro mezzo che possa creare confusione;• atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui: con la denigrazione (pubblicità comparativa, iperbolica o parassitaria) si tende a mettere in cattiva luce i concorrenti, con la vanteria ad incrementare senza basi il proprio prestigio; questi atti sono per lo più illeciti quando i fatti affermati sono falsi.Sono comunque considerati atti di concorrenza sleale anche: • la concorrenza parassitaria: sistematica imitazione di prodotti concorrenti; • il boicottaggio economico: rifiuto sistematico di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori; • il dumping: sistematica vendita sottocosto; • la sottrazione di dipendenti particolarmente qualificati: effettuata con mezzi scorretti; • l’acquisizione di informazioni aziendali segrete: attuata con metodi contrari alla correttezza professionale. Le sanzioni sono l’inibitoria (bloccando la continuazione del comportamento) e il risarcimento danni, entrambe promosse o dall’imprenditore leso o dalla Camera di commercio. Prima del ’92 vigeva il solo codice di autodisciplina pubblicitaria, dopo si è aggiunta la disciplina legislativa: la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, se non si rispetta uno di questi punti la pubblicità può essere ingannevole e quindi illecita.I CONSORZI (artt 2602-2620) Con questo contratto più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art 2602). Possono avere funzione anticoncorrenziale (limitano la concorrenza) o di coordinamento (per lo svolgimento di particolari fasi della produzione). Sul piano civilistico si distingue tra quelli con sola attività interna e quelli destinati anche ad attività esterna (deve essere stabilito chi ha larappresentanza ed essere istituito un fondo per le obbligazioni consortili). Il contratto può: • essere stipulato solo da imprenditori • è formale• nel silenzio è valido per dieci anni • si scioglie per le cause elencate dall’art 2611; un consorziato può sciogliersi per volontà propria (recesso) o deglialtri (esclusione) Carattere strutturale: creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo ed eseguendo le decisioni necessarie. Scopo consortile (caratteri essenziali): • è fatto da imprenditori • stretto nesso tra l’attività del consorzio e quella dei singoli imprenditori • mira a conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, specifico e tipico (minor costi o maggiori ricavi) • il vantaggio viene “speso” all’interno dell’impresa stessa (mentre nelle cooperative rimane nella sfera del socio). Il Geie (per l’Italia d.lgs 240/1991) Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è un nuovo istituto giuridico predisposto dalla Comunità europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri sviluppandone l’attività economica, è cioè uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui struttura e funzione coincidono con quelle dei consorzi di cooperazione con attività esterna con la differenza che non è necessario che si tratti di imprenditori. Il contratto deve essere redatto per iscritto ed è soggetto a pubblicità legale: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha efficacia dichiarativa, l’iscrizione nel registro delle imprese efficacia costitutiva (acquista capacità giuridica). La dichiarazione di nullità, come per le società di capitali: non ha effetto retroattivo, non pregiudica la validità degli atti prima compiuti;

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quella del Geie è sanabile. L’organizzazione è abbastanza libera anche se sono previsti un organo collegiale (composto dai membri) e un organo amministrativo (le decisioni devono essere prese all’unanimità). L’amministratore può essere anche una persona giuridica e l’istituto ha l’obbligo delle scritture contabili. I profitti sono considerati direttamente dei membri. La responsabilità è di tutti i membri in maniera solidale e illimitata. Le cause di scioglimento sono le solite. Associazioni temporanee di imprese (o joint ventures) Sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale fra più imprese per realizzare congiuntamente un’opera o un affare complesso in modo da superare le capacità operative delle singole imprese. Se partecipano alla gara d’appalto attraverso una società o n consorzio solo questi saranno giuridicamente aggiudicatari, per questo si nomina una capogruppo, unica interlocutrice del committente. La nostra legislazione si limita a regolare solo alcuni aspeti e settori tra cui quelle per gli appalti di opere pubbliche: la capogruppo avrà le caratteristiche del mandato collettivo con rappresentanza e riguardo alla responsabilità va distinto se gli appalti siano non scorporabili (si avrà un raggruppamento orizzontale e tutte le imprese risponderanno solidalmente per l’intera opera) o con parti scorporabili (raggruppamenti verticali dove responsabile è solo la capogruppo, che potrà anche sostituire una delle imprese).LE SOCIETÀLa società è una delle forme con cui l’impresa si presenta all’esterno, è un’organizzazione di persone e di mezzi creata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. L’art 2247 disciplina il contratto di società nel quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La dottrina postula in maniera chiara l’esistenza di un’equazione impresa-società, infatti basta (per alcuni) la sola previsione nel contratto di un’attività economica per acquisire la qualifica di imprenditore. Se l’attività è commerciale tutte le norme viste fin’ora sono necessarie anche qui. Per l’identificazione impresa-società è necessario che vi sia: attività economica, comunanza dei mezzi patrimoniali (creazione fondo sociale per il raggiungimento dello scopo) e dei poteri (tutti i partecipanti), conseguimento di un risultato o di uno scopo comune (lucrativo, mutualistico, consortile). Altro modo – secondo altri - di acquisire la qualifica di imprenditore è (solo) attraverso l’esercizio effettivo di un’attività economica.Elementi comuni Α. Pluralità di soggetti: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio incomune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247). La società può nascere da patto unilaterale solo per le società a responsabilità limitata. Possono dar luogo a società: persone fisiche, giuridiche e gli enti non riconosciuti. Problema si pone in caso di partecipazione tra società:a. di società di capitali in società di persone (si dottrina, no giurisprudenza per incompatibilità del regime di responsabilità);b. di società di persone in società di persone (nessun problema); c. di società di persone in società di capitali (si, i soci sono responsabili limitatamente solo dopo l’effettivaacquisizione della capacità giuridica della società); d. di società cooperative in società di capitali e in società di persone (no); e. di società di capitali a società cooperative (no, rischio elevato contro lo scopo mutualistico); f.di società alla comunione dei legale fra coniugi (si).Β. Conferimenti: non esiste società senza conferimenti ed è l’unico obbligo per ottenere la qualità di socio, in altre parole i soci destinano stabilmente (per la durata della società) parte delle proprie ricchezze all’attività comune; possiamo distinguere diverse tipologie di conferimento:a. b. c. d.oggetto della prestazione: di dare (in danaro, beni in natura) di fare (lavoro) riguardo la fonte: previsti dalla legge (in danaro e beni) o necessari per la tipologia del contratto societario di capitale: entità iscrivibili in bilancio, rimborsati al socio all’atto dello scioglimento di non capitale: i servizi che conferiscono la sola partecipazione all’utileIl conferimento oltre a permettere l’acquisto della qualità di socio serve alla creazione del fondo sociale (capitale di rischio) che viene usato dalla società per lo svolgimento dell’attività comune. Capitale sociale: entità numerica che indica il valore in danaro dei conferimenti generati dai soci in sede di costituzione, è un valore storico in quanto non varia con lo svolgimento dell’attività (se non modificando l’atto costitutivo), ha funzione vincolistica (lega i soci alla società) ed organizzativa (accentuata nelle società di capitali). Patrimonio sociale: è il complesso di rapporti giuridici (attivi e passivi) che fanno capo alla società, cioè le attività e le passività della società (la sottrazione dà il patrimonio netto), costituisce garanzia principale o esclusiva.Α. Scopo mezzo: esercizio in comune di un’attività economica e l’oggetto sociale (art 1346, requisiti: liceità, possibilità, determinatezza e determinabilità) rappresenta la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, l’individuazione di questo (e dello scopo-fine) è necessario: a. per distinguere le società dalla comunione: la comunione (art.2248 la comunione è costituita a scopo digodimento) deriva dall’attività dei contitolari e si esaurisce nel semplice godimento del bene; non si parla di esercizio e il bene non è necessario ai fini dell’attività; il pignoramento dei beni indivisi è fatto se non tutti i comproprietari sono obbligati verso i creditori, se è impossibile scinderlo si vende la quota indivisa;b. per la qualifica di società: deriva dal conferimenti di beni necessari alla creazione di un fondo; è fatto divieto per il socio di usare il patrimonio dell’impresa per fini estranei all’oggetto; sono fissate le cause tassative dello scioglimento: al socio non spetta la restituzione del bene ma una somma di danaro proporzionata alla quota del valore del patrimonio dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali;c. permette di individuare i limiti dei poteri dell’amministrazione: chi agisce nei rapporti esterni per conto e in nome di un gruppo deve essere abilitato a farlo;

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di solito le società sono titolari di un’impresa collettiva, si discute se sia ammissibile una società senza impresa (data la mancanza della professionalità): società occasionali: è ammissibile solo in caso di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura,cioè di un’attività che si esaurisce in pochi atti, il caso ha quindi marginale rilievo pratico; società fra professionisti: disciplinate dalle norme sulla società e non da quelle dell’impresa deve essere tenuta distinta dall’incarico congiunto (ad es. due avvocati di uno stesso cliente), dalla società di mezzi (limitata all’acquisto o all’utilizzo di beni in comune), dalle società di servizi, da quelle di ingegneria e di revisione contabile; allo stato attuale (le società di consulting engineering sono ammesse dal 1994) non sono accettate solo quelle tra appartenenti a professioni protette, dove è richiesta un’iscrizione in particolari albi, dato che verrebbe meno l’inderogabile carattere personale delle prestazioni professionali.Α. Scopo fine: scopo economico perseguito dalle parti: conseguimento degli utili (scopo lucrativo), scopo mutualistico e scopo consortile. La distinzione tra società e associazioni risiede nell’autodestinazione ai membri del gruppo (scopo lucrativo o economico) o nell’eterodestinazione (scopo ideale) dei risultati economici dell’attività: incompatibile con le associazioni è solo il lucro soggettivo.Tipi di societàLe società che hanno per oggetto un’attività commerciale devono costituirsi secondo le classificazione del capo III e seguenti (art 2249), le società che hanno ad oggetto l’esercizio di attività diversa sono regolate dalla disciplina delle Società Semplici (s.s.). Distinguiamo quindi:• società di persone: caratterizzate da responsabilità illimitata (salvo casi particolari), godono di soggettività patrimoniale, non hanno personalità giuridica e sono: Società semplice (S.s.), Società in nome collettivo (S.n.c.) e Società in accomandita semplice (S.a.s.);• società di capitali: hanno responsabilità limitata, godono di autonomia patrimoniale, hanno responsabilità giuridica e sono: Società per azioni (S.p.A.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.);• società cooperative: i soci possono essere a responsabilità limitata o non, hanno personalità giuridica, unico scopo perseguibile è quello mutualistico e sono: Società cooperativa e Mutue assicurazioni.Secondo lo scopo istituzionale: scopo lucrativo: conseguire un utile (lucro oggettivo) e distribuirlo ai soci (lucro soggettivo), inammissibile il pattoleonino; scopo mutualistico: offrire ai soci, eliminando intermediari, beni e servizi a condizioni migliori di quelle offerte dalmercato stesso; scopo consortile: creare un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di alcuni fasi. La forma del contratto: Caratteri: oneroso, consensuale, sinallagmatico (legame reciproco esistente tra prestazione e controprestazione), plurilaterale (le prestazioni di una parte sono dirette allo scopo comune), con comunione di scopo (prestazioni diverse nel contenuto e nel valore purché affini con lo scopo). Nelle società di persone la costituzione della società è caratterizzata dalla massima semplicità formale (necessario solo l’impegno reciproco fra i soci), per le società di capitali e mutualistiche la legge prescrive che l’atto costitutivo debba essere effettuato per atto pubblico pena la nullità. L’art 2551 sancisce la liberalità della forma per le società semplici, che è riproposta anche per quelle a base personale. È necessaria la forma scritta solo per i soggetti che devono adempiere oneri pubblicitari (iscrizione nel registro delle imprese). Società irregolare: è quella società, commerciale o non, per la quale non sono state osservate le prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari contenute nell’artt 2296 (s.n.c.) e 2135 (s.a.s.). Società di fatto: è la società in cui due o più persone esercitano in comune un’attività economica senza aver stipulato alcun accordo espresso, scritto od orale che sia, e si comportano come soci spendendo il nome della società, in altre parole il contratto di società si perfeziona per fatti concludenti ed è regolato secondo il principio dei regimi residuali. Società occulta: più soggetti decidono di dar vita ad una società non rilevandone volontariamente l’esistenza all’esterno - può quindi essere una società di fatto o scaturire da un atto scritto tenuto nascosto dai soci – fermo restando che l’attività d’impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome; apparendo come un’impresa individuale uno solo dei soci si accolla la responsabilità per le obbligazioni assunte. Società apparente: manca del tutto la volontà (la società non esiste tra i presunti soci) anche se il comportamento induce i terzi a ritenere esistente un rapporto di società, tanto che spesso è presunta dalla giurisprudenza per superare il problema della società occulta. Società fiancheggiatrice: autonoma attività d’impresa esistente fra prestanome e dominus, caratterizzata dall’animus di fare impresa. Società di fonte non contrattuali sono le società che non nascono per contratto di società ma attraverso atto unilaterale, o per effetto di provvedimenti legislativi. Invalidità e simulazione del contratto di società L’art 2332 stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Valido per le società di capitali e mutualistiche, mentre le società di persone ci si rifà alle generiche cause di invalidità dei contratti: si avrà nullità quando il contratto è contrario a norme imperative o quando sia illecito l’oggetto o il motivo comune (se interviene dopo l’inizio dell’attività è semplice causa di scioglimento, altrimenti ha effetto ex tunc), si avrà invece annullabilità in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.La simulazione riguarda fondamentalmente le società di persone, perché nelle società di capitali l’art 2332 non ammette la simulazione tra i casi tassativi di nullità dell’atto costitutivo dopo l’iscrizione nel registro; ancora: • differenza con la società apparente: nella società simulata vi è consapevolezza dei contraenti di apparire all’esternocome società anche se la realtà dei fatti non dà riscontro; l’apparente prescinde da ogni intento di volontà delle parti •

distinzione tra simulazione assoluta (quando appare all’esterno come sociale un’impresa individuale, quando il socio non vuole nessun contratto di società) e simulazione relativa (l’apparente rapporto sociale sottintenda un rapporto

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diverso che le parti hanno interesse a far valere come sociale), ad es. un lavoratore subordinato apparecome socio d’opera per sfuggire ad oneri assicurativi o previdenziali • gli effetti della simulazione verso terzi (artt 1415-16): i soci non possono opporre ai creditori la simulazione, mentrei creditori particolari sì e sono inoltre avvantaggiati rispetto ai creditori sociali se il loro credito è anteriore allacostituzione della società.Partecipazione degli incapaci nelle società di persone: è richiesta la capacità d’agire; il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono partecipare ex novo ad una società, ma solo conservare la partecipazione o continuarne l’esercizio, previa espressa autorizzazione del tribunale nelle società di capitali: rientra nel normale “controllo” del patrimonio del minore ad opera ad es. di un tutore, discorso simile per l’esercizio dei diritti amministrativi non ammesso direttamente per un interdetto.Modificazioni del contratto di società• Società di persone: l’art 2252 stabilisce che il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente, in tal caso è necessaria la maggioranza e non l’unanimità dei soci; il contenuto delle modificazioni può riguardare l’immissione di nuovi soci, l’oggetto sociale, la sede, ecc...• Società di capitali e cooperative: le modificazioni dell’atto vengono adottate dall’assemblea straordinaria (art 2365), secondo la maggioranza stabilita dagli artt 2368-69.Rapporti con i terzi, responsabilità dei creditori sociali e particolariIn generale, come ogni soggetto giuridico, la società risponde col proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: per le società di capitali: il rischio massimo del socio è costituito dal valore della partecipazione sociale di cui ètitolare, godendo così di una responsabilità limitata; i creditori del singolo socio non potranno mai chiedere laliquidazione della quota sociale ma aggrediranno solo i frutti della partecipazione; per le società di persone: i creditori sociali agiscono prima sul patrimonio della società, se questo è insufficientepossono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci; i creditori particolari potranno agire sul patrimonio della società aseconda del grado di autonomia della medesima; per le società mutualistiche e cooperative: vige un triplice regime di responsabilità (limitata, illimitata e limitata adun multiplo della quota).La pubblicità dell’impresa socialeL’art 2200 regolamenta la pubblicità: 1. tutte le società hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 2.

l’obbligo dell’iscrizione non è legato all’attività commerciale; 3. l’efficacia dell’iscrizione è diversa per ogni tipo di società:- società semplici: l’iscrizione nelle parti speciali ha valenza anagrafica, quindi come pubblicità notizia; -

s.n.c. e s.a.s.: l’iscrizione ha efficacia dichiarativa, la mancata registrazione determina una situazione irregolarecon parziale modifica della disciplina rispetto alle società regolari; - società di capitali (s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.): l’iscrizione ha efficacia costitutiva, infatti con questa la società acquistala personalità giuridica che dà l’autonomia patrimoniale e la responsabilità limitata dei soci. Gli amministratori sono tenuti alle procedure di iscrizione, se entro trenta giorni essi non vi provvedono i singoli soci potranno procedere all’iscrizione a spese della società: l’iscrizione avviene presso l’ufficio del registro nella circoscrizione in cui ha sede la società.Elementi caratterizzantiSocietà di persone1. prive di personalità giuridica 2. autonomia patrimoniale imperfetta (soggettività patrimoniale) 3.

organizzate in funzione dell’uomo-socio 4. il socio rischia illimitatamente il proprio patrimonio 5. il socio è amministratore 6. le modificazioni del contratto avvengono con il consenso di tutti i soci 7. il trasferimento di una partecipazione si trasmette inter vivos con il consenso di tutti i soci, per successione mortiscausa spetta agli eredi la liquidazione della somma pari alla quota. Società di capitali 1.hanno personalità giuridica 2.

l’autonomia patrimoniale è perfetta3. sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio 4. il socio rischia limitatamente alla quota sottoscritta 5. il socio esercita il suo diritto di voto per la scelta degli amministratori 6. esistono organi societari 7.

il contratto contiene una deroga alla regola di immodificabilità senza il consenso di tutti i soci 8. le partecipazioni sono liberamente trasferibili Società finanziarie Quelle società aventi ad oggetto una qualsiasi attività finanziaria o comunque caratterizzanti il mercato finanziario. Storia: la legge del 1958 qualificava come finanziarie le società aventi ad oggetto l’assunzione in partecipazioni in altre società; la legge del 1974 sottoponeva al controllo di tali società alla Consob; le leggi che vanno dal 1986 al 1990 ampliano la nozione di società finanziaria ratificando anche la II direttiva Cee; nel 1991 vengono considerate società finanziarie le società che hanno come oggetto sociale prevalente:1. 2. 3.concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma assunzioni in partecipazioni intermediazione tra i cambicon l’art 106 della legge bancaria vengono incorporate queste attività e riservate solo agli intermediari finanziari iscritti in albo tenuto dal Ministro del Tesoro. Società fiduciarie (legge del 1939) Sono società che si propongono di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni. Fatte eccezioni per le attività di revisione e certificazione contabile attribuite alle società di revisione.Convenzioni (o atti) parasociali

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Sono quei contratti, assolutamente non vincolanti per la società, dove alcuni o tutti i soci per tutelare i loro interessi o per sopperire a lacune e deficienze della legislazione pongono in essere un regolamento integrativo dei poteri contenuti nell’atto costitutivo (spesso vietati): • pattuizioni che perseguono i fini del patto leonino: esclusione integrale dagli utili, o esonero della titolarità delleperdite di uno o più soci • sindacati finanziari: viene suddiviso il rischio e agevolano lo smercio di azioni •

sindacati di blocco: sono garanzia per un certo corpo sociale, si attuano attraverso limitazioni alla liberatrasferibilità delle azioni • sindacati di voto: alcuni soci si impegno a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea(sicuramente validi sono quelli all’unanimità, a tempo o con oggetto determinato, dubbi su quelli a maggioranza).SOCIETÀ SEMPLICE (art.2251-2290) NON può avere ad oggetto un’attività commerciale, ma possono costituire oggetto sociale per una s.s.:1. attività agricola 2. società di revisione (controllo contabile e certificazione del bilancio) 3. attività professionale in forma associata (legge Bersani) 4. attività civili 5. società di mero godimento Costituzione Il contratto costitutivo delle s.s. non è soggetto all’osservazione di requisiti formali. La forma scritta è richiesta solo se vi è un conferimento che la richiede. Affinché sia corretto l’atto costitutivo deve avere: 1. pluralità di soggetti (necessità di almeno due soggetti, l’art 2294 sottrae l’incapace alla responsabilità illimitata); 2. oggetto che deve rispettare i requisisti previsti dall’art 1346; 3. la causa definita nell’art 2247; 4. la costituzione di un fondo sociale con i conferimenti. La legge 580 del 1993 prevede l’iscrizione in una sezione speciale del registro d’impresa, tale iscrizione ha carattere puramente anagrafico e di pubblica notizia, non condiziona la regolarità della medesima come nelle s.n.c. e s.a.s. Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere portate a conoscenza di terzi con mezzi idonei ed essere eseguite di regola all’unanimità (se predisposto anche a maggioranza). Conferimenti I conferimenti formano l’attivo patrimoniale iniziale della società e i soci non ne hanno alcun diritto per fini propri. Si può conferire ogni cosa che sia valutabile economicamente: • beni di proprietà: è come se si trattasse di una vendita (sul socio grava anche il rischio del perimento), anche se ilbene è in godimento • crediti: il socio risponde però dell’eventuale insolvenza del debitore •proprio lavoro: non è mai un lavoratore subordinato (ma un socio d’opera) e partecipa solo alla ripartizionedell’eventuale attivo che rimarrà dopo il rimborso del valore nominale dei conferimenti.AmministrazioneL’amministrazione consiste nell’esecuzione di tutti gli atti rivolti allo svolgimento dell’oggetto sociale (potere gestorio di ogni socio illimitatamente responsabile). Esistono due modalità di gestione: A. amministrazione disgiuntiva (art 2257): ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioniche rientrano nell’oggetto sociale, ogni socio può poi opporsi prima che l’atto sia compiuto (diritto di opposizione,su cui giudica la maggioranza dei soci) ed essere libero di eseguirlo o meno B. amministrazione congiuntiva (art 2258): tutti i soci gestiscono dando il loro consenso che diventa necessario,esprimendo il voto o all’unanimità o con il maggioritario, ove sia previsto. Le fonti sono la legge, l’atto costitutivo, il contratto sociale o un atto separato. Di solito si nomina con l’unanimità dei soci. L’amministratore può essere revocato (art 2259) o per giusta causa (per richiesta anche di un singolo socio) o se nominato con atto separato secondo le norme del mandato. I diritti sono: di amministrare e al compenso (art 1709). L’amministratore è colui che rappresenta la società nel rapporto con i terzi. L’art 2260 stabilisce che i diritti e gli obblighi dell’amministratore siano regolati dalle norme del mandato. Obblighi degli amministratori: 1. sono solidalmente ed illimitatamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi imposti dallalegge e dal contratto sociale; 2. non possono servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estraneialla società; 3. devono fornire il rendiconto ai soci non amministratori (eccetto se tutti i soci sono amministratori); 4. ottemperano agli obblighi di iscrizione della società nell’albo speciale e devono tenere le scritture contabili; 5.

devono rispettare le direttive dei soci non amministratori, in tal caso non avranno responsabilità verso la società. Poteri (art 2266 rappresentanza della società): la società acquista diritti ed assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti dell’oggetto sociale. Possiamo distinguere: • con riguardo ai soggetti investiti del potere rappresentativo: non si richiede alcun espresso conferimento di poteri seil contratto nulla dispone in merito oppure se si incarica un esterno è richiesto l’acconsentimento dei soci; • con riguardo ai contenuti della rappresentanza: per vincolare la società l’amministratore deve spendere necessariamente il nome della società e deve avere compiuto un atto, lecito o illecito, purché rientrante nell’oggettosociale. Responsabilità (vige il principio che il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio e questi invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale): 1) si atteggia nei confronti della società e non dei soci (i soci sono responsabili in solido fra loro e in via sussidiariacon la società); 2) solidarietà fra gli amministratori (opera sia in caso di amministrazione congiunta sia disgiunta); 3)

ciascun amministratore può esimersi da responsabilità dimostrando di essere immune da colpa; 4) si estende anche agli amministratori di fatto (quelli che non sono investiti formalmente, ma ne svolgono le relativefunzioni). Cessazione del rapporto di amministrazione: 1. per esclusione: è la soluzione obbligata e coerente solo per chi ritiene la qualità di socio presupposto naturale perl’esercizio delle funzioni amministrative; i poteri di controllo attribuiti ai soci esclusi dall’amministrazione: i.

diritto di informazione che si concreta nella richiesta di notizie e consultazione documenti,

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ii. diritto al rendiconto qualora l’attività imprenditoriale duri da oltre un 1 anno, tali poteri sono necessari nelle società di persone in quanto manca un organo istituzionale per il controllo;2. per revoca: l’art 2259 regola il fenomeno introducendo una diversa normativa a seconda che l’amministratore sia stato nominato nel contratto sociale o con atto separato:i. se nominato con atto separato è sempre revocabile (secondo le norme sul mandato) purché ciò sia disposto con il voto unanime dei soci,ii. se nominato nell’atto costitutivo è revocabile solo in presenza di una giusta causa e sempre in modo unanime salvo possibilità di una richiesta giudiziale da parte di ogni singolo socio;3. per giusta causa: è tale ogni comportamento che costituisce violazione di obblighi di lealtà diligenza ogni atto che rende impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione.Gli utiliL’utile è ciò che deriva dall’attività economica esercitata dalla società. Analizziamo: • l’art 2262: salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione delrendiconto • l’art 2263: la ripartizione dei guadagni e delle perdite deve essere proporzionale ai conferimenti • l’art 2264: la partecipazione agli utili e alle perdite può essere rimessa ad un terzo • l’art 2265: divieto del patto leonino è cioè nullo il patto con cui un socio è escluso dalla partecipazione agli utili L’interesse individuale del socio prevale genericamente sull’interesse del gruppo all’autofinanziamento. La rappresentanza sociale (art 2266)La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. La rappresentanza spetta a ciascun socio e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto regolato dall’art 1396: • se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza spetterà a qualunque socio amministratore• quando il contratto contiene disposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza bisogna valutarne solo l’ammissibilitàRappresentante è colui che ha il potere di manifestare ai terzi la volontà della società e questa acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci. L’amministratore è colui che nei limiti delle competenze legali e statutarie gestisce gli affari della società. Responsabilità per le obbligazioni sociali (artt 2267-69)Art 2267: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Art 2268 (escussione preventiva del patrimonio sociale): il socio, a cui è richiesto il pagamento di debiti sociali, può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale , indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.Art 2269 (responsabilità del nuovo socio): chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Per i creditori particolari dei soci vige l’art 2270, finché dura la società può far valere i suoi diritti solo sugli utili spettanti al debitore, se i beni del debitore non sono sufficienti il creditore può avvalersi sulla quota della partecipazione chiedendo la sua liquidazione in ogni momento, in un termine di tre mesi dalla domanda.Qualità di socioÈ la posizione di membro nella società produttiva di una serie di interessi tutelati dall’ordinamento. Le modalità di acquisto della qualità di socio: con l’adesione al contratto di società; con l’acquisto, inter vivos, di una quota di partecipazione; per effetto della successione mortis causa, sempre che esista una clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.È possibile entrare in possesso della qualità di socio anche attraverso l’acquisto di partecipazioni con usufrutto o pegno, i diritti nel caso di usufrutto:Per gli obblighi relativi al conferimento, se trattasi di pegno, grava sul socio, se usufrutto sull’usufruttuario. Gli obblighi connessi alla partecipazione socialediritto di recesso spettante al socio; diritti dell’usufruttuario: agli utili, di voto, di amministrare; spettanti ad entrambi diritto di controllo e liquidazione della quota.1. obbligo ad eseguire il conferimento, se non determinati sono divisi in parti uguali per il raggiungimento dell’oggetto sociale;

2. i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale;3. obbligo di collaborare al prosieguo dello scopo comune. 4. I diritti relativi alla partecipazione sociale: • diritti amministrativi: diritto di esprimere il proprio parere (diritto

di intervento), diritto di opporsi, diritto di controllo • diritti patrimoniali: diritto agli utili, diritto alla liquidazione della quota, diritto alla quota di liquidazione. Il socio d’opera: è colui che si obbliga a prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale che sia) a favore della società con lo scopo di diventarne socio. La dottrina vuole che il socio d’opera abbia diritto solo a quella parte di saldo attivo che residua dopo la restituzione ai soci che hanno apportato capitali come loro conferimento. La partecipazione è disciplinata dall’art 2263.Scioglimento del singolo rapporto societario (art 2284) Esistono tre possibilità, ispirate sempre e comunque alla conservazione dell’ente societario: A. per morte: ex lege produce lo scioglimento del rapporto, possono però presentarsi due possibilità per i superstiti:scioglimento anticipato della società: i soci superstiti possono liberarsi dell’obbligo di liquidare la quota sociale del

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defunto deliberando all’unanimità, con lo scioglimento anticipato della società, diffuse poi le clausole di consolidazione e di continuazione, quest’ultima può poi essere: - facoltativa: i soci sono obbligati a continuare la società con gli eredi, mentre questi hanno il diritto e nonl’obbligo di aderire al contratto, - obbligatoria: dove c’è l’obbligo a carico di entrambi di continuare il contratto sociale, - automatica: comporta l’automatico sub ingresso degli eredi del defunto, continuazione della società con gli eredi stessi: se c’è l’accordo di tutti gli interessati (soci ed eredi), ci sarà la continuazione, con il consenso gli eredi si assumono tutti gli obblighi;B. per recesso: è un negozio giuridico unilaterale, non formale con il quale un socio dichiara di voler sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società. Si può recedere per (art 2285): a. recesso legale:- se la società è a tempo determinato è possibile in ogni momento ma con un intervallo di tempo tra la comunicazione (tre mesi prima) e la fine,- se è a tempo indeterminato la risoluzione è immediata, sempre che sussista una giusta causa (reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci, deve comunque essere comunicata agli altri soci),b. recesso convenzionale: nei casi previsti del contratto sociale, il recesso si ha mediante una dichiarazione (tacita o espressa) comunicata agli altri soci, se sussiste giusta causa ha effetto immediato, negli altri casi si verifica decorsi tre mesi dalla comunicazione;C. per esclusione: l’esclusione è vista come una sorta di risoluzione parziale del contratto sociale e produce i suoi effetti immediatamente nei confronti delle persone dei soci. Può essere: a. facoltativa: avviene per deliberazione a maggioranza art 2286, le principali motivazioni sono: per graviinadempienze delle obbligazioni, che derivano al socio dalla legge o contratto sociale; se il socio è colpito da provvedimento di interdizione, legale giudiziale o di inabilitazione; per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il procedimento vede (art 2287) una delibera della maggioranza e una successiva comunicazione al socio della decisione: questi può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzioneb. di diritto: (art 2288) il socio fallito, dal giorno stesso, o chi abbia subito la liquidazione della propria quota, dal momento in cui la quota viene realmente liquidata.La liquidazione del socio cessato (art 2289) 1. se solo per un socio, questi o gli eredi percepiscono una somma di danaro pari al valore della quota; 2. se fatta in base alla situazione patrimoniale, vale dalla data dello scioglimento, soddisfatti i creditori sociali; 3. deve avvenire entro i sei mesi dallo scioglimento; 4. il socio receduto o escluso restano responsabili personalmente per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cuisi verifica lo scioglimento e deve essere portato a conoscenza dei terzi.Cause di scioglimento per decorso del termine: i soci possono tuttavia prima della scadenza prorogarlo anche solo operando in modo tacito, continuando cioè a svolgere gli atti societari anche se è decorso il tempo; per conseguimento (o impossibilità) dell’oggetto sociale; per volontà di tutti i soci; per il venir meno della pluralità dei soci: se in sei mesi non è stata ricostituita; per altre cause: o previste dal contratto o sopravvenute (come il fallimento). Liquidazione Verificatasi una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione, che può essere revocata; i principali effetti sono: • gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni • i creditori personali dei soci dovranno aspettare la fine della liquidazione per soddisfarsi Il procedimento (artt 2275-83 e 2309-12) 1. vengono nominati i liquidatori, che prendono il posto degli amministratori, capaci solo di atti necessari 2. viene redatto inventario “d’apertura” 3. vengono pagati i creditori utilizzando l’attivo, che in nessun modo può essere prima ripartito tra i soci 4. vengono definiti i rapporti tra i soci: prima il rimborso del valore nominale dei conferimenti e poi l’eventualeeccedenza 5. con la chiusura del processo la società semplice (come la collettiva irregolare) si estingue.SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art.2291-2312) Secondo l’art 2291 nella S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Tale elemento è necessario, ma non sufficiente in quanto l’oggetto sociale deve avere un’attività lecita. Se si acquista la qualità di socio in una società già esistente si risponde alle obbligazioni anteriori all’acquisto (art 2269) mentre gli eredio il socio uscente rispondono fino alla cessione (art 2290). Atto costitutivo (art 2295) La stipulazione del contratto per una s.n.c. deve avvenire per iscritto, redatto con atto pubblico, o per scrittura privata con l’autentica della firma di un notaio. L’inadempimento comporta il divieto di iscrizione nel registro delle imprese, diventando così irregolare. I requisiti e gli elementi essenziali di tale atto sono disciplinati dall’art 2295:1. i dati anagrafici dei soci: domicilio e cittadinanza. (il minore, l’interdetto e l’inabilitato devono richiedere l’autorizzazione del tribunale, il minore emancipato può esercitare senza curatore purché autorizzato dal tribunale);2. la ragione sociale (pena irregolarità): disciplinata a parte dall’art 2292, deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale;3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili art 2214 4. la sede ed eventuali sedi secondarie: la sede indica il luogo principale dove si trovano gli organi di rappresentanzaed è importante per determinare:

i. il giudice territoriale di competenzaii. il registro d’impresa d’appartenenza per la sede secondaria l’art 2299 disciplina: iiii. . il rapporto di dipendenza economico e organizzativo tra sedi

ii. i mezzi destinati allo svolgimento dell’attività ed un rappresentante stabile iii. l’autonomia nell’ambito degli

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affariiv. è necessario depositare una copia dell’atto originario per la sede secondaria. 5. l’oggetto sociale (art 1346) 6.

i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il metodo di valutazione: il capitale sociale rappresenta il valore in danaro dei conferimenti derivante dalla loro valutazione, con queste funzioni: i. di rilevazione della situazione patrimoniale (vincolistica)ii. di misura delle partecipazioni sociali (organizzativa) iii.di attivazione dell’oggetto socialeiv. di garanzia per i creditori sociali in caso di perdite del capitale sociale non si possono ripartire gli utili fino al reintegro dello stesso (art 2303)7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera: è il contraente che si impegna a conferire la propria attività ed il risultato di questa; il conferimento sarà stabilito dal giudice se non è previsto nel contratto, l’esclusione è dovuta ad un idoneità a svolgere l’attività da prestare8. la distribuzione degli utili: la ripartizione avviene sia per gli utili che per le perdite per ciascun socio (artt 2262-63) 9. la durata della società: viene stabilita la fine della società che può comunque essere prorogata:i. espressamente: quando i soci fissano di comune accordo un nuovo termine prima della scadenza ii. tacitamente: decorso il termine continuano a svolgere gli atti della società (art 2307).Pubblicità (art 2296) Si richiede la forma scritta dell’atto costitutivo, con l’obbligo di depositarlo presso l’ufficio del registro di pertinenza. Se entro trenta giorni dalla stipula non è stato provveduto all’iscrizione i soci possono adempiere a tale obbligo agendo a spese della società. La mancata registrazione non determina l’invalidità del contratto bensì la sua semplice irregolarità. È richiesta la pubblicità legale anche per le modificazioni dell’atto costitutivo. Società irregolare È irregolare la società che non adempie agli obblighi pubblicitari previsti dall’art 2296: è società irregolare di fatto se esistono accordi verbali o taciti. Secondo l’art 2297 fino al momento della registrazione dell’atto, per tutte le operazioni svolte dai soci in nome della società, questi ne rispondono illimitatamente ed i rapporti fra società e terzi sono disciplinati dalle norme (meno favorevoli per i soci) sulle società semplici. La regolarizzazione ha effetto ex-nunc. Conferimenti Simile alle società semplici, possono essere in danaro o meno, in questo secondo caso devono essere in parti uguali e possono essere di ogni tipo basta che siano suscettibili di valutazione economica (è quindi ammesso il socio d’opera). Utili (vedi società semplice) Responsabilità della società (art 2298)il socio amministratore può compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale i poteri dell’amministratore sono limitati da specifiche disposizioni nell’atto costitutivo le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nell’atto obbligo entro 15 giorni dalla nomina dell’amministratore di depositare le firme presso l’ufficio del registro.Responsabilità per obbligazioni sociali (art 2304) I creditori sociali non possono agire in via diretta nei confronti dei soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, il beneficio di escussione opera cioè automaticamente: la società è il debitore formale, i soci solo garanti.Nella collettiva irregolare, mancando un regime di pubblicità legale, si applicano le norme della società semplice. Creditori personali dei soci (art 2305) L’art 2305 sancisce che il creditore particolare, finché dura la società, non può aggredire direttamente il patrimonio sociale (valido anche per le s.s.) e non può chiederne la liquidazione della quota (possibile se la società è irregolare). Nel caso in cui venga effettuato il prosieguo della società si verificano due possibilità: 1) se la proroga è determinata ed espressa è opponibile dal creditore entro 3 mesi dall’iscrizione 2) se avviene in modo tacito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota dimostrandone l’inesistenza di benipersonali per la soddisfare il credito. I soci e Scioglimento (vedi società semplice) Liquidazione Del tutto simile a quella delle società semplici se non fosse per l’obbligo dei liquidatori di redigere un bilancio finale (ovvero un rendiconto del loro lavoro) e il piano di riparto (cioè una proposta di divisione tra i soci dell’attivo). Estinzione La società (regolare) rimane in vita fino a quando non si sia proceduto alla sua cancellazione dal registro delle imprese. La giurisprudenza però considera fondamentale il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, disapplicando l’art 10 l.fall. Questa tesi non sembra convincere i più e quindi anche se la si voglia tenere ancora in vita, la società non potrà più essere dichiarata fallita dopo un anno dalla sua disgregazione.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art.2318) La S.a.s. è una società di persone caratterizzata da due categorie di soci:A. accomandatari: responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, solo loro detengono il potere amministrativo, hanno (art 2318) sostanzialmente gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci delle s.n.c.B. accomandanti: responsabili nei limiti della quota conferita, sono esclusi dall’amministrazione pur controllando la gestione.Per la costituzione di una s.a.s. non è imposta nessuna forma determinata da rispettare, essendo la forma scritta funzionale unicamente all’iscrizione nel registro (la mancata registrazione comporta solo l’irregolarità). Deve però contenere oltre gli elementi indicati nell’art 2295: quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti e la distinta dei conferimenti effettuati dai soci. La ragione sociale (art 2314) deve contenere il nome di almeno uno dei soci

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accomandatari, nel caso sia usato il nome di un accomandante questi diverrà illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali, senza però acquisire un potere di amministrazione.Nomina e revoca amministratori (art 2318) Il potere di gestione può essere conferito esclusivamente ai soci accomandatari e gli accomandanti sono esclusi rigorosamente dalla gestione (art 2320). Se l’atto non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca, sono necessari il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di quelli accomandanti che rappresentino la maggioranza dl capitale sottoscritto (art 2319). Poteri socio accomandante • votare per la nomina degli amministratori • concludere affari per conto della società solo se investiti di una speciale procura per singoli affari • prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori • dare pareri per determinate operazioni • avere comunicazione annuale del bilancio e conto profitti e perdite e di controllarne l’esattezza • trattenere gli utili fittizi eventualmente riscossi. Problemi accomandante l’esclusione del diritto di socio al fallito (art 2288) la partecipazione degli incapaci legali, inabilitati ed emancipati segue la normali regole dell’imprenditore (art 2294) divieto per il socio di esercitare attività concorrente e parteciparvi come socio accomandatario o a responsabilitàillimitata (art 2301)Divieto di immistioneValido per gli accomandanti, che se non lo rispettano diventano responsabili illimitatamente e rischiano di essere esclusi dalla società. Riguarda sia l’amministrazione interna che l’attività esterna e la società resta obbligata per gli atti dell’accomandante solo se questi ha avuto regolare procura, viceversa responsabile sarà solo l’accomandante. Trasferimento della quota degli accomandatari: può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, se mortis causa anche degli eredi degli accomandanti: è liberamente trasferibile per causa di morte, se inter vivos è sottoposto al consenso dellamaggioranza del capitale socialeScioglimento della societàÈ causato, oltre che i normali motivi già visti, dalla presenza di soli soci accomandanti o accomandatari, è concesso un periodo di sei mesi per ripristinare le due tipologie di soci La società in accomandita irregolare Viene considerata tale se l’atto costitutivo non è registrato. L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società, ma solo l’irregolarità. I soci accomandanti rimangono tali salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali (art 2317). Il divieto di immistione ha carattere assoluto e se viene rispettato il socio accomandante resta responsabile limitatamente alla quota sottoscritta.

L’IMPRESA SOCIETARIA A BASE CAPITALISTICAIl contratto art 2247 disciplina le società di capitali: per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. A questi tipi di società è riconosciuta la personalità giuridica che viene acquisita con l’iscrizione dell’atto costitutivo, hanno quindi autonomia patrimoniale rispetto ai soci, rispondono cioè con il loro patrimonio sociale, escludendo il coinvolgimento dei soci, il cui rischio è limitato alla perdita del conferimento. L’organizzazione è basata sulla necessaria presenza di tre distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale (questi ultimi possono anche rispondere personalmente dei danni arrecati). Il funzionamento dell’assemblea è dominato dal principio maggioritario e il peso di ciascun socio è proporzionale a quanto ha investito.SOCIETA’ PERAZIONILe caratteristiche principali sono: limitazione del rischio individuale dei soci con conseguente possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento (assicurata dai titoli azionari) e autonomia patrimoniale della società data dalla personalità giuridica di cui essa è capace. Si formano così due categorie di azionisti: imprenditori e risparmiatori. Il funzionamento segue poi la logica di “chi ha più conferito e più rischia ha più potere”.La disciplina ha subito diverse modifiche dal 1942 ad oggi, soprattutto tra il 1974 e il 1998: nel ’74 sono state introdotte le azioni di risparmio ed è stata creata la Consob, nel ’77 il capitale minimo è stato innalzato a duecento milioni, nell’83 è iniziata una progressiva riforma del mercato mobiliare sfociata nell’emanazione nel ’98 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf).Costituzione (art 2328) Si costituisce per atto pubblico che può essere stipulato in due modi: A. simultaneamente: direttamente dai soci fondatori; B. per pubblica sottoscrizione: i promotori sono solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte per lacostituzione sia verso i terzi che verso la società, come compenso possono riservarsi una partecipazione agli utili, massimo per cinque anni e non maggiore del dieci per cento, il procedimento è più complesso e meno usato:a. b. c.un gruppo di promotori predispone un programma di società (si indica l’oggetto ed il capitale), lo stesso raccoglie le adesione necessarie: deve essere sottoscritto interamente il capitale e versati i tre decimi, convocano poi l’assemblea dei sottoscrittori, devono esserne presenti la metà, dove vengono nominati i primi amministratori e sindaci; infine si arriva alla stipulazione dell’atto costitutivo.L’atto costitutivo deve indicare: 1. dati anagrafici dei soci e degli eventuali promotori, il numero di azioni sottoscritte; 2.

la denominazione, la sede della società e quelle secondarie; 3. l’oggetto sociale (fissa l’ambito dell’attività); 4.l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5. il valore nominale ed il numero delle azioni e se queste

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sono nominali o al portatore; 6. il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8. la partecipazione agli utili eventualmente accordati ai promotori o ai fondatori; 9.

il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando chi ha la rappresentanza; 10. il numero dei componenti il collegio sindacale (restano in carica cinque anni e si nominano due supplenti); 11.la durata della società (può essere modificata); 12. l’importo globale delle spese per la costituzione a carico della società. Spesso si redigono due documenti: l’atto costitutivo (più sintetico) e lo statuto (anch’esso redatto per atto pubblico). Condizioni necessarie (art 2329) per una regolare costituzione sono: • il capitale minimo deve essere di duecento milioni; • il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero; • deposito presso un istituto di credito di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro (vincolati fino alprocedimento di costituzione); • esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali in base all’oggetto. Possiamo suddividere il procedimento di costituzione di una s.p.a. in tre momenti fondamentali: 1. stipulazione dell’atto costitutivo: con la sottoscrizione dell’intero capitale, il versamento dei tre decimi e il depositodell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipula; 2. omologazione da parte delle autorità giudiziaria dell’atto: il procedimento di omologazione è svolto in camera diconsiglio sentito il pubblico ministero, questa può essere negata se si riscontra che una clausola è nulla; 3. iscrizione dell’atto nel registro delle imprese: ciò determina l’acquisto della personalità giuridica della società. Le operazioni compiute prima dell’iscrizione Per le operazioni fatte prima dell’iscrizione in nome della società ne sono responsabili coloro che hanno agito (i promotori) (art 2331), la società resta vincolata solo se queste erano necessarie per la costituzione. Problemi maggiori se l’omologazione, ad es., venga rifiutata, tanto che per una maggior tutela dei terzi una parte della dottrina ritiene che la società sia già esistente prima dell’iscrizione (anche se irregolare), altri che si debba parlare di una società in formazione (a cui imputare gli effetti) o ancora di una società di fatto. Nullità della s.p.a. Con la prima direttiva Cee sulla disciplina della società non si parla di nullità dell’atto costitutivo ma di nullità della società. Le cause possibili di nullità hanno carattere tassativo e sono : 1) mancanza (materiale) dell’atto costitutivo (difetto del consenso dei contraenti); 2) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico (errore di forma); 3) inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo (omologazione rilasciata da tribunaleincompetente); 4) illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale (illegalità dell’attività); 5)

mancanza nell’atto della denominazione della società, conferimenti, oggetto sociale, capitale sottoscritto; 6)inosservanza delle disposizioni dell’art 2329 (mancato versamento dei tre decimi); 7) incapacità di tutti i

soci fondatori (carenza della capacità di agire che inciderebbero sull’efficienza organizzativa); 8) mancanza della pluralità dei fondatori (vizio dell’atto costitutivo per non esser stato stipulato da almeno duepersone). Va ricordato che:• la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro, infatti non opera per il passato bensì per il futuro;• la nullità della società iscritta non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata, per effetto di manipolazioni dell’atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese;• l’eventuale nullità o annullabilità della singola partecipazione societaria, non potrà mai determinare l’invalidità dell’intero contratto.I conferimentiIl conferimento è l’obbligo che il socio si assume di apportare in società una parte del suo patrimonio, il versamento ne costituisce l’esecuzione. L’art 2344 disciplina l’inadempimento del socio all’esecuzione dell’obbligo di conferimento. In tal caso gli amministratori possono iniziare una normale azione giudiziaria e far vendere le azioni a rischio e per conto del socio moroso da un agente di cambio se decorsi quindici giorni dalla diffida pubblicata (in caso di mancato successo deve essere ridotto il capitale sociale). Il socio che vende le azioni anteriormente al completamento dei versamenti rimane obbligato in solido per tre anni. Distinguiamo le tipologie dei conferimenti:A. in danaro: il socio deve versare subito i tre decimi delle azioni sottoscritte; B. in natura: il socio non conferisce denaro bensì beni in proprietà o godimento, in tal caso è necessario effettuare unastima, che deve essere allegata come relazione giurata, tale valutazione è controllata entro i sei mesi dalla costituzione dai soci dagli amministratori e sindaci (per mezzo di un perito) che possono porre sotto revisione tale stima, finché la stima non è verificata le azioni non saranno alienate;C. in crediti: che un socio vanta verso terzi, è necessario che egli garantisca l’esistenza del credito, ma anche l’adempimento del debitore, se insolvente il socio dovrà versare la somma necessaria.Non possono essere conferiti servizi o prestazioni di attività personali, in quanto nella forma della s.p.a. non è prevista la figura del socio d’opera. È possibile che i soci effettuino una prestazione accessoria ma solo come lavoro subordinato. Tutti i conferimenti effettuati creano il capitale sociale che non è suscettibile di distribuzione fra soci, risulta quindi essere l’indice attraverso il quale si determina la posizione del socio e del peso nella società.Le azioniSono titoli di credito causali – in quanto possono esserci solo in base ad un determinato rapporto causale – ovvero documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle s.p.a. e suddividono il capitale sociale in tante quote di partecipazione dette appunto azioni che: 1) hanno tutte lo stesso valore nominale stabilito nell’atto costitutivo (art 2348): non possono essere emesse sotto lapari, sennò si verrebbe a formare un capitale sociale solo apparente, possono invece essere emesse per sovrapprezzo; diversi sono il valore reale – varia nel tempo e si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di

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azioni – e il valore di mercato che risulta giornalmente dai listini ufficiali di borsa (nel caso in qui la società sia quotata) e che risulta ancor più mutevole;2) sono indivisibili: in quanto l’azione rappresenta l’unità minima di partecipazione, se ci sono più proprietari è necessario nominare un rappresentante comune (art 2347) per esercitare i diritti in quanto si instaura tra essi una situazione di proprietà indivisa, tuttavia la società può deliberare di frazionarle – ridurre il valore nominale – o di raggrupparle (situazione vietata se ha l’unico scopo di pregiudicare la posizione di singoli azionisti);3) danno uguaglianza di diritti: (vedi La partecipazione azionaria); 4) devono contenere:− denominazione, sede e durata della società, − data dell’atto costitutivo, iscrizione e indicazione dell’ufficio del registro, −il valore nominale e l’ammontare del capitale sociale, − l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate, − i diritti e gli obblighi;

5) tutte le azioni devono essere sottoscritte dall’amministratore.Le categorie speciali di azioni (art2348) Si distinguono dalle azioni ordinarie e possono essere create con l’atto costitutivo o con modificazione dello stesso. La società gode di ampia autonomia nel modellarle rispettando alcuni limiti tra cui il divieto di emettere azioni a voto plurimo (art 2353). Se queste esistono all’interno della società sono necessarie assemblee speciali per ogni categoria in modo da tutelare i diversi gruppi con interessi non coincidenti: si tutela il gruppo di azionisti e non il singolo. Si possono dividere in: • azioni privilegiate (art 2350): attribuiscono un privilegio ai titolari di solito nella ripartizione degli utili e/o nelrimborso del capitale quando la società si scioglie, subendo però quale limitazione stabilita anch’essa dalla società; •

azioni a voto limitato (art 2351): attribuiscono il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie (è possibile peròimpugnare le delibere delle ordinarie) in cambio di vantaggi patrimoniali; • azioni di risparmio (Tuf):o prive di diritto di voto: ma hanno il diritto di intervento e possono chiedere la convocazione, o vantaggio patrimoniale: attribuiscono un privilegio nella ripartizione degli utili (5% valore nominale) enella percezione di un dividendo maggiorato (2% valore nominale), o non possono superare con le azioni a voto limitato la metà del capitale sociale,o possono essere al portatore; • azioni a favore dei prestatori di lavoro (art 2349): assegnazione straordinaria (e gratuita, o fornendo prestiti egaranzie) di azioni a favore dei propri dipendenti per favorirne l’interessamento, per sostenerle vengono convertitigli utili straordinari che la società intende destinare a tali azioni; • azioni di godimento: servono ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti in caso di riduzione di capitale peresuberanza (viene rimborsato il solo valore nominale), visto che il valore reale è più alto vengono rilasciate questeazioni che non hanno diritto di voto e sono postergate nella ripartizione degli utili.La partecipazione azionariaL’azione è un particolare titolo di credito che incorpora la qualità di socio, attribuendo al possessore diritti ed obblighi. Gli obblighi sono: eseguire o completare il conferimento dovuto; effettuare eventualmente le prestazioni accessorie (frequenti nelle cooperative) non in danaro.Conferisce uguali - l’uguaglianza è relativa (in quanto consente di creare diverse categorie di azioni) e oggettiva (in quanto, all’interno della categoria dà uguali diritti in base al numero di azioni possedute) – diritti ai loro possessori: A.

di natura patrimoniale:a. diritto agli utili (solo se la società decide di distribuire la parte eccedente alla riserva legale),b. diritto alla quota di liquidazione; B. di natura amministrativa:a. diritto di voto: ogni azione attribuisce il diritto di voto, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ne sono esclusi: i soci morosi verso la società; i soci in conflitto di interesse con la società; gli amministratori per le delibere che riguardano le loro responsabilità,b. diritto di intervento in assemblea: esercitabile se il socio è iscritto nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima dell’adunanza,c. diritto di ispezione dei libri sociali e dell’assemblee, d. diritto di impugnare le delibere (purché non ne abbia votato in favore), e. diritto di denuncia al collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, f. diritto di recesso: negozio unilaterale (il socio esprime la propria volontà di sciogliere il legame contrattuale), g. diritto di opzione (art 2441):− i soci sono preferiti rispetto ai terzi per l’acquisto di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni, e sono offerte in proporzione alle azioni già in suo possesso,− per l’esercizio del diritto di opzione è concesso un termine, se ne fanno richiesta avranno diritto di prelazione sulle azioni non optate,non si esercita: se l’interesse della società lo esige o limitatamente ad 1⁄4 di azioni di nuova emissionesottoscritte dai dipendenti della società o per le azioni di nuova emissione con conferimenti in natura.La circolazioneSegue le regole dettate dall’art 1994 e quindi chi acquista in buona fede il possesso del titolo azionario non è soggetto a rivendicazione, il titolo azionario non attribuisce un diritto letterale (ovvero esclusivamente determinato da ciò che c’è scritto): quindi al terzo portatore non sono opponibili eccezioni personali. Le azioni possono essere:• nominative (così quelle delle s.p.a. e delle s.a.p.a.): devono essere intestate ad una persona giuridica o fisica, è perciò necessaria la doppia intestazione che può avvenire o per transfert (operazione gestita dalla società su richiesta

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dell’alienante, esibendo il titolo e provando la propria capacità di disporre, o dell’acquirente sempre con il sistema della doppia firma) o per girata (il venditore gira il titolo all’acquirente e i diritti possono essere esercitati solo dopo l’iscrizione nel libro dei soci, infatti la girata in sé e per sé non produce effetti per la società, se ne deduce che sono possibili più girate);• al portatore (quelle di risparmio e delle sicav): non hanno intestazione, il trasferimento avviene mediante semplice consegna del titolo, il nuovo possessore per esercitare i relativi diritti deve semplicemente presentarle alla società.La circolazione dei titoli quotati in borsa è stata sveltita con l’introduzione del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte Titoli s.p.a. che consente la circolazione fondata su scritture contabili, questa dematerializzazione è diventata obbligatoria con il Tuf. Le azioni possono essere costituite in usufrutto e in pegno: il diritto di voto spetta al creditore mentre quello di opzione al socio, le azioni optate saranno dell’usufruttuario come l’obbligo dei decimi ancora dovuti (al contrario per il pegno). Le limitazioni: legali: ad es. non è possibile vendere azioni di società non iscritta, come non sono trasferibili quelle con prestazioni accessorie senza il consenso dell’amministrazione; contrattuali (poste dall’atto costitutivo): 1. clausole di prelazione: il socio che vuole vendere deve informare e, a parità di condizioni, preferire gli altrisoci, l’eventuale violazione comporta l’inefficacia, la loro introduzione o sospensione deve comunque ritenersi ammissibile con delibera a maggioranza dell’assemblea straordinaria,2. clausole di gradimento: tendono a selezionare l’ingresso di nuovi soci, vietate sono quelle che subordino il trasferimento al placet immotivato ed insindacabile ad es. degli amministratori; patti parasociali: sono estranei e non vincolano la società ma solo i soci che vi aderiscono. Acquisto di azioni proprie Deve essere gestito con la massima prudenza e rispetto delle leggi in quanto comporta pericoli per l’integrità del capitale sociale (ad es. aumento del capitale nominale con capitale reale invariato). È impedita la sottoscrizione (diretta o indiretta) sia nella fase di costituzione sia in occasione dell’aumento del capitale accollandone l’onere agli amministratori (o ai promotori o ai fondatori) o al terzo che fa da intermediario. Ammessa invece per investimento o per sostenere la quotazione dei titoli. Divieti e modalità: • il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la decima parte del capitale sociale; • l’acquisto deve essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibile risultanti dall’ultimobilancio approvato; •le azioni devono essere interamente liberate; • la decisione di acquisto compete all’assemblea ordinaria che ne fissa la modalità, il numero massimo e la durata. Il non rispetto di queste regole non comporta né l’invalidità né l’inefficacia dell’acquisto, ma sono gli amministratori ad incorrere in responsabilità penali, e c’è l’obbligo di dismettere i titoli entro un periodo da uno a tre anni. Casi particolari sono: 1) acquisto da parte di una società controllata di azioni di una controllante (è consentito nei limiti degli utili distribuitie delle riserve disponibili, riguarda azioni liberate e non può essere esercitato il diritto di voto dalla controllatanell’assemblea della controllante); 2) sottoscrizione di azioni della controllante da parte della controllata (divieto assoluto come per le azioni proprie). Alla società è poi fatto divieto di: concedere prestiti o fornire garanzie a favore di soci per l’acquisto di proprie azioni, accettare azioni proprie in garanzia. Sanzione è la nullità dell’operazione. Ammesso è il leveraged buyout particolare tecnica per l’acquisto del controllo di una società nella quale si raggiunge l’obbiettivo senza mai esserci una garanzia in senso tecnico concessa dalla società bersaglio per l’acquisto delle proprie azioni, tutto è conseguenza della fusione. Azionista unico (art 2362): in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad un'unica persona, questa risponderà illimitatamente. Differenza azioni – obbligazioni L’azione incorpora lo status di socio, è un titolo di reddito (fisso) variabile, sono emesse sopra la pari, e il capitale investito partecipa al capitale di rischio. L’obbligazione incorpora solo un diritto di credito (si diventa creditori e non soci) e può essere sempre richiesto il pagamento, reddito fisso, emissione alla pari o sotto la pari, partecipa al capitale di credito.ObbligazioniSono dei titoli di credito a reddito fisso di ugual valore nominale emessi in massa che incorporano un diritto di credito nei confronti della società emittente al pagamento di una determinata somma ad una determinata scadenza e al pagamento di interessi percentuali. Possono essere al portatore o nominative e devono indicare: • la denominazione, l’oggetto e la sede della società con indicazione dell’ufficio del registro di pertinenza;• il capitale sociale versato ed esistente (non possono essere emesse obbligazioni che superino tale somma); • la data di delibera assembleare e iscrizione nel registro; • l’ammontare delle obbligazioni emesse; •le garanzie (art 2413).L’emissione deve essere: deliberata dall’assemblea straordinaria; omologata del tribunale; iscritta nel registro. Sono considerati titoli di massa poiché emessi sulla base di un'unica delibera assembleare, hanno perciò le stesse caratteristiche e forniscono un’unica garanzia; si forma l’assemblea degli azionisti che delibera: sul rappresentante, sulla costituzione di un fondo per le spese, su eventuali modificazioni e comunque su altre situazioni che la interessano. L’art 2410 pone un limite quantitativo, non possono eccedere il capitale versato esistente tranne se sussiste uno dei seguenti casi: le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società sino ai due terzi del valore; l’eccedenza è garantito da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato; se ricorrono particolari situazioni che possono interessare l’economia nazionale. Le tipologie delle obbligazioni: • ordinarie: accordano al sottoscrittore il diritto alla restituzione del capitale maggiorato di interessi; • indicizzate: adeguano il rendimento del titolo all’andamento del mercato finanziario determinando il tasso

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d’interesse in base a indici prestabiliti, evitando così il pericolo della svalutazione; •a premio: che danno il diritto a convenienze oggetto di estrazione; • convertibili in azioni: hanno la facoltà di convertire la posizione di creditore in quella di socio, sia della società cheha emesso il prestito sia di altra società coinvolta nell’operazione, deve inoltre essere contestualmente deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente;• con warrant: attribuiscono all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società, ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute;• subordinate: rimborsabili solo dopo l’integrale soddisfacimento degli altri creditori.Partecipazioni rilevantiSecondo il Tuf sono hanno l’obbligo di informare la società partecipata e la Consob: 1) tutti coloro che partecipano, anche indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al due percento del capitale di questa, è adottato poi un sistema a soglie fisse che obbliga ad una comunicazione quando sisuperi il cinque, sette o dieci per cento e successivi multipli di cinque; 2) le società con azioni quotate che partecipino in alcune non quotate o di diversa natura con una quota superiore aldieci per cento, le successive comunicazioni hanno carattere periodico (ogni sei mesi). Lo scopo è quello di rendere note le reali posizioni di potere all’interno della società: come termine di riferimento sono assunte solo le azioni o quote con diritto di voto; se non è stata fatta comunicazione c’è la sospensione del voto per quelle azioni. Norme particolari sono poi dettate per i settori di particolare interesse (ad es. bancario o assicurativo). L’opa Il passaggio di proprietà di pacchetti azionari di una certa consistenza deve avvenire sempre con la massima trasparenza e per questo l’opa è stata resa obbligatoria, con la riforma del 1998 ne sono rimaste due: • totalitaria successiva: consente a tutti gli azionisti di uscire dalla società a seguito di cambiamenti ai vertici; valanciata quando sia superato il limite del trenta per cento – anche di concerto con altri soggetti - delle azioni ordinarie in mano ad un unico soggetto che deve promuovere un’offerta, a prezzo predeterminato, sulla parte restante del flottante;• residuale: consente agli azionisti di minoranza l’uscita dalla società ad un prezzo equo; deve essere attuata quando qualcuno venga a detenere, anche indirettamente, più del novanta per cento delle azioni ordinarie a meno che in quattro mesi non venga ristabilito un flottante adeguato; se si raggiunge a seguito di una qualsiasi opa più del novantotto per cento ha diritto ad acquistare, se lo aveva già stabilito, le azioni residue (c.d. squeeze-out).Se si considera troppo onerosa l’operazione si può ricorrere ad un’opa preventiva dato che questa non è soggetta a condizioni (usata spesso nel caso in cui l’opa sia amichevole), più articolata è l’opa preventiva parziale che deve avere ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. L’offerta pubblica è una proposta irrevocabile rivolta a tutti alle stesse condizioni, la durata è comprese tra un minimo di quindici giorni ed un massimo di trentacinque e si svolge sotto il controllo della Consob; si svolge in tre fasi:fase preparatoria: l’autore deve comunicare tramite un documento d’offerta la sua intenzione alla Consob; fase delle adesioni all’offerta: sono possibili varie mosse difensive da chi viene attaccato tra cui il lancio di un’opa concorrente (il numero dei rialzi è ora libero); chiusura: il documento dovrà comunque specificare il quantitativo minimo che deve essere raggiunto.Limiti• legali (per le società che operano in particolari settori): per le banche deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia quando superi il cinque per cento, vietato comunque per chi opera in settori diversi detenere quote superiori al quindici per cento (principio di separatezza); per le società assicurative dall’Isvap;• statutari: vengono fissati limiti massimi ai possessi azionari dei soci, che se superati negano il diritto di voto; il discorso non vale in caso di opa;• art 2361: l’assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita se per la misura e l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale; questo divieto non opera per le holdings e se non comportano una modifica sostanziale dell’oggetto;• partecipazioni reciproche: le sottoscrizione reciproche sono pericolose in quanto aumenta il capitale nominale di entrambe senza aumentare quello reale, l’art 2359-quinquies le vieta ponendo come sanzione la nullità; leggermente diverso l’acquisto reciproco che si atteggia come un indiretto rimborso dei conferimenti, quindi una riduzione del capitale reale; riassumendo:o l’incrocio è sempre possibile quando non ci sia nessun legame tra le società e nessuna sia quotata, o ha dei limiti qualitativi (somme utilizzabili non superiori agli utili) e quantitativi (azioni acquistabili sono soloquelle interamente liberate) se c’è un legame, o se infine una delle due è quotata c’è il limite qualitativo del dieci per cento, l’incrocio invece non può superareil tetto del due per cento per quella quotata.Gruppi di societàIl gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria, tutte cioè sotto l’influenza dominante di un’unica società (la capogruppo): ad un’unica impresa sotto il profilo economico-sostanziale corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico-formale. I gruppi possono essere a catena e stellari (o a raggiera), diffusa poi la costituzione di una holding pura a capo di più sub-holdings di settore.È controllata la società che si trovi sotto l’influenza dominante di altra società (controllante), può essere tale: • la società in cui un’altra società detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;• quella in cui un’altra società dispone dei voti sufficiente per influenzare l’assemblea ordinaria; • quella che sta

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sotto l’influenza dominante di un’altra per particolari vincoli contrattuali; • quella sottostante a sindacati di voto. Si considerano collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole. Per una corretta informazione contabile del gruppo è obbligatorio per la controllante redigere il bilancio consolidato del gruppo, un bilancio che consenta di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo eliminando le operazioni tra le componenti. Comunque è da considerare come il gruppo nel nostro ordinamento non sia configurabile come un nuovo soggetto di diritto che si sovrappone alle singole società, cioè non nasce un’attività d’impresa giuridicamente unitaria. Concetto sottolineato dall’impossibilità per la capogruppo di imporre alle “figlie” il compimento di atti a loro contrari (indipendenza formale). Tra l’altro ciascuna società (eventualmente) insolvente risponde solo per le proprie obbligazioni, quindi la capogruppo non è responsabile verso i creditori delle figlie. Sono previste norme di tutela come quella che prevede una responsabilità sia degli amministratori della dominante che delle dominate per i danni da questi ultimi cagionati alla propria società per il fatto di aver accettato le imposizioni del gruppo.Organi sociali (art.2364) Rappresentano lo strumento attraverso il quale la società manifesta la propria volontà, nella s.p.a. sono rappresentati da: assemblea dei soci (organo deliberativo): nomina gli altri organi e dà le direttive per lo svolgimento dell’attivitàsociale amministratori (organo direttivo): gestiscono concretamente l’attività sociale e hanno la rappresentanza sociale collegio sindacale (organo di controllo): svolge azione di controllo sull’attività dagli altri organi e sulla contabilità. L’organo è il mezzo con cui una persona giuridica può esprimere la sua volontà. La rappresentanza presuppone l’esistenza di due volontà ben distinte, quella del rappresentato e quella del rappresentante. Assemblea È l’organo deliberativo della società formato dai soci in adunanza: deve essere convocata dagli amministratori - obbligatoria almeno una volta all’anno o quando è richiesta dal venti per cento del capitale (dieci se quotata) - mediante avviso pubblicato nella gazzetta almeno quindici giorni prima della riunione e contenente: giorno, ora e luogo (dove ha sede la società) dell’adunanza e ordine del giorno (argomenti da trattare redatti analiticamente, cio che non è menzionato non può essere trattato, a meno che non siano delibere sequenziali o accessorie), se gli amministratori non provvedono alla convocazione essa compete ai sindaci o al tribunale con decreto; segue il metodo collegiale in base al maggioritario. Non ha una competenza generica sulla gestione, ma specifica, infatti distinguiamo due tipi di assemblea: 1) ordinaria: convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; si ritiene valida inprima convocazione, se sono presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo), in seconda convocazione non è richiesto nessun quorum costitutivo mentre quello deliberativo è a maggioranza; le decisioni sono adottate con la maggioranza assoluta (50+1); se si riuniscono tutti i soci, sindaci ed amministratori non è necessaria la convocazione poiché trattasi di assemblea totalitaria; gli argomenti di sua competenza sono :− approvazione del bilancio, − nomina e revoca amministratori e sindaci, determinazione del loro compenso, se non previsto, − responsabilità riservate ad essa nell’atto costitutivo, − tutto ciò di cui non si interessa la straordinaria;2) straordinaria: convocata dagli amministratori in caso di modificazioni dell’atto costitutivo, di emissione di obbligazioni, di nomina dei liquidatori e di proposta di concordato preventivo; non è necessario alcun quorum costitutivo, solo il quorum deliberativo (modificabile eventualmente solo in aumento) in prima convocazione deve essere più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione si riduce ad un terzo del capitale, eccezion fatte se la convocazione dipende dai seguenti argomenti che necessitano della maggioranza assoluta:− cambiamento oggetto sociale, − trasformazione società, − scioglimento anticipato della società, −

emissione di azioni privilegiate.L’assemblea è presieduta dalla persona investita di tale carica dall’atto costitutivo o designato dai presenti. Il presidente è assistito da un segretario (non necessario se c’è un notaio) ed ha il compito di redigere il verbale. Entrambi formano l’ufficio di presidenza cui compete: • la verifica della regolarità della convocazione e degli intervenuti;• l’accertamento del quorum; • la conduzione lavori assembleari. Può partecipare all’assemblea chiunque abbia diritto di voto: gli azionisti – con diritto di voto, se iscritti nel libro dei soci e dopo aver depositato cinque giorni prima i titoli azionari presso la sede legale della società – e soggetti diversi (come l’usufruttuario). È poi da ritenere che possa intervenire chiunque non sia stato espressamente inibito; si discute se il socio in conflitto di interessi abbia il divieto assoluto di votare (sospensione del voto) o una più semplice (e corretta secondo Campobasso) limitazione nell’esercizio, visto che la delibera in questo viziata non è sempre annullabile, è infatti necessario a tal fine la prova di resistenza (voto determinante) e danno potenziale (provato) per la società. È ammessa la rappresentanza, la delega però non è concessa agli amministratori, sindaci o dipendenti della società, né a società controllate, né ad aziende o istituti di credito, non si possono rappresentare più di dieci soci (se la società è quotata non più di cinquanta, cento, o duecento soci, in base al capitale) e non sono ammesse deleghe in bianco o per più assemblee. Per la società con azioni quotate sono state introdotte dal Tuf la sollecitazione – richiesta di conferimento di deleghe alla generalità degli azionisti da parte di un committente, che deve essere un socio, tramite un intermediario (ad es. imprese di investimento o banche) – e la raccolta delle deleghe, atta a facilitare il voto dei piccolo azionisti e richiesta solo ai propri associati, entrambe devono contenere le istruzioni di voto e sono revocabili. Ammesso è anche il voto per corrispondenza.Le discussioni e le decisioni devono evincersi dal verbale (sintetico o analitico) redatto dal segretario per le assemblee ordinarie e dal notaio per quelle straordinarie. Nell’ambito dell’assemblea la legge non vieta che i soci si accordino a esercitare il voto in modo identico, ecco i sindacati di voto che sono patti parasociali con vantaggi (ad es. indirizzo unitario all’azione) e pericoli (ad es. per il principio maggioritario) tanto che devono essere comunicati alla Consob (per le quotate) o a volte sono vietati. Nella pratica si distinguono in:

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patto elementare: gli azionisti concordi con l’atteggiamento da tenere procedono alla votazione singolarmente; patto complesso: strutture organizzate da veri e propri organi, i contraenti non partecipano direttamenteall’adunanza ma con rappresentanza. Le delibere assembleari vincolano tutti i soci se conformi alle leggi e all’atto costitutivo, altrimenti possono essere dichiarate invalide: • nulle (per vizi di contenuto): quelle che hanno un oggetto impossibile o illecito e sono soggette alla disciplinagenerale dei negozi nulli; le delibere nulle non possono essere retroattive (cioè non hanno effetti per i terzi in buona fede); la nullità inoltre può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, non è soggetta a prescrizione o a termine di decadenza, se nulla la delibera non può essere convalidata;• annullabili (per vizi di forma): le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo; si applica la disciplina generale sull’annullabilità; possono essere impugnate da amministratori, sindaci, dai soci non intervenuti o dissenzienti; l’impugnabilità deve avvenire entro tre mesi dalla delibera o iscrizione dopo non è più contestabile (così la giurisprudenza); tutte le impugnative aventi ad oggetto le stesse delibere sono risolte da unica sentenza; l’impugnativa può essere proposta solo da chi ne ha interesse; è possibile sostituire la delibera annullata con una sanante con effetto retroattivo (solo per i terzi in buona fede); il procedimento di impugnazione viene proposto dal socio presso il tribunale dove la società ha sede e dimostrare la sua qualità di socio azionista; l’impugnativa non determina la sospensione della deliberazione.AmministratoriEsercitano il potere esecutivo (o gestorio), attuano le deliberazioni dell’assemblea, compiono tutti gli atti di gestione della società, hanno la rappresentanza della società, possono prendere tutte le iniziative necessarie per realizzare lo scopo della società e godono di formale autonomia rispetto all’assemblea (in quanto su di loro ricadono le sanzioni). L’amministrazione può essere affidata (sempre persone fisiche) a soci e non soci, ad un'unica persona (amministratore unico) o a più soggetti (consiglio di amministrazione). Nelle grandi società il consiglio di amministrazione delega alcune funzioni a comitati esecutivi, ad eccezione di alcune funzioni che non possono essere delegate: redazione del bilancio, adozione di provvedimenti atti a ridurre il capitale sociale.I primi amministratori (come il loro compenso) sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente è l’assemblea che lì nomina. La carica di amministratore non può superare i tre anni e sono rieleggibili. Sono esclusi dalla carica gli interdetti, gli inabilitati, gli interdetti dei pubblici uffici per condanne penali, il fallito e le persone giuridiche. Sono poi richiesti specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Entro quindici giorni la nomina deve essere registrata nel registro delle imprese e devono essere depositate le firme autografe degli amministratori. La carica di amministratore può cessare:• per scadenza dei termini; • per revoca: l’assemblea può revocare anche in assenza di giusta causa, provvedendo al risarcimento; • per rinuncia dello stesso previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale; • per decadenza dovuta a cause di incapacità; • per morte. Nel caso si verifichino uno dei tre casi (rinuncia, decadenza, morte) gli amministratori superstiti mediante cooptazione sostituiranno l’amministratore mancante ad eccezione del caso dell’amministratore unico. Il sistema legislativo si preoccupa di garantire sempre la continuazione della società e consequenzialmente degli amministratori rimasti: è però diffusa e valida la clausola simul stabunt simul cadent, che ne permette un ricambio totale se cambia la maggioranza. Poteri degli amministratori: d’iniziativa (possono intraprendere qualunque atto necessario per la gestione della società purché non sia dicompetenza dell’assemblea); esecutivi e di vigilanza; di rappresentanza. Obblighi:redazione del bilancio di esercizio; tenute delle scritture e dei libri obbligatori; divieto di concorrenza: non possono essere soci illimitatamente responsabili di società concorrente divieto di partecipare alle deliberazioni e di prendere garanzie dalla stessa società.Responsabilità degli amministratori: A. verso la società: l’assemblea ordinaria può deliberare un’azione di responsabilità contro l’amministratore, per idanni provocati dall’innoservanza dei loro doveri se tale deliberazione è approvata con voto favorevole da almeno 1/5 del capitale sociale la carica di amministratore è revocata d’ufficio; devono seguire il criterio di diligenza professionale nel loro agire, ma non sono responsabili per i risultati negativi della gestione;B. verso i creditori sociali: solo se il comportamento doloso o colposo dell’amministrazione ha determinato una diminuzione nel patrimonio sociale che è divenuto insufficiente a soddisfare i creditori che possono rivalersi sull’amministrazione;C. verso i singoli soci o i terzi: se danneggiati da atti dolosi o colposi, ad es. un amministratore che gonfia un bilancio può indurre ad elevare il prezzo delle azioni, la responsabilità in tal caso verso i terzi è da considerarsi extra contrattuale.Amministratore di fatto (da non equiparare ai “legali”) è il soggetto, privo della formalità della nomina, che di fatto gestisce la società, di solito sono gli azionisti di comando cioè colori che hanno il reale potere decisionale. Collegio sindacale Il controllo sull’operato degli amministratori è affidato al collegio che inoltre:Il collegio è costituito da tre o cinque sindaci effettivi e da due supplenti, che devono sostituire i primi in caso di decadenza, rinuncia o morte. Vengono normalmente nominati inizialmente nell’atto costitutivo e dopo dall’assemblea ordinaria (lo stesso organo che nomina gli amministratori!). Nelle società quotate almeno un sindaco deve essere eletto tra la minoranza e comunque avere precisi requisiti di onorabilità e professionalità. In quelle non quotate devono – oltre che avere i classici requisiti di professionalità - essere tutti inscritti nel registro dei revisori contabili (persone sia fisiche che giuridiche). Gli spetta un compenso predeterminato ed invariabile durante tutto il periodo in cui restano in carica (tre anni e sono rieleggibili). Non possono essere sindaci: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati, i parenti o

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gli affini degli amministratori entro il quarto grado, i dipendenti della società.L’assemblea può – salvo se siano stati nominati dallo Stato - revocarli solo per giusta causa, possono invece dimettersi quando vogliono (se è possibile immediata sostituzione) e decadono per: scadenza del termine; morte o rinuncia; decadenza: se sussiste una causa ineleggibilità o per assenza ingiustificata. Sia la nomina che la revoca devono essere iscritte nel registro entro quindici giorni. Compiti dei sindaci: •controllo sull’amministrazione: controllo globale, sintetico ed oggettivo dell’operato degli amministratori che miraa vigilare sul rispetto delle norme (hanno il potere-dovere di chiedere in qualsiasi momento gli atti per un controllo); può convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo o promuovere un controllo giudiziario se ha sospetti di gravi irregolarità;• controllo contabile: accertare la tenuta dei libri contabili, riferire sui risultati del bilancio, accertare la consistenza di cassa; nelle società quotate il controllo contabile è affidato ad una società di revisione.Poteri dei sindaci sono quindi: 1. ispezione e controllo; 2. possono chiedere notizie agli amministratori su operazioni sociali e affari particolari; 3. presenziano alle riunioni delle assemblee e consigli di amministrazione; 4.

possono convocare l’assemblea, in caso non siano gli amministratori a farlo; 5. impugnare le delibere dell’assemblea. I poteri dei sindaci comunque si limitano esclusivamente ad un controllo di legalità. Responsabilità: devono adempiere con diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni e a conservare il segreto sui fatti e documenti cui vengono a conoscenza, l’obbligo di risarcimento danni grava solo sui sindaci solidalmente fra loro. Sono soggetti alla responsabilità promossa dall’assemblea e dai creditori sociali, sempre che il patrimonio sia insufficiente. I soci possono usare: A. denuncia al collegio sindacale: ogni socio può denunciare tutti i fatti che possono contrastare con le norme, se taledenuncia è sottoscritta da soci che costituiscono 1/20 del capitale il collegio deve senza indugi indagare epresentare la propria conclusione; B. denuncia all’autorità giudiziaria: i soci che formano 1/10 del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunalese vi sia sospetto di gravi irregolarità dei sindaci o amministratori. Il giudice sentiti gli organi può decidere di ispezionare i libri e procedere alla loro revoca se sussistono irregolarità. E nominare un amministratore giudiziario.accerta la regolare tenuta dei libri contabili accerta la corrispondenza del bilancio con i libri rispetta l’osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio socialeControlli esterniControllo giudiziarioÈ l’unico comune a tutte le società per azioni ed ha per oggetto la legalità (meglio la regolarità) dei singoli atti societari e si esplica attraverso il giudizio di omologazione delle delibere; può essere anche sull’intera gestione. Il tribunale può procedere - mai d’ufficio - solo quando è fondato il sospetto di gravi irregolarità (concetto abbastanza ampio rimesso quindi alla discrezionalità del tribunale) degli amministratori o dei sindaci (art 2409) e solo su richiesta (basta un fondato sospetto per essere legittimati):dei soci: devono essere almeno il decimo del capitale; del pubblico ministero; del commissario liquidatore.• • • Per le società quotate la percentuale dei soci è stata abbassata al cinque per cento e legittimati all’iniziativa sono anche il collegio sindacale e la Consob.Il procedimento si apre con la fase istruttoria (può richiedersi anche un’ispezione), è poi possibile o disporre opportune misure cautelari o, nei casi più gravi, revocare gli organi “colpevoli” e nominare un amministratore giudiziario che deve, prima della chiusura, convocare l’assemblea per nominare ad es. nuovi amministratori. Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa)È un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali, con il compito di garantire il regolare funzionamento dello stesso. È composta da un presidente e quattro membri di nomina governativa. Collabora con le altre autorità di vigilanza (ad es. la Banca d’Italia). Tra i compiti troviamo: ammissione delle azioni alla quotazione in borsa: avviene su domanda dell’interessato dopo un preventivo controllodi regolarità e di possibile accettazione da parte della Consob; prima delle negoziazioni è comunque necessario un prospetto di quotazione contenente tutte le informazioni necessarie; dispone inoltre sull’eventuale sospensione (se non è temporaneamente garantita la regolarità del mercato) ed esclusione (ad es. in caso di prolungata assenza di scambi); informazione societaria: controllata dalla Consob per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare, sono obbligati ad informarla tutti, o quasi, gli strumenti finanziari quotati o non, a volte se su esplicita richiesta oppure in modo continuato o periodico (lo stabilisce la Consob).Revisione contabileHa la funzione di garantire un’informazione di bilancio più completa ed attendibile (superando così il problema del collegio sindacale). È riservata a quelle società iscritte in un apposito albo speciale tenuto dalla Consob. Il conferimento dell’incarico deve essere accettato dal collegio sindacale e iscritto nel registro delle imprese. La società percepirà ovviamente un compenso e rimarrà in carica per tre anni (con possibilità di essere rinominata).La funzione primaria, abbiamo visto, è di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio in merito, quest’ultimo non è però vincolante per la società che può comunque approvare il bilancio. Per svolgere la sua funzione ha diritto di ottenere dagli amministratori tutte le notizie che riterrà utili. Deve adempiere i propri doveri con la diligenza professionale del mandatario, conservando il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza. Funzioni secondarie sono: esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o sulla distribuzione degli acconti.Libri sociali e bilancioSono obbligatorie per tutte le imprese commerciali: il libro giornale; il libro inventari; gli originali o copie di

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lettere, telegrammi e fatture. Per le s.p.a. sono inoltre richiesti (tenuti dagli amministratori): • il libro dei soci: contenente il numero di azioni, il nome del titolare, i trasferimenti e versamenti relativi; • libro delle obbligazioni: indicante la totalità delle obbligazioni emesse o estinte, il nome dei titolari di quellenominative, i trasferimenti, e vincoli relativi; • il libro delle ordinanze e delle delibere delle assemblee; •il libro delle riunioni e delibere del consiglio di amministrazione. Tenuti dal consiglio sindacale e da comitato esecutivo: • il libro delle adunanze e delibere del collegio sindacale; • il libro delle adunanze e del comitato esecutivo. Il rappresentante comune tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni assemblee degli obbligazionisti (se ci sono). Il bilancio È il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio: funzione essenziale è quindi quella di accertare la situazione del patrimonio (aspetto statico) e la redditività (aspetto dinamico) della società. È obbligato (insieme al conto profitti e perdite) dall’art 2217 per gli imprenditori commerciali. È sottoposto a disciplina molto rigorosa in quanto è essenziale: per i soci: come mezzo per conoscere esattamente la situazione patrimoniale (anche strumento legale); per i creditori: per valutare la consistenza del patrimonio per il pagamento del debito; per lo Stato: a fini fiscali.Alla redazione del bilancio partecipano gli amministratori che entro tre mesi devono redigere il documento, il collegio che esamina il documento prima di esporlo all’assemblea deve approvare il bilancio. Così facendo accetta formalmente e riconosce quella situazione patrimoniale della società. Senza però liberare gli amministratori e i sindaci da eventuali irregolarità. Se emergono gli utili l’assemblea prima deduce le somme per le riserve legali, poi le riserve statutarie e infine decide se distribuire o meno gli utili residui sotto forma di dividendi.Il bilancio deve rispettare i principi di chiarezza (assicurare la comprensione delle voci), correttezza (affidata agli amministratori devono avvalersi di criteri tecnici) e verità (per le finalità informative obiettive ed imparziali). È importante anche rispettare il principio di competenza (esclusa la cassa), tenendo presente oneri e proventi di competenza dell’esercizio, e il principio di prudenza (per evitare che compaiano utili non realizzati).Costituito di tre parti : 1. stato patrimoniale: rappresenta la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio (attività e passività) e lasua situazione finanziaria; è ordinato in colonne contrapposte con iscrizione a destra delle passività e a sinistra delleattività; sono ammesse semplificazioni per piccole società; 2. conto economico: esprime il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita) attraverso la rappresentazione deicosti sostenuti e dei ricavi conseguiti nell’esercizio; è articolato in uno schema a scalare che consente di tenerdistinte la gestione ordinaria da quella finanziaria (o straordinaria); 3. nota integrativa: integra con specifiche illustrazioni il contenuto delle altre due parti per agevolarne lacomprensione; sono inclusi i criteri di valutazione, l’elenco delle partecipazioni e la relazione della gestione cheinforma sull’andamento complessivo dei diversi settori di operatività. Nelle prime due sono contenute le voci in ordine previsto dagli art 2424-25, per categoria distinte da lettere maiuscole, sottocategorie distinte da numeri romani e suddivise in altre categorie distinte da numeri arabi. I criteri di valutazione servono ad evitare che si verifichino sottovalutazioni o sovravalutazioni incompatibili con l’oggettività e il principio di rappresentazione veritiera (ad es. le immobilizzazioni materiali ed immateriali devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione ed essere ammortizzato ogni anno di vita, o ancora l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio se acquisito a titolo oneroso e ammortizzato entro 5 anni). Il procedimento di formazione prevede l’approvazione dell’assemblea (senza che questi liberi da colpe gli amministratori o i sindaci), ma può capitare che il bilancio stesso debba essere invalidato: per vizi di procedimento (sarà annullabile) o per vizi di contenuto (unica soluzione la nullità). L’impugnativa può essere proposta in ogni caso anche dalla Consob. Una volta approvato il bilancio esprime gli utili distribuibili ai soci che risultano: dopo che sia stato reintegrato il capitale (se c’è stata una perdita), dopo che sia stata dedotta la riserva legale (imposta per legge e corrispondente alla ventesima parte degli utili) per l’autofinanziamento (obbligatorio in questo caso), dopo che sia stata sottratta la riserva statutaria (prestabilita nello statuto) e dopo ancora che sia stata epurata di un’altra somma per la riserva facoltativa, in alcuni casi in più le riserve occulte (a dir la verità vietate dalla legge). Gli acconti dividendi rispondono all’esigenza di una remunerazione infraannuale del capitale in modo da incentivare.gli investimenti (condizione ad es. è che siano stati previsti dallo statuto e permessi dato l’ultimo bilancio). Il bilancio consolidato di gruppo è un bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio, in esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei singoli bilanci opportunamente rettificati.Modificazioni dell’atto costitutivoDevono essere deliberate dall’assemblea straordinaria (art 2365), ricevere l’omologa dal tribunale ed essere depositate all’ufficio del registro. Finché la procedura non è conclusa non è opponibile ai terzi. Per tutelare le minoranze è stabilito che in caso di delibere particolarmente importante ci sia il diritto di recesso (art 2347), esercitabile dai soci dissenzienti entro tre giorni e da quelli assenti entro quindici; il valore del rimborso delle azioni risulta essere il prezzo medio di borsa dell’ultimo semestre, se la società non è quotata è proporzionale al patrimonio sociale dell’ultimo bilancio.Tipi di modificazione: • cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede all’estero; • aumento del capitale sociale: può essere delegato anche agli amministratori ed è:o a pagamento (o reale): vengono emesse nuove azioni; le azioni precedentemente già in circolazione devono essere liberate; le nuove azioni devono avere un sovrapprezzo (se sono stati accumulati degli utili); diverso il fenomeno dei versamenti in conto capitale fatte dai soci a titolo di conferimento per coprire (o creare un fondo per) le future perdite; offerte prima ai soci che ai risparmiatori per rispettare il diritto di opzione (funzione amministrativa e patrimoniale), i soci attuali sono cioè preferiti ai terzi; l’assemblea deve prestabilire l’ammontare massimo ed il termine,

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o gratuito (o nominale): aumento nominale del capitale senza variazione del patrimonio (viene imputato a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali); può essere attuato o emettendo nuove azioni o aumentando il valore nominale delle azioni già in circolazione;• riduzione del capitale: non può verificarsi nel caso in cui esistano obbligazioni convertibili emesse dalla società: o per esuberanza (o reale): riduzione reale del patrimonio sociale da farsi con notevoli cautele; non può essere tale da far scendere il capitale sociale al di sotto del minimo legale; può aver luogo ad es. mediante liberazionedei soci dei versamenti ancora dovuti,o per perdite (art 2446-47): consiste nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale; è facoltativa se la perdita non sia superiore ad un terzo; è obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo, se poi è stato intaccato il minimo legale l’assemblea deve immediatamente ripristinarlo o procedere ad una trasformazione societaria.L’azzeramento del capitale (art 2447) è possibile se a causa delle perdite il capitale è eroso completamente, azzerato, gli amministratori devono convocare i soci in assemblea per deliberare il reintegro del capitale, altrimenti si avvia la liquidazione della società.Lo scioglimentoLe principali cause di scioglimento di una s.p.a. sono: 1) decorso del termine di durata: fissato nell’atto costitutivo; 2)conseguimento (o impossibilità) dell’oggetto sociale; 3)impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea: non siano attuabili le delibere necessarie; 4) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; 5) scioglimento anticipato: deliberata dall’assemblea straordinaria (nella società non quotata con quorum rafforzati); 6) altre cause previste nello statuto; 7) sentenza che dichiara la nullità; 8) quando per effetto di una riduzione di capitale le azioni di risparmio e quelle a voto limitato superano le ordinarie; 9) liquidazione coatta amministrativa o fallimento. Tali cause operano di diritto, ovvero portano allo stato di liquidazione dal momento del loro verificarsi e sempre da questo momento inizia il divieto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni e l’esposizione degli stessi a responsabilità illimitata e solidale se non lo rispettino (art 2449). La liquidazione Il procedimento si apre con la nomina dei liquidatori, che sostituiscono gli amministratori nel governo della società con le limitazioni classiche del caso: possono compiere solo gli atti necessari e non intraprendere nuove operazioni (in caso contrario ne sono responsabili). Dopo aver pagato tutti i creditori convertendo in danaro l’attivo, la liquidazione si chiude con la ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. La liquidazione può essere revocata solo con il consenso di tutti i soci - con il conseguente pagamento di tutti i creditori e l’approvazione del bilancio finale di liquidazione è la fase finale che porta all’estinzione della società. La giurisprudenza distingue tra liquidazione formale (cancellazione dal registro) e liquidazione sostanziale (effettiva estinzione di tutti i rapporti attivi e passivi).

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONISocietà dotata di personalità giuridica nella quale le quote sono rappresentate da azioni ed esistono due categorie di azionisti: A. azionisti accomandatari: responsabili in maniera solidale e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali,assumono la carica di amministratori in modo permanente salvo revoca solo per il fatto di essere accomandatari, in altre parole non si può essere soci accomandatari se non si è amministratori (nell’accomandita semplice sono solidali tra loro in quanto soci e non in quanto amministratori); l’amministratore risponde solo per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è in carica;B. azionisti accomandanti: responsabili limitatamente della quota conferita. L’organizzazione interna presenta i soliti tre organi della s.p.a., le principali differenze sono che: la denominazione della società deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci più l’indicazione S.a.p.a.; l’atto costitutivo deve indicare i nomi dei soci accomandatari che sono di diritto amministratori, non si può essereaccomandatari senza essere soci; tutte le modifiche devono essere approvate dall’assemblea straordinaria e poi da tutti i soci accomandatari; nelle delibere assembleari con oggetto nomina o revoca dei sindaci o sulla loro responsabilità, i soci accomandatarinon hanno diritto di voto, in modo da garantire l’indipendenza dell’organo di controllo. Può sciogliersi – oltre alle normali cause - se cessano d’ufficio tutti gli amministratori, se entro i sei mesi non siano stati sostituiti o i nuovi amministratori non abbiano accettato la carica. Per questo il collegio ha il compito di nominare un amministratore provvisorio, per l’adempimento della gestione ordinaria di amministrazione. Se vengono invece meno tutti i soci accomandanti la società non è sciolta, per la personalità giuridica dell’ente, ma devono comunque ricostituirsi le due specie di soci.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATAHa la struttura di una società di capitali, con elementi tipici delle società di persone (semplificate molte procedure). Le caratteristiche principali sono:il capitale sociale - mai inferiore ai 10.000,00 € (vecchi 20 milioni di lire) - non è (e non può essere) rappresentato da azioni ma da quote, che non hanno un consistenza fisica (cartacea) e non possono essere trasferite con la stessa semplicità delle azioni per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale); tendenziale maggior rilievo della persona dei soci.

Atto costitutivo

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Deve avvenire per mezzo di atto pubblico, è vietata la costituzione per pubblica sottoscrizione. Secondo l’art 2475 è simile alla s.p.a. ma con alcune differenza: la denominazione sociale può essere formata in qualunque modo purché contenga l’indicazione S.r.l.; l’atto costitutivo vuole la forma pubblica, l’omologazione e la pubblicità; è prevista solo la costituzione simultanea e non per pubblica sottoscrizione; se non avviene il pagamento delle quote gli amministratori esigono il pagamento entro trenta giorni o provvedonoalla loro vendita; le quote sono liberamente trasferibili sia tra vivi che mortis causa però può essere vietato dall’atto costitutivo, per ilrapporto interpersonale che vige in tali società; le quote sono divisibili in frazioni non inferiori a mille lire e se superiore deve essere un suo multiplo; il capitale è diviso in parti in base al numero di soci, le quote possono essere di differenti grandezza e sonoaccorpabili (mantenendo la loro unità) e divisibili. La quota espropriata dal creditore particolare deve essere venduta all’incanto. La S.r.l. non può acquistare le proprie quote, non sono emesse obbligazioni e gli utili non sono divisi in modo proporzionale. Unico socio La costituzione della S.r.l. può avvenire per atto unilaterale ed integrale sottoscrizione dei conferimenti, l’unico socio manterrà la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali a meno che non sia una persona giuridica o sia socio di altra società di capitali o se non sia stata seguita la regolare pubblicità. Per tutelare i terzi, gli amministratori devono provvedere al deposito presso l’ufficio del registro dei dati anagrafici, gli atti devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle delibere del consiglio di amministrazione o risultare da atto scritto. I crediti del socio unico nei confronti della società non godono di prelazione per evitare di pregiudicare gli altri creditori in caso di fallimento. Organi sociali La struttura degli organi sociali di una s.r.l. è molto simile a quella della s.p.a. anche se il loro funzionamento è più snello e meno formale: • l’assemblea è convocata anche a mezzo raccomandata spedita otto giorni prima; non sono previste assemblee diseconda convocazione; l’assemblea ordinaria delibera con il solo raggiungimento del quorum deliberativo, l’assemblea straordinaria invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;• gli amministratori sono nominati dall’assemblea e sono in carica per un periodo superiore ai tre anni, rispondono illimitatamente per le obbligazioni contratte;• il collegio sindacale è obbligatorio solo se il capitale sociale è maggiore di duecento milioni o se previsto nell’atto costitutivo, in mancanza di tale organo ogni socio ha la possibilità di visionare i documenti della gestione, se rappresentano un terzo possono richiedere la revisione della gestione a loro spese;• la gestione amministrativa dipende solo da soci; • le maggioranze richieste sono più elevate rispetto alle s.p.a.: in assemblea ordinaria è richiesta la maggioranza delcapitale sociale (non solo di quello intervenuto), nella straordinaria i due terzi; • le quote possono essere rese intrasferibili.

SOCIETÀ COOPERATIVELe società cooperative sono enti caratterizzati dal perseguimento di uno scopo specifico istituzionale - il cosiddetto scopo mutualistico - e senza fini di speculazione privata (art 45 della Costituzione). Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni e servizi (cooperative di consumo) o lavoro (cooperative di produzione) direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato. I soci sono quindi i destinatari elettivi (ma non esclusivi, non è cioè un diritto dell’essere socio) ed acquisiscono una vantaggio che soddisfi un comune preesistente bisogno economico conseguendo un vantaggio di spesa o una maggior retribuzione. Per venire incontro alle nuove esigenze è stata ammessa (nel 1992) l’entrata di soci che abbiano come unico scopo di apportare il capitale di rischio necessario (soci sovventori). Ammettendo ciò (con la legge Basevi) si è confermato come con uno scopo mutualistico possa coesistere uno scopo oggettivamente lucrativo (anche per i soci “normali”), solo se questo sia secondario e ponendo un limite all’integrale distribuzione degli utili (questo non è compatibile con lo scopo mutualistico).Le principali caratteristiche sono: • scopo mutualistico e non di lucro (come scopo primario); • capitale variabile e non fisso; • numero minimo di soci - nove in generale, cinquanta in cooperative di consumo, venticinque in quelle di lavoro eproduzione, duecento nelle banche di credito e popolari – che devono avere particolari requisiti soggettivi (ad es.nelle cooperative di lavoro i soci devono essere lavoratori); • limite massimo (ottanta milioni) alla quota personale (o al numero di azioni corrispondenti) e agli utili distribuibili; • diritto ad un solo voto per socio: indipendentemente dalle quote possedute; • se cambiano i soci non si modifica l’atto costitutivo; • essere sottoposte alla vigilanza dell’autorità governativa;• responsabilità limitata o illimitata dei soci: a seconda di quanto è stabilito nell’atto. Costituzione Si svolge con le tre fasi tipiche della s.p.a.: 1) stipula contratto: la denominazione è libera ma deve far capire se la responsabilità è limitata o meno; 2) omologazione;3) pubblicità nel registro imprese: con l’iscrizione nel registro acquista personalità giuridica; a cui si aggiungono: 4)

iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative: distinte per sezioni in relazione all’attività svolta; si può goderedi benefici fiscali; 5) iscrizione nello schedario generale della cooperazione tenuto dal Ministero del lavoro: l’iscrizione secondo la leggeBasevi comporta agevolazioni tributarie e altre disposte dal decreto; è necessario affinché possa essere costituita la partecipazione di almeno nove soci e nel caso diminuisca deve essere reintegrata nell’arco di un anno altrimenti si

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procede alla liquidazione della società.Le cause di invalidità sono quelle previste per i contratti, gli (e solo gli) effetti sono regolati dall’art 2332.I sociLa responsabilità può essere: 1) responsabilità limitata: la società risponde con il proprio patrimonio a tutti i debiti sociali, è esclusa qualsiasieventuale responsabilità dei soci; 2) responsabilità sussidiaria multipla limitata: in aggiunta alla responsabilità sociale ogni socio risponde per leobbligazioni sociali per una somma multipla della propria quota; 3) responsabilità sussidiaria multipla illimitata: la misura di partecipazione dei soci non è predeterminata, ma stabilitodagli organi del fallimento o liquidazione coatta attraverso un piano di riparto. Non assumono qualità di socio: 1. nelle cooperative di lavoro: coloro che esercitano un attività in proprio in concorrenza della cooperativa; 2. nelle cooperative di consumo: intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali affini allacooperativa; 3. nelle cooperative agricole: le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. Non possono essere cedute con effetto verso la società le quote o le azioni senza preventiva autorizzazione degli amministratori. Il cedente rimane comunque responsabile per due anni per i versamenti ancora dovuti. Lo scioglimento del rapporto sociale avviene: • per esclusione: mancanza del pagamento totale o parziale delle quote da parte del socio, gravi inadempienze delsocio, se interdetto o inabilitato; l’esclusione deve essere deliberata dall’assemblea e comunicata al socio, che entrotrenta giorni può proporre opposizione al tribunale (si sospende la delibera); è di diritto se il socio è fallito; • per recesso: nel caso sia ammesso dalla legge o atto costitutivo; deve essere comunicato con raccomandata alla società e annotata nel libro dei soci; ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se effettuata tre mesi primaaltrimenti con quella dell’esercizio successivo; • per morte: gli eredi se nell’atto è presente la clausola di continuità possono decidere di continuare o comunquericevere la liquidazione della quota. Il socio che cessa la società è tenuto al pagamento dei conferimenti non versati per due anni dalla data del recesso. Riguardo alla distribuzione degli utili va innanzitutto detto che la riserva legale è quadruplicata rispetto alle s.p.a. (il venti per cento); il vantaggio mutualistico può essere raggiunto con due tecniche: a.

vantaggio immediato: quando la società immediatamente al momento dello scambio pratica prezzi inferiori oretribuzioni superiori al mercato esclusivamente per i soci; b. vantaggio differito: viene attribuito ai soci attraverso i ristorni, somme di danaro distribuite dalla societàperiodicamente, in occasione dell’approvazione del bilancio, in proporzione dei rapporti con la società. La legislazione ha introdotto la mutualità di sistema, che consiste nell’obbligo delle imprese di contribuire al rafforzamento cooperativo e fondare dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo di cooperazioni. Nuove forme di finanziamento I soci sovventori (figura ammessa con la legge 59/1992):i loro conferimenti sono rappresentati da azioni (o quote) liberamente trasferibili; il tasso di remunerazione non può essere maggiorato di più del due per cento rispetto a quello degli altri soci; possono avere più voti ciascuno, ma non più di cinque, e nel complesso mai superare un terzo dei voti totali; possono anche essere amministratori.• • • • Le azioni di partecipazione cooperativa (anch’esse dal 1992): sono una particolare categoria di azioni paragonabili alle azioni di risparmio; possono essere emesse al portatore; sono prive del diritto di voto; danno diritto ad utili maggiorati del due per cento; godono del diritto di prelazione; sono postergare nella partecipazione alle perdite. Organi Sociali• assemblea: hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, è ammesso il voto per corrispondenza;• assemblee separate: se i soci sono più di cinquecento e l’attività si svolge in luoghi diversi, l’atto costitutivo prevede che l’assemblea sia svolta da assemblee parziali nel luogo dove risiede la maggioranza dei soci; devono altresì essere stabiliti i criteri di convocazione, la rappresentanza è ammessa solo da soci e nel limite di cinque soci;• amministratori: devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie, la nomina può essere all’atto o a maggioranza nella assemblea• collegio sindacale: i sindaci possono essere anche non soci e non devono essere iscritti in particolari albi •

collegio dei probiviri: ha la funzione di riesaminare le decisioni degli altri organi (o fra soci) per prevenire una lite. Le cooperative sono gestite dalla disciplina speciale e sono sottoposte alla vigilanza del Ministro del Lavoro, delle associazioni nazionali di rappresentanza (assistenza e tutela delle cooperative) e delle commissioni provinciali. La vigilanza avviene: o con ispezioni ordinarie (una volta ogni due anni dalle associazioni riconosciute) o con ispezioni straordinarie disposte dal Ministro in caso di necessità o irregolare funzionamento. L’autorità può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad una commissione governativa. Bilancio: la disciplina è quella delle s.p.a. anche se è richiesta una specificazione dei criteri seguiti nella gestione ed è stato introdotto l’istituto della revisione obbligatoria (dal 1992). La riserva legale deve essere pari al venti per cento degli utili netti annuali e deve essere istituito obbligatoriamente un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo. Utili: l’art 2518 prevede genericamente che nell’atto costitutivo debba essere stabilita una percentuale massima degli utili ripartibili, successivi interventi legislativi hanno poi precisato che la remunerazione del capitale sociale non può essere superiore a quella dei prestiti sociali, che il relativo tasso può essere aumentato del due per cento per i soci sovventori e che è possibile destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale purché entro certi limiti. Ristorni: diversi dagli utili, costituiscono un diverso modo per attribuire il vantaggio ai soci e cioè un rimborso ai soci di parte del prezzo (in questo caso di mercato) pagato per i beni o i servizi acquistati dalla cooperativa ovvero

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integrazione della retribuzione corrisposta per le prestazioni del socio (a seconda del tipo di cooperativa). Scioglimento: avviene per le cause previste dall’art 2448 (raggiungimento oggetto sociale, decorso dei termini), causa specifica è invece la riduzione dei soci al di sotto del minimo. È sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa o al fallimento, solo se svolgono attività commerciale di base. Consorzi di cooperative: sono forme di organizzazione collettiva cui le società cooperative ricorrono per raggiungere un maggior grado di efficienza e di competitività sul mercato (tipici sono quelli per il coordinamento della produzione e degli scambi).MUTUE ASSICURATRICISono cooperative che vengono costituite fra più persone esposte agli stessi rischi, con lo scopo di formare un fondo patrimoniale comune destinato ad indennizzare quei soci che vengano colpiti effettivamente da sinistro. Mutue assicuratrici: la qualità di socio e quella di assicurato sono inscindibili e interdipendenti, se termina una cessa anche l’altra.Cooperative di assicurazione: il socio che vuole assicurarsi deve stipulare un nuovo contratto (sono situazioni distinte). Hanno responsabilità limitata, il capitale sociale non è predeterminato, imposizione di un fondo a garanzia, minimo di dieci miliardi, avviene con conferimenti dei soci (ammessi i sovventori).

MODIFICAZIONI DELL’IMPRESA SOCIETÀTrasformazione (artt 2498-2500) È il cambiamento del tipo di società, non comporta però estinzione della società preesistente e nascita di una nuova: è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. È possibile se si rimane nello stesso ambito (ad es. lucrativo): è espressamente regolata solo la trasformazione da s.n.c. a s.p.a., mentre non è consentita se comporta la modificazione dello scopo in uno incompatibile con quello originario (ad es. da mutualistico a lucrativo), fanno eccezione i consorzi e le banche popolari. La modifica dell’atto costitutivo richiede: • nelle società di persone: delibera all’unanimità; atto pubblico se diventa s.p.a. o s.r.l.; scrittura privata se s.n.c. os.a.s.; • nelle società di capitali: delibera dell’assemblea straordinaria a maggioranza rafforzata (per le quotate è normale);per le s.a.p.a. il voto di tutti gli accomandatari; se si modifica la responsabilità il socio ha il diritto di recesso; deveessere omologato e pubblicato nel registro il nuovo atto costitutivo. In generale la delibera di trasformazione fissa le basi della società nella nuova veste giuridica, di conseguenza deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto previsti per la nuova forma scelta; deve poi essere allegata un relazione di stima del patrimonio sociale, che forma un unico conferimento in natura; la delibera è soggetta a omologazione ed iscrizione nel registro delle imprese. Non c’è nessuna specifica disciplina per l’invalidità anche se di deve ritenere possibile una successiva dichiarazione di invalidità per vizi o illiceità del solo atto, da escludersi la nullità della società. Effetti: il capitale sociale resta immutato: se modificata in s.p.a. i soci ricevono le azioni in modo proporzionale alla loro quota; i soci di società di capitali e mutualistiche dissenzienti possono recedere; in caso di modica di responsabilità i soci illimitatamente responsabili diventano limitatamente responsabili solo dopo aver avuto il consenso di tutti i creditori per i debiti anteriori, mentre per i nuovi sono già limitati. Fusione (artt 2501-04) La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie – questa disciplina non è applicabile a fenomeni non societari – che consente di ampliare la dimensione e la competitività delle interessate e che dà luogo anche ad una concentrazione giuridica, in altre parole si verifica una riduzione ad unità dei patrimoni di società diverse e la confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa che continua l’attività delle preesistenti, quindi la società incorporante o che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte (art 2504); comporta cioè una modificazione dell’atto costitutivo delle partecipanti, in quanto ad una pluralità se ne sostituisce una sola: • fusione in senso stretto: le società preesistenti si estinguono creando una società nuova e fondendosi in essa; •

fusione per incorporazione: le società sono assorbite da un’unica società già esistente. Può avvenire sia tra società dello tipo simile (fusione omogenea) che diverso (fusione eterogenea, che ha gli stessi limiti della trasformazione), ma non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali. Il procedimento di fusione comprende : 1) progetto di fusione (art 2501): viene redatto dagli amministratori e si stabilisce il contenuto (uguale per tutte lesocietà) che l’assemblea dovrà approvare (compreso ad es. la ragione sociale, il rapporto di cambio delle azioni o quote, la data, la modalità, eventuali vantaggi per particolari tipi di azioni o a favore degli amministratori delle partecipanti, ecc), si tratta in sostanza di un bilancio d’esercizio infraannuale; oltre agli amministratori anche degli esperti (una società di revisione se i soggetti sono quotati) devono redigere una relazione verificandone la congruità e l’adeguatezza;2) delibera di fusione: ovvero approvazione del progetto da parte delle singole assemblee; le maggioranze sono le stesse usate per le modificazioni dell’atto costitutivo; i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso (non riconosciuto in caso di fusione omogenea); deve essere omologata dal tribunale;3) atto di fusione: deve essere redatto per atto pubblico (ma non omologato) ed è soggetto a pubblicità legale; devono passare due mesi dall’ultima delibera prima di poter essere proclamato; efficacia sostitutiva ha l’ultima iscrizione nel registro delle imprese, momento in cui c’è l’unificazione soggettiva e patrimoniale.Riguardo all’invalidità della fusione è stabilito che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte per legge, questa non può più essere pronunciata, non è più possibile tornare indietro salvo solo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione: i creditori o i soci per opporsi hanno solo il tempo tra l’ultima delibera e l’ultima iscrizione.

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Scissione: (art 2504 e legge 22/1991) È l’esatto inverso della fusione (suddivisione di un unico patrimonio in più società) e le azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale sono acquisite direttamente dai soci della società che si scinde e non da quest’ultima, sicché per i soci il contratto sociale continua in forma nuova e diversa. Può essere: • totale: l’intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a più società; •parziale: solo una parte del patrimonio viene trasferita, la società scissa rimane quindi in vita. Possono beneficiarne sia società di nuova costituzione (scissione in senso stretto), sia società già esistenti (scissione per incorporazione), le società interessate possono poi essere anche di diverso tipo, in questo caso ci sono gli stessi limiti della fusione. Sono escluse le società cooperative se ad esse sono adibite società ordinarie. Procedimento: 1) progetto di scissione: redatto dagli amministratori deve contenere, oltre a ciò che è richiesto per l’atto di fusione,l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alle società beneficiarie e i criteri di distribuzione delle azioni o quote, l’atto costitutivo delle nuove società con relative modifiche, con il rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in danaro;2) delibera di scissione: deve comprendere la situazione patrimoniale, con la relazione amministratori sul progetto e quella degli esperti sul rapporto di cambio;3) atto di scissione: deve essere depositato presso l’ufficio del registro e pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Per l’invalidità dell’atto valgono le stesse regole della fusione. Effetti: ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferita orimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui si fanno carico; la scissione diventa efficace dalla data in cui è stata eseguita l’ultima iscrizione nel registro delle imprese; la diretta attribuzione ai soci della società scissa delle azioni o quote delle società beneficiarie; non si tratta di scissione ma di scorporo se le azioni della beneficiaria sono attribuite alla stessa società scissa, con lo scorporo infatti la società scissa non muore ma viene scorporata (proprietaria quindi delle azioni delle nuove società).

I CONTRATTIL’attività d’impresa si risolve in una serie di atti tra loro collegati in funzione dello scopo economico perseguito. Inizialmente venivano distinti i contratti disciplinati dal codice civile e quelli disciplinati dalla legge commerciale, attualmente, con l’unificazione dei due diritti, esiste per i contratti d’impresa una disciplina speciale che: •necessita di iscrizione in albi o elenchi dell’operatore• predispone di strumenti speciali per evitare abusivismo e scorrettezza • prevede regole sulla forma, formazione e sull’invalidità del contratto • predispone dei contenuti obbligatori nel negozio e forme peculiari di pubblicità. Elementi comuni a tutti i contratti d’impresa sono: contenuto e regime degli effetti: opponibilità ai terzi fase precontrattuale: disciplina l’immissione sul mercato di prodotti attraverso pubblicità che devono essereveritiere; necessita di particolari obblighi informativi; dà al consumatore la possibilità di recedere dal contrattoentro un limite (garanzia di trasparenza) la formazione del contratto (art 1330) stabilisce l’efficacia della proposta o dell’accettazione fatta dall’imprenditorenell’esercizio della sua impresa, così come il d.lgs. 50/1992 prevede un diritto del consumatore di recedere daicontratti conclusi al di fuori dei locali commerciali nel termine dei sette giorni (diritto di recesso) l’interpretazione del contratto: le clausole inserite nel contratto influenzano il negozio stesso.Contratti per lo scambio o la distribuzione dei beniCompravendita (art 1470) Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Caratteri del contratto: consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti); con effetti reali (si trasferisce un diritto reale o di credito); a partecipazione bilaterale (venditore-compratore); sinallagmatico (a prestazione reciproche); commutativo (sin dall’inizio si conosce il sacrificio che ognuno dovrà sopportare). Elementi necessari: l’accordo delle parti; l’oggetto deve essere lecito, possibile, determinato e determinabile; libertà di forma (eccezion fatta per beni mobili o immobili registrati); la causa, cioè il prezzo per acquistare il bene (questo distingue la compravendita dalla permuta). Vendite obbligatorie: quando l’oggetto del contratto si trasferisce in un momento successivo dalla conclusione del contratto stesso - da non confondersi con il contratto preliminare in quanto c’è un reale contratto e non un accordo - e sono: vendita di cose generiche: la proprietà passa al compratore con l’individuazione (accordo fra le parti) vendita di cose future: l’oggetto non è ancora esistente ma il compratore lo acquisterà in un secondo momento, nonappena cioè esistente (ad es. un palazzo) vendita di cose altrui: se al momento del contratto la cosa venduta non era del venditore quest’ultimo dovràprocurarsi la proprietà per poi venderla vendita con riserva di proprietà: il bene si trasferisce subito, la proprietà solo dopo il pagamento dell’ultima rata vendita sui documenti: il venditore consegnerà i documenti rappresentativi della merce venduta, questiconsentiranno di ritirare la merce depositata in un magazzino. Obblighi del venditore: • consegnare la cosa: deve consegnare anche i documenti; per legge i rischi sono a carico del compratore nellapratica non è sempre così e si usano principalmente due clausole: o CIF (cost insurance freight) indica che il prezzo include le spese di assicurazione e trasporto spesso si hasu vendita su documenti o FOB (free on board) il venditore provvede a sue spese al caricamento della merce a bordo• trasferire la proprietà della cosa • garanzia per evizione: quando il compratore perde la proprietà della cosa o subisce una limitazione nel godimento,

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il compratore può sospendere il pagamento se ha ragione, viceversa il venditore avrà diritto al risarcimento danni •garanzia sui vizi della cosa: copre tutti i vizi occulti (il compratore deve controllare) ma anche quelli facilmente

riconoscibili e gli apparenti; effetti: risoluzione del contratto o riduzione del prezzo; dura otto giorni (max un anno) •garanzia sulla qualità: se il difetto eccede certi limiti il compratore può recedere, queste le principali cause:

o vendita aliud pro alio: vendita di prestazione di cosa radicalmente diversa, ad es. vendita di olio lubrificatore per motori al posto di olio commestibile, di un cane da caccia anziché un cane da guardia (è causa di risoluzione per inadempimento)o vendita con riserva di gradimento: la vendita si perfeziona dopo che il compratore ha esaminato la merce o

vendita a prova: ha la condizione sospensiva che la merce abbia la qualità pattuita, è quindi un contrattogià perfetto o vendita su campione: contratto immediatamente efficace, si preleva tuttavia un campione per controllo.Obbligazioni del compratore: pagare il prezzo nel tempo e luogo fissato nel contratto. Particolari tipi di vendita: con riserva di proprietà: il compratore diventa proprietario dopo il pagamento di tutte le rate e se ne assume tutti i rischi; la riserva è opponibile ai creditori del compratore solo se anteriore al pignoramento con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà entro un termine prestabilito; massimo per due anni; ha efficacia reale fuori dai locali commerciali: diritto di recesso entro sette giorni a corpo: il prezzo è pattuito in relazione al bene a misura: dove il prezzo è ripartito in base all’unità di misura. Contratto estimatorio (art 1556)Una parte (il tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (l’accipiens) e questi si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca la cosa nel termine prestabilito. Il commerciante avrà a disposizione la merce senza essere obbligato all’acquisto della merce resa. L’acquisto del diritto di proprietà è solo eventuale, si perfeziona solo con il pagamento. Caratteri: è un contratto reale; si perfeziona con la consegna del bene; attribuisce al venditore solo la disponibilità della merce; attribuisce al venditore i rischi in caso di perdita o deterioramento; obbliga il venditore a pagare solo il venduto. Diversità con il contratto di compravendita: contratto consensuale; trasferimento della proprietà; obbligo di pagare sempre il prezzo in cambio della merce.Contratto di somministrazione (art 1559) È il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso un corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Caratteri: è un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti) e di durata (il rapporto è prolungato nel tempo in maniera continuativa o periodica); il prezzo, se non stabilito, si stabilisce come nella vendita; consegna delle cosa individuate e non di servizi (altrimenti avremmo l’appalto); pluralità di prestazioni corrispettive; modalità di pagamento, se periodica al momento della prestazione se continuativa a scadenza stabilita dalle parti. Estinzione del contratto: per scadenza del termine se prevista una data; per recesso di ognuna delle parti se manca un termine; per risoluzione di inadempimento delle parti (con congruo preavviso). Nel contratto di somministrazione possiamo avere le seguenti clausole:a. b.c.di esclusiva: stipulata in favore di un unico fornitore di preferenza: l’utente preferirà un vecchio fornitore al momento del rinnovo del contratto tale diritto ha durata di 5 anni in quanto limita la libertà di concorrenza obbligo di promozione (eventuale).Contratti di distribuzioneContratto di concessione di vendita (o concessione commerciale)Una parte (concedente o produttore) si obbliga a fornire ad un’altra parte (concessionario o distributore) la quantità di prodotto che questi richiede. Il concessionario acquisterà un quantitativo minimo da rivendere in una determinata zona. Il concessionario nel promuovere la commercializzazione dei prodotti del concedente dovrà sottostare alle direttive imposte dal concedente: prezzo di vendita stabilito; efficiente organizzazione; informare dei gusti del consumatore affinché il concedente possa adeguarsi; controlli periodici; assistenza tecnica alla clientela.Contratto di franchisingIl termine tradotto significa affiliazione. Franchisor è l’affiliante o la casa madre, che vuole estendere a nuove realtà territoriali la diffusione dei propri prodotti, ricercando partners locali detti franchisees, con cui stringere accordi. Esistono diverse categorie:franchising di servizi: dove il franchisee offre un servizio sotto l’insegna della ditta, marchio del franchisor franchising di produzione: dove il franchisee fabbrica egli stesso dei prodotti seguendo la direttiva del franchisor, vendendo poi sotto la ditta o marchio del medesimo. franchising di distribuzione: il franchisee vende prodotti in punti vendita con insegna ditta e marchio del franchisor.È un contratto d’impresa a prestazioni corrispettive e di durata per consentire al franchisee di ammortizzare l’investimento. Il contratto gode di esclusiva in quanto il franchisee si impegna a non vendere beni della concorrenza, mentre il franchisor si impegna a non servire altri franchisees sul territorio. Obblighi franchisor: impegno a concedere i segni distintivi, il know-how, l’addestramento del personale, l’assistenza tecnica e commerciale.Obblighi franchisee: obbligo di rispettare gli standard qualitativi, pagare una quota d’ingresso per entrare nella catena dei franchisees, obbligo d’acquisto di una quantità minima di merci.Contratti per l’esecuzione di opere o di serviziAppalto (art 1665) È il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un opera o servizio per altra parte (committente) dietro al pagamento di

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un corrispettivo in danaro. Caratteri: contratto consensuale, oneroso e a prestazioni corrispettive, l’appaltatore è un imprenditore commerciale, ha per oggetto prestazioni di fare.Differenza con la vendita: nell’appalto i beni sono realizzati secondo le esigenze del committente, mentre nella vendita sono prodotti in serie; il primo ha per oggetto un fare, la seconda un dare, nel dubbio si vede cosa prevale. Differenza con il contratto d’opera: in quest’ultimo il prestatore presta il servizio o l’opera esclusivamente con il proprio lavoro senza organizzazione e ha sempre diritto al compenso (senza rischio), l’appaltatore invece utilizza lavoro e capitale e si assume i rischi, è infatti garante per dieci anni per difformità e vizi d’opera.Obblighi dell’appaltatore: •fornire la materia prima • eseguire l’opera e nei tempi prestabiliti, contratto fiduciario basato sulla fiducia reciprocata le parti; non èconsentito effettuare il sub-appalto senza il consenso del committente • eseguire l’opera a regola d’arte secondo il progetto convenuto salvo variazioni:o o oordinate dal committente concordate con il committente necessarie per l’esecuzione del progetto• garantire da eventuali vizi, si ha responsabilità speciale e contrattuale • consentire la verifica del committente dei lavori • consegna dell’opera previo collaudo del committente Obblighi del committente: pagare il prezzo pattuito: modalità a corpo o a misura concedere un eventuale revisione del prezzo se ci sono variazioni riconoscere equi compensi all’appaltatore se ci sono cause di forza maggiore Estinzione del contratto: a.

morte dell’appaltatore: solo se gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera b.perimento dell’opera o impossibilità ad eseguirla. Subappalto: contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed

un terzo, avente ad oggetto la stessa opera (o servizio) che il primo aveva assunto nei confronti del committente, l’appaltatore diventa (sub)committente nei confronti del subappaltatore. Contratti di engineering Con tale contratto una parte (impresa di engineering) si obbliga nei confronti dell’altra ad elaborare o realizzare un progetto (ad es. stabilimento industriale o opera architettonica) ricevendo una somma di danaro integrate da royalities o partecipazioni agli utili dell’attività imprenditoriali avviata in seguito alla realizzazione del progetto. Differenza con l’appalto: l’appalto costruisce solo l’opera, mentre l’engineering comporta anche una serie di servizi accessori come la ricerca e la manutenzione del progetto stesso. Contratto di sponsorizzazione Il soggetto sponsorizzato si obbliga, verso corrispettivo, a fare pubblicità al nome o ad altro segno dello sponsor nello svolgimento della propria attività. Indicano i rapporti contrattuali che implicano l’attuazione della pubblicità commerciale nell’interesse di un’impresa. Può essere attuato in diverse forme: sponsorizzazione televisiva, sportiva, culturale. Contratti di catering Riguarda: approvvigionamento dei viveri; servizio di ristorazione con cucina e preparazione; fornitura di pasti preconfezionati in cucine esterne; fornitura di viveri a bordo di navi, aerei ecc. Contratto di trasporto (art 1678) Contratto con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Caratteri: contratto consensuale, oneroso e con oggetto un obbligazione di risultato. Pubblici servizi di linea: stessi limiti imposti a chi opera in regime di monopolio in modo da assicurare il servizio alla generalità degli utenti e per evitare abusi; inoltre in caso di più richieste simultanee deve essere preferita quella di percorso maggiore (art 1679) Trasporto di persone: il vettore si obbliga a trasferire persone da un luogo ad altro con il pagamento di un biglietto: obblighi del vettore: effettuare il trasporto nei modi stabiliti e garantire l’incolumità dei passeggeri obblighi del viaggiatore: pagare il corrispettivo pattuito e collaborare durante il trasporto con il vettore. Trasporto di cose: il vettore si obbliga a consegnare della merce, su richiesta del mittente il primo dovrà rilasciare un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, che possono avere la clausola all’ordine: • obblighi del vettore: prendere in consegna i beni e custodirli, ne è responsabile in caso di perdita o danni alle cose(responsabilità ex recepito) • obblighi del mittente: indicare il luogo esatto di destinazione, consegnare le merci, pagare il porto (corrispettivostabilito) e rilasciare lettera di vettura documento che consente al vettore di trasportare la merce.Contratto di viaggioBisogna distinguere tra il contratto di organizzazione di viaggio e quello di intermediazione di viaggio, che hanno punti comuni come: il venditore deve informare in maniera precisa sui servizi offerti il consumatore ha diritto ad una copia del contratto e può cederlo in caso non possa usufruirne la revisione del prezzo forfetario è ammessa solo se prevista dal contratto l’organizzazione può annullare il viaggio in caso il numero minimo non sia stato raggiunto Contratto d’albergo Una parte (l’albergatore) si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire all’altra parte (il cliente) l’alloggio in locali ammobiliati ed una serie di servizi accessori necessari o utili. L’albergatore ha responsabilità illimitata per deterioramento, sottrazione o distruzione per ciò che gli è stato consegnato in custodia, limitata invece per le cose che non gli siano state consegnate (fino a cento volte il prezzo dell’alloggio). Contratto di deposito (art 1766) Una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. È regolare se sono depositati beni specifici e individuati o irregolare se sono depositati beni generici, fungibili (denaro; derrate alimentari). È un contratto reale, si perfeziona con la consegna delle cose ed è gratuito. Deposito in albergo: l’albergatore fornisce al cliente, dietro corrispettivo l’alloggio e altri servizi accessori. La sua responsabilità è limitata per una somma non superiore a cento volte la tariffa giornaliera per i beni che il cliente ha lasciato nella camera. Invece è illimitata per l’intero valore dei beni sottratti se l’albergatore ha ricevuto gli oggetti in custodia o se il danno è causato da colpa dell’albergatore. Se il danno è causato dal cliente la responsabilità dell’albergatore viene meno. Deposito nei magazzini generali: nei luoghi di intenso traffico di merci i gestori di

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magazzini si assumono dietro corrispettivo, di provvedere alla custodia e conservazione delle merci che sono state depositate. Si differenziano dai depositi franchi perché le merci custodite non sono soggette a dazi.Contratti per la promozione o la conclusione di affariIl fine di questi contratti è quello di promuovere o agevolare un affare nell’interesse di un’altra persona. Mandato (art 1703) Contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra persona (mandante). La procura è un atto unilaterale mentre il mandato è un contratto. Con rappresentanza (art 1704): al mandatario è stato conferito il potere oltre che di agire per conto del mandatario anche nel nome di questi, senza però essere obbligato nei confronti dei terzi (lo è sempre il mandante), per verificarsi è però necessario che il mandante abiliti il mandatario con la procura (di per sé il contratto è senza rappresentanza). Senza rappresentanza (art 1705): il mandatario agisce in nome proprio, acquista diritti e assume obblighi nei confronti dei terzi, nonostante questi sia a conoscenza del mandato, gli effetti dei relativi atti sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante. Caratteri: è un contratto consensuale; può essere oneroso o gratuito; inter personae non è richiesta alcuna forma, ovvero può essere espresso o tacito. Differenti tipologie: • mandato generale: quando riguarda tutti gli affari del mandante, per atti che rientrano nell’ordinariaamministrazione • mandato speciale: al compimento specifico di un determinato atto •mandato generico: al compimento di tutti gli atti di una determinata categoria (ad es. mandato a vendere) • mandato in rem propriam: se conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi • mandato collettivo: conferito da più persone nell’interesse comune ad un solo mandatario, da comunicare • mandato congiunto: è conferito a più persone che operano congiuntamente • mandato disgiunto: è conferito a più persone che operano disgiuntamente. Per l’acquisto di beni mobili il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario senza rappresentanza: l’acquisto non è diretto, il mandante acquista dal mandatario ma contemporaneamente questi acquista dal terzo, sussiste cioè un doppio trasferimento automatico. Per i beni mobili (o immobili registrati) il mandatario è invece obbligato a ritrasferire automaticamente i beni: la proprietà non solo è acquisita dal mandatario ma a questi rimane finché non si attui il ritrasferimento. Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i relativi diritti, purché ciò non pregiudichi i diritti del mandatario. Da ricordare infine che i beni o i diritti destinati al mandante sono sottratti all’aggressione dei creditori del mandatario purché il mandato o l’acquisto del mandante sia anteriore al pignoramento. Obblighi del mandatario: eseguire l’attività con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettare i limiti ed osservare le istruzioni del contratto, informare il mandante dell’esecuzione, presentare i rendiconti, se a conoscenza dell’insolvenza del terzo ne risponde personalmente, eseguire personalmente l’incarico eccezion fatta se autorizzato dal mandante. Obblighi del mandante: somministrare i mezzi necessari, rimborsare le spese sostenute dal mandatario, pagare l’eventuale compenso, risarcire gli eventuali danni del mandatario. Estinzione del mandato: 1) per decorrenza del termine 2) morte o sopravvenuta incapacità di un interessato 3) per rinunzia del mandatario 4) per revoca del mandante. Per i crediti acquisiti dal mandatario senza rappresentanza il mandante può paralizzare la legittimazione del mandatario a esigere dal terzo l’adempimento se si fa avanti lui stesso e ne esige la prestazione in suo nome.Contratto di commissione (art 1731) È un mandato senza rappresentanza, avente per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Tale figura, il commissionario, si inserisce tra produttore e commerciante. Caratteri del commissionario: è legato all’impresa da rapporto di collaborazione autonoma non promuove affari, ma stipula solo contratti di compravendita agisce nell’interesse del committente ha diritto ad una maggior provvigione (clausola dello star del credere: il commissionario è obbligato a tenerindenne il produttore dalle perdite subite per l’inadempimento del terzo). Contratto di spedizione (art 1737) Mandato senza rappresentanza dove lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere a nome proprio per conto del mandante un contratto di trasporto e compiere operazioni accessorie. Caratteri : • ricerca del vettore disposto ad effettuare la spedizione • la spedizione esaurisce i suoi obblighi quando conclude il contratto di trasporto (diverso dal vettore che conclude ilrapporto una volta consegnata la cosa) • operazioni accessorie: può compiere la temporanea custodia del bene in attesa della conclusione del contratto ditrasporto • l’ordine di trasporto è revocabile da parte del mittente finché la spedizione non abbia ancora concluso il contratto ditrasporto, in caso di revoca può richiedere il rimborso. Contratto d’agenzia (art 1742) Una parte (agente) assume l’incarico di promuovere per conto dell’altra (proponente), dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona. L’agente non stipula contratti ma promuove affari, ricerca clienti. È diversa dalla figura del procacciatore di affari in quanto questi opera solo occasionalmente, mentre l’agente è stabile. Diritti dell’agente: diritto al pagamento della provvigione: una percentuale sul prezzo diritto di esclusiva: il proponente può avere un solo agente per zona diritto di indennità di preavviso: il contratto è stipulato in tempo determinato diritto di indennità per lo scioglimento del contratto diritto di rappresentanza dell’agente. Doveri dell’agente: • promuovere la conclusione di contratti a nome del proponente • rispettare il diritto di esclusiva • informare il proponente sulla situazione del mercato da lui affidatogli. Contratto di mediazione (art 1754) È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad una di esse da rapporti collaborativi di dipendenza o di rappresentanza. Caratteri: imparzialità: il mediatore deve essere neutrale, comunicando tutto alle due parti. indipendenza: non è legato da nessun vincolo contrattuale discontinuità: la sua attività è saltuaria e occasionale il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti non concludono l’affare. Differenze: • con l’agente: rapporto stabile con l’impresa (agisce nell’interesse del proponente) • con il mediatore: autonomo (nessun rapporto con le parti) • con il

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commissionario: rapporto di collaborazione autonoma (non promuove affari ma contratti) • con il concessionario: è legato da patto di esclusiva all’impresa (compra i prodotti e ne assume i rischi). Conto corrente ordinario (art 1823) È un contratto dove le parti si obbligano ad annotare crediti e debiti derivanti da reciproche rimesse, che sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura dello stesso. Alla chiusura si effettueranno le compensazioni necessarie e chi risulta nella posizione creditrice né potrà richiedere il pagamento. Caratteri essenziali: crediti reciproci inesigibili ed indisponibili temporaneamente, compensazione globale a scadenza, liquidazione, non obbliga le parti a concludere uno o più affari, non possono essere ceduti a terzi, i creditori inseriti nel conto corrente non possono compiere atti sui singoli crediti ma esclusivamente sul saldo finale spettante. Non perdono la loro individualità infatti ogni credito produce interessi, non preclude l’esercizio delle azioni, le garanzie reali e personali non si estinguono. La chiusura avviene semestralmente, inviato un estratto conto alle parti per determinare il saldo. L’approvazione tacita o espressa non preclude il diritto di impugnarlo per errori, ma deve essere preposta entro sei mesi pena la decadenza. La chiusura non comporta lo scioglimento ma solo la liquidazione. La durata per il C/C è di regola indeterminata e si potrà recede ad ogni chiusura purché sia stato dato un preavviso di dieci giorni. Valgono le cause legittime di recesso che bloccano il C/C fino alla data di chiusura (nessuna altra partita può essere immessa).Contratti bancariLe imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività primaria è la raccolta del risparmio fra il pubblico e nell’esercizio di credito. Le operazioni di raccolta sono operazioni passive, quelle di credito invece sono operazioni attive. Le operazioni accessorie o servizi bancari sono le altre operazioni a carattere finanziario.Le attività parabancarie sono: leasing, factoring, gestione fondi comuni, carte di credito, credito al consumo ecc. La banca è disciplinata dal 1942 in parte dal codice civile, ma fondamentalmente dal Tuf: infatti le banche devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia. La forma societaria è la s.p.a. oppure società cooperative con azioni e la responsabilità è limitata, con capitale versato non inferiore a quanto stabilito dalla Banca d’Italia. Lo statuto della banca - sottoposta sempre alla vigilanza della Banca d’Italia - è molto specifico. Il codice si limata esclusivamente a regolare alcune tipiche operazioni poste in essere dalla banca. Attualmente la banca deve rispettare alcuni obblighi per assicurare adeguata trasparenza:È obbligata ad informare almeno annualmente il cliente sull’andamento del rapporto ed a non applicare clausole più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate. Per i contratti di durata – permettono alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali – è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto comunicazione completa almeno una volta all’anno. Depositi Bancari È la principale operazione passiva della banca: questa acquista la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (o a richiesta), il cliente percepirà un interesse (più elevato se il deposito è vincolato) comunque non inferiore al tasso definito dalla Banca d’Italia. Nei depositi liberi la banca si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse, obbligatoria una comunicazione. Esistono poi: depositi semplici - non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono il prelevamento, ad es. i buoni fruttiferi e certificati di deposito - e depositi a risparmio che sono comprovati da un documento (il libretto di deposito, con funzione di documento probatorio) poiché al suo interno sono annotate tutte le operazioni firmate dall’impiegato della banca. I libretti possono essere nominativi (le operazioni possono essere svolte esclusivamente dall’interessato) o al portatore (il possesso abilita alla riscossione delle somme depositate). Apertura di Credito È il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione una somma di danaro per un determinato periodo o a tempo indeterminato. È un operazione attiva e non è un mutuo, dato che si realizza anche senza la consegna del danaro. Il cliente può gestire tale credito versando e prelevando secondo la linea di credito concessagli. Può essere effettuata allo scoperto o con garanzia reale o personale (si estinguono solo alla fine del contratto). Recesso da parte della banca (art 1845): • nel contratto a tempo determinato: la banca può recedere se esiste una giusta causa, viene immediatamente sospesala linea di credito ed il cliente ha 15 giorni almeno per restituire le eventuali somme usate nel contratto a tempo indeterminato: può recedere liberamente, ma deve dare un preavviso di 15 giorni nelle n.b.u. (norme bancarie uniformi): non si fa più la distinzione temporale, la banca può recedere liberamentesempre ed il preavviso può essere anche verbale, la restituzione avviene massimo in due giorni. L’anticipazione bancaria (art 1846) Tipica operazione di finanziamento garantita da pegno: la garanzia reale è data da titoli o merci il cui valore si può valutare facilmente, l’ammontare del credito è proporzionale al valore della garanzia e si determina deducendo una percentuale del 10% (scarto) dal valore di stima. Prima della fine il pegno può essere diviso purché sia garantita la somma residua del credito. La banca può richiedere un’integrazione del pegno se ritiene che non sia garantita a sufficienza o diminuisca di un decimo. L’anticipazione può essere: propria (le merci o i titoli costituiscono un pegno regolare, la banca non può disporre della garanzia e restituirà ciò che ha ricevuto) o impropria, quando i titoli o le merci sono costituiti in pegno irregolare. Lo sconto (art 1858) È il contratto con cui la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell’interesse, il cliente cede alla banca con la clausola salvo buon fine il credito stesso. La forma più diffusa è lo sconto di cambiali. È un utile strumento per monetarizzare prima il credito concesso, la banca lucra sulla differenza. La cessione del credito può avvenire anche secondo la clausola del pro-solvendo, quindi lo scontato resta obbligato se non paga il debitore ceduto. Forfaiting: diverso dallo sconto per l’assenza della clausola sbf (la cessione avviene solo pro soluto) e per il fatto che le cambiali sono girate alla banca senza garanzia, niente è possibile contro lo scontatario in caso di insolvenza. Conto corrente Tutte le operazioni bancarie possono essere regolate attraverso il conto corrente, il correntista può

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disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito (art 1852). Anche in questo caso avremo la stipulazione di un contratto con formapubblicità: sono tenute a rendere note al pubblico le condizioni economiche applicate mediante avvisi sintetici e fogli informativi forma: i contratti devono essere redatti per iscritto ed un esemplare consegnato al cliente; pena: nullità del contratto contenuto minimo obbligatorio: per facilitare la comprensione del cliente scritta (pena la nullità). La banca, che svolge un servizio di cassa, rilascerà un blocchetto di assegni e vorrà avere la firma depositata del cliente per consentire i controlli di autenticità. La banca dovrà osservare la disciplina e la diligenza del mandato. Si distingue tra: saldo contabile (determinato da tutte le annotazioni in conto), disponibile (indica l’ammontare del credito disponibile giornaliero) e per valuta (serve per il conteggio degli interessi). Il c/c è un contratto di regola a tempo indeterminato, ha chiusura trimestrale o almeno annuale in caso di saldo attivo, può essere intestato a più persone che possono operarvi congiuntamente o disgiuntamente; agli addebitamente e accreditamenti è stabilita una data convenzionale (detta valuta) diversa da quella dell’operazione.Garanzie bancarie omnibusL’esigenza delle banche di assicurarsi il recupero dei crediti concessi, ha fatto nascere nuove forme di garanzia: •

fideiussione omnibus: è una garanzia personale che si caratterizza per essere una garanzia generale, assicura alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione anche futura del cliente garantito; il fideiussore è in una posizione gravosa perché si può trovare a garantire una serie di obbligazioni che al momento della concessione non erano determinate, anche se determinate per relationem; per maggior tutela il legislatore impone che sia fissato l’importo massimo garantito (art 1938); è produttiva di effetti anche se l’obbligazione principale è dichiarata invalida; ilfideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca a semplice richiesta scritta • pegno omnibus: è previsto in apposite clausole delle norme bancarie uniformi ed ha finalità simili a quelle dellafideiussione; i beni concessi in pegno possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti, presenti efuturi; è valida solo per la banca ed inopponibile agli altri creditori.I crediti documentariÈ un particolare modo di effettuare un pagamento tramite una banca soprattutto nel commercio internazionale. Regolato dall’art 1530: il compratore (ordinante) incarica la propria banca (emittente) di pagare il prezzo della merce al venditore (beneficiario), la banca può o meno obbligarsi nei confronti del beneficiario. Garanzie bancarie internazionaliQueste garanzie hanno diversi nomi, ma la loro disciplina ha raggiunto un certo grado di standardizzazione. La banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta” senza che il beneficiario dimostri l’inadempimento della controparte. La banca si obbliga a pagare anche se l’obbligazione del debitore non è venuta ad esistenza o divenuta impossibile. Servizi di custodiaLa banca mette a disposizione uno scomparto metallico in locali corazzati custoditi (le cassette di sicurezza). Lo sportello del comparto ha una duplice chiave una custodita dal cliente l’altra dalla medesima banca. La banca non può assistere ad operazioni di immissione o prelievo, il contenuto è perciò ignoto alla banca. L’intestazione può essere di più persone e queste potranno accedervi solo se specificato nel contratto, in caso di morte solo dopo la comunicazione ed il consenso di tutti aventi diritto si potrà aprire. Esiste una procedura particolare per l’apertura forzata della cassetta per garantire la disponibilità della cassetta alla banca nel caso in cui alla scadenza l’utente non provveda a vuotarla spontaneamente, o non paghi il canone annuo. La banca risponde solo indirettamente del contenuto della cassetta, è infatti l’utente che deve provare il valore contenuto nella cassetta.Le operazioni parabancarieL’intermediazione finanziaria sono attività ed operazioni che non rientrano nella tipica funzione creditizia della banca.LeasingÈ una tecnica contrattuale nata per soddisfare l’esigenza delle imprese nel disporre di beni strumentali necessari all’attività senza essere costretti ad immobilizzare ingenti quantitativi di capitale. Esistono diverse tipologie di leasing: •

leasing finanziario: è concluso nell’ambito di un operazione trilaterale tra la società di leasing (concedente),l’impresa che usa il bene (utilizzatore) e chi produce il bene (fornitore); il concedente acquista dal fornitore il bene e concede all’utilizzatore il bene dopo la sottoscrizione di un contratto di leasing; caratteristiche: il godimento è concesso per un periodo di tempo determinato (vita tecnica del bene), anche in caso di mancata o ritardata consegna, l’utilizzatore ne diventa responsabile, deve corrispondere un canone periodico e gli è concessa la possibilità di acquistare la proprietà del bene; se è di beni di consumo durevoli o se immobiliare non vi è coincidenza tra durata del leasing e quella del bene che conserva un valore finale non trascurabile; in caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’impresa di leasing ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche se non viene pagata un solo canone ed a trattenere integralmente i canoni riscossi, eccetto il risarcimento danni• leasing operativo: i beni sono concessi direttamente dal produttore che si obbliga anche ad una serie di servizi; la durata è minore della vita economica del bene e i canoni sono pari al valore d’uso del bene stesso• leasing di ritorno (lease-back): un imprenditore vende i propri beni ad una società di leasing che ne paga il prezzo, questa poi stipula un contratto di leasing con il venditore per gli stessi beni; questa tecnica permette all’imprenditore di ottenere un utile strumento di finanziamento nel momento di crisi, in quanto si avranno ad es. i macchinari pagando dei canoni che permetteranno il riacquisto alla scadenza; è stata contestata la liceità di tale operazione simile alla vendita a scopo garanzia, anche se si è giunti ad affermare che non può essere tale mancando un credito preesistente: quindi il lease-back non contrasta affatto con il patto commissorio, che invece costringe il debitore a concedere in garanzia beni di valore superiore.

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FactoringÈ un contratto per la gestione di crediti da parte di una società esterna. L’imprenditore cede ad un factor la sua massa (globale) di crediti presenti e futuri derivanti dai contratti, il factor si obbliga a gestirli e riscuotere i crediti, si vengono così a formare delle imprese di factoring. Esistono due tipologie di cessione: pro solvendo: il cedente garantisce la solvenza del credito e ne riceve il danaro solo dopo il pagamento pro soluto: il factor assicura il pagamento anche in caso di inadempimento. È possibile avere delle anticipazioni e solo nel caso di clausole pro solvendo sono da restituirsi in caso di inadempienza. Carte di credito Sono documenti consentono al titolare di acquistare beni senza l’obbligo del pagamento immediato del prezzo. Esistono due tipologie di carte: le bilaterali (ad es. grandi magazzini) emesse direttamente dall’impresa fornitrice e le trilaterali (ad es. Visa) che sono emesse da imprese specializzate nella gestione di intermediazione dei pagamenti. Queste ultime circolano grazie ad una serie di convenzioni sia con l’esercente sia con il cliente. È un vantaggio per entrambi poiché si evitano spostamenti materiali del danaro. Credito al consumo Costituisce la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di facilitazioni per il consumatore. Tali operazioni sono soggette a pubblicità (per la trasparenza) che deve indicare tutte le condizioni economiche comprensive del tasso annuale effettivo globale (taeg: costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprende gli interessi e gli oneri da sostenere) e del periodo di validità, sono inoltre riservate alle banche, agli intermediari finanziari e ai venditori (se abilitati). L’organo che deve vigilare sul rispetto delle norme è la Banca d’Italia. Fondi comuni mobiliari aperti (l. 77/1983 modificata con la d.lgs. 83/1992) Caratteri principali: è istituito e gestito da una società di gestione nell’interesse dei partecipanti le cui quote sono tutte di ugual valorenominale e sono investite dalla società secondo criteri predeterminati la società di gestione, con la forma di spa, deve avere come oggetto esclusivo la gestione di organismi collettivi diinvestimento e un capitale minimo di due miliardi è un patrimonio autonomo composto da danaro e valori mobiliari distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dellasocietà e dei partecipanti sono caratterizzati da un facile e pronto realizzo i valori sono custoditi presso una banca depositaria, che funge da tramite per tutte le operazioni non ci sono limiti all’ingresso di nuovi partecipanti la gestione è controllata dalla banca depositaria, dalla società di revisione, dalla Banca d’Italia, dalla Consob per la trasparenza la società di gestione deve redigere particolari scritture contabili del fondo. Fondi comuni mobiliari chiusi La struttura organizzativa e la disciplina è simile a quelli aperti, ecco le principali differenze: • le relative società devono avere un capitale versato non inferiore a cinque miliardi • l’emissione delle quote deve essere unica, se non si raggiunge il limite prestabilito il fondo non può essere istituitoe i sottoscrittori sono liberati • la durata deve essere compresa tra cinque e dieci anni • i partecipanti non possono recedere in ogni momento, possono realizzare solo vendendo le quote • il patrimonio deve essere investito in valori mobiliari non quotati (tra il 40% e l’80%), in azioni quotate e in titoli diStato (per entrambe massimo il 20%) • è poco sviluppato per i lunghi tempi di realizzo e gli elevati rischi, è quindi i partecipanti principali sono gliinvestitori istituzionali (ad es. fondi pensione, enti previdenziali) Fondi immobiliari (l. 86/1994 modificata dal d. lgs. 503/1995) Struttura e organizzazione simile ai fondi mobiliari, ma: l’oggetto esclusivo deve essere la gestione di soli fondi immobiliari l’ammontare del fondo deve essere di minimo duecento miliardi la durata è compresa tra dieci e trenta anni la società deve avvalersi per ciascun fondo di un collegio di periti. Fondi pensione (l. 335/1995) Caratteri: • si dividono in fondi esterni (associazione riconosciuta o non) e fondi interni •

è possibile acquistare solo partecipazioni in società immobiliari e quote in fondi comuni chiusi • in caso di crisi si applica l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. Sicav (Società di investimento a capitale variabile) (d. lgs. 84/1992)Hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante offerta continuativa al pubblico di proprie azioni. Gli investitori sono perciò azionisti e possono recedere in ogni momento: è una società a capitale variabile. Il capitale deve essere interamente versato dai soci. Le azioni possono essere solo nominative o al portatore.Contratti di borsaSono contratti standardizzati con oggetto il trasferimento della proprietà di un determinato quantitativo di titoli di credito di massa individuati solo nel genere la cui esecuzione è differita ad una scadenza predeterminata. Chi intende acquistare titoli quotati è tenuto a rivolgersi ad un intermediario conferendogli un ordine di borsa. Dal 1996 le negoziazioni alle grida sono state sostituite da un sistema telematico ed il trasferimento avviene mediante semplici scritturazioni contabili, controllate, come il resto, dalla Consob.Si distingue tra contratti: a contanti: la compravendita deve essere eseguita entro un termine massimo di cinque giorni, la liquidazione avviene con cadenza giornaliera e la stanza di compensazione determina il saldo, dal 1996 è l’unica normapermessa a termine: la liquidazione è unica per tutti i contratti conclusi in un determinato periodo a premio: il compratore (o il venditore) si riservava il diritto di non eseguirlo, dietro pagamento di un premio di riporto: una parte (il riportato) trasferisce in proprietà all’altra parte (il riportatore) titoli della stessa specie versoun rimborso (si ha duplice trasferimento di titoli); quando si usa fuori borsa serve per assicurare la temporanea

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possibilità di titoli al riportatore; è un contratto reale Dal 1994 è stato introdotto l’Item, il mercato dei derivati (strumenti finanziari collegati alle variazioni di indici di borsa relativi a valori mobiliari) dove si scambiano: • futures: contratti uniformi a termine su strumenti finanziari con i quali le parti si obbligano a scambiarsi allascadenza un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito, nel caso di futures su indici una somma pari alla differenza tra il valore dell’indice alla stipula e quello di scadenza • options: una delle parti acquista, dietro pagamento di un premio, la facoltà di ritirare (call option) o di consegnare(put option) un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio) entro una scadenza, negli options su indici si acquista il diritto di ricevere una somma di denaro pari alla differenza tra il prezzo di esercizio e quello dell’indici alla scadenza• swaps: stesse operazioni ma l’andamento è riferito al tasso di interesse o alle valute straniere La Consob vigila sull’intero mercato borsistico impedendo l’avverarsi del reato di aggiotaggio (divulgazione di notizie false o tendenziose) o dell’insider trading (operazioni speculative fatte da chi è in possesso di informazioni non ancora note agli investitori per la particolare posizione, ad es. amministratori di una s.p.a.).Contratto di assicurazione È il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). L’assicuratore è un imprenditore e l’attività può essere esercitata solo come s.p.a., cooperative a responsabilità limitata e mutue assicurazioni, previa autorizzazione dell’Isvap, sono società che devono tenere particolari scritture contabili e sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa. Il contratto si articola sul rischio dell’assicuratore (possibilità che si verifichi un evento) e il premio pagato anticipatamente dell’assicurato. Il contratto può essere: contro i danni: l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro; il dannodeve essere effettivamente subito dall’assicurato e comunque l’indennizzo non può mai superare il valore della cosa perita; nella categoria rientra anche l’assicurazione della responsabilità civile (l’assicuratore si obbliga, nei limiti di un massimale, a tenere indenne l’assicurato da quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danno per sua causa) sulla vita: l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ad es. morte); è ammesso il riscatto che consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati, la riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto.Contratto di associazione in partecipazione (art 2549) Con questo contratto una parte (l’associante) attribuisce ad un’altra (l’associato) una partecipazione agli (eventuali) utili della sua impresa o di uno dei suoi affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto, se ne deduce che l’attività d’impresa o l’affare sono e restano imputabili al solo associante.TITOLI DI CREDITOSono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione: pagamento di una somma di danaro (titoli di credito in senso stretto: ad es. cambiale o assegno), riconsegna di merci depositate (titoli di credito rappresentativi di merci: ad es. fede di deposito), diritti (titoli di partecipazione: ad es. azioni). Fra i titoli di credito si distingue tra titoli individuali (emessi dal debitore per una precisa operazione economica: come gli assegni o le cambiali) e titoli di massa (rappresentano frazioni di ugual valore nominale: come le azioni).La funzione primaria è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito (art 1260 ss.). Chi acquista il titolo vuole acquistare il diritto in esso menzionato e non il pezzo di carta e ciò si comprende dai caratteri essenziali che permettono di definirlo come un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato:• autonomia del diritto: chi ne acquista la proprietà diventa titolare del diritto (possesso di buona fede vale titolo) •

letteralità: si acquista il diritto il cui contenuto si ricava esclusivamente da ciò che è scritto nel documento •legittimazione: chi ha il possesso materiale è legittimato all’esercizio del diritto cartolare • vincoli: devono esserci

sul titolo, altrimenti non valgono.La creazione del titolo si basa su un precedente rapporto fondamentale (o causale) tra le parti e lo riproduce in forma cartolare (si parla così di rapporto cartolare) esprimendo il diritto cartolare destinato poi a circolare: titoli causali (con determinato rapporto giuridico fondamentale) e titoli astratti (il rapporto non è specificatamente menzionato). Titolare del diritto è il proprietario, legittimato al suo esercizio è invece il possessore, si parla di circolazione regolare, quando si trasferisce con un valido negozio, o irregolare (ad es. dopo un furto), in quest’ultimo caso il “derubato” può rivalersi sul “ladro” per i danni subiti ma se il titolo è stato acquistato in buona fede da un terzo questi non è soggetto a rivendicazione; le norme sulla circolazione distinguono tra titoli:• al portatore: circolano mediante la semplice consegna del titolo, la proprietà è di chi lo detiene • all’ordine: sono intestati ad una persona determinata, circolano mediante consegna materiale con la girata • nominativi: l’intestazione risulta da una doppia intestazione, circolano mediante transfert (ogni passaggio richiedela doppia firma) o girata (per esercitare i diritti bisogna che il possessore - ultimo - si registri). Eccezioni che il debitore può opporre per non adempiere ai suoi obblighi sono: reali: di forma, sulla letteralità, falsità della firma, mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio personali: derivanti dal rapporto fondamentale, fondate su rapporti personali, difettose di titolarità, malafede ocolpa grave, intenzione di arrecare danno (exceptio doli) Ammortamento: speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione; è ammesso solo in caso di

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smarrimento, furto o distruzione del titolo stesso; non è ammesso per i titoli al portatore. Titoli impropri: il trasferimento del diritto è consentito senza l’osservanza delle forme proprie della cessione (ad es. polizza di assicurazione).La Cambiale(l. 1669/1933 e Convenzione di Ginevra del 1930) È un titolo di credito all’ordine il cui compito è quello di differire il pagamento di una somma di danaro, con lapossibilità di monetarizzare facilmente il credito concesso. Esistono: • cambiale tratta: una persona (traente) ordina ad un’altra (trattario) di pagare una somma di danaro al portatore deltitolo; ha la struttura di un ordine di pagamento •vaglia cambiario (pagherò): l’emittente si assume l’obbligo d pagare al prenditore, che riceve i vantaggi dellapromessa di pagamento.Caratteristiche circola mediante girata è un titolo astratto ma rigorosamente formale può incorporare una pluralità di obbligazioni è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali (per un pronto soddisfacimento). Requisiti formaliessenziali: o la denominazione di cambiale o l’ordine incondizionato (pagherete a...) o la promessa incondizionata (pagherò a ...) o il nome del trattario colui che è designato a pagare o il nome del primo prenditore e la data di emissione o la sottoscrizione del traente (o emittente): deve essere autografanaturali: o indicazione della scadenza o indicazione del luogo di emissione o indicazione del luogo di pagamento.Non è fondamentale il bollo, infatti la sua mancanza priva esclusivamente la cambiale del titolo di esecutività. Cambiale in bianco: non ha valore di cambiale, solo al momento del pagamento deve essere completa per richiederne il pagamento. Il rischio è che sia riempita in modo difforme da quanto pattuito. Ha validità di tre anni e non è opponibile al portatore tardivo che ha ricevuto il documento già riempito. Rappresentanza: l’assunzione di obbligazione cambiaria è considerata sempre un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, quindi nel caso degli incapaci il rappresentante può assumere obbligazioni cambiarie solo dopo l’autorizzazione del tribunale. Per l’inabilitato (ed il minore emancipato) è previsto che la sua firma sia seguita da quella del curatore con clausola “per assistenza”, se manca il curatore è obbligato in solido. In caso di rappresentanza di un imprenditore commerciale chi ha l’incarico può contrarre l’obbligazione salvo che non sia specificato diversamente nell’atto di conferimento, altrimenti non può assumerne.Obbligazioni cambiarie: l’invalidità della singola obbligazione non incide sulla validità delle altre quindi esiste un indipendenza reciproca. Tutti gli obbligati sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo. Distinguiamo pero due categorie di obbligati: diretti (emittente, accettante, avallanti) e di regresso (traente, giranti, avallanti e accettante per intervento). L’azione nei confronti dei primi non è subordinata a particolari formalità, mentre quella di regresso è necessaria affinché si verifichino determinate situazioni sostanziali (rifiuto accettazione o pagamento). Accettazione della cambialeÈ la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza: la presentazione del portatore per l’accettazione costituisce una facoltà del portatore ed il traente può anche vietare che sia presentata per l’accettazione; è obbligatoria: per le cambiali a certo tempo vista (l’accettazione ne determina la data di scadenza) e se l’accettazione è prescritta dal traente o giratario. L’accettazione è iscritta sulla cambiale risulta definitiva con la restituzione del titolo, prima di questo momento può essere sempre revocata mediante cancellazione. Il rifiuto espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza.L’avallo (l. camb.) È una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. È una tipica forma di garanzia cambiaria risultante dal foglio di allungamento: l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato, tra di loro l’avallante è obbligato di garanzia successiva rispetto all’avallato. Se ci sono più soggetti prestanti (coavallanti) questi sono obbligati in solido fra loro e in successione all’avallato. Differenza con la fideiussione: questa è accessoria, l’avallo è una garanzia autonoma e se invalido non si converte mai nella seconda, inoltre non gli si applicano le norme proprie della fideiussione. La cambiale ipotecaria: il pagamento della cambiale può essere garantito dall’ipoteca o pegno. L’ipoteca rilasciata deve essere iscritta sia nei registri immobiliari sia annotato sulla stessa cambiale. Si trasferisce automaticamente con la girata. La cancellazione dell’ipoteca può avvenire anche prima del pagamento, annotandola sul titolo stesso, ciò comporta la perdita di azione di regresso per i giranti prima della cancellazione. Circolazione: può circolare liberamente se non specificato diversamente dal traente o dall’emittente sul titolo stesso. Il pagamento avviene al legittimato che giustifica il suo diritto con una serie di girate continue; la clausola non all’ordine se apposta dal girante limita la responsabilità dello stesso; può girare anche per procura. Cambiali finanziarie: sono uno strumento alternativo per la raccolta da parte delle imprese direttamente dal pubblico di capitale a breve termine, hanno la stessa struttura del pagherò cambiario solo che sono emessi in serie e possono essere girate solo con la clausola “senza garanzia”. Azione cambiaria Legittimato a richiedere il pagamento è il portatore della cambiale, chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate senza dover verificare l’autenticità della firma. Il termine di scadenza è essenziale, anche se il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale. In caso il pagamento non avvenga – regime processuale molto più rapido - si distingue come azione possibile tra: • diretta: senza particolari formalità il portatore deve osservare solo il termine di prescrizione; soggetti: emittente,

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accettante e loro avallanti • di regresso: può essere esercitata alla scadenza (quando non c’è stato il pagamento) o anche prima (sel’accettazione è stata rifiutata o un soggetto è fallito), negli altri casi si usa il protesto. Il protesto: è l’atto autentico necessario per la conservazione delle azioni di regresso, nella mancata accettazione o pagamento. Deve essere elevato nei confronti dei soggetti designati nella cambiale. Possono levare protesto i notai, gli ufficiali giudiziari, i loro aiutanti (presentatori) e segretari comunali. I protesti per mancato pagamento sono soggetti a pubblicità legale. Questi può essere cancellato se illegittimo (in tal caso si può richiedere un risarcimento danni) o se l’obbligato adempia entro cinque giorni e deve richiede la riabilitazione. L’ammortamento coincide con quello dei titoli di credito: non è però richiesto il deposito del titolo.Assegno bancarioÈ un titolo di credito (detto anche chèque) che contiene l’ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma di danaro. È uno strumento di pagamento la cui funzione principale è di poter usufruire di somme di danaro depositate presso una banca per effettuare dei pagamenti. È attualmente regolato dal r.d. 1736 del 21-12-1933. È redatto dal traente su appositi moduli prestampati (carnet) dalla banca ed ha la stessa struttura della cambiale tratta; differenze con cambiale tratta: il trattario può essere solo la banca, è necessario la disponibilità dei fondi, non può essere accettato dalla banca, è sempre pagabile a vista, assistito da particolare disciplina penale.I requisiti dell’assegno: • di regolarità: la disponibilità di fondi presso la banca, e la convenzione di poter usare tali fondi •di validità: denominazione di assegno sul foglietto, ordine incondizionato di pagare una somma determinataespressa sia in lettere che in cifre; indicazione del trattario quindi solo il nome della banca; indicazione del luogo dipagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione del traente. Il visto, scritto sull’assegno e firmato dalla banca, non comporta un obbligo di pagamento della stessa, ma ha solo lo scopo di accertare l’esistenza dei fondi. Altri possibili istituti sono l’assegno vademecum (è segnato l’importo massimo per ogni assegno) e la carta assegni (documento che indica il valore massimo dell’assegno pagabile dalla banca) anche se il più usato tra banche è il benefondi, che consiste nella conferma, telefonica, dell’esistenza dei fondi.Per il pagamento dell’assegno è necessario presentarsi presso lo sportello della banca trattaria indicata sul titolo entro otto giorni se nello stesso comune e quindici se fuori comune. L’omessa presentazione nei termini preclude la possibilità di azione di regresso. La banca è tenuta a verificare la regolarità del titolo e soprattutto la corrispondenza della firma del traente per evitare falsificazioni. In caso di mancato pagamento il portatore può agire in regresso contro il traente, i giranti e gli avallanti.Clausole: assegno sbarrato: è generale se non c’è nessuna indicazione o speciale quando tra le sbarre c’è il nome di unbanchiere; questo assegno può circolare ma con delle limitazioni sui soggetti che lo incasseranno assegno da accreditare: non può essere pagato per contanti ma mediante scrittura contabile assegno non trasferibile: può essere pagato solo all’immediato prenditore; obbligatorio se l’importo supera i ventimilioni assegno postdatato: può essere negoziato anche prima della data, senza che la banca possa opporsi.Assegno circolareÈ un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata di pagamento della banca emittente di pagare a vista una somma di danaro. L’emissione del titolo avviene previo versamento dell’importo necessario dal richiedente. È tipologicamente simile all’assegno bancario unica vera differenza è che si struttura come un vaglia cambiario e non come cambiale tratta. È più sicuro rispetto all’assegno bancario. Può essere emesso solo dagli enti autorizzati dalla Banca d’Italia. Ha le stesse caratteristiche dell’assegno bancario salvo che non è necessario l’indicazione del luogo di pagamento poiché è pagabile presso tutte le filiali della banca emittente.Titoli speciali del Banco di Napoli e Banco di SiciliaÈ la fede di credito o polizzino. Ormai in disuso è simile all’assegno circolare. La differenza è nella possibilità di inserire la causale di pagamento nella girata. Così facendo il pag3amento resta sospeso finché non sia dimostrato il verificarsi della condizione.PROCEDURE CONCORSUALI(decreto legge 267/1942) Sono una serie di procedure nelle quali, con la presenza di un autorità pubblica, viene delegato il rapporto tra un determinato soggetto (imprenditore commerciale non piccolo) ed il complesso dei suoi creditori. Mirano a tutelare i terzi con le finalità esecutiva soddisfattiva o riorganizzativa e recuperatoria, che soddisfi i creditori con un esecuzioneforzata sul complesso del patrimonio del debitore. Per i piccoli (o agricoli) imprenditori ci si affida al diritto comune. Distinguiamo tra i tipi di procedure: • procedura giudiziaria: l’autorità giudiziaria nomina gli organi della procedura e definisce gli indirizzi avendone ilsuperiore controllo, sono: il fallimento e il concordato preventivo (attuano l’estinzione della posizione debitoria);l’amministrazione controllata (si ripristina la solvibilità dell’imprenditore) • procedura amministrativa: sono disposte dall’autorità amministrativa in presenza di un Ministro e hanno lafunzione di consentire un ripristino di una situazione positiva, in modo da superare le difficoltà e soddisfare i creditori; sono: l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi• procedure coattive: sono richieste da terzi spesso contro la volontà dell’imprenditore e attivate automaticamente, sono: il fallimento, la liquidazione coatta e l’amministrazione straordinaria• procedure volontarie: l’unico soggetto legittimato a richiedere una procedura concorsuale è l’imprenditore, cioè

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il diretto interessato, per evitare il fallimento e continuare ad esercitare l’attività d’impresa, sono: il concordato preventivo e l’amministrazione controllata.Esclusi dalle procedure concorsuali sono: i piccoli imprenditori le imprese artigiane (se l’aggregazione è in forma societaria sono soggette) le imprese agricole gli enti pubblici esercenti anche attività commerciale. L’imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali può essere una persona fisica, una società, un’associazione, o altro ente no-profit che eserciti un’attività commerciale. L’imprenditore commerciale è assoggettato al fallimento solo se non si applica l’amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa. L’imprenditore individuale defunto è assoggettabile al fallimento entro un anno dalla morte se l’insolvenza si manifesta anteriormente alla medesima data o entro l’anno successivo. L’imprenditore che abbia cessato l’attività rimane comunque assoggettabile. I soggetti interessati:Procedure con finalità esecutivo-soddisfattive: - fallimento- concordato preventivo - liquidazione coatta amministrativaQuelle con finalità riorganizzative e recuperatorie: - amministrazione controllata- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi soci a responsabilità limitata: non sono soggetti a procedure concorsuali, il fallimento del singolo socio non è rilevante per la società soci a responsabilità illimitata: se fallisce la società falliscono tutti, hanno efficacia anche il concordato preventivo, l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta e l’amministrazione straordinaria soci a responsabilità illimitata di società cooperative: se il fallimento della società produce il fallimento del socio avremo più fallimenti anche se gestiti dagli stessi organi, i creditori partecipano ad entrambi i fallimenti unico azionista o socio unipersonale s.r.l.: pur avendo responsabilità illimitata per la giurisprudenza non sono equiparabili ai soci illimitatamente responsabili (la dottrina è contraria) socio che ha perso la qualità di socio (per morte, recesso o esclusione): nel momento in cui è sciolto il rapporto sociale, se la società già è in stato di insolvenza, si applica lo stesso principio dell’unico azionista.Affinché si parli di fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria devono sussistere presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale) e presupposti oggettivi (stato di insolvenza). Lo stato di insolvenza si ha quando un imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art 5 l.fall.); si manifesta di solito con un inadempimento, ma sono due cose diverse e indipendenti: il primo è una situazione del patrimonio del debitore (non transitoria), mentre il secondo evidenzia una temporanea difficoltà (forse transitoria).Principio della conversioneSi attua quando il fallimento di soggetti presenta caratteri per la soggezione all’amministrazione straordinaria (o comunque quando si passa da una procedura ad un’altra) ha la funzione di: • tener fermi gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento che dispone la procedura pur non applicabile • considerare legittimi gli atti compiuti durante la procedura• bloccare le limitazioni che operano in ordine al potere di disposizione del debitore. Gli imprenditori assoggettabili al fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, all’amministrazione straordinaria possono essere ammessi alle procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata tanto come possibilità alternativa quanto consequenziale. Non si riducono le procedure ad una mera esecuzione forzata sui singoli beni, in quanto per loro essenza coinvolgono un complesso di beni patrimoniali. Va distinto se riferiti all’impresa (allora coinvolgono i soli rapporti facenti capo all’impresa) o all’imprenditore (coinvolgono l’intero patrimonio e tutti i rapporti che allo stesso facciano capo). Caratteri comuni delle procedure concorsuali • generalità (o globalità): coinvolgono tutto il patrimonio del debitore; si applica maggiormente nel fallimento enell’amministrazione straordinaria; nel concordato preventivo si crea un patrimonio separato senza possibilità per i creditori di godere di eventuali beni sopravvenuti; nell’amministrazione controllata l’intero patrimonio del debitore è tutelato con la moratoria; la procedura di liquidazione coatta colpisce solo l’impresa, quando manca lo stato di insolvenza, altrimenti colpisce l’imprenditore• collettività: riguarda tutti i creditori secondo la par condicio creditorum (art 2741) • ufficiosità: la procedura è predisposta con provvedimento di organo pubblico • obiettivo: ripartire tra tutti i creditori le conseguenze patrimoniali del dissesto.FallimentoÈ una procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e a ripartirne il ricavato tra i creditori, il complesso aziendale è così condotto alla disgregazione. Presupposti: qualità di imprenditore commerciale non piccolo (soggettivo) stato di insolvenza (oggettivo). Se l’imprenditore è cessato o defunto può essere dichiarato solo se non sia trascorso un anno dalla cessazione dell’attività o dalla morte e se l’insolvenza si sia manifestata prima o entro l’anno successivo (art 10 l.fall).FallimentoConcordato PreventivoLiquidazione Coatta AmministrativaAmministrazione ControllataAmministrazione StraordinariaPresupposto soggettivo

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qualità di imprenditore commercialequalità di imprenditore commercialedisposto dalle leggi specialiqualità di imprenditore commercialequalità di imprenditore commercialePresupposto oggettivostato di insolvenzastato di insolvenzagravi irregolarità di gestionetemporanea difficoltà di adempiere e stato di insolvenzastato di insolvenza e omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione

Dichiarazione di fallimentoPuò avvenire: • su ricorso di uno o più creditori: devono in ogni caso esibire prova del proprio credito, che non devenecessariamente riguardare l’impresa, e dello stato di insolvenza dell’imprenditore • su iniziativa del debitore: l’imprenditore vuole così aprire una procedura fallimentare per evitare l’aggravio di unasituazione o per sottrarsi alle richieste individuali dei creditori • su istanza del pubblico ministero: giustificata dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico • d’ufficio: dal tribunale ogni qual volta questi ne venga a conoscenza. Il tribunale fallimentare competente – quello del luogo dove c’è la sede principale - avvia il procedimento in camera di consiglio per accertarsi dei presupposti soggettivi ed oggettivi, avvalendosi del potere inquisitorio, raccoglie le informazioni che ritiene necessarie: l’imprenditore ha il diritto di difesa. Se c’è fondamento, lo stesso tribunale pronuncerà una sentenza dichiarativa di fallimento – contenente la nomina del giudice delegato e del curatore, l’obbligo per il fallito di depositare le scritture contabili, i termini e le date per verificare i creditori - questa sentenza è provvisoriamente esecutiva e viene eseguita anche innanzi a opposizione, che deve essere effettuata entro quindici giorni con atto di citazione da comunicare al curatore e ai creditori riconosciuti. Se invece non c’è fondamento, il tribunale può respingere la dichiarazione di fallimento con un decreto di rigetto motivato condannando i creditori riconosciuti per il pagamento dei danni subiti dal debitore. Opposizione: abilitati sono il fallito (a meno che non abbia lui fatto richiesta) e qualsiasi interessato; è proposta davanti allo stesso tribunale e non sospende l’esecuzione della sentenza; ci si può opporre (all’opposizione) con appello; se la sentenza che ha accolto l’opposizione passa in giudicato il fallimento è revocato, ma sul piano patrimoniale restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi...l’ex fallito può solo rivolgersi nei confronti di chi abbia proceduto per il risarcimento danni, altrimenti le spese gravano sull’ex fallito stesso. Organi • tribunale fallimentare: dichiara il fallimento con sentenza ed è investito dell’intera procedura infatti nomina ilgiudice delegato e il curatore, può chiedere qualunque informazione agli altri organi e giudica tutte le controversieche derivano dal fallimento • giudice delegato: ha poteri di vigilanza ed indirizzo della procedura visto che nomina e convoca il comitato deicreditori, vigila e coordina l’opera del curatore, forma e rende esecutivo il passivo fallimentare; ad un suo decretopuò opporsi entro tre giorni chiunque abbia interessi • curatore: è l’organo esecutivo del fallimento (scelto dal tribunale tra gli iscritti all’albo dei professionisti) poichépersonalmente (nomina delegati solo per singole operazioni) amministra i beni, gestisce e liquida il patrimonio sotto la direzione del giudice delegato, tiene un registro delle operazioni di ordinaria amministrazione (uniche azioni da lui effettuabili senza autorizzazione), può subire azione di responsabilità una volta chiuso il fallimento dato che gode di autonomo potere decisionale• comitato dei creditori: costituito da tre (o cinque) membri, viene nominato dal giudice delegato, dopo aver reso esecutivo lo stato del passivo, è consultato nelle fasi di vendita dei beni fallimentari e ripartizione dell’attivo, la sua decisione è vincolante solo quando deve essere decisa la continuazione o la ripresa dell’esercizio dell’impresa.Effetti del fallimentoA. per il fallito: a. patrimoniali: spossessamento dei beni presenti e futuri (esclusi i beni di natura personale) che si realizza solodopo che questi siano stati effettivamente trasferiti, medio tempore infatti il fallito conserva la proprietà;perdita della capacità processuale (infatti c’è il curatore) b. personali: decadenza dalle cariche, perdita dell’elettorato attivo e passivo (dopo l’iscrizione nel registro deifalliti); limitati i diritti del segreto epistolare e della libertà di movimento c. penali: se diretti a recare pregiudizio ai creditori, si distingue se per bancarotta fraudolenta (con dolo), perbancarotta semplice (con colpa), per ricorso abusivo al credito con la chiusura del fallimento le incapacità cessano, è comunque necessaria la riabilitazione civile con sentenza del tribunale, se il fallimento è con bancarotta non è invece concessoB. per i creditori: dalla data del fallimento i creditori diventano creditori concorsuali, quelli che acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione sono detti creditori concorrenti – distinti tra privilegiati (hanno il diritto di prelazione) e chirografari – diversi entrambi dai creditori di massa, coloro che diventano creditori dopo la dichiarazione di fallimento;

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si attuano dei divieti di azioni individuali (eccetto che per le banche, l’esattore e i garantiti da pegno) per evitare la disparità dei trattamenti (par condicio creditorum); per fissare la situazione vige il divieto di iniziare azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento (eccetto per i creditori personali dopo il fallimento) e quello di effettuare azioni individuali di accertamento del credito (effettuato solo dal giudice delegato), inoltre con la dichiarazione del fallimento i crediti pecuniari non generano più interessi legali (cristallizzazione) ed è prevista la possibilità di compensazione con debitiC. sugli atti pregiudizievoli ai creditori: si applica l’azione revocatoria fallimentare, il curatore può cioè domandare l’inefficacia di tutti gli atti dell’imprenditore in stato di insolvenza che creino pregiudizio per i creditori, presupposti sono lo stato di insolvenza e la sua conoscenza da parte del terzo, si ha:a. revocatoria di diritto: il curatore non deve dimostrare niente e il terzo è senz’altro tenuto a restituire quanto ha ricevuto, sono gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti con scadenza il giorno della dichiarazioneb. revocatoria giudiziale: per gli atti anormali di gestione è il terzo che deve provare la sua ignoranza (a titolo oneroso, se effettuati con mezzi anormali, pegni e ipoteche volontarie); per gli atti normali è il curatore a dover dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili)nei rapporti con il coniuge vigeva la presunzione muciana – i beni acquistati dal coniuge del fallito nei cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento si presumono acquistati con danaro del fallito – fino alla riforma del 1975 quando il regime legale diventa la comunione dei beni e comporta che al fallito andrà imputato la metà del patrimonio, per convinzione si estende anche in caso di divisione dei beniD. sui contratti in corso di esecuzione: riguarda i rapporti sorti prima della dichiarazione di fallimento e non conclusi, si può prevedere:a. scioglimento ex lege: contratti di mandato, società e rapporto di socio nelle società di persone, conto corrente, commissione, l’appalto (se il curatore non interviene)b. subingresso automatico: contratti di locazione di immobili, di assicurazione contro danni, di edizione e di factoringc. sospensione: la decisione spetta al curatore e si distingue se fallito è il compratore (il venditore o adempie la sua prestazione facendo valere il suo credito, o subentra il curatore se non si avvale di tale diritto), se fallito è il venditore (se la cosa è già passata di proprietà il contratto è concluso e il compratore diventa creditore concorsuale, altrimenti sceglie il curatore) o se la vendita è a rate con riserva di proprietà (non è causa di scioglimento)

d. rapporto di lavoro: è sospeso salvo diversa disposizione del curatore Se ci sono dubbi o non c’è analogia si applica la sospensione. Con la dichiarazione di fallimento l’attività d’impresa si interrompe, tuttavia ci sono dei casi in cui è preferibile una continuazione temporanea (decisa dal tribunale su richiesta del curatore fatta in qualsiasi momento) o un esercizio provvisorio (solo dopo la nomina del comitato dei creditori – necessaria l’approvazione - e la formazione del passivo). Molto più usato l’istituto dell’affitto visto che in caso di vendita fallimentare l’affittuario avrà diritto di prelazione.

Procedimento del fallimento È ammessa una procedura sommaria molto semplificata e rapida se l’ammontare complessivo non supera lire 1.500.000, altrimenti si attua il regolare procedimento: A. apposizione dei sigilli:a) il giudice delegato isola il patrimonio del fallito per evitare sottrazioni b) il curatore fa l’inventario dei beni c)

con la dichiarazione di fallimento si interrompe l’esercizio dell’impresaB. accertamento del passivo: a. domande di ammissione: fatte dai creditori che vogliono essere risarciti, entro trenta giorni correlata delleeventuali ragioni e da documenti che dimostrino il loro credito b. stato passivo provvisorio: fatto dal giudice delegato che deve indicare i crediti ammessi (e se con riserva) e nonammessi c. deposito nella cancelleria dello stato passivo affinché i creditori ne abbiano visione d. verifica del passivo e. eventuale insinuazione delle domande tardive di ammissione al passivo tramite: opposizioni dei creditoriesclusi o di quelli ammessi con riserva (entro quindici giorni) o impugnazioni dei creditori ammessi, dirette aridurre la massa dei creditori f. eventuali domande di: revisione (fatta dal curatore o altri creditori contro un falso creditore), rivendicazione(un terzo rivendica il diritto di proprietà di un bene ammesso al fallimento), restituzione g. formazione dello stato passivo che diventa definitivo (ed esecutivo) con decreto del giudice delegato e successivo deposito presso la cancelleria: momento questo molto importante in quanto il curatore inizia la suaopera e se non ci sono opposizioni il decreto preclude ogni altra questione in merito ai crediti h. viene nominato il comitato dei creditoriC. liquidazione dell’attivo: a) vendita dei beni immobili: anche all’incanto, se il prezzo è inferiore al valore può essere sospesa la vendita b) vendita di un bene mobile: all’asta pubblica o trattative privateD. ripartizione dell’attivo: a. ripartizioni parziali: con progetto e prospetto delle somme disponibili a cura del curatore b. il giudice delegato visionato il progetto attuerà il piano di ripartoE. chiusura del fallimento: previsti dall’art.118 l.fall. i casi di: a) mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo nei termini prestabiliti b) pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo e delle spese della procedura, prima che sia compiuta laripartizione integrale dell’attivo c) ripartizione integrale dell’attivo d) impossibilità di continuare utilmente la procedura per insufficienza dell’attivoF. chiusura del fallimento per concordato fallimentare: è consentito se l’imprenditore propone di pagare i crediti privilegiati e pagare una percentuale dei crediti chirografari (se se ne soddisfa il 25% c’è la riabilitazione immediata) e tale offerta di pagamento è approvata dalla maggioranza dei creditori, si avrà il vincolo del fallito all’adempimento degli

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obblighi assunti; persone diverse dal fallito possono intervenire: accollo cumulativo (obbligato in solido) o liberatario (ci si accolla tutto), l’accollante diventa proprietario dell’attivo; la proposta è soggetta ad approvazione del giudice delegato e dal comitato dei creditori (dove non possono votare i privilegiati e i parenti del fallito)G. riapertura del fallimento: se è stato chiuso per ripartizione integrale o per insufficienza dell’attivo può essere richiesta dal debitore o da qualsiasi creditore, è necessario inoltre che non siano passati cinque anni e che si presentino nuove attività nello stato del fallito.Fallimento delle societàSoggette al fallimento sono solo le società che esercitano attività commerciale, controverse le altre questioni relative. Se deve essere sentito il fallito lo devono essere anche gli amministratori o i liquidatori e soprattutto la chiusura non determina l’automatica estinzione della società. Per i soci a responsabilità limitata il giudice delegato può obbligarli ad eseguire i versamenti ancora dovuti, per quelli a responsabilità illimitata incombe invece il fallimento anche se alla società compete la qualifica di imprenditore. Falliscono inoltre anche i soci occulti (di società palese). Nelle società di persone si ritiene che falliscano anche i soci che hanno cessato il loro rapporto societario anche se è indispensabile che lo stato di insolvenza si sia manifestato prima dello scioglimento. Alle società di capitali si applica l’art 147 l.fall. (non alle cooperative), controverso se questo sia applicabile anche nei casi di responsabilità illimitata (ad es. unico azionista).Concordato preventivoÈ una procedura che viene proposta dall’imprenditore prima della dichiarazione fallimentare per evitare il fallimento •

natura: è un concordato giudiziale, in quanto è necessaria l’omologazione del tribunale, e di massa, poiché produceeffetti per tutti i creditori • funzione: se concesso permette ai creditori di soddisfarsi (almeno in percentuale) e all’imprenditore di liberarsidefinitivamente conservando l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa • requisiti della proposta di concordato:o oggettivi: il debitore deve pagare entro sei mesi dall’omologazione tutti i creditori privilegiati e il 40% dei crediti chirografari; il debitore cede tutti i suoi beni al pagamento dei crediti sempre che soddisfino i creditorio soggettivi: sia meritevole e iscritto nel registro da almeno due anni con regolare tenuta delle scritture contabili; non sia stato dichiarato fallito o ad altro concordato preventivo negli ultimi cinque anni; non sia stato condannato per bancarotta• ammissione: il debitore presenta la domanda al tribunale, se accolta viene nominato un giudice delegato e un commissario giudiziale, vengono convocati i creditori e fissata la somma e il termine, entro 8 giorni dovrà pagare le somme previste altrimenti il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento• effetti: l’imprenditore resta in piena carica nelle funzioni dell’impresa sotto la direzione del giudice delegato e del commissario, non trova applicazione la revocatoria fallimentare• svolgimento: l’approvazione del concordato deve avvenire con doppia maggioranza nell’adunanza dei creditori, se avvenuta deve esserci l’omologazione del tribunale• esecuzione: viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, nel concordato con cessione dei beni il tribunale nomina un liquidatore ed un comitato di creditori per assistervi• annullamento: se sussiste un’esecuzione dolosa del passivo o sottrazione dell’attivo • risoluzione: se non sono adempiuti gli obblighi del debitore (ad es. i chirografari non realizzano nulla) • i termini dell’eventuale fallimento successivo decadono dalla data del decreto di ammissione al concordatopreventivo e non dalla dichiarazione del fallimento.Amministrazione controllataL’imprenditore può chiedere ai creditori una sospensione dei pagamenti per il periodo massimo di due anni, durante i quali continua l’attività sotto il controllo del commissario giudiziale. funzione: permette all’imprenditore che si trova in una situazione di crisi temporanea e reversibile di superarla obiettivo: consentire il risanamento e la conservazione dell’impresa nell’interesse dei creditori requisiti soggettivi: stessi requisiti di meritevolezza del concordato preventivo requisiti oggettivi: difficoltà di adempiere agli obblighi e possibilità di risanare l’impresa procedimento: il debitore fa domanda di ammissione alla procedura e deve specificare i motivi che hannodeterminato lo stato di difficoltà, seguirà un controllo preventivo da parte del tribunale; accolta la domanda vengono nominati il giudice delegato e il commissario giudiziale, convocati i creditori e fissato un termine (otto giorni); continuano a decorrere gli interessi legali e i rapporti in corso di svolgimento chiusura: quando l’imprenditore dimostra di essere in grado di pagare o se non è in grado a tale procedura sussegue il concordato preventivo o il fallimento.Liquidazione coatta amministrativaE’ una procedura amministrativa cui sono assoggettate imprese pubbliche o private di particolare rilievo economico e soggette a varie leggi speciali (banche o sim), che disciplinano la liquidazione non volontaria dell’impresa. •

considerazioni:o non presuppone l’esistenza di uno stato di insolvenza, infatti basta anche irregolarità di gestione o violazione della leggeo competente a dichiarare la liquidazione è l’organo amministrativo individuato dalle leggi speciali e non quello giudizialeo il fine è quello dell’eliminazione dell’impresa dal mercato, nel rispetto della par condicio creditorum o le imprese soggette alla procedura di liquidazione sono sottratte al fallimento, viceversa la dichiarazione di

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fallimento preclude la liquidazione coatta (criterio della prevenzione) • organi:o commissario liquidatore: è un pubblico ufficiale che svolge l’attività di liquidazione

• comitato di sorveglianza: ha funzioni consultive e di controllo • procedimento:

formazione dello stato passivo: fatto dal commissario e non necessita della domanda di ammissione liquidazione dell’attivo: procedura più snella ripartizione dell’attivo chiusura: può avvenire anche con un concordato, senza l’approvazione del comitato dei creditori• effetti: o vengono applicate le norme del fallimento e se si parla di società vengono sospesi gli organo sociali, ma laprocedura non si estende mai ai soci illimitatamente responsabili o se è accertata l’insolvenza viene applicata la legge fallimentare agli atti pregiudizievoli ai creditori, le sanzionipenali ed è possibile la revocatoria fallimentare.Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisiInserita con la legge 26/1979. • finalità: soddisfacimento dei creditori dell’imprenditore insolvente con il salvataggio del complesso produttivo edel livello occupazionale • requisiti soggettivi delle imprese commerciali:o o oabbiano un minimo di 300 dipendenti presentino un esposizione debitoria verso banche o istituti previdenziali si trovino in stato di insolvenza• requisito oggettivo: mancato pagamento delle retribuzioni per almeno un trimestre e non superiore a cinque volte il capitale derivante dall’ultimo bilancio• ammissione (due fasi): o organo giudiziario: il tribunale accerta l’esistenza dei presupposti richiesti o organo amministrativo: il ministero dell’industria e il ministro del tesoro dispongono con decreto l’aperturadel procedimento • svolgimento:la continuazione può essere disposta per un massimo di due anni il commissario deve predisporre un piano di risanamento è prevista la concessione della garanzia dello Stato a favore delle banche sono previste agevolazioni fiscali per chi acquista aziende non ancora risanate• chiusura della procedura si ha in seguito al:riparto dell’attivo liquidato soddisfacimento integrale delle posizioni creditorie risanamento totale o parziale dell’impresa concordato proposto dagli amministratori e deliberato dall’assemblea della società.

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ALCUNE POSSIBILI DOMANDE D’ESAME

Libro I1) Associazione temporanea di impresa;2) Imprenditore: capacità (la responsabilità penale è sempre personale), fallimento del minore

ed iscrizione nel registro dei falliti; 3) Imprenditore: acquisto della qualità; comportamento imprenditore; 4) Imprenditore illecito; 5) Imprenditore occulto; 6) Piccolo imprenditore:categorie dell’art. 2083; l. fall. art1;importanza della figura; 7) Impresa: capacità d’esercizio d’impresa;8) Impresa: cessazione (l. fall. art 10); inizio; 9) Impresa agricola: quali criteri interpretativi si devono utilizzare per individuare l’attività

agricola?; 10) Impresa agricola: per connessione, tipica ed atipica; qual è il criterio che distingue l’attività

connessa; criterio di connessione soggettivo ed oggettivo...il primo cosa implica?; 11) Impresa artigiana (legge quadro 1985) si applica solo nelle regioni a statuto ordinario, cosa

succede in Sardegna?; 12) Impresa civile; 13) Impresa civile: cosa si intende per attività industriale? (art 2195); 14) Impresa familiare: in cosa consiste il diritto al mantenimento (qualità del mantenimento),

altri diritti patrimoniali, diritti amministrativi; qual è il titolo per partecipare? prestare il lavoro continuativamente nell’impresa o nella famiglia; diritto di prelazione;

15) Impresa illecita: lo statuto dell’imprenditore si applica o no? Parte della dottrina differenzia tra impresa immorale ed impresa illecita;

16) Impresa per conto proprio: quali sono le altre imprese sottratte al fallimento?; 17) Il registro delle imprese; 18) Institore; 19) Azienda: trasferimento, cessione dei contratti (art 2558), cessione dei debiti (art 2560);20) Ditta: principio di novità (quando c’è l’obbligo di differenziazione?) e il relativo regime

giuridico; 21) Marchio di fatto: ambito della tutela, ambito del preuso: preuso di luogo e di qualità; può

essere trasferito? il marchio com’era e com’è trasferibile? art 2573 legge 480/92;22) Marchio di fatto: confrontare tesi di CB con la norma ex art 2571; 23) Marchio di fatto: tutela più blanda rispetto al marchio registrato; tutela del preutente; il

preutente si può opporre alla registrazione di un terzo?; 24) Scritture contabili (art 2214 ss.): principio generale in materia probatoria..fanno sempre

prova?; 25) Modelli industriali e di utilità;26) Concorrenza: limitazioni convenzionali; 27) Concorrenza: divieto per l’alienante (azienda trasferita) (art 2557): in che misura è

derogabile?; 28) Concorrenza sleale: atti di denigrazione (si vuol distogliere la clientela con un prodotto

uguale a quello imitato); 29) Concorrenza sleale (art 2598): le 3 categorie; la pubblicità comparativa è considerata un atto

di concorrenza sleale?; i casi di pubblicità iperbolica sono esclusi; 30) Concorrenza sleale (art 2598): com’è disciplinata l’azione risarcitoria? si applicano regole

diverse rispetto all’azione risarcitoria generale? il danneggiato non dovrà provare nulla.31)

Libro II

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1) Società di fatto;2) Società occasionali: come si conciliano i requisiti dell’art 2247 con i requisiti... p.11/II; 3) Società occulta;4) Società di persone: amministrazione (artt 2257-2258); amministrazioni congiuntive e

disgiuntive (amministratore estraneo nella s.n.c.);5) Società di persone: cause di scioglimento; proroga, come operano le cause di scioglimento?

patto compromissorio;6) Società di persone:conferimenti; 7) Società di persone: esclusione del socio; casi di esclusione e di recesso; 8) Società di persone: rappresentanza; 9) Società di persone: recesso; 10) Società di persone: responsabilità dei soci;11) Società senza impresa;12) Società fra professionisti: ci sono ostacoli normativi?;13) Società fra professionisti: pp.13-22/II, per CB no;14) Socio accomandante: posizione nell’accomandita semplice irregolare, cambia qualcosa?

nella società di persone quali altri soci a responsabilità limitata ci sono?;15) Socio: morte;16) Socio d’opera;17) Amministratore in generale;18) Amministratori: nomina, causa di cessazione dalla carica;19) Assemblea: delibera inesistente;20) Assemblea: invalidità della deliberazione (art 2377), impugnazione (art 2378), nullità

(art.2379); 21) Assemblea: invalidità della deliberazione (art 2377), quali sono le caratteristiche rispetto alla nullità ed annullabilità? esistono altre categorie di invalidità oltre la nullità e l’annullabilità? sì, l’inesistenza; soggetti legittimati;

21) Aumento del capitale; 22) Azioni: circolazione e clausole di gradimento, limiti convenzionali;23) Azioni al portatore; 24) Azioni di risparmio e speciali;25) Azionista unico;26) Capitale sociale: aumento del capitale reale e nominale; riduzione per esuberanza; per

perdite: riduzione nominale o reale? nominale; entità della perdita (3 ipotesi);27) Come si calcola la maggioranza in caso di opposizione?;28) Conflitto di interessi e conflitto di interessi del socio;29) Diritto di opzione: quando può essere escluso?;30) Diritto di voto: che tipo di diritti sono l’intervento ed il voto? diritti amministrativi; quali

possono essere le limitazioni secondarie al voto?;31) Nullità s.p.a. e di persone;32) Creditori particolari del socio;33) Fusione;34) Trasferimento delle azioni;35) Transfert; 36) Obbligazioni: procedimento di emissione;37) Obbligazioni convertibili: emissione e condizioni, modalità di conversione;38) Scissione: nuova disciplina;39) Scissione: responsabilità per le obbligazioni preesistenti;40) Scissione di una società (art 2504septies), distinzione tra parziale e totale; soci della società

scissa;41) Società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni: differenze;42) Società cooperativa: se il socio è una persona giuridica cambia qualcosa? azioni di

partecipazione cooperative: cosa sono? Scopo mutualistico, responsabilità del socio;

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43) Società cooperativa: controlli esterni; controllo giudiziario sulla gestione;44) Società di capitali: controllo giudiziario;45) Società di capitali: conferimenti e conferimenti in natura;46) Società di capitali: recesso del socio (art 2437) e che diritti vengono tutelati nei 3 casi?47) SpA: come si fa ad individuare l’ambito dei poteri degli amministratori; linee legali della

rappresentanza ; qual è il criterio di commisurazione della competenza?;48) SpA: nullità (art 2332); 49) SpA: responsabilità degli amministratori, diligenza del mandatario (art 1176);50) SpA: il recesso da chi può essere esercitato?;51) SpA: scioglimento; 52) Srl unipersonale: differenze con l’unico azionista; 53) Titoli di credito: eccezioni personali e reali: perché c’è questa distinzione e come

funzionano? (art 1993);54) Titoli di credito: legge di circolazione, transfert, girata (rivedere la disciplina sul possesso)55) Trasformazione della società (art 2499); 56) Differenze tra fusione e trasformazione57) Trasformazione (è derogabile?); eventuale fallimento successivo (estensione dell’art 147

l.fall.); i soci limitatamente responsabili possono essere dichiarati falliti? Limiti;58) Trasformazione (art 2498): forma e contenuto dell’atto, è obbligatoria la relazione di stima?

Libro III1) Contratto estimatorio;2) Contratto di somministrazione; 3) Contratto d’agenzia;4) Contratto di franchising;5) Anticipazione bancaria (artt 1846ss): propria ed impropria; 6) Garanzie omnibus (fideiussione omnibus e pegno omnibus);7) Apertura del credito; 8) Appalto;9) Assegno bancario: clausole di circolazione, differenza tra clausole dell’assegno sbarrato e

dell’assegno non trasferibile; altra clausola: clausola di smarrimento;10) Assegno bancario: presupposti di irregolarità e condizioni per l’emissione; requisiti: banca

trattaria, avere fondi, accordo per emettere assegni;11) Associazione in partecipazione (art 2549ss);12) Avallo: come deve essere formulato? una particolare forma è il cavallo;13) Avallo: indipendenza rispetto al titolo della cambiale; differenza con la fideiussione;14) Avallo cambiario: art 7(?) rapporti tra avallante ed avallato; che disciplina si applica? azione

di diritto comune;15) Azioni cambiarie; 16) Cambiale;17) Cambiale: accettazione cambiaria deve essere fatta per iscritto; può essere condizionata?

qual è il significato della clausola che esclude l’accettazione? quali possono essere gli atti di regresso?;

18) Cambiale: pagamento;19) Cambiale ipotecaria;20) Cambiale in bianco;21) Deposito bancario;22) Deposito in cassetta di sicurezza (art 1839): che tipo di contratto è? Custodia; locazione;23) Factoring: che cosa può formare oggetto di cessione (cessione globale dei crediti futuri),

contenuto degli accordi tra factor e cliente;24) Factoring: soggetti, obblighi delle parti; esiste un limite temporale per la cessione di un

credito?

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25) Factoring: è tipico o atipico?;26) Titoli di credito: ammortamento27) Girata: forma della girata, girata autenticata; 28) Girata: il giratario può votare in assemblea?29) Girata: funzione;30) Leasing;31) Sconto;32) Sconto e sconto cambiario: differenze;33) Vendita e somministrazione: differenze;34) Fallimento: chi può fallire?;35) Fallimento: revocatoria;36) Fallimento: chiusura;37) Concordato fallimentare;38) Concordato preventivo: presupposti, esecuzione;39) Liquidazione coatta amministrativa.