APPUNTI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO · I diritti reali di godimento ... Le servitù prediali ......
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Sommario
Sommario .......................................................................................................................................................................................... 2
LA PROPRIETA’ – I DIRITTI REALI ......................................................................................................................................... 4
La proprietà e il possesso ....................................................................................................................................................... 4
Il diritto di proprietà nella Costituzione ..................................................................................................................... 4
La proprietà nel codice civile ........................................................................................................................................... 4
I caratteri del diritto di proprietà .................................................................................................................................. 4
I limiti alla proprietà nell’interesse pubblico ............................................................................................................ 5
I limiti alla proprietà nell’interesse privato ............................................................................................................... 6
Il possesso e la detenzione ................................................................................................................................................ 6
La disciplina giuridica del possesso .............................................................................................................................. 7
Modi d’acquisto e azioni a difesa della proprietà ......................................................................................................... 8
Titolo originario e titolo derivativo .............................................................................................................................. 8
L’occupazione ......................................................................................................................................................................... 8
L’invenzione ............................................................................................................................................................................ 8
L’accessione ............................................................................................................................................................................ 8
L’unione .................................................................................................................................................................................... 8
La specificazione ................................................................................................................................................................... 9
L’usucapione ........................................................................................................................................................................... 9
Possesso vale titolo .............................................................................................................................................................. 9
Azioni a difesa della proprietà ..................................................................................................................................... 10
Le azioni possessorie ....................................................................................................................................................... 11
La comunione e il condominio .......................................................................................................................................... 12
Comunione e comproprietà ........................................................................................................................................... 12
Scioglimento della comunione ..................................................................................................................................... 13
Il condominio negli edifici .............................................................................................................................................. 13
La multiproprietà .............................................................................................................................................................. 13
I diritti reali di godimento .................................................................................................................................................. 14
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L’usufrutto ............................................................................................................................................................................ 14
L’uso e l’abitazione ............................................................................................................................................................ 16
La superficie e l’enfiteusi ................................................................................................................................................ 16
Le servitù prediali ............................................................................................................................................................. 17
DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI ............................................................................................................................. 19
La famiglia ................................................................................................................................................................................. 19
La famiglia legittima ......................................................................................................................................................... 19
La famiglia di fatto ............................................................................................................................................................. 19
I rapporti famigliari .......................................................................................................................................................... 19
Il matrimonio ....................................................................................................................................................................... 20
Rapporto tra coniugi ........................................................................................................................................................ 22
I rapporto patrimoniali tra coniugi ............................................................................................................................ 22
Separazione e divorzio .................................................................................................................................................... 23
Conclusioni ..................................................................................................................................................................................... 24
Fonti .................................................................................................................................................................................................. 25
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LA PROPRIETA’ – I DIRITTI REALI
La proprietà e il possesso
Il diritto di proprietà nella Costituzione
La Costituzione si occupa del diritto di proprietà. Questo diritto reale è stabilito nell’ articolo 42:
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d’acquisto, di godimento
e i limiti allo scopo di assicurane la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata
può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.”
La formula della funzione sociale della proprietà afferma da una parte il diritto di proprietà privata e
dall’altra parte il riconoscimento della proprietà pubblica cioè la possibilità dello Stato di porre limiti
legali alla proprietà per l’interesse collettivo.
Esempio: Il Comune può, in determinati casi, obbligare il proprietario
La proprietà nel codice civile
Secondo la nozione di proprietà, la stessa prevede il diritto di godere e di disporre di un bene in modo
pieno ed esclusivo, sia pure nel rispetto dei limiti e degli obblighi disposti dalla legge. Questi due
poteri quindi sono detenuti dal suo titolare.
La facoltà di godimento consiste nell’utilizzare i beni secondo la propria utilità
La facoltà di disposizione comporta il potere di destinare il bene all’uso desiderato.
I caratteri del diritto di proprietà
Il diritto di proprietà , oltre che essere assoluto, immediato, tipico, patrimoniale e con diritto di seguito
si caratterizza come tutti diritti reali per essere pieno, esclusivo, perpetuo, autonomo ed elastico.
Pienezza: Il proprietario può fare ciò che desidera del suo bene. Sempre che sia di carattere lecito.
Esclusivo: Il proprietario può godere del bene senza far partecipare terzi.
Perpetuo: Il bene non ha limite temporali. Può durare per tutta la vita.
Autonomo: Il bene esiste indipendentemente dall’esistenza di altri diritti.
Elasticità: E’ riconoscibile nel fatto che può essere limitato per l’esistenza sulla cosa di determinati
diritti altrui e ritorna piena quando questi diritti vengono a cessare.
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I limiti alla proprietà nell’interesse pubblico
La legge dispone che, in determinate circostanze, gli interessi privati possono essere sacrificati
in nome di quelli collettivi: questo può verificarsi, nella espropriazione e nella requisizione.
L’espropriazione
L’espropriazione per pubblica utilità è l’atto attraverso cui l’autorità amministrativa toglie la proprietà
a un soggetto per trasferirla a un altro, normalmente un ente pubblico.
Affinché si possa procedere a regolare espropriazione è necessario che esista una legge che indichi in
quali casi e con quali procedure si possa effettuare (riserva di legge).
L’ente pubblico interessato deve perciò dichiarare la pubblica utilità del bene espropriato e pagare al
proprietario un indennizzo economico = valore di mercato del bene.
Esempi di espropriazione per pubblica utilità:
la costruzione di strade, ferrovie, ponti, la realizzazione di alloggi popolari, l’installazione di
telecomunicazioni o lo sfruttamento delle risorse dal suolo.
I ricorsi contro l’espropriazione.
Il cittadino che ritiene di aver subito una ingiustizia può rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Requisizione
Le condizioni per la requisizione. Nelle situazioni di grave o urgente necessità pubblica (terremoti,
inondazioni, guerre ecc.) la pubblica autorità può togliere la proprietà di beni mobili o immobili ai
legittimi proprietari.
Tale atto è la requisizione e può essere a titolo temporaneo o definitivo.
I limiti alla edificabilità dei suoli.
La salvaguardia di uno sviluppo razionale del territorio è regolata dai piani regolatori comunali che
suddivide il proprio territorio in diverse aree (zone industriali, aree residenziali, spazi verdi, servizi
sociali, edilizia popolare) e che indicano le caratteristiche che devono avere le costruzioni (colori, stile,
materiali, distanze, altezza, cubatura).
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I limiti alla proprietà nell’interesse privato
Queste “regole di vicinato”sono stabilite dal Codice civile e comprendono:
Immissioni
fumo, calore, rumori dal fondo del vicino, se non superano la tollerabilità)
Distanze
alberi, recinzioni.
Accesso al fondo
In determinati casi secondo il codice civile il proprietario deve garantire l’accesso al suo fondo)
Stillicidio
Costruzione di tetti che impedisce che le acque piovane vanno sul terreno del vicino)
Atti emulativi
piante ad alto fusto o muri sul confine per limitare la visuale del confinante
Il possesso e la detenzione
La differenza tra proprietà e possesso: Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in
un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Nel caso del possesso, infatti, non si riconosce ad altri un diritto sulla cosa. Nella detenzione questo
avviene, e risulta quindi essere situazione ben diversa.
Infatti si può mantenere il possesso della cosa in modo diretto anche attraverso un'altra persona, che
la detiene.
Condizioni edificabiità
Richiesta progetto in
Comune
Permesso di costruizione dal Comune
Pagamento oneri in Comune
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Un esempio pratico:
Se mio padre presta la sua automobile a un amico, questo non ne diventa il possessore, ma solo un
detentore. Il possesso è ancora in mano di mio padre.
Situazioni di fatto
possesso chi dispone della cosa si comporta da proprietario, indipendentemente
dall’averne diritto
detenzione chi dispone della cosa riconosce di non esserne proprietario
La disciplina giuridica del possesso
Il possesso è di buona fede se il possessore ignora senza colpa di ledere un diritto altrui, mentre è di
mala fede se il possessore sa o dovrebbe sapere di ledere il diritto altrui.
Buona fede:
è presunta fino a prova contraria
deve esistere nel momento in cui si acquista il possesso
è esclusa se l’ignoranza dipende da colpa grave
Diritti del possessore
rimborso alle spese
ritenzione indennità
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Modi d’acquisto e azioni a difesa della proprietà
Titolo originario e titolo derivativo
Il diritto di proprietà può essere acquistato in due modi:
Titolo originario
Titolo derivativo
Nel primo caso la proprietà si acquista in modo autonomo mentre nel secondo viene trasferita da un
titolare all’altro.
I modi d’acquisto a titolo derivativo sono i più diffusi. In pratica sono i contratti di compra vendita,
permuta, donazione oltre alla successione a causa di morte.
L’occupazione
Si acquisisce la proprietà per occupazione quando ci si appropria di cose che non appartengono a
nessuno.
Esempio: trovo un oggetto in una discarica funzionante che non è più di nessuno. Ho il diritto di
essere il proprietario.
L’invenzione
Significa che se dovessi trovare un oggetto di valore sono tenuto a riconsegnarlo (Polizia o in Comune).
L’ inventore (chi trova l’oggetto) è per legge tenuto a riconsegnare l’oggetto al legittimo proprietario. Il
Comune, dopo aver fatto la debita pubblicità (qualora non si conoscesse il proprietario), ha diritto di
tenere l’oggetto per un anno.
L’inventore quindi ha diritti che sono un compenso in denaro qualora il proprietario si fa vivo
altrimenti (l’inventore) diventa proprietario dell’oggetto trovato.
L’accessione
Il proprietario di un terreno acquisisce la proprietà di qualsiasi bene che venga unito ad esso.
L’unione
Si ha unione quando diverso cose mobili che appartengono a proprietari diversi vengono unite tra loro
e formato in tal modo una cosa unica.
Esempio: Un ragazzo decide di riparare uno scooter e si procura da un meccanico i pezzi di
ricambio per poterlo sistemare. Il giovano diventa proprietario dello scooter malgrado
l’unzione di più pezzi di ricambio. Chiaramente dovrà pagare al meccanico i pezzi che
gli ha fornito.
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La specificazione
L’acquisto della proprietà per specificazione si ha quando un soggetto usa materiali altrui per formare
una cosa nuova.
E’ tenuto per legge a pagare al legittimo proprietario il valore delle materie usate.
L’usucapione
E’ un mezzo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di godimento basato sul
possesso prolungato nel tempo.
Esempio: Una persona utilizza una rimessa da tanti anni ed i proprietari mai hanno fatto
opposizione a questo utilizzo. La persona che utilizza quindi questa rimessa acquista
per usucapione la proprietà della stessa.
Per poter dar luogo all’usucapione il possesso di un bene deve essere:
Pacifico (non ottenuto attraverso la forza)
Pubblico (non esercitato in modo occulto)
Non interrotto (mai avuto interruzione da parte del proprietario)
Possesso vale titolo
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà
mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà (art. 1153 cc).
Un esempio può essere quello che una persona acquista da un’altra un bene che poi si scopre essere un
oggetto rubato. Chi ha acquistato il bene, con il principio “possesso vale titolo” diventa proprietario.
Possesso vale titolo
Possesso Buona fede
Titolo idoneo
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Riepilogo
Azioni a difesa della proprietà
Ogni persona proprietaria di un bene (mobile o immobile), in base alle disposizione dell’articolo 24
della costituzione può agire in giudizio e può rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti.
1. AZIONI DI RIVENDICAZIONE
Il proprietario di un bene chiede al giudice che gli sia restituito il possesso del bene stesso di
cui altri si sono ingiustamente impossessati.
2. AZIONE NGATORIA
Il proprietario dimostra l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa e per farne cessare le
eventuali azioni di molestia.
TITOLO ORIGINARIO
Proprietà acquisita in
modo autonomo
Occupazione
Invenzione
Accessione
Unione
Specificazione
Usucapione
possesso vale titolo
TITOLO DERIVATIVO Proprietà trasferita da
un titolare all'altro
Contratti (compravendita,
permuta, donazione)
Successione a causa di morte.
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3. AZIONE DI REGOLARMENTO DEI CONFLITTI
Può essere proposta dal proprietario di un fondo e ha la funzione di definire il modo esatto i
confini tra il suo fondo e quello di un confinante.
4. AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI
Quando il proprietario di un fondo, essendo i termini tra il suo fondo e quello vicino mancanti,
chiede che i termini di confine siano apposto o ristabiliti a spese comuni.
Le azioni possessorie
Azioni di reintegrazione:
E’ l’azione volta a recuperare il possesso di n bene di cui si è stati privati in modo occulto e contro la
propria volontà.
Azione di manutenzione:
E’ l’azione tramite cui il possessore chiede di far cessare atti di molestia che pregiudicano il godimento
di un bene.
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La comunione e il condominio
Comunione e comproprietà
Quando il diritto reale spetta contemporaneamente a più persone, si ha comunione. Nel casi in cui la
comunione riguarda la proprietà, si parla di comproprietà.
Le fonti della comunione:
Una situazione di diritto comune può nascere per effetto di eredità, per volontà delle parti o per legge.
Nel primo caso si parla di comunione incidentale, nel secondo di volontaria e nel terzo di comunione
forzosa o legale.
Comunque ogni partecipante ha determinati diritti:
Diritto di godimento
Ogni titolare può usare il bene comune con il debito rispetto nel diritto anche degli altri.
Diritto di disporre della quota
Ognuno può fare ciò che crede della sua quota, può anche venderla o concederla in uno ad altri.
Diritto di chiedere lo scioglimento della comunione
Ogni partecipante può chiedere in qualsiasi momento che la comunione o la comproprietà vegano
sciolte, a meno che non si sia precedentemente concluso un accordo di mantenere in comune la
titolarità.
Obblighi:
La comunione e comproprietà comportano anche obblighi che consistono nel rispetto della
destinazione del bene e dei diritti che ne derivano.
Amministrazione del bene comune:
Richiede il principio della maggioranza, che non si calcolo in base al numero dei partecipanti ma in
base alle quote di cui sono titolari.
Le maggioranze:
Maggioranza semplice: oltre la metà del valore del bene per le deliberazioni relative
all’ordinaria manutenzione.
Maggioranza numerica: dei proprietari che rappresentino una maggioranza qualificata delle
quote (due terzi del valore del bene)
Unanimità: in relazione alla vendita della cosa comune o alla costituzione su di essa
di diritti reali.
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Scioglimento della comunione
In qualsiasi momento ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione, che si
realizza tramite la divisione del bene.
La divisione può essere convenzionale o giudiziale.
Quella convenzionale è stabilita di comune accordo.
Quella giudiziale invece è prevista da un giudice (quando un comproprietario non riesce ad
andare d’accordo con l’altro).
La divisione può essere effettuata sia in natura che in denaro.
Il condominio negli edifici
Le parti comuni:
appartengono per legge ai comproprietari (muri maestri, il tetto, le scale, gli ascensori, i portoni
d’ingresso ecc.)
Diritti e doveri dei condomini:
ogni proprietario deve partecipare in proporzione al valore dell’appartamento alle spese relative alle
parti comuni.
Assemblea dei condomini:
Le decisioni vengono prese (sui beni in comproprietà) all’interno dell’assemblea dei condomini.
Le maggioranze:
In prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Il regolamento di condomino:
contiene le norme relative all’uso delle parti comuni, all’amministrazione, alla ripartizione delle spese
e alla tutela del decoro dell’edificio.
La multiproprietà
E’ un contratto con cui più persone acquista un immobile con la facoltà di utilizzarlo, ciascuna, in un
determinato periodo dell’anno.
Ogni multiproprietario acquista un diritto pieno ed esclusivo sull’immobile, diritto che è liberamente
trasferibile e comporta le stesse garanzia del diritto di proprietà.
L’unico limite è quello temporale, nel senso che la proprietà è limitata a un certo periodo di tempo
durante l’anno.
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I diritti reali di godimento
I diritti reali minori si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.
I diritti reali di godimento:
usufrutto
uso
abitazione
superficie
enfiteusi
servitù prediale
e si affermano su beni altrui.
Essi costituiscono delle limitazioni al diritto di proprietà, che si caratterizza proprio per la sua
elasticità. Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediale
I diritti reali di garanzia:
pegno
ipoteca
consentono invece di garantire diritti di credito di terzi.
L’usufrutto
L’usufrutto è il diritto di godere di una cosa altrui, traendo da essa ogni utilità, con l’obbligo però di
rispettare ovviamente la destinazione economica.
La nuda proprietà:
Quando esiste tale situazione, per evidenziare le forti limitazioni cui è sottoposto il diritto di proprietà,
si parla di nuda proprietà. In pratica il proprietario, privato del diritto di godimento, conserva solo
quello di disposizione del bene.
Proprio per il fatto di costituire una limitazione molto forte al diritto di proprietà, l’usufrutto ha una
durata massima, corrispondente alla vita dell’usufruttario (se questi è una persona fisica) oppure a
trenta anni (se si tratta invece di un ente collettivo).
I modi di acquisto dell’usufrutto:
L’usufrutto può essere ricevuto:
per contratto: quando il proprietario di un bene cede ad altri l’usufrutto su di esso, oppure
vende il bene riservando a sé l’usufrutto.
per testamento: quando una persona riserva ad un soggetto il diritto di usufrutto su un bene che
lascia in eredità ad altri.
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per usucapione: quando acquista l’usufrutto su un bene chi ne abbia esercitato gli
specifici poteri per un certo periodo di tempo senza l’opposizione del
proprietario.
per disposizione di legge: quando la legge dispone che a determinati soggetti spetti l’usufrutto su
beni altrui.
I diritti dell’usufruttario
L’usufruttario ha il godimento pieno del bene e può fare propri i frutti che esso produce; può inoltre
farsi rimborsare le spese sostenute per migliorare il bene in questione. Egli può cedere il proprio
diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, sempre che ciò non sia vietato dal titolo
costitutivo.
I doveri dell’usufruttario:
L’usufruttario deve procedere all’inventario iniziale dei beni su cui è costituito il suo diritto e deve
prestare idonea garanzia alla restituzione di essi. Deve poi custodire le cose con diligenza e sostenere
le spese di custodia, di manutenzione e di ordinaria amministrazione; a suo carico sono inoltre le
imposte sul reddito delle cose. Infine egli ha l’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.
Le cause di estinzione dell’usufrutto
L’usufrutto si estingue normalmente con la scadenza del termine stabilito contrattualmente, con la
morte dell’usufruttario oppure dopo un periodo di trent’anni. Nel codice civile (artt. 1014 e 1015) sono
però dettate altre cause di estinzione:
la prescrizione: per cui l’usufruttario perde il suo diritto se non usa il bene per vent’anni.
la consolidazione: se l’usufrutto e la proprietà si uniscono nella stessa persona.
il perimento: del bene sui cui esiste l’usufrutto.
l’abuso: se l’usufruttario non rispetta la destinazione economica del bene o viene meno
ai suoi doveri di diligenza. L’abuso deve essere dichiarato con sentenza
dall’autorità giudiziaria.
USUFRUTTO
Per contratto Per
testamento Per
usucapione
Per disposizione di
legge
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Il quasi usufrutto:
L’usufrutto ha per oggetto cose inconsumabili, cioè che sono suscettibili di usi ripetuti. È però possibile
determinare una situazione giuridica molto simile all’usufrutto anche su beni consumabili: si parla in
tal caso di quasi usufrutto o di usufrutto improprio.
La restituzione del bene:
Quando l’usufrutto del bene si estingue, l’usufruttario deve restituire il bene al proprietario. In tale
ipotesi, se ha apportato dei miglioramenti alla cosa, ha il diritto di ricevere un’indennità.
L’uso e l’abitazione
L’uso e l’abitazione sono specie limitate di usufrutto. L’uso è il diritto di usare una cosa e farne propri i
frutti, nei limiti dei bisogni propri e della famiglia. L’abitazione è invece il diritto di abitare una casa
altrui, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia.
Il concetto di famiglia
Il concetto di famiglia qui utilizzato è più ampio di quello corrente, in quanto si devono considerare
anche le persone che convivono con il titolare al fine della prestazione dei servizi. A differenza
dell’usufrutto che può essere ceduto ad altri, l’uso e l’abitazione sono intrasmissibili, in quanto
considerati strettamente personali. La loro disciplina ricalca però pienamente quella dell’usufrutto.
La superficie e l’enfiteusi
Il diritto di superficie:
Il diritto di superficie consiste nel diritto di edificare o mantenere una costruzione sopra o sotto il
suolo altrui, acquistando solo la proprietà della costruzione. La costituzione di questo diritto va perciò
contro il principio di accessione.
La giustificazione del diritto di superficie:
Le ragioni che giustificano il diritto di superficie sono principalmente di natura economica. Esso infatti
consente a determinati soggetti di acquistare la proprietà di beni, di per sé destinati a una durata
limitata nel tempo, senza dover sostenere spese eccessivamente elevate, visto che non è dovuto il valore
del fondo su cui sorgono.
Costituzione e durata della superficie:
Il diritto di superficie, chiamato anche proprietà superficiaria, può essere costituito a tempo
determinato o perpetuo e può essere liberamente ceduto dal titolare. Esso può estinguersi per
scadenza del termine, per non uso ventennale, per consolidazione e per rinuncia del titolare.
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L’enfiteusi:
Di scarsa applicazione è oggi l’enfiteusi, che consiste nel diritto di utilizzare un fondo altrui e di
percepirne i frutti, con l’obbligo però di migliorarlo e di pagare una prestazione in denaro o in natura
al contendente. La durata può essere perpetua o temporanea: in questo caso tuttavia non può essere
inferiore di vent’anni.
Le servitù prediali
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo
appartenente a un diverso proprietario.
Fondo servente e fondo dominante:
Presupposto di questo diritto reale è l’esistenza di due fondi appartenenti a proprietari diversi, tali da
poter risultare legati da un rapporto di utilità. Su uno dei due fondi (chiamato fondo servente) viene
imposto un peso che comporta un vantaggio per l’altro fondo (detto fondo dominante). Questo peso
può consistere nel dovere di tollerare una determinata attività da parte dell’altro proprietario, o
nell’astenersi dal fare qualcosa che, in altre circostanze, si avrebbe diritto di effettuare.
Il diritto di seguito:
Se la proprietà viene ceduta, il diritto di servitù rimane e riguarda qualsiasi proprietario che si
avvicendi nella titolarità del bene.
L’acquisto delle servitù:
È possibile che un diritto di servitù venga costituito in base alla volontà dei soggetti interessati: ciò
può avvenire per contratto, per testamento o per destinazione del padre di famiglia. Esso può anche
essere costituito per usucapione.
Le servitù coattive:
Le servitù possono poi essere costituite coattivamente e vengono pertanto denominate servitù
coattive.
Se si procede alla costituzione coattiva di una servitù, deve essere pagata un’indennità, stabilita in sede
giudiziaria, A favore del titolare del fondo servente.
La classificazione delle servitù:
Le servitù sono classificate in diverse tipologie, che comportano effetti pratici diversi per ciascuna di
esse:
si dicono affermative: le servitù in cui il proprietario del fondo servente deve tollerare azioni da
parte del proprietario del fondo dominante; si dicono al contrario
negative quelle in cui il peso consiste nel non fare determinate cose.
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sono continue le servitù che, una volta formate, non richiedono ulteriori attività relative
al loro esercizio; sono invece discontinue quelle che comportano ogni
volta attività specifiche.
sono apparenti: le servitù la cui esistenza è riconoscibile attraverso determinate opere;
viceversa sono non apparenti tutte le altre. L’acquisto di tale diritto per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è ammesso solo per
le servitù apparenti.
L’estinzione delle servitù:
Le servitù si possono estinguere per non uso ventennale, per consolidazione, per perimento del fondo
dominante o servente, per sentenza giudiziaria, per scadenza del termine, per rinuncia da parte del
titolare di tale diritto.
SERVITÙ
Affermative
Negative
Continue
Discontinue
Apparenti
Non apparenti
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DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI
La famiglia
La famiglia può essere definita come un gruppo di persone legate tra loro da rapporti di sangue e di
affetto e può essere considerata come la prima forma di vita in comune tra essere umani.
La famiglia legittima
La comunità famigliare può originarsi dalla celebrazione del matrimonio. Anzi, secondo la
Costituzione, il matrimonio è necessario perché possa parlarsi di famiglia (art. 29 Cost.). “La Famiglia è
una società naturale fondata sul matrimonio”.
Si definisce legittima quando nasce dall’unione di due persone unite in matrimonio.
La famiglia di fatto
Negli ultimi decenni esistono e sono diffuse molte famiglie di fatto che sorgono dalla convivenza di due
persone NON legate dal vincolo matrimoniale e dei figli che nascono dalla loro unione.
Queste famiglie non hanno la stessa tutela delle famiglie legittime, ma godono comunque di un’ampia
protezione giuridica.
I legami famigliari tra persone non unite in matrimonio danno origine ad una famiglia cosiddetta di
fatto.
I rapporti famigliari
All’interno di un nucleo famigliare si possono riconoscere 3 tipologie di rapporti giuridici:
1. Il coniugio
2. La parentela
3. L’affinità
Il coniugio è il rapporto che esiste tra due persone, di sesso diverso e unite tra loro dal vincolo del
matrimonio mentre la parentela è il rapporto che unisce due o più persone per vincoli di sangue in
quanto discendono da una stessa persona denominata stipite. (art. 74 c.c.).
La parentela può essere:
In linea retta: se i parenti discendono gli uni dagli altri, come genitori e figli, oppure nonni e
nipoti.
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In linea collaterale: quando i parenti pur avendo uno stipite comune, non discendono gli uni dagli
altri come due sorelle oppure due cugini.
La parentela si misura in gradi. In linea retta si computano tanti gradi per quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Esempio: tra nonno e nipote si parla di secondo grado (escludendo lo stipite).
Nella linea collaterale i gradi si contano salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo
discendono all’altro parente, sempre escludendo lo stipite. La legge non riconosce il vincolo di
parentela oltre al sesto grado.
L’affinità invece è il vincolo tra una persona ed i parenti del suo coniuge (art. 78 c.c.). Una persona è
affine a uno dei coniugi nella stessa linea e nello stesso grado in cui è parente dell’altro coniuge.
Il matrimonio
Il matrimonio è un contratto tra due persone. Il matrimonio civile e concordatario è alla base della
famiglia per poter esistere. Per risultare sposati dal punto di vista civile (riconoscimento da parte dello
Stato e della Chiesa) sono possibili due tipi di matrimonio:
Matrimonio civile:
Viene celebrato in Comune per opera del sindaco o di un suo delegato
Matrimonio concordatario:
Viene celebrato in Chiesa innanzi ad un ministro del culto cattolico. Per lo Stato è il matrimonio civile
che serve per ottenere effetti civili e giuridicamente attivi.
Impedimenti matrimoniali:
La legge prevede che non possono sposarsi:
I minorenni
Gli interdetti (private cioè della capacità di agire)
I soggetti dello stesso sesso.
Persone già sposate con altri
Parenti stretti
Persone che hanno ucciso o tentato di uccidere il coniuge dell’altra parte.
Non possono sposarsi tra di loro:
ascendenti e discendenti in linea retta
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fratelli e sorelle
zii e nipoti
affini in linea retta, in linea collaterale in secondo grado
l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti
l’adottato e i figli dell’adottante
i figli adottivi della stessa persona
l’adottato e il congiunge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
Nullità e annullamento
Qualora il matrimonio dovesse essere celebrato in presenza di una condizione come sopra sarebbe
nullo.
In caso di simulazione o con vizio del consenso il matrimonio sarebbe altrettanto nullo. Si può, infatti,
chiedere l’annullamento del matrimonio qualora uno dei coniugi scopre che la controparte ha
precedenti penali di rilevante gravità.
L’annullamento del matrimonio non ha effetto retroattivo.
Pubblicazioni
Prima di procedere al matrimonio è necessario seguire la procedura delle pubblicazioni che
consistono nell’affissione negli albi comunali dei dati relativi ai futuri sposi, compresi la data e il luogo
previsti per la cerimonia.
Hanno la funzione di consentire, a chiunque sia a conoscenza di un impedimenti matrimoniale, di
denunciarlo in tempo.
Matrimoni misti
Negli ultimi decenni i matrimoni misti sono molto diffusi.
Lo straniero che sposa un cittadino italiano dovrà avere il nulla osta rilasciato dal consolato o
dall’ambasciata del proprio Paese.
PRESUPPOSTI
Maggiore età capacità di
agire sesso diverso liberà di stato
mancanza vincoli
mancanza impedimento
da delitto
Cap
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Rapporto tra coniugi
Dalla celebrazione del matrimonio nascono determinati diritti e doveri i quali sono posti su un piano di
assoluta parità contrariamente al passato quando l’uomo aveva un ruolo di netta superiorità nei
confronti della moglie.
Violazione degli obblighi
Se viene violato uno di questi obblighi non vengono applicate sanzioni ma l’altro coniuge può chiedere
al giudice la separazione.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito mentre in passato lo perdeva per acquisire
quello del coniuge.
I rapporto patrimoniali tra coniugi
Regime legale
Il regime previsto dalla legge è la comunione dei beni. Quando due persone si sposano in assenza di
diverso accordo, entra in questo regima matrimoniale. Nel senso che i beni acquistati da essi dopo la
celebrazione del matrimonio appartengono ad entrambe in misura del 50 %.
Qualora la moglie non lavori perché si dedica alla famiglia, dopo il matrimonio metà del patrimonio del
marito dovrà essere trasferito alla moglie.
Beni esclusi dalla comunione
Non appartengono alla comunione tutti quei beni presenti prima di sposarsi, i beni ricevuti in
donazione o in eredità da ognuno di essi.
Amministrazione dei beni in comunione
Spetta ad entrambi i coniugi che posso agire disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione. Devono
agire in modo congiunto per quanto concerne l’amministrazione straordinaria.
Obblighi dei coniugi
Fedeltà Assistenza Collaborazione Coabitazione
Cap
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lo: D
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Separazione e comunione
E’ possibile stipulare un accordo, prima o dopo il matrimonio, per scegliere un regime convenzionale
in deroga a quello legale. In particolare il regime della separazione dei beni e quello della
comunione convenzionale.
Il prima rappresenta il regime patrimoniale più semplice, ed è quello più frequentemente utilizzato
scelto in sede di celebrazione del matrimonio.
Attraverso la comunione in coniugi pattuiscono quali bene sottoporre a comunione e quali no. Al pari
della separazione, tale accordo richiede l’atto pubblico.
Separazione e divorzio
Nella separazione legale è possibile ottenere il divorzio trascorsi 3 anni.
Nella separazione di fatto NON è possibile ottenere il divorzio.
Separazione
legale
consensuale giudiziale
di fatto
Cap
ito
lo: C
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sio
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Conclusioni
Il presente manuale “Appunti di diritto civile italiano” è stato redatto in base al programma
scolastico di TERZA LICEO (IIIa Mid).
E’ un materiale didattico utile sia per la preparazione agli esami orali di diritto civile italiano che quale
supporto alle lezioni.
Questo fascicoletto è quindi un aiuto, un supporto didattico al manuale di diritto civile (DIMENSIONE
DIRITTO - Cattani) utilizzato quale materiale di testo indicato dai docenti o dalle sedi scolastiche di
conseguenza NON lo sostituisce.
Aggiornamenti e/o integrazioni di materiale al presente manuale “Appunti di diritto civile italiano”
non sono attualmente in previsione e la versione attuale è la nr. 1.01/2010.
Per informazioni:
Luca Dossena – docente
www.lucadossena.jimdo.com