APPUNTI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO · I diritti reali di godimento ... Le servitù prediali ......

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APPUNTI DI DIRITTO CIVILE ITALIANO Programma di terza liceo L. Dossena

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APPUNTI DI DIRITTO

CIVILE ITALIANO

Programma di terza liceo

L. Dossena

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Sommario

Sommario .......................................................................................................................................................................................... 2

LA PROPRIETA’ – I DIRITTI REALI ......................................................................................................................................... 4

La proprietà e il possesso ....................................................................................................................................................... 4

Il diritto di proprietà nella Costituzione ..................................................................................................................... 4

La proprietà nel codice civile ........................................................................................................................................... 4

I caratteri del diritto di proprietà .................................................................................................................................. 4

I limiti alla proprietà nell’interesse pubblico ............................................................................................................ 5

I limiti alla proprietà nell’interesse privato ............................................................................................................... 6

Il possesso e la detenzione ................................................................................................................................................ 6

La disciplina giuridica del possesso .............................................................................................................................. 7

Modi d’acquisto e azioni a difesa della proprietà ......................................................................................................... 8

Titolo originario e titolo derivativo .............................................................................................................................. 8

L’occupazione ......................................................................................................................................................................... 8

L’invenzione ............................................................................................................................................................................ 8

L’accessione ............................................................................................................................................................................ 8

L’unione .................................................................................................................................................................................... 8

La specificazione ................................................................................................................................................................... 9

L’usucapione ........................................................................................................................................................................... 9

Possesso vale titolo .............................................................................................................................................................. 9

Azioni a difesa della proprietà ..................................................................................................................................... 10

Le azioni possessorie ....................................................................................................................................................... 11

La comunione e il condominio .......................................................................................................................................... 12

Comunione e comproprietà ........................................................................................................................................... 12

Scioglimento della comunione ..................................................................................................................................... 13

Il condominio negli edifici .............................................................................................................................................. 13

La multiproprietà .............................................................................................................................................................. 13

I diritti reali di godimento .................................................................................................................................................. 14

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L’usufrutto ............................................................................................................................................................................ 14

L’uso e l’abitazione ............................................................................................................................................................ 16

La superficie e l’enfiteusi ................................................................................................................................................ 16

Le servitù prediali ............................................................................................................................................................. 17

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI ............................................................................................................................. 19

La famiglia ................................................................................................................................................................................. 19

La famiglia legittima ......................................................................................................................................................... 19

La famiglia di fatto ............................................................................................................................................................. 19

I rapporti famigliari .......................................................................................................................................................... 19

Il matrimonio ....................................................................................................................................................................... 20

Rapporto tra coniugi ........................................................................................................................................................ 22

I rapporto patrimoniali tra coniugi ............................................................................................................................ 22

Separazione e divorzio .................................................................................................................................................... 23

Conclusioni ..................................................................................................................................................................................... 24

Fonti .................................................................................................................................................................................................. 25

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LA PROPRIETA’ – I DIRITTI REALI

La proprietà e il possesso

Il diritto di proprietà nella Costituzione

La Costituzione si occupa del diritto di proprietà. Questo diritto reale è stabilito nell’ articolo 42:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d’acquisto, di godimento

e i limiti allo scopo di assicurane la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata

può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.”

La formula della funzione sociale della proprietà afferma da una parte il diritto di proprietà privata e

dall’altra parte il riconoscimento della proprietà pubblica cioè la possibilità dello Stato di porre limiti

legali alla proprietà per l’interesse collettivo.

Esempio: Il Comune può, in determinati casi, obbligare il proprietario

La proprietà nel codice civile

Secondo la nozione di proprietà, la stessa prevede il diritto di godere e di disporre di un bene in modo

pieno ed esclusivo, sia pure nel rispetto dei limiti e degli obblighi disposti dalla legge. Questi due

poteri quindi sono detenuti dal suo titolare.

La facoltà di godimento consiste nell’utilizzare i beni secondo la propria utilità

La facoltà di disposizione comporta il potere di destinare il bene all’uso desiderato.

I caratteri del diritto di proprietà

Il diritto di proprietà , oltre che essere assoluto, immediato, tipico, patrimoniale e con diritto di seguito

si caratterizza come tutti diritti reali per essere pieno, esclusivo, perpetuo, autonomo ed elastico.

Pienezza: Il proprietario può fare ciò che desidera del suo bene. Sempre che sia di carattere lecito.

Esclusivo: Il proprietario può godere del bene senza far partecipare terzi.

Perpetuo: Il bene non ha limite temporali. Può durare per tutta la vita.

Autonomo: Il bene esiste indipendentemente dall’esistenza di altri diritti.

Elasticità: E’ riconoscibile nel fatto che può essere limitato per l’esistenza sulla cosa di determinati

diritti altrui e ritorna piena quando questi diritti vengono a cessare.

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I limiti alla proprietà nell’interesse pubblico

La legge dispone che, in determinate circostanze, gli interessi privati possono essere sacrificati

in nome di quelli collettivi: questo può verificarsi, nella espropriazione e nella requisizione.

L’espropriazione

L’espropriazione per pubblica utilità è l’atto attraverso cui l’autorità amministrativa toglie la proprietà

a un soggetto per trasferirla a un altro, normalmente un ente pubblico.

Affinché si possa procedere a regolare espropriazione è necessario che esista una legge che indichi in

quali casi e con quali procedure si possa effettuare (riserva di legge).

L’ente pubblico interessato deve perciò dichiarare la pubblica utilità del bene espropriato e pagare al

proprietario un indennizzo economico = valore di mercato del bene.

Esempi di espropriazione per pubblica utilità:

la costruzione di strade, ferrovie, ponti, la realizzazione di alloggi popolari, l’installazione di

telecomunicazioni o lo sfruttamento delle risorse dal suolo.

I ricorsi contro l’espropriazione.

Il cittadino che ritiene di aver subito una ingiustizia può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Requisizione

Le condizioni per la requisizione. Nelle situazioni di grave o urgente necessità pubblica (terremoti,

inondazioni, guerre ecc.) la pubblica autorità può togliere la proprietà di beni mobili o immobili ai

legittimi proprietari.

Tale atto è la requisizione e può essere a titolo temporaneo o definitivo.

I limiti alla edificabilità dei suoli.

La salvaguardia di uno sviluppo razionale del territorio è regolata dai piani regolatori comunali che

suddivide il proprio territorio in diverse aree (zone industriali, aree residenziali, spazi verdi, servizi

sociali, edilizia popolare) e che indicano le caratteristiche che devono avere le costruzioni (colori, stile,

materiali, distanze, altezza, cubatura).

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I limiti alla proprietà nell’interesse privato

Queste “regole di vicinato”sono stabilite dal Codice civile e comprendono:

Immissioni

fumo, calore, rumori dal fondo del vicino, se non superano la tollerabilità)

Distanze

alberi, recinzioni.

Accesso al fondo

In determinati casi secondo il codice civile il proprietario deve garantire l’accesso al suo fondo)

Stillicidio

Costruzione di tetti che impedisce che le acque piovane vanno sul terreno del vicino)

Atti emulativi

piante ad alto fusto o muri sul confine per limitare la visuale del confinante

Il possesso e la detenzione

La differenza tra proprietà e possesso: Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in

un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Nel caso del possesso, infatti, non si riconosce ad altri un diritto sulla cosa. Nella detenzione questo

avviene, e risulta quindi essere situazione ben diversa.

Infatti si può mantenere il possesso della cosa in modo diretto anche attraverso un'altra persona, che

la detiene.

Condizioni edificabiità

Richiesta progetto in

Comune

Permesso di costruizione dal Comune

Pagamento oneri in Comune

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Un esempio pratico:

Se mio padre presta la sua automobile a un amico, questo non ne diventa il possessore, ma solo un

detentore. Il possesso è ancora in mano di mio padre.

Situazioni di fatto

possesso chi dispone della cosa si comporta da proprietario, indipendentemente

dall’averne diritto

detenzione chi dispone della cosa riconosce di non esserne proprietario

La disciplina giuridica del possesso

Il possesso è di buona fede se il possessore ignora senza colpa di ledere un diritto altrui, mentre è di

mala fede se il possessore sa o dovrebbe sapere di ledere il diritto altrui.

Buona fede:

è presunta fino a prova contraria

deve esistere nel momento in cui si acquista il possesso

è esclusa se l’ignoranza dipende da colpa grave

Diritti del possessore

rimborso alle spese

ritenzione indennità

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Modi d’acquisto e azioni a difesa della proprietà

Titolo originario e titolo derivativo

Il diritto di proprietà può essere acquistato in due modi:

Titolo originario

Titolo derivativo

Nel primo caso la proprietà si acquista in modo autonomo mentre nel secondo viene trasferita da un

titolare all’altro.

I modi d’acquisto a titolo derivativo sono i più diffusi. In pratica sono i contratti di compra vendita,

permuta, donazione oltre alla successione a causa di morte.

L’occupazione

Si acquisisce la proprietà per occupazione quando ci si appropria di cose che non appartengono a

nessuno.

Esempio: trovo un oggetto in una discarica funzionante che non è più di nessuno. Ho il diritto di

essere il proprietario.

L’invenzione

Significa che se dovessi trovare un oggetto di valore sono tenuto a riconsegnarlo (Polizia o in Comune).

L’ inventore (chi trova l’oggetto) è per legge tenuto a riconsegnare l’oggetto al legittimo proprietario. Il

Comune, dopo aver fatto la debita pubblicità (qualora non si conoscesse il proprietario), ha diritto di

tenere l’oggetto per un anno.

L’inventore quindi ha diritti che sono un compenso in denaro qualora il proprietario si fa vivo

altrimenti (l’inventore) diventa proprietario dell’oggetto trovato.

L’accessione

Il proprietario di un terreno acquisisce la proprietà di qualsiasi bene che venga unito ad esso.

L’unione

Si ha unione quando diverso cose mobili che appartengono a proprietari diversi vengono unite tra loro

e formato in tal modo una cosa unica.

Esempio: Un ragazzo decide di riparare uno scooter e si procura da un meccanico i pezzi di

ricambio per poterlo sistemare. Il giovano diventa proprietario dello scooter malgrado

l’unzione di più pezzi di ricambio. Chiaramente dovrà pagare al meccanico i pezzi che

gli ha fornito.

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La specificazione

L’acquisto della proprietà per specificazione si ha quando un soggetto usa materiali altrui per formare

una cosa nuova.

E’ tenuto per legge a pagare al legittimo proprietario il valore delle materie usate.

L’usucapione

E’ un mezzo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di godimento basato sul

possesso prolungato nel tempo.

Esempio: Una persona utilizza una rimessa da tanti anni ed i proprietari mai hanno fatto

opposizione a questo utilizzo. La persona che utilizza quindi questa rimessa acquista

per usucapione la proprietà della stessa.

Per poter dar luogo all’usucapione il possesso di un bene deve essere:

Pacifico (non ottenuto attraverso la forza)

Pubblico (non esercitato in modo occulto)

Non interrotto (mai avuto interruzione da parte del proprietario)

Possesso vale titolo

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà

mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al

trasferimento della proprietà (art. 1153 cc).

Un esempio può essere quello che una persona acquista da un’altra un bene che poi si scopre essere un

oggetto rubato. Chi ha acquistato il bene, con il principio “possesso vale titolo” diventa proprietario.

Possesso vale titolo

Possesso Buona fede

Titolo idoneo

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Riepilogo

Azioni a difesa della proprietà

Ogni persona proprietaria di un bene (mobile o immobile), in base alle disposizione dell’articolo 24

della costituzione può agire in giudizio e può rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti.

1. AZIONI DI RIVENDICAZIONE

Il proprietario di un bene chiede al giudice che gli sia restituito il possesso del bene stesso di

cui altri si sono ingiustamente impossessati.

2. AZIONE NGATORIA

Il proprietario dimostra l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa e per farne cessare le

eventuali azioni di molestia.

TITOLO ORIGINARIO

Proprietà acquisita in

modo autonomo

Occupazione

Invenzione

Accessione

Unione

Specificazione

Usucapione

possesso vale titolo

TITOLO DERIVATIVO Proprietà trasferita da

un titolare all'altro

Contratti (compravendita,

permuta, donazione)

Successione a causa di morte.

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3. AZIONE DI REGOLARMENTO DEI CONFLITTI

Può essere proposta dal proprietario di un fondo e ha la funzione di definire il modo esatto i

confini tra il suo fondo e quello di un confinante.

4. AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI

Quando il proprietario di un fondo, essendo i termini tra il suo fondo e quello vicino mancanti,

chiede che i termini di confine siano apposto o ristabiliti a spese comuni.

Le azioni possessorie

Azioni di reintegrazione:

E’ l’azione volta a recuperare il possesso di n bene di cui si è stati privati in modo occulto e contro la

propria volontà.

Azione di manutenzione:

E’ l’azione tramite cui il possessore chiede di far cessare atti di molestia che pregiudicano il godimento

di un bene.

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La comunione e il condominio

Comunione e comproprietà

Quando il diritto reale spetta contemporaneamente a più persone, si ha comunione. Nel casi in cui la

comunione riguarda la proprietà, si parla di comproprietà.

Le fonti della comunione:

Una situazione di diritto comune può nascere per effetto di eredità, per volontà delle parti o per legge.

Nel primo caso si parla di comunione incidentale, nel secondo di volontaria e nel terzo di comunione

forzosa o legale.

Comunque ogni partecipante ha determinati diritti:

Diritto di godimento

Ogni titolare può usare il bene comune con il debito rispetto nel diritto anche degli altri.

Diritto di disporre della quota

Ognuno può fare ciò che crede della sua quota, può anche venderla o concederla in uno ad altri.

Diritto di chiedere lo scioglimento della comunione

Ogni partecipante può chiedere in qualsiasi momento che la comunione o la comproprietà vegano

sciolte, a meno che non si sia precedentemente concluso un accordo di mantenere in comune la

titolarità.

Obblighi:

La comunione e comproprietà comportano anche obblighi che consistono nel rispetto della

destinazione del bene e dei diritti che ne derivano.

Amministrazione del bene comune:

Richiede il principio della maggioranza, che non si calcolo in base al numero dei partecipanti ma in

base alle quote di cui sono titolari.

Le maggioranze:

Maggioranza semplice: oltre la metà del valore del bene per le deliberazioni relative

all’ordinaria manutenzione.

Maggioranza numerica: dei proprietari che rappresentino una maggioranza qualificata delle

quote (due terzi del valore del bene)

Unanimità: in relazione alla vendita della cosa comune o alla costituzione su di essa

di diritti reali.

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Scioglimento della comunione

In qualsiasi momento ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione, che si

realizza tramite la divisione del bene.

La divisione può essere convenzionale o giudiziale.

Quella convenzionale è stabilita di comune accordo.

Quella giudiziale invece è prevista da un giudice (quando un comproprietario non riesce ad

andare d’accordo con l’altro).

La divisione può essere effettuata sia in natura che in denaro.

Il condominio negli edifici

Le parti comuni:

appartengono per legge ai comproprietari (muri maestri, il tetto, le scale, gli ascensori, i portoni

d’ingresso ecc.)

Diritti e doveri dei condomini:

ogni proprietario deve partecipare in proporzione al valore dell’appartamento alle spese relative alle

parti comuni.

Assemblea dei condomini:

Le decisioni vengono prese (sui beni in comproprietà) all’interno dell’assemblea dei condomini.

Le maggioranze:

In prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Il regolamento di condomino:

contiene le norme relative all’uso delle parti comuni, all’amministrazione, alla ripartizione delle spese

e alla tutela del decoro dell’edificio.

La multiproprietà

E’ un contratto con cui più persone acquista un immobile con la facoltà di utilizzarlo, ciascuna, in un

determinato periodo dell’anno.

Ogni multiproprietario acquista un diritto pieno ed esclusivo sull’immobile, diritto che è liberamente

trasferibile e comporta le stesse garanzia del diritto di proprietà.

L’unico limite è quello temporale, nel senso che la proprietà è limitata a un certo periodo di tempo

durante l’anno.

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I diritti reali di godimento

I diritti reali minori si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

I diritti reali di godimento:

usufrutto

uso

abitazione

superficie

enfiteusi

servitù prediale

e si affermano su beni altrui.

Essi costituiscono delle limitazioni al diritto di proprietà, che si caratterizza proprio per la sua

elasticità. Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù prediale

I diritti reali di garanzia:

pegno

ipoteca

consentono invece di garantire diritti di credito di terzi.

L’usufrutto

L’usufrutto è il diritto di godere di una cosa altrui, traendo da essa ogni utilità, con l’obbligo però di

rispettare ovviamente la destinazione economica.

La nuda proprietà:

Quando esiste tale situazione, per evidenziare le forti limitazioni cui è sottoposto il diritto di proprietà,

si parla di nuda proprietà. In pratica il proprietario, privato del diritto di godimento, conserva solo

quello di disposizione del bene.

Proprio per il fatto di costituire una limitazione molto forte al diritto di proprietà, l’usufrutto ha una

durata massima, corrispondente alla vita dell’usufruttario (se questi è una persona fisica) oppure a

trenta anni (se si tratta invece di un ente collettivo).

I modi di acquisto dell’usufrutto:

L’usufrutto può essere ricevuto:

per contratto: quando il proprietario di un bene cede ad altri l’usufrutto su di esso, oppure

vende il bene riservando a sé l’usufrutto.

per testamento: quando una persona riserva ad un soggetto il diritto di usufrutto su un bene che

lascia in eredità ad altri.

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per usucapione: quando acquista l’usufrutto su un bene chi ne abbia esercitato gli

specifici poteri per un certo periodo di tempo senza l’opposizione del

proprietario.

per disposizione di legge: quando la legge dispone che a determinati soggetti spetti l’usufrutto su

beni altrui.

I diritti dell’usufruttario

L’usufruttario ha il godimento pieno del bene e può fare propri i frutti che esso produce; può inoltre

farsi rimborsare le spese sostenute per migliorare il bene in questione. Egli può cedere il proprio

diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, sempre che ciò non sia vietato dal titolo

costitutivo.

I doveri dell’usufruttario:

L’usufruttario deve procedere all’inventario iniziale dei beni su cui è costituito il suo diritto e deve

prestare idonea garanzia alla restituzione di essi. Deve poi custodire le cose con diligenza e sostenere

le spese di custodia, di manutenzione e di ordinaria amministrazione; a suo carico sono inoltre le

imposte sul reddito delle cose. Infine egli ha l’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.

Le cause di estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto si estingue normalmente con la scadenza del termine stabilito contrattualmente, con la

morte dell’usufruttario oppure dopo un periodo di trent’anni. Nel codice civile (artt. 1014 e 1015) sono

però dettate altre cause di estinzione:

la prescrizione: per cui l’usufruttario perde il suo diritto se non usa il bene per vent’anni.

la consolidazione: se l’usufrutto e la proprietà si uniscono nella stessa persona.

il perimento: del bene sui cui esiste l’usufrutto.

l’abuso: se l’usufruttario non rispetta la destinazione economica del bene o viene meno

ai suoi doveri di diligenza. L’abuso deve essere dichiarato con sentenza

dall’autorità giudiziaria.

USUFRUTTO

Per contratto Per

testamento Per

usucapione

Per disposizione di

legge

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Il quasi usufrutto:

L’usufrutto ha per oggetto cose inconsumabili, cioè che sono suscettibili di usi ripetuti. È però possibile

determinare una situazione giuridica molto simile all’usufrutto anche su beni consumabili: si parla in

tal caso di quasi usufrutto o di usufrutto improprio.

La restituzione del bene:

Quando l’usufrutto del bene si estingue, l’usufruttario deve restituire il bene al proprietario. In tale

ipotesi, se ha apportato dei miglioramenti alla cosa, ha il diritto di ricevere un’indennità.

L’uso e l’abitazione

L’uso e l’abitazione sono specie limitate di usufrutto. L’uso è il diritto di usare una cosa e farne propri i

frutti, nei limiti dei bisogni propri e della famiglia. L’abitazione è invece il diritto di abitare una casa

altrui, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia.

Il concetto di famiglia

Il concetto di famiglia qui utilizzato è più ampio di quello corrente, in quanto si devono considerare

anche le persone che convivono con il titolare al fine della prestazione dei servizi. A differenza

dell’usufrutto che può essere ceduto ad altri, l’uso e l’abitazione sono intrasmissibili, in quanto

considerati strettamente personali. La loro disciplina ricalca però pienamente quella dell’usufrutto.

La superficie e l’enfiteusi

Il diritto di superficie:

Il diritto di superficie consiste nel diritto di edificare o mantenere una costruzione sopra o sotto il

suolo altrui, acquistando solo la proprietà della costruzione. La costituzione di questo diritto va perciò

contro il principio di accessione.

La giustificazione del diritto di superficie:

Le ragioni che giustificano il diritto di superficie sono principalmente di natura economica. Esso infatti

consente a determinati soggetti di acquistare la proprietà di beni, di per sé destinati a una durata

limitata nel tempo, senza dover sostenere spese eccessivamente elevate, visto che non è dovuto il valore

del fondo su cui sorgono.

Costituzione e durata della superficie:

Il diritto di superficie, chiamato anche proprietà superficiaria, può essere costituito a tempo

determinato o perpetuo e può essere liberamente ceduto dal titolare. Esso può estinguersi per

scadenza del termine, per non uso ventennale, per consolidazione e per rinuncia del titolare.

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L’enfiteusi:

Di scarsa applicazione è oggi l’enfiteusi, che consiste nel diritto di utilizzare un fondo altrui e di

percepirne i frutti, con l’obbligo però di migliorarlo e di pagare una prestazione in denaro o in natura

al contendente. La durata può essere perpetua o temporanea: in questo caso tuttavia non può essere

inferiore di vent’anni.

Le servitù prediali

La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo

appartenente a un diverso proprietario.

Fondo servente e fondo dominante:

Presupposto di questo diritto reale è l’esistenza di due fondi appartenenti a proprietari diversi, tali da

poter risultare legati da un rapporto di utilità. Su uno dei due fondi (chiamato fondo servente) viene

imposto un peso che comporta un vantaggio per l’altro fondo (detto fondo dominante). Questo peso

può consistere nel dovere di tollerare una determinata attività da parte dell’altro proprietario, o

nell’astenersi dal fare qualcosa che, in altre circostanze, si avrebbe diritto di effettuare.

Il diritto di seguito:

Se la proprietà viene ceduta, il diritto di servitù rimane e riguarda qualsiasi proprietario che si

avvicendi nella titolarità del bene.

L’acquisto delle servitù:

È possibile che un diritto di servitù venga costituito in base alla volontà dei soggetti interessati: ciò

può avvenire per contratto, per testamento o per destinazione del padre di famiglia. Esso può anche

essere costituito per usucapione.

Le servitù coattive:

Le servitù possono poi essere costituite coattivamente e vengono pertanto denominate servitù

coattive.

Se si procede alla costituzione coattiva di una servitù, deve essere pagata un’indennità, stabilita in sede

giudiziaria, A favore del titolare del fondo servente.

La classificazione delle servitù:

Le servitù sono classificate in diverse tipologie, che comportano effetti pratici diversi per ciascuna di

esse:

si dicono affermative: le servitù in cui il proprietario del fondo servente deve tollerare azioni da

parte del proprietario del fondo dominante; si dicono al contrario

negative quelle in cui il peso consiste nel non fare determinate cose.

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sono continue le servitù che, una volta formate, non richiedono ulteriori attività relative

al loro esercizio; sono invece discontinue quelle che comportano ogni

volta attività specifiche.

sono apparenti: le servitù la cui esistenza è riconoscibile attraverso determinate opere;

viceversa sono non apparenti tutte le altre. L’acquisto di tale diritto per

usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è ammesso solo per

le servitù apparenti.

L’estinzione delle servitù:

Le servitù si possono estinguere per non uso ventennale, per consolidazione, per perimento del fondo

dominante o servente, per sentenza giudiziaria, per scadenza del termine, per rinuncia da parte del

titolare di tale diritto.

SERVITÙ

Affermative

Negative

Continue

Discontinue

Apparenti

Non apparenti

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DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

La famiglia

La famiglia può essere definita come un gruppo di persone legate tra loro da rapporti di sangue e di

affetto e può essere considerata come la prima forma di vita in comune tra essere umani.

La famiglia legittima

La comunità famigliare può originarsi dalla celebrazione del matrimonio. Anzi, secondo la

Costituzione, il matrimonio è necessario perché possa parlarsi di famiglia (art. 29 Cost.). “La Famiglia è

una società naturale fondata sul matrimonio”.

Si definisce legittima quando nasce dall’unione di due persone unite in matrimonio.

La famiglia di fatto

Negli ultimi decenni esistono e sono diffuse molte famiglie di fatto che sorgono dalla convivenza di due

persone NON legate dal vincolo matrimoniale e dei figli che nascono dalla loro unione.

Queste famiglie non hanno la stessa tutela delle famiglie legittime, ma godono comunque di un’ampia

protezione giuridica.

I legami famigliari tra persone non unite in matrimonio danno origine ad una famiglia cosiddetta di

fatto.

I rapporti famigliari

All’interno di un nucleo famigliare si possono riconoscere 3 tipologie di rapporti giuridici:

1. Il coniugio

2. La parentela

3. L’affinità

Il coniugio è il rapporto che esiste tra due persone, di sesso diverso e unite tra loro dal vincolo del

matrimonio mentre la parentela è il rapporto che unisce due o più persone per vincoli di sangue in

quanto discendono da una stessa persona denominata stipite. (art. 74 c.c.).

La parentela può essere:

In linea retta: se i parenti discendono gli uni dagli altri, come genitori e figli, oppure nonni e

nipoti.

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In linea collaterale: quando i parenti pur avendo uno stipite comune, non discendono gli uni dagli

altri come due sorelle oppure due cugini.

La parentela si misura in gradi. In linea retta si computano tanti gradi per quante sono le generazioni,

escluso lo stipite.

Esempio: tra nonno e nipote si parla di secondo grado (escludendo lo stipite).

Nella linea collaterale i gradi si contano salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo

discendono all’altro parente, sempre escludendo lo stipite. La legge non riconosce il vincolo di

parentela oltre al sesto grado.

L’affinità invece è il vincolo tra una persona ed i parenti del suo coniuge (art. 78 c.c.). Una persona è

affine a uno dei coniugi nella stessa linea e nello stesso grado in cui è parente dell’altro coniuge.

Il matrimonio

Il matrimonio è un contratto tra due persone. Il matrimonio civile e concordatario è alla base della

famiglia per poter esistere. Per risultare sposati dal punto di vista civile (riconoscimento da parte dello

Stato e della Chiesa) sono possibili due tipi di matrimonio:

Matrimonio civile:

Viene celebrato in Comune per opera del sindaco o di un suo delegato

Matrimonio concordatario:

Viene celebrato in Chiesa innanzi ad un ministro del culto cattolico. Per lo Stato è il matrimonio civile

che serve per ottenere effetti civili e giuridicamente attivi.

Impedimenti matrimoniali:

La legge prevede che non possono sposarsi:

I minorenni

Gli interdetti (private cioè della capacità di agire)

I soggetti dello stesso sesso.

Persone già sposate con altri

Parenti stretti

Persone che hanno ucciso o tentato di uccidere il coniuge dell’altra parte.

Non possono sposarsi tra di loro:

ascendenti e discendenti in linea retta

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fratelli e sorelle

zii e nipoti

affini in linea retta, in linea collaterale in secondo grado

l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti

l’adottato e i figli dell’adottante

i figli adottivi della stessa persona

l’adottato e il congiunge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

Nullità e annullamento

Qualora il matrimonio dovesse essere celebrato in presenza di una condizione come sopra sarebbe

nullo.

In caso di simulazione o con vizio del consenso il matrimonio sarebbe altrettanto nullo. Si può, infatti,

chiedere l’annullamento del matrimonio qualora uno dei coniugi scopre che la controparte ha

precedenti penali di rilevante gravità.

L’annullamento del matrimonio non ha effetto retroattivo.

Pubblicazioni

Prima di procedere al matrimonio è necessario seguire la procedura delle pubblicazioni che

consistono nell’affissione negli albi comunali dei dati relativi ai futuri sposi, compresi la data e il luogo

previsti per la cerimonia.

Hanno la funzione di consentire, a chiunque sia a conoscenza di un impedimenti matrimoniale, di

denunciarlo in tempo.

Matrimoni misti

Negli ultimi decenni i matrimoni misti sono molto diffusi.

Lo straniero che sposa un cittadino italiano dovrà avere il nulla osta rilasciato dal consolato o

dall’ambasciata del proprio Paese.

PRESUPPOSTI

Maggiore età capacità di

agire sesso diverso liberà di stato

mancanza vincoli

mancanza impedimento

da delitto

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Rapporto tra coniugi

Dalla celebrazione del matrimonio nascono determinati diritti e doveri i quali sono posti su un piano di

assoluta parità contrariamente al passato quando l’uomo aveva un ruolo di netta superiorità nei

confronti della moglie.

Violazione degli obblighi

Se viene violato uno di questi obblighi non vengono applicate sanzioni ma l’altro coniuge può chiedere

al giudice la separazione.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito mentre in passato lo perdeva per acquisire

quello del coniuge.

I rapporto patrimoniali tra coniugi

Regime legale

Il regime previsto dalla legge è la comunione dei beni. Quando due persone si sposano in assenza di

diverso accordo, entra in questo regima matrimoniale. Nel senso che i beni acquistati da essi dopo la

celebrazione del matrimonio appartengono ad entrambe in misura del 50 %.

Qualora la moglie non lavori perché si dedica alla famiglia, dopo il matrimonio metà del patrimonio del

marito dovrà essere trasferito alla moglie.

Beni esclusi dalla comunione

Non appartengono alla comunione tutti quei beni presenti prima di sposarsi, i beni ricevuti in

donazione o in eredità da ognuno di essi.

Amministrazione dei beni in comunione

Spetta ad entrambi i coniugi che posso agire disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione. Devono

agire in modo congiunto per quanto concerne l’amministrazione straordinaria.

Obblighi dei coniugi

Fedeltà Assistenza Collaborazione Coabitazione

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Separazione e comunione

E’ possibile stipulare un accordo, prima o dopo il matrimonio, per scegliere un regime convenzionale

in deroga a quello legale. In particolare il regime della separazione dei beni e quello della

comunione convenzionale.

Il prima rappresenta il regime patrimoniale più semplice, ed è quello più frequentemente utilizzato

scelto in sede di celebrazione del matrimonio.

Attraverso la comunione in coniugi pattuiscono quali bene sottoporre a comunione e quali no. Al pari

della separazione, tale accordo richiede l’atto pubblico.

Separazione e divorzio

Nella separazione legale è possibile ottenere il divorzio trascorsi 3 anni.

Nella separazione di fatto NON è possibile ottenere il divorzio.

Separazione

legale

consensuale giudiziale

di fatto

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Conclusioni

Il presente manuale “Appunti di diritto civile italiano” è stato redatto in base al programma

scolastico di TERZA LICEO (IIIa Mid).

E’ un materiale didattico utile sia per la preparazione agli esami orali di diritto civile italiano che quale

supporto alle lezioni.

Questo fascicoletto è quindi un aiuto, un supporto didattico al manuale di diritto civile (DIMENSIONE

DIRITTO - Cattani) utilizzato quale materiale di testo indicato dai docenti o dalle sedi scolastiche di

conseguenza NON lo sostituisce.

Aggiornamenti e/o integrazioni di materiale al presente manuale “Appunti di diritto civile italiano”

non sono attualmente in previsione e la versione attuale è la nr. 1.01/2010.

Per informazioni:

Luca Dossena – docente

www.lucadossena.jimdo.com

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Fonti

Dimensione diritto – Diritto Civile(M. R. Cattani)

Codice Civile Italiano

Legge Costituzionale

Appunti di diritto civile (L. Dossena)

Wikipedia

Sito della Repubblica Italiana