“Violenza di genere - UnimeLegge n. 119 del 2013 “disposizioni in materia di sicurezza e per il...

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“Violenza di genere: Dalla denuncia alle indaginiIntervento del Cap. CC Emanuela ROCCA Comandante della Compagnia di Messina Centro Messina, 19 febbraio 2015

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“Violenza di genere:

Dalla denuncia alle indagini”

Intervento del Cap. CC Emanuela ROCCA

Comandante della Compagnia di Messina Centro

Messina, 19 febbraio 2015

Legge n. 154 del 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni

familiari”: che prevede l’allontanamento del familiare

violento per via civile o penale.

Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale”:

muta il concetto di violenza sessuale da “reato contro la

morale e il buon costume” a “reato contro la persona e

contro la libertà individuale”

Legge n. 38 del 2009 “Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti

in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza

sessuale, nonché in tema di atti persecutori“: introduce il reato

di atti persecutori, nuove forme assistenziali, una specifica

misura cautelare, e obblighi di informazione delle agenzie

di controllo formale.

Legge n. 172 del 2012 “Ratifica ed esecuzione della

Conversione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori

contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il

25,10,2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento

interno“:

- introduce nuovi reati («Adescamento di minorenni» e

«Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia») e

l’obbligo per la PG – nei delitti di sfruttamento o abuso

sessuale di minorenni – di avvalersi dell’ausilio di un

esperto in psicologia o psichiatria infantile per assumere

sommarie informazioni da minori

Legge n. 77 del 2013 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione

del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a

Istanbul l'11 maggio 2011” :

- Violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e

forma di discriminazione;

- Definizione di ‘genere’: si riferisce a ruoli, comportamenti,

attività e attributi socialmente costruiti che una

determinata società considera appropriati per donne e

uomini’

Legge n. 119 del 2013 “disposizioni in materia di sicurezza e

per il contrasto della violenza di genere e di fenomeni di

particolare allarme sociale, nonché in tema di protezione civile e

di commissariamento delle Province“ (c.d. legge sul

femminicidio’):

- Arricchisce il codice di nuove aggravanti;

- amplia le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti

e violenza domestica;

- mette in campo risorse per finanziare un piano d'azione

antiviolenza e la rete di case-rifugio

ART. 3 DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (ISTANBUL, 11 MAGGIO 2011)

…….Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende

designare una violazione dei diritti umani e una forma di

discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza

fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni

o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,

comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione

arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata

DEFINIZIONI

L’espressione VIOLENZA DOMESTICA designa tutti gli atti di violenza

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della

famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner,

indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia

condiviso la stessa residenza della vittima

DEFINIZIONI

Art. 572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione

da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 612 bis Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o

divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

segue

Art. 612 bis Atti persecutori

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione

della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

Art. 609 bis violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa

al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad

altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

Condizioni di procedibilita’

1. Art. 572: d’ufficio 2. Art. 612 bis: a querela di parte ovvero d’ufficio per ipotesi ex comma 4 3. Art. 609 bis: a querela di parte ovvero d’ufficio per ipotesi ex art. 609 septies

Il termine per proporre la querela è di sei mesi.

8 casi di violenza e di molestie su 10 avvengono in casa. Nel 70% dei casi è il partner -- l’ex partner, l’autore.

• La violenza per mano di uno sconosciuto, forse quella che fa più paura, riguarda solo il 6,2% dei casi totali, dato che sale nei casi di molestie subite prima dei 16 anni.

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Punto di partenza

Ciclo della violenza

Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”

Indagine dedicata esclusivamente alla

violenza contro le donne

Campione di 25.000 donne tra i 16 ed i 70 anni di età

Territorio nazionale

Ambito domestico ed extra - familiare

Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”

6 milioni 743 mila vittime di violenza fisica o sessuale

7 milioni 134 mila vittime di violenza psicologica

2 milioni 938 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner attuale

o dall’ex partner

Indagine multiscopo sulle famiglie

“Sicurezza delle donne”

Tra le donne che hanno subito stalking:

2.077.000 donne hanno subito comportamenti persecutori.

Il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito in precedenza anche stalking.

Il 68,5% partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà.

Il 61,8% ha richiesto ripetutamente appuntamenti.

Il 57% l’ha aspettata fuori casa.

Indagine multiscopo sulle famiglie

“Sicurezza delle donne”

Il 93% delle violenze perpetrate dal partner non sono denunciate.

Il 33,9% delle vittime di violenza dal partner non ne parla con nessuno.

La violenza ripetuta avviene più frequentemente ad opera del partner (67,1%).

674.000 donne hanno subito violenze ripetute dal partner ed avevano figli, che hanno assistito nel 67% dei casi.

1. Sentimenti di vergogna e paura della vittima;

2. Mancanza di informazioni su cosa accade dopo la querela;

3. Paure infondate come quella di vedersi ‘togliere i figli’;

4. L’autore della violenza è l’unica fonte di sostentamento economico;

5. non viene sempre data la giusta considerazione professionale a episodi

di violenza da parte delle FF.OO.

Numero Oscuro Alto

Le vittime si decidono a denunciare quando si rendono conto che il protrarsi della situazione pregiudica gravemente i figli o avvertono concretamente di essere in pericolo di vita. Più è lungo il periodo in cui la donna subisce violenza, più viene lesa la sua autostima, Più diventa difficile uscire da quella situazione.

1. Conseguenze dannose del tentativo di conciliazione (mette in pericolo di vita

la donna);

2. Parte dall’ultimo episodio ma deve ripercorrere con dovizia di riferimenti

tutta la ‘storia della violenza’ (ABITUALITA’ DELLA CONDOTTA), altrimenti

si rischia di generare più procedimenti che non palesano la gravità della

situazione;

3. Specificare se gli atti di violenza sono stati commessi alla presenza dei figli minori

4. Violenza sessuale è tipica nel reato di maltrattamenti anche se difficilmente lascia

segni tangibili alla donna;

5. Descrizione degli stati emotivi della donna limitandosi a dati oggettivi (crisi di

pianto durante la verbalizzazione)

La querela

1. Descrizione degli stati emotivi della donna limitandosi a dati oggettivi (crisi di

pianto durante la verbalizzazione);

2. Descrizione di danneggiamenti compiuti dall’autore della violenza;

3. Indicazione di persone che hanno assistito a episodi di violenza o che hanno

incontrato la vittima subito dopo di questi;

4. Verificare se siano stati posti in essere comportamenti che chi non ha conoscenze

giuridiche può sottovalutare (es. l’uomo che ‘centellina’ i soldi per la spesa o che

si ‘appropria dello stipendio della donna, divieto di frequentare parenti o amici)

5. Lasciare indicazione dell’esistenza di centri antiviolenza

La querela

1. Verificare querele presentate in passato per singoli episodi (anche rimesse);

2. Risalire al ‘percorso ospedaliero’ della vittima;

3. Ricercare interventi compiuti da FF.OO. in caso di liti in famiglia;

4. Importanza dei sopralluoghi;

5. Sentire persone che possano aver assistito a episodi di violenza o averli percepiti

(vicini di casa che possono aver udito urla o altri rumori, conoscenti che hanno

incontrato la vittima subito dopo un episodio violento..)

6. Audizione protetta dei minori

Le indagini

La stampa assume un ruolo fondamentale veicolare adeguatamente le notizie

sui casi di violenza, con la finalità di sensibilizzare le persone alla gravità e

delicatezza della materia.

ATTENZIONE : evitare ‘vittimizzazione secondaria’ - la stampa, pur

raccontando i fatti di competenza dovrebbe evitare l’instillazione del dubbio

della veridicità dei fatti denunciati dalle vittime, riservandosi eventualmente

interventi diversi, almeno a processi conclusi.

Il ruolo della stampa

I. è sposata da circa dieci anni con S.

Il loro rapporto, fin dal fidanzamento, è sempre stato turbato dalla violenza e dalla prepotenza del marito. Dal matrimonio sono nati due bambini, di dieci e quattro anni.

Nel corso della vita coniugale I. è stata più volte percossa, a seguito di litigi causati dai più futili motivi e molto spesso dinanzi ai bambini. In una di queste circostanze, il marito le ha rotto il timpano, costringendola ad un delicato intervento chirurgico. Un’altra volta le ha rotto il dito e più volte le ha tirato i capelli, staccandole anche una ciocca.

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Il caso

I., nel marzo del 2009, decide allora di separarsi dal marito violento e va a

vivere a casa dei suoi genitori.

S., però non accetta la decisione della moglie di procedere alla separazione legale e inizia a perseguitarla.

Il marito pedina la ex moglie, controlla, anche tramite terzi, i suoi movimenti, si reca dove lei lavora inveendo contro di lei davanti ai colleghi, le telefona ossessivamente chiedendo contezza del contenuto delle telefonate, la minaccia ed ingiuria di continuo, anche per strada.

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Il caso

preliminarmente, nell’ordinanza cautelare, il G.I.P ha ricordato che perché

sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia.

Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita.

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Il caso: La decisione del G.I.P.

Relativamente alla differenza tra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 612-bis e le molestie e le minacce ha ritenuto che il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi:

la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;

la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

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Il caso La decisione del G.I.P.

Nel caso di specie, sussiste un grave quadro indiziario del reato citato. A partire dal mese di marzo del 2009, dal momento in cui ha deciso di lasciare il marito e di andare a vivere dai genitori, infatti, I. ha subito una serie di condotte reiterate di minaccia e di molestia che le hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura e le hanno ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio.

relativamente al rapporto tra la fattispecie delittuosa dello stalking e il reato di maltrattamenti in famiglia, il G.I.P. ha precisato che in linea generale il reato di cui all’art. 612-bis non può concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti.

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Il caso La decisione del G.I.P.

Al riguardo ha osservato che il reato di atti persecutori appare incompatibile con quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), da un lato perché lo stalking si manifesta prevalentemente al di fuori dei rapporti di convivenza, dall’altro perché il reato non si concretizza in un maltrattamento fisico della vittima ma esclusivamente psicologico.

Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi la concorrenza tra di due illeciti, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta dall’indagato fino al marzo 2009, epoca in cui la persona offesa si è allontanata dall’abitazione e il reato di cui all’art. 612 bis nelle condotte successive a questa data.

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Il caso La decisione del G.I.P.

IL GIP DISPONE NEI CONFRONTI DI S.:

La misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati da I. in qualità

di parte offesa

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Il caso La decisione del G.I.P.

Cap. Emanuela Rocca