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“CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA

1) SCHEMA DI CONVENZIONE 2) SCHEMA DI STATUTO (punto 7. convenzione) 3) SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI (punto 7. convenzione) N.B. = i documenti indicati nei punti 2) e 3) -Statuto e Patti parasociali- si attivano solamente solo nel caso in cui il Comune di Modena decida di esercitare la opzione prevista al punto “7. Società di progetto lettere c), d), e). della Convenzione.

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1)- SCHEMA DI CONVENZIONE “CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO “NOVI SAD” E OPERE COLLATERALI NONCHE’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA SU STRADA DEL COMUNE DI MODENA.”

Tra Il Comune di Modena (di seguito denominato anche Comune o Concedente);

e _______________________________________________

(di seguito denominato anche Concessionario). Premesso

- che il Comune di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 80 del 11/12/2006 ha

approvato il Piano Urbano del Traffico e il Piano della Sosta e dei Parcheggi

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18 giugno 2007 è stato approvato il documento

di indirizzo denominato “Piano della Sosta - 1° stralcio – Sosta su strada e parcheggio Novi Sad”

- Che nella stessa seduta con delibera è stato approvato con delibera N° 42 l’ordine del giorno relativo

alla delibera di indirizzi: “PIANO DELLA SOSTA - 1° STRALCIO, SOSTA E PARCHEGGIO “NOVI SAD”

relativo alla delibera sopra menzionata.

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. _______ del _____________, è stato approvato il

progetto preliminare degli interventi di realizzazione del parcheggio interrato “Parco Novi Sad” ed opere

collaterali nonché interventi di riqualificazione del sistema di sosta su strada”,

- che con Determinazione del Dirigente n. ______del ______sono state definite le modalità per

l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’investimento di cui sopra;

- che le condizioni di equilibrio economico-finanziario, come descritte ed articolate nel relativo piano,

dipendono inoltre dall’assetto del sistema di circolazione e del sistema di regolamentazione della sosta,

come definito nell’allegato n. ____, nell’area di influenza delle opere oggetto di gestione, per l’intera

durata della Concessione;

- che le condizioni di equilibrio economico-finanziario, come descritte nel relativo piano, e nel piano

tariffario, dipendono dalla possibilità per il Concessionario di sfruttare economicamente le aree definite

nei successivi articoli.

SI CONVIENE

1. Richiamo delle premesse e degli allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Richiamo delle norme applicabili La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di concessione di

costruzione e gestione come previsto dall’articolo 143 della Dlgs 163/2006 successive integrazioni e dal

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DPR 554/99.

3. Oggetto della concessione L’oggetto della concessione è costituito dalla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione

del parcheggio interrato nel parco “Novi Sad” e opere collaterali, nonché interventi di riqualificazine degli

spazi per la sosta su strada del Comune di Modena, come di seguito specificato:

3.1 SOSTA SU STRADA a) Allargamento della zona ZTL inserendo le strade come definito nell’allegato “A” “Carta delle

strade con zone di tariffazione” colore Bianco. Sono previsti i lavori inerenti al passaggio dalla

zona ZLC tariffata a Zona ZTL, quali smontaggio parcometri e cancellazione strisce blu, e

sostituzione segnaletica verticale ed orizzontale

b) Sistemazione della zona ZLC definta “Viali” con l’inserimento delle vie previste nell’allegato”A”

colore Azzurro. Sono previsti i lavori di sistemazione dei parcometri, l’ammodernamento e la

sostituzione la dove è necessaria della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade e aree

attualmente definite a ZLC “Viali” , la installazione di parcometri, la sistemazione della

segnaletica verticale e orizzontale nelle strade o nelle porzioni di strada aggiunte alla zona ZLC

“Viali”

c) Creazione di una nuova area ZLC definita “Margini interni” e comprendenti le strade o porzioni

di strade come previsto dall’ allegato “A” colore Arancione. Sono previsti lavori di installazione

di parcometri o strumenti di riscossione delle tariffe della sosta e l’adeguamento della

segnaletica orizzontale e verticale.

d) Creazione di una nuova area ZLC definita “Margini esterni” e comprendenti le strade o porzioni

di strade come previsto dall’ allegato “A” colore marrone chiaro. Sono previsti lavori di

installazione di parcometri o strumenti di riscossione delle tariffe della sosta e l’adeguamento

della segnaletica orizzontale e verticale.

3.2 PARCHEGGIO NOVI SAD a) Realizzazione del parcheggio interrato NOVI SAD come previsto dal Progetto Preliminare dell’

aggiudicatario approvate dal concedente

b) Sistemazione della superficie del Parco NOVI SAD come sulla base del progetto preliminare

dell’ aggiudicatario approvate dal concedente

c) Realizzazione di un sistema di collegamento con il centro storico di Modena come previsto dal

progetto preliminare.dell’ aggiudicatario approvato dal concedente d) Prevedere un servizio di noleggio biciclette aggiuntivo al servizio comunale “c’entro in bici”;

come presentato in gara dall’ aggiudicatario approvato dal concedente.

3.3 Servizio di collegamento Qualora, in qualsiasi momento, il servizio di collegamento previsto nel precedente Articolo- 3.2- a)

fra il parcheggio “NOVI SAD”ed il centro storico dovesse rientrare nel contratto di servizio tra

l’AGENZIA DEL TPL “AMO” ed il gestore del TPL stesso l’ammontare finanziario che ne

deriverebbe sarà oggetto di negoziazione tra la società di progetto ed il Comune di Modena, senza

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in alcun modo alterare l’equilibrio economico e finanziario della società di progetto stessa offerto in

sede di gara.

4. Divieto di cessione del contratto I - E’ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la Concessione a terzi.

5. Durata della Concessione I - La durata della Concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’ fissata in anni ___________ .

6. Canone di concessione 6.3 Il Concessionario dovrà pagare al Concedente per tutta la durata della concessione un canone

annuale di Concessione, come previsto dal piano economico finanziario presentato in sede di gara

pari ad Euro_________annuali, da pagarsi in due rate semestrali, entro giugno la prima ed entro

dicembre la seconda.

6.4 Il Canone di concessione è soggetto alla revisione annuale in base agli indici ISTAT.

6.5 Il mancato pagamento del canone per 2 anni consecutivi può costituire elemento per la revoca della

concessione.

7. Società di progetto a) I soggetti aggiudicatari della concessione oggetto della presente convenzione avrà altresì l’obbligo entro

60 giorni dalla stipula

di costituire una società di progetto, ai sensi dell’articolo 156 del Dlgs. 163/2006, (spa o srl), con capitale

sociale _______________ di euro interamente versati all’atto della costituzione.

b) La società di progetto diventerà a tutti gli effetti a titolo originario il concessionario e sostituirà

l’aggiudicatario in tutti i rapporti con il concedente, subentrando nel rapporto di concessione senza

necessità di approvazione da parte del concedente medesimo. I lavori da eseguire ed i servizi da

prestare da parte della società di progetto si intenderanno realizzati e prestati in proprio anche nel caso

siano affidati direttamente dalla predetta società ai propri soci, sempre che questi ultimi risultino in

possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

c) il concedente si riserva di avvalersi del diritto alla acquisizione fino al 34% del capitale sociale della

società costituita ai sensi del comma a) del presente articolo, qualora ritenga indispensabile la sua

partecipazione per garantire la gestione del piano della sosta e delle opere accessorie nel tempo e per

esercitare i controlli e le concertazioni necessarie al buon funzionamento della città.

d) Il concessionario si obbliga alla cessione fino al 34% del capitale azionario in caso il concedente

eserciti la opzione prevista nel comma precedente al valore nominale

e) Il concedente può esercitare la opzione prevista dal comma precedente entro 120 giorni dalla della firma

della convenzione.

8. Controprestazione a favore del concessionario La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di sfruttare

economicamente e funzionalmente le opere previste nell’ Articolo- 3.1 Ai sensi dell’Articolo- 143 del D.lgs.

n. 163/2006, la concessione e secondo quanto descritto dettagliatamente nel piano economico-finanziario,

nel piano tariffario e nel piano di gestione presentato in sede di offerta e precisamente:

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8.1 SOSTA SU STRADA

a) Tariffazione dei permessi nella zona ZTL di cui al punto - 3.1 lettera a) secondo il piano tariffario

offerto in gara possessori del permesso si sosta nelle aree ZTL Verde potranno sostare in tutte

le zone tariffate ad esclusione del Parcheggio “NOVI SAD” ( vedi inoltre piano tariffario offerto in

gara)

b) Gestione di posti auto a rotazione previsti nelle zone di cui al punto 3.1 lettere b),c),d) ,(vedi

inoltre piano tariffario offerto in sede di gara)

c) Gestione di posti auto ad abbonamento previsti nelle zone comma 3.1) lettere ,c),d), (vedi

inoltre piano tariffario offerto in sede di gara)

b) Nel riconoscimento da parte della amministrazione comunale di una somma calcolata in base al

10% dell’ammontare degli incassi del Comune di Modena relativi alle sanzioni per la violazione

della sosta comminate dagli addetti della sosta autorizzati e dipendenti dalla società di progetto

di cui al punto 8.

c) Altre entrate coerenti con l’ attività principale della società di progetto, comprese quelle relative

alla gestione del condominio con i box venduti.

I posti a raso a rotazione disponibili per la tariffazione previsti in questo comma facenti parte della

concessione ammontano a seconda dei diversi periodi (un periodo è uguale ad un anno) complessivamente

nei primi 4 anni di gestione ( dal 5 anno in avanti la consistenza ripropone i numeri del 4°anno) a circa 2508

unità così distribuite:

Tabella relativa alla consistenza di posti auto disponibili per la tariffazione nelle

diverse aree a partire dal primo periodo di gestione

1° anno 2° anno

3° anno primi 9 mesi c.a.

3° anno 3 mesi finali c.a.

4° anno

1 Sosta su strada ZLC 1791 1791 1791 1458 1458

2

Sosta zona margini interni ed esterni (rotazione). Totale posti auto circa 4273 di cui considerati per il calcolo della tariffa a rotazione circa 600 gli altri sono in zona righe blu, ma sicuramente occupati da residenti e abbonati. Ci sarà una elevata osmosi tra abbonamenti e sosta a rotazione)

600 600

3 Sosta area ex AMCM 200 4 Sosta “NOVI SAD” a RASO (no lunedi’ e

mercati straordinari) 250 250

totale posti auto a tariffazione 1791 1791 1791 2308 2508 X

Il punto X che riguarda l’inizio della attività del parcheggio “NOVI SAD” e di tutti gli altri provvedimenti da

adottare sulle altre aree ad essa connessi. Tale punto è definito in sede di gara nel giorno

___________________come offerto nei documenti di gara.

Per la individuazione delle diverse zone e delle vie che fanno parte delle diverse aree e della consistenza

numerica dei posti auto nelle diverse aree si fa riferimento all’ allegato “A”. Comunque verrà redatto uno

stato di consistenza dei posti auto disponibili per la sosta entro 120 giorni dalla firma della convenzione.

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8.2 PARCHEGGIO “NOVI SAD

a) Vendita di una quota di posti auto (d’ora in poi BOX) numero __________ (per vendita si intende la

cessione del diritto di superficie per 99 anni)

b) Vendita di una quota di posti auto aperti (d’ora in poi p.a.) numero _______ (per vendita si intende la

cessione del diritto di superficie per 99 anni)

c) Gestione di posti auto a rotazione previsti nel Parcheggio NOVI SAD come previsto dal piano tariffario

approvato.

d) Gestione di posti auto ad abbonamento previsti nel Parcheggio NOVI SAD come dal piano tariffario

approvato.

e) Da ogni altro ricavo coerente con gli scopi e le attività della società di progetto di cui al punto 8 da essa

procurati nella sua autonoma attività

f) Dall’ incremento rispetto ai 1730 posti auto previsti dal progetto preliminare, che possono essere venduti

al prezzo di 29.000 euro

g) Dalla locazione dei locali a destinazione commerciale ed artigianale prevista nei limiti di _________metri

quadrati di superficie artigianale e commerciale eventualmente previsti dal concessionario.

9. Conferimento aree in diritto di superficie Per consentire la realizzazione del parcheggio e la relativa gestione il Comune di Modena concederà a

favore del concessionario in diritto di superficie l’area necessaria alla sola costruzione dei Box e posti auto

da vendere a terzi in diritto di superficie per 99 anni per motivi di interesse pubblico. In caso di mancata

vendita al termine della concessione, cessa il diritto di superficie che insieme con tutti i locali è retrocesso al

Comune a titolo di piena proprietà senza alcun onere per il Comune stesso.

L’accertamento dell’avvenuta condizione della mancata vendita costituisce titolo per la trascrizione.

Tutti gli impianti e le opere, fisse e mobili, realizzate dal concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel

corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro

costruito ed installato dal concessionario medesimo o dai suoi aventi causa, nel parcheggio oggetto della

concessione, sono “de jure” di proprietà del Comune di Modena, ad eccezione dei box o dei posti auto

trasferiti a terzi in diritto di superficie per 99 anni come previsto dal comma precedente.

10. Criteri per la assegnazione dei box e posti auto nel centro storico. 10.1. Condizioni di utilizzo di BOX e posti auto.

La vendita, la cessione in locazione dei BOX e dei posti auto da parte del concessionario all'interno del

parcheggio “NOVI SAD” è riservata:

a) ai soggetti titolari di autorizzazione permanente all'accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro

storico cittadino. Gli interessati dovranno esercitare la loro opzione di acquisto entro un anno dalla

pubblicazione del Bando di vendita e locazione a cura del concessionario

b) ai proprietari di alloggi presenti nel centro storico che si impegnano ad affitarli o darli in uso a

soggetti titolari di autorizzazioni permanenti all’accesso all Zona a Traffico limitato. Gli interessati

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dovranno esercitare la loro opzione di acquisto entro un anno dalla pubblicazione del bando di

vendita e locazione a cura del concessionario.

c) agli operatori delle attività che hanno sede all'interno della Zona a Traffico Limitato del Centro

Storico cittadino, dopo un anno dall’uscita del bando di vendita e locazione da parte del

concessionario che dovranno esercitare la opzione definitiva di acquisto o locazione entro i

successivi sei mesi..

d) Qualora rimangano ancora disponibilità di box o posti auto, fatti salvi in qualsiasi momento i diritti

di precedenza delle categorie di cui ai punti a), b), c), potranno essere ceduti o locati ad altri

soggetti che motivino la necessità di posti auto all'interno della Zona a Traffico Limitato, ed anche

ad altri cittadini che abitano e lavorano nelle aree ubicate nella zona ZLC “margini interni ed esterni”

come definita dall’allegato allegato “A”. In questa fase i box ed i posti auto potranno essere venduti

anche ad investitori che comunque li mettono a disposizione anche dei soggetti appartenenti alle

categorie c),d) . Nei casi previsti in questo comma Il prezzo per l’acquisto sarà di 29.000 euro

indicizzati..

e) Eventuali modificazioni della delimitazione della Zona a Traffico Limitato che comportino l'esclusione

dal suo ambito dell'immobile di che trattasi comporta l'automatica invalidità del patto di cui sopra.

f) Per il diritto di precedenza degli aventi diritto, farà testo la data in cui verrà esercitata in forma scritta

o tramite FAX la opzione di acquisto.

g) I soggetti dei punti a) e b) potranno avvalersi per l’acquisto di box e posti auto del prezzo

agevolato pari ad euro 24.000 e per l’affitto pari ad euro 400 per i primi anni e di Euro 450 a

regime nel 6° anno di gestione come previsto nel piano tariffario.

h) I prezzi dei box e posti auto in vendita e locazione sono da considerarsi IVA inclusa.

i) In caso che il progetto proposto dal concessionario e approvato dalla amministrazione contenga la

variante migliorativa, che porta alla costruzione di ulteriori posti auto in eccedenza rispetto al

numero di 1730, il concessionario li potrà vendere fin dal primo anno anche ai cittadini che

appartengono alle categorie dei precedenti punti c) e d). Tali box e posti auto sono individuati nel

progetto preliminare offerto a base di gara.

10.2. Vincoli per i trasferimenti successivi al primo

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga

specificatamente a trasferire la condizione di cui al precedente patto 1 – a) e b) ai propri

aventi causa a qualsiasi titolo, anche di natura obbligatoria, oltre che gli altri obblighi e

condizioni nascenti nei confronti di terzi dalla presente convenzione nel suo complesso.

Decorsi dieci anni dalla stipula della presente convenzione il Comune ed il concessionario

a quel momento titolare della convenzione e/o dei rapporti da essi nascenti, valuteranno la

modifica della citata condizione di cui al patto 1 – a) e b).

10.3. Modificazione alla regolamentazione della Zona a Traffico Limitato

La modifica della regolamentazione in materia di rilascio delle autorizzazioni relative

all'accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino che incida

sostanzialmente sulle presenti clausole particolare ne imporrà l'adeguamento.

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10.4. Rinegoziazione delle clausole particolari

I criteri di cui alle clausole particolari 10.1), 10.2), 10.3), possono essere rinegoziati e

conseguentemente modificati, in accordo con l'Amministrazione Comunale, qualora il

mutato assetto dei presupposti di fatto, anche con riferimento a variazioni delle condizioni

del mercato e degli interessi pubblici, oltre che dei presupposti normativi, con particolare

riferimento alle limitazioni di accesso alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico

cittadino, lo richiedano.

Tali valutazioni saranno operate dal Comune entro gli ambiti discrezionali che le

competono anche su sollecitazione dei soggetti attuatori dell'intervento o della Parte titolare

dell'immobile

10.5. Elenco interessati all’acquisto

Il concessionario si impegna a fornire alla amministrazione comunale trimestralmente gli

elenchi degli interessati all’ acquisto ed alla locazione.

11. Applicazione sistema tariffario zona ZTL e zone “margini” Tutte le attività relative alla introduzione della tariffazione del permesso nella zona ZTL e nella zone

cosiddette “margini interni ed esterni”, indicate nell’ allegato “A” saranno applicabili soltanto alla data di inizio

della attività del parcheggio “NOVI SAD”.

12. Tariffazione e Sosta dei possessori di permessi ZTL VERDE. I permessi soggetti alla tariffazione sono quelli riferiti ai possessori di auto sprovvisti di box o posto in uso

corrente , e che intendono parcheggiare sul suolo pubblico in zona ZTL o ZLC.

I possessori del permesso ZTL Verde o in regola con il pagamento annuale del permesso stesso potranno

sostare gratuitamente in tutte le zone di sosta a pagamento ad esclusione del parcheggio “NOVI SAD” .

I possessori dei permessi di sosta in regola con il pagamento della tariffa nelle zone “margini interni ed

esterni” potranno sostare gratuitamente nella zona di riferimento.

13. Affidamento a terzi Come previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale e nel Bando di gara il concessionario ha dichiarato in

sede di offerta che eseguirà direttamente i lavori/tramite imprese collegate e/o controllate/affiderà i lavori a

terzi.

Per l’affidamento dei lavori a terzi il concessionario dovrà provvedere secondo quanto previsto dal Dlgs.

163/06 ed in particolare gli Articoli- 149, 150 e 151.

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno essere comunque

eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del DPR 34/2000.

Resta stabilito che, fatte salve le facoltà attribuite all’Amministrazione, la stessa rimane del tutto estranea ai

rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.

14. Posti auto da riservare al Comune di Modena od agli altri enti pubblici. Il concessionario dovrà riservare, nell’ambito dei box e dei posti auto in vendita, al Comune di Modena ed

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agli enti pubblici, box o posti auto fino ad un numero di 50.

Il prezzo di questi Box e posti auto risulterà dalla offerta del concessionario.

15. Cauzioni, Garanzie e Coperture Assicurative 15.1. Fase di costruzione: a) Ai sensi dell’Articolo- 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’Articolo- 100 del Regolamento,

l’appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari

al 2% dell’importo dell’ammontare dell’investimento pari a complessivi netti €. 26.180.000,00,

fatto salvo quanto disposto dall’Articolo- 40 comma 7 del Dlgs. stesso.

b) La cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere redatta sulla

base della medesima scheda tecnica 1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” e

Schema tipo 1.1 predisposti dal D.M. 12.03.2004 n. 123 pubblicato alla G.U. n. 109 del

11.05.2004.

c) Ai sensi dell’Articolo- 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’Articolo- 101 del Regolamento,

il concessionario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione a regola

d’arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo- 40,

comma 7, del Dlgs. stesso. Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le

modalità di legge.

La cauzione in oggetto dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema

tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva “ e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di

cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.

Il concedente è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi

dell’Articolo- 101 del D.P.R. 554/99.

d) Ai sensi dell’Articolo- 111, comma 1 del Dlgs. 163/06 dell’Articolo- 105 del Dpr. Nr. 554/2000, il

professionista individuato dal concessionario per la progettazione dovrà essere munito, a far

data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per

tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia dovrà essere prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori

progettati, con il limite di 2.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui

all’Articolo- 28 comma 1 lettera c) Dlgs. 163/2006.

Il concessionario pertanto, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del

Comune di Modena dovrà produrre la polizza di cui sopra.

Il concessionario inoltre, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre

la dichiarazione di cui all’Articolo- 105, comma 4 Dpr. 554/99 relativamente al professionista

individuato.

e) Ai sensi dell’Articolo- 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’Articolo- 103 del Regolamento,

l’appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i

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rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.)

per un importo di € 30.000.000,00 di cui

- per le opere oggetto del contratto € 19.500.000,00

- per le opere preesistenti € 10.000.000,00

- per demolizione e sgomberi € 500.000,00

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi

nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di

esecuzione, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per

l'importo di € 1.500.000,00.

La polizza in oggetto dovrà essere predisposta sulla base dello schema tipo 2.3 "Copertura

assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di

manutenzione " e allegata Scheda Tecnica tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123 .

Le garanzie di cui al presente comma 3 prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora

l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di

responsabilità disciplinato dall’Articolo- 37 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e dall’Articolo- 108

comma 1 del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria

capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

Nei casi previsti dall'Articolo- 23 comma 6), dello Schema Tipo 2.3 "Copertura assicurativa

per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" ovvero

qualora l'Amministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, la Stazione

Appaltante ha diritto di trattenere , sulla cauzione definitiva, le somme eventualmente

corrisposte al garante per la prosecuzione della copertura assicurativa maggiorata del 10%

del premio.

L’impresa deve provvedere a trasmettere alla Compagnia Assicurativa i documenti e/o le

comunicazioni di cui all’Articolo- 2, lett. c), d) ed e), dello Schema Tipo 2.3 del D.M.

123/2004 e darne contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante.

f) Il concessionario si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di

collaudo, una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’Articolo- 104 DPR 554/99 per una

somma assicurata di €. 10.000.000,00 nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi,

della medesima durata, per una somma assicurata di €. 5.000.000,00 a copertura dei rischi di

rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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15.2 Fase di gestione: Il concessionario dovrà munirsi delle seguenti garanzie:

a. assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere oggetto di gestione. Tale

copertura sarà estesa agli eventi atmosferici, catastrofici,agli atti dolosi, incendio, scoppio,

terremoto pari all’importo dei costi di costruzione e degli impianti tecnologici, a partire

dall’inizio della gestione del parcheggio Novi Sad con un massimale da aggiornare di anno

in anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi a favore del concedente per il 70% a copertura

dei posti a rotazione ed in affitto del Novi Sad e per il 30% a favore del concessionario

(relativo ai box e posti auto avuti in diritto di superficie per la vendita a terzi);

b. assicurazione a copertura dei rischi per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali

nonché per il danneggiamento di cose di terzi nell’esercizio di tutte le opere in gestione;

L’entità degli importi assicurativi dovrà essere concordata con l’Amministrazione, in modo

da garantire l’effettiva copertura del rischio, la disponibilità degli indennizzi necessari e

sufficienti al ripristino del parcheggio, degli impianti e ad soddisfacimento delle ragioni di

terzi.

c. fidejussione, da rinnovare e anno per anno, di importo pari a Euro 3.000.000,00, da

aggiornare anno per anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi a garanzia dell’adempimento

delle obbligazioni relative ai servizi di gestione nonché di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere oggetto della concessione di costruzione e gestione e della

successiva gestione.

d. Il Concessionario terrà sollevata in ogni caso l’Amministrazione da qualsiasi azione per

danni, sia nei confronti di terzi che per i rischi eventualmente non coperti dalle forme

assicurative predisposte e comunque connessi con la gestione del parcheggio.

e. Le cauzioni, le garanzie e le coperture assicurative di cui sopra devono prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale,

la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo- 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

dell’Amministrazione Comunale

16. Progettazione definitiva ed esecutiva La progettazione definitiva ed esecutiva sarà elaborata in conformità alla proposta progettuale a livello di

progetto preliminare presentato in sede di gara, e dovrà contenere oltre alle “varianti migliorative” approvate

dalla amministrazione comunale, le eventuali prescrizioni dei diversi enti preposti alla tutela del patrimoni o

ambientale , archeologico, artistico. Il progetto definitivo dovrà essere costituito da quanto previsto al Titolo

III, Capo II, sezione terza del DPR 554/1999.

Il Concessionario, entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà alla

redazione ed alla consegna del progetto definitivo dell’intero intervento ed alla sua presentazione al

Responsabile Unico del Procedimento, che curerà l’istruzione della pratica ai fini della sua approvazione da

parte degli uffici competenti.

Il Concedente provvederà, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del progetto definitivo, alla sua

approvazione, indicando le proprie eventuali, definitive prescrizioni. Tale termine potrà, per giustificati motivi

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tecnici e/o amministrativi e ad insindacabile giudizio del Concedente, essere sospeso per una sola volta, per

non più di 15 (quindici) giorni.

Il progetto esecutivo dovrà essere costituito da quanto previsto al Titolo III, Capo II, sezione quarta del DPR

21.12.99, n. 554. Il concessionario si impegna alla redazione del progetto esecutivo, entro 30 giorni

dall’approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Modena.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti i pareri favorevoli espressi dai seguenti enti:

• AUSL Modena

• Comando dei vigili del Fuoco di Modena

• Soprintendenza dei Beni Monumentali ed Architettonici e/o Archeologici competenti per il

territorio di Modena

• Gestori delle reti interessate (telefono, elettricità, acqua, gas metano)

Il progetto definitivo ed esecutivo sarà completo della proposta di sistemazione degli spazi pubblici

soprastanti i parcheggi.

17. Ritrovamenti archeologici In quanto al progetto esecutivo ed all’offerta economica di cui sopra il Candidato dovrà presentare una

propria dichiarazione, con la quale attesti di aver attentamente visitato i luoghi oggetto dell’intervento e di

aver accuratamente assunto tutte le necessarie e preliminari informazioni, relative alla conoscenza di

eventuali emergenze archeologiche presenti sui siti, direttamente presso gli Uffici della Soprintendenza

Archeologica della Emilia Romagna.

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le cose di interesse storico-archeologico, sia mobili (compreso i

frammenti) che immobili, rinvenute nel corso dei lavori sono di proprietà dello Stato.

Il Concessionario dovrà dare immediato avviso alla Soprintendenza ed all’Amministrazione dell’eventuale

individuazione di resti di interesse archeologico, anche solo presunta, attenendosi poi scrupolosamente alle

disposizioni della stessa Soprintendenza.

Qualora dalle valutazioni della Soprintendenza Archeologica scaturisse la necessità di conservare sul

posto le cose rinvenute, il Concessionario sarà tenuto a studiare a propria cura e spese, d’intesa con la

Soprintendenza, ed a proporre all’Amministrazione le opportune varianti al progetto originario.

Salvo il caso di ritrovamenti archeologici di particolare interesse, per i quali dovesse essere necessario

sostenere oneri economici non ordinari, saranno a carico del Concessionario sia le spese necessarie per

l’esecuzione dei lavori essenziali connessi con il rinvenimento dei resti archeologici, da realizzare con gli

accorgimenti indicati dalla Soprintendenza Archeologica, sia le spese per la preliminare custodia delle cose

ritrovate.

Il tal caso, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione delle opere.

Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti rendesse impossibile o antieconomica l’utilizzazione

di uno o più siti oggetto di intervento l’Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare con anticipo alla competente Soprintendenza

Archeologica la data di inizio dei lavori, con le specifiche degli interventi previsti.

Ai funzionari della detta Soprintendenza dovrà essere assicurata ampia collaborazione per

l’espletamento di tutte le procedure e/o gli adempimenti previsti dalla legge, connessi con le esigenze di

salvaguardia del patrimonio archeologico.

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18. Varianti Eventuali varianti in corso d’opera saranno predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottoporrà

al Concedente per la sua approvazione.

L’approvazione delle varianti, da parte del concedente, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla

presentazione della relativa perizia, salvo proroga.

Gli aumenti di spesa derivanti dalle varianti saranno garantite dalla revisione del piano economico-

finanziario di cui all’Articolo- 143 del Dlgs. 163/2006.

19. Manutenzione ordinaria e straordinaria Il concessionario si impegna allo sviluppo del piano di manutenzione ordinarai e straordinaria così come

previsto dai documenti di gara ed in particolare si ipmpegna:

f. ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria e

straordinaria del parcheggio interrato Novi Sad, della segnaletica orizzontale e verticale, di

segnalamento parcheggi e dei parcometri, in modo che l’opera e gli impianti risultino in ogni

momento in perfette condizioni di efficienza. Quanto sopra nell’assoluto rispetto del

programma di manutenzione approvato contestualmente al progetto esecutivo. Questo fino

alla fine della concessione con la consegna del bene senza oneri al concedente.

g. Ad eseguire la manutenzione straordinaria e ordinaria del parco Novi Sad, all’interno

dell’anello di asfalto. In particolare la parte di superficie del parcheggio insieme alla

sistemazione del parco come previsto dal progetto preliminare (proposta progettuale) dovrà

essere mantenuta in perfetto stato di decoro per tutta la durata della concessione. Saranno

a carico del concessionario la manutenzione straordinaria ed ordinaria, la pulizia, la tenuta

complessiva del parco parco oggetto di offerta.

h. L’Amministrazione ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli

impianti, in particolare per verificare lo stato di manutenzione e la effettiva disponibilità dei

posti macchina ad uso pubblico..

i. In particolare a dette risultanze l’Amministrazione potrà richiedere la esecuzione, entro un

termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari.

j. Scaduto inutilmente detto termine prefisso l’Amministrazione potrà eseguire, di propria

iniziativa, i lavori con conseguente addebito delle relative spese al Concessionario a

decorrere dal 15° giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal

deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Concessionario entro 10 giorni dalla

richiesta dell’Amministrazione, salvo ogni altra eccezione.

k. Sono invece a carico del Concedente la pulizia delle strade e delle relative aree di sosta su

strada, la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale delle aree di sosta,

nonché lo sgombero neve, secondo la gestione attualmente in uso. Qualora il

concessionario richieda servizi di pulizia, manutenzione, sgombero neve ecc. ulteriori, dovrà

provvedere direttamente a propria cura e spese.

l. il valore monetario dll’acantonamento annuale per il finanziamento del fondo O&MRA è

fissato __________.

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20. Revisione dell’equilibrio economico e finanziario. Ai sensi dell’Articolo- 143 comma 8 del Dlgs. 163/2006, nel caso di variazioni apportate dal concedente

durante il periodo di concessione degli elementi che modificano i presupposti e le condizioni di base che

determinano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché nel caso di norme legislative e

regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per le attività previste dalla

concessione, le parti provvederanno ad una necessaria revisione della presente convenzione mediante la

determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche attraverso una diversa durata della concessione.

21. Modalità di gestione dei parcheggi. Il Concessionario dovrà effettuare la gestione dei parcheggi su strada e del parcheggio interrato NOVI SAD

sulla base del Piano di Gestione e del relativo organigramma.

Il Concessionario dovrà inoltre:

m. assumersi ogni responsabilità in ordine all’assunzione ed al mantenimento al lavoro dei

propri dipendenti i cui contratti saranno scrupolosamente rispettosi delle leggi e dei contratti

collettivi che li regolano, sia per il trattamento giuridico che per quello economico oltre che

per quelli assistenziale, assicurativo e previdenziale;

n. fare osservare a tutti gli addetti alla gestione ed ai coadiutori la massima diligenza

nell’utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature, macchine e

dotazioni;

o. osservare e far osservare a tutti gli addetti alla gestione ed ai coadiutori il Piano di

Emergenza e di Evacuazione del parcheggio interrato Novi Sad;

p. Il regolamento che predispone le modalità cui attenersi in stato di emergenza è sottoposto

alle medesime disposizioni di approvazione e affissione del regolamento intemo.

q. fornire al Concedente un rendiconto annuale sull’andamento della gestione al fine della

verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base del presente contratto;

r. Fornire bimestralmente al concedente i dati della gestione della sosta e dei posti auto sia

del parcheggio “Novi Sad” che della sosta su strada.

s. sviluppare un rigoroso piano di controlli attraverso la assunzione di personale all’uopo

qualificato.

t. manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta

che possano essere avanzate nei confronti del Concedente medesimo, a qualsiasi titolo, in

relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti nonchè per eventuali infortuni sul

lavoro.

u. Il Concessionario predispone un progetto di regolamento interno che stabilisce le principali

disposizioni relative al funzionamento del parcheggio. Il regolamento interno è presentato al

Concedente, per eventuali osservazioni, almeno tre mesi prima della messa in servizio del

parcheggio, che lo approva, così come le sue eventuali modifiche.

v. E' fatto obbligo al Concessionario di curare l'affissione di una tabella delle tariffe e degli

orari agli ingressi del parcheggio e in prossimità degli impianti di pagamento e comunque in

modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti.

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w. E' fatto obbligo al Concessionario di predisporre il piano di circolazione delle vetture e dei

pedoni all'intemo del parcheggio.

x. Il parcheggio deve funzionare in maniera continuativa 24 ore al giomo, tutto l'anno., mentre

la tariffazione dlla sosta su strada dovrà essere attuata dalle 8.00 alle 13 e dalle 14.30 alle

20.00.

y. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un addetto 24 ore su 24, nonché la necessaria

vigilanza e sorveglianza ai fini della sicurezza dell’utenza.

z. Il Concessionario del servizio indica un proprio responsabile che collabora in forma

organica e continuativa con il personale indicato dal Concedente per tutti gli aspetti

connessi alla gestione ordinaria e straordinaria.

aa. Dovranno essere assicurate idonee e continuative attività di monitoraggio dell'efficienza

degli impianti e delle strutture finalizzate a garantire adeguati livelli di sicurezza nell'uso del

parcheggio;

bb. Le tariffe e le agevolazioni, gli orari di pagamento, nonché le modalità di esazione (monete,

banconote, tessere magnetiche o tagliandi), sono quelle presentate nei documenti di gara

da parte del concorrente.

cc. Il Concessionario inoltre fa riferimento a Comando di Polizia Municipale per segnalare

tempestivamente le irregolarità che ne richiedano un pronto intervento.

dd. Il Concessionario è tenuto a recepire ed attuare le indicazioni formulate di parte del

responsabile comunale che riscontri divergenze tra le norme previste dal Piano di gestione

e le modalità di svolgimento del servizio.

ee. Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento sono a carico e a cura del

Concessionario.

ff. Il personale addetto al controllo della sosta è autorizzato a svolgere specifiche attività di

controllo del rispetto della regolamentazione da parte degli utenti e di accertamento delle

infrazioni alle norme del Codice della Strada e alle norme contenute nei collegati

provvedimenti di traffico. Il suddetto personale è dipendente della società di progetto e

viene nominato dal Sindaco con apposito decreto in seguito ad una adeguata fase di

formazione professionale e ad un conseguente accertamento dell'idoneità. Tali requisiti

non sono richiesti per il personale con funzioni di manutenzione e alimentazione degli

apparati o quello che svolge altre mansioni nell'ambito dell'erogazione del servizio. Il

personale addetto al controllo del pagamento delle tariffe dovrà essere munito di tessera di

riconoscimento nonché di specifico abbigliamento distintivo, al fine di essere riconoscibile

da chiunque.

gg. Il Concedente può in qualsiasi momento, per esigenze di pubblico interesse come

esecuzione di lavori e/o in attuazione degli strumenti pianificazione e dei progetti in materia

di traffico e mobilità, procedere a variazioni delle modalità e dell'estensione del sistema di

regolamentazione compresa la sospensione dell'esazione delle tariffe. La esenzione della

tariffa dovrà essere temporanea e limitata il più possibile nel tempo per non arrecare danno

al concessionario.

hh. La gestione del parcheggio NOVI SAD dovrà avvenire nel rispetto dei parametri ambientali

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nazionali regionali e locali. Di tali parametri dovrà essere assicurata il controllo e la verifica

da parte degli organi preposti.

22. Aggiornamento dei prezzi delle tariffe Annualmente il Concessionario potrà richiedere all’Amministrazione l’adeguamento delle tariffe in

relazione alla variazione percentuale dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per l’intera collettività

nazionale, modificate nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

L’adeguamento potrà avere decorrenza dal 1° febbraio dell’anno successivo alla variazione dell’indice

suddetto.

Le proposte di modificazione delle tariffe a qualsiasi titolo dovranno essere approvate dal Comune di

Modena

23. Modifica consistenza posti auto su strada Qualora si verificasse l’ipotesi della modifica della consistenza dei posti auto su strada dopo la firma della

presente convenzione, allo scopo di evitare un indebito arricchimento del Concessionario eventualmente

derivante dai maggiori introiti connessi alla gestione dei posti auto a raso residui, oggi non computati nel

Piano Economico-Finanziario del Concessionario, le Parti espressamente convengono che:

a) il Concessionario debba tenere una contabilità separata della gestione dei posti auto a raso da esso

gestiti, per tutto l’arco temporale per il quale i posti auto a raso risulteranno effettivamente esistenti

e funzionanti;

b) il Concedente debba effettuare una verifica biennale sulla contabilità relativa ai posti auto a raso

eventualmente gestiti dal Concessionario, allo scopo di ottenere dal Concessionario medesimo la

eventuale restituzione dei maggiori introiti percepiti per effetto della gestione dei posti auto a raso

ancora esistenti e funzionanti;

c) gli eventuali maggiori introiti percepiti dal Concessionario debbano essere decurtati dei maggiori

costi di gestione sostenuti dal Concessionario per effetto della gestione dei posti auto a raso ancora

esistenti e funzionanti;

d) allo scopo di evitare un impatto negativo della eventuale gestione di posti auto a raso da parte del

Concessionario, la verifica circa l’ammontare della eventuale restituzione dei maggiori introiti,

decurtati dei maggiori costi di gestione, debba essere effettuata verificando l’impatto dei predetti

ricavi e costi aggiuntivi sul Piano Economico-Finanziario del Concessionario.

Le parti concordano che in caso di introiti eccedenti quelli generati dalla tabella precedente dopo la firma

della concessione e precisamente nei seguenti casi:

1. Ulteriori introiti dovuti ad un aumento unilaterale delle tariffe da parte della amministrazione

comunale, l’incremento al netto di IVA dovuto alla azione del comune , dovrà essere ceduto al

comune stesso trattenendo per il concessionario un ammontare pari al 20% dell’ incremento.

2. Ulteriori introiti dovuti all’ inserimento dopo la firma della concessione di ulteriori posti auto a

rotazione, per abbonamenti,nonché di un numero superiore di permessi nelle zone ZTL e nella zona

Margini interni e Margini esterni dovranno essere ceduti alla ammnistrazione trattenendo:

a. Nelle zone denominate “Viali” una quota dell’incremento del 35%.(Al netto di Iva)

b. Nelle zone denominate “margini interni” una quota dell’incremento (al netto di iva) del 60%.

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c. Nelle zone denominate “Margini esterni” una quota dell’ incremento (al netto di iva) pari

all’85%.

d. Per quanto riguarda i punti b) e c) l’incremento verrà calcolato a partire dai 4273 posti a

rotazione e per abbonamenti che saranno soggetti ad un interscambio continuo.

24. Comitato esecutivo Il Concedente e il Concessionario si obbligano reciprocamente a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla

data di stipula della convenzione , alla costituzione di un Comitato esecutivo, composto da 3 (tre) membri

dei quali uno nominato dal Concedente, uno dal concessionario, il terzo di intesa fra le parti. Le spese per il

funzionamento del comitato sono a carico del concessionario ad esclusione de componente nominato del

Concedente.

Il Comitato esecutivo così nominato si riunirà con cadenza almeno semestrale, allo scopo di provvedere al

monitoraggio delle dinamiche della circolazione e della sosta nel Comune di Modena, allo scopo di verificare

l’adeguatezza del predetto piano alla soddisfazione delle esigenze della cittadinanza nonché al rispetto delle

condizioni di equilibrio economico-finanziario oggetto della Concessione.

Il Comitato esecutivo provvederà in particolare a:

a. effettuare la programmazione esecutiva delle ricadute sull’attività di gestione, nonché sul

piano economico-finanziario del Concessionario, generate dalle autonome scelte del

Concedente relativamente alle modificazioni del piano della circolazione e della sosta nel

Comune di Modena;

b. verificare l’adeguatezza del piano previsionale di attività e di indirizzo gestionale, elaborato

dal Concessionario;

c. effettuare le valutazioni revisionali delle condizioni di base che determinano l’equilibrio

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario,

dipendenti oltre che da decisioni del Concedente anche da nuove norme legislative e

regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio

delle attività oggetto della Concessione;

d. effettuare valutazioni revisionali relative ad eventuali modificazioni di carattere straordinario

che dovessero interessare i prezzi delle utenze, dei materiali da costruzione e della

manodopera;

e. effettuare le valutazioni revisionali relative ai ritrovamenti archeologici, ai sensi di quanto

previsto e disciplinato nel precedente Articolo- 13;

f. verificare gli eventuali elementi per la apertura delle procedure di riequilibrio economico

finanziario.

g. Sviluppare la concertazione tra gestore concessionario e concedente al fine di migliorare le

fasi istruttorie relative alle problematiche che nascono nel corso della gestione.

25. Collaudo dei lavori Il collaudo dell’opera sarà eseguito da una commissione di tre tecnici, nominati dall’Amministrazione

Comunale, ai sensi dell’Articolo- 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’Articolo- 187 e seguenti del D.P.R.

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554/99, e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni che dovessero intervenire nel corso della procedura,

se ed in quanto applicabili.

I compensi spettanti ai collaudatori saranno sostenuti completamente dal concessionario

E’ previsto il collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’Articolo- 141, comma 7, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e

dell’Articolo- 187, comma 3, lett. C del D.P.R. 554/99.

Le prestazioni professionali, prove e saggi sui materiali, acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni,

ecc... sono tutte a carico del Concessionario.

Ultimati i lavori oggetto della concessione ed eseguite, con esito favorevole, le prove di carico sui

componenti strutturali, tutti gli impianti tecnologici verranno sottoposti per un congruo periodo a prove

generali di funzionalità. Nel corso di detto periodo, durante il quale si provvederà ad eseguire gli opportuni

controlli ed accertamenti, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di idoneo personale delle ditte che

hanno costruito gli impianti medesimi.

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si

renderanno necessari per la messa a punto delle opere ed impianti, in modo da assicurarne la perfetta

funzionalità.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di collaudo il Concessionario dovrà eliminare, a propria cura

e spese, tutti i difetti che si rilevassero nelle opere e negli impianti.

26. Oneri ed obblighi a carico del concedente Intervenuta l'esecutività del provvedimento comunale recante l'approvazione del progetto esecutivo, ed

acquisite tutte le autorizzazioni necessarie da parte del concessionario , il Concedente procederà, previo

invito scritto, alla consegna dell'area.

Il Concedente assumerà tutti i provvedimenti necessari ed idonei per disciplinare il traffico veicolare e

pedonale durante l'esecuzione dei lavori. La segnaletica provvisoria di deviazione è a carico del

Concessionario.

Nel corso del 6 ultimo (sest'ultimo) anno di durata della concessione, il Concedente provvederà, in

contraddittorio con il Concessionario anche utilizzando il comitato esecutivo, ad accertare i lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, per

riportare il parcheggio alle condizioni ottimali di esercizio, tenuto conto della durata della concessione e

dell'uso delle strutture; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario o suoi aventi

causa.

Il Concedente si impegna a garantire ed agevolare l'accessibilità veicolare al parcheggio con idonei

provvedimenti, tenuto conto delle sezioni stradali e della necessaria segnaletica di indirizzo al parcheggio

interrato, ed a garantire il suo organico inserimento nel sistema dei parcheggi della città, al fine di consentire

l'immediata redditività della gestione.

Al concedente spetta la pulizia delle strade e delle relative aree di sosta su strada, la manutenzione

ordinaria e straordinaria del manto stradale delle aree di sosta, nonché lo sgombero neve, secondo la

gestione attualmente in uso.

Qualora il concessionario richieda servizi di pulizia, manutenzione, sgombero neve, ecc. ulteriori, dovrà

provvedere direttamente a propria cura e spese.

Al concedente spetta la approvazione del progetto definitivo entro 30 girni dalla sua trasmissione. Tale

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termine potra essere allungato a richiesta della amministrazione per ulteriori 15 giorni e per una sola volta.

27. Vigilanza sui lavori

I lavori si svolgeranno sotto la vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle

norme vigenti.

In considerazione della complessità dell’opera il R.U.P. potrà avvalersi di collaboratori individuati tra il

personale dell’Amministrazione.

Il R.U.P. ed i suoi collaboratori avranno facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, ed

eserciteranno in generale tutte le attività ed i controlli consentiti dalla legge in modo da evitare attese o

sospensioni nei lavori, salvo che si verifichino palesi inadempienze da parte del Concessionario.

Il Concessionario ed i suoi rappresentanti dovranno fornire ai funzionari dell’Amministrazione tutti i

chiarimenti tecnici ed i mezzi richiesti per gli accertamenti da effettuare sulle opere.

La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell’Amministrazione non esonera in nessun modo il

Concessionario e le imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine all’esatto adempimento degli obblighi

contrattuali, nonché degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, e circa la scrupolosa osservanza delle buone

regole costruttive e la qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze dovessero passare

inosservate al momento della esecuzione.

28. Scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione i manufatti oggetto della convenzione con tutte le relative installazioni

fisse (in particolare gli impianti elettrici, di illuminazione, telefonici interni, idraulici, per il sollevamento delle

acque di scarico, di riscaldamento, di ventilazione e di depurazione in genere) saranno consegnati nella

piena disponibilità all’Amministrazione in perfette condizioni di manutenzione e funzionamento salvo il

normale deterioramento senza corresponsione da parte dell’Amministrazione stessa di alcuna somma per

compensi, rimborsi od indennità di sorta.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà provvedere a tutte le liquidazioni ed in particolare, a

quelle relative alle persone addette alla gestione del parcheggio e alla custodia dei locali ed impianti,

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

29. Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 1°. Il concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale il

Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al concessionario,

assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni e secondo quanto previsto dall’Articolo- 136, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nei

seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori e nella gestione;

b) inadempimento alle disposizioni del responsabile dei procedimento riguardo ai tempi di

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei

termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori e della gestione;

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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del concessionario senza

giustificato motivo;

f) sospensione delle attività relative alla gestione o mancata ripresa della stessa da parte del

concessionario senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dalla convenzione e dal cronoprogramma;

h) rallentamento delle attività relative alla gestione, senza giustificato motivo, in misura tale dal

pregiudicare la gestione e l’erogazione dei servizi nei termini previsti dalla convenzione;

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione

o violazione di norme regolanti il subappalto;

j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;

k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al

decreto legislativo n. 626/94 e ai piani di sicurezza di cui all’Articolo- 131 del D.Lgs. 163/2006,

facenti parte integrante della convenzione e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile

del procedimento.

l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase

della gestione; non inizi l’esecuzione dei lavori e non porti a termine le opere entro i termini

prestabiliti ovvero esegua le opere in maniera difforme dal progetto;

m) non dia inizio alla gestione dei parcheggi entro un mese dalla data di dichiarazione di agibilità

ovvero sospenda il servizio totalmente o parzialmente, anche temporaneamente, senza

giustificato motivo;

n) adibisca il parcheggio ed i relativi impianti, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli indicati in

convenzione;

o) applichi tariffe diverse da quelle convenute;

p) non provveda adeguatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle riparazioni, alle

sostituzioni e ad ogni altra opera necessaria ad assicurare costantemente il regolare

funzionamento del parcheggio, così come da programma di manutenzione allegato al progetto

esecutivo predisposto dal Concessionario.

2°. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del concessionario, dei requisiti per

l’esecuzione dei lavori e successiva gestione, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3°. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dal concedente è fatta al concessionario nella forma dell’ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà

luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.

4°. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal concedente si fa luogo, in contraddittorio

fra il responsabile del procedimento e il concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione , all’inventario dei

materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della

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concessione, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del concedente per

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5°. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento

dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione del concedente, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori risultati dal

progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, eventualmente incrementato per perizie

in corso d’opera regolarmente approvate dal concedente, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dal

concessionario inadempiente medesimo.

b) ponendo a carico del concessionario inadempiente:

• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione della

nuova concessione per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine al concessionario inadempiente;

• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base d’asta adeguando in modo opportuno i

valori della concessione;

• l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, dei maggiori

interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista

dal contratto originario.

30. Penali Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori del parcheggio interrato e dei lavori relativi alle aree della

sosta su strada, rispetto ai termini fissati verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'1

per mille per ogni giorno di ritardo dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire;

L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale dei lavori da

eseguire.

Per ogni giorno di ritardo nelle attività della gestione del parco Novi Sad e di tutte le opere e azioni collaterali

conseguenti all’avvio del parcheggio Novi Sad, come sopra specificato, verrà applicata una penale pari a €.

500,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora, durante la gestione, il servizio venisse ad interrompersi per tutto o per parte di esso senza che il

Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio medesimo

venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarità, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di

mancato o irregolare funzionamento e, comunque, l’Amministrazione prenderà, a spese o rischio del

Concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la

sicurezza del servizio e prefiggerà un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà eseguire tutto

il necessario per il definitivo ristabilimento del servizio. Scaduto detto termine l’Amministrazione potrà

procedere alla risoluzione del contratto.

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31. Subentro nella società di progetto – cessione delle quote di partecipazione. a. I soci costruttori della società di progetto solamente alla emissione del certificato di collaudo,

potranno cedere le proprie partecipazioni agli eventuali altri soci originari o a terzi possessori

dei requisiti di legge.

b. Gli eventuali nuovi soci dovranno possedere i requisiti per poter contrattare con la Pubblica

Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia. In

particolare, il socio cedente dovrà far pervenire alla società di progetto la documentazione

attestante, in capo al soggetto cessionario, il possesso dei predetti requisiti.

c. In caso che il concedente non eserciti la opzione prevista nel punto 8. comma c) e ove, a

seguito delle cessioni di cui sopra, un socio venga a detenere il 100% delle azioni o quote

societarie, esso potrà procedere ad incorporare la società medesima dietro notifica al

Concedente e dimostrazione del possesso dei requisiti gestionali ed economico-finanziari

previsti dalle norme vigenti. Tale eventualità dovrà essere espressamente autorizzata dal

concedente.

32. Controversie. Tutte le controversie fra l’Amministrazione e il concessionario, tanto durante il corso dei lavori che

durante la fase della gestione, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla

normativa vigente ai sensi dell’Articolo- 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, quale che sia la loro natura,

tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute, ai sensi dell’Articolo- 34 comma

1 del Capitolato Generale, al Tribunale di Modena.

33. Spese contrattuali, imposte, tasse a carico del concessionario a) Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:

b) le spese contrattuali;

c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di

conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del

cantiere e all’esecuzione dei lavori;

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione della convenzione.

f) Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

g) A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione.

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2)- SOCIETA’ DI PROGETTO: SCHEMA DI STATUTO “ TITOLO I-DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita la Società per Azioni denominata “_________________________” Art. 2 - SEDE La società ha sede legale e operativa nel Comune di Modena. Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero. Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci. Art. 3 - DURATA La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall’articolo 2484 del Codice Civile. La durata della società può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso tuttavia ai soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga non spetta il diritto di recedere dalla società. Art. 4 - OGGETTO La società ha per oggetto le seguenti attività: - la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione in Modena e nella sua provincia, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate, comprese attività commerciali, di servizi ed espositive in spazi collegati ai parcheggi, limitatamente ai parcheggi sotterranei e/o di scambio. La società avrà la facoltà di affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione di quanto oggetto della sua attività, nonché di affidare a terzi l'esercizio degli impianti realizzati e/o la prestazione dei servizi connessi.

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Al fine dell'attuazione degli scopi statutari, la società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziari e di locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fidejussioni. La società potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari per la restituzione delle strutture immobiliari di cui sopra all'Ente concedente secondo quanto previsto dalle procedure di selezione. La società potrà infine assumere partecipazioni o interessenze in Società od Enti aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale. - La società potrà altresì svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore delle società collegate e partecipate, nonché dell'intero gruppo. - In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge. - La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari. - La società, nel rispetto dell'eccezione cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l’esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell’intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico. TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI Art. 5 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di Euro -XXXXXXXXXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXX virgola zero zero) diviso in numero XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX) azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci a titolo oneroso o non oneroso, con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno essere rispettate le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti. Art. 6 - AZIONI Le azioni sono nominative, indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'’articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

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Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile. L’Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto però nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto del diritto dei soci alla parità del trattamento. Art.7 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI; ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI Le azioni potranno, previa deliberazione assembleare, essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Il socio che intende alienare a terzi, mediante vendite, permute, conferimenti ed a ogni altro titolo, tutte o parte delle proprie azioni (o del diritto di opzione alle stesse connesso) è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale. L’offerta di vendita, completa di ogni sua parte con l’indicazione del prezzo, delle modalità e dei tempi del pagamento, deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione. L’esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione, pure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al precedente comma. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi le proprie azioni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e con le stesse modalità ed i tempi comunicati ai soci con l’offerta di vendita. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare l’offerta in prelazione ai soci prima di alienare a terzi le proprie azioni (o i diritti d’opzione). Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della nuda proprietà e/o di altro diritto reale sulle azioni. In difetto di accordo sul prezzo delle azioni in cessione fra il socio offerente e gli altri soci o l’altro socio che abbiano dichiarato di esercitare la prelazione, il prezzo sarà fissato da un esperto da designarsi dalle parti, oppure, mancando il relativo accordo, su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Modena su richiesta della parte più diligente. L’esperto dovrà esprimere la sua determinazione entro 60 giorni dall’accettazione del mandato. La stima dell’esperto è inappellabile e definitiva e obbligherà le parti che dovranno perfezionare la compravendita entro 30 giorni dal deposito delle decisioni dell’esperto, loro mandatario, presso la Segreteria della Camera di Commercio. Art. 8 - OBBLIGAZIONI La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, ed anche con warrant.

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Art. 9 - PATRIMONI DESTINATI La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall’Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto. TITOLO III - ASSEMBLEA Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero nel termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all’oggetto della società. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge per gli oggetti ad essa riservati. Il luogo di convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Art. 11 - AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Salvo che vi ostino norme inderogabili (nel qual caso la convocazione avviene mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge), l’assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che comunque garantisca il ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ai sensi dell’articolo 2366 Codice Civile terzo comma. In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 12 - INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

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Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che, ai sensi dell'articolo 2370 C.C., risultino dalla comunicazione da rendersi dall'intermediario due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Il socio, che abbia diritto di intervento all’assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio o da terza persona, nei limiti di legge a norma dell’articolo 2372 del Codice Civile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Art. 13 - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in caso di assenza o impedimento del Vice-presidente, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni. Il segretario è nominato dall’Assemblea, su designazione del Presidente, scegliendolo anche tra i non soci. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti, loro rappresentanti intervenuti in Assemblea, dipendenti della società o di società dalla stessa controllate o consulenti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario e degli scrutatori. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario. Come requisito di opponibilità alla società, le copie e gli estratti rilasciati ai soci o a chi ne abbia comunque diritto devono recare la certificazione di conformità all’originale apposta da un notaio. Art. 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, come pure per la validità delle deliberazioni, vale il disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea. La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea L’Assemblea ordinaria oltre a deliberare su ogni materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto, qualora l’organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri: a) sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno delle assemblee straordinarie delle società eventualmente partecipate, b) sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno delle assemblee delle società partecipate idonee a modificare l’oggetto dell’attività da queste stesse società esercitata c) sulle deliberazioni poste all’ordine del giorno degli organi di direzione dei patti di sindacato o dei patti parasociali cui la Società aderisce, ferme restando le competenze in caso di modificazione dell’oggetto sociale.

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TITOLO IV- AMMINISTRAZIONE Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, scelti fra persone che vantano preferibilmente una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Codice Civile. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Art. 16 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono / non sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, perché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea (o nell’atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea (o nell’atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Gli amministratori di parte pubblica dovranno essere scelti fra persone di comprovata Art. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio di amministrazione nomina in via permanente, o di volta in volta, un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee al Consiglio stesso. Può altresì nominare un Vice-Presidente ed un Consigliere Delegato conferendo specifiche attribuzioni. Art. 18 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell’Unione Europea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale. Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di

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comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che consenta una conferma della ricezione. Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Art. 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’ adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ ordine del giorno. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Art. 20 - POTERI E DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione potrà delegare – ai sensi dell’articolo 2381 del Codice Civile – i propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, fissandone anche l’eventuale compenso, con le modalità di firma che riterrà più opportune. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o sue dimissioni, al Vice-Presidente. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti: - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio, ivi compreso il piano industriale ed i relativi aggiornamenti; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un investimento superiore a Euro 1.500.000 nell'arco di tre mesi; - la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un disinvestimento superiore a Euro 1.500.000 nell'arco di tre mesi; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a Euro 500.000 ; - l'assunzione di finanziamenti per importi superiori ad Euro 1.549.400, con esclusione, peraltro, delle operazioni bancarie di carattere ordinario; - la concessione di garanzie in favore di terzi - con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate - di importi superiori ad Euro 1.500.000 in tre mesi;

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- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi degli artt. 2359 Codice Civile e 93 D.Lgs. n. 58/1998), anche ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali, nonché la determinazione degli indirizzi da segnalare ai propri consiglieri eletti nelle suddette società; - la proposta di liquidazione volontaria della società; - l'approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della società; - la proposta di modifica di qualsiasi clausola dello Statuto o di adozione di un nuovo Statuto; - la cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture ovvero di assoggettamento a vincoli, dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività previste dall'oggetto sociale; - la cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di jointventure, ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività previste dall'oggetto sociale; - la cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi degli artt. 2359 Codice Civile e 93 D.Lgs. n. 58/1998) che svolgono attività previste dall'oggetto sociale; - il comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di vendita, acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Art. 21 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei delegati. Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute Art. 23 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione e può anche deliberare ai sensi dell’art. 2389, ultimo comma, codice civile. I compensi possono essere costituiti in tutto od in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce, le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri

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componenti, e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche, sentito per questi ultimi il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. TITOLO V -RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI Art. 24 - PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Art. 25 - AMMINISTRATORE DELEGATO L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti previsti dal presente Statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo. In tale ambito, l'Amministratore Delegato: - ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale; - ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio; -ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali. TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE Art. 26 - COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì, qualora non disposto diversamente dall’ assemblea, il controllo contabile. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

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I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici purché in grado di garantire l’identità dei partecipanti alla riunione. TITOLO VII-BILANCIO E UTILI Art. 27 - ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre giugno di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio da sottoporre, corredato della relazione sull’andamento della gestione sociale, all’assemblea dei soci. Art. 28 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. TITOLO VIII-SCIOGLIMENTO Art. 29 - SCIOGLIMENTO Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato se del caso il disposto dell’articolo 2449 del Codice Civile, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. Art. 30 - RECESSO Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

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TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI Art. 31 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il foro di Modena. Art. 32 - RINVIO Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

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3)-SOCIETA DI PROGETTO: SCHEMA PATTI PARASOCIALI L’anno… il giorno…. del mese di…fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della società “_______________.” (d’ora in avanti, “Società”),con sede in Modena, iscritta al Registro delle imprese Trib. di Modena n. - costituita con atto in Notaio … del… ed in specie fra le parti: - Socio Comune di Modena, (d’ora in avanti, “Comune”); - Socio Privato A…….. (d’ora in avanti, “Socio Privato A”); - Socio Privato B…….. (d’ora in avanti, “Socio Privato B”);

PREMESSO 1. che i soci tutti si propongono di promuovere ed individuare modalità innovative di

gestione della sosta attraverso una società mista pubblico-privato al cui interno la componente privata, dotata dei necessari poteri di amministrazione, è principalmente impegnata in modo diretto nella conduzione operativa dell’attività gestionale ed il soggetto pubblico è impegnato principalmente in un ruolo di collaborazione all’indirizzo e di controllo. La società rivestirà un carattere di particolare importanza per la Città di Modena tenuto conto della rilevanza del numero di posti auto gestiti e dell’impatto di una corretta gestione degli stessi sia sulla circolazione che sull’apprezzamento da parte dei cittadini…;

2. che la Parte Privata è risultato aggiudicataria della procedura selettiva ad evidenza pubblica indetta con bando del …., per l’individuazione del concessionario per la concessione di progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato del parco “Novi Sad” e del sistema di sosta su strada del Comune di Modena ,

3. che il giorno _______è stata firmata la convenzione che regola patti e le condizioni tra la società di progetto e la amministrazione comunale di Modena allegata al presente con la lettera “A”

4. che con atto il Notaio … del …, allegato al presente atto con lettera “B”, è stata costituita la predetta Società denominata” ________________.”;

5. che alla data odierna il capitale sociale risulta così suddiviso: - Comune di Modena per XX% per numero azioni XXX - Socio Privato A per XX% per numero azioni XXX - Socio Privato B per XX% per numero azioni XXX - …

6. che oggetto della Società è in particolare quello indicato all’articolo 4 dello Statuto sociale allegato al presente atto con lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale (d’ora in avanti, “Statuto”);.

7. che per il migliore perseguimento dell’interesse della Società e dei soci, le parti hanno convenuto di regolamentare con appositi patti parasociali determinati aspetti relativi alla gestione ed all’attività sociale nonché ai loro rapporti reciproci;

8. che è desiderio dei soci formalizzare contrattualmente alcuni accordi interni già definiti ed accettati verbalmente;

9. tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

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Art. 1-Premesse e richiami Le premesse ed i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Alle stesse inoltre le Parti intendono attribuire pregnante valore ermeneutico nel contesto del presente contratto. Art. 2-Durata 1. In ragione della natura dell’attività esercitata dalla Società e dell’interesse pubblico rivestito dal servizio reso dalla Società stessa, le Parti convengono che il presente accordo abbia la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso apposta in calce. Alla loro scadenza, tale durata sarà prorogata automaticamente per egual periodo di tempo per tutta la durata prevista dal contratto di concessione di cui al punto 4 della premessa del presente documento. 2. Gli stessi patti potranno essere rinnovati in caso di rinnovo della concessione in oggetto. 3. Resta inteso che i presenti patti cesseranno di applicarsi alle singole parti contraenti allorché, nei modi previsti dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, venga meno in capo al Socio quest’ultima sua condizione. 4. I patti manterranno il loro valore anche in caso di modifica della durata della concessione per qualsiasi motivo (incluso quello conseguente ad eventuale revisione dell’equilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 143 della legge 163/2006 che ne modifichi la durata), modifica della durata che comporterà immediato ed automatico adeguamento della durata dei presenti patti parasociali facendola coincidere con il termine della concessione. Art. 3-Clausola di conservazione Le parti convengono che l’eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità. Art. 4-Trasferimento delle azioni 1. Si conviene fra le parti che, in caso di trasferimento delle azioni a terzi, fermo restando il rispetto dei modi e delle condizioni previste dallo Statuto della Società e dalle clausole dei presenti accordi, il socio alienante diverso dal Comune di Modena si obbliga, prima di effettuare il trasferimento, ad ottenere il preventivo impegno dell’acquirente, incondizionato ed irrevocabile, alla sottoscrizione dei presenti patti contestualmente all’acquisizione della condizione di socio. 2. Tale dichiarazione dell’acquirente di obbligarsi alla sottoscrizione dei presenti patti dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall’art. 7 dello Statuto della Società, con la quale le azioni sono offerte in prelazione agli altri soci. Art. 5-Obbligazioni del socio privato Il socio/i soci privato/i si obbliga/obbligano, in caso di perdita del capitale sociale della Società risultante da bilancio regolarmente approvato dalla relativa assemblea, a effettuare versamenti a copertura e ripianamento integrale di tali perdite, in proporzione alla propria partecipazione sociale alla data di accertamento della perdita nei modi suddetti a condizione che anche il socio pubblico copra la sua parte. Art. 6-Clausola di acquisizione delle partecipazioni dei soci privati. 1. Si conviene fra le Parti che, in ogni ipotesi di scioglimento, o per anticipata risoluzione addebitabile alla società, della convenzione di cui in premessa, avente ad oggetto l’affidamento da parte del Comune di Modena alla Società dell’attività di costruzione e

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gestione di parcheggi del Comune di Modena come da oggetto sociale, il Comune avrà diritto alla aquisizione della partecipazione di ogni altro socio, dietro pagamento di un prezzo pari al valore calcolato con il procedimento previsto dall’ articolo 7 dello statuto. Art. 7-Consiglio di amministrazione Le parti si impegnano a provvedere alla nomina dell’Organo Amministrativo della Società, nei modi seguenti:

a) il Consiglio di Amministrazione sarà composto da membri in numero da tre a cinque, in conformità delle disposizioni statutarie, salve modifiche delle stesse da assumere a norma di legge e dello statuto sociale;

b) alla Parte Privata viene riconosciuto il diritto di designare un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri componenti il consiglio di amministrazione;

c) al Comune di Modena viene riconosciuto il diritto di designare i restanti membri del Consiglio di Amministrazione;

d) Le Parti si obbligano ad assicurare il rispetto delle suddette proporzioni anche in caso di ogni successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di sostituzione di alcuno dei suoi componenti o di modifica del numero statutario di componenti dell’organo amministrativo.

e) Gli amministratori di parte pubblica dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale tecnica amministrativa e gestionale in base alla presentazione di specifico curriculum.

Art. 8-Amministratore delegato 1. Si conviene fra le parti che, una volta eletto, il Consiglio di Amministrazione designerà un Amministratore Delegato, di gradimento del Socio Privato, cui competerà il potere di rappresentanza della società nelle materie delegate. 2. All’Amministratore Delegato sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con le sole eccezioni previste dall’art. 2381 c.c. e di quanto previsto dallo Statuto sociale. Art. 9-Collegio sindacale Le parti si impegnano a provvedere alla nomina del Collegio sindacale della Società, nei modi seguenti: a) il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, in

conformità alle disposizioni statutarie, salve modifiche delle stesse da assumere a norma di legge e dello statuto sociale;

b) - alla Parte Pubblica viene riconosciuto il diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale, e un membro supplente del Collegio Sindacale; - alla parte Privata viene riconosciuto il diritto di designare due membri effettivi e un membro supplente del Collegio Sindacale.

Art. 10-Impegni tra le parti Le parti si impegnano a concorrere, con il rispettivo voto assembleare, alla formazione delle deliberazioni necessarie a rendere efficaci, verso la Società e i terzi in genere, le designazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai precedenti articoli 7-8 e 9. Qualora, durante il periodo in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più dei consiglieri di amministrazione e/o dei sindaci della Società, le Parti si obbligano a far nominare e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, i soggetti che saranno designati da quelli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione, sì da rispettare la composizione e le norme di cui ai precedenti articoli 7-8 e 9.

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Le parti si impegnano inoltre a concordare le politiche di destinazione degli utili non attribuiti a norma dello statuto e delle leggi vigento a riserva legale. Art. 11-Prestazione di garanzie a terzi Nel caso in cui si rendesse necessaria la prestazione di garanzie a terzi per rapporti a favore della Società, il socio di Parte Pubblica ed il socio di Parte Privata sottoscriveranno dette garanzie in proporzione al numero di azioni possedute. Art.12-Revisione del bilancio Qualora il socio pubblico ne ravvisi la necessità, si prevede che il bilancio della Società dovrà essere assoggettato a revisione contabile da parte di una società di revisione di gradimento del socio pubblico. Art. 13-Inadempimento e sanzioni 1. Le Parti convengono fin d’ora che il grave inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni imputabile a qualsiasi delle Parti, cui non sia posto rimedio entro novanta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata dall’altra Parte, comporterà l’assoggettamento dell’inadempiente ad una penale pari al 30% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Si conviene fra le Parti che, in caso di grave inadempimento ai sensi del precedente comma imputabile al socio/ai soci privati, il socio Comune di Modena oltre al risarcimento del danno avrà diritto a riacquistare coattivamente la partecipazione del socio inadempiente, dietro pagamento di un prezzo pari al valore della partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto – senza computo dell’avviamento se questo ha valore positivo – al tempo dell’inadempimento; e ciò, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, anche a mezzo di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. Art. 14-Diritto di acquisto per le variazioni non autorizzate della compagine sociale interna dei soci privati 1. Ciascun socio diverso dal socio Comune di Modena che non sia persona fisica esibisce alle altre Parti un prospetto analitico della propria attuale compagine interna, con specifica indicazione dell’identità dei relativi partecipanti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 2. Si conviene fra le Parti che d’ora in poi ogni successiva variazione volontaria maggiore del 10% della compagine interna dei soci non persone fisiche – diretta o indiretta, anche per mezzo d’intestazione fiduciaria o d’interposizione di persona –, che non sia stata preventivamente accettata dal socio Comune di Modena, potrà essere motivo di richiesta della acquisizione da parte pubblica delle azioni detenute dal socio privato inadempiente attivando la procedura prevista dall’ articolo 7 dello statuto. Art. 15-Foro competente Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione dello statuto e dei presenti patti parasociali, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il foro di Modena.

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Art.16-Estensione o modifica del presente accordo In caso di trasferimento di azioni a terzi, nei limiti stabiliti nello statuto sociale, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell’esistenza della presente convenzione, condizionando il trasferimento delle azioni all’accettazione e sottoscrizione integrale di tutti i patti in vigore, senza alcuna limitazione o eccezione. Si conviene applicabile il disposto dell’art. 1381 cod. civ. La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale. Qualsiasi modifica del presente patto parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti. L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione del presente accordo parasociale non costituisce rinuncia anche implicita al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le pattuizioni previste da tale accordo. Art.17-Domicilio delle parti Per tutte le comunicazioni tra le parti previste dal presente accordo, si concorda che il domicilio dei soci a cui inviare le stesse è quello risultante dal libro dei soci depositato presso la sede della Società. Art. 18-Disposizioni finali 1. Ogni riferimento al “Socio Comune di Modena” nei presenti patti è da intendersi come indicante il Comune di Modena o società da questa controllata, resasi cessionaria direttamente o indirettamente della partecipazione dello stesso Comune di Modena nella Società. 2. Il Comune di Modena in ogni caso si impegna a condizionare la cessione della sua partecipazione nella Società all’integrale accettazione dei presenti patti da parte del cessionario. 3. Il Socio Privato/i Soci Privati dichiara/no di accettare fin d’ora che i presenti patti siano per lui vincolanti anche nei confronti del cessionario della partecipazione della Comune di Modena. Modena lì,…………

Socio Privato Il legale rappresentante

Comune di Modena Il Sindaco

Allegati: - copia statuto della Società Modena Park S.p.A.; - copia schema di convenzione quadro tra la Società ______________ S.p.A. ed il Comune di Modena