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IL CONTROLLO UFFICIALE ANTONIO MENDITTO Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Istituto Superiore di Sanità

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IL CONTROLLO UFFICIALE

ANTONIO MENDITTO

Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria e

sicurezza alimentare

Istituto Superiore di Sanità

1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autoritàcompetente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

«CONTROLLO UFFICIALE»

Regolamento (CE) 882/2004, art. 2

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004(metodi e tecniche) di controllo da utilizzare ai

fini della verifica/valutazione della conformità

�Monitoraggio�Sorveglianza�Verifica�Audit�Ispezione�Campionamento ed analisi

FORME DI CONTROLLO

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004

2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività

a) l’esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti

FORME DI CONTROLLO

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività

b) l’ispezione di:i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei

mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti;ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri

prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;iii) prodotti semilavorati;iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i

prodotti alimentari;v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e

antiparassitari;vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

FORME DI CONTROLLO

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività

c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti;

d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole (good farming practice) e HACCP, tenendo conto dell’uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria;

FORME DI CONTROLLO

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività

e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;

f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale;

FORME DI CONTROLLO

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività

g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell’autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

FORME DI CONTROLLO

1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di

controllo eseguita dall'autoritàcompetente o dalla Comunità per la

verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

«CONTROLLO UFFICIALE»

Regolamento (CE) 882/2004, art. 2

AUTORITÀ COMPETENTI (SANITARIE)

D.LVO 193/2007

R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces -Assessorato Competente

Conferenza

Permanente SR

LHU (Prevention Dept. – SIAN, SVET)

ISS-DSPVSA

UVACPIF USMAF

Lab. UFF

IIZZSS

ARPA

LSP

USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di FrontieraPIF: Posti di ispezione frontalieraUVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari

LNR

Conf. Regioni e PA Coordinamento

tecnico Interregionale

NAS

CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health

Protection

AUTORITA' COMPETENTI CENTRALI (ACC)

Ministero della Salute

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FORZE DI POLIZIA E ALTRI ORGANI DI POLIZIA

GIUDIZIARIA

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute:

Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari

Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Corpo Forestale dello Stato

Guardia di Finanza

Capitanerie di Porto

Agenzia delle Dogane

ALTRE AUTORITA' COMPETENTI

Costituzione della Repubblica Italiana art. 97.Sezione II La Pubblica Amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento

dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la

sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge

[Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon andamento e la

imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di

competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei

funzionari [Cost. 28].

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [Cost. 51].

AUTORITA' COMPETENTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Costituzione della Repubblica Italiana art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici sono direttamente responsabili secondo le

leggi penali, civili e amministrative, degli atti

compiuti in violazione di diritti. In tali casi la

responsabilità civile si estende allo Stato e agli

enti pubblici [Cost. 97].

AUTORITA' COMPETENTE – FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLCI

Codice Penale

art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o

amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per

mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE

Codice Penale

c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico

servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico

servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico

servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata

dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della

prestazione di opera meramente materiale.

AUTORITA' COMPETENTE – INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Cassazione Penale

Pubblico ufficiale - nozione

81. La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel

senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è

sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in

alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso

della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente

autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano

non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte

quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con

esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni

amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un

piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale

potere esercita.

Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991 (cc. del 06-06-1991), Isola (rv

187700).

AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE

Cassazione Penale Pubblico ufficiale - nozione

84. Ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalla l. n. 86 del 1990 e

dalla l. n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere

riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici

privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono,

nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e

manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure

esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri

autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non

cumulativamente considerati. [...]

Sez. U., sent. n. 7958 del 11-07-1992 (cc. del 27-03-1992), Delogu

(rv 191171).

AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

G.U. 18/08/1990, n. 192 e s.m.i.

Capo I - Princìpi

1. Principi generali dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da

criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza

secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento

comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non

autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge

disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative

assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di

garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in

forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

AUTORITA' COMPETENTI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente

o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

«CONTROLLO UFFICIALE»

Regolamento (CE) 882/2004, art. 2

Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo

di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN)

appropriate ai fini del presente regolamento. […] Queste norme

possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del

presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono

fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la

flessibilità e l’efficienza (effectiveness) rispetto ai costi.

Reg. (CE) 882/2004, Considerando 20

VERIFICA DELLA CONFORMITA'

Norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: valutazione della conformità

Selezione

Determinazione

Riesame

Attestazione

Sorveglianza

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

UNI CEI EN ISO/IEC 17000,2005Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generaliConformity assessment -Vocabulary and general principles

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Reg. (CE) 882/2004 Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformitàalla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checksthat have already been carried out); ed) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Selezione

Selezione VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 […] controlli minimi da effettuare per

l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

Articolo 5 Numero di capi da controllare1. L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento.

Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può

decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali

animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di

animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento

(CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95

%.

2. Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo

comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di

identificazione e registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno

controllati.

Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un

campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale

che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in

meno per un livello di affidabilità del 95 %.

Determinazione

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀRIESAME: Verifica dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia delle attività di selezione e determinazione, e dei risultati di queste attività, per quanto concerne

il soddisfacimento di requisiti specificati da parte di un oggetto di valutazione

della conformità. UNI CEI EN ISO/IEC 17000

Reg. (CE) 882/2004 Articolo 8- Procedure di controllo e verifica1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono

eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure

comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i

controlli ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui

all’allegato II, capo II. [...]

3. Le autorità competenti devono prevedere procedure per:

a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;

b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente

necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia

opportunamente aggiornata.

Anagrafe OSA

MACROPROCESSO CONTROLLI UFFICIALI

Categorizzazione OSA

Pianificazione C.U.

Esecuzione C.U.

Rendicontazione C.U.(Relazione annuale)

Valutazione efficacia/ appropriatezza C.U.

Monitoraggio/Controllo esecuzione C.U.

Azioni in caso di inefficacia

/ inappropriatezza

Plan

Do

Check

Act

SU

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SP

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FO

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AZ

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E

Attestazione (di prima parte)

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 9 - Relazioni1. L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato.3. L'autorità competente rilascia una copia della relazione di

cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di

non conformità.

Attestazione (di terza parte)

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Reg. (CE) 882/2004

12) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui

l'autorità competente o gli organismi di controllo

autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano

un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa

alla conformità;

certificazione: Attestazione di terza parte relativa a

prodotti, processi, sistemi o persone. UNI CEI EN ISO/IEC

17000

Attestazione (di terza parte)

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 30 Certificazione ufficiale 1. Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il

benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:

a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;

b) modelli dei certificati;

c) qualificazioni dei funzionari certificanti;

d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile,

compresa la certificazione elettronica;

f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre

partite;

g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli

ufficiali.

Le misure di cui alla lettera a) intese a modificare elementi non essenziali del

presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di

regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.

Le misure di cui alle lettere da b) a g) sono adottate secondo la procedura di

regolamentazione di cui all’articolo 62, paragrafo 3.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀSorveglianza: Ripetizione sistematica di attività di valutazione della conformitàcome base per il mantenimento della validità della asserzione di conformità. UNI

CEI EN ISO/IEC 17000

Reg. (CE) 882/2004 Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformitàalla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checksthat have already been carried out); ed) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competenteo dalla Comunità per la verifica della

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

«CONTROLLO UFFICIALE»

Regolamento (CE) 882/2004, art. 2

-alimenti-MOCA-FIA-mangimi-salute animale-benessere animale-SOA-MTA-salute delle piante-ambiente-....

NORMATIVA

OFFICIAL CONTROL - Reg. (CE) 882/04 D.Lvo 193/2007

R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces -Assessorato Competente

Conferenza

Permanente SR

LHU (Prevention Dept. – 4 services)

ESTABLISHMENTS (FBO)Requisiti generali e specifici in materia d’igiene,

HACCP, altre normativa applicabile

Audit/Ispezioni/camp./altro (Reg. 882/04 + altri reg)

ISS-DSPVSA

UVACPIF USMAF

Audit (Reg. 882/04 art. 4.6) (Dec. 677/06)

Lab. UFF

IIZZSS

ARPA

LSP

Laboratori

autocontrollo

EU-RL

USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di FrontieraPIF: Posti di ispezione frontalieraUVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari

LNR

Conf. Regioni e PA Coordinamento

tecnico Interregionale

Conferenza dei servizi

European Commission –(FVO)Audit (Reg. 882/04 art. 45)

EAA

CC

RE

DI

A

NAS

CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health

Protection

Audit (Reg. 882/04 art. 4.6) (Dec. 677/06)

autoritàCompetenti (AC)� Ministero Salute

� Assessorati

Regioni e PA

� ASL/ASP

(Dip.Prev., SV,

SIAN)

forma di controllo

� Monitoraggio

� Sorveglianza

� Verifica

� Audit

� Ispezione

� Campionamento

ed analisi

Reg. (CE) 178/2002Reg. (CE) 882/2004D.L.vo 193/2007

Risultanze/giudizio di conformita/NC

(OSA/OSM/prodotti)

IL PROCESSO DEL CONTROLLO UFFICIALEinput otput

verifica della

conformità

normativa � mangimi

� alimenti

� salute animale

� benessere

animale

Dalla valutazione della conformità può scaturire l’accertamento di violazioni.

[…] qualora le evidenze siano tali da comportare l’adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari è necessaria l’immediata contestazione all’operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit.

Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 – Ministero della Salute DGSAN/3/6238/P 31.05.2007

LEGISLAZIONE ALIMENTARE: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTOE NON CONFORMITA'

NORMATIVA TRASVERSALE

o ATTIVITA AMMINISTRATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTATIVO

o PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO

o PROCEDIMENTO PENALE

In tema di: