Annullamento pdc ex arena castellano

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*ifin "u"Wio Provincia di Bari Servizio Ediliziu Pubblica e Territorio Sez. Urbanistica NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R p-ba AOO PROVINCIA DI BARI Edilizia pubblica e Territorio PG 01901 94 del 2'1t1112O13 Flusso : Uscita Sig. DIRIGENTE U.T.C. Comune di 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. SINDACO del Comune di 70023 GIOIA DEL COLLE BA Spett. TECNOCOSTRUZIONI Srl Via Bovio, 17 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sie. CASTELLANO Giuseppe Via Giosuè Carducci, 3 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. CASTELLANO Claudio Luigi Via Papa Luciani, 7 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. CASTELLANO Giancarlo PiazzaXX settembre, 18 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig.ra ANTONICELLI Monica Gaetana Via Verdi, 3 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. CUSCITO Filippo Via Aleardi, 18 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. SCHIAVONE Giovanni Via Gottardo, 70 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. DE BIASI Pietro Via Luigi Chiarelli, 12 70023 GIOIA DEL COLLE BA Sig. ELMI Pasquale Via Bettola. 1 70023 GIOIA DEL COLLE BA

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*ifin"u"Wio

Provincia di BariServizio Ediliziu Pubblica e Territorio

Sez. Urbanistica

NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R

p-baAOO PROVINCIA DI BARIEdilizia pubblica e Territorio

PG 01901 94 del 2'1t1112O13Flusso : Uscita

Sig. DIRIGENTE U.T.C.Comune di70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. SINDACO del Comune di70023 GIOIA DEL COLLE BA

Spett. TECNOCOSTRUZIONI SrlVia Bovio, 17

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sie. CASTELLANO GiuseppeVia Giosuè Carducci, 3

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. CASTELLANO Claudio LuigiVia Papa Luciani, 7

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. CASTELLANO GiancarloPiazzaXX settembre, 18

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig.ra ANTONICELLI Monica GaetanaVia Verdi, 3

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. CUSCITO FilippoVia Aleardi, 18

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. SCHIAVONE GiovanniVia Gottardo, 70

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. DE BIASI PietroVia Luigi Chiarelli, 12

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. ELMI PasqualeVia Bettola. 1

70023 GIOIA DEL COLLE BA

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Sig. FUSILLO GiuseppeStrada Vicinale Marangiaro, 30670023 GIOIA DEL COLLE BA

Sie. FAVALE GaetanoVia Ugo Bassi, 3570023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. LOCOROTONDO GiuseppeC.da Parco del Conte, s.n.70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. DONVITO VincenzoVia Ugo Bassi, 3970023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. GRECO ItaloVia Marte, 870023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. MANGE'MaurizioVia Bernando Terio, 12lA70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig.ra TOSCANO Carmela PalmaVia Salvo D'Acquisto, 8

70023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. MASI Donato AntonioVia Giosuè Carducci, 4370023 GIOIA DEL COLLE BA

Spett. CRE.CA.ASS. S.r.l.Via Argiro, 8

7O122BARI BA

Sig. Arch. LIBRATO PalmaVia A. Pesce, 115, Pal. B170043 MONOPOLI BA

Sig. Arch. MARINONI GiancarloVia Gottardo, 7070023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. Ing. MANCINO Antonio DonatoVia III Trav. Giovanni XXIII,470023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. VINCI Vito AntonioVia F. Fellini, n.45lc70023 GIOIA DEL COLLE BA

AL

/r" Via Castromediano. 130 - tel. 080-5412844 - fax 080-54t28'72 - 70126- BAR|e-mail : [email protected]. it

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Spett. COMANDOCORPO FORESTALE DELLO STATOYiaEva,2470023 GIOIA DEL COLLE BA

Sig. DIRIGENTEServizio Polizia Provinciale, Protezionecivile e AmbienteProvincia di BariSEDE

Spett. REGIONE PUGLIAAssessore Regionale all'EcologiaVia delle Magnolie, n.6 -ZJ.70026 MODUGNO BA

Spett. REGIONE PUGLIAAssessore Regionale Qualità delterritorioVia delle Magnolie, n. 6 - ZJ.70026 MODUGNO BA

Spett. REGIONE PUGLIAServizio UrbanisticaVia delle Magnolie, n.6 -2.1.70026 MODUGNO BA

Alla PROCURA della REPUBBLICApresso il Tribunale di BARI70123 BARI (BA)

AI COMANDOGUARDIA DI F'INANZA70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

OGGETTO: GIOIA DEL COLLE (BA). Permesso di Costruire n. 96/2010, rilasciato dalDirigente UTC del Comune di Gioia del Colle per due interventi edilizi in zona

omogenea Fl del vigente P.R.G. - Prot. 37321414, in ditta Germani Castellano -Notifica D.D. n. 8236 del 4.11.2013 di annullamento ex art. 39 D.P.R. 380/2001

Si notifica, in copia conforme, la Determinazione Dirigenziale n. 8236 del 04. 11.2013, di cuiall'oggetto, attestandone l'avvenuta affissione all'albo pretort

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,t'lL Via castromediano. I 30 - tel. 080-541 2844 - làx 080-54 I 2872 - 70126 BARIe-mail : viabilitatrasporti.provincia.bari/@pec.rupar.pugl ia. it

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Determina Dirigenziale N. 8236 del 04111120'13Protocollo N. 1 79685/201 3

Firmato digìtalmente da LASTELLA CATALDO

Provinciù di Bari

Servizio Edilizia pubblica e Territorio

OGGETTO: GIOIA DEL COLLE (BA). Permesso di Costruire n. 9612010, rilasciato dal

Dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle per due interventi edilizi in zona

omogenea Fl del vigente P.R.G. - Prot. 37321414, in ditta Germani Castellano -

Annullamento ex art.39 D.P.R. 380/2001

IL DIRIGENTEPremesso che:

con atto integrativo di "significazione e diffida" in data 25.02.2011, in atti del Servzio alprot.zl2luE del 3.03.2011, il Sig. Vinci Vito Antonio haesposto integrazioni al precedente atto di

significazione indirizzato al Comune, diffidando lo stesso "ad attivarsi per I'annullamento delpermesso di costruire n. 9ó/20l0" rilasciato in data 2.12.2010 con prot.37321414 ai sigg.

Castellano Giuseppe, Castellano Claudio Luigi e Castellano Giancarlo, "awalendosidell'istituto dell'autotutela" evidenziando presunti profili di illegittimità del titolo edilizio;con il medesimo atto I'istante ha richiesto l'intervento sostitutivo per I'annullamento del

Permesso di Costruire ai sensi dell'art.39 del DPR 380/2001, delegato alla Provincia dall'art.39 della L.R. n. 2212006, nonché l'intervento della Procura della Repubblica competente;

con nota prot. 2l2llJE del 10.03.201 1 il Servizio Urbanistica - Espropriazioni della Provinciadi Bari nel riscontrare la nota del Sig. Vinci di cui all'alinea precedente, tra I'altro, invitava:

. "il Comune di Gioia del Colle a trasmettere copia del precedente atîo di significazione,

acquisito al protocollo in data 1" febbraio 2010 (2011), nonché a produrce le propriecircostanziate controdeduzioni, anche con riferimento alle integrazioni frasmesse con

I'atto in oggetto indícato,'. il Sig. Vito Antonio Vinci, cui la presente è diretta per opportuno riscontro, ad aggiornare

lo scrivente sull'andamento ed esito fnale dei procedimenti attivati presso gli Organi diGiustizia penale aditi ; "

con nota pervenuta in data 2.A3.2011, in atti al prot.257lUE del 14.03.2011, il sig. AntonioGrandieri, nella sua qualità di segretario del circolo locale "Sinistra, Ecologia e Libertà" di

Gioia del Colle invitava "in primis Ìl Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Gioia del Colleawalendosi del principío di auÍotutela, al fine di evitare danni al Comune , ad annullare ilpermesso di costnire n.96/2010 perché assunto in violazione di legge.. omissis" nonché

l'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia e della Provincia di Bari , "poiché ognuno per Ie

rispettive competenze attivino le procedure....omissis...in materia di poteri sostitutivi e diannullamento di atti antministrativi illegittimi ... omissis.. "

con nota prot.257NE del 16.03.2011 il Servizio Urbanistico - Espropriazioni della Provinciadi Bari riscontrava la lettera del segretario di "Sinistra, Ecologia e Libertà" di cui all'alineaprecedente;

con nota prot. A0007912432 del 10.03.2011, in atti al prot. 27llUE del 16.03.201l, il ServizioUrbanistica della Regione Puglia nel riscontrare la nota del Sig. Vinci Vito Antonio,"per ipreliminari accertamenti e verifiche di competenza in primis dell'Amm.ne Com.le. o norma

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delle disposizioni degli art. 27 e segg. det DPR n. 380/2001 in materia di vigilanzaurbanistico-edilizia sul proprio tewitorio" invitava il Comune di Gioia del Colle ,,a píodurrenel merito propríe circostanziate controdeduzioni,, ;

con nota prot.40007914700 del 14.03.2011, in ati al prot. pG 0004g4g del 22.04.2011, ilServizio Urbanistica della Regione Puglia in relazione àlla nota del Sig. Grandieri Antonio,nella sua qualità di Segretario locale di "sinistra, Ecologia e Libertà", invitava nuovamentel'Amministrazione Comunale "a produwe pertinenti conìrodeduzioni nel merito dei contenu(Ìdella denuncia";

con nota in data 18.04.2011, in atti al prot. PG 0004879 de|22.04.2011,1'isranre Sig. VinciVito Antonio ha integrato l'atto di significazione e diffida del25.02.20ll,,,alfne difirnire...omissis ... ttheriori elemenli di valutazione "

;

con nota del 18.04.201l, in atti al prot. PG 0005867 del27.04.201I il Sig. Grandieri AnronioGiuseppe, in qualità di coordinatore del circolo locale di "sinistra Ecólogia e Libertà perGioia" ha fornito r-rlteriori elementi a sostegno dell'istanza pervenuta in data 2.03.2011;

con nota prot. 40007916005 del I I .05.2011, in atti al pror. PG 0016435 del 24.05.2011, ilServizio Urbanistica della Regione Puglia sollecitava "gli organi ed ffici comunali inindirizzo, competenti inprimis in materia ai sensi degti artl. 27 e"segg. aet bpnn. 3g0/200.,,ad operare gli accerÍamenÍi e le valutazioni nel màrin puntuale dli rrtievr e contestazioniavanzate dagli stessi rícomenti, e ad assumere eventiali conseglrcnti determinazioni dipropria incombenza, anche in sede di autohúela. ove ne srtssistano i-presuppostî,,;

con nota prot. PG 0015994 del 23.05.2011, la Provincia di Bari invirava il Sig. Vinci VitoAntonio a trasmettere l'atto di significazione del I " febbraio 2011 con l,eventualedocumentazione al legata;

con nota raccomandata prot. PG 0016001 del 23.05.2011,|a provincia di Bari riscontrava lanota inviata in data 18.04.2011 dal Sig. Grandieri Antonio, in qualità di coordinatore delcircolo locale di. "sinistra, Ecologia e Libertà". Tale raccomandata, non ritirafa daldestinatario, compiuta la giacenza prevista presso l'Ufficio Postale di Gioia del Colle è statarecapitata al mittente;

con lettera del 26'06'2011, in atti al prot. PG 0032537 del 1.07.2011, il Sig. Vinci VitoAntonio ha trasmesso il richiesto atto di significazione assunto al protocollo del Comune diGioia del Colle in data 1.02,2011:

con nota prof 2193/19032 del 1.07.201l, assunta al protocollo della0035042 del 8.07.201l, il Dirigenre dell'ufficio Tecnlco del comunerelazionato in merito al rilascio del permesso di costruire n. 96120l0considerazioni;

Provincia di Bari PGdi Gioia del Colle haesponendo le proprie

con nota prot. PG 0041634 de126.07.201l, il Servizio Urbanistica- Espropriazioni,alfine didare formale avvio al procedimento volto all'eventuale annullamento' del permesso diCostruire n.96/2010, ha invitato a voler trasmettere, rispettivamente, I'istante Sig. Vinci VitoAntonio:a) la dichiarazione' afirnta dell'isÍante, altestante l'assenza di propri ricorsi gÌurÌsdizionali

per I'annullamento del/i medesimo/i atto/i oggetto delta richiàstà inoltratn ilto provincia;b) la dichiarazione, a firma dell'istante, attestante la sussistenza di un interesse diretto,

concreto ed attuale - corcispondente ad una posizione giuridicamente lutelata -all'annullamento del permesso di Costrtir.e;

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delle disposizioni degli art. 27 e segg. del DPR n. 380/2001 in materia di vigilanzaurbanistico-edilÌzia sul proprio tewitorio" invitava il Comune di Gioia del Colle ,,a proclurrenel merito proprie circostanziate controdeduzioni,, ;

con nota prot.40007914700 del 14.03.2011, in atti al prot. PG 0004g4g del 22.04.2011, ilServizio Urbanistica_della Regione Puglia in relazione alla nota del Sig. Grandieri Antonio,nella sua qualità di Segretario locale di "sinistra, Ecologia e Libertà,,, invitava nuovamentef 'Amministtazione Comunale "a produrre pertînenti controdeduzioni nel merito dei contenutidella denuncia";

con nota in data 18.04.201I, in atti al pror. pG 0004g79 de]|22.04.201vito Antonio ha integrato l'atto di significazione e diffida dej25.02.201omissis ... ulteriori elementi di valutazione " .

l, I'istante Sig. Vinci1,"alfine difornire...

connotadel l8.04.20ll,inatti al prot.PG0005867 del27.04.20llil Sig.Grandieri AntonioGiuseppe, in qualità di coordinatore del circolo locale di "sinistra Ecólogia e Libertà perGioia" ha fornito ulteriori elementi a sostegno dell'istanza pervenuta in data Z.OS.ZOll;

con nota prot. 40007916005 del 11.05.201l, in atti al prot. PG 0016435 del 24.05.2011, ilServizio Urbanistica della Regione Puglia sollecitava "gli organi ed ffici comunali inindirizzo, competenti inprimis in materia ai sensi degti ari. 27 e"segg. aet bpnn. 3g0/2001,ad operare gli accerÍamenti e le valutazioni nel mlrfto puntuale d} rrtrevt e contestazioniavanzate dagli stessi ricomenti, e ad assumere eventuali consegtrcnti determinazioni dipropria incombenza, anche in sede di autonttela, ove ne sussístano i presupposti,,;

con nota prot. PG 0015994 del 23.05.2011. la Provincia di Bari invitava il Sig. Vinci VitoAntonio a trasmettere I'atto di significazione del I o febbraio 20ll con l,eventualedocumentazione al legata;

con nota raccomandata prot. PG 0016001 del 23.05.2011.|a Provincia di Bari riscontrava lanota inviata in data

_1.8.04'2011 dal Sig. Grandieri Antonio, in qualità di coordinatore delcircolo locale di "sinistra, Ecologia e Libertà". Tale raccomandata, non ritirata daldestinatario. compiuta la giacenza prevista presso l'Ufficio Postale di Gioia del Colle è statarecapitata al mittente;

con lettera del 26.06.2.011. in atti al pror. PG 0032537 del 1.07.2011, il Sig. vinci vitoAntonio ha trasmesso il richiesto atto di significazione assunto al protocollo dll Comune diGioia del Colle in data 1 .02.2011:

con nota prot 2193119032 del 1.07.2011, assunta al protocollo della0035042 del 8.07.2011. il Dirigenre dell'Ufficio Tecnìco del comunerelazionato in merito al rilascio der permesso di costruire n. 9612010considerazioni;

con nota prot. PG 0041634 de\26.07.201 l, il Servizio Urbanistica - Espropriazioni, al fine didare formale avvio al procedimento volto all'eventuale annullamento del permesso diCostruire n.9612010, ha invitato a voler trasmettere, rispettivamente. l,istante Sig. Vinci VitoAntonio:a) la dichiarazione, afirma dell'isÍante, attesÍante I'assenza di propri ricorsi giurisdizionali

per I'annullamento del/i ntedesimo/i atto/i oggetto detta richiestà inoltratn àh provincia;b) la dichiarazione, a firnta dell'istante, attestante la sussistenza di un interesse diretto,

concreto ed attuale - corrispondente ad tma posizione giuridicamente tutelata -all'annullamento del Permesso dí Costntire;

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Provincia di Bari PGdi Gioia del Colle haesponendo le proprie

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e il Sig. Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle:a) copia del Permesso di Costruire n. 96/2010, con relativi elaborati scritío-grafici allegati;b) elaborati del P.R.G. e relative l\t.T.A. riferite alla zona in esame, anche per stralci, con

articolare riferimento agli art. 22 e 39 delle citata Norme tecniche di attuazione;c) prowedimentÌ di approvazione dei sopra menzionali strnumenli urbanistici;d) copia integrale parere legale dell'Aw. Fulvio Mastroviti citato nella nota comz,rnale prot

2193/19032 del 01 htglio 201I;e) copia nota della Regione Puglia n. 3786 del 28 febbraio 2008 citata nella nota comunale

pror 2193/19032 del0l luglio 20ll;"

con nota in data 21.08.2011, in atti al prot. PG 49370 del 30.08.2011, il Sig. Vinci VitoAntonio ha dichiarato quanto richiesto, con lettera de126.07.2011, dal Servizio competente

della Provincia di Bari, trasmettendo al contempo copia integrale del parere dell'Avv. FulvioMastroviti espresso in data 7.06.1996;

con nota prot. PG 0050988 del 6.09.2011 il Servizio Urbanistica - Espropriazioni della

Provincia di Bari ha sollecitato al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia quanto

richiesto con la precedente lettera in data 26.07.2011;

con nota prot.2219212609125187 del 6.09.201l, acquisita al protocollo generale dell'Ente PG

0053617 del12.09.2011 il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso:. copia del Permesso di Costruire n. 96 del 2.12.2010 completo dei relativi elaborati

scrittografici allegati (n. I 4 documenti/elaboraÍi);. copia voltura del citato PdC per subentro nella proprietà (dai germani Castellano alla

società Tecnocostruzioni S.r.l. con sede in Gioia del Colle alla Via Bovio, l7);. copia stralcio delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G.;. copia tav. 12 (zonizzazione) del vigente P.R.G.;. copia integrale parere dell'avv. Fulvio Mastroviti citato nella nota comunale prot.

21931 19032 del 1 .07 .201 I ;. copia nota della Regione Puglia n.3786 de1r28.02.2008 citata nella nota comunale prot.

2193119032 del 1.07 .201 1 ;

con nota fax del 13.09.2011, in atti al prot. PG 0055599 del 16.09.2011, il Comune di Gioiadel Colle, in esito alla nota di sollecito della Provincia di Bari del 6.09.2011, ha confermatol'invio della documentazione richiesta;

con nota prot. 400079110999 de122.09.201l, in atti al prot. PG 0061073 del 30.09.2011. ilServizio Urbanistica della Regione Puglia, con riferimento alla corrispondenza pregressa ed inparticolare alla lettera prot.2l93ll9032 del 1.07.201I a firma del Dirigente UTC del Comunedi Gioia del Colle, ha fornito alcuni chiarimenti afferenti alle problematiche in esame;

con nota del Servizio, prot. PG 0062221 in data 4.10.201l, "rilevata la completezza dellarichiesta e della documentazione allegata, come integrata da ultimo con nota" in atti al prot."PG 49370 del 30.08.201 1", nonche "constatata l'assenza - allo stato - di eventuali cause diimprocedibilità, a norma dell'art. I0 del "Regolamento provinciale per I'esercizio delle

funzioni delegate dall'art. 39 della L.R. n. 22/06" è stato comunicato il formale avvio delprocedimento;

con nota prot. 2881913459133901 del 30.11.2011, in atti al prot. PG 85262 del 6.12.2011, ilComune di Gioia del Colle ha richiesto una proroga dei termini di riscontro previsti dalla

comunicazione di avvio del procedimento;

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con nota del 5.12.2011, in atti al prot. PG 86626 del 12.12.2011, lo Studio LegaleCastellaneta, in nome e per conto della Tecnocostruzioni S.r.l., dell'arch. Giancarlo Marinonie delf ing. Donato Antonio Mancino, in esito alla richiestaavanzatacon la comunicazione diavvio del procedimento, ha controdedotto l'esposto del Sig. Vinci Vito Antonio allegando iseguenti documenti:

I . Atro di vincolo del22.l r.20l0 rep 10935 per notar D,Abbicco;2. Atto di compravendita e permute del 6.12.2010 - Rep 9g4'l - Racc. 2g34g

per notar D'Agosto;3. Delibera del C.C. di Gioia del Colle n" 7g109;4. Stralcio della relazione tecnica allegata al pRG;5. Sentenza n" 889/02 - I Sez. penale - Tribunale di Bari;

con nota prot. 288191345914123134382 del 6.12.2011, in atri al prot. pG 00g7442 del13.12.2011, il Comune di Gioia del Colle si è espresso sulla fondatezza dei motivi dellarichiesta del Sig. vinci vito Antonio, trasmettendo i seguenti allegati:

r nota del comune di Gioia del colle prot.2lg3fi9032 del 1.07.201 1:r nota Avv. Masrroviti del 7.06.1996:r nota Regione Puglia pror. n. 3786 del 26.02.200g;

con messaggio di posta elettronico in data 14.05.2012, in atfi al prot. pG 00g3210 del18.05.2012, il Sig. Vinci Vito Antonio ha sollecitato una definizione del procedimento inparola;

con ulteriore messaggio di posta elettronico in data 14.05.2012,in atti al prot. pG g3226 del18.05'2012, il Sig. Vinci Vito Antonio ha trasmesso Ia Sentenza del Consiglio di Stato n.0257812012 REG.PROV.COLL depositata il 4.05.2012 e citata nel precedente messaggio asupporto delle tesi esposte nell'istanza di annullamento del permesso di costruire in esuÀi

in data 20.06.2012, il Comitato Tecnico Amministrativo in materia di urbanistica, esaminato ilfascicolo alla luce delle integrazioni pervenute, ha rilasciato il parere di competenza di seguitointegral mente riportato :

Parere del Comitato(rif' Artt. 12 comma 4 e 13 comma 2 delle norme difunzionamento delComitato)Oggetto: Comune di Gioia del Colle (Ba) - p,d.C.96/2010

Premessa

ll Comitato Tecnico Amministrativo, sulla scorta della documentazione fornita dall,Amministrazioneprovinciale (cfr. elenco allegato), in ordine alla verifica della conformítà del p.d.c. in oggetto,rilasciato ai germani castellano Giuseppe, claudio Luigi e Giancarlo, residenti in Gioia del colle,rispettivamente in trav. Via lmpiso 4,Via Papa Luciani n. 7 e Via E. Zola n..19, alle prescrizionidegli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi del comune di Gioia del colle, fornisce il proprioparere aisensidegliArtt. 12 comma 4 e 13 comma 2 delle norme difunzionamento del Comitato.Con "Atto di Significazione e Diffida" del 25.02.2011, assunto al protocollo del ServizioUrbanistica-Espropriazioni della Provincia di Bari in data 03 Aprile 2011, al n" 212, il Sig. VitoAntonio VlNCl, chiedeva I'intervento sostitutivo per I'annullamento del p.d.C., ex art. 3g della L.R.191712006, n.22, come previsto dall'Art.39 del D.P.R. n.380/2001, nonché il sequestro preventivodell'area e delle opere su di essa edificate dalla Società "Tecnocostruzioni S.r.l., con sede Legalein Gioia del Colle alla Via Bovio 17, che con Atto di compravendita e permute, n.99451 di

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repertorio del 6.12.2010, a rogito del Notaio Luigi D'Agosto, registrato a Gioia del Colle il

6.12.2010, al n. 11553, aveva acquistato la proprietà dai suindicati germani Castellano.

Giova preliminarmente precisare, che il P.d.C. di che trattasi comprende due interventi, in

particolare, la costruzione di un corpo difabbrica in un area compresa fra Via Flora e Via U. Bassi,

atea a suo tempo utilizzata come "cinema arena Castellano", ricadente in zona omogenea "F1" del

P.R.G., ed un secondo intervento comprendente la demolizione e ricostruzione di un manufatto

disabitato già destinato ad abitazione del proprietario del cinema.

Nella sua richiesta il Sig. Vinci specificava che: " il primo intervento, in pafticolare, riduceva

considerevolmente ta quantità degli standard urbanistici, di cui all'Arf. 3 del D.M. n.1444/1968, gia

notevolmente ridottida interuenti simili realizzati nel recente passafo."

lnoltre, veniva precisato che: " per quanto riguarda I'intervento fra Via Flora e Via U. 8asst, /Consigtio o ta Giunta Comunale avrebbero dovuto, prima di esaminare la proposta di progetto

finalizzata alt'acquisizione del permesso di costruire in zona "F" (setvizi di quarliere), verificarne Ia

compatibitità con la pianificazione urbanistica ed evitare il vulnus che il più volte citato P.d.C. ha

arrecato all'interesse pubblico. A/e/ caso in cui il progetto avesse soddisfatto i suddetti requisiti, il

Consigtio Comunale avrebbe dovuto approvare lo schema di convenzione, per dotare il territorio di

attrezzature, seruizi, disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse."

Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione della residenza, di cui è stata concessa la

costruzione in attuazione dell'Art.4 della L.R. n.1412009, il Sig. Vinci sosteneva che: "fale Legge

non era applicabile in quanto soggiacente alle norme nazionali vigenti e non potendo la Legge

sfessa, in quanto "straordinaria e temporanea" (Ar7.1, l"comma), derogare al D.P.R. n.380/2001 e

alla L.R. n. 20/2001."

Per quanto in precedenza, il Sig. Vinci eccepiva'."Ia legittimita del citato permesso di costruire n'

96/2010: sia che il vincolo imposto all'area oggetto del citato permesso venga considerato

"preordinato all'espropriazione o alla inedificabilita, sia che venga considerato conformativo: in

entrambi i casi, infatti, verrebbe ad essere irrimediabilmente comprornesso l'interesse pubblico".

ln particolare, veniva eccepito che ll P.d.C risultava illegittimo in quanto violava le seguenti norme

e regolamenti:

. Art. 12 del D.P.R. n.380/2001;

. Art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

. Art. 15, comma 5, della Legge Regionale n.2012001;

. erronea applicazione dell'Art.4 della Legge Regionale n.1412009;

. nullità ex tunc dell'Art. 10.1 del Regolamento Comunale in attuazione della L.R. n.1412009,

nella parte in cui ricomprende anche le zone "F" suscettibili di intervento edilizio;

configurandosi in tal modo il reato di cui all'art.44 del DPR n.38012001 e, di conseguenza, anche

I'abuso di ufficio.

Per contro, il Comune di Gioia del Colle e, per esso, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, lng. N.B.

Laruccia, con nota prot. 2193119032, assunta al protocollo del Servizio Urbanistica

5

Page 10: Annullamento pdc ex arena castellano

Espropriazioni della Provincia di Bari, al n. PG oo35o42 del 08.07.2 011, relazionava in meritoall'esposto del Sig. Vinci.

ln particolare, per quanto attinente in generale gli interventi in zone tipizzate dal p.R.G. ,F1, ,

veniva sottolineato che la problematica, peraltro non nuova, in quanto oggetto di altri esposti, erastata affrontata acquisendo pareri eccellenti che potessero fornire indicazione degli adempimentida porre in essere.

Nello specifico, nella nota, veniva riportato un parere, giacente agli atti dell,ufficio Tecnico, a suotempo chiesto all'Avv. Fulvio Mastroviti.

ll Dirigente, nel condividere i contenuti essenziali del succitato parere, concludeva le proprievalutazioni significando che: "in esito a quanto innanzi riportato, condiviso anche dai Di1gentidell'U'T'C' che mi hanno preceduto, sono stati ritasciati diverse Concessioni Editizie e/o permessidi Costruire, tra cuiqueilo di cui atta presente relazione".ln merito all'intervento di demolizione e ricostruzione, con la stessa nota innanzi citata, il Dirigentesosteneva che: "Per quanto attiene l'attuazione detta L.R. n. 14/2009 e, netto specificol'ampliamento dell'esistente legittimo realizzato in vigenza di attro precedente strumento dipianificazione, ove l'attuale destinazione urbanistica non contempti ta destinazione d,ttsoresidenziale degli edifici, si evidenzia che le disposizioni deila precitata L.R. n. 14/2OOg, in quantomisure straordinarie e urgenti, non fanno riferimento all'attuale destinazione urbanistica dei suolisui quali insistono gti edifici residenziali in questione. Merita comunque evidenziare che, a normadell'Art' 6, comma 1, detla Legge, non è ammessa la realizzazione degti interuenti di cui agli articoti3 e 4 nelle zone nelle quati to strumento lJrbanistico generale consenta soltanto la realizzazione diinteruenti di manutenzione ordinaria, straordinaria, restarJro e risanamento conseruativo osubordini gli interuenti di ristrutturazione editizia all'approvazione di uno strumento urbanisticoesecutivo."

lnfine, il Dirigente, al fine di giustificazione I'operato del proprio Ufficio per quanto attiene ladichiarazione relativa al pslc e ZPS, richiamava la nota deila Regione puglia

- Assessoratoall'Ecologia - settore Ecologia che con istanza del28.02.200g n. 3786 di protocollo, riscontravala nota del comune di Gioia del Colle inerente il "Regolamento region ale n.24del 28.09.2005.La nota del comune aveva per oggetto "Richiesta parere per interventi, edilizi su immobilí diproprietà comunale ricadenti in zone omogenee "F"' comune di Gioia del colle,, e il riscontroriportava testualmente: "ln merito alla nota in oggetto, si ritiene di poter considerare ilRegolamento in oggetto applicabite alte zone omogenee "F" se attigue alle zone omogenee ,,A,,

e"8" del vigente P.R.G. e funzionali ad esse.".

costituiscono, inoltre, oggetto di riscontro all'atto di "significazione e diffida,, del sig. Vinci, anchele controdeduzioni formulate dagli Avv. Paolo castellaneta e Fabrizio Lofoco in nome e per contodella Tecnocostruzioni s.r.l., dell'Arch. Giancarlo Marinoni e dell'lng. Donato Antonio Mancino, loroassistiti, formalizzate con Raccomandata A/R del 05.12.2011, assunta al protocollo del servizioUrbanistica - Espropriazioni della Provincia di Bari, al n. pG 0086626 del 12.12.2011.

6

1: L1, 1 1 1.1 l,ì

Page 11: Annullamento pdc ex arena castellano

Detti Avvocati, nelle loro controdeduzioni, riferendosi ai fatti, alle norme urbanistiche del Comune

di Gioia del Colle e alla legislazione regionale vigente, confermavano I'assoluta intangibilità e

legittimità dell'intero intervento edilizio, escludendo così, ogni plausibile necessità di un intervento

della struttura provinciale investita della problematica.

Tra la documentazione allegata alla suddetta raccomandata è presente I'Atto di vincolo del

22.11.2010 rep. 10935 a rogito Notaio D'Abbicco, con cui i germani Castellano impongono ad

alcune porzioni del fabbricato un vincolo pertinenziale ai sensi della Legge Regionale n. 14109, al

solo scopo di ritirare il permesso di costruzione 96/10.

Considerazioni del comitato

L'intervento compreso fravia Flora e via U. Bassi, area a suo tempo ulilizzata come "cinema arena

Castellano", ricade in zona omogenea "F1" di P.R.G., disciplinata dall'Art. 22 delle N.T.A. .

Tali norme, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n" 1444, sono destinate a "Servizi per l'urbanizzazione

secondaria" relativi alle zone residenziali.

ln talizone sono consentite la costruzione di:

a) asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell'obbligo);

b) allrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per

pubblici esercizi, etc.

E' consentita, inoltre, la costruzione di abitazioni solo per l'eventuale personale di sorveglianza.

ln tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

. lf. = lndice difabbricabilità fondiaria

. H = Altezza massima delfabbricato

. Q = Rapporto massimo di copertura

ll primo intervento, di cui si chiede l'annullamento del P.d.C., consiste in un edificio di quattro piani

fuoriterra ed un piano interrato.

Al piano terra è previsto che vi siano due locali commerciali, mentre ai piani superiori sono stati

individuati complessivamente otto uffici.

ll piano interrato adibito a box è in comune con il secondo intervento di cui si tratterà in seguito. La

destinazione urbanistica "F1" non costituisce vincolo espropriativo e, come tale, non e suscettibile

di decadenza quinquennale.

ln merito, il Tribunale di Bari, l" Sezione Penale, con decisione, n. 88912002, del 12.03.2002, ha

chiarito che: "/e N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gioia del Colle, in realtà, non prevedono, con

riferimento alle zone "F", vincoli preordinati all'esproprio, ma meri vincoli di destinazione diretti a

regolamentare I'attività edilizia del territorio comunale costituenti peculiare manifestazione della

podestà conformativa della Pubblica Amministrazione e come tali non passibilididecadenza."

Ebbene, la ratio della zona.F1" è proprio quella di garantire varie tipologie di intervento,

comunque, tutte tese a soddisfare interessi essenziali della comunità, come, ad esempio servizi di

quartiere ai sensi del D.M. 02.04.1968 n" 1444, come espressamente elencati dell'Art. 22 delle

N.T.A. del P.R.G..

3 mc/mq.;

ml. 12,00 salvo volumi spec.;

30o/o.

7

Ì.iri',1'ì:ì

Page 12: Annullamento pdc ex arena castellano

ln merito, la Regione Puglia - Assessorato Qualità del Territorio - Asse politiche per la Mobilità eQualità urbana-servizio Urbanistica, con nota prot. 400079/10ggg del22.0g.2011, in risposta aichiarimenti posti in merito dal comune di Gioia del colle, con nota prot. 2193119032dell'o1 .07-2011, ha specificato che: " Per quanto attiene ta pafte di interuento in questione cheriguarda la "demolizione degti edificiesr'sfenfi e la realizzazione di un complesso edi1zio per uffici eIocali commerciali, pur nell'ipotesi di accedere alla interpretazione appticativa deil'Art. 22 deileN.T.A. suggerita dal Consutente legale innanzi richiamata, nelle sue conclusioni, resta evidenteper I'intervenfo sfesso, ancorché proposto da un privato, la necessità di conformarsi in toto alladisciplina fissafa per la zona "F1" det medesimo Arf. 22 dette N.T.A. , sia a livetto di destinazioneurbanistica che di indici e parametri tecnico-edilizi. Ciò stante, ad avviso di questo Servizio, larealizzazione di uffici e locati commerciali, non risulta coerente con i servizi di quartiere. ai sensidel D.M.2.4.1968 n. 1444 (segnatamente: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medieinferiori ecc.) come espressamente elencati datt'Art. 22 dette N.T.A. det p.R.G.. tn particolare sipuntualizza che i predetti uffici e locali commerciali, proposti in progetto, si quatificano comeattivita direzionali e commerciatie si configurano propriamente come insediamenti produttivi (Zonaomogenea di tipo " D". ai sensi del D. M . 2.4.1 g68 n . 1 444.

lnfine, nel caso le zone "F", di cui trattasi, debbano considerarsi soggette alla caducazione delvincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi delle Legge n. 1187/1g6g, e cogente t'Arf.3g detteN'T'A. del P.R.G., con classificazione delle zone in questione atta stregua di Agricole ditipo,,E/2,,(fino a nuova pianificazione urbanistica dette zone sfesse).,'

A quanto in precedenza la Corte Costituzionale con sentenza n. 11gl19g9, ha specificato: " .....gtiinterventi edilizi sul territorio per raggiungere gti obbiettivi di interesse generate, di dotare itterritorio di attrezzature e servizi, sono ritenuti reatizzabili (e come tati specificatamente compresinelle previsioni edificatorie) anche attraverso t'iniziativa economica privata, pur se accompagnatida stru menti di convenzionamento."

Pertanto, il Comune di Gioia del Colle, prima del rilascio del p.d.C. 9612010, avrebbe dovutoapprovare uno specifico schema di convenzione, garantendo che la costruzione di attrezzature eservizi per il territorio, da parte di un privato, avrebbe comunque perseguito il pubblico interesse.Peraltro, non si ritiene che "l'affo pubbtico divincolo per nota det Notaio D'Abbicco Rep. 10g35 del22'11'2010'l stipulato dai germani Castellano, per l'apposizione di un vincolo pertinenziale adalcune porzioni del costruendo fabbricato, nel rispetto della L.R. 14log, abbia attinenza con unaconvenzione che tuteli l'interesse pubblico della costruzione e, quindi, possa compensarel'inadempienza pregressa.

ll secondo intervento, previsto dallo stesso P.d.C. n'96/10, comprende la demolizione di unmanufatto disabitato, già abitazione del proprietario del cinema, e la ricostruzione di un fabbricatodi quattro piani fuori terra, di cui il piano terra destinato ad autorimessa e i piani superiori a civileabitazione.

8

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Page 13: Annullamento pdc ex arena castellano

L'intervento edilizio e stato auforizzato ai sensi L.R. n.1412009 "Misure straordinarie e urgenti a

sosfegno dett'attività editizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio

residenziale".

ln merito, la Regione Puglia - Assessorato Qualità del Territorio - Asse Politiche per la Mobilità e

Qualità Urbana - Servizio Urbanistica., con nota prot. 400079/10999 de\22.09.2011, in risposta ai

chiarimenti posti in merito dal Comune di Gioia del Colle, con nota prot. 2193119032

dell'01 .07.2011, ha specificato che: " la ricostruzione dell'edificio residenziale ai sensi della L.R.

14/Og, resta evidente che in merito valgono le speciali disposizioni derogatorie fissate dalla

sfessa legge, se ed in quanto appticabiti alla fattispecie puntuale, finalizzate al miglioramento della

q u a I ità d e I p at ri m o n i o ed il i zi o re side n zi al e eslsfenfe ".

ll chiarimento, evidenzia il carattere di deroga della L. R. che, come specificato all'Art. 1 "Finalità

ed ambiti di applicazione",".... ha carattere temporaneo e straordinario e costituisce attuazione

dell'intesa ....... tra Sfafo, Regionied Entilocali ...." e, quindi, seppur dovesse confliggere con altre

norme vigenti in materia, sarebbe, comunque, applicabile.

Per quanto attiene alla specificazione degli interventi consentiti dalla Legge Regionale, I'Art. 4

"lnterventi straordinari di demolizione e ricostruzione" riporta testualmente: " AI fine di migliorare la

quatità det patrimonio editizio esisfenfe sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di

edifici destinati a residenza .......', senza alcun riferimento a specifiche zone urbanistiche; né l'Art.

6 "limiti di applicazione" dirime tale mancanza.

A chiarire questa incerlezza ci ha pensato il Consiglio Comunale di Gioia del Colle che, con

deliberazione n. 78 del 23.11.2009, ha approvato uno specifico regolamento.

ln particolare, il citato regolamento all'Art. 10.1 riporta.' gli interuenti previsti dagli Arlt.3 e 4 delle

L.R. 14/09 sono consentiti esclusivamente nelle aree già tipizzate del P.R.G. vigente quali: Zona

omogenea "N2", Zona omogenea "B/1", Zona omogenea "B/2", Zona omogenea "C/1", Zona

omogenea "C/2", Zona omogenea "D/4", limitatamente alla pafte residenziale; Zona omogenea

"E/7", Zona omogenea "E/2", Zona omogenea "E/3", Zona omogenea "F'".

Parere del Gomitato

Sulla scorta delle considerazioni di cui in precedenza, questo Comitato, valutato l'interesse

pubblico primario come prevalente rispetto all'interesse privato secondario, esprime parere

favorevole all'annullamento del P.d.C. n'96/10, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data

02.12.2010, pratica edilizia n" 3712010, con esclusivo riferimento alla parte relativa alla costruzione

dl corpo dei fabbrica compreso tra Via Flora e Via U. Bassi, atea a sua tempo utilizzata come

"cinema Arena Castellano", ricadente in zona omogenea "F1" del P.R.G..'

con nota in data 2.07.2012, in atti al prot. PG 0l 15079 del 3.07.2012, il Sig. Vito AntonioVinci, ha sollecitato per la seconda volta la conclusione del procedimento;

con nota prot. AOO_079-00 7598 del 17.07.2012.inatti al prot. PG 0127370 de!20.07.2012,il dirigente del Servizio Urbanistica della Regione PLrglia nel trasmettere la nota del Sig. Vinci

Page 14: Annullamento pdc ex arena castellano

di cui all'alinea precedente, richiedendo "nrgenti comunicazioni circa lo stato attuale deiprocedimenti in questione e/o le determinazioni conclttsive eventualmenfe assunte in merîto,.,,

connotaprot.PG0l28485 de\24.07.2012,iI ServizioTerritoriodellaprovinciadi Bari ,,fattoproprio il parere espresso dal Comitato Tecnico AmministraÍivo in materia di UrbanistiLa indata 20.06.2012, ai sensi dell'art.39, comma 2 del DPR 380/2001 e dell,art. 13 delRegolamento approvato con DCP n. 19 del 5.11.200g," ha contestato ,,le violazionievidenziate e, valulate le ragioní di interesse pubblico, che si dimostrano attuali e concretealla rimozione del titolo edilizio, nonché pievalenti sull'interesse privato e sul legittimoffidamento che si è venuto a costituire in seguiÍo al rilascio del peimesso di costrttire,, hacomunicato che "sulla base della istruttoria sin qui svolta, intencle adottare appositadeterminazione di annullamento del permesso di cosrruire in parola, con esclusivoriferimento alla parte relativa alla costruzione del corpo di fabbrica )o*pruro tra Via Florae Via U. Bassi, area a sua tempo utilizzata cont, "rlr"ma Arena Casteilano", ricadente inzona omogenea "FI " del P.R.G invitando "quíndi, i títolari del permesso di costruire, iproprietari della costruzione, i progettisti ed il Comune cti Gioii det Colle a presentarecontrodeduzioni entro il terntine di 30 giorni dal ricevimento della presente contestazione;,,

con nota-fax del 13.08.2012, in atti al prot. PG 0141898 del 22.0g.2012. il Dirigenredell'U'T'C. del Comune di Gioia del Colle, al fine di approfondire i temi trartati nelleRelazione di accertamento e Contestazione delle violazioni, di cui alla nota del ServizioTerritorio prot. PG 0128485 del 24.07.2012. tenuto conto anche del periodo di ferie, harichiesto una proroga dei termini di riscontro della predetta nota;

con nota prot. PG 0147489 del 6.09.2012, tl Servizio Territorio dell'AmministrazioneProvinciale di Bari ha concesso una proroga di trenta giorni dei termini per la presentazionedelle controdeduzioni in merito alla predetta Relazione di accertamento e Contestazione delleviolazioni;

nella seduta in data 7.09.2012 del Comitato Tecnico Amministrativo in materia di Urbanisticaè stata concessa un'audizione del Sindaco del Comune di Gioia del Colle, Sig. Sergio povia,su richiesta informale dello stesso amministratore, in relazione al' piocedimento diannullamento del permesso di costruire in parola accompagnato dagli ingg. Vito Ludovico eDonato Antonio Mancino, in qualità rispettivamente di Piesidente". c[írpon.nte della IVCommissione Consiliare del Comune di Gioia del Colle in tema di: '.Assetto ed Uso delTerritorio. Ambiente, Lavori Pubblici. Traffico, Protezione Civile". In tale occasione ilSindaco e i Consiglieri hanno illustrato alcune peculiarità del pRG del Comune di Gioia delColle che hanno, a loro dire, motivato la conóessione del permesso di costruire in esame,riservandosi di presentare entro trenta giorni dalla data odierna una memoria che documenti especifichi nel dettaglio quanto relazionato a grandi linee nel corso della riunione:

connotaprot.20l6512359127535del l8.l0.20l2,inattial pror.PG0l77255del 19.10.2012.il Comune di Gioia del Colle ha riscontrato la nota prot. pG 0l2g4g5 del 24.07.2012 delServizio Territorio della Provincia di Bari presentando le proprie controdedu zioni allarefazione di accertamento ed alla contestazione delle violazioni', nonché richiedendo ,,drsospendere qualunque determinazione in merito alla pratica in oggetto riportata,, invitando alcontempo "la Regione Puglia - Servizio (Jrbanistica -ad organizzoru ,rn tovolo cli lavoro perla definizione della problematica cle quo,."

con nota prot. PG 0202559 de\26.11.2012 il Servizio Territorio, nel riscontrare la nota delComune di Gioia di cui all'alinea precedente. rappresentava che,'''conformemente alla delegaricewúa con l'art. 39 della Legge della Regione Puglia n. 22, del t9 iuglio 2006, it rttolo e le

l0

Page 15: Annullamento pdc ex arena castellano

funzioni della Provincia di Bari ffiriscono, nella fattispecie in parola, esclusivamente

all'analisi di motivi di illegittimÌtà specificatamente riferibili a prowedimenti amministrativiconcretamente individuati da colui che attiva la speciale procedura inerente al "potere

sostitutivo. ... omissis ... Per quanto detto, pnr auspicando un esito positivo delle iniziativeche codesto Comune vorrà porre in atto con Ia Regione Puglia competente in materia di(Jrbanistica per risolvere problematiche di carattere generale relative al governo delterritorio della Città di Gioia del Colle, non paiono ammissibili al momento sospensioni delprocedimento amministrativo e coinvolgimenti direttí del Servizio Territorio di questa

Amministrazione Provinciale su questioni di gestione e programmazione del territorio che siallontanano dalle attittiÍà di stretta competenza e, peraltro, non specificatamente tipizzate

dall'ordinamento legislativo nazionale e regionale". ... Così concludendo... "il Servizio

scrivente procederà alla conclusione del procedimento con I'emissione del prowedimentodefinitivo nel rispetto della procedura prevista dal "Regolamento per l'esercizio delle

funzioni delegate dall'art.39 della L.R. I9 luglio 2006 n" 22" approvato con laDeliberazione di Consiglio Provirtciale n. l9 del05 noventbre 2009;"

con nota prot. 3152113630 del 21 .11.2012, in atti al prot. PG 0200496 del 22.11.2012, ilComune di Gioia del Colle ha trasmesso "per opportuna conoscenza" una proposta di

deliberazione da sottoporre al proprio Consiglio avente ad oggetto "Inquadrantento giuridicodelle zone a "servizi di quartiere Fl" disciplinate dall'art.22 delle N.T.A. di P.R.G., con

particolare riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di interesse comune ed agliaccordo lra P.A. e privato. Contestuale approvazione dello schema di convenzíone tipo",chiedendo al contempo la disponibilità "ad attivare un tavolo di lavoro con la presenza dirappresentanti dells Provincia, della Regione Puglia e del Comtme di Gioia del Colle percreat'e indirizzi operativi per la solttzione della problematica di che Írattasi;"

con nota PG 0207014 del 30.11.2012, il Servizio Territorio della Provincia di Bari in esito allanota del Comune di Gioia del Colle. di cui all'alinea appena sopra. rinviava "a quanto già

espresso" con la nota PG 0202559 in data 26.11.2012, "confernxando che la scriventeAmminislrazione non possiede alcuna specifca competenza e/o delega per Ia soluzioneconcordata della problematica " ;

con messaggio di posta elettronico in data 17.02.2013, in atti al prot. PG 0035187 del20.02.2013. il Sig. Vinci Vito Antonio ha sollecitato una definizione del procedimento inparola nel rispetto della legge 24111990 e ss.mm.ii.;

in data 21.02.2013 il Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica esaminato

nuovamente il fascicolo alla luce delle integrazioni e delle controdeduzioni pervenute a

seguito del parere espresso in data 20.06.2012 e della correlata relazione di accertamento e

contestazione delle violazioni, notificata alle parti con la nota del Servizio Territorio prot. PG

0128485 del24.07.2012,harilasciato il parere definitivo ex art. l3 comma 2 del Regolamentoperl'eserciziodellefunzioni delegateapprovatoconD.C.P.n. l9del 5.11.2009;

in data 2.04.2013. è stato acquisito, al protocollo PG 0060488, un atto di significazionesottoscritto da due Consiglieri del Comune di Gioia del Colle, avente ad oggetto ladeliberazione del consiglio Comunale di Gioia del Colle n. 54 del 18.12.2012;

con notaprot. AOO_089-0002665 del 14.03.2013, in atti al prot. PG 0061967 de14.04.2013,il Servizio Ecologia della Regione Puglia, nel riscontrare la nota della Provincia di Bari prot.

PG 0202559 del 26.11.2012, ha evidenziato che le aree oggetto d'intervenfo "ricadono in

zone sottoposte a tutela ambientale ai sensi dei seguenti istituti:1) Sito d'Importanza Comunitaria "Mm'gia Alta" (codice 179120007)

ll

ll

Page 16: Annullamento pdc ex arena castellano

2) Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (codice ITgl2000Z)Pertanto, il rilascìo di titoli abìlitatit,i alla realizzazione di inÍervenÍi non clirettamenteconnessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle speciee degli habitat presenti nel silo, sono tenuti alla preventiva acquisizione della valutazione diincidenza... omissis... "

con notaprot.8611187619390 de|28.03.2013, in atti al prot. PG 0062095 de14.04.2013 e pG0065931 del 10.04.2013; il Servizio Urbanistica dèl Comune di Gioia del Colle hacontrodedotto quanto asserito nella nota della Regione Puglia di cui all'alinea precedente;

il Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica. nel corso della seduta del05.04.2013, alla luce della nota pervenuta dalla Regione Puglia Servizio Ecologia prot.A00-089-0002665 del 14.03.2013, trasmessa con nota del Servizio Terrirorio frot.'pG0062133 de!4.04.2013, ha ritenuto necessario sospendere il parere definitivo espresso in data21.02.2013, ai fini di ulteriori approfondimenti e di un'eventuale conseguenteintegrazione lreftifica o conferma del parere preliminare dej20.06.2012;

con nota dell9.04.2013, in atti al prot. PG 0066516 del 11.04.2013, l'Avv. Mario Barnaba, inqualità di difensore di fiducia e procuratore speciale dell'Arch. Matteo Loiotila, legalerappresentante della LOICA Costruzioni S.r.l., e del Sig. Filippo Monte, legale .upp..r.ntint.della TECNocoSTRUZIONI S.r.l., rispettivamente lltotuii dei permessi di Costruire n.3512011 e 9612010 rilasciati dal Comune di Gioia del Colle ha richiesto un,audizione alComitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica, disposta dal Servizio Territorio connota prot. PG 0076962 del29.04.2013

nel corso dell'audizione, tenutasi in occasione della seduta del Comitato in data 30.04.2013,I'Avv. Mario Barnaba ha illustrato una memoria difensiva depositata agli atti con prot. pG0077 87 4 del 30.04.20 I 3 ;

in data 14.05-2013 il Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica, in esito aquanto concordato nel corso della seduta del 5.04.2013 in relazione alla sospensione delparere definitivo espresso in data 21.02.2013, dopo un'anrpia ed articolata discussione. haemesso un'integrazione a parziale rettifica del parere preliminare emesso in data 20.06.2012.di seguito integralmente riportato:

lntegrazione al parere del ComitatoOggetto: GlolA DEL coLLE (BA) - Permesso di Costruire n. g6t2010, ritasciato dalDirigente U.T.C. di Gioia del Colle per due interventi edilizi in zona omogenea F/1del vigente PRG - Prot. 37321414, in ditta Germani Castellano - Rif. parere delC.T.A. de!20t06t2012

Premessall Comitato Tecnico Amministrativo, sulla scorta della documentazione integrativa fornitadall'Amministrazione provinciale in data 04.04.2013 (cfr. elenco allegato), afferente alla nota dellaRegione Puglia servizio Ecologia, trasmessa tramite pEc, prot. Ao0_089_0002665 del14'03.2013, in atti al prot. PG 0061967 del 04.04.2013, considerate le notizie fornite dalla RegionePuglia rilevanti, conferenti e manifestatamente fondate, consente l'intervento della Regione puglia

nel procedimento, integrando il proprio parere emesso in data 20.06.2012 per la verifica dellaconformità del P'd.C. in oggetto, rilasciato in data 02.12.2010 (pratica edilizia n" 3712010) aigermani Castellano Giuseppe, Claudio Luigie Giancarlo.

Osservazioni sull'intervento delta Regione puglia

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Con nota assunta al protocollo del Servizio Territorio della Provincia di Bari, in data 04 aprile 2013

(prot. PG 0061967), la Regione Puglia - Servizio Ecologia, nelle persone del Dirigente dell'Ufficio

Programmazione politiche energetiche VIA e VAS e del Dirigente del Servizio Ecologia

riscontrando la nota della Provincia di Bari, Servizio Territorio, prot. n. 202559 del 2611112012,

rappresentava che: "Le aree oggetto dell'interuento di cui trattasi - identificate nel catasto terreni

del Comune di Gioia del Colle (BA) al Foglio 61, particelle 2842, 3472, 3740, 4077 e 7898 -ricadono in zone soffoposfe a tutela ambientale ai sensi dei seguenti istituti:

1) Sito d'Importanza Comunitaria "Murgia Alta" (codice lT9120007);

2) Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (codice 179120007).

Pertanto, it rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione di interuenti non direttamente connessl e

necessarl al mantenimento di uno stato diconseruazione soddisfacente delle specie e degli habitat

presenti nel sito sono tenuti alla previa acquisizione della valutazione d'incidenza di cui al Decreto

del Presidente della Repubblica I settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conseruazione degli habitat naturali seminaturali, nonché della

flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. e della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 (Norme sulla

valutazione dell'impatto ambientale) e s.m.i. secondo le modificazioni della deliberazione della

Giunta Regionale 14 marzo 2006 n. 304 (Atto di indirizzo e coordinamento per I'espletamento della

procedura di valutazione di incidenza).

Cio premesso, /addove le predette aree dovessero essere interessate da una variante allo

strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Gioia del Colle, tale variante dovrebbe

essere soffoposfa a verifica di assoggeftabilità a valutazione ambientale strategica...".

Valutazioni del Comitato sull'intervento della Regione Puglia

ll Comitato, riconfermando il parere emesso in data 2010612012, quanto all'intervento della

Regione Puglia, non puo ignorare le chiare indicazioni così come prodotte e certificate dallo stesso

Ente, in merito allazona in cui ricadono le aree oggetto dell'intervento relativo al P.d.C. n.96/10:

1) Sito d'lmpoftanza Comunitaria "Murgia Alta" (codice 179120007);

2) Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (codice 179120007).

Pertanto, vista la Legge regionale n. 14109 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività

edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), preso atto dell'art. 6

(Limiti di applicazione), comma l, lett. h) che, di fatto, non ammette interventi straordinari di

demolizione e ricostruzione e/o di ampliamento (ex artt. 3 e 4) in siti di importanza comunitaria

(SlC) ed in zone di protezione speciale, per le suddette motivazioni, in parziale modifica del parere

già espresso, ritiene di dover integrare parte delle conclusioni già rassegnate.

Parere del Comitato

Sulla scorta di quanto detto in precedenza, questo Comitato, considerato il suddetto intervento

della Regione Puglia rilevante, conferente e manifestatamente fondato, esprime parere favorevole

all'annullamento integrale del P.d.C. n' 96/10, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data

02.12.2010, pratica edilizia n" 3712010, con riferimento ad ambedue gli interventi realizzati

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Page 18: Annullamento pdc ex arena castellano

sull'area riportata in Catasto Fabbricati al Fg.61 p.lle 2842,3740,4077,g472,Tgg8 e in CatastoTerreni al foglio 61 p.lla 48g8, area a sua tempo ulilizzata come "Cinema Arena Castellano,,,ricadente in zona omogenea "F/1" del p.R.G.

con nota prot. PG 0087783 del 16.05.2013 il Servizio Ediltzia Pubblica e Territorio dellaProvincia di Bari "fatta propria I'integrazione/rettifica clel parere preliminare espressa dalComitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica nel coiso della seduta in data11.05.2013, ai sensi dell'art. 39, cornma 2 det DPR 380/2001 e dell'art. I3 del Regolamentoapprovato con DCP n. l9 del 5.11.2009, ha contestato le violazioni evidenziate e, valrúate leragioni di ínÍeresse ptúblico, che si dimostrano atttnli e concrete alla rimozione del titoloedilizio, nonché prevalentí.sull'interesse privato e sul legittimo ffidamento che si è venuto acostitltire in segtrito al rilascio del permesso di costruire", ha comunicafo "che íl Servizioscrivente, sulla base della istruttoria sin qui svolta, inlende adottare apposita determinazionedi annullamento del permesso dí costruire in parola. At fine di

-

garantire la fase diconÍraddittorio, prevista dal Testo (Jnico dell'Edilizia e dal regolamento provinciale, anchein relazione a qtrcsta integrazione," ha invitato "i titolari del permeiso di costruire, iproprietari della costruzione, i progettÌsti ed il Comune di Gioia clel Colte a presentarecontrodeduzioni entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presentecontestazione, evidenziando che non potranno essere concesse ulteriori dilazìoni perl'emissione del prowedimento finale. Decorso it termine anzidetto, esaminate lecontrodeduzíoni già pervenute in relazione al parere preliminare det 20.06.2012 e quelle cheeventualmente saranno presentate a seguito della odierna notifica, nell'ipotesi che le stessenon .fossero riÍenute sufficienti al superamento dei ntotivi di contestazione enunciati con lanoto PG 0128185 del 24.07.2012 come integ"cÍa e rettificata dalla presente, il Servizioscrivenle inviterà il Comune interessaÍo ad atÍivare la procedura di cui al comma I dell'art.2l-noníes della Legge n. 241/90 e s.nt.i, fis,sando un tern'tine non superiore o 90 (novanta)giorni e, in caso d'inerzia, prowedendo direttamente all'annullamenlo del permesso dico s tt"uir e conte s t ato. "

con nota in data 31.05.2013, in atti al prot. PG 0113570 del 26.06.2013. con riferimentoall'atto di significazione dafato 18.03.2013 ed in relazione "ai profili di natura urbanisticaconnessi ai contenuti della Delibera di Consiglio Comunate n. 54/2012". i ConsiglieriComunali del Comune di Gioia del Colle Sig.ri Enzo Cuscito e Donato Lucilla hannotrasmesso la nota della Regione Puglia pror. 400_079-0005943 del 16.05.2013:

con nota in data 17.06.2013, in atti al prot. PG 0l 14197 del 27.06.2013, l'Arch. GiancarloMarinoni, in qualità di co-progettista e direttore dei lavori, ha presentato controdeduzioni allaintegrazione della relazione di accertamento e contestazione délle violazioni, successivamenteintegrate con nota in data 27.06.2013, in atri al pror. pG 0l 17347 del 02.07.2013;

con nota in data 05.07.2013, in atti al prot. PG 0119887 del05.07.2013, I'Arch. Marinoni harichiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241190,1'esercizio del diritto di accesso agli attidel fascicolo in parola;

con nota prot. PG 0124822 del 15.07.2013, il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio hanotificato ai controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. l2 aprile 2006,n.1g4 I'istanza diaccesso agli atti da parte dell'Arch. Giancarlo Marinoni;

il Servizio scrivente, con nota prot. PG 0133853 del30.07.2013, ha riscontrato entrambe lenote, sopra richiamate, dei Consiglieri Comunali Cuscito e Lucilla in relazione ai denunciati

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,ìrlrit;ì l.i

Page 19: Annullamento pdc ex arena castellano

presunti profili di illegittimità riguardanti numerosi permessi di costruire, tra cui il9612010 in

esame, rilasciati dal Comune di Gioia del Colle;

con nota prot. PG 0143668 del 28.08.20l3, "essendo decorsi inutilmente i termini per lapresentazione di eventtnli opposizioni" da parte dei controinteressati, il Servizio ha convocato

I'Arch. Marinoni per consentire il richiesto accesso agli atti;

esperita la procedura di cui sopra, in data 10.09.2013 l'Arch. Marinoni ha effettuato I'accesso

agli atti del fascicolo estraendo copie dei documenti di interesse. come riportato nel verbale

sottoscritto dallo stesso co-progettista;

in data 18.09.2013 il Comitato Tecnico Amministrativo in materia di urbanistica esaminato

nuovamente il fascicolo alla luce delle integrazioni e delle controdeduzioni pervenute a

seguito del parere espresso in data 20.06.2012 e della relazione di accertamento e

contestazione detle violazioni notificata alle parti con la nota del Servizio Teritorio prot. PG

0128485 del 24.07 .2012, nonché del parere preliminare integrativo espresso in data

14.05.2013 e dell'integrazione della relazione di accertamento e contestazione delle violazioniinviata con nota prot. PG 0087783 del 16.05.2013, ha rilasciato il parere definitivo ex art. 13

comma 2 del"Regolamento per I'esercizio dellefunzioni delegate approvato con D.C.P. n. 19

det 5.11.2009" - che sostituisce e annulla quello emesso in data 21.02.2013, nonché sospeso il05.04.2013 a seguito dell'intervento della Regione Puglia con nota prot. A00_089-0002665del 14.03.2013 - e che di seguito viene integralmente riportato:

Oggetto: GIOIA DEL COLLE (BA) - Permesso di Costruire n. 96/2010, rilasciato dalDirigente U.T.C. di Gioia del Colle per due interventi edilizi in zona omogenea F/1

del vigente PRG - Prot.37321414, in ditta Germani Castellano

Premessa

ll Comitato Tecnico Amministrativo, sulla scorta della documentazione fornita dall'Amministrazione

provinciale (cfr. elenco allegato), afferente le controdeduzioni al proprio parere emesso per la

verifica della conformità del P.d.C. in oggetto, rilasciato in data 02.12.2010 (pratica edilizia n'

3712010) ai germani Castellano Giuseppe, Claudio Luigi e Giancarlo, esprime il parere definitivo, ai

sensi dell'Art. 13 comma2 del Regolamento per I'esercizio delle funzioni delegate dall'Art. 39della

L.R. 19.07.2006 n. 22 approvato con D.C.P. n.19 del 05.1 1 .2009.

Controdeduzioni

1. Con nota assunta al protocollo del Servizio Territorio della Provincia di Bari, in data 19 Ottobre

2012 (prol. PG 0177255), il Comune di Gioia del Colle, nelle persone del Sindaco e del Dirigente

dell'Ufficio Tecnico, riscontrando il parere di questo Comitato, allegato alla nota del Servizio

Territorio della Provincia di Bari, in data 24 Luglio 2012 (protocollo PG 0128485), chiedevano di

sospendere qualunque determinazione in merito alla pratica in oggetto, ritenendo necessario

ampliare alcuni aspetti che dimostrerebbero il comportamento costante ed uniforme

dell'Amministrazione Comunale nel raggiungimento del pubblico interesse.

Gli aspetti a cui i soggetti fanno riferimento afferiscono ad una doppia sentenza, rispettivamente

del TAR Puglia, in merito alla P.E. n. 206/89 intestata alla ditta Scarabaggio Donato, nonché, della

lu Sezione Penale del Tribunale di Bari, per quanto riguarda la C.E. n. 43197 intestata alla

MEDICOL S.r.l..

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Page 20: Annullamento pdc ex arena castellano

La sentenza di annullamento del TAR Puglia n.731, del 3.11.1gg7, riguarda un ricorso presentatodalla Ditta Scarabaggio avverso I'ordinanza sindacale n. 28 del 29.3.1gg6 del comune di Gioia delColle.

L'ordinanza sindacale, in sintesi, respingeva la domanda di Condono Edilizio ai sensi della legge n.72411994, con cui si chiedeva la mutazione di destinazione d'uso del primo piano di un edificioricadente in zona omogenea "F/1" del PRG in corso di edificazione da parte della dittaScarabaggio.

ln particolare, si ordinava la demolizione di quelle opere, in fase di realizzazione, cheprecostituivano la destinazione residenziale di nove unità immobiliari, in sostituzione di attrezzaturedi interesse collettivo.

ln termini di diritto, la sentenza del TAR Puglia riportava: '... Ie opere erano ancora in corso diedificazione e la verifica delta loro conformità at progetto assenfifo non poteva che essereeffettuata al termine dette opere sfesse, in sede di verifica dell'ultimazione dei lavori ed in sede diceftificazione della agibilità delte opere realizzate. Netta specie non soltanto tate imprescindibilepresupposto non si era verificato, ma il Comune era in possesso, relativamente al manufatto incorso di edificazione, di un primo atto di asseruimento ad uso pubbtico di quanto a realizzarsisottoscritto dal dante causa del ricorrente ed autenticato in data 17.12.1gg0 e di un secondo attodi asservimento delle ulterioriopere assenfife, sottoscritto ed autenticato in data 29.4.1gg4."Per quanto riguarda la sentenza della l" Sezione Penale, questa e stata emessa contro l,ing.Pietro Milella che, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle, avevarilasciato la Concessione Edilizia n.43lg7 intestata alla MEDICoL S.r.l. per costruzione di unaCasa diCura privata in zona F/4 del pRG.

La sentenza specifica, tra l'altro: ,,...è agevole osseruare che;

a) le norme tecniche di attuazione det P.R.G. di Gioia del Cotte in realtà non prevedono, conriferimento alle zone F vincoti preordinati all'esproprio, ma meri vincoti di destinazione diretti aregolamentare l'attivita edilizia nel territorio comunale, costituenti peculiare manifestazione dellapotestà conformativa della p.A., come tali non passibiti di decadenza;

b) anche a ritenersi il contrario, e cioè che fosse stato imposto un vincolo preordinatoall'esproprio, la sua soprawenuta inefficacia non compofta di per se sfessa it venir menodell'originaria destinazione urbanistica e det relativo indice di fabbricabitita previstooriginariamente dal piano, di guisa che, nulla vieta al proprietario del suoto di ottenere terichieste concessioni edilizie per manufatti rispettosi di detta destinazione e delt'oiginario indicedi fabbricabilità.

D'altronde, la Corte Costituzionale, con ta citata sentenza (n.d.r. 12-20 maggio 1g99, n. l7g), ebbea precisare che "sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanziecostituzionali ... ivincoli che impoftano una destinazione... realizzabite ad iniziativa privata opromiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interuenti adesclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabiti anche dat soggetto privato senza necessità di

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Page 21: Annullamento pdc ex arena castellano

previa ablazione del bene. Cio puo essere il risultato di una scelta politica programmatoria tutte le

volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e seruizi, siano

ritenuti realizzabili ... anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnatí da

strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, anche ai parcheggi, impianti

sportivi, mercati e complessi per la dístribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e

sanitarie e per altre utilizzazioni quali zone aftigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte

quelle iniziative suscettibili dioperare in libero regime dieconomia di mercato."

Ad ulteriore conferma della giustezza del proprio operato, il Sindaco del Comune di Gioia del Colle,

in allegato alla raccomandata A/R prot. 31521/3630 del21 Novembre 2012, allibrata al protocollo

del Servizio Territorio-della Provincia di Bari, al n. 200496, del22 Novembre 2012,ha trasmesso il

parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare, per la ricerca di una

soluzione di inquadramento giuridico delle zone a "Servizi di Quartiere F/1", disciplinate dall'Art.22

delle N.T.A. di P.R.G., con particolare riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di

interesse comune ed agli accorditra P.A. e privato.

La stessa Commissione ha approvato uno schema di convenzione per disciplinare eventuali

rapporti tra la P.A. e il privato che intendesse realizzare opere in zone F del PRG.

2. Con nota assunta al protocollo PG 0077874 della Provincia di Bari, in data 30/04/13, I'Avv.

Mario Barnaba, nell'interesse della LOICA Costruzioni S.r.l. [e TECNOCOSTRUZIONI S.r.l.

n.d.r.l, depositava memoria difensiva tesa a sottolineare principalmente due temi:

a) gli interventi di urbanizzazione non rappresentano un numero chiuso come comprovato dall'art.

22letL b) delle NTA del Comune di Gioia del Colle laddove vengono ricomprese tra le "attrezzature

di interesse comune" anche i "pubblici esercizi, etc."; la memoria difensiva, sul punto, fonda le

proprie ragioni sull'interpretazione del quadro normativo fornita dalla Sentenza del Consiglio di

Stato n.3797111 secondo la quale: " Si può ritenere in via generale, ad esempio, che le

destinazioni relativamente alle zone F del D.M. n.1444/1968, possono essere anche interpretate,

se non accompagnate da alcuna altra specificazione o limitazione, nel più generale senso della

assentibilità di interventitanto pubblici quanto privati, con l'unico limite della destinazione di quanto

realizzato ad un uso, appunto, "collettivo", poiché il detto D.M. (che, com'è noto detta le linee

guida per Ia suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, da operarsi nel

P.R.G.) afferma che, con la lettera F, debbono essere indicate "le pafti del territorio destinate ad

attrezzature ed impianti di interesse generale".

ln effetti, in linea generale, le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico-

giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle "opere pubbliche", poiché si riferiscono a

quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della pubblica

Amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e

gesfite da soggetti privati: in tale ambito, ci si riferisce a supermercati, strutture alberghiere,

stazioni di servizio, banche, discoteche, etc. (cfr. Cons. di Sfafo sez. V, n' 405 del 23.3.1993;

Cons.diSfafosez. V,n.268del 27.4.1988; Cons.di Statosez.V,n. 1000dell'11.7.1975; T.A.R.

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Page 22: Annullamento pdc ex arena castellano

campania - Napoli n.6604 det 23.10.2002; T.A.R. Pugtia - Bari n.4632 det 21.10.2002; T.A.R.Puglia - Bari n. 1157 det 28.2.2002; T.A.R. Basiticata n.2BB det 21.10.1996; T.A.R. Campania-Napoli n- 180 del 22.5.1990; T.A.R. Lombardia - Brescia n. 693 delt'8.9.19g7; T.A.R. piemonte n.321 del 29.10.1984).";

b,) la perfetta equivalenza degli atti unilaterali d'obbligo rispetto alle convenzioni essendo i primiaccordi endoprocedimentali di natura preliminare alta stiputa della convenzione/accordo a titotodefinitivo.

3. Con nota assunta al protocollo del Servizio Territorio della Provincia di Bari, in data 27 giugno2013 (prot. PG 0114197),|'Arch. Giancarlo Marinoni, nella sua qualità di Cooprogettista e Direttoredei Lavori, riscontrando il parere di questo Comitato emesso in data 13 maggio 2013, adintegrazione del parere preliminare del 20 giugno 2012, controdeduceva alle osservazioni diquesto Comitato secondo le quali, in ossequio ai limiti di applicazione di cui all'art. 6, comma l, lett.H, della Legge regionale n. 14109, non sono consentiti interventi straordinari di demolizione ericostruzione e/o di ampliamento (ex art. 3 e 4) in siti di importanza comunitaria (SlC) ed in zone diprotezione speciale (ZpS).

Le osservazioní depositate dall'Arch. Marinoni, in buona sostanza, rilevavano I'operatività dellaclausola di salvezza contenuta nell'art.6 della citata Legge regionale n. 14lOg, ove viene indicatoche il limite di applicazione in commento è operativo: "salvo che le relative norme o misure disalvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interuenti editizi di tate natura,,.Osservava l'Arch. Marinoni che la Regione Puglia, con Regolamento regionale n. 24 del2810912005, ha emanato "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanzacomunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanzaComunitaria (Slc) ed in zone di protezione speciale (ZPS)", pertanto, detto regolamentoconsentirebbe tuttí gli interventi edilizi (dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle nuovecostruzioni, alle sopraelevazioni, alle demolizioni, ecc.) ricadenti nelle zone omogenee A e B deiComuni sottoposti a vincoli Slc - ZPS come previsto dall'art. 2, comma l, del Regolamentomedesimo.

L'estensione dell'applicabilità del Regolamento regionale n. 24lOS anche alle zone ,,F,, verrebbeconsentita dalla nota della Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia, del2810212008, prot. n. 3786, a firma del Dirigente a mente della quale il regolamento regionale n.24105 puo considerarsi"appticabite atte zone omogenee "F" se attigue alle zone omogenee A e Bdel vigente PRG e funzionaliad esse,,.

Per quanto detto, il comune di Gioia del colle avrebbe legittimamente agito con il rilascio del pdcn.96/10.

Valutazioni del Comitato sulle controdeduzioni

Nel ribadire integralmente i contenuti del proprio parere emesso in data 20.O6.ZO12come integratodal parere espresso in data 14.05.2013 ilComitato:

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f. in merito alle controdeduzioni espresse dal Comune di Gioia del Colle significa per quanto

attiene la sentenza del TAR Puglia n.731, del 3.11.1997,1o stesso Tribunale, nell'annullare il

ricorso del Sig. Scarabaggio ha, di fatto, ritenuto indispensabile non già che fossero rispettati I'atto

di asservimento ad uso pubblico del 17.12.1990 ed il secondo atto di asservimento delle ulteriori

opere assentite, sottoscritto ed autenticato in dala 29.4.1994, ma che si fosse concretizzato

l'abuso con I'ultimazione dei lavori e la verifica dell'agibilità, nel qual caso si sarebbero potute

verificare le condizioni di un eventuale sanatoria della variazione di destinazione d'uso del primo

piano dell'immobile oggetto della P.E. n. 206/89.

Si ritiene, pertanto, non corretto valutare atti di asservimento ad uso pubblico come sostitutivi di un

regolare convenzionamento.

ln merito alla sentenza del Tribunale di Bari, n. BB9/02, contro il tecnico comunale, in relazione ad

un intervento privato in zona F14 del P.R.G., questa non appare utile a fornire indicazioni sulla

problematica di che trattasi.

Quanto, invece, alla proposta di modifica dei contenuti dell'Art. 22 delle N.T.A. del P.R.G., della

Commissione Consiliare, seppur individuabile quale tentativo utile a risolvere la problematica di

tutti gli interventi concessi in zona F, si ritiene che la stessa proposta, perché efficace, necessiti di

pareri regionali che tengano conto anche di eventuali deroghe al D.M. del 2.4.1968 n" 1444.

Sicche, per quanto attiene al proposto schema di convenzione, per i suddetti motivi, si rileva la

sua rnoperatività.

2. Quanto alla memoria depositata dall'Avv. Mario Barnaba nell'interesse della LOICA Costruzioni

S.r.l. valgano le seguenti osservazioni:

- in merito alle tipologie di intervento consentite in zone F, il Comitato preferisce aderire ad altro

orientamento giurisprudenziale (C.d.S. n. 2578112), certamente più restrittivo, a mente del quale

nello specificare gli interventi possibili in tali zone F si adopera la specificazione di interventi tesi a

soddisfare interessi essenziali della persona di natura non commerciale fruibili dall'intera comunità;

si legge nella Sentenza, in merito alla ratio della Zona F1 e della relativa sua natura di area adibita

a servizi per I'urbanizzazione secondaria "Gli interuenti di urbanizzazione secondaria sono

descritti dall'art. 16 comma I del DPR 380/2001 (sebbene aifini del computo dei relativi oneri) ed

individuati negli "asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche strutture e complessi per

l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quaftiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici

religiosi, impianti sportivi diquaftiere, aree verdidiquaftiere, centri sociali e attrezzature culturalie

sanitarie.... impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,

speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate". Sebbene I'elencazione non

possa considerarsi tassativa anche a fini diversi dalla quantificazione degli oneri essa lascia

intuire il legame che unisce le varie tipologie di interuento, tutte fese a soddisfare interessi

essenziali della persona di natura non commerciale..." .

Per quanto su riferito, il Comitato ritiene decisamente più conforme, sul piano della coerenza

sistematica, quella interpretazione, sicuramente piu restrittiva, che possiede in se la capacità di

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Page 24: Annullamento pdc ex arena castellano

operare una netta distinzione tra tipologie di interventi posti in essere nell'interesse dellacollettività; il discrimen, pertanto, sarà tra interventi tesi a soddisfare semplicemente interessigenerali della collettività e tipologie di interventi tesi a soddisfare interessi essenziali dellacollettività tra i quali, stando all'interpretazione giurisprudenziale in commento, certamente, nonpossono annoverarsi supermercati, alberghi, discoteche, stazioni di servizio attività, queste ultime,invece, di natura strettamente commerciale, comunque, tutte tese a soddisfare interessi particolarie non squisitamente essenziali della collettività.

ln merito alla seconda osservazione di cui alla memoria in commento e relativa alla equivalenzadegli atti unilaterali d'obbligo rispetto alla convenzione valga I'orientamento del Comitato giàmanifestato in precedente parere relativo a un PdC con problematiche affini sempre rilasciato dalComune di Gioia del Colle che qui di seguito si ribadisce.

ll rapporto instaurato con un atto unilaterale d'obbligo rispetto a quello invece scaturente da unaconvenzione, a parere di questo Comitato, non è assolutamente equiparabile, sia sostanzialmenteche formalmente, a quello derivante da una convenzione stipulata prima del rilascio del p.d.C..

Da un punto di vista sostanziale, infatti, l'urbanistica degli atti unilaterali d'obbtigo tradisce laprimaria funzione della materia di mirare ad rrn ordinato e legittimo evolversi dell'assettoterritoriale; questa finalità e perseguibile unicamente attraverso il perfezionarsi di prowedimentiche vedano sempre una parte schierata a tutela del pubblico interesse (questo avviene sempre nelrapporto instaurato con una convenzione). Con l'atto unilaterale d'obbligo, invece, la p.A. nonriveste nessun ruolo essendo questo atto formato unilateralmente dalla parte.Per quanto detto, tra le due figure negoziali v'e grande differenza e non paiono assimilabili: non sitratta di un problema di assimilabilità di atti, ma di assimilabilità dei rapporti tra le parti (privato,P.A. e cittadinanza detentrice deldiritto di difesa del pubblico interesse).Dal punto di vista formale, poi, la convenzione è un atto che si forma tra le parti e con le parti. Nelcaso di specie e significativo come I'Amministrazione, successivamente al provvedimento dellaProvincia di Bari, Servizio Territorio, P.G. 0128485, del 24107112, che recepiva il parere"preliminare" del Comitato Tecnico Amministrativo, abbia approvato, in Commissione Consiliare,una proposta di deliberazione per l'inquadramento giuridico delle Zone F1 con contestualeapprovazione dello schema di convenzione tipo.

Ebbene, nello stesso schema di convenzione predisposto dall'Amministrazione vi sono elementi ecaratteristiche formali rigidi e molto precisi indispensabili per l'instaurarsi del rapporto con la p.A.

,

posti a salvaguardia del pubblico interesse ad un evoluzione lecita e legittima dell,urbanistica nelterritorio' Detta caratteristica non e assolutamente riscontrabile in un atto unilaterale d,obbligo.3. Quanto alle controdeduzioni proposte dall'Arch. Giancarlo Marinoni, innanzitutto si prende attodell'ambito di applicabilità del Regolamento regionale n. 24105, ossia esclusivamente le zoneomogenee A e B così come espressamente indicato dall,art. 1, comma ll.ln merito alla prospettata applicazione estensiva del Regolamento n. 24tOS anche alle zone Foccorre rilevare che il dato non trova conforto nel diritto positivo; difatti, in chiave di gerarchia delle

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fonti, non e possibile ritenere che una nota del Dirigente su richiesta di parere, la quale non riveste

il carattere di fonte del diritto, possa ipso iure integrare, modificare e/o estendere l'ambito di

applicazione di un atto normativo dell'Ente locale al quale è riconosciuta un autonomia normativa

che si estrinseca attraverso I'emanazione difonti del diritto quali sono i regolamenti.

Parere del Comitato

Sulla scorta di quanto detto in precedenza, questo Comitato, considerate tutte le controdeduzioni e

le osservazioni dei soggetti interessati al procedimento, esprime parere favorevole

all'annullamento del P.d.C. n'96/10, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data 02j2.2010,pratica edilizia n" 3712010, con riferimento ad ambedue gli interventi realizzati sull'area a suo

tempo utilizzala come "Cinema Arena Castellano", ricadente in zona omogenea "F/1" del P.R.G.

con nota PG 0155468 del 20.09.2013. il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provinciadi Bari "fatto proprio il parere definitivo espresso dal Comitato Tecnico Amrninistrativo inmateria di Urbanistica nella seduta del 18.09.2013, ai sensi dell'art. 39 del DPR 380/2001 edell'art. I4 comma I del Regolamento approvato con DCP n. 19 del 5.I 1.2009", ha contestato"le violazioni evidenziate e, valutate le ragioni di interesse pubblico, che si dimostrano attualie concrete alla rimozione del titolo edilizio, nonché prevalenti still'interesse privato e sullegittimo ffidamento che si è venuto a coslituire in seguito al rilascio del permesso dicostruire, rawisando lafattispecie di cui al contnta I dell'articolo 2l octies della Legge n.

211/1990 e s.m.i." ha invitato "il Comune di Gioia del Colle ad attivare Ia procedura di ruiall'urt. 2l nonies della legge appeno citatafissando un termine non superiore a 30 (trenta)giorni per adottot'e apposita determinazione di annullamento del permesso di costruire inparolci': precisando che "decorso infi'uttuosamente il termine di ui sopra lo scrivenÍe.Servizio provvederà con proprio specifico prowedintento ad annullare il predetto titoloedilizio".

con nota raccomandata del 15.10.2013. in atti al prot. PG 0170145 del 17.10.2013. la dittaTECNOCOSTRUZIONI S.r.l. ha comunicato i nomi dei soggetti cui sono stati trasferiti idiritti reali su alcune porzioni dell'immobile realizzato, in Via Ugo Bassi. angolo ViaGiunone. in forzadel permesso di costruire 9612010:

con nota in atti al prot. PG 0176776 de|29.10.2013. il Servizio Edilizia Pubblica e Territorioha riscontrato la nota di cui all'alinea precedente.

Tutto ciò premesso

Considerato che il termine di trenta giorni assegnato al Comune. con nota PG 0155468 del20.09.2013 del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, al fine di attivare laprocedura di cui all'art. 21 nonies della legge 241190 e di adottare apposita determinazione diannullamento d'ufftcio del permesso di costruire in parola, è spirato infruttuosamente;

Valutate le ragioni di interesse pubblico. che si dimostrano attuali e concrete alla rimozione deltitolo edilizio. nonché prevalenti sull'interesse privato e sul legittimo affidamento che si è venuto acostituire in seguito al rilascio del permesso di costruire. come meglio specificato in narrativa, avutoriguardo dello stato dei lavori e del decorso periodo ditempo dal rilascio deltitolo;

Vista la Legge 7 agosto 1990,n.241:Visto lo Statuto della Provincia di Bari;Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;Visto f 'art.39 della L.R. lg luglio 2006,n.22;

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Visto il "Regolamento per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art. 39 della L.R. I 9.07.2006, n.22", approvato con Delibera del consiglio Provinciale n. l9 del 5. 1r.2009;Visto il Regolamento "Norme di fr,rnzionamento del Comitato Tecnico Amministrativo in materiaUrbanistica" approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 9l del 4.07.2011,

DETBRMINA

a) l'annullamento ai sensi dell'art.39, comma 2 del D.P.R.6 giugno 2001, n.380 del permesso diCostruire n.9612010. rilasciato in data 2.12.2010 con prot. 37321414. dal Comune di Gioia delColle a favore dei sig.ri Castellano Giuseppe, residente in Gioia del Colle alla Via GiosuèCarducci n.3, Castellano Claudio Luigi, residente in Gioia del Colle alla Via Papa Luciani n. 7 eCastellano Giancarlo. residente in Gioia del Colle Piazza XX Settembre n. 18. successivamentevolturato per subentro alla proprietà, con provvedimento del Comune di Gioia prot. n.3594514576 del 14.12.2010, a favore della Società TECNOCOSTRUZIONI S.r.l., con sedelegale in Gioia del Colle alla Via Bovio n. 17, per la demolizione degli edifici esistenti e larealizzazione di un complesso edilizio per uffici e locali commerciali nonché la ricostruzionedell'edificio residenziale ai sensi della L.R. n. 14109, in Via U-eo Bassi- Flora - Giunone ZonaF/l di P.R.G;

b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

c) di dichiarare la presente determinazione esecutiva dal mornento della sua emanazione;

d) di demandare al Comune di Gioia del Colle i successivi adempimenti previsti dalla legislazionevigente ed in particolare dagli artt. 39,comma 4, e 38 del D.p.R. 380/2001 ;

e) di dare atto che la presente determina va pubblicata per l5 giorni consecutivi nell'Albo on-linedella Provincia come disposto dall'art. 32 dellaL. n. 6912009 :

0 di notificare il presente provvedimento: al Sindaco e al Dirigente U.T.C. del Comune di Gioiadel Colle, che dovranno provvedere, ai sensi dell'art.39, comma 5 del DpR 380/2001,all'affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni. nonché alla DittaTECNOCOSTRUZIONI S.r.l., ai Sig.ri Castellano Giuseppe, Castellano Claudio Luigi eCastellano Giancarlo, ai soggetti cui sono statitrasferiti idirittireali sull'immobile elencati nellacomunicazione della Ditta TECNOCOSTRUZIONI S.r.l. in data 15.10.2013. all'Arch. LibratoPalma, all'Arch. Marinoni Giancarlo, all'lng. Mancino Antonio Donato:

g) di comunicare il presente provvedimento all'istante Sig. Vinci Vito Antonio, all,AssessoratoQualità del Territorio. all'Assessorato all'Ecologia e al Servizio Urbanistica della RegionePuglia ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. n. 2212006, alla Procura della Repubblica piessoil Tribr,rnale di Bari, alla Prefettura di Bari, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Gioia delColle" al Comando Guardia di Finanza di Gioia del Colle, al Presidente. all'Assessoreall'Assetto e programmazione territoriale. Urbanistica, Viabilità, Mobilità e Trasporti,all'Assessore alla Attuazione del Programma, Trasparenza e Legalità e al Dirigente del ServizioAmbiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Bari;

h) di dare atto che. ai sensi dell'art. l4 del "Regolamento per I'esercizio delle funzioni delegatedall'art. 39 della L.R. 19.07.2006, n.22", approvato con Delibera del Consiglio provinciaÈ n.19 del 5.I L2009, la notifica/comunicazione del provvedimento definitivo costitlrisceconclusione del procedimento ai sensi della L.241190.

Bari.04llll2013Il Dirigente

CATALDO LASTELLA

Avverso il suesteso prowedintento è arnmesso ricorso dinanzi al Tribttnqle Amministr.atívo Regionalecotnpetente per terriÍorio nel fennine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'awentÍa piena

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conoscenza dello stesso, owero, ricorso straordinqrio dinanzì al Presidente della Repubblica nel termine di

120 giorni dalla data di notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del prowedimento al sensi del DPR

24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.ii.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del

Decreto legislativo n.8212005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice

dell'Amministrazione Digitale'

Per cooia conforme all'r

Data. - ?-..!. NI,..?-qH

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