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B OLLETTINO ANNO XXXVI - Luglio 2005 N° 7 notiziario IN QUESTO NUMERO ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA Direzione e amministrazione: via Zaccherini Alvisi, 4 Bologna - Tel. 051.399745 - Pubblicazione mensile - Spedizione in A.P. 45% - articolo 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Bologna www.odmbologna.it BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GIOVANI MEDICI ANNO 2005 COMUNE DI BOLOGNA: AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER I MEDICI ABBONAMENTO A RIVISTE SCIENTIFICHE PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

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BOLLETTINOANNO XXXVI - Luglio 2005 N° 7 notiziario

I N Q U E S T O N U M E R O

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI D I BOLOGNA

Direzione e amministrazione: via Zaccherini Alvisi, 4 Bologna - Tel. 051.399745 - Pubblicazione mensile - Spedizione in A.P. 45% - articolo 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Bologna

www.odmbologna.it

• BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GIOVANI MEDICI ANNO 2005• COMUNE DI BOLOGNA: AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER I MEDICI

ABBONAMENTO A RIVISTE SCIENTIFICHE

PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

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1Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

ORGANO UFFICIALEDELL’ORDINE

DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI

DI BOLOGNA

BOLLETTINONOTIZIARIO

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ORGANO UFFICIALE DELL’ORDINE

DEI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Paolo Cernuschi

DIRETTORE DI REDAZIONE

Dott. Fabrizio Scardavi

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. A. Stefano CrookeDott. Carlo D’AchilleDott.ssa Mohamed-Alamin MuniraProf. Gianfranco MorroneDott. Sergio ScotoDott. Mauro VozaDott. Marcello Zanna

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 4Telefono 051.399745Contiene I.P.

I Colleghi sono invitati a collaborarealla realizzazione del Bollettino.Gli Articoli sono pubblicati a giudiziodel Comitato di RedazionePubblicazione MensileSpedizione in A.P. - 45%art. 2 comma 20/b - legge 662/96Filiale di Bo

Autorizzazione Tribunale di Bolognan. 3194 del 21 marzo 1966

Editore: Ordine Medici Chirurghi edOdontoiatri Provincia di Bologna

Fotocomposizione e stampa:Renografica - Bologna

In copertina: San Luca (disegno a matita) di Alessio Alessi

Il Bollettino di Giugno 2005 è stato consegnato in posta il giorno 14/06

I N D I C EEDITORIALESaggio è colui che sa di non sapere 3

ATTIVITÀ DELL’ORDINEEstratto del verbale della Commissione Medica dell’1/04/04 4Estratto del verbale della Commissione Medica del 10/06/04 4Estratto del verbale della Commissione Medica dell’8/07/04 5Estratto del verbale della Commissione Medica del 30/09/04 5Estratto del verbale della Commissione Medica dell’11/11/04 6Estratto del verbale della Commissione Medica del 27/01/05 6

DALLA FEDERAZIONEDel Barone: ancora un caso di esercizio abusivo della professione medica? 8Promuovere la donazione del sangue.L’Ordine dei Medici a fianco del volontariato 8

ENPAMAspetti previdenziali della maternità fuori dal lavoro 10Le ferie dell’ospedaliero 11

I COLLEGHI SCRIVONOA fine anno chiamata per l’opzione tra Tfr o Fondi pensione 13Un “EROE SANTO” non dimenticato - dr. Antonio De Biase 15

NOTIZIEBando di concorso per borse di studio per il perfezionamento all’estero di giovani medici finanziate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna 16Medici disponibili per attività professionali 18Invito per stipulare convenzioni con medici specialisti 20Invito diretto a tutte le strutture pubbliche o private e a singoliprofessionisti finalizzato alla stipula di convenzioni peresecuzione di visite specialistiche ed esami diagnostici 20Medici, non più di 48 ore settimanali 22Onorari per le sostituzioni medico di medicina generalee pediatra di libera scelta 22Comune di Bologna 23Schema Polizza Lloyd’s - RICS Italia 2005 24Ai blocchi di partenza le verifiche per l’autorizzaizone degli studi odontoiatrici 25Norme generali sulla organizzazione ed il funzionamentodel Servizio Sanitario regionale 27

GIURISPRUDENZAObbligatorietà ECM per i liberi professionisti 54È compito dell’intera équipe il controllo sulla rimozione dei ferri chirurgici 56

CONVEGNI CONGRESSISeminari della Scuola di Specializzazione in Reumatologia 57Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari (SIRC) 58La spalla: ecografia, imaging integrato e problematiche clinico-chirurgiche 60Corso di Osteopatia e Terapia manuale Globale 60Seminari di aggiornamento 61

ASSOCIAZIONE E SINDACATIBrioche e cappuccino... 63

PICCOLI ANNUNCI 64

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2 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

ORDINE PROVINCIALEDEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRIDI BOLOGNA

PresidenteDott.ssa NICOLETTA LONGO

Vice Presidentedott. FRANCESCO BIAVATI

SegretarioDott. SERGIO SCOTO

TesoriereDott. MICHELE UGLIOLA

ConsiglieriDott. PAOLO CERNUSCHIDott. FABRIZIO DEMARIADott. MARIO LIPPARINIDott.ssa PAOLINA MISCIONEDott.ssa MUNIRA MOHAMED-ALAMINDott. ALVISE PASCOLIDott. FABRIZIO SCARDAVIDott. GIOVANNI ATTILIO TURCIDott. MASSIMO VALENTINODott. FERNANDO VITULLODott. MAURO VOZA

Consiglieri OdontoiatriDott. FEDERICO BONIDott. MAURO VENTURI

Collegio Revisori dei ContiDott. ANTONIO CURTI (Presidente)Dott. NICOLA ANGELINO (effettivo)Dott.ssa PATRIZIA BARILE (effettivo)Dott. ANDREA BONFIGLIOLI (supplente)

Commissione OdontoiatriPresidente: Dott. ALESSANDRO NOBILISegretario: Dott. CARLO D’ACHILLEComponenti: Dott.ssa LIA RIMONDINI

Dott. FEDERICO BONIDott. MAURO VENTURI

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Saggio è colui che sadi non sapere

Questa semplice frase era riportata nello studio di un altrettanto saggio pro-fessore universitario e veniva da lui ripetuta ai giovani medici specializzandiche lavoravano nel suo reparto.

Il senso del motto, ovviamente, non consiste nell’instillare un senso di preca-rietà e insufficienza del proprio agire, bensì nel far comprendere la necessità dirivalutare criticamente le azioni svolte per una crescita e miglioramento siste-maticamente progressivo.

Al fine di poter “favorire il progresso culturale degli iscritti” da circa sei anniquesto Ordine ha creato dei premi e, successivamente, delle Borse di Studiodi entità e consistenza ingravescente volte a valorizzare alcuni tra i medici piùgiovani e capaci.

Questa iniziativa, che è riportata all’interno, conferma la volontà di operare consaggia lungimiranza per tutti i Medici.

Facilitare la formazione della classe medica, tramite l’accesso elettronico alleriviste scientifiche usufruendo del sito dell’Ordine, è la migliore garanzia chepossiamo dare alla comunità sociale della bontà del nostro lavoro.

Saggezza, umiltà e coraggio.

In questo modo, aiutando i medici più giovani nelle loro ricerche all’esterno, in-crementando il sapere medico si ottiene un grande risultato: fare in modo chela vera saggezza, medica e umana e il ragionamento medico scientifico pos-sano tornare ad essere gli unici veri indicatori di qualità.

Il Direttore

Per un più solerte e facile funzionamento della Segreteria, si invitano i Colleghi a comunicare l’indirizzo di corrispondenza postale, l’eventuale e-maile i numeri di telefono

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4 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Estratto delverbale dellaCommissioneMedica dell’1/04/04➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,Dott. Francesco Biavati, Dott. SergioScoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Pao-lo Cernuschi, Dott. Mario Lipparini,Dott.ssa Munira Mohamed Alamin,Dott. Alvise Pascoli, Dott. Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedu-ta precedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta del 29 gennaio 2004.

2. Opinamento notuleLa Commissione Medica opina n. 2 no-tule presentate da due medici.3. Eventuali aperture procedimenti di-sciplinari.Il Presidente sottopone all’attenzionedella Commissione il caso relativo aldott. X.Y. ricordando brevemente la vi-cenda.Il Presidente propone l’apertura delprocedimento disciplinare e contestua-le sospensione dello stesso in attesadella sentenza della Magistratura.Il Consiglio accoglie all’unanimità laproposta del Presidente.Il Presidente sottopone all’attenzionedella Commissione Medica il caso rela-tivo al dott. X.X.Il Presidente propone l’archiviazionedella fase istruttoria a carico del dott.X.X.Il Presidente sottopone all’attenzionedella Commissione Media il caso relati-vo al dott. X.X.Il Presidente sottopone all’attenzionedella Commissione Medica il caso rela-tivo al dott. X.X.

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Estratto delverbale dellaCommissioneMedicadel 10/06/04➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,Dott. Francesco Biavati, Dott. SergioScoto, Dott. Michele Ugliola, Dott. Pao-

lo Cernuschi, Dott.ssa Paolina Miscio-ne, Dott. Alvise Pascoli, Dott. FabrizioScardavi

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedu-ta precedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta del 27 maggio 2004.

2. Opinamento notuleLa Commissione Medica opina n. 6 no-tule presentate. 1 notula invece rimanein sospeso in attesa di chiarimenti daparte del medico che l’ha presentata.

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Estratto delverbale dellaCommissioneMedica dell’8/07/04➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,

Dott. Francesco Biavati, Dott. SergioScoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott.ssaMunira Mohamed Alamin, Dott. AlvisePascoli, Dott. Fabrizio Scardavi, Prof.Giovanni Attilio Turci, Dott. Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedutaprecedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta del 10 giugno 2004.

2. Opinamento notuleLa Commissione Medica opina n. 1 no-tule presentata da un medico.

Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia

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6 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Estratto delverbale dellaCommissioneMedica dell’11/11/04

➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Lon-go, Dott. Francesco Biavati, Dott. Ser-gio Scoto, Dott. Michele Ugliola, Dott.Paolo Cernuschi, Dott. Fabrizio Dema-ria, Dott. Mario Lipparini, Dott.ssaPaolina Miscione, Dott.ssa MuniraMohamed Alamin, Dott. Fabrizio Scar-

davi, Prof. Giovanni Attilio Turci, Dott.Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedutaprecedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta del 30 settembre 2004.

2. Opinamento notuleLa Commissione Medica opina una no-tula presentata dal Dott. x.y.

3. Procedimento disciplinare Dott. x.y.

4. Fissazione data giudizio procedimentodisciplinare Prof. x.y.

5. Fissazione data giudizio procedimentodisciplinare dott. x.x.

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Estratto delverbale dellaCommissioneMedica del 30/09/04➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,Dott. Francesco Biavati, Dott. MicheleUgliola, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fa-brizio Demaria, Dott. Mario Lipparini,Dott.ssa Paolina Miscione, Dott.ssa Mu-nira Mohamed Alamin, Dott. Alvise Pa-scoli, Dott. Fabrizio Scardavi, Prof. Gio-

vanni Attilio Turci, Dott. Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedutaprecedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta dell’8 luglio 2004.

2. Opinamento notuleLa Commissione Medica opina n. 2 notulepresentate da un medico dermatologo.

3. Fissazione data giudizio procedimentoDott. X.X.La Commissione Medica fissa per il giorno 11novembre 2004 alle ore 21,15 la data del giu-dizio del procedimento a carico del Dott. ...

4. Eventuali aperture procedimenti disci-plinariIl Presidente relaziona sul caso relativo aldott. X.Y.

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Estratto delverbale dellaCommissioneMedica del 16/12/04➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,

Dott. Francesco Biavati, Dott. SergioScoto, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fa-brizio Demaria, Dott. Mario Lipparini,Dott.ssa Paolina Miscione, Dott. AlvisePascoli, Dott. Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedutaprecedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta dell’11 novembre 2004.

2. Opinamento notuleNon vi sono notule da opinare.

3. Procedimento disciplinare Prof. x.y.

Estratto delverbale dellaCommissioneMedicadel 27/01/05

➔ Presenti: Dott.ssa Nicoletta Longo,Dott. Francesco Biavati, Dott. MicheleUgliola, Dott. Paolo Cernuschi, Dott. Fa-brizio Demaria, Dott.ssa Paolina Miscio-ne, Dott.ssa Munira Mohamed Alamin,Dott. Alvise Pascoli, Dott. Mauro Voza

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della sedutaprecedenteLa Commissione Medica approva il ver-bale della seduta del 16 dicembre 2004.

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8 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

COMUNICATO STAMPAIL PRESIDENTE DELLA FNOMCeO INTERVIENEIN MERITO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA

AUTOMEDICAZIONE DELLA RINITE ALLERGICADENOMINATO “ARIA IN FARMACIA”

Del Barone:ancora un casodi esercizioabusivo dellaprofessionemedica? ➔ “Una professione, quella medica,sempre più assediata; la salute dei cit-tadini messa ancora a repentaglio” è ilprimo commento del Presidente dellafederazione Nazionale degli Ordini deiMedici Chirurghi e degli OdontoiatriGiuseppe Del Barone alla notizia del-l’avvio di una campagna nazionale ri-volta ai farmacisti, “Progetto Aria in farmacia”, con la quale si intende coin-volgerli nell’automedicazione respon-

sabile del paziente affetto da forme dirinite allergica.“Siamo di fronte – ha aggiunto Del Ba-rone – ad un chiaro e preoccupante ca-so di esercizio abusivo della professio-ne medica, a tutto danno della salutedei cittadini nel momento in cui si dele-ga al farmacista, nell’angolo del “consi-glio” la facoltà di proporre, al cittadinodi turno, questo o quel prodotto edeventualmente l’intervento o meno delmedico. Non si deve dimenticare infattiche la diagnosi e la cura di ogni tipo dipatologia è un atto medico e come talenon può essere delegato ad altri profes-sionisti. Senza contare – tornando al ca-so specifico – che una rinite allergica,che con il messaggio dato da questainiziativa si tende a sottovalutare, se maldiagnosticata e curata nel 50% dei casipuò evolvere in asma bronchiale o peg-gio”.“La inopportunità di avviare la campa-gna informativa – ha concluso Del Baro-ne – mi ha spinto ad inviare al Ministrodella Salute e alla Federazione Nazionaledegli Ordini dei Farmacisti, una nota didiffida nel dare il via a questa iniziativa,nel 2002 delegata ai soli medici, solleci-tando nel contempo un incontro volto adefinire, con spirito di collaborazione madecisi a difendere la salute dei cittadini, itermini della questione”.

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COMUNICATO STAMPAIL PRESIDENTE DELLA FNOMCeO

GIUSEPPE DEL BARONE HA ACCOLTO L’INVITODELL’AVIS PER UNA INIZIATIVA PROMOZIONALE

AL SEGUITO DEL “GIRO D’ITALIA”

Promuovere ladonazione delsangue

L’Ordine deiMedici a fiancodel volontariato➔ “Mille grazie da AVIS, anzi un milio-ne” è lo slogan che caratterizza l’inizia-tiva promossa dall’Associazione Volon-tari del Sangue per ringraziare i propri

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9Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

soci che, appunto, hanno registrato ilragguardevole numero di un milione diiscritti.Con il patrocinio della Federazione Na-zionale degli Ordini dei Medici Chirurghie degli Odontoiatri, l’AVIS quest’annoprende parte con una sua coloratissimamacchina, alla carovana che segue il Gi-ro d’Italia.Partita da Reggio Calabria, città dove hapreso il via la competizione sportiva, lamacchina dell’AVIS percorrerà i 3465chilometri previsti dal tracciato, sensibi-lizzando, attraverso la distribuzione dimateriale informativo, sportivi ed opinio-ne pubblica in genere sulla necessità didonare il sangue.“Ho aderito con entusiasmo a questa ini-

ziativa – ha dichiarato il Presidente dellaFNOMCeO Giuseppe Del Barone – per-ché ritengo doveroso il riconoscimentodella categoria medica per l’attività svoltadall’AVIS, un’attività tanto più preziosaoggi in cui, a seguito del progresso dellamedicina, la necessità di sangue edemoderivati è aumentata”.Da parte sua il dr. Paolo Marcianò, re-ferente dell’area sanitaria dell’AVIS, nelringraziare Del Barone per la disponibi-lità dimostrata, ha sottolineato comequest’anno la Regione Calabria saràl’emblema della donazione del sangue.Lamezia Terme, infatti, sarà la sede del-la 69a Assemblea Nazionale dell’Asso-ciazione in programma dal 27 al 29maggio.

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10 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Aspetti previdenzialidella maternità fuori dal lavoro

a cura diMarco Perelli Ercolini

➔ La Corte dei conti del Piemonte conla sentenza 133 del 26 aprile 2005 hastabilito che l’INPDAP deve riconoscerel’accredito dei contributi per maternitàavvenuta al di fuori del rapporto di lavo-ro anche alle madri pensionate, in quan-to il diritto spetta indipendentementedalla collocazione temporale dell’even-to da riconoscere; infatti la disposizionecontenuta nell’articolo 25 comma 2 delD. Lgs. 151/2001, per effetto dell’abro-gazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 14del D.Lgs. 503/1992, prevede come so-la condizione che il soggetto possa farvalere all’atto della domanda almenocinque anni di contribuzione versata incostanza di rapporto di lavoro.Ricordiamo che in base al comma 5dell’articolo 2 del decreto legislativo564 del 16 settembre 1996, che ampliaquanto già in parte previsto al punto i) e

l) dall’articolo 3 della legge numero 421del 23 ottobre 1992, è previsto che, afar data dal 1° gennaio 1994, i periodi diastensione obbligatoria dal lavoro, veri-ficatesi al di fuori del rapporto di lavoro,siano riconosciuti figurativamente pur-ché si possano far valere almeno cin-que anni di contribuzione effettiva,mentre i periodi di assenza facoltativadal lavoro, come previsti dall’articolo 7della legge 1204/71, collocati temporal-mente al di fuori del rapporto di lavoro,possono essere riscattati, nella misuramassima di cinque anni, a condizioneche chi li richiede possa far valere,complessivamente, all’atto della do-manda, almeno cinque anni di contribu-zione effettiva in costanza di attività la-vorativa.Inoltre in base alla legge Dini di riformadelle pensioni (legge 335/95) a prescin-dere dell’assenza o meno dal lavoro, alverificarsi dell’evento maternità, alle la-voratrici (dipendenti pubbliche o priva-te), cui verrà applicato il sistema contri-butivo nel calcolo della futura pensione,viene riconosciuto un anticipo di età, ri-spetto al requisito di accesso alla pen-sione, di 4 mesi per ogni figlio, nel limi-te massimo di 12 mesi oppure, inalternativa, l’opzione per la determina-zione del trattamento con l’applicazio-ne del moltiplicatore di età, relativo al-l’età di accesso al trattamento dipensione, maggiorato di un anno in ca-so di uno o due figli e maggiorato didue anni in caso di tre o più figli.Il trattamento previdenziale è estesoanche ai genitore adottivi o affidatari.

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11Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Le ferie dell’ospedaliero

a cura diMarco Perelli Ercolini

➔ È tempo di ferie.Ma quanti medici ospedalieri riusciranno afare le ferie, se non impegnandosi con tur-ni massacranti?Le ferie sono un diritto-dovere di ogni lavo-ratore e, in particolare, il diritto alle ferie(quale giusto riposo dopo un anno di lavo-ro, atto a consentire il recupero delle ener-gie psicofisiche e a soddisfare le esigenzericreative, culturale e socio-famigliari), co-stituendo un principio di rilievo costituzio-nale, non è un bene disponibile né da partedell’amministrazione ospedaliera, né daparte del medico e, pertanto, risulta nullaogni rinuncia o elisione in tal senso.Non va inoltre ignorata dai relativi respon-sabili (Direttore di struttura, Direzione Sa-nitaria e Direttore generale) la nuova legi-slazione sull’orario di lavoro che coldecreto legislativo 213/04 ha inoltre intro-dotto le sanzioni per le inadempienze: unasanzione amministrativa da 130 a 170 eu-ro per ciascun periodo violato (se il Diri-gente di struttura per motivi di servizio nonriesce ad accordare le ferie nei tempi emodi previsti, a scarico delle responsabi-lità, deve inoltrare alla Direzione sanitariala segnalazione, onde la stessa provvedanel rispetto di quanto previsto dalla leggee dalle norme contrattuali).La sanzione, prescrivibile in cinque annidalla violazione, viene irrogata se rilevata insede ispettiva o dietro denuncia motivatadell’interessato.Ma certamente un nodo cogente sarà losmaltimento delle ferie degli anni pre-gressi: contrattualmente entro i primi seimesi dell’anno successivo, per legge in-

vece con possibilità entro diciotto mesi.Quale, dunque, è la normativa attuale?All’ospedaliero in ogni anno solare di servi-zio spettano 30 giorni lavorativi, con unadifferenza per i neoassunti, ai quali spetta-no per i primi tre anni due giorni in meno.Se l’orario settimanale è articolato su cin-que giorni, il sabato è considerato non la-vorativo e i giorni di ferie spettanti sono ri-dotti di quattro.Il medico ospedaliero ha anche diritto, perciascun anno, secondo quanto previstodalla legge 23 dicembre 1977 numero 937,a ulteriori due giorni di ferie.Il periodo di ferie deve essere riconosciutoin proporzione al periodo che verrà presta-to nell’anno.Pertanto coloro che sono assunti poste-riormente alla data del 1° gennaio hannodiritto ad usufruire un numero di giornateproporzionalmente al periodo di servizio(rapportato a mese, tenendo presente chela frazione di mese superiore ai quindicigiorni è considerata a tutti gli effetti comemese intero) che presteranno nell’anno enon, quindi, commisurate ai mesi di servi-zio già effettuati.Agli anestesisti, sottoposti ad intossicazio-ne cronica da gas e vapori anestetici, spet-tato ulteriori 8 giorni e ai radiologi e all’altropersonale, riconosciuto sottoposto al ri-schio di radiazioni ionizzanti, altri 15 giorni.Questi ulteriori periodi di riposo dovrebbe-ro essere effettuati in una unica soluzione epossibilmente lontano dal periodo di ferieordinarie.Le ferie possono essere fruite anche frazio-natamente nel corso di ciascun anno sola-re in periodi programmati dallo stesso me-dico nel rispetto delle esigenze connesseai compiti di istituto e organizzativi dell’o-spedale.Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre,tranne casi eccezionali, al medico dovreb-be essere garantito un periodo di almeno15 giorni continuativi di ferie.Se per comprovate esigenze di serviziouna Amministrazione rinvia, riduce o so-spende il periodo feriale già autorizzato, è

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12 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

tenuta al rimborso delle spese che il lavo-ratore ha sostenuto, purché documentate,nonché al pagamento dell’indennità di mis-sione per la durata del viaggio di rientro.Va rilevato come molti medici, per motiviper lo più di servizio, in modo del tutto ille-gittimo, non riescono a effettuare tutte leferie nell’arco temporale previsto e perdonodiversi giorni, anche se la Direzione sanita-ria, cui competono funzioni organizzative,dovrebbe vigilare affinché il diritto-doverealle ferie non venga meno.Il godimento delle ferie dovrebbe avvenireentro l’anno solare e non dovrebbe essererinviato o interrotto se non per eccezionalie motivate esigenze di servizio.Solo in caso di indifferibili esigenze di servi-zio che non abbiano reso possibile il godi-mento nel corso dell’anno, le ferie potran-no essere fruite entro il primo semestredell’anno successivo.Il diritto alle ferie, poiché irrinunciabile, nonè monetizzabile.Solo in caso di cessazione dal rapporto dilavoro, le ferie residue non fruite per esigen-ze di servizio o cause indipendenti dalla vo-lontà del medico, debbono essere pagate.A questo proposito ricordiamo che l’inden-nità per ferie non godute, seppur abbia na-tura risarcitoria, è soggetta a IRPEF, rien-trando ordinariamente nel monte retributivoe solo se pagata al di fuori dei periodi di rife-rimento va assoggettata ai fini fiscali alla tas-sazione separata specificatamente previstaper gli emolumenti arretrati (circolari del Mi-nistro delle Finanze 30 ottobre 1992 numero31 e 12 gennaio 1995 numero 5/2191).Data la natura dell’istituto del riposo an-nuale che ha lo scopo di ritemprare il lavo-ratore dipendente dalle fatiche dell’attivitàlavorativa, il diritto alle ferie è strettamentecollegato alla esigenza e alla piena effica-cia del rapporto di lavoro.Fanno maturare le ferie:• i periodi di astensione obbligatoria e i

periodi di astensione facoltativa per gra-vidanze e purperio o per malattia delbambino per i primi trenta giorni per iquali spetta la retribuzione per intero nei

primi tre anni di vita del bambino• le assenze per malattia o infortunio• i periodi di assenza per richiamo alle armi• i periodi di assenza per adempimento di

funzioni presso seggi elettorali• le assenze dovute a permessi retribuiti

(partecipazione congressi, concorsi oesami; lutti famigliari; particolari motivipersonali o di famiglia)

• il congedo matrimoniale• i permessi previsti dalla legge 104/92 per

l’assistenza ai figli handicappati.Non maturano le ferie, invece:• per i periodi di aspettativa concessa al

lavoratore chiamato a cariche pubblicheelettive o cariche sindacali provinciali onazionali

• per le assenze da sciopero• per le assenze per il servizio militare di leva• nei periodi di astensione facoltativa per

puerperio e nelle assenze riconosciuteper malattia del figlio oltre i trenta giornidi assenza totalmente retribuita.

Le ferie vengono sospese per malattieche si protraggano per più di tre giorni odiano luogo a ricovero. L’Ente, cui va in-viata la relativa certificazione medica,deve essere tempestivamente informato.Le ferie interrotte riprendono a decorrerealla cessazione della malattia fino al lorotermine come preventivamente fissato;non è quindi consentito al lavoratore diprolungare di sua iniziativa il periodo ferialeper compensare i giorni di malattia.Alcune Amministrazioni non permettonodi attaccare consecutivamente le ferie alperiodo di assenza per malattia.In particolare il periodo di ferie non è riduci-bile per assenza per malattia o infortunio epertanto se tali assenze si sono protratteper l’intero anno solare, il godimento delleferie avverrà anche oltre il termine previstodei sei mesi oltre l’anno di riferimento.Da rilevare che le assunzioni temporaneein ambito ospedaliero mediante contrat-to libero-professionale, se non espressa-mente previsto tra le clausole sottoscrit-te tra le parti, non danno diritto a periodoferiale retribuito.

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13Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Lettera apertaIl sottoscritto Specialista Oncologo,sperando di fare cosa condivisa da altricolleghi, segnala quanto segue:1) Tutti gli antiblastici per uso parente-

rale possono essere prescritti soloda “medici ospedalieri” e distribuibilidalle sole farmacie degli ospedali.

2) A mio parere, che credo condivisibileda altri colleghi oncologi, tale limita-zione viola la libertà prescrittiva delmedico in senso generale e, in parti-

colare, di chi, non più operante nellestrutture ospedaliere, si dedica allacura dei tumori maligni, limitandonecosì la libertà professionale.

3) Si chiede pertanto un Suo interventoaffinché, se possibile, tale anomaliavenga eliminata.

La richiesta viene posta perché tali farmacipossano essere prescritti anche dal Medi-co Oncologo non ospedaliero previo “Pia-no Terapeutico”.

Dott. Sigerio CastellariOncologia Generale e Radiologia

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A fine annochiamata perl’opzione traTfr o Fondi pensionea cura diMarco Perelli Ercolini

➔ Tfr o previdenza complementare?Tra poco potrebbe essere emanato undecreto di attuazione e, allora, in man-canza di opzione entro sei mesi il silen-zio-assenso sarà vincolante per deviareil Tfr maturando verso la previdenzacomplementare.Si parla di data ultima il 31 dicembre.L’INPDAP ha già approntato, invece,le procedure per l’opzione dal tratta-mento di fine servizio (Tfs) al Tfr per idipendenti in servizio prima del 31 di-cembre 2000 (dopo tale data tutti ineoassunti in ospedale sono a Trf). In-fatti i titolari dell’indennità premio diservizio potranno aderire al II pilastrodella previdenza solo esercitando

l’opzione al trattamento di fine rap-porto (Tfr).Ma c’è convenienza?Nel caso della deviazione del Tfr ai Fon-di pensione il lavoratore non potrà piùrichiedere anticipazioni del Tfr (questoistituto vale solo nel privato e per oranon è esteso al settore pubblico) e so-prattutto ogni volta che cesserà un rap-porto di lavoro non potrà usufruire subi-to della “liquidazione”: infatti soloquando raggiungerà i requisiti per iltrattamento previdenziale (pensione)potrà godere dei benefici previsti daquesto istituto. Inoltre va tenuto pre-sente che mentre il Tfr darà all’età pen-sionabile un somma sicura anche secon una rivalutazione molto contenuta,i fondi pensione sono soggetti alle flut-tuazioni dell’economia che potrebberoal limite erodere lo stesso capitale.Nello stesso tempo va però anche dettoche i Fondi pensione costituiscono unrisparmio previdenziale forzoso stuzzi-cante soprattutto se unito alla contribu-zione datoriale e ai vantaggi fiscali.Ma attenzione che il Tfr viene liquidatosotto forma di capitale, mentre il Fondopensione eroga in gran parte una rendi-ta e in caso di decesso viene escluso ilcapitale e rimane solo un trattamentoindiretto di reversibilità.Ci sono dunque dei pro e dei contro.Certamente molti dubbi sorgono invece

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sull’opportunità di passare dal tratta-mento premio di servizio (ex liquidazioneINADEL) al Tfr.

È consigliabile, dunque, valutare oculata-mente cosa fare anche in relazione allapropria situazione famigliare e economica.

1. garantirsi a fine dell’età lavorativa un certo grado di ulteriore pensione2. crearsi una pensione complementare senza sacrifici contributivi particolari

PRO3. avere somme impegnate in enti sottoposti a controlli di gestione e vi-gilanza e non lasciate al datore di lavoro che potrebbe in un domani ri-velarsi insolvente4. una certa scelta del fondo da parte del lavoratore

1. prolungamento all’età pensionabile della percezione delle somme2. nessuna possibilità di anticipazione di somme (per ora prevista solonel regime privato)

CONTRO 3. solo una parte in capitale, l’altro va in rendita periodica4. in caso di decesso il Tfr spettava agli eredi che in questo caso avreb-bero solo il trattamento indiretto

Per una valutazione più approfondita ri-portiamo la normativa che regola il Tfr.Per il trattamento di fine rapporto(Tfr) èprevisto un accantonamento pari alla re-tribuzione annua (per ciascun anno diservizio o frazione di anno) divisa per13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota dicomputo è del 6,91 per cento cioè uno0,50 per cento in meno rispetto a quelladei lavoratori privati (7,41 %) che hannocompresa la contribuzione a loro caricodestinata al fondo di garanzia per il Tfristituito presso l’INPS.Per il pubblico dipendente la retribuzioneutile contiene le stesse voci prese a cal-colo del premio di servizio (ogni ulterioremodifica dovrà essere prevista nella con-trattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusionedella quota maturata nell’anno, sono ri-valutate al 31 dicembre di ogni anno, conla applicazione di un tasso costituitodall’1,5 % e dal 75 % dell’aumento del-l’indice dei prezzi al consumo per le fa-miglie di operai e impiegati accertatodall’ISTAT, rispetto al mese di dicembredell’anno precedente.Dalle somme accantonate, figurativa-mente dall’INPDAP, viene scomputataannualmente l’imposta sostitutiva nellamisura dell’11% sui rendimenti cioè sullerivalutazioni operate (decreto legislativo47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindiassoggetto ai fini fiscali per la sola quotacapitale senza la pregressa riduzione dieuro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

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15Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Un “EROESANTO” nondimenticato -dr. Antonio De Biase

➔ Durante la guerra dopo il 9/9/1943 leCaserme Rosse (colore dei suoi mattoni)furono adibite a Campo di concentra-mento di transito verso Fossoli e Veroniper la Germania.Prima furono transitati i militari Italiani,poi i Carabinieri di Roma (fatti prigionieriper ordine di Graziani (prot. 269 Gen.Delfino) poi gli Ebrei e infine i rastrellatidella Toscana e poi gli Emiliani.

Ora il Buon Dr. De Biase, in ricordo deltrattamento che ricevettero già nel914/918, falsificò le diagnosi di idoneitàal lavoro coatto per la Germania ma, allaverifica dei medici tedeschi venne sco-perto e duramente malmenato a sanguee, gettato isolato per due giorni fra le ce-ste dei rifiuti, poi sparì.Si è appreso solo ora dalla testimonian-za degli ex prigionieri delle CasermeRosse (sono di età oltre gli Ottanta) daLUI beneficiati con segnalazione alQuartiere Sig. Mazzanti e al sig. SartiArmando.Il 25/4/05 fu data a me la pergamenaperché sapevano che avevo lavorato coiSig. Medici (Dr. Cipollani, Prof. Pascucci,Prof. Sciasia, Prof. Labriola, Dr. Miglioriecc.) come ex funzionario della CassaSoccorso A.T.C. e anche al BenemeritoMons. Salmi Giulio di Villa Pallavicini tremed. ORO perché era nel 944 il Pretinodelle Caserme Rosse.

Arbizzani Romeo

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CKF POLIAMBULATORIO PRIVATOCENTRO KINESI FISIOTERAPICO DI GIORNO s.a.s.

P.ZZA MARTIRI, 1/2 - 40121 BOLOGNA - � 051 24 91 01 - 25.42.44 r.a. - Fax 051 42 29 343e-mail: [email protected] - www.ckf-digiorno.com - Partita IVA 04141560377

Direttore Sanitario: Dott. LUCIO MARIA MANUELLI - Medico Chirurgo Special ista in FI-S IOKINESITERAPIA - ORTOPEDICA e in ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA

Autorizzazione Comune di Bologna P.G. 84545 del 21.05.2001

• ONDE D’URTO • LASER NEODIMIO: YAG • LASER CO2 • TECAR • IPERTERMIA • MAGNETO T.E.N.S. • T.E.N.S. ACUSCOPE• ELETTROSTIMOLAZIONI • ELETTROSTIMOLAZIONI COMPEX • CORRENTI DIADINAMICHE • CORRENTI INTERFERENZIALI • CORRENTI FARADICHE • CORRENTIGALVANICHE • IDROGALVANO • IONOFORESI • INFRAROSSI • ULTRAVIOLETTI • ULTRASUONI • PARAFFINA • RADAR • MASSAGGIO • MASSAGGIOLINFODRENAGGIO MANUALE • TRAZIONI VERTEBRALI • KINESI • RIABILITAZIONE FUNZIONALE • RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA • RIABILITAZIONE RESPI-RATORIA • MANIPOLAZIONI VERTEBRALI MANU MEDICA • R.P.G. RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE • ISOCINETICA • PALESTRA GENERALE

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16 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

Bando di concorso perborse di studio per ilperfezionamento all’estero di giovanimedici finanziate dall’Ordine dei MediciChirurghi e Odontoiatri di Bologna

Art. 1Tipologia delle borse di studio

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-toiatri di Bologna intende e promuove ilmiglioramento culturale e l’acquisizionedi innovate capacità professionali tra igiovani medici in modo tale da incre-mentare il patrimonio conoscitivo, laqualità scientifica e l’appropriatezzadelle cure nell’ambito della Provincia diBologna. A tal fine l’Ordine dei Medicimette a disposizione un finanziamentoannuale per l’attribuzione di tre borse distudio da 6000 euro ciascuna per i gio-vani medici meritevoli e impegnati inprogetti di ricerca rilevanti per la comu-nità bolognese.

Art. 2Caratteristiche dei progetti

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoia-tri di Bologna attiva un bando provincialeper l’erogazione di 3 borse di studio afronte di progetti di ricerca/approfondi-mento presentati nei tempi e nei modi dicui all’art. 3. Al bando possono partecipa-re solo medici iscritti all’Ordine dei Medicidi Bologna da non più di sette anni. Leborse di studio sono erogate per un pe-riodo di sei mesi e non sono rinnovabili.

Art. 3Modalità di presentazione

della domanda

La domanda di partecipazione, da redi-gersi in carta semplice, deve presentarea) progetto di ricerca/approfondimentob) titoloc) finalità (massimo 10 righe)d) metodologia (massimo 30 righe)e) risultati attesi (massimo 15 righe)f) bibliografia per esteso (massimo 3 la-vori)Devono inoltre essere allegati:1) lettera di presentazione di un Tutor• il tutor deve essere iscritto all’Ordinedei Medici di Bologna• la lettera deve specificare in che con-testo la ricerca si inserisce;2) lettera di accettazione del tutor stra-niero ove verrà svolta la ricerca/ap-profondimento, nella quale si dovràspecificare:• la sede dove la ricerca verrà svolta(tale sede deve essere di riconosciutovalore internazionale)• un breve curriculum vitae del respon-sabile.La data di scadenza del bando è statastabilita dal Consiglio Direttivo per il 15settembre 2005.La documentazione dovrà essere pre-sentata o fatta pervenire al Presidentedell’Ordine dei Medici Chirurghi edOdontoiatri di Bologna, in via Zaccheri-ni Alvisi, 4 - 40100 Bologna, entro e nonoltre la data di scadenza.Nella domanda il candidato dovrà pre-sentare sotto la propria responsabilità:• Cognome, nome, data e luogo di na-scita, cittadinanza, residenza, numerodi telefono e recapito eletto ai fini delconcorso.• Il diploma di laurea posseduto, conindicazione della data e della votazioneconseguita.• Certificato di iscrizione all’Albo deiMedici.• Di aver conoscenza della lingua stra-

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niera in cui sono tenuti i corsi che intendefrequentare presso l’istituzione prescelta.

Art. 4Valutazione

La borsa sarà assegnata dopo la valuta-zione comparativa delle domande pre-sentate dai candidati che ne hanno fattorichiesta. Sarà inoltre sostenuto un collo-quio volto ad illustrare le caratteristichedel progetto, le finalità dell’interesse col-lettivo e alla necessità della comunitàmedico scientifica della provincia di Bo-logna.La valutazione avverrà il giorno 14 otto-bre alle ore 11 presso la sede dell’Ordinedei Medici.Per la valutazione dei progetti sarà costi-tuita una commissione giudicatrice com-posta da:• Il Presidente della Commissione, nomi-nato dal Consiglio Direttivo dell’Ordinedei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bo-logna• Il Dr. Michele Ugliola, tesoriere• Un terzo membro ad honorem, da sce-gliere tra il Dott. Enzo Castiglione e ilProf. Fabio Roversi Monaco.La commissione avrà mandato annuale.

Art. 5Conferimento borse

Al termine dei lavori la Commissione giu-dicatrice formulerà apposita graduatoriadi merito che sarà affissa presso la sededell’Ordine dei Medici di Bologna.Il vincitore perde diritto alla borsa stessain caso di rinuncia o espressa comunica-zione di disdetta da parte dell’istituzioneestera.Le borse di studio non danno luogo atrattamenti previdenziali, né a valutazioniai fini della carriera giuridica o economici

né a riconoscimenti automatici ai fini pre-videnziali.Le borse di studio non sono incompatibi-li con altre borse.

Art. 6Atti conclusivi

I Medici che usufruiranno della borsa distudio dovranno, nelle pubblicazioni ef-fettuate durante o anche grazie al finan-ziamento ottenuto, inserire un ringrazia-mento all’Ordine dei Medici Chirurghi edOdontoiatri di Bologna.Inoltre dovranno, entro sei mesi dal rien-tro in Italia produrre una relazione chepresenteranno in una adeguata occasio-ne promossa dall’Ordine allo scopo diaggiornamento e divulgazione dei risul-tati.

Art. 7Erogazione della Borsa

L’importo della borsa di studio verrà ero-gato a cura dell’Ordine dei Medici me-diante una relativa delibera. L’importodella borsa è di 1000 euro al mese persei mesi a fronte di un eguale corrispetti-vo in scontrini fiscali e/o fatture inerenti.L’erogazione sarà anticipata in una unicasoluzione alla partenza della sede stra-niera con l’obbligo di presentare la docu-mentazione suddetta.

Art. 8Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 31-12-1996 en. 675 e successive modificheed integrazioni, i dati personali forniti daicandidati con le domande di partecipa-zione al concorso saranno trattati per lefinalità connesse alle procedure di con-ferimento della borse e alla successivagestione dell’attività correlate.

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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALIAGGIORNATO AL 9/06/2005

Cognome - Nome Indirizzo TelefonoAGAJ JERIV Via Gherardi, 5 - Bologna 033/24.12.377AGOSTINI FEDERICA Via Bencivenni, 25 - Bologna 051/40.51.22 - 347/31.86.030AHMED SHEIKH MAYE HODMAN Via del Carpentiere, 56 - Bologna 051/53.38.38 - 333/76.28.084AL-DANNOUN AHMAD Via Marconi, 3 - Casalecchio di Reno 338/33.93.036 - 392/41.15.762ANDRUCCIOLI CRISTIANA V.lo Ponticelli, 3 - Bologna 051/27.08.98- 334/32.81.818ANTONIONI MARCELLO Via Saragozza, 63 - Bologna 333/53.69.458BENEDETTI EMANUELA Via S. Felice, 121 - Bologna 335/56.19.093

Via Massarenti, 41 - S. Giovanni in PersicetoBERTONCELLI DEBORAH Via Brodoloni, 6 - Bologna 051/56.40.34 - 338/44.64.738BIANCHI CARLOTTA Via Costituzione, 17 - Casalecchio di Reno 051/29.89.093 - 349/77.14.569BIANCHINI SILVIA Via P. Mengoli, 20 - Bologna 051/34.12.65 - 347/76.04.654BIAZZO DANIELA Via Mulino Parisio, 6 - Bologna 349/56.64.115BOCCIA LORENZA Via Borgo S. Pietro, 99 - Bologna 333/10.87.014BONANNO GIANLUCA Via P. Fabbri - Bologna 051/30.38.59 - 347/46.71.421BONAVINA GIUSEPPE Via Mura di Porta Castiglione, 3 - Bologna 051/58.01.97 - 340/29.79.142BORRI FRANCESCO Via Breventani, 10 - Bologna 051/61.54.817 - 347/53.31.438

328/62.24.618BOVINA GABRIELE Via Argini Nord, 4738 - Crevalcore 051/98.73.23 - 380/41.35.207CARBONE CATERINA Via Massarenti, 222 - Bologna 051/34.74.66 - 348/76.33.402CARLÀ ELIDE MARIA Via F. Albani, 17 - Bologna 051/35.32.94 - 349/43.39.539CARUSO LORELLA Via L. Berti, 2 - Bologna 051/55.40.79 - 328/92.58.209CIPRIANI LINDA Via Albini, 2 - Bologna 349/87.49.563CONGEDO ENRICO MARIA Via Mascarella, 30 - Bologna 051/22.03.42 - 347/00.81.655DAMIANO GIUSEPPE P.tta Carlo Musi, 1 - Bologna 347/31.15.267DAVIDOVITS MICHAL Via B. Marcello, 20 - Bologna 051/62.33.536 - 339/35.11.175D’ECCLESIA ANNARITA Via Orlandi, 3 - S. Lazzaro di Savena 329/71.26.175DE CRISTOFARO ENRICO Via Dell’Argine, 29 - Bologna 348/38.20.746DETORAKI MARIA Via Vizzani, 37 - Bologna 348/89.80.610DI LIETO CRISTIANA Via Pizzardi, 16 - Bologna 051/30.25.33 - 338/23.15.557FALZONE FRANCESCA Via G. Pacini, 1/C - Caltanisetta 0934/45.95.735 - 349/32.55.347FIORINI MASSIMO Via Casale, 4 - S. Lazzaro di Savena 051/60.12.632 - 349/32.52.049GRAZIOSI MADDALENA Via Riva di Reno, 118 - Bologna 051/26.49.60 - 340/73.07.803GUERNELLI BARBARA Via Montelungo, 6 - Bologna 347/60.32.516IELASI ALFONSO Via A. Righi, 1 - Bologna 051/58.79.943 - 338/84.33.189LIO VALENTINO Via Massa Carrara, 4 - Bologna 051/18.92.317 - 348/65.25.277LOTTI ENRICO MARIA Via Bollettini, 18 - Bologna 328/21.96.313LUCONI SILVIA Via Solari, 7 - Bologna 339/36.27.900MACOVEI DOINA Via Chiesa di Viadagola, 18 - Gran. dell’Emilia 051/76.02.68 - 339/88.73.512MANCINI STEFANO Via Milano, 48 - Bologna 051/54.36.44 - 347/86.94.181MARASCO RITA Via S. Serlio, 32 - Bologna 051/37.40.33 - 349/74.84.073MASCIA ANGELA Via Giambologna, 14 - Bologna 338/18.45.346MATTARELLI MAURO Via M. Conti, 51/E - Idice S. Lazzaro di S. 347/92.02.851MATTEI FRANCESCA Via Milazzo, 19 - Bologna 051/25.43.43 - 340/16.04.074MEI LINDA Via Stazione - Porretta Terme 051/58.75.615 - 347/76.43.462MICONI ALESSANDRA Via Torleone, 10 - Bologna 051/30.84.78 - 343/46.23.147MOSCARDELLI ELISA Via Mazzini, 54 - Bologna 051/30.93.44 - 320/30.09.747MURAGLIA ALESSANDRO Via Tibaldi, 1/4 - Bologna 349/77.73.718MURATORI GIUSEPPE Via Riva di Reno, 56 - Bologna 051/52.26.94 - 338/60.33.803MUSCOLO PATRIZIA Via Guerrini, 7 - Bologna 339/81.91.400NANNI LISA Via Romagnoli, 40 - Bologna 051/44.22.39 - 347/77.30.083

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19Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

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NDONGKO AFIANDEM Via Guelfa, 68 - Bologna 051/60.14.703 - 349/05.49.054NTRETA MARIA Via A. Massone, 1 - Bologna 051/30.97.34 - 347/01.83.143ORAZI LUCA Via Albini - Bologna 347/86.16.380PEREZ CRISTIAN MANUEL Via O. Regnoli, 50 - Bologna 051/25.16.97 - 338/11.87.790POLI FRANCESCA Via Malta, 7 - Bologna 335/65.31.677PRATI ANDREA Via Morandi, 5 - Pianoro 347/83.94.839RIPANI RAFFAELLA P.zza Porta Mascarella, 1 - Bologna 051/25.12.49 - 347/50.05.518RIZZO ALESSANDRA Via Francesco Rocchi, 20 - Bologna 347/62.72.570RIZZUTI SIMONA Via Vittorio Veneto, 38 - Bologna 347/68.86.349SABETTI ANNARITA Via P. Palagi, 25 - Bologna 051/39.31.82 - 328/33.92.178SANTICCHIA SONIA Via Calmieri, 7/5 - Bologna 051/34.62.89 - 320/36.75.109SERRAO ANTONINO Via Milano, 12 - Parma 0521/77.43.53 - 348/89.97.451Solo nei mesi di giugno, agosto e settembreSIFAKI EVANGELIA Via Mengoli, 34 - Bologna 328/26.12.987STAFA ALTIN Via Barberia, 24 - Bologna 349/58.70.970TSANITA STAVROULA-CHAROULA Via Murri, 8 - Bologna 051/30.84.51 - 348/03.28.636TURILLI PAOLA DANIELA Via Caravaggio, 20 - Casalecchio di Reno 349/23.03.676UJKAJA MANJOLA Via N. Pisano, 36 - Bologna 051/53.17.26 - 340/33.96.347VACCARISI DAVIDE CORRADO Via della Salita, 23 - Bologna 339/28.36.797VENTURA ELISABETTA Via Pasubio, 61 - Bologna 333/22.05.287

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ

Cognome - Nome Specializzazione TelefonoBAIOCCHI MASSIMO Anestesia e Rianimazione 347/44.32.960BELMONTE SIMONA Neuropsichiatria Infantile 347/79.84.005BERNARDI ALESSANDRA Oncologia 338/90.75.037CARACCIOLO DOMENICO Ginecologia e Ostetricia 051/39.90.43 - 347/03.05.503CIANCIMINO SAVERIO Odontoiatra 339/20.37.061DE TOMA DAMIANA Medicina Interna 051/39.75.12DE PASQUALE ANNA Radioterapia 329/01.17.643FABBRI SILVIA Oftalmologia 328/18.84.312GARUTI SILVIA Oftalmologia 338/25.35.341GIORGI GIUSEPPE Otorinolaringoiatria 349/38.18.064KURIA FREDRICK G. Medicina Interna 380/42.51.331LABELLARTE IVANA Otorinolaringoiatria 349/84.86.351LAVEGLIA SABINO Medicina del Lavoro 051/36.34.05 - 338/23.79.945LENZI FRANCESCA Chirurgia Generale 051/58.92.02 - 339/41.13.630LUCENTE PASQUALE Dermatologia e Venerologia 051/38.04.62MATTEINI PAOLA Igiene e Medicina Preventiva 051/44.32.41 - 339/48.19.676MENNA GIUSEPPE Pediatria 051/62.31.824 - 333/99.26.185MONORCHIO SAVERIO Igiene e Medicina Preventiva 051/56.45.45 - 328/69.66.126MORARA DONATELLA Psichiatria 051/34.06.28 - 347/41.01.641MUSIANI MARIA Corso di Formazione in Medicina Generale 051/62.40.624 - 338/87.11.502NERI GERMANA Medicina fisica e riabilitazione 339/89.58.686PALMONARI VALERIA Medicina Interna 051/61.66.718 - 347/42.54.733PICCALUGA PIER PAOLO Ematologia 051/63.63.973 - 338/63.70.578RUGHI MORENA Dermatologia e Venerologia 333/47.48.242SARTI MANUELA Oncologia 051/62.59.618 - 320/11.36.618TARTAGLIA ANDREAS Endocrinologia e Malattie del Ricambio 051/34.68.42 - 333/21.21.566VENTURI MARTA Medicina Interna 051/53.57.43 - 333/61.66.366VISENTIN STEFANO Pediatria Preven. e Puericoltura 051/23.13.29

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Invito per stipulare convenzionicon medici specialisti

➔ Si trasmette l’invito diretto a tutte lestrutture sanitarie ed ai singoli medici fi-

nalizzato alla stipula di convenzioni perl’esecuzione di visite specialistiche car-diologiche e psichiatriche sui richiedentiprestazioni previdenziali all’INPS pressoil Centro Medico Legale Polispecialisticodella Direzione Regionale, con preghieradi dare ampia pubblicità all’invito, anchemediante pubblicazione sul BollettinoNotiziario.Per ogni eventuale informazione si pregadi mettersi in contatto con lo scriventeutilizzando i seguenti numeri telefonici:051 256 394-396-397 - Fax 051 256399E-mail: [email protected]

Dr. Nicolò de Trizio

Invito diretto a tutte le strutturepubbliche o private e a singoli professionisti finalizzato alla stipula di convenzioni peresecuzione di visite specialistiche edesami diagnostici

➔ Si porta a conoscenza dei soggettiinteressati l’invito diretto a tutte le strut-ture pubbliche o private, o a singoli pro-fessionisti che, essendo in possesso dispecifici requisiti, si dichiarino disposti astipulare convenzioni mirate all’esecu-zione di prestazioni mediche specialisti-che per le specifiche necessità del Cen-tro Medico Legale Polispecialistico dellaDirezione Regionale INPS Emilia Roma-gna, Via Milazzo 4/2 Bologna.Le strutture sanitarie a cui è rivolto l’invi-to sono da individuare in:• Strutture pubbliche• Strutture private (convenzionate o noncon il S.S.N.)• Medici specialisti libero professiionisti.Le Strutture pubbliche sono rappresen-tate dagli Enti ospedalieri, così come de-finiti ai sensi del 1° comma art. 19 leggen° 132 del 12 febbraio 1968, dagli ambu-latori e dai presidi territoriali delle Azien-de Unità Sanitarie Locali così come defi-niti ai sensi della legge n° 833 del 23dicembre 1978 e successive modifica-zioni e integrazioni.I presidi di diagnostica strumentale e di la-boratorio devono rispondere ai requisiti mi-niti di strutturazione, dotazione strumenta-le e qualificazione funzionale del personale

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così come definiti al comma 12 art. 25, leg-ge n° 833 del 23 dicembre 1978.Le Istituzioni sanitarie di carattere priva-to, comprensive di Istituti ed Enti eccle-siastici civilmente riconosciuti che eser-citano assistenza ospedaliera, dovrannoessere in regola con le Leggi regionaliche disciplinano l’autorizzazione e la vi-gilanza sulle suddette istituzioni secondoquanto previsto dall’art. 43 legge n° 833del 12 dicembre 1978; dette strutturedovranno possedere i requisiti strutturalitecnologici e organizzativi minimi richie-sti per l’esercizio delle attività sanitarie,secondo quanto previsto dall’art. 4 leggen° 502 del 30 dicembre 1992.Le Strutture operanti nel campo della ra-diologia, dovranno dichiarare di essere inregola con l’applicazione delle normepreviste dal Dlgs n° 187 del 26/05/2000.Gli specialisti libero professionisti do-vranno essere in possesso del Diplomadi laurea in medicina e chirurgia, Diplomadi abilitazione professionale, Iscrizioneall’albo professionale, Diploma di spe-cializzazione nella branca per cui si con-venzionano conseguito da non meno dicinque anni.L’ubicazione della Struttura dovrà esserecompresa nell’ambito cittadino e dovràconsentire l’accesso anche ai disabili.Tutte le Strutture o i soggetti, che aderirannoe che ne hanno l’obbligo, dovranno esserein regola con il versamento dei contributi as-sicurativi obbligatori dovuti all’Istituto.Oggetto delle convenzioni potranno esseretutte le visite specialistiche delle varie bran-che e tutti gli esami, contemplati nell’Alle-gato 1 del Decreto del Ministro della Sanità22 luglio 1996, pubblicato su Gazzetta Uffi-ciale n° 150, del 14/09/1996, necessarie asoddisfare l’insieme delle competenze isti-tuzionali dell’attività sanitaria medico legaledell’INPS; in particolare per il Centro Medi-co Legale Polispecialistico Regionale INPSsi rendono necessarie prestazioni speciali-stiche nelle seguenti discipline:1) CARDIOLOGIA2) PSICHIATRIA

Le tariffe per le prestazioni rese sono quel-le indicate nel Decreto del Ministro dellaSanità 22 luglio 1996, pubblicato sullaG.U. n° 150 del 14.9.1996, con le modifi-che stabilite dalla Giunta Regionale EmiliaRomagna. Le suddette tariffe andrannoautomaticamente aggiornate nel caso dimodifiche stabilite per Decreto del Mini-stro della Salute. Ai sensi della Circolare n°4 del 28.1.2005 dell’Agenzia delle Entrate,i compensi sono assoggettati ad IVA.I soggetti convenzionati dovranno garan-tire:1. La possibilità di effettuare le prenota-zioni anche on-line entro il termine mas-simo di cinque giorni.2. La consegna dei referti entro e non ol-tre 5 giorni lavorativi dall’effettuazionedell’esame.3. La disponibilità da parte dei liberi pro-fessionisti a svolgere l’attività specialisti-ca presso gli ambulatori INPS nei casi incui non sia previsto l’uso di particolari at-trezzature, con accettazione, in tal caso,di una riduzione tariffaria sugli accerta-menti strumentali effettuati del 20%.4. La disponibilità da parte dei liberi pro-fessionisti, qualora fosse necessariastrumentazione specifica non presentenegli ambulatori INPS, ad utilizzare lapropria attrezzatura portatile, la cui ma-nutenzione ed eventuale assicurazionecontro furti e/o danneggiamenti, rimanea carico del proprietario.Il servizio dovrà essere svolto con le se-guenti modalità.• Gli accertamenti effettuati dovrannoessere compilati sugli appositi modellipredisposti dall’INPS.• Prima di procedere all’esecuzione del-l’esame richiesto, accertare l’identitàdell’assicurato mediante valido docu-mento di riconoscimento, i cui estremidovranno essere riportati sulla relazionedell’esame effettuato.• Limitatamente agli accertamenti radio-logici i radiogrammi dovranno:a) riportare, con metodo che le rendainalterabili, le generalità, la data di nasci-

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22 Bollettino Notiziario n° 7 luglio 2005

ta della persona esaminata e la data diesecuzione dell’esame;b) essere consegnati unitamente ai referti.Le visite e gli accertamenti strumentali, fi-nalizzati all’accertamento della ridotta ca-pacità lavorativa degli assicurati, dovran-no essere effettuati tenendo presenti lelinee guida diagnostico-strumentali detta-te dalla Comunità scientifica internaziona-

le, onde contenere tutti gli elementi ne-cessari ed indispensabili per giungere aduna corretta valutazione medico-legale.

Il Dirigento Medico 2° livelloDr. Nicolò de Trizio

Il Direttore RegionaleDr. Francesco Papa

Medici, nonpiù di 48 oresettimanali➔ Il Tribunale di Bolzano bocciaun’ordinanza della Provincia che au-mentava a 56 ore l’orario dei sanitari

Il Tribunale di Bolzano ha accolto il ricor-so presentato dalle associazioni sindaca-li dei medici ospedalieri, che definisce il-legittima un’ordinanza della provincia

con la quale si aumentava a 56 ore l’ora-dio dei sanitari. Rovesciando quanto sta-bilito in primo grado, la decisione defini-sce illegittima l’ordinanza della provinciaemessa il 7 febbraio scorso sulla materiae che aveva dato luogo a vivaci polemi-che e ad agitazioni da parte dei destina-tari del provvedimento. Secondo la deci-sione, l’ordinanza provinciale violerebbela normativa europea e quella nazionaleper la quale l’orario massimo di lavoronon può superare le 48 ore settimanali,compresi gli straordinari. La notizia è sta-ta diffusa dall’Anaao, il più rappresentati-vo dei sindacati dei camici bianchi, cheha manifestato comprensibile soddisfa-zione per questa decisione del tribunale.

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Onorari per lesostituzionimedico di medicina generale e pediatra di libera sceltaMEDICO DI MEDICINA GENERALE

➔ Visto il favore con il quale gli scorsianni i medici di medicina generale ed icolleghi sostituti hanno accolto le “tariffeindicative” proposte dall’Ordine dei Me-dici di Bologna si ritiene utile pubblicarele tariffe aggiornate al 2005:a) medico con meno di 1000 pazienti:

62 euro al giorno (–20% di ritenutad’acconto da versare da parte del me-dico titolare che si fa sostituire = 49,60euro netti al giorno);

b) medico con numero di pazienti com-preso tra 1001 e 1499: 92 euro al gior-no (–20% = 73,60 euro netti al giorno);

c) medico massimalista: 111 euro al gior-no (–20% = 88,80 euro netti al giorno).

Le cifre riportate si riferiscono ai giornilavorativi; nei giorni prefestivi, visto chela disponibilità a ricevere le chiamate per

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visite domiciliari è di 2 ore (dalle 8 alle 10del mattino) si ritiene congruo venga pa-gata una cifra pari al 30% (e quindi ri-spettivamente 20,50 euro fino a 1000pazienti, 30 euro da 1001 a 1499, 36,50euro per i massimalisti).Si consiglia, infine, che le suddette cifrevadano adattate, col buon senso, al nu-mero reale dei pazienti.Ribadiamo che la “monetizzazione” delpaziente, in base alla quota capitaria èveramente avvilente (specie a queste ci-fre) ma è l’unica soluzione valida per po-tere regolamentare, in modo equo, i rap-porti tra medico titolare e sostituto.

PEDIATRA CONVENZIONATOa) da 0 a 400 assistiti = 73 euro al giorno

(–20% ritenuta d’acconto = 58,40 euro);b) da 401 a 799 assistiti = 100 euro al

giorno (–20% = 80 euro);c) da 800 assistiti in poi = 122 euro al

giorno (–20% = 97,60 euro);

In caso di assistenza prolungata:in caso di assenza oltre il 30° giorno ilmedico sostituto (che riceve l’interoonorario dalla AUSL) dovrebbe versareil 30% del suddetto importo al titolare(per contributo spese alla gestione dellostudio).

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AVVISO IMPORTANTE

Comune di Bologna

IL SINDACO

Viste:le ordinanze PG 121652/1998 e 172589/1998,relative alla Zona residenziale “E” com-prendente le strade: VIA BELLINZONA(tratto da Via Belluzzi al termine dellastrada in corrispondenza del civico 60) -VIA VALLE DI PREDA - VIA VOLTERRA -VIA LEVI CIVITA

le ordinanze PG 67104/1999, 74485/1999,97250/1999 relative alla Zona residen-ziale “D” comprendente le strade: VIAVALLESCURA - VIA CINO DA PISTOIA -VIA ODOFREDO - VIA SAN FREDIANO -VIA PETRARCA - VIA GUALANDI - VIABAMBAGLIOLI - VIA DELL’OSSERVANZA(tratto tra via San Mamolo e civici 17 e 32).Preso atto delle difficoltà oggettive ri-scontrabili per i medici che debbano re-carsi in visita domiciliare presso le abita-

zioni dei residenti in quelle zone, a causadella macchinosità dell’operazione diconsegna preventiva del permesso daparte del residente al proprio medico.Ritenuto opportuno individuare una solu-zione atta a rendere possibile la sostadei medici in visita domiciliare, in consi-derazione della loro specifica e premi-nente caratteristica di attività al serviziodel residente.Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice del-la Strada.Su proposta del Settore Mobilità Urbana

ORDINA

I medici che si recano in visita domicilia-re nelle zone citate in premessa potrannosostare nell’area per un tempo massimodi 30 minuti, da comprovarsi medianteesposizione di disco orario.Il veicolo in sosta dovrà esporre in manie-ra ben visibile sul parabrezza lo specificocontrassegno “medico in visita domicilia-re” rilasciato dall’Ordine dei Medici.Il presente provvedimento ha caratteresperimentale, e sarà soggetto a revisionedopo un congruo periodo di attuazione,tale da consentire una corretta valutazio-ne degli effetti.

p. il Sindaco Maurizio Zamboni

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COMUNICATO STAMPA

Schema Polizza Lloyd’s- RICS Italia2005Siglata la convenzione traLloyd’s e Royal Institution ofChartered SurveyorTesto Lloyd’s All Risks per gliiscritti al RICS Italia

➔ Il RICS Italia – Royal Institution ofChartered Surveyors – dopo una lungae approfondita ricerca di mercato tra lemaggiori compagnie Italiane ed Interna-zionali ha concluso, lo scorso 20 Mag-gio, una convenzione che permette, atutti i membri del RICS Italia Liberi pro-fessionisti o associati nelle varie formepreviste dalla legge, di stipulare a condi-zioni di favore una copertura assicurativadi Responsabilità Professionale con iLloyd’s di Londra.La polizza RICS Italia 2005 è formulatacon lo schema Lloyd’s di tipo “All Risks”,già collaudato con importanti associa-zioni e Consigli Nazionali (OICE, InAr-Sind, CNG, CNAL, CNC, ecc), secondo ilquale tutte le tipologie di sinistro sonocomprese salvo quelle esplicitamenteescluse, e prevede, a differenza delle po-lizze normalmente reperibili sul mercato,anche la garanzia dei danni “patrimonialio indiretti” senza sottolimiti rispetto almassimale generale.Le principali specializzazioni dei membriRICS Italia comprese in garanzia sono:Building Survey, Commercial Property,Construction, Dispute Resolution, Envi-

ronment, Facilities Management, Geo-matics, Management Consultancy, Plan-ning and Development, Plant and Machi-nery, Project Management, Research,Residential, Rural, Valuation. “L’importanza dell’accordo – dichiaral’Ing. Luciano Capaldo, Presidente delRICS Italia – è quella di aver creato unacopertura assicurativa completa, natadalla reciproca collaborazione, tramite laAEC Broker, tra gli assicuratori (Lloyd’s) eil RICS Italia, che garantisse anche in Ita-lia le attività professionali e le specializ-zazioni che i membri RICS esercitano alivello mondiale a condizioni economichedi ‘Convenzione’ ”.“Inoltre – sottolinea Fabrizio Callarà, Pre-sidente della AEC Broker – i membri delRICS Italia potranno stipulare singolar-mente la copertura assicurativa senza ne-cessità di un numero minimo di aderenti egodranno dell’assistenza professionalefornita dalla rete territoriale di Broker pro-fessionisti nostri corrispondenti”.“Dopo aver creato una fitta rete di con-venzioni per i professionisti italiani –continua Fabrizio Callarà – stiamo con-solidando la nostra nicchia con le asso-ciazioni internazionali di professionistioperanti in Italia confermandoci il Corri-spondente dei Lloyd’s specializzato nel-la Professional Indemnity”.Un documento illustrativo della polizza èvisibile nel sito Internet dell’AEC Broker(www.merloni.net) e sul sito del RICS Ita-lia (www.rics.org).

Per maggiori informazioni:RICS ItaliaVia Albricci, 9 20122 - Milanotel. 02.72006090 - Fax 02.72015845E-mail: [email protected] Internet : www.rics.org

AEC SpAPiazza delle Muse, 7 - 00197 ROMATel. 06.85332.1 - Fax 06.85332.333E-mail: [email protected]: www.merloni.net

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Ai blocchi dipartenza leverifiche perl’autorizzazionedegli studiodontoiatrici➔ Con l’art. l’art. 13 della legge n. 14del 3 febbraio 2003 è scomparsa la co-siddetta “annotazione” per i medici spe-cialisti in campo odontoiatrico. In prati-ca, come già noto, coloro che svolgonol’attività di dentista devono, per poter es-sere legittimati all’esercizio, essere iscrit-ti all’albo degli odontoiatri. Per questomotivo è stato richiesto dal coordinatoredella commissione di esperti L.R.34/98dell’ASL di Bologna l’elenco degli iscrittiall’albo “… in quanto l’accertamentoprevisto dalla delibera regionale 2520/04sarà completato anche dalla valutazionedell’iscrizione all’albo degli odontoiatri edalla segnalazione all’Ordine nel caso diesercizio di attività odontoiatrica di per-sona non iscritta”.Non è mia intenzione innescare polemi-che con colleghi che rispetto, soprattut-to, quando sono disposti a pagare in pri-ma persona per le proprie opinioni; loscenario che si apre va, però, valutatoattentamente, a maggior ragione da chinon è a fine carriera e non può contaresul cronico ritardo della giustizia italiana.

Nessuno mette in dubbio il diritto delmedico specialista in campo odontoiatri-co di esercitare questa professione. Lacondizione che si è creata è, però, similea quella dell’automobilista che per anninon ha causato incidenti o ricevute con-travvenzioni, ma fermato per un controlloha la patente scaduta. Questa condizio-ne non significa che non è più in grado dicondurre l’auto, ma questa gli è seque-strata lo stesso. L’esempio è banale, maforse spiega meglio di tante parole lacondizione di chi per scelta o per pigrizianon si è ancora iscritto all’albo degliodontoiatri. Il contemporaneo obbligo di dover auto-rizzare lo studio professionale (le primeverifiche sono attese poco prima dellevacanze estive) mi fanno sorgere un ulte-riore dubbio. È possibile autorizzare unprofessionista che non è legittimato? Sel’autorizzazione non è possibile, la suc-cessiva iscrizione porterà alla necessitàdi presentare una nuova domanda auto-rizzativa con la perdita della possibilità diusufruire delle deroghe? Il problema nonè di poco conto, anche perché i provve-dimenti previsti dalle normative in vigore,chiusura dello studio e possibile denun-cia penale ai sensi dell’art. 193 del testounico delle leggi sanitarie, fanno tremarei polsi. Nella speranza che gli 88 colleghiche ancora non hanno regolarizzato laloro posizione valutino attentamente il lo-ro comportamento formulo un calorosoin bocca al lupo a coloro che hanno lostudio in via Ragazzi del ’99 e aree limi-trofe. Come avrete già saputo la letterasorteggiata è stata la R e da questa lette-ra cominceranno le verifiche.

M. Venturi

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Per gentile concessione Aboca Museum

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

Normegenerali sullaorganizzazioneed ilfunzionamentodel ServizioSanitarioregionaleAVVERTENZA - Il testo viene pubblicatocon l’aggiunta delle note redatte dal Ser-vizio Affari Legislativi e Qualità della Nor-mazione al solo scopo di facilitarne la let-tura. (Decreto del Presidente della Giuntaregionale n. 466 del 17 settembre 1985).

segue NOTE ALL’ART. 3

6. Il Direttore generale nel disciplinatecon proprio atto l’organizzazione ed ilfunzionamento dell’Azienda deve, inol-tre, attenersi al rispetto dei principi di im-parzialità e trasparenza e prevedere che:a) l’attribuzione ai dirigenti di strutture

complesse, di cui al comma 1 dell’art.15-bis del decreto legislativo di riordi-no, di compiti comportanti decisioniche impegnano l’Azienda verso l’e-sterno, avvenga nel rispetto della pro-grammazione aziendale, entro i limitieconomici e secondo le modalitàoperative definite in sede di assegna-

zione degli obiettivi previsti dal pianodelle azioni e, comunque, avvalendo-si delle strutture aziendali di riferi-mento;

b) l’affidamento di appalti e di contrattiper la fornitura di beni e servizi, d’im-porto inferiore a quello stabilito dallanormativa comunitaria in materia, av-venga nel rispetto di adeguate valuta-zioni di economicità e efficacia e deiprincipi della concorrenza; il ricorso,in via ordinaria, alla procedura nego-ziata e, nell’ambito di essa, alla tratta-tiva diretta con il singolo fornitore, av-venga previe indagini di mercato,valutazione del dati, ove disponibili,dell’osservatorio prezzi di cui all’art.28 della L.R. 50/94, c/o confronti con-correnziali, sia pure privi delle forma-lità previste con riferimento alle proce-dure concorsuali; la rinnovazione deicontratti in essere è consentita unica-mente nel rispetto del limite massimodi durata novennale ed in presenza diun significativo beneficio per l’Azien-da, in termini economico-funzionali.

7. L’atto aziendale costituisce lo stru-mento di valorizzazione dell’autonomia edella responsabilità dell’Azienda e dellesue articolazioni con riguardo ai risultatida conseguire ed agli strumenti per la lo-ro verifica; esso è adottato in coerenzacon apposite direttive della Giunta regio-nale che, tra l’altro, individuano il profiloe le principali funzioni del Direttore sani-tario, del Direttore amministrativo, non-ché del Servizio infermieristico e tecnicoe dei soggetti preposti alle articolazioniaziendali di cui ai commi 3, 4 e 5.

8. Il Direttore generale di ciascuna Azien-da sanitaria adotta l’atto aziendale di or-ganizzazione e funzionamento entro ses-santa giorni dalla emanazione delledirettive di cui al comma 7.

9. L’atto aziendale è trasmesso allaGiunta regionale per la verifica di confor-

continua dal numero precedente

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mità alle direttive di cui al comma 7. De-corsi trenta giorni dal ricevimento dell’at-to la verifica si intende positiva.

10. La Giunta regionale con apposita di-rettiva individua le attività e la composi-zione del Collegio di direzione, del Con-siglio del sanitari e del Comitato didipartimento.».

Comma 53) Il testo dell’art. 3, comma 1-quater e1-quinquies del Decreto Legislativo 30dicembre 1992, n. 502 concernenteRiordino della disciplina in materia sa-nitaria, a norma dell’art. 1 della Legge23 ottobre 1992, n. 421 è il seguente:«Art. 3 – Organizzazione delle unità sani-tarie localiomissis.

1-quater. Sono organi dell’azienda il di-rettore generale e il collegio sindacale. Ildirettore generale adotta l’atto aziendaledi cui al comma 1-bis; è responsabiledella gestione complessiva e nomina iresponsabili delle strutture operative del-l’azienda. Il direttore generale è coadiu-vato, nell’esercizio delle proprie funzioni,dal direttore amministrativo e dal diretto-re sanitario. Le regioni disciplinano formee modalità per la direzione e il coordina-mento delle attività socio-sanitarie a ele-vata integrazione sanitaria. Il direttoregenerale si avvale del Collegio di direzio-ne di cui all’articolo 17 per le attività iviindicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo eil direttore sanitario sono nominati dal di-rettore generale. Essi partecipano, unita-mente al direttore generale, che ne ha laresponsabilità, alla direzione dell’azien-da, assumono diretta responsabilità del-le funzioni attribuite alla loro competenzae concorrono, con la formulazione diproposte e di pareri, alla formazione del-le decisioni della direzione generale.omissis».

NOTE ALL’ART. 4Comma 11) Il testo dell’art. 3 – quinquies del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 concernente Riordino della disci-plina in materia sanitaria, a norma del-l’art.1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è ilseguente:«Art. 3-quinquies – Funzioni e risorse deldistretto1. Le regioni disciplinano l’organizzazio-ne del distretto in modo da garantire:a) l’assistenza primaria, ivi compresa la

continuità assistenziale, attraverso ilnecessario coordinamento e l’ap-proccio multidisciplinare, in ambula-torio e a domicilio, tra medici di medi-cina generale, pediatri di libera scelta,servizi di guardia medica notturna efestiva e i presìdi specialistici ambula-toriali;

b) il coordinamento dei medici di medi-cina generale e dei pediatri di liberascelta con le strutture operative a ge-stione diretta, organizzate in base almodello dipartimentale, nonché con iservizi specialistici ambulatoriali e lestrutture ospedaliere ed extraospeda-liere accreditate;

c) l’erogazione delle prestazioni sanita-rie a rilevanza sociale, connotate daspecifica ed elevata integrazione,nonché delle prestazioni sociali di ri-levanza sanitaria se delegate dai co-muni.

2. Il distretto garantisce:a) assistenza specialistica ambulatoria-

le;b) attività o servizi per la prevenzione e

la cura delle tossicodipendenze;c) attività o servizi consultoriali per la tu-

tela della salute dell’infanzia, delladonna e della famiglia;

d) attività o servizi rivolti a disabili e an-ziani;

e) attività o servizi di assistenza domici-liare integrata;

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f) attività o servizi per le patologie da HIVe per le patologie in fase terminale.

3. Trovano inoltre collocazione funzionalenel distretto le articolazioni organizza-tivedel dipartimento di salute mentale e deldipartimento di prevenzione, con partico-lare riferimento ai servizi alla persona.».

Comma 22) Il testo dell’art. 3 – quater del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502concernente Riordino della disciplinain materia sanitaria, a norma dell’art. 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è ilseguente:«Art. 3-quarter – Il distretto1. La legge regionale disciplina l’articola-zione in distretti dell’unità sanitaria loca-le. Il distretto è individuato, sulla base deicriteri di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall’atto aziendale dicui all’articolo 3, comma 1-bis, garanten-do una popolazione minima di almenosessantamila abitanti, salvo che la regio-ne, in considerazione delle caratteristi-che geomorfologiche del territorio o del-la bassa densità della popolazioneresidente, disponga diversamente.

2. Il distretto assicura i servizi di assi-stenza primaria relativi alle attività sanita-rie e sociosanitarie di cui all’articolo 3-quinquies, nonché il coordinamentodelle proprie attività con quella dei dipar-timenti e dei servizi aziendali, inclusi ipresìdi ospedalieri, inserendole organi-camente nel Programma delle attivitàterritoriali. Al distretto sono attribuite ri-sorse definite in rapporto agli obiettivi disalute della popolazione di riferimento.Nell’ambito delle risorse assegnate, il di-stretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria,con contabilità separata all’interno delbilancio della unità sanitaria locale.

3. Il Programma delle attività territoriali,basato sul principio della intersettorialità

degli interventi cui concorrono le diversestrutture operative:a) prevede la localizzazione dei servizi di

cui all’articolo 3-quinquies;b) determina le risorse per l’integrazione

socio-sanitaria di cui all’articolo 3-septies e le quote rispettivamente acarico dell’unità sanitaria locale e deicomuni, nonché la localizzazione deipresìdi per il territorio di competenza;

c) è proposto, sulla base delle risorseassegnate e previo parere del Comi-tato dei sindaci di distretto, dal diret-tore di distretto ed è approvato dal di-rettore generale, d’intesa, limitata-mente alle attività sociosanitarie,con il Comitato medesimo e tenutoconto delle priorità stabilite a livelloregionale.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto, lacui organizzazione e il cui funzionamentosono disciplinati dalla regione, concorrealla verifica del raggiungimento dei risul-tati di salute definiti dal Programma delleattività territoriali. Nei comuni la cui am-piezza territoriale coincide con quelladell’unità sanitaria locale o la supera ilComitato dei sindaci di distretto è sosti-tuito dal Comitato dei presidenti di circo-scrizione.».

NOTE ALL’ART. 5Comma 11) Il testo dell’art.11 della legge regionale12 maggio 1994, n. 19 concernente Nor-me per il riordino del Servizio sanitarioregionale ai sensi del DLgs 30 dicem-bre 1992, n. 502, modificato dal decre-to legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,come modificato dalla legge regionale20 ottobre 2003, n.21, è il seguente:«Art. 11 – Conferenza territoriale socialee sanitaria1. È istituita la Conferenza territoriale so-ciale e sanitaria composta:a) dai Sindaci dei comuni ricompresi

nell’ambito territoriale di ciascunaAzienda Unità sanitaria locale, o loro

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delegati, individuati nell’ambito del-l’esecutivo;

b) dal Presidente della Provincia, o suodelegato, individuato nell’ambito del-l’esecutivo che fa parte di diritto del-l’esecutivo di cui al comma 4. Nelleprovince in cui sia presente la sedeuniversitaria, opportune intese conl’Università disciplinano la partecipa-zione del Rettore, o suo delegato, allaConferenza ed all’esecutivo, limitata-mente alle materie di reciproco inte-resse.

2. La Conferenza territoriale sociale e sa-nitaria assolve ai compiti ed alle funzionidi cui al comma 14 dell’articolo 3 del de-creto legislativo di riordino ed alla nor-mativa regionale in materia di servizi so-ciali:a) partecipa alle funzioni di programma-

zione locale e regionale e, secondomodalità disciplinate dal Piano sani-tario regionale, al processo di elabo-razione e di approvazione dei pianiattuativi locali ed esprime parere suipiani annuali di attività;

b) esercita le funzioni di indirizzo e verifi-ca periodica dell’attività delle Aziendesanitarie presenti nell’ambito territo-riale di riferimento, anche formulandoproprie valutazioni e proposte e tra-smettendole al Direttore generale edalla Regione. A tal fine viene dotata distrumenti informativi ed operativi ido-nei ad espletare i compiti e le funzionidi propria competenza;

c) esprime parere obbligatorio sul Pianoprogrammatico delle Aziende sanita-rie, di cui all’art. 5 della L.R. 20 di-cembre 1994, n. 50 e sui relativi ag-giornamenti annuali;

d) esprime parere obbligatorio sul bi-lancio pluriennale di previsione, sulbilancio economico preventivo e sulbilancio d’esercizio, trasmettendoalla Regione eventuali osservazioniai fini del controllo esercitato dallaGiunta regionale a norma del com-

ma 8 dell’art. 4 della Legge 30 di-cembre 1991, n. 412;

e) promuove e coordina la stipula degliaccordi in materia di integrazione so-cio-sanitaria previsti dai Piani di zona,tenuto conto delle indicazioni del Pia-no regionale degli interventi e dei ser-vizi sociali, assicurando l’integrazionee la coerenza con i Piani per la saluteprevisti dal Piano sanitario regionale;

f) formula parere obbligatorio sugli ac-cordi tra Aziende sanitarie e Univer-sità, attuativi dei protocolli di intesatra Regione e Università;

g) partecipa alla valutazione della funzio-nalità dei servizi e della loro razionaledistribuzione territoriale, utilizzandoindicatori omogenei di attività e di ri-sultato definiti dalla Regione ed even-tualmente integrati dalle Aziende.

3. La Giunta regionale, sentita la Confe-renza Regione-Autonomie locali, discipli-na le modalità di funzionamento delleConferenze territoriali sociali e sanitarie edella rappresentanza di cui al comma 14dell’art. 3 del decreto legislativo di riordi-no. Tale rappresentanza assume la de-nominazione ed il ruolo di Ufficio di Pre-sidenza della Conferenza.

4. L’Ufficio di Presidenza, oltre che dalPresidente della Provincia, o suo delega-to, è composto da non più di cinquemembri individuati dalla Conferenza alproprio interno, tenuto conto dell’artico-lazione distrettuale della Azienda Unitàsanitaria locale, ed espleta, in nome eper conto della Conferenza, le funzionistabilite nella deliberazione di cui al com-ma 3. Il numero massimo dei membripuò essere elevato nei casi in cui l’Azien-da Unità sanitaria locale ricomprenda piùdi cinque distretti, sino ad includere unrappresentante per ogni distretto.

5. I Direttori generali delle Aziende sani-tarie partecipano alle sedute dell’Ufficiodi Presidenza e della Conferenza su invi-to del Presidente.».

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2) Il testo dell’art. 3-bis, comma 6, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 concernente Riordino della disci-plina in materia sanitaria, a norma del-l’art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421 è il seguente:«Art. 3-bis – Direttore generale, direttoreamministrativo e direttore sanitario1. I provvedimenti di nomina dei direttorigenerali delle unità sanitarie locali e del-le aziende ospedaliere sono adottatiesclusivamente con riferimento ai requi-siti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deveessere effettuata nel termine perentoriodi sessanta giorni dalla data di vacanzadell’ufficio. Scaduto tale termine, si ap-plica l’articolo 2, comma 2-octies.

3. Gli aspiranti devono essere in posses-so dei seguenti requisiti:a) diploma di laurea;b) esperienza almeno quinquennale di di-

rezione tecnica o amministrativa in en-ti, aziende, strutture pubbliche o priva-te, in posizione dirigenziale conautonomia gestionale e diretta respon-sabilità delle risorse umane, tecniche ofinanziarie, svolta nei dieci anni prece-denti la pubblicazione dell’avviso.

4. I direttori generali nominati devonoprodurre, entro diciotto mesi dalla nomi-na, il certificato di frequenza del corso diformazione in materia di sanità pubblicae di organizzazione e gestione sanitaria. Ipredetti corsi sono organizzati e attivatidalle regioni, anche in ambito interregio-nale e in collaborazione con le universitào altri soggetti pubblici o privati accredi-tati ai sensi dell’articolo 16-ter, operantinel campo della formazione manageria-le, con periodicità almeno biennale. Icontenuti, la metodologia delle attivitàdidattiche, la durata dei corsi, non infe-riore a centoventi ore programmate in unperiodo non superiore a sei mesi, non-ché le modalità di conseguimento della

certificazione, sono stabiliti, entro cento-venti giorni dall’entrata in vigore del de-creto legislativo 19 giugno 199, n. 229,con decreto del Ministro della sanità,previa intesa in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano. I direttori generali in caricaalla data di entrata in vigore del decretolegislativo 19 giugno 1999, n. 229, pro-ducono il certificato di cui al presentecomma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventiva-mente, in via generale, i criteri di valuta-zione dell’attività dei direttori generali,avendo riguardo al raggiungimento degliobiettivi definiti nel quadro della pro-grammazione regionale, con particolareriferimento alla efficienza, efficacia e fun-zionalità dei servizi sanitari. All’atto dellanomina di ciascun direttore generale, es-se definiscono e assegnano, aggiornan-doli periodicamente, gli obiettivi di salutee di funzionamento dei servizi, con riferi-mento alle relative risorse, ferma restan-do la piena autonomia gestionale dei di-rettori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina diciascun direttore generale, la regione ve-rifica i risultati aziendali conseguiti e ilraggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 5 e, sentito il parere del sindacoo della conferenza dei sindaci di cui al-l’articolo 3, comma 14, ovvero, per leaziende ospedaliere, della Conferenza dicui all’articolo 2, comma 2-bis, procedeo meno alla conferma entro i tre mesisuccessivi alla scadenza del termine. Ladisposizione si applica in ogni altro pro-cedimento di valutazione dell’operatodel direttore generale, salvo quanto di-sposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la ge-stione presenti una situazione di gravedisavanzo o in caso di violazione di leggio del principio di buon andamento e di

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imparzialità della amministrazione, la re-gione risolve il contratto dichiarando ladecadenza del direttore generale e prov-vede alla sua sostituzione; in tali casi laregione provvede previo parere dellaConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis, che si esprime nel termine di diecigiorni dalla richiesta, decorsi inutilmentei quali la risoluzione del contratto puòavere comunque corso. Si prescinde dalparere nei casi di particolare gravità e ur-genza. Il sindaco o la Conferenza dei sin-daci di cui all’articolo 3, comma 14, ov-vero, per le aziende ospedaliere, laConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis, nel caso di manifesta inattuazionenella realizzazione del Piano attuativo lo-cale, possono chiedere alla regione di re-vocare il direttore generale, o di non di-sporne la conferma, ove il contratto siagià scaduto. Quando i procedimenti divalutazione e di revoca di cui al comma 6e al presente comma riguardano i diret-tori generali delle aziende ospedaliere, laConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis è integrata con il Sindaco del co-mune capoluogo della provincia in cui èsituata l’azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore gene-rale, del direttore amministrativo e del di-rettore sanitario è esclusivo ed è regolatoda contratto di diritto privato, di duratanon inferiore a tre e non superiore a cin-que anni, rinnovabile, stipulato in osser-vanza delle norme del titolo terzo del li-bro quinto del codice civile. La regionedisciplina le cause di risoluzione del rap-porto con il direttore amministrativo e ildirettore sanitario. Il trattamento econo-mico del direttore generale, del direttoresanitario e del direttore amministrativo èdefinito, in sede di revisione del , anchecon riferimento ai trattamenti previstidalla contrattazione collettiva nazionaleper le posizioni apicali della dirigenzamedica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferi-

mento dell’incarico di direttore ammini-strativo sia subordinato, in analogia aquanto previsto per il direttore sanitariodall’articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, alla frequenza del corso di forma-zione programmato per il conferimentodell’incarico di direttore generale o delcorso di formazione manageriale di cuiall’articolo 7 del decreto del Presidentedella Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, o di altro corso di formazione mana-geriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incom-patibile con la sussistenza di altro rap-porto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, am-ministrativo e sanitario determina per ilavoratori dipendenti il collocamento inaspettativa senza assegni e il diritto almantenimento del posto. L’aspettativa èconcessa entro sessanta giorni dalla ri-chiesta. Il periodo di aspettativa è utile aifini del trattamento di quiescenza e diprevidenza. Le amministrazioni di appar-tenenza provvedono ad effettuare il ver-samento dei contributi previdenziali e as-sistenziali comprensivi delle quote acarico del dipendente, calcolati sul trat-tamento economico corrisposto per l’in-carico conferito nei limiti dei massimali dicui all’articolo 3, comma 7, del decretolegislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a ri-chiedere il rimborso di tutto l’onere daesse complessivamente sostenuto all’u-nità sanitaria locale o all’azienda ospe-daliera interessata, la quale procede alrecupero della quota a carico dell’inte-ressato.

12. Per i direttori generali e per coloroche, fuori dei casi di cui al comma 11,siano iscritti all’assicurazione generaleobbligatoria e alle forme sostitutive edesclusive della medesima, la contribu-zione dovuta sul trattamento economicocorrisposto nei limiti dei massimali previ-

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AAAA iiii CCCC oooo llll llll iiiiDirettore Sanitario Responsabile: DR. RAFFAELLO BIAGI

Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria

40136 BOLOGNAVIA SAN MAMOLO 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061

AMBULATORI:TEL. 051 583013 - 051 331998

051 6446234 - 051 6446916 P.G

. 34219 -

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OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO PER MALATTIE NERVOSE

sti dall’articolo 3, comma 7, del decretolegislativo 24 aprile 1997, n. 181, è ver-sata dall’unità sanitaria locale o dall’a-zienda ospedaliera di appartenenza, conrecupero della quota a carico dell’inte-ressato.

13. In sede di revisione del , si applica ilcomma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personaledel Servizio sanitario nazionale è rego-lato dal decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazio-ni. Per la programmazione delle assun-zioni si applica l’articolo 39 della Legge27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni.15. In sede di prima applicazione, le re-gioni possono disporre la proroga deicontratti con i direttori generali in caricaall’atto dell’entrata in vigore del presentedecreto per un periodo massimo di dodi-ci mesi.».

3) Il testo dell’art. 17 della legge regiona-le 12 maggio 1994, n. 19 concernenteNorme per il riordino del Servizio sani-tario regionale ai sensi del DLgs 30 di-cembre 1992, n. 502, modificato daldecreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517 è il seguente:

«Art. 17 – Piano sanitario regionale1. Il Piano sanitario regionale, di normadi durata triennale, in riferimento agliobiettivi del Piano sanitario nazionale enel rispetto delle relative previsioni,prevede:a) gli obiettivi di salute, nonché gli indi-

rizzi e i programmi necessari a soddi-sfare le esigenze di salute della popo-lazione regionale;

b) le aree prioritarie di intervento;c) la definizione delle risorse finanziarie

destinate al Servizio sanitario regio-nale e la individuazione di criteri di ri-parto efficaci e funzionali ad un’equaallocazione delle stesse;

d) le modalità di raccordo tra la pro-grammazione regionale e la program-mazione attuativa locale;

e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;f) le modalità di proposta e di approva-

zione da parte della Regione dei pianiattuativi locali.

2. Il Piano sanitario è approvato dalConsiglio regionale, su proposta dellaGiunta, previo esame delle osservazio-ni eventualmente formulate dalla confe-renza Regione-autonomie locali, nel ri-spetto delle procedure di cui ai commi13 e 14 dell’art. 1 del decreto legislati-vo di riordino.

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3. Le università dell’Emilia-Romagnapartecipano alla elaborazione del Pianosanitario regionale nelle forme e con lemodalità di cui ai protocolli d’intesa sti-pulati tra Regione e università.

4. La Giunta regionale presenta annual-mente al Consiglio regionale ed alla con-ferenza Regione-autonomie locali, di cuiall’art. 25 della , una relazione sull’attua-zione del Piano sanitario regionale.».

Comma 44) Il testo dell’art. 11 della della legge re-gionale 12 maggio 1994, n. 19 concer-nente Norme per il riordino del Servi-zio sanitario regionale ai sensi delDLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modi-ficato dal decreto legislativo 7 dicem-bre 1993, n. 517 è citato alla nota 1 delpresente articolo.

Comma 7B>5) Il testo dell’art.9, comma 5, dellalegge regionale 12 maggio 1994, n. 19concernente Norme per il riordino delServizio sanitario regionale ai sensidel DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,modificato dal decreto legislativo 7 di-cembre 1993, n. 517 è il seguente:Art. 9 – Distretti(omissis)

5. Il Comitato di Distretto, nell’ambitodegli indirizzi espressi dalla Conferenzaterritoriale sociale e sanitaria, svolge fun-zioni di proposta e di verifica sulle attivitàdistrettuali relativamente a:a) piani e programmi distrettuali definiti

dalla programmazione aziendale;b) budget di Distretto e priorità d’impie-

go delle risorse assegnate;c) verifica dei risultati conseguiti utiliz-

zando a tal fine indicatori omogeneicome definiti alla lett. g) del comma 2dell’art. 11;

d) assetto organizzativo e localizzazionedei servizi distrettuali. Le proposte dilocalizzazione dei servizi distrettuali

sono sottoposte al parere obbligato-rio del Comitato di Distretto;

e) esprime parere obbligatorio sulla as-segnazione delle risorse tra i distretti.

(omissis)».

NOTE ALL’ART. 6Comma 31) Il testo dell’art. 828 del codice civile èil seguente:«Art. 828 – Condizione giuridica dei benipatrimonialiI beni che costituiscono il patrimoniodello Stato, delle province e dei comunisono soggetti alle regole particolari che liconcernono e, in quanto non è diversa-mente disposto, alle regole del presentecodice (C.c 11).I beni che fanno parte del patrimonio in-disponibile non possono essere sottrattialla loro destinazione, se non nei modistabiliti dalle leggi che li riguardano (C.c.1145)».

Comma 42) Il testo dell’art. 2, comma 2 – sexies,lettera g), numero 1 e numero 2, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 concernente Riordino della disci-plina in materia sanitaria, a norma del-l’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421 è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali2-sexies. La regione disciplina altresì:(omissis)g) fermo restando il generale divieto di

indebitamento, la possibilità per leunità sanitarie locali di:1) anticipazione, da parte del tesorie-re, nella misura massima di un dodi-cesimo dell’ammontare annuo del va-lore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,iscritti nel bilancio preventivo annuale;2) contrazione di mutui e accensionedi altre forme di credito, di durata nonsuperiore a dieci anni, per il finanzia-mento di spese di investimento e pre-via autorizzazione regionale, fino a un

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ammontare complessivo delle relativerate, per capitale e interessi, non supe-riore al quindici per cento delle entrateproprie correnti, a esclusione dellaquota di fondo sanitario nazionale diparte corrente attribuita alla regione;

omissis».

NOTE ALL’ART. 7Comma 11) Il testo dell’art. 9 – bis del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 concer-nente Riordino della disciplina in ma-teria sanitaria, a norma dell’art.1 dellaLegge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testoaggiunto dall’art. 11 del decreto legislati-vo n.517 del 1993 e successivamentesostituito dall’articolo 10 del decreto le-gislativo n.229 del 1999 è il seguente:«Art. 9-bis – Sperimentazioni gestionali1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, autorizzano program-mi di sperimentazione aventi a oggettonuovi modelli gestionali che prevedanoforme di collaborazione tra strutture delServizio sanitario nazionale e soggetti pri-vati, anche attraverso la costituzione di so-cietà miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione èadottato dalla regione o dalla provinciaautonoma interessata, motivando le ra-gioni di convenienza economica del pro-getto gestionale, di miglioramento dellaqualità dell’assistenza e di coerenza conle previsioni del Piano sanitario regionaleed evidenziando altresì gli elementi digaranzia, con particolare riguardo ai se-guenti criteri:a) privilegiare nell’area del settore priva-

to il coinvolgimento delle organizza-zioni non lucrative di utilità sociale in-dividuate dall’articolo 10 del decretolegislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipa-zione di organismi privati in misura nonsuperiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazionealla facoltà di cessione della propria

quota sociale nei confronti dei sog-getti privati che partecipano alle spe-rimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione delrapporto contrattuale con privati chepartecipano alla sperimentazione incaso di gravi inadempienze agli obbli-ghi contrattuali o di accertate esposi-zioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le fun-zioni e i rispettivi obblighi di tutti isoggetti pubblici e privati che parteci-pano alla sperimentazione gestionale,avendo cura di escludere in particola-re il ricorso a forme contrattuali, diappalto o subappalto, nei confronti diterzi estranei alla convenzione di spe-rimentazione, per la fornitura di operee servizi direttamente connessi all’as-sistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di prontaattuazione per la risoluzione dellaconvenzione di sperimentazione escioglimento degli organi societari incaso di mancato raggiungimento delrisultato della avviata sperimentazio-ne.

3. La Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, avva-lendosi dell’Agenzia per i servizi sanitariregionali, verifica annualmente i risultaticonseguiti sia sul piano economico siasu quello della qualità dei servizi, ivicomprese le forme di collaborazione inatto con soggetti privati per la gestionedi compiti diretti di tutela della salute. Altermine del primo triennio di sperimenta-zione, sulla base dei risultati conseguiti,il Governo e le regioni adottano i provve-dimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimen-tazione di cui al presente articolo, è fattodivieto alle aziende del Servizio sanitarionazionale di costituire società di capitaliaventi per oggetto sociale lo svolgimentodi compiti diretti di tutela della salute.».

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Comma 22) Il testo dell’art. 7, comma 3, della leg-ge regionale 12 maggio 1994, n. 19 con-cernente Norme per il riordino del Ser-vizio sanitario regionale ai sensi delDLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modi-ficato dal decreto legislativo 7 dicem-bre 1993, n. 517, nel testo introdottodall’articolo 57 della legge regionale n. 2del 2003 è il seguente:«Art. 7 – Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarieomissis3. Le Aziende unità sanitarie locali pos-sono partecipare, al fine di migliorarel’integrazione professionale nei servizi efavorire semplificazioni gestionali, a for-me di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secon-do quanto previsto dal testo unico di cuial DLgs n. 267 del 2000. Per le parteci-pazioni societarie si applicano le normedi cui all’articolo 51 della L.R. 20 dicem-bre 1994, n. 50 (Norme in materia di pro-grammazione, contabilità, contratti econtrollo delle Aziende unità sanitarie lo-cali e delle Aziende ospedaliere).».

NOTE ALL’ART. 8Comma 11) Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 concerne Norme generali sull’ordi-namento del lavoro alle dipendenzedelle Amministrazioni pubbliche.

2) Il testo dell’art. 15 – sexies del DecretoLegislativo 30 dicembre 1992, n. 502concernente Riordino della disciplinain materia sanitaria, a norma dell’art.1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, neltesto introdotto dal decreto Legislativo n.229 del 1999, è il seguente:«Art. 15-sexies – Caratteristiche del rap-porto di lavoro dei dirigenti sanitari chesvolgono attività libero-professionale ex-tramuraria1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sani-tari in servizio al 31 dicembre 1998 i qua-li, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del-

la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ab-biano comunicato al direttore generalel’opzione per l’esercizio della libera pro-fessione extramuraria e che non intenda-no revocare detta opzione, comporta latotale disponibilità nell’ambito dell’impe-gno di servizio, per la realizzazione dei ri-sultati programmati e lo svolgimento del-le attività professionali di competenza.Le aziende stabiliscono i volumi e le tipo-logie delle attività e delle prestazioni chei singoli dirigenti sono tenuti ad assicura-re, nonché le sedi operative in cui lestesse devono essere effettuate.».

3) Il testo dell’art. 13 del decreto legislati-vo 19 giugno 1999, n. 229 concernenteNorme per la razionalizzazione delServizio sanitario nazionale, a normadell’art. 1 della Legge 30 novembre1998, n. 419 è il seguente:

«Art. 13 – Modificazioni all’articolo 15 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502».4) Il testo dell’art. 2 – septies del decretolegge 29 marzo 2004, n. 81 concernenteInterventi urgenti per fronteggiare si-tuazioni di pericolo per la salute pub-blica è il seguente:«Art. 2 – septiesIl comma 4 dell’articolo 15-quater del , èsostituito dal seguente:«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3pos-sono optare, su richiesta da presentareentro il 30 novembre di ciascun anno, peril rapporto di lavoro non esclusivo, con ef-fetto dall’1 gennaio dell’anno successivo.Le regioni hanno la facoltà di stabilire unacadenza temporale più breve. Il rapportodi lavoro esclusivo può essere ripristinatosecondo le modalità di cui al comma 2.Coloro che mantengono l’esclusività delrapporto non perdono i benefici economi-ci di cui al comma 5, trattandosi di inden-nità di esclusività e non di indennità di ir-reversibilità. La non esclusività delrapporto di lavoro non preclude la direzio-ne di strutture semplici e complesse».

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2. Il termine di cui al comma 3 dell’artico-lo 15-bis del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, e successive mo-dificazioni, è differito alla data dellastipulazione del relativo contratto collet-tivo nazionale di lavoro successivo al-l’entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto. Sono fattisalvi gli effetti degli atti amministratividefinitivi, emanati dagli organi prepostinel periodo intercorrente tra il 1° gennaio2003 e la data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decre-to, compiuti in ottemperanza delle di-sposizioni previste dal citato comma 3dell’articolo 15-bis del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502.».

Comma 35) Il testo dell’art. 15 – ter del Decreto Le-gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con-cernente Riordino della disciplina inmateria sanitaria, a norma dell’art. 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è ilseguente:«Art. 15-ter – Incarichi di natura profes-sionale e di direzione di struttura1. Gli incarichi di cui all’articolo 15,comma 4, sono attribuiti, a tempo de-terminato, dal direttore generale, se-condo le modalità definite nella contrat-tazione collettiva nazionale, compatibil-mente con le risorse finanziarie a tal finedisponibili e nei limiti del numero degliincarichi e delle strutture stabiliti nell’at-to aziendale di cui all’articolo 3, comma1-bis, tenendo conto delle valutazionitriennali del collegio tecnico di cui all’ar-ticolo 15, comma 5. Gli incarichi hannodurata non inferiore a tre anni e non su-periore a sette, con facoltà di rinnovo.Ai predetti incarichi si applica l’articolo19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni.Sono definiti contrattualmente, nel ri-spetto dei parametri indicati dal con-tratto collettivo nazionale per ciascunincarico, l’oggetto, gli obiettivi da con-seguire, la durata dell’incarico, salvo i

casi di revoca, nonché il corrispondentetrattamento economico.2. L’attribuzione dell’incarico di direzio-ne di struttura complessa è effettuatadal direttore generale, previo avviso dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, sulla base di una ro-sa di candidati idonei selezionata da unaapposita commissione. Gli incarichihanno durata da cinque a sette anni,con facoltà di rinnovo per lo stesso pe-riodo o per periodo più breve. La com-missione, nominata dal direttore genera-le, è composta dal direttore sanitario,che la presiede, e da due dirigenti deiruoli del personale del Servizio sanitarionazionale, preposti a una struttura com-plessa della disciplina oggetto dell’inca-rico, di cui uno individuato dal direttoregenerale e uno dal Collegio di direzione.Fino alla costituzione del collegio alla in-dividuazione provvede il Consiglio deisanitari.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 so-no revocati, secondo le procedure previ-ste dalle disposizioni vigenti e dai con-tratti collettivi nazionali di lavoro, in casodi: inosservanza delle direttive impartitedalla direzione generale o dalla direzionedel dipartimento; mancato raggiungi-mento degli obiettivi assegnati; respon-sabilità grave e reiterata; in tutti gli altricasi previsti dai contratti di lavoro. Neicasi di maggiore gravità, il direttore ge-nerale può recedere dal rapporto di la-voro, secondo le disposizioni del codicecivile e dei contratti collettivi nazionali dilavoro. Il dirigente non confermato allascadenza dell’incarico di direzione distruttura complessa è destinato ad altrafunzione con il trattamento economicorelativo alla funzione di destinazioneprevisto dal contratto collettivo naziona-le di lavoro; contestualmente viene resoindisponibile un posto di organico delrelativo profilo.

4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata

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la direzione di strutture svolgono funzionidi natura professionale, anche di altaspecializzazione, di consulenza, studio ericerca nonché funzioni ispettive, di veri-fica e di controllo.

5. Il dirigente preposto a una strutturacomplessa è sostituito, in caso di suaassenza o impedimento, da altro dirigen-te della struttura o del dipartimento indi-viduato dal responsabile della strutturastessa; alle predette mansioni superiorinon si applica l’articolo 2103, commaprimo, del Codice civile.».

Comma 46) Il testo dell’art. 5 del decreto legislati-vo 29 dicembre 1999, n. 517 concernen-te Disciplina dei rapporti fra Serviziosanitario nazionale e Università, a nor-ma dell’articolo 6 della Legge 30 no-vembre 1998, n. 419 è il seguente:«Art. 5 – Norme in materia di personale1. I professori e i ricercatori universitari,che svolgono attività assistenziale pres-so le aziende e le strutture di cui all’arti-colo 2 sono individuate con apposito at-to del direttore generale dell’azienda diriferimento d’intesa con il rettore, inconformità ai criteri stabiliti nel protocol-lo d’intesa tra la regione e l’università re-lativi anche al collegamento della pro-grammazione della facoltà di medicina echirurgia con la programmazione azien-dale. Con lo stesso atto, è stabilita l’affe-renza dei singoli professori e ricercatoriuniversitari ai dipartimenti di cui all’arti-colo 3, assicurando la coerenza fra il set-tore scientifico-disciplinare di inquadra-mento e la specializzazione disciplinareposseduta e l’attività del dipartimento. Iprotocolli d’intesa tra università e regio-ne determinano, in caso di conferimentodi compiti didattici, l’attribuzione di fun-zioni assistenziali alle figure equiparatedi cui all’articolo 16 della Legge 19 no-vembre 1990, n. 341, con l’applicazionedelle disposizioni di cui al presente arti-colo e all’articolo 6.

2. Ai professori e ricercatori universitaridi cui al comma 1, fermo restando il lorostato giuridico, si applicano, per quantoattiene all’esercizio dell’attività assisten-ziale, al rapporto con le aziende e a quel-lo con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sa-nitario nazionale. Fermo restando l’appli-cazione del presente decreto, appositelinee guida emanate con decreti dei Mi-nistri della sanità e dell’università, d’inte-sa con la Conferenza Stato-Regioni,possono stabilire specifiche modalità at-tuative in relazione alle esigenze di didat-tica e di ricerca. Dell’adempimento deidoveri assistenziali il personale universi-tario risponde al direttore generale. Leattività assistenziali svolte dai professorie dai ricercatori universitari si integranocon quelle di didattica e ricerca. L’obbli-go dell’esercizio dell’attività assistenzialeper i professori e per i ricercatori è so-speso nei casi di aspettativa o congedoai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del de-creto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni dicui al predetto articolo 17 sono conces-se dal rettore, previa intesa con il diretto-re generale, per assicurare la compatibi-lità con l’ordinario esercizio dell’attivitàassistenziale. Non è altrimenti consentitoal predetto personale recedere dall’atti-vità assistenziale.

3. Salvo quanto diversamente dispostodal presente decreto, nei confronti delpersonale di cui al comma 1, si applica-no le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni.

4. Ai professori di prima fascia ai quali nonsia stato possibile conferire un incarico didirezione di struttura semplice o comples-sa, il direttore generale, sentito il rettore,affida, comunque, la responsabilità e lagestione di programmi, infra o interdiparti-

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mentali, finalizzati alla integrazione delleattività assistenziali, didattiche e di ricerca,con particolare riguardo alle innovazionitecnologiche ed assistenziali, nonché alcoordinamento delle attività sistematichedi revisione e valutazione della pratica cli-nica ed assistenziale. La responsabilità ela gestione di analoghi programmi può es-sere affidata, in relazione alla minore com-plessità e rilevanza degli stessi, anche aiprofessori di seconda fascia ai quali nonsia stato conferito un incarico di direzionesemplice o complessa. Gli incarichi sonoassimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi diresponsabilità rispettivamente di strutturacomplessa e di struttura semplice. I pro-fessori di prima fascia che non accettanogli incarichi di responsabilità e di gestionedei programmi di cui al primo periodo delpresente comma non possono svolgerefunzioni di direzione nell’ambito delle di-sposizioni attuative del decreto legislativo17 agosto 1999, n. 368, limitatamente allescuole di specializzazione.

5. L’attribuzione e la revoca ai professorie ai ricercatori universitari dell’incarico didirezione di una struttura, individuata co-me complessa ai sensi dell’articolo 3,comma 2, è effettuata dal direttore gene-rale d’intesa con il rettore, sentito il diret-tore di dipartimento. L’attribuzione è effettuata senza esperimento delle pro-cedure di cui all’articolo 15-ter, comma2, dello stesso decreto legislativo n. 502del 1992 fermo restando l’obbligo delpossesso dei requisiti di cui al decretodel Presidente della Repubblica 10 di-cembre 1997, n. 484. L’attestato di for-mazione manageriale di cui all’articolo15, comma 8, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni può essere sostituito da al-tro titolo dichiarato equipollente, con de-creto dei Ministri della sanità e dell’uni-versità e della ricerca scientifica etecnologica. Fino alla costituzione dei di-partimenti, si prescinde dal parere del di-rettore di dipartimento.

6. L’attribuzione e la revoca ai professorie ai ricercatori universitari degli incari-chidi struttura semplice e degli incarichi dinatura professionale è effettuata dal di-rettore generale su proposta del respon-sabile della struttura complessa di ap-partenenza, previo accertamento dellasussistenza delle condizioni e dei requi-siti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-terdel decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. I professori e i ricercatori universitariafferenti alla facoltà di medicina e chi-rurgia optano rispettivamente per l’e-sercizio di attività assistenziale intramu-raria ai sensi dell’articolo 15-quinquiesdel , e successive modificazioni e se-condo le tipologie di cui alle lettere a),b), c) e d) del comma 2 dello stesso arti-colo, di seguito definita come attivitàassistenziale esclusiva, ovvero per l’e-sercizio di attività libero professionaleextramuraria. L’opzione per l’attività as-sistenziale esclusiva è requisito neces-sario per l’attribuzione ai professori e airicercatori universitari di incarichi di di-rezione di struttura nonché dei pro-grammi di cui al comma 4.

8. Entro 45 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto i professori ei ricercatori universitari, in servizio allapredetta data ovvero che saranno nomi-nati in ruolo a seguito di procedure di re-clutamento indette prima della predettadata, esercitano o rinnovano l’opzione aisensi e per gli effetti di cui al comma 7. Inassenza di comunicazione entro il termi-ne, si intende che abbia optato per l’atti-vità assistenziale esclusiva.

9. I professori e i ricercatori universitari chehanno optato per l’attività libero professio-nale extramuraria possono modificarel’opzione al 31 dicembre di ogni anno.

10. I professori e i ricercatori universitaridi cui al comma 8 che ha optato per l’at-

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tività assistenziale esclusiva possonomodificare l’opzione solamente nei se-guenti casi:a) mutamento di stato giuridico per ef-

fetto della nomina in ruolo nelle fascedi professore associato e ordinario aseguito di procedure di valutazionecomparativa ai sensi della Legge n.210 del 1998;

b) mutamento del settore scientifico-di-sciplinare di inquadramento checomporti l’esercizio di una diversa at-tività assistenziale;

c) trasferimento da diverso ateneo di al-tra regione;

d) cessazione dai periodi di congedo easpettativa di cui agli articoli 12 e 13,nonché di cui all’articolo 17 del pre-detto decreto del Presidente dellaRepubblica, se di durata pari o supe-riore all’anno ed al comma 17 del pre-sente articolo.

11. I professori e i ricercatori universitariche hanno modificato l’opzione ai sensidel comma 10 cessa dall’attività assi-stenziale ordinaria, salvo la facoltà di op-tare nuovamente per l’attività assisten-ziale esclusiva. L’eventuale attività liberoprofessionale non può comunque esseresvolta nelle strutture accreditate con ilServizio sanitario nazionale. Ad essi siapplicano le disposizioni di cui all’articolo15-nonies, comma 2, ultimo periodo, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. Qualorai protocolli d’intesa di cui al predetto arti-colo 15-nonies, comma 2, non siano sti-pulati entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto siprovvede in via sostitutiva, previa diffidaad adempiere entro i successivi trentagiorni, con decreti interministeriali dei Mi-nistri della sanità e dell’università, sentitala Conferenza Stato regioni.

12. I professori e i ricercatori universitarinominati in ruolo successivamente alladata di entrata in vigore del presente de-

creto possono svolgere unicamente l’at-tività assistenziale esclusiva; gli interes-sati possono optare per l’attività liberoprofessionale extramuraria nei casi ed al-le condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fi-no alla data di entrata in vigore della leg-ge di riordino dello stato giuridicouniversitario lo svolgimento di attività li-bero professionale intramuraria com-porta l’opzione per il tempo pieno e losvolgimento dell’attività extramurariacomporta l’opzione per il tempo definitoai sensi dell’articolo 11 del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382.

13. Gli incarichi di natura professionale equelli di direzione di struttura semplice ocomplessa nonché quella di direzionedei programmi, attribuiti a professori o ri-cercatori universitari, sono soggetti allevalutazioni e verifiche previste dalle nor-me vigenti per il personale del serviziosanitario nazionale, secondo le modalitàindicate da apposito collegio tecnico di-sciplinato nell’atto aziendale di cui all’ar-ticolo 3. Sono, altresì, soggetti a valuta-zione i professori di prima fascia di cuiall’ultimo periodo del comma 4. Nel casodi valutazione negativa nei confronti diprofessori o ricercatori universitari il di-rettore ne dà comunicazione al rettoreper i conseguenti provvedimenti.

14. Ferme restando le sanzioni ed i pro-cedimenti disciplinari da attuare in basealle vigenti disposizioni di legge, nei casidi gravissime mancanze ai doveri d’uffi-cio, il direttore generale previo parereconforme, da esprimere entro ventiquat-tro ore dalla richiesta, di un apposito co-mitato costituito da tre garanti, nominatidi intesa tra rettore e direttore generaleper un triennio, può sospendere i profes-sori ed i ricercatori universitari dall’atti-vità assistenziale e disporne l’allontana-mento dall’azienda, dandone immediatacomunicazione al rettore per gli ulterioriprovvedimenti di competenza. Qualora il

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comitato non si esprima nelle ventiquat-tro ore previste, il parere si intendeespresso in senso conforme.

15. Le aziende di cui all’articolo 2, com-ma 2, lettera a), per esigenze assistenzia-li cui non possono far fronte con l’organi-co funzionale di cui al comma 1, possonostipulare, nel limite del 2 per cento del-l’organico, contratti di lavoro a tempo de-terminato, di durata non superiore a 4anni, non rinnovabili, con personale me-dico o sanitario laureato assunto con lemodalità previste per il corrispondentepersonale del Servizio sanitario naziona-le. Detto personale è assoggettato alladisciplina sul rapporto esclusivo di cui al-l’articolo 15-quinquies del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502. È fattodivieto all’università di assumere perso-nale medico o sanitario laureato concompiti esclusivamente assistenziali.

16. I professori e i ricercatori universitari,ai quali è attribuito dalle aziende di cuiagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, un incarico di strutturacomplessa ai sensi degli articoli 15, com-ma 7, e 15-ter, comma 2, dello stessodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, cessano dal servizio salvo che,compatibilmente con le esigenze didatti-che e di ricerca siano collocati in aspet-tativa senza assegni con riconoscimentodella anzianità di servizio per tutta la du-rata dell’incarico. Si applica il comma 11,terzo e quarto periodo, dell’articolo 3-bisdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni.».Comma 67) Il testo dell’art. 8, del decreto legislati-vo 30 dicembre 1992, n. 502 concernen-te Riordino della disciplina in materiasanitaria, a norma dell’art. 1 della Leg-ge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo in-trodotto dall’articolo 6 del decreto legi-slativo 28 luglio 2000, n. 254, è ilseguente:

«Art. 8 – Disciplina dei rapporti per l’ero-gazione delle prestazioni assistenziali1. Il rapporto tra il Servizio sanitario na-zionale, i medici di medicina generale e ipediatri di libera scelta è disciplinato daapposite convenzioni di durata triennaleconformi agli accordi collettivi nazionalistipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma9, con le organizzazioni sindacali di cate-goria maggiormente rappresentative incampo nazionale. La rappresentativitàdelle organizzazioni sindacali è basatasulla consistenza associativa. Detti ac-cordi devono tenere conto dei seguentiprincipi:a) prevedere che la scelta del medico è

liberamente effettuata dall’assistito,nel rispetto di un limite massimo diassistiti per medico, ha validità an-nuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revocadella scelta da parte dell’assistito nelcorso dell’anno nonché la ricusazionedella scelta da parte del medico, qua-lora ricorrano eccezionali e accertatimotivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità diesercizio della libera professione pre-vedendo che: il tempo complessiva-mente dedicato alle attività in liberaprofessione non rechi pregiudizio alcorretto e puntuale svolgimento degliobblighi del medico, nello studio me-dico e al domicilio del paziente; leprestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell’am-bito della convenzione, anche al finedi escludere la coincidenza tra questee le prestazioni incentivanti di cui allalettera d); il medico sia tenuto a co-municare all’azienda unità sanitarialocale l’avvio dell’attività in libera pro-fessione, indicandone sede ed orariodi svolgimento, al fine di consentiregli opportuni controlli; sia previstauna preferenza nell’accesso a tutte leattività incentivate previste dagli ac-cordi integrativi in favore dei mediciche non esercitano attività libero-pro-

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fessionale strutturata nei confronti deipropri assistiti. Fino alla stipula dellanuova convenzione sono fatti salvi irapporti professionali in atto con leaziende termali. In ogni caso, il nondovuto pagamento, anche parziale, diprestazioni da parte dell’assistito ol’esercizio di attività libero-professio-nale al di fuori delle modalità e dei li-miti previsti dalla convenzione com-portano l’immediata cessazione delrapporto convenzionale con il Servi-zio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compensospettante al medico, prevedendo unaquota fissa per ciascun soggettoiscritto alla sua lista, corrisposta subase annuale in rapporto alle funzionidefinite in convenzione; una quota va-riabile in considerazione del raggiun-gimento degli obiettivi previsti dai pro-grammi di attività e del rispetto deiconseguenti livelli di spesa program-mati di cui alla lettera f); una quota va-riabile in considerazione dei compensiper le prestazioni e le attività previstenegli accordi nazionali e regionali, inquanto funzionali allo sviluppo deiprogrammi di cui alla lettera f);

e) garantire l’attività assistenziale perl’intero arco della giornata e per tutti igiorni della settimana attraverso ilcoordinamento operativo e l’integra-zione professionale, nel rispetto degliobblighi individuali derivanti dallespecifiche convenzioni, fra l’attivitàdei medici di medicina generale, deipediatri di libera scelta, della guardiamedica e della medicina dei servizi,attraverso lo sviluppo di forme di as-sociazionismo professionale e la or-ganizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso lequali le unità sanitarie locali, sulla ba-se della programmazione regionale enell’ambito degli indirizzi nazionali, in-dividuano gli obiettivi, concordano iprogrammi di attività e definiscono iconseguenti livelli di spesa program-

mati dei medici singoli o associati, incoerenza con gli obiettivi e i program-mi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipa-zione dei medici alla definizione degliobiettivi e dei programmi di attivitàdel distretto e alla verifica del lororaggiungimento;

h) disciplinare l’accesso alle funzioni dimedico di medicina generale del ser-vizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’ambito degliaccordi regionali, in modo che l’ac-cesso medesimo sia consentito aimedici forniti dell’attestato o del di-ploma di cui all’articolo 21 del decre-to legislativo 17 agosto 1999, n. 368o titolo equipollente prevedendo al-tresì che la graduatoria annuale evi-denzi i medici forniti dell’attestato odel diploma, al fine di riservare lorouna percentuale prevalente di posti insede di copertura delle zone carentiferma restando l’attribuzione aglistessi di un adeguato punteggio, chetenga conto anche dello specificoimpegno richiesto per il consegui-mento dell’attestato;

i) regolare la partecipazione di tali me-dici a società, anche cooperative, an-che al fine di prevenire l’emergere diconflitti di interesse con le funzioni at-tribuite agli stessi medici dai rapporticonvenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilirespecifici accordi con i medici già tito-lari di convenzione operanti in formaassociata, secondo modalità e in fun-zione di specifici obiettivi definiti inambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la con-venzione possa essere sospesa,qualora nell’ambito della integrazio-ne dei medici di medicina generale edei pediatri di libera scelta nella orga-nizzazione distrettuale, le unità sani-tarie locali attribuiscano a tali medicil’incarico di direttore di distretto o al-tri incarichi temporanei ritenuti incon-

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ciliabili con il mantenimento dellaconvenzione.

1-bis. Le aziende unità sanitarie locali ele aziende ospedaliere, in deroga aquanto previsto dal comma 1, utilizzano,a esaurimento, nell’ambito del numerodelle ore di incarico svolte alla data dientrata in vigore del decreto legislativo 7dicembre 1993, n. 517, i medici addettialla stessa data alle attività di guardiamedica e di medicina dei servizi. Per co-storo valgono le convenzioni stipulate aisensi dell’art. 48 della Legge 23 dicem-bre 1978, n. 833. Entro un anno dalla da-ta di entrata in vigore del decreto legisla-tivo 19 giugno 1999, n. 229, le regionipossono individuare aree di attività dellaemergenza territoriale e della medicinadei servizi, che, al fine del miglioramentodei servizi, richiedono l’instaurarsi di unrapporto d’impiego. A questi fini, i medi-ci in servizio alla data di entrata in vigoredel decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229, addetti a tali attività, i quali al 31 di-cembre 1998 risultavano titolari di un in-carico a tempo indeterminato da almenocinque anni, o comunque al compimentodel quinto anno di incarico a tempo inde-terminato, sono inquadrati a domandanel ruolo sanitario, nei limiti dei posti del-le dotazioni organiche definite e appro-vate nel rispetto dei principi di cui all’arti-colo 6 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni eprevio giudizio di idoneità secondo leprocedure di cui al decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri 12 dicembre1997, n. 502. Nelle more del passaggioalla dipendenza, le regioni possono pre-vedere adeguate forme di integrazionedei medici convenzionati addetti allaemergenza sanitaria territoriale con l’atti-vità dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilitàoperativa, incluse forme di mobilità inte-raziendale.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche eprivate è disciplinato da convenzioni di

durata triennale conformi agli accordicollettivi nazionali stipulati a norma del-l’art. 4, comma 9, della Legge 30 dicem-bre 1991, n. 412, con le organizzazionisindacali di categoria maggiormenterappresentative in campo nazionale.Detti accordi devono tener conto dei se-guenti principi:a) le farmacie pubbliche e private eroga-

no l’assistenza farmaceutica per contodelle unità sanitarie locali del territorioregionale dispensando, su presenta-zione della ricetta del medico, specia-lità medicinali, preparati galenici, pro-dotti dietetici, presidi medico-chirurgicie altri prodotti sanitari erogabili dalServizio sanitario nazionale nei limitiprevisti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l’u-nità sanitaria locale corrisponde allafarmacia il prezzo del prodotto eroga-to, al netto della eventuale quota dipartecipazione alla spesa dovuta dal-l’assistito. Ai fini della liquidazione lafarmacia è tenuta alla presentazionedella ricetta corredata del bollino o dialtra documentazione comprovantel’avvenuta consegna all’assistito. Peril pagamento del dovuto oltre il termi-ne fissato dagli accordi regionali dicui alla successiva lettera c) non pos-sono essere riconosciuti interessi su-periore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello re-gionale la disciplina delle modalità dipresentazione delle ricette e i tempidei pagamenti dei corrispettivi non-ché l’individuazione di modalità dif-ferenziate di erogazione delle presta-zioni finalizzate al miglioramentodell’assistenza definendo le relativecondizioni economiche anche in de-roga a quanto previsto alla prece-dente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in pro-grammi particolari nell’ambito delleattività di emergenza, di farmacovigi-lanza, di informazione e di educazio-ne sanitaria.

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2-bis. Con atto di indirizzo e coordina-mento, emanato ai sensi dell’articolo 8della, sono individuati i criteri per la valu-tazione:a) del servizio prestato in regime con-

venzionale dagli specialisti ambulato-riali medici e delle altre professiona-lità sanitarie, al fine dell’attribuzionedel trattamento giuridico ed economi-co ai soggetti inquadrati in ruolo aisensi dell’articolo 34 della Legge 27dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio presta-to in regime convenzionale dai medicidella guardia medica, della emergen-za territoriale e della medicina deiservizi nel caso le regioni abbianoproceduto o procedano ad instaurareil rapporto di impiego ai sensi delcomma 1-bis del presente articolo sianel testo modificato dal decreto legi-slativo 7 dicembre 1992, n. 517, sianel testo introdotto dal decreto legi-slativo 19 giugno 1999, n. 229; a talimedici è data facoltà di optare per ilmantenimento della posizione assi-curativa già costituita presso l’Entenazionale previdenza ed assistenzamedici (ENPAM); tale opzione deveessere esercitata al momento dell’in-quadramento in ruolo. Il servizio di cuial presente comma è valutato con ri-ferimento all’orario settimanale svoltorapportato a quello dei medici e dellealtre professionalità sanitarie dipen-denti dalla azienda sanitaria.

2-ter. Con decreto del Ministro della sa-nità è istituita, senza oneri a carico delloStato, una commissione composta darappresentanti dei Ministeri della sanità,del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica e del lavoro e dellaprevidenza sociale e da rappresentantiregionali designati dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, al fine di individuare modalitàidonee ad assicurare che l’estensione al

personale a rapporto convenzionale, dicui all’articolo 8 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, come modifi-cato dal decreto legislativo 19 giugno1999, n. 229, dei limiti di età previsti dalcomma 1 dell’articolo 15-nonies dellostesso decreto avvenga senza oneri peril personale medesimo. L’efficacia delladisposizione di cui all’articolo 15-nonies,comma 3, del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, come introdottodall’articolo 13 del decreto legislativo 19giugno 1999, n. 229, è sospesa fino allaattuazione dei provvedimenti collegati al-le determinazioni della Commissione dicui al presente comma.

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali so-no tenuti a valutare sotto il profilo deon-tologico i comportamenti degli iscrittiagli Albi ed ai Collegi professionali che sisiano resi inadempienti agli obblighi con-venzionali. I ricorsi avverso le sanzionicomminate dagli Ordini o dai Collegi so-no decisi dalla Commissione centraleper gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delleregioni in materia di autorizzazione e vi-gilanza sulle istituzioni sanitarie private, anorma dell’art. 43 della Legge 23 dicem-bre 1978, n. 833, con atto di indirizzo ecoordinamento, emanato d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autono-me, sentito il Consiglio superiore di sa-nità, sono definiti i requisiti strutturali,tecnologici e organizzativi minimi richie-sti per l’esercizio delle attività sanitarieda parte delle strutture pubbliche e pri-vate e la periodicità dei controlli sullapermanenza dei requisiti stessi. L’atto diindirizzo e coordinamento è emanato en-tro il 31 dicembre 1993 nel rispetto deiseguenti criteri e principi direttivi:a) garantire il perseguimento degli

obiettivi fondamentali di prevenzione,cura e riabilitazione definiti dal Pianosanitario nazionale;

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b) garantire il perseguimento degli obiet-tivi che ciascuna delle fondamentalifunzioni assistenziali del Servizio sani-tario nazionale deve conseguire, giu-sta quanto disposto dal decreto delPresidente della Repubblica 24 di-cembre 1992, concernente la «Defini-zione dei livelli uniformi di assistenzasanitaria» ovvero dal Piano sanitarionazionale, ai sensi del precedente art.1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l’adeguamento delle strut-ture e delle attrezzature al progressoscientifico e tecnologico;

d) assicurare l’applicazione delle dispo-sizioni comunitarie in materia;

e) garantire l’osservanza delle normenazionali in materia di: protezione an-tisismica, protezione antincendio,protezione acustica, sicurezza elettri-ca, continuità elettrica, sicurezza an-tinfortunistica, igiene dei luoghi di la-voro, protezione dalle radiazioniionizzanti, eliminazione delle barrierearchitettoniche, smaltimento dei rifiu-ti, condizioni microclimatiche, im-pianti di distribuzione dei gas, mate-riali esplodenti, anche al fine diassicurare condizioni di sicurezza aglioperatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l’articolazione delle struttu-re sanitarie in classi differenziate inrelazione alla tipologia delle presta-zioni erogabili;

g) prevedere l’obbligo di controllo dellaqualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l’adeguamentodelle strutture e dei presìdi già auto-rizzati e per l’aggiornamento dei re-quisiti minimi, al fine di garantire unadeguato livello di qualità delle pre-stazioni compatibilmente con le risor-se a disposizione.

5. (Abrogato).

6. (Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto,con decreto del Ministro della sanità, sen-

tita la Federazione nazionale degli ordinidei medici e degli odontoiatri e degli altriordini e collegi competenti, d’intesa conla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome sono stabiliti i criteri generali per lafissazione delle tariffe delle prestazioni dicui al comma 5 erogate in forma direttanonché di quelle erogate in forma indiret-ta, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma,della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.Ove l’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie province autonome non intervenga en-tro trenta giorni dal ricevimento della ri-chiesta, il Ministro della sanità provvededirettamente con atto motivato).

7. (Fermo restando quanto previsto dal-l’art. 4, comma 2, della Legge 30 dicem-bre 1991, n. 412, da attuare secondoprogrammi coerenti con i principi di cuial comma 5, entro il 30 giugno 1994 leregioni e le unità sanitarie locali perquanto di propria competenza adottano iprovvedimenti necessari per la instaura-zione dei nuovi rapporti previsti dal pre-sente decreto fondati sul criterio dell’ac-creditamento delle istituzioni, sullamodalità di pagamento a prestazione esull’adozione del sistema di verifica e re-visione della qualità delle attività svolte edelle prestazioni erogate. I rapporti vi-genti secondo la disciplina di cui agli ac-cordi convenzionali in atto, ivi compresiquelli operanti in regime di proroga, ces-sano comunque entro un triennio dalladata di entrata in vigore del presente de-creto).

8. Le unità sanitarie locali, in deroga aquanto previsto dai precedenti commi 5e 7, utilizzano il personale sanitario inservizio alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, ai sensi dei decreti del Presidentedella Repubblica 28 settembre 1990, n.316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

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Esclusivamente per il suddetto persona-le valgono le convenzioni stipulate aisensi dell’art. 48 della Legge 23 dicem-bre 1978, n. 833, e dell’art. 4, comma 9,della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.Entro il triennio indicato al comma 7 leregioni possono inoltre individuare areedi attività specialistica che, ai fini del mi-glioramento del servizio richiedano l’in-staurarsi di un rapporto d’impiego. Aquesti fini i medici specialistici ambulato-riali di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 settembre 1990, n. 316,che alla data del 31 dicembre 1992 svol-gevano esclusivamente attività ambula-toriale da almeno cinque anni con incari-co orario non inferiore a ventinove oresettimanali e che alla medesima datanon avevano altro tipo di rapporto con-venzionale con il Servizio sanitario nazio-nale o con altre istituzioni pubbliche oprivate, sono inquadrati, a domanda,previo giudizio di idoneità, nel primo li-vello dirigenziale del ruolo medico in so-prannumero. Con regolamento da adot-tarsi entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del DLgs 7 dicembre1993, n. 517, ai sensi dell’art. 17, Legge23 agosto 1988, n. 400, dal Presidentedel Consiglio dei Ministri, su propostadel Ministro della sanità di concerto con iMinistri del tesoro e della funzione pub-blica sono determinati i tempi, le proce-dure e le modalità per lo svolgimento deigiudizi di idoneità. In sede di revisionedei rapporti convenzionali in atto, l’ac-cordo collettivo nazionale disciplina l’a-deguamento dei rapporti medesimi alleesigenze di flessibilità operativa, inclusela riorganizzazione degli orari e le formedi mobilità interaziendale, nonché i crite-ri di integrazione dello specialista ambu-latoriale nella assistenza distrettuale. Re-sta fermo quanto previsto dall’articolo 34della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8-bis. I medici che frequentano il secon-do anno del corso biennale di formazio-ne specifica in medicina generale posso-

no presentare, nei termini stabiliti, do-manda per l’inclusione nella graduatoriaregionale dei medici aspiranti alla asse-gnazione degli incarichi di medicina ge-nerale, autocertificando la frequenza alcorso, qualora il corso non sia conclusoe il relativo attestato non sia stato rila-sciato entro il 31 dicembre dell’annostesso, a causa del ritardo degli adempi-menti regionali. L’attestato di supera-mento del corso biennale è prodotto dal-l’interessato, durante il periodo di validitàdella graduatoria regionale, unitamentealla domanda di assegnazione delle zonecarenti. Il mancato conseguimento del-l’attestato comporta la cancellazionedalla graduatoria regionale.

9. (Abrogato)».

8) Il testo dell’art. 4 , comma 9, della leg-ge 30 dicembre 1991, n. 412 concernen-te Disposizioni in materia di finanzapubblica è il seguente:«Art. 4 – Assistenza sanitariaomissis.9. È istituita la struttura tecnica interre-gionale per la disciplina dei rapporti conil personale convenzionato con il Servi-zio sanitario nazionale. Tale struttura,che rappresenta la delegazione di partepubblica per il rinnovo degli accordi ri-guardanti il personale sanitario a rappor-to convenzionale, è costituita da rap-presentanti regionali nominati dallaConferenza dei presidenti delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano. Della predetta delegazionefanno parte, limitatamente alle materiedi rispettiva competenza, i rappresen-tanti dei Ministeri dell’economia e dellefinanze, del lavoro e delle politiche so-ciali, e della salute, designati dai rispetti-vi Ministri. Con accordo in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, è disciplinato ilprocedimento di contrattazione colletti-va relativo ai predetti accordi tenendo

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conto di quanto previsto dagli articoli40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. A talefine è autorizzata la spesa annua nel li-mite massimo di 2 milioni di euro a de-correre dall’anno 2003.omissis».

NOTE ALL’ART. 9Comma 11) Il testo dell’art. 6-ter del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502 concer-nente Riordino della disciplina in ma-teria sanitaria, a norma dell’art. 1 dellaLegge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testointrodotto dall’articolo 6, comma 1, deldecreto Legislativo n. 229 del 1999, è ilseguente:«Art. 6-ter – Fabbisogno di personale sa-nitario1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Mi-nistro della sanità, sentiti la Conferenzapermanente per i rapporti fra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e la Federazione nazionaledegli Ordini dei medici chirurghi e odon-toiatri e degli altri Ordini e Collegi profes-sionali interessati, determina con uno opiù decreti il fabbisogno per il Serviziosanitario nazionale, anche suddiviso perregioni, in ordine ai medici chirurghi, ve-terinari, odontoiatri, farmacisti, biologi,chimici, fisici, psicologi, nonché al per-sonale sanitario infermieristico, tecnico edella riabilitazione ai soli fini della pro-grammazione da parte del ministero del-l’università e della ricerca scientifica etecnologica degli accessi ai corsi di di-ploma di laurea, alle scuole di formazio-ne specialistica e ai corsi di diploma uni-versitario. Con la stessa procedura èdeterminato, altresì, il fabbisogno degliottici, degli odontotecnici e del restantepersonale sanitario e socio-sanitario cheopera nei servizi e nelle strutture del Ser-vizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1tengono conto di:

a) obiettivi e livelli essenziali di assisten-za indicati dal Piano sanitario nazio-nale e da quelli regionali;

b) modelli organizzativi dei servizi;c) offerta di lavoro;d) domanda di lavoro, considerando il

personale in corso di formazione e ilpersonale già formato, non ancoraimmesso nell’attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini ecollegi professionali sono tenuti a fornireal ministero della sanità i dati e gli ele-menti di valutazione necessari per la de-terminazione dei fabbisogni riferiti alle di-verse categorie professionali; in caso diindempimento entro il termine prescrittoil Ministero provvede all’acquisizione deidati attraverso commissari ad acta po-nendo a carico degli enti inadempienti glioneri a tal fine sostenuti.».Comma 62) La legge regionale 24 marzo 2006concerne Riforma del sistema ammini-strativo regionale e locale. Unione Euro-pea e relazioni internazionali. Innovazio-ne e semplificazione. Rapporti conl’università.

3) Il decreto legislativo del 7 dicembre1993, n. 517 concerne Modificazioni alDLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recanteriordino della disciplina in materia sanita-ria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ot-tobre 1992, n. 421.

4) Il testo dell’art. 3-bis del decreto legi-slativo Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 concernente Riordino della discipli-na in materia sanitaria, a norma dell’art.1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è ci-tato alla nota 2 all’articolo 5.

NOTE ALL’ART. 10Comma 21) Il testo dell’art. 3 del decreto legislati-vo Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502concernente Riordino della disciplinain materia sanitaria, a norma dell’art.1

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della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è ilseguente:«Art. 3 – Organizzazione delle unità sani-tarie locali1. Le regioni, attraverso le unità sanitarielocali, assicurano i livelli essenziali di as-sistenza di cui all’articolo 1, avvalendosianche delle aziende di cui all’articolo 4.

1-bis. In funzione del perseguimento deiloro fini istituzionali, le unità sanitarie lo-cali si costituiscono in aziende con per-sonalità giuridica pubblica e autonomiaimprenditoriale; la loro organizzazione edil funzionamento sono disciplinati con at-to aziendale di diritto privato, nel rispettodei principi e criteri previsti da disposi-zioni regionali. L’atto aziendale individuale strutture operative dotate di autono-mia gestionale o tecnico-professionale,soggette a rendicontazione analitica.

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteridi efficacia, efficienza ed economicità esono tenute al rispetto del vincolo di bi-lancio, attraverso l’equilibrio di costi e ri-cavi, compresi i trasferimenti di risorse fi-nanziarie. Agiscono mediante atti didiritto privato. I contratti di fornitura dibeni e servizi, il cui valore sia inferiore aquello stabilito dalla normativa comuni-taria in materia, sono appaltati o contrat-tati direttamente secondo le norme di di-ritto privato indicate nell’atto aziendale dicui al comma 1-bis.

1-quater. Sono organi dell’azienda il di-rettore generale e il collegio sindacale. Ildirettore generale adotta l’atto aziendaledi cui al comma 1-bis; è responsabiledella gestione complessiva e nomina iresponsabili delle strutture operative del-l’azienda. Il direttore generale è coadiu-vato, nell’esercizio delle proprie funzioni,dal direttore amministrativo e dal diretto-re sanitario. Le regioni disciplinano formee modalità per la direzione e il coordina-mento delle attività socio-sanitarie a ele-

vata integrazione sanitaria. Il direttoregenerale si avvale del Collegio di direzio-ne di cui all’articolo 17 per le attività iviindicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo eil direttore sanitario sono nominati dal di-rettore generale. Essi partecipano, unita-mente al direttore generale, che ne ha laresponsabilità, alla direzione dell’azien-da, assumono diretta responsabilità del-le funzioni attribuite alla loro competenzae concorrono, con la formulazione diproposte e di pareri, alla formazione del-le decisioni della direzione generale.

2. (L’unità sanitaria locale provvede adassicurare i livelli di assistenza di cui al-l’articolo 1 nel proprio ambito territoriale).

3. L’unità sanitaria locale può assumerela gestione di attività o servizi socio-as-sistenziali su delega dei singoli enti loca-li con oneri a totale carico degli stessi, ivicompresi quelli relativi al personale, econ specifica contabilizzazione. L’unitàsanitaria locale procede alle erogazionisolo dopo l’effettiva acquisizione dellenecessarie disponibilità finanziarie.

4. Sono organi dell’unità sanitaria localeil direttore generale ed il collegio dei re-visori. Il direttore generale è coadiuvatodal direttore amministrativo, dal direttoresanitario e dal consiglio dei sanitari non-ché dal coordinatore dei servizi sociali,nel caso previsto dal comma 3 in confor-mità alla normativa regionale e con oneria carico degli enti locali di cui allo stessocomma).

5. Le regioni disciplinano, entro il 31marzo 1994, nell’ambito della propriacompetenza le modalità organizzative edi funzionamento delle unità sanitarie lo-cali prevedendo tra l’altro:a) (la riduzione, sentite le province inte-

ressate, delle unità sanitarie locali,prevedendo per ciascuna un ambito

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territoriale coincidente di norma conquello della provincia. In relazione acondizioni territoriali particolari, inspecie delle aree montane, ed alladensità e distribuzione della popola-zione, la regione prevede ambiti terri-toriali di estensione diversa);

b) (l’articolazione delle unità sanitarie lo-cali in distretti);

c) (i criteri per la definizione dei rapportiattivi e passivi facenti capo alle pree-sistenti unità sanitarie locali e unitàsocio-sanitarie locali);

d) (il finanziamento delle unità sanitarielocali che tenga conto della naturaaziendale delle stesse nonché del ba-cino d’utenza da servire e delle pre-stazioni da erogare);

e) (le modalità di vigilanza e controllosulle unità sanitarie locali);

f) (il divieto alle unità sanitarie locali edalle aziende ospedaliere di cui all’art.4 di ricorrere a qualsiasi forma di in-debitamento, fatte salve:1) l’anticipazione, da parte del teso-riere, nella misura massima di un do-dicesimo dell’ammontare annuo delleentrate previste nel bilancio di com-petenza, al netto delle partite di giro;2) la contrazione di mutui o l’accen-sione di altre forme di credito, di du-rata non superiore a dieci anni, per ilfinanziamento di spese di investimen-to e previa autorizzazione regionale,fino ad un ammontare complessivodelle relative rate, per capitale ed in-teressi, non superiore al 15 per centodelle entrate proprie correnti previstenel bilancio annuale di competenza,ad esclusione della quota di Fondosanitario nazionale di parte correnteattribuita alla regione);

g) i criteri per la definizione delle dota-zioni organiche e degli uffici dirigen-ziali delle unità sanitarie locali e delleaziende ospedaliere nonché i criteriper l’attuazione della mobilità del per-sonale risultato in esubero, ai sensidelle disposizioni di cui al DLgs 3 feb-

braio 1993, n. 29, e successive modi-ficazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché larappresentanza dell’unità sanitaria loca-le, sono riservati al direttore generale. Aldirettore generale compete in particola-re, anche attraverso l’istituzione dell’ap-posito servizio di controllo interno di cuiall’art. 20, DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 , esuccessive modificazioni ed integrazioni,verificare, mediante valutazioni compa-rative dei costi, dei rendimenti e dei risul-tati, la corretta ed economica gestionedelle risorse attribuite ed introitate non-ché l’imparzialità ed il buon andamentodell’azione amministrativa. I provvedi-menti di nomina dei direttori generali del-le aziende unità sanitarie locali e delleaziende ospedaliere sono adottati esclu-sivamente con riferimento ai requisiti dicui all’articolo 1 del DL 27 agosto 1994,n. 512, convertito dalla Legge 17 ottobre1994, n. 590, senza necessità di valuta-zioni comparative. (Il direttore generale ènominato, previo specifico avviso dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, dalla regione, tra gliiscritti nell’apposito elenco nazionaleistituito presso il Ministero della sanità dicui al comma 10). (La nomina del diretto-re generale deve essere effettuata neltermine perentorio di sessanta giorni dal-la data di vacanza dell’ufficio e, in sededi prima applicazione, dalla data di istitu-zione dell’unità sanitaria locale e comun-que non oltre il 30 aprile 1994). (Abroga-to). L’autonomia di cui al comma 1diviene effettiva con la prima immissionenelle funzioni del direttore generale.(Abrogato). I contenuti di tale contratto,ivi compresi i criteri per la determinazio-ne degli emolumenti, sono fissati entrocentoventi giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta dei Ministri della sanità, deltesoro, del lavoro e della previdenza so-ciale e per gli affari regionali sentita la

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Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autono-me. Il direttore generale è tenuto a moti-vare i provvedimenti assunti in difformitàdal parere reso dal direttore sanitario, daldirettore amministrativo e dal consigliodei sanitari. In caso di vacanza dell’uffi-cio o nei casi di assenza o di impedimen-to del direttore generale, le relative fun-zioni sono svolte dal direttoreamministrativo o dal direttore sanitariosu delega del direttore generale o, inmancanza di delega, dal direttore più an-ziano per età. Ove l’assenza o l’impedi-mento si protragga oltre sei mesi si pro-cede alla sostituzione. (Abrogato).

7. (Abrogato). Sono soppresse le figuredel coordinatore amministrativo, delcoordinatore sanitario e del sovrinten-dente sanitario, nonché l’ufficio di dire-zione.

8. (Abrogato).

9. Il direttore generale non è eleggibile amembro dei consigli comunali, dei consi-gli provinciali, dei consigli e assembleedelle regioni e del Parlamento, salvo chele funzioni esercitate non siano cessatealmeno centottanta giorni prima della da-ta di scadenza dei periodi di durata deipredetti organi. In caso di scioglimentoanticipato dei medesimi, le cause di ine-leggibilità non hanno effetto se le funzioniesercitate siano cessate entro i settegiorni successivi alla data del provvedi-mento di scioglimento. In ogni caso il di-rettore generale non è eleggibile nei col-legi elettorali nei quali sia ricompreso, intutto o in parte, il territorio dell’unità sani-taria locale presso la quale abbia eserci-tato le sue funzioni in un periodo compre-so nei sei mesi antecedenti la data diaccettazione della candidatura. Il diretto-re generale che sia stato candidato e nonsia stato eletto non può esercitare per unperiodo di cinque anni le sue funzioni inunità sanitarie locali comprese, in tutto o

in parte, nel collegio elettorale nel cui am-bito si sono svolte le elezioni. La carica didirettore generale è incompatibile conquella di membro del consiglio e delle as-semblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, disindaco, di assessore comunale, di presi-dente o di assessore di comunità monta-na, di membro del Parlamento, nonchécon l’esistenza di rapporti anche in regi-me convenzionale con la unità sanitarialocale presso cui sono esercitate le fun-zioni o di rapporti economici o di consu-lenza con strutture che svolgono attivitàconcorrenziali con la stessa. La predettanormativa si applica anche ai direttoriamministrativi ed ai direttori sanitari. Lacarica di direttore generale è altresì in-compatibile con la sussistenza di un rap-porto di lavoro dipendente, ancorché inregime di aspettativa senza assegni, conl’unità sanitaria locale presso cui sonoesercitate le funzioni.

10. (Abrogato).

11. Non possono essere nominati diret-tori generali, direttori amministrativi o di-rettori sanitari delle unità sanitarie locali:a) coloro che hanno riportato condanna,

anche non definitiva, a pena detenti-va non inferiore ad un anno per delittonon colposo ovvero a pena detentivanon inferiore a sei mesi per delittonon colposo commesso nella qualitàdi pubblico ufficiale o con abuso deipoteri o violazione dei doveri inerentiad una pubblica funzione, salvoquanto disposto dal secondo commadell’articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedi-mento penale per delitto per il quale èprevisto l’arresto obbligatorio in fla-granza;

c) coloro che sono stati sottoposti, an-che con provvedimento non definitivoad una misura di prevenzione, salvi glieffetti della riabilitazione prevista dal-l’art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n.

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327, e dall’art. 14, Legge 19 marzo1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura disicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismoelettivo dell’unità sanitaria locale confunzioni di consulenza tecnico-sanitariaed è presieduto dal direttore sanitario.Fanno parte del consiglio medici in mag-gioranza ed altri operatori sanitari laurea-ti – con presenza maggioritaria dellacomponente ospedaliera medica se nel-l’unità sanitaria locale è presente un pre-sidio ospedaliero – nonché una rappre-sentanza del personale infermieristico edel personale tecnico sanitario. Nellacomponente medica è assicurata la pre-senza del medico veterinario. Il consigliodei sanitari fornisce parere obbligatorioal direttore generale per le attività tecni-co-sanitarie, anche sotto il profilo orga-nizzativo, e per gli investimenti ad esseattinenti. Il consiglio dei sanitari si espri-me altresì sulle attività di assistenza sa-nitaria. Tale parere è da intendersi favo-revole ove non formulato entro il terminefissato dalla legge regionale. La regioneprovvede a definire il numero dei compo-nenti nonché a disciplinare le modalità dielezione e la composizione ed il funzio-namento del consiglio.

13. (Abrogato).

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambitoterritoriale coincide con quello del co-mu-ne, il sindaco, al fine di corrispondere alleesigenze sanitarie della popolazione,provvede alla definizione, nell’ambito del-la programmazione regionale, delle lineedi indirizzo per l’impostazione program-matica dell’attività, esamina il bilanciopluriennale di previsione ed il bilancio diesercizio e rimette alla regione le relativeosservazioni, verifica l’andamento gene-rale dell’attività e contribuisce alla defini-zione dei piani programmatici trasmetten-do le proprie valutazioni e proposte al

direttore generale ed alla regione. Nelleunità sanitarie locali il cui ambito territo-riale non coincide con il territorio del co-mune, le funzioni del sindaco sono svoltedalla conferenza dei sindaci o dei presi-denti delle circoscrizioni di riferimento ter-ritoriale tramite una rappresentanza costi-tuita nel suo seno da non più di cinquecomponenti nominati dalla stessa confe-renza con modalità di esercizio delle fun-zioni dettate con normativa regionale.».

Comma 32) Il testo degli articoli 3-bis e 3-ter del-decreto legislativo Legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502 concernente Riordinodella disciplina in materia sanitaria, anorma dell’art.1 della legge 23 ottobre1992, n.421, è il seguente:«Art. 3-bis – Direttore generale, direttoreamministrativo e direttore sanitario1. I provvedimenti di nomina dei direttorigenerali delle unità sanitarie locali e del-le aziende ospedaliere sono adottatiesclusivamente con riferimento ai requi-siti di cui al comma 3.2. La nomina del direttore generale deveessere effettuata nel termine perentoriodi sessanta giorni dalla data di vacanzadell’ufficio. Scaduto tale termine, si ap-plica l’articolo 2, comma 2-octies.

3. Gli aspiranti devono essere in posses-so dei seguenti requisiti:a) diploma di laurea;b) esperienza almeno quinquennale di di-

rezione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o pri-vate, in posizione dirigenziale con au-tonomia gestionale e diretta responsa-bilità delle risorse umane, tecniche ofinanziarie, svolta nei dieci anni prece-denti la pubblicazione dell’avviso.

4. I direttori generali nominati devonoprodurre, entro diciotto mesi dalla nomi-na, il certificato di frequenza del corso diformazione in materia di sanità pubblicae di organizzazione e gestione sanitaria.

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I predetti corsi sono organizzati e attiva-ti dalle regioni, anche in ambito interre-gionale e in collaborazione con le uni-versità o altri soggetti pubblici o privatiaccreditati ai sensi dell’articolo 16-ter,operanti nel campo della formazionemanageriale, con periodicità almenobiennale. I contenuti, la metodologiadelle attività didattiche, la durata deicorsi, non inferiore a centoventi ore pro-grammate in un periodo non superiore asei mesi, nonché le modalità di conse-guimento della certificazione, sono sta-biliti, entro centoventi giorni dall’entratain vigore del decreto legislativo 19 giu-gno 1999, n. 229, con decreto del Mini-stro della sanità, previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano. I direttorigenerali in carica alla data di entrata invigore del decreto legislativo 19 giugno1999, n. 229, producono il certificato dicui al presente comma entro diciottomesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventiva-mente, in via generale, i criteri di valuta-zione dell’attività dei direttori generali,avendo riguardo al raggiungimento degliobiettivi definiti nel quadro della pro-grammazione regionale, con particolareriferimento alla efficienza, efficacia e fun-zionalità dei servizi sanitari. All’atto dellanomina di ciascun direttore generale, es-se definiscono e assegnano, aggiornan-doli periodicamente, gli obiettivi di salutee di funzionamento dei servizi, con riferi-mento alle relative risorse, ferma restan-do la piena autonomia gestionale dei di-rettori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina diciascun direttore generale, la regione ve-rifica i risultati aziendali conseguiti e ilraggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 5 e, sentito il parere del sindacoo della conferenza dei sindaci di cui al-l’articolo 3, comma 14, ovvero, per le

aziende ospedaliere, della Conferenza dicui all’articolo 2, comma 2-bis, procedeo meno alla conferma entro i tre mesisuccessivi alla scadenza del termine. Ladisposizione si applica in ogni altro pro-cedimento di valutazione dell’operatodel direttore generale, salvo quanto di-sposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la ge-stione presenti una situazione di gravedisavanzo o in caso di violazione di leggio del principio di buon andamento e diimparzialità della amministrazione, la re-gione risolve il contratto dichiarando ladecadenza del direttore generale e prov-vede alla sua sostituzione; in tali casi laregione provvede previo parere dellaConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis, che si esprime nel termine di diecigiorni dalla richiesta, decorsi inutilmentei quali la risoluzione del contratto puòavere comunque corso. Si prescinde dalparere nei casi di particolare gravità e ur-genza. Il sindaco o la Conferenza dei sin-daci di cui all’articolo 3, comma 14, ov-vero, per le aziende ospedaliere, laConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis, nel caso di manifesta inattuazionenella realizzazione del Piano attuativo lo-cale, possono chiedere alla regione di re-vocare il direttore generale, o di non di-sporne la conferma, ove il contratto siagià scaduto. Quando i procedimenti divalutazione e di revoca di cui al comma 6e alpresente comma riguardano i diretto-ri generali delle aziende ospedaliere, laConferenza di cui all’articolo 2, comma2-bis è integrata con il Sindaco del co-mune capoluogo della provincia in cui èsituata l’azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore ge-nerale, del direttore amministrativo edel direttore sanitario è esclusivo ed èregolato da contratto di diritto privato,di durata non inferiore a tre e non supe-riore a cinque anni, rinnovabile, stipula-to in osservanza delle norme del titolo

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terzo del libro quinto del codice civile.La regione disciplina le cause di risolu-zione del rapporto con il direttore am-ministrativo e il direttore sanitario. Iltrattamento economico del direttoregenerale, del direttore sanitario e deldirettore amministrativo è definito, insede di revisione del decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri 19 lu-glio 1995, n. 502, anche con riferimentoai trattamenti previsti dalla contratta-zione collettiva nazionale per le posi-zioni apicali della dirigenza medica eamministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferi-mento dell’incarico di direttore ammini-strativo sia subordinato, in analogia aquanto previsto per il direttore sanitariodall’articolo 1 del , alla frequenza del cor-so di formazione programmato per ilconferimento dell’incarico di direttoregenerale o del corso di formazione ma-nageriale di cui all’articolo 7 del , o di al-tro corso di formazione manageriale ap-positamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incom-patibile con la sussistenza di altro rapportodi lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, am-ministrativo e sanitario determina per ilavoratori dipendenti il collocamento inaspettativa senza assegni e il diritto almantenimento del posto. L’aspettativa èconcessa entro sessanta giorni dalla ri-chiesta. Il periodo di aspettativa è utile aifini del trattamento di quiescenza e diprevidenza. Le amministrazioni di appar-tenenza provvedono ad effettuare il ver-samento dei contributi previdenziali e as-sistenziali comprensivi delle quote acarico del dipendente, calcolati sul trat-tamento economico corrisposto per l’in-carico conferito nei limiti dei massimali dicui all’articolo 3, comma 7, del decretolegislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a ri-chiedere il rimborso di tutto l’onere da

esse complessivamente sostenuto all’u-nità sanitaria locale o all’azienda ospe-daliera interessata, la quale procede alrecupero della quota a carico dell’inte-ressato.

12. Per i direttori generali e per coloroche, fuori dei casi di cui al comma 11,siano iscritti all’assicurazione generaleobbligatoria e alle forme sostitutive edesclusive della medesima, la contribu-zione dovuta sul trattamento economicocorrisposto nei limiti dei massimali previ-sti dall’articolo 3, comma 7, del decretolegislativo 24 aprile 1997, n. 181, è ver-sata dall’unità sanitaria locale o dall’a-zienda ospedaliera di appartenenza, conrecupero della quota a carico dell’inte-ressato.

13. In sede di revisione del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 19luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale delServizio sanitario nazionale è regolatodal decreto legislativo 3 febbraio 1992,n. 29, e successive modificazioni. Per laprogrammazione delle assunzioni si ap-plica l’articolo 39 della Legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni.

15. In sede di prima applicazione, le re-gioni possono disporre la proroga deicontratti con i direttori generali in caricaall’atto dell’entrata in vigore del presentedecreto per un periodo massimo di dodi-ci mesi.».

segue nel prossimo numero

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ObbligatorietàECM per i liberi professionisti

➔ Alcune Associazioni professionali dioperatori sanitari, con riferimento alleconsiderazioni svolte dal TAR Lazio nel-la sentenza n. 14062/2004 del 18 no-vembre 2004 che ha rigettato il ricorsoproposto dalla FIMMG avverso il decre-to del Ministro della salute 31 maggio2004, hanno chiesto alla Segreteria del-la Commissione nazionale ECM confer-ma dell’obbligatorietà del ProgrammaECM per i liberi professionisti.Le perplessità sulla obbligatorietà del-l’ECM per i liberi professionisti sonoderivate dal fatto che il TAR Lazio, nellarichiamata sentenza, “per una migliorecomprensione dei fatti in causa”, ha os-servato, fra l’altro, che “l’ECM s’appa-lesa obbligatoria solo per i sanitari di-pendenti dagli enti del SSN, o per quelliche con esso collaborano in regime diconvenzione o d’accreditamento, tant’èche questo se ne accolla i costi. Vice-versa, per i professionisti, che eroganoprestazioni sanitarie non coperte dalSSN, il controllo della prestazione con-nesso alla formazione e all’aggiorna-mento è rimesso, oltre che al mercato(ossia all’apprezzamento, o meno, delcliente-paziente), agli Ordini ed ai Col-legi professionali, onde per costorol’ECM rappresenta un onere, non già unobbligo”.Al riguardo si premette che, nella sen-tenza in questione, il TAR Lazio non haaffrontato il problema dell’obbligato-rietà o meno dell’ECM per i liberi pro-fessionisti, ma si è limitato a svolgere,

nelle premesse, alcune considerazionisugli articoli 16-bis e 16-ter del decretolegislativo 502/92, e successive modifi-cazioni, al fine di “chiarire per sommicapi il quadro fattuale e normativo di ri-ferimento del DM impugnato”.Si osserva altresì che la interpretazionedata alle richiamate disposizioni non èposta dal TAR a fondamento della deci-sione di rigetto del ricorso, che la solu-zione di detta questione era del tuttoininfluente ai fini della decisione assun-ta e che l’obbligatorietà del programmaECM per i liberi professionisti non eraoggetto di impugnativa da parte dellaFIMMG, che rappresenta i medici di far-miglia legati da un rapporto convenzio-nale con il S.S.N.Le riflessioni sulla non obbligatorietàdell’ECM per i liberi professionisti, svol-te dal TAR nelle premesse della senten-za, non sono condivisibili né sembranofondate.Da una parte, non è sostenibile l’inter-pretazione della obbligatorietà o menodell’ECM basata sulla diversa attribu-zione dei costi dell’ECM fra dipenden-ti/convenzionati e liberi professionisti,in quanto, per il personale dipendente econvenzionato, il S.S.N. si accolla, soloin alcuni casi e solo in parte, i costi del-l’ECM. Infatti gli accordi, sanciti dallaconferenza Stato-Regioni, hanno previ-sto che “i costi delle attività formativepossono gravare sulle risorse per il fi-nanziamento del Servizio sanitario na-zionale... solo entro il limite costituitodall’importo complessivo medio di spe-sa annualmente registrata nel triennio2001/2003 per interventi formativi nelcampo sanitario nelle singole Regioni”.Né, dall’altra, la obbligatorietà o menodell’ECM si può basare sul “controllodella prestazione sanitaria” che, per ilpersonale dipendente e convenzionato,sarebbe di competenza delle istituzionimentre, nel caso dei liberi professinisti,sarebbe rimesso al mercato (ossia alcittadino) ed all’Ordine o Collegio pro-

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fessionale. Infatti il “controllo” della pre-stazione è comunque compito delle isti-tuzioni e dell’ordine o collegio professio-nale (organo ausiliario delle istituzioni) edè diretto a tutelare un prevalente interes-se pubblico generale prescindendo dalrapporto che l’operatore sanitario ha conil S.S.N. e dall’eventuale assunzione an-che parziale dei relativi oneri da partedelle strutture pubbliche.È, quindi, da escludere che le suesposteconsiderazioni, incidentalmente svoltedal TAR nelle premesse della sentenza alsolo fine di inquadrare la problematica diriferimento del D.M. impugnato, possanolegittimare la interpretazione della nonobbligatorietà dell’ECM per i liberi pro-fessionisti.Ciò premesso, si ritiene opportuno riba-dire che il programma ECM è obbligato-rio per tutti i professionisti della salute;gli articoli 16-bis e 1-ter del decreto legi-slativo 502 prevedono, in generale, l’ob-bligo formativo per tutti gli “operatori sa-nitari”.La Formazione continua è, infatti, un re-quisito essenziale per il corretto esercizioprofessionale, ossia per il mantenimentonel tempo dell’abilitazione all’esercizioprofessionale di ciascun operatore sani-tario; in quanto tale, deve essere neces-sariamente obbligatoria per tutti i profes-sionisti e richiedere regole e garanzieuniformi su tutto il territorio nazionale.Regole e garanzie che sempre di più sa-ranno comuni a tutti i Paesi dell’Unineeuropea.La verifica periodica dell’abilitazione pro-fessionale, ossia la verifica del manteni-mento di adeguati livelli di conoscenzeprofessionali e del miglioramento dellecompetenze proprie del profilo di appar-tenenza, è possibile attraverso vari stru-menti. L’ECM è, allo stato, l’unico stru-mento preordinato all’aggiornamento

professionale ed alla formazione perma-nente per tutti i professionisti della saluteche consente la verifica periodica delmantenimento dell’abilitazione profes-sionale. Ovviamente saranno necessarieulteriori specifiche disposizioni legislati-ve in materia. Si rileva comunque che ild.d.l. governativo sulle professioni sani-tarie non mediche (A.C. 3236) già preve-de al riguardo che “l’abilitazione all’eser-cizio della professione sanitaria nonmedica è sottoposta e verifica periodicacon modalità identiche a quelle previsteper la professione medica”.In tale prospettiva il Piano Sanitario2003/2005, approvato con D.P.R. 23maggio 2003, ha confermato chiaramen-te l’obbligatorietà della formazione conti-nua per tutti i professionisti della salute.Il Piano sanitario, facendo riferimento alProgramma ECM, fra i dieci progetti pro-posti per il cambiamento, prevede, infat-ti, quello di “realizzare una formazionepermanente di alto livello in medicina esanità” e, al riguardo, afferma che “ele-mento caratterizzante del programma èla sua estensione a tutte le professionisanitarie”.Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salu-te e le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano, sancito dalla Confe-renza Stato-Regioni del 20 dicembre2001, ha fatto proprie le determinazioniassunte dalla Commissione nazionaleper la formazione continua sulla obbliga-torietà del Programma ECM per tutti iprofessionisti della salute; i successiviaccordi non hanno modificato tale impo-stazione.In conclusione, il Programma ECM deveritenersi obbligatorio per tutti gli operato-ri sanitari dipendenti, convenzionati o li-beri professionisti.

Dalla Webpage Ministero della Salute

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È compito dell’interaéquipe il controllo sullarimozione deiferri chirurgici

➔ Il controllo della rimozione dei ferrichirurgici spetta all’intera équipe ope-

ratoria, cioè ai medici, i quali hanno laresponsabilità del buon esito dell’in-tervento, non solo in relazione all’og-getto dell’operazione, ma altresì pertutti gli adempimenti connessi; il con-trollo successivo alla suturazione del-la ferita, e cioè quello definitivo etranquillizzante, non può essere devo-luto solo al personale infermieristico,secondo una prassi consolidata,avendo il personale paramedico, nelsettore chirurgico, funzioni di assi-stenza, ma non di verifica dell’attua-zione dell’intervento operatorio nellasua completezza.(www.dirittosanitario.net)

Avv. Ennio Grassini

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Poliambulatorio privatoPcon Day SurgeryDott. OppiciDirettore sanitario Dott. Lauro OppiciMedico Chirurgo - Odontoiatra

n° prot. PG66586 del 16.04.2003 Aut. San. PG.136081 del 28.07.2003

40134 Bologna - Via Andrea Costa, 160

Tel. 051 6152754 - 6154769 Fax 051 6148438

www.poliambulatoriodaysurgery.com - [email protected]

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Seminari della Scuola diSpecializzazionein Reumatologia

Bologna, Giugno-Dicembre 2005ore 16,00-18,00

Policlinico S. Orsola-MalpighiVia Massarenti, 9 - Padiglione 22Auletta D. Campanacci

Programma

Giovedì 8 SettembreMalattie infiammatorie croniche intesti-nali e artriti sieronegative: condividonole stesse strategie terapeutiche? - P.Gionchetti (Bologna)

Giovedì 22 SettembreStimoli, trasduzione del segnale e ripostaosteoblastica: meccanismi cellulari emolecolari - L. Moro (Trieste)

Giovedì 6 OttobreEntesite - I. Olivieri (Potenza)

Giovedì 20 OttobreConnettiviti indifferenziate - S. Bombar-dieri (Pisa)

Giovedì 27 OttobreEstrogeni e Les - M. Cutulo (Genova)

Giovedì 3 NovembreTerapia steroidea e diabete mellito - S.Giangiulio (Bologna)

Lunedì 21 NovembreLa patogenesi della psoriasi - G. Girolo-moni (Verona)

Lunedì 28 NovembreNuove prospettive nella terapia dellasclerodermia - R. Scorza (Milano)

Lunedì 5 DicembreVasculiti: diagnosi e trattamento - A.Gabrielli (Ancona)

Ogni Seminario sarà seguito da un in-contro interattivo con l’Esperto sul te-ma svolto.

Informazioni generaliLa partecipazione ai Seminari è gratuita.Non è prevista la pre-iscrizione; l’iscrizio-ne avverrà direttamente in sede.Al termine di ogni Seminario verrà rila-sciato un attestato di partecipazione.

ECMI Seminari sono stati registrati comeunico Corso presso la CommissioneE.C.M. del Ministero della Salute in or-dine alla definizione dei Crediti Formati-vi per la categoria del Medico Chirurgo;pertanto il rilascio dell’attestato E.C.M.è vincolato alla effettiva presenza delpartecipante a tutti i 12 Seminari.

Segreteria ScientificaDott.ssa Nazzarena MalavoltaU.O.S. di ReumatologiaU.O. di Medicina InternaDipartimento di Medicina interna e del-l’InvecchiamentoA.O. Università Policlinico S. Orsola -MalpighiVia Massarenti, 9 - 40138 BolognaTel. 051.636.4901 - Fax 051.391320E-mail: [email protected]

Prof. Riccardo MeliconiModulo di ReumatologiaUniversità degli Studi di BolognaIstituti Ortopedici RizzoliVia Pupilli, 1 - 40136 BolognaTel. 051.636.6803 - Fax 051.636.6807E-mail: [email protected]

Segreteria organizzativaI&C s.r.l.Via A. Costa, 2 - 40134 BolognaTel. 051.614.4004 - Fax 051.614.0564E-mail: [email protected]

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XII CONGRESSO NAZIONALE DELLA

Società Italianadi Ricerche Cardiovascolari(SIRC)

22-24 settembre 2005

Teatro dell’OsservanzaVia Venturini, 18 - Imola (Bologna)con la partecipazione dell’IstitutoNazionale per la Ricerca Cardiova-scolare (INRC)

Patrocini richiesti:Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-cerca ScientificaMinistero della SaluteRegione Emilia-Romagna (Assessoratoalla Sanità)Provincia di BolognaComune di ImolaAUSL di ImolaCompagnia di San Paolo - TorinoAlma Mater Studiorum - Università diBolognaFondazione Cassa di Risparmio di ImolaFacoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-versità di BolognaInternational Society Heart Research -World SectionSocietà Italiana di CardiologiaSocietà Italiana di Cardiologia dell’Ospe-dalità AccreditataSocietà Italiana di Chirurgia CardiacaAssociazione Nazionale Medici Cardio-logi Ospedalieri

Presidente del CongressoClaudio M. Caldarera (Bologna)

Comitato ScientificoA. Branzi (Bologna), P. P. Campa (Roma),A. Catapano (Milano), A. Cevese (Vero-na), S. Dalla Volta (Padova), R. Ferrari(Ferrara), G. F. Gensini (Firenze), T. Gherli(Parma), C. Guarnieri (Bologna), F. Ledda(Firenze), A. Muscari (Bologna), P. Puddu(Bologna), A. Stella (Bologna), O. Visioli(Brescia)

Comitato OrganizzatoreC. Muscari (Bologna), E. Giordano (Bolo-gna), F. Bonafè (Bologna), C. Penna (Tori-no), W. Parisi (Bologna)

INFORMAZIONI Il modulo di iscrizione e il modulo ab-stract per le presentazioni orali e postersono disponibili sul sito Internet:www.aimgroup.it/2005/SIRC.L’INRC mette a disposizione due premidi 700,00 euro ciascuno per i migliori la-vori presentati. Possono partecipare allaselezione giovani ricercatori di età nonsuperiore ai 35 anni.

Segreteria OrganizzativaAISC & MGR - AIM GroupSede di Roma, Via A. Ristori 3800197 RomaTel. 06809681- Fax 069808491e-mail: [email protected].È in corso l’accreditamento ECM.

PROGRAMMAGiovedì 22 settembre

9.00 - Apertura della Segreteria9.30-10.00 - Inaugurazione del Congresso

10.00-10.45 - Lettura Inaugurale

Rigenerazione del cuore Piero Anversa (New York, USA)Presentazione di C.M. Caldarera

Simposio: CELLULE STAMINALIChairmen: G. Losano, A. Mugelli10.45-13.00 - Comunicazioni libere13.00-14.00 - Colazione di lavoro

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Simposio: FISIOPATOLOGIA DELL’A-TEROSCLEROSI Chairmen: A. Branzi, A. Catapano14.00-14.30 - Aspetti molecolari dell’ate-rosclerosi - Paolo Puddu (Bologna)14.30-15.00 - Infiammazione e malattiecardiovascolari - Antonio Muscari (Bologna)15.00-15.45 - Comunicazioni libere

Simposio: GENETICA E RISCHIOCARDIOVASCOLAREChairmen: N. Alessandri, S. Dalla Volta15.45- 16.15 - Profilo genetico proin-fiammatorio e rischio di infarto - Federi-co Licastro (Bologna)16.15-16.45 - Varianti genetiche della ci-clossigenasi-2 e rischio cardiovascolare- Andrea Mezzetti (Chieti)16.45-17.30 - Comunicazioni libere17.30-17.45 - Coffee break

Simposio: MORTE IMPROVVISAChairmen: R. Ferrari, C. Guarnieri17.45-18.15 - Malattie cardiovascolari arischio di morte improvvisa nel giovane enell’atleta - Gaetano Thiene (Padova)18.15-18.45 - Genetica molecolare dellearitimie ventricolari eredo-familiari - Sil-via Priori (Pavia)18.45-19.30 - Comunicazioni libere

Venerdì 23 settembreSimposio: TRASDUZIONE DEL SE-GNALE E CONTRATTILITÀ CARDIACAChairmen: F. Ledda, G. P. Trevi

9.00 - 9.30 - Ossido d’azoto e controllodella funzione cardiaca - Barbara Casa-dei (Oxford, UK)9.30-11.00 - Comunicazioni libere

11.00-11.15 - Coffee break11.15-13.00 - Comunicazioni libere13.00-14.00 - Colazione di lavoro

Simposio: IPERTROFIA DEL MIOCAR-DIOChairmen: P. P. Campa, O. Visioli14.00 -14.30 - Varianti dell’espressionegenica in forme di ipertrofia del miocar-dio di diversa eziologia - Leslie Leinwand(Boulder, Colorado, USA)14.30-16.30 - Comunicazioni libere16.30-16.45 - Coffee break16.45-18.00 - Sessione Poster18.00 - Assemblea dei Soci

Sabato 24 settembreSimposio: CARDIOCHIRURGIA SPE-RIMENTALEChairmen: G. Arpesella, T. Gherli9.00-9.30 - Terapia chirurgica delloscompenso - Marisa Di Donato (San Do-nato Milanese - Milano)9.30-10.00 - Autologous myoblast tran-

splantation - Giacomo Frati (Roma)10.00-11.00 - Comunicazioni libere11.00-11.15 - Coffee break11.15-12.15 - Comunicazioni libere12.15-13.00 - Presentazione lavori premiINRC

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La spalla: ecografia,imaging integrato eproblematicheclinico-chirurgiche

15 e 16 dicembre2005

Il Corso di perfezionamento: “Laspalla: ecografia, imaging integrato eproblematiche clinico-chirurgiche”, sisvolgerà a Bologna presso il CentroCongressi dell’Istituto di Ricerca Co-divilla Putti in Via di Barbiano, 1/10dal 15 al 16 dicembre 2005 e sarà di-

retto dal Dott. Stefano Galletti.La manifestazione si articola in duegiornate, con sessioni teoriche e pra-tiche ed è indirizzato a medici chepraticano l’ecografia e la diagnosticaper immagini, chirurghi ortopedici,medici dello sport e fisiatri.Gli argomenti saranno integrati conspazi per discussione e confrontoanche con i discenti.La parte pratrica prevede lo svolgi-mento del lavoro in gruppi con work-shop e analisi di casi clinici.Al termine del Corso, il quale è a nu-mero chiuso per un massimo di tre-cento partecipanti, sarà effettuatauna verifica dell’apprendimento me-diante test con quiz a risposte multi-ple.

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a:

Segreteria Organizzativa

T.E.S. TOP ENTRETIEN SERVICEVia Zanotti, 13 – 40137 BolognaTel. 051/441715 - Fax 051/440756e-mail: [email protected]

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Corso diOsteopatia eTerapia Manuale Globale

PRIMO ANNO

1. INTRODUZIONE, IL SACRO:Tecniche manipolative e mobilizzazionearticolare.2. LOMBARI:Tecniche manipolative e mobilizzazionearticolare.3. REVISIONE PRATICA 1. e 2. + omo-tossicologia.4. DORSALI:Tecniche manipolative e mobilizzazionearticolare + omotossicologia.5. CERVICALI:Tecniche manipolative e mobilizzazionearticolare6. REVISIONE PRATICA 1., 2., 4. e 5. +esame teorico pratico.

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Docenti:Dr. G. Fratoni, Dr. C. Massullo, Dr. R. Mo-linaro, Dr. S. Lucaccioni, Dr. A. Ruocco.

Costo:Il costo del Corso comprensivo di di-spense e di materiale didattico è di E 1.300,00 ed include l’iscrizione allaS.I.M.O.C. per l’anno 2005/2006.

Attestato:Al termine del Corso verrà rilasciato unattestato di partecipazione agli Allieviche abbiano partecipato ad almeno 5week-end e superato l’esame finale.

Iscrizioni:Termine ultimo per iscrizioni: una setti-mana prima dell’inizio delle lezioni.Per iscriversi è sufficiente inviare in bustachiusa un assegno bancario o circolare

non trasferibile o fotocopia di avvenutoversamento in ccp. di € 250,00 intestatoa: S.I.M.O.C. - Via Vanvinelli, 6 - 20129Milano. Il saldo dovrà essere liquidato all’i-nizio del primo week-end d’insegnamen-to. Il corso è a numero chiuso. Verrannoammessi i primi 30 Medici Chirurghi e pri-mi 10 Odontoiatri iscritti per ogni sede.

Sedi:NAPOLIHotel delle Terme - AgnanoVia Agnano Asurani, snc - FORMIAGrand Hotel FagianoVia Appia Lato Napoli, 80 - BOLOGNAHotel Boscolo TowerV.le Lenini, 43

Orari:Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00Domenica 9.00-13.00.

Seminari diaggiornamento

BolognaPoliclinico S. Orsola MalpighiAula Murri

COINFEZIONI VIRALIE TRAPIANTO DI FEGATOBolognaMartedì 27 Settembre 2005

Moderatori: Prof. Mauro Bernardi, Prof.Francesco Chiodo14.30 - IntroduzioneProf. Mauro Bernardi14.45 - Coinfezioni virali: impatto epide-miologico - Prof.ssa Gabriella Verucchi15.10 - Discussione15.20 - HIV and HCV immunity in livertransplantation - Prof. Christian Brander

15.45 - Discussione15.55 - La Terapia dell’infezione da HCVprima e dopo il Trapianto di Fegato nelpaziente HIV negativo - Prof. Pietro An-dreone16.20 - Discussione16.30 - Coffee break17.00 - La Terapia dell’infezione da HCVprima e dopo il Trapianto di Fegato nelpaziente HIV positivo - Dott.ssa Annagiu-lia Gramenzi17.25 - Discussione17.35 - La gestione del paziente HIV po-sitivo prima e dopo il Trapianto di Fegato- Dott. Paolo Costigliola18.00 - Discussione18.10 - Il trapianto di fegato nel pazienteHIV positivo: luci ed ombre - Prof. Anto-nio Pinna18.35 - Discussione18.45 - ConclusioniProf. Francesco Chiodo19.00 - Questionario di valutazione del-l’apprendimento

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INFEZIONI FUNGINENEL PAZIENTEIMMUNOCOMPROMESSOBologna, Martedì 6 Dicembre 2005

Moderatori: Prof. Mauro Bernardi, Prof.Francesco Chiodo14.30 - IntroduzioneProf. Mauro Bernardi14.45 - Epidemiologia delle infezioni fun-gine nel paziente trapiantato - Prof. Pie-tro Andreone15.10 - Discussione15.20 - Diagnosi ed interazione con altripatogeni - Dott.ssa Anna Nanetti15.45 - Discussione15.55 - Clinica e terapia delle infezionifungine nel paziente Trapiantato - Prof.Antonio Pinna16.20 - Discussione16.30 - Coffee Break17.00 - Clinica e terapia delle infezionifungine nel paziente con Infezione daHIV - Dott. Paolo Costigliola17.25 - Discussione17.35 - Clinica e terapia delle infezionifungine nel paziente in Terapia Intensiva- Dott.ssa Gabriella Sangiorgi18.00 - Discussione18.10 - Clinica e terapia delle infezionifungine nel paziente candidato al Tra-pianto di Fegato - Dott. Fabio Tumietto

18.35 - Discussione18.45 - ConclusioniProf. Francesco Chiodo19.00 - Questionario di valutazione del-l’apprendimentoSede del CorsoI tre Seminari si svolgeranno a Bolognapresso l’Azienda Ospedaliero-Universi-taria di Bologna - Policlinico S. OrsolaMalpighi, Complesso Augusto Murri, Au-la Murri, Via Massarenti, 9

IscrizioniI crediti formativi verranno riconosciuti aiprimi 100 iscritti.

AccreditamentoPer ogni Corso è stata inoltrata al Ministero della Salute la richiesta di ac-creditamento nell’ambito del programmaformativo E.C.M.

Coordinament ScientificoProf. Pietro Andreone

Segreteria OrganizzativaPlanning Congressi SrlVia Santo Stefano, 9740125 BolognaTel. 051 300100 - Fax 051 309477E-mail: [email protected]@planning.it

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OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

Direttore Sanitario:DOTT. GIUSEPPE GUERRA MEDICO CHIRURGO

Spec. in Igiene e Sanità Pubblica, Medicina Legale e delle Assicurazioni

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Brioche ecappuccino...

➔ Col comunicato stampa del 24 aprileu.s., la FIMMG informa che si è coronatala “rivoluzione” annunciata due anni fa(intervista al Carlino del 10 aprile 2003): icertificati INPS cominceranno finalmentea viaggiare per via telematica. Evviva!Mentre lo SNAMI propone l’autocertifi-cazione per i primi quattro giorni di ma-lattia, che libererebbe del tempo ai pa-zienti ed ai Medici, la FIMMG persegueuna sua logica diversa e contraria, cheviaggia a tutta birra verso un impegnosempre maggiore nella burocrazia,quando avremmo bisogno proprio di piùtempo da dedicare all’ascolto del pa-ziente, un passo ancora necessario perla diagnosi e la terapia: a meno che nonsi creda di poter sostituire questi mo-menti con un’opportuna batteria d’inda-gini (ma che diranno i controllori dellaspesa??) oppure, in un’interpretazioneestensiva della nota 13 AIFA, delegareallo specialista non solo per la terapiaantidislipidemica, ma per tutto ciò checoncerne la salute del Paziente, il MMGoccupandosi solo dell’ormai dilagante epervasiva pratica burocratica quotidiana! È questo un modo di guadagnare in pro-fessionalità, stima e rispetto? Si credeche i Pazienti possano farci un monu-mento equestre per questo tipo di “evo-luzione”? sicuramente sarà comodo nondoversi più recare agli uffici postali, met-tersi in coda, oltretutto risparmiando sul-le spese di spedizione ma... saremo an-cora dei Medici per questo paziente?Si dice e si scrive, ma lo sappiamo benis-simo dalla nostra quotidianità, che la so-litudine, lo stress e le ansie sono il maledel momento: patologie legate, se nonprincipalmente, all’isterilirsi dei rapportiumani. Se a noi Medici non tocca dare

una risposta risolutiva al problema di unasocietà degradata nei valori, sicuramenteci compete interessarci della salute psi-chica del paziente: un fatto su cui è limi-tativo l’approccio farmacologico se nonsostenuto da adeguato supporto psico-logico, che poi è solo squisitamenteumano. Per questo ci vuole pazienza, civuole del tempo, quel tempo continua-mente eroso da altre faccende che nonhanno nulla di “medico”. Un tempo chedovremmo rivendicare e riconquistare, atutto beneficio della nostra professiona-lità e per qualche brandello d’umanità edidealità che ancora alberga nell’animo dichi ha intrapreso l’attività medica nellospirito di voler curare i pazienti, non ser-virli, tutelando l’autorevolezza del ruolo.Scrive la FIMMG, nel suo comunicatostampa, che “la trasmissione telematicadei certificati medici consentirà all’Istituto:• di gestire funzionalmente la massa

dei dati trattati;• di ridurre il costo economico e uma-

no di gestione;• di sfruttare la potenzialità informativa

del servizio”Molto bene per l'INPS! È un traguardogiusto, sacrosanto e condivisibile, ma ilMMG per chi lavora? Per l’INPS o per isuoi assistiti? Come scritto altrove, ri-peto che l’invio telematico non è, nonpuò essere di nostra competenza: lofaccia il paziente, se lo vuole, perché ilcertificato è solo suo.Al Collega che pensa che si possa ri-sparmiare sul cartaceo, chiedo di guar-dare in giro per lo studio: c'è materia sucui riflettere. A chi pensa che ci si possafar pagare qualcosina per questa nuovamansione chiedo: non è più giusto farsipagare molto meglio per le prestazioniprofessionali? È forse il caso di ricordareche per la prescrizione dello stesso far-maco, la nostra firma sulla ricetta com-porta responsabilità uguali a quelle delpiù celebrato, e pagato, specialista...

Francesco Calogiuri- SNAMI Bologna

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In studio medico centralissimo affittasi stanza li-bera a generico o specialista. No odontoiatri, noginecologi. Prezzo interessante.Info 349 4914773.

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Affittasi studio medico per singole giornate o mez-ze giornate in via Dante nei pressi di piazza Trento eTrieste. Per informazioni telefonare 051 301977.

Medico ospedaliero internista di ruolo, con incari-chi di P.S., attualmente occupato presso strutturaospedaliera pubblica nella provincia di Bologna,manifesta la propria disponibilità per trasferimen-to presso altra struttura ospedaliera di Bologna.Rivolgersi al seguente cellulare: 328 1772464.

Isola d’Elba Porto Azzurro ampio bilocale, indi-pendente, in villa, posizione panoramica in colli-na, a circa 800 mt. dal mare con vista mare.

Ambiente gradevole immerso nella natura. Parcheggio, accessori esterni ottimali e 4 postiletto. Da Euro 350 a 700 la settimana.Tel. 338 6282932.

Ginecologa cerca ambulatorio in condivisione nel-la zona di via Castiglione. Tel. 335 5221112.

Compro usato apparecchio RM10.Tel. 051 242555 - Cell. 347 0352623

Affitto ambulatorio medico nuovissimo Via Masia -Zona S. Orsola. Telefonare ore pasti 051 467228.

Affittasi a prezzo interessante (comprensivo di lu-ce, acqua, riscaldamento, segreteria, telefono,ecc.) ambulatorio medico, impianti a norma, av-viato, zona Marconi, anche per qualche pomerig-gio settimanale.Tel. 051 229893 oppure 348 8732429.

Da Settembre 2005 affittasi presso studio medi-co privato, ambulatori accessoriati (possibilitàanche di utilizzo di ecografo per indagini interni-stiche/ginecologiche/vascolari) in zona Lame en-tro i viali di circonvallazione, con diverse possi-bilità di parcheggio, ben servita dai servizi ditrasporto pubblico. Per informazioni telefonareal n. 051/6494501 ore 8,00-20,00.

ELENCO INSERZIONISTI BOLLETTINO LUGLIO 2005

AMBULATORIO PRIVATO LAURO OPPICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 56

CARISBO GRUPPO SAN PAOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. IVa di cop.

CASA DI CURA “AI COLLI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33

CASA DI RIPOSO “VILLA DEL PARCO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

CENTRO MEDICO SAN MICHELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

CISDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9

MEB&CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. IIIa di cop.

OSPEDALE PRIVATO “VILLA BELLOMBRA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 63

POLIAMBULATORIO CKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15

SMART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. IIa di cop.

VILLA BARUZZIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: ASSOMNIA SAS DI DE BERNARDIS CLAUDIO E C.17 VIA RANZANI - 40127 BOLOGNA - TELEFONO E FAX 051 241379

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Consumo (l/100 Km.): urbano 13 - extraurbano 6,9 - combinato 9,1. Emissioni di CO2: 218 g/Km.

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Bologna, 1 Luglio 2005

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

ha intenzione di comprare una casa o un appartamento e sta cercando una banca cui rivolgersi per contrarre un mutuo?

Se questo è quello di cui ha bisogno, siamo lieti di informarLa che oggi Carisbo – Gruppo San Paolo -, grazie ad una specifica Convenzione stipulata con l’ENPAM e di recente ampliata, Le ha riservato gli interessanti e vantaggiosi mutui della Linea Domus/Assidomus a condizioni del tutto particolari.

Fra queste potrà, ad esempio, contare su uno sconto superiore al 50% sulle spese di istruttoria, un tasso sul finanziamento decisamente agevolato e ancora uno sconto sul compenso per l’eventuale estinzione anticipata del Suo mutuo.

Ad esempio le condizioni valide per il solo mese di Luglio 2005 sono :

DOMUS TASSO FISSO ASSIDOMUS TASSO FISSO

DURATA MUTUO TASSO RATA MENSILE PER MILLE EURO TASSO RATA MENSILE PER

MILLE EURO

5 anni 2,99% 17,96 n.d. n.d.7 anni 3,59% 13,48 n.d. n.d.10 anni 3,91% 10,08 4,16% 10,2012 anni 4,08% 8,79 n.d. n.d.15 anni 4,28% 7,54 4,53% 7,6720 anni 4,70% 6,43 4,95% 6,57

DOMUS VARIABILE ASSIDOMUS 10 VARIABILE

DURATA MUTUO TASSO TASSO

5 anni EURIBOR 3 M. + 0,90% n.d.

7 anni EURIBOR 3 M. + 0,90% n.d.

10 anni EURIBOR 3 M. + 0,95% EURIBOR 3 M. + 1,20%

12 anni EURIBOR 3 M. + 1,00% n.d.

15 anni EURIBOR 3 M. + 1,00% EURIBOR 3 M. + 1,25%

20 anni EURIBOR 3 M. + 1,10% EURIBOR 3 M. + 1,35%

25 anni EURIBOR 3 M. + 1,30% n.d.

In più, grazie alla nostra esperienza di leader del settore, abbiamo la possibilità di offrirLe numerose tipologie di fi nanziamento, ciascuna delle quali è stata studiata per venire incontro ad ogni Sua specifi ca esigenza.

Saremo quindi particolarmente lieti di riceverLa presso le nostre Filiali (l’elenco è disponibile sul sito www.carisbo.it) per parlare dei mutui Domus e di tutti gli altri prodotti di Carisbo - Gruppo Sanpaolo -. Non esiti pertanto a contattarci, anche per fi ssare un appuntamento nell’orario a Lei più comodo.

A presto, e con le nostre più vive cordialità.

CARISBO

Gruppo SANPAOLO

La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della Filiale Sanpaolo, presso la quale sono a Sua disposizione i Fogli Informativi riportanti tutte le condizioni economiche praticate.

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. - Sede Legale: Via Farini, 22 – 40124 Bologna – Capitale Sociale € 570.000.000,00 - Registro Imprese di Bologna n. 02089911206

-Codice Fiscale 02089911206 - Partita I.V.A. 02089911206 - Codice A.B.I. 6385.9 - Numero Iscrizione Albo Banche:5466Appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IMI -

N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: 1025.6 - Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Sanpaolo IMI S.p.A.