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LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA parte prima Contratto di assicurazione e clausola claims made (Cass., n. 5624/2005) Locazione di quota ideale di un bene comune (Cass., n. 165/2005) Violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione (Cass., n. 6276/2005 parte seconda Wrongful life Diritto di difesa nel giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale Il “nuovo” danno non patrimoniale a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti In questo numero segnaliamo: ISSN 1593-7305 N. 2 FEBBRAIO 2006 Anno XXII RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate

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LA NUOVAGIURISPRUDENZA

CIVILECOMMENTATA

parte prima

Contratto di assicurazione e clausola claims made (Cass., n. 5624/2005)

Locazione di quota ideale di un bene comune (Cass., n. 165/2005)

Violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione (Cass., n. 6276/2005

parte seconda

Wrongful life

Diritto di difesa nel giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale

Il “nuovo” danno non patrimoniale

a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti

22006

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II

LA NUOVAGIURISPRUDENZA

CIVILECOMMENTATA

PUBBLICAZIONE MENSILEN. 2 - Febbraio 2006 - Mensile - ANNO XXIIPoste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Padova

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In questo numero segnaliamo:

ISSN 1593-7305N. 2 FEBBRAIO 2006 • Anno XXIIRIVISTA MENSILEde Le Nuove Leggi Civili Commentate

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IL «NUOVO» DANNO NON PATRIMONIALE

di Domenico Chindemi

Sommario: 1. Premessa: analisi storica. – 2. Il nuo-vo danno non patrimoniale: esegesi in base allapronuncia della Corte costituzionale n. 233/2003. – 3. Le voci di danno non patrimoniale: a)il danno morale soggettivo; b) il danno biologi-co; c) il danno biologico nel nuovo Codice delleAssicurazioni; d) il danno esistenziale e da lesio-ne di altri valori costituzionalmente garantiti.

1. Premessa: analisi storica. Nell’ultimotrentennio si è assistito ad una profonda modi-ficazione del danno non patrimoniale, dei suoifondamenti e delle tecniche risarcitorie conuna generale tendenza ad ampliare tale voce didanno adeguandola alle concrete esigenze diuna società in evoluzione sempre più attenta atutelare, oltre al benessere fisico, anche quellopsichico ed esistenziale, ampliando la stessadefinizione di salute estendendola anche allasfera interiore ed intima dell’uomo.

Tale ampliamento ha provocato naturali rea-zioni difensive da parte soprattutto degli assi-curatori, esposti a maggiori risarcimenti e, nonsempre a torto, sospettosi sulla effettività dieventuali risvolti di danni non sempre facil-mente accertabili.

Tuttavia si ritiene che tale maggiore tuteladel danneggiato debba essere incoraggiata, allaluce delle esigenze di tutela sempre maggioridel valore dell’«uomo», mentre occorre porrein essere tutti gli accorgimenti per evitare abusie truffe ai danni del danneggiante e del suo as-sicuratore.

Il punto di partenza del nuovo corso è costi-tuito dalle sentenze della Corte di Cassazione(in particolare le sentenze del 31.5.2003, n.8827 e n. 8828) e della Corte costituzionale(sentenza 11.7.2003, n. 233) che hanno profon-damente innovato il sistema risarcitorio dellaresponsabilità civile tanto da ripensare ad unasua diversa rifondazione, differente dalla pre-cedente cui era pervenuta, pur faticosamente,la giurisprudenza di legittimità.

Per comprendere il percorso compiuto dal

danno «non patrimoniale», al fine di fornire unpanorama il più possibile completo dello «statodell’arte», occorre distinguere il sistema risarci-torio del danno non patrimoniale in tre fasiben distinte: 1) anteriore al 1986 (fase pionieri-stica); 2) dal 1986 al 2003 (fase intermedia); 3)dal 2003 ai giorni nostri (fase della tutela inte-grale):

1) Fase pionieristica (anteriore al 1986), pre-cedente all’«avvento» del danno biologico; intale periodo il sistema risarcitorio era imper-niato quasi esclusivamente sul danno patrimo-niale, con l’unica eccezione per il danno mora-le, nei casi di reato (combinato disposto del-l’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 185 cod. pen.).

Il danno non patrimoniale coincideva so-stanzialmente col danno morale, a cui dovevariconoscersi natura punitiva per la stretta cor-relazione col reato.

2) Fase intermedia (dal 1986 al 2003), poste-riore al riconoscimento del danno biologico ope-rato dalla Corte costituzionale con la storica sen-tenza n. 184/1986 che ha ampliato sostanzial-mente le voci di danno risarcibili, non limitato alsolo danno alla salute, ma esteso fino a ricom-prendervi altre voci di danno, quale il danno al-la capacità lavorativa generica, alla vita di relazio-ne, alla sfera sessuale, alla serenità familiare.

Non aveva rilievo la natura di tale danno,elaborato in base al combinato disposto del-l’art. 2043 cod. civ. con l’art. 32 Cost., qualenorma costituzionale di riferimento, in quantoogni compromissione del bene costituzional-mente tutelato non poteva rimanere sfornita ditutela perché altrimenti sarebbe stato lo stessoprecetto fondamentale a non trovare protezio-ne nell’ordinamento giuridico.

Venivano così risarcite, indipendentementedalla qualificazione giuridica del danno biolo-gico, patrimoniale o non patrimoniale, anchealtre compromissioni di natura non redditualeche, nella fase c.d. pionieristica, non trovavanoalcun ristoro, ampliando la tutela del danneg-giato.

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Rimanevano, tuttavia, ancora escluse dal si-stema risarcitorio, alcune situazioni rilevanti,quali il danno morale in mancanza di prova difatto reato, nel caso, ad esempio, di afferma-zione di responsabilità in base a presunzionedi legge e il danno psichico o psicologico inmancanza di danno biologico, situazioni en-trambe abbastanza frequenti che costituivanouna vera e propria falla nel nostro sistema ri-sarcitorio.

3) Fase della tutela integrale (successiva al2003) a seguito degli interventi già citt. dellaCorte di Cassazione e della Corte costituziona-le, rispettivamente del maggio e del luglio 2003che hanno ovviato alle carenze risarcitorie del-la fase intermedia, rielaborando la generale ca-tegoria del danno non patrimoniale amplian-dola fino a ricomprendervi, oltre al tradiziona-le danno morale, anche il danno biologico,trattandosi di danno non reddituale e tutte lealterazioni conseguenti a violazioni di diritticostituzionalmente garantiti (1).

2. Il nuovo danno non patrimoniale:esegesi in base alla pronuncia della Cor-

te costituzionale n. 233/2003. Tralascian-do i diversi ed a volte opposti orientamenti del-la dottrina sulla costruzione del danno non pa-trimoniale che riflettono anche l’esigenza di tu-tela di interessi meta-giuridici, il punto di par-tenza per la individuazione del nuovo sistemarisarcitorio è costituito dalla sentenza dellaCorte cost., n. 233/2003 che, ancorché scar-na e sintetica, tuttavia fornisce ad un interpreteattento le chiavi di lettura del nuovo sistema ri-sarcitorio che appare completo, al passo con leesigenze di tutela di una società moderna, sem-pre più attenta a cogliere le effettive istanze ditutela del danneggiato, alla luce di una letturadell’ordinamento fondata sul c.d. «diritto vi-vente» (2).

La Consulta delinea chiaramente e senza equi-voci il nuovo sistema risarcitorio affermando«che può dirsi ormai superata la tradizionale affer-mazione secondo la quale il danno non patrimo-niale riguardato dall’art. 2059 c.c., si identifiche-rebbe col danno morale soggettivo. In due recen-tissime pronunce (Cass. 31 maggio 2003, nn.8827, 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricon-durre a razionalità e coerenza il tormentato capito-lo della tutela risarcitoria del danno alla persona,viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argo-

(1) La Corte di Cassazione ritiene che «nel vigen-te assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizio-ne preminente la Costituzione – che, all’art. 2, ricono-sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo –, il dan-no non patrimoniale deve essere inteso come catego-ria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesoun valore inerente alla persona, non esaurendosi essonel danno morale soggettivo»; la Supr. Corte chiari-sce che «il danno non patrimoniale conseguente allaingiusta lesione di un interesse inerente alla persona,costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai finidella risarcibilità, al limite derivante dalla riserva dilegge correlata all’art. 185 cod. pen., e non presuppo-ne, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito comereato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consentela riparazione del danno non patrimoniale ben può es-sere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzio-ne, anche alle previsioni della Legge fondamentale,ove si consideri che il riconoscimento, nella Costitu-zione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona nonaventi natura economica implicitamente, ma necessa-riamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configuraun caso determinato dalla legge, al massimo livello, diriparazione del danno non patrimoniale»: Cass.,31.5.2003, n. 8827 e n. 8828, pubblicate su tutte leprincipali riviste giuridiche tra cui, ex plurimis, inResp. civ. e prev., 2003, 691, con note di Bargelli,Cendon e Ziviz e in questa Rivista, 2004, I, 232,con nota di Scarpello.

(2) La sentenza della Corte cost., 11.7.2003, n.233, in Danno e resp., 2003, 939, ha definitivamen-te suffragato l’interpretazione costituzionalmenteorientata dell’art. 2059 cod. civ., fornendo all’inter-prete i criteri liquidatori del «nuovo» danno nonpatrimoniale.

La responsabilità aquiliana va ricondotta nell’am-bito della bipolarità prevista dal codice vigente tradanno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) e dannonon patrimoniale (art. 2059 cod. civ.), e il dannonon patrimoniale deve essere risarcito non solo neicasi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casidi lesione di valori della persona umana costituzio-nalmente protetti, poiché il danno biologico, qualedanno alla salute, rientra a pieno titolo, per il dispo-sto dell’art. 32 Cost., tra i valori della persona uma-na considerati inviolabili dalla Costituzione, la cuitutela è apprestata dall’art. 2059 cod. civ., e non dal-l’art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente allatutela dei danni patrimoniali. V. Cass., 12.12.2003,n. 19057, in questa Rivista, 2004, I, 408, con nota diNegro.

Il «nuovo» danno non patrimoniale

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mentazioni – nel quadro di un sistema bipolare deldanno patrimoniale e del danno non patrimonia-le – un’interpretazione costituzionalmente orien-tata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nel-l’astratta previsione del norma ogni danno di na-tura non patrimoniale derivante da lesione di va-lori inerenti la persona. E dunque sia il danno mo-rale soggettivo, inteso come transeunte turbamen-to dello stato d’animo della vittima; sia il dannobiologico in senso stretto, inteso come lesione del-l’interesse, costituzionalmente garantito, dell’in-tegrità psichica e fisica della persona, conseguentead un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, in-fine, il danno, spesso definito in dottrina ed in giu-risprudenza come esistenziale, derivante dalla le-sione di (altri) interessi di rango costituzionaleinerenti alla persona» (3).

Poche righe, chiare e senza equivoci, consen-tono la costruzione organica e razionale delnuovo sistema risarcitorio basato sul sistemabipolare (danno patrimoniale e danno non pa-trimoniale) e sulla individuazione delle varievoci di danno non patrimonale, diverse, percontenuto ed ampiezza, da quelle «tradiziona-li» con cui eravamo in precedenza abituati aconfrontarci, costituite dal:

1) danno morale soggettivo, inteso cometranseunte turbamento dello stato d’animo del-la vittima;

2) danno biologico in senso stretto, intesocome lesione dell’interesse, costituzionalmentegarantito, dell’integrità psichica e fisica dellapersona, conseguente ad un accertamento me-dico (art. 32 Cost.);

3) danno, spesso definito in dottrina ed ingiurisprudenza come esistenziale, derivantedalla lesione di (altri) interessi di rango costitu-zionale inerenti alla persona.

Una prima considerazione concerne il meto-do risarcitorio che può essere duplice:

1) liquidazione di un’unica voce di dannonon patrimoniale, avendo, però, cura di specifi-care, al suo interno, le singole voci, per consen-tire di ricostruire le modalità risarcitorie e darela possibilità al giudice di appello o di legitti-mità di valutare il percorso logico-giuridico se-guito, al fine dell’esame delle censure di rispet-tiva competenza. Tale soluzione appare prefe-ribile in quanto consente, dall’esame dei singo-li addendi, di valutare immediatamente il risul-tato finale, evitando eventuali duplicazioni ri-sarcitorie, potendo il giudice modellare ilrisarcimento, anche in base al suo potere equi-tativo, in base all’effettivo pregiudizio non pa-trimoniale subito dalla vittima. Solamente neicasi di lievi compromissioni sarà opportunaun’unica liquidazione onnicomprensiva di tut-te le alterazioni della sfera non patrimonialedel danneggiato (4);

(3) Altro innovativo principio espresso dalla Cor-te di Cassazione nel maggio 2003 ritiene che alla ri-sarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positi-vo accertamento della colpa dell’autore del danno seessa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., deb-ba ritenersi sussistente in base ad una presunzionedi legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbequalificabile come reato, Cass., 12.5.2003, n. 7281,n. 7282 e n. 7283, tutte in Mass. Foro it., 2003.

Anche la successiva giurisprudenza della Supr.Corte si è uniformata a tale innovativo principio as-sumendo la non necessarietà, ai fini del risarcimentodel danno non patrimoniale, che la responsabilitàdell’autore del fatto illecito sia stata accertata in unprocedimento penale, in quanto l’interpretazioneconforme a Costituzione dell’art. 2059 cod. civ.(Corte cost., 17.7.2003, n. 233, cit.) comporta cheil riferimento al reato contenuto nell’art. 185, cod.pen., comprende tutte le fattispecie corrispondentinella loro oggettività all’astratta previsione di una fi-gura di reato, con la conseguente possibilità che, aifini civili, la responsabilità sia ritenuta per effetto diuna presunzione di legge. V. Cass., 3.3.2004, n.4359, in Arch. giur. circ., 2004, 729.

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale exart. 2059 cod. civ. non ostano né la mancanza di unaccertamento in concreto della colpa dell’autore deldanno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussi-stente in base ad una presunzione di legge, qualequella di cui all’art. 2054 cod. civ.), né la inqualifica-bilità del fatto dannoso in termini di reato se, ricor-rendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile comereato, Cass., 6.8.2004, n. 15179 e Cass., 1o.6.2004,n. 10482, ibidem, 1086.

(4) La lettura costituzionalmente orientata del-l’art. 2059 cod. civ. va tendenzialmente riguardatanon già come occasione di incremento generalizzatodelle poste di danno (e mai come strumento di dupli-cazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), masoprattutto come mezzo per colmare le lacune nellatutela risarcitoria della persona, che va ricondotta alsistema bipolare del danno patrimoniale e di quello

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2) liquidazione autonoma e separata delle trevoci di danno (morale, biologico ed esistenzia-le). Tale sistema, simile a quello precedente-mente adottato, è ugualmente valido ma rendemaggiormente difficile l’eventuale possibile ac-certamento della duplicazione delle varie vocidi danno (5).

Ovviamente non sempre tutte le voci di dan-no saranno presenti, essendo ben possibile lamancanza, in concreto, di alcuna di esse.

Al fine di ricondurre ad equità il sistema ri-sarcitorio del danno non patrimoniale occorrerimeditare le tecniche liquidatorie fino ad oggigeneralmente adoperate al fine di adattarle allatripartizione operata dalla Corte costituzionale.

3. Le voci di danno non patrimoniale:a) il danno morale soggettivo; b) il dan-

no biologico; c) il danno biologico nel

nuovo Codice delle Assicurazioni; d) il

danno esistenziale e da lesione di altri

valori costituzionalmente garantiti.

a) Il danno morale soggettivo: la individuazio-ne di tale voce di danno, derivante dalla tradi-

zione romanistica, non presenta particolari dif-ficoltà ermeneutiche dovendosi individuare,nell’ambito della tripartizione, con il classico«pretium doloris», inteso come transeunte tur-bamento dello stato d’animo della vittima,comprendente anche il danno conseguente allaperdita di dignità della persona in fattispecieparticolarmente gravi quali la violenza carnale,il genocidio, e altre (6).

Tuttavia anche tale categoria va rimeditata inquanto solitamente il criterio risarcitorio finoad adesso adottato considera tale danno qualepseudo – permanente, con conseguente mag-giorazione del risarcimento (si pensi al dannomorale liquidato agli eredi per la morte delproprio congiunto) (7).

La Corte costituzionale, sulla scia della so-

non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo deldanno biologico in senso stretto (configurabile soloquando vi sia una lesione dell’integrità psico-fisicasecondo i canoni fissati dalla scienza medica), deldanno morale soggettivo come tradizionalmente in-teso (il cui ambito resta esclusivamente quello pro-prio della mera sofferenza psichica e del patemad’animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori,purché costituenti conseguenza della lesione di uninteresse costituzionalmente protetto. Ne deriva che,nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori,il giudice, in relazione alla menzionata funzione uni-taria del risarcimento del danno alla persona, nonpuò non tenere conto di quanto già eventualmentericonosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pu-re esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un taletipo di interesse, anche se il fatto non sia configura-bile come reato, Cass., 31.5.2003, n. 8827, cit.

(5) La Giurisprudenza di legittimità, dopo avereenunciato i principi di cui alle sentenze della Cass.,31.5.2003, n. 8827 e n. 8828, citt., ribaditi dalla Cor-te cost., 11.7.2003, n. 233, cit., ha proseguito sulnuovo corso del danno non patrimoniale anche se an-cora permangono incertezze, in relazione ai criteri ri-sarcitori adottati nelle singole fattispecie, soprattuttoper quanto concerne l’individuazione della terza vocedi danno non patrimoniale costituita dalla lesione didiritti della persona costituzionalmente garantiti.

(6) Il S.C., aderendo al nuovo orientamento, haaffermato che nell’attuale assetto ordinamentale as-sume posizione preminente la Costituzione, che, al-l’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-l’uomo, con la conseguenza che il «danno non patri-moniale», di cui all’art. 2059 cod. civ., non può piùessere identificato (secondo la tradizionale, restritti-va lettura dell’art. 2059 stesso, in relazione all’art.185 cod. pen.) soltanto con il danno morale sogget-tivo, costituito dalla sofferenza contingente e dalturbamento dell’animo transeunte, determinati dafatto illecito integrante reato, ma va inteso come ca-tegoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui siverifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente al-la persona, costituzionalmente garantito, dalla qualeconseguano pregiudizi non suscettibili di valutazio-ne economica. V. Cass., 19.8.2003, n. 12124, in que-sta Rivista, 2004, I, 233, con nota di Scarpello.

(7) Il danno non patrimoniale da perdita del rap-porto parentale, in quanto ontologicamente diversodal danno morale soggettivo contingente, può esserericonosciuto a favore dei congiunti unitamente aquest’ultimo, senza che ciò implichi una duplicazio-ne di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e li-mite del risarcimento del danno alla persona, unita-riamente considerata, la riparazione del pregiudizioeffettivamente subito, il giudice di merito, nel casodi attribuzione congiunta del danno morale sogget-tivo e del danno da perdita del rapporto parentale,deve considerare, nel liquidare il primo, la più limi-tata funzione di ristoro della sofferenza contingenteche gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sareb-be concreto il rischio di duplicazioni del risarcimen-to, e deve assicurare che sia raggiunto un giustoequilibrio tra le varie voci che concorrono a deter-

Il «nuovo» danno non patrimoniale

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bria tradizione romanistica, a cui non siamopiù abituati, stante la valanga di «breviari»scritti per qualificare ciascun istituto, ha ado-perato una sola parola per limitare e qualificaretale voce di danno: transeunte.

Il significato di tale termine non usuale nelnostro lessico è «transitorio, fugace, passeggero,effimero, provvisorio, precario, temporaneo»,mentre il suo opposto è «permanente, imma-nente, stabile, fisso, perpetuo, eterno».

Il danno morale va quindi risarcito, qualedanno transitorio, per l’arco temporale, varia-bile, anche ampio, in cui si manifesta, senza al-cuna altra «aggiunta» (8).

Il risarcimento di tale danno viene determi-nato col criterio equitativo puro o vincolato di-screzionalmente ad una percentuale del dannobiologico (9).

In tema di determinazione del danno mora-le, l’esercizio del potere equitativo del giudicedi merito è censurabile solo quando la liquida-zione del danno stesso appaia manifestamentesimbolica o per nulla correlata con le premessein fatto in ordine alla natura ed all’entità deldanno dal medesimo giudice accertate (10).

b) Il danno biologico: la Consulta ritiene chetale voce di danno vada intesa come «lesionedell’interesse, costituzionalmente garantito, del-l’integrità psichica e fisica della persona, conse-guente ad un accertamento medico (art. 32Cost.)».

La Corte costituzionale specifica, ai fini dellatripartizione risarcitoria del danno non patri-moniale, che il danno biologico va qualificato«in senso stretto».

Occorre chiarire il senso di tale locuzione.La legge prevede espressamente che la meno-mazione dell’integrità psicofisica debba essereaccertata in base ai criteri valutativi della medi-cina legale e, anche alla luce della stessa defini-zione legislativa di danno biologico, solo talemenomazione dovrebbe essere ricompresa intale figura di danno.

In effetti così non è stato fino ad oggi, inquanto la nozione di danno biologico elaboratadalla Corte di Cassazione è notevolmente di-versa, sia qualitativamente che ontologicamen-

minare il complessivo risarcimento. V. Cass.,31.5.2003, n. 8828, cit.

(8) Deve, ormai ritenersi principio di diritto chela lesione di valori della persona umana protetti dal-la Costituzione, o da leggi speciali, o da norme im-perative sui diritti umani, conseguente a fatto illeci-to, costituisce danno diretto non patrimoniale, risar-cibile a norma dell’art. 2059 cod. civ. con valutazio-ne equitativa (artt. 1226 e 2056 cod. civ.), perché ilrinvio recettizio di detta norma «ai casi determinatidalla legge» non concerne soltanto l’ipotesi del dan-no morale soggettivo derivato dal reato. V. Cass.,7.11.2003, n 16716, in Arch. giur. circ., 2004, 260.

(9) Nel giudizio di equità da parte del Giudice dipace, venendo in gioco una equità c.d. formativa osostitutiva della norma di diritto sostanziale, nonopera la limitazione del risarcimento del danno nonpatrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fis-sata dall’art. 2059 cod. civ., sia pure nell’interpreta-zione costituzionalmente corretta di tale disposizio-ne.

Ne consegue che il Giudice di pace, nell’ambitodel solo giudizio di equità, può disporre il risarci-mento del danno non patrimoniale anche fuori deicasi determinati dalla legge e di quelli attinenti allalesione dei valori della persona umana costituzional-mente protetti, sempre che il danneggiato abbia al-legato e provato (sia pure attraverso presunzioni, se-condo i principi generali) il pregiudizio subito (es-sendo da escludere che il danno non patrimonialerappresenti una conseguenza automatica dell’illeci-to).

Il Giudice di pace, per lo stesso principio di nonvincolatività della norma ordinaria sostanziale, può

ritenere di non liquidare il danno morale soggettivoanche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia ri-sarcibile a norma dell’art. 2059 cod. civ., se a questaconclusione porta il principio di equità elaboratoper la decisione della fattispecie concreta. Resta in-vece escluso che il Giudice di pace, nel giudizio se-condo equità, possa ritenere non risarcibile il dannonon patrimoniale da lesione di un valore della perso-na costituzionalmente protetto, poiché in questo ca-so sarebbe violata la norma costituzionale di riferi-mento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, te-nuto. V. Cass., 18.11.2003, n. 17429, in Resp. civ. eprev., 2004, 653, con nota di Irti.

(10) Cass., 2.3.2004, n. 4186, in Mass. Foro it.,2004. Si chiarisce da parte del S.C. che, benché ildanno biologico sia riconducibile, come il dannomorale, nell’ampia categoria del danno non patri-moniale di cui all’art. 2059 cod. civ., il danno moralesubiettivo non costituisce tuttavia una componentedi esso, configurandosi invece come una voce auto-noma di danno non patrimoniale. V. Cass.,10.8.2004, n. 15434, ibidem.

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te da quella prevista, ad esempio, dalla leggesulle micropermanenti.

La Supr. Corte ritiene infatti che il dannobiologico sia un danno «complesso» che com-prende, oltre alla invalidità psichica e fisica an-che altre voci di danno che esulano dalla defi-nizione legislativa di danno biologico, esten-dendosi anche alla tutela del danno alla vita direlazione, estetico, sessuale, da incapacità lavo-rativa generica, alla serenità familiare.

Trattasi di nozione molto più ampia che, tut-tavia, stante l’evidente contrasto con la nozioneex lege di danno biologico, non trova più giu-stificazione alcuna nell’attuale panorama risar-citorio, in quanto le ulteriori voci allo stato an-cora ricomprese nel danno biologico, ben pos-sono trovare autonomia risarcitoria, senza con-fondersi all’interno del danno biologico (11).

Venute meno le limitazioni risarcitorie deldanno non patrimoniale in base alla interpreta-zione costituzionalmente orientata dell’art.2059 cod. civ., sono anche mutate le esigenzeche stavano alla base dell’accorpamento di taliulteriori voci all’interno del danno biologico,costituite dalla generale risarcibilità anche inmancanza di fatto reato, giovandosi dell’accor-pamento all’interno del danno biologico, senzadistinguere ciò che era limitato alla sfera di tu-tela del diritto alla salute, risarcibile senza limi-tazioni ex art. 32 Cost. ed altre lesioni che, puressendo tutelate dall’art. 2 Cost., tuttavia eranoescluse, in base alla sentenza della Corte costi-tuzionale n. 184/1986, dalla tutela integrale ac-cordata solamente al danno biologico.

Stante il processo di costituzionalizzazionedel diritto civile, sfociato nell’interpretazionecostituzionale dell’art. 2059 cod. civ., sono or-mai venute meno le esigenze di accorpamentodi varie voci di danno, alcune eterogenee traloro, all’interno dell’unico contenitore deldanno biologico, che può essere limitato allasua originaria funzione di tutela della salute,

tutelando autonomamente le ulteriori voci didanno, evitando non solo le duplicazioni risar-citorie, ma anche, l’irrisarcibilità di alcune vo-ci di danno che erano in precedenza solo ap-parentemente liquidate all’interno del dannobiologico, ma sostanzialmente negate, inquanto, come dimostra la prassi liquidatoria,generalmente sono ricomprese nella standar-dizzata liquidazione tabellare del danno biolo-gico e sovente non prese neanche in esame dalconsulente medico-legale, come ad esempioper eventuali danni relativi alla capacità lavo-rativa generica, alla vita di relazione, al dannosessuale, conglobati all’interno dell’unica li-quidazione, indipendentemente dalla loro ef-fettiva sussistenza (12).

Solamente in pochi casi il giudice operavauna maggiorazione del risarcimento tabellareper tali ulteriori voci di danno.

La Consulta riconosce implicitamente il su-peramento di tale fase chiarendo che il dannobiologico debba essere inteso «in senso stret-to», quindi limitato alla lesione dell’integritàpsichica (non a caso indicata per prima) e fisi-ca.

Ciò significa che il criterio risarcitorio deldanno biologico deve essere ristretto alla inva-lidità fisica ed alle naturali conseguenze di na-tura psichica inerenti la lesione fisica (c.d. dan-no biologico statico), in base alle usuali tabellemedico-legali di accertamento della invalidità.

Le tabelle risarcitorie delle macropermanen-ti elaborate dai Tribunali dovrebbero tenereconto solamente di tali compromissioni, la-sciando fuori le ulteriori voci di danno, peral-tro difficilmente inglobabili in tabelle generali,trattandosi di risvolti dannosi caratterizzati da

(11) È ancora attuale l’orientamento che ritieneche all’interno della nozione di danno biologicorientrassero «tutte le conseguenze pregiudizievoli chedalla lesione della salute derivano alla complessivaqualità della vita del soggetto offeso, rimanendoneesclusi solamente il danno patrimoniale in senso stret-to ed il danno morale subiettivo», Cass., 10.2.2003,n. 1937, in Riv. circ. e trasp., 2003, 558.

(12) La Corte d’Appello di Milano scorpora daldanno biologico il danno alla capacità lavorativa ge-nerica (App. Milano, 30.5.2005, ined.).

L’orientamento consolidato della Corte di Cassa-zione ritiene, invece, nella nozione di danno biologi-co, siano ricomprese tutte le ipotesi di danno «nonreddituale» e cioè i danni estetici, quelli alla vita direlazione, i danni da riduzione della capacità lavora-tiva generica che, secondo il S.C., «costituisce la le-sione di un generico modo di essere del soggetto e nonattiene al piano della concreta produzione di reddito».V. Cass., 15.12.2000, n. 15859, in Assicurazioni,2001, 129 e Cass., 6.8.2004, n. 15187, ined.

Il «nuovo» danno non patrimoniale

NGCC 2006 - Parte seconda 133

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una elevata soggettività e con conseguenzequalitativamente diverse caso per caso, sola-mente per comodità risarcitoria liquidate conun aumento percentuale, peraltro generalmen-te limitato ad una percentuale minima (fino al20%-30%) del danno biologico, ponendo li-mitazioni risarcitorie, giustificabili sotto il pro-filo pratico, ma prive di qualsiasi valenza scien-tifica, trattandosi di voci di danno differenti enon comparabili neanche a fini risarcitori. Unalesione lieve come una lesione al ginocchio puòavere gravissime ripercussioni, oltre che patri-moniali, anche morali ed esistenziali, in un cal-ciatore o sciatore professionista, così come unalieve lesione ad un dito può compromettere lacarriera di un pianista.

Mentre è stata elaborata dalla medicina lega-le un’ampia casistica per le percentuali invali-danti relative alle menomazioni fisio-psichiche,tanto da attribuire alla valutazione un caratterepseudo-scientifico (fondato sulla casistica enon certo su valutazioni scientifiche, neancheipotizzabili nella redazione di tabelle risarcito-rie) altrettanto non può dirsi, né potrebbe ipo-tizzarsi, per le eventuali ulteriori conseguenzedella lesione invalidante, diverse dall’aspettostatico della lesione, essendo legate alla variabi-lità psichica e caratteriale necessariamente sog-gettive di ciascun individuo.

Occorre, quindi, che il danno biologico sialimitato solamente alla voce di danno legislati-vamente prevista, con esclusione delle altre vo-ci che ancor oggi vengono conglobate al suointerno.

Le ulteriori conseguenze della lesione chesono state in precedenza liquidate, solitamentecon un aumento percentuale, sotto la voce delc.d. danno biologico dinamico (cioè personaliz-zato in aggiunta al danno biologico statico)non vanno più liquidate quali componenti deldanno biologico, ma ricomprese nella terza fi-gura di danno non patrimoniale riconosciutadalla Corte costituzionale, ove ne sussistano ipresupposti.

Per le medesime considerazioni dovrebbeanche evitarsi l’utilizzo generalizzato delle «ta-belline» (per le micropermanenti) o «tabello-ne» (per le macropermanenti), peraltro già pre-viste per la liquidazione dei sinistri legati allacircolazione dei veicoli e natanti dal nuovo Co-dice delle Assicurazioni, per liquidare, sovente

con lo stesso risarcimento «automatico» situa-zioni a volte profondamente diverse che tratta-no l’uomo come una macchina, da risarcire inbase al valore dell’usato e negando ogni risarci-mento allorché sia da rottamare.

Certamente va riconosciuta l’utilità di tabellerisarcitorie «di base», utili al fine di consentirela possibilità di accordi stragiudiziali tra le par-ti, con una previsione generica ed uniforme dirisarcimento, evitando eccessiva disparità trasituazioni potenzialmente simili, dovendosi,tuttavia evitare un ricorso indiscriminato ed«automatico» a tali uniformi liquidazioni che,in molti casi, proprio per tutelare la parità ditrattamento, generano evidenti ingiustificateuniformità di liquidazione in situazioni soloapparentemente simili, prestandosi anche a cri-tiche sul metodo risarcitorio.

La dignità e il valore dell’uomo restano taliindipendentemente dalle speranze di vita e,quindi, dall’età.

Ciò che molti non comprendono è che unalesione di modesta entità in una persona gio-vane (si pensi al «colpo di frusta»), può avereripercussioni, non solo fisiche, ma anche psi-chiche, ben maggiori in una persona anziana,che magari vive sola e si trova ad affrontare lagià difficile quotidianità con altro fardelloche, a volte, sommato alla già precaria situa-zione (sociale ed, a volte, economica), aggravaulteriormente le condizioni di vita del dan-neggiato ben oltre la modica percentuale in-validante riconosciuta e liquidata in misura ir-risoria rispetto alla stessa lesione in soggettogiovane.

Le tabelle risarcitorie, con cinismo para-giu-ridico, diminuiscono, infatti, ulteriormente ilrisarcimento in base alle ridotte speranze di vi-ta futura, omettendo di considerare che ciò cherileva ai fini risarcitori è la compromissionedella qualità della vita, indipendentemente dal-la speranza di vita futura individuabile in basea meri dati statistici.

Inoltre, nel caso di lesioni micropermanentiche solo per presunzione sono considerate per-manenti, dovrebbe operare, invece, la presun-zione opposta, nel senso della loro temporanei-tà in quanto solitamente gli effetti dannosi sva-niscono in un arco temporale a volte peraltroneanche di durata apprezzabile.

c) Il danno biologico nel nuovo Codice delle

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134 NGCC 2006 - Parte seconda

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Assicurazioni: il nuovo Codice delle Assicura-zioni (d. legis., 7.9.2005, n. 209) codifica i cri-teri risarcitori del danno biologico sostituendodi diritto, con le tabelle liquidatorie delle ma-cro-permanenti le prassi liquidatorie in prece-denza adottate da ciascun Tribunale o distrettopur rimanendo settoriali, cioè limitati ai soli si-nistri derivanti dalla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti. In tre articoli viene disci-plinata la materia più delicata di tutto il codice,per i riflessi sia sulla politica economica dellecompagnie, sia sui diritti dei danneggiati, con-cernente il risarcimento dei danni patrimoniali(art. 137), del danno biologico per lesioni dinon lieve entità (c.d. macropermanenti) (art.138) e del danno biologico per lesioni di lieveentità (c.d. micropermanenti) (art. 139) (13).

Viene istituita, in aggiunta alla tabella nazio-nale per le micropermanenti (lesioni fino al 9%)anche la tabella nazionale per le macroperma-nenti (lesioni dal 10% al 100%) con conseguen-te risarcimento di tutti i danni alla persona con-seguenti a sinistri stradali con criterio tabellare.

I criteri di liquidazioni previsti dal Codicedelle Assicurazioni sono i seguenti:

1) lesioni di lieve entità (c.d. microperma-nenti) e di non lieve entità (c.d. macroperma-nenti), liquidate entrambe con valutazione ta-bellare con riferimento al valore del punto va-riabile in funzione dell’età e del grado di inva-lidità;

2) valore del punto, per le micropermanenti,crescente, in misura «più che proporzionale» inrelazione all’aumento della percentuale invali-dante;

3) valore del punto, per le macropermanen-ti, crescente in misura «più che proporzionale»in relazione all’aumento della percentuale inva-lidante ed alla incidenza della menomazionesugli aspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato e decrescente in relazione all’etàdel soggetto;

4) valore del punto decrescente proporzio-nalmente, per le micropermanenti, (0,5%) perogni anno di età del danneggiato a partire dal-l’undicesimo anno di età;

5) ulteriore risarcimento, fino al 20% deldanno biologico da micropermanente, in basealle condizioni soggettive del danneggiato;

6) ulteriore risarcimento, fino al 30%, deldanno biologico da macropermanente qualora lelesioni incidano, in maniera rilevante, su specifi-ci aspetti dinamico personali del danneggiato;

7) valori monetari delle micropermanentipiù contenuti, stante la maggior facilità di as-sorbimento dei postumi, rispetto alle macroper-manti.

Tale normativa non può essere ritenuta sod-disfacente, oltre ad essere di dubbia costituzio-nalità, non potendo essere limitato, sia pure afini di politica economica, il risarcimento deldanno alla persona in uno specifico settore,quale quello della responsabilità civile.

Infatti la previsione di un risarcimento tabel-lare potrebbe essere in contrasto con i principidella Costituzione italiana ed europea ove ve-nisse, in concreto, limitato il risarcimento diuna ingiusta lesione di un valore inerente allapersona, costituzionalmente garantito, che nonpuò essere soggetto a limiti, sia che siano la ri-serva di legge correlata all’art. 185 cod. pen.,sia la previsione di limitazioni risarcitorie inbase a tabelle di legge, ove siano insufficienti aintegrare il valore personale perso (14).

Qualora le tabelle sia della micropermanentiche delle macropermanenti non fossero idoneea reintegrare il valore personale dell’uomo enel caso in cui gli aumenti legislativamente pre-visti (del 20%) per le micropermanenti e (del30%) per le macropermanenti, non siano rite-nuti sufficienti a compensare il danno alla salu-te del danneggiato, saremmo in presenza di uncriterio indennitario, in quanto il risarcimentodel danno alla persona deve reintegrare piena-mente il soggetto leso delle conseguenze dellelesioni alla sua sfera fisio-psichica, compresequelle di natura esistenziale.

Peraltro lo stesso Codice delle Assicurazionidefinisce espressamente risarcimento del dannoil ristoro non patrimoniale dovuto alle vittimedella strada (artt. 139 s.).

(13) Non sono stati ancora pubblicati commentisul risarcimento tabellare dei danni nel nuovo Codi-ce delle Assicurazioni.

(14) Per il risarcimento del danno non patrimo-niale per l’ingiusta lesione di un valore inerente allapersona, cfr. Cass., 19.10.2005, n. 20205, in Mass.Foro it., 2005.

Il «nuovo» danno non patrimoniale

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La tutela costituzionale del diritto alla saluteè incompatibile con sistemi indennitari inquanto occorre sempre assicurare l’integrale ri-sarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 Cost.,come già enunciato dalla stessa Corte costitu-zionale proprio con la storica sentenza n. 184/1986 che ha introdotto nel nostro ordinamentogiuridico il danno biologico (15).

È sufficiente l’aumento previsto dagli artt.138, comma 3o, e 139, comma 3o, del Codicedelle Assicurazioni, con differenti criteri e per-centuali massime, al fine di evitare possibilicensure di incostituzionalità?

La risposta dovrà essere verificata caso percaso a meno che non siano valutate tout courtdel tutto insufficienti a risarcire il danno biolo-gico statico le tabelle di prossima emanazionesulle macropermanenti.

Maggiori sono i valori monetari delle tabelle,minore sarà la possibilità di rilevare profili diincostituzionalità per l’insufficiente liquidazio-ne dei danni alla persona.

Occorre, tuttavia, valutare, ai fini di tale ulti-mo giudizio, anche le maggiorazioni massimeconsentite dal Codice delle Assicurazioni per ildanno biologico dinamico, in quanto è il dan-no non patrimoniale nel suo complesso ad es-sere oggetto della valutazione di congruità, in-dipendentemente dalle singole voci che locompongono.

Per la legge sulle micropermanenti (art. 3, l.n. 57/2001) il danno biologico è la «lesionedell’integrità psico-fisica della persona suscet-tibile di accertamento medico-legale... risarci-bile indipendentemente dalla sua incidenzasulla capacità di produzione di reddito deldanneggiato». Tale ultimo alinea ha posto, al-l’epoca di emanazione della legge le premesseper la transizione del danno biologico dalla sfe-ra patrimoniale a quella non patrimoniale, poisancita dalla Corte di Cassazione ed avallatadalla Corte costituzionale con le storiche sen-tenze del maggio e luglio 2003. Tale prima de-finizione legislativa di danno biologico è stata

parzialmente modificata dal nuovo Codice del-le Assicurazioni che ha previsto una ulterioreaggiunta ed una precisazione, non indifferentiai fini dei criteri risarcitori, prevedendo che«agli effetti della tabella per danno biologico siintende la lesione temporanea o permanenteall’integrità psico-fisica della persona suscetti-bile di accertamento medico-legale che esplicauna incidenza negativa sulle attività quotidianee sugli aspetti dinamico relazionali della vitadel danneggiato, indipendentemente da even-tuali ripercussioni sulla sua capacità di produr-re reddito» (artt. 138 s.). Rispetto alla prece-dente definizione di danno biologico viene in-globato anche il pregiudizio derivante dalla«incidenza negativa sulle attività quotidiane esugli aspetti dinamico relazionali della vita deldanneggiato», conseguenza che, sia pure congiurisprudenza oscillante, era liquidata autono-mamente sotto la voce del danno esistenziale eche, anche ove liquidata sotto la voce del dan-no biologico, ne integrava la parte c.d. «dina-mica», cioè aggiuntiva e personalizzata, rispet-to alle normali ripercussioni della lesione. Inbase alla nuova definizione di danno biologicoil c.d. danno esistenziale fa parte, invece, essen-do inglobato nella stessa definizione, del dan-no biologico c.d. «statico», che ricomprende lenormali ripercussioni delle lesioni sotto l’aspet-to fisico e il profilo psichico, quale necessarieconseguenze del disagio derivante dalle lesionifisiche, includendovi espressamente anche l’in-cidenza negativa sulle attività quotidiane e su-gli aspetti dinamico relazionali della vita deldanneggiato. Occorre, quindi che le tabelletengano conto di tali ulteriori voci di danno, inprecedenza autonomamente liquidabili sotto lavoce del danno esistenziale. Occorre aggiunge-re che il fondamento logico delle tabelle e ditutte le liquidazioni ad essa commisurate, per-centualmente o proporzionalmente, è la mediadei precedenti giudiziari in un dato ambito ter-ritoriale ma nessuna tabella in uso negli ufficigiudiziari e tantomeno quelle ex lege, allo statoesistenti (sulle micropermanenti) risultano es-sere stata formulate in ragione di tali preceden-ti o, comunque, nessuna prova scientifica è maistata fornita al riguardo, dovendo le nuove ta-belle ex lege di prossima emanazione ricom-prendere anche il danno esistenziale, in prece-denza escluso dalla valutazione tabellare. Inol-

(15) Lo stesso Codice delle Assicurazioni prevedeall’art. 8, che «il Ministero delle attività produttive el’Isvap ... si conformano ai regolamenti ed alle deci-sioni della Unione europea e provvedono in meritoalle raccomandazioni concernenti le materie disci-plinate dal presente codice».

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tre il medico legale, mentre potrà agevolmenteindicare la percentuale di danno biologico inbase alla lesione fisio-psichica, non sempre saràcompetente ad indicare e specificare in terminiunitari percentuali anche le ulteriori compro-missioni di natura esistenziale e interrelaziona-le anch’esse ricomprese nella definizione legi-slativa di danno biologico, con evidente confu-sione concettuale e approssimazione nella indi-cazione della percentuale di danno biologico.Sia per le micropermanenti che per le macro-permanenti è espressamente prevista la possi-bilità di aumento discrezionale da parte delgiudice («può») fino alle rispettive percentualimassime (rispettivamente 20% e 30%) in basea presupposti parzialmente diversi per le duecategorie.

Trattasi del danno biologico c.d. dinamico,che ha la funzione di personalizzare il risarci-mento in relazione alle condizioni soggettivedel danneggiato ed alle diverse conseguenze edesiti delle lesioni sul soggetto leso.

Per entrambe le voci (micro e macroperma-nenti) è richiesto l’equo e motivato apprezza-mento delle condizioni soggettive del danneg-giato, necessario per consentire la valutazioneda parte del giudice d’appello e della Corte diCassazione dell’iter logico seguito dal primogiudice per l’aumento percentuale.

L’espresso richiamo all’equità, tuttavia, con-sente di ritenere che il giudicante abbia un am-pio margine decisionale, incensurabile in Cas-sazione, essendo sganciata la valutazione equi-tativa da regole rigide, essendo sufficiente lacorrettezza e la non illogicità della motivazio-ne.

Va tuttavia rimarcata una significativa diffe-renza tra la normativa previgente in tema dimicropermanenti e quella prevista dal nuovoCodice delle Assicurazioni.

Il risarcimento del danno ulteriore previstodall’art. 5, l. n. 57/2001 per le condizioni sog-gettive del danneggiato, sia che ricomprendes-se tutti i danni residuali, sia che lasciasse fuorialcuni danni, come propugnato da una partedei commentatori, era previsto come obbliga-torio per il giudice, riconoscendosi implicita-mente la «inadeguatezza» delle tabelle a perve-nire ad un equo risarcimento del danno da mi-cropermanente, «fatto salvo quanto previstodal comma 2o, il danno biologico viene ulte-

riormente risarcito tenuto conto delle condi-zioni soggettive del danneggiato» (art. 3, com-ma 4o, l. n. 57/2001).

La dizione della norma («viene ulteriormen-te risarcito»), pone un obbligo di ulteriore ri-sarcimento e non la mera possibilità, lascian-done solo l’entità alla valutazione discreziona-le del giudicante, senza alcuna limitazione,stante il generico riferimento alle «condizionisoggettive del danneggiato» e costituisce unavalvola di salvaguardia consentendo di ade-guare il risarcimento da micropermanente al-l’effettiva menomazione del «valore dell’uo-mo» e di evitare possibili censure di incostitu-zionalità.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni appare ri-duttivo dei diritti dei danneggiati avendo sosti-tuito all’obbligo di aumento del danno biologi-co, la mera possibilità ed avendo limitato l’au-mento ad una percentuale non superiore al 20%,comprimendo l’autonomia valutativa del giudi-ce, con il rischio di uniformità risarcitoria, anchein presenza di ripercussioni soggettive diverse.

Il criterio risarcitorio tabellare appare insuf-ficiente ed incostituzionale anche per la inade-guatezza del valore attribuito, nella attuale ta-bella vigente per le micropermanneti, a ciascunpunto di invalidità, in relazione al crescere del-l’età del danneggiato, non idoneo a garantireun «giusto» risarcimento, con il pericolo diun’interpretazione della normativa differentedalla sua ratio, in quanto il giudice sarà indottoa quantificare l’aumento del risarcimento nonsolamente in relazione alle condizioni soggetti-ve del danneggiato, ma anche per ricondurrel’importo liquidato in termini di equità, nellapercentuale massima possibile per adeguarlo ilpiù possibile ai previgenti standard risarcitori,adottati dai vari Tribunali, che costituiscono ilc.d. «diritto vivente», frustrato e violato daicriteri tabellari del nuovo Codice delle Assicu-razioni e, presumibilmente, dai valori che sa-ranno attribuiti alle emanande tabelle, ove do-vessero ricalcare le tabelle Inail, come paventa-to da molti osservatori.

Per le macropermanenti, ai fini del possibileaumento viene richiesto che «la menomazioneaccertata incida in maniera rilevante su specifi-ci aspetti dinamico-relazionali personali».

Occorre chiarire la portata di tale espressio-ne non solo in base alla interpretazione lettera-

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le, ma anche in base ai criteri di interpretazio-ne logica e sistematica della normativa.

L’interpretazione letterale porterebbe a rite-nere che l’aumento percentuale previsto per ildanno biologico c.d. dinamico per le macro-permanenti sia ammissibile solamente nel casoin cui la menomazione accertata incida in ma-niera rilevante «sugli aspetti dinamico relazio-nali della vita del danneggiato», senza alcunaaltra possibilità di aumento neanche in consi-derazione delle condizioni soggettive del dan-neggiato.

Tale interpretazione appare, tuttavia, in con-trasto con lo stesso impianto normativo disci-plinante il risarcimento del danno per entram-be le categorie di invalidità (lievi e non lievi).

Per le micropermanenti l’aumento è possibi-le con riferimento alle sole «condizioni sogget-tive del danneggiato», che rendano maggior-mente gravose l’incidenza negativa sulle attivi-tà quotidiane e sugli aspetti dinamico relazio-nali della vita del danneggiato, già ricomprese,sotto il profilo del danno biologico c.d. statico,nella valutazione tabellare.

Per le macropermanenti, se non voglionoadombrarsi questioni di costituzionalità perviolazione del principio di uguaglianza e dellaintegralità del risarcimento dovrebbe essere ri-conosciuta al giudice la possibilità di aumentodel risarcimento liquidato per il danno biologi-co c.d. statico anche tenendo conto delle mede-sime condizioni soggettive del danneggiato suf-ficienti per l’aumento della liquidazione dellemicropermanenti, pur considerando che nelletabelle delle macropermanenti, riferentesi a le-sioni di non lieve entità, il danno biologico c.d.statico è comprensivo di un ragguardevole pre-giudizio psichico naturalmente connesso con lagravità delle lesioni.

Tale aumento, comunque, può essere rico-nosciuto qualora le macrolesioni incidano inmaniera rilevante sulle attività quotidiane spe-cifiche del danneggiato, diverse da quelle stan-dardizzate, già ricomprese nella liquidazionetabellare della percentuale invalidante.

È difficilmente individuabile nelle nuove ta-belle la quota che è prevista quale risarcimentodella lesione fisica e quella concernente la le-sione psichica, essendo ciascuna voce risarcito-ria percentuale onnicomprensiva di entrambele alterazioni.

Il compito dell’interprete nella liquidazionedel danno biologico c.d. dinamico è di scom-porre il valore punto tabellare individuando ildanno relativo alla menomazione fisica e aquella psichica, per poi accertare la componen-te del danno biologico psichico c.d. statico, alfine di poter operare la maggiorazione percen-tuale del danno biologico psichico c.d. dinami-co in relazione alle ulteriori compromissioniche, in base alla valutazione dell’interprete,non sono ricomprese nel danno biologico psi-chico c.d. statico. Appare evidente l’aleatorietàed arbitrarietà di un tale criterio risarcitorionon essendo individuabili all’interno delle per-centuali risarcitorie tabellari le percentuali rife-rentesi all’una (danno biologico fisico) o all’al-tra (danno biologico psichico) menomazione eall’interno dell’ultima voce la componente sta-tica.

Sarebbe opportuno che le tabelle di prossi-ma emanazione chiarissero, per ciascuna voce,i vari addendi in modo da facilitare il compitodell’interprete ed evitare interpretazioni e let-ture difformi delle diverse componenti di cia-scuna voce percentuale tabellare che portereb-bero a differenti valutazioni ed a diverse liqui-dazioni di lesioni similari.

Viene anche aggravato il compito del medi-co-legale costretto non solo a valutazioni medi-co-legali di sua stretta competenza al fine di ac-certare l’entità delle menomazioni, ma anche avalutazioni incidenti sugli aspetti dinamico-re-lazionali che, oltre a non essere di sua specificacompetenza, potrebbero essere resi non attua-bili dalla impossibilità per il consulente di po-ter autonomamente accertare, se non in base aidocumenti prodotti ed alle risultanze di causa,tali ulteriori menomazioni, potendo anche farricorso a nozioni di comune esperienza cheben poco hanno a che vedere con la valutazio-ne tecnica specifica affidata al medico-legaleche, quindi, deve unire alla specifica compe-tenza tecnica anche le doti innate o le tecnicheacquisite dello psicologo e dell’assistente socia-le.

Non appare neanche utile e produttivo, permotivi di economia processuale, disporre dueconsulenze, affidando ad un medico-legalel’accertamento dell’entità della menomazionefisica ed allo psicologo o assistente sociale l’ac-certamento delle ulteriori ripercussioni delle

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lesioni sulla sfera psichica del danneggiato, po-tendo essere delegato tale ultimo compito, purcon le riserve già evidenziate, allo stesso medi-co legale che ha fatto l’anamnesi del danneg-giato ed è in grado di riferire, con sufficienteattendibilità, delle ripercussioni psiche e dellelesioni fisiche sulla vita ed esistenza del dan-neggiato. Solamente nei casi più gravi potreb-be essere disposta una consulenza collegiale alfine di accertare la diversa e maggiormente ri-levante incidenza delle lesioni su specificiaspetti dinamico-relazionali personali e, quin-di, soggettivi, del danneggiato.

Le tabelle prevedono, inoltre, la quantifica-zione del danno biologico c.d. statico e la mag-giorazione del danno biologico c.d. dinamico,in relazione alla percentuale invalidante e nonper tipologia di lesione che può essere diffe-rente a parità di percentuale invalidante e coneffetti diversi in relazione alle condizioni sog-gettive del danneggiato ed alla sua incidenzaconcreta sulle abitudini di vita del soggetto le-so. Limitare la possibilità di aumento percen-tuale soggettivizzato alla sola incidenza rilevan-te della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, escludendo quelli sogget-tivi ulteriori e l’ulteriore incidenza negativadelle lesioni sulle attività quotidiane costitui-rebbe violazione del principio costituzionaledella integrale liquidazione di tutti danni allapersona nella sua dimensione non solo fisicama anche psichica ed esistenziale.

Deve essere evidenziata la possibilità di unc.d. doppio binario risarcitorio del danno bio-logico in quanto lo stesso legislatore precisache la nozione di danno biologico prevista nelnuovo Codice delle Assicurazioni non è gene-ralizzata a tutte le categorie di danno ma è va-lida solamente «agli effetti delle tabelle», uni-che su tutto il territorio nazionale per la liqui-dazione delle micropermanenti e macroperma-nenti e trattandosi di Codice delle Assicurazio-ni appare evidente che l’efficacia va limitata aisinistri ricompresi in tale codice.

Tale definizione, quindi, dovrebbe essere di-versa, ove riferita a fattispecie liquidatorie di-verse dal risarcimento dei danni derivante dallacircolazione dei veicoli e natanti coperti dallaassicurazione obbligatoria, con possibilità diequivoci, confusione concettuale e possibilitàdi differenti criteri di liquidazione anche per

danni analoghi, che potrebbe essere diversifi-cata ed anche sensibilmente differente in rela-zione alla causa genetica del danno, potendovariare, ad esempio, a seconda che si tratti diinfortunio sul lavoro, di lesioni da responsabi-lità medica, di lesioni colpose o dolose nonconseguenti alla circolazione stradale, con evi-denti riflessi sulla compatibilità costituzionale,sotto il profilo della parità di trattamento, didifferenti liquidazioni per lesioni simili.

Va evidenziato anche il pericolo di insuffi-ciente liquidazione dei danni alla persona nonsolo nel caso di sinistri stradali, ma anche pergli altri illeciti, nel caso di ampliamento genera-lizzato di tale nozione, in quanto l’assorbimen-to nel danno biologico del danno esistenziale ei limiti all’aumento percentuale della voce didanno hanno avuto per effetto l’ingabbiamen-to del risarcimento del danno biologico.

Tuttavia è ben possibile l’adozione genera-lizzata da parte del giudice della definizione le-gislativa di danno biologico estesa a tutti i sini-stri, considerando, tuttavia, le tabelle risarcito-rie come meramente indicative, da adottare co-me parametro iniziale liquidatorio in via equi-tativa, con la consapevolezza che per i sinistriesclusi dal Codice delle Assicurazioni, non sus-sistono limiti all’aumento delle poste risarcito-rie delle singole tabelle che, peraltro, non sonovincolanti potendosi anche ricorrere, per taliultimi sinistri, a diversi criteri liquidatori.

d) Il danno esistenziale e da lesione di altrivalori costituzionalmente garantiti: costituisce,in base alla tripartizione operata dalla stessaConsulta, altra voce di danno non patrimonialeautonomamente risarcibile.

Presupposto del risarcimento è la lesione divalori costituzionalmente garantiti.

Solitamente il riferimento è all’art. 2 Cost.,considerata quale norma «aperta» suscettibiledi ricomprendere nuove fattispecie di dirittitutelabili in base all’evolversi della coscienzasociale.

La giurisprudenza, con l’ausilio della dottri-na, ha elaborato una definizione di danno esi-stenziale, consistente nella lesione della perso-nalità del soggetto, nel suo modo di essere siapersonale che sociale, che si sostanzia nella al-terazione apprezzabile della qualità della vitaconsistente in «un agire altrimenti» o in un«non poter più fare come prima».

Il «nuovo» danno non patrimoniale

NGCC 2006 - Parte seconda 139

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Altre alterazioni suscettibili di tutela risarci-toria vanno individuate nella alterazione di al-tri «diritti inviolabili dell’uomo», specificatidall’art. 2 Cost.

Quanto al riconoscimento della controversavoce del danno esistenziale va evidenziato chesolitamente alcune componenti di tale voce didanno venivano già risarcite sotto la voce deldanno biologico (danno alla vita di relazione,danno alla sfera sessuale, danno estetico) sic-ché vi era una sostanziale duplicazione risarci-toria che giustificava, in molti casi, la non risar-cibilità del danno esistenziale, quale autonomavoce di danno, in quanto alcune o tutte le suecomponenti erano già risarcite nell’ambito deldanno biologico «complesso».

Limitata la liquidazione del danno biologicoalla compromissione del solo bene «salute»,trova autonomia risarcitoria, evitando siaun’ingiustificata proliferazione delle voci didanno, sia duplicazioni risarcitorie, tale ultimavoce di danno non patrimoniale riconosciutadalla Consulta.

Occorre tuttavia chiarire quali siano le possi-bilità, in concreto, di riconoscere e liquidareautonomamente tale voce di danno.

Prima condizione imprescindibile è che siaindividuabile una lesione di un diritto costitu-zionalmente garantito, che nel caso di cui al-l’art. 2 Cost. deve essere rappresentata dallaviolazione di un diritto inviolabile dell’uomo.

Non esiste una definizione legislativa di di-ritti inviolabili e la relativa qualificazione di ta-le categoria è rimessa all’interprete che devevalutare non solo i principi del nostro ordina-mento giuridico, ma anche quelli del diritto co-mune europeo ed internazionale.

Trattasi, quindi, di categoria aperta la cui in-dividuazione è rimessa all’interprete.

In ogni caso, perché possa configurarsi unatale violazione, occorre che la lesione del dirit-to assuma una certa intensità e valenza tale daraggiungere la soglia della violazione costitu-zionale.

Restano, quindi, escluse dalla tutela risarcito-ria tutte quelle situazioni che non assurgono alrango di fattispecie costituzionalmente garanti-te, quali i danni c.d. bagatellari, che possonotrovare tutela risarcitoria solamente in caso direato, per la espressa previsione dell’art. 185cod. pen., o in caso di violazione di natura con-

trattuale, non potendosi, in tale ultimo caso,operare alcuna discriminazione, ai fini risarci-tori, in base all’entità e gravità della lesione.

L’entità del risarcimento, di per sé, non valea discriminare la possibilità di riconoscimentodella lesione costituzionale del diritto, ma puòcostituire un utile parametro di valutazione,unitamente ad ulteriori valutazioni, della sussi-stenza del rango costituzionale dell’illecito.

Nella prassi giurisprudenziale diversi sono icriteri liquidatori, non essendo ancora statometabolizzato il chiaro criterio risarcitorio in-dicato dalla Corte costituzionale e continuan-do vari giudici, per pigrizia mentale o «como-dità» risarcitoria, connaturata al calcolo tabel-lare «automatico», a risarcire i danni in base alsistema previgente l’intervento della Corte co-stituzionale.

I criteri liquidatori pregressi negano autono-mia concettuale al danno esistenziale ed alle al-tre lesioni di rango costituzionale, peraltroneanche previsti, all’epoca, nel nostro panora-ma giurisprudenziale, ricompresi, comunque,nel danno morale o nel danno biologico c.d. di-namico, cioè personalizzato in relazione alleconseguenze di natura personale dell’illecito.

Continuare ad adottare, da parte della giu-risprudenza di merito, il previgente sistema li-quidatorio significa non avere metabolizzatol’insegnamento della Corte di Cassazione e del-la Corte costituzionale, in uno sforzo di ade-guamento al c.d. diritto vivente che, nel nostropanorama giurisprudenziale, era prerogativadella giurisprudenza di merito, che ha abdicatoa tale ruolo delegandolo ai giudici di legittimitàed alla Consulta ed erigendo, a volte, delle bar-riere mentali nell’adeguamento ai nuovi criteririsarcitori, indicati concordemente dalla Supr.Corte e dalla Consulta.

Nell’ambito del sistema bipolare (danno pa-trimoniale - non patrimoniale) è anche possibi-le che il giudice liquidi in un’unica voce il dan-no non patrimoniale, ma avendo cura di distin-guere le varie componenti che a suo giudizio locompongono.

Ove, comunque, l’effettivo pregiudizio nonpatrimoniale trovi ristoro, a fini pratici, non ri-leva l’eventuale diverso criterio liquidatorioadottato.

Esigenze sistematiche e di chiarezza espositi-va inducono, tuttavia, a privilegiare il sistema

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indicato dalla Corte costituzionale e dalla Cor-te di Cassazione, perché non si presta a confu-sione concettuale tra le diverse componenti deldanno.

Sono ormai venute meno, come già eviden-ziato, le esigenze, tutte all’epoca condivisibili,che avevano indotto la Corte di Cassazione aritenere il danno biologico un danno «com-plesso», al cui interno erano individuabili figu-re di danno eterogenee (danno alla capacità la-vorativa generica, alla vita di relazione, alla sfe-ra sessuale, etc.), costituite dalla possibilità diliquidare sempre e comunque tale voce di dan-no anche nelle ipotesi di mancanza di fatto rea-to, quale danno da lesione al diritto fondamen-tale alla salute che non poteva soffrire limita-zioni risarcitorie perché altrimenti sarebbe sta-ta la norma costituzionale a rimanere inattuata.

Ricomprendendovi anche le altre voci didanno si perveniva, comunque, ad una tutelaintegrale del valore «uomo», consentendo disuperare le limitazioni risarcitorie del codicecivile, ancora vigenti, ma «interpretate» alla lu-ce dei principi dell’epoca espressi dalla Supr.Corte e dalla Consulta.

Venuta meno l’esigenza di ricomprenderesotto l’ombrello del danno biologico anche lealtre lesioni di diritti di rango costituzionale di-versi dal diritto alla salute, tale originario crite-rio risarcitorio è diventato, ormai, anacronisti-co, potendosi attuare quello più completo echiaro indicato dalla Corte costituzionale conla menzionata tripartizione.

Ove si continuasse ad adottare l’originariosistema risarcitorio dualistico (danno morale edanno biologico nelle sue componenti statica edinamica) non troverebbero ristoro sotto talevoce tutte le compromissioni diverse dal dannoalla salute nel caso non infrequente in cui nonsia individuabile alcuna lesione accertabile concriterio medico-legale.

Non si vede perché mai, in tale caso, non do-vrebbero trovare tutela anche le altre compo-nenti del danno biologico, diverse dal dannobiologico, inserite in tale voce di danno.

Liquidarle autonomamente solamente in taleevenienza condurrebbe a riconoscere autono-ma valenza risarcitoria alle stesse ed a negarlaove sia, invece, accertabile anche una lesionealla salute, con evidente discrasia del sistemarisarcitorio che ha bisogno di uniformità di cri-

teri di liquidazione, quantomeno per quelloadottato come convenzionale.

Adottando il sistema tripartito indicato dallaCorte costituzionale si evita tale discrasia, si in-dividuano analiticamente le singole voci didanno evitando pericolose «ammucchiate»,sotto la voce del danno biologico che ricom-prenderebbe, in tale ultimo caso, solamente ildanno alla salute e si farebbe chiarezza co-struendo un sistema organico ed omogeneo incui tutte le componenti di danno hanno una lo-ro valenza autonoma e ben individuata.

Il progressivo ampliamento della tutela risar-citoria, non è che l’inizio del complesso pro-cesso di tutela integrale del danno alla personail cui punto di arrivo, ancora lontano dall’oriz-zonte dell’ordinamento italiano, che distinguenettamente il danno patrimoniale da quellonon patrimoniale, è costituito dalla unificazio-ne, concettuale e risarcitoria, del danno allapersona, senza distinzione tra danno patrimo-niale e non patrimoniale, auspicata nella deli-berazione n. 75/2005 del Consiglio d’Europarelativa ad un progetto di diritto comune euro-peo sul «dommage corporel».

Nota bibliografica

Le sentenze della Cassazione (Cass.,31.5.2003, n. 8827 e n. 8828) sono state com-mentate, ex plurimis, da Cendon, Anche se gliamanti si perdono l’amore non si perderà. Im-pressioni di lettura su Cass. 8828/2003; Ziviz,E poi non rimase nessuno; Bargelli, Dannonon patrimoniale e interpretazioni costituzional-mente orientate dell’art. 2059 c.c., tutte in Resp.civ. e prev., 2003, 675 ss.; Busnelli, Chiaroscu-ri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno al-la persona; Ponzanelli, Ricomposizione del-l’Universo non patrimoniale: le scelte della Cor-te di Cassazione, entrambe in Danno e resp.,2003, 816 ss.; Franzoni, Il danno non patri-moniale, il danno morale: una svolta per il dan-no alla persona, in Corr. giur., 2003, 1017; Na-varretta, Danni non patrimoniali: il dogmainfranto e il nuovo diritto vivente, in Foro it.,2003, I, 2272.

La sentenza della Corte cost., 11.7.2003,n. 233, sul nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità, di cui alle sentenze citt. è stata com-mentata, tra gli altri, da Ziviz, Il nuovo volto

Il «nuovo» danno non patrimoniale

NGCC 2006 - Parte seconda 141

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dell’art. 2059 c.c., in Resp. civ. e prev., 2003,1036; Navarretta, La Corte Costituzionale eil danno alla persona «in fieri», in Foro it.,2003, I, 2272; Bona, Il danno esistenziale bussaalla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il«nuovo» art. 2059 c.c.); Cricenti, Una diversalettura dell’art. 2059 c.c.; Ponzanelli, La Cor-te Costituzionale si allinea con la Corte di Cassa-zione; Procida Mirabelli Di Lauro, Il siste-ma di responsabilità civile dopo la sentenza dellaCorte Costituzionale n. 233/03, tutte in Dannoe resp., 2003.

Sul nuovo sistema risarcitorio del danno nonpatrimoniale, dopo gli interventi della Corte diCassazione e della Corte costituzionale del 2003,tra gli altri, Bona-Monateri, Il nuovo dannonon patrimoniale, Giuffrè, 2004;Franzoni, Deifatti illeciti, nel Commentario Scialoja-Branca,Zanichelli-Foro it., 1993, sub art. 2043, 2056 ss.;Ponzanelli, Il «nuovo» danno non patrimonia-le, Cedam, 2004;Berti-Peccenini-Rossetti, Inuovi danni non patrimoniali, Giuffrè, 2004;Na-varretta, I danni non patrimoniali. Lineamentisistematici e guida alla liquidazione, Giuffrè,2004;Castronovo, Il danno alla persona tra es-sere e avere, in Danno e resp., 2004, 237; Scalisi,Il danno esistenziale: la «svolta» della SupremaCorte di Cassazione avallata «quasi in simulta-nea» dalla Corte Costituzionale, in questa Rivi-sta, 2004, I, 58;Tucci,Danno non patrimoniale,valori costituzionali e diritto vivente, in Danno eresp., 2004, 701; Franzoni, Il nuovo corso deldanno non patrimoniale, in Contr. e impr., 2003,1292;Gazzoni, L’art. 2059 c.c. e la Corte Costi-tuzionale: la maledizione colpisce ancora, in Resp.civ. e prev., 2003, 1292.

Sostiene che occorra sempre accertare lapersonalità di base del soggetto leso anterioreall’evento traumatico, Toppetti, Il danno psi-chico nell’ordinamento italiano e nell’esperienzadei paesi di Common law, in Resp. civ. e prev.,1999, 1597.

Sull’opportunità di scorporare dal dannobiologico, danno non patrimoniale, la capacitàlavorativa generica che, attenendo alla capacitàdi produzione di reddito futuro, va qualificataquale danno patrimoniale, Chindemi, Dannobiologico e capacità lavorativa generica: un bino-mio da sciogliere, ivi, 2005, 640.

Sulla controversa figura del danno esisten-ziale elaborata dalla «Scuola Triestina», Cen-

don-Ziviz, Il risarcimento del danno esisten-ziale, Giuffrè, 2003; Cendon, Non di sola salu-te vive l’uomo, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 567;Bona, voce «Danno esistenziale», nel DigestoIV ed., Disc. priv., sez. civ., Agg., I, Utet, 2003,654; Ziviz, Verso un altro paradigma risarcito-rio, in Il danno esistenziale. Una nuova catego-ria della responsabilità civile, a cura di Cen-don-Ziviz, Giuffrè, 2000; Monateri-Bona-Oliva, Il nuovo danno alla persona, Giuffrè,1999; Ziviz, La tutela risarcitoria della persona.Danno morale e danno esistenziale, Giuffrè,1999.

Critica, sotto vari profili, tale voce di danno,la «Scuola Pisana», Busnelli, Il danno allapersona al giro di boa, in Resp. civ. e prev.,2003, 237; Ponzanelli, Sei ragioni per esclu-dere il risarcimento del danno esistenziale, inDanno e resp., 2000, 693; In particolare paven-ta il pericolo di aumento delle liti «bagatellari»,Busnelli, Chiaroscuri d’estate. La Corte diCassazione e il danno alla persona, ivi, 2003,976.

Per una panoramica generale sui danni allapersona, Gallone-Petti, Il danno alla perso-na e alle cose nell’assicurazione per la R.C.A.,Utet, 2005; Petti, Il risarcimento del danno pa-trimoniale e non patrimoniale, Utet, 1999, 53.

Sulla distinzione tra danno morale ed esi-stenziale Cendon-Ziviz, Il risarcimento deldanno esistenziale, cit., 65; Monateri, Dannomorale e danno esistenziale, in Danno e resp.,1999, 5.

Sulla socialità, quale criterio fondante i dirit-ti della persona, Franzoni, Il danno non patri-moniale, il danno morale: una svolta per il dan-no alla persona, in Corr. giur., 2003, 1039.

Evidenzia le tensioni esistenti in dottrina sul-l’ampiezza del danno non patrimoniale, Pon-zanelli, Le tre voci di danno non patrimoniale:problemi e prospettive (Relazione tenuta alConvegno di studi sul tema «Il nuovo sistemadei danni non patrimoniali» a Bari, 24 ottobre2003).

Per una disamina del danno non patrimonia-le con particolare riferimento al danno esisten-ziale, Pasquinelli, Il danno non patrimoniale:un nuovo contributo della giurisprudenza di me-rito (nota a Trib. Bergamo, 26.2.2003), inquesta Rivista, 2003, I, 715.

Chiarisce il fondamento dell’illecito civile

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sull’art. 2043 cod. civ., Procida MirabelliDi Lauro, Il danno ingiusto (dall’ermeneutica«bipolare» alla teoria generale e «monocentri-ca» della responsabilità civile), in Riv. crit. dir.priv., 2003, 221.

Lo stesso a. analizza il tentativo «monocen-trico» di valorizzare il modello bipolare attra-verso una precisa definizione della funzionedegli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nel quadro diuna rappresentazione generale del sistema diresponsabilità civile idonea a comprendereogni forma di danno (non soltanto patrimonia-le) e ogni tipo di riparazione (in denaro e informa specifica): Id., Morte e resurrezione diuna teoria generale e monocentrica della respon-sabilità civile, ibidem, 615.

Sui criteri risarcitori del danno esistenziale siè evidenziato che «la misura della compensa-zione dipende dall’entità della compromissio-ne della qualità della vita, che, a sua volta, di-pende dall’esito della misurazione del dolore,della insoddisfazione, della delusione, dell’av-vilimento, della tristezza, provati dalla vittima

ed allora è bensì vero che, in linea di principio,l’infelicità è uguale per tutti, senza distinzionidi sesso, censo, nazionalità, ma non si potrànon tenere conto del modo in cui il danneggia-to ha reagito, in virtù della sua cultura, dellasua capacità di provare e vivere i sentimenti,della sua «resilienza», termine tecnico-scienti-fico con il quale si indica la capacità di reagireagli stress ed ai dispiaceri della vita, così comeil sistema immunitario reagisce alle aggressionidei batteri e dei virus», Gazzoni, L’art. 2059c.c. e la Corte Costituzionale, la maledizione col-pisce ancora, cit., 1315.

Ritiene che gli effetti sconvolgenti di alcunemenomazioni esistenziali giustificano un pro-fondo turbamento ed obbligano ad affrontaresituazioni nuove in cui le risorse psicologicheindividuali sono messe alla prova: gli effetti e leripercussioni a livello mentale non possono,dunque, in nessun caso, essere generalizzate,Putti, Il danno psichico nell’ordinamento ita-liano e nell’esperienza dei paesi del CommonLaw, in Resp. civ. e prev., 1998, 1593.

Il «nuovo» danno non patrimoniale

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