Anno Accademico 2013 / 14 P.A.S. - Percorso Abilitante Speciale Classe di Concorso A019 - Discipline...

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Anno Accademico 2013 / 14 P.A.S. - Percorso Abilitante Speciale Classe di Concorso A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche Professoressa Lara Trucco La Costituzione – Diritti e Principi fondamentali Francesca Ghiorzo

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  • Anno Accademico 2013 / 14 P.A.S. - Percorso Abilitante Speciale Classe di Concorso A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche Professoressa Lara Trucco La Costituzione Diritti e Principi fondamentali Francesca Ghiorzo
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Nel mondo primitivo non esistono Stati, bens villaggi e trib. Controversie risolte dal capo-trib: diritto consuetudinario (tradizione orale) => Tutela dei diritti delle persone non garantita. Prime forme di Stato => Evoluzione del diritto: compito di formulare ed applicare le regole affidato allautorit suprema (es. faraone).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit I Babilonesi => Passaggio dalle norme consuetudinarie a quelle scritte : Codice di Hammurabi (XVIII secolo a.C.) norme di diritto civile; norme di diritto pubblico; norme di diritto penale (legge del taglione).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit La Grecia antica. La legislazione di Dracone (Atene, VII secolo a.C.): abolizione della vendetta privata ed introduzione del processo pubblico. La Costituzione di Clistene (Atene, 508 a.C.): il governo affidato a nove arconti (scelti per sorteggio da una lista di candidati), il potere legislativo e giudiziario riservati allecclesia (assemblea popolare di tutti i cittadini). La Costituzione di Licurgo (Sparta, VIII secolo a.C.): divisione dei poteri fra apella (assemblea popolare che approva le leggi), gherusia (organo che giudica i reati), efori (cittadini che controllano lapplicazione delle leggi).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit I Romani. Le Leggi delle XII Tavole (VI secolo a.C.): simili al codice di Hammurabi. Il Corpus iuris civilis dellimperatore Giustiniano (VI secolo d.C.), raccoglie tutte le norme del diritto civile e si divide in: Istituzioni (giuristi classici). Digesto (giurisprudenza e fonti). Codice Giustinianeo (costituzioni imperiali). Novelle (leggi emesse dopo la pubblicazione del codice).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Il periodo medioevale. LEditto di Rotari (dellomonimo re longobardo, nel 643): una minore crudelt rispetto al diritto penale precedente => evoluzione del sistema giuridico generale. Il Diritto Feudale (prevalgono le consuetudini, fino all anno Mille): regola i rapporti fra i signori e i contadini, regolamenta la propriet immobiliare. Il sovrano riunisce ogni anno la Dieta: vi partecipano tutti i nobili; emana i capitolari, leggi volte a regolare le questioni giuridiche di maggiore rilevanza.
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Il periodo medioevale. Gli Statuti delle Arti (adottati dai Comuni a partire dallanno Mille): regolamentano lattivit degli artigiani e dei mercanti. La Magna Charta (Giovanni Senza Terra, Inghilterra, 1215): il primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei diritti dei cittadini, elenca specifiche libert che il potere sovrano si impegna a rispettare.
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Il periodo moderno. Le monarchie assolute di Francia, Spagna ed Inghilterra: (dal XV secolo): il potere normativo completamente nelle mani del re. La Costituzione Americana (1787) e la Dichiarazione dei Diritti dellUomo e del Cittadino (Rivoluzione francese, 1789): danno valore oggettivo ed universale ai diritti fondamentali delluomo, quali leguaglianza, la propriet, la libert di pensiero e di riunione. La codificazione (dal XVIII secolo): i codici sono testi in cui vengono raccolte in modo organico le norme che disciplinano una determinata materia (es. Codice Civile Napoleonico (1804) => primo Codice Italiano (1865) => Codice Italiano tuttora vigente (1942)).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Il periodo moderno. Nel periodo compreso fra il 1820 e il 1848, in seguito ai moti rivoluzionari, molti sovrani europei concedono ai loro sudditi gli Statuti, le cosiddette Costituzioni Liberali: flessibili: possono essere modificate per mezzo di leggi ordinarie; brevi: riconoscono al popolo poche libert e pochi diritti, lasciano la partecipazione alla vita politica esclusivamente ai nobili e alle persone pi ricche; concesse dallalto: un dono fatto dal sovrano ai sudditi. Statuto Albertino (Regno di Piemonte e Sardegna, 1848) => esteso a tutta lItalia dopo lunificazione (1861).
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  • Parte I Levoluzione del diritto nellantichit Il periodo moderno. Le Costituzioni democratiche: popolari: redatte da assemblee costituenti liberamente elette dal popolo; rigide: il loro cambiamento non si attua attraverso leggi ordinarie, bens con il ricorso ad una complessa procedura di revisione costituzionale; lunghe: dedicano ampio spazio ai diritti dei cittadini. Costituzione Italiana (1948)
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  • Parte II Lo Stato Definizione: Lo Stato pu essere definito come lente sociale che si forma quando un popolo, su un determinato territorio, si organizza giuridicamente e si sottopone allautorit di un potere centrale. Sotto laspetto giuridico: Stato Comunit: organizzazione costituita da un popolo stanziato su un territorio e sottoposto ad unautorit centrale; Stato Apparato: insieme di organi che esercitano un potere di supremazia sui cittadini (Stato come persona giuridica).
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  • Parte II Lo Stato Processo di formazione dello Stato: primario => senza modificare o estinguere altri Stati (monarchie assolute del XV e XVI secolo); secondario => con modificazione o estinzione di uno o pi Stati preesistenti (Repubblica Federale Tedesca). Trattato di Westfalia del 1648: nascita dello Stato moderno finisce legemonia imperiale in Europa, nascono enti indipendenti ed autonomi; non esiste alcun potere superiore a quello dello Stato; i diversi ordinamenti statali sono fra di loro indipendenti.
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  • Parte II Lo Stato I caratteri dello Stato moderno => lo Stato : un ente originario: deriva la sua esistenza e la sua legittimazione solo da se stesso; un ente indipendente: non subordinato ad altri ordinamenti; unorganizzazione territoriale: esercita i propri poteri in un preciso ambito geografico; un ordinamento politico a fini generali: finalizzato a soddisfare gli interessi della collettivit ; un ente rappresentativo: opera in nome dei propri cittadini, pur non rappresentandoli tutti (scelte e orientamenti sono attuati da organi rappresentativi di una maggioranza); un ente necessario: lappartenenza ad uno Stato non dipende dalla volont dei singoli, ma da quella dello Stato, manifestata attraverso le leggi.
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  • Parte II Lo Stato Gli elementi costitutivi di uno stato sono tre: un popolo; un territorio; la sovranit;
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  • Parte II Lo Stato Popolo, cittadinanza, popolazione: il popolo linsieme dei cittadini, cio delle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza; la cittadinanza una condizione giuridica da cui deriva la titolarit dei diritti e dei doveri propri dei cittadini; la popolazione linsieme delle persone, cittadine e non, che in un determinato momento vivono sul territorio dello Stato (concetto statistico, da non confondere quello di popolo);
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  • Parte II Lo Stato Il concetto di nazione: identifica un insieme di persone accomunate dalla stessa nazionalit (origini storiche, lingua, tradizioni, cultura): in uno Stato possono convivere persone di nazionalit diverse; persone della stessa nazionalit possono vivere in Stati separati.
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  • Parte II Lo Stato Come diventa cittadini italiani: Per nascita: ius sanguinis; ius soli (pochi casi: figli di sconosciuti o apolidi) Per nascita: ius sanguinis; ius soli (pochi casi: figli di sconosciuti o apolidi) Per adozione di un minore da padre e/o madre italiani Per naturalizzazione: il cittadino di uno Stato dellUE che risieda in Italia da 4 anni lextracomunitario che vi risieda da 10 per concessione del Presidente della Repubblica. Per naturalizzazione: il cittadino di uno Stato dellUE che risieda in Italia da 4 anni lextracomunitario che vi risieda da 10 per concessione del Presidente della Repubblica. Per elezione: lo straniero nato in Italia, se risiede legalmente fino ai 18 anni e dichiara, entro lanno successivo, di voler acquisire la cittadinanza italiana; il discendente di cittadini italiani per nascita, se ricorre una delle condizioni previste dalla legge (es. assunzione nel pubblico impiego) Per elezione: lo straniero nato in Italia, se risiede legalmente fino ai 18 anni e dichiara, entro lanno successivo, di voler acquisire la cittadinanza italiana; il discendente di cittadini italiani per nascita, se ricorre una delle condizioni previste dalla legge (es. assunzione nel pubblico impiego) Per matrimonio: lo/a straniero/a o lapolide che sposa un/a cittadino/a italiano/a purch risieda in Italia da almeno 6 mesi o dopo 3 anni dal matrimonio Per matrimonio: lo/a straniero/a o lapolide che sposa un/a cittadino/a italiano/a purch risieda in Italia da almeno 6 mesi o dopo 3 anni dal matrimonio
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  • Parte II Lo Stato Il territorio di uno Stato: la porzione di terra delimitata dai confini, su cui lo Stato esercita la propria autorit): i confini possono essere naturali (un fiume) o artificiali (da accordi con altri Stati); se uno Stato confina con il mare, il suo territorio comprende parte di esso (in Italia il limite delle acque territoriali pari a dodici miglia marine).
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  • Parte II Lo Stato Il territorio di uno Stato comprende: il sottosuolo fino alla profondit che corrisponde alla possibilit di utilizzo economico delle risorse sotterranee; lo spazio aereo fino al limite dellatmosfera terrestre; le navi e gli aerei militari; le navi e gli aerei civili quando non si trovino in zona soggetta alla sovranit di altri Stati; le sedi delle rappresentanze diplomatiche (immunit territoriale).
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  • Parte II Lo Stato La sovranit di uno Stato: lo Stato esercita un potere assoluto nei confronti dei cittadini, obbligandoli, mediante la minaccia di sanzioni, a rispettarne le norme. Questo potere prende il nome di sovranit. Esistono limitazioni alla sovranit dello Stato, che derivano da: le sue stesse norme (Costituzione e leggi) lappartenenza a organizzazioni internazionali (es. UE) ed impegno a rispettarne le regole. Nessuno pu punire lo Stato che non rispetta tali regole: ogni Stato indipendente e non esistono entit ad esso sovraordinate.
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  • Parte II Lo Stato In base al principio di sovranit lo Stato titolare del monopolio della forza, per imporre ai cittadini le proprie leggi. potere legislativo: emanare le leggi; spetta al Parlamento. potere legislativo: emanare le leggi; spetta al Parlamento. potere esecutivo: applicare leggi; spetta al Governo. potere esecutivo: applicare leggi; spetta al Governo. Potere giudiziario: punire chi non osserva le leggi; risolve le controversie fra cittadini; spetta alla Magistratura. Potere giudiziario: punire chi non osserva le leggi; risolve le controversie fra cittadini; spetta alla Magistratura. La sovranit dello Stato si manifesta attraverso lesercizio dei seguenti poteri:
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  • Parte III Le Forme di Stato La forma di Stato linsieme delle norme che regolano i rapporti fra gli organi che detengono i poteri dello Stato e la collettivit dei cittadini. Le forme di Stato si prestano ad una classificazione di tipo storico, che si articola in: Stato assoluto; Stato liberale; Stato socialista; Stato totalitario; Stato democratico sociale.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato assoluto (tra il XV e il XVI secolo in Spagna, Francia, Inghilterra) si identifica nel sovrano, che titolare esclusivo dei poteri. Tutti i poteri statali si concentrano nella persona del sovrano. Il re: emana le leggi; nomina i giudici; comanda lesercito; impone le tasse; conia moneta. I cittadini sono semplici sudditi privi di diritti politici e soggetti allautorit senza limiti del sovrano.
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  • Parte III Le Forme di Stato I caratteri dello Stato assoluto: la presenza di un apparato amministrativo e burocratico di funzionari (cura soprattutto le finanze pubbliche); la esistenza di un esercito permanente (sudditi ma, soprattutto, mercenari); la continuit della Corona (successione al trono); il monopolio della giustizia (le corti del re); il concetto di Stato patrimoniale, ovvero popolo e territorio visti come patrimonio del re tributi usati per mantenere la corte del re e finanziare le sue opere monumentali.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lassolutismo illuminato (tardo Settecento): Stato di polizia (da politeia, comunit) NON poliziesco. Distinzione fra Stato e Sovrano: il re subordinato allo Stato; patrimonio regio e patrimonio statale sono due entit distinte: il re non pu vendere beni dello Stato; i tributi non pagano pi le spese della corte, ma alimentano un fondo patrimoniale pubblico; il re deve assicurare il benessere della comunit, ovvero servizi quali sanit; commercio; economia.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato liberale nasce in seguito alle rivoluzioni borghesi del XVIII secolo: Caratteristiche di questa forma di Stato: riconoscimento delle libert dei cittadini (personale, di manifestazione del pensiero, religiosa, etc.); riconoscimento della libert economica, ovvero: libert di intraprendere attivit di impresa senza limiti e controlli da parte dello Stato; diritto assoluto alla propriet privata. Rivoluzione americana (1776) Rivoluzione francese (1789)
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  • Parte III Le Forme di Stato Caratteristiche di questa forma di Stato: riconoscimento ai cittadini di una Costituzione scritta; riconoscimento ai cittadini della facolt di rivolgersi allautorit giudiziaria in caso di violazione dei propri diritti (nascita dello Stato di diritto); principio della sovranit popolare (sovranit appartiene al popolo); principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; divisione dei poteri statali (Montesquieu): Parlamento Potere legislativo Governo Potere esecutivo Magistratura Potere giudiziario
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  • Parte III Le Forme di Stato La crisi dello Stato liberale: riconosce la sovranit popolare, ma esclude la maggior parte dei cittadini dal diritto di voto riservato a nobili, clero, ricchi; uno Stato elitario, diretto da una minoranza: la borghesia laccesso alle posizioni di privilegio non ereditario ma libero, perch legato allappartenenza alla borghesia, cui tutti potevano accedere, in linea di principio; va in crisi dopo la Prima Guerra Mondiale (1914-1918) per lincapacit di fronteggiare le richieste della classe operaia formatasi dopo la Rivoluzione industriale.
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  • Parte III Le Forme di Stato Le rivendicazione degli operai vs lideologia liberale: Ideali di giustizia sociale Libert individuali Idea di ingiustizia delle accumulazioni private Propriet privata Partecipazione al potere della classe operaia Sistema Elitario Stato socialista Crisi dello Stato liberale Stato totalitario Stato democratico
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato socialista. Si afferma in Russia dopo la Rivoluzione dei Bolscevichi (corrente estremista del Partito Socialdemocratico Russo) nel 1917: nellottobre 1917 i Bolscevichi assaltano il Palazzo dInverno a San Pietroburgo; i Soviet (consigli di operai e soldati) prendono il potere ed emanano i primi decreti rivoluzionari; il Consiglio dei Commissari del Popolo, guidato da Lenin, assume le funzioni di governo.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato socialista si caratterizza per labolizione della propriet privata e lintroduzione del principio di propriet statale dei mezzi di produzione. Sistema economico collettivista: decreto sulla terra con abolizione della propriet privata: i terreni diventano di propriet dello Stato, a disposizione dei contadini che vogliono coltivarli; nazionalizzazione delle banche; controllo da parte dei Soviet di tutte le imprese con pi di cinque dipendenti.
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  • Parte III Le Forme di Stato Sistema economico collettivista: pianificazione dellandamento economico: piani quinquennali; partito unico al governo: libert individuali sacrificate in nome dellinteresse comune; totalitarismo; repressione delle manifestazioni di dissidenza, epurazioni di massa: purghe staliniane, gulag siberiani, venti milioni di vittime fra dirigenti del Partito Comunista Russo, dirigenti sindacali, intellettuali e gente comune (Stalin, 1879-1953).
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  • Parte III Le Forme di Stato La crisi dello Stato socialista. Nomina di Michail Gorbaciov a Segretario Generale del Partito Comunista Sovietico (1985): avvio del processo di perestrojka: attenuazione del carattere collettivistico delleconomia; affermazione del principio della separazione dei poteri; maggiore riconoscimento al ruolo del Parlamento. conseguenze della riforma: crollo del sistema socialista in Europa (Unione Sovietica, Repubblica Democratica Tedesca, Polonia, Ungheria); oggi siffatto sistema sopravvive in Cina, Cuba, Corea del Nord e Vietnam.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato totalitario. Si caratterizza per la presenza di un regime che controlla ogni potere statale e di unideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di ogni ambito della societ: dittatura (dictatura, regime di pieni poteri) basata sulluso (o abuso) della forza da parte di chi impone il proprio dominio sulla societ; convinzione dellinferiorit delle masse: Italia: Benito Mussolini, Fascismo, Germania: Adolf Hitler, Nazionalsocialismo; Spagna: Francisco Franco, fino al 1975; Portogallo: Salazar e Caetano, fino al 1974. Argentina: Vileda, fino al 1981, Cile: Pinochet, fino al 1988; Oggi: Corea del Nord (Kim Jong-un), Siria (Bassar al-Asad)
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  • Parte III Le Forme di Stato Le cause dei totalitarismi: la crisi economica dopo la Prima Guerra Mondiale, con elevate inflazione e disoccupazione; il conseguente malcontento popolare: scioperi, occupazioni; il sentimento di permanente insicurezza della maggioranza della popolazione: timore per il futuro; lincapacit dei Governi di gestire la crisi.
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  • Parte III Le Forme di Stato Le cause dei totalitarismi (continua). Ascesa di movimenti che promettevano di riportare ordine sociale anche con luso della forza e benessere economico attraverso interventi pubblici.
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  • Parte III Le Forme di Stato Obiettivo: il consenso politico, ovvero la completa accettazione da parte delle masse degli ideali e degli obiettivi propri del potere. Strumenti: : scuola, spettacoli, cultura, sport: il terrore: repressione violenta di ogni forma di dissenso. Lo Stato totalitario. Messaggio: gli Stati sopravvivono solo se guidati da una elite politica consapevole degli interessi nazionali, per cui necessario affidarsi completamente alla guida del capo, assumendo un atteggiamento di totale obbedienza e sottomissione. la propaganda ideologica
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato totalitario. La concentrazione dei poteri: concentrazione nella persona del capo dei poteri e di tutte le funzioni pubbliche ( polizia ed esercito in primis, economia, finanze, settore giudiziario e amministrativo) ; eliminazione delle libere elezioni; drastica limitazione delle libert dei cittadini; persecuzioni di fasce di popolazione ostili o non integrate: campi di sterminio nazisti; gulag staliniani; confino per gli oppositori al fascismo.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato democratico. Si afferma nel XX secolo, dopo lesperienza dei totalitarismi e due Guerre Mondiali. Lo Stato democratico fondato sul valore della democrazia, quindi sul riconoscimento della volont popolare: fa suoi i principi dello Stato liberale, ma non ne condivide il carattere elitario, pertanto: tutti i cittadini partecipano alla vita pubblica; tutti i cittadini beneficiano dei diritti fondamentali, in particolare libert e uguaglianza; privilegia un sistema ad economia mista: iniziativa privata + controllo e programmazione statale; dal punto di vista sociale tende ad aiutare le categorie pi deboli: riduce discriminazioni economiche e sociali.
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  • Parte II Lo Stato IL PLURALISMO POLITICO: tutti i cittadini possono esprimere liberamente le proprie opinioni ed organizzarsi in partiti politici. IL PLURALISMO POLITICO: tutti i cittadini possono esprimere liberamente le proprie opinioni ed organizzarsi in partiti politici. IL SUFFRAGIO UNIVERSALE: diritto di voto per tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni. IL SUFFRAGIO UNIVERSALE: diritto di voto per tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni. LA LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. I caratteri dello Stato democratico
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  • Parte II Lo Stato LA LIBERTA DI STAMPA. LA LIBERTA DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE. IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA. I caratteri dello Stato democratico (continua) LA PRESENZA DI UNO STATO DI DIRITTO.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato democratico. Il principio della sovranit popolare. La sovranit popolare pu essere esercitata in due modi: la forma indiretta, attraverso lelezione dei propri rappresentanti in Parlamento e nelle assemblee degli enti locali; la forma diretta, partecipando direttamente alle decisioni, attraverso il ABROGATIVO per abrogare, del tutto o in parte, una legge. ABROGATIVO per abrogare, del tutto o in parte, una legge. COSTITUZIONALE per confermare (se necessario) una modifica apportata alla Costituzione. COSTITUZIONALE per confermare (se necessario) una modifica apportata alla Costituzione. CONSULTAZIONI LOCALI che non hanno effetto giuridico immediato, ma servono per orientare loperato degli amministratori. CONSULTAZIONI LOCALI che non hanno effetto giuridico immediato, ma servono per orientare loperato degli amministratori. REFERENDUM
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  • Parte III Le Forme di Stato Principi dello Stato Democratico: Principio di legalit Principio di costituzionalit Tutti gli atti dello Stato devono essere conformi alla legge: garanzia rispetto al potere esecutivo e giudiziario, ma non rispetto allo stesso potere legislativo; la legge pu assumere qualsiasi contenuto, perch il legislatore onnipotente, quindi pu commettere abusi. Anche il legislatore vincolato al rispetto del diritto, in particolare delle norme giuridiche contenute nella Costituzione, che deve essere rigida, cio modificabile con un procedimento aggravato rispetto a quello legislativo ordinario.
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  • Parte III Le Forme di Stato In relazione alla modalit con cui lo Stato esercita il potere sovrano sul proprio territorio si distinguono: Stato accentrato o unitario; Stato federale; Stato regionale.
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  • Parte III Le Forme di Stato Nello Stato accentrato il potere statale compete a organi centrali, che hanno sede nella capitale e amministrano le funzioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. Lo Stato federale formato da pi Stati, dotati di unautonoma sovranit sul proprio territorio, ma accomunati da uno stesso governo centrale in relazione a determinati poteri, quali la politica estera e la difesa. Storicamente il federalismo si esprime con la nascita delle confederazioni di Stati: Stati Uniti (1777-1787); Svizzera (1815-1848); Germania (1815-1867).
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato federale si caratterizza per: esistenza di un ordinamento statale federale, fondato su una Costituzione scritta e rigida, e di una pluralit di enti politici territoriali; Stati membri negli Stati Uniti; Cantoni in Svizzera; Lnder in Germania; ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri, regolamentata dalla Costituzione; esistenza di un Parlamento bicamerale, con una Camera rappresentativa del corpo elettorale nazionale e una degli Stati membri: Senato negli USA; Consiglio degli Stati in Svizzera; Consiglio federale in Germania.
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  • Parte II Lo Stato Nella met del Settecento le colonie inglesi sullAtlantico si ribellano alle pretese del Parlamento di Londra di legiferare anche per loro. Conflitto dal 1775 al 1783. Nasce una Confederazione basata su un patto di alleanza fra le ex-colonie che d vita agli Stati Uniti dAmerica. PROCESSO DI TIPO FEDERATIVO NEGLI STATI UNITI Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776. Costituzione del 1787: gli Stati membri si associano in uno Stato federale.
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  • Parte III Le Forme di Stato Lo Stato regionale uno Stato unitario, in cui si riconosce ampia autonomia agli enti locali (es. Italia, vedi articolo 5 della Costituzione). Lo Stato regionale si caratterizza per : riconoscimento nella Costituzione Statale dellesistenza di enti territoriali autonomi, dotati di propri statuti approvati con legge dello Stato; attribuzione alle Regioni, da parte dalla Costituzione, di competenze legislative e amministrative chiaramente individuate; partecipazione delle Regioni ad alcune funzioni statali: presentare proposte di legge in Parlamento o richiedere referendum; principio di sussidiariet: i bisogni dei cittadini vengono soddisfatti dagli enti pi vicini (Comuni) e, solo quando non possibile, da Province e Regioni.
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  • Parte III Le Forme di Stato Il federalismo italiano: aumento dei compiti per gli enti locali: federalismo fiscale (work in progress): effettiva autonomia di entrata e spesa degli enti locali attraverso tributi determinati autonomamente; federalismo demaniale: vendita di beni dello Stato (spiagge, fiumi, laghi) agli enti locali, al fine di una adeguata valorizzazione nellinteresse della comunit; federalismo comunale (dal 2011): possibilit di aumentare l addizionale IRPEF; introduzione di un imposta municipale sugli immobili (IMU e, dal 2014, TASI) e tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (dal 2014 TARI); introduzione della tassa di soggiorno.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Lo Forma di Governo linsieme delle regole e delle modalit relative alla distribuzione del potere fra organi dello Stato. RAPPORTI FRA GOVERNANTI E GOVERNATI. FORME DI STATO RAPPORTI FRA GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO: FORME DI GOVERNO Parlamento: potere legislativo. Governo: potere esecutivo. Magistratura: potere giudiziario.
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  • Parte IV Le Forme di Governo La Monarchia. Si caratterizza per la presenza, nello Stato, di un sovrano, che accede a tale carica per eredit (pi frequentemente) o per elezione. LA MONARCHIA PUO ESSERE: ASSOLUTA. COSTITUZIONALE. PARLAMENTARE.
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  • Parte IV Le Forme di Governo la Monarchia assoluta quando tutti i poteri sono concentrati nelle mani del re: Monarchie europee fra il XV e il XVI secolo; oggi Kuwait, Citt del Vaticano; la Monarchia costituzionale quando il sovrano esercita un controllo indiretto sui poteri dello Stato ed presente una Costituzione in cui sono riconosciuti i diritti fondamentali dei cittadini: lo Stato italiano fra il 1861 (unificazione) e il 1948 (entrata in vigore della Costituzione repubblicana; la Monarchia parlamentare quando la sovranit effettiva spetta al Parlamento e il re ricopre un ruolo di rappresentanza: le moderne monarchie costituzionali europee; Parlamento eletto a suffragio universale e Governo autonomo rispetto al re; il re nomina il Capo del Governo e i ministri, promulga le leggi ed capo delle forze armate.
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  • Parte IV Le Forme di Governo La Repubblica. La forma di governo repubblicana si caratterizza per lattribuzione dei poteri statali a organi eletti dai cittadini in loro rappresentanza. LA REPUBBLICA PUO ESSERE: PRESIDENZIALE. SEMIPRESIDENZIALE. PARLAMENTARE.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Nella Repubblica presidenziale il Presidente rappresenta lunit dello Stato e detiene in via esclusiva il potere esecutivo. La forma di governo presidenziale ha due caratteristiche: elezione diretta dellesecutivo o del suo vertice; tendenziale separazione tra poteri legislativo ed esecutivo.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Il prototipo sono gli Stati Uniti dAmerica: elezione come se diretta del Presidente; il Presidente incarna il potere esecutivo; il potere legislativo affidato al Congresso, eletto dal popolo e composto da Camera dei Rappresentanti e Senato; il Presidente non pu scogliere il Congresso; il Congresso non pu sfiduciare il Presidente (se non in caso di impeachment).
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  • Parte IV Le Forme di Governo Il sistema USA presenta molti check and balance: le pi importanti decisioni del Presidente (come i Trattati) devono ricevere il cd. advise and consent del Senato; il Presidente ha il potere di veto sulle leggi del Congresso: se lo esercita egli obbliga il Congresso ad approvare nuovamente una legge con i 2/3 dei voti; infine, il rinnovo biennale di tutta la Camera e di un terzo del Senato costituisce il fondamento di quello che si definisce il governo diviso: Presidente e Congresso sono spesso di colore politico diverso.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Il problema principale del presidenzialismo il pericolo di blocco del sistema quando il Presidente di colore politico diverso da quello in maggioranza nel Congresso. Perch questa situazione in America Latina ha portato spesso a colpi di Stato, mentre negli Stati Uniti non ha impedito al sistema di progredire per vie democratiche? Lo snodo del funzionamento del sistema degli USA sono i partiti politici: solo due, non ideologici e flessibili partiti elettorali.
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  • Parte IV Le Forme di Governo QUALI SONO I PREGI DEL PRESIDENZIALISMO ? LA STABILITA DELLESECUTIVO. LA CHIARA IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA POLITICA. LA PERSONALIZZAZIONE DELLA POLITICA CONTRO IL DISINTERESSE E LA C.D PARTITOCRAZIA.
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  • Parte IV Le Forme di Governo QUALI SONO I DIFETTI DEL PRESIDENZIALISMO ? SE IL PRESIDENTE INCAPACE NON CI SONO MEZZI PER SOSTITUIRLO. LA POSSIBILE DERIVA PLEBISCITARIA E VIDEOCRATICA. IL PRESIDENTE NON PU OBBLIGARE IL CONGRESSO A SEGUIRLO. LO STRAPOTERE DELLE LOBBIES CHE SI SOSTITUISCONO ALLE IDEOLOGIE.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Perch il Presidenzialismo non si mai affermato in Europa ? Per ragioni storiche: la formazione degli Stati in Europa fu guidata dal Monarca la cui legittimazione era il principio ereditario: mai si pose il problema di come eleggere il Capo dello Stato; anche quando le Monarchie divennero Repubbliche, il clima storico e politico in Europa non permise ladozione del sistema presidenziale, perch la possibilit di una forte concentrazione di poteri nella mani di una sola persona si scontr con il passato dittatoriale e autoritario di molti Stati (es. Costituente Italiana).
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  • Parte IV Le Forme di Governo Nella Repubblica semipresidenziale il Presidente rappresenta lunit dello Stato ed esercita il potere esecutivo, insieme con il Capo del Governo, in un rapporto di fiducia con il Parlamento. La Forma di Governo semipresidenziale recupera dal Presidenzialismo lelezione diretta del Presidente e dal Parlamentarismo il rapporto di fiducia del Governo con il potere legislativo: ci possibile perch lesecutivo bicefalo, diarchico, a due teste: quella presidenziale e quella governativa.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Lesempio classico di semipresidenzialismo la Francia. Le due teste dellesecutivo hanno poteri ben distinti in Costituzione: il Presidente: presiede il Consiglio dei Ministri; nomina il Primo Ministro, che per deve avere la fiducia del Parlamento; pu sottoporre a referendum tutte le leggi in materia di organizzazione dei pubblici poteri, di Regioni e di Trattati; pu sciogliere il Parlamento;
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  • Parte IV Le Forme di Governo Il Presidente (continua); dispone di poteri eccezionali in caso di minacce al territorio e allindipendenza; detiene, inoltre, importanti poteri in politica estera, come la negoziazione, la firma e la ratifica dei Trattati internazionali. Il Primo Ministro: dirige lazione del Governo; responsabile della difesa nazionale; esercita il potere regolamentare.
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  • Parte IV Le Forme di Governo SEMIPRESIDENZIALISMO ALLA FRANCESE Se il colore politico del Presidente e della maggioranza parlamentare corrispondono, la figura presidenziale si rafforza a scapito di quella del Primo Ministro. Nel 2000 in Francia si sono equiparate le durate dei mandati del Presidente e del Parlamento (quello del Presidente da sette a cinque anni): dovrebbe diminuire la probabilit di avere coabitazioni. Se le maggioranze non corrispondono (coabitazione, come tra Mitterrand e Chirac o tra Chirac e Jospin), la figura del Primo Ministro si rafforza, fermi restando i poteri del Presidente.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Nella Repubblica parlamentare il centro dei poteri risiede nel Parlamento, la cui fiducia necessaria al Governo per esercitare la funzione esecutiva. La Forma di Governo parlamentare nasce in Inghilterra e si basa sulla seguente caratteristica: tra il potere legislativo e quello esecutivo esiste un rapporto di fiducia permanente, nel senso che lesecutivo per rimanere in carica deve godere della fiducia parlamentare.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Questa caratteristica tipica di tutte le forme di governo parlamentari senza alcuna esclusione. Tuttavia, vi sono molte differenze nel rendimento di tali forme di governo, in ragione di diversi fattori: il sistema dei partiti; il sistema elettorale; diversi congegni di razionalizzazione delle forme di governo parlamentari: razionalizzare una forma di governo parlamentare significa rendere maggiormente stabile ed efficiente lesecutivo, anche per evitare la tirannia del potere legislativo.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Esempi di Parlamentarismo: il Sistema inglese del Premierato (difficilmente esportabile: non esiste una Costituzione e si basa su prassi e convenzioni centenarie). Il Governo sempre monopartitico; il sistema elettorale uninominale; il sistema dei partiti bipolare, i partiti sono fortemente disciplinati: il Parlamento inglese non ha mai sfiduciato il Governo: il cambiamento del Governo pu avvenire per motivi interni al partito (es. Thatcher, Blair); il Premier il leader del partito di maggioranza in Parlamento; anche se formalmente i forti poteri dellesecutivo appartengono ancora alla Corona, questi sono di fatto di competenza del premier: scioglimento della Camera dei Comuni, nomina o revoca dei Ministri.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Esempi di Parlamentarismo: il Sistema tedesco del Cancellierato. Il Cancelliere viene eletto senza dibattito dalla sola camera politica, il Bundestag; Lo strumento di razionalizzazione classico del sistema tedesco la cd. sfiducia costruttiva: il Cancelliere pu essere sfiduciato soltanto se il Bundestag elegge a maggioranza un nuovo Cancelliere; il Cancelliere pu proporre lo scioglimento del Bundestag se una sua questione di fiducia non passata: lo scioglimento non avviene se si elegge un nuovo Cancelliere. ulteriori elementi di razionalizzazione: sistema elettorale con clausola di sbarramento al 5%; le storiche decisioni del Tribunale Costituzionale che negli anni cinquanta dichiararono antisistema il partito nazista e quello comunista.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Esempi di Parlamentarismo: Il sistema inglese ha la pi forte concentrazione al mondo di potere democratico in una sola persona. Il sistema tedesco ha una stabilit di Governo eccezionale: i Cancellieri tedeschi sono stati meno numerosi rispetto a tutti gli altri capi di Governo dei sistemi parlamentari europei dal dopoguerra ad oggi.
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  • Parte IV Le Forme di Governo Esempi di Parlamentarismo: il Sistema spagnolo. Il Re, Capo dello Stato e arbitro tra le istituzioni: pu presiedere il Consiglio dei Ministri; nomina il Presidente del Consiglio dopo che questi ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento; nomina e revoca i Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. il sistema elettorale del Congresso proporzionale; anche in Spagna esiste la sfiducia costruttiva, per approvata dalla maggioranza assoluta; il capo del Governo pu chiedere al Re lo scioglimento delle Camere.
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  • Parte V LUnione europea L Unione europea unorganizzazione sovranazionale che si propone lobiettivo di promuovere lintegrazione fra i popoli europei in diversi settori: economia; giustizia; sicurezza comune; rispetto dei diritti umani.
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  • Parte V LUnione europea Fine della Seconda Guerra Mondiale Creazione di uneconomia europea per reggere il confronto internazionale. Risolvere i contrasti per legemonia continentale (Germania vs Francia). L Europa come forza di pace.
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  • L unione europea si costituisce progressivamente attraverso i Trattati. I Trattati comunitari sono come una Costituzione dellordinamento comunitario. Essi svolgono la stessa funzione delle Costituzioni allinterno degli Stati: determinano gli organi e le loro competenze, gli atti attraverso i quali si esprimono e la loro efficacia, i diritti e i doveri dei singoli soggetti (che per sono gli Stati e non i cittadini). Parte V LUnione europea
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  • RIFLESSIONE. I Trattati comunitari non sono deliberati da unassemblea costituente in rappresentanza del popolo europeo, ma secondo le norme dei Trattati internazionali. Lordinamento europeo non d luogo ad uno Stato europeo, in particolare a uno Stato federale. Parte V LUnione europea
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  • 1951. Il primo Trattato europeo d vita alla CECA (Comunit europea del carbone e dellacciaio). 1987. Entra in vigore lAtto unico europeo (firmato a Schengen due anni prima): nasce il Mercato unico europeo, uno spazio economico senza alcuno sbarramento alla circolazione delle merci, dei capitali e dei lavoratori. 7 febbraio 1992. Trattato sullUnione europea o Trattato di Maastricht. La creazione dellunione europea 1957. Estensione dellintegrazione ad altri settori economici con i Trattati di Roma => nascono: EURATOM (Comunit europea per lenergia atomica); CEE (Comunit economica europea). 1957. Estensione dellintegrazione ad altri settori economici con i Trattati di Roma => nascono: EURATOM (Comunit europea per lenergia atomica); CEE (Comunit economica europea).
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  • Trattato sullUnione europea o Trattato di Maastricht: da Comunit europea a Unione europea, in una forma di tipo federale. Unione monetaria: adozione delleuro in 12 paesi dellUnione europea dal 1 gennaio 2002 (oggi sono 17); politica estera e di politica di sicurezza comuni; tutela dei diritti dei cittadini degli Stati membri attraverso listituzione di una cittadinanza dellUnione, seppur integrativa rispetto a quelle nazionali; cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Parte V LUnione europea
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  • RIFLESSIONE. Con questo Trattato, lUnione europea tende ad assumere le funzioni che tipicamente competono agli Stati sovrani: moneta, difesa e giustizia. Si aumentano le competende comunitarie riducendo lincidenza della volont dei singoli Stati.
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  • Parte V LUnione europea 1997 (in vigore dal 1999). Il Trattato di Amsterdam amplia le competenze comunitarie in tema di giustizia ed affari interni. Inoltre amplia i poteri del Parlamento, unico organo elettivo (=> pi democrazia) e definisce interventi comuni per loccupazione. La creazione dellunione europea (continua) Dicembre 2000 (in vigore dal 1 febbraio 2003). Il Trattato di Nizza introduce maggiore capacit decisionale e maggiore efficienza, riducendo il ricorso allunanimit degli Stati per assumere decisioni. Carta europea dei diritti o Carta di Nizza. Con lo stesso valore giuridico dei Trattati, in 54 articoli elenca il catalogo dei diritti relativi alla dignit, della persona, alla libert, alluguaglianza, alla solidariet, alla cittadinanza e alla giustizia, riconosciuti anche a coloro che non sono cittadini europei. CONTESTUAL MENTE
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  • Parte V LUnione europea 2001. Si convoca una Convenzione per definire un progetto di Costituzione dellUnione europea. La mancata ratifica da parte di Francia e Paesi Bassi ferma il progetto => il Trattato viene abbandonato 2007 (in vigore dal 1 dicembre 2009). Il Trattato sullUnione europea o Trattato di Lisbona recepisce parzialmente le principali innovazioni contenute nel progetto di Costituzione. La creazione dellunione europea (continua) 2003. La Convenzione conclude i suoi lavori presentando un progetto di Trattato costituzionale, la cd. Costituzione europea, sottoscritta dai vari Stati nel 2004.
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  • Parte V LUnione europea Il Trattato di Lisbona. Frutto di un difficile e lungo processo di riforma, esso ha dato vita ad un unico soggetto dotato di personalit giuridica internazionale, che lUnione europea. Trattato sullUnione europea Articolo 1 LUnione sostituisce e succede alla Comunit europea.
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  • Parte V LUnione europea Il Trattato di Lisbona: riforma i Trattati europei: il Trattato che istituisce la Comunit europea prende il nome di Trattato sul funzionamento dellUnione europea; riconosce la Carta dei diritti dellUnione europea; il Presidente del Consiglio europeo non pi a rotazione semestrale ma eletto dal Consiglio per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una volta; si prevede la possibilit di recedere dalUnione.
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  • Parte V LUnione europea Il Trattato di Lisbona elimina la tradizionale struttura a pilastri dellUnione: 1.Comunit europea: criterio di unanimit per le decisioni gradualmente abbandonato; 2.giustizia e affari interni: criterio di unanimit ancora valido; 3.politica estera e sicurezza comune: criterio di unanimit ancora valido; I tre pilastri sono tutti assorbiti nellUnione: i processi decisionali del primo si estendono al secondo; per il terzo permane un regime particolare.
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  • Parte V LUnione europea Gli organi europei (cenni). Consiglio dei Ministri: rappresentativo dei Governi degli Stati Membri; esercita, insieme al Parlamento, il potere normativo, per mezzo di regolamenti: norme giuridiche complete e vincolanti per gli Stati; direttive: indicazioni obbligatorie degli obiettivi che gli Stati debbono perseguire approvando proprie norme interne;
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  • Parte V LUnione europea Consiglio dei Ministri (continua): assunzione decisioni: unanimit voto a maggioranza dal 2004 voto ponderato: ogni Stato ha un numero di voti proporzionale alla consistenza numerica della sua popolazione Trattato di Lisbona: dal 2014 voto a doppia maggioranza, sul numero degli Stati e sul numero degli abitanti che ciascuno rappresenta.
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  • Parte V LUnione europea Commissione europea. Organo permanente dellorganizzazione europea che esercita il potere esecutivo. 28 membri (uno per ogni Stato dellUnione); nominata sulla base di accordo fra gli Stati e consenso del Parlamento europeo; tre compiti: iniziativa per lapprovazione delle norme comunitarie; attuazione delle deliberazioni comunitarie: approvazione di regolamenti subordinati a quelli del Consiglio e vigilanza sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri; gestione degli stanziamenti previsti per gli interventi della Comunit.
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  • Parte V LUnione europea Parlamento europeo: titolare della funzione legislativa insieme al Consiglio dei Ministri : procedura di codecisione (Trattato di Lisbona), per cui latto legislativo pu essere adottato dal Consiglio solo con il voto favorevole del Parlamento; 751 deputati eletti direttamente dai diversi popoli europei con leggi elettorali diverse (anche se tutte proporzionali): non rappresentano il popolo europeo, ma le diverse popolazioni nazionali per quote fisse. dispone di poteri di controllo sullorgano esecutivo (la Commissione), incluso un voto di sfiducia che comporta le dimissioni dello stesso.
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  • Parte V LUnione europea La Corte di Giustizia, con sede a Lussemburgo. E composta da un giudice per ogni Stato dellUnione e da otto avvocati generali (pubblici ministeri) nominati per sei anni in seguito ad accordo fra i Governi nazionali; esercita il potere giurisdizionale nellUnione per assicurare il rispetto del diritto comunitario. Giudica: controversie relative alladempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri; ricorsi contro la validit degli atti comunitari; questioni sollevate dai giudici nazionali circa la validit e linterpretazione del diritto comunitario; controversie fra gli organi comunitari; rispetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni comunitarie.
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  • Parte V LUnione europea Tali competenze si sono allargate nel corso degli anni attraverso il principio di sussidiariet (Trattato di Maastricht): lUE interviene SOLO quando i suoi obiettivi non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, ma si possono realizzare meglio a livello europeo. la teoria dei poteri impliciti, elaborata dalla Corte di Giustizia: lUnione pu adottare tutti i provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi per cui stata creata. LUnione europea agisce sulla base delle competenze attribuite dai Trattati. Principio nato per difendere lidentit dei singoli Stati, diventato uno strumento per ampliare gli interventi comunitari. le modifiche introdotte nei Trattati.
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  • Parte V LUnione europea Le iniziative del Consiglio dEuropa sono essenzialmente promozionali e consistono in Risoluzioni e Convenzioni rivolte agli Stati membri. Le Convenzioni non obbligano gli Stati finch non siano state ratificate, come qualunque Trattato internazionale. Le Risoluzioni non hanno efficacia giuridica finch non siano adottate con leggi nazionali che ne recepiscono i contenuti. NON HA NULLA A CHE FARE CON LUNIONE EUROPEA Istituito nel 1949, e composto da oltre 40 Stati europei, anche esterni allUE, e ha sede a Strasburgo. Parte V Il Consiglio dEuropa
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  • Tra le convenzioni promosse dal Consiglio dEuropa: la CEDU (Roma, 1950) Convenzione Europea dei Diritti dellUomo. la CEDU (Roma, 1950) Convenzione Europea dei Diritti dellUomo. Per garantirne losservanza Corte Europea dei Diritti dellUomo, con sede a Strasburgo La Corte, se riconosce lesistenza della violazione, condanna lo Stato a risarcire il cittadino e a ripristinare il diritto violato. Un cittadino di uno Stato firmatario della Convenzione lamenta una violazione dei diritti stabiliti dalla stessa.
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  • DIRITTI FONDAMENTALI E TRATTATO DI MAASTRICHT o Trattato sullUnione europea (TUE) LUE RISPETTA I DIRITTI FONDAMENTALI QUALI SONO GARANTITI DALLA CEDU E QUALI RISULTANO DALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI, IN QUANTO PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO. Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea ART. 6 TUE LUNIONE SI FONDA SUI PRINCIPI DI LIBERTA, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELLUOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI, E DELLO STATO DI DIRITTO, PRINCIPI CHE SONO COMUNI AGLI STATI MEMBRI. ART. 6.1 TUE
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  • DIRITTI FONDAMENTALI E TRATTATO DI MAASTRICHT o Trattato sullUnione europea (TUE) POSSIBILITA DI SOSPENDERE UNO STATO DAL GODIMENTO DEI SUOI DIRITTI IN CASO DI VIOLAZIONE GRAVE DEI DIRITTI FONDAMENTALI. Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea ART. 7 TUE CONDIZIONE PER LADESIONE DI NUOVI STATI E IL RISPETTO DEI PRINCIPI SANCITI NELLART. 6 TUE. ART. 49 TUE
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  • LA CARTA DI NIZZA Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea ELABORATA DA UNA CONVENZIONE E APPROVATA NEL 2000. DECISIONE DI NON INTRODURLA NEL TESTO DEI TRATTATI. VALORE INTERPRETATIVO.
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  • I DIRITTI FONDAMENTALI DOPO LISBONA Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea LA CARTA DI NIZZA ASSUME VALORE VINCOLANTE. ART. 6 TUE: LUNIONE RICONOSCE I DIRITTI, LE LIBERTA E I PRINCIPI SANCITI NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, CHE HA LO STESSO VALORE GIURIDICO DEI TRATTATI. POSSIBILITA DI ADESIONE ALLA CEDU (ART. 6.2 TUE)
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  • Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea LAMBITO DELLA TUTELA NORME NAZIONALI CHE DANNO ATTUAZIONE A NORME DELLUNIONE. ATTI DELLUNIONE ART. 51 DELLA CARTA DI NIZZA A R T. 5 1 D E L L A C A R T A D I N I Z Z A
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  • I PROBLEMI DERIVANTI DALLA COESISTENZA TRA I DUE SISTEMI Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea CORTE DI GIUSTIZIA CORTE EUROPEA. NECESSITA DI CONCILIARE TUTELA DEI DIRITTI DELLUOMO ED ESIGENZE DEL DIRITTO DELLUNIONE EUROPEA (ES. LIBERTA DI CIRCOLAZIONE). IL PROBLEMA DELLINCOMPATIBILITA TRA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DIRITTO DELLUNIONE EUROPEA E QUELLI DERIVANTI DALLA CEDU.
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  • I PROBLEMI DERIVANTI DALLA COESISTENZA TRA I DUE SISTEMI Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea CORTE DI GIUSTIZIA CORTE EUROPEA. SENTENZA OPEN DOOR. CONTROLLO SOLO SULLE MISURE CHE RICADONO NELLAMBITO DEL DIRITTO DELLUNIONE EUROPEA.
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  • LADESIONE DELLUE ALLA CEDU Parte VI Tutela dei diritti nullUnione europea 1979: PRIMA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE. 1990: RINNOVO DELLA PROPOSTA. PARERE NEGATIVO DELLA CORTE SITUAZIONE ATTUALE: PROTOCOLLO N. 14 CEDU E BASE GIURIDICA PER LADESIONE NEL TRATTATO DI LISBONA
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  • GRAZIE PER LATTENZIONE !!!