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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni” , è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato Roma - Lunedì, 10 settembre 2018 Anno 159° - Numero 210 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected] SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decre- to legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Co- dice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero dell’economia e delle finanze DECRETO 25 maggio 2018. Sperimentazione del nuovo concetto di accer- tamento qualificato come previsto all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. (18A05852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 DECRETO 29 agosto 2018. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con go- dimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, nona e decima tranche. (18A05870) . . . . . Pag. 30 DECRETO 29 agosto 2018. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con go- dimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028, terza e quarta tranche. (18A05871) . . . . . Pag. 32 DECRETO 29 agosto 2018. Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023, prima e seconda tranche. (18A05872) . . . . . . Pag. 33

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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 10 settembre 2018

Anno 159° - Numero 210

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decre-

to legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Co-dice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economiae delle finanze

DECRETO 25 maggio 2018. Sperimentazione del nuovo concetto di accer-

tamento qualificato come previsto all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. (18A05852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

DECRETO 29 agosto 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con go-dimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, nona e decima tranche. (18A05870) . . . . . Pag. 30

DECRETO 29 agosto 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con go-dimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028, terza e quarta tranche. (18A05871) . . . . . Pag. 32

DECRETO 29 agosto 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023, prima e seconda tranche. (18A05872) . . . . . . Pag. 33

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

DECRETO 4 settembre 2018.

Accertamento dell’ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell’espleta-mento delle operazioni di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 3 agosto 2018. (18A05851) . . . Pag. 35

DECRETO 4 settembre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buo-ni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (18A05868) . . . Pag. 36

DECRETO 4 settembre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buo-ni ordinari del Tesoro a 181 giorni. (18A05869) . . . Pag. 36

Ministero dell’interno

DECRETO 10 agosto 2018.

Ripartizione del Fondo sperimentale di rie-quilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2018. (18A05853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

Ministerodello sviluppo economico

DECRETO 31 agosto 2018. Revoca del Consiglio di amministrazio-

ne della «Cooperativa edificatrice Modena Casa», in Modena e nomina del commissariogovernativo. (18A05867). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia nel perio-do 16 settembre 2017 – 15 dicembre 2017, non soggetti a leg-ge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Ta-bella n. 2). (18A05788)

Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia nel perio-do 16 dicembre 2017 – 15 marzo 2018, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti in-ternazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Ta-bella n. 2). (18A05789)

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018 , n. 105 .

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giu-gno 2016, n. 106.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa so-ciale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b) , che conferi-sce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Ter-zo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, re-cante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto l’articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Gover-no può adottare, nel rispetto dei principi e criteri diretti-vi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frat-tempo emerse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Se-zione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 luglio 2018;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è mo-dificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 4del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgi-mento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 5del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 5, comma 1, lettera e) , del decreto le-gislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pe-ricolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 13del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «finanziario» è sostituita dalla seguente: «gestionale»;

b) al comma 2, la parola «finanziario» è soppressa;

c) al comma 6, le parole: «dell’attività» sono sostitu-ite dalle seguenti: «delle attività»; dopo le parole «di cui all’articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono sop-presse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».

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Art. 5. Modifiche all’articolo 17

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si appli-

cano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge pro-vinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55 -bis della legge provin-ciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 -bis . I lavoratori subordinati che intendano svolgere

attività di volontariato in un ente del Terzo settore han-no diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.».

Art. 6. Modifiche all’articolo 22

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «registro unico na-zionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Per le associazioni e fondazioni del Terzo set-

tore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giu-ridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia man-tenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associa-zioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del-la Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizio-ne al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comuni-cazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 com-petente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».

Art. 7. Modifiche all’articolo 28

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» è aggiunta la seguente: «generali».

Art. 8. Modifiche all’articolo 30

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.»;

b) al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall’organo di controllo.».

Art. 9. Modifiche all’articolo 32

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei vo-lontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’at-tività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Se successivamente alla costituzione il numero

degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel com-ma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.».

Art. 10. Modifiche all’articolo 34

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni di vo-lontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».

Art. 11. Modifiche all’articolo 35

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «dell’attività di volon-tariato dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Se successivamente alla costituzione il nu-

mero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.».

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Art. 12. Modifiche all’articolo 38

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono ag-giunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attività di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguen-ti: «di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».

Art. 13. Modifiche all’articolo 56

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 -bis . Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedi-menti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’ap-plicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

Art. 14. Modifiche all’articolo 57

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sosti-tuite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3 -bis e 4».

Art. 15. Modifiche all’articolo 59

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) , la parola «otto» è sostituita dal-la seguente: «dieci»;

b) alla lettera b) , la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

c) dopo la lettera d) , è aggiunta la seguente: «d -bis ) un rappresentante designato dall’associazio-

ne dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».

Art. 16. Modifiche all’articolo 60

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 60, comma 1, lettera c) , del decreto le-gislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «enti del Terzo settore» sono aggiunte in fine le seguenti: «nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;».

Art. 17. Modifiche all’articolo 64

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 64, comma 5, lettera h) , del decreto legi-slativo n. 117 del 2017, la parola «comma 6» è sostituita dalla seguente: «comma 7».

Art. 18. Modifiche all’articolo 65

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;

b) al comma 3, dopo la parola «3,» è inserita la se-guente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle pa-role «13, 14 e 15»;

c) al comma 4, la parola «4» è soppressa; d) al medesimo comma 4, lettera b) , le parole «di

cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».

Art. 19. Modifiche all’articolo 72

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

Art. 20. Modifiche all’articolo 76

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organiz-zazioni di volontariato e delle fondazioni.».

Art. 21. Modifiche all’articolo 77

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente perio-do: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un’evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente

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applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipolo-gia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»;

b) al comma 14 è aggiunto in fine il seguente perio-do: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l’indicazione dell’ente bene-ficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».

Art. 22.

Modifiche all’articolo 78del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all’arti-

colo 44, comma 1, lettera d -bis ), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’ali-quota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanzia-mento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 23.

Modifiche all’articolo 79del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b) , dopo le parole «per lo svol-gimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzio-nato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;

b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5 -bis . Si considerano entrate derivanti da attività non

commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimila-bile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.»;

«5 -ter . Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commer-ciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.»;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono ag-giunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» è sostituita con la parola «e» .

Art. 24.

Modifiche all’articolo 80del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» è sostituita dalla seguente: «sintetici»; le parole da «7 -bis » fino alle parole «n. 255» sono sostituite dalle seguenti: «9 -bis del decre-to-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modifica-zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Art. 25.

Modifiche all’articolo 81del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono so-stituite dalle seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando»;

b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via prevalente» sono soppresse.

Art. 26.

Modifiche all’articolo 82del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento del-le attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.».

Art. 27.

Modifiche all’articolo 83del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevo-lazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non pos-sono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fron-te delle medesime erogazioni.».

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Art. 28. Modifiche all’articolo 84

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»;

b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . La disposizione di cui al comma 2 si applica

anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».

Art. 29. Modifiche all’articolo 86

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» è sostituita dalla seguente «sintetici» e le parole da «7 -bis » a «n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «9 -bis del decreto-legge 24 apri-le 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall’artico-lo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96».

Art. 30. Modifiche all’articolo 87

del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) , le parole: «in apposi-to documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, eco-nomica e finanziaria dell’ente, distinguendo» sono so-stituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente»;

b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono so-stituite dalle seguenti: «all’importo stabilito dall’artico-lo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»;

c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,» sono soppresse.

Art. 31. Coordinamento normativo

1. All’articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è soppresso; b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal se-

guente: «3. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli

articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limita-tamente alle attività diverse da quelle elencate all’artico-lo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»;

2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostitu-ite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u) » sono sostituite dalle seguen-ti: «lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

b) all’articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguen-te: «9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’arti-colo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 lu-glio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.»;

3. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Tavolo perma-nente di coordinamento di cui all’articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del com-ma 1, lettera e) , del presente articolo.».

Art. 32.

Modifiche all’articolo 101del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «e imprese sociali» sono sop-presse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le paro-le «dell’assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».

Art. 33.

Modifiche all’articolo 102del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a -bis ) l’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;».

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Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Con-siglio dei ministri

DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

N O T E

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo: — Il testo del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 117 (Codice del

Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

— Si riporta l’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale):

«Art. 1 (Finalità e oggetto) . — 1. Al fine di sostenere l’autono-ma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realiz-zano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coe-renza con la normativa dell’Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuri-diche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, me-diante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile

nazionale. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , sono

adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti, per quan-to di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d) , sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, correda-ti della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quaran-tacinquesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di tra-smissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provve-dono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime ammini-strazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o con-testualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi com-presa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri di-rettivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

Note alle premesse: — Si riportano gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione: «Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere dele-

gato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

«Art. 87. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Il testo della citata legge n. 106 del 2016 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.

— Per il testo dell’articolo 1 della citata legge n. 106 del 2016 si veda la nota al titolo.

— Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del 2017 si veda la nota al titolo.

Note all’art. 1: — Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del 2017 si veda

la nota al titolo.

Note all’art. 2: — Si riporta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo

n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Enti del Terzo settore) . — 1. Sono enti del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, rico-nosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento , in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.».

Note all’art. 3: — Si riporta l’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo

n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Attività di interesse generale) . — 1. Gli enti del Terzo set-

tore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, eserci-tano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-stiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le atti-vità culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-mento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razio-nale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitual-mente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-

tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’ar-ticolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse socia-le, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla preven-zione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commer-cio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in fa-vore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infra-strutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto

2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifica-zioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svan-taggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.».

Note all’art. 4: — Si riporta l’articolo 13, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio) . — 1. Gli enti del Terzo

settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato pa-trimoniale, dal rendiconto gestionale , con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proven-ti o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in confor-mità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclu-sivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 -bis o 2435 -ter del codice civile.

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6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.».

Note all’art. 5: — Si riporta l’articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Volontario e attività di volontariato) . — 1. Gli enti del

Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volonta-ri che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge atti-vità in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, en-tro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario pos-sono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro gior-nalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tra-mite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge pro-vinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55 -bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’asso-ciato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6 -bis . I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazio-ne aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.».

— Si riporta l’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale):

«Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie) . — 1. L’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati può esse-re affidato all’”Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca” e all’or-ganizzazione territorialmente competente della “Croce Rossa Italiana”.

1 -bis . Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l’esple-tamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati. A tal fine de-vono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) il servizio, indipendentemente dall’economicità del concreto intervento, è da prestare sull’intero territorio, 24 ore su 24, con perso-nale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull’intero territorio provinciale;

b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d’urgenza e del tra-sporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad inter-venti in caso di catastrofi;

c) la domanda di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;

d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d’urgenza.

2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sa-nitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigen-ti possono essere erogate in forma indiretta.

3. Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.

4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-orga-nizzative nonché il contingente del personale all’uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. Il personale provinciale adibito all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provin-ciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedi-mento da parte della Giunta provinciale. L’inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l’espletamento di determinate funzioni.».

— Si riporta l’articolo 55 -bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento):

«Art. 55 -bis (Disposizioni particolari) . — 1. I servizi già affida-ti alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provin-cia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di con-venzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.».

Note all’art. 6: — Si riporta l’articolo 22, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Acquisto della personalità giuridica) . — 1. Le associa-

zioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

1 -bis . Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fonda-zioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale suc-cessiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamen-to con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimo-nio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazio-

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nale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità forma-le della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costitu-zione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministra-tori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al rice-vimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazio-nale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presenta-zione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è di-minuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di ammini-strazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patri-monio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

6. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono ri-sultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio

2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di ap-provazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.

Note all’art. 7: — Si riporta l’articolo 28, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Responsabilità). — 1. Gli amministratori, i direttori ge-

nerali , i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 -bis , 2394, 2394 -bis , 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Note all’art. 8: — Si riporta l’articolo 30, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Organo di controllo) . — 1. Nelle fondazioni del Terzo

settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo

settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è ob-bligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecu-

tivi, i predetti limiti non vengono superati. 4. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando

siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.

5. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secon-do, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e del-lo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto orga-nizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’artico-lo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

7. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

8. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi mo-mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con-trollo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’an-damento delle operazioni sociali o su determinati affari.”.

— Si riporta l’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 31 (Revisione legale dei conti) . — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non ricono-sciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. 2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecu-

tivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti pa-

trimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.».

Note all’art. 9:

— Si riporta l’articolo 32, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 32 (Organizzazioni di volontariato) . — 1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di asso-ciazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferio-re a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volon-tariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati .

1 -bis . Se successivamente alla costituzione il numero degli asso-ciati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volonta-riato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di orga-nizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organiz-zazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y) , le norme del presente capo si appli-cano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’arti-colo 1, comma 1, lettera d) , della legge 16 marzo 2017, n. 30.».

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Note all’art. 10: — Si riporta l’articolo 34, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione) . — 1. Tutti gli ammi-

nistratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti asso-ciati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all’ar-ticolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenu-te e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.».

Note all’art. 11: — Si riporta l’articolo 35, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Associazioni di promozione sociale) . — 1. Le associazio-

ni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non in-feriore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo pre-valente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1 -bis . Se successivamente alla costituzione il numero degli asso-ciati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale pos-sono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo set-tore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di pro-mozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva rico-nosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di as-sociazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.».

Note all’art. 12: — Si riporta l’articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Risorse) . — 1. Gli enti filantropici traggono le risorse

economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principal-mente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».

Note all’art. 13: — Si riporta l’articolo 56, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Convenzioni) . — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le asso-ciazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro

unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgi-mento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclu-sivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle asso-ciazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associa-zioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di opera-re e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

3 -bis . Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti in-formatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì forma-re oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garan-tire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regio-nale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inol-tre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli opera-tori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribu-zione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.».

— Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-bliche amministrazioni.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

Note all’art. 14:

— Si riporta l’articolo 57, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza) . — 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono es-sere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle orga-nizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’ar-ticolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3 -bis e 4 dell’articolo 56.

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Note all’art. 15: — Si riporta l’articolo 59, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Composizione) . — 1. Il Consiglio nazionale del Terzo

settore è composto da: a) dieci rappresentanti designati dall’associazione di enti del Terzo

settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del nu-mero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

b) “quindici” rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie or-ganizzative del Terzo settore;

c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;

d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

d -bis ) un rappresentante designato dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell’ISTAT con com-provata esperienza in materia di Terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell’INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità so-ciale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati con-secutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e sup-plenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.».

Note all’art. 16: — Si riporta l’articolo 60, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Attribuzioni) . — 1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti

normativi che riguardano il Terzo settore; b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di

utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in

materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attivi-tà svolta dagli enti del Terzo settore nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;

d) designa un componente nell’organo di governo della Fondazio-ne Italia Sociale;

e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;

f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.».

Note all’art. 17: — Si riporta l’articolo 64, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Organismo nazionale di controllo) . — 1. L’ONC è una

fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con de-creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere,

per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizio-ni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull’ONC previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei compo-nenti dell’organo di amministrazione dell’ONC, che deve essere for-mato da:

a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b) due membri designati dall’associazione dei CSV più rappre-sentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di vo-lontariato, designati dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 3. I componenti dell’organo di amministrazione sono nominati con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell’organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non pos-sono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipa-zione all’ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

4. Come suo primo atto, l’organo di amministrazione adotta lo sta-tuto dell’ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componen-ti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall’organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.

5. L’ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo mo-dalità da essa individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell’articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 61, commi 2 e 3;

d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;

e) determina l’ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regio-nale, secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 7;

f) versa annualmente ai CSV e all’associazione dei CSV più rap-presentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;

g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell’attività svolta dall’associazione dei CSV di cui all’articolo 62, comma 7, attra-verso le risorse del FUN ad essa assegnate dall’ONC ai sensi dell’arti-colo medesimo;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di fun-zionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell’articolo 65, comma 7 , lettera e) ;

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri ele-menti, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’articolo 63, e della competenza delle persone che rico-prono le cariche sociali;

j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pub-blico con le modalità più appropriate;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell’esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

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l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;

m) controlla l’operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;

o) promuove l’adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;

p) predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull’at-tività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politi-che sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.

6. L’ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.».

Note all’art. 18: — Si riporta l’articolo 65, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art 65 (Organismi territoriali di controllo) . — 1. Gli OTC sono

uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell’ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC: Ambito 1: Liguria; Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta; Ambito 3: Lombardia; Ambito 4: Veneto; Ambito 5: Trento e Bolzano; Ambito 6: Emilia-Romagna; Ambito 7: Toscana; Ambito 8: Marche e Umbria; Ambito 9: Lazio e Abruzzo; Ambito 10: Puglia e Basilicata; Ambito 11: Calabria; Ambito 12: Campania e Molise; Ambito 13: Sardegna; Ambito 14: Sicilia. Ambito 15: Friuli Venezia Giulia ; 3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono

composti da: a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati

dalle FOB; b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del

territorio, designato dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro designato dalla Regione. 4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati

dalle FOB; b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del

territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento dall’asso-ciazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa ade-renti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;

c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.

5. I componenti dell’OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un sup-plente. Per la partecipazione all’OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regola-mento di funzionamento e lo invia all’ONC per la sua approvazione.

7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell’ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamen-to dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell’organo di controllo interno del CSV o un numero non in-feriore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanzia-mento deliberato dall’ONC su base regionale ed ammettono a finanzia-mento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale ade-guatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fis-sati dall’ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell’organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV;

f) propongono all’ONC l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all’ONC e rendono pubblica me-diante modalità telematiche.

8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.».

Note all’art. 19:

— Si riporta l’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di inte-resse generale nel terzo settore) . — 1. Il Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera g) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, co-stituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere fi-nanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell’artico-lo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annual-mente , per un triennio, con proprio atto di indirizzo , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

4. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per l’anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l’anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.».

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Note all’art. 20:

— Si riporta l’articolo 76 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 76 (Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali) . — Le risorse di cui all’artico-lo 73, comma 2, lettera c) , sono destinate a sostenere l’attività di interes-se generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati diret-tamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazio-ni di volontariato e delle fondazioni.

2. Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pub-blici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misu-ra corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2, la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Note all’art. 21:

— Si riporta l’articolo 77, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 77 (Titoli di solidarietà) . — 1. Al fine di favorire il finan-ziamento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all’articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l’”emitten-te”, possono emettere specifici “titoli di solidarietà”, di seguito “titoli”, su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sotto-scrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti fi-nanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le dispo-sizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 han-no scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si ridu-ca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un’evidenza, oggetto di approvazione da parte del re-

lativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se dispo-nibile, rischio di controparte.

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all’articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un proget-to predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d’imposta di cui al comma 10.

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento per-venute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono desti-nare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all’articolo 5.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emit-tenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l’applicazione dei commi da 8 a 13.

8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle con-tribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest’ultima determinate ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c -ter ) del medesimo decreto, relati-vi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d’imposta non è cu-mulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produt-tive. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all’articolo 1, comma 6 -bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. I titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2 -ter dell’allegato A - Tariffa (Parte I) , al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell’anno precedente, le erogazioni liberali impegna-te a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l’Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specifi-cando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l’indicazione dell’ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.

15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ema-nato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Note all’art. 22: — Si riporta l’articolo 78, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending ) . — 1. I soggetti ge-

stori delle piattaforme di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d -bis ), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta

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alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al so-stegno delle attività di cui all’articolo 5.

2. (Abrogato). 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

— Si riporta l’articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente del-la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 44 (Redditi di capitale) . — 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti

correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,

degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; d -bis ) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piatta-

forme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli interme-diari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in mate-ria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’artico-lo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di de-naro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g -bis ) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g -ter ) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g -quater ) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza

di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g -quinquies ) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni

pensionistiche di cui alla lettera h -bis ) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g -sexies ) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’ arti-colo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui pos-sono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finan-

ziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) , b) e d) , la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società apparte-nenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) , si considerano similari alle azioni a condizione che la relati-va remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

b) (Soppressa);

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di

autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondiziona-ta di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.».

— Si riporta l’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):

«Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche) . — Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’ adempimento di funzioni statali o per l’ esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.».

— Per il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all’articolo 3.

Note all’art. 23: — Si riporta l’articolo 79, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) . — 1. Agli

enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le di-sposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.

3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) , se svolte

direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale con-siste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) , affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occa-sionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-zo 2001, n. 165 per lo svolgimento , anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presen-te articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Ter-zo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente artico-

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lo, nonché le attività di cui all’articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all’articolo 6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate de-rivanti da attività non commerciali.

5 -bis . Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenu-to conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

5 -ter . Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazio-ni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi di-versi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.».

— Si riporta l’articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

«Art. 9. — 1. Nell’art. 8: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di me-

dicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi naziona-li stipulati, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rap-presentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa program-mati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al ri-spetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;

d) prevedere che l’accertato e non dovuto pagamento anche par-ziale da parte dell’assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;

e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i com-piti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme gra-duali di associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;

f) definire la struttura del compenso spettante al medico preveden-do una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei li-velli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale;

g) disciplinare l’accesso alle funzioni di medico di medicina gene-rale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell’am-bito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia con-sentito prioritariamente ai medici forniti dell’attestato di

cui all’art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L’anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici ti-tolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;

h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rap-porto di lavoro dipendente.”;

b) è inserito dopo il comma 1 il seguente: “1 -bis . Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga

a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell’ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 di-cembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richie-dano l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i medici addet-ti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a doman-da, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato

da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi na-zionali stipulati a norma dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l’assistenza farmaceu-tica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispen-sando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti pre-visti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l’unità sanitaria locale cor-risponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l’avvenuta consegna all’assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fis-sato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle mo-dalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corri-spettivi nonché l’individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b) , e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell’ambito delle attività di emergenza, di farma-covigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di

autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consi-glio superiore di sanita’, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sul-la permanenza dei requisiti stessi. L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di pre-venzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

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b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fon-damentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Re-pubblica 24 dicembre 1992, concernente la “Definizione dei livelli uni-formi di assistenza sanitaria” ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b) ;

c) assicurare l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l’osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acusti-

ca, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eli-minazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condi-zioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplo-denti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l’articolazione delle strutture sanitarie in classi diffe-renziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l’obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l’adeguamento delle strutture e dei presidi gia’ autorizzati e per l’aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di ga-rantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle

prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagno-stica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposi-zioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all’art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di cri-teri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. Con tali soggetti l’unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l’eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta del-le suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell’assistito, l’erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell’interessato. Nell’attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro.”;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federa-zione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato.”;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della leg-

ge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell’accreditamento delle isti-tuzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

h) sono aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi: “8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai prece-

denti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio ri-chiedano l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o pri-vate, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamen-to da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

9. Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 7, della legge 30 di-cembre 1991, n. 412, relativa al divieto di esercizio di attività libero-professionale comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l’unità sanitaria locale intrat-tiene i rapporti di cui al precedente comma 5.».

Note all’art. 24: — Si riporta l’articolo 80, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto «Art. 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non com-

merciali) . — 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’ar-ticolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento; b) altre attività: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. 2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni

di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione an-nuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’ar-ticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni prece-denti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo uni-co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

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6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, ap-provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62 -bis del decreto-legge 30 ago-sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9 -bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

— Si riporta l’articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismi-ci e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

«Art. 9 -bis (Indici sintetici di affidabilità fiscale) . — 1. Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’as-solvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforza-mento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affida-bilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di con-sentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordi-nariamente previsti, l’accesso al regime premiale di cui al comma 11.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a mo-difiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con partico-lare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revi-sione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovve-ro deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti in-formative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, con-tabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si appli-cano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai para-metri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 di-cembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall’articolo 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è ema-nato entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti pe-riodi d’imposta.

5. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l’utiliz-zo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni deri-vanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) , o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli in-dici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istitu-ita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approva-zione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente soste-nute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all’ar-ticolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest’ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

9. Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indi-ci, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ri-levanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori compo-nenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo con-to dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle ces-sioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non compor-ta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indica-zione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono ricono-sciuti i seguenti benefìci:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la com-pensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non su-periore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’im-posta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiun-to per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36 -decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d) , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

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e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accer-tamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decre-to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito comples-sivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo ac-certabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei bene-fìci premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefìci pos-sono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d’imposta interessato dai benefìci premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l’ob-bligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura pe-nale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c) , d) , e) e f) , del presente articolo.

14. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle in-formazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

15. All’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: “studi di settore,” sono inserite le seguenti: “degli indi-ci sintetici di affidabilità fiscale”. La società indicata nell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrasta-re la sottrazione all’imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a indi-viduare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le ammini-strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati-vo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l’utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presen-te comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l’analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l’Istituto nazionale della previdenza sociale, con l’Ispettorato na-zionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformità ai princìpi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazio-ne inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitan-do lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spon-taneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’impo-sta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 600, e dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all’elabora-zione e all’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di setto-re previsti dagli articoli 62 -bis e 62 -sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli in-dici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall’attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quelli di cui al primo perio-do si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l’articolo 10 -bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’arti-colo 7 -bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all’art. 25: — Si riporta l’articolo 81, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Social Bonus) . — 1. È istituito un credito d’imposta pari

al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore de-gli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavo-ro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciu-to alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa ferma restando la ripar-tizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle im-poste sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di ma-nutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestral-mente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché del-la destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministe-ro, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.».

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Note all’art. 26:

— Si riporta l’articolo 82, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi loca-li) . — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese so-ciali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.

2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effet-tuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell’artico-lo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le ope-razioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organiz-zazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in mi-sura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni im-mobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestual-mente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è do-vuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministra-tiva pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, cul-turali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, com-ma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni pos-sono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produt-tive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

9. L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività in-dicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna mani-festazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».

Note all’art. 27: — Si riporta l’articolo 83, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) . —

1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un im-porto pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consenti-ta, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito com-plessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’ec-cedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a con-dizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro uni-co di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia auto-noma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tem-pestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di dedu-zione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.».

Note all’art. 28: — Si riporta l’articolo 84, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e de-

gli enti filantropici ) . — 1. Non si considerano commerciali, oltre alle at-tività di cui all’articolo 79, commi 2, 3 e 4 , le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di vo-lontariato senza alcun intermediario;

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c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimen-to di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volonta-riato sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

2 -bis . La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Na-zionale del Terzo settore.

Note all’art. 29:

— Si riporta l’articolo 86, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:

«Art. 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontaria-to) . — 1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promo-zione sociale possono applicare, in relazione alle attività commercia-li svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che doves-se essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rin-novo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiunge-re della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozio-ne sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfe-tario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all’1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che appli-cano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coef-ficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. Qualora sia esercitata l’opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell’articolo 80 consideran-do quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.

5. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozio-ne sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata ope-rata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

7. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2 -bis , del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c) , del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, converti-to, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non re-sidenti o rese ai medesimi gli articoli 7 -ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul va-lore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di vo-lontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il re-gime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei rela-tivi documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozio-ne sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’im-posta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’impo-sta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19 -bis del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ul-timo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie.

11. Nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigi-bilità, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 -bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta rela-tiva alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32 -bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispet-tivi non sono stati ancora pagati.

12. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presen-tata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo periodo d’imposta in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promo-zione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l’ap-plicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all’artico-lo 80. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordi-nario, l’opzione resta valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al re-gime forfetario a un periodo d’imposta soggetto al regime ordinario ov-vero a quello di cui all’articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nel-la determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di com-petenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza

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del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all’articolo 80 a quello forfeta-rio. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assu-mono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decor-re il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio prece-dente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promo-zione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall’ap-plicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9 -bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96. ».

— Per il testo del dell’articolo 9 -bis del citato decreto-legge n.50 del 2017, si veda la nota all’articolo 24.

Note all’art. 30: — Si riporta l’articolo 87, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli

Enti del terzo settore) . — 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scrit-ture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con com-piutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di ge-stione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’articolo 13 distintamente le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’arti-colo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa docu-mentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) , si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammon-tare superiore all’importo stabilito dall’articolo 13, comma 2 possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a) , il rendiconto di cassa di cui all’articolo 13, comma 2.

4. In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, hanno l’obbli-go di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presiden-te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, un rendiconto

specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conser-vato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfeta-rio di cui all’articolo 86.

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni com-prese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all’artico-lo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordina-ria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.».

Note all’art. 31: — Si riporta l’articolo 89, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Coordinamento normativo) . — 1. Agli enti del Terzo settore

di cui all’articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli

articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi

ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all’artico-lo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. (Soppresso) . Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limi-tatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

4. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917 le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilet-tantistiche non si considerano commerciali”.

5. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo set-tore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si appli-ca limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo”.

6. All’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “al codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti rife-rite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole “di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, non-ché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono sostituite dalle seguenti: “di enti del Terzo settore di natura non commerciale”;

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b) all’articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27 -ter ), la parola “ONLUS” è sostituita dalle seguenti: “enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

8. All’articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ar-ticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a) , numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2 -bis dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore non commerciali, che operano preva-lentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, comma 1, lettera u)”.

9. All’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le Organizzazioni non governa-tive di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

10. All’articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole “le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamen-te, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “le agevolazioni previste per le organiz-zazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni libe-rali, le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1.1. e all’articolo 100, comma 2, lettera h) , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g) , del testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le mede-sime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 153, comma 6, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Ter-zo settore, non si applica l’articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifesta-zioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazio-nale del Terzo settore, non si applica l’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. In attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f) , i) , k) o z) , individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

18. Le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lett. a) , fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera b) , le parole “i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’arti-colo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

b) all’articolo 16, comma 5, lettera a) , numero 2, le parole “agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il persegui-mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse ge-nerale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità” sono sostituite dal-le seguenti: “ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , della legge 19 agosto 2016, n. 166”.

20. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole “i soggetti di cui all’artico-lo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’ar-ticolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

21. All’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole “i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Ter-zo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

22. All’articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole “i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-cembre 1997, n. 460” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giu-gno 2016, n. 106”.

23. All’articolo 157, comma 1 -bis , del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-LUS)” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore non com-merciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

b) le parole “Alle ONLUS” sono sostituite dalle seguenti: “Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106”.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), come modificati dal pre-sente decreto:

«Art. 1 (Finalità) . — 1. La presente legge, in attuazione dei princì-pi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a) , della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e pro-tezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato so-stegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno fami-liare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

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3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costi-tuzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o , che operano preva-lentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.».

«Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione) . — 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con di-sabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al com-ma 3 dell’articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’artico-lo 2645 -ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclu-sione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espres-samente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiducia-rio che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovve-ro la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fidu-ciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’arti-colo 2645 -ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univo-ca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizza-zione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fidu-ciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’arti-colo 2645 -ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguar-darne i diritti; l’atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiducia-rio ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affida-mento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’ar-ticolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi spe-ciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fidu-ciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’arti-colo 2645 -ter del codice civile individuino il soggetto preposto al con-trollo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di desti-nazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fidu-ciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’arti-colo 2645 -ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ov-vero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiducia-rio che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al com-ma 3 dell’articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra di-sponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipote-caria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’artico-lo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi spe-ciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 lu-glio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decor-rere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le mo-dalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal comma 9, va-lutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.».

— Si riporta l’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Di-sposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti ali-mentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale) . — 1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del regolamento

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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzio-ne si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , della presente legge:

a) delle eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) ; b) dei medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g -bis ), do-

nati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1 -bis , del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge;

c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbli-gatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel pe-riodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’ef-ficacia originarie;

d) dei prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializza-zione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commer-cializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alte-razioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’ar-ticolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto

avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un do-cumento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell’Amministrazione finanzia-ria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telemati-ca, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente non-ché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese suc-cessivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione di cui alla presen-te lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese succes-sivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in con-formità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nell’esercizio di un’attività commerciale.

4. (Abrogato). 5. All’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceuti-

ci» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai sog-getti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) , della legge 19 agosto 2016, n. 166»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che

il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di docu-menti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garanti-te l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conser-vazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro,»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, pro-muovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attra-verso forme di mutualità,».

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Tavolo per-manente di coordinamento di cui all’articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e) , del presente articolo. ».

— Per il testo dell’articolo 4, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all’articolo 2.

— Si riportano gli articoli da 143 a 148 del citato decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 917 del 1986:

«Art. 143 (Reddito complessivo) . — 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricor-renze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi».

«Art. 144 (Determinazione dei redditi) . — 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non com-merciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’artico-lo 90, comma 1, quarto e quinto periodo.

2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3 -bis .

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4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 mag-gio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pub-blica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualo-ra siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbli-gatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti».

«Art. 145 (Regime forfetario degli enti non commerciali) . — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantisti-che, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9 -bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determi-nazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del red-dito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per

cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazio-

ni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è eserci-tata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiara-zione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’ar-ticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

«Art. 146 (Oneri deducibili) . — 1. Dal reddito complessivo si de-ducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’im-presa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) , f) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso».

«Art. 147 (Detrazione d’imposta per oneri) . — Dall’imposta lor-

da si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a) , g) , h) , h -bis ), i) , i -bis ), i -quater ) e i -octies ) del comma 1 dell’articolo 13 -bis . La detra-zione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo».

«Art. 148 (Enti di tipo associativo) . — 1. Non è considerata com-merciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e

dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività com-merciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’arti-colo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i con-tributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concor-rono alla formazione del reddito complessivo come componenti del red-dito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-se, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pa-gamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivi-tà e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute preva-lentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’eser-cizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti

di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzio-nale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complemen-tari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al com-ma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accor-di o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si conside-rano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalente-mente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pa-gamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condi-zione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clau-sole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associa-zione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scio-glimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analo-ghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, esclu-dendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita as-sociativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

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d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammis-sione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convoca-zioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto co-stitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organiz-zazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezio-ne dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associa-zioni politiche, sindacali e di categoria pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.».

— Per il testo dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all’articolo 3.

— Per il testo dell’articolo 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all’articolo 27.

Note all’art. 32: — Si riporta l’articolo 101, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione) . — 1. Ogni riferi-

mento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell’articolo 53, comma 2.

2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo set-tore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabile del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggio-ranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Ter-zo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) e com-ma 2, pena l’automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell’ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano auto-maticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse matu-rate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all’artico-lo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 di-cembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successiva-mente a tale data, tali enti, o eventualmente l’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell’accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all’accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All’ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l’articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all’articolo 61, comma 1, lettera j) , non si ap-plica alle cariche sociali in essere al momento dell’entrata in vigore del

presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qua-lità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-tobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l’iscrizione nel Registro uni-co nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 148 del testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualo-ra l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga pri-ma dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del-la legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico mo-nitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 97, con l’obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emerge-ranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al ser-vizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incremen-tata di 82 milioni di euro per l’anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 com-ma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.».

Note all’art. 33: — Si riporta l’articolo 102, del citato decreto legislativo n. 117 del

2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 102 (Abrogazioni) . — 1. Sono abrogate le seguenti disposi-

zioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000,

n. 383; a -bis ) l’articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2

e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 set-

tembre 2010, n. 177; d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Mo-

dalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

e) l’articolo 100, comma 2, lettera l) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917;

f) l’articolo 15, comma 1, lettera i -quater ), del testo unico delle im-poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) l’articolo 15, comma 1, lettera i -bis ) del testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (14)

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2:

a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4;

b) l’articolo 20 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) l’articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) l’articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

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e) l’articolo 9 -bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; h) l’articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo

2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all’articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 103, com-ma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non-ché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novem-bre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 53.».

— Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1987

n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche):

«Art.1.Finalità. 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informa-

zione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriot-tiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, pro-muovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-eco-nomiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra presta-zione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitari».

«Art. 2 (Requisiti dei beneficiari) . — 1. Per avere titolo alla con-cessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale».

«Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa documentazione) . — 1. Per l’anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e del-le associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall’en-trata in vigore della presente legge. Per l’anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un program-ma che specifichi le attività di cui all’articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate: a) copia dello statuto e dell’eventuale regolamento; b) copia del bilancio di previsione, relativo all’anno per il quale

viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all’anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e

l’ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pa-gamento della quota associativa per l’anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2, una relazio-ne attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l’accesso al contributo.».

18G00131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2018 .

Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qua-lificato come previsto all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.

IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive mo-dificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l’art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento

della funzione del bilancio di cassa delega il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall’art. 42, comma 1, della cita-ta legge n. 196 del 2009;

Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui alla lettera a) del richiamato comma 1 dell’art. 42, che prevedono la razionalizzazione della disciplina dell’ac-certamento delle entrate e dell’impegno delle spese, non-ché di quella relativa alla formazione ed al regime conta-bile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, re-cante «Riordino della disciplina per la gestione del bilan-cio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’art. 42, comma 1, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.»;

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Visto l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2016, che prevede che siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rap-presentazione delle risultanze gestionali di entrata nel ren-diconto generale dello Stato, anche con riguardo alla deter-minazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell’ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell’avvicina-mento del concetto di accertamento a quello di riscossione, con regolamento da adottare, ai sensi dell’art. 17, com-ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell’am-ministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigo-re del citato decreto n. 93 del 2016;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Sta-to del 5 agosto 2016, che ha istituito, in attuazione del predetto art. 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016, un apposito gruppo di lavoro denominato «Gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle procedure di contabi-lizzazione delle entrate del bilancio dello Stato» avente il compito di elaborare proposte, da recepire anche nell’am-bito del regolamento di cui al medesimo art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, conte-nente disposizioni integrative e correttive del decreto legi-slativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disci-plina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l’art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 29 del 2018, il quale, con l’introduzione dell’art. 21 -bis nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, definisce la no-zione di accertamento qualificato, con il quale si intende l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilan-cio dello Stato di tutti i redditi, proventi e crediti di qual-siasi natura per un ammontare corrispondente all’importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento e che tale nozione definisce gli importi da considerare, quanto alla competenza, ai fini della determinazione dei risultati differenziali di cui all’art. 25, comma 7, della ci-tata legge n. 196 del 2009;

Visto il comma 2 del medesimo art. 6, che sostituisce la lettera a) , comma 2, art. 36, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando che, anche ai fini del conto del bilancio dello Stato, le entrate di competenza dell’anno sono accertate ai sensi della nuova nozione di accerta-mento qualificato;

Visto il successivo comma 3 dell’art. 6, il quale stabili-sce che nel Rendiconto generale dello Stato sono indica-ti, per ogni unità di voto e per ogni unità elementare del bilancio dell’entrata, l’ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonché le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell’esercizio di rife-rimento o negli esercizi precedenti;

Visto il comma 4 dell’art. 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le moda-lità per l’applicazione, in via sperimentale, delle disposi-zioni di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 6, per l’introduzione della nuova nozione di accertamento qua-lificato, e che, al termine della sperimentazione, il Mini-stro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della spe-rimentazione compiuta;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, re-cante «Riforma dei controlli di regolarità amministrati-va e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto, in particolare, l’art. 17, comma 3, del predet-to decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dall’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2018;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, re-cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del pa-trimonio e sulla contabilità generale dello Stato.»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e termini della sperimentazione

1. A partire dal 1° ottobre 2018 e fino al 31 luglio 2020 è attuata la sperimentazione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. La sperimen-tazione riguarda la registrazione contabile degli accerta-menti delle entrate dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 21 -bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dall’art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo. Con determina motivata del Ragioniere gene-rale dello Stato, anche in relazione agli esiti del monito-raggio di cui all’art. 3, può essere disposta una proroga del periodo di sperimentazione non superiore a dodici mesi.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 si svolge con riferimento alla previsione, alla gestione e alla rendicon-tazione delle entrate del Bilancio dello Stato, secondo le ripartizioni per titoli, natura, tipologie, categorie e unità elementari di bilancio, di cui all’art. 25, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2. Modalità della sperimentazione

1. La sperimentazione si affianca alle vigenti proce-dure contabili relative all’accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate, nonché alla cura della riscos-sione. Essa non produce effetti ai fini della previsione, della gestione e della rendicontazione dei dati contabili di bilancio rilevati per la predisposizione dei corrispondenti documenti di bilancio da presentare al Parlamento.

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2. Per lo svolgimento della sperimentazione, le registra-zioni contabili delle entrate riscosse a mezzo ruolo in base all’accertamento qualificato, di cui all’art. 21 -bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite secondo il modello di segmentazione dei crediti e i criteri di cui all’allegato tec-nico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Nel corso della gestione, le entrate continuano ad essere accertate sulla base della legislazione vigente, uti-lizzando le funzionalità esistenti nel Sistema informativo entrate (SIE). Contestualmente alle anzidette operazioni, sono altresì registrati i dati necessari per la rilevazione dell’accertamento qualificato. Il Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato rende disponibili le neces-sarie funzionalità informatiche sul sistema «SIE» per lo svolgimento della sperimentazione.

Art. 3. Attività di verifica, monitoraggio

e pubblicità della sperimentazione

1. Nel corso della sperimentazione, gli Uffici di con-trollo che costituiscono il sistema delle Ragionerie di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, espletano, nell’ambito delle competenze at-tribuite, le verifiche inerenti la corretta registrazione degli accertamenti di entrata.

2. Ai fini del monitoraggio della sperimentazione è co-stituito, con determina del Ragioniere generale dello Sta-to, un apposito gruppo di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quale è assicurata la par-tecipazione di rappresentanti, oltre che del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

3. I risultati della sperimentazione costituiranno ogget-to della relazione da trasmettere alle Commissioni parla-mentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2018. La predetta relazione è redatta sulla base del-le informazioni prodotte nell’ambito del monitoraggio di cui al comma 2, dando apposita evidenza delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle soluzioni individuate.

4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-to, in considerazione dei progressivi sviluppi monitorati ai sensi del comma 2, invia al Ministro dell’economia e delle finanze una informativa periodica sull’andamento della sperimentazione, per l’eventuale successiva tra-smissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente decre-to e dei contenuti nell’allegato tecnico, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentito il gruppo di cui all’art. 3, comma 2, fornisce specifiche indicazioni, nonché istruzioni tecniche ed operative, anche mediante l’adozione di circolari e altri documenti di prassi, per l’at-tuazione della sperimentazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2018

Il Ministro: PADOAN Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1140

Allegato tecnico

1. La rappresentazione dei crediti iscritti a ruolo secondo il con-cetto dell’accertamento qualificato di cui all’art. 21 -bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comporta la segmentazione del portafoglio dei crediti affidato all’agente della riscossione, al fine di individuare tipologie omogenee degli stessi, sia per le caratteristiche soggettive del debitore sia per le caratteristiche oggettive del credito, quanto a livelli di riscuotibilità.

2. I segmenti individuati per definire le tipologie omogenee di cre-diti sono:

a) crediti di dubbio esito: probabilità di riscossione marginale, valutabile secondo modalità forfetarie, in considerazione del profilo soggettivo del debitore, connotato da elementi indicativi della difficoltà di riscossione;

b) crediti verso procedure concorsuali: determinazione della ri-scuotibilità applicando una curva di riscossione specificamente deter-minata rispetto ai tempi medi di incasso nelle procedure fallimentari o concorsuali;

c) crediti suddivisi in classi: valutazione della riscuotibilità degli altri crediti iscritti a ruolo, sulla scorta delle variabili discriminanti più significative emerse dall’analisi storica, a cui applicare curve di riscos-sione attesa specifiche per ogni classe di credito.

3. La suddivisione dei crediti in classi, di cui al punto 2, lettera c) , è operata tenendo conto delle seguenti variabili, che l’analisi storica ha evidenziato come discriminanti:

a) natura giuridica del credito; b) origine del credito; c) natura giuridica del debitore; d) vetustà dell’iscrizione a ruolo.

4. La valutazione della riscuotibilità dei crediti di cui al punto 2 considera, ove rilevante, l’incidenza di fattori imprevisti o contingenti, tra cui, in particolare, l’evoluzione del contesto normativo e lo scenario socio-economico.

5. Le operazioni di valutazione dei crediti sono effettuate nelle se-guenti fasi:

a) stesura del progetto di bilancio previsionale; b) aggiornamento delle previsioni in corso di esercizio, ivi in-

cluso l’assestamento; c) redazione del bilancio consuntivo.

Nota metodologica

Ai fini dell’analisi della riscuotibilità, come indicato, il bacino dei crediti viene segmentato in tre macro-categorie di cui si indicano parti-tamente elementi di maggior dettaglio tecnico:

a) crediti di «dubbio esito»: gli aspetti rilevanti attengono al profilo soggettivo del debitore, cosicché rientrano in tale categoria i crediti iscritti verso persone fisiche decedute e verso persone giuridiche cancellate dal registro imprese, nonché ai crediti di importo «eccezio-nale», in relazione alle possidenze rilevabili dalle banche dati consulta-bili dall’Agente della riscossione. Per tali crediti la riscuotibilità non è determinata con una curva di riscossione attesa, bensì con un tasso di riscossione forfettario, in quanto il dato empirico evidenzia percentuali marginali di riscossione;

b) crediti verso procedure concorsuali o fallimentari: trattasi di una categoria che può essere interessata da incassi non marginali, ma temporalmente protratti, per cui la determinazione del recupero durante

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

la procedura concorsuale ovvero post-fallimento è rilevata sulla base dell’analisi dei flussi di riscossione occorsi per altri crediti della specie e della relativa dinamica temporale;

c) crediti suddivisi in classi: categoria residuale a sua volta sud-divisa in «classi di credito», ottenute dalla combinazione delle variabili che l’analisi storica della riscossione ha evidenziato come in grado di discriminare meglio e in modo significativo l’alto o basso livello di suc-cesso atteso e, quindi, a contrario, il rischio di mancata riscossione. Tali variabili descrittive sono essenzialmente:

1. la natura giuridica del soggetto; 2. la natura e tipologia del credito, ambiti nei quali assumono

particolare rilevanza l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sul reddito persone fisiche, l’imposta sul reddito persone giuridiche;

3. l’origine della pretesa tributaria e, segnatamente, se si tratti di un accertamento, di una liquidazione, o di altro atto idoneo;

4. vetustà dell’imposta pretesa, anche in relazione al momento dell’affidamento del carico e dell’iscrizione a ruolo.

In ogni caso, la valutazione tiene in considerazione la vetustà del ruolo affidato in riscossione.

Per la redazione del bilancio di previsione, oltre alla valutazione della riscossione prospettica derivante dal carico ruoli affidato all’Agen-te della riscossione, è stimato anche il valore della riscossione attesa derivante dai carichi ruoli non ancora consegnati dagli Enti impositori all’Agente medesimo.

Per i carichi delle Agenzie fiscali, in particolare, la stima è effettua-ta in contraddittorio con gli Enti impositori, anche al fine di tener conto di eventuali elementi di discontinuità rispetto al trend storico degli af-fidamenti preso a riferimento. Per i carichi delle altre amministrazioni centrali, la stima è effettuata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con il supporto dell’Agente della riscossione.

Sui volumi attesi di affidamento è applicata una curva media di riscossione, definita dall’Agente della riscossione sull’ammontare com-plessivo dei carichi già ricevuti in un significativo orizzonte temporale di riferimento.

Nelle fasi di assestamento del bilancio, le previsioni sono aggior-nate tenendo conto dei dati consuntivi di affidamento e riscossione più recenti disponibili, formulando previsioni sui carichi attesi nei restanti mesi dell’anno oggetto di assestamento e sulle correlate riscossioni.

Nel caso di eventi imprevisti o contingenti, quali, in particolare, l’evoluzione dello scenario socio-economico o del contesto normativo, i relativi effetti sulla prospettiva di riscossione sono valutati, ove rilevan-ti, a valle dell’applicazione del modello storico-statistico attraverso una rettifica in valore assoluto del dato di previsione, tenendo anche conto delle valutazioni e quantificazioni già formulate nelle relazioni tecniche di eventuali provvedimenti normativi.

18A05852

DECRETO 29 agosto 2018 .

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certifi-cati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025, nona e decima tranche .

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di

interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-mento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Di-partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-mento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-sere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decre-to di massima») e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono sta-te stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’ap-provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-no finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 27 agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 29 maggio, 27 giugno e 26 luglio 2018, con i quali è stata disposta l’emissione delle prime otto tranche dei certificati di cre-dito del Tesoro con tasso d’interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Considerato che, in concomitanza con l’emissione del-la tranche predetta, viene disposta l’emissione della tre-dicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una nona tranche dei CCTeu, con godimento 15 marzo 2018 e sca-denza 15 settembre 2025. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un im-porto minimo di 1.250 milioni di euro e un importo mas-simo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 marzo e al 15 settembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso an-nuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato del-lo 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,143%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-detti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con partico-lare riguardo all’art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2018, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-to decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-la decima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2018.

Art. 4. Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2018, al prezzo di aggiudica-zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosettantadue giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative par-tite nel servizio di compensazione e liquidazione con va-luta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5. Il 3 settembre 2018 la Banca d’Italia provvederà a ver-

sare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Sta-to, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di ag-giudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,279% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti ver-samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6. Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario

2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto par-lamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stes-so, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscrit-to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-spondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-sa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05870

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

DECRETO 29 agosto 2018 .

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028, terza e quarta tranche .

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazio-ni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicem-bre 2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato de-creto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiet-tivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le opera-zioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo diret-tore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Te-soro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le ca-ratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli arti-coli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supple-mentari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modifi-care l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con

particolare riferimento alla percentuale spettante nel col-locamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-nente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’ap-provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-no finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 27 agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2018, con il quale è stata disposta l’emissione delle prime due tran-che dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una ter-za tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, aven-te godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-nimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giu-gno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 2018, sarà pari allo 0,933333% lordo, corrispondente a un periodo di centoventidue gior-ni su un semestre di centottantatré.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di « coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-detti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 agosto 2018, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del cita-to decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di

cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-la quarta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2018.

Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2018, al prezzo di aggiudicazio-ne e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentatré giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5. Il 3 settembre 2018 la Banca d’Italia provvederà a ver-

sare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Sta-to, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudi-cazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti ver-samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2018

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscrit-to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spe-sa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05871

DECRETO 29 agosto 2018 .

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con go-dimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023, prima e seconda tranche .

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di colloca-mento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre-to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Di-partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-mento di quest’ultimo, le operazioni predette possano es-sere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di Direttore generale del Tesoro, al Direttore della direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il Direttore della direzione VI ha delegato il Direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

quale sono state stabilite in maniera continuativa le ca-ratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli arti-coli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supple-mentari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modifi-care l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel col-locamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante dispo-sizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della compo-nente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’ap-provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an-no finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 27 agosto 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.735 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° ago-sto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo mi-

nimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° apri-le ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° ottobre 2018, sarà pari allo 0,408333% lordo, corrispondente a un periodo di 61 giorni su un semestre di 183.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei pre-detti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2018, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento del-la seconda tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2018, al prezzo di aggiudica-zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 33 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 settembre 2018 la Banca d’Italia provvederà a ver-sare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Sta-to, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudi-

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

cazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti ver-samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscrit-to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamenta-re 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05872

DECRETO 4 settembre 2018 .

Accertamento dell’ammontare del capitale nominale ri-masto in essere a seguito dell’espletamento delle operazioni di riacquisto bilaterale di titoli di Stato del 3 agosto 2018.

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477 contenente «Direttive per l’attuazione di ope-razioni finanziarie, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante di-sposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle opera-zioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni indicate nell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-blica n. 398/2003;

Viste le note nn. 65993 e 66010 del 3 agosto 2018 con le quali si comunica alla Banca d’Italia che il 3 agosto 2018 sono state effettuate operazioni di riacquisto bila-terale di titoli di Stato, a valere sulla liquidità giacente sul «Conto disponibilità», con regolamento il 7 agosto 2018 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l’art. 7 del predetto decreto 28 di-cembre 2017, che dispone l’accertamento dell’esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Sono state effettuate il 3 agosto 2018 operazioni di ri-acquisto bilaterale dei seguenti titoli di Stato:

CCTeu 15 novembre 2019 cod. IT0005009839 per nominali euro 100.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 100,250;

CCTeu 15 dicembre 2020 cod. IT0005056541 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 98,570;

CCTeu 15 giugno 2022 cod. IT0005104473 per no-minali euro 50.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 95,160;

CCTeu 15 dicembre 2022 cod. IT0005137614 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 94,950;

BTP 0,70% 1º maggio 2020 cod. IT0005107708 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 99,460;

BTP 0,20% 15 ottobre 2020 cod. IT0005285041 per nominali euro 200.000.000,00 al prezzo di negoziazione di euro 97,870;

BTP 0,65% 1º novembre 2020 cod. IT0005142143 per nominali euro 150.000.000,00 al prezzo di negozia-zione di euro 98,790.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito delle ope-razioni di riacquisto bilaterale effettuate il 3 agosto 2018 (regolamento 7 agosto 2018), è la seguente:

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Importo nominale in circolazione CCTeu 15.11.2013/15.11.2019 (IT0005009839) 12.429.855.000,00 CCTeu 15.06.2014/15.12.2020 (IT0005056541) 14.818.775.000,00 CCTeu 15.12.2014/15.06.2022 (IT0005104473) 16.403.945.000,00 CCTeu 15.06.2015/15.12.2022 (IT0005137614) 15.395.977.000,00 BTP 0,70% 01.05.2015/01.05.2020 (IT0005107708) 16.008.150.000,00 BTP 0,20% 15.10.2017/15.10.2020 (IT0005285041) 15.601.500.000,00 BTP 0,65% 01.11.2015/01.11.2020 (IT0005142143) 14.768.700.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05851

DECRETO 4 settembre 2018 .

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-ri del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto n. 67220 dell’8 agosto 2018, che ha disposto per il 14 agosto 2018 l’emissione dei buoni ordi-nari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n. 67220 dell’8 agosto 2018 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato ar-ticolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a 0,679%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,316.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,183% e a 1,674%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05868

DECRETO 4 settembre 2018 .

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-ri del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALEDEL TESORO

Visto il decreto n. 70993 del 28 agosto 2018, che ha disposto per il 31 agosto 2018 l’emissione dei buoni ordi-nari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-si prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell’art. 4 del menzionato decreto n. 70993 del 28 agosto 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato ar-ticolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Decreta:

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 181 giorni è risultato pari a 0,438%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,780.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento mas-simo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,059% e a 1,434%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A05869

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 10 agosto 2018 .

Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2018.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province rica-denti nei territori delle regioni a statuto ordinario, sulla base dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

Visto l’art. 4, comma 6 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, così come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018, n. 171, il quale all’art. 1 prevede che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione

delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmen-te con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2018 sono deter-minate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del fe-deralismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall’anno 2014, dispone per le province che l’ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all’art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l’anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l’applicazione della maggiore riduzione, rispet-tivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 mi-lioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l’anno 2014, fermo restando l’effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;

Considerato che per l’anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città me-tropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

Considerato che agli importi risultanti dalla prelimi-nare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall’art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ul-teriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo spe-rimentale di riequilibrio per l’anno 2018 a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Decreta:

Art. 1.

Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitanee le province delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018.

1. L’ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l’anno 2018, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a € 1.046.917.823,00 ed è determinato in base all’importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di € 7.000.000,00 ai fini dell’applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all’art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentaledi riequilibrio per l’anno 2018

1. Per l’anno 2018, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 1 a favore delle città me-tropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2012, n. 145.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:

a) dall’art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) dall’art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l’anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

c) per somme a debito dovute in base all’art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all’art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell’allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2018

1. L’importo attribuito ai sensi dell’art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordi-nario per l’anno 2018 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 settembre 2018. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Capo del Dipartimentoper gli affari interni e territoriali

BELGIORNO

Il Capo del Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato

FRANCO

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

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06,4

9-2

5.01

9.44

8,96

-16.

850.

208,

896

ROM

A CA

PITA

LE29

.689

.231

,40

-558

.257

,57

-20.

843.

191,

70-8

2.63

7.95

9,27

-74.

350.

177,

147

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OLI

60.5

06.1

17,3

9-4

22.2

14,1

10,

00-4

5.55

5.13

9,58

14.5

28.7

63,7

08

BARI

21.3

17.6

52,6

6-1

72.2

24,4

80,

00-3

1.38

1.10

1,04

-10.

235.

672,

869

REG

GIO

CAL

ABRI

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.927

.577

,89

-76.

048,

560,

00-1

3.35

8.10

4,17

10.4

93.4

25,1

61

ALES

SAN

DRIA

12.4

15.7

63,2

8-5

9.05

5,60

0,00

-11.

552.

540,

6380

4.16

7,05

2AS

TI7.

158.

534,

81-3

0.12

2,15

0,00

-5.5

93.9

43,7

51.

534.

468,

913

CUN

EO16

.326

.222

,91

-81.

407,

390,

00-1

4.78

1.75

4,17

1.46

3.06

1,35

4N

OVA

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497.

140,

50-5

0.71

8,39

0,00

-8.9

04.8

54,1

7-3

.458

.432

,06

5VE

RCEL

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604.

430,

84-2

4.36

3,68

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-6.3

55.7

78,1

31.

224.

289,

036

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190.

171,

81-2

5.07

1,07

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-4.9

63.2

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620

1.86

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3-2

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.685

,81

8BE

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O14

.269

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,82

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,29

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52.8

52,7

6-1

5.81

9.92

2,92

-10.

454.

313,

159

BRES

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15.5

54.6

58,0

6-1

72.3

48,1

6-5

.847

.552

,37

-22.

113.

413,

54-1

2.57

8.65

6,01

10CO

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7.49

3.84

2,12

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877,

51-7

.941

.183

,58

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641.

806,

25-1

2.17

1.02

5,22

11CR

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9.10

1.03

0,56

-49.

998,

420,

00-7

.434

.811

,46

1.61

6.22

0,68

12M

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872.

471,

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6.84

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0,00

-9.6

29.6

95,8

318

5.93

3,88

13PA

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11.7

23.5

85,1

0-7

4.56

2,48

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-14.

009.

653,

13-2

.360

.630

,51

14SO

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608.

329,

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5.02

6,16

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-4.5

52.2

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0-9

68.8

97,1

415

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955.

128,

03-1

21.1

86,1

9-1

4.94

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076.

432,

29-2

2.18

7.83

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16LE

CCO

4.67

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5,66

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766,

600,

00-8

.292

.587

,50

-3.6

67.9

88,4

417

LODI

4.13

4.91

5,42

-31.

202,

790,

00-5

.586

.648

,96

-1.4

82.9

36,3

318

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,13

-15.

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310,

76-9

.165

.783

,33

-17.

163.

103,

9819

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5.90

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510,

00-5

.108

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,08

770.

937,

1820

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A5.

946.

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0.22

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31.3

34,3

858

5.31

1,15

21SA

VON

A7.

753.

075,

03-3

8.80

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-7.1

42.1

14,5

857

2.15

1,88

CIT

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15

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IBR

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anno

201

8

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— 40 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

22BE

LLU

NO

14.2

43.9

27,1

6-2

8.93

1,79

0,00

-5.3

75.3

80,2

18.

839.

615,

1623

PADO

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.550

.929

,55

-128

.218

,35

-3.3

05.1

77,0

6-1

4.86

1.21

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-7.7

43.6

85,6

524

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6.55

2.56

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-33.

516,

760,

00-4

.201

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2.31

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7,50

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,38

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3-1

5.88

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57.0

11,9

126

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10.3

77.4

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2-1

17.1

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00-1

6.60

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45.2

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027

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11.7

64.6

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3-4

.649

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-14.

171.

166,

67-7

.181

.324

,28

28VI

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.972

.784

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-119

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,62

0,00

-15.

634.

192,

71-2

.780

.999

,35

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A6.

973.

301,

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2,42

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02,0

872

3.05

7,43

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6.84

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970,

00-7

.770

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,38

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7.00

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125,

96-5

.930

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,02

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530.

303,

13-9

.048

.761

,82

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566,

210,

00-9

.359

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,75

-1.5

92.3

06,5

733

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5.87

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568,

470,

00-8

.829

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,79

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85,1

534

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A5.

104.

192,

29-5

3.35

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0,00

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10,4

2-1

.493

.674

,41

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422.

606,

40-7

2.19

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68.3

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2-1

0.34

1.34

2,71

-7.4

59.2

75,2

436

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INI

5.37

6.63

1,74

-45.

177,

560,

00-7

.013

.929

,17

-1.6

82.4

74,9

937

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.154

.606

,58

-47.

597,

390,

00-9

.096

.180

,21

2.01

0.82

8,98

38G

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12.3

70.0

28,1

2-3

0.53

7,27

0,00

-6.5

27.2

86,4

65.

812.

204,

3939

LIVO

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5.36

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8,38

-46.

380,

500,

00-7

.891

.617

,71

-2.5

69.3

49,8

340

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A5.

463.

100,

51-5

3.69

4,01

-1.3

55.9

65,8

3-1

1.22

9.30

8,33

-7.1

75.8

67,6

641

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SA4.

474.

059,

35-2

7.54

5,20

0,00

-5.1

24.6

89,5

8-6

78.1

75,4

342

PISA

10.4

00.4

42,6

2-5

7.15

5,23

0,00

-13.

211.

396,

88-2

.868

.109

,49

43PI

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003.

983,

08-3

9.72

1,72

-1.2

80.9

96,1

2-4

.939

.767

,71

-2.2

56.5

02,4

744

SIEN

A11

.307

.104

,02

-36.

924,

090,

00-1

1.00

1.98

8,54

268.

191,

3945

PRAT

O3.

126.

350,

33-3

4.31

1,21

-2.0

67.9

61,0

0-6

.647

.292

,71

-5.6

23.2

14,5

946

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17.0

29.4

23,8

1-9

0.91

0,78

0,00

-13.

478.

145,

833.

460.

367,

2047

TERN

I7.

748.

271,

22-3

1.55

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0,00

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46.8

85,4

22.

769.

828,

1448

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7.65

2.10

0,03

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708,

160,

00-1

1.05

5.54

5,83

-3.4

69.1

53,9

649

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O4.

771.

437,

37-2

9.11

7,93

0,00

-5.1

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60,4

2-3

92.3

40,9

850

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A9.

480.

904,

23-4

4.27

8,23

0,00

-7.4

62.1

65,6

31.

974.

460,

3751

PESA

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12.3

58.5

98,7

3-5

0.21

6,21

0,00

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234.

961,

461.

073.

421,

0652

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O3.

845.

267,

30-2

4.20

2,83

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83.5

48,9

673

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5,51

53FR

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NO

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16.2

51.9

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8,80

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706.

293,

75-1

.522

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,34

54LA

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A9.

347.

812,

14-7

6.29

2,74

0,00

-13.

902.

417,

71-4

.630

.898

,31

55RI

ETI

10.8

55.0

38,6

4-2

1.62

9,47

0,00

-6.8

47.8

44,7

93.

985.

564,

38

Page 43: Anno 159° - Numero 210 GAZZETTA UFFICIALE - :: MOVIDA 210 del 10.9.18.pdf1 10-9-2018 G AZZETTA U FFICIALE DELLA R EPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 210 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

— 41 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

56VI

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.291

.855

,21

-43.

615,

610,

00-8

.939

.565

,63

2.30

8.67

3,97

57CH

IETI

11.5

45.5

09,3

3-5

3.76

2,83

0,00

-8.0

80.5

89,5

83.

411.

156,

9258

L'AQ

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A15

.058

.953

,94

-41.

563,

650,

000,

0015

.017

.390

,29

59PE

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A6.

839.

148,

23-4

3.62

9,71

0,00

-6.1

94.3

50,0

060

1.16

8,52

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RAM

O8.

971.

767,

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2.41

7,79

0,00

-5.8

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83.

052.

890,

6861

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SSO

13.9

84.1

41,0

8-3

1.26

0,69

0,00

-8.5

31.2

84,3

85.

421.

596,

0162

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7.66

2.81

7,07

-12.

039,

570,

00-3

.845

.398

,96

3.80

5.37

8,54

63AV

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21.5

79.4

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9.21

7,15

0,00

-8.2

94.0

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713

.226

.169

,18

64BE

NEV

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11.8

37.6

25,4

5-3

9.19

7,44

0,00

-7.2

57.6

43,7

54.

540.

784,

2665

CASE

RTA

24.2

98.1

44,2

0-1

25.5

83,9

10,

00-1

8.41

9.18

5,42

5.75

3.37

4,87

66SA

LERN

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.708

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,33

-151

.103

,13

0,00

-29.

462.

287,

505.

095.

094,

7067

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780,

00-1

0.38

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72,8

968

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6.81

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0,00

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218,

759.

451.

185,

8469

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.593

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,98

-110

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,61

0,00

-16.

127.

287,

504.

355.

205,

8770

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13.5

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0,00

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577,

0886

1.16

3,11

71BA

RLET

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 agosto 2018 .

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Coope-rativa edificatrice Modena Casa», in Modena e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni

e integrazioni; Visto l’art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 di-

cembre 2017; Visto decreto legislativo n. 165/2001, con particolare

riferimento all’art. 4, secondo comma; Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di orga-nizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dei verbale di revisione ordinaria di-sposta dall’Associazione di rappresentanza Associazione Generale Cooperative Italiane, cui la cooperativa risulta aderente nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Edificatrice Modena Casa» con sede in Modena (C.F. 80018710360) conclusa in data 18 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa, a seguito dell’uscita avvenuta a di-cembre 2017 senza alcun preavviso dell’ex presidente, che curava la gestione dell’ente in tutti i suoi aspetti, si è trovata in evidente difficoltà nel cercare di portare avanti il programma sociale che attualmente e costituito da tre interventi edilizi in corso di realizzazione nonché nel far fronte a varie problematiche lasciate dall’ex presidente, sia nella contabilità che nell’amministrazione dell’ente;

Preso atto che nelle conclusioni al verbale, il revisore afferma che gli attuali amministratori, nonostante l’impe-gno profuso per cercare di riorganizzare e rimettere Ordine nella contabilità e nell’amministrazione, non si ritengono adeguati à gestire una situazione diventata assai complessa per le importanti problematiche che sono da definire con le varie parti in causa, soci prenotatari, banche, fornitori;

Preso atto che in sede di rilevazione sono emerse diver-se irregolarità quali: assenza di un regolamento interno che disciplini i criteri e le modalità per l’assegnazione de-gli alloggi; non corretta e aggiornata tenuta del libro soci, irregolarità che ha comportato l’impossibilità di quantifi-care con esattezza il numero dei soci che formano l’attua-le compagine sociale; mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

Considerato che l’attuale composizione dell’organo amministrativo risulta in contrasto con quanto definito dell’art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che la carica del revisore contabile risulta scaduta;

Vista la nota n. 267988 trasmessa via pec in data 2 lu-glio 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperati-va, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedi-mento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesde-cies del codice civile;

Preso atto che con nota in pari data la cooperativa ha fatto pervenire la propria rinuncia alle controdeduzioni;

Ritenuto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 241/1990;

Ritenuti sussistenti presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 -sexiesdecies ;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545 -se-xiesdecies del codice civile che prevede che l’Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell’ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell’incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanziona-torio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono neces-saria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediata-mente in consegna l’ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione:

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell’ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell’esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all’assunzione dell’incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Preso atto che al momento dell’adozione del presen-te decreto non risulta, intervenuta la convocazione del Comitato Centrale per le Cooperative di cui all’art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, per acquisirne il parere pur non vincolante;

Ritenuto necessario, in attesa della ripresa della pie-na operatività del Comitato centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di gestione com-missariale nei confronti della cooperativa, atteso che l’ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all’art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, tenuto anche conto della richiesta di intervento urgente pervenuta dal Comune di Modena;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell’avv. Adriano Tortora;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21010-9-2018

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della società coope-rativa edilizia «Cooperativa Edificatrice Modena Casa» con sede in Modena (C.F. 80018710360), costituita in data 31 marzo 1973, è revocato.

Art. 2.

L’avv. Adriano Tortora nato a Milano (C.F. TRTDR-N76C16F205G). domiciliato in Bologna, via Azzo Gar-dino, 8/A e nominato commissario governativo della sud-detta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-

missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-nanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 agosto 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A05867

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU1- 210 ) Roma, 2018 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52)* - semestrale € 239,00Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46)* - semestrale € 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istitutosolo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta [email protected].

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari estraordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari estraordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Lespese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questipotranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

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*45-410100180910* € 1,00