Anna Masutti e Isabella Colucci - lslex. · PDF filenotevoli ripercussioni sulle domande...

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  • Product Liability e Responsabilit Civile

    Non risarcibilita del danno tanatologico

    ovvero del danno da perdita della vita

    Anna Masutti e Isabella Colucci

    Con la recentissima sentenza n. 15350/2015 del 22 luglio 2015 la Cassazione

    Civile, a Sezioni Unite, ha statuito un principio destinato ad avere in futuro

    notevoli ripercussioni sulle domande risarcitorie del c.d. danno tanatologi-

    co, ossia del danno conseguente alla morte di una persona, causata dall'altrui

    fatto illecito, allorquando il decesso sia contestuale all'azione dannosa o segua

    entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni.

    Il Caso

    A seguito della morte del Sig. Antonio Massaro, avvenuta a causa di un sinistro

    stradale che lo ha visto quale conducente di una delle due autovetture coin-

    volte, i familiari hanno convenuto in giudizio il conducente dellaltro veicolo,

    presunto responsabile dellevento dannoso, e la sua assicurazione chiedendone

    la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati

    dalla morte del congiunto. Sia in primo che in secondo grado i Giudici hanno

    rilevato e dichiarato la concorrente responsabilit dei conducenti, rigettando

    parzialmente la richiesta di risarcimento avanzata relativamente alle voci dei

    danni patrimoniali futuri e del danno biologico iure hereditatis.

    La decisione delle Sezioni Unite

    La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, investita del compito di dirimere il

    contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla stessa Corte sulla risarcibilit

    del danno tanatologico, ha confermato il prevalente e pi risalente orienta-

    mento il quale ritiene che, nel caso di morte immediata o che segua entro bre-

    vissimo lasso di tempo alle lesioni riportate, non possa essere invocato un

    diritto al risarcimento dei danni iure hereditatis.

    Secondo lopinione prevalente, infatti, tale forma di risarcimento non sussiste

    salvo che non sia intercorso un notevole lasso di tempo tra le lesioni subite

  • Product Liability e Responsabilit Civile

    dalla vittima e la morte causata dalle stesse.

    Soltanto ove sia fornita unadeguata prova del decorso di un congruo periodo

    di tempo tra il verificarsi dellevento lesivo ed il sopraggiungere della morte,

    sorge nella sfera patrimoniale del de cuius un diritto risarcitorio come tale tra-

    smissibile iure succesionis ai propri eredi. E, daltra parte, in considerazione

    della natura non sanzionatoria bens riparatoria del risarcimento del danno in

    ambito civile, ai congiunti di una persona defunta spetta in questo caso solo il

    risarcimento conseguente alla lesione della possibilit di godere del rapporto

    parentale.

    Le Sezioni Unite, accogliendo liter motivazionale offerto dalla giurisprudenza

    maggioritaria negli anni, ha altres rilevato come il danno da morte non leda il

    bene giuridico salute bens il diverso bene vita il quale fruibile so-

    lo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per

    equivalente. Pertanto, essendo netta la distinzione fra i due beni tutelati,

    rispettivamente, dagli artt. 32 e 2 Cost., in caso di morte immediata di un

    soggetto, il diretto al risarcimento del danno tanatologico risulta privo di

    legittimo titolare, poich nel momento in cui si concretizza il pregiudizio,

    lunico soggetto potenzialmente legittimato viene a mancare.

    Conclusioni

    La sentenza in commento certamente di notevole interesse per il settore as-

    sicurativo, tenuto conto dellincidenza di tali danni sulle polizze rc e sui relati-

    vi premi statuisce quindi, in definitiva che, diversamente dalla lesione del

    diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase

    intermedia di malattia) non pu configurare una perdita - e, cio, una diminu-

    zione o privazione di un valore personale - a carico della vittima ormai non pi

    in vita, onde da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biolo-

    gico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, tra-

    smissibile ai congiunti in qualit di eredi.

    Anna Masutti [email protected]

    tel. 051 232495

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