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Angelo Gianfranco Bedin

Osservatorio Nazionale Diritti Persone con disabilità- [email protected]@dongnocchi.it

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Un lungo camminoIl 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato laConvenzione sui diritti delle persone con disabilità, al cui testo definitivosi è arrivati dopo cinque anni di intensi lavori che hanno visto, per la prima volta, la partecipazione attiva delle associazioni di rappresentanza degli interessati.La Fondazione Don Gnocchi ha partecipato in veste di osservatore alle ultime fasi del lungo cammino.Il 30 marzo 2007, alla sede ONU di New York, la Convenzione è stata aperta alla firma dei governi di tutto il mondo.Il 3 marzo 2009 l’Italia ha ratificato la convenzioneConvenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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“Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro dignità.Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.(art.1)

Dignità e partecipazione

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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“Gli Stati devono proibire ogniforma di discriminazionefondata sulla disabilità egarantire alle persone condisabilità uguale ed effettivaprotezione legale contro ladiscriminazione qualunque nesia il fondamento”.(art.5)

Eguaglianza e non discriminazione

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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“Gli Stati si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriateallo scopo di:• accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;• combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi allepersone con disabilità;• promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle personecon disabilità”.(art. 8)Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Contro i pregiudizi

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Diritto alla vita“Gli Stati riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umanoe prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimentodi tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianzacon gli altri”.(art. 10)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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“Gli Stati devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità

la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, agevolando

l’accesso ad ausili, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza

da parte di persone o d’animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli

disponibili a costi sostenibili”.

(art. 20)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Diritto alla mobilità

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Diritto alla libertà di espressione

“Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le personecon disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione,compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su basedi eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta”.(art. 21)Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Diritto all’istruzione“Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione.Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base dieguaglianza di opportunità, faranno in modo che il sistema educativo prevedala loro integrazione scolastica a tutti i livelli”.(art. 24)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Diritto alla salute“Gli Stati riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione”.(art. 25)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Diritto al lavoro

“Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro”.(art. 27)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Diritto alla partecipazione“Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per dare loro l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società. Gli Stati prenderanno misure appropriate per incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli”.(art. 30)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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Cooperazione internazionale

“Gli Stati devono fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità e a loro accessibile. Devono sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche. Devono agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e fornire assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all’acquisto e alla messa in comune di tecnologie d’accesso e di assistenza”.

(art. 32)

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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- Art. 12 e 13 della Lg 104, 5 febbraio 1992- DPR 24.02.1994-Legge 68 del 99-Legge 328 del 2000- DPCM n. 185, 23.02.2006- Intesa Stato, Regioni, Provincie, Comuni, etc, 20.03.2008Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009- Intesa Stato, Regioni, Provincie, Comuni, etc,10.02.2011Miur circolare applicativa 8 febbraio 2011

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Legge 104/1992La legge 104/92 ha avuto il fondamentale effetto di

rafforzare le caratteristiche del sistema di welfare socio-sanitario in termini di

promozione, piuttosto che di mero indennizzo, di indirizzo ex ante delle scelte degli individui,

piuttosto che di compensazione ex post.  diversamente dalle precedenti leggi, finalizzate

prevalentemente agli interventi di tipo economico (pensioni), impone, principalmente, all’attenzione degli operatori incaricati della valutazione, attraverso un’apposita commissione interdisciplinare (integrata), l’importanza del contesto, ovvero l’analisi dello svantaggio sociale in cui la persona con disabilità si viene a trovare nel proprio ambiente di vita, di istruzione o di lavoro.

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Legge 104/1992 2

il parametro di valutazione diviene la “capacità complessiva individuale residua”. Tale “capacità”, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata.

La connotazione di gravità viene assunta dall’handicap quando sia tale da determinare una riduzione dell’autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione.

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Legge 68/1999legge 68/99 che ha riformato il collocamento mirato

delle persone con disabilità nel nostro paese ha come finalità la promozione dell'inserimento e

della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

sottolinea il ruolo chiave dell’integrazione lavorativa e quindi della necessità di garantire la partecipazione della persona con disabilità.  

si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa >45%

b) alle persone invalide del lavoro con invalidità > 33 %

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Legge 328/2000introduce un nuovo linguaggio ponendo attenzione ai

bisogni essenziali della persona, più che alla sua capacità di lavorare e di produrre reddito e ribadisce la ricchezza possibile delle forme di intervento per il contrasto alla condizione di disabilità.

indica l’esigenza di integrare il grado, l’entità della disabilità – elemento oggettivo - con le condizioni socio-ambientali della persona disabile, al fine di favorire dei veri e propri “progetti di vita”, individuati, nel caso dell’inserimento lavorativo, come percorsi formativi, accesso ai contratti di formazione e lavoro ed a borse di lavoro, “da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo”.

Favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza.

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Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009ILe Linee Guida indicano l’adozione dell’ICF “come modello di classificazione bio-psico-sociale attento all’interazione fra le capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive”Richiamano il concetto di “DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA” rispetto: a) ai contenuti e alle modalità di fruizione dell’offerta formativa; b) alle modalità di programmazione didattica con particolare attenzione sia alle pratiche individualizzate sia alla flessibilità con cui metterle in pratica; c) alla corresponsabilità educativa e formativa tra i docenti curriculari e di sostegno.

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Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009

Viene esplicitato il concetto di “Progetto di Vita” da includere all’interno del PEI: “

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

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Il quadro di riferimento Il ruolo di cittadino con disabilità, richiama la convenzione Onu diritti delle persone con Disabilità, cos’è la disabilità ( prolusione della convenzione), es. scuola art su diritto all’istruzione

La funzione attiva dei genitoriLa totale partecipazione alla valutazione e alla definizione del progetto individualizzato che deve essere garantita alla persona con disabilità o a chi esercita la potestà

Il Progetto di Vita del Bambino redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF )Il Piano Riabilitativo e il Percorso Riabilitativo che i servizi devono offrire :Dal momento di ricovero ospedaliero (acuzie) fino al domiciliare (cure a casa)

Il Progetto Didattico Che comprende la vita della persona con disabilità

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Si ritiene necessario che :gli interventi siano effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo di bisogno (criterio di "tempestività") ;vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi del processo morboso, delle condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed ambientali (criterio di "continuità") ;venga data priorità alla presa in carico omnicomprensiva della persona con disabilità e nonvengano erogate mere prestazioni di rieducazione funzionale d'organo monospecialistiche (criterio di "appropriatezza") ;ogni intervento sia svolto sulla base di un programma riabilitativo, che deve raggiungere obiettivi specifici ben definiti e misurabiliinseriti in un Progetto Riabilitativo Individuale (criterio della "presa in carico onnicomprensiva"e della "verificabilità dell'efficacia degli interventi") ;vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa e con finalità causali più che sintomatiche (criterio di "efficacia" e dell`Evidence Based Medicine ") ;

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sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al paziente e alla sua famiglia, se necessario, da perseguire con azioni di educazione, supporto, formazione ed informazione durante tutto il periodo della presa in carico riabilitativa (criterio del "coinvolgimento attivo dell'utente") ;sia privilegiato un approccio educativo al paziente finalizzato a consegnare allo stesso strumenti conoscitivi ed operativi per una corretta autogestione delle proprie problematiche in un'ottica di desanitarizzazione ("attività fisica adattata" e criterio del "coinvolgimento attivo dell'utente") ;sia realizzato un sistema indipendente, imparziale ed obiettivo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole prese in carico (criteri di "valutazione efficacia" e "valutazione efficienza") .

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il Progetto Riabilitativo Individuale(PRI) rappresenta lo strumento specifico, sintetico ed organico per tutto ciò, unico per ciascuna persona, applicando i parametri di menomazione, limitazione di attività e restrizione di partecipazione sociale elencati nella International Classification of Function (ICF), definisce la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari ;

viene condiviso con il paziente, quando possibile, con lafamiglia ed i caregiver, definisce le caratteristiche di congruità ed appropriatezza dei diversi interventi, nonché la conclusione della presa in cura sanitaria in relazione agli esiti raggiunti .

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Rapporto non autosufficienza libro biancoSulla base di questa indagine le caratteristiche principali

sono le seguenti:· La disabilità cresce ovviamente con l’età: è pari al 9.7% della fascia di popolazione dai 70-74

anni, 17,8% nella fascia dai 75-79 anni, e raggiunge il 44,5% degli 80enni.· La percentuale delle persone con disabilità di sesso

femminile (6.1%) è il doppio di quella maschile (3,3).· Le malattie cronico degenerative affliggono, con almeno

una malattia grave, il 59,4 % degli individui con disabilità.· La disabilità è più diffusa nell’Italia del Sud (5,2%) e

nelle Isole (5,7%),al Nord supera di poco il 4%, nonostante quest’ultimo

abbia tassi di invecchiamento della popolazione più elevati.

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La Disabilità in Italia Istruzione persone > 6 anniRegione

Dottorato,Laurea,Diplomauniversitario

Diplomascuolamediasuperiore

Licenzascuolamediainferiore

Licenzascuolaelementare

Nessuntitolo

Totale

Marche 1,32 7,27 17,17 46,64 27,60 100

Italia 2,55 7,52 17,23 49,88 22,83 100

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Rapporto non autosufficienza libro bianco

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Le plurime definizioni normative del sistema hanno in comune una visione della disabilità tutta al “negativo”

si soffermano essenzialmente sulle limitazioni “funzionali” della persona.

Una concettualizzazione appropriata dovrebbe spostare il focus

dall’individuo …alla relazione tra persona e ambiente.

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Italia Convenzione ONULa valutazione della disabilità: volta a La valutazione della disabilità: volta aindividuare i presupposti per l’accesso a individuare gli elementi causa di benefici, prestazioni, agevolazioni esclusione e discriminazione.

Persona: si rilevano principalmente le Persona: ha maggiore rilevanza menomazioni, affezioni, patologie che l’interazione con ostacoli e barriere Sono causa di “inabilità generica al lavoro” che impediscono la fruizione dei

diritti umani e la piena partecipazione alla vita della società su base di

eguaglianza. Angolo prospettico: fortemente sanitario e, Angolo prospettico: biologico, ma in alcuni casi, di valutazione del carico anche psicologico e sociale.. assistenziale.

Orientato alla concessione o Orientato al rispetto dei diritti umanialla negazione di benefici.

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Tavolo tecnico Ministero Welfare Per la revisione sistema invalidità: Due momenti di valutazione (Icf)l’accertamento medico legale della menomazione, cioè

l’esame della compromissione delle funzioni e delle capacità della persona. La certificazione formale dà accesso o meno al sistema di benefici previsto.

un secondo momento di valutazione funzionale a fornire un quadro completo delle capacità della persona, in rapporto al contesto di attività a cui deve essere avviata; in questo caso la valutazione è un momento della presa in carico della persona a cui fornire strumenti di sostegno idonei a contrastare le difficoltà; con interventi specifici a seconda delle attività: sostegno alla mobilità, sostegno all’inserimento scolastico, sostegno all’inserimento lavorativo; ciò implica anche una collaborazione continuativa fra i vari attori coinvolti nel sistema (ASL, Scuola, Regioni, Comuni e Province).

.

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E le risposte integrate con la classificazione icf gli strumenti di valutazione clinicagli strumenti di programmazione didattica

Dove troverete i materiali che vi proponiamo

fad.si4life.it

Per partecipare al corso e’ necessario avere una e mail

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DEPRESSIONE