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Pagina 1 di 42 Analisi delle problematiche connesse alla verifica del superamento del tasso soglia nei rapporti di c/c bancario STEFANO TONELATO DOTTORE COMMERCIALISTA -REVISORE CONTABILE Lungadige Catena, 13 - 37138 - VERONA Tel. 045 - 8343408 - Fax - 045 8303353 e-mail: [email protected] www.studiotonelato.it

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Analisi delle problematiche connesse alla verifica del superamento

del tasso soglia nei rapporti di c/c bancario

STEFANO TONELATODOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lungadige Catena, 13 - 37138 - VERONA

Tel. 045 - 8343408 - Fax - 045 8303353e-mail: [email protected]

www.studiotonelato.it

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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I n d i c e d e l l a r e l a z i o n e

1 Oggetto della presente relazione ____________________________________ 3

2 Analisi delle problematiche connesse alla verifica del tasso soglia __________ 3

2.1 il primo metodo di rilevazione valido sino al secondo trimestre 2009; ______ 13

2.1.1 Interessi __________________________________________________ 13

2.1.2 Numeri ___________________________________________________ 15

2.1.3 Oneri ____________________________________________________ 18

2.1.4 Accordato_________________________________________________ 20

2.1.5 Commissioni di massimo scoperto _____________________________ 21

2.1.6 Metodologia di controllo dell’eventuale superamento della soglia di

usura secondo le istruzioni in vigore sino al secondo trimestre del

2009. ____________________________________________________ 25

2.2 il secondo metodo di rilevazione valido a partire dal terzo trimestre del

2009; _________________________________________________________ 28

2.3 Le indennità di sconfinamento _____________________________________ 32

2.4 Modifica del tasso soglia __________________________________________ 34

2.5 Norme transitorie________________________________________________ 35

, - .

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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1 Oggetto della presente relazione

In considerazione delle complesse problematiche connesse alla verifica del

possibile superamento del tasso soglia nei rapporti di c/c bancario e, soprattutto, alle

diverse e talvolta non omogenee analisi affrontate e soluzioni proposte da parte sia di

taluna giurisprudenza, sia di alcuni consulenti tecnici, ho voluto predisporre questa breve

relazione con la quale mi sono proposto lo scopo di offrire al lettore, anche sulla base

dell’esperienza maturata in diverse consulenze tecniche affrontate, di esporre una

panoramica concreta e completa delle normative esistenti cui tale analisi deve riferirsi e

delle conseguenti interpretazioni possibili.

Allo scopo poi di meglio chiarire la concreta applicazione di quanto andrò a

precisare, ho predisposto anche la elaborazione di un caso pratico (all. 8) sulla base di

dati desunti da uno specifico c/c esaminato, del quale ovviamente non posso riferire la

origine.

Si tratta comunque di dati riferiti ad uno specifico c/c esaminato.

2 Analisi delle problematiche connesse alla

verifica del tasso soglia

Le fonti normative di questa complessa materia dagli indirizzi ricevuti dalla direttiva

87/102/cee, con i successivi progetti di modifica, e sono state di fatto recepiti in Italia

dalla Legge 7 marzo 96, n. 108 (Pubblicata nella G.U. 8 marzo 96, n. 58).

Di conseguenza, allo stato, l’unica norma che in Italia si e’ occupata della definizione e

dei limiti dell’Usura e’ la predetta legge 108/1996, con le sue successive applicazioni e

precisazioni attuate dalla Banca d’Italia, su specifica delega ed incarico di vigilanza

ricevuto in tale ambito.

In via preliminare, dunque, e’ necessario introdurre nella presente relazione una

spiegazione completa ed approfondita di quelli che sono i complessi meccanismi ed i

complessi ragionamenti che devono essere effettuati per il ricalcalo dei tassi applicati nei

c/c bancari da confrontare con i tassi soglia e le diverse modalità di confronto delle CMS

applicate con le CMS medie di periodo.

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Per iniziare, e’ necessario effettuare una doverosa premessa di carattere giuridico, allo

scopo di chiarire i non facili aspetti tecnici che sottostanno al calcolo del tasso applicato

dalla banca (cosiddetto TEG) nei contratti di conto corrente bancari, da confrontare con i

tassi soglia pubblicati trimestre per trimestre ai sensi della legge 108/96.

A tale scopo e’ stato istituito anche uno specifico sito della Banca d’Italia facilmente

consultabile on-line1

Il punto di partenza per determinare la possibilità che il rapporto possa avere avuto

natura usuraria, e’ dato dal contenuto dell’art. 644 del cp, così come riformulato dall’art. 1

della legge 108 del 7 marzo 1996, che definisce il concetto di usura:

“art. 644 Usura –(così definito dall’art. 1 della Legge 108/96)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,

per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri

vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a

lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,

procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri,

per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì

usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto

riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,

risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero

all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà

economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla

erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di

intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o

proprietà immobiliari;

3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o

artigianale; se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo.”

1

Si veda il sito http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi al quale si accede nel modo seguente:1) digitare sul campo ricerca di Google la parola “UIC”;2) selezionare il primo link che compare relativo alla Banca d’Italia ed “Antiriciclaggio”;3) digitare nell’apposito rigo di ricerca del sito della Banca d’Italia la parola “tassi effettivi medi”

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E’ evidente che, per stabilire la natura usuraria dei rapporti non si può che

partire da questa norma che precisa: “La legge stabilisce il limite oltre il quale

gli interessi sono sempre usurari”

Questa dunque sembrerebbe essere l’unica definizione in termini quantitativi

dei limiti oltre i quali i rapporti possono assumere la natura di usurari.

Ebbene, a tale riguardo, il secondo articolo della stessa legge ha anche

definitivamente introdotto i limiti oltre i quali un determinato rapporto può essere

definito usurario.

L’art. 2 della legge 10 del 7 marzo 1996 così stabilisce:

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva

trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di

remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,

degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti

dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della

stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali

variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati

senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,

dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente

con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e

pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla

erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle

proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente

la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale

gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima

rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente

alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Risulta evidente che, l’ultimo comma dell’art. 2 della legge 108/96 ha

precisato quali sono i limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari.

Seguendo letteralmente il disposto normativo, l’individuazione degli

interessi usurari sembrerebbe essere di immediata comprensione e di facile

determinazione.

In realtà così non e’.

La legge 108/96, infatti, stabilisce che la natura usuraria delle diverse

categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al Tasso

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Effettivo Globale (T.E.G) Medio rilevato da parte dello stesso sistema bancario

trimestralmente.

Il limite massimo per determinare la soglia dell’usura (cosiddetto “tasso

soglia”) e’ proprio questo tasso medio aumentato del 50 % (ultimo comma art. 2).

Ebbene, in considerazione del fatto che il cd. “tasso soglia” e’ individuato

dalla stessa legge sulla base delle rilevazioni trimestrali, e’ necessario andare a

vedere nel dettaglio come sono composte e come sono predisposte le rilevazioni

trimestrali da parte del sistema bancario, poiche’ divengono la base per il calcolo

del tasso medio per singola categoria di operazioni e, di conseguenza, del “tasso

soglia”.

Sul medesimo sito della Banca d’Italia (posto che l’Ufficio Italiano dei Cambi

e’ stato soppresso con effetto dal 1.1.2008) sono consultabili in apposita sezione

(sezione antiriciclaggio al quale si accede anche dal link “usura” sopra spiegato)2

tutti i tassi medi pubblicati trimestralmente ai sensi della legge 108/96 per le

rilevazioni effettuate ed in vigore dal 2.4.1997 in avanti e sino ad oggi e per le

diverse categorie di rapporti specificamente individuate.

Per completezza, si deve precisare che, dal 1 gennaio 2008, l’Ufficio Italiano

dei Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia,

che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare (D.lgs.

21/11/2007 n. 231).

Nello stesso sito dell’UIC era precisato che: “L’attività di prevenzione e

contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà

svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria

istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno

svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni

saranno disponibili nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie. Per il

tempo necessario alla completa integrazione dei due siti, al fine di garantire

2

E’ possibile accedere al sito delle pubblicazioni trimestrali dei tassi effettivi medi anche visitando il sito che si trova digitando la parola “UIC” sul motore di ricerca di Google

(http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anti&lingua=it )e da li accedere all’apposito link denominato “antiriciclaggio”. Su tale sito, si trovano le pubblicazioni di tutti i “tassi effettivi medi” pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 108/96.

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all'utenza una graduale transizione verso il nuovo assetto, le principali funzionalità

del sito UIC sono accessibili da una specifica sezione del sito Banca d’Italia.”

Sempre sul sito della Banca d’Italia, sono pubblicate le istruzioni per la

rilevazione dei tassi globali medi trimestrali cui tutto il sistema bancario deve

necessariamente uniformarsi.

In particolare, su tale sito sono pubblicate le seguenti istruzioni per la

rilevazione dei tassi medi:3

1) Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB compresi nel campione

oggetto della rilevazione

(valide fino al 31 Marzo 2006, da utilizzare fino alla rilevazione del primo trimestre 2006 -

comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 febbraio

2003, n. 40)

2) Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB compresi nel campione

oggetto della rilevazione

(valide a partire dal 1° Aprile 2006, da utilizzare per la rilevazione a partire dal secondo

trimestre 2006 - comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del

4 maggio 2006, n.102)

3) Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio in vigore dal III trimestre del

2009 (valide a partire dal 1° gennaio 2010, da utilizzare per la rilevazione a partire dal

terzo trimestre 2009 - comunicato UIC del 12 agosto 2009)

Le ultime istruzioni pubblicate, entrate in vigore per i rapporti successivi al giugno

2009, non interessano il caso di specie in considerazione del fatto che gli estratti conto

esaminati si riferiscono a periodo antecedente alla loro pubblicazione.

Nel caso di specie, pertanto, occorre partire dalle istruzioni dettate dalla Banca

d’Italia, con il Comunicato UIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18

febbraio 2003, n. 40 nel quale sono state precisate le “istruzioni per la rilevazione del

tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”4

valide sino al 31.3.2006,

successivamente recepite ed integrate anche dal comunicato del UIC, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2006, n.1025

ed in vigore dal 1.4.2006 al

30.6.2009.

3

Nella sezione “Normativa”4 Sul punto si deve segnalare anche il contenuto della lettera della banca D’Italia in tema di commissione di massimo

scoperto del 2/12/2005, prot. 1166966.5 Si veda sul punto anche il sito dell’UIC al link:

http://www.uic.it/UICFEWebroot/DocServlet?id=new/it/norm/uic/circ-usura-istruzioni-new.xml

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Come già detto, tali istruzioni sono facilmente leggibili anche semplicemente

collegandosi al sito sopra indicato della Banca d’Italia.

Sul medesimo sito, vi e’ poi il collegamento al Decreto 18 settembre 2007,

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2007, n. 226 che stabilisce la “Classificazione

delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi

effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari” così

individuate all’art. 1:

Articolo 1 Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:

1. aperture di credito in conto corrente,2. finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio

commerciale,3. crediti personali,4. crediti finalizzati all'acquisto rateale,5. credito revolving e con utilizzo di carte di credito,6. operazioni di factoring, operazioni di leasing,7. mutui,8. prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,9. altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Tale comunicato, al quale tutte le banche devono adeguarsi, contiene, tra

l’altro, l’individuazione delle specifiche categorie nelle quali i vari rapporti devono

essere individuati e che sono state poi definite nelle predette istruzioni per la

rilevazione dei tassi medi, nel modo seguente:

In particolare sono classificate nella categoria 1:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali

l’intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato

periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità,

fermo restando il divieto, per gli intermediari iscritti nell’elenco ex art. 106, di effettuare raccolta di

risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo

finanziato.

Va segnalato come una nuova operazione l’eventuale incremento della somma che l’intermediario

tiene a disposizione del cliente, effettuato in un momento successivo rispetto a quello della stipula

del contratto originario.

E’ richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie

prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri

intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e

gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale.

Sono invece classificate nella categoria 2:

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Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e

documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di

cessione del credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto

corrente ordinario.

Di conseguenza, posto che per ognuna delle diverse categorie di credito bancario

sopra individuate, e’ prevista la rilevazione di uno specifico tasso medio, e di riflesso, di

un corrispondente tasso soglia, e’ evidente che debbano essere suddivisi gli estratti conto

da esaminare sulla base delle singole linee di affidamento (categoria 1 e 2) posto che

ogni categoria ha un proprio tasso medio di riferimento.

Nel caso in cui vi sia un cosiddetto c/unico, ovvero un unico c/c che contenga al

suo interno diversi affidamenti appartenenti sia alla categoria 1) che alla categoria 2), e’

necessario ottenere dalla banca il conteggio preciso dei numeri, degli interessi, degli

oneri che sono stati imputati per ciascuna specifica linea di fido.

Piu’ in particolare i tassi medi della categoria 2 sono tendenzialmente piu’

contenuti rispetto ai tassi medi della categoria 1), in considerazione del fatto che gli

affidamenti autoliquidanti risultano essere, per natura, piu’ garantiti e quindi meno

rischiosi degli affidamenti per cassa.

Si vedrà anche, in seguito, che le stesse istruzioni precisano che: “La commissione

di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente,

espressa in termini percentuali.”

Al fine di meglio comprendere quale deve essere il “periodo di rilevazione” che le

banche devono rispettare, e’ riportato di seguito il contenuto dei primi quattro punti

delle istruzioni sopra richiamate:

Sezione I - Istruzioni per la segnalazioneA) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle

categorie omogenee di operazioni di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella

scheda di cui all’ allegato 1 .

A2. Ambito soggettivo della rilevazione

Sono tenuti a trasmettere le segnalazioni richieste gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.106 del

T.U. compresi nel campione oggetto della rilevazione.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono iscritte nell’elenco

speciale di cui all’art. 107 T.U. inviano le segnalazioni relative all’intero trimestre alla Banca d’Italia.

Le società segnalanti che, nel corso del trimestre cui si riferisce la rilevazione, vengono cancellate

dall’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. non sono tenute ad inviare le segnalazioni all’Ufficio Italiano dei

Cambi fino alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.

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Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, la segnalazione va prodotta dal soggetto

incorporante, se compreso nel campione, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all’intermediario

incorporato.

Lo schema di segnalazione, riportato nell' allegato 2 , è unico; pertanto, a prescindere dall’operatività

tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni

effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;

b) 1° aprile - 30 giugno;

c) 1° luglio - 30 settembre;

d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di

riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk,

secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

L'UIC mette a disposizione degli intermediari compresi nel campione - a titolo gratuito - un prodotto

software per l'acquisizione guidata dei dati e per la predisposizione della segnalazione.

Si precisa che il software contenuto nel supporto che si trasmette per la segnalazione rispecchia la

classificazione delle operazioni riepilogata al successivo punto B. Tale prodotto dovrà essere utilizzato

per tutte le successive segnalazioni.

Eventuali modifiche verranno gestite dall'UIC che provvederà ad inviare tempestivamente le versioni

aggiornate.

Non vi puo’ essere quindi alcun dubbio sul fatto che i dati che il sistema bancario

deve trasmettere alla Banca d’Italia trimestralmente sono dati riferiti proprio al trimestre

della rilevazione.

Andando ora ad esaminare le modalità i criteri e le modalità di rilevazione del tasso

effettivo medio richieste dalla banca d’Italia occorre precisare che le istruzioni che la

Banca d’Italia ha imposto alle banche per la rilevazione del tasso effettivo medio sono

variate a far data dal III trimestre del 2009 e si sono adeguate al disposto dell’art. 2 bis

della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che precisa quanto segue:

Art. 2-bis. (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 delcodice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente

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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla

medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti

dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Di conseguenza, la ormai nota sentenza di Cassazione n. 262 del 19.2.2010, non ha

fatto altro che ripercorrere i passaggi qui precisati e recepire l’entrata in vigore della

sopra citato art. 2 bis della L. 2/2009.

La Banca d’Italia ha recepito questa modifica normativa ed ha provveduto a

modificare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi medi, pubblicando dapprima,

in data 2 maggio del 2009 (all. 2) la bozza delle nuove istruzioni dando un termine agli

interessati per la formulazione di eventuali osservazioni e, in un secondo momento, ha

pubblicato le istruzioni definitive tutt’ora in vigore e pubblicate sull’apposito sito, datate

agosto 2009 (all. 3) e che sono entrate in vigore a partire dalle rilevazioni richieste per il

3° trimestre del 2009 per la generazione del tasso effettivo medio del trimestre

successivo ovvero dal 1° gennaio del 2010.

Di conseguenza, a seguito di quanto sopra precisato, si sono venuti a generare due

diversi criteri e metodi di rilevazione dei tassi medi:

1) il primo metodo di rilevazione valido sino al secondo trimestre 2009;

2) il secondo metodo di rilevazione valido a partire dal terzo trimestre 2009.

Il secondo metodo di rilevazione valido a patire dal terzo trimestre del 2009 e’

stato generato proprio dalla necessità di inserire anche le commissioni di massimo

scoperto, che prima non erano rilevate nel tasso effettivo medio, tra gli oneri connessi

alla erogazione del credito.

La conferma di ciò deriva proprio dal testo letterale del già richiamato art. dell’art. 2

bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (all. 1) nelle specifica frasi:

- “ …… dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto ……”

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e

- “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo

globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”

Di conseguenza, anche dalla lettura di questa norma si comprende chiaramente

che sino alla data di entrata in vigore di tale norma vale il primo metodo di rilevazione e

di verifica dell’eventuale superamento del TEG che non contiene le CMS. Di conseguenza,

questa stessa norma chiarisce anche il significato e l’interpretazione da dare al contenuto

della recente sentenza della Cassazione del 19.2.2010 n. 262 in tema di CMS. (all. 6)

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2.1 i l pr imo metodo di r i levazione val ido s ino al secondo tr imestre 2009;

Le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore sino al secondo trimestre del

2009 precisano al punto C3 la metodologia di calcolo del TEG per i finanziamenti di cui

alle categorie 1, 2, 4 e 5.

Di seguito riporto il contenuto di tali istruzioni:

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In

particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su

crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

INTERESSI x 36.500 ONERI x 100

NUMERI DEBITORI ACCORDATO

=TEG +

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle

derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento

accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5,

nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intende il totale

delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti

nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso (6);

qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori

andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";

- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel

trimestre;

- per la definizione di accordato si rimanda a quanto già indicato al punto B4.

Ciò premesso, andiamo ora ad analizzare piu’ nel dettaglio il contenuto

della formula sopra indicata con l’ausilio delle singole istruzioni precisate.

2 .1 .1 Interessi

Non vi puo’ essere dubbio sul fatto che con la parola “interessi” le istruzioni intendano

precisare “competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle

derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al

finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato.”

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Di conseguenza al numeratore di tale rapporto vanno indicati gli interessi

complessivamente addebitati nel trimestre di riferimento e nel singolo rapporto da

verificare.

Non vanno invece indicate, per espressa previsione normativa (che si vedrà nei punti

successivi) le Commissioni di massimo scoperto che non sono contenute nel calcolo dei

tassi effettivi globali medi, ma sono rilevate a parte.

La maggiore difficoltà di ricalcalo del valore da inserire al numeratore puo’ sorgere

qualora vi sia da esaminare un conto unico, ovvero qualora vi sia un unico c/c che

contenga al suo interno sia un rapporto di c/c ordinario, con un fido di cassa, sia un fido

“autoliquidante” per anticipo crediti sotto varia tipologia (anticipo fatture, anticipo riba al

sbf, anticipo titoli, ecc…).

In questo caso e’ necessario individuare e distinguere gli interessi addebitati su tale c/c in

relazione al fido di cassa concesso dalla banca (compreso nella categoria 1), rispetto agli

interessi addebitati in relazione al fido autoliquidante (compreso nella categoria 2).

Si dovranno poi effettuare due distinte elaborazioni e verifiche in relazione ai diversi

valori che contengono le due diverse linee di affidamento e che sono individuate in due

distinte categorie (1 e 2).

Qualora invece le due diverse linee di fido siano distinte, ovvero siano tenute su due c/c

separati allora diviene piu’ semplice effettuare le due distinte elaborazioni.

Generalmente, poi, gli interessi addebitati sul c/anticipi corrispondente alla categoria 2

(che funziona come conto di evidenza degli anticipi complessivamente erogati dalla

banca), vengono girati ed addebitati sul c/ordinario della categoria 1 sul quale vengono

invece disposti i pagamenti.

Di conseguenza, una volta esaminato il possibile superamento degli interessi e delle

competenza addebitate sul conto di evidenza della categoria 2, gli interessi dello stesso,

vengono poi addebitati sul conto corrente ordinario e considerati come un comune

addebito (con data valuta) e non possono essere nuovamente sommati agli interessi che

scaturiscono dal c/c ordinario (della categoria 1), anche per effetto di tali addebiti.

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Considerare nuovamente tali interessi anche sul calcolo del superamento del conto

corrente relativo alla categoria 1 sarebbe senz’altro una duplicazione dell’addebito e,

come tale, non rilevata nel tasso medio.

2 .1 .2 Numeri

Un discorso a parte va effettuato anche per i numeri da inserire al denominatore di tale

rapporto.

“I numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti

nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso (7);

qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori

andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale"”

7 - I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti

dall’eventuale corrispondente che cura l’incasso; nel caso in cui l’operazione di sconto sia stata effettuata

da una società finanziaria la quale si avvalga del sistema bancario per l’incasso, vanno considerati i giorni

valuta eventualmente applicati

In merito al valore da indicare a tale denominatore, si e’ molto detto e scritto.

Come si e’ già anticipato, non vi e’ dubbio sul fatto che le rilevazioni che le banche

devono effettuare e trasmettere alla Banca d’Italia si riferiscono a valori e dati del solo

trimestre di riferimento.

Di conseguenza non vi puo’ essere dubbio sul fatto che i numeri che le banche

trasmettono trimestralmente alla Banca di Italia da inserire al denominatore di tale

rapporto non possono che essere proprio quegli stessi numeri che sono stati utilizzati per

determinare gli “interessi” da porre al numeratore.

E’ proprio questo rapporto, infatti, che consente di individuare i tassi medi effettivi

globali applicati dall’intero sistema bancario per ciascuna categoria di operazione.

Quanto ai numeri che le banche rilevano, sulla base di tali istruzioni, per ciascun

trimestre, e’ necessario precisare che gli stessi sono ricavati dalla moltiplicazione dei soli

saldi negativi per valuta (perche’ gli interessi posti al numeratore sono calcolati con data

di valuta e non con data contabile) di ciascun giorno (a partire dal saldo iniziale al primo

giorno del trimestre di riferimento) per i giorni in cui un determinato saldo passivo

rimane immutato.

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Di conseguenza, essendo cosi’ effettuate le singole rilevazioni trimestrali, va da se che nei

saldi per valuta negativi all’inizio di ciascun trimestre (utilizzati come base di partenza per

il calcolo dei numeri del trimestre) sono comprese anche tutte le competenze addebitate

nel medesimo rapporto nei trimestri precedenti e per data di valuta che vengono quindi

imputati a capitale da tutto il sistema bancario.

Di conseguenza il prodotto tra i "capitali" ed i "giorni" non puo’ essere altro che il

prodotto tra:

- capitali: saldo giornaliero per valuta di ciascun rapporto a partire dall’inizio del

trimestre di riferimento per tutto il trimestre stesso e contenente il saldo all’inizio del

trimestre stesso (ovvero il saldo comprensivo anche dell’addebito delle competenze

dei trimestri precedenti);

- giorni: giorni per i quali ciascun saldo negativo di valuta rimane esposto a debito del

correntista nel trimestre di riferimento.

Vi sono stati, e vi sono tutt’ora, alcuni autori e alcuni consulenti che vorrebbero sostenere

che, a fronte della rilevazione disciplinata in questo modo dalle istruzioni della banca

d’Italia, bisognerebbe contrapporre un diverso confronto per il tasso soglia, inserendo al

denominatore i saldi giornalieri ricostruiti per data contabile, depurati di tutte le

competenze addebitate nei trimestri precedenti, e moltiplicarli poi per i giorni

dell’esposizione del solo trimestre generando così una evidente e grossolana

disomogeneità dei valori da confrontare con i tassi medi determinati in maniera diversa.

Si pensi ad esempio quale potrebbe essere il risultato di un confronto fatto in questo

modo tra un tasso medio rilevato nel trimestre di riferimento su saldi e numeri negativi

del trimestre e un tasso medio ricavato invece rapportando gli interessi del trimestre di

riferimento a dei numeri totalmente modificati e ricavati togliendo ai saldi iniziali di

ciascun trimestre gli addebiti delle competenze dei trimestri precedenti.

Si puo’ così facilmente ipotizzare, ad esempio, quale potrebbe essere il rapporto che si

potrebbe generare tra interessi del trimestre e numeri del trimestre, al netto degli

addebiti delle valute e degli interessi precedenti, dall’esame di un rapporto bancario

durato piu’ di 10 o 20 anni !!!

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Proseguendo su tale ragionamento si arriverebbe alla conseguenza estrema di elaborare

un confronto tra un tasso medio rilevato su saldi passivi del solo trimestre di riferimento

della rilevazione ed un tasso applicato, dato dal rapporto tra gli interessi passivi del

trimestre di riferimento ed i numeri così modificati che, nel giro di pochi anni, possono

(per l’effetto di avere tolto le competenze addebitate) divenire addirittura positivi !!!!

Si può ben capire quali possano essere gli effetti di una simile rilevazione che non va ad

evidenziare eventuali comportamenti bancari devianti rispetto ad una media prestabilita,

ma va a generare un rapporto tra unità di misura diverse.

Occorre infine anche qui evidenziare che, nel caso di conto unico che contenga due

diverse linee di fido che sono riconducibili alle categorie 1) e 2) e’ necessario individuare

e tenere distinti i numeri che sono generati da ogni singolo affidamento.

Alcuni consulenti hanno effettuato il confronto con i tassi effettivi globali medi pubblicati

della categoria 1) andando a ricostruire i numeri debitori andando a togliere dall’inizio

del rapporto, tutti gli addebiti che provengono dal calcolo delle competenze generate sui

c/c della categoria 2) e che vengono poi addebitati e pagati sui c/c della categoria 1).

E’ evidente che operando in questo modo si verrebbero a generare dei tassi di confronto

non omogenei e non confrontabili con i tassi medi pubblicati trimestralmente che non

rilevano e non possono rilevare questo fenomeno. Inoltre andare a ricostruire i numeri

applicando questo criterio si andrebbe ad assoggettare a verifica indirettamente e per

una seconda volta le competenze addebitate sul c/c della categoria 2) e già sottoposte a

verifica.

La riprova della non omogeneità di tale ipotesi di ricalcalo [che prevede il ricalcalo dei

numeri togliendo gli addebiti provenienti dal c/c di categoria 2)] si ottiene considerando

che in un qualsiasi rapporto di c/c di lunga durata, le differenze che si verrebbero a

generare sarebbero sicuramente significative ed andrebbero a generare un sicuro

superamento della soglia di usura in tutti i rapporti di c/c datati nel tempo.

Di conseguenza i numeri da considerare al denominatore di questo rapporto, sono

proprio i numeri che risultano indicati negli scalari dei singoli trimestri.

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Tale conferma e’ stata data anche dalla nuova formulazione delle istruzioni emanate

nell’agosto del 2009.

2 .1 .3 Oneri

Gli oneri da considerare e da includere nel calcolo del TEG sono precisati al

punto C4 delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi valide ed in vigore

sino al 30.6.2009:

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo

e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale").

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per

tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il

rimborso totale o parziale del credito.

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di

obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate

nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore

non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente

sostenuto dall’intermediario:

• il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali,

spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del

corrispondente che cura la riscossione);

• le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese

relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate

all’entrata del rapporto in contezioso);

• gli oneri applicati al cliente in relazione a rapporti connessi a quello di finanziamento (ad es. nel caso di

apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e

pagamento);

c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing,

compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un

obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili ad una categoria di

operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro-quota qualora

per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione

pro-quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente

eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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Con riferimento a quanto sopra riportato occorre poi richiamare quanto precisato dall’art.

644 c.p. in relazione alle spese da considerare tra gli “oneri” sopra indicati che devono

essere comunque “collegate alla erogazione del credito”.

Di conseguenza, non possono essere considerate, tra gli oneri di cui sopra, tutte quelle

spese che vi sarebbero comunque anche su rapporto attivo.

Ad esempio, le spese relative alle scritture, alle comunicazioni di trasparenza, all’invio

dell’e/c devono essere escluse dal calcolo del TEG in quanto sono spese che non sono

“collegate al finanziamento”, ma vi sono anche sui rapporti attivi.

Sarebbero invece da includere nel TEG le spese fisse di chiusura (legate al fatto che la

chiusura viene fatta trimestralmente, anziché annualmente), le spese fisse di chiusura Int.

Deb, i diritti di segreteria e le commissioni passaggio a debito c/non affidamento in

quanto risulterebbero effettivamente collegate al finanziamento concesso.

Tale aspetto si desume anche dal passaggio riportato nelle istruzioni per la rilevazione dei

tassi medi, che specificano espressamente quanto segue:

“Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto

diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;”

Questa stessa affermazione, se da un lato sembrerebbe includere negli oneri le spese di

chiusura, dall’altro, però esclude esplicitamente le spese di tenuta conto.

Solo per completezza, vorrei precisare che vi sono alcuni consulenti che vorrebbero

sostenere la possibilità di inserire al numeratore di tale rapporto (da confrontare quindi

con l’accordato) anche la commissione di massimo scoperto che, come già precisato, non

e’ invece contenuta nello stesso e che e’ rilevata a parte per espressa previsione

normativa con un tasso medio rapportato alla massima esposizione del periodo e non

all’accordato. Ma provvederò in seguito a spiegare meglio il meccanismo di calcolo della

Commissione di Massimo Scoperto nell’ambito del calcolo del tasso soglia.

Occorre infine anche qui evidenziare che, nel caso di conto unico che contenga due

diverse linee di fido che sono riconducibili alle categorie 1) e 2) e’ necessario dividere

anche gli oneri che sono generati da ogni singolo affidamento.

Stefano Tonelato – Dottore Commercial ista – Revisore Contabi le

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2.1.4 Accordato

La definizione del fido accordato da assumere al denominatore e’ richiamata al punto B4

della nota comunicazione Banca d’Italia:

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni di finanziamento sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo

variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda nell’ allegato 1 .

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base

dell’ammontare del finanziamento accordato.

Per finanziamento accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall’intermediario

segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente

utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato

operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione del medesimo a una

proposta dell’intermediario.

Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento

(ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti). (4)

Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l’ammontare del

finanziamento accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione

l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il

saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo

definitivo (5) deve essere considerato l’importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all’importo

del finanziamento al lordo del cd. ‘maxicanone’ e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito, qualora un

singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio ‘carte aziendali’), la classe d’importo

va individuata facendo riferimento all’ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe di importo rimane determinata in base

all’ammontare del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse

modalità un’unica linea di finanziamento, la classe d’importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è

data dal totale del finanziamento accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità

di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

Tale definizione, non mi pare necessiti di ulteriori commenti.

E’ evidente che, per completare correttamente questo calcolo, e’ necessario acquisire

dalla banca la copia degli affidamenti concessi alla correntista sui singoli rapporti

oggetto di causa. Sotto questo profilo, dunque, e’ necessario che in ogni causa sia

consentito al CTU nominato di acquisire ed esaminare la documentazione attestante la

sussistenza e la quantificazione di tali affidamenti.

E’ chiaro che un qualsiasi calcolo effettuato su basi diverse, non puo’ essere corretto o

comunque comparabile con i tassi soglia pubblicati trimestralmente.

Nel caso in cui in una causa civile non sia prodotta la documentazione inerente

l’affidamento non risulta possibile calcolare il rapporto sull’accordato effettivo. Di

conseguenza, salvo che le parti o il G.I. non consentano la acquisizione di tali nuovi

documenti, la verifica non mi pare possa essere correttamente compiuta dal CTU posto

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che la stessa poi potrebbe avere dei riflessi penali, per i quali, però non operano le

medesime preclusioni documentali previste dal c.p.c. nel corso di causa.

2 .1 .5 Commissioni di massimo scoperto

Con riferimento al trattamento della Commissione di Massimo Scoperto, il punto C.5

dello stesso comunicato precisa quanto segue:

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente,

espressa in termini percentuali.

Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario

dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto

del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre

un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi

nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione

rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita

all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tali istruzioni dunque, che sono recepite anche in ogni singolo Decreto del

Ministero del Tesoro pubblicato trimestralmente relativo ai “tassi medi” evidenziano

chiaramente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.

E’ ciò e’ comprovato anche dal fatto che ogni singola pubblicazione trimestrale precisa: “I

tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle

operazioni rilevate, si ragguaglia a ….. punti percentuali”

Il tasso medio delle CMS, applicato dal sistema bancario, ha una propria autonoma

rilevazione trimestrale specifica che esula dal calcolo del TEG e pertanto non può essere

confrontata con il TEG medio aumentato del 50 % (cd. tasso soglia) che non la contiene.

Ne’, di conseguenza, puo’ essere sommata agli “interessi” o agli “oneri” sopra

descritti.

Al riguardo e’ sufficiente richiamare il contenuto del punto C.5 e la specifica

comunicazione della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot. 1166966 (all. 5) che e’ stata

predisposta proprio per chiarire quale debba essere il trattamento di tale commissione.

Non ha quindi alcun senso ipotizzare un calcolo del TEG, da confrontare con il

tasso soglia, che contenga anche la CMS (che invece non la contiene).

Tra l’altro, occorre tenere presente che la % di CMS rapportata alla massima

esposizione del periodo darebbe una % rapportata al trimestre di riferimento, mentre la

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formula che determina il TEG sopra precisata individua una percentuale calcolata su base

annua.

Anche sotto tale profilo, dunque, non sarebbe proprio possibile sommare e

raffrontare due unità di misura diverse (un TEG su base annua ed una % CMS su base

trimestrale).

Questo e’ il motivo per cui la citata circolare della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot.

1166966 precisa che il confronto va effettuato non tanto sulla % della CMS con la %

media, maggiorata del 50 %, ma sulla CMS applicata (espressa in valore e non in

percentuale) con la CMS soglia (calcolata applicando la percentuale media, maggiorata

del 50 % alla massima esposizione del periodo).

La stessa circolare chiarisce meglio quale debba essere la metodologia di calcolo

da adottare per la verifica dell’eventuale individuazione di un rapporto usuraio.

Di fatto, nonostante tali indicazioni, il problema dell’inserimento o meno delle CMS

all’interno del TEG ha generato una notevole discussione in dottrina ed in giurisprudenza

al punto che si e’ arrivati addirittura all’art. 2 bis della L. 2/2009, giudicato, come riferito

anche dalla sentenza di Cassazione del 2010, norma di interpretazione autentica della L.

108/96.

Va precisato, però, che proprio dall’attenta lettura di questa norma si comprende

che la stessa ha decorrenza ex nunc e non ex tunc.

Difatti il secondo comma dell’art. 2 bis della L. 2/2009 precisa che “dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque

rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del

codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”

E ancora, a maggiore precisazione, e’ stato stabilito che:

“Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni

transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,

per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale,

oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la

rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto

delle nuove disposizioni.

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Ebbene, il contenuto di tale norma appare chiaramente precisato e non necessita di

chiarimenti o di diverse interpretazioni. E’ sufficiente solo leggerla.

Ad ulteriore conforto di tale norma, richiamo di seguito anche il contenuto delle

norme transitorie pubblicate sempre sulle istruzioni dettate dalla Banca D’Italia ed

entrate in vigore a partire dal terzo trimestre del 2009 a pagina 15.

D) Norme transitorie

D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)

Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli

interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7

marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle

Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74

del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica

del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle

segnalazioni alla Banca d’Italia):

a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come

previsto dalla legge 2 del 2009;

b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non

affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la

liquidazione trimestrale dei conti affidati;

c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente

(anche per il tramite dell’intermediario).

Di conseguenza, dalla lettura comparata tra la sentenza di Cassazione del

12028/2010, delle parti sopra sottolineate dell’art. 2 bis della L. 2/2009 ed infine dalle

disposizioni transitorie delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi sopra riportate, si

comprende chiaramente che, sia il legislatore, sia la banca d’Italia ed infine la Cassazione

hanno ben compreso il fatto che, sino a quel momento, la rilevazione trimestrale delle

CMS non era compresa nel tasso medio.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, non pare proprio possibile precisare che

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l’art. 2 bis della L. 2/2009 abbia effetto ex tunc proprio perche’ prevede espressamente il

contrario.

Credo quindi, che questi argomenti, anzi queste norme di legge, dovrebbero

bastare a convincere il CTU del fatto che, sino alla entrata in vigore delle nuove istruzioni

della banca d’Italia dell’Agosto 2009 (che sono state disposte proprio in adeguamento

all’art. 2 bis della L. 2/2009) la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata

tenendo conto dei criteri dettati delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore

prima di quelle pubblicate nell’agosto del 2009 e che hanno valore sino al 31.12.1999.

Le stesse istruzioni peraltro, nella nota comunicazione di Banca D’Italia del

2.12.2005 prot. n. 1166966, hanno precisato che anche le CMS concorrono al possibile

superamento del tasso soglia, ma lo fanno in maniera diversa e non con il criterio

indicato dal CTU.

Di fatto, la nota comunicazione di Banca d’Italia del 2.12.2005 precisa che, in

considerazione del fatto che le CMS non rientrano nel TEG ma sono rilevate a parte, la

verifica del superamento anche delle stesse va effettuata con il calcolo del “margine” e

non con il rapporto delle stesse sugli oneri.

Bisogna poi tenere conto del fatto che il “margine” indicato in tale circolare va

espresso in termini quantitativi e non percentuali.

Di fatto, bisogna pensare che anche la citata sentenza di Cassazione del febbraio

2010 e’ stata emessa dopo circa un anno dall’entrata in vigore della L. 2/2009 e, di

conseguenza, non poteva certo contraddirla. Ma utilizzarla appunto a supporto della

propria decisione (come peraltro dichiarato dalla stessa Corte).

Di conseguenza, anche da questo, si comprende che la decisione della Corte non

intendesse certo superare la disposizione dell’art. 2 bis della L. 2/2009 ma semplicemente

utilizzare tale norma a supporto della propria decisione.

E’ evidente che occorre tenere conto, come del resto la stessa legge prevede, della

diversa metodologia di rilevazione dei tassi medi effettuati dalla banca d’Italia prima e

dopo il 1.1.2010:

- calcolo del margine sino al 1.1.2010;

- inserimento della CMS negli oneri a partire dal 1.1.2010.

In estrema sintesi, si deve ritenere che le CMS non debbano essere escluse dal

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calcolo del TEG, ma che debbano essere considerate seguendo le indicazioni date alle

banche, ed ai propri ispettori, dalla Banca d’Italia in data 2.12.2005 con la nota

comunicazione.

Il confronto che il CTU intende fare, infatti e’ viziato da una insanabile

disomogeneità dei valori che verrebbero confrontati.

Sotto questo profilo, quindi, il margine indicato dalla Banca d’Italia l’unico modo

per rendere omogenei e confrontabili questi valori ed al tempo stesso considerando

anche l’effetto delle CMS nella verifica del superamento della soglia trimestrale.

Di seguito, si andrà a spiegare meglio il funzionamento di questo “margine”.

2 .1 .6 Metodologia di control lo del l ’eventuale superamento del la sogl ia

di usura secondo le istruzioni in v igore s ino al secondo tr imestre del

2009.

Nel procedimento sotto riportato si e’ cercato di riassumere la corretta metodologia di

rilevazione del TEG e delle CMS ed il metodo da utilizzare per il confronto che risulta

essere piu’ corretto e completo ed in linea con le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia in

merito alle rilevazioni trimestrali in vigore sino al secondo trimestre del 2009.

Non vi e’ dubbio, in ogni caso che, anche nel calcolo del superamento del tasso

soglia effettuato seguendo le istruzioni in vigore fino al secondo trimestre del 2009

debbano essere comprese e sommate anche le CMS, ma occorre tenere presente che il

T.E.G. calcolato secondo la formula sotto indicata al punto 1) determina una % su base

annua.

Sommare quindi il Teg così determinato (su base annua) con la CMS (calcolata su

base trimestrale) non risulta possibile proprio perche’ si andrebbero a sommare due unità

di misura diverse tra loro.

La predetta circolare della Banca d’Italia spiega allora che la % della CMS ricalcolata

non va sommata al Teg del periodo, ne’ e’ contenuta nello stesso Teg, in quanto e’

rilevata a parte.

Di conseguenza la corretta misurazione dell’eventuale superamento del tasso

soglia va effettuata seguendo lo schema di seguito esposto e riportato nella apposita

comunicazione prot. n. 1166966 del 2.12.2005 (all. 5) che precisa quanto segue:

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1) innanzitutto e’ necessario effettuare il ricalcalo di quanto previsto al primo punto

sotto individuato, che rappresenta la verifica dell’eventuale superamento del TEG

applicato rispetto al tasso soglia. (sotto individuato con “passaggio a”)

2) Una volta accertato che non vi sia superamento del TEG rispetto al tasso medio

(individuato in base alla categoria del rapporto specifico) maggiorato del 50 %

(tasso soglia) e’ necessario verificare che non ci sia un superamento anche nella

applicazione della CMS.

3) Per fare ciò si determina il tasso della CMS applicato sul singolo rapporto (CMS /

max esposizione) e lo si confronta con la CMS media applicata da tutto il sistema

bancario nel trimestre di riferimento, maggiorata del 50 % (soglia prevista dall’art.

2, comma 4 della L. 108/96). (sotto individuato come “passaggio b”)

4) Se si rileva un superamento della CMS applicata rispetto alla soglia, allora e’

necessario elaborare il confronto tra la CMS (in valore e non in percentuale)

applicata (che indicherò con 3)) e quella soglia (ottenuta moltiplicando la massima

esposizione del trimestre per la CMS soglia) (che indicherò con 4)).

5) Si ottiene cosi’ l’eventuale superamento (espresso in valore e non in percentuale)

della CMS di quel trimestre rispetto alla soglia e lo si va a confrontare con la

differenza che si va a calcolare (sempre in valore) tra l’interesse soglia del trimestre

(rapportandolo ai numeri dello stesso trimestre) e l’interesse applicato.6

6) Se la differenza numerica dei risultati ottenuti dalla formula 2) – 1) e’ positiva, allora

occorre ulteriormente verificare se tale differenza e’ in grado di contenere ed

assorbire l’eventuale superamento della CMS soglia.

7) Nel caso in cui 3) sia > 4) allora e’ necessario verificare se 3) – 4) sia maggiore o

minore di 2) – 1) ovvero se il possibile superamento sia riassorbito con la differenza

positiva tra il Teg ed il tasso soglia.

Si cerchera’ di chiarire meglio questi non semplici passaggi logici che sono però

fondamentali per comprendere la logica dell’eventuale superamento della soglia di usura.

I passaggi necessari per verificare quanto sopra descritto sono i seguenti:

6

la nota n. 5 della già richiamata circolare della Banca d’Italia del 30.12.2005 chiarisce che tale “margine” e’ calcolato, pre ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: Interessi = [Tasso soglia – (oneri x 100 / accordato) x numeri debitori / 36.000] quelli effettivamente richiesti.

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Passaggio a) – calcolo TEG

Interessi x

36.500 Oneri x 100 Confronto con

Numeri debitori Accordato

maggiorato

del 50 %

1) 2)

=TEG +

Tasso medio

CMS

trimestrale

L’ipotesi del superamento del tasso soglia si ha solo se 1) > 2).

Passaggio b) – calcolo CMS

CMS applicata Confronto con

Max esposizione del

trimestre

maggiorato

del 50 %

3) 4)

=CMS

Tasso medio

CMS

trimestrale

L’ipotesi del superamento del tasso soglia si ha se 3) > 4).

Nel caso pero’ in cui 3) sia > di 4) allora, per poter dire che in quel trimestre vi e’

stato un superamento del tasso soglia complessivo, occorre che

la differenza tra 4) – 3) sia < di 2) – 1).

ovvero che la differenza positiva tra 2) ed 1) sia superiore all’eventuale superamento della

soglia CMS rilevato tra 3) e 4).

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2.2 i l secondo metodo di r i levazione val ido a part i re dal terzo tr imestre

del 2009;

Le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi in vigore a partire dal terzo trimestre del

2009 precisano al punto C3 la metodologia di calcolo del TEG per i finanziamenti di cui

alle categorie 1, 2, 5 e -9. (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e

documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving)

Come già detto, questa rilevante modifica alle metodologie di rilevazione dei tassi medi

apportata dalla Banca d’Italia e’ stata introdotta proprio a seguito dell’entrata in vigore

dell’art. 2 bis della legge n. 2/2009.

Di seguito riporto il contenuto di tali istruzioni:

C3. calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni

individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su creditie documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

INTERESSI x 36.500 ONERI su base annua x 100

NUMERI DEBITORI ACCORDATO

=TEG +

dove:- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi

incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso (10); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;

- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es.

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variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;

- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4

Il punto B4, sopra richiamato così precisa:

B4. Classi di importoLe categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti 6). Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi). Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fidoaccordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l’importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Oltre alla variazioni e precisazioni date con le istruzioni sopra riportate, la variazione di

maggior rilievo delle nuove istruzioni pubblicate dalla Banca d’Italia sono identificate

proprio dal punto C4 delle stesse che definisce il trattamento degli oneri e delle spese da

considerare nel calcolo del TEG.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e

delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e

sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto

della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di

“istruttoria cedente”);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione

contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con

l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;

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3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se

sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il

servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via

diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli

intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi

corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o

parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per

furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del

contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del

finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni

contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il

tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (11);

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il

contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel

caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti

correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo

scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di

finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di

operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro

quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità

di utilizzo;

la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse (12);

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese

relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e

di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di

effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a

meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di

inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori

di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove

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consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di

chiusura della pratica.

Come si puo’ vedere, proprio in questo punto delle istruzioni risiede la maggiore

diversità tra la metodologia di controllo dell’eventuale superamento della soglia secondo le

istruzioni in vigore sino al secondo trimestre del 2009 rispetto alle istruzioni in vigore a

partire da tale data.

Si puo’ notare, infatti, che a partire dalle rilevazioni del terzo trimestre del 2009 le

CMS non vengono piu’ rilevate a parte e vengono esplicitamente inserite nel calcolo del

TEG.

Le istruzioni, inoltre, precisano che tutti gli oneri devono essere “annualizzati” al fine

di ottenere un tasso di confronto su base annua raffrontando quindi valori tra loro valori

omogenei e che possono quindi essere sommati con il primo rapporto (interessi / numeri)

che esprime infatti un tasso su base annua.

Le istruzioni precisano anche che:

- con riferimento numeri del trimestre le istruzioni precisano meglio quanto era

sfuggito nelle precedenti istruzioni di rilevazione valide sino al secondo trimestre

del 2009: nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti

dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Con questa importante precisazione, la

Banca d’Italia ha definitivamente precisato che al denominatore del primo rapporto

non vanno inseriti i numeri ricalcolati per valuta o, peggio, per data contabile, ma

vanno inseriti proprio gli stessi numeri indicati nei conti scalari del trimestre

prodotti al cliente. La stessa precisazione conferma anche che si devono utilizzare i

numeri del trimestre in esame, e che, di conseguenza, il prodotto “capitali” x

“giorni” indicato nelle precedenti istruzioni valide sino al secondo trimestre del

2009 utilizza i capitali generati all’inizio di ciascun trimestre, con i movimenti

successivi e, di conseguenza, contiene anche tutte le capitalizzazioni delle

competenze addebitate e capitalizzate nei trimestri precedenti.

- Le rilevazioni devono contenere dati trimestrali e ciò e’ chiarito da quanto

riportato al punto C.2): “per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat.

9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e

sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), tutti i rapporti di

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finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso

del trimestre).”

- Le nuove istruzioni chiariscono in maniera molto esplicita che gli oneri da porre al

numeratore del secondo rapporto “sono calcolati includendo tutte le spese

sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che

queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.” e

vanno quindi considerati su base annua. Del resto, se non fosse così, si andrebbero

a sommare due unità di misura diverse.

- Da ciò si desume anche il motivo per cui, fintanto che la CMS era rilevata a parte,

non era possibile rapportare due tassi con questa formula, ma e’ stato necessario

istituire il cosiddetto “regime del margine” indicato nella già citata comunicazione

della banca d’Italia prot. 1166966 del 2.12.2005 (all. 5) che pone in relazione non

tanto due tassi, ma due numeri generati dalla formula sotto riportata.

Percentuale espressa su base

annuaPercentuale espressa su base annua

INTERESSI x 36.500 ONERI su base annua x 100

NUMERI DEBITORI ACCORDATO

=TEG +

2.3 Le indennità di sconf inamento

Proprio per la sua particolarità si e’ ritenuto di effettuare un particolare approfondimento per

le indennità di sconfinamento, ovvero quelle indennità addebitate al correntista in presenza

di utilizzo eccedente il fido o addirittura in assenza di fido.

Per far capire quale sia la complicazione di questo tema, di seguito vado a richiamare alcuni

passaggi delle istruzioni per la rilevazioni dei tassi medi dell'agosto 2009 che hanno

precisato:

- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi

precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi

di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle

condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dellaccordato, erogazione

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di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno

essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.

- sono inclusi neglio oneri:

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso

di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti

affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove

applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti

- Norme transitorie - D1. Periodo transitorio (1 luglio 31 dicembre 2009)

Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi

sono sempre usurari ai sensi dellarticolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli

intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dellUIC

pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite

di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle segnalazioni alla

Banca d’Italia):

a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2

del 2009;

b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a

concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti

affidati;

Da quanto sopra, quindi, si rileva che le indennità di sconfinamento sono senz'altro da

includere nel calcolo del TEG a partire dal 1.1.2010.

Solo a partire dal trimestre che va dall'ottobre al dicembre 2010, la Banca d'Italia (alla pagina

6) ha pubblicato una risposta alla domanda:

Le spese per passaggio a debito di conti non affidati vanno annualizzate?

A tale domanda, la Banca d'Italia ha fornito la seguente risposta:

"Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, vanno considerati nel

TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione.

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Nel caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel

trimestre di rilevazione la componente oneri del TEG va’ determinata moltiplicando gli oneri

addebitati al cliente nel corso del trimestre di rilevazione per la durata effettiva dello

sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di dodici mesi precedenti) e rapportando il

prodotto allo scoperto massimo del trimestre di riferimento.

Ad esempio, se nel trimestre di segnalazione si e’ registrato uno scoperto che ha avuto inizio

nel trimestre precedente e che sia durato in totale quattro mesi, la segnalazione dovra’

considerare gli interessi e gli oneri sostenuti nel trimestre di rilevazione, moltiplicandoli per

quattro se si tratta di oneri mensili o per 120 se giornalieri e rapportandoli al saldo massimo

di segno negativo registrato nel trimestre di rilevazione.

Al fine di evitare interruzioni di scoperti continuativi dovuti solo all’effetto delle valute, lo

scoperto si considera interrotto soltanto nel caso in cui risultino a credito per il cliente sia il

saldo per valuta, sia quello contabile.

La presente indicazione si applica a partire dalla rilevazione relativa al trimestre ottobre

dicembre 2010."

Da quanto sopra, quindi, si rileva che solo a partire dal 1.10.2010 la Banca d'Italia ha fornito

un chiarimento al significato del termine eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi

precisato nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi dell'agosto 2009.

In sintesi, con tale precisazione e' stato chiarito che le indennità di sconfinamento non vanno

annualizzate, ma vanno rapportate al periodo di effettivo sconfinamento (che quindi ben

potrebbe essere inferiore all'anno).

2.4 Modif ica del tasso sogl ia

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato

aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un

margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non

può essere superiore a otto punti percentuali (si veda anche il Comunicato del Dipartimento

del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011,

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che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia

aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del

Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse

quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli

intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura,

dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal

Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.

2.5 Norme transitor ie

Si deve infine richiamare il contenuto delle norme transitorie pubblicate sempre sulle

medesime istruzioni entrate in vigore a partire dal terzo trimestre del 2009.

D) Norme transitorie

D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)

Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli

interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della

Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo

2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del

limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l’invio delle

segnalazioni alla Banca d’Italia):

d) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla

legge 2 del 2009;

e) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati,

fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione

trimestrale dei conti affidati;

f) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente

(anche per il tramite dell’intermediario).

Questo punto delle istruzioni risulta essere molto importante perche’ precisa, non

solo quali debbano essere le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi medi, ma anche

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i i criteri le metodologie di calcolo da utilizzare per la verifica del rispetto del limite oltre

il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo

1996, 108, così come indicati “nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell’UIC pubblicate

rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.”

Di conseguenza, la già richiamate sentenza della Cassazione del 19.2.2010 (all. 6),

che ha sollevato non poche perplessità interpretative, deve essere posta necessariamente

in confronto sia con l’art. 2 bis della L. n. 2/2009, sia con il contenuto di queste “norme

transitorie” pubblicate dalla Banca d’Italia che dettano esplicitamente le metodologie di

verifica dell’eventuale superamento della soglia di usura.

^ ° ^ ° ^

Alla luce di quanto sopra precisato, e’ evidente che il conteggio per il calcolo del

TEG da confrontare con il tasso soglia stabilito con apposito Decreto Ministeriale

pubblicato trimestre per trimestre deve necessariamente essere predisposto sulla base

delle disposizioni dettate dalla Banca D’Italia e comunque nel rispetto dell’art. 644 c.p.

(art. 1 L. 108/96) e dei limiti posti dal relativo art. 2 della L. 108/96.

Di conseguenza, le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi trimestrali, sopra

riportate, sono state istituite proprio in esecuzione dell’art. 2 della già citata Legge

108/96 allo scopo di definire i limiti oltre i quali un rapporto può essere definito usurario.

Si comprende da tali istruzioni che il tasso soglia non va effettuato prendendo

come riferimento il solo tasso di interesse applicato dalla banca ma deve essere

effettuato con il calcolo del T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) relativo al periodo

considerato.

La determinazione del TEG applicato deve essere effettuata nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 644 c.p., come sopra riportato, con i limiti previsti proprio dal successivo

art. 2 della medesima legge che ha riformato l’art. 644 CP.

Pertanto, il calcolo del TEG, deve essere effettuato in maniera scientifica, seguendo

le specifiche istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione dei tassi medi, e non in

maniera del tutto originale.

Queste dunque sono le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano

Cambi (in attuazione della specifica delega ricevuta dalla legge 108/1996) alle banche

affinché queste ultime, sulla base delle istruzioni fornite, provvedano a trasmettere le

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segnalazioni dei tassi medi applicati per ogni trimestre e per ogni tipologia di rapporto in

essere.

Sulla base delle segnalazioni ricevute dal sistema bancario la Banca d’Italia elabora

i dati disponibili e determina il tasso medio trimestrale che diviene poi la base di calcolo

del tasso soglia.

E’ evidente, a questo punto che, per accertare se vi sia o meno il superamento del

tasso soglia e’ necessario applicare al procedimento di valutazione gli stessi criteri

richiesti dalle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi trimestrali che poi

divengono tassi medi.

La normativa di cui alla legge n.108/96 mira a colpire la “devianza” dei tassi

applicati dal finanziatore, sulle diverse forme tecniche di finanziamento (meglio definite

“categorie di operazioni”), rispetto alla media del mercato, rilevata trimestralmente.

Affinché possa emergere questa devianza, è necessario che vi sia omogeneità

logica e tecnica tra le rilevazioni trimestrali comunicate alla Banca d’Italia da tutte le

banche del sistema (compresa la banca convenuta) e il calcolo del T.E.G. a livello di

singola banca per l’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia.

Diversamente si correrebbe il rischio di confrontare dei dati tra loro non

omogenei e quindi non confrontabili.

In sintesi, gli autori che ritengono di utilizzare metodi alternativi di confronto,

basano la loro convinzione sul fatto che la metodologia di rilevazione dei tassi medi

descritta nelle sopra descritte istruzioni di Bankitalia, non contenga il costo implicito

dell’anatocismo di ogni rapporto e l’incidenza delle valute.

In effetti, le rilevazioni trimestrali disposte dalle normative in essere, non

contengono tali aspetti (anatocismo e valute) proprio perche’ si limitano a rilevare i tassi

medi di ogni singolo trimestre applicati dal sistema bancario e si basano, nei modi sopra

visti, su un unico criterio di rilevazione che deve essere ben chiaro ed omogeneo su tutti i

rapporti bancari in essere.

Ecco perche’ tale rilevazione trimestrale non può tenere conto del fattore “tempo”

(o meglio della durata del rapporto) e, di conseguenza, dell’effetto anatocistico e

dell’effetto delle valute sui singoli rapporti.

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Le istruzioni per la rilevazione del tasso medio, proprio perche’ rilevano dati

trimestrali, non possono contenere tali oneri (anatocismo e valute) e sono state così

disposte per ottenere dei criteri omogenei ed uniformi di rilevazione cui tutte le banche

sono obbligate ad uniformarsi.

Le rilevazioni dei tassi medi pubblicate trimestralmente, sono divise per “categorie

di operazioni” e, per “classi di importo”.

Non vi e’ però alcuna rilevazione dei tassi medi suddivisa per “durata del

rapporto”.

Non vi sono dunque, e non vi possono essere, all’interno di ciascun trimestre,

rilevazione di tassi medi diversi a seconda della durata del rapporto e quindi della

maggiore o minore incidenza che l’effetto “anatocistico” o delle “valute” puo’ avere avuto

sui singoli rapporti.

Di conseguenza, non essendo rilevato tale aspetto, non puo’ nemmeno essere

confrontato con i tassi effettivi globali medi, cosi’ rilevati aumentati del 50 %, in quanto i

tassi medi così pubblicati, rappresentano quindi la media del comportamento dell’intero

sistema bancario.

Un comportamento deviante rispetto a tale media puo’ essere quello che va ad

applicare dei tassi o degli oneri piu’ elevati di oltre la metà rispetto alla media rilevata ma

confrontati con criteri omogenei ed uniformi rispetto alla stessa.

I criteri alternativi utilizzati da alcuni autori o da alcuni consulenti di parte,

generano delle grandezze diverse e delle unità di misura diverse che non sono

confrontabili con i tassi soglia istituiti sulla base della Legge 108/96 e, soprattutto, non

sono basati sulle istruzioni esplicitamente dettate dalle norme in vigore in Italia e dalle

istruzione della Banca d’Italia cui tutto il sistema bancario e’ tenuto ad adeguarsi.

Seguendo quindi impostazioni diverse e metodologie diverse di confronto rispetto

a quelle previste dalle predette istruzioni non si va ad accertare un comportamento che

puo’ essere deviante, rispetto alla media dei rapporti bancari, ma si va a determinare altri

parametri che non possono quindi esser posti a confronto con l’andamento medio del

mercato che e’ determinato nei modi sopra visti.

La riprova di quanto sopra precisato e’ data dal fatto che, volendo seguire e

condividere per un attimo i criteri di calcolo adottati da alcuni consulenti per l’analisi del

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superamento del tasso soglia si andrebbero ad ottenere dei tassi applicati che sarebbero,

nella pressoche’ totalità dei rapporti bancari da esaminare (soprattutto sui rapporti

bancari di lunga durata nel tempo) sempre di gran lunga superiori rispetto ai tassi soglia

pubblicati trimestralmente per le varie categorie di operazioni.

Si dovrebbe quindi concludere con un paradosso che non pare sia accoglibile:

- da una parte il sistema bancario dovrebbe comunicare trimestralmente alla Banca

d’Italia i tassi medi applicati seguendo istruzioni ben precise ed utilizzate a base per

la rilevazione dei tassi medi;

- dall’altra lo stesso sistema bancario, che ha operato negli stessi trimestri seguendo

ed applicando proprio gli stessi tassi medi effettivi globali comunicati, sarebbe poi

oggetto di verifica sui medesimi tassi applicati sulla base di criteri diversi che

andrebbero a rilevare, nella pressoche’ totalità dei casi, un superamento della soglia

di usura;

- In questo modo si andrebbero a generare due diverse unità di valutazione: da una

parte un tasso medio rilevato e comunicato alla banca d’Italia sempre entro la soglia

d’usura e, dall’altra, un tasso effettivo applicato sempre al di sopra della soglia di

usura (determinata maggiorando il predetto tasso medio rilevato del 50 %)

- Operando in questo modo si andrebbe a generare una ulteriore difficoltà tecnica e

logica: non sarebbe dunque piu’ possibile rilevare una effettiva devianza rispetto al

comportamento medio del mercato bancario che, nella generalità dei casi,

utilizzando i criteri di confronto non omogenei di alcuni autori, andrebbe a rilevare

un comportamento pressoche’ uniforme con una operatività calcolata (con i diversi

metodi sopra visti) sempre al di sopra dei limiti posti dall’usura ed in misura sempre

maggiore rispetto alla durata dei singoli rapporti.

- Di conseguenza, si dovrebbe rilevare anche una operatività media del sistema

bancario superiore alla soglia dell’usura. Ma se questo fosse vero, allora non vi si

potrebbe rilevare alcuna devianza effettiva del sistema bancario rispetto

all’andamento del mercato.

^ ° ^ ° ^ ° ^

Una volta effettuate le verifiche espresse nelle istruzioni sopra riportate, sara’

necessario poi individuare l’aspetto quantitativo dell’eventuale superamento, ovvero

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andare a valutare (se vi e’ stato superamento) per quale somma vi e’ stato e se la stessa

somma sia significativa, sia nell’ambito del singolo trimestre, sia nell’ambito dell’intero

rapporto.

Inoltre occorrerà andare a quantificare le differenze (in termini quantitativi e non

%) tra gli interessi applicati e le CMS applicate e le relative soglie ed andare a verificare

se, nell’intero rapporto vi sia stato o meno un complessivo superamento della soglia

ovvero se la somma delle differenze rilevate sia inferiore o superiore rispetto alle relative

soglie.

Nell’analisi di un rapporto bancario, si puo’ verificare, ad esempio, il caso in cui vi

possa essere un temporaneo superamento della soglia trimestrale o del Teg o delle CMS

applicate per importi contenuti.

Quando ciò avviene, e’ necessario innanzi tutto andare a quantificare l’esatto

ammontare in termini quantitativi e non % di tale superamento ed andare poi a vedere se

tale superamento temporaneo, risulta poi riassorbito dalle differenze positive in termini

% e quantitativi dei trimestri nei quali non vi e’ stato invece alcun superamento.

Di conseguenza, andando a sommare le differenze rilevate (in termini quantitativi

tra le competenze soglia e le competenze applicate) per ogni trimestre si puo’ facilmente

accertare che la sommatoria delle differenze rilevate in ciascun trimestre da’, nella quasi

totalità dei casi, un valore inferiore rispetto alla sommatoria dei valori soglia trimestrali.

Cio’ significa che un eventuale possibile superamento temporaneo, risulta poi

riassorbito e rettificato nei trimestri successivi.

Talvolta, infatti, e’ possibile rilevare un temporaneo superamento della soglia

trimestrale di alcuni rapporti, ma, nell’ambito dell’intero rapporto, nella generalità dei

casi esaminati, le competenze applicate dalla banca sono rimaste sempre contenute al di

sotto della soglia per l’usura.

E’ cio’ puo’ accadere per la particolare fattispecie di alcuni rapporti rispetto alla

“media” rilevata e comunicata dal sistema bancario alla Banca d’Italia sulla base della

quale sono stati poi definiti i tassi medi.

Vi sono infatti alcuni rapporti bancari che, per la loro particolarità, dovuta, ad

esempio, al fatto che risultano costantemente “scoperti” rispetto ai fidi concessi, ovvero

che si riferiscono ad imprese con rating molto basso e quindi con elevata rischiosità per

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la banca, possono generare degli oneri imprevisti ed imprevedibili uniti ad elevati tassi

passivi.

In questi casi, i tassi elevati che derivano, ad esempio da un indice di rating molto

basso unito ai continui scoperti posti in essere da alcuni correntisti e tollerati dalla banca

determinano un rapporto anomalo che puo’ generare, per alcuni trimestri uno

sconfinamento, rispetto alla soglia prevista per il particolare andamento del rapporto che

esula dalla media rilevata.

Si pone quindi, in questo caso il problema, eventualmente civilistico, di ricalcolare

gli interessi al tasso legale ovvero di eliminare le competenze addebitate nei trimestri nei

quali vi e’ stato rilevato un temporaneo superamento della soglia, ai sensi dell’art. 1815

c.c..

La valutazione dell’aspetto penale, però, a parere dello scrivente, va valutata

nell’ambito dell’intero rapporto e non solo di un singolo trimestre.

Nella generalità dei casi esaminati dallo scrivente, infatti, e’ capitato talvolta di

esaminare dei rapporti bancari che possono avere avuto un superamento temporaneo in

uno o piu’ trimestri del TEG o della CMS, che però e’ stato abbondantemente riassorbito

dai minori oneri applicati nei trimestri successivi o, in alcuni casi, dagli storni di addebiti

effettuati dalla stessa banca nei trimestri successivi. In altri casi, la banca ha addirittura

accreditato al correntista delle competenze che aveva addebitato nei trimestri precedenti.

Sul punto, mi pare di poter affermare che, dal punto di vista penale, la valutazione di un

rapporto usuraio non possa che essere compiuta nell’ambito dell’intero rapporto e non

solo di un singolo trimestre. Il superamento di un singolo trimestre potrà tuttalpiu’ essere

valutato dal punto di vista civilistico al fine di annullare per tale trimestre gli addebiti

effettuati dalla banca, come previsto dall’art. 1815 c.c., secondo comma.

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^ ° ^ ° ^

Mi auguro con ciò di essere riuscito a spiegare in maniera comprensibile le complesse

tematiche da affrontare per la verifica del supermento dei tassi soglia

Con osservanza

Verona, lì 9.1.2011

- Dott. Stefano Tonelato –

Allegati:

1) dell’art. 2 bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2;2) bozza delle nuove istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi pubblicate 2 maggio

del 2009;3) bozza delle nuove istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi pubblicate

sull’apposito sito, datate agosto 2009 4) istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi medi datate febbraio 2006;

5) comunicazione della Banca d’Italia del 2.12.2005 prot. 1166966;6) sentenza della Cassazione del 19.2.2010 n. 262 in tema di CMS;7) risposte ai quesiti forniti dalla Banca d’Italia e pubblicati sul sito;

8) bozza di foglio di verifica del superamento prima e dopo il 2010.