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ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI ISPETTIVI Ing. Giuseppe Catalano ASL RM/A

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ANALISI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI APPARATI

SPERIMENTALI DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI

ISPETTIVI

Ing. Giuseppe CatalanoASL RM/A

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Il controllo degli impianti elettrici da parte degliorgani ispettivi, al fine della prevenzione contro gliinfortuni, è conseguenza di una serie di leggi enorme le cui principali sono:D.P.R. n° 547/55Legge n° 186/68Legge n° 46/90D.P.R. n° 447/91D.Lg.vo n° 626/94D.P.R. n° 126/98 Direttiva ATEXD.Lg.vo n° 233/03 Direttiva ATEX D.P.R. n° 462/01

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. - Le norme del presente decreto si applicanoa tutte le attività alle quali siano addettilavoratori subordinati o ad essi equiparati aisensi dell'art.3, comprese quelle esercitatedallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, daiComuni, da altri Enti pubblici e dagli Istitutidi istruzione e di beneficenza.

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. - Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -

I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono osovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito dellerispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

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TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari

Capo I - Disposizioni di carattere generale.Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.-Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione …………quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955

Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. -

Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.

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Legge 1 marzo 1968

“Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici

Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.

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Legge n° 46 del 05/03/1990

Art. 1. Ambito di applicazione. –

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

……………. 2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente

legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

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Legge n° 46 del 05/03/1990

Art. 2. Soggetti abilitati. - 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

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Legge n° 46 del 05/03/1990

Art. 6. Progettazione degli impianti. -

1. ……………….

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

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Legge n° 46 del 05/03/1990

Art. 9. Dichiarazione di conformità. - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991

Art. 1. Ambito di applicazione. – 1.2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991

Art. 4. Progettazione degli impianti. –b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

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Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991

Art. 5. Installazione degli impianti. –

3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.

4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 1.- Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

………………………………

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 2. - Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, ….., e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale……... Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. …………….

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, ………, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni……, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 3. - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; c) riduzione dei rischi alla fonte;d) programmazione della prevenzione …..; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e

la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla

valutazione di cui alla lettera a);c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza…….

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 21. - Informazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed

il medico competente;

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature

adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione …….. siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

……………………….

TITOLO IX - S A N Z I O N I.

Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233

Art. 2. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n° 626/1994 è aggiunto il seguente:Titolo VIII- bis

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Art. 88-bis. Campo di applicazione 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite dall’art. 88-ter. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con

atmosfera esplosiva, oppure è prevedibile, ……. si possa formare nell’ambiente. 3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate ….per cure mediche dei pazienti;b) all’uso di apparecchi a gas;c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di

esplosivi o sostanze chimicamente instabili;Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 88-ter. …si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Al fine della prevenzione e della protezione contro le esplosioni,

sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’art. 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:- a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;- b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate ed integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233

Art. 88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 4, il datore di

lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità (di formazione) e durata della presenza di

atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le

scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive

ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate,

processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in

considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233

Art. 88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XV- bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato XV- ter.

3.Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato XV-quater.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”.

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del

presente titolo;c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato

XV-bis;d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui

all’allegato XV-ter;e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme,

sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233Art. 88-decies. Termini per l’adeguamento

1. Le attrezzature …già utilizzate ….per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare……..per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo:

4. I luoghi di lavoro...già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233

Art. 88-undecies. Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0,1,20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai cap. III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n° 462.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Allegato XV-bis.

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Classificazione delle aree a rischio di esplosione

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza ealla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti daadottare in conformità dell’allegato XV-ter, parte A, è determinato da taleclassificazione.Zona 0Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentementeun’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanzeinfiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.Zona 1 Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.Zona 2Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanzeinfiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, siaunicamente di breve durata.

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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 n° 233 Allegato XV-bis.

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Zona 20Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polverecombustibile nell’aria.Zona 21Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nubedi polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvengaoccasionalmente durante la normale attivitàZona 22Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione diun’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o,qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Nota: Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono realizzati entro i parametri progettuali.

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Allegato XV-terPRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE

DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: a) alle aree classificate come pericolose;b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che

sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di

esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi 1.1. Formazione professionale dei lavoratori.1.2. Istruzioni scritte ed autorizzazioni al lavoro.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.2.4 Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro

dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva….

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B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEISISTEMI DI PROTEZIONE

Qualora il documento contro le esplosioni basato sullavalutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte learee in cui possono formarsi atmosfere esplosive sonoimpiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica23 marzo 1998 n° 126. In particolare, in tali aree sonoimpiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchéadatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/opolveri:- nella zona 0 o nella zona 20: apparecchi di categoria 1;- nella zona 1 o nella zona 21: apparecchi di categoria 1

o di categoria 2;- nella zona 2 o nella zona 22: apparecchi di categoria 1,

di categoria 2 o 3.

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PROCEDURA PER VALUTARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE

• La fase preliminare della valutazione del rischio di esplosione consiste nell’accertare se è possibile escludere la presenza di atmosfere esplosive.

• Un’atmosfera esplosiva dovuta a gas, vapori e nebbie non si può formare se nel luogo:

• - non sono presenti sostanze infiammabili, oppure• - le sostanze infiammabili sono presenti, ma la loro concentrazione in aria

non rientra nei “limiti di infiammabilità”;• - le sostanze infiammabili sono presenti, ma sono a temperatura inferiore

alla “temperatura di infiammabilità”. (per “temperatura di infiammabilità” si intende la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni specifiche normalizzate, esso emette vapori in quantità sufficiente a formare con l’aria una miscela infiammabile).

• La procedura di valutazione del rischio di esplosione va attuata considerando i processi di lavorazione e/o produzione:

• - nelle normali condizioni di funzionamento;• - durante la messa in servizio e fuori servizio;• - a seguito di avarie e stati difettosi prevedibili (malfunzionamento

prevedibile)

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• Per valutare il rischio di esplosione occorre considerare:– la probabilità di formazione e durata (presenza) di

atmosfere esplosive;– la presenza di sorgenti di accensione;– l’entità degli effetti prevedibili dell’esplosione.

• Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva– I luoghi con pericolo di esplosione devono essere

suddivisi in zone, in funzione della probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (classificazioni dei luoghi).

– Al termine di tale procedimento, il luogo viene diviso in zone pericolose (tipo 0, 1, 2, 21, 21, 22) ed in zone non pericolose; nelle prime dovranno essere adottate misure di protezione, tanto più efficaci quanto maggiore è la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva; nelle seconde non sarà necessario alcuna cautela nei confronti dell’esplosione.

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Presenza di sorgenti di accensione Occorre stabilire se, nelle zone pericolose, siano presenti sorgenti di accensione in gradodi innescare l’atmosfera esplosivaPer individuare le potenziali fonti di innesco è opportuno fare riferimento alla norma UNI EN 1127-1 “Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concettifondamentali e metodologia” che elenca le seguenti sorgenti di accensione:superfici calde

(una superficie “è calda” quando può andare in contatto con l’atmosfera esplosiva epresenta una temperatura uguale o superiore a quella di accensione dell’atmosfera esplosiva stessa. La temperatura di accensione di un’atmosfera esplosiva è la minima temperatura alla quale avviene l’accensione di quella atmosfera esplosiva, in condizioni di prova definite).

Alcune superfici sono calde per motivi funzionali, in modo:- permanente, ad esempio radiatori, essiccatori, tubi radianti, ecc.,oppure- temporaneo, quando entrano in funzione e trasformano energia meccanica in calore

per attrito, ad esempio freni, innesti a frizione, ecc. Le parti mobili, ad esempio cuscinetti, premistoppa, passaggi d’albero, ecc., possonodiventare superfici calde in situazioni anomale, ad esempio in mancanza del lubrificante.L’attrito può aumentare in modo vistoso se corpi estranei si introducono tra le parti mobili,oppure se una massa rotante va fuori asse a seguito di un cedimento/guasto.

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• fiamme e gas caldi• scintille di origine meccanica

– Le scintille di origine meccanica possono essere prodotte da attrito, urto o abrasione nel funzionamento normale (es: scintille nella molatura), oppure, in caso di anomalia.

• materiale elettrico– Il materiale elettrico può presentare sorgenti di accensione nel

funzionamento normale, ad es: apertura di un interruttore, o in caso di anomalie, ad es: un morsetto allentato, un guasto d’isolamento, ecc.

• correnti vacanti e di protezione catodica• elettricità statica• fulmine• campi elettromagnetici• ultrasuoni• compressione adiabatica di gas• reazioni esotermiche.

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• Entità degli effetti prevedibili• In teoria, conoscere l’entità dei danni prodotti da

un determinato evento è indispensabile per valutare il rischio associato a quel evento (il rischio è infatti costituito dal prodotto della probabilità che l’evento sfavorevole si verifichi per il danno atteso).

• In pratica, i danni associati ad un’esplosione sono ritenuti sempre elevati e dunque il rischio dipende soprattutto dalla probabilità che avvenga un’esplosione; pertanto, le misure di sicurezza, in genere, prescindono dall’entità del danno che l’esplosione può provocare.

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MISURE CONTRO LE ESPLOSIONI

• -Evitare l’atmosfera• esplosiva• -Prevenzione• -Evitare sorgenti di• accensione efficaci• -Tecniche

• -Soppressione • dell’esplosione

-Scarico dell’esplosione• -Protezione• -Progettazione• resistente all’esplosioneMisure contro l’esplosione -Prevenzione della• propagazione

dell’esplosione

• -Qualificazione del personale• -Formazione del personale• -Istruzioni operative• -Organizzative -Autorizzazioni al lavoro• -Specifiche cautele nella manutenzione• -Segnalazioni delle zone con pericolo • di esplosione• -Controllo e sorveglianza

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MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI

• Misure per prevenire la formazione di atmosfere esplosive

• Sostituzione delle sostanze infiammabili– La misura di protezione più ovvia, ma in molto casi non

applicabile.

• Inertizzazione– L’inertizzazione consiste nel limitare la quantità di ossigeno,

presente nell’aria, al di sotto della concentrazione necessaria per produrre un’atmosfera esplosiva.

– Come sostanze gassose inerti si utilizzano normalmente azoto, biossido di carbonio, gas inerti, ecc.

– Viene utilizzata all’interno di contenitori ed apparecchiature di processo.

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• Impianto di ventilazione– La formazione di atmosfera esplosiva può

essere evitata mediante l’adozione di un idoneo impianto di ventilazione, il quale è efficace sopratutto se è localizzata in prossimità delle sorgenti di emissione.

• Eliminazione delle sorgenti di emissione– L’atmosfera esplosiva può essere evitata

(ridotta), eliminando (o riducendone), per quanto possibile, il grado delle sorgenti di emissione; ad esempio, saldando una tubazione eliminando i giunti di raccordo, ecc.

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• Concentrazione della sostanza al di fuori dei limiti di esplodibilità– Si può realizzare con una idonea ventilazione

in modo da diluire la sostanza infiammabile e ridurne la concentrazione in aria al di sotto del LEL (limite di esplodibilità inferiore).

– All’interno di serbatoi ed apparecchi si può, invece, superare facilmente l’ UEL (limite di esplodibilità superiore); in questi casi, la prevenzione consiste nell’evitare che l’aria possa entrare nel contenitore in quantità tale da riportare la concentrazione entro i limiti di esplodibilità.

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• Temperature delle sostanze al di sotto della temperatura di infiammabilità– La misura di sicurezza consiste nel mantenere le sostanze

infiammabili ad una temperatura adeguatamente inferiore alla loro temperatura di infiammabilità.

• Sistemi di controllo dell’esplodibilità– La misura di sicurezza consiste nell’installare un numero

adeguato di rilevatori di gas in punti opportuni. Si può controllare una sorgente di emissione, interponendo il rilevatore tra questa e l’eventuale sorgente di innesco, oppure controllare il locale in modo che la concentrazione non superi il LEL dell’ambiente.

– Il controllo dell’esplodibilità dell’atmosfera non è applicabile in presenza di emissioni continue (salvo quelle strutturali).

– Il rilevatore deve avere due soglie di intervento: una prima soglia di allarme e una seconda soglia più elevata, che determina automaticamente la disattivazione della sorgente di emissione e/o delle sorgenti di innesco.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva

94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

4. ……………

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5. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “apparecchi” le macchine, i materiali,i dispositivi fissi e mobili, gli organi di comando,la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione;

b) “sistemi di protezione” i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da essa colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome;

c) “componenti” i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;

d) “atmosfera esplosiva” la miscela, in condizioni atmosferiche, in aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga all’insieme della miscela non bruciata;

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126

Art. 2 Requisiti essenziali di sicurezza1. …………..2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di cui all’art. 1,

comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell’allegato II.

Art. 3 Presunzione di conformità1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento,

comprese le procedure di valutazione della conformità prevista dall’art. 6:a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui

all’art. 1, comma 2, corredati dell’attestazione CE di conformità di cui all’allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall’art. 6, comma 3b) i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), corredati

dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 6, comma 3.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126

Art. 4 Immissione in commercio1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in

servizio gli apparecchi,i sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato X o privi della marcatura CE.

2, Non possono altresì essere immessi in commercio o posti in servizio i componenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera c), non corredati della dichiarazione scritta di conformità di cui all’art. 6, comma 3.

Art. 5 Marcatura CE di conformità1. …………….2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi,

sistemi di protezione e dispositivi di cui all’art. 1, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell’allegato II.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI

IN CATEGORIE (ALLEGATO I)

Gruppo di apparecchi Ia) categoria M 1b) categoria M 2

gli apparecchi di queste categorie sonodestinati ai lavori in sotterraneo nelle minieree nei loro impianti di superficie esposti alrischio di sprigionamento di grisù e/o dipolveri combustibili.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI

IN CATEGORIE (ALLEGATO I)Gruppo di apparecchi IIa) categoria 1• gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in

cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

• Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell’apparecchio, e devono essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che:- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno il

livello di sicurezza richiesto sia assicurato da un secondo mezzo indipendente, oppure

- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro il livello di protezione richiesto sia garantito.

• Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all’allegato II punto 2.1.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI

IN CATEGORIE (ALLEGATO I)

b) categoria 2gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi èprobabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori,nebbie o miscele di aria e polveri.I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devonogarantire il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomaliericorrenti, o difetti di funzionamento degli apparecchi. c) categoria 3 gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui visono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per brevetempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele diaria e polveri.Gli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello diprotezione richiesto a funzionamento normale.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E DI SISTEMI DI

PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (ALLEGATO II)

1.0.5. MarcaturaSu ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare inmodo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:• nome ed indirizzo del fabbricante;• marcatura CE (cfr. allegato X, punto A);• designazione della serie o del tipo;• numero di serie (se esiste);• anno di costruzione;• marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex, seguita dal

simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria;• per il gruppo di apparecchi II, la lettera “G” (relativa alle atmosfere

esplosive dovute alla presenza di gas, vapori o di nebbie); e/o• la lettera “D” relative alle atmosfere esplosive dovute alla

presenza di polveri.

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D.P.R. 23 marzo 1998 n° 126REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E DI SISTEMI DI

PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (ALLEGATO II)

Istruzioni per l’usoa) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato

di istruzioni per l’uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura,

……….- Le istruzioni per effettuare senza rischi:

+ la messa in servizio;+ l’impiego;+ il montaggio e lo smontaggio;+ la manutenzione (ordinaria o straordinaria);+ l’installazione;+ la regolazione

- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite;

- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d’uso rivelatisi più probabili in base all’esperienza;

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D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462Art. 1 Ambito di applicazioneCapo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2. Messa in servizio ed omologazione dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in servizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

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D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462

Art. 3. Verifiche a campione 1. L’ISPESL effettua a campione………….

Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni

dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

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D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5. Messa in esercizio ed omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di

esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente in tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni …………sportello unico…. 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro

effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

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Art. 6. Verifiche periodiche – soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

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Capo IVDisposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o

dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:a) esito negativo della verifica periodica;b) modifica sostanziale dell’impianto;c) richiesta del datore di lavoro.

Art. 8. Variazioni relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio

competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

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Capo VDisposizioni transitorie e finali

Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati:

a) gli art. 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547;

b) gli art. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo

decreto. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri

testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

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IMPIANTI ELETTRICI UBICATI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Dal combinato disposto del D.L. 22 giugno 2003 e delD.P.R. n° 462/01 discende che:

Impianti realizzati dopo il 30 giugno 2003 (10.09.03):

È obbligatorio inviare la dichiarazione di

conformità e

richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.

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IMPIANTI ELETTRICI UBICATI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONEDal combinato disposto del D.L. 22 giugno 2003 e del

D.P.R. n° 462/01 discende che:Impianti realizzati prima del 30 giugno 2003 (10.09.03)

a) impianti la cui attività non rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58:È obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se esistente) e richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.

b) impianti la cui attività rientrava nelle tabelle A e B del D.M. 22.12.58I casoNon è mai stato presentato il mod. C:è obbligatorio inviare la dichiarazione di conformità (se esistente) e richiedere l’omologazione alla ASL/ARPA.II casoÈ stato presentato il mod. C, ma non è stata effettuata la verifica dal’ASL/ARPA: sollecitare omologazione dell’impianto alla ASL/ARPA.III casoÈ stato presentato il mod. C, ed è stata effettuata la verifica dall’ASL/ARPA:richiedere la verifica periodica alla ASL/ARPA o Organismi autorizzati dal Ministero delle attività produttive se sono passati due anni dall’ultima verifica, nel caso contrario ricordarsi di richiedere la verifica prima della scadenza dei due anni.

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CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSINORMA CEI EN 60079-10

NORME DI RIFERIMENTO:

CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi pericolosi

CEI 31-35Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10

CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per presenza di gas – Parte 14:

impianti elettrici nei luoghi con pericolo diesplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).

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ANALISI DELLE POSSIBILI SORGENTI DI EMISSIONE (SE)

Sorgente di emissione (SE) è un punto o una parte dell’impianto da cui può essere emessa nell’atmosfera una sostanza infiammabile con modalità tali da originare un’atmosfera esplosiva.La presenza nell’atmosfera di miscela in aria di una sostanza infiammabile sotto forma di gas o vapore, in condizioni atmosferiche normali, è dovuta alle possibili sorgenti di emissione (SE) di detta sostanza presenti nel luogo.

La Norma CEI 60079-10 considera tre gradi di emissioni delle SE: Emissione di grado continuo: emissione continua o che può

avvenire per lunghi periodi; Emissione di primo grado: emissione che può avvenire

periodicamente o occasionalmente durante il funzionamento normale;

Emissione di secondo grado: emissione che non è prevista durante il funzionamento normale e che se avviene è possibile solo poco

frequentemente.Le emissioni di grado continuo e di primo grado sono emissioni

previstedurante il funzionamento normale, quindi possono esseregeneralmente definite sia come durata sia come frequenza diemissione.

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Determinazione del tipo di zona (0,1,2)In relazione alla frequenza di formazione ed alla permanenza di un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas o vapori di una sostanza infiammabile, i luoghi pericolosi sono classificati nelle seguenti zone:

Zona 0 luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva per la

presenza di gas o vapori;Zona 1 luogo dove è possibile sia presente, durante il funzionamento normale, un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas o vapori;Zona 2 luogo dove non è possibile sia presente

un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas o vapori durante il funzionamento normale, o, se ciò avviene, è possibile sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo.

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CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE INFIAMMABILIDati del Isobutano- Densità relativa all’aria: 2,01 - Massa molare massima: M = 58,12 kg / kmol- Limite inferiore di esplodibilità: LEL = 1,80 ( %vol.) =

0,0435 kg / m3

- Temperatura di infiammabilità: 0 °C- Temperatura di ebollizione, 0 °C- Pressione atmosferica: Pa = 101.325 Pa- Pressione assoluta all’interno

del sistema di contenimento: Pass = …………….Pa (sistema di contenimento)

- Gruppo delle custodie elettriche: IIA- Temperatura di accensione: 460 °C- Classe di temperatura: T1

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Caratteristica della ventilazione

- luogo esterno

- ventilazione naturale

- velocità dell’aria all’interno 0,5 m/s

- fattore di efficacia (f) 2

- disponibilità della ventilazione buona

- temperatura interna (Ta) 293 K (20 °C)

- pressione atmosferica 101325 Pa

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Caratteristica delle sorgenti di emissione

Lungo la tubazione sono installate raccordi, valvole, che possono emettere continuamente quantità molto limitate di gas naturale (emissioni strutturali) e una quantità maggiore in caso di guasto: possono essere pertanto considerate presenti SE con grado di emissione continuo e secondo.

Emissioni di grado continuo Non sono state prese in considerazione le emissioni di grado continuo (strutturali) in quanto, con impianto nuovo, sono trascurabili.

Emissioni di grado secondoTutte le emissioni di secondo grado sono state considerate rappresentate dal guasto di una valvola; per la portata di emissione in caso di guasto viene considerato un foro di emissione di 0,25 mm2.