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AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 2 DELLA PROVINCIA DI BARI (Comuni di: Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) Gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana codice identificativo gara (CIG) n.59654057EE F.A.Q. Richiesta di chiarimenti e relative risposte Quesito 1: si chiede di illustrare più dettagliatamente in quale modo dovranno essere suddivisi i requisiti di natura economico finanziaria (8.2) e tecnico professionale (8.3) richiesti dal Disciplinare di Gara nell’eventualità della partecipazione di più ditte riunite in costi tuendo RTI orizzontale, dal momento che la Sentenza del CdS citata negli articoli riportati si limita a specificare la obbligatorietà dell’indicazione della suddivisione dei servizi al fine di permettere alla S.A. una corretta verifica dei requisiti in capo alle singole aziende. Le recenti modifiche apportate all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 ed ai Regolamenti attuativi, inoltre, impongono alla S.A. di indicare le percentuali di attribuzione dei requisiti all’interno delle ATI orizzontali in regime di “appalto di servizi”. Risposta: la questione interpretativa è stata affrontata dall’Autorità, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, nel senso che: “Per quanto concerne i servizi e le forniture, l’art. 37, comma 4, del Codice prevede solo che debbano essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito delle modifiche apportate al comma 13 dell’art. 37 dall’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135), infatti, l’obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i lavori pubblici. L’obbligo di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve ri tenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta, nonché a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate”. Nel caso di appalti di servizi deve infatti essere applicato l’art. 275, secondo comma, del D.P.R. 207/2010, che stabilisce per i raggruppamenti temporanei di imprese, «il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ». Come recentemente stabilito dal T.A.R. Campania Napoli, con riguardo all’appalto di servizi, «la concreta determinazione della soglia minima dei requisiti di qualificazione in capo alle mandanti è rimessa alla lex specialis, ferma restando la necessità che l’impresa mandataria, in linea con il ruolo preminente che riveste all’interno del raggruppamento (in quanto rappresentante dell’associazione e interlocutrice diretta dell’amministrazione) assuma la quota maggioritaria dell’appalto, previa corrispondente partecipazione nel raggruppamento» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2013, n. 5890; nello stesso senso cfr. parere n. 13 dell’8 febbraio 2012 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici). Va poi evidenziato che il comma 9, dell’articolo 12, del decreto legge n.47/2014, ha modificato il comma 2 dell’articolo 92, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, che disciplina i requisiti dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ex articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice, di tipo orizzontale stabilendo di sopprimere nel testo vigente il riferimento all’”importo dei lavori” con

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AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE A.R.O. 2 DELLA PROVINCIA DI BARI

(Comuni di: Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari)

Gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di

igiene urbana

codice identificativo gara (CIG) n.59654057EE

F.A.Q. – Richiesta di chiarimenti e relative risposte

Quesito 1: si chiede di illustrare più dettagliatamente in quale modo dovranno essere suddivisi i requisiti di

natura economico finanziaria (8.2) e tecnico professionale (8.3) richiesti dal Disciplinare di Gara

nell’eventualità della partecipazione di più ditte riunite in costituendo RTI orizzontale, dal momento che la

Sentenza del CdS citata negli articoli riportati si limita a specificare la obbligatorietà dell’indicazione della

suddivisione dei servizi al fine di permettere alla S.A. una corretta verifica dei requisiti in capo alle singole

aziende. Le recenti modifiche apportate all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 ed ai Regolamenti attuativi, inoltre,

impongono alla S.A. di indicare le percentuali di attribuzione dei requisiti all’interno delle ATI orizzontali in

regime di “appalto di servizi”.

Risposta: la questione interpretativa è stata affrontata dall’Autorità, con la Determinazione n. 4 del 10

ottobre 2012, nel senso che: “Per quanto concerne i servizi e le forniture, l’art. 37, comma 4, del Codice

prevede solo che debbano essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito delle modifiche apportate al comma

13 dell’art. 37 dall’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di

conversione 7 agosto 2012, n. 135), infatti, l’obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale solo per i

lavori pubblici. L’obbligo di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve ritenersi

assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il

riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota

di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura

complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad

assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta, nonché a consentire

l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese

raggruppate”. Nel caso di appalti di servizi deve infatti essere applicato l’art. 275, secondo comma, del

D.P.R. 207/2010, che stabilisce per i raggruppamenti temporanei di imprese, «il bando individua i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento,

nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».

Come recentemente stabilito dal T.A.R. Campania Napoli, con riguardo all’appalto di servizi, «la concreta

determinazione della soglia minima dei requisiti di qualificazione in capo alle mandanti è rimessa alla lex

specialis, ferma restando la necessità che l’impresa mandataria, in linea con il ruolo preminente che riveste

all’interno del raggruppamento (in quanto rappresentante dell’associazione e interlocutrice diretta

dell’amministrazione) assuma la quota maggioritaria dell’appalto, previa corrispondente partecipazione nel

raggruppamento» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2013, n. 5890; nello stesso senso cfr.

parere n. 13 dell’8 febbraio 2012 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici). Va poi evidenziato che il

comma 9, dell’articolo 12, del decreto legge n.47/2014, ha modificato il comma 2 dell’articolo 92, del

Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, che disciplina i requisiti dei

raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ex articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice,

di tipo orizzontale stabilendo di sopprimere nel testo vigente il riferimento all’”importo dei lavori” con

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riguardo alle predette percentuali minime dei requisiti. Il testo riformulato dell’articolo 92 comma 2

stabilisce che “Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i

consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,

lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o

da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente

stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara…”. Si

rammenta però che l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 fa parte del capitolo denominato “CAPO IV - Soggetti

abilitati ad assumere lavori” e quindi si riferisce pur sempre ad appalti di “lavori” e non a “servizi”. Nel caso

di appalti di servizi, a fronte della scarsa chiarezza normativa, la stazione appaltante non ha quindi imposto

una percentuali minima di possesso dei requisiti in capo alle imprese mandanti ma vale il principio di

eterointegrazione legale delle clausole del contratto. La lex specialis va quindi interpretata nel senso di avere

comunque prefissato oltre che un livello di qualificazione, anche una sostanziale corrispondenza tra livello di

partecipazione ed esecuzione delle prestazioni della mandataria in misura maggioritaria rispetto alle

mandanti.

Quesito 2: per quanto riguarda lo specifico dei requisiti richiesti a dimostrazione di capacità tecnico-

professionale, si richiede conferma che quanto indicato al punto 8.3 paragrafo a) e b), possa essere

soddisfatto da una qualunque delle Società partecipanti ATI (mandataria o mandante).

Risposta: il disciplinare di gara chiarisce che "in caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui al

precedente punto devono essere posseduti dalla mandante oppure nel suo complesso dal consorzio o

dall'associazione temporanea d'impresa" poiché ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV, n.

435 del 14.02.2005 “… in caso di partecipazione alla gara - indetta per la aggiudicazione di appalto di

servizi - di imprese riunite in associazione temporanea, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici

di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati

mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che

devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata)…”. Tali requisiti tecnici, a differenza dei

requisiti soggettivi, possono essere quindi ritenuti frazionabili ai sensi del Parere n.107 del 21/05/2014 (si

veda http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5808) in cui

l’ANAC afferma che “La giurisprudenza ha chiarito che dalla non frazionabilità non può in alcun modo

desumersi, quando si tratti di requisiti oggettivi, la circostanza per cui il requisito debba essere posseduto

da ciascuna delle imprese raggruppate. Al contrario, se uno dei concorrenti possiede il requisito (oggettivo)

deve ritenersi che esso vada a qualificare tutto il raggruppamento se si vuole scongiurare una inammissibile

moltiplicazione dei requisiti. I giudici hanno quindi ritenuto che “La non frazionabilità del requisito dei

servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba

possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del

raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che

tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento” (cfr. TAR Puglia

Bari, I, 24 gennaio 2013, n. 81). Orbene, non vi è dubbio che, come per l’avvalimento cosiddetto plurimo o

frazionato, la Stazione appaltante gode di una riserva di discrezionalità che le consente di stabilire se

alcuni requisiti di partecipazione siano o meno frazionabili… Si rammenta, tuttavia, che i cd “servizi di

punta” (art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento) ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del Regolamento non

sono frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno dei due “servizi di punta”

richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del

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raggruppamento”. Si evidenzia quindi che i requisiti di cui al punto 8.3 lett. a) e b) devono essere posseduti

interamente dalla mandataria oppure nel suo complesso, dal consorzio o dall'associazione temporanea di

impresa anche se una sola impresa li possiede per intero.

Quesito 3: infine si chiede conferma che il sopralluogo delle aree oggetto del servizio dovrà essere eseguito

spontaneamente dai singoli concorrenti e che non verrà rilasciata certificazione dalla Stazione Appaltante:

pertanto in sede di Documentazione di Gara dovrà essere prodotta unicamente autodichiarazione di avvenuta

presa visione dei luoghi ai sensi della normativa vigente.

Risposta: Come previsto nel bando di gara al punto IV.4 lettera d) l’impresa deve inserire nel plico A –

“Documentazione di amministrativa“ la propria autodichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto di

appalto e tale presa visione dei luoghi oggetto di appalto può essere effettuata autonomamente dall'impresa

partecipante.

Quesiti e risposte (R)

1) DTP del Comune di BINETTO: all’art. 3 (oggetto del servizio), punto 6 dei servizi opzionali viene

riportato ”Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione quantificando i costi per ogni singolo intervento

come specificato all’art. 25”…..; Non trovando alcun art. 25 all’interno del documento suddetto, si

chiede conferma se l’articolo di riferimento in realtà è l’art. 21.

R: Si conferma che l’articolo di riferimento è l’art. 21.

2) DTP del Comune di BITRITTO: nell’allegato 4 (pianta organica) pagg.67-68, la tabella relativa

all’elenco del personale, risulta in gran parte illeggibile; si chiede pertanto una copia chiara e leggibile di

tale elenco.

R: La stazione appaltante si impegna a richiedere l'elenco del personale in servizio nei comuni di Bitritto in

formato maggiormente leggibile.

3) DTP del Comune di GIOVINAZZO: nell’allegato 4 (pianta organica) si chiede se il personale di cui a

pag. 71, in forza al Comune, dovrà essere assunto dall’I.A. o rimarrà alle dipendenze del Comune.

R: Il personale dovrà essere assunto dall’I.A.

4) DTP di tutti i Comuni: all’art. 9 vengono riportate le forniture in usufrutto; si chiede di sapere se tali

attrezzature sono già nella disponibilità dei Comuni o se la società deve tenere conto, nel proprio conto

economico, dell’acquisto delle stesse con il conseguente storno nel momento in cui saranno nella

disponibilità del comune, e chi deve provvedere al loro acquisto all’avvio del servizio.

R: Le forniture in usufrutto sono in via di acquisizione. All’avvio del servizio tali forniture saranno quindi

già disponibili.

5) I valori economici riportati all’art. 14 pag. 16 del CSA riporta l’importo di € 118.934.134,34 non

riscontrando in nessuna delle tabelle allegate; è da considerare un refuso?

R: Nell’art. 14 per mero refuso si riporta il dato corretto per i servizi base nella tabella (€ 120.110.250,23)

ma non nel testo che precede la tabella (€118.934.134,34). Il dato corretto è chiaramente quello di €

120.110.250,23 riportato anche nel disciplinare bando di gara.

6) Il totale relativo all’ultima colonna della tabella di pag. 19 (Costo totale del 2° anno sottoposto a ribasso)

risulta errato in quanto, la somma dei valori riportati in colonna è pari ad € 13.116.023,46 e non ad €

13.115.068,28 così come indicato; è da considerare un refuso?

R: Nell’art. 14 per mero refuso si riporta il dato corretto per i servizi base nella tabella di pag. 19 per i singoli

Comuni ma non nel valore totale della tabella (€ 13.115.068,28). Il dato corretto è chiaramente quello di €

13.116.023,46.

7) Inoltre a pag. 18 secondo comma del CSA, non risulta chiaro l’indicazione del valore a base d’asta di €

114.813.204,34 non essendo tale valore riscontrabile in nessun’altra parte del Capitolato; tale importo è

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inspiegabilmente identico a quello presente nel Capitolato Speciale d’Appalto per l’ARO BA/5 (pag. 17

del CSA ARO BA/5); è da considerare un refuso?

R: Nell’art. 14 per mero refuso non sono state cancellate le frasi seguenti che non vanno quindi prese in

considerazione “Il valore massimo dei servizi opzionali risulta pari a € 10.437.564,03

(diecimilioniquatrocentotrentasettemilacinquecentosessantaquattra/03) I.V.A. esclusa di cui al massimo €

113.083,18 (centotredicimilaottantatre/18) IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti, ricompresi nel

valore complessivo e non soggetti a ribasso. Il valore a base d’asta complessivo relativo ai servizi base

ed ai servizi opzionali è quindi pari a € 114.813.204,34

(centoquattordicimilioniottocentotredicimiladuecentoquattro/34) I.V.A. esclusa di cui € 1.243.914,96

(unmilioneduecentoquarantatremilanovecentoquattordici/96) IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti,

ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso.”

8) Secondo quanto indicato nei vari DTP l’I.A. dovrà provvedere all’installazione di coperture semisferiche

sui cestini esistenti e che dovrà provvedere alla sostituzione dei cestini non idonei in modo da lasciare

inalterato il numero iniziale dei cestini; si chiede di conoscere quindi, per ogni Comune, il numero

iniziale dei cestini.

R: La stazione appaltante si impegna a richiedere l'elenco aggiornato del numero di cestino per ogni comune

dell’ARO.

Quesiti e risposte (R)

1) Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13 febbraio 2014 (G.U. 11/03/2014) stabilisce i criteri

ambientali minimi da rispettare per l’affidamento del servizio di gestione di rifiuti urbani. Al punto

3.3.4. di tali criteri sono previste le … “informazioni agli offerenti”…, E’ opportuno quindi, che la

Stazione Appaltante…”per consentire un’offerta il più attenta possibile alla situazione ed alle

esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del servizio da parte

dell’appaltatore”… fornisca, nei documenti di gara, dati il più possibile aggiornati (…)”. In

particolare, nei documenti di gara devono essere fornite una serie di informazioni, tra cui numero,

tipologia e localizzazione delle utenze iscritte al tributo/tariffa sui rifiuti che invece mancano del

tutto negli atti di che trattasi. I soli dati forniti dal Piano Industriale, riguardano la popolazione totale

e numero di famiglie (solo quest’ultimo dato è relativo al 2011) Si chiede pertanto, di aggiornare

tutti i Disciplinari Tecnici Prestazionali con quanto prescritto dal citato Decreto. In particolare di

fornire i dati aggiornati relativi alle utenze domestiche e non domestiche e con riferimento alle

prime, i civici, le utenze per civico e la localizzazione, almeno per macro aree.

R: Si deve innanzitutto evidenziare che il succitato decreto specifica che solo l’opportunità e non pone

vincolo alcuno alla stazione appaltante in merito all’obbligo di fornire le suddette informazioni. Il

disciplinare di gara specifica infatti al punto IX.B che l’impresa offerente deve operare un “puntuale

sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto

del servizio”. La stazione appaltante, per favorire un attenta predisposizione del progetto-offerta, si

impegna comunque a richiedere tali informazioni aggiuntive senza però poterne garantire l’acquisizione

in tempo brevi.

2) L’art. 7 del DTP dei Comuni di BINETTO, BITETTO, MODUGNO, PALO DEL COLLE,

SANNICANDRO DI BARI, ….”zona rurale e case sparse.”…non prevede il servizio di raccolta della

frazione organica, con la precisazione nella descrizione sintetica, che la raccolta della frazione organica

umida…”non è attivata poiché in queste zone risulta preferibile puntare al compostaggio

domestico”….Tuttavia nell’art.10 (raccolta della frazione organica) viene riportato che…”per le case

sparse e le frazioni l’esposizione dei mastelli o bidoni per tale raccolta, dovrà avvenire entro le ore 10:00

oppure entro un altro orario concordato con A.C. ed il turno di raccolta potrà essere mattutino o

pomeridiano”….. Si richiede pertanto se la raccolta, per le zone rurali/case sparse, è da svolgere con

mastelli o bidoni o da non effettuarsi poiché occorre puntare sul compostaggio domestico…

R: Si precisa ulteriormente che nelle case sparse della zona rurale la raccolta dell’organico non dovrà essere

effettuata.

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3) Nell’art. 7 del DTP del Comune di SANNICANDRO DI BARI, viene specificato che “…nella zona

perimetrata dalla tav. 1 allegata al presente disciplinare per il servizio in turno notturno, l’esposizione dei

mastelli o bidoni del residuo, umido, carta e plastica da parte delle utenze domestiche dovrà avvenire

dopo le ore 21:00 ed entro le 23:00 e la raccolta da parte dell’I.A. dovrà terminare entro le 7:00 del giorno

successivo. Per il resto del territorio comunale l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire alle

8:00. Per le case sparse l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire entro le 9:00”. Al contrario

negli artt. 9-10-11-13 si indica che per la stessa zona e lo stesso turno ”… la raccolta da parte dell’I.A.

dovrà terminare entro le 8:00 del giorno successivo. Per il resto del perimetro comunale individuato

nella tavola 1 l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire entro le 9:00 o in altro turno di lavoro

concordato con l’A.C. Per le case sparse e le frazioni l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire

entro le 10:00 oppure entro un altro orario concordato con A.C.”. Si chiede quindi di conoscere quale

delle due modalità bisogna considerare.

R: Si precisa che la frase presente unicamente nel DTP di Sannicandro “…nella zona perimetrata dalla tav. 1

allegata al presente disciplinare per il servizio in turno notturno, l’esposizione dei mastelli o bidoni del

residuo, umido, carta e plastica da parte delle utenze domestiche dovrà avvenire dopo le ore 21:00 ed

entro le 23:00 e la raccolta da parte dell’I.A. dovrà terminare entro le 7:00 del giorno successivo. Per il

resto del territorio comunale l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire alle 8:00. Per le case

sparse l’esposizione dei mastelli o bidoni dovrà avvenire entro le 9:00” costituisce naturalmente refuso e

non deve quindi essere considerata, Vanno invece considerato le specificazioni contenute negli artt. 9-10-

11-13.

4) Nei vari DTP per tutti i contenitori da fornire alle utenze, viene espressamente indicato che devono essere

“impilabili”. Poiché la fornitura dei contenitori alle utenze sarà di diversa volumetria, si chiede se

debbano essere impilabili anche i contenitori aventi volumetrie diverse o solo quelli aventi stessa

volumetria.

R: Devono essere impilabili tutti i mastelli forniti, anche quello dell’umido di minori dimensioni che

all’interno delle abitazione potrà essere posto in cima agli altri mastelli impilabili di maggiore volumetria.

Quesiti e risposte (R)

1) A pag. 31 del Disciplinare di Gara, nella tabella elementi di valutazione e relativi punteggi da

attribuire all’offerta tecnica, vengono assegnati 3 punti per i “…servizi integrativi non previsti nel

Capitolato Speciale D’Appalto tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all’art. 18

del Capitolato Speciale D’Appalto (…)”. L’art. 18 del Capitolato Speciale D’Appalto riguarda “…la

revisione del prezzo contrattuale...” e nulla è previsto in relazione agli obiettivi da conseguire per il

l’attribuzione del suddetto punteggio. Si chiede quindi di chiarire quanto su esposto.

R: A pagina 31 del disciplinare di gara per mero refuso ci si riferisce all’art. 18 mentre il riferimento corretto

è all’art. 20.

2) A pag. 31 del Disciplinare di Gara, nella tabella elementi di valutazione e relativi punteggi da attribuire

all’offerta tecnica, vengono assegnati 7 punti per …” l’attivazione gratuita dei servizi opzionali, di servizi

di rimozione dei rifiuti urbani e speciali abbandonati (punto 1 servizi opzionali)...”. L’art. 2 punto 1) del

CSA relativo ai servizi opzionali, fa riferimento ai servizi di raccolta del verde e nulla è previsto per la

rimozione dei rifiuti urbani speciali abbandonati. Si chiede quindi di chiarire su quanto esposto

R: Nell’art. 2 del CSA al punto 2 dei servizi opzionali si fa riferimento alla “rimozione rifiuti rinvenuti in siti

interessati da abbandoni occasionali di rifiuti sul territorio interessato distinte in tre classi di quantitativi

(fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc)”. Risulta quindi chiaro che ci si riferisce a tale punto dell’art. 2

quando si parla di “rimozione dei rifiuti urbani e speciali abbandonati” a pag. 31 del disciplinare di gara.

3) A pag. 31 del Disciplinare di Gara, nella tabella elementi di valutazione e relativi punteggi da attribuire

all’offerta tecnica, vengono assegnati 7 punti per...“ l’attivazione di ulteriori servizi opzionali (diversi da

quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati) indicati all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto”…..L’art. 1

del CSA non indica servizi opzionali. Si chiede quindi di chiarire quanto su esposto

R: L’elenco di massima dei servizi opzionali è riportato nell’art. 2 del CSA. Risulta quindi chiaramente che

quando a pag. 31 del disciplinare di gara si parla di “ulteriori servizi opzionali (diversi da quelli di

rimozione dei rifiuti abbandonati)” ci si riferisce a quelli elencati nell’art, 2 del CSA.

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4) A pag. 31 del Disciplinare di Gara, nella tabella elementi di valutazione e relativi punteggi da attribuire

all’offerta tecnica, vengono assegnati 4 punti per…” l’attivazione di ulteriori servizi di derattizzazione e

disinfestazione indicati all’art.24 dei DTP…” Si chiede se per l’attribuzione di tali punti è sufficiente

espletare i servizi di derattizzazione e disinfestazione previsti all’art.24 o se si devono considerare

ulteriori servizi rispetto a quelli previsti nel predetto articolo.

R: Per concorrere all’assegnazione del suddetto punteggio massimo è necessario quantificare e dettagliare le

modalità di espletamento di tale servizio nei vari Comuni dell’ARO secondo le prescrizioni riportate

nell’art. dei DTP tenendo altresì conto dei servizi di derattizzazione e disinfestazione già inclusi nei

servizi base per i Comuni di Bitetto e Bitritto e dettagliati nell’art.22 dei rispettivi DTP.

5) Infine, ove la Ditta intenda offrire il servizio di rimozione e trasporto dei reflui abbandonati (servizi

opzionali 2,3,4 e 5), i costi di smaltimento di tali rifiuti sono a carico dell’Amministrazione Comunale o

della Ditta?

R: I costi di smaltimento, come indicato nell’art. 21 del C.S.A., saranno a carico delle singole

Amministrazioni comunali.

Quesiti e risposte (R)

1) All’art. 32 del CSA, (mezzi e attrezzature) si riporta “…l’I.A. si impegna a utilizzare esclusivamente

attrezzatura e mezzi nuovi”; lo stesso articolo stabilisce che per ogni automezzo deve essere indicato

l’anno di immatricolazione e che entro sei mesi dall’avvio dei servizi, la totalità di essi dovrà essere

immatricolata in data successiva al primo gennaio 2014. Sulla base di quanto innanzi indicato, si

suppone che si può disporre anche di mezzi usati, immatricolati in data successiva al primo gennaio

2014 e non nuovi come richiesto all’inizio dell’articolo. Si chiede di chiarire quanto su esposto.

R: La data del primo gennaio va considerata mero refuso poiché l’I.A. dovrà utilizzare esclusivamente

attrezzatura e mezzi nuovi a partire dal sesto mese successivo alla stipula del contratto o dell’avvio dei

servizi. Si specifica che solo nel periodo transitorio (ovvero dall’avvio dei servizi fino al trascorrere dei

primi sei mesi), si possano impiegare mezzi senza vincolo di immatricolazione e di classe ambientale.

2) Con riferimento al contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”, relativamente alle 350 pagine formato A4

di cui si deve comporre la relazione tecnica, si chiede se:

le schede dei mezzi e delle attrezzature sona da considerarsi incluse nel computo delle 350;

le schede, stampate fronte/retro, sono da considerarsi come1 o 2 pagine;

le tavole, in formato massimo A1, sono incluse o meno nel computo delle 350 pagine ed in

quest’ultimo caso indicare se le stesse corrispondono ad 1 o più pagine formato A4.

R: si precisa che gli eventuali elaborati cartografici in formati diversi dall'A4 e/o i depliants illustrativi

forniti dai produttori di mezzi ed attrezzature saranno contabilizzati nel computo delle 350 pagine previste

per l'elaborato tecnico quali multipli del formato A4. Se ad esempio viene allegato un formato A3 questo

verrà conteggiato come 2 fogli A4 mentre un formato A2 verrà conteggiato come 4 fogli A4

Quesiti e risposte (R)

1) A pagina 25 del Disciplinare Tecnico Prestazionale del Comune di Giovinazzo, relativamente allo

spazzamento manuale, si riporta che si dovrà garantire la presenza di “…almeno due operatori di II

livello….per un totale di 7.508 ore/anno (quattro operatori per 6 ore di lavoro al giorno per 6 giorni la

settimana…”; Inoltre, nella tabella successiva è richiesto per il centro storico, lo spazzamento 7 giorni

alla settimana. Tanto premesso, si chiede di sapere se bisogna garantire la presenza di due o quattro

operatori di II livello e si evidenzia che, dallo sviluppo del calcolo delle ore/annuo riportato, lo stesso

risulta quantificato su 6 giorni a settimana, in evidente contrasto con quanto richiesto per il centro storico

(7/7); Si chiede quindi di chiarire se il servizio di spazzamento nel centro storico deve essere effettuato

6/6 gg oppure 7/7 gg e in quest’ultimo caso di correggere il relativo canone annuo.

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R: Il servizio di spazzamento nel centro storico deve essere effettuato con frequenza giornaliera (7/7) ed il

relativo canone è stato calcolato tenendo conto dell’esigenza di considerare anche un monte ore festivo.

Per il dimensionamento dei servizi di spazzamento manuale bisogna considerare il monte ore/anno ed

anche le frequenze minime di intervento stabilite in ogni DTP. L’impresa concorrente deve individuare

come suddividere tale monte ore tra centro storico, centro urbano e zona industriale ed artigianale in

modo da rispettare la frequenza minima di spazzamento indicata in tabella. Spetta all’impresa concorrente

individuare inoltre eventuali ulteriori necessità (ad es. servizi domenicali) per i quali può proporre servizi

integrativi per concorrere al relativo punteggio previsto al punto 15.3 del disciplinare di gara (5 punti).

2) A pag. 302 del Piano industriale, con riferimento al servizio di spazzamento da svolgere nel Comune di

Giovinazzo, vengono quantificate le ore per lo spazzamento manuale nel centro urbano (escluso il centro

storico) in 5361,1 ore/anno. Questo monte ore annuo corrisponde a n.3 operatori impiegati per 6 ore al

giorno per 6 giorni alla settimana. Tale forza lavoro (n.3 operatori) appare decisamente sottostimata

rispetto all’estensione del territorio da spazzare (tutto il centro urbano di Giovinazzo escluso il centro

storico). Si chiede pertanto di verificare e di comunicare i criteri che hanno portato a tale quantificazione,

ed in particolare il carico di lavoro per operatore a turno.

R: Nei documenti di gara viene chiaramente esplicitato che, per la quantificazione del monte ore minimo da

garantire per i vari servizi, l’I.A. deve riferirsi ai DTP di ciascun comune dell’ARO BA2 e non al Piano

Industriale che non teneva conto delle ulteriori risorse messe a disposizione dei Comuni grazie ai

finanziamenti regionali e/o provinciali. La domanda sui carichi di lavoro previsti nel Piano Industriale

non risulta quindi pertinente.

3) L’art.24 del DTP del Comune di Giovinazzo riporta, tra gli altri servizi, il servizio di spazzamento e

lavaggio del lungomare e del litorale (minimo 64 h/anno) e di pulizia delle spiagge, da effettuare

quotidianamente nei mesi di luglio e agosto e 3 volte alla settimana nel resto dell’anno. Nella tabella

riepilogativa di pag.302 del Piano Industriale, tali servizi non vengono menzionati. Si chiede pertanto se

tali servizi sono obbligatori e nel caso in cui lo fossero, il motivo per cui non sono stati quantificati e

computati nei costi dei servizi di cui a pag. 302 del Piano Industriale ed inoltre, il canone annuo

comprende tali servizi? In che maniera sono stati quantificati?

R: Come già chiarito nel quesito precedente nei documenti di gara viene chiaramente esplicitato che, per la

quantificazione del monte ore minimo da garantire per i vari servizi, l’I.A. deve riferirsi esclusivamente ai

DTP di ciascun comune dell’ARO BA2 e non al Piano Industriale che non teneva conto delle ulteriori

risorse messe a disposizione dei Comuni grazie ai finanziamenti regionali e/o provinciali. La domanda sui

carichi di lavoro previsti nel Piano Industriale non risulta quindi pertinente.

4) All’art. 20 del DTP del Comune di Palo del Colle, (raccolta e spazzamento rifiuti provenienti dai

mercati), vengono quantificate 1877 ore/anno per il servizio di pulizia dei mercati. Vengono citati i

mercati esistenti ma, per nessuno di essi, vengono comunicati i posteggi alimentari o non alimentari. Si

chiede pertanto:

a) come sono state determinate le ore necessarie? (è evidente per esempio che, un mercato di un solo

posteggio necessita di una forza lavoro inferiore rispetto ad un mercato con 200 posteggi, ma è

altrettanto chiaro ed evidente che per sviluppare una corretta elaborazione del progetto, anche questo

dato relativo ai posteggi alimentari e non, deve essere noto.)

b) come va dimensionato e quantificato tale servizio in mancanza dei suddetti dati?

Tutto ciò appare ancora più paradossale alla luce della normativa vigente (DMA 13/02/2014), che

impone alle S.A. di fornire le informazioni agli offerenti al fine di “consentire un’offerta il più attenta

possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del

servizio da parte dell’appaltatore” (cfr. punto 3.3.4 citato Decreto).

R: Per il dimensionamento dei servizi relativi ai mercati è stato considerato un monte ore minimo che

l’amministrazione comunale, sulla base della propria esperienza, ritiene necessario. La richiesta appare

però paradossale se si considera che la Lombardi Ecologia sta svolgendo il servizio di pulizia dei mercati

nel Comune di Palo del Colle ma dichiara di non conoscere le caratteristiche dei mercati in cui svolge il

servizio. Il progettista avrebbe però potuto almeno effettuare una semplice ricerca nel sito

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http://confesercentifg.it/mercati_puglia/bari/Bari.pdf per ottenere i dati richiesti alla stazione appaltante e

che non è in grado di chiedere alla propria azienda.

5) A pag. 25 DTP del Comune di Bitetto si richiede lo spazzamento manuale della zona industriale;

Nell’elaborato grafico allegato, viene riportato il centro storico, il centro abitato ma non viene riportata

la zona industriale. Si chiede quindi, di fornire l’adeguata planimetria riportante l’estensione della zona

industriale di Bitetto;

R: Si evidenzia innanzitutto che il disciplinare di gara al punto IX B prevede espressamente che i soggetti

partecipanti debbano dichiarare “la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come

rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate ai disciplinari tecnici

prestazionali – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed

extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio.” Il sopralluogo del territorio, in una

procedura di gara che non prevede semplicemente il massimo ribasso ma la presentazione di un offerta

tecnica in cui l’operatore potrà evidenziare la perfetta conoscenza del territorio dell’ARO BA/5, risulta

quindi chiaramente in capo ai soggetti partecipanti. Si precisa inoltre che per quanto riguarda il servizio

da svolgere nella zona industriale l’impresa concorrente deve individuare come suddividere il monte ore

tra centro urbano e zona industriale ed artigianale in modo da rispettare la frequenza minima di

spazzamento indicata in tabella.

6) A pag. 24 del DTP di Bitetto, viene riportato un monte ore annuo per il servizio di spazzamento

manuale, pari a 3754 ore anno per un operatore di II livello. Confrontando tale dato con quelli riportati

nella tabella di pag. 302 si evince che, di tale monte ore annuo, metà è destinato al centro storico e l’altra

metà al restante centro urbano. Sulla base di quanto indicato di desume che, un solo operatore dovrebbe,

ogni giorno, provvedere a spazzare manualmente metà centro urbano, con un carico di lavoro superiore

del 400-500% rispetto agli standard di progettazione (se così fosse un solo operatore dovrebbe svolgere

la stessa mole di lavoro svolta da 4-5 suoi colleghi). Si chiede di chiarire le modalità di calcolo del monte

ore riportato.

R: Come già chiarito per il dimensionamento dei servizi di spazzamento manuale bisogna considerare

esclusivamente il monte ore/anno ed anche le frequenze minime di intervento stabilite in ogni DTP.

L’impresa concorrente deve individuare come suddividere tale monte ore tra centro storico, centro urbano

e zona industriale ed artigianale in modo da rispettare la frequenza minima di spazzamento indicata in

tabella. Si rammenta inoltre che viene previsto anche uno spazzamento meccanizzato di cui si deve tenere

conto nella fase di dimensionamento complessiva dei servizi di spazzamento.

7) Nel DTP del Comune di Sannicandro a pag. 25 si richiede lo spazzamento manuale della zona

industriale. Nell’elaborato grafico allegato viene riportato il centro storico, il centro abitato ma non viene

riportata la zona industriale. Si chiede quindi di fornire l’adeguata planimetria riportante l’estensione

della zona industriale di Sannicandro.

R: Si rimanda al quesito ed alla risposta al quesito n.5 della richiesta chiarimenti n.5 (prot. n.55582 del

28.11.2014) che affronta la stessa tematica.

8) Nel DTP di Sannicandro, a pag. 24, viene riportato un monte ore annuo per il servizio di spazzamento

manuale, pari a 4693 ore anno per un operatore di II livello. Confrontando tale dato con quelli riportati

nella tabella di pag. 303 si evince che di tale monte ore annuo 1877 ore/anno sono destinate al centro

storico e 2816 al restante centro urbano. Sulla base di quanto indicato si desume che 1,5 operatori

dovrebbero, ogni giorno, provvedere a spazzare manualmente metà centro urbano, con un carico di

lavoro per singolo operatore superiore del 400-500% rispetto agli standard di progettazione (un solo

operatore dovrebbe svolgere la stessa mole di lavoro svolta da 4-5 suoi colleghi). Si chiede di chiarire le

modalità di calcolo del monte ore riportato.

R: Come già chiarito nel quesito precedente nei documenti di gara viene chiaramente esplicitato che, per la

quantificazione del monte ore minimo da garantire per i vari servizi, l’I.A. deve riferirsi esclusivamente ai

DTP di ciascun comune dell’ARO BA2 e non al Piano Industriale che non teneva conto delle ulteriori

risorse messe a disposizione dei Comuni grazie ai finanziamenti regionali e/o provinciali. La domanda sui

carichi di lavoro previsti nel Piano Industriale non risulta quindi pertinente.

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9) Nel DTP del Comune di Bitritto a pag. 24 si richiede lo spazzamento manuale della zona industriale.

Nell’elaborato grafico allegato viene riportato il centro storico, il centro abitato ma non viene riportata la

zona industriale. Si chiede quindi di fornire l’adeguata planimetria riportante l’estensione della zona

industriale di Bitritto.

R: Si rimanda al quesito ed alla risposta al quesito n.5 della richiesta chiarimenti n.5 (prot. n.55582 del

28.11.2014) che affronta la stessa tematica.

10) Nel DTP del Comune di Binetto non si rileva da nessuna parte che dovrà essere effettuato il servizio per

la pulizia di mercati, fiere, feste e sagre; ciò in contrasto con quanto indicato a pag. 56 che evidenzia lo

svolgimento di n.3 eventi/sagre. Si chiede di chiarire se è da svolgere la pulizia e la raccolta dei rifiuti

dopo tali manifestazioni ed in caso di risposta affermativa, quali sono stati i criteri di calcolo per la loro

imputazione nel canone annuo.

R: Si ribadisce che la quantificazione dei servizi minimi da erogare viene esplicitata esclusivamente nei

DTP. Per il comune di Binetto il relativo DTP stabilisce unicamente un fabbisogno di servizi per lo

spazzamento meccanizzato poiché per gli altri servizi l’amministrazione ha scelto di continuare ad

avvalersi dei servizi curati direttamente (“in economia”) con i propri dipendenti comunali.

Quesiti e risposte (R)

1) Per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti viene richiesto il servizio notturno, senza specificare però

quale zona indicata dalle tavole è interessata a tale servizio. Si chiede quindi di conoscere in quale zona i

rifiuti vanno raccolti con turno notturno e in quale invece con turno diurno. Inoltre, in virtù di quanto

indicato all’art.19 comma 7 del CCNL Fise, che considera lavoro notturno quello svolto tra le 22.00 e le

ore 6.00 e che il costo di tale servizio deve essere maggiorato del 33%, si chiede se i costi del personale

riportati negli atti di gara sono stati quantificati con la dovuta maggiorazione, considerato che nulla

evidenzia ciò.

R: In ogni tavola viene perimetrato l’Area 1 “centro storico” in riferimento alla zona perimetrata del centro

storico in cui il servizio deve essere svolto in turno notturno-mattutino. Il resto del perimetro comunale

viene parimenti delimitato in ogni tavola con la dicitura “Area 2 – Centro abitato”. Va però precisato che

non è previsto alcun monte ore di lavoro notturno poiché la limitata dimensione dei centri storici

consente, se vengono correttamente dimensionate le squadre adibiti a tale servizio, di iniziare il servizio

di raccolta alle ore 5.00 e quindi evitare di operare in turno completamente notturno (cioè dalle 23.00 alle

5.00) e di svolgerlo in turno mattutino. Si specifica quindi che nei DTP, quando si parla di turno notturno-

mattutino ci si riferisce all’orario compreso tra le ore 5.00 e le ore 8.00.

2) Nel file .doc relativo all’offerta, vengono riportati valori non conformi a quanto riportato a pag. 18 del

CSA, ed in particolare al…”valore a base d’asta complessivo, relativo ai servizi base ed ai servizi

opzionali è quindi pari a € 114.813.204,34

(centroquattordicimilaottocentotredicimiladuecentoquattro/34) I.V.A. esclusa di cui € 1.243.914,96

(unmilioneduecentoquarantatremilanovecentoquattordici/96) IVA esclusa per oneri di sicurezza

indiretti, ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso.”

R: Si precisa nuovamente che nel CSA per mero refuso è stata lasciata la frase “Il valore a base d’asta

complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali è quindi pari a € 114.813.204,34

(centoquattordicimilioniottocentotredicimiladuecentoquattro/34) I.V.A. esclusa di cui € 1.243.914,96

(unmilioneduecentoquarantatremilanovecentoquattordici/96) IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti,

ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso.” I valori riportati nell’allegato 9 sono quindi

corretti.

3) Si chiede di conoscere, in quale voce di costo dei riepiloghi dei vari comuni sono stati determinati i costi

di locazione delle varie sedi comunali.

R: Presupponendo che per sede comunale si intenda lo “spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai

vari servizi e alle esigenze del personale situato nell’ARO BA/2” di cui all’art.33 del Capitolato Speciale

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d’Appalto, a chiarimento di quanto già riportato nel medesimo art.33, si precisa che tutti gli oneri sono a

carico dell’I.A. e che tali oneri sono stati determinati nel Piano Industriale e sono compresi nell’importo

posto a base di gara.

4) Con riferimento infine alla risposta 12 dei quesiti riportati nel file Continua_Faq_AROBA2.pdf, presso il

sito www.sitpuglia.it non sono disponibili le cartografie in formato dwg dei territori da servire. Si chiede

pertanto di fornire quanto indicato nella richiesta di chiarimento.

R: Si evidenzia che la stazione appaltante non ha alcun obbligo in merito alla fornitura di tavole in formato

DWG che possono essere acquisite autonomamente dall’impresa concorrente.

Quesiti e risposte (R)

1) Il DTP del comune di Bitetto, prevede lo spazzamento manuale del centro storico con frequenza 6 giorni

su 7, mentre per il resto del centro abitato con frequenza 3 giorni su 7 ad opera di n. 2 soli operatori. A

pag. 64 dello stesso DTP viene descritto il servizio attuale dal quale si evince una minore frequenza

rispetto a quanto richiesto (centro storico 7/7, abitato principale 3/7, area residenziale 2/7, area periferica

1/7 ma un maggiore intervento di operatori (n.3). Da quanto su esposto, non risulta chiaro come possa

essere possibile svolgere un servizio con una frequenza maggiore con un numero di operatori inferiore ed

inoltre non risulta chiaro con quali standard di progettazione è stato definito che una sola persona può

spazzare a giorni alterni tutto il territorio urbano (escluso il centro storico), costringendola di fatto a

spazzare ogni giorno manualmente metà centro abitato, con un carico di lavoro per lo stesso pari al 300%

rispetto a quello imputabile ad ogni singolo operatore.

R: Come già chiarito per il dimensionamento dei servizi di spazzamento manuale bisogna considerare

esclusivamente il monte ore/anno ed anche le frequenze minime di intervento stabilite in ogni DTP.

L’impresa concorrente deve individuare come suddividere tale monte ore tra centro storico, centro urbano

e zona industriale ed artigianale in modo da rispettare la frequenza minima di spazzamento indicata in

tabella. Si rammenta inoltre che viene previsto anche uno spazzamento meccanizzato con operatore a

terra di supporto che nel servizio attuale non è presente e di cui si deve tenere conto nella fase di

dimensionamento complessiva dei servizi di spazzamento manuale.

2) Il DTP del Comune di Giovinazzo prevede per il centro storico, lo spazzamento con frequenza 7/7 giorni

alla settimana. Nella tabella riepilogativa di pag. 302, per il centro storico di Giovinazzo, viene riportato

un monte ore annuo di 1.877 h/anno, generato da un turno di 6 ore 6 giorni alla settimana e non di 7

giorni alla settimana come richiesto nel DTP. Si chiede quindi se il servizio di spazzamento del centro

storico debba essere svolto con frequenza di 7 giorni su 7 o 6 giorni su 7 ed in quest’ultimo caso il perché

della mancata quantificazione delle restanti 312,84 h/anno nelle tabelle e nei quadri economici posti a

base di gara.

R: Si ribadisce che il servizio di spazzamento nel centro storico deve essere effettuato con frequenza

giornaliera (7/7) ed il relativo canone è stato calcolato tenendo conto dell’esigenza di considerare anche

un monte ore festivo. Il monte ore annuale minimo stabilito per il centro storico andrà utilizzato per 7

giorni alla settimana. Per il dimensionamento dei servizi di spazzamento manuale bisogna considerare il

monte ore/anno ed anche le frequenze minime di intervento stabilite in ogni DTP. L’impresa concorrente

deve individuare come suddividere tale monte ore tra centro storico, centro urbano e zona industriale ed

artigianale in modo da rispettare la frequenza minima di spazzamento indicata in tabella. Spetta

all’impresa concorrente individuare inoltre eventuali ulteriori necessità (ad es. servizi domenicali) per i

quali può proporre servizi integrativi per concorrere al relativo punteggio previsto al punto 15.3 del

disciplinare di gara (5 punti)

Quesito: Numero di utenze domestiche site nei centri storici dei comuni oggetto di appalto;

Risposta: Si segnala innanzitutto che il disciplinare di gara al punto IX B prevede espressamente che i

soggetti partecipanti debbano dichiarare “la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come

rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate ai disciplinari tecnici prestazionali

– avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane,

compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio.” Il sopralluogo del territorio, in una procedura di gara che

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non prevede semplicemente il massimo ribasso ma la presentazione di un offerta tecnica in cui l’operatore

potrà evidenziare la perfetta conoscenza del territorio dell’ARO BA/2, risulta quindi chiaramente in capo ai

soggetti partecipanti. Nell’allegato al presente quesito vengono comunque riportati i dati delle utenze non

domestiche e delle utenze domestiche di ciascun Comune con la distribuzione percentuale della popolazione

residente tra:

• centro storico

• centro urbano (comprensivo di zone industriali ed artigianali);

• piccole frazioni e case sparse.

Quesito Elenco delle utenze domestiche e non domestiche per via e numero civico per ciascuno dei comuni

oggetto di appalto. Si richiede possibilmente la trasmissione in formato editabile.

Risposta Si rimanda alla risposta precedente.

Quesito: Tipologia contenitori per rifiuti differenziati: con riferimento a quanto indicato all'art.9 dei DTP si

chiede conferma che, per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti indifferenziati presso le utenze domestiche, si

debbano fornire unicamente contenitori dotati di trasponder;

Risposta:Si specifica che sia per l’indifferenziato che per le frazioni carta, umido, vetro, plastica-lattine e

verde si dovranno fornire contenitori dotati di trasponder le cui caratteristiche sono descritte nell’allegato 2

di ogni DTP al punto B.12.

Quesito:Fornitura contenitori con trasponder: con riferimento alla fornitura dei contenitori per la raccolta

"porta a porta", si chiede conferma che unicamente i contenitori per i rifiuti indifferenziati debbano essere

dotati di trasponder;

Risposta:Si rimanda alla risposta precedente.

Quesito: Orario di raccolta: Con riferimento a quanto indicato agli artt.9, 10, 11, 13 dei DTP, si chiede

conferma che nelle zone di Centro storico la raccolta domiciliare debba essere effettuata in orario compreso

tra le 23:00 e le 8:00. In caso affermativo si chiede conferma che il costo della manodopera debba essere

quindi considerato secondo le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento per lavoro notturno.

Risposta:In ogni tavola viene perimetrato l’Area 1 “centro storico” in riferimento alla zona perimetrata del

centro storico in cui il servizio deve essere svolto in turno notturno-mattutino. Il resto del perimetro

comunale viene parimenti delimitato in ogni tavola con la dicitura “Area 2 – Centro abitato”. Va però

precisato che non è previsto alcun monte ore di lavoro notturno poiché la limitata dimensione dei centri

storici consente, se vengono correttamente dimensionate le squadre adibiti a tale servizio, di iniziare il

servizio di raccolta alle ore 5.00 e quindi evitare di operare in turno completamente notturno (cioè dalle

23.00 alle 5.00) e di svolgerlo in turno mattutino. Si specifica quindi che nei DTP, quando si parla di turno

notturno-mattutino ci si riferisce all’orario compreso tra le ore 5.00 e le ore 8.00.

Quesito: Premesso che l'Art. 279 del Regolamento degli appalti (decreto del presidente della repubblica 5

ottobre 2010 n.207), indica che il progetto dei servizi a base d'appalto contenga il calcolo della spesa per

l'acquisizione del servizio ed il prospetto economico degli oneri necessari all'acquisizione del servizio. Si

chiede la pubblicazione del progetto posto a base d'appalto considerando che né il Piano Industriale allegato

al Disciplinare di Gara e parte integrante e sostanziale dello stesso, né nessuno degli allegati Disciplinari

tecnici prestazionali, comprendono il calcolo della spesa, ma esclusivamente il prospetto economico degli

oneri. Poiché il Piano Industriale, nel Capitolo 15, evidenzia ripetutamente che la quantificazione analitica di

ciascun servizio è stata effettuata in maniera analitica mediante apposito software: “La definizione dei costi

di raccolta e trasporto per i servizi individuati nel presente Piano Industriale deriva da una quantificazione

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analitica dell'impegno di risorse (automezzi, contenitori e personale) previsto per i singoli servizi nei

Comuni, in relazione alle utenze domestiche e non domestiche servite e ai quantitativi di rifiuti raccolti

attesi"

Siamo quindi a richiedere con la presente la pubblicazione di tali conteggi analitici, al fine di poter disporre

del "calcolo della spesa", così come previsto dal Regolamento degli appalti.

Risposta: si deve innanzitutto specificare che nel Piano Industriale, contrariamente a quanto asserito nel

quesito, viene riportato in dettaglio il “calcolo della spesa” (arrivando persino a distinguere tra costo annuale

del personale, costo annuale di gestione degli automezzi, spese per materiali non ammortizzabili ecc.) per

ogni singolo Comune dell’AROBA/2. Va inoltre evidenziato che tale dettaglio non era neppure necessario in

una procedura di gara che non prevede semplicemente il massimo ribasso ma la presentazione di un offerta

tecnica in cui l’operatore deve evidenziare la perfetta conoscenza del territorio e la propria capacità di

progettazione che è soggetto alla valutazione tecnica della stazione appaltante.

Quesito 1: Si chiede l'elenco delle utenze domestiche da servire in maniera domiciliare, ovvero il numero

degli utenti per via o per comparto urbano in quanto in nessuno degli elaborati di gara e nei suoi allegati, è

presente tale dato che si ritiene fondamentale per un corretto dimensionamento dei servizi di raccolta

domiciliare nonché per una più corretta valutazione economica dei servizi oggetto di gara. A tal proposito si

sottolinea che, nel DTP nonché nel CSA si asserisce che "Il predetto appalto viene classificato come "Verde"

ai sensi Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per «Affidamento

del servizio di gestione dei rifiuti urbani»", a tal proposito si vuole riportare quanto esposto nell'allegato 1

par. 3.3.4 "informazioni" del decreto citato: Informazioni agli offerenti: per consentire un'offerta il più

attenta possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del

servizio da parte dell'appaltatore, è opportuno che la stazione appaltante fornisca, nei documenti di gara, dati

il più possibile aggiornati relativamente a tutti gli aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze

del territorio e dei cittadini, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati di prevenzione, riciclaggio e recupero

dei rifiuti. In particolare deve fornire le seguenti informazioni:

1. piano di prevenzione dei rifiuti;

2. popolazione residente in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto e come minimo

negli ultimi due censimenti ISTAT e negli ultimi 5 anni;

3. attività produttive insediate cd eventuale relativo pendolarismo in un periodo di tempo sufficiente a

mostrare la tendenza in atto e come minimo negli ultimi 5 anni;

4. eventuali fluttuazioni periodiche della popolazione dovute al turismo, alle seconde case ecc (ad cs.

stagionali o nei fine settimana);

5. produzione dei rifiuti negli ultimi 5 anni con indicazione, per ciascun anno, di:

5.1. codice CHZ17,

5.2. percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuto,

5.3. analisi merceologiche (rappresentative dei rifiuti prodotti nel territorio oggetto dell'appalto) per le

diverse frazioni raccolte e stima della composizione media del rifiuto totale prodotto,

5.4. frequenza e modalità di raccolta delle diverse frazioni merceologiche per tipo di utenza (domestica e

non domestica, suddivise per categorie secondo la legge),

5.5. dati sul compostaggio domestico (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di

compostaggio utilizzati, ecc.),

5.6. numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione e caratterizzazione dei rifiuti,

compresi quelli da eventuali servizi di ristorazione collettiva,

5.7. centri per il riutilizzo dei beni e per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti,

5.8. impianti di trattamento, recupero e smaltimento, comprese le piattaforme di selezione e

valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di

smaltimento/discariche utilizzati/utilizzabili dal servizio di gestione dei rifiuti,

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5.9. numero dei mezzi correntemente impiegati nella raccolta, divisi per tipologia, modalità e frequenza

di uso,

6. potenzialità del compostaggio domestico (numero di abitazioni dotate di giardino, superficie media delle

aree verdi sottratte le unità che già effettuano con certezza il compostaggio domestico);

7. numero, tipologia e localizzazione delle utenze iscritte al tributo/tariffa sui rifiuti.

Tali dati sono assolutamente essenziali per una corretta progettazione, soprattutto per il dimensionamento

delle squadre e dei mezzi di lavoro dedicati alle raccolte nei diversi comparti urbani, che hanno una

conformazione urbanistica profondamente differente, infatti i centri storici sono costituiti da strade di piccole

dimensioni e case prettamente monofamiliari e quindi si ritiene necessario l'utilizzo di mezzi di piccole

dimensioni che devono essere dimensionati in relazione all'effettiva densità abitativa.

Risposta: Si segnala innanzitutto che il disciplinare di gara al punto IX B prevede espressamente che i

soggetti partecipanti debbano dichiarare “la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come

rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate ai disciplinari tecnici prestazionali –

avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le

case sparse, tutte oggetto del servizio.” Il sopralluogo del territorio, in una procedura di gara che non prevede

semplicemente il massimo ribasso ma la presentazione di un offerta tecnica in cui l’operatore potrà

evidenziare la perfetta conoscenza del territorio dell’ARO BA/2, risulta quindi chiaramente in capo ai

soggetti partecipanti. La stazione appaltante per consentire un'offerta il più attenta possibile alla situazione ed

alle esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del servizio da parte dell'appaltatore ha

allegato alla presente i dati delle utenze domestiche suddivise tra utenze residenti nei centri storici ed utenze

residente nel resto del territorio urbano con ulteriore distinzione delle utenze delle case sparse e delle piccole

frazione secondo i dati forniti dalle amministrazioni comunali in sede di redazione del Piano Industriale. Si

conferma che le informazioni allegate sono state utilizzate in sede di gara per una corretta valutazione del

servizio in termini di numero di mezzi, personale e attrezzature nonché per una corretta valutazione

economica delle stesse.

Quesito 2: L'elenco dell'organico del comune di Bitritto ripubblicato risulta ancora illeggibile, si chiede

l'elenco del personale in forza in maniera più chiara.

Risposta: Si allega un elenco avente un formato maggiormente leggibile.

Quesito 3: All'art. 2 - Ambito territoriale e servizi oggetto dell'appalto del CSA la stazione appaltante

dichiara "Ulteriori servizi occasionali sono elencati e quotati nell'elenco prezzi (allegato i dei D.T.P.) e tali

servizi saranno sottoposti allo stesso ribasso d'asta dei servizi base, insieme con i servizi opzionali sopra

riportati." Si chiede di fare chiarezza su questo punto in quanto ad oggi non risulta chiara la distinzione tra

servizi, occasionali e opzionali e soprattutto non vi è chiarezza se i servizi opzionali sono o meno soggetti a

ribasso. Si può ben comprendere che tale indeterminatezza può creare non pochi problemi per la

determinazione dell'offerta economica.

Risposta: si ribadisce nuovamente che i documenti di gara stabiliscono chiaramente che il ribasso unico

offerto si dovrà riferire ai “servizi base ed i servizi opzionali soggetti a ribasso” cioè, per quanto riguarda i

servizi opzionali, a quelli elencati nell’allegato 1 “Elenco prezzi unitari soggetti a ribasso di gara” dei singoli

DTP. Il punteggio di 2 punti per servizi complementari ed opzionali deriverà dal confronto dei costi degli

altri servizi opzionali non soggetti al ribasso unico offerto il cui singolo costo va quantificato nell’offerta

rispettando le specificazioni previste nell’allegato 9 AT e nell’allegato 9 SC. I prezzi unitari da inserire

nell’offerta secondo le specifiche dell’allegato 9 non saranno quindi soggetti a ribasso. La stazione

appaltante potrà attingere alle due tipologie di servizi opzionali (quelli soggetti a ribasso e quelli non soggetti

a ribasso) fino ad un massimo del 10 % del relativo importo dei servizi base individuato nelle tabelle dell’art.

14 del C.S.A. per ogni singolo Comune dell’AROBA/2. Le voci di costo che concorrono a determinare la

base d'asta sono quindi l’importo a base d’asta per i servizi base maggiorato di un 10 % quale stima dei

servizi opzionali eventualmente affidabili nel corso dell’appalto. Il criterio con il quale saranno valutate le

quotazioni dei servizi opzionali non soggetti a ribasso indicate nell’allegato 9 è il seguente: per ognuno dei

dieci servizi opzionali sarà attribuito al massimo un decimo dei due punti totali. Il punteggio massimo sarà

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attribuito al soggetto che offrire il rispettivo prezzo più basso mentre al soggetto che offrirà il prezzo più

elevato verranno assegnati zero punti. Agli altri soggetti verranno assegnati punteggi proporzionalmente

inferiori rispetto al punteggio massimo assegnato. Si chiarisce infine che i servizi denominati “occasionali" e

"complementari" sono ulteriori specificazioni dei servizi opzionali con cui si distinguono i servizi aventi

rispettivamente carattere straordinario oppure ordinario.

Quesito 4: Nei disciplinari tecnici prestazionali di ciascun comune in premessa è riportato: "Le Imprese

potranno quindi proporre varianti rispetto a:

eventuali variazioni all'organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed orari di raccolta);

servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti;

incremento di frequenze delle varie raccolte e/o servizi di spazzamento;

servizi aggiuntivi di pulizia del territorio e complementari al servizio principale di spazzamento;

sistemi di controllo e interazione con l'ARO BA/2 e l'amministrazione comunale;

tipologia delle attrezzature nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell' Allegato 2.

A tal riguardo si chiede come si debba interpretare "il monte ore minimo" indicato nei DTP, in particolare

per i servizi di spazzamento, che in molti casi presentano un valore di monte ore che non corrisponde a

quanto scritto in termini di frequenze e di personale, si chiede se tali monte ore minimi siano tassativi o se

solo indicativi e se l'impresa offerente può variare tale valore in base anche alle scelte progettuali che ritiene

migliorative e/o correttive rispetto ad alcune imprecisioni tecniche dei DTP. A tal riguardo si chiede se l'uso

della minispazzatrice sia obbligatorio, in quanto per alcuni comuni risulta inutilizzabile soprattutto nel centro

storico.

Risposta: come già chiarito per il dimensionamento dei servizi di spazzamento manuale bisogna considerare

esclusivamente il monte ore/anno ed anche le frequenze minime di intervento stabilite in ogni DTP.

L’impresa concorrente deve individuare come suddividere tale monte ore tra centro storico, centro urbano e

zona industriale ed artigianale in modo da rispettare la frequenza minima di spazzamento indicata in tabella.

Si rammenta inoltre che viene previsto anche uno spazzamento meccanizzato con operatore a terra di

supporto che nel servizio attuale non è presente e di cui si deve tenere conto nella fase di dimensionamento

complessiva dei servizi di spazzamento manuale. Spetta all’impresa concorrente individuare inoltre eventuali

ulteriori necessità (ad es. servizi domenicali) per i quali può proporre servizi integrativi per concorrere al

relativo punteggio previsto al punto 15.3 del disciplinare di gara. Si precisa che laddove è stato previsto l’uso

della minispazzatrice l’impresa può comunque proporre varianti ma deve dimostrare che tale variante

risulterà effettivamente migliorativa rispetto al servizio minimo previsto.

Quesiti e Risposte (R)

1) Con riferimento all’appalto in oggetto, si chiede cortesemente l’indicazione dei seguenti dati:

Determinazione del Dirigente Settore... n. ... del ..... Registro Generale n. .. del…. Richiesti nell’allegato

2 modulo dichiarazione multipla.

R: Si specificano di seguito i dati richiesti: Determina Registro Generale n.882/2014

2) Con riferimento all’appalto in oggetto, chiediamo cortesemente di avere le seguenti indicazioni:

“Regolamento tipo per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati” adottato dall’Assemblea dell’ARO

Bari 2 in data______ con atto n. _____richiesti nell’Allegato 2- modulo dichiarazione multipla, poiché il

suddetto documento non contiene i suindicati dati.

R: Si specificano di seguito i dati richiesti: il modulo è disponibile sul sito istituzionale che comunque si

allega; quanto al “Regolamento tipo per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati” non serve

indicarne i dati e la data.

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3) Con riferimento alla gara di cui in oggetto, ed in particolare sui Centri di Raccolta più volte citati

all’interno dei documenti dei bandi di gara (ex: pag.286 del Piano Industriale, pag.13 dell’ARO BA 2),

vengono formulate le seguenti richieste di chiarimenti:

Quali sono i Centri di Raccolta che alla data odierna sono già aperti al pubblico, con l’indicazione

completa dell’indirizzo, della relativa superficie e delle attrezzature presenti;

R: I centri comunali di raccolta già completati non sono ancora aperti al pubblico; gli altri dati sono

desumibili sui DPT dei rispettivi comuni pubblicati sul sito istituzionale.

Quali sono i Centri di Raccolta che alla data odierna sono già realizzati ma non aperti al pubblico,

con l’indicazione completa dell’indirizzo, della relativa superficie e delle attrezzature presenti;

R: Sono presenti centri di raccolta realizzati ma non aperti al pubblico. I Comuni dell’AROBA/2 non

dotati di CCR hanno presentato o stanno predisponendo una richiesta di finanziamento alla

Regione Puglia per il finanziamento di un proprio CCR in relazione alla specifico Bando

pubblicato dalla Regione Puglia nel 2014 proprio per finanziare la realizzazione di tali centri.

Quali sono i Centri di Raccolta che alla data odierna sono già stati finanziati ma i cui lavori non

sono ancora iniziati, con l’indicazione completa dell’indirizzo, della relativa superficie e delle

attrezzature finanziate;

R: i centri di raccolta già finanziati ma i cui lavori non sono ancora iniziati sono quelli di

Giovinazzo, Bitritto, Palo del Colle e Sannicandro di Bari;

Nel caso in cui le singole Amministrazioni Comunali non riescano a consegnare i Centri di

Raccolta previsti nei documenti di gara entro i tre mesi di periodo transitorio, considerata la

decurtazione prevista dall’art. “ Gestione del CCR” di ciascun DTP, quali azioni l’I.A. potrà

intraprendere?

R: nei DTP è prevista la riduzione degli obiettivi di raccolta di 10 punti percentuali (dal 60 % al 50

% nel primo anno e dal 70% al 60 % a partire dal secondo anno) in caso di mancata realizzazione

di tali centri. Come stabilito all’art. 23 di ogni DTP “In caso di mancato buon esito della

procedura di realizzazione del CCR l’I.A. dovrà collaborare con il Comune per la

predisposizione di un nuovo progetto per la realizzazione di un CCR con localizzazione da

concordare con il Comune e per l’acquisizione di eventuali finanziamenti pubblici per la sua

realizzazione entro i primi due anni dalla stipula del contratto”.