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27 ottobre 2016
Relatore: Agostino Miele
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
INDICE
Alternanza scuola – lavoro: guida all’uso
Il registro nazionale delle imprese
L’apprendistato: un approccio
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO:
guida all’uso
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Cosa è?
Un percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e dialtri in azienda, finalizzati all'acquisizione di conoscenze ecompetenze, individuate in base agli obiettivi formativi.
La A.S.L.NON è stage (è un periodo di formazione "sul campo", ovvero presso un'azienda,
che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di
acquisizione di una specifica professionalità),NON è tirocinio (è un periodo di formazione e orientamento al lavoro che ha lo
scopo di aiutare il giovane a definire il proprio progetto professionale),NON è apprendistato (il rapporto di apprendistato prevede l’assunzione
dell’allievo attraverso la stipula di un contratto di apprendistato di alta formazione)
ma è un percorso unitario ed articolato che fa parte dellaprogrammazione scolastica con il coinvolgimento di tutti icomponenti del Consiglio di Classe )
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Cosa è?
Un modo nuovo e stimolante di avvicinarsi al mondo del lavoro.
Sono tre gli obiettivi principali che si pone l’alternanza:
1. Didattico: l’alternanza rimotiva allo studio
1. Orientativo: lo studente acquisisce la conoscenza del mondo
del lavoro
2. Professionalizzante: lo studente acquisisce competenze
spendibili nel mondo del lavoro.
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Cosa è?
E’ una “nuova visione” della formazione, che mira al superamento
della separazione tra momento formativo e momento applicativo
facendo leva su una concezione in cui educazione formale,
informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto
formativo.
E’ una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o
privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula
e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti
in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento
organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Cosa è?
Per una mamma:
“sono convinta della validità dell’esperienza concreta, sul campo, e
vorrei anche che le mie figlie avessero la possibilità di misurarsi in più
settori, in realtà diverse per dimensioni e per ambito, perché essere un
numero in una grande organizzazione implica competenze diverse
dall’essere tuttofare in una piccola realtà.
Non vorrei mai un’alternanza che si limitasse alla teoria, ai monologhi
degli esperti, all’ennesima simulazione. E vorrei che i docenti non
vivessero la necessità di accogliere questo cambiamento come una
diminutio del loro prestigio accademico, perché al contrario la cultura
dei ragazzi sarà la loro marcia in più nel lungo termine.”
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Cosa è?
Per uno studente:
“curiosità di capire come funziona il mondo del lavoro, perché
voglio avere delle chances in più per il futuro e sono disposto ad
investire tempo ed energie (in modo paragonabile a chi si
impegna per le certificazioni linguistiche o chi investe tanto per
trascorrere un anno all’estero); perché sono gratificato dal
riconoscimento delle competenze possedute; perché misurarsi
quasi “alla pari” con il mondo degli adulti mi fa sentire grande;
perché in alcuni casi non c’è tempo da perdere e avere
esperienze significative nel curriculum è una strada verso
l’emancipazione; perché “alternare” scuola e lavoro mi fa venire
più voglia di studiare e più voglia di lavorare.”
si supera la concezione della classe come esclusivo luogo di
apprendimento
costituisce una combinazione di istruzione scolastica e di
esperienze assistite sul posto di lavoro, coprogettate in
collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola
mette in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire
conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità
è un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: non
deve essere collocato in un momento qualsiasi di un percorso,
ma al contrario va programmato e strutturato, anche in più periodi,
all’interno del percorso di formazione
presuppone un’azione di conversione culturale ed organizzativa
molto forte
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Quale è la portata innovativa dell’A.S.L.?
recupero del valore educativo del lavoro
integrazione tra apprendimento a scuola e apprendimento «on
the job»
formazione di soft skill
problem posing, setting e solving
capacità di lavorare in team
rispetto degli impegni e dei tempi
rispetto dell’organizzazione del lavoro
recupero del prestigio e del ruolo socio-economico della scuola
nel territorio
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
C’è cambiamento culturale con l’A.S.L.?
organizzazione flessibile del tempo scuola
Giorno
Settimana
...
ricomposizione dei gruppi di studenti: oltre la classe
raccordo organico con l’extrascuola tramite apposite figure (tutor,
coordinatori dell’ASL, ...)
valorizzazione dei Dipartimenti e dei Comitati Tecnico Scientifici per
la co-progettazione dei percorsi di alternanza e dei percorsi didattici
disciplinari
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
C’è cambiamento organizzativo con l’A.S.L.?
Per le aziende rappresenta una occasione per
contribuire alla creazione del capitale umano utile per il loro futuro
avviare l’individuazione dei migliori talenti
accrescere il valore sociale d’impresa
Per gli enti locali e le istituzioni culturali rappresenta una modalità
per
valorizzare il patrimonio del territorio
accrescere la partecipazione e la coesione sociale
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
L’A.S.L. rappresenta una opportunità per il territorio?
Nell’anno scolastico 2015/2016 l’A.S.L. ha riguardato 455.062
studenti delle classi terze e circa 200.000 delle classi successive
già abituati a questa pratica e quest’anno interesserà più di 1 milione
di studenti.
Un gruppo di 16 organizzazioni (Accenture, Bosch, Consiglio
Nazionale Forense, COOP, Dallara, ENI, Fondo Ambiente Italiano,
FCA, General Electric, HPE, IBM, Intesa Sanpaolo, Loccioni,
McDonald's, Poste Italiane e Zara) ha messo a disposizione per
l’alternanza un totale di circa 27.000 posizioni per questo anno
scolastico.
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Alcuni numeri
Entro la fine dell’anno sarà pronta la Carta dei Diritti e dei Doveri degli
Studenti in alternanza.
Nelle prossime settimane sarà attivata la Cabina di Regia MIUR-Lavoro, per
un maggiore coordinamento sui temi dell’alternanza e dell’apprendistato.
E’ aperto il sito dell’alternanza Scuola-Lavoro ( www.istruzione.it/alternanza ),
un portale MIUR dedicato a famiglie, studenti, scuole e partner dell’alternanza
dove si potranno trovare informazioni, dati e buone pratiche.
A disposizione delle scuole c’è poi il Registro Nazionale dell'Alternanza
Scuola-Lavoro (Ad oggi sono iscritte oltre 500 organizzazioni tra imprese,
pubbliche amministrazioni, ordini e organizzazioni no-profit che offrono oltre
7.000 posizioni).
Uno specifico capitolo del Piano Nazionale di Formazione Docenti è
dedicato all’alternanza con circa 6 mln di euro per la formazione in tutte le
scuole superiori (2.741) e il coinvolgimento di 35.000 tra dirigenti scolastici e
docenti.
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
I nuovi strumenti
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
NORMATIVA sull’A.S.L.
L'alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico
come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del
secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 (legge
Moratti) e disciplinata dal successivo decreto legislativo
15/4/2005 n. 77 ed ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i
18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato di lavoro.
L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:
• il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio
• l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica
innovativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e
valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;
• lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
NORMATIVA sull’A.S.L.
I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati
dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di
II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo
sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a
seconda dei diversi indirizzi di studio
Legge 128/2013: Alternanza “precoce” fin dai primi anni
della secondaria superiore (Sono previste misure per far
conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro,
anche attraverso giornate di formazione in azienda).
La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli
obiettivi formativi la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione.
LEGGE 107 /2015
La legge 107/2015 dedica all’A.S.L. un’attenzione rilevante
nei commi seguenti:
Comma 28 – Curriculum dello studente.
Comma 30 – Esame di stato.
Comma 33 – Incremento orario.
Comma 34 – Coinvolgimento Enti.
Comma 35 – Modalità di alternanza.
Comma 37 – Carta dei diritti degli studenti.
Comma 38 – Corsi per la sicurezza.
Comma 39 - Fondi.
Comma 40 - Convenzioni.
Comma 41 – Registro nazionale.
Comma 138 – Pubblicazione del curriculum.
LEGGE 107 /2015
Comma 33 – Incremento orario.
L’A.S.L. viene potenziata:
Aumentano obbligatoriamente le ore di alternanza: “almeno 400 orenegli istituti tecnici e negli istituti professionali e almeno 200 ore nei licei”.
Le ore di alternanza sono distribuite nel secondo biennio e nel quintoanno.
Le scuole decidono come ripartire le ore nel triennio.
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offertaformativa. (cfr. anche art. 4 comma 6 del dlgs. N. 77 del 2005: “I percorsiin alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offertaformativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e conmodalità idonei a garantirne la piena fruizione.”)
LEGGE 107 /2015
Comma 33 – Incremento orario.
Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va
opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo
La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti
della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie, che non può essere più
tradizionale e trasmissiva
L’alternanza scuola-lavoro ha una valenza orientativa, ma è una metodologia
didattica, progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica in collaborazione
con le imprese
(art. 1 c. 1 D.Lgs. 77/2005 l’’ASL è una modalità di realizzazione dei corsi del
secondo ciclo)
LEGGE 107 /2015
Comma 34 – Coinvolgimento Enti.
I percorsi in A.S.L. sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla basedi apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni dirappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzosettore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi diapprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapportoindividuale di lavoro (art. 1 comma 2 del dlgs. N. 77 del 2005.)
Aumenta la platea dei soggetti accoglienti che possano candidarsi:“ordini professionali” (e quindi anche studi professionali), “musei”(pubblici e privati), “enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni” ,“enti che svolgono attività culturali, artistiche e musicali”, “enti chesvolgono attività afferenti al patrimonio ambientale”, ecc.
LEGGE 107 /2015
Comma 35 – Modalità di alternanza.
L’A.S.L. assume carattere di maggiore flessibilità:
Potrà essere svolta a scuola durante l’attività didattica, secondo
un planning stabilito dagli organi collegiale, sia durante l’orario
curriculare, sia durante quello extracurriculare.
Potrà essere svolta “durante la sospensione delle attività
didattiche”
Potrà essere realizzata “anche all’estero”
LEGGE 107 /2015
Comma 35 – Modalità di alternanza.
I percorsi di alternanza scuola lavoro possono prevedere l’utilizzo della
metodologia dell’Impresa Formativa Simulata.
La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente
l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della
costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da
aziende reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed
avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, attraverso un
pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e
quella pratica.
L'IFS costituisce un valido strumento per l'acquisizione da parte degli studenti di
competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso il problem solving, il
learning by doing, il cooperative learning e il role playing.
LEGGE 107 /2015
Comma 35 – Modalità di alternanza.
Frequenza dello studente alle attività di alternanza: in attesa dell’emanazione
della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo
grado impegnati nei percorsi di formazione, ai fini della validità del percorso di
alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto
dal progetto.
Periodi di alternanza svolti durante l’attività didattica: la presenza dell’allievo
deve essere pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai
fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza.
Periodi di alternanza svolti, del tutto o in parte, durante la sospensione
delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi): fermo restando l’obbligo di
rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo
registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del
solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
LEGGE 107 /2015
Comma 38 – Corsi per la sicurezza.
Alle istituzioni scolastiche compete effettuare:
La “formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” mediante “corsi rivolti agli studenti inseriti
nei percorsi” sulla base delle disposizioni del dlgs. N. 81 del 2008
nel quale si legge:
“il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di
cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine
di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, per
quanto riguarda i diritti di tutela della salute e della sicurezza.
LEGGE 107 /2015
Problematiche da non sottovalutare: la sorveglianza sanitaria.
L’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni disicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuolalavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e digestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il piùpossibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti“sicure”.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo41 del decreto legislativo 81/2008 è opportuno prevedere specificiaccordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assoltimediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medicocompetente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento diprevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.
LEGGE 107 /2015
Problematiche da non sottovalutare: l’assicurazione.
Assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro emalattie professionali gli studenti. A norma degli articoli 1 e 4 del DPR
n.1124/1965, gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati
devono essere assicurati all'INAIL quando svolgono esperienze tecnico-
scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro.
Per le scuole statali l'assicurazione si attua nella forma speciale di "gestione per
conto dello Stato", che non prevede l'apertura di una posizione assicurativa
territoriale né il pagamento di un premio, bensì il rimborso, da parte del Ministero
competente, all'INAIL degli oneri sostenuti per Ia gestione dei casi e delle
prestazioni erogate (artt. 127 e 190 DPR 1124/65 e regolamento D.M.
10.10.1985).
Per le scuole non statali deve invece essere aperta apposita posizione
assicurativa per il pagamento di un premio speciale unitario, vale a dire un premio
pari a un importo fisso pro capite, per ciascuno studente, stabilito ogni anno
scolastico da decreto ministeriale, in funzione della rivalutazione delle rendite
INAIL.
LEGGE 107 /2015
Problematiche da non sottovalutare: l’assicurazione.
La tutela degli studenti, a differenza degli insegnanti che hanno un
rapporto di lavoro, copre solo gli infortuni che accadono nel corso
delle attività scolastiche ricomprese nel progetto formativo
dell’alternanza, con esclusione degli infortuni, come ad esempio
quelli in itinere , non connessi allo specifico rischio per il quale ricorre
l'obbligo di Iegge.
Stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,
che copra anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori
della sede operativa della azienda ospitante, purché ricomprese nel
progetto formativo dell’alternanza.
LEGGE 107 /2015
Comma 40 - Convenzioni.
E’ compito del dirigente scolastico:
Individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazionedei percorsi in A.S.L. (“I percorsi in alternanza sono progettati, attuati,verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oformativa, sulla base di apposite convenzioni”, cfr art. 1 c. 2 del dlgs n.77/2005) Progettare, in collaborazione con il soggetto ospitante, il percorso darealizzare in modo che sia coerente con le competenze, le abilità e leconoscenze da acquisire Stipulare le apposite convenzioni con aziende, musei, istituti e luoghi dellacultura e delle arti, ecc. (“le convenzioni […]. In relazione al progettoformativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvoltinei percorsi di alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salutee della sicurezza dei partecipanti” , cfr art. 3 del dlgs n. 77/2005) Redigere a fine anno una scheda di valutazione sulle strutture convenzionate(“I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da partedell'istituzione scolastica o formativa. “, cfr art. 6 c. 1 del dlgs n. 77/2005)
LEGGE 107 /2015
Convenzioni.
Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di
Alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante
l’esperienza di lavoro e nello specifico. Si individuano:
Anagrafica della scuola e della struttura ospitante.
Natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il
periodo di alternanza nella struttura ospitante.
Durata del percorso formativo.
Identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni
all’istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (esempio: Consiglio
di Classe, Tutor interno e esterno ecc.) coinvolti sia nella co-
progettazione che nella realizzazione delle attività.
LEGGE 107 /2015
Convenzioni.
Informazione e formazione in merito di Salute e Sicurezza sul
mondo del lavoro.
Strutture e know-how messi a disposizione della struttura
ospitante.
Obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della
struttura ospitante.
Modalità di acquisizione della valutazione dello studente.
Criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.
LEGGE 107 /2015
Convenzioni e patto formativo.
Si suggerisce di allegare alla convenzione il patto formativo, il
documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna a:
rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e
cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle
norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza
relativamente ai dati acquisiti in azienda);
conseguire le competenze in esito al percorso,
svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste,
seguendo le indicazioni del tutor aziendale e del tutor interno alla scuola.
N.B. alla convenzione deve essere allegato anche il documento con la valutazione
dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro.
LEGGE 107 /2015
Comma 41 – Registro nazionale.
LEGGE 107 /2015
Comma 41 – Registro nazionale
È istituito il registro nazionale delle imprese per l'alternanza (raggiungibile
all’indirizzo http://scuolalavoro.registroimprese.it/ ), nel quale il dirigente
scolastico individua le aziende a cui rivolgersi, con le seguentiarticolazioni:
un'area aperta, consultabile gratuitamente, contenente l'elenco delleimprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi dialternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero distudenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'esperienza.
una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla qualele imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro hanno l'obbligo diiscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relativealle imprese: anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori,fatturato, patrimonio netto, ecc.
N.B. L’affidabilità e il valore del Registro Nazionale delle impresesono garantiti dalle Camere di Commercio
Registro nazionale: le finalità.
Facilitare l’individuazione da parte delle scuole dei soggetti (imprese,
enti pubblici e privati) più idonei ad ospitare i propri studenti e ad offrire i
percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato progettati in linea con il
tipo di preparazione formativa da attuare.
Registro nazionale: le finalità.
Garantire le verifiche delle caratteristiche giuridiche ed economiche dei
soggetti ospitanti attraverso il collegamento automatico con il Registro delle
imprese e con gli altri archivi pubblici ad esso collegati
Certificare la legittimità dei soggetti qualificati alla sottoscrizione delle
convenzioni con gli istituti scolastici per l’alternanza scuola-lavoro
Monitorare continuamente lo stato delle attività collegate all’alternanza
scuola-lavoro, contribuendo a semplificare gli adempimenti a carico delle
scuole e degli altri soggetti coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro
Registro nazionale: funzionalità.
Fonte Unioncamere
Registro nazionale: l’iscrizione
L’iscrizione al Registro è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al
registro delle imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali e
altre forme), agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.
Inserimento/Modifica:
Iscrizione dei soggetti al
Registro e modifica delle
informazioni dichiarate
affinchè il profilo sia
sempre aggiornato
Registro nazionale: l’iscrizione
Al momento dell’iscrizione al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, il
soggetto ospitante è invitato a descrivere in dettaglio il tipo di attività lavorativa
offerta:
il numero massimo di studenti che è disposto ad ospitare;
i periodi dell’anno scolastico in cui è possibile svolgere l’attività;
le collaborazioni con altri operatori (enti, associazioni, camere di
commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati
percorsi di alternanza;
l’attività di alternanza proposta;
le figure professionali più vicine alle attività proposte;
l’indirizzo completo della sede in cui si svolgerà l’attività;
i contatti del referente;
eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.
Registro nazionale: la ricerca.
Ricerca libera:
ricerca le parole
in tutti i contenuti
inseriti dai
soggetti iscritti
Ricerca per attività:
Ricerca le imprese la cui
attività prevalente coincide
con i codici attività
ATECO-ISTAT inseriti
Ricerca percorsi
di apprendistato:
Se selezionato
ricerca anche i
soggetti che
offrono percorsi di
apprendistato
Ricerca per figura
professionale:
ricerca i soggetti che
offrono percorsi di
alternanza più vicina
all’attività proposta
Ricerca per provincia:
ricerca i soggetti che
offrono percorsi di
alternanza nella provincia
selezionata
* ATECO sta per Attività ECOnomiche –
classificazione adottata dall’ISTAT
Registro nazionale: i risultati della ricerca.
Registro nazionale: il profilo del soggetto.
L’accesso a
questa area è
consentita al
Dirigente
Scolastico con
firma digitale
Registro nazionale: il profilo del soggetto – percorsi proposti.
N.B. Il titolo ” Posizione Aperta o Chiusa” segnala se ci sono ancora posti disponibili in base alla disponibilità
dell’impresa
I protagonisti e il percorso
• I protagonisti
• La progettazione
• La realizzazione
• La valutazione
I protagonisti
Lo
studente
• L’impresa / Gli enti e
i professionisti
• Il Tutor aziendale
• La scuola
• Il Dirigente Scolastico
• Il Referente di istituto dell’A.S.L.
• Il Collegio dei docenti
• Il Consiglio di Istituto
• Il Consiglio di Classe
• La famiglia dello studente
• Il Tutor scolastico
Il percorso: la progettazione
Una delle caratteristiche dei percorsi di formazione in ASL è quella di una
progettazione integrata che fa leva sul concetto di competenza, in particolare, si
fa riferimento a tre macro-aree di competenze:
competenze di base: l'insieme delle conoscenze che costituisce sia il requisito
per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per
l'accesso al lavoro e alle professioni, confermando in questo modo la nascita di
un moderno diritto di cittadinanza. (Lingue straniere, informatica di base, economia, legislazione e
contrattualistica del lavoro sono soltanto alcuni degli esempi possibili di tali competenze.)
competenze trasversali: sono comuni a più contesti lavorativi, possono essere
trasferite da un ambiente di lavoro ad un altro e permettono l'adattamento di
strategie già utilizzate in passato ad una nuova situazione o compito. Le risorse
della persona vengono quindi combinate in funzione delle richieste dei diversi
contesti in cui opera. (la capacità di diagnosi, di problem solving, di negoziazione e gestione dei conflitti, la
presa di decisioni, la competenza comunicativa e relazionale.)
competenze tecnico-professionali: competenze specifiche, strettamente
correlate a un determinato settore professionale e all'attività lavorativa svolta
dalla persona.
Il percorso: la progettazione
Nel progettare il percorso formativo in alternanza, è fondamentale la puntuale definizione degli obiettivi:
La performance (ciò che deve essere in grado di fare lo studente);
le condizioni (cioè il contesto in cui deve essere realizzata la performance, molto diverso se si tratta dell’aula, di un laboratorio o di un reparto aziendale e se lo studente lavora sotto supervisione, applicando le istruzioni ricevute, organizzando da sé il proprio lavoro);
i criteri di verifica (i parametri di misurazione della prestazione e la soglia per cui essa è considerata accettabile).
Il percorso: la progettazione
I passaggi importanti per progettare l’alternanza sono dunque:
Definire gli obiettivi dell’alternanza in termini di performance,contesto e criteri;
graduare gli obiettivi (livelli EQF: autonomia e responsabilità) inrapporto all’anno di studio (3°, 4° e 5°);
agganciare le prestazioni alle competenze del profilo in uscita (LineeGuida del Riordino per istituti tecnici e professionali e Indicazioni peri licei) e verificare il grado di copertura di ciascuna competenza.
Il percorso: la progettazione
Definendo gli obiettivi in termini di performance, condizioni e criteri, si dispone di una descrizione puntuale:
cosa lo studente deve fare,
dove lo studente deve fare (contesto: aula, laboratorio, azienda),
come lo studente deve fare (criteri con cui la performance viene
valutata).
quando lo studente deve fare (Si tratta poi di stabilire l’anno di
corso, il calendario e la durata di ciascuna prestazione).
Il percorso: la realizzazione
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile esi articolano in periodi di formazione in aula e inperiodi di apprendimento mediante esperienze dilavoro, articolati secondo criteri di gradualità eprogressività che rispettino lo sviluppo personale,culturale e professionale degli studenti in relazione allaloro età.
Il percorso: la realizzazione
Le azioni da effettuare possono essere così sintetizzate:
Il consiglio di classe (C.d.C.) predispone la scheda di accertamento
delle abilità di ogni studente
Il C.d.C.individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in
considerazione gli esiti della verifica delle competenze da sviluppare nel
percorso scuola lavoro
Il C.d.C.decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per
consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda
Il C.d.C.predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante
momenti di confronto in itinere con il tutor scolastico
Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno
dell’azienda/ente.
Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità
dello studente redatta dal C.d.C., individua le aree aziendali in cui inserire
lo studente
Il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale
Il percorso: la valutazione
Il monitoraggio e la valutazione conclusiva permettono di rilevare l’andamento
dell’intero processo e di individuare le variabili che lo hanno influenzato
positivamente e quelle da modificare.
L’istituzione scolastica ha il compito di verificare e valutare sia l’andamento del
progetto che l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze che verranno
certificate al termine del percorso.
Per valutare l’andamento del progetto la scuola si avvarrà delle procedure interne
all’istituto.
Per valutare l’allievo la scuola terrà conto della:
Scheda di valutazione del tutor scolastico
Scheda di valutazione del tutor aziendale
Il percorso: la valutazione
Nel percorso di alternanza scuola lavoro:
la valutazione è fatta dal docente (o dai docenti) che cura(curano) la realizzazione delle diverse attività a scuola o cheverifica (verificano) i risultati dell’attività autonomamente svoltadallo studente; la valutazione delle attività svolte in azienda è fatta dal tutoraziendale.
Il percorso: la valutazione
La qualità degli apprendimenti del percorso in alternanza è parte integrante
della valutazione finale dello studente.
I risultati finali della valutazione sono riportati nella certificazione finale che
viene inclusa dalla scuola nel curriculum dello studente, ai fini della mappatura
delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato.
L’APPRENDISTATO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN APPRENDISTATO:
NORMA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 , Capo V
articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, recante Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Tale norma ha riscritto il
Testo Unico sull’Apprendistato del 2011 (artt. Da 1 a 7 del d.lgs. 167/2011).
DECRETO 12 ottobre 2015. Definizione degli standard
formativi dell'apprendistato e criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
APPRENDISTATO: DEFINIZIONE
A partire dall'anno scolastico 2014/15 è possibile avviare percorsi sperimentali
per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda rivolti agli studenti del
quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado; la
sperimentazione contempla la stipulazione di contratti per l'apprendistato per
l'alta formazione.
L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto
formativo finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo inserimento
lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: il datore di
lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è
obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria ad acquisire
quelle competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è
stato assunto; a sua volta il giovane in apprendistato ha l’obbligo di seguire il
percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente
all’azienda.
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani nella fascia d'età tra i 15 e i 29
anni.
L'apprendistato si articola in tre tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, per i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25, finalizzato a
conseguire una delle predette qualificazioni;
2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni
compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una
qualificazione professionale di cui alla contrattazione collettiva;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni
compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e
dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
APPRENDISTATO: DEFINIZIONE
CONCLUSIONI…
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