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Alperia S.p.A.
Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate
Documento approvato dal Consiglio di Gestione di Alperia S.p.A. in data 25 novembre
2016
Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate
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INDICE
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................... 3
PREMESSA........................................................................................................................ 3
OGGETTO.......................................................................................................................... 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO .......................................................................................... 3
DEFINIZIONI....................................................................................................................... 4
FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE .............................................................................. 7
OBBLIGO DI RISERVATEZZA, INADEMPIMENTO E SANZIONI .......................................... 7
PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .............................................. 9
1. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E
RESPONSABILITÀ ...................................................................................................... 9
2. TRATTAMENTO E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ........ 9
3. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE................... 9
4. REGIME DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIO NE
PRIVILEGIATA ...........................................................................................................10
5. REGIME DEI SONDAGGI DI MERCATO ......................................................................11
6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIO NE,
ELABORATI DI VARIA NATURA.................................................................................12
PARTE III: REGISTRO..........................................................................................................13
ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO .....................................................................13
ALLEGATO 1 .......................................................................................................................15
ALLEGATO 2 ......................................................... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate
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PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Al fine di adeguare la gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) a
quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e, in particolare, dagli articoli 7 e
seguenti del Regolamento (UE) n. 596/2014, in data 25 novembre 2016, il Consiglio di
Gestione di Alperia S.p.A. (di seguito, “Alperia” o la “Società”) ha approvato la presente
procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) (la
“Procedura”).
La presente Procedura è stata adottata sulla base del quadro normativo esistente alla data
della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione ed è, pertanto, soggetta a
successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli
attesi interventi di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato.
OGGETTO
La presente Procedura è diretta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle
Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti la Società e le Società
Controllate (come di seguito definite) e le procedure da seguire per la comunicazione al
mercato delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite).
Non sono regolate nella presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo
pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni di
compravendita di titoli e strumenti finanziari effettuate da persone che esercitano funzioni
di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. internal dealing), che sono disciplinate
in altra procedura aziendale.
Copia della presente Procedura è fornita ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) ed
è pubblicata sul sito web della Società.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di gestione delle Informazioni
Privilegiate (come di seguito definite) è composto da:
- D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle Disposizioni in materia di
Intermediazione Finanziaria” e successive integrazioni e modificazioni, ove
applicabile (di seguito, il “TUF”);
- Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e
successive integrazioni e modificazioni, ove applicabile (il “Regolamento
Emittenti”);
- Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) relativo agli abusi di mercato
(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del
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Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE 2003/125/CE e
2004/72/CE della Commissione1;
- Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 del 10 marzo 2016;
- D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000
n. 300 e successive modifiche e integrazioni”.
Il quadro regolamentare interno in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate (come
di seguito definite) è composto da:
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
(disponibile sul sito web della Società);
- Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing approvato in data [●] 2016
dal Consiglio di Gestione.
DEFINIZIONI
COLLABORATORI
Per collaboratori (i “Collaboratori”) si intendono i soggetti che prestano la loro attività
lavorativa e/o professionale in favore della Società in forza di un rapporto diverso da quello
di lavoro subordinato.
DIPENDENTI
Per dipendenti (i “Dipendenti”) si intendono i soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti (come
di seguito definiti), che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della
Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
INFORMAZIONE PRIVILEGIATA
Ai sensi dell’art. 7 del MAR, per informazione privilegiata (l’“Informazione Privilegiata”) si
intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica,
concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari (come di
seguito definiti) e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi
degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o sui prezzi di strumenti finanziari
derivati collegati.
Un’informazione si considera di carattere preciso se:
1 Alla data di pubblicazione della presente Procedura, il TUF e il Regolamento Emittenti non hanno recepito le
previsioni contenute nel MAR. Pertanto la presente Procedura potrebbe essere soggetta a modif iche f inalizzate al recepimento di quanto verrà stabilito al riguardo.
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(a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente
ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può
ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
(b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto
del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi
degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento
finanziario derivato.
Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una
particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento,
nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o
alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate
come informazioni aventi carattere preciso.
Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto
significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati
collegati, si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata
se risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle Informazioni Privilegiate.
Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli
eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente
potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate (di seguito, i “Fatti Rilevanti”):
- atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- dimissioni di Presidente del Consiglio di Gestione o del Direttore Generale;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
- rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a
procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate.
Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale non
costituiscono Informazioni Privilegiate:
le informazioni con valenza meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione
al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che
sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici
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accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni
concernenti meri propositi;
gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno
requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;
eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti;
azioni giudiziarie o contenziosi manifestamente infondati o comunque non
significativi e che ad una prima valutazione dei legali esterni appaiano come tali.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la conclusione e sottoscrizione di accordi
preliminari che (i) obbligano alla conclusione in buona fede di contratti definitivi ovvero che
(ii) prevedono penali in caso di mancata conclusione dei contratti definitivi, potrebbe
configurarsi come Informazione Privilegiata, in quanto informazione relativa a un evento
costituente una fase intermedia in un processo prolungato.
Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di norma la conclusione
e sottoscrizione di accordi quali non disclosure agreement, memorandum of
understanding, offerte non vincolanti, diritti di negoziare in esclusiva, richieste e domande
di pre-qualifica per la partecipazione a progetti o gare in Italia o all’estero o simili accordi
non vincolanti, pur essendo un’informazione relativa a un evento costituente una fase
intermedia in un processo prolungato, non si configurano come Informazione Privilegiata.
REGISTRO INSIDER
Per registro insider (il “Registro Insider”) si intende il registro contenente l’elenco di tutti
coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di
collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che
nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate,
quali, per esempio, consulenti, contabili, agenzie di rating del credito.
SOGGETTI RILEVANTI
Per soggetti rilevanti (i “Soggetti Rilevanti”) si intendono:
(a) i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Società;
(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che pur non essendo uno
dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso alle
Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e
detengono potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle
prospettive della Società;
(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono nelle
Società Controllate.
SOCIETÀ CONTROLLATE
Ai sensi dell’art. 2359 co. 1, nn. 1) e 2), cod. civ., sono considerate controllate le società
(le “Società Controllate”) in cui, direttamente od indirettamente, la Società:
- dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
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- dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria.
SONDAGGIO DI MERCATO
Per sondaggio di mercato (il “Sondaggio di Mercato”) si intende la comunicazione da
parte della Società di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente
all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una
possibile operazione e le relative condizioni (e.g. dimensioni potenziali, prezzo, struttura
dell’operazione).
STRUMENTI FINANZIARI
Per strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) si intendono gli strumenti finanziari
emessi dalla Società.
FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE
Per l’adempimento degli specifici obblighi previsti nella presente Procedura in merito alla
gestione delle Informazioni Privilegiate, la Società si avvale delle seguenti funzioni e
strutture:
il Presidente del Consiglio di Gestione;
il Direttore Generale;
il Vicedirettore Generale (il “DDG”);
il Direttore Corporate Strategy (il “CSD”);
le strutture aziendali di volta in volta interessate in relazione all’attività svolta.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA, INADEMPIMENTO E SANZIONI
I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a:
(a) tutelare la riservatezza e confidenzialità dei documenti e delle informazioni acquisiti
nello svolgimento dei propri compiti;
(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente
nell’espletamento delle proprie funzioni;
(c) a custodire i documenti o le informazioni riservati di cui dispongano in maniera tale
da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
(d) rispettare scrupolosamente la presente Procedura.
Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate
deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana
“STRETTAMENTE RISERVATO”.
I Soggetti Rilevanti, i Collaboratori e i Dipendenti sono personalmente responsabili della
conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che
detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l’accesso solo a
persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni
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Privilegiate, i Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Collaboratori devono darne
immediatamente comunicazione al CSD specificando le condizioni e le circostanze dello
smarrimento, affinché questi possa adottare le opportune misure, ivi inclusa la
pubblicazione di un comunicato.
L’utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati
all’applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti.
In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le Società Controllate
– ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili,
all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di
dirigenti o Dipendenti), nonché alle disposizioni del codice civile.
Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all’autore della violazione
del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l’adozione delle misure più
idonee previste e consentite dalla legge.
La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un
comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può
costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti
conseguenze sul piano economico-finanziario.
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PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
1. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E
RESPONSABILITÀ
Il DDG, d’intesa con il CSD, è autorizzato a classificare le informazioni come Informazioni
Privilegiate, valutando sia la rilevanza, specificità e determinatezza degli eventi e/o
circostanze, sia l’idoneità delle informazioni a produrre un effetto significativo sui prezzi
degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati collegati. La valutazione del
carattere privilegiato delle informazioni dovrà svolgersi caso per caso, tenendo in
considerazione, ad esempio, le dimensioni della Società ed il settore in cui essa opera.
La comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia, delle informazioni classificate come Informazioni Privilegiate ricade sotto la diretta
responsabilità del Direttore Generale della Società.
2. TRATTAMENTO E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE
Spetta al CSD provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la
Società e le Società Controllate. In sua assenza o in caso di inerzia assume tale
responsabilità prima il DDG poi il Direttore Generale della Società. Ciascuno di essi, nei
momenti di rispettiva competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle
Informazioni Privilegiate.
La decisione di procedere alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate viene effettuata
dal Direttore Generale della Società dopo una attenta valutazione dell’idoneità delle stesse
a produrre un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di
strumenti finanziari derivati collegati.
Gli obblighi di natura informativa devono essere adempiuti tramite la diffusione di
comunicati stampa al mercato (cfr. paragrafo 3 che segue) nonché, nei casi in cui sia
previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.
Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al mercato delle Informazioni
Privilegiate, i comunicati stampa sono tempestivamente pubblicati sul sito web della
Società, o comunque prima dell’apertura del mercato borsistico del giorno successivo a
quello della diffusione, dove vengono conservati per un periodo di almeno di cinque anni.
3. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, i Soggetti Rilevanti
provvedono ad informare senza indugio il DDG e il CSD di tutte le informazioni riguardanti
la Società e/o le Società Controllate che essi ritengano rilevanti ai sensi della presente
Procedura e di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Dopo aver qualificato le informazioni ricevute come Informazioni Privilegiate, il DDG e il
CSD elaborano una bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di
investitori e comunità finanziaria e la trasmettono al Presidente del Consiglio di Gestione e
al Direttore Generale della Società per eventuali osservazioni o modifiche di cui curano il
recepimento.
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Il Direttore Generale della Società – ove non ritenga di utilizzare la procedura sul ritardo
nella comunicazione dell’Informazione Privilegiata disciplinata nel paragrafo 4 che segue
– approva il comunicato stampa e ne autorizza la diffusione al pubblico, informandone
anche il Presidente del Consiglio di Gestione.
Il CSD procede alla diffusione al pubblico del comunicato stampa, sia in lingua italiana che
in lingua inglese, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia
e, in ogni caso, in modo tale da assicurare il pieno ed assoluto rispetto dei principi di
correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione e da
garantire la parità di trattamento, la completezza, l’intelligibilità e la continuità
dell’informazione.
Il CSD trasmette inoltre il comunicato stampa diffuso ai componenti del Consiglio di
Gestione e provvede a pubblicarlo sul sito web della Società.
4. REGIME DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIONE
PRIVILEGIATA
Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la propria
responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che
siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi
della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il
pubblico su circostanze e fatti essenziali;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che
comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria
responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a
tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) che precedono.
Qualora la Società abbia ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate ai sensi
del presente paragrafo, sarà tenuta a notificare tale ritardo alla Central Bank of Ireland,
immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico, fornendo
per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di
cui al presente paragrafo.
Il DDG, d’intesa con il CSD, valuta la sussistenza dei presupposti per utilizzare la procedura
del ritardo.
All’esito della verifica, attestato il rispetto delle tre condizioni che legittimano il ritardo, il
DDG e il CSD comunicano al Direttore Generale della Società la decisione di avvalersi
della procedura del ritardo.
Il Direttore Generale della Società decide se procedere con l’utilizzo della procedura del
ritardo dandone informazione anche al Presidente del Consiglio di Gestione.
L’informativa sull’utilizzo della procedura del ritardo viene estesa ai responsabili che sono
in possesso dell’Informazione Privilegiata, e da questi ai rispettivi sottoposti, al fine della
tempestiva adozione delle misure di tutela dell’informazione medesima.
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Durante l’utilizzo della procedura del ritardo, la Società – per il tramite del DDG e del CSD
– monitora la persistenza dei presupposti per l’attivazione della stessa, verificando che non
sussistano c.d. rumours (come di seguito definiti) sul mercato inerenti le Informazioni
Privilegiate oggetto del ritardo.
Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al
presente paragrafo e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società comunica
quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, in base a quanto previsto dal
paragrafo 3 che precede.
In particolare, la riservatezza si considera esser venuta meno allorché si diffondano voci
(c.d. rumors2) concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società
e/o delle Società Controllate, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero
l’andamento degli affari della Società e/o delle Società Controllate, che comportino o si
presume possano determinare un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari
o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, e tali rumors siano sufficientemente
accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non è più
garantita.
5. REGIME DEI SONDAGGI DI MERCATO
Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, a
un Sondaggio di Mercato, prima di procedere allo stesso:
(a) deve valutare se il Sondaggio di Mercato comporta la comunicazione di Informazioni
Privilegiate;
(b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
(c) aggiorna le registrazioni scritte relative al Sondaggio di Mercato;
(d) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di Mercato a ricevere
Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o
tentare di utilizzarle, per l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di
terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali
informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite
cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento
finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le
informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
(e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che
riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla
lettera d) che precede e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono
state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le
persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e
l’ora di ogni comunicazione;
(f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’autorità competente.
Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato
cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società,
2 Per rumours si intendono notizie di dominio pubblico pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale (e.g.
stampa, agenzie, altri mass media) ovvero anche su siti w eb specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato.
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quest’ultima, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le
predette informazioni.
La Società che effettua il Sondaggio di Mercato conserva le registrazioni per un periodo di
almeno 5 anni.
La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda
realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con
una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un Sondaggio di Mercato, a
condizione che:
(a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi
un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
(b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente
necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.
6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI INFORMAZIONI,
DOCUMENTAZIONE, ELABORATI DI VARIA NATURA
In apposite sezioni del sito web della Società, oltre ai comunicati stampa, sono raccolte
informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità
finanziaria, documenti informativi, ecc.
La citata documentazione è pubblicata sul sito web della Società dove viene conservata
per un periodo di almeno cinque anni, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la pubblicazione non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi
di comunicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia;
b) la pubblicazione è curata dalle strutture aziendali della Società preposte
all’aggiornamento del sito web.
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PARTE III: REGISTRO
ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del MAR, la Società ha istituito il Registro
Insider.
Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico conforme ai modelli di cui all’Allegato 1
della presente Procedura e contiene, inter alia, le seguenti informazioni:
a) l’identità di tutte le persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
b) la descrizione del ruolo, della funzione e del motivo per cui la persona è iscritta nel
Registro Insider;
c) la data e l’ora in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate;
d) la data di redazione dell’elenco.
L’accesso al Registro Insider è consentito solo al CSD e alle persone dallo stesso
autorizzate.
Il CSD cura la tenuta del Registro Insider e ne garantisce il tempestivo aggiornamento nelle
seguenti circostanze:
(a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già
figurante nel Registro Insider;
(b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi,
essere aggiunta nel Registro Insider;
(c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
Ciascun aggiornamento deve indicare la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento
che ha reso necessario l’aggiornamento.
Il CSD conserva i dati delle persone iscritte nel Registro Insider per un periodo di almeno
cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione
o l’aggiornamento.
Il Registro Insider è suddiviso in due sezioni distinte:
(a) una sezione occasionale, in cui, con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata,
sono iscritte tutte le persone che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata
specificamente individuata. È aggiunta una nuova sezione al Registro Insider ogni
volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Tale sezione è tenuta
conformemente al Modello 1 dell’Allegato 1 della presente Procedura;
(b) una sezione permanente, contenente i dati delle persone che hanno sempre
accesso, in ragione della carica o funzione svolta, a tutte le Informazioni Privilegiate.
Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 2 dell’Allegato 1 alla presente
Procedura. Per le persone iscritte nella sezione permanente non è necessario
riportare i relativi dati anche nelle sezioni occasionali.
Il CSD informa tempestivamente tutte le persone iscritte al Registro Insider attraverso una
formale comunicazione scritta:
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(i) della loro iscrizione nel Registro Insider, degli aggiornamenti nonché della
cancellazione dal Registro Insider nel caso in cui non abbiano più accesso alle
Informazioni Privilegiate;
(ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nel Registro Insider; e
(iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione
del mercato e comunicazione non autorizzata di Informazioni Privilegiate.
I predetti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di presa
conoscenza e accettazione dell’iscrizione nel Registro Insider e la normativa di riferimento
secondo il modello di comunicazione di cui all’Allegato 2 della presente Procedura.
Il CSD mantiene traccia delle comunicazioni con i soggetti iscritti al Registro Insider e
gestisce l’archivio contenente le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti.
In caso di apposita richiesta da parte dell’Autorità competente, la Società provvede a
trasmettere alla stessa il Registro Insider non appena possibile.
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ALLEGATO 1
MODELLO 1
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del
titolare
dell'accesso
Cogn o me del titolare
dell'accesso
Cogno me di nascita
del titolare dell'acc
esso (se
diverso)
Numeri di telefono
profess ionali
(linea telefonica
professionale
diretta f issa e mobile)
Nome e indirizzo
dell' impresa
Funzione e motivo
dell'accesso
a informazioni privilegiate
Ottenuto (data e ora in cui il titolare
ha ottenuto l'accesso a informazioni
privilegiate)
Cessato (data e ora in cui il
titolare ha
cessato di avere accesso a informazioni
privilegiate)
Data di nascita
Numero di
ident if i
cazione nazionale (se
applica bile)
Numeri di telefono
privati (casa e
cellulare personale)
Indiriz zo privato completo (via, numero civico,
località, CAP, Stato)
[testo] [testo] [testo] [numeri (senza spazi)]
[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]
[aaaa- mm-gg]
[numero e/o te sto]
[numeri (senza spazi)]
[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso
— via e numero civico
— località
— CAP
— Stato]
Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate
16/22
MODELLO 2
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del titolare
dell'accesso
Cognome del titolare
dell'acc esso
Cognome di nascita
del titolare dell'acc ess
o (se
diverso)
Numeri di tele fono
profess ionali (linea telefonica professionale
diretta f issa
e mobile)
Nome e indirizzo
dell'impresa
Funzione e motivo dell'ac
cesso a inform a zioni privilegia te
Inserito (data e ora in cui
il titolare è stato inserito nella
sezione degli accessi
permanenti)
Data di nascita
Numero di
identifica zione
nazio nale
(se applica
bile)
Numeri di tele fono privati
(casa e cellulare personale)
Indiriz zo privato completo
(via, numero civico, località,
CAP, Stato)
[testo] [testo] [testo] [numeri (senza spazi)]
[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piatta forma d'asta/ commissario d'a sta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]
[aaaa-mm-gg, hh: mm UTC]
[aaaa-mm- gg]
[numero e/o testo]
[numeri (senza spazi)]
[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso
— via e numero civico
— località
— CAP
— Stato]
ALLEGATO 2
Informativa per i Soggetti Iscritti nel Registro Insider
* * * * *
Nome Cognome
Società
Egregio Signor [Cognome],
A decorrere dal 3 luglio 2016, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) in
materia, inter alia, di registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, già
disciplinato da precedenti disposizioni normative (i.e. art. 115-bis del Decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e artt. da 152-bis a 152-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999).
Alperia S.p.A. (la “Società”), conformemente a quanto previsto dall’art. 18 del MAR, ha istituito il
proprio registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (“Registro”).
Al riguardo con la presente informativa, si comunica, ai sensi dell'art. 18 del MAR, di aver provveduto
ad iscrivere la sua persona nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base
regolare/occasionale alle informazioni nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni di
<specificare funzioni> all’interno della società < specificare società>
Oneri dei soggetti iscritti nel Registro
E' essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle
informazioni cui hanno accesso, ferma ogni altra eventuale conseguenza inerente i rapporti con la
Società e comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno che le possa
derivare dalla violazione degli obblighi sopra citati.
In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la
tracciabilità della gestione delle informazioni e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di
attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza,
in occasione di riunioni, incontri e/o altro) sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate inerenti
l'attività della Società ovvero il progetto/evento.
Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le informazioni a soggetti non in
possesso delle stesse (anche se già iscritti nel registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di
ciò immediatamente il soggetto responsabile del Registro.
Sanzioni
Si ricorda inoltre che il titolo I bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
- Abuso di Informazioni Privilegiate3
In particolare sono previste sanzioni penali ai sensi dell'articolo 184 del TUF e amministrative ai
sensi dell'articolo 187 bis del TUF a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni
Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
della Società, della partecipazione al capitale della Società, ovvero dell'esercizio di un'attività
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,
(a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio
o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
(b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
(c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate al punto 1).
3 Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l’art. 8 del MAR prevede che: “1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privile giate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: (a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero (b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: (a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; (b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni ; (c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure (d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.” L’art. 10 del MAR disciplina autonomamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ossia la condotta tipica del tipping, già prevista dalle disposizioni previgenti. Sul piano sanzionatorio, l’art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di info rmazioni privilegiate, “gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre […] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro ”.
Le sanzioni penali4, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella
multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00; le sanzioni amministrative, applicabili dalla CONSOB
con provvedimento motivato vanno da Euro 100.000,00 a Euro 15.000.000,00.
La sanzione amministrativa pecuniaria sopra riportata si applica anche a chiunque, in possesso di
Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere
privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata
anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le
qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
- Manipolazione di Mercato5
4 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Titolo I -bis, capo II del TUF sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice penale.
5 Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l’art. 12 del MAR prevede che: “Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell’artico lo 13;
b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.
Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pron ti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
Ai sensi degli articoli 185 e 187-ter del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere
operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro
ventimila a euro cinque milioni o – salve le sanzioni penali6 quando il fatto costituisce reato – con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni.
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui sopra chiunque pone in essere:
(a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false
o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
(b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più
persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti
finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
(c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di
espediente;
(d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al
prezzo di strumenti finanziari.
c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della
sede di negoziazione; (ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di
negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
(iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza d i tale conflitto di interessi;
e) l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudica zione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l’al legato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione”.
Sul piano sanzionatorio, l’art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l’illecito di manipolazione del mercato, “gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre […] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro ”
6 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Titolo I -bis, capo II del TUF sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice penale.
Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione
amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di
mercato ammesse nel mercato interessato.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata
anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le
qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo
Pene Accessorie
Ai sensi dell’art. 186 del TUF, la condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate
e manipolazione di mercato importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28
(interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un’arte), 32-bis (interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale per una durata non inferiore a sei
mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani,
di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Sanzioni Amministrative Accessorie
Ai sensi dell’art. 187-quater del TUF, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa per gli
esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al
medesimo gruppo di società quotate. La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
Si informa che la Società ha identificato quale responsabile della tenuta del Registro il Direttore
Corporate Strategy (CSD).
***
I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in
conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy. Si da’ atto di aver
consegnato informativa ex art. 13 del citato D.Lgs.
Luogo, data
Direttore Corporate Strategy
Alperia S.p.A.
Per presa visione:
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