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Alperia S.p.A. Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate Documento approvato dal Consiglio di Gestione di Alperia S.p.A. in data 25 novembre 2016

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Alperia S.p.A.

Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate

Documento approvato dal Consiglio di Gestione di Alperia S.p.A. in data 25 novembre

2016

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INDICE

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................... 3

PREMESSA........................................................................................................................ 3

OGGETTO.......................................................................................................................... 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO .......................................................................................... 3

DEFINIZIONI....................................................................................................................... 4

FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE .............................................................................. 7

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, INADEMPIMENTO E SANZIONI .......................................... 7

PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .............................................. 9

1. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E

RESPONSABILITÀ ...................................................................................................... 9

2. TRATTAMENTO E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ........ 9

3. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE................... 9

4. REGIME DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIO NE

PRIVILEGIATA ...........................................................................................................10

5. REGIME DEI SONDAGGI DI MERCATO ......................................................................11

6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIO NE,

ELABORATI DI VARIA NATURA.................................................................................12

PARTE III: REGISTRO..........................................................................................................13

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO .....................................................................13

ALLEGATO 1 .......................................................................................................................15

ALLEGATO 2 ......................................................... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

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PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Al fine di adeguare la gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) a

quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e, in particolare, dagli articoli 7 e

seguenti del Regolamento (UE) n. 596/2014, in data 25 novembre 2016, il Consiglio di

Gestione di Alperia S.p.A. (di seguito, “Alperia” o la “Società”) ha approvato la presente

procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) (la

“Procedura”).

La presente Procedura è stata adottata sulla base del quadro normativo esistente alla data

della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione ed è, pertanto, soggetta a

successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli

attesi interventi di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato.

OGGETTO

La presente Procedura è diretta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle

Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti la Società e le Società

Controllate (come di seguito definite) e le procedure da seguire per la comunicazione al

mercato delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite).

Non sono regolate nella presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo

pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni di

compravendita di titoli e strumenti finanziari effettuate da persone che esercitano funzioni

di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. internal dealing), che sono disciplinate

in altra procedura aziendale.

Copia della presente Procedura è fornita ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) ed

è pubblicata sul sito web della Società.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e regolamentare vigente in materia di gestione delle Informazioni

Privilegiate (come di seguito definite) è composto da:

- D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle Disposizioni in materia di

Intermediazione Finanziaria” e successive integrazioni e modificazioni, ove

applicabile (di seguito, il “TUF”);

- Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e

successive integrazioni e modificazioni, ove applicabile (il “Regolamento

Emittenti”);

- Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) relativo agli abusi di mercato

(regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del

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Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE 2003/125/CE e

2004/72/CE della Commissione1;

- Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 del 10 marzo 2016;

- D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche

prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000

n. 300 e successive modifiche e integrazioni”.

Il quadro regolamentare interno in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate (come

di seguito definite) è composto da:

- Codice Etico;

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

(disponibile sul sito web della Società);

- Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing approvato in data [●] 2016

dal Consiglio di Gestione.

DEFINIZIONI

COLLABORATORI

Per collaboratori (i “Collaboratori”) si intendono i soggetti che prestano la loro attività

lavorativa e/o professionale in favore della Società in forza di un rapporto diverso da quello

di lavoro subordinato.

DIPENDENTI

Per dipendenti (i “Dipendenti”) si intendono i soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti (come

di seguito definiti), che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della

Società in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi dell’art. 7 del MAR, per informazione privilegiata (l’“Informazione Privilegiata”) si

intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica,

concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari (come di

seguito definiti) e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi

degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o sui prezzi di strumenti finanziari

derivati collegati.

Un’informazione si considera di carattere preciso se:

1 Alla data di pubblicazione della presente Procedura, il TUF e il Regolamento Emittenti non hanno recepito le

previsioni contenute nel MAR. Pertanto la presente Procedura potrebbe essere soggetta a modif iche f inalizzate al recepimento di quanto verrà stabilito al riguardo.

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(a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente

ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può

ragionevolmente ritenere che si verificherà; e

(b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto

del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi

degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento

finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una

particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento,

nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o

alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate

come informazioni aventi carattere preciso.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto

significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati

collegati, si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente

utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata

se risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli

eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente

potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate (di seguito, i “Fatti Rilevanti”):

- atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, un settore di business;

- dimissioni di Presidente del Consiglio di Gestione o del Direttore Generale;

- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;

- rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;

- operazioni sul capitale;

- emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;

- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;

- operazioni di fusione o scissione;

- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

- cambiamenti nel personale strategico della Società;

- operazioni sulle azioni proprie;

- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a

procedure concorsuali;

- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

- operazioni con parti correlate.

Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale non

costituiscono Informazioni Privilegiate:

le informazioni con valenza meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione

al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che

sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici

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accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni

concernenti meri propositi;

gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno

requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;

eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti;

azioni giudiziarie o contenziosi manifestamente infondati o comunque non

significativi e che ad una prima valutazione dei legali esterni appaiano come tali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la conclusione e sottoscrizione di accordi

preliminari che (i) obbligano alla conclusione in buona fede di contratti definitivi ovvero che

(ii) prevedono penali in caso di mancata conclusione dei contratti definitivi, potrebbe

configurarsi come Informazione Privilegiata, in quanto informazione relativa a un evento

costituente una fase intermedia in un processo prolungato.

Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di norma la conclusione

e sottoscrizione di accordi quali non disclosure agreement, memorandum of

understanding, offerte non vincolanti, diritti di negoziare in esclusiva, richieste e domande

di pre-qualifica per la partecipazione a progetti o gare in Italia o all’estero o simili accordi

non vincolanti, pur essendo un’informazione relativa a un evento costituente una fase

intermedia in un processo prolungato, non si configurano come Informazione Privilegiata.

REGISTRO INSIDER

Per registro insider (il “Registro Insider”) si intende il registro contenente l’elenco di tutti

coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di

collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che

nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate,

quali, per esempio, consulenti, contabili, agenzie di rating del credito.

SOGGETTI RILEVANTI

Per soggetti rilevanti (i “Soggetti Rilevanti”) si intendono:

(a) i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Società;

(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che pur non essendo uno

dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso alle

Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e

detengono potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle

prospettive della Società;

(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono nelle

Società Controllate.

SOCIETÀ CONTROLLATE

Ai sensi dell’art. 2359 co. 1, nn. 1) e 2), cod. civ., sono considerate controllate le società

(le “Società Controllate”) in cui, direttamente od indirettamente, la Società:

- dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

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- dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea

ordinaria.

SONDAGGIO DI MERCATO

Per sondaggio di mercato (il “Sondaggio di Mercato”) si intende la comunicazione da

parte della Società di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente

all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una

possibile operazione e le relative condizioni (e.g. dimensioni potenziali, prezzo, struttura

dell’operazione).

STRUMENTI FINANZIARI

Per strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) si intendono gli strumenti finanziari

emessi dalla Società.

FUNZIONI E STRUTTURE COINVOLTE

Per l’adempimento degli specifici obblighi previsti nella presente Procedura in merito alla

gestione delle Informazioni Privilegiate, la Società si avvale delle seguenti funzioni e

strutture:

il Presidente del Consiglio di Gestione;

il Direttore Generale;

il Vicedirettore Generale (il “DDG”);

il Direttore Corporate Strategy (il “CSD”);

le strutture aziendali di volta in volta interessate in relazione all’attività svolta.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, INADEMPIMENTO E SANZIONI

I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a:

(a) tutelare la riservatezza e confidenzialità dei documenti e delle informazioni acquisiti

nello svolgimento dei propri compiti;

(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente

nell’espletamento delle proprie funzioni;

(c) a custodire i documenti o le informazioni riservati di cui dispongano in maniera tale

da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;

(d) rispettare scrupolosamente la presente Procedura.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate

deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana

“STRETTAMENTE RISERVATO”.

I Soggetti Rilevanti, i Collaboratori e i Dipendenti sono personalmente responsabili della

conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che

detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l’accesso solo a

persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni

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Privilegiate, i Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Collaboratori devono darne

immediatamente comunicazione al CSD specificando le condizioni e le circostanze dello

smarrimento, affinché questi possa adottare le opportune misure, ivi inclusa la

pubblicazione di un comunicato.

L’utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati

all’applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro

tempore vigenti.

In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le Società Controllate

– ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili,

all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di

dirigenti o Dipendenti), nonché alle disposizioni del codice civile.

Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all’autore della violazione

del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l’adozione delle misure più

idonee previste e consentite dalla legge.

La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un

comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può

costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti

conseguenze sul piano economico-finanziario.

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PARTE II: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E

RESPONSABILITÀ

Il DDG, d’intesa con il CSD, è autorizzato a classificare le informazioni come Informazioni

Privilegiate, valutando sia la rilevanza, specificità e determinatezza degli eventi e/o

circostanze, sia l’idoneità delle informazioni a produrre un effetto significativo sui prezzi

degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati collegati. La valutazione del

carattere privilegiato delle informazioni dovrà svolgersi caso per caso, tenendo in

considerazione, ad esempio, le dimensioni della Società ed il settore in cui essa opera.

La comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in

materia, delle informazioni classificate come Informazioni Privilegiate ricade sotto la diretta

responsabilità del Direttore Generale della Società.

2. TRATTAMENTO E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI

PRIVILEGIATE

Spetta al CSD provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la

Società e le Società Controllate. In sua assenza o in caso di inerzia assume tale

responsabilità prima il DDG poi il Direttore Generale della Società. Ciascuno di essi, nei

momenti di rispettiva competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle

Informazioni Privilegiate.

La decisione di procedere alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate viene effettuata

dal Direttore Generale della Società dopo una attenta valutazione dell’idoneità delle stesse

a produrre un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di

strumenti finanziari derivati collegati.

Gli obblighi di natura informativa devono essere adempiuti tramite la diffusione di

comunicati stampa al mercato (cfr. paragrafo 3 che segue) nonché, nei casi in cui sia

previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al mercato delle Informazioni

Privilegiate, i comunicati stampa sono tempestivamente pubblicati sul sito web della

Società, o comunque prima dell’apertura del mercato borsistico del giorno successivo a

quello della diffusione, dove vengono conservati per un periodo di almeno di cinque anni.

3. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, i Soggetti Rilevanti

provvedono ad informare senza indugio il DDG e il CSD di tutte le informazioni riguardanti

la Società e/o le Società Controllate che essi ritengano rilevanti ai sensi della presente

Procedura e di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Dopo aver qualificato le informazioni ricevute come Informazioni Privilegiate, il DDG e il

CSD elaborano una bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di

investitori e comunità finanziaria e la trasmettono al Presidente del Consiglio di Gestione e

al Direttore Generale della Società per eventuali osservazioni o modifiche di cui curano il

recepimento.

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Il Direttore Generale della Società – ove non ritenga di utilizzare la procedura sul ritardo

nella comunicazione dell’Informazione Privilegiata disciplinata nel paragrafo 4 che segue

– approva il comunicato stampa e ne autorizza la diffusione al pubblico, informandone

anche il Presidente del Consiglio di Gestione.

Il CSD procede alla diffusione al pubblico del comunicato stampa, sia in lingua italiana che

in lingua inglese, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia

e, in ogni caso, in modo tale da assicurare il pieno ed assoluto rispetto dei principi di

correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione e da

garantire la parità di trattamento, la completezza, l’intelligibilità e la continuità

dell’informazione.

Il CSD trasmette inoltre il comunicato stampa diffuso ai componenti del Consiglio di

Gestione e provvede a pubblicarlo sul sito web della Società.

4. REGIME DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIONE

PRIVILEGIATA

Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la propria

responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che

siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi

della Società;

b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il

pubblico su circostanze e fatti essenziali;

c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che

comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria

responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a

tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) che precedono.

Qualora la Società abbia ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate ai sensi

del presente paragrafo, sarà tenuta a notificare tale ritardo alla Central Bank of Ireland,

immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico, fornendo

per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di

cui al presente paragrafo.

Il DDG, d’intesa con il CSD, valuta la sussistenza dei presupposti per utilizzare la procedura

del ritardo.

All’esito della verifica, attestato il rispetto delle tre condizioni che legittimano il ritardo, il

DDG e il CSD comunicano al Direttore Generale della Società la decisione di avvalersi

della procedura del ritardo.

Il Direttore Generale della Società decide se procedere con l’utilizzo della procedura del

ritardo dandone informazione anche al Presidente del Consiglio di Gestione.

L’informativa sull’utilizzo della procedura del ritardo viene estesa ai responsabili che sono

in possesso dell’Informazione Privilegiata, e da questi ai rispettivi sottoposti, al fine della

tempestiva adozione delle misure di tutela dell’informazione medesima.

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Durante l’utilizzo della procedura del ritardo, la Società – per il tramite del DDG e del CSD

– monitora la persistenza dei presupposti per l’attivazione della stessa, verificando che non

sussistano c.d. rumours (come di seguito definiti) sul mercato inerenti le Informazioni

Privilegiate oggetto del ritardo.

Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al

presente paragrafo e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società comunica

quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, in base a quanto previsto dal

paragrafo 3 che precede.

In particolare, la riservatezza si considera esser venuta meno allorché si diffondano voci

(c.d. rumors2) concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società

e/o delle Società Controllate, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero

l’andamento degli affari della Società e/o delle Società Controllate, che comportino o si

presume possano determinare un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari

o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, e tali rumors siano sufficientemente

accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non è più

garantita.

5. REGIME DEI SONDAGGI DI MERCATO

Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, a

un Sondaggio di Mercato, prima di procedere allo stesso:

(a) deve valutare se il Sondaggio di Mercato comporta la comunicazione di Informazioni

Privilegiate;

(b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;

(c) aggiorna le registrazioni scritte relative al Sondaggio di Mercato;

(d) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di Mercato a ricevere

Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o

tentare di utilizzarle, per l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di

terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali

informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite

cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento

finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le

informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni;

(e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che

riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla

lettera d) che precede e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono

state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le

persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e

l’ora di ogni comunicazione;

(f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’autorità competente.

Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato

cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società,

2 Per rumours si intendono notizie di dominio pubblico pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale (e.g.

stampa, agenzie, altri mass media) ovvero anche su siti w eb specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato.

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quest’ultima, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le

predette informazioni.

La Società che effettua il Sondaggio di Mercato conserva le registrazioni per un periodo di

almeno 5 anni.

La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda

realizzare un’offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con

una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un Sondaggio di Mercato, a

condizione che:

(a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi

un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e

(b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente

necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.

6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI INFORMAZIONI,

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI DI VARIA NATURA

In apposite sezioni del sito web della Società, oltre ai comunicati stampa, sono raccolte

informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità

finanziaria, documenti informativi, ecc.

La citata documentazione è pubblicata sul sito web della Società dove viene conservata

per un periodo di almeno cinque anni, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la pubblicazione non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi

di comunicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in

materia;

b) la pubblicazione è curata dalle strutture aziendali della Società preposte

all’aggiornamento del sito web.

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PARTE III: REGISTRO

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del MAR, la Società ha istituito il Registro

Insider.

Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico conforme ai modelli di cui all’Allegato 1

della presente Procedura e contiene, inter alia, le seguenti informazioni:

a) l’identità di tutte le persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;

b) la descrizione del ruolo, della funzione e del motivo per cui la persona è iscritta nel

Registro Insider;

c) la data e l’ora in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate;

d) la data di redazione dell’elenco.

L’accesso al Registro Insider è consentito solo al CSD e alle persone dallo stesso

autorizzate.

Il CSD cura la tenuta del Registro Insider e ne garantisce il tempestivo aggiornamento nelle

seguenti circostanze:

(a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già

figurante nel Registro Insider;

(b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi,

essere aggiunta nel Registro Insider;

(c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento deve indicare la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento

che ha reso necessario l’aggiornamento.

Il CSD conserva i dati delle persone iscritte nel Registro Insider per un periodo di almeno

cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione

o l’aggiornamento.

Il Registro Insider è suddiviso in due sezioni distinte:

(a) una sezione occasionale, in cui, con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata,

sono iscritte tutte le persone che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata

specificamente individuata. È aggiunta una nuova sezione al Registro Insider ogni

volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Tale sezione è tenuta

conformemente al Modello 1 dell’Allegato 1 della presente Procedura;

(b) una sezione permanente, contenente i dati delle persone che hanno sempre

accesso, in ragione della carica o funzione svolta, a tutte le Informazioni Privilegiate.

Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 2 dell’Allegato 1 alla presente

Procedura. Per le persone iscritte nella sezione permanente non è necessario

riportare i relativi dati anche nelle sezioni occasionali.

Il CSD informa tempestivamente tutte le persone iscritte al Registro Insider attraverso una

formale comunicazione scritta:

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Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate

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(i) della loro iscrizione nel Registro Insider, degli aggiornamenti nonché della

cancellazione dal Registro Insider nel caso in cui non abbiano più accesso alle

Informazioni Privilegiate;

(ii) degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nel Registro Insider; e

(iii) delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione

del mercato e comunicazione non autorizzata di Informazioni Privilegiate.

I predetti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di presa

conoscenza e accettazione dell’iscrizione nel Registro Insider e la normativa di riferimento

secondo il modello di comunicazione di cui all’Allegato 2 della presente Procedura.

Il CSD mantiene traccia delle comunicazioni con i soggetti iscritti al Registro Insider e

gestisce l’archivio contenente le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti.

In caso di apposita richiesta da parte dell’Autorità competente, la Società provvede a

trasmettere alla stessa il Registro Insider non appena possibile.

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Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate

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ALLEGATO 1

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del

titolare

dell'accesso

Cogn o­ me del titolare

dell'accesso

Cogno­ me di nascita

del titolare dell'acc

esso (se

diverso)

Numeri di telefono

profess ionali

(linea telefonica

professionale

diretta f issa e mobile)

Nome e indirizzo

dell' impresa

Funzione e motivo

dell'accesso

a informazioni privilegiate

Ottenuto (data e ora in cui il titolare

ha ottenuto l'accesso a informazioni

privilegiate)

Cessato (data e ora in cui il

titolare ha

cessato di avere accesso a informazioni

privilegiate)

Data di nascita

Numero di

ident if i

cazione nazionale (se

applica­ bile)

Numeri di telefono

privati (casa e

cellulare personale)

Indiriz zo privato completo (via, numero civico,

località, CAP, Stato)

[testo] [testo] [testo] [numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa- mm-gg]

[numero e/o te­ sto]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

— via e numero civico

— località

— CAP

— Stato]

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MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare

dell'accesso

Cognome del titolare

dell'acc esso

Cognome di nascita

del titolare dell'acc ess

o (se

diverso)

Numeri di tele­ fono

profess ionali (linea telefonica professionale

diretta f issa

e mobile)

Nome e indirizzo

dell'impresa

Funzione e motivo dell'ac­

cesso a inform a­ zioni privilegia te

Inserito (data e ora in cui

il titolare è stato inserito nella

sezione degli accessi

permanenti)

Data di nascita

Numero di

identifica­ zione

nazio nale

(se applica­

bile)

Numeri di tele­ fono privati

(casa e cellulare personale)

Indiriz zo privato completo

(via, numero civico, località,

CAP, Stato)

[testo] [testo] [testo] [numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piatta­ forma d'asta/ commissario d'a­ sta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]

[aaaa-mm-gg, hh: mm UTC]

[aaaa-mm- gg]

[numero e/o testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

— via e numero civico

— località

— CAP

— Stato]

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ALLEGATO 2

Informativa per i Soggetti Iscritti nel Registro Insider

* * * * *

Nome Cognome

Società

Egregio Signor [Cognome],

A decorrere dal 3 luglio 2016, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) in

materia, inter alia, di registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, già

disciplinato da precedenti disposizioni normative (i.e. art. 115-bis del Decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 e artt. da 152-bis a 152-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999).

Alperia S.p.A. (la “Società”), conformemente a quanto previsto dall’art. 18 del MAR, ha istituito il

proprio registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (“Registro”).

Al riguardo con la presente informativa, si comunica, ai sensi dell'art. 18 del MAR, di aver provveduto

ad iscrivere la sua persona nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base

regolare/occasionale alle informazioni nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni di

<specificare funzioni> all’interno della società < specificare società>

Oneri dei soggetti iscritti nel Registro

E' essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle

informazioni cui hanno accesso, ferma ogni altra eventuale conseguenza inerente i rapporti con la

Società e comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno che le possa

derivare dalla violazione degli obblighi sopra citati.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la

tracciabilità della gestione delle informazioni e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di

attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza,

in occasione di riunioni, incontri e/o altro) sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate inerenti

l'attività della Società ovvero il progetto/evento.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le informazioni a soggetti non in

possesso delle stesse (anche se già iscritti nel registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di

ciò immediatamente il soggetto responsabile del Registro.

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Sanzioni

Si ricorda inoltre che il titolo I bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di

informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

- Abuso di Informazioni Privilegiate3

In particolare sono previste sanzioni penali ai sensi dell'articolo 184 del TUF e amministrative ai

sensi dell'articolo 187 bis del TUF a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni

Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

della Società, della partecipazione al capitale della Società, ovvero dell'esercizio di un'attività

lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

(a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio

o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;

(b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della

professione, della funzione o dell'ufficio;

(c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni

indicate al punto 1).

3 Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l’art. 8 del MAR prevede che: “1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privile giate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: (a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero (b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: (a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; (b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni ; (c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure (d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.” L’art. 10 del MAR disciplina autonomamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ossia la condotta tipica del tipping, già prevista dalle disposizioni previgenti. Sul piano sanzionatorio, l’art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di info rmazioni privilegiate, “gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre […] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro ”.

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Le sanzioni penali4, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella

multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00; le sanzioni amministrative, applicabili dalla CONSOB

con provvedimento motivato vanno da Euro 100.000,00 a Euro 15.000.000,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria sopra riportata si applica anche a chiunque, in possesso di

Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere

privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il

profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del

colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata

anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo

o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le

qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito,

esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

- Manipolazione di Mercato5

4 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Titolo I -bis, capo II del TUF sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice penale.

5 Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l’art. 12 del MAR prevede che: “Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell’artico lo 13;

b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pron ti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

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Ai sensi degli articoli 185 e 187-ter del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere

operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro

ventimila a euro cinque milioni o – salve le sanzioni penali6 quando il fatto costituisce reato – con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria di cui sopra chiunque pone in essere:

(a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false

o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

(b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più

persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti

finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

(c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di

espediente;

(d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al

prezzo di strumenti finanziari.

c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della

sede di negoziazione; (ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di

negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

(iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza d i tale conflitto di interessi;

e) l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudica zione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l’al legato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione”.

Sul piano sanzionatorio, l’art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l’illecito di manipolazione del mercato, “gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre […] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro ”

6 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Titolo I -bis, capo II del TUF sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice penale.

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Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione

amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di

mercato ammesse nel mercato interessato.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il

profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del

colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata

anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo

o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le

qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito,

esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Pene Accessorie

Ai sensi dell’art. 186 del TUF, la condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate

e manipolazione di mercato importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28

(interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un’arte), 32-bis (interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di

contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale per una durata non inferiore a sei

mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani,

di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Sanzioni Amministrative Accessorie

Ai sensi dell’art. 187-quater del TUF, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa per gli

esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di

amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al

medesimo gruppo di società quotate. La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una

durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Si informa che la Società ha identificato quale responsabile della tenuta del Registro il Direttore

Corporate Strategy (CSD).

***

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I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in

conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy. Si da’ atto di aver

consegnato informativa ex art. 13 del citato D.Lgs.

Luogo, data

Direttore Corporate Strategy

Alperia S.p.A.

Per presa visione:

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