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Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale

21.11.2018

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L’ALLEVAMENTO DEI SUINI

Prima dell’inizio dell’attività di allevamento, chiedere al Servizio veterinario della ASSL le informazioni

per l’assegnazione del codice aziendale

Gli “allevamenti familiari” sono allevamenti da ingrasso che possono detenere fino a un massimo di 4 suini non riproduttori, esclusivamente destinati all’autoconsumo (allevamenti da

ingrasso per consumo domestico privato).

Nella stessa azienda agricola non è consentito più di un allevamento di tipo familiare.

La Registrazione di inizio attività di detti allevamenti avviene direttamente presso il Servizio veterinario

ASSL.

Gli “allevamenti professionali” sono finalizzati all’ingrasso e/o alla riproduzione per vita e/o per la macellazione.La Registrazione di inizio attività di detti allevamenti avviene mediante presentazione della

Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUA) al SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e per

l’attività Edilizia).

Comunicare al Servizio veterinario ASSL, entro 7 giorni, ogni variazione dei dati aziendali, dell’allevamento e dei dati relativi al detentore e al proprietario registrati nella BDN (per esempio,

cessazione dell’attività a seguito dell’allontanamento dell’ultimo animale, variazioni dell’orientamento

produttivo, della tecnica produttiva, della tipologia allevamento, della denominazione, cambi di indirizzo

e recapiti, ecc.).

Identificare i suini e registrarli nei Registri aziendali di carico e scarico e nella BDN (Banca Dati

Nazionale anagrafe zootecnica). Si rimanda alle pagine successive per i compiti del Detentore

sull’anagrafe suina (identificazione degli animali, tenuta dei Registri di carico e scarico e aggiornamento

della BDN).

Divieto di acquistare, vendere, dare o ricevere in prestito suini, senza documento di

accompagnamento degli animali o “Modello 4” informatizzato in BDN, anche se trattasi di un solo suino

per autoconsumo familiare.

E’ assolutamente vietato il prestito dei verri per la cosiddetta monta itinerante.

La scomparsa per furto o smarrimento degli animali, degli identificativi e del registro aziendale deve essere denunciata entro 48 ore alle forze di polizia (Carabinieri o altre) e al Servizio veterinario

della ASSL che provvederà alla registrazione dei relativi capi nella BDN (il detentore deve comunque

annotare nel Registro aziendale cartaceo il furto/smarrimento dei capi).

L’allevatore deve evitare le occasioni di contatto con allevamenti di altre aziende suinicole e

deve possedere indumenti da lavoro da utilizzare esclusivamente in azienda.

Applicare adeguate misure igieniche per i visitatori i cui ingressi in azienda devono essere ridotti al

minimo.

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21.11.2018 Informare il Servizio veterinario ASSL in caso di sospetto di malattie infettive o trasmissibili, di

aborti o morti non riconducibili a cause naturali, infortuni, malattie comuni già accertate, in particolare

nei casi di sintomi compatibili con pesti suine (aborti, chiazze emorragiche, paralisi, febbre alta, morti).

Obbligo di sottoporre a vaccinazione per Malattia di Aujeszky tutti i riproduttori (3 volte all’anno) e i

suini destinati all’ingrasso (per maggiori dettagli rivolgersi al veterinario di fiducia libero professionista o

alla ASSL).

Data e numero delle vaccinazioni effettuate per Aujeszky dovranno essere riportate nel Modello IV

(foglio rosa).

Dal 1 gennaio 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione animali provenienti da allevamenti con

qualifica sanitaria Indenne da malattia di Aujeszky o, in subordine, provenienti da allevamenti risultanti

negativi all’ultimo controllo sierologico per la malattia di Aujeszky.

Lo smaltimento degli animali morti e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso

impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco.

Il Registro di carico e scarico dei farmaci deve essere vidimato dal Servizio veterinario della ASSL.

Le ricette vanno conservate per 5 anni.

Registrazioni inerenti le analisi effettuate su campioni prelevati da animali, mangimi, acqua.

Registrazioni inerenti la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali (mangimi),

nonché la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita; registrazione dei fitosanitari e biocidi.

I locali di allevamento devono soddisfare le esigenze minime di benessere animale e di biosicurezza;

le recinzioni devono impedire qualsiasi contatto tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici o altri suini

(altezza minima di metri 1,50).

Nelle aree infette Peste Suina Africana dal selvatico si dovrà ricorrere alla doppia recinzione

perimetrale in rete metallica con distanza tra le due recinzioni da un minimo di 80 cm ad un massimo di

150 cm, tale da impedire il contatto con altri suidi (eccezione per la stabulazione in capannoni chiusi in

muratura) oppure ad un muro perimetrale di altezza minima di metri 1,50.

È possibile allevare suini all’aperto in spazi confinati di superficie non superiore ai 10 o ai 40 ettari a

seconda della fascia di rischio del territorio (allevamento confinato semibrado con recinzione di altezza

minima di metri 1,50; il massimo carico sostenibile di animali è di 15 quintali per ettaro).

Non alimentare i suini con rifiuti di mensa/ristorazione, rifiuti casalinghi o avanzi di origine animale.

Effettuare regolari derattizzazioni.

Disporre in azienda di disinfettanti di provata efficacia nei confronti della Peste Suina Africana (si rimanda alle pagine successive per le informazioni di dettaglio sui disinfettanti).

Gli automezzi che trasportano animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee

allo scopo prima di entrare in azienda. Anche gli altri automezzi che trasportano mangimi e attrezzature

devono essere puliti e disinfettati.

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21.11.2018 Devono essere rispettate le norme minime per la protezione dei suini ai sensi del Decreto

legislativo n. 122/2011 (controllo giornaliero, illuminazione adeguata, cura degli animali feriti, libertà di

movimento, assicurare le previste superfici libere a disposizione di ciascun animale, materiali e

attrezzature non nocive, qualità dell’aria e ambientale entro limiti non dannosi, zona adeguata e asciutta

in cui gli animali possono coricarsi, permettere agli animali di poter vedere altri suini, divieto di

somministrazione di sostanze estranee).

È consentita la macellazione in azienda per il consumo domestico privato (autoconsumo familiare) fino ad un massimo di 4 suini adulti nel caso di aziende familiari e di 4 suini adulti e 30 lattonzoli nel caso di

aziende professionali nel corso dell’anno (vedasi i dettagli nelle successive pagine).

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21.11.2018

Requisiti di biosicurezza e sanitari minimi per allevamenti suini sino a 30 capi: Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti,

macellati, venduti).

I parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi fisiologici (almeno 10 suinetti nati

all’anno per ciascuna scrofa presente negli allevamenti estensivi e almeno 15/anno/scrofa presente

negli allevamenti intensivi).

Tutti i suini di età superiore ai 70 giorni devono riportare nel padiglione auricolare sinistro il tatuaggio del

codice aziendale.

I riproduttori suini all’atto della prima monta o intervento fecondativo devono essere, in aggiunta al

tatuaggio, identificati individualmente mediante applicazione nel padiglione auricolare destro di una

marca riportante un numero individuale.

Possesso delle qualifiche sanitarie previste per le diverse malattie.

Sono presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un

metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano

l’accesso di altri suidi.

Nelle aree infette dal selvatico deve essere presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica

con distanza minima di 80 cm e massima di 150 cm tale da impedire il contatto con altri suidi oppure

muro perimetrale con cancelli pannellati.

L’introduzione di nuovi suini può avvenire solo da aziende “certificate per Peste Suina Africana”,

“Accreditate per malattia vescicolare Suina” e con situazione sanitaria favorevole per la malattia di

Aujeszky (almeno un controllo sierologico negativo negli ultimi 12 mesi).

Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica.

Presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti della Peste Suina Africana (PSA.

È vietato utilizzare per l’alimentazione degli animali rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o rifiuti

casalinghi.

Gli automezzi di proprietà dell’azienda che effettuano il trasporto per conto proprio, prima e dopo il

carico e lo scarico dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dalla ASSL.

Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell’ingresso e

prima dell’uscita mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti efficaci nei confronti del virus

della Peste Suina Africana, sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su

altre parti del veicolo (se necessario previa pulizia).

Requisiti sanitari per allevamenti da 31 a 100 capi (oltre a quelli riportati per gli allevamenti precedenti): Parcheggio - deve essere presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei

veicoli del personale dell'azienda e dei visitatori.

Piazzuola autorizzata dalla ASSL per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi in entrata e

in uscita, possibilmente localizzata in prossimità dell’accesso all’azienda e in ogni caso separata

dall’area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Un responsabile indicato

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21.11.2018dall’azienda ha il dovere di firmare gli “attestati di disinfezione” rilasciati (allegato 8 della determinazione

RAS sul programma di eradicazione della PSA).

All’ingresso deve essere presente un dispositivo a pressione mobile (pulivapor) per la pulizia degli

automezzi.

Il carico e lo scarico dei suini deve essere eseguito all’esterno dell’area di pertinenza dell’allevamento

(rampa perimetrale) di carico e scarico) oppure all’interno dell’allevamento qualora il veicolo trasporti

esclusivamente animali per l’azienda o dall’azienda (mono-carico) ed iol veicolo viene disinfettato in

ingresso e in uscita.

Lo scarico del mangime deve essere effettuato all’esterno dell’area di pertinenza dell’allevamento; in

alternativa può essere effettuato all’interno dell’allevamento a condizione che il veicolo effettui il

trasporto esclusivamente per questa azienda (mono-carico) e venga sottoposto a disinfezione in

ingresso e in uscita con disinfettanti efficaci sul virus PSA.

Deve essere comprovata l’attuazione delle operazioni di derattizzazione / disinfestazione.

Requisiti di biosicurezza e sanitari per allevamenti da 101 a 500 capi (oltre a quelli riportati per gli allevamenti precedenti): Quarantena - l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e

gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo

della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima

dell’introduzione degli animali in allevamento, vengono effettuati tutti i controlli ritenuti necessari. La

quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si

verifichi, gli animali verranno controllati 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con

doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa

carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il

camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti e altri Sottoprodotti di origine animale (SOA): i suini morti devono essere spostati dai

locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella

frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion

che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Registrazione della disinfezione degli automezzi - le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi

devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Disponibilità di Veterinario libero professionista di riferimento.

Un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso

(copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Il personale che accudisce gli animali non deve detenere altri suini e non ha contatti con altre aziende

che detengono animali della specie suina.

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21.11.2018Requisiti di biosicurezza e sanitari per allevamenti oltre 500 capi (oltre a quelli riportati per gli allevamenti precedenti): Spogliatoio: devono essere presenti dei locali dedicati adibiti specificamente a spogliatoio dove il

personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il

cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento.

“Piano delle procedure documentate” inerenti la conduzione dei suini, approvato dalla ASSL, e applicate

in allevamento sotto la supervisione di un “Veterinario aziendale riconosciuto” con il quale l’azienda

deve stipulare una convenzione che tiene disponibile in copia.

Copia del “Piano delle procedure documentate” e copia della convenzione col “Veterinario aziendale

riconosciuto” sono trasmesse alla ASSL.

Registro dei visitatori e degli automezzi: l'ingresso e l’uscita dei visitatori e degli automezzi in azienda

deve essere documentato nell’apposito Registro.

Convenzione con stabilimento riconosciuto per lo smaltimento degli animali morti.

Dichiarazione scritta del personale dell’azienda che accudisce gli animali di rinuncia alla conduzione e

al contatto con suini di altri allevamenti suini.

Derattizzazione / disinfestazione: deve essere disponibile un piano aziendale documentato.

La pianificazione delle pulizie/disinfezione avviene secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, o con

metodo alternativo come riportato nel manuale delle procedure.

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21.11.2018IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI (ANAGRAFE SUINA)

COMPITI DEL DETENTORE DELL’ALLEVAMENTODeterminazione Regionale n. 18 del 25.10.2018 - Nota del Ministero della Salute prot.13365 del 31.05.2016

Identificazione dei suini: In tutti i suini nati in azienda, esecuzione di un Tatuaggio, riportante il codice aziendale, nel

padiglione auricolare sinistro, entro i 70 giorni di età o, comunque, prima che i suini lascino l’azienda

nella quale sono nati. Se la cute è pigmentata e il tatuaggio risulti illeggibile o poco visibile, dovrà

essere aggiunta una Marca auricolare riportante il codice aziendale.

Nei soli suini destinati alla riproduzione (riproduttori sia maschi che femmine), in aggiunta al

suddetto Tatuaggio, applicazione di una Marca nel padiglione auricolare destro all’atto della prima

monta o intervento fecondativo. Tali specifiche Marche riportano un numero individuale e possono

essere ordinate esclusivamente tramite la BDN.

Tenuta del Registro aziendale di carico e scarico ove devono essere registrate:

le movimentazioni di suini in entrata e in uscita dall’allevamento entro 3 giorni dall’evento (entro 7

giorni in BDN);

le nascite e le morti dei suini entro 7 giorni dall’evento.

Tenuta del “Registro Aziendale Individuale Suini” ove devono essere registrati i codici individuali delle

Marche applicate ai Riproduttori, sia maschi che femmine, entro 7 giorni dall’applicazione della marca (il

registro individuale, appositamente vidimato dal Servizio veterinario ASSL, fa parte integrante del Registro di

carico e scarico aziendale).

Assicurare l’aggiornamento della BDN (Registro di stalla informatizzato nella Banca Dati Nazionale

anagrafe zootecnica), direttamente in prima persona oppure tramite delegato:

Registrazione nella BDN dei codici individuali dei Riproduttori, sia maschi che femmine, entro 7

giorni dall’applicazione della Marca nel padiglione auricolare destro (entro 12 giorni se la registrazione

avviene a cura di una persona delegata dall’allevatore ad operare in BDN).

Registrazione nella BDN del censimento annuale della consistenza totale dell’allevamento rilevata il 31 marzo, entro 7 giorni lavorativi dalla rilevazione (oppure entro 12 giorni se tramite persona

delegata ad operare in BDN) corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico

relativamente ai suini presenti di età superiore ai 70 giorni; registrazione, inoltre, del totale nascite e decessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente e del numero e categoria dei riproduttori (sanzione da € 1.000 a € 6.000 per mancata registrazione del censimento annuale in

BDN, ai sensi del Decreto legislativo n. 200 del 26.10.2010, art. 9, comma 7).

Registrazione nella BDN delle movimentazioni dei suini in ingresso e in uscita dall’azienda, entro

7 giorni dall’evento oppure entro 12 giorni se tramite persona delegata ad operare in BDN (comprese

le uscite per le macellazioni uso famiglia - sanzione da € 1.000 a € 6.000 per mancata registrazione in

BDN nei termini previsti).

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21.11.2018Dal 2 settembre 2017, le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite

l’utilizzo del Modello 4 informatizzato in BDN (documento di accompagnamento degli animali

informatico/elettronico).

Registrazione nella BDN delle richieste di Identificativi o Marche auricolari per i Riproduttori. La

ASSL provvederà alla successiva validazione delle richieste di Identificativi.

La scomparsa per furto o smarrimento degli animali, degli identificativi per animali e del registro aziendale deve essere denunciata entro 48 ore alle forze di polizia (Carabinieri o altre) e al Servizio

Veterinario della ASSL che provvederà alla registrazione dei relativi capi nella BDN (il detentore deve

comunque annotare nel Registro aziendale cartaceo il furto/smarrimento dei capi).

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21.11.2018

INFORMAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE SUINA NELLA BDN(Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica)

L’attuale normativa prevede che l’allevatore debba registrare nella BDN una serie di dati per assicurare, in

particolare, la tracciabilità e rintracciabilità degli animali.

Per registrare i dati nella BDN l’allevatore può agire secondo le seguenti due modalità:

1) Operare direttamente in prima persona nella BDN (www.vetinfo.it), previa acquisizione della Firma

digitale e delle credenziali di accesso alla BDN (numero verde della BDN: 800 082 280 – mail della

BDN: [email protected] - [email protected]).

2) Delegare una delle seguenti persone o soggetti: Veterinari aziendali di fiducia, CAA, APA, ARAS,

altre specifiche persone delegate. Il Servizio veterinario della ASSL di Sanluri può essere delegato

solamente per allevamenti sino a 50 riproduttori maschi e femmine (la ASSL si riserva il diritto di

applicare il tariffario regionale per le prestazioni rese in favore dei privati come da Delibera ASL di

Sanluri, n. 712 del 1 dicembre 2015).

Nell’ipotesi in cui l’allevatore deleghi altre persone o la ASSL ad operare in nome e per suo conto, è

necessario il conferimento della delega per iscritto.

Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN (www.vetinfo.it) devono possedere la

“Firma Digitale” (Carta Nazionale dei Servizi) e un computer collegato a internet.

Si fa presente che la stessa Tessera Sanitaria può essere attivata per funzionare da Firma Digitale: in tal

caso occorre presentarsi con un documento d’identità e la Tessera Sanitaria presso gli uffici della ASSL o

nelle farmacie abilitate per eseguire le procedure di attivazione della Tessera.

Per maggiori informazioni sulla tessera Sanitaria visionare le seguenti pagine web:

http://www.regione.sardegna.it/tscns/

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=44406&v=2&t=1&c=526

Modalità operative:Se in possesso di Firma digitale, chiedere alla BDN le credenziali di accesso o account inviando una

e-mail al seguente indirizzo [email protected]

Oggetto della mail: “Richiesta account - credenziali di accesso per la BDN”

Contenuto della mail: “Il sottoscritto _____, codice fiscale__ numero di cellulare___ indirizzo mail non

certificata__, in qualità di detentore/proprietario dell’allevamento della specie______, codice aziendale

IT____, intende registrare personalmente i dati di propria competenza nella BDN. Si allega fotocopia

del documento di identità”.

Per eventuali problemi tecnici contattare la BDN: e-mail [email protected] o tramite telefono 800 082 280

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in BDN, recarsi al Servizio Sanità

Animale – Ufficio Anagrafe Zootecnica per revocare la delega, se in possesso della ASSL, compilando

l’apposito modulo scaricabile dalla seguente pagina web della ASSL Sanluri:

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21.11.2018http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10

oppure inviare una mail al seguente indirizzo [email protected] o una PEC al seguente

indirizzo [email protected] allegando il suddetto modulo di revoca della delega.

Da questo momento sarà cura dell’allevatore operare direttamente in BDN solamente dopo avere effettuato la “Registrazione nuova delega”nella seguente schermata della BDN: Anagrafiche –

Allevamenti – Registrazione nuova delega.

L’allevatore, inoltre, potrà avvalersi esclusivamente del “Registro di stalla informatizzato” in BDN (in tal

caso si è esentati dall’implementazione del Registro di stalla cartaceo).

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Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale

21.11.2018Le inosservanze alle suddette disposizioni sono perseguite a norma di legge e possono determinare

l’esclusione o la riduzione dai pagamenti dei premi comunitari, la sospensione o la revoca delle qualifiche

sanitarie dell’allevamento con conseguente limitazioni alla commercializzazione degli animali.

Per maggiori e più dettagliate informazioni contattare i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria ASSL

secondo le seguenti modalità:

Telefonare al numero 0709359500 - 070 9359492 Poliambulatorio di Sanluri

Telefonare al numero 070 97611650 Poliambulatorio di Guspini

Visitare la pagina web della ASSL di Sanluri - sezione Ufficio Anagrafe Zootecnica

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10

Inviare una mail al seguente indirizzo [email protected]

Inviare una PEC al seguente indirizzo: [email protected]

Principali Normative di riferimento: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 relativo all'identificazione e alla registrazione dei suini".

Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 28 - Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda.

Determinazione RAS n. 20, prot. 698 del 12.11.2018 “Programma straordinario di eradicazione della

Peste Suina Africana.

D.lvo 122/2011 “Norme minime per la protezione dei suini”.

Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 29 aprile 2004, recanti

norme sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (“pacchetto

igiene)”.

Reg. CE 1069/2009 – Reg. CE 142/2011 (normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine

animale).

D.lvo 193/2006 – D.lvo 158/2006 (codice dei medicinali veterinari e divieto di utilizzo di sostanze

ormoniche).

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Allegato 1 Registro carico e Scarico SuiniRegistro Aziendale Individuale Suini riproduttori (maschi e femmine)

N. progr

.Tatuaggio Identificativo individuale Data ingresso Provenienza Data di scarico Destinazione Note

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Dipartimento di Prevenzione Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria

05.11.2018

DISINFETTANTI PER LA PESTE SUINA AFRICANA DA DETENERE IN AZIENDA

IDROSSIDO DI SODIO 2% (Soda caustica – Environ D) - aspersione su animali abbattuti, nei locali e trattamento

delle deiezioni.

COMPLESSO POTASSIO PEROSSIDOMONOSOLFATO + ACIDO MALICO + ACIDO SULFAMIDICO + DODECILBENZENSULFONATO + SODIOESAMETAFOSFATO 1% (Virkon ed altri) - Irrorazione strutture interne

e nebulizzazione ambienti.

CARBONATO DI SODIO 40% (pH 11,6 , 95°C) - Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.

ORTOFENILFENOLO 1% (Environ D)

FORMALINA 6-10% - Trattamento utensili.

IODIO E DERIVATI

LYSOL 5% - Automezzi , divise dal lavoro, utensili.

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Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanità Animale

05.11.2018

MACELLAZIONE DEI SUINI IN AZIENDA PER AUTOCONSUMO FAMILIARE(CONSUMO DOMESTICO PRIVATO)

La ASSL autorizza la macellazione dei suini da destinare all’esclusivo autoconsumo nell’ambito familiare nel rispetto dei

seguenti requisiti e condizioni:

Numero massimo di suini che si possono macellare previa apposita richiesta scritta al Servizio Veterinario ASSL:

4 suini adulti nel caso di aziende familiari (allevamenti fino ad un massimo di 4 suini da ingrasso, non

riproduttori, esclusivamente destinati all’autoconsumo, nel corso dell’anno).

Nella stessa azienda non è consentito più di un allevamento familiare.

4 suini adulti e 30 lattonzoli nel caso di aziende professionali nel corso dell’anno.

Negli allevamenti professionali è vietato comunque destinare alla macellazioni a domicilio oltre il 30% degli

adulti e dei lattonzoli della azienda.

La carne e i prodotti di origine suina devono essere destinati all’esclusivo autoconsumo familiare. È vietata

qualsiasi forma di commercializzazione di carne e prodotti provenienti da dette macellazioni fatte salve le deroghe

per agriturismo e simili (Legge Regionale 11/2015).

Macellare in azienda suini solamente se in buono stato di salute e concordare con la ASSL la visita Veterinaria.

Rispettare le buone prassi igieniche durante le operazioni di macellazione.

Procedere allo stordimento dell’animale con i mezzi consentiti dalle normative vigenti e, subito dopo, provvedere

all’immediato dissanguamento dell’animale.

Collaborare con il Servizio veterinario ASSL per il campionamento di sangue in due provette e di muscolo

diaframma.

Rendere disponibili per la visita ispettiva Veterinaria post-mortem, le carni e i visceri.

Non consumare la carne, i visceri e i prodotti di origine suina prima della comunicazione dell’esito favorevole

delle analisi effettuate dal Servizio Veterinario ASSL.

Pagamento dei Diritti Sanitari dovuti, secondo le modalità comunicate dalla ASSL.

Partecipazione ai corsi di formazione igienico-sanitari organizzati dalla ASSL, dall’Assessorato regionale

all’agricoltura o da altri enti.

Numeri di telefono dei Servizi Veterinari ASSL:

Poliambulatorio di Sanluri: 070 9359500

Poliambulatorio di Guspini: 070 97611650

Riferimenti normativi: Art.13 del Regio Decreto n. 20 dicembre 1928, n. 3298; Legge regionale n. 28/2018;

Determinazione RAS n. 20 del 21.11.2018 (Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana).

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Mod. 2018/1

Spettabile ATS Sardegna - ASSL SanluriServizio di Sanità AnimaleUfficio Anagrafe Zootecnica/Banca Dati Nazionale (BDN)Via Bologna 13 – 09025, SanluriMail: [email protected]: [email protected]

Richiesta identificativi per Suini

Data, Codice Azienda: ITProprietario: C. F.Comune: cap tel.

Mail:

Fornitore degli Identificativi:

Tipologia identificativi:

Marche auricolari per singoli Riproduttori maschi e femmine n. identificativi:

Duplicato marca auricolare per singoli Riproduttori maschi e femmine codice:

Duplicato marca auricolare per singoli Riproduttori maschi e femmine codice:

Duplicato marca auricolare per singoli Riproduttori maschi e femmine codice:

Marche auricolari per partita n. identificativi:

Da fatturare a:

P.I./C.F.

Indirizzo:

Comune: cap prov.

Da consegnare a: tel.

Indirizzo:

Comune: cap prov.

Il Detentore/Proprietario

…………………………………………………………………

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PRODUTTORI MARCHE PER RIPRODUTTORI SUINI NELLA REGIONE SARDEGNA

Codice Denominazione Comune

410 COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA - SOCIETA' AGRICOLA ARBOREA240 PHARMAVET SRL SASSARI367 SU SINNU S.R.L. GHILARZA469 SUNITAG ORISTANO

N.B. PER L’ELENCO COMPLETO DEI PRODUTTORI NAZIONALI FARE RIFERIMENTO ALLA BDN

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Mod. 2017/1

Spettabile ATS Sardegna - ASSL SanluriServizio di Sanità AnimaleUfficio Anagrafe Zootecnica/Banca Dati Nazionale (BDN)Via Bologna 13 – 09025, SanluriMail: [email protected]

Richiesta inserimento Riproduttori suini nel “Registro di stalla” della BDN (Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

Codice Azienda

ITC. F. Proprietario

Proprietario:

Indirizzo: tel.

Comune: cap:

Mail:

Elenco riproduttori suini maschi e femmine da registrare nel Registro di stalla informatizzato in BDN:

N. Codice Capo Codice Precedente

Sesso

Razza Data Nascita Data

IngressoData

applicazione Marca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Data ………./………./………………..Il Detentore/Proprietario

…………………………………………………………………

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 445/2000: stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante)

Spettabile ATS Sardegna - ASSL SanluriServizio di Sanità AnimaleUfficio Anagrafe Zootecnica/Banca Dati Nazionale (BDN)Via Bologna 13 – 09025, SanluriMail: [email protected]: [email protected]

Il Sottoscritto, premesso di aver delegato la ASSL Sanluri ad operare in BDN per gli adempimenti di propria competenza, consapevole delle sanzioni penali in caso di attestazioni e dichiarazioni false e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 - DPR 445/2000)

DICHIARA

la consistenza totale dell’allevamento rilevata il 31 marzo del corrente anno, corrispondente a quanto riportato sul Registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore ai 70 giorni, il totale nascite e decessi e il numero dei riproduttori (ai sensi dell’allegato I paragrafo 3 del D.Lgs n. 200 del 26.10.2010)

Comune: Località:

Cod. fisc.

Comune:

Tel. Mail:

Detentore Allev. Cod. fisc.

Indirizzo: Comune:

Mail:

Capi totali rilevati il 31 marzo, di età superiore ai 70 giorni N. ____________

Scrofe N. ____________ Scrofette N. ____________ Verri N. ____________

Lattonzoli N. 000000000 Magroncelli N. ____________ Magroni N. ____________

Grassi N. ____________ Cinghiali N. ____________

Totale nascite dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente N. ____________

Totale decessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente N. ____________

Il Sottoscritto dichiara inoltre di essere informato dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 in particolare delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Data comunicazione __________________________Il Dichiarante

…………………………………………………….* Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte

dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle. Possono inoltre essere sottoscritte e inviate per posta, per fax e per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

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Allegato n. 8: SCHEMA DI ATTESTATO DI DISINFEZIONE AUTOMEZZI

Autorizzazione n. del _/ _/_ rilasciata dall’ASSL di Sanluri

ATTESTATO DI DISINFEZIONE DEI MEZZI PER IL TRASPORTO BESTIAME

Si attesta che l’automezzo con targa _ , condotto dal Sig. __ è

stato lavato e disinfettato presso:

□ L’azienda cod. aziendale località

Comune

□ Il mattatoio località _ _ Comune _ _

□ Il punto di disinfezione autorizzato _

località _ _ Comune _ N. di autorizzazione _

Disinfettante utilizzato: _ _

Lotto n. _ Scadenza _ _

_ li

Il responsabile della disinfezione

__________________________________

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