Allegato Energetico rev. marzo 2015

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Studio FACCHETTI

www.studiofacchetti.com

Ing. ANDREA FACCHETTI – Arch. DAVIDE FACCHETTI – Geom. GAUDENZIO FACCHETTI

via Umberto Primo, n. 5 – Morengo (Bg) – mail: [email protected] - tel. e fax 0363-95694

Disposizioni per l’efficienza energetica e per l’uso delle fonti di energia rinnovabile in edilizia

Allegato al Regolamento Edilizio Comunale

Sindaco: Sig. Enea Bagini

Vice Sindaco, assessore ambiente e urbanistica, edilizia pubblica e privata:

Geom. Mauro Burini

Funzionario responsabile del servizio: Geom. Luca Innocenti

Istruttore direttivo: Arch. Giovanna Chiodi Arch. Evelin Finazzi

Adottato con Delibera C.C. n. ………………… del …………………………...………..

Approvato con Delibera C.C. n. ……….………… del …………………………………..…

Pubblicato sul B.U.R.L. serie ………………n. ………… in data ………..………….

SOMMARIO

1. Finalità, obiettivi, articolazione delle disposizioni ............................................................................. 4

2. Riferimenti Normativi ........................................................................................................................ 5

3. AMBITI E CRITERI DI APPLICAZIONE ........................................................................................... 8

4. OBBLIGHI ALLA CERTIFICAZIONE .............................................................................................. 10

5. Procedimento ................................................................................................................................. 11

6. Campo di Applicazione .................................................................................................................. 12

6.1 Categoria A............................................................................................................................ 12

6.2 Categoria B ............................................................................................................................ 14

6.3 Categoria C ............................................................................................................................ 15

6.4 Categoria D ............................................................................................................................ 16

7. ESCLUSIONI ................................................................................................................................. 17

Comune di Ciserano Regolamento Energetico 4

1. FINALITÀ, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Il Comune, attraverso le presenti disposizioni per l’efficienza energetica e per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in edilizia, che costituiscono allegato al Regolamento Edilizio Comunale e pertanto in seguito definite anche AEREC – Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio sul proprio territorio, mettendo a punto specifiche azioni differenziate, riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni d’uso degli spazi costruiti attraverso la realizzazione di edifici energeticamente efficienti e l’applicazione di sistemi e tecnologie favorevoli al risparmio energetico ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili. La declinazione di politiche energetiche a livello di pianificazione locale si inserisce perfettamente all’interno del percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Entro tale percorso, la redazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale si pone l’obiettivo di indirizzare e coordinare il processo di integrazione delle tematiche energetiche nella fase di ridefinizione ed aggiornamento degli strumenti regolatori posti nelle competenze dell’Amministrazione Comunale. Le presenti disposizioni definiscono le procedure di applicazione in ambito comunale delle disposizioni sovraordinate, a livello regionale, nazionale e comunitario relative all’efficienza degli usi finali dell’energia nel settore delle costruzioni, con particolare riferimento ai requisiti minimi delle prestazioni energetiche delle componenti del sistema involucro/impianti e alla copertura dei fabbisogni mediante produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Comune, attraverso le presenti disposizioni, si propone in particolare di definire un sistema di vincoli di prestazione anche più restrittivi rispetto al quadro delle norme sovraordinate, nella consapevolezza che la gestione razionale dell’uso delle risorse e l'innovazione tecnologica rappresentano un punto chiave per definire un nuovo approccio in termini di sostenibilità alle questioni dell'energia e dell'ambiente, anche e soprattutto a livello locale. In conformità ad un’impostazione che assicuri il raggiungimento di obiettivi a lungo termine attraverso un approccio graduale nel tempo conforme ai principi delle disposizioni comunitarie sull’efficienza energetica e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, entro il presente documento è definita una scansione temporale di vincoli di prestazione man mano più restrittivi nel corso del tempo, a convergere sugli obiettivi individuati dalle normative sovraordinate. I presupposti normativi alla base della cogenza delle prescrizioni contenute nel presente documento sono costituiti in via generale dalle disposizioni di cui al D.M. 27.07.2005, alla L.R. 26/2003 e alla L.R. 39/2006, finalizzati ad orientare i nuovi Regolamenti Edilizi verso obiettivi di sostenibilità ed efficienza dei sistemi energetici e del parco edilizio locali. L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale è un importante strumento per attuare strategie di risparmio energetico nell’edilizia esistente e di nuova costruzione. Mediante tale documento il Comune può recepire normativa e legislazione vigente a tutti i livelli territoriali, regionale, nazionale, europea ed “esplicitarla” al progettista e al committente, attribuendogli valore cogente. Le presenti disposizioni si basano su un approccio di tipo prestazionale, coerente con l’assetto normativo sovraordinato di più recente impostazione, ove si delineano requisiti di prestazione obbligatoria, valutati in conformità alle norme tecniche di settore vigenti. Per questo motivo entro il presente documento non vengono definiti, proposti o prescritti principi e scelte progettuali, demandando alla buona pratica progettuale e/o ad altre norme eventualmente applicabili nel contesto dell’intervento edilizio la

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definizione di criteri e prescrizioni puntuali sui contenuti del progetto, necessarie al rispetto dei requisiti di prestazione richiesti. Per tutto quanto non previsto e disposto nel presente documento si intendono applicate le disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento, la cui evoluzione nel tempo dovrà essere recepita in forma di adeguamento normativo. I riferimenti normativi più recenti e attualmente vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia che definiscono l’assetto dei requisiti minimi di prestazione a livello sovraordinato sono brevemente richiamati nel Capitolo 4, da doversi aggiornare in funzione dell’evoluzione normativa attesa. In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con la Direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Building Directive e successivamente con la direttiva 2010/31/UE (detta anche EPBD2) in vigore dal 9 luglio 2010. L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il D. Lgs 192/2005 di recepimento della direttiva 2002/91 e il D. L. 63/2012, il recepimento della direttiva 2010/12, convertito in Legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. Il quadro normativo italiano inoltre dal 2007 ad oggi si è arricchito di una serie di provvedimenti che hanno modificato, integrato e attuato le disposizioni previste dai testi di recepimento. Per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie, si raccomanda l’adozione di sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti collegati ad un impianto di captazione di energia geotermica a bassa entalpia con sistema a sonda verticale. In fase di perforazione dovrà essere prestata attenzione alla tutela delle falde acquifere e dei corpi idrici superficiali, per evitare l’alterazione del regime idrico, sia la messa in comunicazione delle falde profonde con quelle più superficiali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

L. R. n. 3 del 21 febbraio 2011 art. 17 – (modifiche alla L.R. 24/2006) Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di

disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011.

Tale legge regionale, che inizia a recepire la Dir. 31/2010/UE sull’efficienza energetica in edilizia EPBD 2010 (vedi in seguito), oltre a ribadire obiettivi generali di risparmio energetico e di pratica professionale nel ciclo di vita dell’impiantistica, prevede ulteriori interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e modifica e integra le precedenti disposizioni legislative; oltre a trattare le norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente, in particolare estende l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, (anche se termine già superato) per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore. D.G.R. VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.

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Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione

energetica degli edifici.

Tale delibera di Giunta regionale, che recepisce a livello regionale la Dir. 2002/91/CE attualmente vigente sull’efficienza energetica in edilizia, nota come EPBD 2002, individua i requisiti minimi di edificio ed impianto di nuova progettazione, introduce la certificazione energetica degli edifici, le procedure di calcolo dei parametri di prestazione energetica, la relativa scala di classificazione energetica. Tale normativa sostituisce a livello regionale le prescrizioni del D.P.R. 59/09 e D.M. 26/06/09 di modifica del D. Lgs. 192/05, che costituiscono il riferimento normativo nazionale in vigore in materia di risparmio energetico. D. Lgs. n. 28 del 03 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante

modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Tale disposizione in particolare impone per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante un vincolo di percentuali di copertura dei consumi energetici previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento mediante il ricorso a fonti rinnovabili, con tre step temporali: al 2012 (20%), al 2014 (35%) ed al 2017 (50%), ove per gli edifici pubblici l’incidenza è incrementata del 10%. L’obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento. E’ prevista una deroga se l’indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite previsto dal riferimento normativo nazionale in vigore. Tale disposizione inoltre introduce l’obbligo dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della superficie in pianta, anche in questo caso prevedendo tre step temporali: al 2012 (1 kWp ogni 80 mq); al 2015 (1 kwp ogni 65 mq) ed al 2017 (1 kwp ogni 50 mq). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2010/31/UE Prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

Tale direttiva, nota come Direttiva EPBD 2010 (Energy Performance Buildings Directive), innovando la Dir. 2002/91/CE “promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”. Fra gli altri, entro il 31 dicembre 2020 è previsto anche l’ambizioso obiettivo che tutti gli edifici siano a “energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica ed il cui fabbisogno energetico (basso o quasi nullo) dovrebbe “essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili”, con obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica da fissare entro il 2015. Decreto Legge 63/13 convertito in Legge 90/2013 del 3 agosto 2013 L’introduzione della Direttiva 2010/31/UE ha segnato l’avvio di un nuovo iter legislativo intrapreso in Italia a partire dalla pubblicazione del D.L. 63/2013. Il decreto legge infatti, non introduce grosse novità rispetto al quadro legislativo precedente, ma anticipa il percorso dei numerosi futuri decreti attuativi necessari al completamento del recepimento europeo, ovvero segnala che i decreti attuativi riguardano nello specifico:

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Art. 4. Le modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- normativa tecnica UNI e CTI; - il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in

energia primaria, su base mensile; - si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta

all’interno del confine di sistema; - si conteggia l’energia elettrica da FER prodotta nel confine di sistema. I nuovi requisiti minimi obbligatori definiti secondo i seguenti criteri generali: - valutazione tecnica/economica di convenienza; - si usa l’”edificio di riferimento”; - nuovi limiti da rispettare. Le nuove modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti.

Art. 4 bis. Il piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero (entro il 30/06/2014).

Art. 4 ter. Il contratto tipo messo a punto da ENEA per l’efficientamento degli edifici. (entro 90 giorni) Le misure finanziarie per favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transazione verso edifici a energia quasi zero. (entro il 30/04/2014)

Art. 5. Il piano di azione per aumentare gli edifici a energia quasi zero. Art. 6. Le nuove Linee Guida Nazionali aggiornate con:

- Metodo semplificato per i casi piccoli; - Nuovo modello di attestato; - Definizione di uno schema per annunci vendita / locazione.

Art. 8. Il nuovo modello di relazione tecnica Legge 10. Il modello della “Relazione Legge 10” è pubblicato nell’Allegato E del D. Lgs. n. 192/05 ed è ripreso dallo schema originario da cui ha preso il nome (nota: nella Legge 90/13 è preannunciato un aggiornamento dello schema). Tale modello si compone di 10 paragrafi (definiti dal legislatore) più una serie di allegati (a discrezione del compilatore). È importante sottolineare che lo schema proposto nell’Allegato E è pensato per la verifica dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi limite) ovvero all’applicazione integrale del decreto. Nel caso sia necessario documentare altre tipologie di verifiche il legislatore suggerisce di “predisporre in modo congruente i paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9”. Di seguito la struttura della relazione:

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3. AMBITI E CRITERI DI APPLICAZIONE

D. Lgs. n. 192/2005 art. 6 modificato dal D.L. n. 63/2013 commi 1-11 e dalla Legge 90/2013 del 03 agosto 2013, il quadro degli obblighi in vigore dopo tali modifiche, è di seguito elencato:

• L’ACE, ora denominato “Attestato di Prestazione Energetica” (APE) è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari: costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’APE è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

• Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’APE. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

• Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

• L'APE deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

• L’APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’APE riferito a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico

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destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

• L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al DPR n. 74 del 16/04/2013 e al DPR n. 75 del 16/04/2013. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

• Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a mq. 500, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’APE entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l’APE con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di mq. 500 di cui sopra, è abbassata a mq. 250. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

• Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a mq. 500, per i quali sia stato rilasciato l’APE, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

• Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzate meno di 4 mesi l’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciale riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

• Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

• L’obbligo di dotare l’edificio di un APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

• L’AQE, “Attestato di Qualificazione Energetica”, al di fuori di quanto previsto all’art. 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l’AQE comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce l’APE dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.

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4. OBBLIGHI ALLA CERTIFICAZIONE

L’ambito e il livello di applicazione e di esclusione delle presenti disposizioni sono stabiliti in conformità alle disposizioni della normativa regionale di settore, in particolare al DGR VIII/8745/2008 e s.m.i., DGR IX/2601/2011 e s.m.i., DGR IX/3298/2012, nonché le normative nazionali, per quanto applicabili. Per le definizioni di termini e concetti si fa riferimento alle normative regionali e nazionali, in particolare al DGR VIII/8745/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le definizioni relative alle prestazioni energetiche e al sistema edificio/impianti, e al D. Lgs. n. 28/2011 per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, nonché dalla introduzione della Direttiva 2010/31/UE e dal DL n. 63/2013. Entro le presenti disposizioni vengono definite le specifiche procedure di valutazione preliminare dei progetti e di controllo dei rispettivi esiti, da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia e per le Attività Produttive. Le disposizioni previste sono differenziate per categorie di interventi, che a loro volta sono classificati secondo i seguenti parametri:

• indicatori di prestazione energetica oggetto di prescrizione e verifica;

• indicatori di consistenza della produzione di energia da fonti rinnovabili – Componente termica;

• indicatori di consistenza della produzione di energia da fonti rinnovabili – Componente elettrica; • fattori di riduzione obbligatori dell’indicatore di prestazione energetica rispetto al valore limite

definito dalla normativa regionale;

• fattori di riduzione dell’indicatore di prestazione energetica, rispetto ai valori limite definiti dalla normativa regionale, richiesti al fine di accedere al sistema della premialità.

I parametri oggetto di verifica sono definiti in accordo con i criteri alla base della vigente normativa regionale e si applicano alle differenti tipologie di edifici secondo gli stessi criteri. I livelli di prestazione energetica sono definiti in termini relativi rispetto ai vigenti valori limite, attraverso un opportuno fattore di miglioramento del valore di prestazione energetica in vigore a livello regionale, in modo tale da mantenere le presenti disposizioni coerenti con l’evoluzione normativa sovraordinata. Gli indicatori di consistenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sono definiti in accordo con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 28/2011 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale, commerciale, ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. In particolare, gli interventi sono classificati in 4 categorie: A, B, C, D, a seconda della natura e della consistenza degli interventi tecnici costruttivi ed impiantistici previsti. Nella categoria A sono compresi gli interventi che comportano una nuova costruzione o la ricostruzione integrale del sistema edificio/impianti e su cui pertanto si può avere il massimo grado di libertà nelle scelte progettuali. Tali interventi, dal punto di vista giuridico, possono configurarsi in differenti fattispecie, che tuttavia presuppongono sempre titolo abilitativo oneroso.

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Nella categoria B sono compresi gli interventi integrati sul sistema involucro/impianti di un edificio esistente, che comportano una variazione della prestazione energetica dell'intero edificio o della porzione di edificio oggetto di intervento. Gli interventi, dal punto di vista giuridico, possono configurarsi in differenti fattispecie. Nella categoria C sono compresi gli interventi di manutenzione straordinaria sull'involucro edilizio che comportano una variazione delle prestazioni energetiche della superficie disperdente e che, pur non interessando gli impianti termici, possono comportare, per la loro consistenza, un miglioramento anche dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio o della porzione di edificio oggetto di intervento. La categoria D prevede interventi sui sistemi impiantistici che comportano una variazione delle prestazioni energetiche degli impianti termici a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare. Questi interventi possono o meno essere realizzati contestualmente agli interventi di cui alla categoria D. Nel caso di realizzazione contestuale, si applicano congiuntamente le disposizioni per le due diverse categorie di interventi. Gli schemi generali della definizione delle categorie delle tipologie di interventi, nonché l’assetto generale delle relative disposizioni sono riassunti nel Capitolo 6.

5. PROCEDIMENTO

Per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e dei fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, si applicano le pertinenti norme tecniche di settore imposte o richiamate dalle disposizioni regionali o nazionali per quanto obbligatoriamente applicabili. Il rispetto dei pertinenti requisiti minimi di prestazione richiesti, nonché gli eventuali requisiti migliorativi che consentono l’accesso ai regimi incentivanti rispetto ai valori minimi obbligatori, sono esplicitati attraverso i contenuti della documentazione a corredo dei procedimenti per interventi edilizi già previsti dalla normativa vigente sovraordinata e pertanto senza aggravio procedurale.

In particolare:

• a livello progettuale entro la relazione tecnica di cui all'art. 28 della L.10/1991 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, elaborata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B della D.G.R. VIII/8745/2008;

• a livello certificativo entro l’Attestato di Prestazione Energetica redatto secondo le disposizioni regionali vigenti.

Il rispetto dei requisiti minimi di prestazione previsti entro le presenti disposizioni dovrà essere oggetto di specifico riscontro documentale nell’ambito delle procedure previste a conclusione del procedimento relativo all’intervento edilizio.

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6. CAMPO DI APPLICAZIONE

6.1 CATEGORIA A

Le tipologie d’intervento rientranti in questa categoria sono:

� Edilizia di nuova costruzione � Demolizione e ricostruzione. � Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 mq che

coinvolgono il 100% della superficie disperdente.

Oltre agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008, si prevede:

• Certificazione energetica dell’immobile almeno in Classe B o superiore, come da classificazione definita dalla DGR 8745/2008 e s.m.i., fatti salvi i valori limite di EPH imposti dalla normativa regionale.

Per gli edifici residenziali della categoria E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite dell’indice di prestazione energetica (EPi) per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, nel corso di un anno, espresso in kWh/m² di superficie utile dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzata, vigenti sul territorio regionale, sono indicati nella seguente tabella:

Rapporto di forma dell’edificio

Zona Climatica E

S/V (m-1) A 2101 GG A 3000 GG

≤ 0,2 27,5 37,9 ≥ 0,9 71,3 94

Per tutte gli altri edifici, i valori limite dell’indice di prestazione energetica espresso in kWh/m³ di volume lordo a temperatura controllata o climatizzato, vigenti sul territorio regionale, sono indicati nella seguente tabella:

Rapporto di forma dell’edificio

Zona Climatica E

S/V (m-1) A 2101 GG A 3000 GG

≤ 0,2 7,7 10,3 ≥ 0,9 18,3 25,1

• Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al D.lgs. 3/3/2011 n. 28 - Allegato 3 (art. 11 comma 1).

• Gli impianti di produzione di energia termica per riscaldamento, ACS, raffrescamento, devono garantire il rispetto della copertura, tramite fonti rinnovabili per una percentuale pari a:

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- 50% EPACS e 35% (EPi + EPe + EPacs) per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo l’entrata in vigore dell’Allegato Energetico, a partire dal 01 gennaio 2014 al 31/12/2016;

- 50% EPACS e 50% (EPi + EPe + EPacs) per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo il 01/01/2017;

Vengono esclusi gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copre interamente EPi e EPacs. Gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di edifici di cui alla parte seconda e all’art. 136, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al DL n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché agli edifici di pregio storico, artistico e architettonico specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, o dagli studi paesaggistici ad esso correlati. Tali obblighi non si applicano nemmeno nei casi in cui, su conforme parere della commissione del paesaggio, il progettista evidenzia che il rispetto delle prescrizioni impartite implichino un’alterazione incompatibile con la tutela degli edifici o parti di essi di riconoscibile valore storico, artistico o architettonico. Nelle parti di territorio comunale classificate nel vigente P.G.T. come “Centro Storico” e nuclei di antica formazione assimilabili alle zone A di cui al D.M. 1444/1968 , le soglie percentuali sopra indicate sono ridotte del 50%. L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i., esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per gli edifici nei quali si riscontra l’impossibilità tecnica di rispettare quanto sopra, è fatto obbligo di rispettare quanto riportato nell’allegato 3 del D. Lgs 28/2011:

Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco) obbligatoriamente aderenti o integrati alla copertura dell’edificio principale o accessorio, previa valutazione circa l’ottimale inserimento paesistico, pari a:

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Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misura in m2, e K è un coefficiente (m2/KW) che assume i seguenti valori: a. K= 65 dal 01.01.2014 al 31.12.2016 b. K= 50 dal 01.01.2017

Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Gli obblighi precedenti sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

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L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per gli edifici nei quali si riscontra l’impossibilità tecnica di rispettare quanto sopra, è fatto obbligo di rispettare quanto riportato nell’allegato 3 del D. Lgs 28/2011.

Impiego di impianti di riscaldamento centralizzati in nuove costruzioni organizzate in condominio con più di 10 unità abitative. L’intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i e dettagliata, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. PREMIALITA’ categoria A Se gli edifici richiedenti raggiungono il livello prestazionale “CLASSE A+”, è prevista una premialità attraverso un bonus volumetrico pari al 15%, esente da oneri concessori, nel rispetto degli indici volumetrici della zona urbanistica oltre al rispetto delle distanze e altezze:

- Alla dimostrazione di una riduzione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale indicati nella classe A Plus (A+) di cui all’allegato energetico;

- Attenendosi alle norme di scelta e di applicazione dei materiali bioedili indicati nel Regolamento Edilizio.

6.2 CATEGORIA B

Le tipologie d’intervento rientranti in questa categoria sono:

� Interventi di ristrutturazione edilizia, che coinvolgono una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella categoria A).

� Ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente.

Oltre alle disposizioni della DGR 8745/2008, si prevede:

• Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.), limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto di intervento:

STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE E TRASPARENTI Pareti verticali opache

(escluse porte d’ingresso) Coperture Pavimenti

Chiusure trasparenti Comprensive di infissi

< 0,27 W/m²K < 0,24 W/m²K < 0,30 W/m²K < 1,80 W/m²K

• Requisiti sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Percentuale di copertura fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento:

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- 20% per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo l’entrata in vigore dell’Allegato Energetico;

- 25% per le richieste di provvedimento abilitativo presentate dopo il 01-01-2017.

L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di edifici di cui alla parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché agli edifici di pregio storico, artistico e architettonico specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, o dagli studi paesaggistici ad esso correlati. Tali obblighi non si applicano nemmeno nei casi in cui, su conforme parere della commissione del paesaggio, il progettista evidenzia che il rispetto delle prescrizioni impartite implichino un’alterazione incompatibile con la tutela degli edifici o parti di essi di riconoscibile valore storico, artistico o architettonico. Nelle parti di territorio comunale classificate nel vigente P.G.T. come “Centro Storico” e nuclei di antica formazione assimilabili alle zone A di cui al D.M. 1444/1968 , le soglie percentuali sopra indicate sono ridotte del 50%. L’impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i. e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. PREMIALITA’ categoria B Se gli edifici richiedenti raggiungono il livello prestazionale “CLASSE A”, è prevista una premialità attraverso un bonus volumetrico pari al 15% della S.l.p., esente da oneri concessori, nel rispetto degli indici volumetrici della zona urbanistica oltre al rispetto delle distanze e altezze:

- Alla dimostrazione di una riduzione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale indicati nella classe A Plus (A+) di cui all’allegato energetico;

- Attenendosi alle norme di scelta e di applicazione dei materiali bioedili indicati nel Regolamento Edilizio.

6.3 CATEGORIA C

Le tipologie d’intervento rientranti in questa categoria sono:

� Interventi di manutenzione straordinaria nell’edilizia esistente.

Con riferimento a tutti gli interventi edilizi “minori” non ricadenti nella categoria B si prevede:

• Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, contro terra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto di intervento minore:

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STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE E TRASPARENTI Pareti verticali opache

(escluse porte d’ingresso) Coperture Pavimenti

Chiusure trasparenti comprensive di infissi

< 0,27 W/m²K < 0,24 W/m²K < 0,30 W/m²K < 1,80 W/m²K

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i. e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

6.4 CATEGORIA D

Le tipologie d’intervento rientranti in questa categoria sono:

� Interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico.

Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, qualora interessino il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore, si prevede:

• Imposizione dei seguenti valori limite inferiori dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico per il riscaldamento, se e solo se l’intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore:

ε=77.5 + 3* log10 (Pn) [%]

con fluido termo vettore circolante nella distribuzione solamente liquido.

ε=65 + 3* log10 (Pn) [%]

con fluido termo vettore circolante nella distribuzione solamente aria. Dove:

- Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore, per Pn>1000 kW porre Pn guale a 1000 kW

- ε è l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico di climatizzazione

invernale o riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria. - log10 (Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore

di calore o dei generatori di calore, quali pompe di calore, sistemi solari termici compreso ausiliario, ecc. al servizio del singolo impianto termico, espresso in kW.

Le verifiche rispetto alla congruità del progetto di isolamento termico e delle fasi costruttive, rispondenza del progetto e dell’edificio come realizzato ai requisiti obbligatori (e facoltativi, se presenti nel progetto) definiti dal presente Allegato Energetico, verranno svolte sulla base della documentazione presentata. Le verifiche ed eventuali ulteriori controlli, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere svolti dal Comune, anche con il supporto di personale esterno.

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7. ESCLUSIONI ( D. Lgs 192/05 art. 3 modificato dal D.L. 63/13 e dalla Legge 90/13)

Secondo l’art. 3 del D. Lgs. n. 192/05 modificato dalla Legge 90/13, sono esclusi dall’applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici:

• gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. E fatto salvo le disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici.

• gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

• gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a mq. 50;

• gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del DPR n. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

• gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Secondo l’art. 3 del D. Lgs. n. 192/05 modificato dalla Legge 90/13, gli adempimenti legati alla (sola) predisposizione e consegna della relazione tecnica non sono dovuti:

• in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

La condizione di esclusione dell’osservanza della normativa energetica dei citati fabbricati deve essere dimostrata attraverso presentazione della visura camerale nonché di una relazione tecnica nella quale si descriva il processo produttivo. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo il cliente si deve impegnare sottoscrivendo un apposito atto d’obbligo, a non interrompere l’attività per un periodo non inferiore a 5 anni. Per tutti i casi non espressamente citati nel D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i., è necessario valutare se con l’intervento si rientra in una o più delle 6 casistiche citate dall’art. 4 del DPR n. 59/2009. Ad esempio se per un cambio di destinazione d’uso (caso che non viene mai citato direttamente dal decreto) si interviene su una struttura dell’involucro o sugli impianti, è necessario adempiere agli obblighi previsti per queste singole casistiche.