ALLEGATO 1 FONDO ROTATIVO PER PRESTITI POR Fesr 2014–2020 · 2017-09-22 · POR Fesr 2014–2020...

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1 ALLEGATO 1 1. FINALITÀ E RISORSE 1.1 Finalità e obiettivi 1.2 Dotazione finanziaria 1.3 Soggetto gestore 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 2.1 Soggetti beneficiari 2.2 Requisiti di ammissibilità 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 3.1 Programmi di investimento ammissibili 3.2 Massimali di investimento 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento 3.4 Spese ammissibili 3.5 Caratteristiche del finanziamento 3.6 Intensità dell’agevolazione 3.7 Cumulo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo 4.2 Presentazione della domanda 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento 5.2 Istruttoria di ammissibilità 5.3 Cause di inammissibilità 5.4 Valutazione dei programmi di investimento 5.5 Formazione della graduatoria 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 6.1 Sottoscrizione del contratto 6.2 Obblighi del beneficiario 6.3 Modifiche dei programmi di investimento 6.4 Variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE FONDO ROTATIVO PER PRESTITI POR Fesr 2014–2020 Azione 3.1.1 sub a.1 “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici”

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ALLEGATO 1 1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi 1.2 Dotazione finanziaria 1.3 Soggetto gestore

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari 2.2 Requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Programmi di investimento ammissibili 3.2 Massimali di investimento 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento 3.4 Spese ammissibili 3.5 Caratteristiche del finanziamento 3.6 Intensità dell’agevolazione 3.7 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo 4.2 Presentazione della domanda 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento 5.2 Istruttoria di ammissibilità 5.3 Cause di inammissibilità 5.4 Valutazione dei programmi di investimento 5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

6.1 Sottoscrizione del contratto 6.2 Obblighi del beneficiario 6.3 Modifiche dei programmi di investimento 6.4 Variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e disposizioni in tema di operazioni

straordinarie d’impresa 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

FONDO ROTATIVO PER PRESTITI

POR Fesr 2014–2020

Azione 3.1.1 sub a.1 “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici”

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7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento

8. CONTROLLI E REVOCHE 8.1 Controlli e ispezioni 8.2 Rinuncia 8.3 Revoca e recupero del finanziamento 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI Allegato A Elenco beni materiali Allegato B Elenco beni immateriali Allegato C Priorità tecnologiche RIS 3 Allegato D Contratto

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1. FINALITÀ E RISORSE 1.1 Finalità e obiettivi La Regione Toscana, con il presente bando intende attivare lo strumento finanziario del prestito a tasso zero per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario con l’obiettivo di sostenere e incrementare gli investimenti nel territorio della Regione Toscana in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in linea con la strategia della specializzazione intelligente per la Toscana (RIS 3), declinata nelle seguenti priorità tecnologiche:

• ICT e FOTONICA • FABBRICA INTELLIGENTE • CHIMICA e NANOTECNOLOGIA,

nonché in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0. Il bando è attuato nell’ambito dell’azione 3.1.1 sub a 1) POR FESR 2014-2020 e in linea con le strategie di intervento a sostegno della competitività indicate nel Piano Regionale dello Sviluppo 2016-2020 (Progetto 10), nonché nella Delibera Giunta Regione Toscana n. 389 del 18.04.2017 “POR Fesr 2014-2020 Azione 3.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi in forma di fondo rotativo e microcredito sub azioni a.1 e a.2. Direttive e dotazione dei fondi”. Il presente bando è attivato ai sensi:

• dell'art. 12 della legge n. 241/1990; • della L.R. 35/2000; • del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123; • del Regolamento (UE) 651/2014.

La tipologia di procedimento adottata dal presente bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria. La graduatoria è redatta a cadenza trimestrale (31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12), o con la diversa tempistica stabilita con decreto dirigenziale. La prima graduatoria sarà formata con riferimento alle domande presentate dal 10 luglio 2017 e fino al 30 settembre 2017. 1.2 Dotazione finanziaria Come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 389 del 18.04.2017 è stato costituito uno strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013, nella forma del prestito, con una dotazione totale pari a Euro 22.792.623,44 derivanti dal POR Fesr 2014-2020 così suddivisa: -annualità 2017 € 7.517.906,54 -annualità 2018 € 7.597.014,26 -annualità 2019 € 7.677.702,64. Per il finanziamento della prima graduatoria al 30 settembre 2017 è utilizzata l’annualità 2017 pari a € 7.517.906,54. Per le successive graduatorie saranno utilizzate le successive annualità in funzione delle risorse disponibili. Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l’interruzione della presentazione delle domande per l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Su tale dotazione, comprensiva delle riserve di cui alla Decisione di G.R. n. 8 del 20/03/2017, potranno essere stabilite successive ulteriori riserve nonché incrementi di risorse POR FESR Toscana 2014-2020, regionali e/o nazionali, sulla base di specifici atti della Giunta Regionale 1.3 Soggetto gestore L’attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

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“Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso1.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 2.1 Soggetti beneficiari Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi comprese le società consortili di cui all’art. 26 comma 15 ter del C.C. così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), aventi sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale. Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa. Sono ammissibili le imprese e/o i liberi professionisti in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti con personalità giuridica (Rete-Soggetto), reti senza personalità giuridica (Rete-Contratto) solo se costituite da almeno 3 imprese/liberi professionisti in possesso dei parametri di pmi. Le imprese e i professionisti devono essere costituiti da almeno 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso al fondo, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un’attività economica identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007: B – Estrazione di minerali da cave e miniere C – Attività manifatturiere D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F – Costruzioni G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1 H – Trasporto e magazzinaggio I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione J – Servizi di informazione e comunicazione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52 Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.

Per i richiedenti con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, C11 e C12 occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della quantità annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo. La data di costituzione coincide : a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo;

1 D.D. n. 5725 del 20.12.2013

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c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; d) per i liberi professionisti con la data di presentazione all’Agenzia delle Entrate della denuncia di inizio attività. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto, pena l’esclusione di tutte le domande in cui esso figura. Possono presentare domanda anche soggetti già beneficiari del presente bando, purché, alla data della presentazione della domanda, abbiano richiesto al soggetto gestore l’erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso. La partecipazione dei richiedenti in forma aggregata è così disciplinata: Le Associazioni temporanee (ATI), le Associazioni temporanee di scopo (ATS), le Reti-contratto e le Reti soggetto sono ammessi se costituiti da almeno tre imprese/liberi professionisti di micro, piccola, e media dimensione. Tutte le imprese/liberi professionisti (compresa la Rete soggetto) devono essere in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2. La verifica dei requisiti di ammissibilità verrà effettuata su tutti i soggetti facenti parte della rete in quanto, ai sensi del presente bando, sono considerati soggetti beneficiari i singoli richiedenti. Qualora il numero dei partner risulti inferiore a tre a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di investimenti non è ammesso. Non sono ammesse le imprese/liberi professionisti che partecipino a più ATI/ATS o Reti-soggetto o Reti-contratto. Il partenariato (ATI/ATS/Rete contratto) deve essere già costituito alla data di presentazione della domanda. L’atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente: 1. l’indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila; 2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto

riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. n. 40/2009;

3. l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a: a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l’RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti

gli adempimenti necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la stipula del contratto di cui al paragrafo 6.1, che dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto individualmente, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;

b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e gli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione con la firma digitale della domanda di cui al paragrafo 4.3;

c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione; d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana. Le suddette prescrizioni possono essere anche specificate in un contratto integrativo dell’atto costitutivo. Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le erogazioni sono effettuate alle singole imprese/liberi professionisti aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Ciascun partner dovrà restituire alla Regione il finanziamento di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

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Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa/liberi professionisti come da piano finanziario approvato. Le Reti-Soggetto sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituite da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso al fondo. Le erogazioni sono effettuati alla Rete-Soggetto che sarà conseguentemente obbligata alla restituzione del finanziamento alla Regione nel rispetto del piano di ammortamento. 2.2 Requisiti di ammissibilità Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che dovrà risultare soddisfatto entro la data di conclusione dell’iter istruttorio di ammissione), tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)2. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d’ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;

2. possedere il merito creditizio; 3. possedere un’adeguatezza economico-patrimoniale in base ai parametri di bilancio indicati al

paragrafo 5.2, fatta eccezione per le imprese in contabilità semplificata e per i liberi professionisti;

4. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese e i professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione a qualsiasi titolo; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell’attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini iva. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede destinataria dell'intervento;

5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per le imprese e i professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione a qualsiasi titolo;

6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

2 Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. DM 13 marzo 2013, DM 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015.

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7. non trovarsi “in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014; 8. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di presentazione della domanda di

procedimenti di revoca totale o parziale (in caso di realizzazione parziale e difforme da quella autorizzata), nonché, in caso di aiuti rimborsabili, di procedimenti amministrativi di revoca del beneficio del termine per mancato rispetto del piano di rientro (articolo 4 bis comma 8 bis della L.R. 35/2000);

9. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva3 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione4; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche5, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

10. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale6 o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)7: a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche; c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

11. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso8; 12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la

Comunità Europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 13. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione,

anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;

3 Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. 4 Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002) 5 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. 6 Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002 7 Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 8 L.R. n.35/2000, art. 9-bis

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14. essere impresa di dimensione micro, piccola o media ai sensi del Reg. 651/2014 e non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento;

15. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1; 16. essere imprese attiva da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

per i liberi professionisti essere in attività da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva);

17. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare al soggetto gestore la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione.

I richiedenti stranieri privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda:

- se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4) e 5);

- se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4) e 5), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line di cui all’art.4. Per i richiedenti prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 4) e 5) sono dichiarati sotto forma d’impegno (compilando apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale (o da denuncia di inizio attività ai fini IVA per i professionisti) prima dell’erogazione a saldo dell’agevolazione. Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 9), 10) e 11). 3.1 Progetti di investimento ammissibili Il fondo supporta programmi innovativi di investimento in attivi materiali e/o immateriali finalizzati alle seguenti tipologie di cui al Reg. (UE) n. 651/2014: a) ampliamento di uno stabilimento esistente; b) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; c) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Gli investimenti devono necessariamente riferirsi agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) con le seguenti priorità tecnologiche, come meglio articolate nell’allegato C:

• ICT e Fotonica

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

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• Fabbrica Intelligente • Chimica e Nanotecnologie.

Gli investimenti, inoltre, possono riferirsi alle strategie nazionali e regionali di Industria 4.0, con cui si intendono gli investimenti in tecnologie digitali materiali e immateriali elencati nel solo Allegato A, oppure in entrambi gli Allegati A e B (esclusi gli investimenti di cui al solo Allegato B). Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura. Con riferimento agli investimenti Industria 4.0, i beneficiari dovranno produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, oppure una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi degli Allegati A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un siffatto programma di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda di programma di investimento) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3. La proposta di investimento deve illustrare nel dettaglio:

- l’indicazione delle priorità tecnologiche della RIS3, le sottocategorie delle priorità e le roadmap di innovazione previste dalla Strategia di cui all’allegato C, nonché l’eventuale indicazione degli investimenti materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, specificando se i beni di cui all’allegato B si riferiscono a sistemi di produzione esistenti; - l’indicazione della tipologia di investimenti e relativa descrizione;

- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento. 3.2 Massimali d’investimento Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 40.000,00 e non può essere superiore a € 200.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino all’importo di € 200.000,00 fermo restando l’obbligo di rendicontare l’intero valore dell’investimento. 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento Termine iniziale La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

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Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda. Termine finale Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di concessione del finanziamento. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 6 mesi al soggetto gestore. Le istanze di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Una seconda proroga, per una durata massima di 6 mesi, su richiesta del beneficiario può essere concessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi: a) impossibilità a presentare la rendicontazione finale di spesa per problemi di fornitura legati a procedure concorsuali o cessazione dell’attività del fornitore; b) cause di forza maggiore dovute ad eventi alluvionali e ad altre calamità naturali; c) problemi sul corretto funzionamento del bene oggetto dell’investimento con conseguente impossibilità di procedere al saldo fino alla corretta messa in opera dello stesso. L’esito dell’istruttoria dell’istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore. Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1. 3.4 Spese ammissibili Sono ammissibili le seguenti spese riferite ai programmi di investimento realizzati in Toscana di cui al paragrafo 3.1. Attivi materiali nuovi: impianti, macchinari e attrezzature, nonché opere murarie e assimilate solo se funzionalmente correlate agli investimenti materiali e nel limite del 20% del costo totale del progetto di investimento ammissibile. Attivi immateriali: attivi (diversi da attivi materiali o finanziari), quali diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; 2. sono considerati ammortizzabili; 3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 4. figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.

Nell’ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore, incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese, il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza. Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell’investimento con decreto della Regione Toscana. Sono in ogni caso esclusi:

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i. le spese per l’acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile; iii. i lavori in economia; iv. l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa; v. gli interessi passivi; vi. i beni acquistati a fini dimostrativi; vii. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario; viii. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7; ix. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali. 3.5 Caratteristiche del finanziamento Il finanziamento agevolato a tasso zero è concesso nella misura:

• del 50% del costo totale ammissibile sugli investimenti in RIS3; • del 60% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi così

come individuati nell’allegato A; • del 70% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e

beni strumentali immateriali così come individuati negli allegati A e B qualora i beni di cui all’allegato B si riferiscano a beni nuovi di cui all’allegato A;

• del 60% del costo totale ammissibile sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e beni strumentali immateriali così come individuati negli allegati A e B qualora i beni di cui all’allegato B si riferiscano a sistemi di produzione esistenti.

Il finanziamento relativo al costo delle opere murarie è comunque pari al 50%. La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi. Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate costanti. Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014

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Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d’Italia). 3.6 Intensità dell’agevolazione I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02). L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20% per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese. Ai sensi dell’art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l’aiuto nel quadro del regime in questione. 3.7 Cumulo Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014. In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati: a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014. Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “ de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014. La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l’importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet http://www.toscanamuove.it. 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove è necessario richiedere l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata. 4.2 Presentazione della domanda Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l’inserimento della domanda di aiuto. La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno 10 luglio 2017.

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Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line. Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori). La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di finanziamento è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario". Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia. Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale http://www.toscanamuove.it. Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora: - non siano rispettate le tempistiche di presentazione; - non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste; - sia priva della documentazione obbligatoria; - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando. 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda A corredo della domanda di finanziamento occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line: A) Proposta progettuale di cui al paragrafo 3.1; B) Dichiarazione della dimensione aziendale; C) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali; D) Dichiarazione ambientale;

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E) Documentazione per la valutazione del merito creditizio: i. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale; ii. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all’obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime; iii. per le sole imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell’impresa; per i soli liberi professionisti con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ultime due dichiarazione dei redditi; iv. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto; v. conto economico previsionale relativo all’anno successivo all’esercizio in corso o post investimento; vi. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell’impegno annuale e della scadenza; F) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2. lettera a); G) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità; H) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; I) Dettaglio investimenti. Per gli investimenti Industria 4.0 occorre altresì fornire una dichiarazione resa dal legale rappresentante o una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell’Allegato A e B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura nel caso di investimenti in tecnologie digitali; J) Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità di cui al paragrafo 5.4.1. e del criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2; K) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili; L) Documentazione fornita da impresa straniera priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda.

M) Dichiarazione carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. divieto di caporalato).

N) Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunicazione alla Regione della composizione della compagine societaria e l’obbligo di fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria”. In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) il legale rappresentante del soggetto capofila cura la trasmissione della domanda e sottoscrive con la firma digitale. La domanda comprende

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le singole dichiarazioni di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), J) H), K), L), M) e N) firmate da ciascun partner e rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3. Qualora dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

• istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2). • Verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire

cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)

• valutazione (vd. paragrafo 5.4). I progetti verificati ammissibili verranno valutati in base agli

specifici criteri di selezione e di premialità e successivamente sarà attribuito il punteggio di premialità (vd. paragrafo 5.4.1)

• formazione della graduatoria (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: § la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti,

rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;

§ la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;

§ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 7) e ai punti 14), 15) e 16) del paragrafo 2.2. Il requisito di cui al punto 1) del paragrafo 2.2 dovrà risultare regolare entro la data di conclusione dell’iter istruttorio di ammissione

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d’ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 4) a 7) e ai punti 14), 15) e 16) del medesimo paragrafo. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 2.2. sarà verificato: 1) Preliminarmente il possesso, fatta eccezione per le imprese in contabilità semplificata e per i liberi professionisti, dei seguenti parametri di bilancio:

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

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a. rapporto tra patrimonio netto e totale attivo che non può risultare inferiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi (per le imprese cooperative il 4%); Nel caso in cui tale parametro non sia rispettato in nessuno dei due bilanci ufficiali presentati, l’impresa è ammissibile al finanziamento a condizione che, contestualmente alla data della domanda produca:

- idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto rispetto all’ultimo bilancio approvato sia avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio.

- uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti il nuovo rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 5%.

Per patrimonio netto si intende: i) per le società di capitale il patrimonio netto come definito all’art. 2424 passivo lettera A del

Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all’art. 2424, attivo lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal Bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall’eventuale prestito da soci risultante in bilancio;

ii) per le società di persone e per le imprese individuali il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto da eventuali crediti v/soci o prelevamenti dei soci ed integrato del valore dei beni immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami; il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato o dal valore della rendita catastale moltiplicato per 200 (o 150 in caso di terreni agricoli).

b. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 7% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per i settori dell’edilizia (costruzioni edifici) e della cantieristica navale (costruzioni navi) il fatturato è sostituito dal valore della produzione. In alternativa al parametro di cui alla precedente lettera b), deve risultare rispettato il seguente rapporto: PN / (TA + FIN) > 20% dove:

PN = patrimonio netto dell’impresa, al netto di eventuali prelevamenti dei soci (per le imprese cooperative saranno considerati eventuali ristorni) rilevato dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento; nel caso in cui l’impresa, purché costituita in forma di società di capitali, non abbia approvato neanche un bilancio per PN si intende il capitale sociale versato;

TA = totale dell’attivo dell’impresa rilevato dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento; TA è pari a 0 nel caso in cui l’impresa non abbia approvato neanche un bilancio;

FIN = finanziamento oggetto della richiesta 2) Successivamente verrà valutata la capacità dell’impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere. Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l’esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario. In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

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5.3 Cause di inammissibilità Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di finanziamento secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;

- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;

- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3); - l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e 14), 15) e 16)

di cui al paragrafo 2.2; - l’incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al

programma di investimenti.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione. 5.4 Valutazione dei programmi di investimento Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando. La valutazione si articola in due sottofasi: Fase 1: verifica del criterio di selezione: validità economica finanziaria del programma di investimento e congruità delle spese previste. Fase 2: assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità di cui al successivo paragrafo 5.4.1. 5.4.1 Criteri di premialità Il punteggio di premialità, verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica positiva del possesso di uno o più dei sotto elencati requisiti, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in relazione a ciascun criterio di premialità di cui alla lettera J) del paragrafo 4.3. Nel caso di (RTI/ATS/Rete-Contratto) i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti. Criteri di premialità 1. Progetti che prevedono investimenti in tecnologie digitali in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0 che riguardino beni materiali strumentali nuovi così come individuati nell’allegato A: Punti 5 2. Progetti che prevedono investimenti in tecnologie digitali in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0 che riguardino beni materiali strumentali nuovi e beni immateriali strumentali così come individuati negli allegati A e B purché i beni di cui all’allegato B si riferiscano ai beni nuovi di cui all’allegato A: Punti 10 3. Progetti che prevedono investimenti in tecnologie digitali in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0 che riguardino beni materiali strumentali nuovi e beni immateriali strumentali così come individuati negli allegati A e B, nel caso in cui i beni di cui all’allegato B si riferiscono a sistemi di produzione esistenti: Punti 7 4. Imprese ubicate nelle aree di crisi (di cui alla ricognizione della Decisione di GR n. 19 del 6/2/2017): Punti 3

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5. Imprese che prevedono aumento occupazionale: Punti 3 6. Imprese localizzate nei comuni classificati aree interne ai sensi della dgrt n. 289/2014 e ss.mm.ii: Punti 2 7. Imprese in forma associata (ATI, ATS, Reti-contratto e Reti soggetto): Punti 1 8. Ulteriori criteri per le imprese del settore turismo:

• Imprese che fanno parte di cluster di prodotto e/o di destinazione turistica riferiti a Modelli di gestione sostenibile coerenti con la Piattaforma Turismo realizzata dalla Regione Toscana (deliberazione GR. N. 667/2012) in applicazione della azione n. 11 della Comunicazione Commissione UE 352/2010 - azione n.11 - per il riconoscimento, sulla base del modello NECSTouR, del Marchio europeo delle Destinazioni turistiche di eccellenza: Punti 1

• Imprese si intendono innovare attraverso l’acquisizione di servizi qualificati di cui all’azione 1.1.2: Punti 1

L’attribuzione di dette premialità comporta l’impegno del beneficiario al loro mantenimento per i 3 anni successivi alla rendicontazione dell’investimento. 5.4.2 Criterio di priorità Costituisce criterio di priorità nella formazione della graduatoria il possesso del Rating di legalità ex decreto 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8). 5.5 Formazione della graduatoria L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della proposta di graduatoria delle domande ammesse e dell’elenco delle domande inammissibili, con relativa motivazione, ai sensi del paragrafo 5.3, oppure a seguito di esito negativo della valutazione di cui al paragrafo 5.4. La graduatoria è approvata con decreto dirigenziale della Regione Toscana e, ai sensi della l.r. 35/20009, è pubblicata sul BURT entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. I progetti saranno ammessi al finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato. Sono ammessi anche i programmi di investimento che, avendo superato positivamente la valutazione di cui al paragrafo 5.4, conseguano zero punti nella fase di assegnazione delle premialità. A parità di punteggio finale si applica il criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2. In caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all’ora di presentazione della domanda, come da ricevuta di avvenuta presentazione in ore minuti e secondi rilasciata dal sistema gestionale on-line. La graduatoria distingue tra: § domande ammesse e finanziate; § domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi; § elenco delle domande non ammissibili.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria e/o di eventuale successivo scorrimento, all’invio, tramite il portale

9 Cfr. art. 5 octies.

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http://www.toscanamuove.it, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l’esito del procedimento relativo alla domanda presentata. In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede a comunicare l’esito negativo motivato al richiedente. Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti della disponibilità del fondo. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande. 6.1 Sottoscrizione del contratto Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il beneficiario che rientra nelle domande ammesse e finanziate, ha l’obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all’Allegato D, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma http://www.toscanamuove.it. La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del procedimento della Regione Toscana. La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell’aiuto concesso. Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il “Piano di rientro” che sarà definito successivamente alla conclusione dell’investimento, in relazione all’esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base dell’investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato. 6.2 Obblighi del beneficiario I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all’allegato D. 6.3 Modifiche dei programmi di investimento Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, fermo restando:

• l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all’importo dell’investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;

• le proroghe temporali autorizzate sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal paragrafo 3.3. del bando;

• il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2; • il rispetto dei paragrafi 3.4 e 3.5; • il rispetto della percentuale minima di realizzazione dell’80% del progetto ammesso; è ammessa

una realizzazione del programma inferiore all’80% a condizione che l’investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 e 3.5 con riferimento alle singole voci di spesa ed al limite minimo pari e euro 40.000,00 di cui al paragrafo 3.2.

Le richieste di variazione devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l’accesso alla piattaforma http://www.toscanamuove.it, durante il periodo di realizzazione del progetto, e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del soggetto gestore.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

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Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza on line mediante l’accesso alla piattaforma http://www.toscanamuove.it, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando. Non sono ammesse variazioni della composizione del partenariato durante la fase di realizzazione dell’investimento e per i 3 anni successivi alla rendicontazione dell’investimento, fatte salve le modifiche dettate ai successivi paragrafi 6.4 e 6.5. 6.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall’approvazione della rendicontazione finale di spesa). Procedure: La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale. Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto. A tale fine, nell’atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato. Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca dell’agevolazione. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari. Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell’evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa. Fattispecie: A) Cessione di azienda o di ramo d’azienda. Trasferimento. L’atto di trasferimento (cessione) d’azienda (o di ramo d’azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali. B) Trasformazione Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

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Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L’operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale. C) Fusione per incorporazione/unione La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l’unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell’agevolazione sin dalla sua origine. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. D) Scissione La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto. 6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata) Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dalla approvazione della rendicontazione finale di spesa), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica,. Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito determinato con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2 in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto, che può essere anche una persona fisica, non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

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7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell’investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti. I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento. Tutti gli originali di spesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014 - 2020 – Fondo per prestiti azione 3.1.1 sub a 1) ”Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici”

ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro .............................."

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale http://www.toscanamuove.it, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

• relazione attestante la realizzazione dell’investimento; • tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi

giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

• fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;

• copia conforme degli atti relativi all’acquisizione di attivi materiali e immateriali; • bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il

nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

• dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR Creo FESR 2014-2020.

7.2 Modalità di erogazione del finanziamento L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale http://www.toscanamuove.it: A) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipo, redatta sull’apposito modulo da inoltrare entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di cui al paragrafo 6.1. E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari all’80% del finanziamento agevolato concesso. L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria intestata alla Regione Toscana, utilizzando il modello di garanzia fideiussoria approvato dalla Regione Toscana

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

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rilasciata dai soggetti ivi previsti e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione. In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota. Il modello di fideiussione è reso disponibile sul portale http://www.toscanamuove.it. L’originale della fideiussione deve essere inoltrato al soggetto gestore per raccomandata A/R. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche. Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, il soggetto gestore può richiedere un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante. La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente. La fideiussione deve prevedere espressamente: • il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della

fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;

• Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del codice civile;

• Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;

• l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);

• la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano il finanziamento.

Entro un mese dalla completa realizzazione del programma i beneficiari dell’agevolazione devono presentare inoltre la documentazione prevista al successivo punto C). L’erogazione è effettuata entro 30 giorni dalla richiesta. B) richiesta di erogazione per stato di avanzamento di almeno il 50% dell’importo del finanziamento agevolato concesso, redatta sull’apposito modulo, con l’inserimento dei giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione del progetto di investimento ammesso nella misura percentuale corrispondente all’acconto richiesto, riepilogati in una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento secondo quanto previsto al paragrafo 7.1. L’erogazione è effettuata entro 60 giorni dalla richiesta. Il saldo del finanziamento agevolato verrà erogato a rendicontazione finale dell’investimento, secondo le modalità previste al successivo punto C. C) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a saldo con rendicontazione finale dell’investimento, redatta sull’apposito modulo, da inoltrare entro un mese dall’ultimazione del programma di investimento, con l’ inserimento della documentazione elencata al paragrafo 7.1.

Qualora l’erogazione avvenga oltre 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria l'erogazione del finanziamento e lo svincolo dell’eventuale fidejussione (punto A) sono inoltre subordinati alla verifica della capacità del beneficiario di rimborsare il finanziamento (merito di credito).

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L’erogazione è effettuata entro 90 giorni dalla richiesta ed è comunque subordinata alla verifica documentale effettuata dal soggetto gestore e all’approvazione della rendicontazione finale da parte della Regione Toscana. Nel caso in cui emergesse l’esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla rendicontazione, il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta. In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. L’erogazione del finanziamento (anticipo, sal o saldo) è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui ai paragrafo 2.2 punti 1), 4), 5), 6), 15) e 16). L’erogazione del finanziamento verrà comunque sospesa quando a carico dell’impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato): - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590 c.p. art. 25 septies del Dlgs 231/2001); - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del Dlgs 81/2008); - reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (Dlgs 24/2014 e Dlgs 345/1999); - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori di importo superiore a euro 10.000,00 (Dlgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni L’Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli secondo le seguenti modalità: A. Dopo l’approvazione della graduatoria Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l’Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, effettua a pena di decadenza dal beneficio i controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8) a 13) e 17), in misura non inferiore al 10%, dei beneficiari finanziati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda. B. Dopo l’erogazione a saldo Dopo l'erogazione a saldo, l’Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

• controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell’erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati al fine della verificarne il mantenimento nell’arco temporale previsto dal contratto;

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• controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell’erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto. In tal caso le imprese sono obbligate, prima dell’effettuazione del controllo in loco, all’invio, entro 30 giorni dalla richiesta, tramite il portale http://www.toscanamuove.it, di una relazione attestante la conformità del progetto ai requisiti di cui al paragrafi 3.1 e 3.4.

L’Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese. L’esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca del finanziamento. Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità”, l’amministrazione procede alla verifica dei requisiti di cui ai punti 9), 10) e 11) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l’Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 prima di ogni erogazione.ù 8.2 Rinuncia Il beneficiario deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale http://www.toscanamuove.it., al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, l’eventuale rinuncia al contributo firmata digitalmente10. In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione11 come indicato al paragrafo 8.4.

8.3 Revoca e recupero del finanziamento Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca12 totale del finanziamento: 1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1, 2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte

ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

3. risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall’art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;

4. mancata sottoscrizione del Contratto; 5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento

giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

6. rinuncia del beneficiario di cui al paragrafo 8.2. La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2 e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana,

10 Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000 11 Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000 12 Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

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quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990. In caso di revoca totale è disposto a carico del beneficiario il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.4 del bando. Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

a) la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta parziale rendicontazione finale del programma di investimento;

b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E’ motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 3.5 ed all’articolo 14 del Contratto. L’Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all’aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore. L’atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l’immediato pagamento dell’aiuto concesso. A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all’indirizzo “[email protected]”. Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario. Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell’agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento. Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all’escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana” e s.m.i. 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario In caso di revoca totale del contributo successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario oltre il termine di 30

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giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione del finanziamento13, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

Costo di istruttoria Costo di erogazione Euro 903,00 Euro 1098,00

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue: § i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti

connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

§ il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;

§ la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

§ i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

§ i dati anagrafici del richiedente/beneficiario e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive; Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected]; I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e la Sig.ra Maria Cristina Teglia; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L’interessato per l’esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

-Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: [email protected], [email protected]. -Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: [email protected], -Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: [email protected], [email protected].

13 Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

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9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.Dr.ssa Simonetta Baldi. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726; Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. E’ prevista altresì un’assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale http// www.toscanamuove.it. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale http// www.toscanamuove.it nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L’indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale. L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari. Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l’applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA ü REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di

applicazione dell’art. 93 del Trattato

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

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ü REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di

insolvenza ü RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione

delle microimprese, piccole e medie imprese ü REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni

di esecuzione del Reg. n. 659/1999 ü REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999 ü REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999

ü REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce

modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006 ü REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ü

NAZIONALE ü LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi ü D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52

recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria

ü D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui

al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria

ü D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59

ü LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)

ü D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa ü D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

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ü D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

ü D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale

ü D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri

di individuazione delle PMI ü D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità) ü D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

ü D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro) ü D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.

1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione

ü D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ü DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante

Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

ü D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,

convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94 ü D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC

– primi chiarimenti ü Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti

previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA ü LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di

programmazione regionale ü LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in

materia di attività produttive e competitività delle imprese ü DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in

materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

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ü LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro ü LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino

normativo 2009 ü DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 e s.m.i., recante Indirizzi agli uffici in merito alla

copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000

ü DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai

casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013

ü DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del

beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

ü DELIBERA G.R. n. 389 del 18.04.2017 ad oggetto “POR Fesr 2014-2020 Azione 3.1.1 Aiuti agli

investimenti produttivi in forma di fondo rotativo e microcredito sub azioni a.1 e a.2. Direttive e dotazione dei fondi”.