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A cura di: Pisa Ambiente Innovazione [email protected] Guida agli Incentivi alle Energie Rinnovabili e all’Efficienza Energetica Punto Assistenza Risparmio Energetico Volterra 2010 A cura dello Sportello Qualità Ambiente Sicurezza Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Via Benedetto Croce,62 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745 [email protected]

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A cura di:

Pisa Ambiente Innovazione

[email protected]

Guida agli Incentivi

alle Energie Rinnovabili

e

all’Efficienza Energetica

Punto Assistenza

Risparmio Energetico

Volterra

2010

A cura dello Sportello Qualità Ambiente Sicurezza

Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa

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Indice guida energie rinnovabili

Pag.

1) Detrazioni fiscali 55% 3

i. Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali” 3

ii. Detrazioni per finestre e infissi 4

iii. Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda 4

iv. Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 4

v. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 5

vi. Procedure per le detrazioni fiscali al 55% 5

vii. Documentazione ENEA 5

viii. Aliquote IVA pannelli solari 6

2) Detrazioni fiscali 36% 6

i) Procedura 6

3) Detrazioni fiscali 20% 7

i) Detrazione 20% su acquisto mobili ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni 7

ii) Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori 7

iii) Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici e variatori di velocità (inverter) 8

4) Scambio sul posto SSP 9

5) Ritiro dedicato 11

i) Corrispettivi attivi 12

6) Conto Energia 13

i) Novità terzo Conto Energia 13

ii) Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici 14

iii) Altri Impianti Fotovoltaici 16

iv) Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative 17

v) Impianti fotovoltaici a concentrazione 19

vi) Procedura per accedere al conto energia 2011 20

7) Tariffa Onnicomprensiva 21

i) Procedura Tariffa Onnicomprensiva 23

8) Certificati Verdi 23

9) Certificati Bianchi 26

i) Soggetti obbligati 26

ii) Soggetti volontari 27

iii) ESCo 27

iv) Il mercato dei titoli 28

v) Diritti, obblighi, controllo 28

vi) Tipologie certificati bianchi 29

vii) Allegato 1: decreto elettrico 30

viii) Allegato 1: decreto gas 31

ix) Il ruolo del gestore dei mercati energetici 32

x) Mercato dei TEE, contratti bilaterali, corrispettivi al GME 33

Fonti 35

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Detrazioni Fiscali legate agli edifici esistenti: 55%

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% per cento delle spese

sostenute, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a

ciascuno della tipologia di interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società)

concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in

particolare, le spese sostenute (tra parentesi il limite massimo d’importo per la detrazione) per :

la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,

l’illuminazione); (100.000 €)

gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e

infissi (60.000 €)

l’installazione di pannelli solari; (60.000 )

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30.000 €)

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (100.000 €)

Requisiti per accedere alla detrazione del 55%:

1. L'edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione "edificio esistente";

2. L'edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento;

3. Tutte le detrazioni fiscali 55% – tranne una – si riferiscono sia ad edifici che a parti di edifici, cioè a singole

unità immobiliari;

4. Il beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo.

Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali”

Le strutture orizzontali, generalmente definite solai, sono quegli elementi piani che costituiscono il pavimento o il

soffitto di un locale, a seconda che se ne consideri la superficie superiore o inferiore.

L'ultimo solaio è definito "copertura", o sottotetto. Le strutture verticali sono le pareti.

Da intendersi per la detrazione, ovviamente, solo quelle strutture che “delimitano il volume riscaldato”.

L’intervento deve risultare migliorativo delle prestazioni termiche della parte in questione, cioè il sistema deve

consentire un migliore isolamento dall'esterno.

Questo miglioramento (misurato in termini di trasmittanza) deve rispettare soglie specificamente definite.

In particolare, gli interventi si ritengono agevolabili, se gli elementi opachi rispettano i valori di trasmittanza termica U,

indicati all’Allegato B del Dm 11 marzo 2008 sostituiti da valori più restrittivi con il Dm 26 gennaio 2010 per i lavori

iniziati a partire dal 15 marzo 2010.

In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, il beneficio fiscale si può ottenere solo nel caso di fedele

ricostruzione dell'edificio. Sono quindi esclusi tutti gli interventi di ampliamento.

Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi (comprensivi di opere complementari e accessorie):

• la fornitura e la posa in opera di materiale isolante;

• la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso

di quelle preesistenti, purché necessari a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

• la demolizione e la ricostruzione;

• le spese per la redazione dell’attestato di certificazione energetica e altre documentazioni richieste.

Rispetto agli interventi sui sistemi di copertura, è bene ricordare che le detrazioni fiscali 55% non contemplano le

spese relative allo smaltimento dell’eternit.

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Detrazioni per finestre e infissi

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato gli interventi relativi alla sostituzione di "chiusure apribili ed

assimilabili", che comprendono ovvero finestre e vetrine (anche se non apribili), comprensive degli infissi.

considerando anche “le parti trasparenti e/o opache che le compongono".

Le nuove chiusure, oggetto dell’intervento, devono consentire un migliore isolamento dall'esterno. I

l miglioramento viene misurato in termini di trasmittanza U e deve rispettare soglie specificamente definite.

Sono detraibili le spese relative a:

• fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;

• fornitura e posa in opera a integrazione o sostituzione dei componenti vetrati (vetri o infissi) esistenti;

• le spese per la redazione delle necessarie documentazioni professionali.

Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda

Gli interventi si ritengono agevolabili a condizione che i pannelli solari possiedano:

• una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio

accreditato.

• una garanzia di almeno cinque anni sui pannelli solari e i bollitori impiegati e una garanzia di almeno due anni sugli

accessori e i componenti elettrici ed elettronici.

Tale detrazione si applica anche alla produzione di acqua calda per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,

istituti scolastici e università.

Rispetto ai pannelli solari non è necessario che l’edificio possieda già, prima degli interventi, un impianto di

riscaldamento.

Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi:

• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche relative

all'impianto solare termico;

• le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto solare termico, del suo

allacciamento e dell’eventuale collegamento all’impianto di riscaldamento;

• le spese per la redazione delle necessarie documentazioni professionali.

La detrazione per i pannelli solari è compatibile con altri interventi che danno diritto alla detrazione 55% (strutture

verticali e orizzontali, caldaie). Ed è l’unico intervento cumulabile anche con i benefici fiscali predisposti dal comma

344 per la riqualificazione globale dell’edificio.

Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Rientrano in questa categoria gli interventi che riguardano la “sostituzione intera o parziale di impianti di

climatizzazione invernale”, cioè l’installazione di caldaie a condensazione, ovvero di pompe di calore ad alta efficienza

o di impianti geotermici a bassa entalpia.

Tali disposizioni si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia

e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2008.

La prima cosa da ricordare è che l'intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione e non

integrazione all’impianto termico esistente.

Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi:

• smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;

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• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche necessarie per

la sostituzione dell’impianto;

• fornitura e posa in opera di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto;

• eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e

regolazione nonché sui sistemi di emissione;

• le spese per la redazione delle documentazioni professionali richieste.

La detrazione è valida anche per interventi di trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti centralizzati

dotati di dispositivo per la contabilizzazione del calore, oppure per interventi su impianti già centralizzati che vengono

predisposti alla contabilizzazione del calore nelle singole unità.

È escluso invece il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato ad impianti individuali autonomi.

La legge indica le caratteristiche tecniche che le caldaie a condensazione devono necessariamente rispettare. Tali

requisiti devono essere riportati nell’asseverazione del tecnico.

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

In pratica la detrazione non si riferisce alle tipologie di intervento, ma soltanto al risultato ottenuto in termini globali

di risparmio energetico.

Un’altra caratteristica di questa detrazione fiscale è che, a differenza delle altre tipologie di interventi agevolabili, non

viene specificato nella norma che l’intervento possa essere riferito a “parti o unità di edifici esistenti”, in quanto

l’obiettivo da raggiungere è il risparmio energetico dell’edificio nel suo complesso e non a quello delle porzioni o unità

immobiliari che lo compongono. Quindi non è possibile usufruire delle detrazioni per interventi che riguardano un

singolo appartamento all'interno di un condominio o comunque di una singola unità all'interno di un edificio, a meno

che tale intervento parziale non consenta di raggiungere comunque le prestazioni energetiche richieste per l’intero

edificio.

L’Allegato A del Dm 11 marzo 2008 (che indica i nuovi valori, integrando il precedente allegato C del Dm 19 febbraio

2007) è il documento di riferimento per tutti gli interventi che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2008: esso

specifica i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, ai quali dovranno

adeguarsi i nuovi edifici e gli edifici esistenti.

Le tabelle dell’allegato sono costruite per tipologia (edifici residenziali e altri edifici) e per zona climatica.

La detrazione fiscale può intervenire quando, a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, si riesce ad avere

un indice di prestazione energetica (EPi) per la climatizzazione invernale uguale o inferiore rispetto ai valori limite

definiti dall’allegato stesso.

Procedure per le detrazioni fiscali al 55%

Per poter disporre delle agevolazioni al 55% è necessario seguire un iter ben definito con modalità di fatturazione

specifiche. Bisogna adempiere a precisi obblighi di documentazione e di comunicazione.

Si hanno tre referenti:

Regione: per la certificazione energetica;

ENEA: invio documentazione tecnica dell’intervento;

Agenzia delle Entrate: comunicazione degli interventi per godere delle detrazioni.

Documentazione ENEA:

la Scheda informativa, diversa a seconda degli interventi effettuati;

l'Attestato di qualificazione energetica

all’ENEA non va inviata l’Asseverazione del tecnico abilitato

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Aliquote

In pratica si applica il 10% alla manodopera e il 20% ai prodotti acquistati, ma se il fornitore dei beni e dei servizi è

unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%.

Aliquote IVA pannelli solari

E’ stato inoltre precisamente specificato da risoluzioni e da circolari dell’Agenzia delle Entrate che si applica sempre

l’IVA 10%:

• alle cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare;

• ai contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi impianti;

• alle cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione degli impianti.

Dunque, contrariamente alla regola generale, sia gli impianti che la manodopera hanno diritto all'IVA 10%.

Detrazioni fiscali al 36%

Esistono le agevolazioni tributarie in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili

esistenti, limitatamente alle case di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo

(articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001).

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da

imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e

che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2013.

L'agevolazione spetta fino a un massimo di spesa di 48.000 euro per singola unità immobiliare, quindi con un massimo

di detrazione pari a 17.280 euro.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di

diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi (locatari, usufruttuari, soci di imprese ecc.), eccetto gli Enti locali non

sono ammessi alla detrazione, in quanto non sono soggetti IRPEF.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di

edifici residenziali.

La detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio cambia se a sostenere i costi sono anziani oltre i 75 anni, che hanno

diritto a tempi più brevi.

Procedura

il materiale deve essere inviato con apposita modulistica rinvenibile sui diversi siti ufficiali degli organi:

Agenzia delle Entrate;

ASL locale.

Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori da inviare al centro

operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per i lavori effettuati in territorio nazionale.

A questo modello si devono aggiungere inoltre i seguenti certificati:

• la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione

edilizia;

• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);

• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta (ma nel caso di un inquilino non è

necessaria la presentazione) (anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di

pagamento dell’Ici).

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• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori

vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti dovesse superare quello inizialmente preventivato, sarà necessario

trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione

originaria;

• la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal

detentore dell’immobile (locatario, comodatario).

È possibile anche inserire al posto di tutta la documentazione richiesta, una autocertificazione, che dichiara che il

contribuente è in possesso della documentazione, che tiene a disposizione in caso di controlli, e l’autocertificazione

dell’amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti condominiali comuni.

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione,

deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.

con le seguenti informazioni:

• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

• natura dell’intervento da realizzare;

• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della

medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e

contribuzione;

• data di inizio dell’intervento di recupero.

Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.

Detrazione 20% su apparecchiature efficienti

Detrazione 20% su acquisto mobili ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni

È possibile avere una detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici "di classe energetica non

inferiore ad A+", computer e televisori.

La detrazione del 20% si applica alle spese sostenute per l’acquisto di:

• Mobili;

• Elettrodomestici di classe energetica "non inferiore ad A+" (esclusi frigoriferi e congelatori);

• Televisori;

• Computer.

Tutti questi beni devono essere finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori

Può beneficiare del regime fiscale agevolato – consistente nella detrazione d’imposta del 20% in fase di dichiarazione

dei redditi, fino a un massimo di 200 euro per apparecchio – la sostituzione di frigoriferi, congelatori e frigo-

congelatori esistenti con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La detrazione d’imposta viene riconosciuta sia alle persone fisiche sia agli enti e alle società di persone e di capitali che

sostengono le spese per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori efficienti.

La detrazione avviene in un’unica rata.

Per ottenere il beneficio fiscale è indispensabile documentare l’acquisto dell’apparecchio mediante fattura o scontrino

fiscale. Fattura e scontrino devono indicare :

• i dati identificativi dell’acquirente (compreso il codice fiscale o Partita iva);

• la classe energetica dell’apparecchio;

• la data di acquisto.

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Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici e variatori di velocità (inverter)

È possibile avere detrazioni fino al 20% per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici ad alta efficienza, e l’acquisto

di nuovi inverter.

Per quanto riguarda i motori elettrici, sono detraibili sia le spese relative all’acquisto e installazione di nuovi motori

elettrici ad alta efficienza, che la sostituzione di motori esistenti con nuovi motori elettrici ad alta efficienza, definiti

dal decreto motori come “asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400V e 50 Hz, a due o quattro poli, *…+”.

Per poter beneficiare della detrazione, il motore elettrico deve avere una potenza nominale compresa tra i 5,5 e i 90

kW; inoltre, il rendimento del motore deve essere maggiore o uguale a quanto indicato nella tabella 3, contenuta

nell’allegato A del “decreto motori”.

Per quanto riguarda invece gli inverter, sono detraibili le spese per l’acquisto e l’installazione di nuovi inverter, mentre

essi vengono definiti come “apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di

variazione della frequenza e della tensione di alimentazione”.

Per beneficiare della detrazione, i nuovi inverter devono essere installati su impianti di potenza nominale compresa

tra i 7,5 e i 90 kW.

La detrazione avviene in un’unica rata.

Per questo incentivo esiste sia un tetto massimo di spesa ammissibile (quella su cui calcolare la detrazione 20%), sia

un massimo detraibile, che è di 1.500 euro per singolo motore e inverter.

Tabella 1 del decreto “motori”:

Potenza nominale (kW)

MOTORE

Spesa massima

ammissibile per

acquisto singolo

motore (euro)

Spesa ammissibile per

installazione singolo

motore (euro)

Spesa massima

ammissibile totale per

singolo motore (euro)

5,5 700 100 800

7,5 850 100 950

11 1000 100 1100

15 1200 100 1300

18,5 1500 150 1650

22 1800 150 1950

30 2200 150 2350

37 2600 150 2750

45 3300 200 3500

55 4000 200 4200

75 5300 200 5500

90 6100 200 6300

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Tabella 2 del decreto “motori”:

Potenza nominale (kW)

MOTORE

Spesa

massima

ammissibile per

acquisto singolo

inverter (euro)

Spesa

ammissibile per

installazione

singolo

inverter (euro)

Spesa massima

ammissibile

totale per

singolo inverter (euro)

7,5 1200 200 1400

11 1450 200 1650

15 1850 200 2050

18,5 2400 300 2700

22 2700 300 3000

30 3400 300 3700

37 3800 400 4200

45 4600 400 5000

55 5300 400 5700

75 6200 500 6700

90 7700 500 8200

La detrazione è invece compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) e con specifici

incentivi eventualmente previsti da Regioni, Province e Comuni.

Scambio sul Posto

Lo Scambio sul Posto (SSP), un servizio erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) dal 1° Gennaio 2009, consente

all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia

elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo

differente da quello in cui avviene la produzione.

Può essere visto anche come incentivo per l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto a fonti rinnovabili.

Il servizio di scambio sul posto, secondo la definizione dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), “consiste nel

realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in

rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione,

utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta,

ma non contestualmente autoconsumata".

Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:

alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;

alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Il regime di scambio sul posto non sostituisce ma si affianca all’incentivo in Conto energia, infatti il titolare di impianto

che desidera ricevere anche l’incentivo in Conto energia deve stipulare due separate convenzioni, una per lo Scambio

sul posto e l’altra per il Conto energia (applicazioni SSPe FTV-SRsul portale GSE).

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La nuova procedura si discosta da quella precedente del net-metering utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia

elettrica immessa e quella prelevata.

E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”, che consente di rispondere alle esigenze

espresse dall'Autorità per l'Energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi.

Il nuovo meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di

energia prelevata e immessa.

I criteri di base sono:

• l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso avviene per quella prelevata;

• rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che

gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata.

Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in “quota energia” e il Contributo in "quota servizi".

La serie di calcoli per la valutazione del saldo finale ad eventuale credito dell'utente è la seguente:

- confronto tra le quantità immessa (CEI) e prelevata(OE);

- quantità valorizzate e trasformate in valori monetari al netto dei costi di servizio;

- calcolo da parte del GSE del controvalore, Contributo in quota energia, pari al valore dell'energia scambiata;

- calcolo del saldo dell’utente;

- riconoscimento saldi a credito: gestione a credito delle eccedenze o liquidazione monetaria.

Il conto scambio è formato dalla somma della quota servizi e della quota energia.

Ma il nuovo meccanismo dello Scambio sul posto prevede una ulteriore compensazione, poiché non dovrebbe subire,

per la quota di energia scambiata, l'onere dei servizi di rete.

Allora viene così calcolato il rimborso per il conto servizi:

Per gli impianti a fonti rinnovabili, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete:

- tariffa di trasmissione;

- tariffa di distribuzione;

- dispacciamento;

- oneri generali (componenti A e UC).

Mentre per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di

rete:

- tariffa di trasmissione;

- tariffa di distribuzione;

- dispacciamento.

Moltiplicando il CUs (controvalore unitario servizi) ottenuto nel periodo di riferimento, il bimestre, per la quantità di

energia scambiata si ottiene l'importo del rimborso per la quota servizi che verrà effettuato dal GSE.

Contabilità della liquidazione del Contributo in conto scambio.

Le due componenti del Contributo in conto scambio vengono saldate direttamente dal GSE con un contributo di

acconto erogato trimestralmente, e un conguaglio annuo.

Da pagare per ogni utente oneri di accesso al servizio fornito dal GSE:

- 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW

- 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW

- 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW

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Per partecipare a tale servizio da eseguire le seguenti operazioni:

- Registrazione al portale informatico del GSE;

- Abilitazione all'applicazione web Scambio sul posto (SSP);

- Presentazione dell'istanza di compensazione.

In sintesi, comunque, gli importi relativi alla liquidazione dei crediti eventuali vengono gestiti e liquidati

separatamente dal Contributo in conto scambio; ciò viene definito in sede di convenzione, il titolare dell'impianto

dichiara se desidera optare per la "gestione a credito" o per la "liquidazione annuale delle eventuali eccedenze".

Nel primo caso, il credito maturato in un certo anno viene riportato a nuovo nell'anno successivo. E' evidente che

questa scelta conviene a chi ritiene che nel prossimo futuro utilizzerà maggiori quantità di energia di quella scambiata

con la rete.

Chi invece desidera regolare anno per anno le eventuali eccedenze a suo favore, opta per la liquidazione. L'opzione

"liquidazione" si attiva se la richiesta in tal senso perviene al GSE entro il 31 marzo successivo all'anno da regolare.

Per il trattamento fiscale da seguire la seguente tabella:

Ritiro Dedicato:

La cessione dell'energia elettrica mediante ritiro dedicato rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei

produttori per la vendita al GSE dell'energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita

diretta in borsa.

Il Ritiro dedicato viene spesso preferito alla vendita diretta per due motivi:

• il GSE, in quanto intermediario tra produttori e sistema elettrico nazionale, è l'unico soggetto al quale ci si deve

rivolgere. Si evita di doversi confrontare continuamente con le imprese responsabili dei servizi di trasmissione e

distribuzione;

• la convenzione di Ritiro dedicato sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico. La convenzione ha una durata

annuale tacitamente rinnovabile. Il Produttore ha facoltà di recedere dalla convenzione in ogni momento, previo invio

di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.

Il ritiro dedicato è cumulabile con le altre tipologie di incentivo.

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Il Ritiro dedicato viene concesso:

• a tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non programmabili, qualsiasi sia la potenza

apparente (o nominale);

• a tutti gli impianti di potenza nominale inferiore a 10 MVA (comprese le fonti non rinnovabili);

le centrali ibride e gli impianti di cogenerazione se rientrano in questo limite dei 10 MVA.;

• agli auto-produttori per le eccedenze (sia impianti da fonti rinnovabili programmabili che da altre fonti).

Generalmente il Ritiro dedicato è un tipo di vendita “indiretta” dell’energia, consigliabile per gli impianti che

immettono in rete una quantità di energia sistematicamente superiore al proprio fabbisogno.

Il ruolo attribuito al GSE:

1. soggetto che ritira commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia

sul mercato elettrico;

2. utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto in immissione in relazione alle unità di

produzione nella disponibilità dei predetti produttori;

3. interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema elettrico tanto per la compravendita di

energia quanto per i principali servizi ancillari connessi.

Il GSE svolge il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico. Questa formula è stata

concepita appositamente per tutti i produttori che intendono vendere energia senza dover accedere al libero

mercato.

I prezzi corrisposti dal GSE al produttore, per il Ritiro dedicato dell'elettricità, sono quelli stabiliti giorno per giorno

dalle dinamiche di domanda e offerta che si sviluppano nella Borsa elettrica.

Tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW (con l'eccezione delle centrali

ibride) hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni e aggiornati annualmente dall'AEEG.

Prezzi minimi garantiti per il 2010:

• per i primi 500.000 kWh = 0,1018 €/kWh

• da 500.001 a 1.000.000 di kWh = 0,0858 €/kWh

• da 1.000.001 a 2.000.000 di kWh = 0,0750 €/kWh

Esistono comunque dei corrispettivi passivi di cui tener conto per questa tipologia di conto:

• Corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata. Rimborsa il GSE per i costi amministrativi

di gestione del servizio e non può superare, per ogni impianto, la cifra annua di 3.500 € (articolo 4, comma 2, lettera

e), delibera 280/07);

• Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni per i soli impianti di potenza nominale

elettrica superiore a 50 kW (articolo 4, comma 2, lettera c), delibera 280/07);

• Corrispettivo di sbilanciamento per i soli impianti alimentati da fonti programmabili (articolo 4, comma 2, lettera d),

delibera 280/07).

Corrispettivi attivi

Agli impianti connessi in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT), il GSE riconosce all'energia elettrica immessa

un rimborso per costi non sostenuti, e cioè il corrispettivo di trasporto CTR, pari a 0,00388 €/kWh per il 2010. Tale

corrispettivo tiene anche conto delle perdite di rete, ed è quindi aumentato di un fattore percentuale del 4,2% per la

MT e del 9,9% per la BT. A sua volta il GSE riceve tale componente dalle imprese distributrici.

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Procedure di Ritiro dedicato:

1. registrazione al portale GSE;

2. abilitazione all’applicazione del Ritiro dedicato(RID);

3. presentazione istanza Ritiro dedicato: dati amm.vi, dell’impianto, commerciali.

Invio materiale a GSE, sede di Roma con i seguenti documenti:

istanza per il ritiro dedicato;

dichiarazione sostitutivo dell’atto notorio dell’impianto;

scheda dati anagrafici;

copia licenza di attivazione officina elettrica;

regolamento di esercizio relativo all’allacciamento alla rete elettrica;

disciplinare di concessione di derivazione delle acque (se imp. Idroelettrici);

convenzione in essere per il Ritiro dedicato con il gestore di rete a cui è connesso l’impianto.

Conto Energia:

Il Conto energia è l’incentivo usato per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante

per ogni kWh elettrico prodotto dall'impianto fotovoltaico.

Si ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla

soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato).

Con il dm 19 febbraio 2007 si parla del Nuovo Conto Energia, mentre nel luglio 2010 viene approvato lo schema del

"Nuovo Conto Energia" per i sussidi all'elettricità fotovoltaica per il triennio 2011-2013.

La versione definitiva del Nuovo Conto Energia modifica ulteriormente lo schema dove i nuovi sussidi ventennali, per

gli impianti entrati in attività nel triennio 2011-2013, subiranno nel prossimo triennio un taglio attorno al 20%:

scenderanno tra il 2 e il 3% ogni quadrimestre nel 2011 e del 6% l'anno nel 2012 e nel 2013, in attesa della ulteriore

revisione che scatterà dal 2014:

Novità terzo Conto Energia:

conferma una tariffa incentivante fissa e garantita per 20 anni sull’energia prodotta a partire dall’entrata in

esercizio dell’impianto.

prevede la divisione degli impianti in diverse classi di potenza con incentivi decrescenti: da 1 a 3 KW; da 3 a

20 KW; da 20 a 200 KW; tra 200 e 1000 KW; dai 1000 KW a 5 mila KW; oltre 5 mila KW.

aumenta il limite complessivo di potenza incentivabile dagli attuali 1.200 MW ( già raggiunti ) fino a 3.000

MW, oltre a 200 MW di fotovoltaico a concentrazione e 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche

innovative. L’obiettivo al 2020 viene fissato a 8.000 MW ( gli operatori del settore avevano chiesto 15.000

MW ).

suddivide la tipologia di impianti in “impianti realizzati su edifici” e “altri impianti” eliminando la definizione

attuale di “impianti parzialmente integrati” e di “ impianti integrati”.

introduce un premio del 5% sulle tariffe incentivanti per gli impianti che sorgono su discariche, cave, ex aree

industriali, siti da bonificare e per quelli installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.

promette di introdurre procedure autorizzative semplificate per gli impianti e per la connessione in rete.

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Possono beneficiare del Conto energia i seguenti “soggetti responsabili dell’impianto”:

• persone giuridiche;

• soggetti pubblici ;

• persone fisiche;

• condomini di unità abitative ovvero di edifici.

Le ultime due categorie dell’elenco sono invece escluse dalle tariffe ad incentivazione per gli impianti fotovoltaici a

concentrazione.

Con il nuovo Conto energia vengono individuate quattro diverse tipologie impiantistiche, distinte in base al livello di

integrazione architettonica e/o di tecnologia utilizzata:

• impianti su edifici (non ha limite all’incentivo);

• altri impianti (non ha limite all’incentivo);

• impianti integrati con caratteristiche innovative (potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW);

• impianti a concentrazione (potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW).

Per gli impianti con potenza superiore ai 20 kW o 30kW se situati in zone montane, che decidono di vendere

parzialmente l’energia prodotta è necessaria la dichiarazione di officina elettrica da presentare all’ufficio tecnico di

Finanza; mentre se vende tutta l’energia, il proprietario deve solamente comunicare le caratteristiche tecniche del

proprio impianto.

Il Conto Energia è cumulabile con altre forme di incentivi:

contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici con potenza

nominale non superiore a 3 kW;

contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole

pubbliche o paritarie;

contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici pubblici -diversi da

quelli indicati nei due punti precedenti- o su edifici di proprietà di onlus che provvedono alla prestazione

di servizi sociali affidati da enti locali;

contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su aree oggetto di interventi

di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati, con la condizione che il responsabile dell'impianto si

assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica. Tali contributi non sono

cumulabili con il premio del 5% della tariffa di riferimento previsto per gli "altri impianti fotovoltaici"

localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di

siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del d.lgs. 152/2006);

contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con

caratteristiche innovative e per impianti fotovoltaici a concentrazione;

finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo rotativo per Kyoto (non ancora attivato).

Per gli enti locali è prevista una premialità massima, con il diritto alla tariffa massima.

Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici

Per poter beneficiare delle tariffe incentivanti previste per questa tipologia di impianti, i moduli fotovoltaici devono

essere installati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.

Va inoltre sottolineato che, insieme agli "altri impianti", gli "impianti realizzati su edifici" sono gli unici che – per il solo

2011 – prevedono un aggiornamento delle tariffe su base quadrimestrale.

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Le caratteristiche della categoria "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" sono individuate nel dettaglio dall'Allegato

2 al decreto.

1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°;

Se sul tetto è presente una balaustra perimetrale, la quota massima consentita (riferita all'asse mediano dei moduli

fotovoltaici) deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra stessa. Se sul tetto non è presente una

balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda;

I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della superficie

medesima.

3. Moduli fotovoltaici installati su tetti (diversi da quelli ai punti 1 e 2);

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangente del tetto, con una

tolleranza di più o meno 10 gradi.

4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole;

I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

Tariffe riservate agli impianti realizzati sugli edifici

Intervallo di

potenza

I quadrimestre

2011

II quadrimestre

2011

III quadrimestre

2011

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1≤P≤3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333

3≤P≤20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304

20≤P≤200 0,358 0,321 0,341 0,303 0,323 0,285

200≤P≤1000 0,355 0,314 0,335 0,309 0,314 0,266

1000≤P≤5000 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264

P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251

L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3°

quadrimestre 2011, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)

Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio per l’efficienza

energetica quando si effettuano interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi

risultati. E cioè se si ottiene, dimostrabile con un Attestato di certificazione, una diminuzione di almeno il 10%

nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.

Il premio decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta, ed è calcolato come maggiorazione

percentuale della tariffa base.

Esistono casi speciali:

• se si ottiene una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e

invernale dell'edificio o dell'unità immobiliare (sempre effettuati con il doppio Attestato di certificazione), si ha diritto

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ad un ulteriore premio tariffario. In questo caso il premio viene determinato facendo riferimento alla somma di

entrambe le riduzioni percentuali, fermo restando il limite del 30%.

• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del

decreto "Conto energia 2011", è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo

caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per il

riscaldamento invernale inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4,

comma 2 e 3). Tali prestazioni devono essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica. Sottolineiamo che

anche per questa tipologia di interventi, l'impianto fotovoltaico deve essere operante in regime di Scambio sul posto.

Premio tariffario sostituzione eternit

Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti installati in sostituzione di coperture in

eternit o comunque contenenti amianto.

Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"

Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di

scambio prevedibile".

Recita l'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto "Conto energia 2011":

"... sistema con profilo di scambio prevedibile: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:

i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di

punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesi ad

un'unica cabina primaria;

ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e

inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli

eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei

punti di prelievo di cui al punto precedente;

iii. ha un profilo complessivo di scambio con al rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra

le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore

del 10% in ciascun giorno;

iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno".

L'incremento del 20% si applica all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni riportate dal

punto iii. Per accedere al premio tariffario del 20%, il soggetto responsabile dell'impianto deve:

• richiedere al GSE la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo la documentazione prevista

dall'Allegato 3 del decreto;

• comunicare giornalmente al GSE il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.

Il premio tariffario viene concesso a consuntivo, dopo l'avvenuta verifica della corrispondenza tra i profili di scambio

comunicati e quelli effettivamente registrati.

Semplificazioni autorizzative

Per la costruzione e l'esercizio di impianti installati su edifici (e per le opere connesse) è sufficiente la DIA, a condizione

che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati

e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

Con il D.lgs. 115/2008 è prevista un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici

aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...).: non sono soggetti a DIA ma necessitano di una

semplice comunicazione preventiva al Comune.

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 17

Altri impianti fotovoltaici

La categoria degli "altri" impianti è costruita differentemente dalla categoria precedente:

sono da considerare all’interno di questo gruppo tutti gli impianti fotovoltaici i cui moduli non fanno parte della

categoria degli "impianti fotovoltaici installati su edifici" e che non sono "impianti innovativi" o "impianti a

concentrazione", ai quali sono riservate condizioni particolari.

Rientrano nella categoria "altri impianti fotovoltaici", ad esempio, gli impianti con moduli posati direttamente sul

terreno.

Diverso invece il caso di moduli che, pur non essendo installati sugli edifici, costituiscono gli elementi costruttivi di

pergole, serre, tettoie e pensiline: questi beneficiano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli "impianti

fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici"

Tariffe riservate agli "altri" impianti fotovoltaici

Intervallo di

potenza

I quadrimestre

2011

II quadrimestre

2011

III quadrimestre

2011

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

Impianti

realizzati

sugli edifici

Altri

impianti

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1≤P≤3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333

3≤P≤20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304

20≤P≤200 0,358 0,321 0,341 0,303 0,323 0,285

200≤P≤1000 0,355 0,314 0,335 0,309 0,314 0,266

1000≤P≤5000 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264

P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251

Premi tariffari per specifiche zone

Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti localizzati in zone classificate industriali,

commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti

dall'articolo 240 del dlgs 152/2006).

Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"

Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di

scambio prevedibile" come proposto dall’articolo 2 comma 1 lettera q.

Esistono dei casi speciali per pergole, serre, tettoie e pensiline come suggerito dall’art. 20(comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Secondo la definizione contenuta nel decreto, un "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" è un

impianto "che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi

architettonici".

Per poter beneficiare delle tariffe previste per questa tipologia di impianti, i moduli devono possedere determinate

caratteristiche di integrazione architettonica e di innovazione tecnologica, individuate dall'allegato 4 al decreto.

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Caratteristiche e requisiti richiesti agli "impianti integrati con caratteristiche innovative"

Caratteristiche costruttive

Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono avere, come minimo, tutte le

seguenti caratteristiche:

1. moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici,

quali:

a. coperture degli edifici;

b. superfici opache verticali;

c. superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;

d. superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.

2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;

3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni

architettoniche fondamentali quali:

a. protezione e regolazione termica dell'edificio. Il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di

fabbisogno energetico del'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del

componente architettonico sostituito;

b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;

c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

Modalità di installazione

Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono essere installati, come minimo, con

le seguenti modalità:

1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;

2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da

componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;

3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno

architettonico dell'edificio.

Tariffe riservate agli impianti integrati con caratteristiche innovative

Intervallo di

potenza

Tariffa

corrispondente

kW €/kWh

A) 1≤P≤20 0,44

B) 20≤P≤200 0,40

C) P>200 0,37

L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla

tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)

Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio quando si effettuano

interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi risultati. E cioè se si ottiene una

diminuzione di almeno il 10% nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.

In pratica:

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 19

1. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità

immobiliare su cui è ubicato l'impianto, che comprende l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle

prestazioni energetiche

2. Il soggetto responsabile dell'impianto effettua interventi sull'involucro edilizio (tra quelli individuati nell'attestato di

certificazione energetica) che ottengono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica

estiva e invernale dell'intero edificio o dell'unità immobiliare, rispetto ai medesimi indici così come individuati

nell'attestato di certificazione;

3. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota infine di una nuova certificazione energetica dell'edificio o dell'unità

immobiliare, che dimostri come l'avvenuta esecuzione degli interventi abbia conseguito una riduzione del fabbisogno

di energia, rispetto a quello individuato nella certificazione energetica di cui al punto 1).

Solo dopo gli interventi, dunque, si inoltra al GSE la domanda per il riconoscimento del premio allegando le due

certificazioni energetiche.

Calcolo del premio

Il premio decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta, ed è calcolato come maggiorazione

percentuale della tariffa base. Questo aumento percentuale è pari alla metà della percentuale di riduzione ottenuta, e

comunque non superiore al 30%.

Ci sono poi dei casi speciali :

• se si ottiene una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e

invernale dell'edificio o dell'unità immobiliare (sempre effettuati con il doppio Attestato di certificazione), si ha diritto

ad un ulteriore premio tariffario. In questo caso il premio viene determinato facendo riferimento alla somma di

entrambe le riduzioni percentuali, fermo restando il limite del 30%.

• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del

decreto "Conto energia 2011", è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo

caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per

il riscaldamento invernale inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4,

comma 2 e 3). Tali prestazioni devono essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica. Sottolineiamo che

anche per questa tipologia di interventi, l'impianto fotovoltaico deve essere operante in regime di Scambio sul posto.

Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio "è quella

riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata".

Semplificazioni autorizzative

Per la costruzione e l'esercizio di impianti integrati con caratteristiche innovative (e per le opere connesse) è

sufficiente la DIA, a condizione che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto

dell'edificio su cui i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere

e dalle infrastrutture connesse.

Il Dlgs 115/2008 prevede un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici

aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...). Questi infatti, essendo considerati come interventi di

manutenzione ordinaria, non sono soggetti a DIA ma necessitano di una semplice comunicazione preventiva al

Comune.

Impianti fotovoltaici a concentrazione

Secondo la definizione contenuta nel decreto, un sistema solare fotovoltaico a concentrazione (o impianto

fotovoltaico a concentrazione) è "un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della

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radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce

solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente

continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori".

A differenza di tutte le altre tipologie impiantistiche, per gli impianti a concentrazione l'accesso è riservato

esclusivamente ai seguenti soggetti:

• persone giuridiche;

• soggetti pubblici.

Sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini.

Gli impianti a concentrazione non erano incentivati dal vecchio Conto energia (Dm 19 febbraio 2007).

Per tale motivo questi impianti, se entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del decreto Conto energia

2011, possono beneficiare delle tariffe anche nel corso dello stesso 2010.

In questo caso, per la parte procedurale i soggetti beneficiari devono fare riferimento alle procedure attualmente

previste per il Conto energia 2010.

Tariffe riservate agli impianti fotovoltaici a concentrazione

Intervallo di

potenza

Tariffa

corrispondente

kW €/kWh

1≤P≤200 0,32

P>200 0,28

L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla

tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Procedure per accedere al Conto energia 2011

La procedura descritto valido per gli impianti attivati a partire dal 1° gennaio 2011:

• per accedere alla tariffa incentivante Conto energia il soggetto responsabile dell'impianto deve farne richiesta al

Gestore dei Servizi Energetici (GSE);

• la richiesta deve pervenire entro 90 giorni (e non 60 come previsto prima) dalla data di entrata in esercizio

dell'impianto. Se la richiesta viene consegnata al GSE dopo la scadenza dei 90 giorni dalla data di entrata in esercizio

dell'impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile non avrà diritto alle tariffe incentivanti per il periodo che

intercorre tra la data di entrata in esercizio e la data di invio della richiesta;

Si tratta di un notevole vantaggio rispetto alle disposizioni precedenti, che prevedevano l'esclusione dall'incentivo nel

caso di mancato invio della richiesta entro i tempo stabiliti.

• una volta ricevuta e verificata la richiesta, se essa è completa, il GSE deve assicurare l'erogazione della tariffa entro

120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa;

• la domanda di concessione della tariffa incentivante deve essere firmata dal soggetto responsabile e inviata insieme

ai seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

2. scheda tecnica finale d’impianto;

3. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA;

4. 5 diverse fotografie dell’impianto;

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 21

5. schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazione:

• del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;

• eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;

• numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;

• eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;

• contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;

• punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli

eventuali punti di derivazione dei carichi;

• presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di

generazione.

6. copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il

codice identificativo del punto di connessione alla rete, il cosiddetto codice POD;

7. copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete

elettrica;

8. per gli impianti superiori ai 20 kWp copia della Denuncia di Officina Elettrica presentata all’UTF; se

l'impianto immette tutta l'energia in rete occorre una copia della comunicazione fatta all’UTF sulla

caratteristiche dell’impianto ( circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane:

disposizioni applicative del D.lgs 2 febbraio 2007, n.26).

9. per gli impianti di potenza compresi tra i 6 e i 20 kW:

• relazione generale che descrive i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

• un disegno planimetrico che identifichi con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e

delle principali apparecchiature.

La domanda e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata al GSE esclusivamente via fax o

tramite posta elettronica certificata (PEC).

Invece, la scheda tecnica finale dell'impianto, le foto, lo schema elettrico, la comunicazione del codice POD, il verbale

rilasciato dall'UTF, la relazione generale e il disegno planimetrico devono essere trasformati in formato digitale di

carattere standard (pdf, jpg, ecc.) e inviati al GSE utilizzando esclusivamente il suo portale informatico.

Tariffa Onnicomprensiva

La tariffa onnicomprensiva è un incentivo monetario, differenziato per fonte, concesso, in alternativa ai Certificati

Verdi, per l’energia elettrica netta immessa in rete.

L'opzione Tariffa Onnicomprensiva è stata studiata per incentivare i piccoli impianti (fino a 1 MW)entrati in esercizio

dopo il 31-12-07, ha procedura semplificata ed concessa per 15 anni.

Con la delibera 1/09, l'AEEG ha definito le regole riguardanti la Tariffa onnicomprensiva.

Ricordiamo che la medesima delibera ha allargato lo Scambio sul posto a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza

non superiore a 200 kW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.

Beneficiari

Hanno diritto ad accedere alla Tariffa onnicomprensiva tutti gli impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale

media annua non inferiore a 1 kW e con potenza elettrica nominale non superiore a 1 MW (non superiore a 0,2 MW

per l'eolico).

Per poter accedere però alla Tariffa, è indispensabile che l'impianto abbia ottenuto dal GSE la qualifica IAFR (Impianti

Alimentati a Fonti Rinnovabili).

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Quali fonti sono incentivate

Hanno diritto alla Tariffa onnicomprensiva tutti i piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia

elettrica, ad esclusione della fonte solare.

Sono dunque esclusi dal beneficio gli impianti fotovoltaici (incentivati attraverso il Conto energia) e gli impianti solari

termici, la geotermia a bassa temperatura, le biomasse per il riscaldamento e tutte le tecnologie che producono calore

ma non energia elettrica.

Sono incluse le centrali ibride, gli impianti che utilizzano idrogeno (se a sua volta prodotto da fonti rinnovabili) e

l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (che hanno acquisito i diritti

all'ottenimento dei Certificati Verdi, e quindi alla Tariffa, in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005

"altre produzioni").

L'elenco delle fonti incentivate è contenuto nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2008 e riportata nel paragrafo

seguente.

Benefici diversificati per fonte: le tariffe

La Tariffa onnicomprensiva consiste nell'erogazione di un beneficio monetario, differenziato per fonte, corrisposto per

ogni kWh netto di energia elettrica immesso in rete.

Diversamente dal Conto energia per il fotovoltaico e dai Certificati Verdi, che incentivano tutta l'energia prodotta

(compresa quella autoconsumata), la Tariffa è corrisposta solo per l'elettricità effettivamente ceduta alla rete, al netto

degli autoconsumi.

Il valore economico della Tariffa incorpora, seppur non in maniera esplicita, sia una quota incentivante che un

corrispettivo per la vendita dell'energia (per questo motivo è definita "onnicomprensiva"). In altre parole, il

produttore che beneficia della Tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l'energia prodotta, quindi rinuncia

a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico.

Al contrario, il beneficio economico dei Certificati Verdi va a sommarsi ai proventi derivanti dalla vendita di elettricità.

Inoltre, il beneficio economico è calcolato sul totale dell'energia prodotta dall'impianto, compresa quella

eventualmente autoconsumata dal produttore.

Le differenze tra le tariffe rispecchiano i costi delle diverse tecnologie, consentendo una buona redditività anche alle

soluzioni impiantistiche meno diffuse e che comportano un maggiore investimento economico.

Tabella 3 (art. 2, comma 145, Finanziaria 2008)

N° FONTE

TARIFFA

( € cent /

kWh)

1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30

2 Solare * *

3 Geotermica 20

4 Moto ondoso e maremotrice 34

5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22

6

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli

vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di

controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19

gennaio 2009**

28**

8

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili

liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema

integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009

del Consiglio, del 19 gennaio 2009**

18**

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 23

Durata della Tariffa

La Tariffa onnicomprensiva viene corrisposta al produttore per un periodo di 15 anni, a partire dalla data di entrata in

esercizio commerciale dell'impianto. E' stato quindi uniformato il periodo di godimento della Tariffa a quello dei

"nuovi" Certificati Verdi, anch'essi rilasciati per un periodo di 15 anni (anzichè per 12 anni, come nel vecchio

meccanismo).

Scaduti i 15 anni, si può continuare a vendere energia alla rete con le modalità e i prezzi garantiti dal meccanismo del

"Ritiro dedicato".

Opzione Certificati Verdi

Tutti gli impianti che hanno diritto alla Tariffa onnicomprensiva possono scegliere, in alternativa, il rilascio dei

Certificati Verdi.

Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE

della qualifica.

Cumulabilità con altri incentivi

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009, la Tariffa onnicomprensiva non è compatibile, e dunque

cumulabile, con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea.

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti

rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, per il primo anno è altresì accompagnata da

dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui

all'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.

L’eccezione al divieto di cumulabilità riguarda le aziende agricole, zootecniche e agro-forestali che fanno utilizzo di

biogas, biomasse e oli vegetali ricadenti nel punto 6 della tabella 3.

"Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di

allevamento e forestali, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva

è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto

interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento".

Inoltre non è compatibile né con il ritiro dedicato né con lo Scambio sul Posto.

Procedura Tariffa Onnicomprensiva

Attraverso il portale del GSE può essere presentata istanza per il ritiro dell’energia a tariffa onnicomprensiva.

A seguito dell’invio dell’istanza e della relativa valutazione da parte del GSE, il produttore potrà stampare la copia

della convenzione da stipulare con il GSE per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva.

Lo schema di convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva prevede la possibilità di cessione del

credito. Il produttore può anche chiedere la retrocessione dei crediti; a seguito di tale richiesta il GSE provvederà a

pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all’accettazione della

retrocessione dei crediti. Sia la cessione che la retrocessione dei crediti devono essere stipulate con scrittura privata,

valida agli effetti di legge, da conservarsi agli atti del notaio che ne autentica le sottoscrizioni ai sensi dell’articolo 69

del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, utilizzando i modelli e gli allegati pubblicati sul sito del GSE.

Certificati Verdi

Dal 1999 è operativo in Italia un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, definito

con il nome di "Certificati Verdi".

Si tratta di un meccanismo complesso di "obblighi" posti a carico dei produttori da fonti fossili, combinati con

"benefici" offerti ai produttori da fonti rinnovabili.

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Schematicamente:

• ai produttori da fonti fossili è richiesto di trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a

rinnovabile; se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente

alla quota non trasformata e consegnarla al Gestore;

• ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi

possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto.

L'aspetto particolare di questo incentivo, operativo in numerosi paesi europei, è che in esso si miscelano elementi

regolati direttamente dalla legge, e aspetti che invece sono affidati al mercato.

In pratica, la legge non definisce "quanto valgono economicamente" gli obblighi e i benefici.

Quindi:

• lo Stato stabilisce le percentuali di produzione da fonti fossili da sottoporre a vincoli (trasformazione in fonti

rinnovabili);

• stabilisce dei benefici per la produzione da fonti rinnovabili (attribuzione dei Certificati per energia prodotta);

• chi ha obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare certificati;

• il prezzo dei certificati non dovrebbe mai essere fissato, ma venir stabilito dall’incontro tra domanda e offerta.

Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME garantisce liquidità, trasparenza e sicurezza.

Possono partecipare al mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli

importatori di energia elettrica, o clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti,

ambientaliste, sindacati).

Tali soggetti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza relativi;

- assenza di condanna, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il

delitto di aggiotaggio, per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o

telematiche, ovvero per il delitto di frode informatica;

- assenza di precedente esclusione dal mercato dei Certificati Verdi.

Tali soggetti, per essere ammessi al mercato, devono:

1. presentare una domanda di ammissione, secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico,

corredata della documentazione attestante che il soggetto abbia i requisiti sopra richiamati;

2. sottoscrivere un Contratto di adesione, redatto, in duplice originale, secondo il modello definito in allegato alla

Disciplina del mercato elettrico, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, con il quale il contraente dichiara di

conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del mercato elettrico.

Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori

ammessi al mercato sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al mercato” tenuto e gestito dal GME

nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Gli operatori ammessi al mercato dei certificati verdi sono tenuti al pagamento di un corrispettivo per i servizi forniti

dal GME per ogni certificato contrattato.

Nella manovra finanziaria 2010, all’art. 45 si trova una nuova formulazione del Prodotto Certificati Verdi che conferma

la soppressione dell’art. 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e dell’art. 15 comma 1 del Dm

Sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi".

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 25

Si tratta della cancellazione del dispositivo introdotto due anni fa per far fronte al problema della continua perdita di

valore dei certificati sul mercato dedicato, e che affida al GSE una funzione calmierante con l’obbligo di ritiro (a prezzi

prevedibili) dei quantitativi “in eccesso” rispetto alla domanda dei soggetti obbligati.

Attualmente la Commissione Ambiente del Senato è a rivedere la formulazione dell’articolo 45.

A seguito delle modifiche introdotte in materia dalla Legge Finanziaria 2008 la taglia dei certificati verdi è stata ridotta

da 50 MWh a certificato a 1 MWh. Di conseguenza anche il corrispettivo per i servizi forniti dal GME per la

contrattazione dei certificati verdi, per ciascun operatore, si modifica come segue: da € 3,00 per certificato scambiato

della taglia di 50 MWh a € 0,06 per certificato scambiato di 1 MWh.

Per l'anno 2010 la struttura e misura del corrispettivo per i servizi forniti dal GME per il mercato dei certificati verdi, di

cui all'articolo 7, comma 7.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, per ciascun operatore, è

applicata come di seguito riportato:

• per i primi 2.500 certificati scambiati (della taglia di 1 MWh): € 0,06 per certificato;

• oltre i 2.500 certificati scambiati (della taglia di 1 MWh): € 0,03 per certificato.

La struttura e misura dei corrispettivi sopra evidenziata è applicata al totale dei certificati scambiati nel corso del 2008

sia attraverso le sessioni del mercato organizzato che attraverso la PBCV (Piattaforma dei Bilaterali CV).

L'applicazione del corrispettivo di € 0,03 ha validità ed efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2008.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato sul conto corrente intestato al GME presso il:

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni, Viale Cesare Pavese, 336, 00144 – Roma

c/c n. 000007200X26

ABI 05696 CAB 03211 CIN B

BBAN B0569603211000007200X26

IBAN IT19 B056 9603 2110 0000 7200 X26

CODICE SWIFT POSOIT22

Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica a ciascun

operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:

quantità;

prezzo;

giorno e ora;

tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;

controvalore della transazione.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME determina, per ogni operatore che sia stato acquirente e venditore, la

posizione netta (debitrice o creditrice) nei confronti del GME stesso, sulla base degli importi, comprensivi di IVA,

afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione (singola sessione di

mercato).

Il GME entro il terzo giorno successivo alla chiusura della sessione di riferimento provvede:

alla chiusura dei crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori utilizzando fino a capienza il

deposito disponibile dagli stessi versato;

alla restituzione delle somme versate a garanzia risultate eccedenti rispetto agli acquisti effettuati nella

sessione;

alla liquidazione delle partite debitorie nei confronti degli operatori venditori purché sia stata ricevuta

fattura.

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L’effettuazione degli ordini di pagamento avviene tramite “bonifici di importo rilevante” (BIR). Nell’ipotesi in cui non

sia possibile effettuare i pagamenti mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione

all’importo, non lo permettono, essi potranno essere eseguiti con la procedura del “Bonifico Urgente”.

Certificati Bianchi

I “Certificati Bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi

energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato

Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi ottenuti, il cui valore unitario equivale al risparmio di una

tonnellata equivalente di petrolio.

La promozione del “risparmio energetico” attraverso i “certificati bianchi” è stata prevista dai decreti ministeriali del

20 luglio 2004; l’Autorità ha definito le regole tecniche ed economiche per l’attuazione del meccanismo e ripartisce

annualmente gli obiettivi nazionali, crescenti nel tempo, tra i distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i

criteri definiti dai decreti, da raggiungere attraverso la realizzazione d’interventi presso i consumatori finali (es.:

installazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, interventi

per aumentare l’efficienza energetica di processi industriali, lampadine ad alta efficienza etc.).

Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell’Autorità, i

distributori devono consegnare annualmente all’Autorità un numero di titoli di efficienza energetica equivalente

all’obiettivo obbligatorio.

L’Autorità valuta i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizza il GME all’emissione dei certificati

bianchi. I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei distributori, delle società controllate

dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) con l’obiettivo di

certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

L’esperienza italiana è la prima al mondo di applicazione di questo strumento di mercato alla promozione

dell’efficienza energetica negli usi finali.

Successivamente all’introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati

oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e

di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra-europei (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea).

Con la Direttiva 32/2006 la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli

strumenti che gli stati membri possono utilizzare per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al

2016.

In Europa, ad oggi, solo la Francia ha introdotto un sistema simile a quello italiano, sebbene diverso per ambito di

applicazione e regolazione degli scambi (che sono solo bilaterali). Nel Regno Unito, invece, sono in vigore da molti anni

obblighi di risparmio energetico sulle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale, nel quale gli scambi

bilaterali devono essere preventivamente autorizzati dal regolatore, mentre ultimamente il sistema TTE è stato

introdotto anche in Polonia.

Soggetti obbligati:

I soggetti sottoposti agli obiettivi di efficienza energetica sono:

• i distributori di energia elettrica che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete;

• i distributori di gas naturale che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete.

La soglia dei clienti allacciati non è riferita all'anno in corso ma al 31 dicembre di due anni prima. Ad esempio, i

soggetti obbligati per il 2008 sono quelli che al 31 dicembre del 2006 risultavano avere più di 50.000 utenti. Fino al

dicembre 2007, erano sottoposti alle obbligazioni solo i distributori con più di 100.000 clienti. Poiché tuttavia il

meccanismo, operativo dal 2005, stava ottenendo più successo di quanto ipotizzato (dunque circolavano più Certificati

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 27

di quelli necessari ai grandi distributori per far fronte ai propri impegni), è stato necessario allargare la base

dell'obbligo. A ciò ha provveduto il Dm 21 dicembre 2007, in pratica in vigore dall'inizio del 2008.

I soggetti obbligati possono scegliere di conseguire gli obiettivi di risparmio imposti attraverso:

• interventi di efficienza energetica da effettuarsi presso gli utenti finali;

• l'acquisto di Certificati Bianchi in numero pari al quantitativo di riduzione di energia imposto e non conseguito.

Il D.lgs. 115/2008 art. 7 dispone di stabilire nuovi obblighi di risparmio energetico per le società di vendita di energia al

dettaglio; tali obblighi dovranno essere definiti da specifici decreti attuativi non ancora pubblicati.

I primi diretti beneficiari dei Certificati Bianchi sono ovviamente i soggetti obbligati quando effettuano gli interventi di

efficienza energetica previsti dalla legge.

Ma non esisterebbe il meccanismo (e un mercato dei titoli ad esso connesso) se non ci fossero altri soggetti che

intervengono, cioè che possono ottenere gli incentivi e vendere i Certificati ai soggetti obbligati, qualora essi non siano

in grado di provvedere direttamente agli interventi.

Si tratta di operatori che devono comunque operare rispetto ad una base di consumo sufficiente ad ottenere risparmi

di almeno un TEP, definiti come "soggetti volontari" e sono precisati dal Dm 20 luglio 2004, modificato dal Dm 21

dicembre 2007.

I Soggetti volontari che possono beneficiare dei Certificati Bianchi

Sono soggetti volontari in grado di beneficiare dei Certificati Bianchi:

• i distributori di energia elettrica e gas naturale con meno di 50.000 clienti cioè i distributori autonomi, non

controllati dai grandi distributori, che tendenzialmente agiscono a livello locale;

• le società controllate da distributori di energia elettrica e gas naturale come le società costituite dai grandi

distributori (soggetti obbligati) che attraverso di esse realizzano gli interventi di efficienza energetica.

E' il caso, ad esempio, di Enel.sì o di A2A Calore & Servizi, entrambe società controllate da distributori di energia e che,

costituitesi come ESCo, si occupano di servizi, prodotti e soluzioni per il risparmio e l'efficienza energetica;

• i grandi utenti industriali e del terziario che sono obbligati alla nomina dell'Energy Manager;

• le società operanti nel settore dei servizi energetici, altrimenti dette ESCo (Energy Service Company).

Le ESCo

Il principale legame tra i consumi energetici dei cittadini (e delle piccole aziende) e il meccanismo incentivante dei

Certificati Bianchi è rappresentato dalle ESCo.

Queste strutture infatti creano le condizioni perché i vantaggi conferiti dal sistema dei Certificati possano ricadere

anche sul consumatore finale. E viceversa rendono possibile ad una più vasta base di consumatori di partecipare ad un

programma di miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi in cui vivono e lavorano.

Le ESCo sono società che operano nel campo dei servizi energetici come operatori economici, cioè come imprese che

ricavano profitti, promuovendo progetti per l'efficienza energetica. Quindi realizzano, finanziano e gestiscono

interventi per la riduzione del consumo di energia.

Le ESCo contattano l'utente finale (o vengono contattate da questo) per effettuare un intervento di efficienza

energetica. Ad esempio l'installazione di un impianto solare termico, di riscaldamento più efficiente, la coibentazione

del tetto, delle pareti, ecc.; altresì le ESCo effettuano l'investimento per la realizzazione del progetto e si assumono il

rischio del risultato; le ESCo stipulano con il cliente un contratto per la condivisione dei vantaggi che derivano dal

risparmio energetico conseguito. Da ciò conseguono una parte dei propri ricavi.

In pratica i clienti non anticipano denaro, ma si impegnano a corrispondere alla ESCO, per un periodo di anni stabilito,

un canone (che è generalmente inferiore alla bolletta energetica anteriore all'intervento).

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Il mercato dei titoli

In alternativa agli interventi di risparmio energetico da realizzare in proprio presso i consumatori finali (anche con la

collaborazione di soggetti terzi), i distributori possono scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando, in

tutto o in parte, da terzi titoli di efficienza energetica attestanti il conseguimento di risparmi da parte di altri soggetti

(altri distributori o società operanti nel settore dei servizi energetici).

La compra-vendita di titoli avviene:

attraverso contratti bilaterali, con l’obbligo di comunicare al GME entro il quinto giorno di ogni mese la

contrattazione. Il GME successivamente pubblica in forma aggregata le quantità, il prezzo minimo, il prezzo

massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata attraverso i contratti bilaterali

registrati nel mese precedente,

tramite il mercato dei titoli di efficienza energetica, organizzato e gestito dal Gestore del Mercato Elettrico

sulla base di regole stabilite nel 2006 d’intesa con l’Autorità. È una sorta di vera e propria Borsa dei titoli di

efficienza energetica, che organizza sessioni di compravendita con cadenza settimanale.

Il contributo dalle tariffe.

L’Autorità determina ogni anno l’entità del contributo da erogare ai distributori per il conseguimento dei loro obblighi.

Il contributo è finanziato attraverso un piccolo prelievo dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,

stabilito dall’Autorità in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia

sempre considerevolmente inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall’attuazione del meccanismo

(da 6 a 12 volte). Il contributo contribuisce dunque alla realizzazione degli interventi presso i consumatori finali

riducendone il costo.

Per l'anno 2010 il contributo è pari a 92,22 € per ogni Tep risparmiata. Il contributo non viene corrisposto per i titoli di

tipo IV.

Il valore del contributo può essere modificato dall'Autorità secondo specifici criteri che tengono conto dell'evoluzione

del prezzo dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento.

I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione diretta di progetti per l'efficienza energetica possono essere

sostenuti anche da finanziamenti comunitari, statali, regionali o locali: il contributo riconosciuto ai Certificati Bianchi,

infatti, è cumulabile con altri tipi di contributi pubblici.

Diritti, obblighi, controllo

L'impostazione dei Certificati Bianchi è basata su:

• l'obbligo da parte dei grandi distributori di energia di effettuare interventi presso i propri clienti che portino a

risultati di miglioramento delle tecnologie e di risparmio energetico, in quote definite dalla legge. Alle quote di

efficienza energetica ottenuta corrispondono pari Certificati Bianchi (uno ogni TEP risparmiato). Se le quantità

ottenute sono inferiori a quelle imposte, i soggetti obbligati devono acquistare da altri operatori i Certificati mancanti.

• il diritto degli operatori che attuano interventi di efficienza energetica (i grandi distributori e altri soggetti) di

ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici i Certificati che attestano il risparmio conseguito;

• la negoziabilità dei Certificati Bianchi secondo formule regolate;

• il controllo tecnico del sistema da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e il controllo del mercato

dei Certificati da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

All'obbligo di cui devono farsi carico i distributori, corrisponde un parziale "rimborso spese": per ogni Tep di risparmio

ottenuto viene riconosciuto ai grandi distributori un contributo fisso in denaro.

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 29

Tutti i soggetti implicati nel meccanismo sono inseriti nel Registro elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica, presso

il GME, che ne controlla le partite a credito e a debito. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Autorità per l'Energia Elettrica e

il Gas verifica la posizione di ciascun soggetto obbligato e, in caso di mancata ottemperanza, applica delle sanzioni.

Tipologie di Certificati Bianchi

Esistono nel mercato tre tipologie di titoli, a seconda degli interventi di efficienza energetica che vengono effettuati:

• Titoli di tipo I, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di

energia elettrica;

• Titoli di tipo II, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di gas

naturale,

• Titoli di tipo III, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri

combustibili fossili,( con il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 viene accorpato con la tipologia III);

• Titoli di tipo IV, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri

combustibili fossili utilizzati per l’autotrazione.

In termini di commercializzazione le diverse tipologie sono quotate separatamente e, a seconda dell'incontro tra

domanda e offerta, possono avere prezzi diversi.

La "bancabilità dei titoli" consente la scelta del modo e del momento migliore dell'utilizzo o della vendita fino al 2013

dei TTE. Tuttavia i soggetti obbligati sono tenuti a coprire almeno il 60% degli obiettivi di ogni esercizio con titoli riferiti

allo stesso anno.

Gli obiettivi di riduzione

Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente

definiti fino al 2012. Questi vengono poi ripartiti tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di

energia da essi distribuita rispetto al totale.

Entro una data disposta dall'Autorità (in genere tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre di ogni anno), i soggetti

obbligati sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tramite autocertificazione:

• i volumi di gas ed elettricità distribuiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

• il numero dei clienti allacciati al 31 dicembre dell'anno precedente;

L'Autorità può così effettuare la ripartizione e assegnare gli obiettivi specifici ad ogni distributore per l'anno

successivo.

Gli obiettivi di risparmio dei singoli soggetti obbligati sono pubblicati nel sito dell'Autorità .

Obiettivi energia elettrica

Il Dm 20 luglio 2004 e il Dm 21 dicembre 2007, che lo integra e lo aggiorna, stabiliscono gli obiettivi nazionali di

risparmio (milioni di Tep /anno), espressi in modo cumulato.

In pratica, il risultato da conseguire in un anno va ad aggiungersi a quello conseguito negli anni precedenti.

Gli obiettivi stabiliti dai decreti:

Anno

Obiettivo

anno

(Mtep)

Obiettivo

cumulato

(Mtep)

2005 0,10 0,10

2006 0,10 0,20

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2007 0,20 0,40

2008 0,80 1,20

2009 0,60 1,80

2010 0,60 2,40

2011 0,70 3,10

2012 0,40 3,50

Obiettivi gas

Anche nel caso del consumo di gas gli obiettivi nazionali di risparmio sono espressi in modo cumulato.

Gli obiettivi stabiliti dai decreti:

Anno

Obiettivo

anno

(Mtep)

Obiettivo

cumulato

(Mtep)

2005 0,10 0,10

2006 0,10 0,20

2007 0,20 0,40

2008 0,60 1,00

2009 0,40 1,40

2010 0,50 1,90

2011 0,30 2,20

2012 0,30 2,50

I risultati finora conseguiti

A poco più di tre anni dall'avvio del meccanismo, gli obiettivi nazionali risultano ampiamente superati. Infatti,

considerando complessivamente le riduzioni di energia elettrica e gas, a luglio 2008 erano stati risparmiati 2 milioni di

TEP, contro un obiettivo totale di 0,8 milioni a fine 2007.

I due milioni di TEP risparmiati, secondo le stime dell'Autorità, equivalgono al consumo domestico annuo di una città

come Roma, di 2,7 milioni di abitanti.

Questa è una delle ragioni che, a fine 2007, ha portato ad allargare la base dei distributori sottoposti ad obiettivi di

efficienza energetica.

La scelta del progetto

Gli interventi di efficienza energetica ammessi al rilascio dei Certificati Bianchi sono descritti in modo dettagliato negli

allegati 1 dei due Decreti ministeriali 20 luglio 2004 (sono infatti stati emanati due Dm con la stessa data): il decreto

elettrico ed il decreto gas.

Nell’allegato 1 al decreto elettrico, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in “interventi di riduzione dei

consumi di energia elettrica” (tabella A) e “altri interventi” (tabella B).

Nell’allegato 1 al decreto gas invece, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in “interventi di riduzione dei

consumi di gas naturale” (tabella A) e “altri interventi” (tabella B).

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Allegato 1 decreto elettrico

Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica

Nella tabella A sono elencate 8 tipologie di intervento. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla

rete (dal rifasamento presso l’utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l’illuminazione, alle apparecchiature a

basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici, alla sostituzione di elettrodomestici e

apparecchiature per l’ufficio con prodotti a più alta efficienza).

Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il

condizionamento sono compresi l’isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni

delle tecniche dell’architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per

usi termici si fa riferimento all’installazione di sistemi per la “riduzione delle esigenze di acqua calda”, dunque i

pannelli solari termici.

Tabella B: altri interventi

Nella tabella B sono elencate 6 tipologie di intervento. Una è molto generale: interventi per la sostituzione di

dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce ancora alla climatizzazione degli ambienti con

l’introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (cogenerazione, teleriscaldamento, celle combustibili

ecc., ma anche isolamento termico degli edifici). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti

rinnovabili presso l’utente finale (impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia).

La penultima tipologia di intervento è relativa alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale. E

l’ultima, alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli utenti finali rispetto ai consumi

energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti finali

che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% sul totale dei risparmi conseguiti.

Allegato 1 decreto gas

Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di gas

Nella tabella A sono elencate 4 tipologie di intervento.

Una è molto generale: interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti per la combustione delle fonti energetiche

non rinnovabili con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce alla riduzione dei consumi di gas per usi termici

attraverso l’installazione di sistemi e prodotti per la produzione di acqua calda. Una si riferisce alla climatizzazione

degli ambienti con l’introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (isolamento termico degli edifici,

interventi per l’installazione di vetri selettivi, protezioni solari esterne, cogenerazione, teleriscaldamento, celle

combustibili ecc.,). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso l’utente finale

(impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia).

Tabella B: altri interventi

Nella tabella B sono elencate 11 tipologie di intervento.

Una si riferisce ai recuperi di energia sulla rete del gas. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla

rete (dal rifasamento presso l’utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l’illuminazione, alle apparecchiature a

basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici con dispositivi alimentati a gas, alla sostituzione

di elettrodomestici e apparecchiature per l’ufficio con prodotti a più alta efficienza).

Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il

condizionamento sono compresi l’isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni

delle tecniche dell’architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per

usi termici si fa riferimento all’installazione di sistemi per la “riduzione delle esigenze di acqua calda”, dunque i

pannelli solari termici.

La penultima tipologia di intervento è relativa alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli

utenti finali rispetto ai consumi energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e

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sensibilizzazione dei clienti finali che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5%

sul totale dei risparmi conseguiti. E l’ultima, alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale.

La scelta del progetto rispetto ai metodi di valutazione

Esistono tre metodi di valutazione secondo la normativa per la scelta del progetto:

Valutazione standardizzata

I metodi di valutazione standardizzata si basano sulla definizione del risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di

riferimento del progetto. Si riferiscono, in pratica, ad alcune tipologie di intervento ripetibili su larga scala (il cui

esempio più evidente è quello della sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle fluorescenti compatte).

Questi metodi consentono di ridurre al minimo i requisiti della preparazione dei progetti, poiché si basano su "schede"

predisposte dall'Autorità dell'Energia elettrica e il gas.

Valutazione a consuntivo

I metodi di valutazione a consuntivo sono basati sulla misura dei consumi prima e dopo l'intervento, secondo piani di

monitoraggio energetico. Si applicano alle tipologie di progetti per le quali non sono disponibili metodi di valutazione

standardizzata.

Metodi di valutazione analitica

I metodi di valutazione analitica sono basati su alcuni parametri di utilizzo (ad esempio: ore di utilizzo, fattore di carico

medio, ecc) e su algoritmi predefiniti di calcolo dei risparmi di energia primaria. Tali valori vengono registrati nel corso

della vita del progetto con apposita strumentazione di misura.

Il principio di addizionalità

I risparmi conseguibili con ciascun intervento sono calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità": in pratica

viene premiato solo il risparmio che l'intervento "aggiunge" rispetto alle tecnologie medie di uso già comune in quel

settore. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano solo la quota di risparmio che si ottiene installando

apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sé.

Iter

L'iter progetto/verifica/rilascio/commercializzazione

Una volta definito il progetto di intervento, esso deve essere sottoposto per approvazione all’Autorità per l'Energia

Elettrica e il Gas.

Il ruolo del gestore dei mercati energetici

Dopo aver verificato e certificato i risparmi, l'Autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere i titoli

a favore degli aventi diritto.

Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) è una società per azioni controllata al 100% dal Gestore dei Servizi Energetici

(GSE), a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Gestore del Mercati Energetici è

affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, nonché del mercato dei Certificati Bianchi e

dei Certificati Verdi.

Presso il Gestore è operante un Registro dei TEE elettronico, al quale sono tenuti a iscriversi sia i soggetti obbligati che

i soggetti volontari. Ad ogni utente registrato viene assegnato un “conto proprietà” di natura elettronica, dove

vengono "depositati" i titoli corrispondenti ai risparmi verificati e certificati dall'Autorità.

La cadenza temporale secondo cui vengono rilasciati i Certificati varia a seconda che si tratti di:

● progetti standardizzati (rilascio semestrale)

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 33

● progetti analitici (rilascio semestrale)

● progetti a consuntivo (il rilascio segue i tempi di presentazione delle richieste di verifica indicate nel programma

approvato dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato)

Entro 60 giorni dalla ricezione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, e in caso di esito positivo,

l'Autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere il numero di Certificati Bianchi corrispondenti al

risparmio conseguito in favore dei soggetti titolari dei progetti.

I Certificati vengono emessi con cadenze regolari per tutto il periodo di vita utile del progetto, in genere 5 anni. La

modalità delle cadenza varia a seconda della metodologia di valutazione adottata:

● per i progetti a valutazione standardizzata e analitica i Certificati vengono rilasciati ogni semestre, in numero pari al

risparmio generato in quel semestre dalle apparecchiature installate

● per i progetti a valutazione a consuntivo, i tempi mutano a seconda dell'intervento di riferimento, ma anche in

questi casi viene garantita la possibilità di ottenere i Certificati con cadenza regolare in modo da agevolarne la

commercializzazione e la consegna da parte dei soggetti obbligati

Mercato dei TEE, contratti bilaterali, corrispettivi al GME

I Certificati Bianchi possono essere commercializzati nel mercato dei TEE, gestito dal GME, oppure in via privata,

attraverso accordi bilaterali.

Per commercializzare i titoli sul mercato dedicato, è necessario ottenere la qualifica di operatore del mercato.

I passi necessari sono:

1. Iscrizione al registro dei TEE

L'iscrizione va effettuata compilando il modello di domanda di iscrizione al registro dei TEE presente sul sito del

Gestore (vedi menu di destra voce "Iscrizione Registro TEE"). Una volta compilata, la domanda va stampata e inviata al

seguente indirizzo:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A

Gestione Mercati per l’Ambiente

Viale M.llo Pilsudski, 92

00197 Roma

Inoltre occorre pagare la quota annuale di iscrizione al registro per un importo pari a 360,00 € (300,00 € + iva) con

bonifico a favore del Gestore del Mercato Elettrico presso:

INTESA SANPAOLO Agenzia 29 VIA Ruggero Giovannelli, 2/A 00198 - ROMA c/c n. 100000004564

ABI 03069 CAB 03227

CIN L BBAN L0306903227100000004564 IBAN IT85 L0306903227100000004564

Il GME, ricevuta la domanda di iscrizione al Registro, verifica la correttezza dei dati e l'avvenuto pagamento dei

corrispettivi dovuti.

Dopodiché invia al "Referente Comunicazioni" indicato sulla domanda una lettera in cui conferma l'avvenuto iscrizione

al Registro, comunicando il "Codice operatore" e il "Codice Conto Proprietà".

2. Presentazione della domanda di ammissione al mercato

Il modello della domanda di ammissione è scaricabile dal sito del Gestore.

Una volta compilata e stampata, la domanda va inviata al Gestore al medesimo indirizzo su riportato.

Alla domanda di ammissione è necessario allegare una documentazione specifica che accerti il possesso dei seguenti

requisiti, senza i quali non è possibile ottenere la qualifica di operatore di mercato:

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a) i requisiti di capacità: cioè una comprovata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi informatici e dei

relativi sistemi di sicurezza; oppure presenza di collaboratori o dipendenti che abbiano queste capacità;

b) i requisiti di onorabilità: nessuna condanna per reati quali aggiotaggio, delitti contro l'inviolabilità della segretezza

delle comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Sottoscrizione del contratto di adesione

Il modello di contratto di adesione è scaricabile dal sito del Gestore (vedi "Contratto di adesione" nel menu di destra).

Anch'esso, una volta compilato e stampato va inviato al medesimo indirizzo sopra riportato.

Una volta verificata la correttezza della documentazione inviata ed entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di

ammissione, il Gestore assegna all'interessato la qualifica di operatore del mercato dei TEE.

Il funzionamento del mercato dei TEE

Ottenuta la qualifica di operatore di mercato, è possibile effettuare le compravendite di titoli sul mercato organizzato,

che tiene una sessione ogni martedì mediamente una volta alla settimana.

Le sessioni sono organizzate in book di negoziazione: il sistema telematico apre dei prospetti video in cui appare

l'insieme delle proposte di acquisto e vendita che gli operatori hanno inserito nel sistema informatico.

Per ciascuna tipologia di titolo è previsto un book di negoziazione diverso:

• book di negoziazione per i titoli di tipo I

• book di negoziazione per i titoli di tipo II

• book di negoziazione per i titoli di tipo III

Nota bene: per i titoli di tipo IV (vedi punto in questo sito la sezione "Certificati Bianchi") non esiste al momento un

book di negoziazione

Le proposte di acquisto e vendita dei titoli vengono inserite nel sistema informatico con una modalità definita di

"contrattazione continua": quando la sessione di mercato si apre, gli operatori non hanno un termine di scadenza per

la presentazione delle offerte di vendita e acquisto, ma possono inserire le proposte durante tutta la durata della

sessione.

Durante la sessione di contrattazione, dunque, gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le loro proposte,

indicando la tipologia dei titolo che vogliono acquistare o vendere, la quantità ed eventualmente il prezzo a cui

intendono acquistare o vendere il singolo titolo.

Prezzi

Il prezzo a cui si è disposti a vendere o acquistare può essere dichiarato o meno, a seconda della modalità di

contrattazione di cui si intende avvalersi, e cioè:

• con limite di prezzo: l'operatore dichiara il prezzo massimo a cui è disposto a comprare o a vendere; il sistema

informatico ne tiene conto e abbinerà le offerte dell'operatore solo con offerte che hanno prezzi uguali o inferiori a

quello indicato come massimo;

• a mercato: l'operatore è disposto a comprare o vendere al miglior prezzo disponibile; il sistema terrà conto solo

della quantità che si vogliono trattare e abbinerà l'offerte a quella che, al momento dell'inserimento della proposta, ha

il miglior prezzo.

Man mano che il sistema informatico riceve le proposte di acquisto o vendita, le ordina nei book di negoziazione in

base al miglior prezzo di acquisto e vendita. A parità di prezzo, viene seguito un ordine temporale: la proposta ad

essere visualizzata per prima è quella inserita per prima.

Conclusa la contrattazione, il sistema cancella automaticamente le proposte oggetto di contrattazione, che non

saranno più visibili.

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Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 35

Pagamento e trasferimento dei titoli

A tutela dei venditori, il Gestore chiede all'acquirente un anticipo: prima dell'avvio delle contrattazioni, gli operatori

devono versare una somma di garanzia, fissata dal GME a 30 €, per ciascun titolo che intendono acquistare.

Entro le 24 ore dopo il termine di ogni sessione, il Gestore confronta l'importo dell'anticipo versato con l'importo che

l'acquirente deve pagare per le contrattazioni concluse e comunica agli interessati il saldo da versare.

Se l'importo da pagare è inferiore all'anticipo, il Gestore provvede al rimborso. Se l'importo è superiore, l'acquirente

versa la differenza all'operatore o agli operatori da cui ha comperato i titoli.

Il versamento deve essere effettuato entro 2 giorni dalla comunicazione del Gestore, avendo cura di inviare al Gestore

via fax una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

Una volta effettuato il pagamento, il Gestore trasferisce i titoli venduti dal Conto proprietà del venditore al Conto

proprietà dell'acquirente.

Allo scadere dei due giorni dalla comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Gestore non trasferisce i titoli

all'acquirente e trattiene l'anticipo, che sarà versato al venditore come forma di risarcimento per la mancata vendita.

I contratti bilaterali

I titoli possono essere scambiati anche al di fuori del mercato organizzato, attraverso i cosiddetti contratti bilaterali.

Essi sono di natura privata, con regole decise dai contraenti. Nessuna tutela è prevista, da parte del Gestore, per gli

acquirenti che adottano questo sistema di commercializzazione dei titoli.

Ma anche per l'acquisto e la vendita dei titoli attraverso i contratti bilaterali occorre:

• iscriversi al Registro dei TEE;

• comunicare al GME i prezzi e le quantità dei titoli scambiati attraverso i contratti bilaterali.

Per garantire trasparenza al mercato dei TEE, il quinto giorno di ogni mese, il Gestore pubblica in forma aggregata le

quantità, il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata

attraverso i contratti bilaterali registrati nel mese precedente.

Il corrispettivo per il GME

Oltre alla cifra di 300 € annui da versare per l'iscrizione al Registro dei TEE, a fronte dei servizi forniti, chi acquista e

vende i Certificati Bianchi deve corrispondere al Gestore un corrispettivo in denaro per ogni titolo commercializzato

(sia che sia stato scambiato sul mercato organizzato che attraverso negoziazioni bilaterali).

L'ammontare del corrispettivo è definito annualmente dal Gestore e viene comunicato entro il 31 dicembre di ogni

anno per l'anno successivo. Per il 2009 esso corrisponde a 20 centesimi di € per ogni titolo scambiato.

Fonti:

Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Gestore Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org

Gestore Servizi Energetici www.gse.it

NextVille Efficienza Energetica ed Energie RInnovabili www.nextville.it