Alle ore 13.00 del 26 AVV. GIANLUCA CALVIERI Presidente ... · disposto la cancellazione per...
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VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 26 MAGGIO 2017
Alle ore 13.00 del 26 maggio dell’anno duemiladiciassette, nella sede del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
AVV. GIANLUCA CALVIERI Presidente AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO Consigliere Segretario AVV. DELIA ADRIANI Consigliere Tesoriere AVV. ANDREA ANNIBALI Consigliere AVV. VITTORIO BETTI “ AVV. MASSIMO BRAZZI “ AVV. CRISTINA CASTELLANO “ AVV. PIER PAOLO DAVALLI “ AVV. FRANCESCO GATTI “ AVV. LUCA GENTILI “ AVV. EGIDIA GUARDUCCI “ AVV. MICHELE NANNARONE “ AVV. AURELIO PUGLIESE “ AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO “ AVV. MARIA CRISTINA VOLPI “ AVV. PIERLUIGI VOSSI “
Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri Avv.ti Gabriele Minelli, Paola Margiacchi, Silvia Ceppi,
Marco Piazzai, Laura Mariani Marini.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
presenti, alle ore 13.00, dichiara aperta la seduta.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO
PERMANENZA NELLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO DINNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI Il Consiglio,
visto l’art. 3 comma 4 bis delle linee guida in materia di difese d’ufficio elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 15 luglio 2016 e succ. mod.;
verificato che gli avvocati sotto indicati hanno presentato nei termini idonea documentazione ed il
Consiglio ha già espresso parere favorevole per la loro permanenza nell’elenco unico nazionale dei
difensori d’ufficio;
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ritenuto che gli stessi pur non avendo raggiunto il numero minimo di udienze per la permanenza
nella lista dei difensori d’ufficio davanti al Tribunale per i Minorenni, gestita dal Consiglio
Distrettuale, risultano tuttavia iscritti nella relativa lista ormai da diversi anni e risultano aver
partecipato al corso organizzato - secondo la normativa all’epoca vigente - dal Consiglio
dell’Ordine di concerto con il Tribunale per i Minorenni in materi di diritto dei minori;
sentito il Coordinatore della Commissione difese d’ufficio Avv. Luca Gentili;
esprime parere favorevole e, pertanto delibera la permanenza nella lista dei difensori d’ufficio
davanti al Tribunale per i Minorenni gestita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia dei
sotto indicati avvocati:
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
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(omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO: PERMAMENZA
Il Consiglio,
ritenuto che alla data di entrata in vigore del D.lg. 6/2015 ovvero il 20.2.2015 tutti coloro che
erano iscritti ad almeno una liste dei difensori d’ufficio gestita dagli Ordini locali sono stati iscritti
automaticamente nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio gestito dal CNF;
rilevato pertanto che tutti coloro che risultavano iscritti alla sola liste dei difensori d’ufficio
dinnanzi al Tribunale per i Minorenni sono stati iscritti nell’Elenco Unico Nazionale;
rilevato che ai sensi della nuova normativa la permanenza nella lista dei difensori d’ufficio
dinnanzi al Tribunale per i Minorenni non può prescindere dal dimostrare la sussistenza dei
requisiti per la permanenza
nell’EUN (cfr. art. 3 comma 4 bis e co. 5 Linee guida CNF), poiché non vi sarebbe in tal modo la
possibilità di garantire il controllo circa la sussistenza dei requisisti di competenza e soggettivi di
cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. da parte del CNF;
rilevato che i sotto indicati avvocati non hanno dimostrato di aver partecipato ad alcuna udienza
penale nel periodo di riferimento, neanche dinnanzi al Tribunle per i Minorenni;
sentito il Coordinatore della Commissione difese d’ufficio Avv. Luca Gentili;
P.Q.M.
Il Consiglio esprime parere negativo ai fini della permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei
difensori d’ufficio per gli avv.ti:
(omissis)
Il Consiglio,
vista la documentazione prodotta dagli avv.ti (omissis), ai fini della permanenza nell’Elenco Unico
Nazione dei difensori d’Ufficio,
rilevata la loro anzianità di iscrizione all’Albo e la nota esperienza professionale nel settore penale
esercitata con costanza e continuità,
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delibera di esprimere parere positivo ai fini della permanenza nell’Elenco Unico Nazione dei
difensori d’Ufficio per gli avvocati:
(omissis)
ELENCO UNICO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO: CANCELLAZIONE
Il Consiglio,
viste le istanze di cancellazione volontaria dall’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio
presentate ex art. 9 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, adottato dal Consiglio
Nazionale Forense il 22 maggio 2015 e ss.mm.
udito il Coordinatore difese d’ufficio Avv. Luca Gentili
DELIBERA
di esprimere parere favorevole ai seguenti avvocati:
(omissis)
RICHIESTE ACCREDITAMENTO
FORM & LEX DI SORMANI UMBERTO – RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “I
CONTRATTI BANCARI TRA CRITICITA’, SOLUZIONI GIURIDICHE E TECNICHE DI DIFESA” Perugia,
13 luglio 2017
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 8 CF di cui n. 2 in materia deontologica, disponendo che
l’organizzazione dell’evento trasmetta alla Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di
entrata ed uscita.
AIGA SEZIONE PERUGIA: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LA
PROFESSIONE FORENSE TRA CRISI DI SISTEMA, PROGETTUALITA’ E COMPETENZA” Perugia, 15
giugno 2017
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 3 CF, disponendo che l’organizzazione dell’evento trasmetta alla
Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di entrata ed uscita.
AIGA SEZIONE PERUGIA: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “SEMINARIO
SULLA GESTIONE DELL’IMPRESA IN CRISI – ASPETTI FISIOLOGICI E PATOLOGICI” Perugia, 22-23
giugno 2017
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Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 4 CF per ciascun modulo e quindi n. 16 CF complessivi,
disponendo che l’organizzazione dell’evento trasmetta alla Segreteria l’elenco dei partecipanti con i
prescritti registri di entrata ed uscita.
VILLA UMBRA: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “IL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI. PRASSI APPLICATIVE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE” – Perugia, 29 giugno 2017
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 6 CF, disponendo che l’organizzazione dell’evento trasmetta alla
Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di entrata ed uscita.
CAMERA CIVILE DI PERUGIA, AIAF, MOVIMENTO FORENSE, CAMERA MINORILE DI PERUGIA: 3°
MODULO DEL CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA – Corciano, 15 giugno 2017
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 4 CF per l’evento, disponendo che l’organizzazione dell’evento
trasmetta alla Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di entrata ed uscita.
GARANTE REGIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA: SEMINARIO NUOVA LEGGE SU MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI – Perugia, 14 giugno 2017
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 4 CF per la sola sessione mattutina, disponendo che
l’organizzazione dell’evento trasmetta alla Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di
entrata ed uscita.
CAMERA PENALE DI PERUGIA FABIO DEAN: RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO “LA
TERZIETA’ DEL GIUDICE E LA CULTURA DEL LIMITE”
Il Consiglio, su proposta del Coordinatore della Commissione Formazione, uditi i membri della
medesima Commissione, riconosce n. 4 CF per l’evento, disponendo che l’organizzazione dell’evento
trasmetta alla Segreteria l’elenco dei partecipanti con i prescritti registri di entrata ed uscita.
Il Consiglio approva e ratifica il verbale della Commissione Formazione del 23 maggio 2017
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE
DEGLI AVVOCATI STABILITI DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
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Il Consiglio dell'Ordine
- visto l'art. 17 della l. n. 247/2012;
- esaminata la nota del CNF n. 2-c-2017 del 8.2.2017;
- considerato che l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con delibera di giunta 7.12.2016, ha
disposto la cancellazione per morosità dal proprio Albo dell'Abogado (omissis);
- rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 96/2001, “I provvedimenti
dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto
definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto
definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine”;
- visto che l'Abogado Francesco (omissis) è iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti
dell'Albo degli Avvocati di Perugia,
COMUNICA
ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione
speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Perugia dell'Abogado (omissis), con
studio in (omissis),
INFORMA CHE
- l'Amministrazione competente alla conclusione del procedimento è il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti;
- il Responsabile del Procedimento è il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Perugia, l'Avv. Francesco Vantaggiato;
- il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni;
- l'Ufficio ove prendere visione degli atti e dei documenti della procedura è la Segreteria del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti.
- la S.V., ai sensi dell'art. 10, lett. b) della l. n. 241/1990 e dell'art. 17, comma 12 della l. n.
247/2012, ha facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione;
- la S.V., ai sensi dell'art. 17, comma 12, della l. n. 247/2012, ha facoltà di richiedere l'audizione
personale. Manda la Segreteria per le relative comunicazioni.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE
DEGLI AVVOCATI STABILITI DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA.
Il Consiglio dell'Ordine
- visto l'art. 17 della l. n. 247/2012;
- visti gli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 96/2001;
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- vista la circolare del CNF n. 1-c-2016 del 3.2.2016;
- considerato che l'unica Istituzione indicata dalla Romania, attraverso il sistema denominato IMI,
quale Autorità competente a rilasciare titoli per l'esercizio della professione di Avvocato è
l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R. (National Associations of Romanian BARS)
con sede in Palatul de Justitie, Spalaiul Indipendentei nr. 5, Sector 5, 05091 Bucarest;
- rilevato che l'Avocat (omissis), iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli
Avvocati di Perugia ha conseguito il titolo di Avocat presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania, con sede in Str. Academiei nr 4-6, sc. B, et 3, ap. 31 sector, Bucaresti;
- ritenuto pertanto che il titolo professionale conseguito in Romania dall'Avocat (omissis) sia
inidoneo all'iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di
Perugia perchè rilasciato da un organismo a tanto abilitato;
- tenuto conto delle numerose pronunzie sul tema della Corte di Cassazione,
COMUNICA
ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione
speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Perugia dell'Avocat (omissis), con studio
in (omissis).
INFORMA CHE
- l'Amministrazione competente alla conclusione del procedimento è il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti;
- il Responsabile del Procedimento è il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Perugia, l'Avv. Francesco Vantaggiato;
- il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni;
- l'Ufficio ove prendere visione degli atti e dei documenti della procedura è la Segreteria del
Consiglio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti.
- la S.V., ai sensi dell'art. 10, lett. b) della l. n. 241/1990 e dell'art. 17, comma 12 della l. n.
247/2012, ha facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione;
- la S.V., ai sensi dell'art. 17, comma 12, della l. n. 247/2012 ha facoltà di richiedere l'audizione
personale.
Manda la Segreteria per le relative comunicazioni.
DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 COMMA 2 L. 247/2012 DELL’AVV.
(omissis)
Il Consiglio delibera la sospensione volontaria ex art. 20 comma 2 L. 247/2012 dell’Avv. (omissis).
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QUESTIONE PERCENTUALE RIMBORSI CDD PERUGIA
Riferisce il Presidente Avv. Gianluca Calvieri. Il Consiglio sentito il Presidente, invita i membri del
CDD ad illustrare per iscritto le motivazioni della richiesta di aumento dei rimborsi.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta la propria
competenza e la non manifesta infondatezza delle ragioni come prospettate dagli istanti,
delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, come da
separato elenco che, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante.
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta
telematicamente il 10/03/2017 - prot. (omissis) dalla Sig.ra (omissis); rilevata la mancanza di
regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale; visto l’art. 119 D.P.R. 115/2002 secondo
cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche allo straniero, a condizione che
lo stesso sia “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”, delibera di rigettare l’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza della regolarità del soggiorno della
Sig.ra (omissis) sul territorio nazionale.
Copia della presente delibera sarà trasmessa all’interessata nel domicilio eletto, al Tribunale per i
Minorenni di Perugia.
Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta
telematicamente il 27/04/2017 - (omissis) dalla Sig.ra (omissis) in relazione al procedimento da
promuovere davanti al Giudice Tutelare del Tribunale Civile di Perugia; visti gli artt. 76 e 126 T.U.;
rilevato che ai fini della determinazione del limite di reddito di cui all’art. 76, comma 3 D.P.R.
115/2002, si deve tenere conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva” rilevato che l’istante risulta percettore di un reddito superiore al
limite di cui all’art. 76 D.P.R. 115/2002; che trattandosi di procedimento diverso dal penale, non
trova applicazione l’art. 92 D.P.R. 115/2002, delibera di rigettare l’istanza non ricorrendo le
condizioni di reddito di cui all’art.76 T.U..
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Il Consiglio, vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ricevuta
telematicamente il 27/04/2017 - (omissis) dalla Sig.ra (omissis) in relazione al procedimento da
promuovere davanti al Tribunale Civile di Perugia; visti gli artt. 76 e 126 T.U.; rilevato che ai fini
della determinazione del limite di reddito di cui all’art. 76, comma 3 D.P.R. 115/2002, si deve
tenere conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva”, rilevato che l’istante risulta percettore di un reddito superiore al limite di cui all’art.
76 D.P.R. 115/2002; che trattandosi di procedimento diverso dal penale, non trova applicazione
l’art. 92 D.P.R. 115/2002, delibera di rigettare l’istanza non ricorrendo le condizioni di reddito di
cui all’art.76 T.U..
ISCRIZIONI ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, constatata la regolarità della domanda, delibera l’iscrizione dell’Avv. (omissis)
nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’81 DPR 30.5.2002, n. 115
così come modificato dall’art. 2 L. 25/2005, per le materie richieste, nonché l’integrazione
dell’iscrizione dell’Avv. (omissis) per le ulteriori materie richieste.
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’iscrizione
dell’Avv. (omissis) nell’Albo degli Avvocati.
AMMISSIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO
Il Consiglio, vista la domanda e ritenuto il possesso dei requisiti di legge, delibera l’ammissione
all’esercizio del patrocinio nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Perugia del Dott.
(omissis).
CANCELLAZIONE A DOMANDA DAL REGISTRO DEI PRATICANTI ABILITATI
Il Consiglio delibera la cancellazione a domanda della Dott.ssa (omissis) dal Registro dei Praticanti
Abilitati.
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO DAL REGISTRO DEI PRATICANTI
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Il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa (omissis) dal Registro dei Praticanti per
trasferimento al Registro dei Praticanti dell’Ordine di Ancona.
COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONE DELL’AVV. MASSIMO BRAZZI IN MERITO AD EPISODIO ACCADUTO IN DATA
8/5/2017 PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Riferisce il Consigliere Brazzi e Avv. Nannarone. Al prossimo Consiglio
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA: TRASMISSIONE VERBALE 8/5/2017 CONFERENZA
PERMANENTE DEL CIRCONDARIO DI PERUGIA
Il Consiglio prende atto
TRIBUNALE DI PERUGIA: PROVVEDIMENTO N. 130/2017 DI DELEGA ESERCIZIO FUNZIONI
GIURISDIZIONALI DI COMPETENZA PRESIDENZIALE PER IL SETTORE CIVILE DEL DR. UMBERTO
RANA
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – RICONOSCIMENTO DEL
TITOLO DI AVVOCATO (abogado) ACQUISITO IN SPAGNA DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI
Riferisce il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli. Il Consiglio invia la comunicazione alla
Commissione iscrizioni.
Alle ore 13,20 si allontanano i Consiglieri Egidia Guarducci e Massimo Brazzi
PROTOCOLLO D’INTESA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’ PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Si dispone la pubblicazione nel sito.
CONVENZIONE UNIPG PER ANITICIPAZIONE PRATICA FORENSE
All’esame del Coordinatore Commissione Praticanti Avv. Nannarone
PROGETTO CORSI E-LEARNING SCUOLA FORENSE
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Riferisce il Consigliere Avv. Pier Paolo Davalli. Il Consiglio autorizza la trattazione dell’argomento
alla prima riunione del Consiglio Direttivo della Scuola Forense
PROGETTO E-LEARNING FORMAZIONE A DISTANZA
Il Consiglio delega il Tesoriere e il Consigliere Brazzi ad effettuare una indagine di mercato al fine
di acquisire vari preventivi
VERIFICA CONGRUITA’ PARCELLA MEDICI OSPEDALIERI
Il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Vossi e dell’Avv. Betti, delega il Consigliere Segretario Avv.
Francesco Vantaggiato per l’esame della richiesta.
RICORSO IN PREVENZIONE DELLA SIG.RA (omissis) SU NOTA SPESE AVV. (omissis)
Il Consiglio dispone la trasmissione del ricorso alla Commissione parcelle.
RICHIESTA DEL SIG. (omissis) DI INCONTRO PRESSO L’ORDINE CON L’AVV. (omissis)
Il Consiglio, letta la richiesta del Signor (omissis), visto l’art. 29 lettera ‘o’ legge 247/12, e che
pertanto rientra nelle prerogative di questo consiglio conciliare le liti tra gli iscritti ed il loro
clienti, ritenuta la necessità do nominare un Commissione ristretta, incarica a partecipare
all’incontro il Consigliere Segretario Avv. Vantaggiato con gli Avv. Vossi, Mariani Marini, Betti e
Volpi.
COMUNICAZIONE DEL SIG. (omissis) IN MERITO A RICHIESTE DI PAGAMENTO DELL’AVV.
(omissis)
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità dei presenti, con l’astensione
dell’Avv. Tentori Montalto, lo qualifica come esposto, mandando la segreteria per gli
adempimenti del caso e disciplinati dall’art. 11 Regolamento CNF 2/2014.
RICHIESTA DELLA DR.SSA (omissis) DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ANCHE PRESSO
L’AVV. (omissis)
Il Consiglio autorizza quanto richiesto.
COMUNICAZIONE DEL SIG. (omissis)
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Agli atti.
COMUNICAZIONI CDD
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA: COMUNICAZIONE RELATIVA A PROCEDIMENTO 25/2017
NEI CONFRONTI DELL’AVV. (omissis) – ARCHIVIAZIONE PER MANIFESTA INFONDATEZZA
Il Consiglio prende atto.
ESPOSTI
ESPOSTO DEL SIG. (omissis) C/AVV. (omissis)
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, dispone di
a) dare informazione alla Collega dell’esposto pervenuto invitandolo a presentare le proprie
deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva
dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
Il presente verbale è composto di n. 13 pagine, letto e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere
Segretario sarà conservato a cura della Segreteria tra i verbali del Consiglio dell’Ordine al n. 74
quadriennio 2015-2018.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Vantaggiato Avv. Gianluca Calvieri