Aliprandi - lezione Univ. Milano Statale - 11-04-13

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Simone Aliprandi – Progetto Copyleft-Italia.it www.copyleft-italia.it – www.aliprandi.org SIMONE ALIPRANDI open source, open content, open data nell'ordinamento italiano (dopo le riforme sulla cosiddetta “Agenda digitale”) 11 aprile 2013 – Università Statale di Milano (corso di Informatica Giuridica) Open source, open content, open data nell'ordinamento italiano

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SIMONE ALIPRANDI

open source, open content, open datanell'ordinamento italiano

(dopo le riforme sulla cosiddetta “Agenda digitale”)

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INTRODUZIONEopen... in che senso?

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“open” in senso tecnologicoovvero come caratteristica di una tecnologia

che può essere studiata nel dettaglio,riadatta, riutilizzata, ridistribuita...

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… ma anche“open” in senso più ampio,

riferito all'approccio adottato,alla cultura di fondo, alla filosofia

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collegamento con lacosiddetta “etica hacker”

(vedi studi di Pekka Himanen e Steven Levye la figura di Richard M. Stallman)

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PARTE PRIMAi fenomeni in gioco

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1software libero / open source

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software libero 4 libertà→

● Libertà 0 - Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.● Libertà 1 - Libertà di studiare il programma e modificarlo.● Libertà 2 - Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.● Libertà 3 - Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

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software open source(lett. “software a codice sorgente aperto”)

vedi la “open source definition”:elenco di 10 caratteristiche che un progetto software

deve avere per essere considerato “open source” (link)

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strumento delle licenze d'uso

questo innovativo modello di sviluppo softwareviene implementato attraverso l'applicazione

di particolari licenze d'uso.

vedi licenza GNU GPL (General Public License):licenza di software libero per antonomasia,la capostipite che traccia il modello (link)

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più conosciuti progetti open source

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2open content e open data

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lo stesso modello, implementato con successonel mondo informatico, viene portatoanche negli altri campi della creatività

contenuti creativi (testi, musica, video...) open content→

dati (banche dati) open data→

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lo strumento è sempre quello dellelicenze d'uso sul modello open

(tant'è che alcuni parlano di “open licensing”)

vedi Licenza GNU FDL (Free Documentation License) (link)vedi Licenze Creative Commons (link)

vedi Open Database License (ODbL) (link)

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progetti open content famosi? uno per tutti

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3standard e formati aperti

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la filosofia open è arrivata a coinvolgereanche il mondo degli standard informatici (link)

e dei formati di file (link)

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formati aperti vs formati proprietari(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto)

Un formato aperto è una specifica pubblica per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali libera da restrizioni legali per il suo utilizzo e solitamente gestita da un ente di standardizzazione che opere in ottica non proprietaria.A differenza dei f. aperti, i f. proprietari sono controllati e definiti da interessi privati (e hanno, in genere, misure di restrizione o vincoli nell'utilizzo).I f. aperti sono un sottoinsieme degli standard aperti.

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PARTE SECONDAl'openness nella legislazione italiana

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4le norme rilevanti

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Art. 68 Codice Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,conformità alla normativa in materia di protezione deidati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

[continua]

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[continua]1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

[continua]

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[continua]3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso,l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

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Art. 69 Codice Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)RIUSO DI PROGRAMMI INFORMATICI

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell' articolo 68, comma 2.3. [OMISSIS]4. [OMISSIS]

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Art. 52 Codice Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

[continua]

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[continua]Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

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Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Art. 11 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

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5il software open source

nella pubblica amministrazione

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L'art. 68 CAD, nella sua ultima formulazione (introdotta dalla l. 17/12/12, n. 221), sancisce una priorità per le soluzioni open source rispetto a quelle proprietarie

nell'ambito dell'adozione di software da parte delle PA

→ vedi il meccanismo della valutazione comparativa(comma 1-ter)

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Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

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L'art. 69 CAD introduce il concetto di “riuso di software” all'interno della pubblica amministrazione e lo collega

strettamente alla disponibilità del codice sorgente.

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Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

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6standard e formati aperti

nella pubblica amministrazione

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Gli art. 68 e 69 CAD sanciscono anche il principioper cui, nell'adozione di software da parte delle PA,

vanno perseguiti gli obbiettivi di:

● interoperabilità tra le soluzioni tecnologicheutilizzate (standard aperti)→

● costante leggibilità dei dati (formati aperti)→

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Gli art. 68 e 69 CAD sanciscono anche il principioper cui, nell'adozione di software da parte delle PA,

vanno perseguiti gli obbiettivi di:

● interoperabilità tra le soluzioni tecnologicheutilizzate (standard aperti)→

● costante leggibilità dei dati (formati aperti)→

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Art. 68, comma 2

Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

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Art. 69, comma 2

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2.

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7open content e open data

nella pubblica amministrazione

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Gli enti pubblici hanno un copyrightsui documenti da essi prodotti?

La risposta non è così certa e univoca,perché la legge sul diritto d'autore su questo tema

si presta a diverse interpretazioni.

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Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Art. 11 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. [...]

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Sembrano norme in contraddizione.Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, tendono a risolvere la

questione interpretando in modo molto restrittivo la portata dell'art. 5, dato che si riferisce strettamente agli

“atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche”.

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La riforma sull'Agenda digitale di fine 2012 ha voluto agire anche su questo ambito, cercando di introdurre il cosiddetto principio “open by default” per effetto del

quale, dati e documenti pubblicati dalle PA senza specifica indicazione di una licenza proprietaria si

intendono automaticamente rilasciati con una licenza open (come ad esempio una Creative Commons).

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Però questo è stato fatto dal legislatorenon andando a modificare gli artt. 5 e 11 LDA

ma solo modificando l'art. 52 CAD,creando così – di fatto – una ulteriorecomplicazione a livello interpretativo.

Non solo; l'art. 52 fa a sua volta riferimentoad una definizione presente nell'art. 68.

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Art. 52, comma 1

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza [...], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

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Art. 68, comma 3, lett. bPer dati di tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]

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Ne risulta che...

● l'art. 5 LDA parla di “atti ufficiali”● l'art. 11 LDA parla di “opere”● l'art. 52 CAD parla di “dati e documenti”(e richiama una definizione presente nell'art. 68, comma 3)● l'art. 68 CAD, comma 3, però parlasolo di “dati di tipo aperto”

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come diceva qualcuno...

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le parole sonoimportanti !!

*e specialmente inambito giuridico

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8prospettive

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e adesso che succede?

Nonostante il dibattito scientifico e politico sull'openness nella pubblica amministrazione sia ormai attivo da anni, e nonostante già molte leggi regionali si fossero mosse in quella direzione, l'introduzione a livello di legge delle Stato dei nuovi principi qui sintetizzati è ancora cosa molto fresca per poterne valutare l'impatto concreto.

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E poi c'è sempre l'azioneinterpretativa e complementaredi giurisprudenza e dottrina.

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grazie per l'attenzione

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