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Alfredo Zuppiroli – Firenze Firenze, 7 dicembre 2013

Il paziente e il medico. Un rapporto in divenire

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Il medico agisce secondo

il principio di efficacia delle cure

nel rispetto dell’autonomia della persona

tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.

Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione

di ogni forma di discriminazione in campo sanitario,

al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità

di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

Art. 6: Qualità professionale e gestionaleArt. 6: Qualità professionale e gestionale

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4Società della Salute

33Comuni

838.346Assistiti

6Ospedali

138Strutture territoriali

16Case di Cura Accreditate (oltre 1.600 pl)

83Strutture residenziali per anziani (oltre 4.500 pl)

767Medici e Pediatri di famiglia

Azienda Sanitaria di Firenze

Valore della Produzione

1.482 €/ Milioni

Oltre 6.500 Dipendenti

Fonte: Bilancio Sociale 2010

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Esercizi di pronuncia…

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Coop ?

Cup !!!

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Non tutto ciò che può essere contato

conta

e non tutto ciò che conta

può essere contato.

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Il medico deve improntare

la propria attività professionale

al rispetto dei diritti fondamentali della persona

Art. 20 - Rispetto dei diritti della persona -

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La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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ART. 13La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

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La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32

La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell'individuo

e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato

a un determinato trattamento sanitario

se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare

i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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“Di una cosa tutta questa esperienza mi ha convinto:che i medici sanno parlare ma non sanno ascoltare”.

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Raccontami e dimenticherò.

Mostrami e ricorderò.

Coinvolgimi e capirò.

551-479 A.C.

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CODICE DI NORIMBERGA (1946)

“Il consenso volontario

del soggetto umano è assolutamente essenziale”

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(Art 30)

Una prognosi grave o infausta

può essere tenuta nascosta al malato,

ma non alla famiglia

Codice di Deontologia medica - 1978

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(Art 30)

Il medico potrà valutare l’opportunità

di tenere nascosta al malato

o di attenuare una prognosi grave o infausta,

la quale dovà comunque essere

comunicata ai congiunti

Codice di Deontologia medica - 1989

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Il Consenso Informato,

che si traduce in una più ampia partecipazione

del paziente alle decisioni che lo riguardano,

è sempre più richiesto nelle nostre società;

si ritiene tramontata la stagione

del paternalismo medico,

in cui il sanitario si sentiva,

in virtù del mandato da esplicare

nell’esercizio della professione,

legittimato ad ignorare le scelte

e le inclinazioni del paziente,

ed a trasgredirle quando fossero in contrasto

con l’indicazione clinica in senso stretto

1992

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Art 31

Il medico non può intraprendere

alcuna attività diagnostica o terapeutica

senza il consenso del paziente

validamente informato

Codice di Deontologia medica - 1995

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“Ascolta il tuo paziente,

ti dirà la sua malattia”

non si tratta di una questione di galateo, di esortazioni ad essere medici buoni,

Balint sottolinea come l’ascolto ci faccia essere anche buoni medici

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“La Sanità…ha bisogno di più senso, di una ri-animazione, cioè di una ri-immissione

di un’anima/senso.…tutta la nostra società sta morendo di tecnica,…di misurabile”.

Nell’azienda c’è un “puro fare cui non necessita un pensiero dove nessun Charlot

pensante possa deviare il flusso prestabilito ed ottuso del nastro trasportatore, l’idea

che debba prevalere la prestazione di servizi sulla produzione di valori”.

“…sull’impossibilità che la vita di tutti si sia ridotta…ad una esclusiva ricerca

dell’utile, e che invece sopravviva ancora nella maggioranza degli individui…una

quota irriducibile dell’essere persona che porta irresistibilmente verso le regioni

dell’”inutile” ma gratificante, del valoriale anche se in perdita”.

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“per comunicare in profondità, come per determinare salute, giustizia, e ogni altro

bene meritorio, bisogna accettare di “perdere” – o piuttosto impiegare! – tempo, e

denaro, e ogni altra risorsa; e non pretendere di guadagnarne”.

“E noi medici dobbiamo rifiutare il ruolo unico rimastoci e richiestoci di chierici e

glossatori di Aziendalia, donabbondi chiusi nel nostro autoreferenziale latinorum

aziendalese”

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Etica della Relazione

Etica della Cura

Etica della Sacralità della Vita Etica della Qualità della Vita

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Il medico,

anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse,

deve astenersi

dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici

da cui non si possa fondatamente attendere

un beneficio per la salute del malato

e/o un miglioramento della qualità della vita

Art. 16Accanimento diagnostico-terapeutico

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Art 34

Il medico deve attenersi,

nel rispetto della dignità, della libertà e

dell’indipendenza professionale,

alla volontà di curarsi,

liberamente espressa dalla persona.

Il medico, se il paziente non è in grado

di esprimere la propria volontà in caso di

grave pericolo di vita,

non può non tener conto

di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.

Codice di Deontologia medica - 1998

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(Art 38)

(Autonomia del Cittadino e Direttive Anticipate)

Il medico, se il paziente non è in grado

di esprimere la propria volontà,

deve

tener conto di quanto precedentemente

manifestato dallo stesso

in modo certo e documentato.

Codice di Deontologia medica - 2006

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Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi,

il medico ha il dovere di informarla sulle

gravi conseguenze che un digiuno protratto

può comportare sulle sue condizioni di salute.

Se la persona è consapevole

delle possibili conseguenze della propria decisione,

il medico non deve assumere iniziative costrittive

né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale

nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.

Art. 53Rifiuto consapevole di nutrirsi

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Legge 145/01

Articolo 9

“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di

un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua

volontà, saranno tenuti in considerazione”

Convenzione del Consiglio d'Europaper la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umanonell'applicazione della biologia e della medicina

Oviedo, 4 aprile 1997

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Il medico agisce secondo

il principio di efficacia delle cure

nel rispetto dell’autonomia della persona

tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.

Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione

di ogni forma di discriminazione in campo sanitario,

al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità

di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.

Art. 6: Qualità professionale e gestionaleArt. 6: Qualità professionale e gestionale

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Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229

Art. 1

(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli

essenziali e uniformi di assistenza)

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell‘equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.

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Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229

Art. 1

(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e

uniformi di assistenza)

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Sono esclusi dai livelli di assistenza … le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che …

non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza

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Il tempo e la medicina

Luke Fildes: The doctor; 1887

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Il tempo e la medicina

Picasso: Scienza e carità; 1897

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La vita, con le sue esigenze, spezza continuamente la logica lineare alla quale il diritto vorrebbe sottoporre le situazioni e gli oggetti che disciplina. S.Rodotà

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“E’ molto più importante sapere 

che tipo di paziente ha quella malattia, 

piuttosto che sapere 

che tipo di malattia ha quel paziente”

William Osler - Remark on specialism. Boston Med Surg J 1892;126:457-9

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“Essendoci malati che sono schiavi e malati che sono liberi, gli schiavi curano gli schiavi, correndo spesso a casa loro o aspettandoli negli ambulatori, e nessuno di tali medici fornisce o accoglie ragione alcuna intorno alle singole malattie di ciascuno, ma prescrive ciò che gli sembra opportuno in base all’esperienza che ha, come se fosse perfettamente competente, con vanagloria come un tiranno, e quindi se ne va da un altro schiavo malato, e allevia così al padrone la cura dei malati.”

“Il medico libero, invece, cura e studia nella maggior parte dei casi le malattie dei liberi, esaminandole sin dal principio e secondo la loro natura, e rende partecipe l’ammalato stesso e i suoi amici della sua indagine, e lui stesso apprende qualcosa dai malati, e, nello stesso tempo, per quanto gli è possibile insegna al malato; e non prescrive nulla prima di averlo convinto, e allora, preparando il paziente mediante la persuasione, tenta di riportarlo perfettamente alla salute.”

Platone, Le leggi, libro IV,48

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“I problemi che abbiamo oggi

non saranno mai risolti

all’interno della stessa cultura

che li ha generati”