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1

TRIBUNALE DI _____

ATTO DI CITAZIONE

Il Fallimento “_____ s.a.s. di _____ Vincenzo & C.” e _____ Vincenzo,

quale socio accomandatario, in persona del Curatore dott.ssa Luisa _____,

rappresentato e difeso, in virtù del decreto di autorizzazione e di nomina

del G.D. del 27.05.2009 (cfr. all. 1), dall’Avv. Francesco Ettore _____ (il

quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del

procedimento in alternativa alla notifica a mezzo di U.G. al n. di fax

0825/756566 o all’indirizzo di posta certificata

[email protected]_____.net) ed insieme a questi elettivamente

domiciliato in _____ al Corso Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe _____, giusta procura a margine del presente atto

��

PREMESSO CHE

1. In data 15.04.2009 il Tribunale di _____ ha dichiarato il fallimento

della _____ s.a.s. di _____ Vincenzo e C. e del socio accomandatario

_____ Vincenzo, nominando G.D. la dott.ssa Giuseppa _____ e Curatore

la dott.ssa Luisa _____ (cfr. all. 2).

2. Durante l’attività di indagine della situazione patrimoniale del fallito, il

Curatore è venuto a conoscenza della circostanza che in data 16/09/2008

il sig. _____ Vincenzo ha trasferito rispettivamente ai figli, _____

Francesco e _____ Mario, ed alla moglie, sig.ra _____ Anna Maria, la

nuda proprietà ed il diritto di uso ed abitazione degli immobili siti in

_____ (AV), alla C.da _____, riportati al NCEU al fl. 5, p.lla 996-sub 2,

Cat. A2 classe 1, e p.lla 996-sub 4, Cat C6, classe 2 (cfr. all. 3).

3. Tale trasferimento è avvenuto nell’ambito del giudizio di separazione

personale tra i coniugi, promosso dai sig.ri _____ Vincenzo e _____ Anna

PROCURA AD LITEM

Sig.ri Avv.ti

Avv. Francesco Ett. _____

Vi nomino mio avvocato e

procuratore nel presente

giudizio e in ogni successivo

stato e grado, anche

esecutivo, conferendoVi,

all’uopo, le più ampie facoltà

di legge e,

Ai sensi del D.lgs. n.

196/2003, espressamente

acconsento al trattamento dei

miei dati personali per

l’espletamento del presente

incarico e per i fini di cui alla

ricevuta informativa.

Eleggo domicilio come in atti

consentendoVi, altresì, di

farVi sostituire da altro

procuratore con elezione di

domicilio diverso

_____, 17.09..2009

è autentica

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Maria, con ricorso per separazione consensuale depositato in data

3/07/2008 presso il Tribunale di _____ (cfr. all. 4).

4. Il relativo procedimento, iscritto al R.G.A.C. n. 622/08 del Tribunale di

Sant’Angelo si è concluso con l’omologa degli accordi patrimoniali e non,

presenti nel ricorso introduttivo, avvenuta con l’Ordinanza del Tribunale

di _____ del 16/09/2008 (cfr. all. 5).

5. Gli accordi patrimoniali tra i coniugi inseriti nel ricorso prevedono

espressamente:

• “il marito si obbliga a versare, mensilmente, per il mantenimento della moglie

e dei due figli, maggiorenni ma irredituati, un assegno di Euro 600,00, tenuto

conto che il proprio reddito di impiegato è di circa Euro 10.000,00 …”

• “il ricorrente _____ Vincenzo, inoltre al fine di rafforzare il proprio

contributo al mantenimento dei figli ed assicurare loro una più incisiva tranquillità

economica ed esistenziale … è divenuto alla determinazione di trasferire loro in

proprietà l’immobile di seguito meglio descritto, con riserva di diritto di abitazione,

vita natural durante, in favore della madre. ……”

Gli accordi negoziali presenti nel predetto ricorso, omologati poi dal

Tribunale, sono illegittimi e, comunque, stipulati in frode ai creditori per i

seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

A) PREMESSA

6. Prima di esaminare i motivi di invalidità e di inopponibilità alla massa

dei creditori delle pattuizioni contenute nella separazione omologata tra i

coniugi _____ Vincenzo e _____ Anna Maria, è opportuno svolgere

alcune considerazioni iniziali in ordine alla natura ed agli effetti delle

pattuizioni stesse.

Innanzitutto va rilevato che nelle pattuizioni della separazione è

possibile rinvenire l’accordo tra le volontà di due soggetti, il sig. _____

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Vincenzo e la sig.ra _____ Anna Maria, con effetti che si producono anche

nel patrimonio di terzi estranei alla contrattazione, i figli _____ Francesco

e _____ Mario.

E’ importante precisare che i soggetti che hanno raggiunto l’accordo

negoziale hanno agito solo in proprio nome e per proprio conto.

Ciò implica che con un unico accordo i coniugi hanno posto in essere

due contratti: il primo ha ad oggetto il trasferimento del diritto di uso ed

abitazione degli immobili dal sig. _____ Vincenzo alla sig.ra _____ Anna

Maria ed il secondo è, invece, un contratto a favore del terzo, avendo ad

oggetto il trasferimento ai figli, Francesco e Mario, della nuda proprietà

sui medesimi beni immobili.

7. E’ opportuno precisare, altresì, in premessa che a parere di questa difesa

entrambi i contratti, nonostante, la espressa previsione contraria delle

parti, debbano essere qualificati come negozi a titolo gratuito per i motivi

che appresso si specificheranno; in ogni caso, sia che si considerino a titolo

gratuito sia che si considerino a titolo oneroso, i due negozi devono

comunque essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei

creditori per i motivi che si specificheranno nella sezione di cui alla lettera

B.

- A,1) Sulla natura giuridica del trasferimento immobiliare

8. Prima di esaminare i vizi relativi ai suddetti negozi è opportuno – come

detto – svolgere alcune considerazioni in ordine agli accordi in sede di

separazione al fine di individuarne la natura giuridica e, quindi,

comprendere se gli stessi siano qualificabili come negozi giuridici a titolo

oneroso o gratuito.

In primis si rileva che la giurisprudenza ha sottolineato più volte che le

pattuizioni intercorse tra i coniugi mantengono carattere prettamente

contrattuale e pertanto sono interamente sottoposte alla disciplina

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codicistica sui contratti e, quindi, anche alla normativa sulla azione

revocatoria fallimentare. Così ad esempio Cass. civ., sez. I 04-09-2004, n.

17902: “Stante la natura negoziale dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla

separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell'atto di

omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma

rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del

sottostante accordo tra i coniugi,(…) deve ritenersi ammissibile l'azione di

annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui

esperibilità - non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi

a rapporti giuridici non patrimoniali, "genus" cui appartengono quelli di diritto

familiare - presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della

volontà delle parti”.

9. In merito alla natura giuridica del trasferimento immobiliare effettuato

dal sig. _____ Vincenzo, si sottolinea la strana necessità avvertita dai

coniugi di dover specificare nell’ambito del ricorso di separazione, con un

raffinato seppur errato ragionamento giuridico, che la detta attribuzione

“non realizza una donazione ma costituisce applicazione del principio, stabilito

dall’art. 1322 cc., della libertà dei soggetti a perseguire con lo strumento

contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.(cfr. all.

4 pg. 4).

Tale affermazione è erronea in quanto confonde due distinti concetti

giuridici: il tipo contrattuale e la causa del contratto. L’attribuzione tra i

coniugi è certamente un accordo “atipico”, in quanto non specificamente

disciplinato dal legislatore, ma per valutare la meritevolezza di cui all’art.

1322 c.c., bisognerà indagare se la funzione di quella attribuzione, e quindi

la causa concreta del negozio giuridico posto in essere, sia meritevole di

tutela secondo i principi dell’ordinamento giuridico.

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La dottrina ha da sempre separato i concetti di tipicità e di causalità dei

contratti. Si osserva che mentre la causa è in sostanza la funzione che

giustifica un determinato negozio, il tipo è l’appartenenza di quel negozio

ad una particolare categoria. La ricostruzione in esame, in buona sostanza,

stacca il concetto di causa da quello di tipo, valutando la prima non in

astratto bensì in concreto, come fine concreto che le parti, a mezzo di una

determinata fattispecie negoziale, intendono perseguire. Da ciò ne

consegue che il Giudice, chiamato a svolgere il controllo di meritevolezza,

non deve più limitarsi a valutare o meno l’appartenenza del negozio posto

in essere ad una limitata categoria predisposta dal legislatore, ma deve

riscontrare in concreto se quel determinato negozio è provvisto di una

funzione idonea.

Detto ciò e constatato che, come espressamente precisato dalle parti nel

verbale di separazione, la convenzione intercorsa tra loro è un negozio

“atipico”, per la esatta qualificazione della giustificazione causale

dell’attribuzione patrimoniale realizzata dal sig. _____ Vincenzo bisogna

doverosamente valutare ed individuare la causa concreta che sorregge

l’effetto traslativo; si deve quindi analizzare il problema della causa,

solutoria o donativa dell’attribuzione, non in via generale, ma

relativamente alla singola e concreta fattispecie.

10. In via generale, i trasferimenti immobiliari in sede di separazione dei

coniugi, possono essere effettuati a titolo oneroso: ciò avviene quando

l’attribuzione è fatta in funzione solutoria, totale o parziale, dell’obbligo

legale di mantenimento a carico del coniuge che trasferisce o promette di

trasferire i beni all’altro coniuge o ai figli. Si tratta di attribuzione

patrimoniale che trova nella separazione la propria causa, in quanto la crisi

coniugale costituisce il necessario presupposto giuridico e non solo di fatto

delle dette attribuzioni patrimoniali. Nella pratica si fa ricorso al

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trasferimento diretto di beni, in occasione della separazione o del divorzio,

al fine di estinguere subito ed immediatamente, in tutto o in parte,

l’obbligo legale di mantenimento, realizzando in tal modo un negozio di

datio in solutum, ovverosia una sostituzione consensuale della prestazione

mediante la dazione in pagamento.

Tuttavia, in merito al nostro caso specifico, e quindi alla singola e

concreta fattispecie, è opportuno rilevare che l’attribuzione effettuata dal

sig _____ Vincenzo appare del tutto autonoma rispetto all’obbligo legale di

mantenimento, e si sostanzia in un trasferimento immobiliare tra i coniugi

che si aggiunge e (non si sostituisce!) all’assegno di mantenimento. Manca

quindi, la corrispondenza oggettiva tra l’obbligo alimentare e l’attribuzione

con funzione solutoria: difatti, da un lato il marito assume l’obbligo di

pagare una assegno di mantenimento, di comune accordo determinato in

Euro 600,00, dall’altro, trasferisce anche l’immobile al fine ulteriore di

“assicurare loro (ndr. ai figli e alla moglie) una più incisiva tranquillità

economica ed esistenziale.

11. Proseguendo allora il discorso in via generale, è possibile che tali

trasferimenti immobiliari in sede di separazione dei coniugi, siano

effettuati a titolo gratuito: ciò si verifica proprio quando l’attribuzione

avviene non in funzione solutoria dell’obbligo legale di mantenimento ma

al fine di “assicurare una più incisiva tranquillità economica ed esistenziale”, cioè

quindi al fine di avvantaggiare il coniuge ed i figli. Tuttavia, come detto,

nel ricorso introduttivo alla separazione personale, i coniugi _____

puntualizzano che il trasferimento dell’immobile “non realizza una

donazione”. Tale affermazione è vera, ma non esclude che l’attribuzione sia

un atto a titolo gratuito ed, in quanto tale, possa essere sussunto nella

fattispecie astratta regolata dall’art. 64 l.f.. Infatti, come è stato osservato in

dottrina, il rapporto tra negozio gratuito, liberalità e contratto di

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donazione è così delineato: il negozio gratuito è il genere, la liberalità è una

specie del negozio gratuito, il contratto di donazione è la principale

liberalità. In senso ancor più generale può dirsi che è gratuito il negozio nel

quale il vantaggio patrimoniale di una parte non viene compensato da un

correlativo sacrificio, manca cioè il corrispettivo. In più si parla di liberalità

per quegli atti che importano l’impoverimento di chi li compie e

l’arricchimento del beneficiario.

Ritornando al caso che ci occupa, e quindi alla singola e concreta

fattispecie, è opportuno rilevare che le attribuzioni compiute dal decotto

_____ Vincenzo a favore del coniuge e dei figli sono contratti “atipici”, ma

sotto l’aspetto causale sono sicuramente atti a titolo gratuito, o per essere

più precisi liberalità non donative, in quanto il padre, non ricevendo alcun

corrispettivo, si impoverisce a vantaggio del coniuge e dei figli che si

arricchiscono della proprietà dell’appartamento e del diritto di abitazione

dello stesso in danno dei creditori. Così si legge al punto c) del detto

ricorso: il trasferimento della porzione di fabbricato avviene al fine di

“assicurare loro una più incisiva tranquillità economica ed esistenziale”, cioè

quindi al fine di avvantaggiare la moglie ed i figli.

12. Più in particolare appare opportuno soffermarsi sulla natura giuridica

della pattuizione a favore dei figli Rallaele Francesco e Mario. Tale negozio

rappresenta un tipico contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.:

nell’ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti

patrimoniali, il sig. _____ (promittente) ha convenuto con la moglie _____

Anna Maria (stipulante) di trasferire la nuda proprietà dei detti immobili a

favore dei figli.

Nel contratto a favore del terzo, è possibile individuare un negozio

mezzo, quello stipulato tra promittente e stipulante, ed un negozio

indiretto, l’attribuzione a vantaggio dei figli. La volontà contrattuale è solo

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quella espressa nel negozio mezzo, tra lo stipulante ed il promittente, in

quanto il terzo resta estraneo al contratto, non divenendone parte;

pertanto l’acquisto del diritto da parte del terzo avviene per l’effetto della

conclusione del contratto mezzo da altri stipulato.

Anche per quanto concerne la causa, bisogna differenziare la causa del

contratto mezzo, che viene concluso tra stipulante e promittente, e la

causa esterna del negozio indiretto che si riferisce ai rapporti tra

promittente e terzo. Per l’individuazione causale del contratto mezzo, vale

quanto già ampiamente innanzi specificato: pertanto trattasi di negozio

“atipico” gratuito, intercorso tra coniugi, col quale il sig. _____ Vincenzo

ha convenuto con la sig.ra _____ Anna Maria di trasferire ai figli la nuda

proprietà dell’immobile detto, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.

Per quanto concerne invece, la causa esterna, e quindi i rapporti tra il

sig. _____ Vincenzo ed i figli _____ Francesco e Mario, questa si

concretizza in una causa donandi, o meglio, dà luogo ad una donazione

indiretta. Difatti il detto trasferimento, non può ritenersi essere fatto a

titolo oneroso, in adempimento dell’obbligo alimentare, in quanto il padre

_____ Vincenzo si è già obbligato a corrispondere un assegno mensile per

Euro 600,00. L’attribuzione della nuda proprietà, si ripete, è stata

effettuata in aggiunta e non in sostituzione all’obbligo alimentare.

Inoltre, la giurisprudenza della Cassazione1, riconosce che il contratto ex

art. 1411 c.c. possa produrre effetti reali nei confronti dei terzi, solo a

condizione che tali effetti siano favorevoli e gratuiti per il terzo e mai

onerosi. Questo perché i terzi, nel nostro caso i figli, rimanendo estranei al

contratto, non possono che ricevere effetti favorevoli.

B) DELLE DOMANDE VOLTE ALLA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO

1 Cass. 13.02.1993, n. 1842, in Mass. Giust. civ., 1993, pag. 306.

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- B,1) Della inefficacia dei negozi di trasferimento ex art. 64 l.f.

13. Per quanto sopra affermato, il caso de quo ricade nella fattispecie

astratta disciplinata dall’art. 64 l.f., secondo il quale: “sono privi di effetto

rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione

di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in

adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la

liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.”

• I negozi, infatti, sono stati conclusi nei due anni antecedenti alla

dichiarazione di fallimento, il 16 settembre 2008 (l’atto è stato trascritto in

data 7 ottobre 2008) e la dichiarazione di fallimento del sig. _____

Vincenzo è avvenuta in data 15 aprile 2009.

• Gli atti devono essere considerati a titolo gratuito, per quanto sopra

espresso.

• Non può ritenersi operante l’esimente all’applicazione della norma,

prevista dall’ultimo periodo dell’articolo in esame, in quanto – se anche si

volesse ritenere che i suddetti atti siano stai compiuti in adempimento di

un dovere morale – comunque la liberalità non può considerarsi

proporzionata al patrimonio del donante. Dall’esame compiuto dagli

Organi del Fallimento e riportato dal Curatore nella relazione ex art. 33 l.f.

e nel programma di liquidazione ex art. 104-ter l.f., emerge, infatti, che

l’appartamento era l’unico bene di proprietà del fallito su cui sia possibile

soddisfare i crediti della massa.

- B,2) Della revocatoria dei negozi di trasferimento ex art. 67 e 69 l.f.

14. Anche nell’ipotesi in cui l’On. Giudicante volesse ritenere che

l’attribuzione sia stata effettuata a titolo oneroso e, quindi, quale datio in

solutum dell’obbligo alimentare, a ben vedere nulla cambia dal punto di

vista della revocabilità dei suddetti atti di trasferimento.

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Infatti, i negozi compiuti tra i coniugi per il trasferimento del diritto di

abitazione e della nuda proprietà ai figli sarebbero, comunque, revocabili ai

sensi degli artt. 69 e 67 comma I l.f.

In particolare l’art 69 statuisce che gli atti previsti dall’art. 67 compiuti

tra i coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale,

sono revocati se il coniuge non prova (quindi c’è anche inversione

dell’onere probatorio) che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.

Nel caso che ci occupa, nell’atto introduttivo del ricorso per la separazione

(Cfr. all. 1), i coniugi dichiarano che la causa della separazione è proprio

l’attività commerciale fallimentare: pertanto la sig.ra _____ Anna Maria ha

già dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dello stato di

insolvenza del marito, in quanto “il coniuge è, non un estraneo, bensì un terzo

particolarmente qualificato dalla sua relazione con il fallito, che lo mette in

condizione di conoscere più agevolmente il suo stato di insolvenza, e ne fa un

naturale alleato ai danni dei creditori”2.

Inoltre, anche senza voler richiamare la specifica disciplina dettata

dall’art. 69 l.f., se la causa concreta del trasferimento immobiliare

effettuato dal decotto _____ Vincenzo è l’adempimento dell’obbligo di

mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, tale attribuzione è

sottoposta a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma I n. 1 l.f.,

in quanto sicuramente la prestazione eseguita dal fallito è assolutamente

sproporzionata rispetto al suo obbligo di mantenimento. Infatti è

opportuno ricordare che il fallito si è obbligato a versare per il coniuge e

per i figli un assegno mensile di € 600,00 e, solo in aggiunta, ha deciso

anche di trasferire a loro il diritto di abitazione e la proprietà del bene

immobile oggetto di causa. In ogni caso su tale circostanza ci si riserva di

2 SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1996, p. 265

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richiedere la prova che dovesse rendersi necessaria alla luce anche delle

osservazioni di controparte.

15. Ad ogni modo, a prescindere dalla natura onerosa o gratuita, in merito

all’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, valga la seguente

pronunzia della Suprema Corte: “L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro

della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione

consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti

reali minori sui medesimi, rientra nel _____ro degli atti suscettibili di revocatoria

fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione

ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la

funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura

negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal

complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il

trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati

pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge

economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo

nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale,

ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite

dalle parti. Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento

immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle

originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece

oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del

quale esauriscano i contenuti. Cfr. Cass. civ., sez. I 12-04-2006, n. 8516,

confermata anche da Cass. civ., sez. III 13-05-2008, n. 119143.

- B,3) Della revocatoria dei negozi di trasferimento ex art. 2901 c.c.

16. A ben vedere i negozi di cui è causa sono revocabili, anche, ai sensi del

combinato disposto dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 l.f. ricorrendo tutte le

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condizioni, soggettive ed oggettive, ed i presupposti disciplinati dall’art.

2901 c.c. in tema di azione revocatoria:

• i crediti, come facilmente si può evincere dalla documentazione del

fascicolo fallimentare sono precedenti agli atti di disposizione;

• il trasferimento degli immobili, così come effettuato, sostanzia un

atto di disposizione in grado di influire profondamente e negativamente

sul patrimonio del debitore _____ Vincenzo, considerato che lo stesso non

possiede altri immobili; ciò determina la esistenza del periculum damni,

inteso quale pregiudizio delle ragioni creditorie. Al riguardo la Suprema

Corte ha più volte riconosciuto la revocabilità di un atto di disposizione

che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto, come

appunto nel caso in cui l’unico immobile in proprietà venga alienato dal

debitore (Cfr. Cass. 7452/2000, Cass. 2971/1999, Cass. 11518/1995,

Cass. 6777/1995).

• Sussiste inoltre il consilium, in quanto il sig. _____ era perfettamente

a conoscenza della propria esposizione debitoria e quindi era consapevole

di ledere, in conseguenza dell’atto di disposizione, la garanzia dei creditori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cfr. Cass. n. 14489/04) la

consapevolezza di ledere è in sostanza presupposta ogni qual volta è

ravvisabile il periculum damni, e quindi ogni qual volta in cui l’atto sia

palesemente pregiudizievole alle ragioni creditorie.

• Inoltre, essendo l’atto di disposizione a titolo gratuito (sia per

quanto concerne l’attribuzione del diritto di abitazione a favore del

coniuge e sia per la nuda proprietà a favore dei figli) è sufficiente ai fini

della revocatoria l’esistenza del periculum damni e del consilium (Cfr. Cass. n.

591/99).

3 Nello stesso senso, fra le altre, Cass. Civ., Sez. 3^, 26 luglio 2005 n. 15603. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. civ., Sez. 1^, 23 marzo 2004 n. 5741

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13

• Ad abundantiam, nel caso che ci occupa sussiste anche la partecipatio

fraudis, richiesta per gli atti a titolo oneroso, in quanto il coniuge _____

Anna Maria, come più volte detto, era perfettamente al corrente della

situazione economica del marito; tant’è che gli stessi coniugi, nel ricorso

introduttivo del giudizio di separazione personale, imputano la crisi

coniugale all’attività commerciale intrapresa dal marito che “ben presto si è

rilevata fallimentare…tale da aver indotto la moglie sull’orlo di un forte esaurimento

nervoso”.

C) DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANZA DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE

17. I negozi intercorsi tra i detti coniugi, inoltre, sono sicuramente nulli

per mancanza delle menzioni urbanistiche ai sensi dell’art.46 D.P.R.

380/2001 a norma del quale: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in

forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della

comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è

iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi

non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso a costruire o

del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,

modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La giurisprudenza, come detto innanzi, ritiene che le pattuizioni intercorse

tra i coniugi mantengono carattere prettamente contrattuale, e pertanto in

quanto atti tra vivi sono anch’essi sottoposti alla disciplina di cui all’art. 46

D.P.R. 380/2001.

Tanto premesso il Fallimento _____ s.a.s. di _____ Vincenzo & C. –

_____ Vincenzo, quale socio accomandatario, come sopra rappresentato,

domiciliato e difeso,

CITA

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14

La sig.ra _____ Anna Maria (__________), nata a _____ (AV) il

3/11/1960 ed ivi residente alla Via _____ 45, il sig. _____ Francesco

(__________), nato ad _____ il 16/01/1990 e residente in _____ (AV)

alla Via _____ 45 ed il sig. _____ Mario (__________), nato ad _____ il

16/01/1990 e residente in _________ (AV) alla Via _____ 45 a

comparire innanzi al Tribunale di _____, aula delle udienze, giudice a

designarsi, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno 18.01.2010, ore di rito

con invito a costituirsi nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’espresso

avvertimento che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dall’art.

167 c.p.c. e dall’art. 38 c.p.c. e si procederà in sua contumacia, per ivi

sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in

accoglimento delle domande attoree così provvedere:

• dichiarare ai sensi dell’art. 64 l.f., l’inefficacia nei confronti della

massa dei creditori dei negozi di trasferimento conclusi tra i sig.ri Raffale

Vincenzo e _____ Anna Maria con la separazione personale dei coniugi

omologata in data 16.09.2008, del diritto della nuda proprietà (nei

confronti di _____ Mario e _____ Francesco) e del diritto di abitazione

(nei confronti di _____ Anna Maria) degli immobili siti in _____ (AV),

alla C.da _____, riportati al NCEU al fl. 5, p.lla 996-sub 2, Cat. A2 classe

1, e p.lla 996-sub 4, Cat C6, classe 2;

in via subordinata

• revocare ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e art. 67

comma I n. 1 l.f., ovvero ai sensi del solo art. 67 comma I n. 1 l.f. i

suddetti atti e per l’effetto dichiararli inefficaci nei confronti della massa

dei creditori;

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15

in via ulteriormente subordinata

• revocare i suddetti atti ai sensi del combinato disposto degli artt. 66

l.f. e 2901 c.c. e per l’effetto dichiararli inefficaci nei confronti della massa

dei creditori

in via ancora più subordinata

• dichiarare la nullità dei suddetti atti per mancanza delle menzioni

urbanistiche ai sensi dell’art.46 D.P.R. 380/2001.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

Si producono:

1. Decreto di autorizzazione e nomina del 27.05.2009.

2. Estratto sentenza dichiarativa di fallimento.

3. Visure e certificazioni dei beni oggetto di causa.

4. Ricorso per separazione personale del 27.07.2008.

5. Decreto del Tribunale di _____ di omologa della separazione

consensuale del 16.09.2008.

Si dichiara ai sensi dell’art. 13 d.P.R 115/2002 che il valore della

controversia (ai sensi dell’art. 15 c.p.c.) è pari a € 50.792,00 ed il

contributo unificato è pari ad € 340,00 e che con Decreto del 11/08/2009

il G.D. ha autorizzato la prenotazione a debito delle spese del Fallimento

ex art. 146 T.U.S.G.

_____ 17 settembre 2009

Avv. Francesco Ettore _____

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16

RELATA DI NOTIFICA

L’anno 2009, il giorno del mese di

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche

presso il Tribunale di _____, su richiesta dell’Avv. Francesco Ettore _____

ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il suesteso atto a:

1) _____ Anna Maria (C.F. PRLVCN56T20C105M), nata a _____

(AV) il 3/11/1960 ed ivi residente alla Via _____ 45

2) _____ Francesco (C.F. RFFFNC90A16A509V), nato ad _____ il

16/01/1990 e residente in _____ (AV) alla Via _____ 45

3) _____ Mario (C.F. RFFMRA90A16A509O), nato ad _____ il

16/01/1990 e residente in Castefranci (AV) alla Via _____ 45