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1
TRIBUNALE DI _____
ATTO DI CITAZIONE
Il Fallimento “_____ s.a.s. di _____ Vincenzo & C.” e _____ Vincenzo,
quale socio accomandatario, in persona del Curatore dott.ssa Luisa _____,
rappresentato e difeso, in virtù del decreto di autorizzazione e di nomina
del G.D. del 27.05.2009 (cfr. all. 1), dall’Avv. Francesco Ettore _____ (il
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del
procedimento in alternativa alla notifica a mezzo di U.G. al n. di fax
0825/756566 o all’indirizzo di posta certificata
[email protected]_____.net) ed insieme a questi elettivamente
domiciliato in _____ al Corso Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio
dell’Avv. Giuseppe _____, giusta procura a margine del presente atto
��
PREMESSO CHE
1. In data 15.04.2009 il Tribunale di _____ ha dichiarato il fallimento
della _____ s.a.s. di _____ Vincenzo e C. e del socio accomandatario
_____ Vincenzo, nominando G.D. la dott.ssa Giuseppa _____ e Curatore
la dott.ssa Luisa _____ (cfr. all. 2).
2. Durante l’attività di indagine della situazione patrimoniale del fallito, il
Curatore è venuto a conoscenza della circostanza che in data 16/09/2008
il sig. _____ Vincenzo ha trasferito rispettivamente ai figli, _____
Francesco e _____ Mario, ed alla moglie, sig.ra _____ Anna Maria, la
nuda proprietà ed il diritto di uso ed abitazione degli immobili siti in
_____ (AV), alla C.da _____, riportati al NCEU al fl. 5, p.lla 996-sub 2,
Cat. A2 classe 1, e p.lla 996-sub 4, Cat C6, classe 2 (cfr. all. 3).
3. Tale trasferimento è avvenuto nell’ambito del giudizio di separazione
personale tra i coniugi, promosso dai sig.ri _____ Vincenzo e _____ Anna
PROCURA AD LITEM
Sig.ri Avv.ti
Avv. Francesco Ett. _____
Vi nomino mio avvocato e
procuratore nel presente
giudizio e in ogni successivo
stato e grado, anche
esecutivo, conferendoVi,
all’uopo, le più ampie facoltà
di legge e,
Ai sensi del D.lgs. n.
196/2003, espressamente
acconsento al trattamento dei
miei dati personali per
l’espletamento del presente
incarico e per i fini di cui alla
ricevuta informativa.
Eleggo domicilio come in atti
consentendoVi, altresì, di
farVi sostituire da altro
procuratore con elezione di
domicilio diverso
_____, 17.09..2009
è autentica
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Maria, con ricorso per separazione consensuale depositato in data
3/07/2008 presso il Tribunale di _____ (cfr. all. 4).
4. Il relativo procedimento, iscritto al R.G.A.C. n. 622/08 del Tribunale di
Sant’Angelo si è concluso con l’omologa degli accordi patrimoniali e non,
presenti nel ricorso introduttivo, avvenuta con l’Ordinanza del Tribunale
di _____ del 16/09/2008 (cfr. all. 5).
5. Gli accordi patrimoniali tra i coniugi inseriti nel ricorso prevedono
espressamente:
• “il marito si obbliga a versare, mensilmente, per il mantenimento della moglie
e dei due figli, maggiorenni ma irredituati, un assegno di Euro 600,00, tenuto
conto che il proprio reddito di impiegato è di circa Euro 10.000,00 …”
• “il ricorrente _____ Vincenzo, inoltre al fine di rafforzare il proprio
contributo al mantenimento dei figli ed assicurare loro una più incisiva tranquillità
economica ed esistenziale … è divenuto alla determinazione di trasferire loro in
proprietà l’immobile di seguito meglio descritto, con riserva di diritto di abitazione,
vita natural durante, in favore della madre. ……”
Gli accordi negoziali presenti nel predetto ricorso, omologati poi dal
Tribunale, sono illegittimi e, comunque, stipulati in frode ai creditori per i
seguenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
A) PREMESSA
6. Prima di esaminare i motivi di invalidità e di inopponibilità alla massa
dei creditori delle pattuizioni contenute nella separazione omologata tra i
coniugi _____ Vincenzo e _____ Anna Maria, è opportuno svolgere
alcune considerazioni iniziali in ordine alla natura ed agli effetti delle
pattuizioni stesse.
Innanzitutto va rilevato che nelle pattuizioni della separazione è
possibile rinvenire l’accordo tra le volontà di due soggetti, il sig. _____
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Vincenzo e la sig.ra _____ Anna Maria, con effetti che si producono anche
nel patrimonio di terzi estranei alla contrattazione, i figli _____ Francesco
e _____ Mario.
E’ importante precisare che i soggetti che hanno raggiunto l’accordo
negoziale hanno agito solo in proprio nome e per proprio conto.
Ciò implica che con un unico accordo i coniugi hanno posto in essere
due contratti: il primo ha ad oggetto il trasferimento del diritto di uso ed
abitazione degli immobili dal sig. _____ Vincenzo alla sig.ra _____ Anna
Maria ed il secondo è, invece, un contratto a favore del terzo, avendo ad
oggetto il trasferimento ai figli, Francesco e Mario, della nuda proprietà
sui medesimi beni immobili.
7. E’ opportuno precisare, altresì, in premessa che a parere di questa difesa
entrambi i contratti, nonostante, la espressa previsione contraria delle
parti, debbano essere qualificati come negozi a titolo gratuito per i motivi
che appresso si specificheranno; in ogni caso, sia che si considerino a titolo
gratuito sia che si considerino a titolo oneroso, i due negozi devono
comunque essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei
creditori per i motivi che si specificheranno nella sezione di cui alla lettera
B.
- A,1) Sulla natura giuridica del trasferimento immobiliare
8. Prima di esaminare i vizi relativi ai suddetti negozi è opportuno – come
detto – svolgere alcune considerazioni in ordine agli accordi in sede di
separazione al fine di individuarne la natura giuridica e, quindi,
comprendere se gli stessi siano qualificabili come negozi giuridici a titolo
oneroso o gratuito.
In primis si rileva che la giurisprudenza ha sottolineato più volte che le
pattuizioni intercorse tra i coniugi mantengono carattere prettamente
contrattuale e pertanto sono interamente sottoposte alla disciplina
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codicistica sui contratti e, quindi, anche alla normativa sulla azione
revocatoria fallimentare. Così ad esempio Cass. civ., sez. I 04-09-2004, n.
17902: “Stante la natura negoziale dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla
separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell'atto di
omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma
rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del
sottostante accordo tra i coniugi,(…) deve ritenersi ammissibile l'azione di
annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui
esperibilità - non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi
a rapporti giuridici non patrimoniali, "genus" cui appartengono quelli di diritto
familiare - presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della
volontà delle parti”.
9. In merito alla natura giuridica del trasferimento immobiliare effettuato
dal sig. _____ Vincenzo, si sottolinea la strana necessità avvertita dai
coniugi di dover specificare nell’ambito del ricorso di separazione, con un
raffinato seppur errato ragionamento giuridico, che la detta attribuzione
“non realizza una donazione ma costituisce applicazione del principio, stabilito
dall’art. 1322 cc., della libertà dei soggetti a perseguire con lo strumento
contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.(cfr. all.
4 pg. 4).
Tale affermazione è erronea in quanto confonde due distinti concetti
giuridici: il tipo contrattuale e la causa del contratto. L’attribuzione tra i
coniugi è certamente un accordo “atipico”, in quanto non specificamente
disciplinato dal legislatore, ma per valutare la meritevolezza di cui all’art.
1322 c.c., bisognerà indagare se la funzione di quella attribuzione, e quindi
la causa concreta del negozio giuridico posto in essere, sia meritevole di
tutela secondo i principi dell’ordinamento giuridico.
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La dottrina ha da sempre separato i concetti di tipicità e di causalità dei
contratti. Si osserva che mentre la causa è in sostanza la funzione che
giustifica un determinato negozio, il tipo è l’appartenenza di quel negozio
ad una particolare categoria. La ricostruzione in esame, in buona sostanza,
stacca il concetto di causa da quello di tipo, valutando la prima non in
astratto bensì in concreto, come fine concreto che le parti, a mezzo di una
determinata fattispecie negoziale, intendono perseguire. Da ciò ne
consegue che il Giudice, chiamato a svolgere il controllo di meritevolezza,
non deve più limitarsi a valutare o meno l’appartenenza del negozio posto
in essere ad una limitata categoria predisposta dal legislatore, ma deve
riscontrare in concreto se quel determinato negozio è provvisto di una
funzione idonea.
Detto ciò e constatato che, come espressamente precisato dalle parti nel
verbale di separazione, la convenzione intercorsa tra loro è un negozio
“atipico”, per la esatta qualificazione della giustificazione causale
dell’attribuzione patrimoniale realizzata dal sig. _____ Vincenzo bisogna
doverosamente valutare ed individuare la causa concreta che sorregge
l’effetto traslativo; si deve quindi analizzare il problema della causa,
solutoria o donativa dell’attribuzione, non in via generale, ma
relativamente alla singola e concreta fattispecie.
10. In via generale, i trasferimenti immobiliari in sede di separazione dei
coniugi, possono essere effettuati a titolo oneroso: ciò avviene quando
l’attribuzione è fatta in funzione solutoria, totale o parziale, dell’obbligo
legale di mantenimento a carico del coniuge che trasferisce o promette di
trasferire i beni all’altro coniuge o ai figli. Si tratta di attribuzione
patrimoniale che trova nella separazione la propria causa, in quanto la crisi
coniugale costituisce il necessario presupposto giuridico e non solo di fatto
delle dette attribuzioni patrimoniali. Nella pratica si fa ricorso al
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trasferimento diretto di beni, in occasione della separazione o del divorzio,
al fine di estinguere subito ed immediatamente, in tutto o in parte,
l’obbligo legale di mantenimento, realizzando in tal modo un negozio di
datio in solutum, ovverosia una sostituzione consensuale della prestazione
mediante la dazione in pagamento.
Tuttavia, in merito al nostro caso specifico, e quindi alla singola e
concreta fattispecie, è opportuno rilevare che l’attribuzione effettuata dal
sig _____ Vincenzo appare del tutto autonoma rispetto all’obbligo legale di
mantenimento, e si sostanzia in un trasferimento immobiliare tra i coniugi
che si aggiunge e (non si sostituisce!) all’assegno di mantenimento. Manca
quindi, la corrispondenza oggettiva tra l’obbligo alimentare e l’attribuzione
con funzione solutoria: difatti, da un lato il marito assume l’obbligo di
pagare una assegno di mantenimento, di comune accordo determinato in
Euro 600,00, dall’altro, trasferisce anche l’immobile al fine ulteriore di
“assicurare loro (ndr. ai figli e alla moglie) una più incisiva tranquillità
economica ed esistenziale.
11. Proseguendo allora il discorso in via generale, è possibile che tali
trasferimenti immobiliari in sede di separazione dei coniugi, siano
effettuati a titolo gratuito: ciò si verifica proprio quando l’attribuzione
avviene non in funzione solutoria dell’obbligo legale di mantenimento ma
al fine di “assicurare una più incisiva tranquillità economica ed esistenziale”, cioè
quindi al fine di avvantaggiare il coniuge ed i figli. Tuttavia, come detto,
nel ricorso introduttivo alla separazione personale, i coniugi _____
puntualizzano che il trasferimento dell’immobile “non realizza una
donazione”. Tale affermazione è vera, ma non esclude che l’attribuzione sia
un atto a titolo gratuito ed, in quanto tale, possa essere sussunto nella
fattispecie astratta regolata dall’art. 64 l.f.. Infatti, come è stato osservato in
dottrina, il rapporto tra negozio gratuito, liberalità e contratto di
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donazione è così delineato: il negozio gratuito è il genere, la liberalità è una
specie del negozio gratuito, il contratto di donazione è la principale
liberalità. In senso ancor più generale può dirsi che è gratuito il negozio nel
quale il vantaggio patrimoniale di una parte non viene compensato da un
correlativo sacrificio, manca cioè il corrispettivo. In più si parla di liberalità
per quegli atti che importano l’impoverimento di chi li compie e
l’arricchimento del beneficiario.
Ritornando al caso che ci occupa, e quindi alla singola e concreta
fattispecie, è opportuno rilevare che le attribuzioni compiute dal decotto
_____ Vincenzo a favore del coniuge e dei figli sono contratti “atipici”, ma
sotto l’aspetto causale sono sicuramente atti a titolo gratuito, o per essere
più precisi liberalità non donative, in quanto il padre, non ricevendo alcun
corrispettivo, si impoverisce a vantaggio del coniuge e dei figli che si
arricchiscono della proprietà dell’appartamento e del diritto di abitazione
dello stesso in danno dei creditori. Così si legge al punto c) del detto
ricorso: il trasferimento della porzione di fabbricato avviene al fine di
“assicurare loro una più incisiva tranquillità economica ed esistenziale”, cioè
quindi al fine di avvantaggiare la moglie ed i figli.
12. Più in particolare appare opportuno soffermarsi sulla natura giuridica
della pattuizione a favore dei figli Rallaele Francesco e Mario. Tale negozio
rappresenta un tipico contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.:
nell’ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti
patrimoniali, il sig. _____ (promittente) ha convenuto con la moglie _____
Anna Maria (stipulante) di trasferire la nuda proprietà dei detti immobili a
favore dei figli.
Nel contratto a favore del terzo, è possibile individuare un negozio
mezzo, quello stipulato tra promittente e stipulante, ed un negozio
indiretto, l’attribuzione a vantaggio dei figli. La volontà contrattuale è solo
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quella espressa nel negozio mezzo, tra lo stipulante ed il promittente, in
quanto il terzo resta estraneo al contratto, non divenendone parte;
pertanto l’acquisto del diritto da parte del terzo avviene per l’effetto della
conclusione del contratto mezzo da altri stipulato.
Anche per quanto concerne la causa, bisogna differenziare la causa del
contratto mezzo, che viene concluso tra stipulante e promittente, e la
causa esterna del negozio indiretto che si riferisce ai rapporti tra
promittente e terzo. Per l’individuazione causale del contratto mezzo, vale
quanto già ampiamente innanzi specificato: pertanto trattasi di negozio
“atipico” gratuito, intercorso tra coniugi, col quale il sig. _____ Vincenzo
ha convenuto con la sig.ra _____ Anna Maria di trasferire ai figli la nuda
proprietà dell’immobile detto, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.
Per quanto concerne invece, la causa esterna, e quindi i rapporti tra il
sig. _____ Vincenzo ed i figli _____ Francesco e Mario, questa si
concretizza in una causa donandi, o meglio, dà luogo ad una donazione
indiretta. Difatti il detto trasferimento, non può ritenersi essere fatto a
titolo oneroso, in adempimento dell’obbligo alimentare, in quanto il padre
_____ Vincenzo si è già obbligato a corrispondere un assegno mensile per
Euro 600,00. L’attribuzione della nuda proprietà, si ripete, è stata
effettuata in aggiunta e non in sostituzione all’obbligo alimentare.
Inoltre, la giurisprudenza della Cassazione1, riconosce che il contratto ex
art. 1411 c.c. possa produrre effetti reali nei confronti dei terzi, solo a
condizione che tali effetti siano favorevoli e gratuiti per il terzo e mai
onerosi. Questo perché i terzi, nel nostro caso i figli, rimanendo estranei al
contratto, non possono che ricevere effetti favorevoli.
B) DELLE DOMANDE VOLTE ALLA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO
1 Cass. 13.02.1993, n. 1842, in Mass. Giust. civ., 1993, pag. 306.
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- B,1) Della inefficacia dei negozi di trasferimento ex art. 64 l.f.
13. Per quanto sopra affermato, il caso de quo ricade nella fattispecie
astratta disciplinata dall’art. 64 l.f., secondo il quale: “sono privi di effetto
rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la
liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.”
• I negozi, infatti, sono stati conclusi nei due anni antecedenti alla
dichiarazione di fallimento, il 16 settembre 2008 (l’atto è stato trascritto in
data 7 ottobre 2008) e la dichiarazione di fallimento del sig. _____
Vincenzo è avvenuta in data 15 aprile 2009.
• Gli atti devono essere considerati a titolo gratuito, per quanto sopra
espresso.
• Non può ritenersi operante l’esimente all’applicazione della norma,
prevista dall’ultimo periodo dell’articolo in esame, in quanto – se anche si
volesse ritenere che i suddetti atti siano stai compiuti in adempimento di
un dovere morale – comunque la liberalità non può considerarsi
proporzionata al patrimonio del donante. Dall’esame compiuto dagli
Organi del Fallimento e riportato dal Curatore nella relazione ex art. 33 l.f.
e nel programma di liquidazione ex art. 104-ter l.f., emerge, infatti, che
l’appartamento era l’unico bene di proprietà del fallito su cui sia possibile
soddisfare i crediti della massa.
- B,2) Della revocatoria dei negozi di trasferimento ex art. 67 e 69 l.f.
14. Anche nell’ipotesi in cui l’On. Giudicante volesse ritenere che
l’attribuzione sia stata effettuata a titolo oneroso e, quindi, quale datio in
solutum dell’obbligo alimentare, a ben vedere nulla cambia dal punto di
vista della revocabilità dei suddetti atti di trasferimento.
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Infatti, i negozi compiuti tra i coniugi per il trasferimento del diritto di
abitazione e della nuda proprietà ai figli sarebbero, comunque, revocabili ai
sensi degli artt. 69 e 67 comma I l.f.
In particolare l’art 69 statuisce che gli atti previsti dall’art. 67 compiuti
tra i coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale,
sono revocati se il coniuge non prova (quindi c’è anche inversione
dell’onere probatorio) che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.
Nel caso che ci occupa, nell’atto introduttivo del ricorso per la separazione
(Cfr. all. 1), i coniugi dichiarano che la causa della separazione è proprio
l’attività commerciale fallimentare: pertanto la sig.ra _____ Anna Maria ha
già dichiarato di essere perfettamente a conoscenza dello stato di
insolvenza del marito, in quanto “il coniuge è, non un estraneo, bensì un terzo
particolarmente qualificato dalla sua relazione con il fallito, che lo mette in
condizione di conoscere più agevolmente il suo stato di insolvenza, e ne fa un
naturale alleato ai danni dei creditori”2.
Inoltre, anche senza voler richiamare la specifica disciplina dettata
dall’art. 69 l.f., se la causa concreta del trasferimento immobiliare
effettuato dal decotto _____ Vincenzo è l’adempimento dell’obbligo di
mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, tale attribuzione è
sottoposta a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma I n. 1 l.f.,
in quanto sicuramente la prestazione eseguita dal fallito è assolutamente
sproporzionata rispetto al suo obbligo di mantenimento. Infatti è
opportuno ricordare che il fallito si è obbligato a versare per il coniuge e
per i figli un assegno mensile di € 600,00 e, solo in aggiunta, ha deciso
anche di trasferire a loro il diritto di abitazione e la proprietà del bene
immobile oggetto di causa. In ogni caso su tale circostanza ci si riserva di
2 SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1996, p. 265
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richiedere la prova che dovesse rendersi necessaria alla luce anche delle
osservazioni di controparte.
15. Ad ogni modo, a prescindere dalla natura onerosa o gratuita, in merito
all’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, valga la seguente
pronunzia della Suprema Corte: “L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro
della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione
consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti
reali minori sui medesimi, rientra nel _____ro degli atti suscettibili di revocatoria
fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione
ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la
funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura
negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal
complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il
trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati
pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge
economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo
nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale,
ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite
dalle parti. Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento
immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle
originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece
oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del
quale esauriscano i contenuti. Cfr. Cass. civ., sez. I 12-04-2006, n. 8516,
confermata anche da Cass. civ., sez. III 13-05-2008, n. 119143.
- B,3) Della revocatoria dei negozi di trasferimento ex art. 2901 c.c.
16. A ben vedere i negozi di cui è causa sono revocabili, anche, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 l.f. ricorrendo tutte le
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condizioni, soggettive ed oggettive, ed i presupposti disciplinati dall’art.
2901 c.c. in tema di azione revocatoria:
• i crediti, come facilmente si può evincere dalla documentazione del
fascicolo fallimentare sono precedenti agli atti di disposizione;
• il trasferimento degli immobili, così come effettuato, sostanzia un
atto di disposizione in grado di influire profondamente e negativamente
sul patrimonio del debitore _____ Vincenzo, considerato che lo stesso non
possiede altri immobili; ciò determina la esistenza del periculum damni,
inteso quale pregiudizio delle ragioni creditorie. Al riguardo la Suprema
Corte ha più volte riconosciuto la revocabilità di un atto di disposizione
che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto, come
appunto nel caso in cui l’unico immobile in proprietà venga alienato dal
debitore (Cfr. Cass. 7452/2000, Cass. 2971/1999, Cass. 11518/1995,
Cass. 6777/1995).
• Sussiste inoltre il consilium, in quanto il sig. _____ era perfettamente
a conoscenza della propria esposizione debitoria e quindi era consapevole
di ledere, in conseguenza dell’atto di disposizione, la garanzia dei creditori.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cfr. Cass. n. 14489/04) la
consapevolezza di ledere è in sostanza presupposta ogni qual volta è
ravvisabile il periculum damni, e quindi ogni qual volta in cui l’atto sia
palesemente pregiudizievole alle ragioni creditorie.
• Inoltre, essendo l’atto di disposizione a titolo gratuito (sia per
quanto concerne l’attribuzione del diritto di abitazione a favore del
coniuge e sia per la nuda proprietà a favore dei figli) è sufficiente ai fini
della revocatoria l’esistenza del periculum damni e del consilium (Cfr. Cass. n.
591/99).
3 Nello stesso senso, fra le altre, Cass. Civ., Sez. 3^, 26 luglio 2005 n. 15603. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. civ., Sez. 1^, 23 marzo 2004 n. 5741
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• Ad abundantiam, nel caso che ci occupa sussiste anche la partecipatio
fraudis, richiesta per gli atti a titolo oneroso, in quanto il coniuge _____
Anna Maria, come più volte detto, era perfettamente al corrente della
situazione economica del marito; tant’è che gli stessi coniugi, nel ricorso
introduttivo del giudizio di separazione personale, imputano la crisi
coniugale all’attività commerciale intrapresa dal marito che “ben presto si è
rilevata fallimentare…tale da aver indotto la moglie sull’orlo di un forte esaurimento
nervoso”.
C) DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANZA DELLE DICHIARAZIONI URBANISTICHE
17. I negozi intercorsi tra i detti coniugi, inoltre, sono sicuramente nulli
per mancanza delle menzioni urbanistiche ai sensi dell’art.46 D.P.R.
380/2001 a norma del quale: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in
forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è
iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi
non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso a costruire o
del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
La giurisprudenza, come detto innanzi, ritiene che le pattuizioni intercorse
tra i coniugi mantengono carattere prettamente contrattuale, e pertanto in
quanto atti tra vivi sono anch’essi sottoposti alla disciplina di cui all’art. 46
D.P.R. 380/2001.
Tanto premesso il Fallimento _____ s.a.s. di _____ Vincenzo & C. –
_____ Vincenzo, quale socio accomandatario, come sopra rappresentato,
domiciliato e difeso,
CITA
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La sig.ra _____ Anna Maria (__________), nata a _____ (AV) il
3/11/1960 ed ivi residente alla Via _____ 45, il sig. _____ Francesco
(__________), nato ad _____ il 16/01/1990 e residente in _____ (AV)
alla Via _____ 45 ed il sig. _____ Mario (__________), nato ad _____ il
16/01/1990 e residente in _________ (AV) alla Via _____ 45 a
comparire innanzi al Tribunale di _____, aula delle udienze, giudice a
designarsi, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno 18.01.2010, ore di rito
con invito a costituirsi nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e con l’espresso
avvertimento che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dall’art.
167 c.p.c. e dall’art. 38 c.p.c. e si procederà in sua contumacia, per ivi
sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in
accoglimento delle domande attoree così provvedere:
• dichiarare ai sensi dell’art. 64 l.f., l’inefficacia nei confronti della
massa dei creditori dei negozi di trasferimento conclusi tra i sig.ri Raffale
Vincenzo e _____ Anna Maria con la separazione personale dei coniugi
omologata in data 16.09.2008, del diritto della nuda proprietà (nei
confronti di _____ Mario e _____ Francesco) e del diritto di abitazione
(nei confronti di _____ Anna Maria) degli immobili siti in _____ (AV),
alla C.da _____, riportati al NCEU al fl. 5, p.lla 996-sub 2, Cat. A2 classe
1, e p.lla 996-sub 4, Cat C6, classe 2;
in via subordinata
• revocare ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e art. 67
comma I n. 1 l.f., ovvero ai sensi del solo art. 67 comma I n. 1 l.f. i
suddetti atti e per l’effetto dichiararli inefficaci nei confronti della massa
dei creditori;
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in via ulteriormente subordinata
• revocare i suddetti atti ai sensi del combinato disposto degli artt. 66
l.f. e 2901 c.c. e per l’effetto dichiararli inefficaci nei confronti della massa
dei creditori
in via ancora più subordinata
• dichiarare la nullità dei suddetti atti per mancanza delle menzioni
urbanistiche ai sensi dell’art.46 D.P.R. 380/2001.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
Si producono:
1. Decreto di autorizzazione e nomina del 27.05.2009.
2. Estratto sentenza dichiarativa di fallimento.
3. Visure e certificazioni dei beni oggetto di causa.
4. Ricorso per separazione personale del 27.07.2008.
5. Decreto del Tribunale di _____ di omologa della separazione
consensuale del 16.09.2008.
Si dichiara ai sensi dell’art. 13 d.P.R 115/2002 che il valore della
controversia (ai sensi dell’art. 15 c.p.c.) è pari a € 50.792,00 ed il
contributo unificato è pari ad € 340,00 e che con Decreto del 11/08/2009
il G.D. ha autorizzato la prenotazione a debito delle spese del Fallimento
ex art. 146 T.U.S.G.
_____ 17 settembre 2009
Avv. Francesco Ettore _____
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RELATA DI NOTIFICA
L’anno 2009, il giorno del mese di
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche
presso il Tribunale di _____, su richiesta dell’Avv. Francesco Ettore _____
ho notificato per sua legale scienza e conoscenza, il suesteso atto a:
1) _____ Anna Maria (C.F. PRLVCN56T20C105M), nata a _____
(AV) il 3/11/1960 ed ivi residente alla Via _____ 45
2) _____ Francesco (C.F. RFFFNC90A16A509V), nato ad _____ il
16/01/1990 e residente in _____ (AV) alla Via _____ 45
3) _____ Mario (C.F. RFFMRA90A16A509O), nato ad _____ il
16/01/1990 e residente in Castefranci (AV) alla Via _____ 45