AIB Sezione Toscana AIB Sezione Toscana Antonella De Robbio Sistema Bibliotecario di Ateneo...
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AIB Sezione ToscanaAIB Sezione Toscana
Antonella De Robbio
Sistema Bibliotecario di AteneoUniversità degli Studi di Padova
Il contesto nazionale:Il contesto nazionale:la legge italianala legge italiana
Il diritto d’autore in Italia è regolato da:
• Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi e numerose successive modificazioni e integrazioni
• Codice Civile: articoli da 2575 a 2583• l’Italia aderisce alla Convenzione di Berna
la legge italianala legge italiana
• L’impianto normativo del diritto d’autore in Italia è rimasto stabile dal 1941 fino alle prime modifiche degli anni ‘80
• Evoluzione normativa a partire dagli anni ‘90: recepimento italiano delle direttive comunitarie europee
• Impatto del Green Paper della CE (libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel contesto digitale)
Incontro tra due diritti Incontro tra due diritti fondamentalifondamentali
• Diritto d’autore: diritti che i titolari detengono sulle loro opere
• Libertà di circolazione di idee e informazioni nella società civile
capo V L. 633/1941 artt. 65-71
impianto normativo sconvolto dopo la
Legge 248/2000
I principi I principi della proprietà intellettualedella proprietà intellettualeL'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere
oggetto di proprietà intellettuale in quanto patrimonio dell'intera umanità: ciò che è oggetto di diritto d'autore è la forma espressiva della manifestazione di un concetto, di un'idea.
La proprietà intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di un'opera da parte del suo autore, particolarmente originale, in quella sua particolare manifestazione, alla sua forma non al suo contenuto.
L’idea chiusa entro la sua tutela ...L’idea chiusa entro la sua tutela ...
Un'idea chiusa entro la sua tutela per novant'anni non può certo essere uno stimolo per l'innovazione tecnologica, né foriera di altre idee ai fini di una crescita culturale estesa
Un'idea chiusa entro la sua tutela per novant'anni non può certo essere uno stimolo per l'innovazione tecnologica, né foriera di altre idee ai fini di una crescita culturale estesa
Concetto spazio/tempo espresso da Jack BalkinConcetto spazio/tempo espresso da Jack Balkin
ideaideaideaidea
Forma tutelaForma tutelaForma tutelaForma tutela
Tempo = durata della protezione (70 anni)Tempo = durata della protezione (70 anni)Tempo = durata della protezione (70 anni)Tempo = durata della protezione (70 anni)
Spazio: estensione dei diritti (ampiezza scatola)Spazio: estensione dei diritti (ampiezza scatola)Spazio: estensione dei diritti (ampiezza scatola)Spazio: estensione dei diritti (ampiezza scatola)
I sistemi giuridiciI sistemi giuridici
non esiste un solo sistema • sistema diritto d’autore latino-germanico
basato sul diritto romano• sistema copyright a matrice anglosassone
basato sulla Common Law e Fair Use• sistema dei Paesi ex-socialisti• sistemi teologici• ...
Differenze sostanziali e formali Differenze sostanziali e formali tra sistemi normativitra sistemi normativi
• occorre fare attenzione all’ambito normativo: il sistema deriva dalla tradizione culturale di quel Paese
• questione terminologica: uso improprio del termine copyright
• i vari sistemi sono oggetto di “armonizzazione” all’interno dei trattati (OMPI) e degli accordi internazionali (convenzione di Berna, convenzione universale).
Diritto sull’informazione Diritto sull’informazione versus versus diritto all’informazionediritto all’informazione
• sistema di diritto d'autore continentale europeo orientato alla tutela del diritto della persona• sistema di copyright pur tutelando l'autore a livello
economico non ne riconosce i diritti morali prevalenza dei diritti dell'utenza libera circolazione delle informazioni
I diritti sull'informazione propri del sistema a diritto d'autore continentale europeo
versus i diritti all'informazione nel sistema a copyright
Livelli di armonizzazione tra sistemi differentiLivelli di armonizzazione tra sistemi differenti
l'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi
l'ambito comunitario europeo delle direttive per l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale europeo) che ha duplice azione:
l'ambito nazionale italiano con duplice approccio: recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei
modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive (creazione di nuovi strumenti legislativi)
adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno, creando degli "spazi" all'interno delle vecchie leggi .
Livello internazionale: Livello internazionale: WIPO/OMPIWIPO/OMPI
WIPO World Intellectual Property OrganizationOMPI Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale
è l'organizzazione intergovernativa che si occupa di promuovere la protezione della proprietà intellettuale
Sede a Ginevraistituita a Stoccolma il 14 luglio 1967
regola e organizza le transazioni legate alla circolazione internazionale delle opere d’ingegno
Convenzione di Berna sul sito WIPO/OMPI
Livello comunitario europeoLivello comunitario europeo
"Green Paper on Copyright and the Challenge of technology" (1998)Direttive europee
Sesta DirettivaDirettiva sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - CEE
Le Direttive emanate dalla CELe Direttive emanate dalla CE Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 AArmonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992Diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in
materia di proprietà intellettuale Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 Tutela giuridica dei programmi per elaboratore Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 Tutela giuridica delle banche di dati Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
La comunicazione al pubblicoLa comunicazione al pubblico
”La “comunicazione al pubblico” è l’attività che rende un’opera percettibile nella maniera più appropriata a un pubblico in generale, non rispetto a particolari individui appartenenti a un gruppo privato” (OMPI)
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993
Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
modalità di diffusione delle opere d’ingegno:
satellite, cavo, software, rete telematica
La nuova DirettivaLa nuova Direttiva: : cosa prevede?cosa prevede?
• Armonizzazione tra concetto di copia fisica e copia digitale ai fini dell’equivalenza tra opere
• La dirittiva si occupa di SOLI tre DIRITTI:– DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
– DIRITTO DI DISTRIBUZIONE
– DIRITTO DI RIPRODUZIONE
• Inquadramento del documento web all’interno dell’esercizio del diritto di diffusione (comunicazione al pubblico) piuttosto che di distribuzione ==> viene risolto con l’armonizzazione tra la copia fisica e quella digitale
• Introduzione dell’equo compenso (mutuato dal fair use in contesto copyright)
La nuova DirettivaLa nuova Direttiva: : cosa cambia?cosa cambia?
• nota come Sesta direttiva • approvata definitivamente dal Consiglio d’Europa
in data 10 aprile 2001• dovrà essere recepita dall’Italia con un decreto
legislativo in sede Presidenza Consiglio Ministri• cambierà l’attuale 633/1941 come definita dalla
recente 248/2000• più favorevole per biblioteche, didattica, università • tiene conto di condizioni di svantaggio
La nuova direttiva comunitaria:La nuova direttiva comunitaria:le eccezionile eccezioni
La licenza ex-lege della Direttiva contempla
ECCEZIONI ai DIRITTI ESCLUSIVI
da applicare alle OPERE DIGITALI e in INTERNET
concetto di copia effimera“gli atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all’unico scopo di consentire
un utilizzo di un’opera o di altri materiali protetti”
concetto di licenza implicitanegli USA vige il criterio in base al quale la messa a disposizione in rete di un’opera da parte dell’autore comporta l’autorizzazione alla memorizzazione
temporanea (RAM) per la visualizzazione
Dalle direttive comunitarie alla legislazione nazionaleDalle direttive comunitarie alla legislazione nazionale
Legge Delega 2001
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivante dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 contenente la Legge Delega [art. 30] per il recepimento della Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128 "legge comunitaria per l'adozione delle direttive europee"
La riforma della SIAELa riforma della SIAE
Disegno di legge Senato della Repubblica N. 1534 (presentato al Senato il 27/11/2001)
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici
(art. 7 Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).
La normativa … ad oggiLa normativa … ad oggi
Per il contesto italiano
• Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
recentemente modificata dalla
• Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore"
Attenzione alla Sesta DirettivaDirettiva 2001/29/CE 22 maggio 2001
GU n. L 167 del 22/06/2001CAMBIERA’ LE REGOLE DEL GIOCO
BENI IMMATERIALI
OPERE dell’INGEGNO
SUPPORTOOPERA
Il diritto moraleIl diritto morale
• paternità dell’opera• integrità dell’opera: modifica, deformazione,
decurtazioni
onore e la reputazione della figura dell’autore I diritti morali sono IMPRESCRITTIBILI, IRRINUNCIABILI, INALIENABILI e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre(possono essere fatti valere anche dagli eredi)
Ambito della tutela per le forme di Ambito della tutela per le forme di sfruttamento economicosfruttamento economico
Forme di oggetto di diritto esclusivo • la pubblicazione• la sua utilizzazione economica• la riproduzione• la trascrizione• l’esecuzione, rappresentazione o recitazione• la diffusione (messi a distanza)• la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)• la distribuzione, messa in commercio• la traduzione• la pubblicazione dell’opera in una raccolta• la rielaborazione• il noleggio e il prestito
I diritti connessiI diritti connessi
il concetto di diritto d’autore si estende oltre alla creazione dell’opera d’ingegno
la tutela di legge si estende anche a quelle facoltà ed attività “connesse” o “correlate”
all’utilizzazione delle opere protetteopere musicali e cinematografiche
banche dati (diritto sui generis)la protezione per i diritti connessi
ha durata diversa rispetto al diritto d’autore
Le eccezioni: Le eccezioni: restrizioni ai diritti esclusivirestrizioni ai diritti esclusivi
• eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso (utilizzazioni libere)
riassunto, citazione, riproduzione di brania scopo di insegnamento esecuzione,
rappresentazione o recitazione di opere spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
accesso e consultazione banche dati,riproduzione di software per uso didattico
(temporanea e in ambito ristretto)• limitazioni dei diritti: non richiedono
autorizzazione, ma corresponsione di compenso
artt.65-70
altre utilizzazioni liberealtre utilizzazioni libere
• riproduzione di articoli di attualità, carattere economico, politico, religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte) [art. 65]
• riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo [art. 66]
• riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie [art. 67]
• citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici [art. 70]
Il concetto di Fair Use: Il concetto di Fair Use: Play in the JointsPlay in the Joints
• Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema Copyright
• Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo Compenso (bilanciamento copy-right / copy -left)
• E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle “eccezioni” previsto dal nostro ordinamento (libere utilizzazioni)
• I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use– carattere dell’utilizzo (scopi)– natura del materiale soggetto a utilizzo– ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto
all’intera opera – Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori
Legge 18 agosto 2000 n. 248Legge 18 agosto 2000 n. 248
Reprografiacambiano le modalità per centri copia ma anche
biblioteche (limiti 15%)
Audiovisivi
• maggiore protezione per i servizi ad accesso condizionato (pay-TV)
Software• sostituisce lo scopo di lucro con quello di profitto
(annullamento delle preziose intrepretazioni del Trib. Torino)
• obbligo bollino SIAE
La reprografiaLa reprografia CAPO V - Utilizzazione libereCAPO V - Utilizzazione libere
tre commi:E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale
dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione
in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore. [art. 68]
si parla di BIBLIOTECA (senza ulteriori specificazioni)
FOTOCOPIE per servizi di biblioteca o per uso personale
PRIMA DELLA 248/2000
La reprografiaLa reprografiaCosa cambia con la 248/2000Cosa cambia con la 248/2000
Art. 2 della nuova legge stravolge il 68 della vecchia
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
E’ libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei
limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: 4. e 5.
Il comma 4.Il comma 4.4. È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento diciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Il comma 5.Il comma 5.
5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono
Gli accordi previsti dalla 248/2000Gli accordi previsti dalla 248/2000
• Formalizzano a livello contrattuale quanto già previsto dalla 248/2000
• Non sciolgono i dubbi
• Gettano le biblioteche, ma non solo queste, da una zona di “libere utilizzazioni” ad una zona di “limitazione dei diritti” (pagamento forfettario)
• L’istituto delle eccezioni è compromesso
Contrattazione separataContrattazione separata
• Differenti tavoli contrattuali non hanno giovato alla causa: – hanno frantumato l’unitarietà di lotta contro le
applicazioni di legge inique– solo la controparte era informata di quanto
avveniva negli altri tavoli– l’AIB ne’ e’ rimasta in parte fuori in quanto si
sono delegate le istituzioni (CRUI, ANCI, …– gli accordi sono vantaggiosi solo per la SIAE e
per gli editori
A che punto siamo?A che punto siamo?
• Nel limbo dell’attesa del recepimento della direttiva– AIB dovrebbe muoversi seriamente– gli atenei dovrebbero costituire un gruppo dda
interuniversitario nazionale
• Nell’applicazione dei contratti– attenzione alle diverse metodologie per
applicazioni differenti – la fase di minitoraggio può tornarci utile:
occorre preparare il terreno
Il problema delle biblioteche musicaliIl problema delle biblioteche musicali
• Esiste il divieto di prestito della musica a stampa
• gli accordi in tavoli separati per tipologia amministrativa ha ulteriormente aggravato il problema delle biblioteche musicali
• anche la direttiva europea impone il divieto totale di riproduzione musicale
Proprietà intellettuale e controllo sui Proprietà intellettuale e controllo sui contenuticontenuti
HydePark Corner• Fisico: il parco• Logico: linguaggio
degli individui• di Contenuto: discorsi
degli individui
Rete• Fisico: livello cavi e
macchine• Logico: protocollo uso
dei cavi ...• di Contenuto:
contenuti che circolano su Web
Suddivisione in tre strati o luoghi (L. Lessig):fisico, logico, dei contenuti