AGGIORNATA · a cura di Guido alpa e vincenzo mariconda ... Libro I coordinato da Giuseppe Conte...

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CodiCe Civile Commentato con Cd-Rom ii edizione2009, pagg. l -10.461, 450,00a cura di Guido alpa e vincenzo mariconda

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Marco Ieva Notaio in Roma Andrea Zoppini Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato

presso l'Università di Roma Tre

Libro III coordinato da

Alberto Figone Docente a contratto presso l'Università di Genova Lucio Francario Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato

presso l'Università del Molise

TOMO II

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Vincenzo Cuffaro Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università di Firenze

Vincenzo Mariconda Professore a contratto di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

II PIANO DELL’OPERA

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Oreste Cagnasso Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino Roberto Genco Docente di Diritto cooperativo presso l'Università di Bologna e di Roma Tre Flavio Lapertosa Magistrato in Milano Stefano Liebman Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università Bocconi di Milano Elisabetta Loffredo Professore ordinario di Diritto commerciale pres-so l’Università di Cagliari Gabriele Racugno Professore ordinario di Diritto commerciale presso l'Università di Cagliari Andrea Zoppini Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Roma Tre

TOMO IV

Libro VI coordinato da

Vincenzo Cesaro Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope

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155quater Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema

di residenza (1)

[1] Il godimento della casa familiare e attribuito tenendo prioritariamente conto

dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei

rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta. Il diritto

al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o

cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga

nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascri-

vibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

[2] Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge

puo chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita dell’affidamento, la ride-

finizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, c. 2, l. 8.2.2006 n. 54; tali disposizioni si applicano anche in caso di

scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita del matrimonio, nonche ai procedimenti

relativi ai figli di genitori non coniugati.

Sommario: I. Assegnazione della casa familiare ed interesse della prole – II. Assegna-zione della casa familiare e rapporti economici tra i genitori – III. La cessazione delgodimento della casa familiare – IV. La pubblicita del provvedimento di assegnazione– V. Il cambio di residenza o di domicilio del genitore.

I. Assegnazione della casa familiare ed interesse della prole

La precedente disciplina in tema di assegnazione della casa familiare, sia quellarisultante dall’art. 155, c. 4, sia quella risultante dall’art. 6, c. 6, l. div., stabilivauna sorta di automatismo tra affidamento dei figli ad uno dei coniugi ed assegna-

zione della casa familiare allo stesso coniuge–genitore: l’una e l’altra disposizioneprevedevano, infatti, che l’abitazione della casa familiare spettasse ‘‘di preferenza’’al genitore cui venivano affidati i figli.

La novella del 2006, coerentemente con l’esigenza di favorire, in caso di disgrega-zione della comunita familiare, l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, haintrodotto la nuova regola generale secondo la quale ‘‘il godimento della casa

familiare e attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli’’.

Sotto questo profilo, pertanto, e ancora la cura dell’interesse dei figli che deveguidare il giudice nell’adozione dei relativi provvedimenti. Circa la concreta indi-viduazione del contenuto di tale interesse, in quanto riferito alla casa familiare, sipuo continuare a fare riferimento alla precedente elaborazione dottrinale e giuri-sprudenziale, che lo individuava nella conservazione da parte della prole dell’habi-tat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudiniin cui si esprime e si articola la vita familiare [C 13.2.2006 n. 3030, FI 2006, I, 237].Anche dopo la novella del 2006, pertanto, il giudice nel decidere a quale dei duegenitori affidare la casa familiare deve avere di mira, in primo luogo, l’esigenza ‘‘dievitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non economicamente indi-pendenti non per propria colpa l’ulteriore trauma di un allontanamento dall’abi-

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1 Delle persone e della famiglia Art. 155quater

tuale ambiente di vita e di aggregazione dei sentimenti’’ [C s.u. 26.7.2002 n. 11096,GC 2003, I, 93].

In vista della realizzazione di tale interesse, ove venga disposto l’affidamentocondiviso, il giudice dovra decidere dell’assegnazione della casa familiare coeren-temente con le determinazioni assunte circa i tempi e le modalita della presenza deifigli presso ciascun genitore. In via di principio, la scelta dovrebbe privilegiare ilgenitore con il quale i figli vivano prevalentemente. Ovvero, come e stato pure detto,nell’assegnare la casa familiare il giudice dovra tener conto in primo luogo della‘‘prevalente localizzazione’’ [Quadri (13), 1143] o ‘‘collocazione privilegiata’’ [Pa-

dalino (11), 140] della prole presso l’uno o l’altro genitore.

Circa i criteri da seguire per l’assegnazione della casa familiare nel caso in cui itempi della presenza dei figli presso l’uno e l’altro genitore dovessero risultaretendenzialmente uguali, la dottrina propone una pluralita di soluzioni. In partico-lare, mentre taluni Autori propongono che l’abitazione sia assegnata al genitoreeconomicamente piu debole, onde consentirgli di svolgere la propria funzione inrelazione ai figli, potendo l’altro far fronte alle esigenze abitative in altro modograzie alle sue maggiortenzialita economiche [De Filippis (5), 172]; altri prospet-tano specifici criteri complementari desumibili dalle concrete situazioni di fatto,quali la vicinanza dell’abitazione alla scuola frequentata dai figli che dovrebbeindurre ad assegnare l’abitazione medesima al genitore che abitualmente accom-pagna i figli a scuola [Napolitano (10), 215].

In un particolare caso di specie, l’assegnazione della casa familiare, comodamentedivisibile in due unita abitative, ad entrambi i genitori, e stata giustificata rilevan-do che in tal modo si sarebbe consentito ai figli ‘‘il concreto esercizio del dirittoalla bigenitorialita e, quindi, la conservazione di paritari e significativi rapporticon i genitori’’ [T Napoli 21.11.2006, CM 2007, 162].

Da escludere sembra, invece, l’assegnazione della casa familiare direttamente a

favore dei figli [Roma (14), 154], con eventuale permanenza alternata nella stessada parte dei genitori per periodi predeterminati [Napolitano (10), 214. Favore-vole ad una soluzione del genere e, invece, Finocchiaro (7), 40].

L’articolo in commento stabilisce che il godimento della casa familiare e attribuitotenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli [C 5.9.2008 n. 22394, DeG2008]. Si pone, pertanto, il problema se l’interesse della prole costituisca l’unicaesigenza alla quale aver riguardo nell’assegnazione della casa familiare, ovvero sesi possa (secondariamente) tener conto di altre finalita. Riemerge cosı la questione chesi poneva gia prima della novella del 2006, e cioe ‘‘se fine dell’assegnazione (della casafamiliare) sia solo la tutela della prole, come sostenuto piu volte dalle Sezioni Unite,ovvero se possano coesistere altre finalita (essenzialmente individuate nella tutela delconiuge economicamente piu debole, giusta la lettera dell’art. 6, c. 6, l. div.) o,addirittura, se l’assegnazione possa disporsi in ragione di tali finalita, pur in assenzadi prole’’ [cosı Roma (14), 154; v. anche Quadri (13), 1142; Villani (16), 674].

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Art. 155quater Del matrimonio 2

Ad avviso dei giudici di legittimita, la norma di cui all’art. 155, c. 4, testo prece-

dente, ‘‘prevedendo una pronuncia derogatrice del principio generale secondo il

quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni’’,andava considerata alla stregua di una ‘‘norma di carattere eccezionale dettata

nell’esclusivo interesse della prole’’, onde non era applicabile al coniuge non affi-datario o che non convivesse con figli maggiorenni economicamente non auto-

sufficienti. L’assegnazione della casa familiare, inoltre, non poteva essere invocatadal coniuge avente diritto al mantenimento ai sensi dell’art. 156, in quanto que-

st’ultima disposizione non attribuirebbe al giudice il potere di imporre al coniugeobbligato di provvedervi in forma specifica [v. C s.u. 26.7.2002 n. 11096, NGCC

2003, in motiv., e, piu di recente, C 23.11.2007 n. 24407, GCM 2007; C 2.2.2006 n.

2338, in motiv., FI 2006, I, 1361].

Nel senso che oggi l’assegnazione della casa familiare potrebbe essere disposta

solo nell’interesse della prole deporrebbe sia la circostanza che l’articolo in com-mento e stato inserito tra le disposizioni concernenti la salvaguardia dell’interesse

dei figli in conseguenza della dissoluzione della convivenza familiare, sia il datotestuale contenuto nello stesso articolo per cui dell’assegnazione il giudice tiene

conto ‘‘nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori’’ e non, piu generica-

mente, tra i ‘‘coniugi’’ [Quadri (13), 1142 s.].

La giurisprudenza gia formatasi sulla nuova disposizione appare piuttosto rigo-

rosa nel richiedere quale presupposto indefettibile per l’assegnazione della casafamiliare ad un genitore la presenza di figli minori o maggiori di eta non auto-

sufficienti con lui conviventi. Con la conseguenza che l’assegnazione medesima innessun caso potrebbe essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’as-

segno divorzile o di mantenimento a favore del coniuge [C 18.2.2008 n. 3934, DeG2008; C 14.12.2007 n. 26476, DeG 2007; C 24.7.2007 n. 16398, GCM 2007; C

22.3.2007 n. 6979, GCM 2007]. Il diritto all’assegnazione della casa familiare

non spetta neanche al coniuge convivente con un figlio minore che non sia alcontempo figlio dell’altro coniuge [cosı C 2.10.2007 n. 20688, GCM 2007].

Si auspica, pero, che la ‘‘giurisprudenza possa dare il giusto rilievo alle esigenzeabitative del coniuge debole, specie nei matrimoni di lunga durata in cui l’escomio

forzoso del coniuge non proprietario e spesso fonte di grave pregiudizio del suoonore e delle sue relazioni sociali’’ [Sesta (15), 387; v. anche Dogliotti (6), 546].

Prima della novella del 2006, secondo l’opinione largamente prevalente, il diritto di

abitare nella casa familiare attribuito al genitore non proprietario, quale affidata-rio della prole, andava qualificato alla stregua di un diritto personale di godimento

[Breccia (2), 406; Fortino (8), 304; Belvedere (1), 243; Ceccherini (3), 567; C3.3.2006 n. 4719, DF 2007, 1097], talvolta definito ‘‘atipico [C 17.10.1992 n. 11424,

GCM 1992, 1496], talaltra assimilato a quello del comodatario [C 2.4.1992 n.4016, GCM 1992, 517]. Non mancava, comunque, chi attribuiva al diritto in

parola natura reale [Jannarelli (9), 1318].

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3 Delle persone e della famiglia Art. 155quater

Il nuovo art. 155 quater, non utilizzando piu il concetto di abitazione, che, invece,ricorreva nell’art. 155, c. 4, testo precedente, e sul quale si fondava l’interpreta-zione che riconosceva al diritto di abitare nella casa familiare attribuito al coniugenon proprietario natura reale, avrebbe definitivamente fugato ogni dubbio circa lanatura personale del diritto in parola [Zanetti Vitali (19), 27].

II. Assegnazione della casa familiare e rapporti economici tra i genitori

Il secondo inciso dell’art. in commento, riconoscendo espressamente il valoreeconomico costituito dal godimento della casa familiare, recepisce consolidati orien-tamenti giurisprudenziali formatisi prima della novella del 2006. La giurispruden-za, infatti, gia da tempo era pervenuta alla conclusione secondo la quale ‘‘in temadi separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisceun valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla loca-zione dell’immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determi-nazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quellodei figli’’ [v. ex plurimis C 24.2.2006 n. 4203, GCM 2006, 4].

La disposizione in commento, in quanto fa riferimento all’‘‘eventuale titolo diproprieta’’, sembra riferirsi principalmente al caso in cui la casa familiare, di

proprieta di un genitore o di proprieta di entrambi, venga assegnata in via esclusivaad uno solo di essi. In tal caso il proprietario (o il comproprietario) dell’immobilesubisce un sacrificio a causa della mancata disponibilita del bene (o di una parte diesso) e cio dovrebbe giustificare una corrispondente riduzione dell’assegno dovutoper il mantenimento dei figli e del coniuge [Roma (14), 158]. Il sacrificio econo-mico che il genitore proprietario (o comproprietario) dell’abitazione subisce inquesti casi deve ritenersi corrispondente al valore locativo dell’immobile (o di unaparte di esso, nel caso di comproprieta).

Se la casa familiare e, invece, rappresentata da un immobile condotto in locazione,ove la stessa sia assegnata al genitore (in precedenza) non conduttore, ai sensidell’art. 6, c. 2, l. 27.7.1978 n. 392, si verifica una ipotesi di successione ex lege nelcontratto di locazione, con la conseguenza, tra l’altro, che l’obbligo di pagare ilcanone gravera su questi. Di tale circostanza, in linea di principio, occorrera tenerconto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore dellaprole nonche di quello a favore dello stesso genitore affidatario [Roma (14), 158].

Nello stesso caso da ultimo indicato (immobile condotto in locazione), se l’asse-gnazione e disposta a favore del genitore gia conduttore, il rapporto contrattualenon subisce modificazioni, ma la circostanza che alle esigenze abitative della proleprovveda esclusivamente tale genitore puo, comunque, riflettersi sulla quantifica-zione dell’eventuale mantenimento dovuto dall’altro genitore.

Nel caso, infine, che l’immobile adibito a casa familiare risulti concesso in como-

dato da un terzo, la sua assegnazione all’uno o all’altro genitore a causa dellaessenziale gratuita del contratto di comodato, almeno in via diretta, non dovrebbe

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Art. 155quater Del matrimonio 4

riflettersi sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della prolegravante, eventualmente, sul non assegnatario [Roma (14), 41]. Giova in propositoricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel casodi concessione in comodato da parte di un terzo di un immobile di sua proprietaaffinche sia destinato a casa familiare di una determinata coppia di coniugi,qualora successivamente questi ultimi si separino, il provvedimento di assegna-zione della medesima casa familiare in favore del coniuge affidatario dei figliminori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa)non modifica ne la natura ne il contenuto del titolo di godimento dell’immobile.Consegue da cio, in particolare, che il comodante e tenuto a consentire la conti-nuazione del godimento dell’immobile da parte dell’assegnatario finche non ces-sano le esigenze abitative familiari, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 1809, c.2 [cosı, ancora di recente, C 11.2.2007 n. 3179, GD 2007, 13, 59; C 6.6.2006 n.13260, DF 2007, 90].

III. La cessazione del godimento della casa familiare

Il terzo inciso dell’art. 155 quater prevede quattro ipotesi nelle quali ‘‘il diritto algodimento della casa familiare viene meno’’. Le prime due (assegnatario che nonabiti piu nella casa familiare ovvero che cessi di abitarvi stabilmente) sono sen-z’altro condivisibili e, comunque, coerenti con la finalita prioritaria che il giudicedeve perseguire nell’assegnazione della casa familiare: se il genitore assegnatarionon abita piu in tale casa o cessa di abitarvi stabilmente, non vi sono ragioni permantenere ferma l’assegnazione disposta in precedenza per consentire alla prole dicontinuare a vivere nell’habitat domestico con il medesimo genitore [Villani (16),674].

Numerose perplessita destano, invece, le altre due ipotesi (convivenza more uxorioo matrimonio del genitore assegnatario). Appare, innanzitutto, illogico prevedereche l’assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinata a soddisfarel’interesse dei figli, possa (se non, addirittura, debba) venir meno per una causariferibile ad una scelta di vita del genitore, le cui esigenze, pero, non vengono inrilievo al momento dell’assegnazione medesima [Roma (14), 159].

La disposizione appare, inoltre, in contrasto con le liberta del genitore assegna-tario, costituzionalmente garantite (artt. 2 e 29 Cost.), di contrarre un nuovomatrimonio e di instaurare una convivenza more uxorio, o, comunque, idonea acondizionarne significativamente l’esercizio. Sembrerebbe quasi che il legislatoreabbia inteso considerare senz’altro come contrario all’interesse dei figli il nuovomatrimonio e la convivenza more uxorio del genitore assegnatario [Roma (14),159].

Il Tribunale di Busto Arsizio con ord. 20.10.2006 ha sollevato eccezione di ille-

gittimita costituzionale avverso la disposizione ora in esame sotto vari profili: a)per contrasto con l’art. 2 Cost., ‘‘giacche la sfera personale del coniuge assegna-tario verrebbe a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata, sotto il

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5 Delle persone e della famiglia Art. 155quater

profilo della liberta di contrarre matrimonio o di convivere more uxorio, di frontealla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con conse-guente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli’’; b) per contrastocon l’art. 3 Cost., in quanto essa introdurrebbe ‘‘una inammissibile disparita ditrattamento tra la prole di un soggetto che non abbia contratto nuove nozze oiniziato una convivenza e la prole di un soggetto che abbia optato per una nuovaunione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli dellescelte esistenziali dei loro ascendenti’’; e, infine, c) per contrasto con l’art. 30 Cost.,in quanto violerebbe il diritto dei ‘‘figli ad essere mantenuti dai genitori, posto che,proprio nella prospettiva dell’art. 155 quater, l’assegnazione della casa familiareassurge a forma di contributo al mantenimento della prole’’. La Corte costituzio-nale, pero, ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile per carenza dimotivazione sulla rilevanza, e, pertanto, non si e pronunciata nel merito [C Cost.n. 421/2007, Gcost. 2007]. Analoghe eccezioni di incostituzionalita avverso lamedesima disposizione sono state sollevate da altri giudici di merito [C App.Bologna 22.2.2007, M 2007, 32; T Firenze 11.1.2007, FI 2007, 2049; T Firenze13.12.2006, GD 2007, 14, 42].

Parte della dottrina, per fugare i dubbi di costituzionalita appena richiamati,nonche per ridurre la ‘‘potenziale portata eversiva’’ dell’interesse della prole chesembra scaturire dalla lettera della disposizione in esame, ha proposto di consi-derare convivenza more uxorio e nuovo matrimonio del coniuge assegnatario noncome cause di estinzione automatica del diritto al godimento della casa familiare,ma quali fatti che possono giustificare, eventualmente, la revoca della precedenteassegnazione. Il giudice, cioe, in caso di instaurazione di una convivenza moreuxorio da parte del genitore assegnatario o di suo ulteriore matrimonio, dovrebbeprocedere ad una nuova valutazione circa l’assegnazione della casa, sempre te-nendo conto prioritariamente dell’interesse della prole. Ove in concreto la convi-venza o il nuovo matrimonio, sotto il profilo dell’assegnazione della casa, risul-tassero di pregiudizio a tale interesse egli dovrebbe disporre senz’altro la revocadel precedente provvedimento. In caso contrario, pero, nulla osterebbe all’ado-zione di un nuovo provvedimento di assegnazione a favore dello stesso genitore[Villani (16), 675; Roma (14), 161]. In questo stesso senso sono d’altronde alcunepronunce dei giudici di merito: ‘‘la revoca dell’assegnazione della casa coniugaleall’ex coniuge con cui convive il figlio maggiorenne, ma non economicamenteautosufficiente, non va disposta automaticamente, anche qualora l’abitazionesia di proprieta esclusiva dell’altro coniuge, e l’assegnatario ivi conviva stabilmen-te more uxorio con altra persona, in quanto deve sempre valutarsi, in via premi-nente, l’interesse del figlio, in funzione del quale l’abitazione e stata assegnata’’ [TNapoli 9.11.2006, FI 2007, I, 302, con riferimento all’assegnazione della casafamiliare in un caso di scioglimento del matrimonio; v. anche T Matera24.11.2007, DeG 2007; T Viterbo 22.10.2006].

Altra parte della dottrina, invece, ritiene che le due cause di cessazione del godi-mento della casa familiare ora in esame non sarebbero affatto in contrasto ne conl’interesse della prole ne con la tutela della liberta matrimoniale del genitore

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Art. 155quater Del matrimonio 6

assegnatario. Secondo questo orientamento, in particolare, posto che la finalitadell’assegnazione della casa familiare ex art. 155 quater si coglie ‘‘nell’esigenza digarantire alla prole la continuita nel ‘medesimo’ habitat domestico antecedente lacrisi familiare, costituito dai medesimi rapporti affettivi e dalle medesime abitu-dini in cui si articolava la vita dell’originario ‘nucleo familiare’’’, non vi sarebbe‘‘alcuna ragione di mantenere ferma l’assegnazione della casa familiare tutte levolte in cui la continuita e la stabilita delle abitudini domestiche ed affettive delminore sia stata, comunque, stravolta dalla ‘nuova presenza, all’interno dell’‘ha-bitat’ domestico, di una persona estranea al nucleo familiare originario (a pre-scindere dal rapporto instaurato da questa persona con il minore)’’. Insomma, pardi capire, la originaria casa familiare, a seguito dell’ingresso del convivente o delnuovo coniuge diventerebbe un’altra ‘‘cosa’’ (un’altra casa) e, dunque, cessereb-bero le ragioni della tutela prevista dall’art. 155 quater, che, oltretutto, comportauna notevole compressione del diritto dell’onerato, giustificabile solo alla luce diun interesse pozione, quale e appunto quello della prole [Padalino (11), 154 s. V.anche Paladini (12), 335].

IV. La pubblicita del provvedimento di assegnazione

Il quarto inciso dell’articolo in commento detta la disciplina della pubblicita deiprovvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare, introducendo si-

gnificative differenze rispetto a quella che si era venuta faticosamente formando inprecedenza. Al riguardo, prima di richiamare tale disciplina, giova sottolineareche la Corte costituzionale ha statuito in via generale che ‘‘il dovere di garantire aifigli la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitorideve essere assolto’’ (al pari del dovere di mantenere istruire ed educare i figlimedesimi) ‘‘tenendo conto, prima che delle posizioni dei terzi, del diritto che allaprole deriva dalla responsabilita genitoriale prevista dall’art. 30 Cost. e tesa afavorire il corretto sviluppo della personalita del minore’’ [C Cost. n. 394/2005,Gcost. 2005].

Il testo precedente dell’art. 155, laddove disciplinava la sorte dell’abitazione fami-liare al momento della separazione, non conteneva alcuna disposizione circa latrascrizione dei relativi provvedimenti. L’esigenza di approntare una idonea formadi pubblicita per tali provvedimenti fu invece avvertita in occasione della emana-zione della l. 6.3.1987 n. 74, con la quale veniva novellata la l. div. Ed invero, l’art.6, c. 6, di quest’ultima legge, quale risultava dopo la novella del 1987, disponevaespressamente che ‘‘l’assegnazione [dell’abitazione nella casa familiare], in quantotrascritta’’, fosse ‘‘opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599’’ Successi-vamente, la Corte costituzionale [C Cost. n. 454/1989, DPF 1989, 491] dichiaravacostituzionalmente illegittimo l’art. 155, c. 4, nella parte in cui non prevedeva latrascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare alconiuge affidatario della prole ai fini della sua opponibilita ai terzi.

Con specifico riferimento al caso in cui l’immobile adibito a casa familiare fossestato alienato ad un terzo, successivamente al provvedimento di assegnazione, di

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fronte al composito quadro normativo qui sopra richiamato, in giurisprudenza simanifestavano incertezze e contraddizioni, anche tra le sezioni della Corte di cassa-zione. Intervenivano, pertanto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, alfine di apprestare la piu ampia tutela all’interesse ‘‘del gruppo familiare residuo, especificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti,a conservare l’habitat domestico’’, poneva il seguente principio di diritto: ‘‘ai sensidell’art. 6, c. 6, l. n. 898/1970 e successive modifiche, il provvedimento di assegna-zione della casa familiare, in caso di divorzio o di separazione personale, avente perdefinizione data certa, e opponibile al terzo acquirente dell’immobile in data succes-siva, pur se il provvedimento ‘de quo non e stato trascritto, per il novennio decorrentedall’assegnazione, ed anche dopo il novennio ove il titolo sia stato in precedenzatrascritto’’ [C s.u. 26.7.2002 n. 11096; C 3.3.2006 n. 4719, DF 2007, 1097].

Cio posto, la disposizione che risulta dal quarto inciso del c. 1 dell’art. 155 quater,stabilendo che i provvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiaresono ‘‘trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643’’ non e affatto perspi-

cua. L’art. 2643, infatti, si limita ad elencare una serie di atti da ‘‘rendere pubblicicol mezzo della trascrizione’’, senza, pero, dire nulla circa l’opponibilita di tali attiai terzi, (a cio, come e noto, provvede il successivo art. 2644).

Di fronte a questa singolare formulazione, si e detto in modo persuasivo che,molto probabilmente, con la disposizione in esame si voleva dire che ‘‘il provve-dimento di assegnazione della casa familiare deve intendersi da trascrivere (ai sensidell’art. 115 quater, e non dell’art. 2643) ai fini dell’art. 2644 (e, nuovamente, nonai sensi dell’art. 2643): art. 2644 nel quale sono indicati (come si e appena detto)gli effetti legati alla trascrizione degli atti elencati dall’art. 2643 (...)’’ [Zaccaria

(17), 258]. Ovvero, detto, in altri termini, il legislatore, invece di far ricorso allaespressione sostanzialmente priva di senso sopra richiamata, si sarebbe dovutolimitare ad aggiungere alla elencazione degli atti di cui all’art. 2643, appunto, iprovvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare disposti ai sensidell’art. 154 quater.

Se, pero, le cose stanno davvero cosı, il risultato e che, dopo la novella del 2006, latutela del genitore assegnatario della casa familiare, sotto il profilo dell’opponibilitaai terzi del proprio diritto, risulta sensibilmente attenuata rispetto a quella accor-datagli in precedenza. Mentre, infatti, come si e detto supra, prima della novella ilprovvedimento di assegnazione della casa familiare era opponibile al terzo acqui-rente entro il novennio dalla data del provvedimento, anche se non trascritto,oggi, in mancanza di qualsiasi richiamo all’art. 1599, in difetto di trascrizione ilprovvedimento di assegnazione non puo ritenersi opponibile ai terzi neppure entroil novennio. Insomma, ed e questa l’opinione prevalente, l’assegnatario oggi po-trebbe far salvo il proprio diritto, anche limitatamente al novennio, solo proce-dendo tempestivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione [Ro-

ma (14), 165; Padalino (11), 162; Cubeddu (4), 196].

Nel tentativo di respingere questa conclusione, un A., sulla base del presupposto

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(non pacifico) che la novella del 2006 non avrebbe abrogato l’art. 6, c. 6, l. div., hasostenuto che mentre ‘‘l’opponibilita nei confronti del terzo acquirente del beneimmobile resta disciplinata dalla norma speciale dell’art. 1599 e, pertanto, ilprovvedimento di assegnazione non trascritto consente all’assegnatario il godi-mento del bene immobile nei soli limiti del novennio’’, la trascrizione ai sensidell’art. 2644, avendo natura dichiarativa, varrebbe a risolvere ‘‘il conflitto coni titolari di diritti incompatibili’’ [Paladini (12), 334].

Allo stesso fine da altri si e sottolineato che ‘‘a prescindere dal richiamo all’art.2643, contenuto nel c. 1 dell’art. 155 quater, la tutela piena ed effettiva del genitoreassegnatario e della prole con lui convivente, potra ottenersi solo a seguito dellatrascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata in senoal procedimento di separazione personale o di divorzio’’. In tal modo la tutelascaturente dall’art. 155 quater sotto il profilo dell’opponibilita ai terzi del provve-dimento di assegnazione della casa familiare verrebbe estesa alla fase prodromicadell’introduzione del giudizio, e cioe fin dal momento della proposizione delladomanda di assegnazione della casa medesima [Padalino (11), 163]. La possibilitadi trascrivere nei registri immobiliari la domanda di assegnazione della casa fa-miliare, proposta da un coniuge nell’ambito del procedimento di separazionegiudiziale, era stata riconosciuta da alcuni giudici di merito prima della novelladel 2006 sulla scorta dei principi desumibili dagli artt. 2652–2653 [T Milano26.4.1997, DF 1999, 669; T Venezia 20.7.1993, GC 1994, I, 262].

V. Il cambio di residenza o di domicilio del genitore

E stato correttamente rilevato che la norma di cui al c. 2 dell’articolo in commentova messa in relazione, ‘‘piu che con quella contenuta nel primo comma dello stessoarticolo, concernente il godimento della casa familiare, con quella (...) dettatadall’art. 155 ter, concernente non soltanto la revisione delle disposizioni relativeall’affidamento dei figli, ma anche delle disposizioni relative alla misura e allemodalita del contributo per il mantenimento degli stessi’’ [Zanetti Vitali (19),30]. Ed invero, ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui uno dei coniugi cambi laresidenza o il domicilio, l’altro coniuge puo chiedere, se il mutamento interferiscecon le modalita di affidamento, la ridefinizione di tutti gli accordi gia convenutitra i genitori e di tutti i provvedimenti gia adottati dal giudice.

Gia in passato, tuttavia, si riconosceva che il trasferimento di residenza del geni-tore, specie se affidatario dei figli, giustificasse una istanza di revisione dellecondizioni di separazione e di divorzio [Zanetti Vitali (19), 30; Id. (18), 383ss.]. Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, vigente la precedentedisciplina, possono essere tenuti utilmente presenti nell’interpretazione della nuo-va, purche, tuttavia, vengano coordinati con il c.d. ‘‘principio della bigenitoriali-ta’’, ovvero con il diritto del minore a ‘‘mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascuno’’ dei genitori. In questo ordine di idee, si e prospettatal’esistenza in capo ai genitori ‘‘dell’obbligo’’ ‘‘di consentire l’esercizio di tale dirittoanche nel senso di conservare, sul piano logistico e spaziale, la possibilita di una

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9 Delle persone e della famiglia Art. 155quater

adeguata frequentazione di ciascuno di essi con il figlio’’ [Roma (14), 167]. D’al-tronde, gia in passato la Corte di cassazione aveva ritenuto che il giudice, pro-nunciando la separazione dei coniugi, potesse disporre che l’affidamento del figliominore ad uno dei genitori fosse condizionato al mantenimento della residenza daparte del medesimo genitore in una determinata localita, ove cio risultasse ‘‘es-senziale per il minore’’ [C 25.5.1983 n. 3637, GI 1983, I, 1, 1358].

Con riferimento ai casi in cui il cambio della residenza o del domicilio di un genitorecomporti un corrispondente cambio della residenza o del domicilio della prole, e statarilevata una ‘‘disarmonia’’ tra il disposto del c. 2 dell’art. 155 quater, che attribuisce aciascun genitore individualmente il potere di effettuare tale cambio, ed il dispostodell’art. 155, c. 3, nuovo testo, laddove prevede che le decisioni di maggiore interesseper i figli (tra le quali rientrano quelle attinenti, appunto, alla residenza ed al domi-cilio) debbano essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo. Con laconseguenza che, quando uno dei genitori abbia cambiato la propria residenza o ilproprio domicilio, portando con se la prole, senza aver ottenuto il consenso dell’altrogenitore, quest’ultimo potrebbe ricorrere al giudice ai sensi dell’art. 709 bis c.p.c. ‘‘perchiedere, non la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ma, priori-tariamente, di pronunciarsi sulla legittimita del contestato cambiamento di residenza,o di domicilio, dei figli’’ [Padalino (11), 167].

Bibliografia: (1) Belvedere, Residenza e casa familiare: riflessioni critiche, RCDP 1988,243; (2) Breccia, Separazione personale dei coniugi, DI IV civ., XVIII, Torino 1998,351; (3) Ceccherini, Tutela del coniuge separato e assegnazione della casa familiare,RCDP 1986, 567; (4) Cubeddu, L’assegnazione della casa familiare, L’affidamentocondiviso, a cura di Patti Carleo, Milano 2006, 181; (5) De Filippis, Affidamentocondiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Seconda edizione, Padova 2007; (6)Dogliotti, La separazione giudiziale, Sez. II, Tr. Bonilini–Cattaneo, Il diritto di fami-glia, I, Famiglia e matrimonio, Torino 2007, 513; (7) Finocchiaro, Assegno versatodirettamente ai maggiorenni, GD 2006, 11, 40; (8) Fortino, Diritto di famiglia, I valori, iprincipi, le regole, Milano 2004; (9) Jannarelli, Incerta sorte per la casa familiare, FI1986, I, 1318; (10) Napolitano, L’affidamento dei minori nei giudizi di separazione e didivorzio, Torino 2006; (11) Padalino, L’affidamento condiviso di figli, Torino 2006; (12)Paladini, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, FD 2006, 329;(13) Quadri, Nuove prospettive in tema di assegnazione della casa familiare, CG 2006,1141; (14) Roma, Sub art. 155 quater, Disposizioni in materia di separazione dei genitorie affidamento condiviso dei figli, Commentario a cura di Mantovani, NLC 2008, 151;(15) Sesta, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) profili sostanziali, FD 2006,377; (16) Villani, La nuova disciplina dell’affidamento condiviso dei figli ai genitoriseparati (Seconda parte), SJ 2006, 667; (17) Zaccaria, La nuova disciplina in materiadi pubblicita del provvedimento di assegnazione della casa familiare, SJ 2006, 255; (18)Zanetti Vitali, La separazione personale dei coniugi, Artt. 150–158, Com. Schlesinger,Milano 2006; (19) Id., La separazione personale dei coniugi, Artt. 155–155 sexies, Artt.708–709 ter c.p.c., Artt. 3–4 l. 8.2.2006 n. 54, Com. Schlesinger, Milano 2006.

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