AGGIORNAMENTO AL 19 DICEMBRE 2016 L. 7-8-1990 n. 241
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AGGIORNAMENTO AL 30 AGOSTO 2017 L. 7-8-1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Epigrafe
Premessa
Capo I
PRINCIPI
Art. 1 Principi generali dell'attivit amministrativa
Art. 2 Conclusione del procedimento
Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dellamministrazione nella conclusione del
procedimento
Art. 3 Motivazione del provvedimento
Art. 3-bis Uso della telematica
Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4 Unit organizzativa responsabile del procedimento
Art. 5 Responsabile del procedimento
Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento
Art. 6-bis. Conflitto di interessi
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 8 Modalit e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9 Intervento nel procedimento
Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento
Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 Conferenza di servizi
Art. 14-bis Conferenza semplificata
Art. 14-ter Conferenza simultanea
Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi
Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
Art. 16 Attivit consultiva
Art. 17 Valutazioni tecniche
Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche
e gestori di beni o servizi pubblici
Art. 18 Autocertificazione
Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivit - Scia
Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
Art. 20 Silenzio assenso
Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
Capo IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E
RECESSO
Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
Art. 21-ter Esecutoriet
Art. 21-quater Efficacia ed esecutivit del provvedimento
Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento
Art. 21-sexies Recesso dai contratti
Art. 21-septies Nullit del provvedimento
Art. 21-octies Annullabilit del provvedimento
Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso
Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso
Art. 25 Modalit di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Art. 26 Obbligo di pubblicazione
Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Ambito di applicazione della legge
Art. 30 Atti di notoriet
Art. 31
L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).
(commento di giurisprudenza)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
PRINCIPI
(commento di giurisprudenza)
Art. 1 Principi generali dell'attivit amministrativa (2)
1. L'attivit amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed retta da criteri di
economicit, di efficacia, di imparzialit, di pubblicit e di trasparenza secondo le modalit
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonch dai principi dell'ordinamento comunitario. (3)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (4)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivit amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello
cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
legge. (5)
2. La pubblica amministrazione non pu aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
(2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma cos modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e,
successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e,
successivamente, cos modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n.
69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(commento di giurisprudenza)
Art. 2 Conclusione del procedimento (6) (12)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad unistanza, ovvero debba essere
iniziato dufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
ladozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilit,
inammissibilit, improcedibilit o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in
forma semplificata, la cui motivazione pu consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (11)
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni. (13)
3. Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e linnovazione e
per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori
a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
(13)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilit dei tempi sotto il profilo
dellorganizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessit del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei
Ministri per la pubblica amministrazione e linnovazione e per la semplificazione normativa
e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti limmigrazione. (13)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorit di garanzia
e di vigilanza disciplinano, in conformit ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dallinizio del procedimento
dufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per lacquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualit non attestati in documenti gi in possesso dellamministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (7)
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonch di responsabilit disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (8)
9-bis. L'organo di governo i