Aggiornamento 2013

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ENRICO REDENTI MARIO VELLANI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Aggiornamento a cura di Carlo Vellani

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Aggiornamento manuale

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ENRICO REDENTI MARIO VELLANI

DIRITTOPROCESSUALE

CIVILE

Aggiornamento a cura di Carlo Vellani

AGGIORNAMENTO ALLA CHIUSURADELLA XVI LEGISLATURA

Il 2012 ha visto chiudersi la XVI legislatura, che ha portatonumerosi interventi, senza dubbio di grande rilievo, nell’àmbito giusti-zia civile, anche in quest’ultimo periodo che va dalla pubblicazione delmanuale, nel 2011, fino appunto alla conclusione della legislatura.

Il presente aggiornamento integra il contenuto del manuale con iprincipali interventi che si sono succeduti fino alla chiusura della XVIlegislatura. Il metodo utilizzato è quello di riportare integralmentel’indice del volume, illustrando le novità introdotte subito dopo il titolodel paragrafo in cui è trattata la materia oggetto delle modifiche.

Modena, marzo 2013CARLO VELLANI

Parte Prima

NOZIONI E REGOLE GENERALI

CAPITOLO PRIMO - LA GIURISDIZIONE

SOMMARIO: 1. La giurisdizione come attività e come funzione dello Stato. — 2. Lagiurisdizione contenziosa e volontaria. — 3. La giurisdizione contenziosa: san-zioni penali e civili. — 4. Contenuto delle pronunce finali.

L’art. 18 del « decreto sviluppo bis » ossia il d.l. 18 ottobre 2012n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertitocon modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, pone forse l’ultimotassello su di un nuovo istituto: la composizione della crisi da sovrain-debitamento. La normativa sul sovraindebitamento ha avuto uno svi-luppo travagliato. Una prima legislazione in tal senso era stata intro-dotta dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materiadi composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina delprocesso civile). Gli artt. da 1 a 12 d.l. n. 212 del 2011 avevano infattiintrodotto una disciplina, concorsuale ed esaustiva, dedicata alle situa-zioni di sovraindebitamento delle persone fisiche o di enti collettiviesclusi dall’applicazione delle ordinarie procedure concorsuali. Il legi-slatore però, quando ha convertito in legge il d.l. n. 212 del 2011, conl. 17 febbraio 2012, n. 10, ne ha cancellato gli articoli che disciplina-vano il nuovo istituto. La disciplina del sovraindebitamento è statareintrodotta con la l. 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia diusura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovrain-debitamento), che oltre a prevedere una serie di disposizioni di con-trasto all’usura e all’estorsione, ha reintrodotto appunto uno strumentoper affrontare il sovraindebitamento da parte di soggetti imprenditoriin crisi, non assoggettabili a procedure concorsuali. La nuova leggepresentava però un àmbito applicativo più ristretto rispetto al d.l. n.212 del 2011, in quanto il concordato con i creditori poteva essereutilizzato solo dalle imprese e non anche dai consumatori. È quindi

intervenuto l’art. 18 d.l. n. 179 del 2012 al fine di modificare taleimpianto. Tra i destinatari sono ora espressamente compresi i consu-matori e la riscrittura dell’articolato della l. n. 3 del 2012 prevede oggitre procedimenti, ossia oltre al procedimento per l’omologazione degliaccordi di composizione della crisi, vi è uno specifico procedimentodestinato all’omologazione del « piano del consumatore » e viene ancheprevisto che in alternativa a tali due procedimenti il debitore possachiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, procedura che può portareanche all’esdebitazione. Sotto questo profilo va segnalato che più ingenerale muta la natura stessa degli accordi di composizione, che unavolta conseguita l’omologazione, diventano obbligatori per tutti i cre-ditori anteriori, come lo strumento concordatario della normativaconcorsuale

5. Il divieto della difesa privata. — 6. La giurisdizione sanzionatoria dello Stato.La giurisdizione ecclesiastica. — 7. La legge di riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato: l’àmbito della giurisdizione italiana e il riconosci-mento di sentenze straniere.

Il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari alcodice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione deiprocedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18giugno 2009, n. 69), all’art. 30, comma 1°, dispone che le controversieaventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri digiurisdizione volontaria di cui all’art. 67 della della l. 31 maggio 1995,n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione ed al comma 2°,che è competente la corte di appello del luogo di attuazione delprovvedimento. Questo coerentemente alle modifiche introdotte dal-l’art. 34, comma 38°, d.lgs. n. 150 del 2011 allo stesso art. 67 l. n. 218del 1995.

8. La giurisdizione comunitaria: in particolare la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nelregolamento (CE) n. 44/2001.

Da integrare con altri regolamenti europei di interesse processua-licivilistico:

— in primo luogo regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la

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competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni in materia civile e commerciale (rifusione). Il regolamento,comunemente definito « Bruxelles I bis », abroga e sostituisce ilregolamento (CE) n. 44/2001 e all’allegato III contiene una tavola diconcordanza per convertire i riferimenti al regolamento abrogato nellenorme del nuovo regolamento. Ai sensi dell’art. 81 è in vigore ilventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 aeccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10gennaio 2014. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno partecipato all’ado-zione del regolamento, che pertanto si applica anche a tali Paesi,mentre ne resta estranea la Danimarca. Il testo ufficiale utilizza iltermine « rifusione » del regolamento « Bruxelles I », da intenderecome una revisione che apporta anche modifiche sostanziali. Bastiaccennare al regime di circolazione dell’efficacia esecutiva delle deci-sioni. L’art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che « la decisioneemessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro èaltresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta unadichiarazione di esecutività ». Viene dunque soppresso l’exequatur pertutte le decisioni rese in materia civile e commerciale, andando oltreil regolamento n. 805/2004, non applicabile alle decisioni relative acrediti « contestati », salvi comunque motivi ostativi al riconoscimentoed alla esecuzione tuttora posti dall’art. 45 del regolamento n. 1215/2012 e che ricalcano quelli previsti dagli artt. 34 e 35 del regolamenton. 44/2001. Permane l’esclusione dell’arbitrato dall’àmbito di appli-cazione del nuovo regolamento, sancita dall’art. 1, par. 2, lett. d), manel considerando n. 12, si chiariscono i rapporti con tale istituto edall’art. 73, par. 2, è fatta esplicitamente salva la convenzione di NewYork del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dellesentenze arbitrali straniere;

— il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzatanel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione perso-nale. Si tratta di una normativa che vuole essere coerente con ilregolamento (CE) n. 2201 del 2003, relativo alla competenza, alriconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimonialee in materia di responsabilità genitoriale. Il nuovo regolamento è volto

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a delineare un quadro giuridico certo e prevedibile in materia di leggeapplicabile al divorzio e alla separazione personale, evitando situazioniin cui un coniuge domandi il divorzio prima dell’altro per assicurarsiche il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevolealla tutela dei suoi interessi. I coniugi (art. 5) possono designare dicomune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazionepersonale, purché si tratti di una delle seguenti leggi: la legge delloStato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusionedell’accordo; la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale deiconiugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusionedell’accordo; la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadi-nanza al momento della conclusione dell’accordo; la legge del foro. Inmancanza di scelta ad opera delle parti il divorzio e la separazionepersonale (art. 8) sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenzaabituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizio-nale, o, in mancanza, dello Stato dell’ultima residenza abituale deiconiugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un annoprima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiedeancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, inmancanza, la legge dello Sato di cui i due coniugi sono cittadini nelmomento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o, in mancanza, delloStato in cui è adita l’autorità giurisdizionale;

— il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge appli-cabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accetta-zione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e allacreazione di un certificato successorio europeo. Con tale atto si estendeil riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che, tut-tavia, rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali suc-cessioni e testamenti, anche se in tale settore non possono trascurarsi letradizioni nazionali. Il regolamento vuole evitare difficoltà ai cittadininell’esercizio dei loro diritti nell’àmbito di una successione con impli-cazioni transfrontaliere, consentendo loro di poter organizzare in anti-cipo la propria successione, garantendo i diritti di eredi e legatari, di altrepersone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità.

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Da integrare poi con la pubblicazione di:— un nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del

Consiglio, del 9 giugno 2011, che modifica gli elenchi delle proceduredi insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori di cui agliallegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346 del 2000 relativo alleprocedure di insolvenza e codifica gli allegati A, B e C di tale regola-mento;

— il regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione, del 22febbraio 2012, recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento(CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizio-nale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale;

— il regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4ottobre 2012, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un proce-dimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Importante il recepimento delle norme europee sui ritardi neipagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione com-merciale, su cui il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decretolegislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento delladirettiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamentonelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, dellalegge 11 novembre 2011, n. 180). La direttiva n. 2011/7/UE apportamodifiche sostanziali alla precedente direttiva n. 2000/35/CE, attuatacon il d.lgs. n. 231 del 2002. La nuova disciplina non si applica aicontratti già conclusi, ma soltanto a quelli stipulati dal 1° gennaio 2013.Il termine ordinario di pagamento è di trenta giorni e sono nulle leclausole relative al termine stesso, al saggio degli interessi moratori o alrisarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste ointrodotte nel contratto, quando risultano gravemente inique in dannodel creditore. Sono tali le clausole che escludono l’applicazione diinteressi di mora. Si applicano gli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. Ilgiudice dichiara la nullità della clausola, anche d’ufficio, avuto riguardoa tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassicommerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica ammi-nistrazione possono essere stabiliti termini di pagamento più lunghi di

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quelli ordinari, ma è nulla la clausola avente a oggetto la predetermi-nazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullitàè dichiarata d’ufficio dal giudice.

Al paragrafo 8 III, si accenna alla Corte di giustizia delle Comu-nità europee ed al suo regolamento di procedura. Oggi abbiamo laCorte di giustizia dell’Unione europea per la quale è stato pubblicatoun nuovo regolamento di procedura, adottato il 25 settembre 2012. Lemodifiche che si erano succedute sul vecchio testo non ne avevanomodificato la struttura, impostata soprattutto sui ricorsi diretti, oggi inbuona parte di competenza del Tribunale dell’Unione europea. Ilnuovo regolamento è stato reso più idoneo all’attuale carico di lavorodella Corte, per larga parte dedicato ai rinvii proposti in via pregiudi-ziale dai giudici degli Stati membri.

9. La differenziazione di metodi nell’amministrare giustizia. L’indipendenza deigiudici e le garanzie di giustizia. — 10. Il difetto di giurisdizione e la translatioiudicii. — 11. La Corte costituzionale.

CAPITOLO SECONDO - LE AZIONI

SOMMARIO: 12. L’azione privata civile come diritto soggettivo. — 13. L’azione privatacivile allo stato di pretesa. — 14. Vita e vicende delle azioni: successioni etrasferimenti. — 15. Le eccezioni. — 16. L’esercizio delle azioni e delleeccezioni. La deduzione in giudizio e il cosiddetto interesse ad agire ed eccepire.— 17. Effetti del giudizio sull’azione. Il giudicato e i suoi limiti. Le preclusionipro iudicato.

CAPITOLO TERZO - I SOGGETTI DEL PROCESSO

Sezione Prima: IL GIUDICE

SOMMARIO: 18. I « giudici » e i limiti generali delle loro attribuzioni. Nozione del difettoassoluto di giurisdizione e del difetto di giurisdizione-competenza. — 19. Organiordinari della giurisdizione civile. Loro uffici elementari e loro composizione.Astensione, ricusazione e responsabilità dei magistrati.

L’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) è statoinnovato modificando le circoscrizioni giudiziarie. La precedente arti-colazione di tali circoscrizioni era dovuta alla legge Rattazzi del 13novembre 1859, n. 3781, all’epoca della realizzazione dell’unità d’Italia.

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Oggi è stata data attuazione all’art. 1 della l. 14 settembre 2011, n. 148(di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 2011, n.138) contente la delega al Governo per la riorganizzazione degli ufficigiudiziari sia della magistratura togata che del giudice di pace. L’attua-zione è avvenuta tramite il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuovaorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico mini-stero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,n. 148) ed il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscri-zioni giudiziarie — Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1,comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148). I decreti legislativisono accompagnati da tabelle che evidenziano non solo le soppressionie la ridefinizione degli àmbiti territoriali, ma anche le ricadute sulsistema degli uffici di sorveglianza e sulle corti d’assise.

Il d.lgs. n. 155 del 2012 sopprime 31 tribunali e relative procure(Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera,Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto,Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo deiLombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Urbino, Vasto, Vigevano,Voghera) e tutte le 220 sedi distaccate di tribunale esistenti sul terri-torio, abrogando pertanto la tabella B del r.d. n. 12 del 1941, comemodificata dall’art. 16 d.lgs. n. 51 del 1998, recante l’elenco dellesezioni distaccate di tribunale, inoltre abroga gli artt. da 48-bis a48-sexies ord.giud. che disciplinavano tali sezioni distaccate. La sosti-tuzione della tabella A, allegata al r.d. n. 12 del 1941, stabilisce i nuoviàmbiti territoriali degli uffici oggi in essere. La ridistribuzione degliuffici sul territorio comporta una riassegnazione dei magistrati, deidirigenti e del personale amministrativo che presta servizio negli ufficisoppressi: artt. 5 e 6 d.lgs. n. 155 del 2012, mentre l’art. 7 riguarda ilpersonale di polizia giudiziaria e l’art. 8 attiene all’edilizia giudiziaria.All’art. 9 sono dettate disposizioni transitorie per la tenuta delleudienze e dei procedimenti. L’art. 11 prevede che l’acquisto di efficaciadelle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7, avvenga decorsidodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs., quindi il 13settembre 2013, con la previsione del diverso termine di tre anni per lecircoscrizioni di L’Aquila e Chieti.

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Il d.lgs. n. 156 del 2012 sopprime 667 uffici del giudice di pace,salvo che gli enti locali chiedano il mantenimento degli uffici concompetenza nei loro territori, facendosi però integralmente carico dellespese di funzionamento, incluso il fabbisogno del personale ammini-strativo che deve essere messo a disposizione degli enti medesimi.L’assetto è fissato dalla nuova tabella A, allegata alla l. n. 374 del 1991,come sostituita dall’art. 2, comma 1°, d.lgs. n. 156 del 2012. Le citatesoppressioni di fatto fanno coincidere l’ufficio del giudice di pace conla sede del tribunale e ne prevedono la stessa competenza territoriale.Come detto tale assetto è suscettibile di variazioni perché, ai sensidell’art. 3 d.lgs. n. 156 del 2012, gli enti locali hanno sessanta giornidalla pubblicazione delle tabelle per chiedere il mantenimento degliuffici dei giudici di pace di cui è proposta la soppressione ed entrododici mesi il Ministro della giustizia può conseguentemente modifi-care le tabelle.

È opportuno ricordare che esistono altri magistrati onorari, oltreal giudice di pace, come il giudice onorario di tribunale (GOT) e il viceprocuratore onorario (VPO). La magistratura onoraria tra origine daldisposto dell’art. 106, comma 2°, cost. Si tratta di magistrati onorari chesvolgono le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero,l’aggettivo onorario fa riferimento ad un esercizio della giurisdizioneper un lasso di tempo determinato, non retribuito in senso tecnico, madietro corresponsione di un’indennità per l’attività svolta.

La riforma delle circoscrizioni giudiziarie è stata preceduta dall’i-stituzione del c.d. « tribunale delle imprese », anche se in realtà lanorma istituisce le « sezioni specializzate in materia di impresa »: art. 2d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modi-ficazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27. Questo è stato realizzatomediante la novella del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, che aveva istituitole sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellet-tuale, oggi appunto innovate. Le nuove regole ampliano in misurasignificativa la sfera di competenza ed il numero delle precedentisezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale(istituite dal d.lgs. n. 168 del 2003 solo presso i tribunali e corti

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d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), prevedendone infatti l’isti-tuzione in tutti i tribunali e corti d’appello con sede nei capoluoghi diregione. Fa eccezione la Valle d’Aosta per il cui territorio regionalesono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corted’appello di Torino. Altra eccezione è l’istituzione di una sezionespecializzata anche presso il tribunale e la corte d’appello di Brescia.Dal punto di vista della competenza per materia, secondo il novellatoart. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, le nuove sezioni specializzate compren-dono ora buona parte delle controversie societarie, con l’eccezionedelle cause relative alle società di persone, come è esclusa la compe-tenza per l’azione collettiva risarcitoria, inizialmente prevista dal d.l.istitutivo, modificato sul punto dalla legge di conversione. La nuovadisciplina della competenza aggiunge alla materia della proprietà indu-striale e del diritto d’autore le controversie di cui all’art. 33, comma 2°,l. n. 287 del 1990, ossia le norme sulle intese restrittive della concor-renza, l’abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazioneed anche le controversie per la violazione della normativa antitrustdell’Unione europea. Le sezioni specializzate sono, come detto, com-petenti in materia di società di capitali, tra l’altro per le cause e iprocedimenti relativi a rapporti societari, azioni di responsabilità,impugnazione di deliberazioni, trasferimento delle partecipazioni, pattiparasociali. Sono infine competenti per i contratti pubblici di appaltodi lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parteuna società o suo consorzio o raggruppamento temporaneo, ove sus-sista la giurisdizione del giudice ordinario. La competenza delle sezionispecializzate si estende alle cause e ai procedimenti che presentanoragioni di connessione con quelli sopra indicati.

20. Ripartizione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali fra organi ed organi.Competenza ed incompetenza. — 21. Degli ausiliari di giustizia.

Sezione Seconda: IL PUBBLICO MINISTERO

SOMMARIO: 22. Il pubblico ministero nel processo civile: in particolare l’azione el’intervento nelle cause civili. — 23. Il pubblico ministero come parte ingiudizio.

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Sezione Terza: LE PARTI E I DIFENSORI

SOMMARIO: 24. L’essere parte e la capacità di esserlo. — 25. La capacità di agire e distare in giudizio. — 26. La pubblica amministrazione dello Stato davantiall’autorità giudiziaria ordinaria. Società, comitati e associazioni non riconosciutein giudizio. — 27. Sostituzione processuale. Mandatari ad negotia come rappre-sentanti in giudizio. — 28. Successione e subingresso di altri soggetti nellaposizione di parte e nello stare in giudizio. — 29. Il ministero dei difensori.

È stata riformata la professione forense con l. 31 dicembre 2012,n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Ilpunto di arrivo deve ancora essere raggiunto perché per la pienaattuazione della riforma saranno necessari 16 regolamenti di compe-tenza del Ministro della giustizia e 9 del Consiglio nazionale forense,inoltre è disposta la delega al governo per la disciplina dell’eserciziodella professione forense in forma societaria.

La riforma è stata preceduta dal d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a normadell’articolo 3, comma 5°, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148),che detta la disciplina delle professioni regolamentate. Le regole gene-rali per l’esercizio delle professioni fissate in tali norme, cui va aggiuntala l. n. 183 del 2011, che all’art. 10 prevede la costituzione di società perl’esercizio di attività professionali, non hanno certo incontrato il favoredella classe forense, che ha ottenuto un ordinamento specifico; lariforma della professione forense era peraltro da tempo in discussionein Parlamento.

La riforma, all’art 2, stabilisce che l’avvocato è un libero profes-sionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge la sua attività.Al comma 6° si consente comunque agli avvocati l’instaurazione dirapporti di lavoro subordinato o la stipulazione di contratti di presta-zione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consu-lenza e l’assistenza legale stragiudiziale. Il qualificante punto delleattività riservate in via esclusiva agli iscritti negli albi forensi vede ilcomma 5° porre fra le attività esclusive dell’avvocato la rappresentanzae difesa nelle procedure arbitrali rituali, la norma non fa invece alcunriferimento agli arbitrati irrituali. Sarà poi oggetto di interpretazionequella parte del comma 6° dove, fuori dai casi in cui ricorronocompetenze espressamente individuate relative a specifici settori del

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diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioniregolamentate, « l’attività professionale di consulenza legale e di assi-stenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, sesvolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenzadegli avvocati », che può fare pensare ad un’esclusività dell’attivitàconciliativa. L’art. 21 dispone che la permanenza dell’iscrizione all’albosia subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, conti-nuativo, abituale e prevalente, introducendo la contestualità dell’iscri-zione all’albo e alla Cassa forense, quando oggi sui 240.000 avvocatiiscritti agli albi circa 60.000 non sono iscritti alla cassa previdenziale.

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense èuna disposizione articolata, si compone di 67 articoli, che specificanoed in qualche caso limitano le regole generali della disciplina delleprofessioni regolamentate, come l’art. 5, che prevede la citata delega algoverno per la disciplina dell’esercizio della professione forense informa societaria. Si può segnalare che l’art. 9 riconosce agli avvocati lapossibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista, obiettivo chenon era stato possibile raggiungere in via regolamentare. Per i com-pensi l’art. 13 consente che l’incarico possa essere svolto a titologratuito, vieta invece il patto di quota lite e in sostanza reintroduce letariffe minime, perché se al momento dell’incarico il compenso non èstato determinato subentrano i parametri ministeriali. L’art. 22 prevedeche dopo tre anni dall’entrata in vigore della riforma il patrocinioinnanzi alle giurisdizioni superiori potrà essere svolto solo a seguito delsuperamento di un esame o della frequenza, con valutazione positiva,della scuola superiore dell’avvocatura. Cambiano il tirocinio e l’esamedi abilitazione. L’art. 50 stabilisce che il potere disciplinare compete ainuovi consigli distrettuali di disciplina forense, che la norma regola-menta.

Il d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia dicomposizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del pro-cesso civile) convertito in legge con l. 17 febbraio 2012, n. 10 con l’art.13 modifica l’art. 82, comma 1°, c.p.c. elevando a E 1.100 il valoremassimo delle liti in cui è possibile stare in giudizio di fronte al giudicedi pace senza necessità di assistenza tecnica.

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30. Doveri delle parti e dei difensori. — 31. Responsabilità per le spese e per idanni.

Il d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia dicomposizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del pro-cesso civile) convertito in legge con l. 17 febbraio 2012, n. 10, aggiungeall’art. 91 c.p.c. un ulteriore comma, il comma 4°, per cui « Nelle causepreviste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed ono-rari liquidati dal giudice non possono superare il valore della doman-da ».

CAPITOLO QUARTO - GLI ATTI PROCESSUALI

SOMMARIO: 32. Atti e fatti processuali. — 33. Elementi e requisiti degli atti di parte. —34. Forme e formalità degli atti di parte. — 35. Atti e provvedimenti del giudice.Elementi, requisiti e forme. — 36. Comunicazioni e notificazioni.

Si sono succedute numerose modifiche alla disciplina delle comu-nicazioni e notificazioni nel processo civile nella considerazione che sitratta di un settore dove l’informatizzazione può portare notevolirisparmi sia in termini di tempo che di risorse umane. Da uno studiodella Camera del 2012, richiesto ad alcuni componenti della Commis-sione giustizia, risulta che ogni anno vengano effettuate 20 milioni dinotifiche nel settore civile ed 8 milioni nel settore penale, coinvolgendo5.000 operatori dell’amministrazione

Un primo intervento è stato portato dalla l. 12 novembre 2011, n.183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato [Legge di stabilità 2012]) art. 25 (Impiego della posta elet-tronica certificata nel processo civile).

Il comma 1°, lett. a), modifica l’art. 125, comma 1°, c.p.c., nelsenso che il difensore deve indicare l’indirizzo di posta certificatacomunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax. Le lett. b) ec) abrogano rispettivamente l’art. 133, comma 3°, e l’art. 134, comma3°, c.p.c., relativi alla comunicazione delle ordinanze e delle sentenze,che avverrà così secondo la nuova disciplina generale. La lett. d)sostituisce i commi 2° e 3° dell’art. 136 c.p.c. e ne abroga il comma 4°.Tali modifiche sono volte anche qui a segnare il ruolo centrale delricorso alla posta certificata, le comunicazioni di cancelleria infatti, in

12 Diritto processuale civile

via ordinaria, si effettuano tramite consegna al destinatario o tramiteposta elettronica certificata, se non è possibile procedere con questimezzi, la comunicazione avviene tramite fax o notifica. Le lett. e), f) eg) intervengono rispettivamente sugli artt. 170, 176 e 183 c.p.c. effet-tuando alcune abrogazioni per far rientrare queste ipotesi di comuni-cazione nella disciplina generale. La lett. h) modifica l’art. 250 c.p.c.con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza,che il difensore può effettuare mediante posta elettronica certificata,oltre che tramite raccomandata e fax. La lett. i) modifica l’art. 366 c.p.c.sempre per incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata, inquesto caso nel processo davanti alla Corte di cassazione. La lett. l)modifica l’art. 518 c.p.c. in relazione alla trasmissione del processoverbale del pignoramento, attribuendo carattere prioritario all’uso dellaposta certificata.

L’art. 25, comma 2°, l. n. 183 del 2011 interviene sulle disposizioniper l’attuazione del codice di rito. Gli artt. 173-bis e 173-quinquies,disp. att. c.p.c. relativi alla procedura di espropriazione immobiliare,sono modificati anche qui per dare carattere prioritario all’uso dellaposta certificata.

L’art. 25, comma 3°, l. n. 183 del 2011 interviene quindi sulla l. n.53 del 1994, che disciplina la facoltà di notificazione per gli avvocati,modificandone gli artt. 1, 3, 4 e 5, che ora prevedono l’uso della postaelettronica certificata.

L’art. 25, comma 4°, l. n. 183 del 2011 introduce il comma 7°-bisall’art. 16 d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla l. n. 2 del 2009, L’art. 16,comma 7°, d.l. n. 185 del 2008 ha introdotto l’obbligo per i professio-nisti iscritti in albi di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprioindirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2009. Hapure previsto che gli ordini e i collegi debbano pubblicare, in un elencoriservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubblicheamministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzodi posta elettronica certificata. Il nuovo comma 7°-bis prevede chel’omessa pubblicazione dell’elenco o il rifiuto reiterato di comunicarealle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi di posta elettronicacertificata degli iscritti costituiscano motivo di scioglimento o commis-sariamento del consiglio del collegio o ordine.

13Aggiornamento

In estrema sintesi, con la modifica degli artt. 125 e 136, comma 3°,c.p.c., in linea di principio è possibile procedere a tutte le comunica-zioni all’avvocato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata,che egli ha l’obbligo di comunicare al proprio ordine di appartenenza.Questo è ovviamente legato alla digitalizzazione degli uffici, degliordini professionali e degli studi degli avvocati.

Frattanto il Ministro della giustizia ha emanato il d. 21 febbraio2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozionenel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informa-zione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, aisensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009,n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), cui ha fattoseguito il provvedimento del 18 luglio 2011 (Specifiche tecniche pre-viste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustiziain data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente leregole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processopenale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, inattuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 deldecreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22febbraio 2010, n. 24). Disciplina modificata poi con d. 15 ottobre 2012,n. 209 (Regolamento recante: « Regole tecniche per l’adozione nelprocesso civile e penale delle tecnologie dell’informazione e comuni-cazione — modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 »).Sulla materia vanno però a incidere sia il « decreto sviluppo bis » chela « legge di stabilità 2013 », qui di seguito illustrati, a seguito dei qualipare logico debba giungere un nuovo intervento sulla normativa rego-lamentare.

Le modifiche alla disciplina delle comunicazioni e notificazionisono proseguite con il « decreto sviluppo bis »: d.l. 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito conmodificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e con la l. 24 dicembre2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013).

La nuova norma di riferimento diventa l’art. 16 d.l. n. 179 del2012, che detta la disciplina e modifica gli artt. 136, 149-bis c.p.c. e

14 Diritto processuale civile

45 disp. att. c.p.c. L’art. 16 d.l. n. 179 del 2012 è stato poi modificatodall’art. 1, comma 19°, l. n. 228 del 2012, che ha inoltre introdotto gliartt. da 16-bis a 16-quinquies d.l. n. 179 del 2012. Il nuovo e novellatoart. 16 d.l. n. 179 del 2012 stabilisce che nei procedimenti civili tuttele comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o dellesegreterie degli uffici giudiziari sono effettuate esclusivamente per viatelematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di postaelettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando la partecostituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di postaelettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazionirelative al procedimento. Evidentemente occorre poter agevolmenteconoscere gli indirizzi Pec ed a questo scopo è stato modificato il d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale. Si tratta didisposizioni che acquistano efficacia in tempi diversi. Le comunica-zioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatarii difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e allecorti d’appello già abilitati dal Ministero della giustizia alle comuni-cazioni e notificazioni in via telematica, seguono la nuova disciplinadalla data di entrata in vigore del d.l. Per gli altri uffici giudiziariinvece la disposizione decorre dal sessantesimo giorno successivo alladata di entrata in vigore della legge di conversione. La decorrenza èdal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione per le comunicazioni e le notificazioni a desti-natari diversi dai difensori. La « legge di stabilità 2013 » l. n. 228 del2012, inserisce l’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 che, a decorrere dal 30giugno 2014, introduce l’obbligatorietà del deposito telematico degliatti processuali. Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di postaelettronica certificata del Ministero della giustizia. Nei processi ese-cutivi la disposizione si applica successivamente al deposito dell’attocon cui inizia l’esecuzione. Come detto nelle procedure concorsuali ladisposizione si applica esclusivamente al deposito degli atti e deidocumenti da parte degli organi delle procedure. Il deposito degli attie dei documenti può avvenire con modalità non telematiche quandoi sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti oppureil giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti e docu-menti. L’art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 riguarda gli elenchi pubblici

15Aggiornamento

per notificazioni e comunicazioni. L’art. 16-quater d.l. n. 179 del 2012modifica la l. n. 53 del 1994 sulla facoltà di notificazione per gliavvocati. L’art. 16-quinquies d.l. n. 179 del 2012 prevede la coperturafinanziaria per l’adeguamento dei sistemi informatici presso gli ufficigiudiziari e il potenziamento delle reti di trasmissione.

37. La notificazione per pubblici proclami. — 38. Coordinamento degli attiprocessuali nel tempo. Termini. — 39. Della nullità degli atti di parte: distinzionicirca la natura, gli effetti e le cause. — 40. Della nullità per inosservanza diforme. — 41. Della nullità degli atti e provvedimenti del giudice e degli ufficiminori.

Parte Seconda

IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE:IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

CAPITOLO PRIMO - I PRINCÌPI FONDAMENTALI

Sezione Prima: SULLA COSTITUZIONE SOGGETTIVA ED OGGETTIVA DEL PRO-CESSO

SOMMARIO: 42. I princìpi « della domanda » e « del contraddittorio ». L’azione diclasse.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l.24 marzo 2012, n. 27, all’art. 6, comma 1°, ha disposto la modificadell’art. 140-bis d.lgs. n. 206 del 2005 codice del consumo, novellandoquindi la disciplina dell’azione di classe.

43. Corollari sul « litisconsorzio necessario ». — 44. Il « litisconsorzio facoltati-vo ». — 45. Casi di riunione di più cause fra le stesse parti. — 46. Unificazionedel processo relativo a più cause connesse. — 47. Intervento litisconsortile,intervento principale e intervento ad adiuvandum in un processo pendente.« Chiamata in causa ». L’estromissione.

Sezione Seconda: SULLE FUNZIONI DELLE PARTI E DEL GIUDICE

SOMMARIO: 48. Funzioni di impulso formale. — 49. Funzioni formative (costruttive)della decisione: scienza ed ignoranza ufficiale del giudice. — 50. Principiodispositivo e principio inquisitorio. — 51. Diritto ed equità nella decisione. —

16 Diritto processuale civile

52. Sulla formazione della convinzione del giudice nel merito. L’onere dellaprova.

Sezione Terza: SULLA FORMAZIONE DELLA PROVA

SOMMARIO: 53. Prova, mezzi di prova, loro eventuale gradazione. Prova diretta eindiretta (le presunzioni), diretta e contraria, semplice e legale. — 54. Le proveatipiche. — 55. La confessione delle parti. — 56. La prova documentale. — 57.La prova testimoniale. — 58. Giuramento delle parti.

CAPITOLO SECONDO - LE REGOLE DI COMPETENZA

SOMMARIO: 59. La competenza si determina dalla domanda. — 60. Competenza permateria e valore. — 61. Calcolo del valore agli effetti della competenza. — 62.Competenza per territorio.

È stata approvata la riforma del condominio, con l. 11 dicembre2012, n. 220 (Modifica alla disciplina del condominio negli edifici), invigore dal 18 giugno 2013. L’art. 31 interviene sul foro per le cause tracondomini, modificando l’art. 23, comma 1°, c.p.c., dove dopo leparole: « per le cause tra condomini » sono inserite le seguenti: « ,ovvero tra condomini e condominio, »

63. Regole particolari di competenza per la riunione di cause nello stessoprocesso. — 64. Questioni ed eccezioni di incompetenza e di litispendenza dicause connesse. — 65. Disposizioni per impedire la moltiplicazione dei processiper una stessa causa. Litispendenza e continenza di cause.

CAPITOLO TERZO - DESCRIZIONE DEL PROCESSO IN TRIBU-NALE

Sezione Prima: INTRODUZIONE E TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA

SOMMARIO: 66. Prolegomeni. La citazione. — 67. Notificazione della citazione. — 68.Effetti processuali immediati e cosiddetti effetti sostanziali dell’atto di citazione.La trascrizione della citazione. — 69. Nullità di forma, vizi e difetti di contenutodella citazione e loro conseguenze. — 70. La costituzione delle parti. Iscrizionea ruolo della causa. Fascicoli. — 71. La comparsa di risposta. — 72. Ladesignazione del giudice istruttore. — 73. Poteri del giudice istruttore. Ordi-nanze istruttorie. — 74. Lo svolgimento dell’istruttoria. L’ordinanza per ilpagamento di somme non contestate; l’ordinanza di ingiunzione; l’ordinanzasuccessiva alla chiusura dell’istruzione. — 75. Il tentativo di conciliazione. Larichiesta di decisione secondo equità. — 76. Varie possibilità di sviluppo delprocesso in istruttoria. Rimessione all’organo decidente.

17Aggiornamento

L’art. 1-ter dell’Allegato alla l. 14 settembre 2011, n. 148 di con-versione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 ha sostituito l’art. 81-bis disp. att.c.p.c., che era stato inserito dalla l. n. 69 del 2009, e nell’attuale formu-lazione è oggi composto da due commi dal contenuto decisamente im-pegnativo. Se la disposizione assumerà un ruolo effettivo potrebbe rap-presentare l’applicazione italiana del judicial case management. Il comma1° prevede che il calendario del processo debba comprendere sia le in-combenze istruttorie che il presumibile momento in cui la causa saràmessa in decisione. Questo deve avvenire nel rispetto del principio diragionevole durata del processo, principio di non agevole applicazionese si intendono recepire le indicazioni provenienti dalla Corte europeadei diritti dell’uomo. Il comma 2° prevede che il mancato rispetto dellescadenze fissate nel calendario sia fonte di responsabilità disciplinare peri difensori, per il consulente tecnico ed anche per il giudice, per il qualepuò « essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e dellanomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi ».

Sezione Seconda: L’ISTRUZIONE PROBATORIA

SOMMARIO: 77. Premesse. La consulenza tecnica. — 78. L’esperimento di mezzi diprova propriamente detti. Regole generali. — 79. Esibizioni per ordine delgiudice. Ispezioni, riproduzioni ed esperimenti. — 80. Accertamento e controllodell’efficacia probatoria dei documenti (prove scritte). — 81. La querela di falso.— 82. Confessione giudiziale e interrogatorio formale. — 83. Giuramento delleparti. — 84. Prova per testimoni. — 85. Del rendimento dei conti.

Sezione Terza: DECISIONI DEL COLLEGIO. CORREZIONE E INTEGRAZIONE DI

SENTENZE E ORDINANZE

SOMMARIO: 86. Le comparse conclusionali e le memorie di replica. — 87. L’eventualeudienza di discussione. La decisione del collegio. — 88. Deliberazione e prov-vedimenti del collegio: ordinanze e sentenze definitive o non definitive. — 89.Eventuale riapertura del processo in primo grado ed altre eventuali ripercussionidelle impugnazioni delle sentenze sul corso del processo. — 90. Dell’efficaciafinale o provvisoria delle sentenze. Iscrizione di ipoteca giudiziale. Trascrizione.Pubblicazione della sentenza sui giornali. — 91. La correzione delle sentenze edelle ordinanze e l’integrazione dei provvedimenti istruttori.

Sezione Quarta: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE

MONOCRATICA

SOMMARIO: 92. Norme applicabili. I poteri istruttori del giudice monocratico. La

18 Diritto processuale civile

decisione della causa. — 93. Rapporti tra collegio e giudice monocratico.Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica deltribunale.

Sezione Quinta: CONTUMACIA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE. ESTINZIONE DEL

PROCESSO

SOMMARIO: 94. Il fatto della contumacia e la sua dichiarazione. — 95. Conseguenzedella contumacia in ordine alle funzioni processuali e alla decisione. — 96. Lacosiddetta « purgazione » della contumacia e la rimessione in termini. — 97.Sospensione necessaria e sospensione per accordo delle parti. — 98. Effetti dellasospensione. Ripresa e prosecuzione del processo. — 99. Interruzione delprocesso. — 100. Estinzione del processo: cause di estinzione. La dichiarazionedi estinzione. — 101. Effetti dell’estinzione.

CAPITOLO QUARTO - IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICEDI PACE

SOMMARIO: 102. Generalità. Rappresentanza in giudizio. Introduzione della causa. —103. Trattazione e decisione. — 104. La conciliazione in sede « non contenzio-sa ».

Parte Terza

IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO PRIMO - DELLE IMPUGNAZIONI DELLE SENTENZEIN GENERALE

SOMMARIO: 105. Quadro e premesse di carattere generale. — 106. Mezzi ordinari estraordinari. « Passaggio in giudicato » formale. — 107. La legittimazione adimpugnare. — 108. Termini per impugnare.

Le numerose riforme non hanno affrontato i problemi di coordi-namento legati alla riduzione a sei mesi dell’originario termine annualedell’art. 327, operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. Altre norme delcodice di rito seguitano a riferirsi al termine annuale: artt. 288, comma3°, 330, comma 3°, 391-bis, comma 1°, in particolare risulta pratica-mente inoperante il disposto dell’art. 328, comma 3°.

109. Acquiescenza. — 110. Il principio del contraddittorio e la legittimazionepassiva nelle fasi di impugnazione. Modo e luogo di notificazione delle impu-

19Aggiornamento

gnative. — 111. Discipline relative all’unità del processo nelle fasi di impugna-zione. — 112. Gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza.

CAPITOLO SECONDO - DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

SOMMARIO: 113. Il controllo dei limiti di giurisdizione. — 114. Questioni di giurisdi-zione davanti ai giudici di merito. — 115. Le questioni di giurisdizione incassazione. — 116. La questione di giurisdizione sollevata per intervento dellapubblica amministrazione. — 117. Il giudicato sulla giurisdizione. — 118. Larisoluzione dei conflitti di giurisdizione e di attribuzione.

CAPITOLO TERZO - DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

SOMMARIO: 119. Premesse di principio. Impugnabilità delle sentenze di primo grado suquestioni di competenza. — 120. L’istanza per regolamento e l’appello controsentenze di primo grado. — 121. Efficacia vincolante delle decisioni esplicite edelle soluzioni implicite in tema di competenza.

CAPITOLO QUARTO - DELL’APPELLO

SOMMARIO: 122. Il principio del doppio grado. Sentenze appellabili.

Una rilevante riforma all’istituto dell’appello è stata portata dalc.d. « decreto sviluppo », ossia dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misureurgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla l.7 agosto 2012, n. 134. Il d.l. n. 83 del 2012 contiene un titolo III,relativo alle misure urgenti per lo sviluppo economico, dove è collocatoil capo VII, rubricato « Ulteriori misure per la giustizia civile », checontiene gli artt. 54-56. Attraverso tali norme è stato introdotto un veroe proprio « filtro » per i giudizi d’appello. L’art. 54 riguarda infattil’ammissibilità dell’appello (oltre a riformulare il motivo di ricorso percassazione indicato al n. 5 dell’art. 360, comma 1°, c.p.c.).

Tali norme modificano l’art. 342 c.p.c., cambiando quindi irequisiti di forma e contenuto dell’atto di appello e introducono gli artt.348-bis e 348-ter c.p.c. Nel comma 1°, secondo periodo, dell’art.348-bis c.p.c., è previsto che oggi « l’impugnazione è dichiarata inam-missibile dal giudice competente quando non ha una ragionevoleprobabilità di essere accolta ». Quindi non tutti gli appelli sarannooggetto di trattazione. Qualora venga pronunciata tale declaratoria diinammissibilità, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., la sentenza di primo

20 Diritto processuale civile

grado diventa direttamente impugnabile con il ricorso per cassazione.Le stesse regole vengono poi duplicate anche per il processo del lavoro.Inoltre si dispone la modifica dell’art. 345, comma 3°, c.p.c. per cuioggi: « Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essereprodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averpotuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa adessa non imputabile ... », con conseguente ulteriore riduzione dell’am-missibilità di nuove prove in appello. Questo punto non riguarda ilprocesso del lavoro, dove rimane invariato l’art. 437, mentre l’inaspri-mento è previsto per il procedimento sommario di cognizione, con lamodifica dell’art. 702-quater c.p.c., dove sono ammessi nuovi mezzi diprova e nuovi documenti solo quando il collegio li ritenga « indispen-sabili » e non « rilevanti » come nella formulazione precedente.

123. L’atto di appello e il processo fino alla prima udienza. L’appello in viaincidentale-contraria. — 124. Lo ius novorum in appello. Limiti. — 125. Pluralitàdi appelli e pluralità di parti in appello. Interventi di terzi. — 126. Ammissibilitàe procedibilità. Prima udienza. — 127. Trattazione ulteriore ed eventualeistruzione del processo in appello. Funzioni delle parti e del giudice. La fasedecisoria. — 128. Conseguenze della proposizione e della pendenza dell’appelloe dei provvedimenti del giudice d’appello in sede decisoria. — 129. Sospensionee interruzione del processo in appello. Querela incidentale di falso. Estinzione.— 130. Disposizioni particolari in materia di esecutorietà e di esecuzioneprovvisoria delle sentenze.

La l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di stabilità 2012]),con l’art. 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazionedel contenzioso civile pendente in grado di appello) interviene suigiudizi d’appello. Il comma 1°, lett. a) aggiunge un nuovo commaall’art. 283 c.p.c., in cui si stabilisce che, se l’istanza di inibitoria èinammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanzanon impugnabile può condannare la parte che l’ha proposta a una penapecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro,ordinanza revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Semprein relazione all’inibitoria la lett. c) interviene sul relativo procedimentodi cui all’art. 351 c.p.c., disponendo che l’ordinanza resa dal giudicenon sia impugnabile. La lett. e) interviene poi sull’art. 431 c.p.c., conriferimento quindi alla disciplina dell’esecutorietà della sentenza diprimo grado nel processo del lavoro, replicando l’intervento effettuato

21Aggiornamento

dalla lett. a) sull’art. 283 c.p.c. La lett. b) modifica invece l’art. 350c.p.c. prevedendo che il presidente del collegio possa delegare uno deicomponenti per l’assunzione dei mezzi istruttori. Tornando alla lett. c),aggiunge anche un ulteriore comma all’art. 351 c.p.c. con il qualestabilisce che il giudice dell’appello, se all’udienza ritiene la causamatura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’art. 281-sexiesc.p.c. Se invece per la decisione sull’istanza di sospensione è già statafissata l’udienza, il giudice fissa un’apposita udienza nel rispetto deitermini a comparire. La lett. d) modifica poi l’art. 352 c.p.c. estendendoespressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa vengadecisa anche secondo il modello semplificato dell’art. 281-sexies c.p.c.

CAPITOLO QUINTO - DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE E DI RIN-VIO

SOMMARIO: 131. Premesse sul controllo di legalità. Sentenze impugnabili e motivi dicassazione.

Il c.d. « decreto sviluppo », ossia dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazionidalla l. 7 agosto 2012, n. 134 all’art. 54 riformula il motivo di ricorso percassazione indicato al n. 5 dell’art. 360, comma 1°, c.p.c., che oggirecita: « 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti. ».

132. Il ricorso per cassazione. — 133. Controricorsi e ricorsi in via incidentale.— 134. Inammissibilità del ricorso. Decisione a sezioni unite e a sezioni semplici.La sezione filtro. La rinuncia al ricorso. — 135. Discussione e decisione deiricorsi. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze dellacassazione. — 136. Conseguenze della proposizione dell’impugnativa e delledecisioni della corte di cassazione. — 137. Sui possibili sviluppi ulteriori delprocesso dopo una cassazione con rinvio. — 138. Procedimento e decisione insede di rinvio. — 139. Estinzione del processo dopo la fase di cassazione.

CAPITOLO SESTO - DELLA REVOCAZIONE

SOMMARIO: 140. Motivi e impugnazione specifica per revocazione in via ordinaria estraordinaria. Sentenze impugnabili. Termini. — 141. Il procedimento e ladecisione.

22 Diritto processuale civile

CAPITOLO SETTIMO - DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO

SOMMARIO: 142. L’opposizione generica e l’opposizione revocatoria (specifica) perfrode. Sentenze impugnabili. Termini. — 143. Il procedimento e la decisione.

Parte Quarta

I PROCEDIMENTI SPECIALI DI COGNIZIONEE I CAUTELARI

CAPITOLO PRIMO - IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNI-ZIONE

SOMMARIO: 144. Profilo generale. — 145. La fase introduttiva della causa. — 146. Ilprocedimento e la decisione. — 147. Le impugnazioni.

Il c.d. « decreto sviluppo », ossia dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazionidalla l. 7 agosto 2012, n. 134 allineandosi alla modifica disposta perl’art. 345, comma 3°, c.p.c., ha modificato anche l’art. 702-quater c.p.c.riducendo l’ammissibilità di nuove prove in appello: « ... Sono ammessinuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritieneindispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di nonaver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causaad essa non imputabile. ... ».

CAPITOLO SECONDO - LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LA-VORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTEN-ZA OBBLIGATORIE. ALTRE TUTELE INMATERIA DI LAVORO. IL PROCEDIMEN-TO LOCATIZIO

SOMMARIO: 148. Il processo del lavoro: caratteristiche generali; i rapporti soggetti al ritodel lavoro. — 149. La conciliazione stragiudiziale e l’arbitrato. — 150. Ilprocedimento di primo grado.

La l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di stabilità 2012]),

23Aggiornamento

con l’art. 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazionedel contenzioso civile pendente in grado di appello) in analogia conquanto disposto per l’art. 283 c.p.c. (supra paragrafo 130), aggiunge unnuovo comma all’art. 431 c.p.c., in cui si stabilisce che, se l’istanza diinibitoria è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice conordinanza non impugnabile può condannare la parte che l’ha propostaa una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000euro, ordinanza revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

151. Le impugnazioni. Cenni sul rito del lavoro in materia di contratti agrari.

Una rilevante riforma all’istituto dell’appello, duplicata anche perl’appello nel rito del lavoro, è stata portata dal c.d. « decreto sviluppo »,ossia dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita delPaese), convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. Il d.l.n. 83 del 2012, introducendo anche per tale rito un vero e proprio « fil-tro » per i giudizi d’appello per cui non tutti gli appelli saranno oggettodi trattazione. Il nuovo art. 434, comma 1°, dispone che: « Il ricorso devecontenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve es-sere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena diinammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che siintende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostru-zione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione dellecircostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanzaai fini della decisione impugnata ». È stato introdotto l’art. 436-bis percui « All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter ». È stato anche modificato il comma 1° dell’art. 447-bis.

Per le controversie in materia di contatti agrari bisogna fare oggi ri-ferimento all’art. 11 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni comple-mentari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplifica-zionedeiprocedimenticivilidicognizione,ai sensidell’articolo54della legge18 giugno 2009, n. 69). Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha infatti abrogato gli artt.46 e 47 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e l’art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n.29. La nuova disposizione prevede che le controversie in materia di contrattiagrari, o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, sianoregolate dal rito del lavoro e siano di competenza delle sezioni specializzateagrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320. La domanda deve essere preven-

24 Diritto processuale civile

tivamente comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di rice-vimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura compe-tente per territorio. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni, convoca leparti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esseindicati per esperire il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce,viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentantidelle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato. Se la con-ciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale ven-gonoprecisate leposizionidelleparti. Il tentativodiconciliazionedeveesseredefinito entro sessanta giorni, decorsi i quali ciascuna delle parti può libe-ramente adire l’autorità giudiziaria.

152. Le controversie in materia di pubblico impiego. — 153. Le controversie inmateria di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Con l’art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per lastabilizzazione finanziaria), convertito in legge con modificazioni dallal. 15 luglio 2011, n. 111, è stato introdotto l’art. 445-bis (Accertamentotecnico preventivo obbligatorio), a norma del quale nelle controversiein materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap edisabilità, nonché di pensione d’inabilità e di assegno d’invalidità, deveessere preventivamente espletato un accertamento tecnico preventivoquale condizione di procedibilità della domanda. Effettivamente non sipuò negare che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità ruolocentrale sia svolto dall’accertamento medico-legale effettuato tramitectu. Di qui la scelta legislativa di precostituire la prova del requisitosanitario al di fuori e prima del giudizio. Si tratta di uno strumento chemira a perseguire le stesse finalità deflattive dell’istituto della « consu-lenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite » dell’art.696-bis c.p.c. le cui disposizioni, ove compatibili, sono applicabili.Infatti al termine delle operazioni di consulenza il giudice fissa alle partiun termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il qualedevono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del ctu e senessuna dissente il giudice, con decreto pronunciato fuori udienza« omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanzeprobatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficioprovvedendo sulle spese ». Se una o entrambe le parti invece contesta-no le conclusioni del ctu, entro il termine perentorio di trenta giorni

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dalla formulazione della dichiarazione di dissenso devono depositare« il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammis-sibilità, i motivi della contestazione ». Sull’art. 445-bis è poi intervenutala l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di stabilità 2012]),che con l’art. 27 ha aggiunto alla nuova norma un ultimo comma,secondo cui la sentenza pronunciata all’esito del giudizio conseguentealla manifestazione di dissenso è inappellabile.

Lo stesso art. 38 d.l. n. 98 del 2011, ha anche modificato l’art. 152disp. att. c.p.c., sull’esenzione dal pagamento di spese, competenze eonorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, prevedendo che debbaessere dichiarato il valore della prestazione dedotta in giudizio.

L’art. 4, comma 42°, l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Leggedi stabilità 2012]) ha invece introdotto l’artt. 152-bis disp. att. c.p.c.(Liquidazione di spese processuali), poi modificato dall’art. 1, comma31°, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013).

154. Disposizioni processuali in materia di licenziamenti individuali, di tutela deidiritti dei lavoratori (Statuto dei lavoratori), e di parità tra uomo e donna inmateria di lavoro.

La l. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma delmercato del lavoro in una prospettiva di crescita) incide sulla tutela deirapporti di lavoro. L’art. 1, commi da 11° a 13°, modifica parzialmentela procedura di impugnazione del licenziamento individuale nei con-tratti di lavoro a termine di cui all’art. 32 l. n. 183 del 2010. L’art. 1,commi da 40° a 42°, sui licenziamenti individuali, novella l’art. 7 l. n.604 del 1966, in materia di conciliazione obbligatoria e va a incideresull’articolo 18 l. n. 300 del 1970, per cui la tutela del reintegro,unitamente al risarcimento danni, è ora prevista solo per il licenzia-mento discriminatorio e per il licenziamento illegittimo solo per illicenziamento discriminatorio e per il licenziamento illegittimo perchénon ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o è mani-festamente infondato il licenziamento economico. Tale ultima ipotesi,ossia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve essere

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preceduto da un tentativo obbligatorio di conciliazione. È fatta salva lascelta del lavoratore di chiedere, alternativamente al reintegro, un’in-dennità sostitutiva. In tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo èprevista un’indennità risarcitoria onnicomprensiva. L’art. 1, commi da43° a 46°, è invece relativo ai licenziamenti collettivi, per i qualidilaziona la comunicazione dell’elenco dei licenziati alla commissioneregionale del lavoro e prevede che in caso di licenziamento illegittimosi applichi il novellato art. 18 l. n. 300 del 1970.

Di particolare interesse i commi da 47° a 69° dello stesso art. 1. Visi disciplina un rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti, cheviene quindi introdotto a poca distanza dal d.lgs. n. 150 del 2011, cheha invece disposto la riduzione e semplificazione dei procedimenti civilidi cognizione (su cui vedi infra ad integrazione del paragrafo 248).L’intento è senz’altro quello di accelerare la risoluzione delle contro-versie sui licenziamenti. Anche il processo del lavoro è in crisi ed illegislatore, rispetto a tale processo, già speciale, crea un ulteriore ritointeso come una corsia preferenziale per i licenziamenti. Il nuovo ritoè articolato in una fase a cognizione sommaria, cui può seguire, aseguito di opposizione, un giudizio a cognizione piena ed in un secondogrado introdotto da un reclamo. La sentenza pronunciata in sede direclamo sarà poi impugnabile in Cassazione nei modi ordinari.

Va segnalato che l’art. 46-bis del coevo d.l. 22 giugno 2012, n. 83,introdotto in sede di conversione dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, reca giàmodifiche alla l. n. 92 del 2012.

In materia di parità tra uomo e donna in materia di lavoro al d.lgs.11 aprile 2006, n. 198 sono state apportate modifiche dall’art. 34,comma 36°, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complemen-tari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplifica-zione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54della legge 18 giugno 2009, n. 69).

155. Il procedimento locatizio e le disposizioni processuali contenute nelle leggi27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431.

CAPITOLO TERZO - IL PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE

SOMMARIO: 156. Quadro generale del procedimento d’ingiunzione. — 157. Il ricorso ei provvedimenti del giudice.

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In materia di procedimento ingiuntivo speciale per i crediti pro-fessionali alla l. 13 giugno 1942, n. 794 sono state apportate modifichedall’art. 34, comma 16°, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizionicomplementari al codice di procedura civile in materia di riduzione esemplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’arti-colo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). L’avvocato, se non intendeseguire il procedimento d’ingiunzione, procede ai sensi dell’art. 14 d.lgs.n. 150 del 2011, quindi seguendo il rito sommario di cognizione.

158. Efficacia del decreto in difetto di tempestiva opposizione. — 159. Oppo-sizioni al decreto. Procedimenti e provvedimenti che possono seguirne.

L’ultimo inciso dell’art. 645, comma 2°, c.p.c. « ; ma i termini dicomparizione sono ridotti a metà » è stato soppresso dalla l. 29dicembre 2011, n. 218.

Come evidenziato al par. 157, gli articoli della l. 13 giugno 1942,n. 794 ricordati nel testo, sono stati abrogati dall’art. 34, comma 16°,lett. b), d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 che ha ricondotto i procedi-menti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocatoal rito sommario di cognizione. Vedi infra par. 248.

CAPITOLO QUARTO - IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DISFRATTO

SOMMARIO: 160. Inquadramento e caratteri del procedimento per convalida di sfratto.— 161. L’intimazione e la sua eventuale convalida iussu iudicis. — 162. L’op-posizione alla convalida.

CAPITOLO QUINTO - I PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERA-LE. SEQUESTRO GIUDIZIARIO E CONSER-VATIVO

SOMMARIO: 163. Prolegomeni sui procedimenti cautelari. — 164. Il procedimentocautelare uniforme. — 165. I due tipi di sequestro. — 166. La concessione deisequestri: provvedimento autorizzativo. — 167. L’esecuzione dei sequestri. —168. Il controllo sul provvedimento che autorizza il sequestro. — 169. Fine delsequestro (dissequestro).

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CAPITOLO SESTO - ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI CAUTELA-RI E POSSESSORI

SOMMARIO: 170. Procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto. — 171.Procedimenti di istruzione preventiva. — 172. Procedimenti e provvedimentid’urgenza. — 173. Procedimenti possessori.

Parte Quinta

PROCEDIMENTI ORDINARI DI ESECUZIONEPROCESSUALE FORZATA

CAPITOLO PRIMO - AZIONI E PROCEDIMENTI ESECUTIVI

SOMMARIO: 174. Le azioni esecutive in senso sostanziale. — 175. I procedimenti e iltitolo esecutivo in senso processuale.

CAPITOLO SECONDO - IL TITOLO ESECUTIVO NELL’AZIONE ENEL PROCEDIMENTO

SOMMARIO: 176. Elementi costruttivi dell’azione esecutiva. — 177. Varie figure di titoliesecutivi in senso sostanziale.

In materia di titoli esecutivi di formazione amministrativa va oraconsiderato l’art. 32 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizionicomplementari al codice di procedura civile in materia di riduzione esemplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’ar-ticolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sull’opposizione aprocedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali delloStato e degli altri enti pubblici, da trattare secondo il rito ordinario dicognizione.

178. Efficacia del titolo esecutivo in senso sostanziale pro o contro i successorie aventi causa. — 179. Formazione del titolo esecutivo documentale (in sensoprocessuale). — 180. Formalità preliminari all’esecuzione: la notificazione deltitolo esecutivo. — 181. Il precetto e la sua notificazione.

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CAPITOLO TERZO - I PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONEFORZATA. CARATTERI E REGOLE GENERA-LI

SOMMARIO: 182. « Modi e forme » in generale. — 183. Il pignoramento e la formazionedella massa attiva. — 184. Altre regole varie sul pignoramento in generale.Cessazione del pignoramento. — 185. Formazione della massa passiva. Inter-vento dei creditori. Partecipazione degli intervenuti agli atti. Vicarietà nellafunzione di creditore procedente. — 186. Vendita o assegnazione dei benipignorati. Eventuali nullità. — 187. La distribuzione del ricavato. — 188. Spesedel procedimento. — 189. La realizzazione del pegno.

CAPITOLO QUARTO - IN PARTICOLARE: DELL’ESPROPRIAZIONEMOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

SOMMARIO: 190. Forme ed effetti del pignoramento. Competenza. — 191. Forme edeffetti dell’intervento dei creditori. — 192. Forme dell’assegnazione e dellavendita. — 193. Forme della distribuzione del ricavato (riparto).

CAPITOLO QUINTO - IN PARTICOLARE: DELL’ESPROPRIAZIONEMOBILIARE PRESSO TERZI

SOMMARIO: 194. Forme del pignoramento. Competenza. — 195. Intervento di altricreditori. L’eventuale giudizio incidentale circa la dichiarazione (o non dichia-razione) del terzo.

La l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013),modifica le disposizioni sul pignoramento presso terzi con l’art. 1,comma 20°, novella gli artt. 543 e 547 c.p.c. e sostituisce gli artt. 548 e549 c.p.c. Le modifiche agli artt. 543 e 547 c.p.c. sono volte apermettere al terzo di rendere la propria dichiarazione a mezzo di postaelettronica certificata (Pec), mentre è molto più incisiva la riformula-zione degli artt. 548 e 549 c.p.c. Ribaltando l’attuale impostazione lamancata dichiarazione del terzo comporta la non contestazione delcredito pignorato e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553c.p.c. Il terzo può impugnare la relativa ordinanza ex art. 617, comma1°, c.p.c. se prova di non aver potuto rendere la dichiarazione. Il nuovoart. 549 c.p.c. si occupa dell’eventualità che sorgano contestazioni inordine alla dichiarazione, disponendo che il giudice le risolva con

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ordinanza i cui effetti sono limitati al procedimento in corso ed èimpugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.

196. Forme ed effetti dell’assegnazione e della vendita. Riparto.

CAPITOLO SESTO - IN PARTICOLARE: DELL’ESPROPRIAZIONEIMMOBILIARE

SOMMARIO: 197. Diritti espropriabili. Forme ed effetti del pignoramento. Competenza.— 198. Forme ed effetti dell’intervento dei creditori. — 199. Forme ed effettidella vendita. — 200. L’assegnazione e l’amministrazione giudiziaria. — 201.Forme della distribuzione della somma ricavata.

CAPITOLO SETTIMO - IN PARTICOLARE: DELL’ESPROPRIAZIONEDI BENI INDIVISI E DELL’ESPROPRIAZIO-NE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO

SOMMARIO: 202. Dell’espropriazione di beni in comproprietà. Forme ed effetti del pigno-ramento a carico del singolo comproprietario. — 203. Forme ed effetti dell’espro-priazione a carico del singolo comproprietario. — 204. Ipotesi di espropriazione con-tro il terzoproprietario.—205.Caratterie formeparticolaridell’espropriazionecontroil terzo. — 206. Caratteri particolari della massa passiva e del riparto.

CAPITOLO OTTAVO - DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RI-LASCIO E PER OBBLIGAZIONI DI FARE ODI NON FARE

SOMMARIO: 207. Caratteristiche generali del procedimento per consegna o rilascio.Competenza. — 208. Forme degli atti preparatori e del procedimento. — 209.Caratteri generali del procedimento per obbligazioni di fare o di non fare.Competenza. — 210. Forme particolari degli atti preparatori e del procedimen-to. — 211. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.

CAPITOLO NONO - DELLE OPPOSIZIONI

SOMMARIO: 212. Delle opposizioni all’esecuzione. — 213. Delle opposizioni agli attiesecutivi. — 214. Delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi in materiadi lavoro, di previdenza e di assistenza. — 215. Delle opposizioni di terzi.

CAPITOLO DECIMO - DELLA SOSPENSIONE E DELL’ESTINZIO-NE DEL PROCEDIMENTO

SOMMARIO: 216. Della sospensione. — 217. Dell’estinzione.

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Parte Sesta

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DI GIURISDIZIONEVOLONTARIA. ARBITRATO. MEDIAZIONE.

LE DELEGHE AL GOVERNO

CAPITOLO PRIMO - NOZIONI E REGOLE GENERALI SUI PROCE-DIMENTI E PROVVEDIMENTI DI GIURISDI-ZIONE VOLONTARIA

SOMMARIO: 218. Caratteri delle attività di giurisdizione volontaria. — 219. Disciplinecomuni ai procedimenti in camera di consiglio.

CAPITOLO SECONDO - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMI-GLIA E DI STATO DELLE PERSONE

SOMMARIO: 220. Separazione personale dei coniugi. — 221. Divorzio. — 222. L’ammi-nistrazione di sostegno — 223. L’interdizione e l’inabilitazione. — 224. Ledisposizioni relative alla dichiarazione di assenza e di morte presunta.

Con l’art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per lastabilizzazione finanziaria), convertito in legge con modificazioni dallal. 15 luglio 2011, n. 111, è stato modificato l’art. 729 c.p.c. relativo allapubblicazione della sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta,che oggi deve essere anche pubblicata nel sito internet del Ministerodella giustizia.

225. Le disposizioni relative ai minori, interdetti e inabilitati.

La l. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia diriconoscimento dei figli naturali), in vigore dal 1° gennaio 2013,sostituisce o modifica diversi articoli del codice civile in materia difiliazione, adeguandoli alle Linee guida europee del 17 novembre 2010sulla child-friendly justice. In particolare il nuovo art. 315 c.c. affermache tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, senza distinzione alcunae nel codice civile, le parole: « figli legittimi » e « figli naturali »,ovunque ricorrono, sono sostituite da: « figli ». Viene inserito l’art315-bis c.c. che, al comma 3°, prevede che « Il figlio minore che abbiacompiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di

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discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e leprocedure che lo riguardano », quindi non solo l’obbligo giudiziale diascolto disposto nell’art. 155-sexies c.c., ma un vero diritto del minoread essere ascoltato. L’art. 3 l. n. 219 del 2012 ha sostituito l’art. 38disp.att. c.c. Fino a oggi le procedure sull’affidamento dei figli digenitori non coniugati erano di competenza del tribunale per i mino-renni, mentre le controversie fra genitori uniti dal vincolo matrimonialevenivano giudicate dal tribunale ordinario in sede di separazione. Lanuova legge invece, attribuisce alla competenza del tribunale ordinarioanche le controversie sull’affidamento dei figli nati fuori dal matrimo-nio. Sono diventati di competenza del tribunale ordinario le seguentiprocedure già di competenza del tribunale per i minorenni: artt. 171c.c. cessazione del fondo patrimoniale; 194 c.c. divisione dei beni dellacomunione; 250 c.c. riconoscimento del figlio naturale; 252 c.c. affida-mento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima; 262c.c. cognome del figlio; 264 c.c. impugnazione da parte del riconosciu-to; 269, comma 1°, c.c. dichiarazione giudiziale di paternità e maternità;316 c.c. esercizio della potestà del genitore; 317-bis c.c. esercizio dellapotestà. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimentodei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c.

226. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. — 227. L’adozione.

CAPITOLO TERZO - ALTRI PROCEDIMENTI PREVISTI NELQUARTO LIBRO DEL CODICE

SOMMARIO: 228. Disposizioni varie del quarto libro del codice. — (in particolare:) 229.Dello scioglimento delle comunioni. — 230. La liberazione degli immobili dalleipoteche.

CAPITOLO QUARTO - L’ARBITRATO

SOMMARIO: 231. La convenzione d’arbitrato. — 232. Gli arbitri. — 233. Il procedi-mento arbitrale. — 234. Il lodo. — 235. Le impugnazioni. — 236. L’arbitratosecondo regolamenti precostituiti. — 237. I lodi stranieri. Riconoscimento edesecuzione. — 238. L’arbitrato irrituale. — 239. L’arbitrato in materia societaria.

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CAPITOLO QUINTO - LA MEDIAZIONE. LE DELEGHE AL GO-VERNO

SOMMARIO: 240. Premessa. Definizioni.

Il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulladeterminazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta delregistro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per lamediazione, è stato modificato dal decreto interministeriale 6 luglio2011, n. 145, che è intervenuto sugli gli artt. 3 (Registro), 4 (Criteri perl’iscrizione nel registro), 7 (Regolamento di procedura), 8 (Obblighidegli iscritti), 16 (Criteri di determinazione dell’indennità), 17 (Elencodegli enti di formazione) e 20 (Disciplina transitoria). Sul tirocinio edaltri specifici aspetti è poi nuovamente intervenuto il Ministero dellagiustizia — Dipartimento per gli affari di giustizia — con circolare del20 dicembre 2011 (Interpretazione misure correttive decreto intermi-nisteriale 145/2011).

241. Gli organismi di mediazione e il registro ministeriale. Il mediatore el’obbligo di riservatezza. — 242. La domanda di mediazione. Effetti. L’obbligodell’avvocato di informare il cliente circa la mediazione. — 243. La mediazionecome condizione di procedibilità.

Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale della c.d. mediazione obbligatoria e, più precisamente,dell’art. 5, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010. Il sistema di prevederel’obbligo di mediazione quale condizione di procedibilità della doman-da giudiziale, in un rilevante numero di ipotesi, è stato giudicato viziatoda un eccesso di delega legislativa rispetto all’art. 60 l. n. 69 del 2010,profilo che ha assorbito le altre questioni. Tale declaratoria di incosti-tuzionalità è stata consequenzialmente estesa a una serie di altredisposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010, che attengono tra l’altro allamancata partecipazione delle parti alla mediazione e alle possibiliconseguenze derivanti dalla mancata accettazione della proposta diconciliazione formulata dal mediatore.

In dettaglio: a) all’art. 4, comma 3°, d.lgs. n. 28 del 2010,limitatamente al secondo periodo « L’avvocato informa altresì l’assisti-to dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione ècondizione di procedibilità della domanda giudiziale » e al sesto perio-

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do, limitatamente alla frase « se non provvede ai sensi dell’articolo 5,comma 1 »; b) all’art. 5, comma 2°, primo periodo, d.lgs. n. 28 del 2010,limitatamente alle parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e », c)all’art. 5, comma 4°, d.lgs. n. 28 del 2010, limitatamente alle parole « Icommi 1 e »; d) all’art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 28 del 2010, limitatamentealle parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; e) all’art. 6,comma 2°, d.lgs. n. 28 del 2010, limitatamente alla frase « e, anche neicasi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto odel quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque, »; f) all’art. 7,d.lgs. n. 28 del 2010, limitatamente alla frase « e il periodo del rinviodisposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1 »; g) allo stessoarticolo 7 nella parte in cui usa il verbo « computano » anziché« computa »; h) all’art. 8, comma 5°, d.lgs. n. 28 del 2010; i) all’art. 11,comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010, limitatamente al periodo « Prima dellaformulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possi-bili conseguenze di cui all’art. 13 »; l) all’intero art. 13 d.lgs. n. 28 del2010, escluso il periodo « resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e96 del codice di procedura civile »; m) all’art. 17, comma 4°, lettera d),d.lgs. n. 28 del 2010; n) all’art. 17, comma 5°, d.lgs. n. 28 del 2010; o),all’art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010.

Era stata quindi introdotta illegittimamente nel nostro ordina-mento la mediazione obbligatoria, naturalmente l’istituto della media-zione in quanto tale rimane e si contano 948 organismi e 348 enti diformazione, con una stima di 60.000 professionisti coinvolti.

244. Il procedimento di mediazione. Compiti e obblighi del mediatore. — 245.Esiti del procedimento di mediazione. — 246. L’efficacia esecutiva del verbale diaccordo. Spese processuali. — 247. Regime tributario. Credito d’imposta. Infor-mazioni al pubblico. Abrogazioni. — 248. Le deleghe al Governo.

Il Governo ha dato attuazione alla delega che aveva ricevutodall’art. 54 della l. n. 69 del 2009, con tale norma era stato delegato adadottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi inmateria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cogni-zione rientranti nell’àmbito della giurisdizione ordinaria e regolati dallalegislazione speciale. È stato così emanato il d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile inmateria di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cogni-

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zione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Iprocedimenti regolati dalla legislazione speciale sono stati ricondotti atre riti: al rito del lavoro, al rito sommario di cognizione o al processoordinario, fermi restando i criteri di competenza e di composizionedell’organo giudicante.

L’opposizione a sanzione amministrativa, l’opposizione al verbaledi accertamento di violazione del codice della strada, l’opposizione aiprovvedimenti di recupero di aiuti di Stato, l’opposizione a sanzioni inmateria di stupefacenti, i procedimenti in materia di applicazione delledisposizioni del codice della privacy, le controversie agrarie, l’impu-gnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti e leopposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitoreprotestato, sono state ricondotte al rito del lavoro.

I procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei dirittidi avvocato, le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese digiustizia, i procedimenti in materia di immigrazione, le opposizioni allaconvalida del trattamento sanitario obbligatorio, le azioni popolari e lecontroversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilitànelle elezioni, i procedimenti in materia di riparazione a seguito diillecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche, le impu-gnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, le impugna-zione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giorna-listi, i procedimenti in materia di discriminazione, le opposizioni allastima nelle espropriazioni per pubblica utilità, le controversie in ma-teria di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, sono statericondotte al rito sommario di cognizione.

Le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delleentrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, le controver-sie in materia di liquidazione degli usi civici ed i procedimenti inmateria di rettificazione del sesso, sono state ricondotte al rito ordinariodi cognizione.

I tre modelli: lavoro, sommario di cognizione, processo ordinario,sono sì i modelli di riferimento, ma si può dire costituiscano un’inte-laiatura. Sono state dettate norme comuni per i procedimenti discipli-nati dal rito del lavoro (art. 2) come per quelli disciplinati dal ritosommario di cognizione (art. 3), vi sono anche una norma generale sulmutamento del rito (art. 4) ed una sulla sospensione dell’efficacia

36 Diritto processuale civile

esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5), ma per i singoli diversiprocedimenti sopra elencati, sono previste specifiche disposizioni adhoc per regolarli più puntualmente, spesso con forme e termini diffe-renti. Circostanza forse inevitabile per la diversità delle situazionisostanziali sottostanti, certo così si sono semplificate le fonti, ma restauna rilevante complessità.

Con il d.lgs. n. 104 del 2010, il nostro Paese si è dotato di uncodice del processo amministrativo, dopo una prima fase di confrontosi sono avute modifiche con il d.lgs. n. 195 del 2011. Una modificaall’art. 135 è poi stata disposta dall’art. 10, comma 9°-ter, d.l. 2 marzo2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.Ulteriore intervento si è avuto con il d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, anorma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69),che ha operato sulla competenza territoriale, sulla composizione deicollegi deliberanti e, infine, nella materia dei ricorsi elettorali. Ancoramodifiche si sono avute con l’art. 49 l. 24 dicembre 2012, n. 234.

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