AGGIORNAMENTI · 2008-11-28 · AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai...

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AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curata da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di GIUGNO 2006 Notizie varie COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO NAZIONALE Trasparenza: i notai spiegano la tariffa in internet Roma, 8 giugno 2006 – Da domani tutti i cittadini potranno consultare la tariffa notarile sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, www.notariato.it . Nella sezione Il costo di un atto notarile verranno pubblicati alcuni esempi di tariffa relativi ad atti di acquisto della casa. Le informazioni saranno organizzate in tabelle suddivise per scaglioni e corredate dal dettaglio dei costi degli atti, comprendenti, oltre all'onorario notarile, anche le altre voci relative alle spese e alle imposte, queste ultime riscosse dal notaio per conto dello Stato. Il sito riporterà informazioni dettagliate anche sulle aliquote di tassazione previste nei diversi casi di acquisto: da imprese di costruzioni, da privati, con o senza agevolazioni “prima casa”, per l’acquisto di terreni ecc… Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle tariffe dei notai i cittadini potranno comunque rivolgersi ai Consigli notarili distrettuali competenti. Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, evidenzia che “l’obiettivo dell’iniziativa è di fornire un supporto ai cittadini nella comprensione della tariffa notarile, fissata dalla legge, molto complessa, articolata e di difficile lettura. Chi viene nei nostri studi deve potersi orientare sul costo di un atto, distinguendo l’onorario notarile dalle spese e dalle imposte. L’onorario del notaio per l’atto di acquisto di una casa è mediamente lo 0,3% - 0,4% del prezzo (con un massimo dell’1% per gli atti di minor valore). Per una maggiore tutela dei clienti inoltre il notariato ha da tempo assicurato l’intera categoria a copertura di eventuali errori. L’atto notarile – sottolinea Piccoli - lungi dal riguardare soltanto il rapporto tra le parti, ha un valore aggiunto sotto tre profili: la sicurezza del contratto, che evita alle parti costose e lunghe liti in giudizio, la sua forza esecutiva nel recupero dei crediti e di prova privilegiata nel processo, e la certezza generale dei diritti, creata con l’affidabilità dei pubblici registri, che determina condizioni di stabilità sociale e un contesto di legalità necessario allo sviluppo economico”. Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 giugno 2006 - Testamento biologico Il Consiglio Nazionale del Notariato RICORDANDO l’attenzione della categoria alle problematiche del testamento di vita, più propriamente definibile come disposizioni anticipate per evitare ogni forma di accanimento terapeutico, sin dal Convegno di Cagliari del 23-24 gennaio 2004, il lungo ed approfondito lavoro della Commissione propositiva, le proposte già avanzate in sede politica e parlamentare nella scorsa legislatura; PRESO ATTO delle proposte formulate dalla Fondazione Veronesi; ESAMINATO il testo di dichiarazione di volontà diffuso nei giorni scorsi dal Prof. Umberto Veronesi; CONSIDERATO che dai proponenti si è ritenuto utile – in attesa di un’auspicabile iniziativa legislativa in materia ed al fine di garantire il medico nell’esercizio delle proprie responsabilità – assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore, mediante intervento notarile e la reperibilità della medesima in un registro telematico nazionale; CONSIDERATO che l’intervento notarile – proprio perché volto ad assicurare il valore aggiunto della certezza fornito dalla pubblica

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AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di GIUGNO 2006

Notizie varie

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO NAZIONALE Trasparenza: i notai spiegano la tariffa in internet

Roma, 8 giugno 2006 – Da domani tutti i cittadini potranno consultare la tariffa notarile sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, www.notariato.it. Nella sezione Il costo di un atto notarile verranno pubblicati alcuni esempi di tariffa relativi ad atti di acquisto della casa. Le informazioni saranno organizzate in tabelle suddivise per scaglioni e corredate dal dettaglio dei costi degli atti, comprendenti, oltre all'onorario notarile, anche le altre voci relative alle spese e alle imposte, queste ultime riscosse dal notaio per conto dello Stato. Il sito riporterà informazioni dettagliate anche sulle aliquote di tassazione previste nei diversi casi di acquisto: da imprese di costruzioni, da privati, con o senza agevolazioni “prima casa”, per l’acquisto di terreni ecc… Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle tariffe dei notai i cittadini potranno comunque rivolgersi ai Consigli notarili distrettuali competenti. Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, evidenzia che “l’obiettivo dell’iniziativa è di fornire un supporto ai cittadini nella comprensione della tariffa notarile, fissata dalla legge, molto complessa, articolata e di difficile lettura. Chi viene nei nostri studi deve potersi orientare sul costo di un atto, distinguendo l’onorario notarile dalle spese e dalle imposte. L’onorario del notaio per l’atto di acquisto di una casa è mediamente lo 0,3% - 0,4% del prezzo (con un massimo dell’1% per gli atti di minor valore). Per una maggiore tutela dei clienti inoltre il notariato ha da tempo assicurato l’intera categoria a copertura di eventuali errori. L’atto notarile – sottolinea Piccoli - lungi dal riguardare soltanto il rapporto tra le parti, ha un valore aggiunto sotto tre profili: la sicurezza del contratto, che evita alle parti costose e lunghe liti in giudizio, la sua forza esecutiva nel recupero dei crediti e di prova privilegiata nel processo, e la certezza generale dei diritti, creata con l’affidabilità dei pubblici registri, che determina condizioni di stabilità sociale e un contesto di legalità necessario allo sviluppo economico”.

Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 giugno 2006 - Testamento biologico Il Consiglio Nazionale del Notariato

RICORDANDO l’attenzione della categoria alle problematiche del testamento di vita, più propriamente definibile come disposizioni anticipate per evitare ogni forma di accanimento terapeutico, sin dal Convegno di Cagliari del 23-24 gennaio 2004, il lungo ed approfondito lavoro della Commissione propositiva, le proposte già avanzate in sede politica e parlamentare nella scorsa legislatura;

PRESO ATTO delle proposte formulate dalla Fondazione Veronesi;

ESAMINATO il testo di dichiarazione di volontà diffuso nei giorni scorsi dal Prof. Umberto Veronesi;

CONSIDERATO che dai proponenti si è ritenuto utile – in attesa di un’auspicabile iniziativa legislativa in materia ed al fine di garantire il medico nell’esercizio delle proprie responsabilità – assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore, mediante intervento notarile e la reperibilità della medesima in un registro telematico nazionale;

CONSIDERATO che l’intervento notarile – proprio perché volto ad assicurare il valore aggiunto della certezza fornito dalla pubblica

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funzione di certificazione - comporta il rispetto delle modalità operative fissate dalla legge (repertorio, trattamento fiscale, ecc.), ma che nel contempo è necessario individuare forme che non comportino costi significativi ed aggravi di formalità burocratiche per il cittadino e la collettività;

RIBADISCE la volontà del notariato di contribuire a risolvere un’esigenza di grande rilevanza umana e sociale e la disponibilità a provvedere alla istituzione e conservazione del Registro Generale dei testamenti di vita, con costi a proprio carico, mediante le proprie strutture informatiche e telematiche;

RITIENE che alla luce della attuale normativa, il notaio, richiesto di autenticare la sottoscrizione di una dichiarazione relativa ad un testamento di vita, possa farlo, non ravvisandosi alcuna contrarietà a norme di legge;

PROPONE di utilizzare un testo di dichiarazione sottoscritta dal solo disponente, contenente la delega ad un fiduciario, incaricato di manifestare ai medici curanti l’esistenza del testamento di vita, come da allegato, che segue nelle linee di fondo e completa la proposta Veronesi;

RITIENE che l’autentica debba essere a norma dell’art. 72 della legge notarile, con iscrizione a repertorio, e essendo collegata agli obblighi di informazione e di spiegazione nei confronti del dichiarante, al quale l’originale verrà consegnato; che debba essere acquisito il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti al fine dell’inserimento nel Registro Generale dei testamenti di vita; che, ad oggi, vi sia obbligo di apposizione della marca da bollo; che vi sia esenzione da obbligo di registrazione, sia per l’evidente analogia di trattamento con una procura speciale, sia per ovvie ragioni di favore sociale, trattandosi di dichiarazione del tutto priva di contenuto patrimoniale; che si applichi il minimo della tariffa, per favorire l’utilizzo di uno strume nto giuridicamente affidabile senza oneri significativi per il cittadino; che il notaio debba provvedere all’inserimento della dichiarazione nel Registro Generale dei testamenti di vita non appena operativo;

INVITA i Consigli Distrettuali a predisporre un elenco dei notai disponibili;

RIVOLGE UN PRESSANTE APPELLO al Parlamento ed alle forze politiche affinché definiscano rapidamente, con una idonea iniziativa legislativa, un quadro normativo di riferimento sistematico, per il quale il notariato, alla luce degli studi e degli approfondimenti già effettuati, offre la propria collaborazione; e ciò al fine di eliminare tutte le incertezze operative; e ciò sia in relazione al delicato compito ed alle responsabilità del medico in momenti tanto delicati della vita della persona, sia in relazione alle questioni giuridiche e fiscali, che attualmente soltanto la forte assunzione di responsabilità del notariato consente di superare a vantaggio del cittadino e della società italiana.

TESTAMENTO DI VITA

Io sottoscritto/a Nome e cognome………………………………………………………………………………… Luogo di nascita ……………………………… Data di nascita …………………………… Domicilio ……………………………………Documento di identità …………………………

Delego come mio fiduciario il signore/la signora Nome e cognome ……………………………………………………………………………… Nato/a a ……………………………………………… il ……………………………………… Recapito telefonico …………………………………………………………………………… Residente a …………………………………………………………………………………… cui affido il compito di rendere edotti i medici curanti dell’esistenza di questo testamento di vita, con il quale: in caso di:

- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante

- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione

chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico né a idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente. Disposizioni particolari

- autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti sì no

- autorizzo l’uso del mio corpo per scopi scientifici e didattici sì no

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Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i. Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati al fine della attuazione della mia volontà e dell’inserimento nel Registro Generale dei testamenti di vita gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Luogo e data ……………………………… AUTENTICA NOTARILE DELLA SOTTOSCRIZIONE

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO E ESPROPRIAZIONE DELEG ATA AL NOTAIO In relazione a numerosi quesiti circa l’esistenza o meno dell’obbligo di applicazione delle disposizioni “antiriciclaggio”, si segnala il punto 15 dei chiarimenti vari contenuti nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006 per i professionisti, che recita: “ L’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni U.I.C.” Appare pertanto escluso allo stato, ogni obbligo di identificazione e segnalazione relativamente ai soggetti che intervengono nella procedura esecutiva delegata. Per consultare i chiarimenti vari contenuti nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, clicca qui: http://www.uic.it/UICFEWebroot/DocServlet?docType=news&lang=It&id=new/it/faq/pareri-ar/chiarimenti-2006-02-24-profes.xml

CONCORSO NOTARILE, PRATICA E TIROCINIO PROFESSIONAL E Con i decreti legislativi nn.166 e 182 del 2006 sono state introdotte modifiche alla pratica notarile, alla nomina a notaio ed alla cauzione ed è stato introdotto l'obbligo di assicurazione. Si rinvia agli studi del CNN per gli approfondimenti, ma si segnala, sinteticamente, quanto segue:

• dal 2 giugno 2006 la cauzione non è più dovuta per le iscrizioni nel Ruolo dei Notai ed essa non rileva più per i trasferimenti. Non è disciplinata la sorte delle cauzioni già prestate che però, non essendo più dovute per svolgere l'attività, si ritiene debbano essere restituite, senza necessità di procedura di svincolo (la quale, prevista nell'art.35 L.N. abrogato, non esiste più).

• L'abbreviazione del periodo di pratica notarile, alla fine del quale il praticante ha diritto ad ottenere il

certificato di compiuta pratica, vale per le certificazioni rilasciate dai Consigli Notarili dal 25 maggio 2006 in poi.

• Il tirocinio obbligatorio che il vincitore di concorso deve fare per almeno 120 giorni, dopo il superamento

della prova orale, trova applicazione a partire dal prossimo bando di concorso. I canditati notai che hanno già superato le prove concorsuali e che sono in attesa di nomina in base a concorsi banditi fino ad ora non devono fare detto tirocinio.

• L'assicurazione obbligatoria cui il notaio deve provvedere ex art.20 LN riformato non è richiesta in presenza dell'assicurazione collettiva attualmente in atto;

• Qualora il notaio sia temporaneamente assente o impedito, può essere nominato un coadiutore.

la nomina del coadiutore deve essere fatta per almeno un mese (in questo, nulla è cambiato); pur essendo rimaste invariate le competenze a concedere il permesso di assenza, la nomina del coadiutore è ora sempre di competenza del Presidente del Consiglio Notarile (per la nomina del coadiutore del Presidente è competente il Consigliere anziano).

NORMATIVA SUL RENDIMENTO ENERGETICO (a cura del notaio Marilù Agresta – tratto dal n.8 del Notiziario del Consiglio notarile di Lucca)

Il 3 ottobre 2006 entra in vigore il Dlgs n.192 del 15.8.2005 con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Gli articoli di interesse per il Notariato sono principalmente i seguenti: 1, 2, 4, 6 e 15. L’art. 1 individua l’ambito di applicazione del provvedimento e la finalità relativa che appare essere la “promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore“. L’art. 2 contiene definizioni e consente una migliore comprensione dell’intento avuto di mira dal legislatore. In merito, va detto che l’obiettivo del provvedimento sembra essere la disciplina della possibilità di rappresentare la

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quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, mediante l’impiego di descrittori che tengano conto della molteplicità dei fattori che influenzano il fabbisogno energetico (prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio). Si richiama in particolare l’attenzione sulle definizioni di “edificio”, “ edificio di nuova costruzione”, probabilmente utili anche ai fini del D.Lgs. 122/2005, e di “attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico di un edificio” , quest‘ultimo, documento da redigersi nel rispetto delle norme contenute nel Decreto in discorso e attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni dei parametri caratteristici dell'edificio. Tale documento appare diverso da quello previsto dalla legge 46/1990. La certificazione da ultimo ricordata è, infatti, diretta ad attestare a cura di impresa abilitata la conformità a legge degli impianti di pertinenza di un edificio o di sua porzione; mentre l’attestato di nuova previsione è diretto a certificare le caratteristiche di rendimento, ai fini della previsione del fabbisogno di energia. L’art. 4 prescrive l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica, per la disciplina in dettaglio dei quali lo stesso rinvia a uno o più successivi D.P.R.. L’art. 6 prevede che, a costruzione (e si aggiunge ristrutturazione ) ultimata , gli edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto, siano dotati, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell’art. 4 su richiamato. Inoltre , lo stesso articolo al comma 3 sancisce che, in caso di compravendita - secondo una parte della dottrina anche nell'ipotesi di ogni altro atto traslativo a titolo oneroso - dell'edificio o di sua porzione, l'attestato venga allegato al detto atto in originale o in copia autenticata. Il successivo comma 4 prevede che nell’ipotesi di locazione detto attestato venga messo a disposizione del conduttore o allo stesso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. E' dubbio se con questa espressione il legislatore abbia inteso richiamare la disciplina del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Importante rimarcare che l’attestato di cui si parla ha una validità temporale massima di dieci anni, decorrente dal suo rilascio, ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. L’art. 15 comma 8 sanziona la violazione degli obblighi previsti al precedente art. 6, commi 3 e 4, prevedendo, rispettivamente, la nullità del contratto di compravendita e la nullità del contratto di locazione. Detta nullità può essere fatta valere solo dal compratore nel primo caso e dal conduttore nel secondo. In altri termini, il legislatore è ricorso a una nuova nullità di tipo relativo e di protezione. Si dubita che possa essere ricondotta nell’alveo della nullità da taluna dottrina qualificata dialogica, poiché la stessa non appare rinunciabile, sembrando invece manifestazione di tutela anche di un interesse pubblico attraverso lo strumento privato dell’autonomia contrattuale, cui è sottesa e demandata la tutela dell’interesse privato. Circa l’incidenza della nullità in parola sull’applicabilità dell’art. 28 L.N. sembra potersi propendere, sulla scorta del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, per la tesi negativa, stante il dato letterale dell’art. 28 medesimo che richiama gli atti espressamente proibiti dalla legge che, si evince, si concretino in manifestazione di nullità assoluta. Ciò non toglie che l'inosservanza delle disposizioni in parola potrebbe, tuttavia, implicare responsabilità sia disciplinare, ai sensi dell’art. 135 L.N., sia civile del Notaio. I nuovi obblighi per la categoria, in presenza dei presupposti di applicazione del Decreto di cui si parla, opereranno a partire dal 3 ottobre 2006, anche se, avuto riguardo alla previsione dell’art. 4, sarà necessario che, entro la data ricordata, siano stati emanati i previsti decreti per consentire la redazione dell’attestato sopra detto. In merito alla responsabilità del Notaio circa un eventuale dovere di controllo del contenuto dell’attestato, sembra ragionevole ritenere che nessun obbligo, sotto il profilo tecnico, potrebbe gravare sul medesimo, mancando della necessaria competenza. La diligenza professionale impone però una verifica di legalità, formale e sostanziale, quindi di conformità alle prescrizioni di legge, del documento di cui si tratta, come è avvenuto e avviene, mutatis mutandis, per le domande di condono (sanatoria in itinere).

Dal notiziario On-line del CNN 5 giugno STUDI TRIBUTARI Studio n. 81/2005/T

La gestione delle somme in deposito ricevute dagli studi notarili: la fatturazione ed il momento di imputazione dei compensi al periodo d’imposta Lo studio affronta tre temi: a) quali siano i presupposti che consentono di differire l’emissione della fattura, ai sensi dell’art. 3 del DM del 31 ottobre 1974, avendo il notaio ricevuto un fondo spese annotato nel registro delle somme in deposito; b) se la predetta disposizione trovi applicazione anche ai fini delle imposte sui redditi considerando avvenuta la percezione del compenso al momento dell’emissione della fattura, che deve essere avvenire

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non oltre sessanta giorni dalla costituzione del deposito; c) al verificarsi di tutti i presupposti che consentono al professionista di avvalersi della disciplina in discorso, in quale momento debba essere emessa la fattura;

9 giugno STUDI TRIBUTARI Studio n. 15-2006/T Imposta di registro - Conferimento di azienda Imprenditore in comunione legale Lo studio si propone di rispondere al quesito di quale sia il trattamento tributario, sotto il profilo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, del conferimento nella società personale di nuova costituzione di un fabbricato costruito sul terreno acquistato vigente il comunione legale da due coniugi dei quali uno solo imprenditore, considerando le ipotesi del terreno edificabile acquistato senza menzione della destinazione all’esercizio di impresa e del terreno che al momento dell’acquisto aveva destinazione agricola.

15 giugno SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI Si segnala l’articolo a firma di L. De Rentiis pubblicato su Il Corriere del merito, 2/2006, pp. 193-198, sul tema Termine annuale per la dichiarazione di fallimento e cessazione di attività commerciale L’articolo segnalato è redatto in nota ad una recente pronuncia del Tribunale di Terni del 15/11/2005, in cui si afferma che, ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale che ha cessato l’attività commerciale, il decorso del termine annuale, di cui all’art. 10 l. fall., decorre dalla cancellazione del registro delle imprese, e non dalla semplice cessazione di fatto dell’attività imprenditoriale.

27 giugno SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI Si segnala l’articolo a firma di U.RUSSO pubblicato su Il Corriere del merito, 3/2006, 301 sul tema LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA BANCARIA ANATOCISTICA. L’articolo segnalato è redatto in nota alla sentenza del Tribunale di Rimini, 29 settembre 2005, che sancisce il principio secondo cui le clausole anatocistiche, sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti alla banca, sono nulle poiché la stipulazione delle stesse risponde ad un uso meramente negoziale e poiché esse non sono ricollegabili ad un uso normativo.

28 giugno E’ stato pubblicato il primo degli otto SPECIALI INTERVENTI in tema di diritto comunitario , dedicato all’approfondimento dell’ordinamento comunitario sotto il profilo dell’attività notarile quotidiana. Il piano degli “Speciali” prevede questo calendario:

1. FONTI COMUNITARIE E DIRITTO INTERNO 28 giugno

2. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 10 luglio

3. BANCHE, ASSICURAZIONI, VALORI MOBILIARI E APPALTI PUBBLICI 24 luglio

4. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E LOTTA AL RICICLAGGIO 7 agosto

5. DIRITTO DEI CONTRATTI 21 agosto

6. DIRITTO DELLE SOCIETA’ 4 settembre

7. CONCORRENZA 18 settembre

8. COOPERAZIONE GIURIDICA E GIUDIZIARIA 2 ottobre 30 giugno Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 15 marzo 2006.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2005. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2006 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (G.U. 27 giugno 2006, n. 147)

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI Si segnala l’articolo a firma di F.D’AMBROSIO pubblicato su Nuova Giurisprudenza civile commentata, 3/2006, II, 171-180 sul tema LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE E FALLIMENTO. L’articolo segnalato è redatto a commento della recente normativa di cui al d.lgs. n. 122/2005, che introduce nel nostro ordinamento un sistema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e prende in considerazione gli effetti delle norme di tutela in rapporto alla crisi dell’impresa, con particolare riferimento al fallimento.

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Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai Quesito n. 47-2006/I

Partecipazione di Anstalt in una s.p.a. Posto il quesito se sia possibile per un Anstalt, di partecipare, in qualità di socio sottoscrittore, ad una società per azioni, l’Ufficio ha risposto che, nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro gli Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite essi profili elusivi o illeciti, l’orientamento assunto dalla Cassazione al riguardo non rende possibile vietare l’operatività di tali soggetti in Italia, e dunque anche la loro partecipazione a società.

Quesito n. 299-2006/C

Deposito presso il notaio di plico chiuso e sigillato Alla domanda se il notaio possa ricevere in deposito formale un contenitore sigillato (nel caso di specie busta chiusa e sigillata con ceralacca) di cui il pubblico ufficiale non possa controllare il contenuto, l’Ufficio ha dato (e motivato) risposta è negativa. Diversa dalla funzione del deposito formale presso notaio, come sopra evidenziata, è la funzione del deposito fiduciario: in tale ipotesi il notaio (o qualunque altra persona nella quale il depositante riponga fiducia) riceve in deposito una cosa con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura (art. 1766 ss. c.c). Non vi è in questo caso la redazione di un documento notarile, perché la funzione del notaio non è di certificazione. Nel deposito fiduciario viene in considerazione esclusivamente un rapporto di natura professionale, senza che venga coinvolta la predetta funzione.

Quesito n. 95-2006/C

Beni culturali: disciplina pattizia della condizione legale Quesito: è stato chiesto se sia possibile derogare, per atto di autonomia privata, alla regola della retroattività della condizione nel caso di condizione sospensiva legale; se cioè le parti possano pattuire che l’effetto traslativo dell’atto di vendita decorra non dal giorno della stipula, ma dal momento in cui risulterà avverata la condizione sospensiva legale del mancato esercizio della prelazione. Tale problema si pone, ad esempio, rispetto alla vendita di un compendio immobiliare di interesse storico, artistico e culturale, sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio della prelazione ai sensi dell’art. 61, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali). Secondo l’Ufficio appare possibile che le parti pattuiscano la non retroattività dell’effetto traslativo, in base a quanto consentito dall’art. 1360 c.c.: una simile pattuizione, infatti, non sembra essere in conflitto con la disciplina del trasferimento dei beni culturali, la quale si limita a sancire in modo inderogabile la sospensione degli effetti del contratto fino all’avveramento della condizione e il divieto di consegna anticipata del bene. Pertanto, nei limiti in cui essa è diretta a realizzare un interesse lecito e meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., è consentito derogare alla regola degli effetti retroattivi dell’avveramento della condizione ai sensi dell’art. 1360 c.c.

Quesito n. 81-2006/I

Esclusione del socio di s.r.l. e riduzione del capitale sociale All’Ufficio studi è stato chiesto se sia legittima la deliberazione assembleare di una società a responsabilità limitata con la quale, a seguito dell’esclusione per morosità (ex art. 2466 c.c.) di un socio, deliberata dal c.d.a., si attui la riduzione del capitale sociale. L’Ufficio, dopo aver rilevato che il terzo comma dell’art. 2466 c.c., prevede espressamente che l’esclusione è disposta direttamente dagli amministratori, ha escluso la necessità di una preventiva deliberazione assembleare per escludere il socio moroso Il socio escluso che avesse voluto sospendere gli effetti dell’esclusione, avrebbe dovuto necessariamente promuovere un procedimento ex art. 700 c.p.c.. Dunque la delibera di riduzione del capitale è pienamente legittima.

Quesito n. 289-2006/C

L'inabilitato e la c.d. dichiarazione di vigenza del certificato di destinazione urbanistica A proposito del quesito se nel caso di vendita di un terreno da parte di un Comune sia necessaria la “dichiarazione di vigenza” del C.D.U. allegato, l’Ufficio Studi ha ricordato l’esistenza di una tesi rigorosa - rispettosa della formulazione letterale dell’art. 30 del DPR 380/2001 (già art. 18 legge 47/1985), che ritiene necessaria l’allegazione e la c.d. dichiarazione di vigenza, anche se parte dell’atto sia il Comune (la norma infatti non introduce alcuna eccezione in ordine ad un esonero in ordine alle suddette formalità) ma ha sottolineato l’opinione contraria , sostenuta dallo stesso Consiglio Nazionale del Notariato (N. RAITI, Atti del Comune e obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studi e materiali, 2, Milano, 1990, 182; risposta a quesito n. 3914 del 16 maggio 2002 prot. n. 1455; si veda anche G. CASU – N. RAITI, Condono edilizio, Milano, 1999, 113), secondo cui la non

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necessaria allegazione del certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di terreni (anche se a rogito del segretario comunale) dei quali è parte il Comune, si giustificherebbe in base alle finalità del certificato stesso.

Quesito n. 91-2006/I

Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone E’ stato posto il quesito se sia consentito costituire un usufrutto successivo sulla quota di partecipazione in società di persone e se tale atto sia compatibile con quanto stabilito dall’art. 2284 c.c., che stabilisce che “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. L’Ufficio ha risposto in senso positivo.

Quesito n. 251a-2006/C

Beni culturali: conferimento in società ed esercizio della prelazione da parte dello Stato. E’ stato chiesto all’Ufficio Studi se nell’ipotesi di conferimento in natura di beni culturali in società sussista la prelazione in favore dello Stato. L’Ufficio ha risposto in senso positivo ed ha concluso le proprie argomentazioni ricordando che a partire dal 12 maggio 2006, per quanto attiene alla tipologia negoziale, che costituisce il presupposto per l’esercizio della prelazione, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 156/2006, si evidenzia quanto segue: riguardo all’oggetto dell’atto deve trattarsi:

a) di un atto di alienazione a titolo oneroso di un bene culturale;

b) di un conferimento di beni in società. riguardo al prezzo il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, potranno acquistare il bene culturale: aa) nel caso di atto di trasferimento del bene culturale a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione; bb) in caso di beni conferiti in società al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Quesito n. 251b-2006/C

Beni culturali: menzione della condizione in atto e nella nota di trascrizione A proposito di beni culturali l’Ufficio ha risposto a tre quesiti 1) se sia necessario ai fini della validità del contratto indicare espressamente in atto la

condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato (l’Ufficio ha dimostrato la non obbligatorietà ma la sicura opportunità di tale inserimento);

2) come debba essere effettuata la trascrizione (l’Ufficio ha argomentato che in virtù della natura non pattizia della condizione sospensiva disciplinata dall’art. 61, comma 4, del codice di beni culturali, la sospensione degli effetti sia operativa e riferibile ai terzi anche senza trascrizione);

3) se sia necessario cancellare successivamente l’indicazione della condizione ai sensi dell’art. 2668, comma 3, c.c. (su questo punto l’Ufficio ha sostenuto che una volta trascritta la condizione, debba anche essere annotata la relativacancellazione)

In conclusione, la condizione del mancato esercizio della prelazione artistica, in quanto condizione legale, non debba necessariamente essere menzionata né in atto, né nella nota di trascrizione, perché essa opera ed è opponibile a terzi a prescindere da tali formalità, le quali, peraltro, non sono obbligatoriamente previste dal codice dei beni culturali. Tuttavia, per esigenze di chiarezza, si può ritenere opportuno esprimere in atto la condizione e menzionarla nella nota di trascrizione. Una volta trascritta, appare necessario provvedere alla sua cancellazione mediante l’annotazione di un atto di avveramento della stessa.

Quesito n. 348-2006/C

Sull’amministrazione del fondo patrimoniale Si è chiesto se si possa ricevere un atto di costituzione di fondo patrimoniale con una clausola che preveda la possibilità di compiere atti dispositivi con il solo consenso del marito, prescindendo quindi dal consenso di entrambe i coniugi e derogando alla disciplina dell’amministrazione congiunta sancita dall’art. 180 c.c.. L’Ufficio ha concluso escludendo la validità della clausola attributiva del potere dispositivo, inteso come potere di amministrazione e gestione dei beni del fondo, ad un solo coniuge in via esclusiva. Essa, se inserita nell’atto, ne sarebbe causa di nullità ex art. 1418 c.c. ed inoltre, concretizzerebbe gli estremi delle sanzioni previste dalla legge notarile per il notaio rogante a seguito della violazione dell’art. 28 l.n..

Quesito n. 41-

2006/T

Privilegi sui redditi immobiliari (art. 2771 c.c.) e plusvalenze di cui all’art 67 t.u.i.r. L’Ufficio ha esaminato il concetto di “redditi immobiliari” di cui all’art. 2771, comma primo, del codice civile (nell’articolo in questione si legge che i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale d’imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra tutti gli

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immobili del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote nonchè sopra i frutti, i fitti e le pigioni dei medesimi immobili) chiedendosi se vi rientrino anche le plusvalenze derivanti da trasferimenti immobiliari. Dopo un cenno preliminare alla problematica in materia di privilegi sui redditi immobiliari, ha concluso nel senso che né la prassi né la giurisprudenza hanno mai ritenuto che il privilegio di cui all’art. 2771 c.c. potesse essere costituito sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili

Quesito n. 5953/C

SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE DEL FONDO PATRIMONIALE

E’ stato chiesto se sia possibile procedere allo scioglimento del fondo patrimoniale per espressa volontà dei coniugi costituenti. L’Ufficio studi non ha risposto non esservi una soluzione univoca condivisa, ma si è limitato a fornire un panorama dettagliato delle diverse posizioni sostenute in dottrina, con richiami alla giurisprudenza.

Quesito n. 254-2006/C

RIFLESSI DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 95 IN TEMA DI MINORATI AUDITIVI SULLA LEGGE NOTARILE L’Ufficio studi si è occupato di come debba interpretarsi la legge notarile (artt. 56 e 57) ora che la recente legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo” (per effetto dell’art. 1 della citata legge n. 95 del 2006, la parola “sordomuto” andrebbe cancellata dalla legge notarile e sostituita con la parola “sordo”). Escluso che ci si possa limitare a sostituire nell’art. 57 della legge notarile la parola “sordomuto” con la parola “sordo” (si avrebbe un contrasto tra l’art. 56, che contempla in modo globale il trattamento del sordo e l’art. 57 che contemplerebbe la fattispecie del muto, cui occorrerebbe aggiungere anche quella del sordo sulla base della norma riformata) la soluzione proposta dall’Ufficio è la seguente: riservare l’art. 56 della legge notarile a colui che è privo dell’udito e l’art. 57 a colui che è privo di parola. Va da sé che nell’art. 56 dovrebbe rientrare anche il trattamento di colui che in precedenza ritenuto sordomuto, ora sia esclusivamente sordo, perché in grado di esprimere la propria opinione facendo ricorso alle nuove tecniche espressive che ha voluto salvaguardare la nuova norma. In questo modo, nella sostanza, andrebbe cancellata dall’art. 57 la parola “sordomuto”, in quanto l’intera fattispecie del sordo è disciplinata dall’art. 56 ed in quanto chi è muto trova la propria fonte normativa, in modo esaustivo, nell’art. 57 predetto.

Quesito n. 71-2006/I

TRASFORMAZIONE DI COMITATO IN ASSOCIAZIONE NON RICO NOSCIUTA E’ stato chiesto all’Ufficio se un comitato possa trasformarsi in un’associazione non riconosciuta (l’ipotesi non è contemplata dal legislatore della riforma che si occupa della trasformazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute in società e delle società in fondazioni o in associazioni). Dato atto dell’inesistenza di una norma espressamente o implicitamente preclusiva secondo l’Ufficio è difficile sostenerne l’inammissibilità: la regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, invero, un principio del nostro ordinamento e “la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati”. Dopo aver esaminato il tema sotto il profilo della compatibilità fra lo scopo e la struttura dei due enti, la risposta al quesito ha concluso nel senso che, stante la controvertibilità della materia delle trasformazioni eterogenee fra enti non societari e lo stato della dottrina sul tema, sembra comunque preferibile – per lo meno su un piano tuzioristico – optare per la soluzione che maggiormente tuteli i diritti dei creditori stessi. Ha infine segnalato che, una volta assunta la veste giuridica di associazione, ove la stessa intendesse trasformarsi in società, si dovrebbe comunque rispettare il disposto del citato art. 223-octies disp. att. anche per ciò che concerne quanto ricevuto dal comitato.

Quesito n. 64-2006/T

TASSAZIONE DELLA PERMUTA TRA IMMOBILI SOGGETTI ENTR AMBI AD IMPOSTA DI REGISTRO MA AD ALIQUOTE DIVERSE In risposta ad un quesito, l’’Ufficio ha illustrato come si determina la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di permuta con conguaglio avente ad oggetto due immobili entrambi soggetti all’imposta di registro. Agli effetti del registro la base imponibile per il contratto di permuta è costituita dal valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta. Nell’ipotesi in cui la permuta riguardi beni per i quali siano previste aliquote diverse, il valore da prendere in considerazione ai fini della tassazione è quello del bene che, in concorrenza con l’aliquota al medesimo applicabile, dia luogo alla maggiore imposta. Il conguaglio risulterà irrilevante anche ai fini fiscali.

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Per quanto attiene all’imposta ipotecaria, il contratto di permuta dà luogo ad un’unica formalità di trascrizione, la base imponibile va individuata in conformità alla relativa norma della legge di registro. L’imposta catastale dovuta per la permuta immobiliare deve scontarsi sul valore di ciascuno degli immobili oggetto delle relative volture catastali.

Dalla Lista Sigillo 6 giugno Forse mi sarà sfuggita, ma poiché non ricordo di avere visto alcuna segnalazione al riguardo, trasmetto

una circolare del ministero delle attività produttive, secondo cui devono essere iscritti al registro imprese i contratti di ATI ed i consorzi con attività interna. Ne deriva ovviamente la necessaria conservazione a raccolta per le ATI. Saluti Raimondo Zagami A me sembra di poter interpretare la norma cosi': 1) ex art. 9 comma 1 D.L. 14-3-2005 n. 35 e' riconosciuto alle microimprese comunitarie un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, a certe condizioni ivi stabilite, tra le quali l'essere la concentrazione ultimata nel periodo di due anni dall'entrata in vigore del D.L.; 2) ex art. 9 comma 1-bis sono definite le operazioni di concentrazione di cui al precedente comma tra le quali si possono ricondurre anche le ATI (probabilmente da qualificare come "costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti"); 3) ex art. 9 comma 1-ter la concentrazione ai sensi di detta normativa (in sostanza, concentrazione utile per aspirare al credito d'imposta) non può avere durata inferiore a tre anni; 4) la concentrazione ai sensi di detta normativa e' iscritta nel registro imprese a cura delle imprese stesse. Ora, se cosi' e' il quadro di riferimento, a me pare che l'obbligo o onere di iscrizione al R.I. riguardi solo quelle ATI che vengono poste in essere in presenza dei requisiti esplicitati dalla norma stessa (in primis durata almeno triennale) e per quella che e' la mia esperienza di ATI e' raro che questi requisiti ci siano: normalmente l'appalto per il quale l'ATI concorre dura meno dei tre anni previsti dalla normativa, e questo solo fatto dovrebbe ex professo escludere un tale raggruppamento dalla possibilita' dell'iscrizione nel R.I. (e quindi dall'obbligo, per cio' solo, di tenuta a raccolta). Negli altri casi, ove emerga una durata superiore ai 3 anni, e' piu' difficile valutare la possibilita' astratta di iscrizione, con il conseguente obbligo di raccolta: ragione in piu', quindi, per tenere anche le ATI per semplice scrittura privata comunque a raccolta (questo almeno fino all'aprile 2007, data oltre la quale il discorso dell'art. 9 dovrebbe perdere di efficacia). Ciao Maria Alessandra Panbianco

6 giugno Aderendo alle varie richieste telefoniche, in attesa della pubblicazione della delibera della Giunta Regione Sardegna e in attesa di più ampi e qualificati studi, allego alla presente un commento dell'articolo 2 della L.R. n° 4/2006 redatto ad iniziativa esclusivamente personale del Notaio Giovanni Carlini e mia. Saluti a tutti Mario Faedda

13 giugno In relazione al un caso di "credito d'imposta a catena" di cui alle mail in calce (ne parlammo in lista qualche mese fa), volevo comunicare alla Lista che il primo round è andato al contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha appena accolto, con la sentenza che allego, il ricorso da noi proposto dopo aver provato infruttuosamente a convincere l'Agenzia delle Entrate di Milano 4. E, fortunatamente, la sentenza si diffonde in una breve motivazione in cui, sostanzialmente, accetta e condivide il fatto che è utilizzabile quale credito l'imposta "corrisposta", tanto se sia stata corrisposta mediante pagamento quanto mediante compensazione. Speriamo si tratti di un primo precedente positivo, visto che la fattispecie (ri-acquisto dopo aver già usufruito del credito d'imposta nell'acquisto precedente) comincia a presentarsi con una certa frequenza. Buon lavoro Giovanni De Marchi

14 giugno La prima pronuncia della Cassazione sull'amministratore di sostegno: Sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006 PERSONE FISICHE – CAPACITA’ – LIMITAZIONI – AMMINIS TRAZIONE DI SOSTEGNO – AMBITO APPLICATIVO Pronunciandosi per la prima volta sul tema, la Cassazione ha affermato che l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la

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inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

15 giugno Egregio Notaio, Le inviamo in allegato il numero di giugno del Notiziario della Compagnia del sigillo. Cordiali saluti compagnia del sigillo

21 giugno Ultimi aggiornamenti importanti in materia antiriciclaggio da parte dell'UIC disponibili sul sito: http://www.uic.it/UICFEWebroot/DocServlet?docType=news&lang=It&id=new/it/faq/pareri-ar/chiarimenti-2006-02-24-profes.xml

22 giugno Invio, per l'interesse generale che riveste e quale pro-memoria, la direttiva n. 10/2006 del Conservatore del Registro delle Imprese di Verona in tema di concentrazioni di imprese ai sensi dell'art. 9 del d.L. n. 35/2005. Cordiali saluti. Cristiano Casalini Notaio in Minerbe (VR)

27 giugno A.Gargano ha trasmesso la GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 30 giugno Allego la rassegna delle novità legislative dell'ultimo semestre.

Gaetano Petrelli 30 giugno In allegato le rubriche relative al secondo trimestre 2006.

Adriano Pischetola 1 luglio In aggiunta a quanto comunicatoci dal Presidente Piccoli e da altri Colleghi sulla varanda manovra

finanziaria, vorrei segnalare che gli onorari notarili per gli atti di trasferimento nei quali venga effetuata l’opzione di cui all’art. 1, comma 497, della L. 266/2005 vengono ridotti del 30% anziché, come in precedenza, del 20%. Cordialmente. Giorgio Mario Calissoni

1 luglio Notaio Iacobone, a proposito della manovra fiscale, ha scritto: 1) La dottrina si è sempre lamentata della diversa nozione di area edificabile ai fini delle diverse imposte. Accontentata: ART. 37 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2 luglio Allego un rapido commento alla recente manovra Prodi, basato sul testo (provvisorio) pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi, di cui si ignora ancora la data di pubblicazione in G.U. La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in G.U.; le norme che richiedono la dichiarazione sostitutiva in atto entrano in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione. Buon lavoro Gaetano Petrelli Riportato in calce

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali Risoluzione Agenzia Entrate 61 del 16.05.06

OGGETTO Istanza interpello. Costituzione di diritto di usufrutto su quota di partecipazione di società in accomandita semplice- Imputazione del reddito - Articolo 5 del Dpr n. 917 /1986

Secondo il parere dell’Agenzia, deve escludersi che l'utile prodotto dalla società e spettante al soggetto titolare del diritto di usufrutto sulla quota sociale possa essere imputato, sotto il profilo fiscale, al nudo proprietario della quota. Questi, infatti, per effetto della cessione del diritto parziario sulle partecipazioni, perde il diritto agli utili. Tale diritto per effetto della costituzione del diritto di usufrutto viene, invece, acquisito dall'usufruttuario che diventa anche soggetto passivo, ai fini dell'Irpef, per la tassazione dei redditi prodotti dalla società. Le considerazioni che precedono portano, quindi, a ritenere che, sul piano fiscale, la

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costituzione del diritto di usufrutto a favore di soggetto terzo rispetto alla società, su quote del socio accomandante di una società in accomandita semplice, abbia rilievo anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Con la conseguenza che in capo al titolare del diritto di usufrutto competono tutti gli obblighi gravanti sul soggetto passivo dell'imposta, compresi quelli dichiarativi, nonchè l'eventuale responsabilità solidale (gravante anche sul soggetto titolare della nuda proprietà) nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria in ordine ad eventuali atti impositivi riguardanti la società.

Risoluzione Agenzia Entrate n.75 del 25.05.06

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 11- quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203

Circolare Agenzia Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (pubblicata anche sul Notiziario del 7.06.2006)

L’agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in relazione alle problematiche emerse nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale resa ai contribuenti, con particolare riguardo ai quesiti in materia di detrazione ai fini IRPEF degli interessi sui mutui (si segnalano in particolare le questioni del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale e delle spese per l’acquisto del terreno – e del mutuo contratto da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale con i relativi limiti alla detrazione)..

Circolare Agenzia Entrate n.18 del 13 giugno 2006

OGGETTO Articolo 1, commi 469- 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rivalutazione dei beni d'impresa e delle aree fabbricabili

La circolare tratta: 1. La rivalutazione dei beni d'impresa 1.1 Premessa 1.2 Ambito oggettivo 1.3 Ambito soggettivo 1.4 Modalita' di rivalutazione 1.5 Il saldo attivo di rivalutazione 1.6 Categorie omogenee 1.7 Decadenza dai benefici della rivalutazione 1.8 Effetti fiscali 1.9 Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento) 1.10 Imposta sostitutiva 1.11 Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione 1.12 Coordinamento delle disposizioni relative al c.d. riallineamento con l'adozione dei principi contabili internazionali 2. La rivalutazione delle aree fabbricabili 2.1 Imposta sostitutiva Le questioni di maggiore rilevanza trattate dalla circolare riguardano: • in caso di conferimento di azienda in neutralità effettuato nel 2005, si

ritiene che il conferitario possa rivalutare, ovvero riallineare i beni oggetto di conferimento, anche se figuravano iscritti nel bilancio del conferente relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004;

• nel caso in cui alcuni beni siano illegittimamente esclusi, ci sarà la decadenza dei benefici fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Tuttavia, il tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva, anche in sede di accertamento, produrrà il mantenimento degli effetti fiscali della rivalutazione originariamente operata;

• qualora il bene rivalutato venga ceduto nel periodo di "sospensione", la decadenza si verifica soltanto nell'ipotesi in cui la cessione dia luogo a plusvalenze o minusvalenze; quindi, la decadenza non si verifica quando l'operazione viene effettuata in neutralità, come per esempio nei casi di cessione infragruppo di beni (articolo 123 del Tuir), e di conferimento d'azienda che contiene beni rivalutati, effettuata in neutralità (articolo 176 del Tuir);

• il disallineamento derivante dalla prima applicazione degli Ias rileva anche ai fini della disciplina del riconoscimento dei maggiori valori

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iscritti in bilancio; per quanto riguarda infine la rivalutazione delle aree fabbricabili, l'operazione è consentita a condizione che siano inserite in un piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

Risoluzione Agenzia Entrate 16 giugno 2006, n. 78

Verbale di inventario della tutela di minori e interdetti –Trattamento tributario La Risoluzione ha concluso nel senso che i verbali di inventario, redatti nell'ambito delle procedure di tutela dei minori, in sè diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al Titolo XII del libro primo del codice civile, sono soggetti a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, del Testo unico dell'imposta di registro. Sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo, come sopra precisato, ai sensi dell'articolo 13 della Tabella, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642

Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 giugno 2006, n. 84.

OGGETTO : Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell'IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili Con la Risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006 sono stati disciplinati gli adempimenti in materia di IVA dei professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c. (in particolare e' stato chiarito che nel caso di vendita di beni immobili a seguito di espropriazione forzata, il professionista delegato ha l'obbligo di provvedere all'emissione della fattura e al versamento all'Erario della relativa imposta sul valore aggiunto, in nome e per conto del debitore esecutato). Segnalato che, nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l'imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all'IVA, si prevede che, nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: - 6501 denominato "IVA relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata". In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo sopra menzionato, utilizzabile unicamente dai professionisti delegati, dovrà essere esposto nella colonna "importi a debito versati" della "Sezione Erario". Inoltre, nella colonna "anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui e' avvenuta la vendita dell'immobile a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Si precisa che tale codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Prossime scadenze 30 giugno 2006 Termine di proroga per le disposizioni in tema di PRIVACY

per l’adeguamento degli strumenti elettronici (proroga dei termini previsti dall’art.180 comma 3 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 c.d. Codice sulla Privacy)

Art.10 del D.L. 30 dicembre 2005 n.273 (G.U. n.303 del 30.12.2005)

30 giugno 2006 Termine ultimo per effettuare la perizia (che deve avere come termine di riferimento il valore all’ 1 gennaio 2005) per la rivalutazione del valore dei terreni

art. 11 quaterdecies della legge di conversione del DL 30.9.2005 n. 203

1 luglio 2006 Entra in vigore il Codice dei contratti pubblici (disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere). Interessano il notaio gli articoli 11, 32, 34, 36, 37, 38, 51, 90, 117, 143, 156, 176 e 239.

D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 (in G.U. n.100 del 2 maggio 2006)

16 luglio 2006 Entra in vigore la riforma organica della disciplina delle DECRETO LEGISLATIVO 9

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procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Dlgs entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione; tuttavia gli articoli 45,46, 47, 151 e 152 sono già in vigore (ex art. 153)!

gennaio 2006, n. 5. G.U. 16 gennaio 2006, n. 12 – Supplemento Ordinario n. 13

18 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva lo Statuto della Società Cooperativa Europea

Regolamento C.E. n.1435/2003 del 22 luglio 2003

3 ottobre 2006 Applicazione della nuova normativa in tema di “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”. NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita ai quali (quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazione energetica

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 (Supp.Ord. GU n.222 del 23.09.2005)

31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Art.1 comma 120 L. 23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006)

31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia di recupero del patrimonio edilizio

Art.1 comma 121 L.23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006)

1 gennaio 2007 Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura una scheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o di esercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigore limitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimento alle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso la possibilità che il questore richieda ai notai copia di atti nell'ipotesi di criminalità mafiosa. Abrogato anche l’obbligo dio comunicazione delle cessioni d’azienda.

DPR 9 novembre 2005, n. 304. (G.U. 10 marzo 2006, n. 58)

Segnalazione di giurisprudenza

Cassazione Civile sentenza n. 7236 del 29 marzo 2006

La Suprema Corte ha stabilito che “la richiesta di cancellazione dell’ipoteca da parte del creditore, in assenza del consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell’ipoteca del fideiussore, configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale – per la sua sussistenza in concreto – presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l’insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile”.

Cassazione SSUU sentenza n. 7033 del 28 marzo 2006

Le SS UU della Suprema Corte hanno statuito che la vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590, che abbia luogo prima del decorso del termine previsto dall’acquisto, non è nulla, ma comporta soltanto la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. Per maggiori approfondimenti si rinvia a

- G. CASU, Divieto temporaneo di alienazione di terreno agricolo e individuazione del dies a quo nell’ipotesi di vendita con riservato dominio, Studio n. 2691 approvato dalla Commissione Studi l’8 marzo 2000;

- G. CASU, Proprietà coltivatrice. Divieti e limitazioni, Studio n. 3520 approvato dalla Commissione Studi l’11 settembre 2001.

Per il testo del provvedimento si rinvia a http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7033.pdf

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Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 29.5.2006 RR 14191/05

Prima casa. Credito d'imposta "a catena". Il credito è pari all'intera imposta dovuta sul secondo acquisto, anche se assolta in parte mediante compensazione col credito d'imposta. Qualora un contribuente fruisca del credito d'imposta ex art.7 L.448/98 in sede di riacquisto di abitazione non di lusso e, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sul secondo acquisto, porti in detrazione l'imposta pagata sul primo acquisto, egli può, dopo aver rivenduto anche la casa acquista per seconda, fruire del credito d'imposta nascente dall'acquisto ancora successivo (in ipotesi, terzo acquisto) portando in detrazione l'intero importo dell'imposta dovuta per il secondo acquisto, non rilevando che tale l'imposta sul secondo acquisto sia stata in tutto o in parte assolta mediante compensazione con il credito d'imposta.

Cass. civ., sez. III, sent. 14 marzo 2006, n. 5438

La Corte di cassazione, nell’affrontare l’annosa questione dei rapporti tra sale and lease back e patto commissorio, conferma il proprio indirizzo ormai consolidato, condiviso dalla dottrina maggioritaria, nel senso che lo schema del sale and lease back è perfettamente valido, «in quanto contratto d’impresa socialmente tipico», salva l’ipotesi di frode alla legge.

Corte di Cassazione - II civ. - Sentenza n. 11408 del 16 maggio 2006

Le opposizioni alle sanzioni amministrative stabilite dalla disciplina "antiriciclaggio" rientrano nella competenza esclusiva del tribunale. ... posto che la materia antiriciclaggio viene assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo che prevede come all' irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere con proprio decreto il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, e stante l'applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689 del 1981, deve concludersi nel senso dell'applicabilità dell'art. 22 bis, ivi contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale. Sostiene la Cassazione che "... dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di lire 30 milioni le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689 del 1981, e un successivo avviso tradotto nella legge 534 del 1995, che ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha visto l'avvento del d.lgs. 507 del 1999, (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ex art. 1 legge n° 205 del1999), con cui (art. 98) si è disposto l'inserimento dell'art. 22 bis dopo l'art. 22 della legge n° 689 del 1981, ove (punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia tributaria e valutaria".

Cassazione, 12 giugno 2006, n. 13584, Sez. I

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – AMBITO APPLICATIVO L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti il soggetto ad avere contatti con l’esterno e tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

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Angelo Busani Società a Responsabilità Limitata il modello per le PMI

Collana Management – distribuito in Supplemento ai quotidiani IL SOLE 24 ORE e LA REPUBBLICA del 5 giugno 2006 - Volume 20

Gaetano Petrelli Ancora su atto costitutivo e statuto: il contenuto dell'atto pubblico e l'essenza della funzione notarile

in Riv. Dir. priv. 2006, p. 377 seg..

Segnalazioni di siti web e programmi Sul sito

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/calcola_rivalutazione.php è disponibile un programma di facile utilizzo per il calcolo di rivalutazione monetaria (fonte ISTAT) dei valori, utile per il calcolo del valore iniziale agli effetti delle plusvalenze generate da rivendite immobiliari. Sulla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Pubblicazioni/Le+guide+dell%27Agenzia/2006/ è consultabile la guida pratica al pagamento delle imposte, edito dall’Agenzia delle Entrate Sul sito dell'Ufficio italiano cambi (www.uic.it ) sono disponibili i moduli on-line per la segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti e operatori non finanziari. Per accedere ai moduli on-line, consultare la pagina "Antiriciclaggio>Moduli" all'interno del sito.

Agenda di incontri di interesse notarile www.notartel.it>Congressi e Convegni> Agenda

DATA : 1° luglio 2006, ore 9.30-18.00 LUOGO : Rimini - Palacongressi della Riviera di Rimini (Via della Fiera, 52) ARGOMENTO : «Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata» ORGANIZZATORE : FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO in collaborazione con CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA : http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 (La partecipazione attribuisce 10 Crediti Formativi Professionali) DATA : 8 luglio 2006, ore 8.30-18.30 LUOGO : Riva del Garda (TN) – Palazzo dei Congressi ARGOMENTO : «Il trust. Istituto a tutela del patrimonio nella famiglia e nell'impresa» ORGANIZZATORE : ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA - CONSIGLIO NOTARILE DI TRENTO –REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER CONSULTARE IL PROGRAMMA : http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612 DATA : 14-17 OTTOBRE 2006 CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO LUOGO : Riva del Garda (TN) ARGOMENTO: Società, mercato, regole. Il notaio garante DATA : 21 ottobre 2006 LUOGO : Verona ARGOMENTO : «Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato» ORGANIZZATORE : CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Prontuario Antiriciclaggio Tratto dal

“NOTIZIARIO DELLA COMPAGNIA DEL SIGILLO”

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Autore Paolo Forti

LEGENDA (colonna “OBBLIGO”)

NO = non sussiste mai alcun obbligo di archiviazione (neanche in caso di valore indeterminato ovvero per società/enti)

SI = sussiste sempre obbligo di archiviazione

Superiore 12.500,00 = obbligo di archiviazione solo per operazioni superiori ad € 12.500,00, ovvero in caso di valore indeterminato o qualora si ritenga si tratti di costituzione, gestione o amministrazione di società/enti

Solo società = obbligo di archiviazione solo per società/enti (trattandosi di operazione esclusivamente rilevante quale costituzione, gestione o amministrazione degli stessi)

ATTO/PRESTAZIONE OBBLIGO CATEGORIA PRESTAZIONE NOTE

Accettazione di eredità (generica) NO -

Accettazione di eredità (immobili) NO -

Apertura di credito ipotecaria Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Assemblea società/enti (non SI Gestione o amministrazione di società e entiSolo società

Associazione temporanea d’impresa - - Come il negozio principale

Associazione temporanea - - Come il negozio principale

Atto di notorietà NO -

Aumento di capitale società/enti SI Organizzazione apporti per gestione societàSolo società (no sottoscrittori

Autoveicoli Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche Identificare solo il venditore

Cancellazione d’ipoteca (con Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Cancellazione d’ipoteca (NO Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare Importo ipoteca (no

Cancellazione domanda giudiziale Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare

Cancellazione pignoramento Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare

Cessione di quote società di capitali Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche Identificare parti cessione e

Cessione di quote società di persone Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche Identificare parti cessione e

Cessione/affitto azienda Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche

Compravendita immobiliare Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Conferimento immobili in società SI Trasferimento beni immobili

Conferimento beni mobili in società SI Organizzazione apporti per costituzione società

Contratti preliminari/opzioni Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Contratti preliminari vari - - Come il negozio principale

Contratto di mantenimento Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Costituzione associazione SI Costituzione/liquidazione società e enti Solo soci

Costituzione associazioni/enti SI Costituzione/liquidazione società e enti Solo soci

Costituzione di usufrutto onerosa Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Costituzione di servitù Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Costituzione società SI Costituzione/liquidazione società e enti Solo soci

Deposito regolamento di Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare

Dichiarazione di successione NO -

Divisione immobiliare Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione immobiliare

Donazione di azienda Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche

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Donazione di quote società di Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche Identificare parti cessione e

Donazione di quote società di Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche Identificare parti cessione e

Donazione immobiliare Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Erogazione e quietanza Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Estratti NO -

Fideiussione Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Fondo patrimoniale (senza NO -

Fondo patrimoniale (con - - Come da tipo di trasferimento

Fusione/scissione società SI Organizzazione apporti per gestione societàPatrimonio netto

Frazionamento di mutuo ipotecario Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Imbarcazioni Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche

Impresa familiare NO -

Inventario Solo società Gestione o amministrazione di società e enti

Locazione immobili Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Modifica associazione professionisti SI Gestione o amministrazione di società e enti

Modifica di patti sociali SI Gestione o amministrazione di società e entiSoci e società

Mutuo dissenso affitto di azienda Superiore 12.500,00Trasferimento attività economiche

Mutuo dissenso compravendita Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Mutuo dissenso donazione immobili Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Mutuo ipotecario Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Mutuo ipotecario condizionato Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Mutuo ipotecario unilaterale Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Permuta immobiliare Superiore 12.500,00Trasferimento beni immobili

Procura alle liti Solo società -

Procura generale - - Come il negozio principale

Procura institoria SI Gestione di altri beni

Procura speciale - - Come il negozio principale

Pubblicazione testamento NO -

Quietanze assegni Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Restrizione di ipoteca Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare

Riduzione di capitale società/enti SI Organizzazione apporti per gestione societàSolo società

Riduzione di ipoteca (e non di Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare Importo ipoteca (no

Riduzione di ipoteca (e di mutuo) Superiore 12.500,00Qualsiasi altra operazione di natura finanziariaImporto finanziamento (no

Rinegoziazione mutuo ipotecario Solo società Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Rinuncia ad eredità NO -

Scioglimento associazione SI Costituzione/liquidazione società e enti

Scioglimento enti SI Costituzione/liquidazione società e enti

Scioglimento società SI Costituzione/liquidazione società e enti

Separazione dei beni NO -

Testamento olografo NO -

Testamento pubblico NO -

Trasformazione società SI Gestione o amministrazione di società e entiPatrimonio netto (in difetto

Vidimazioni NO -

Vincolo edilizio Solo società Qualsiasi altra operazione immobiliare

Si ricorda che:

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a) rientrano nell’ambito applicativo della normativa le operazioni riguardanti: 1) trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche 2) gestione di denaro, strumenti finanziaria o altri beni 3) apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli 4) organizzazione degli apporti per la costituzione, gestione o amministrazione di società 5) costituzione, gestione o amministrazione di società o enti

b) devono essere archiviate le operazioni di valore superiore a € 12.500,00

c) l’obbligo di archiviazione sussiste anche per operazioni frazionate, il cui valore complessivo superi € 12.500,00

d) devono inoltre essere archiviate tutte le operazioni con valore indeterminato o non determinabile

e) devono essere archiviate, indipendentemente dal valore, tutte le operazioni di costituzione, gestione o amministrazione di società o enti (costituiscono in ogni caso un’operazione di valore non determinabile)

f) l’identificazione deve avvenire per i clienti, e tali possono ritenersi ai fini della specifica normativa e in ragione soprattutto degli obblighi di identificazione ivi previsti solo i soggetti che effettivamente sottoscrivono l’atto; così per gli atti unilaterali (anche c.d. mutuo unilaterale) o per gli atti con più autentiche.

"LIBERALIZZAZIONE" DEI SERVIZI PROFESSIONALI

E MISURE TRIBUTARIE "URGENTI"

TARIFFE PROFESSIONALI ...................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PUBBLICITA' PROFESSIONALE..........................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

SOCIETA' E ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ATTI RELATIVI A BENI MOBILI REGISTRATI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PREZZO-VALORE - CESSIONE DI IMMOBILI ABITATIVI TRA PERSONE FISICHEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO NELLE CES SIONI IMMOBILIARI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

POTERI DI INDAGINE ED ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZ IONE FINANZIARIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CESSIONI DI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ACCERTAMENTI SUL VALORE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IVA ED AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DI RENDITA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

LOCAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

REATI TRIBUTARI ..................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

NOZIONE DI TERRENO EDIFICABILE .............. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ABROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI PARTICOL AREGGIATI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PLUSVALENZE IMMOBILIARI ............................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CONTI CORRENTI PROFESSIONALI E MODALITA' DI PAGAMEN TO DEI COMPENSI DEL PROFESSIONISTA ...................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI ........................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU I REDDITI, IRAP E IVA ED I RELATIVI VERSAMENTI.......................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

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SOSTITUTI D'IMPOSTA E OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

NUOVE DISPOSIZIONI SUI COMPONENTI ATTIVI E PASSIVI DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO......................................................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PAGAMENTI TELEMATICI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

PROGRAMMAZIONE FISCALE ...........................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

STUDI DI SETTORE.................................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CONTRATTI BANCARI ..........................................ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

SOCIETA' DI GESTIONE DI FARMACIE............ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

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TARIFFE PROFESSIONALI Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legge "dalla data del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ... Sono fatte salve ... le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti". La disposizione non abroga, in realtà, le tariffe professionali, ma semplicemente i "minimi obbligatori ed inderogabili" desumibili dalle singole leggi professionali. Di conseguenza rimane in vigore la disciplina generale dettata dall'art. 2233 c.c., ai sensi della quale la tariffa professionale è criterio "sussidiario" per la determinazione del compenso professionale, in assenza di un diverso accordo tra professionista e cliente (e ciò anche ai fini della determinazione giudiziale del compenso in assenza di accordo). A parte la disciplina codicistica, viene fatta salva, al comma 2 dell'art. 2, la valenza della tariffa come misura "massima" di determinazione del compenso "a tutela degli utenti": ciò sembra comportare, in linea generale, l'invalidità dell'accordo tra professionista e cliente che deroghi in aumento rispetto a tale limite massimo. Per ciò che specificamente riguarda la tariffa notarile, il limite "massimo" (quale risultante anche dalla disciplina dell'art. 30 t.n.) rileva ai fini e per gli effetti dell'art. 80 della legge notarile (impedendo la percezione di compensi maggiori, pena l'obbligo di restituzione e l'applicazione della sanzione disciplinare ivi prevista). Con specifico riferimento alla tariffa notarile, sono possibili due interpretazioni alternative: 1) - la prima che valorizza il generico ed ampio riferimento alle "attività libero professionali e intellettuali" (art. 2, comma 1, d.l.), e che ritiene quindi applicabile la nuova disciplina anche alla tariffa notarile; 2) - la seconda che valorizza, invece, la specificità della pubblica funzione esercitata dal notaio. La tariffa notarile, in effetti, distingue "onorari" (che remunerano la pubblica funzione), "diritti" (anch'essi collegati all'attività funzionale: scritturato, diritti di presentazione, ecc.) e "compensi" (questi ultimi a loro volta da distinguersi tra quelli relativi alle prestazioni "strettamente connesse alla pubblica funzione", ex art. 30 t.n., e quelli privi di tale rapporto di connessione, ex art. 34 t.n.). Il profilo della pubblica funzione giustifica, per pacifica giurisprudenza, l'inderogabilità della tariffa notarile, anche in connessione con l'esigenza di assicurare (non tanto la qualità della prestazione professionale, quanto) l'incorruttibilità del pubblico ufficiale, oltre alla imparzialità dello stesso (applicazione di identici compensi in presenza dei medesimi presupposti). Accogliendo questa seconda impostazione, la tariffa notarile (che è tariffa "rigida" proprio in connessione ai suddetti aspetti) rimarrebbe quindi inderogabile, salvo che per le "prestazioni libero professionali" in senso stretto, quali disciplinate dall'art. 34 t.n. Quest'ultima lettura appare maggiormente congruente con le finalità della tariffa notarile, e consente di evitare dubbi di incostituzionalità che altrimenti inevitabilmente sorgerebbero, anche per difetto di ragionevolezza della lettura che estenda il principio dell'"accordo" con il cliente anche alla remunerazione dell'attività funzionale del notaio; tenendo altresì conto del disposto dell'art. 28, ultimo comma, della legge notarile, che consente al notaio di rifiutare il ricevimento dell'atto se non è preventivamente depositato presso di lui l'importo delle spese e dei compensi dovutigli: nell'ipotesi in cui sorgesse disaccordo tra notaio e cliente in ordine al compenso, dovrebbe ritenersi che lo stesso notaio potrebbe rifiutare di prestare il proprio ministero. In ogni caso, non vi è dubbio che per i rimanenti aspetti disciplinari mantiene pieno vigore la tariffa notarile, approvata con d.m. 27 novembre 2001; e continuano a sussistere, quindi, i poteri dei consigli notarili distrettuali di dettare criteri di massima per l'applicazione degli artt. 30, 31 e 34 della medesima tariffa. Nulla ovviamente cambia in ordine agli onorari da annotarsi a repertorio (annotazione che prescinde dall'effettiva percezione del compenso). Quanto all'entrata in vigore, il riferimento alla "data del presente provvedimento", contenuta nell'art. 2, comma 1, va intesa come riferita alla data di entrata in vigore del decreto legge (ai sensi dell'art. 42 del d.l., lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). A norma dell'art. 2, comma 3, "Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono adeguate entro il 1° gennaio 2007: il riferimento riguarda non già l'abrogazione dei minimi obbligatori, che ha efficacia immediata, quanto piuttosto le norme deontologiche che vietano la sottotariffazione (anche se riesce difficile comprendere quale ambito di vigenza possano avere tali norme deontologiche in assenza di inderogabilità dei minimi tariffari). PUBBLICITA' PROFESSIONALE Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge, sono abrogate anche le disposizioni contenenti "b) il divieto anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni". A norma dell'art. 2, comma 3, "Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono adeguate entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data sono in ogni caso mille per violazione di norma imperativa di legge". Ciò significa che le restrizioni alla pubblicità professionale, contenute nel codice deontologico notarile, mantengono comunque la loro efficacia fino al 31 dicembre 2006. SOCIETA' E ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI L'art. 2, comma 1, del decreto legge dispone l'abrogazione delle disposizioni comportanti "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,

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fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità". La disposizione sembra pregiudicare gravemente la terzietà ed imparzialità del notaio, e suscita pertanto, tenuto conto della pubblica funzione di cui il medesimo notaio è titolare, seri dubbi di costituzionalità. La norma entra in vigore immediatamente, e quindi lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge (artt. 2, comma 1, e 42). A norma dell'art. 2, comma 3, "Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono adeguate entro il 1 gennaio 2007: il riferimento riguarda non già l'abrogazione del divieto di società interprofessionali, che ha efficacia immediata, quanto piuttosto le norme deontologiche che vietano tali forme di accordi. La disposizione va comunque coordinata con il disposto dell'art. 82 della legge notarile, a norma del quale "sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali". Quest'ultima disposizione deve ora intendersi parzialmente abrogata, nella misura in cui la stessa non consentiva di utilizzare lo schema societario, ed impediva l'associazione con altri professionisti non notai. Non sembra, invece, che la nuova disciplina superi il divieto di associazione tra notai appartenenti a distretti diversi. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, è quindi consentita la costituzione di società di persone o associazioni professionali, cui partecipino uno o più notai del medesimo distretto, nonché altri professionisti, aventi ad oggetto la fornitura di "servizi professionali", anche di tipo interdisciplinare. La società di persone o l'associazione tra professionisti dovrà essere, comunque, composta esclusivamente da professionisti (ancorché non appartenenti a categorie "protette"; deve però trattarsi di prestatori d'opera intellettuali), fermo quindi il divieto di partecipazione di soci "di capitale". Ciascun professionista non potrà partecipare a più di una società o associazione. Ciascun incarico professionale potrà essere assunto dalla società o associazione, ma la prestazione "deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità". Con salvaguardia quindi del principio di personalità della prestazione, che con riferimento al notaio implica la necessaria personale indagine della volontà ad opera del notaio e la direzione sotto la sua personale responsabilità della redazione dell'atto (art. 47 l.n.).

ATTI RELATIVI A BENI MOBILI REGISTRATI L'art. 7 del decreto legge sostituisce la disciplina, già contenuta nell'art. 1, commi 390 e 391, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativamente alla competenza per l'autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto autoveicoli. La nuova disciplina riguarda ora tutti i beni mobili registrati (quindi veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, navi ed imbarcazioni, aeromobili). La competenza per la relativa autenticazione è attribuita, oltre che al notaio, agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (quindi agenzie automobilistiche); questi ultimi sono tenuti ad effettuare l'autenticazione gratuitamente, salvi i diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta. Il notaio che autenticherà tali dichiarazioni percepirà, invece, il relativo compenso professionale. L'attribuzione ai suddetti funzionari della facoltà di autentica non riguarda solo "dichiarazioni di avvenuta vendita", aventi quindi natura di dichiarazioni di scienza, ma anche "atti" negoziali, cioé veri e propri contratti (quali ad esempio quelli riguardanti le navi maggiori, che costituiscono titolo per la relativa trascrizione). La norma non specifica in ordine alla disciplina applicabile all'autenticazione da parte dei suddetti funzionari: non sembra applicabile la disciplina propria dell'autenticazione notarile, in mancanza di un rinvio legislativo alle relative regole formali ed ai relativi adempimenti (annotazione a repertorio, controllo di legalità, per cui tra l'altro i funzionari in oggetto difettano di competenza tecnica). Sembra quindi che il legislatore abbia eccezionalmente consentito, in considerazione della (ritenuta) scarsa importanza dei beni in oggetto, l'effettuazione della pubblicità sulla base di una mera autentica amministrativa, che è quella per la quale i suddetti funzionari hanno in via generale competenza ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Il notaio dovrà, invece, continuare ad utilizzare la forma principale di autentica, prevista dalla legge notarile e dal codice civile. PREZZO-VALORE - CESSIONE DI IMMOBILI ABITATIVI TRA PERSONE FISICHE L'art. 36, comma 22, del decreto legge, modifica la disciplina del c.d. prezzo-valore ai fini delle imposte indirette, quale contenuta nell'art. 1, commi 497 e 498, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. In particolare: - viene espressamente stabilito che "le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito"; - la riduzione degli onorari notarili è stabilita, in luogo del precedente 20%, nella misura del 30%. Detta riduzione, come la precedente, riguarda unicamente gli "onorari", con esclusione dei "diritti" e dei "compensi" (salve, relativamente ai compensi ex artt. 30 e 34 della tariffa notarile, le determinazioni dei consigli notarili distrettuali); - al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa del cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo d.p.r. n. 131 del 1986". Come già desumibile a livello interpretativo (cfr. sul punto PETRELLI G., Immobili abitativi: la nuova disciplina tributaria della base imponibile dei trasferimenti ai fini delle imposte indirette, in Fisco, 2006, 7, p. 948 ss.), in caso di dichiarazione in atto di un corrispettivo superiore al valore catastale, ma inferiore a quello pattuito, non opera la valutazione tabellare, e le imposte sono dovute sull'intero corrispettivo, applicandosi sia la sanzione per occultazione di

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corrispettivo, sia - per effetto della modifica in oggetto - la nuova sanzione del 50% della differenza di imposta. Salvo quest'ultimo profilo, quindi, deve ritenersi che la disposizione (relativamente all'obbligo di dichiarare l'intero corrispettivo pattuito, alle relative conseguenze in tema di base imponibile ed all'applicazione della sanzione per occultazione di corrispettivo) abbia natura interpretativa e non innovativa. Rimane invece invariato l'ambito di applicazione, soggettivo ed oggettivo, quale già risultante dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 (cessione tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, avente ad oggetto immobili a destinazione abitativa e relative pertinenze). Ai sensi dell'art. 36, comma 23, le disposizioni suddescritte si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazióne nella Gazzetta ufficiale del decreto legge. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO NELLE CES SIONI IMMOBILIARI Ai sensi dell'art. 36, comma 22, del decreto legge, all'atto della stipula di tutte le cessioni immobiliari, anche se assoggettate ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione "analitica" le modalità di pagamento del corrispettivo. Un problema di "modalità di pagamento" si pone evidentemente solo nei casi di corrispettivo di natura pecuniaria (tipico il caso della compravendita); rimangono escluse quindi dall'ambito di applicazione della norma gli altri negozi in cui tale requisito non ricorra (permute, transazioni, ecc.); e rimangono ovviamente escluse le cessioni a titolo gratuito. Per indicazione "analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi completi dei mezzi di pagamento (estremi degli assegni, dei bonifici, ecc.). L'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento riguarda anche le somme pagate anteriormente all'atto (caparre, acconti, ecc.), ancorché tali pagamenti siano stati effettuati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto. Con le medesime modalità (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Quest'ultima dichiarazione riguarda tutte le cessioni immobiliari, ancorché con corrispettivo diverso da quello pecuniario. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La sanzione amministrativa sembra riguardare entrambe le violazioni (dichiarazione in atto circa le modalità di pagamento e circa la mediazione immobiliare); sembrerebbe, invece, che la conseguenza dell'accertamento di valore non possa che riguardare la mancata indicazione in atto delle modalità di pagamento (anche se la lettera della legge appare estesa ad entrambe le fattispecie). Nel caso di intervento in atto di rappresentanti, legali o volontari, il principio di personalità delle sanzioni amministrative (art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 472/1997) fa sì che quella sopra descritta si applichi nei confronti della persona del rappresentante e non di quella del rappresentato. Ai sensi dell'art. 36, comma 23, le disposizioni suddescritte si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazióne nella Gazzetta ufficiale del decreto legge. POTERI DI INDAGINE ED ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZ IONE FINANZIARIA L'art. 36, comma 24, del decreto legge, inserisce nel d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro, il nuovo art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici), a norma del quale "le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347". Si tratta, tra gli altri, dei poteri di: - procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di natura bancaria; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; - richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; - richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, gli uffici dell'agenzia delle entrate e del territorio e gli altri pubblici ufficiali;

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- richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le società fiduciarie e simili; - invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

CESSIONI DI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA L'art. 36, commi 8 e 10, del decreto legge, modifica il regime tributario, ai fini delle imposte indirette, degli atti di cessione di immobili da parte di soggetti Iva. In particolare, viene modificato il n. 8-bis) dell'art. 10 del d.p.r. n. 633/1972, che ora qualifica come esenti da imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457". La disposizione, interpretata in combinato disposto con l'art. 40, comma 1, secondo periodo, del d.p.r. n. 131/1986, comporta: 1) - in linea generale, l'esenzione da Iva delle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate da soggetti Iva, e quindi la soggezione delle stesse cessioni ad imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali (ovvero, ricorrendo i requisiti per la "prima casa", la soggezione ad imposta di registro con l'aliquota del 3% e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa); 2) - la permanente soggezione ad imposta sul valore aggiunto: 2a) - delle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria da parte dei suddetti soggetti Iva (i terreni non edificabili sono "fuori campo Iva", ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del d.p.r. n. 633/1972); 2b) - delle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato da parte delle imprese costruttrici o delle imprese che hanno eseguito interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, purché si tratti di fabbricati ceduti entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dei lavori (circostanza questa che è opportuno verificare documentalmente chiedendo l'esibizione della comunicazione di fine lavori). In assenza di specifiche disposizioni transitorie, occorre applicare il principio generale tempus regit actum; con la conseguenza che: a) - la nuova disciplina si applica alle cessioni perfezionatesi a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto legge (quindi della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); in base alla disciplina ordinaria, contenuta nell'art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, occorrerà quindi far riferimento alla data dell'atto che trasferisce la proprietà dell'immobile; b) - ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972, se anteriormente al trasferimento della proprietà dell'immobile sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento; in tali ipotesi, se la data della fattura o del pagamento dell'eventuale acconto è anteriore all'entrata in vigore del decreto legge, l'operazione si intenderà soggetta ad Iva limitatamente a tale importo, e ad imposta di registro per la differenza; c) - sempre ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972, che richiama il precedente, comma 4, lett. d-bis), per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, la data rilevante è comunque quella del rogito notarile, a prescindere dal previo pagamento di acconti. Le superiori modifiche legislative ampliano poi, indirettamente, l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 6, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1% ai trasferimenti aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del d.p.r. n. 633/1972, effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni. Ai medesimi trasferimenti si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Ai sensi della successiva nota II-ter), ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Questa disposizione trova ora applicazione a tutte le cessioni quali risultanti dal nuovo n. 8-bis dell'art. 10. ACCERTAMENTI SUL VALORE DEGLI ATTI SOGGETTI AD IVA ED AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DI RENDITA L'art. 36, commi 2, 3 e 4, del decreto legge detta nuove disposizioni in tema di accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi, in relazione alle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze.

In particolare, vengono modificati l'art. 54 del d.p.r. n. 633/1972, e l'art. 39 del d.p.r. n. 600/1973, i quali fanno ora riferimento al "valore normale" dei suddetti beni immobili, quale determinato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 14 del

d.p.r. n. 633/1972, e dell'art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 917/1986.

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Viene conseguentemente abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che prevedeva - relativamente agli immobili individuati nelle categorie catastali A, B

e C, l'indicazione in atto della "istanza di attribuzione di rendita", relativamente alle suddette cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. Tale richiesta non dovrà, quindi, essere più inserita negli atti soggetti ad Iva.

LOCAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI IVA L'art. 36, commi 8 e 10, del decreto legge, modifica il regime tributario, ai fini delle imposte indirette, degli atti di locazione ed affitto di immobili da parte di soggetti Iva. Viene, in particolare, modificato il n. 8) dell'art. 10 del d.p.r. n. 633/1972, che ora esenta da Iva "le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati". E' correlativamente modificato l'art. 40, comma 1, secondo periodo, del d.p.r. n. 131/1986, che ora ricomprende tra le fattispecie soggette ad imposta di registro in misura fissa anche le operazioni esenti "derivanti da contratti di locazione finanziaria". A differenza della preesistente disciplina, sono ricomprese nelle fattispecie esenti da Iva tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie; e sono esenti da Iva anche le locazioni riguardanti gli immobili "strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita". Come conseguenza di quanto sopra: 1) - la locazione e l'affitto di terreni e fabbricati ex art. 10, n. 8), sono esenti da imposta sul valore aggiunto e sono quindi soggetti ad imposta di registro proporzionale, con le aliquote previste dall'art. 5 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986; 2) - la locazione finanziaria dei suddetti terreni e fabbricati è esente da Iva ma è nel contempo soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

REATI TRIBUTARI Viene modificata, dall'art. 36, comma 7, del decreto legge, la disciplina dei reati tributari, contenuta nell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74: quest'ultima disposizione sanziona ora con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad

euro 50.000. NOZIONE DI TERRENO EDIFICABILE L'art. 37, comma 2, del decreto legge dispone che ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 633/1972 (imposta sul valore aggiunto), del d.p.r. n. 131/1986 (imposta di registro e, in forza dei rinvii normativi, imposte ipotecarie e catastali), del d.p.r. n. 917/1986 (imposte sui redditi) e del d. lgs. n. 504/1992 (imposta comunale sugli immobili, o ICI), un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Viene così risolto il contrasto giurisprudenziale tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione, dandosi la prevalenza al piano regolatore adottato invece che a quello approvato, e ciò agli effetti di tutte le imposte sopra richiamate, e per ogni profilo di disciplina (aliquota applicabile, base imponibile, valutazione automatica su base tabellare, ecc.). Appare comunque dubbia la natura interpretativa o innovativa della disposizione in oggetto, e quindi la sua applicabilità agli atti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto. Ferma in ogni caso l'inapplicabilità di sanzioni per il passato, stanti le "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito di applicazione della norma tributaria", ai

sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente).

ABROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI PARTICOL AREGGIATI L'art. 37, comma 15, del decreto legge abroga l'agevolazione prevista per i trasferimenti di immobili ricompresi nei piani particolareggiati (imposta di registro con l'aliquota dell'1%, imposte ipotecarie e catastali fisse), quale prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'abrogazione ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ferma restando, quindi, l'applicabilità dell'agevolazione per gli atti stipulati anteriormente, ancorché registrati successivamente). PLUSVALENZE IMMOBILIARI L'art. 38, commi 38 e 39, modifica la disciplina della tassazione delle plusvalenze immobiliari, contenuta nell'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986. Più precisamente, il nuovo art. 67, comma 1, lett. b), ora recita: "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".

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L'articolo 68, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986, recita ora: "Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante". Ne consegue che la donazione è ora neutrale ai fini della plusvalenza in oggetto: il quinquennio in caso di cessione di immobili diversi dai terreni edificabili si computa dall'acquisto del donante, ed il costo rilevante è quello sostenuto dal donante. CONTI CORRENTI PROFESSIONALI E MODALITA' DI PAGAMEN TO DEI COMPENSI DEL PROFESSIONISTA L'art. 36, comma 12, del decreto legge modifica l'art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disponendo che le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti "sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro". La prima parte della disposizione, relativa all'obbligo di tenuta di uno o più conti correnti dedicati, sembra doversi applicare a tutte "le somme riscosse nell'esercizio dell'attività", e quindi anche alle somme riscosse a titolo di anticipazioni per il pagamento di imposte e tasse, oltre che a quelle a titolo di compenso e relativa imposta sul valore aggiunto. Viceversa, la seconda parte della disposizione, riguardante le modalità di pagamento (assegni non trasferibili, pagamenti bancari o postali) si applica unicamente ai "compensi in denaro", con esclusione dell'Iva e delle anticipazioni per cui, trattandosi di importi inferiori a 12.500 euro, è possibile anche il pagamento in contanti. Rimane in ogni caso possibile il pagamento in contanti per i compensi di importo inferiore a 100 euro. Dai suddetti conti correnti sono altresì "effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese". Nonostante il tenore poco chiaro della lettera della legge, la disposizione deve intendersi nel senso che il professionista deve poter liberamente prelevare per la propria cassa somme dai suddetti conti correnti, utilizzando poi il denaro contante per il pagamento delle spese minute e delle imposte e tasse (per alcune delle quali, tra l'altro, la forma di pagamento in contanti è l'unica ammessa dalle norme vigenti: cfr. ad esempio le tasse ipotecarie). Per il caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni, si applicano le sanzioni previste nel d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. In mancanza di una sanzione specifica per la violazione dell'art. 19 del d.p.r. n. 600/1973, potrebbero trovare applicazione (sempreché non si ritenga che il principio di tipicità ex art. 3 del d. lgs. n. 472/1997 impedisca l'applicazione di tali norme): - l'art. 6, ai sensi del quale chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato; - l'art. 8, comma 2, a norma del quale la mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. ELENCO CLIENTI E FORNITORI L'art. 38, comma 8, del decreto legge modifica l'art. 8-bis del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, reintroducendo l'elenco dei clienti e fornitori. Il nuovo comma 4-bis di detto art. 8-bis recita infatti: "Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.". Ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 8-bis, "per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471". Ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legge, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA . Successivamente, l'elenco dei clienti dovrà ricomprendere anche i soggetti privati.

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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU I REDDITI, IRAP E IVA ED I RELATIVI VERSAMENTI L'art. 38, comma 10, del decreto legge modifica alcuni termini previsti dal d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322. In particolare: - le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. n. 600/1973 presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - i soggetti Ires presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, in via telematica entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. L'art. 38, comma 11, del decreto legge modifica l'art. 17, comma 1, del d.p.r. 7 dicembre 2001 n. 435, stabilendo che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del t.u.i.r., compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. SOSTITUTI D'IMPOSTA E OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO Secondo la nuova formulazione dell'art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973, come modificato dall'art. 37, comma 27, del decreto legge, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 (cioé gli enti e le società soggetti ad Ires, le società di persone e associazioni indicate nell'articolo 5 del t.u.i.r., e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il condominio quale sostituto di imposta, il curatore fallimentare), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. Pertanto, per effetto della modifica legislativa, i suindicati soggetti - tra cui rientrano i professionisti - sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto non più soltanto in relazione ai compensi dovuti per prestazioni di lavoro autonomo, ma altresì per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. A norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legge, rientra ora tra i sostituti d'imposta anche il curatore fallimentare: le parcelle professionali emesse nei confronti della procedura fallimentare devono essere quindi assoggettate a ritenuta d'acconto. L'art. 38, comma 10, del decreto legge modifica alcuni termini previsti dal d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322. In particolare i sostituti d'imposta che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del d.p.r. n. 600/1973, tenuti al rilascio della relativa certificazione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Viene poi previsto che le certificazioni di ritenuta d'acconto, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. NUOVE DISPOSIZIONI SUI COMPONENTI ATTIVI E PASSIVI DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO L'art. 37, comma 32, del decreto legge modifica l'art. 54 del d.p.r. n. 917/1986 (relativo ai redditi di lavoro autonomo),

disponendo tra l'altro: 1) - che concorrono a formare il reddito professionale le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b)

sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte

o professione; 2) - si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità

percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato;

3) - viene prevista l'integrale deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura;

4) - concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale (la disposizione, unitamente alle altre contenute

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nell'art. 2 del decreto legge, sembra presupporre la liceità, sul piano civilistico, della cessione dello studio professionale, finora considerata illecita dalle vigenti norme deontologiche);

5) - viene prevista la tassazione separata dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, sopra descritti, se percepiti in unica soluzione.

PAGAMENTI TELEMATICI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI Ai sensi dell'art. 38, comma 49, del decreto legge, a partire dal 1° ottobre 2006, "i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997". Per quanto riguarda il notaio, detti pagamenti telematici riguarderanno essenzialmente le imposte sui redditi, l'Irap, l'imposta sul valore aggiunto ed i contributi previdenziali per il personale dipendente. PROGRAMMAZIONE FISCALE L'art. 38, comma 51, del decreto legge abroga, con decorrenza immediata, l'istituto della programmazione fiscale, quale disciplinato dall'art. 1, commi da 499 a 519, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. STUDI DI SETTORE L'art. 38, comma 2, del decreto legge, abroga i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, che - relativamente alle imprese in contabilità ordinaria ed ai liberi professionisti - subordinava l'esecuzione degli accertamenti, ai contribuenti non congrui in base agli studi di settore, allo scostamento per almeno un biennio. L'abrogazione comporta la possibilità di sottoporre ad accertamento i suddetti contribuenti anche in caso di scostamento limitato ad un solo periodo d'imposta.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) L'art. 38, comma 13, del decreto legge modifica l'art. 10, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, disponendo che i versamenti dell'ICI devono essere effettuati in due rate scadenti, rispettivamente, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Ai sensi del successivo comma 53 dell'art. 38, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI. Il comma 55 stabilisce che l'ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, ed è versata con le modalità di cui al d. lgs. n. 241/1997. ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA L'art. 38, comma 18, del decreto legge modifica l'art. 35 del d.p.r. n. 633/1972, stabilendo che l'attribuzione del numero di partita Iva è subordinato all'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di eventuali elementi di rischio, nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 19, alle richieste di attribuzione del numero di partita Iva effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006. Non è chiaro come potrà essere coordinata l'esigenza di tali controlli con quella di tempestivo rilascio del numero di partita Iva ai fini della registrazione degli atti costitutivi di società. CONTRATTI BANCARI L'art. 10 del decreto legge, sotto la rubrica "condizioni contrattuali dei conti correnti bancari", modifica in realtà l'art. 118 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario), che riguarda tutti i contratti bancari. Il nuovo art. 118, comma 1, stabilisce che "nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo". La norma richiede quindi, a differenza che in passato, un "giustificato motivo" al fine di esercitare lo ius variandi unilaterale, anche in relazione alla modifica dei tassi. In assenza di distinzioni nella lettera della legge, la previsione non appare applicabile alla variazione dei tassi dipendente dall'aggancio a parametri di indicizzazione (che non è ius variandi in senso proprio). Sono invece ricomprese nella nuova disciplina dello ius variandi - e richiedono quindi l'indicazione di un giustificato motivo - le clausole, ricorrenti nei mutui bancari, che prevedono la variazione unilaterale delle spese e commissioni accessorie del mutuo (avvisi di scadenza rate, compensi per cancellazioni, frazionamenti e svincoli di ipoteche, ecc.). Ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 118, "qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore" (appare strano il riferimento, in questo testo, al "consumatore", anziché al "cliente").

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SOCIETA' DI GESTIONE DI FARMACIE Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto legge, "Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: "che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della provincia in cui ha sede la società"; al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola "distribuzione". Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362". Quanto sopra comporta: - che la gestione di farmacie, a partire dalla pubblicazione in G.U. del decreto legge, può essere prevista quale oggetto sociale di nuove società di persone o nuove società cooperative (regolate, queste ultime, indifferentemente dalle norme sulla s.p.a. o sulla s.r.l.); - soci delle suddette società devono essere comunque farmacisti, ma non necessariamente iscritti nell'albo della provincia in cui ha sede la società; - la partecipazione a tali società non è più incompatibile con attività esplicate nel settore della distribuzione dei farmaci; - una società potrà essere anche titolare di più farmacie, senza vincolo di territorialità; - ciascun farmacista potrà partecipare anche a più società; - non sussistono più limiti temporali al trasferimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie (e relative aziende commerciali); - sono abrogate anche le specifiche disposizioni che disciplinavano la successione nelle partecipazioni sociali o nella titolarità delle farmacie. A norma del successivo comma 7, "le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale"; ciò significa che non possono essere entrambe ricomprese nell'oggetto sociale di una stessa società. DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI Ai sensi dell'art. 36, commi 19 e 20, del decreto legge, "nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Da rilevare che il precedente comma 121 proroga anche la detrazione Irpef spettante nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (art. 31, lettere c) e d), della legge 457/1978) di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione, o di ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie (articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448). Detta detrazione compete per il 41 % delle spese sostenute, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante dall’atto di vendita o assegnazione. Ne consegue che anche le fatture relative alla vendita dei suddetti fabbricati devono riportare distintamente il costo della relativa manodopera ai fini della detrazione.

Gaetano Petrelli

La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).

Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it

Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna.

Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN Notizie è inserita la pagina AGORA' che contiene

una selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loro

pubblicazione.