AGEVOLAZIONI

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1 SOCIETARIO, FUSIONI E ACQUISIZIONI, FISCALE APPROFONDIMENTO 4 febbraio 2016 Sernaglia, Bottari e Associati Via Jacopo Sansovino, 2 – 31044 Montebelluna (TV) Italia t +39 0423 1995111 +39 0423 604629 f +39 0423 604614 [email protected] www.studiprofessionali.net Legge di Stabilità 2016 - Maggiori ammortamenti del 40% sui beni strumentali nuovi La Legge di Stabilità 2016, pubblicata in GU il 30-12-2015, ha riconosciuto agli imprenditori e ai lavoratori autonomi una deduzione, ai soli fini IRES e IRPEF e non ai fini IRAP, del 40%, in aggiunta alle ordinarie quote di ammortamento, sugli investimenti in nuovi beni materiali strumentali effettuati tra il 15 Ottobre 2015 e il 31 Dicembre 2016. Con riguardo al momento di effettuazione dell’investimento rileva la data di consegna o spedizione del bene, quando l’acquisto ha ad oggetto beni mobili, oppure il momento di ultimazione della prestazione nei casi di realizzazione dei beni tramite contratto di appalto. Il meccanismo di funzionamento del beneficio prevede l’abbattimento dell’imponibile IRES o IRPEF mediante una deduzione extracontabile, non essendo previsto né possibile per tale agevolazione fiscale il transito a conto economico; ne consegue che il vantaggio fiscale potrà determinare eventualmente anche l’evidenziazione di una perdita fiscale deducibile secondo le ordinarie regole previste dal Tuir. Beneficiano dell’agevolazione fiscale gli investimenti effettuati sia a mezzo acquisto diretto che in locazione finanziaria. Beneficia, infatti, dell’agevolazione anche chi stipula un contratto di leasing, nel limite della quota capitale del canone, per l’acquisto di un nuovo bene strumentale, anche qualora non provvedesse all’esercizio del diritto di riscatto finale, quando la data di consegna del bene al locatario si verifica nel periodo 15/10/2015 31/12/2016.

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SOCIETARIO, FUSIONI E

ACQUISIZIONI, FISCALE

APPROFONDIMENTO

4 febbraio 2016 Sernaglia, Bottari e Associati Via Jacopo Sansovino, 2 – 31044 Montebelluna (TV) Italia

t +39 0423 1995111 +39 0423 604629 f +39 0423 604614 [email protected] www.studiprofessionali.net

Legge di Stabilità 2016 - Maggiori ammortamenti del

40% sui beni strumentali nuovi

La Legge di Stabilità 2016, pubblicata in GU il 30-12-2015, ha riconosciuto agli imprenditori e ai

lavoratori autonomi una deduzione, ai soli fini IRES e IRPEF e non ai fini IRAP, del 40%, in

aggiunta alle ordinarie quote di ammortamento, sugli investimenti in nuovi beni materiali strumentali

effettuati tra il 15 Ottobre 2015 e il 31 Dicembre 2016.

Con riguardo al momento di effettuazione dell’investimento rileva la data di consegna o spedizione del

bene, quando l’acquisto ha ad oggetto beni mobili, oppure il momento di ultimazione della prestazione

nei casi di realizzazione dei beni tramite contratto di appalto.

Il meccanismo di funzionamento del beneficio prevede l’abbattimento dell’imponibile IRES o IRPEF

mediante una deduzione extracontabile, non essendo previsto né possibile per tale agevolazione fiscale il

transito a conto economico; ne consegue che il vantaggio fiscale potrà determinare eventualmente anche

l’evidenziazione di una perdita fiscale deducibile secondo le ordinarie regole previste dal Tuir.

Beneficiano dell’agevolazione fiscale gli investimenti effettuati sia a mezzo acquisto diretto che in

locazione finanziaria.

Beneficia, infatti, dell’agevolazione anche chi stipula un contratto di leasing, nel limite della quota

capitale del canone, per l’acquisto di un nuovo bene strumentale, anche qualora non provvedesse

all’esercizio del diritto di riscatto finale, quando la data di consegna del bene al locatario si verifica nel

periodo 15/10/2015 – 31/12/2016.

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APPROFONDIMENTO

4 febbraio 2016 Sernaglia, Bottari e Associati Via Jacopo Sansovino, 2 – 31044 Montebelluna (TV) Italia

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In entrambi i casi (acquisto diretto e leasing) rimangono esclusi dall’ambito di applicazione

dell’agevolazione:

i beni materiali strumentali ai quali il D.M. 31 dicembre 1988 ha attribuito un coefficiente di

ammortamento inferiore al 6.5%;

gli immobili (fabbricati e costruzioni);

determinati beni individuati nell’allegato della Legge di Stabilità di cui alla tabella che segue:

Gruppo V – Industrie

manifatturere

alimentari

Specie 19 – Imbottigliamento di

acque minerali naturali

Condutture 8,0 %

Gruppo XVII –

Industrie dell’energia

elettrica, del gas e

dell’acqua

Specie 2/b – Produzione e

distribuzione di gas naturale

Condotto per usi civili (reti urbane) 8,0%

Gruppo XVII –

Industrie dell’energia

elettrica, del gas e

dell’acqua

Specie 4/b – Stabilimenti termali,

idrotermali

Condutture 8,0%

Gruppo XVII –

Industrie dell’energia

elettrica, del gas e

dell’acqua

Specie 2/b – Produzione e

distribuzione di gas naturale

Condotto dorsali per trasporto a

grandi distanze dai centri di

produzione

10,0%

Gruppo XVII –

Industrie dell’energia

elettrica, del gas e

dell’acqua

Specie 2/b – Produzione e

distribuzione di gas naturale

Condotto dorsali per trasporto a

grandi distanze dai giacimenti

gassoso acquiferi; condotto di

derivazione di allacciamento

12,0%

Gruppo XVIII –

Industrie dei trasporti

e delle

telecomunicazioni

Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso

l’esercizio di binari di raccordo

per conto terzi, l’esercizio di

vagoni letto e ristorante. Tramvie

interurbane, urbane e suburbane,

ferrovie metropolitane, filovie,

funicolari, funivie, slittovie ed

ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e

tramviario (motrici escluse) ad

eccezione dei macchinari e delle

attrezzature, anche circolanti su

rotaia, necessari all’esecuzione di

lavori di manutenzione e

costruzione di linee ferroviare e

tramviarie

7,5%

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Gruppo XVIII –

Industrie dei trasporti

e delle

telecomunicazioni

Specie 1,2 e 3 – Trasporti aerei,

marittimi, lacuali, fluviali e

lagunari

Aereo completo di

equipaggiamento (compreso motore

a terra e salvo norme a parte in

relazione ed esigenze di sicurezza)

12,0%

Beneficiano dell’agevolazione anche le autovetture, siano esse a deducibilità piena o limitata. In questo

caso è stato infatti previsto l’innalzamento del 40% dei limiti disposti dall’art.164 del Tuir portando così

il costo fiscalmente rilevante da 18.076,00 euro a 25.306,00 euro (da 25.823,00 euro a 36.152,00 euro

per agenti o rappresentanti di commercio), fermo restando le percentuali di deducibilità individuate alle

lettere b) e b-bis del medesimo articolo (20%, 70% o 80% rispettivamente per auto non assegnate a

dipendenti, auto assegnate in benefit e veicoli degli agenti).

Particolare riguardo va fatto con riferimento agli impianti fotovoltaici. In assenza di chiarimenti

specifici il dettato normativo sembra agevolare unicamente gli impianti ascrivibili alla categoria

“impianti” con esclusione delle fattispecie assimilabili ai fabbricati, ciò sia per esclusione espressa di tali

cespiti da quelli agevolabili sia per la presenza nei confronti di tali beni di aliquote di ammortamento

inferiori a 6.5%.

Va precisato inoltre che l’agevolazione in oggetto esplica i propri effetti solo ed esclusivamente sotto il

profilo fiscale consentendo la deduzione di maggiori quote di ammortamento (o maggiori canoni di

leasing) ai fini IRPEF o IRES, con esclusione di qualsiasi effetto in merito alla determinazione di

eventuali plusvalenze o minusvalenze all’atto della cessione dei beni interessati. Ne consegue che da un

lato la cessione a terzi del bene o del contratto di locazione finanziario non determina alcun obbligo di

restituzione del beneficio sino a quel momento goduto e che dall’altra parte l’acquirente del bene non

potrà proseguire nel godimento del beneficio per mancanza del requisito della novità.

Sotto il profilo delle incompatibilità con eventuali altre agevolazioni aventi ad oggetto il medesimo bene

materiale va precisato che l’agevolazione “superammortamenti”, non costituendo aiuto di Stato e data

l’assenza di una specifica disposizione normativa contenuta nella Legge di stabilità 2016, risulta

compatibile con le altre agevolazioni, a condizione naturalmente che queste ultime non prevedano

espressi divieti di cumulo.

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Gli esempi numerici di seguito esposti contribuiscono a chiarire la portata della disposizione normativa

in esame.

1° esempio: acquisto diretto bene mobile (vedi Tabella - ALLEGATO NR. 1 )

Nell’ipotesi di acquisto di un macchinario (aliquota amm.to 20%) da parte di un soggetto IRES

effettuato in data 15/11/2015 per un ammontare di euro 50.000,00, questi potrà ammortizzare il bene per

un valore di euro 70.000,00 ottenendo un risparmio fiscale pari a euro 5.500,00 (27.5% di 20.000,00) in

un arco temporale di 6 anni.

2° esempio: acquisto in leasing bene mobile (vedi Tabella - ALLEGATO NR. 2 )

Nell’ipotesi di acquisto in leasing di un macchinario (aliquota amm.to 20%) da parte di un soggetto

IRES effettuato nel gennaio 2016, per un ammontare in termini di costo per il concedente di euro

50.000,00 (durata contratto di leasing 5 anni), l’utilizzatore potrà dedurre quote capitali maggiorate del

40% nei 5 anni di durata del leasing e quote di ammortamento del prezzo di riscatto anch’esse

maggiorate del 40% in 5 anni di ammortamento, per un valore complessivo di euro 70.000,00 ottenendo

un risparmio fiscale pari a euro 5.500,00 (27.5% di 20.000,00).

3° esempio: acquisto diretto autovettura da parte di un agente (vedi Tabella - ALLEGATO NR. 3 )

Nell’ipotesi di acquisto di una autovettura (aliquota amm.to 25%) da parte di un agente o rappresentante

di commercio effettuata in data 15/11/2015 per un ammontare di euro 50.000,00, in presenza del costo

fiscalmente rilevante di euro 25.823,00 e di una deducibilità dell’80%, rileva un maggior ammortamento

deducibile di 8.263,20 cui conseguirà un risparmio Irpef ipotizzato su una aliquota marginale pari al

30% di euro 2.479 in un arco temporale di 5 anni.

4° esempio: acquisto in leasing di autovettura da parte di un agente (vedi Tabella - ALLEGATO NR. 4 )

Nell’ipotesi di acquisto in leasing di una autovettura da parte di un agente o rappresentante di

commercio effettuato nel gennaio 2016, per un ammontare in termini di costo per il concedente di euro

50.000,00 (durata contratto di leasing 4 anni), l’utilizzatore potrà dedurre quote capitali maggiorate del

40% nei 4 anni di durata del leasing e quote di ammortamento del prezzo di riscatto anch’esse

maggiorate del 40% in 5 anni di ammortamento, che, in presenza del costo fiscalmente rilevante di Euro

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25.823 e una deducibilità dell’ 80%, produrranno una maggior deduzione fiscale di euro 9.037, cui

conseguirà un risparmio Irpef ipotizzato su una aliquota marginale del 30% di euro 2.711,1.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello Studio Sernaglia,Bottari e Associati (“Studio”) sono quelli

liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per

finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro

interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio.

Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni

inviando una e-mail all’indirizzo:[email protected] del trattamento è lo Studio Sernaglia,Bottari e

Associati con sede in Montebelluna, Via Sansovino n. 2.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento sugli argomenti trattati contattare:

Andreasi Simona [email protected]

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         Allegato nr. 1  

CALCOLO CONVENIENZA

acquisto macchinario nuovo in data 15/11/2015

costo 50.000,00

aliquota amm.to ordinaria 20%

anno aliquota amm.to contabile maggior amm.to fiscale (40%)

2015 10,00% 5.000,00 2.000,00

2016 20,00% 10.000,00 4.000,00

2017 20,00% 10.000,00 4.000,00

2018 20,00% 10.000,00 4.000,00

2019 20,00% 10.000,00 4.000,00

2020 10,00% 5.000,00 2.000,00

totale 100,00% 50.000,00 20.000,00

maggior ammortamento fiscale (40%) 20.000,00

risparmio fiscale (solo Ires 27,5%) 5.500,00

% risparmio fiscale su costo 11,00%

Page 7: AGEVOLAZIONI

          Allegato nr. 2 

CALCOLO CONVENIENZA Leasing macchinario

costo per il concedente

50.000,00 vita utile bene 5 anni    

maxicanone iniziale 5.000 interessi annui leasing 5% durata contratto leasing

Periodo Genn.2016 - Dic.2020 (5 anni)

aliquota amm.to ordinaria 20%

n.canoni 5 durata fiscale minima contratto leasing 1/2 periodo amm.to importo canone 10.032,00 prezzo riscatto 2.000,00

n.rata anno

costo leasing

quota capitale quota interessi

canone leasing a CE

maxicanone a CE

Ammortamento riscatto

tot imputato

CE

maggiore deduz. fiscale (40%)

maxicanone 2016 5.000 5.000

1 2016 10.032 7.782 2.250 10.032 1.000 11.032 3.513

2 2017 10.032 8.171 1.861 10.032 1.000 11.032 3.668

3 2018 10.032 8.580 1.452 10.032 1.000 11.032 3.832

4 2019 10.032 9.009 1.023 10.032 1.000 11.032 4.003

5 2020 10.032 9.459 573 10.032 1.000 11.032 4.184

riscatto 2020 2.000 2.000 0 200 200 80

2021 400 400 160

2022 400 400 160

2023 400 400 160

2024 400 400 160

2025 200 200 80

tot 57.160 50.000 7.160 50.160 5.000 2.000 57.160 20.000

maggior deducibilità fiscale (40%)

20.000

risparmio fiscale (solo Ires 27,5%)

5.500

% risparmio fiscale su costo 11,0%

Page 8: AGEVOLAZIONI

Allegato nr. 3

CALCOLO CONVENIENZA

Acquisto autovettura agente

costo 50.000,00

aliquota amm.to ordinaria 25%

% deducibilità 80%

limite di deducibilità 25.823,00

limite deducibilità (+40%) 36.152,00

anno aliquota amm.to

contabile

tetto

costo

fiscale

deducibilità

80%

tetto costo

fiscale

maggiorato

40%

deducibilità 80%

del tetto costo

fiscale

maggiorato

maggior

ammortamento

fiscale deducibile

2015 12,50% 6.250,00 3.227,88 2.582,30 4.519,00 3.615,20 1.032,90

2016 25,00% 12.500,00 6.455,75 5.164,60 9.038,00 7.230,40 2.065,80

2017 25,00% 12.500,00 6.455,75 5.164,60 9.038,00 7.230,40 2.065,80

2018 25,00% 12.500,00 6.455,75 5.164,60 9.038,00 7.230,40 2.065,80

2019 12,50% 6.250,00 3.227,88 2.582,30 4.519,00 3.615,20 1.032,90

totale 100,00% 50.000,00 25.823,00 20.658,40 36.152,00 28.921,60 8.263,20

maggior ammortamento fiscale

(40%) 8.263,20

risparmio fiscale (IRPEF 30%) 2.479,00

% risparmio fiscale su costo 4,96%

Page 9: AGEVOLAZIONI

  

 

 

Allegato nr. 4  

  

 

CALCOLO CONVENIENZA

Leasing autovettura agente

costo per il concedente 50.000,00 durata contratto leasing 4 anni da genn 2016 a dic. 2019

aliquota amm.to ordinaria 25% n. canoni 4

% deducibilità 80% canone leasing annuo

11.530

limite di deducibilità 25.823,00 durata minima fiscale contratto di leasing 4 anni pari al periodo di ammortament

limite deducibilità (+40%) 36.152,00

maxi canone 5.000 coeff0,51646 limite 25.823 coeff 0,72304 limite 36.152

riscatto 5.000 coeff 0,51646 coeff 0,72304

n.rata anno costo

leasing

maxi canone a

C.E.

quota capitale a C.E.

Ammortamento riscatto

totale quote

capitale imputate a

CE

quota capitale canoni leasing nei limiti della soglia fiscale

(25823)

quota capitale canoni leasing

deducibile (80%)

quota capitale canoni leasing nei limiti della soglia fiscale maggiorata

(36152)

quota capitale canoni maggiorata leasing deducibile (80%)

quota ammortamento

riscatto deducibile

(80%)

quota ammortamento

riscatto maggiorata deducibile

(80%)

maggiore deduzione

quote capitali (+40%)

maggior deduzione

fiscale ammortamento riscatto

(40%) A B C D E=B+C+D F=E*Coeff G=F*0,8 H=E*Coeff I=H*0,8 L=D*0,8 M=L+40%L I-G M-L

maxicanone 2016 5.000 1 2016 11.530,47 1250 9.280 10.530 5.439 4.351 7.614 6.091 1.740 2 2017 11.530,47 1250 9.744 10.994 5.678 4.543 7.949 6.360 1.817 3 2018 11.530,47 1250 10.232 11.482 5.930 4.744 8.302 6.641 1.898 4 2019 11.530,47 1250 10.743 11.993 6.194 4.955 8.672 6.937 1.982

riscatto 2019 5.000 625 625 500 700 200 2020 1.250 1.250 1.000 1.400 400 2021 1.250 1.250 1.000 1.400 400 2022 1.250 1.250 1.000 1.400 400 2023 625 625 500 700 200

totale 56.122 5.000 40.000 5.000 50.000 23.241 18.593 32.537 26.029 4.000 5.600 7.437 1.600

maggior ammortamento fiscale (40%) 9.037

risparmio fiscale (IRPEF 30%) 2.711

% risparmio fiscale su costo 5,42%