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Agenti chimici e cancerogeni in edilizia [email protected]

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Agenti chimici e cancerogeni in

edilizia

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RISCHI PER LA SALUTE

• Agenti chimici / cancerogeni: sono rappresentati dalle sostanze chimiche, cancerogene, tossiche o nocive, in grado d’essere ingerite, assorbite per via cutanea o inalate perché aerodisperse sotto forma di aerosol (liquidi e/o solidi), vapori, gas

• Agenti fisici – rumore, microclima, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non

• Agenti biologici – sono rappresentati da organismi e microrganismi patogeni o non, endoparassiti umani, colture cellulari in grado d’essere ingeriti, assorbiti per via cutanea, inalati

Nell’ambiente le sostanze chimiche si possono trovare sotto forma di solidi aerodispersi (polveri o fumi)

… o infine di gas o vapore

… di liquido aerodisperso (gocce, nebbie..)

Alcuni termini … • Gas e vapori: Un gas è un

aeriforme caratterizzato da una temperatura, detta temperatura critica, inferiore alla temperatura ambiente; gli aeriformi per cui ciò non avviene si trovano nello stato di vapore. Un gas può anche essere definito come un aeriforme non condensabile a temperatura ambiente.

• Fumi

• Polveri

• Nebbie

• liquidi

Diagramma di fase (T, P)

temperatura critica: la

temperatura al di sopra della

quale una sostanza non può

esistere allo stato liquido

Vie di esposizione

• ingestione

• penetrazione cutanea

• inalazione

Importanza

(pericolosità)

crescente

Polveri Inalabili: Particelle con % di penetrazione del 50%

a 100 µm (tra 10µm e 100µm)

Polveri Toraciche: Particelle con % di penetrazione del 50%

a 10 µm. (diametro aerodinamico 10µm)

Polveri Respirabili: Particelle con % di penetrazione del 50%

a 4 µm (diametro aerodinamico 4µm)

granulometria delle polveri: le convenzioni

1. Queste convenzioni sono relazioni tra il diametro aerodinamico e le frazioni che devono

essere raccolte o misurate

2. approssimano le frazioni che penetrano nelle varie regioni del tratto respiratorio in

condizioni medie.

3. Le convenzioni non sono state stabilite per valutare esattamente la dose inalata, ma

servono per rendere confrontabili le misure.

polveri

Priorità degli interventi di prevenzione

• Domanda posta al DP: dei livelli accettabilità

[stirene] senza utilizzo DPI in cantiere?

• Quanta polvere è accettabile durante una

carteggiatura?

È una domanda corretta?

• La valutazione del rischio (residuo)

• Cosa dice il testo unico?

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 15, misure generali di tutela

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

Riferimenti normativi

TITOLO IX - X

Titolo IX – sostanze pericolose

• Capo I agenti chimici

• Capo II agenti cancerogeni e mutageni

• Capo III amianto

• Capo IV sanzioni

Titolo X - agenti biologici

Articolo 221 - Campo di applicazione (NB comma 2!!!)

Articolo 222 – Definizioni 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi

solo per l’ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi […],

possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I, AGENTI CHIMICI

NB: 145/08 e REACH-CLP

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I, AGENTI

CHIMICI

Articolo 223 - Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro

determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato (ex dal produttore o fornitore) tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi …

SDS aggiornate!

Rischio residuo!

… segue Articolo 223 - Valutazione dei rischi

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi …, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I – AGENTI CHIMICI

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Rischio residuo!

Valori limite 81/08

• Cosa è un valore limite??

• Aggiornati al 06/08/2012 da decreto Min. Lavoro

e Politiche Sociali e Min. Salute, Modifica e

integrazione all. XXXVIII del TU

• In assenza di un VL è consuetudine utilizzare TLV

ACGIH

PRIMA FASE: Identificazione dei PERICOLI

SECONDA FASE: Valutazione dei RISCHI

* preliminare

** approfondita

valutazione del

rischio chimico

Ruolo M.C. ???

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente

presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO I – AGENTI CHIMICI

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Capo II agenti cancerogeni e mutageni

Capo II agenti cancerogeni e mutageni

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ ALLEGATO XLIII

Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Capo II agenti cancerogeni e mutageni

Rischi per la salute

in edilizia

Polveri

Polveri

Taglio/molatura …

Legno …

Classificazione dei legni

Per l’applicazione della legge, il termine “legno duro” non

fa riferimento all’effettivo grado di durezza del legno, ma è

la traduzione letterale del termine inglese “hardwood”,

utilizzato per indicare il legno ricavato dalle latifoglie

(Angiosperme) ed il termine “legno dolce” o tenero è la

traduzione del termine inglese “softwood”, utilizzato per

indicare il legno ricavato dalle conifere (Gymnosperme).

Emblematico è il caso dei legni di pioppo e di balsa che,

pur essendo legni teneri in termini di lavorabilità, sono

compresi tra i legni duri.

Conifere

legni TENERI

Softwood

Latifoglie

legni DURI

Hardwood

Classificazione dei legni

Legni teneri Legni duri Legni duri esotici

Abete Cedro Cipresso Larice Duglasia Pino Sequoia Tuia

Acero Betulla carpino castagno ciliegio faggio frassino noce olmo ontano pioppo platano quercia salice tiglio

Afrormosia Ebano Iroko balsa kauri limba meranti mogano noce mansonia obeche palissandro palissandro brasiliano rimu o pino rosso teak

Classificazione dei legni (Monografia n. 62 - IARC)

Il volume della IARC 62/1995 riporta un’elencazione (indicativa, ma non esaustiva) di legni rispettivamente “duri” e “teneri”

Si segnalano, tra i legni “duri esotici”, 3 essenze non riportate nel suddetto elenco IARC, ma per le quali si ha un impiego significativo nel tessuto produttivo italiano, quali: Ayous, Frakè e Ramin.

Si ritiene che anche i pannelli truciolari, MDF e compensati rientrino nell’ambito della valutazione dell’applicazione del capo II, tranne che vi sia una certificazione del produttore che ne attesti la completa composizione con legni teneri.

Classificazione dei legni

Fibre, coibentazione

(alcuni materiali sostitutivi amianto)

Cementi (Cr e SLC???)

cementi

Verniciatura (indoor??)

Vernici …

Prodotti adesivi in ambienti confinati

resine

Saldatura …

Fine prima parte