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AGENDA CONTENENTE MODULISTICA UTILE DURANTE IL SERVIZIO IN CONTINUITA’ ASSISTENZIALE SEDE REGIONALE FIMMG MARCHE SEDE PROVINCIALE FIMMG ANCONA Via Buonarroti 5/A- ANCONA, Tel Fax 071-2076035 www.fimmgmarche.it www.fimmgformazione.org

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AGENDA CONTENENTE MODULISTICA UTILE DURANTE IL SERVIZIO IN CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

SEDE REGIONALE FIMMG MARCHE SEDE PROVINCIALE FIMMG ANCONA Via Buonarroti 5/A- ANCONA, Tel Fax 071-2076035 www.fimmgmarche.it www.fimmgformazione.org

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Cara/o Collega, !sensibili alle difficoltà che potreste incontrare durante il servizio nella Continuità Assistenziale abbiamo deciso di realizzare un “block notes” con allegati documenti e moduli ritenuti utili. !Un sentito ringraziamento ai componenti dei Consigli Regionali e Provinciali Fimmg C.A., Fimmg A.P. e Fimmg Formazione per la continua ed intensa collaborazione, e agli iscritti per la fiducia accordataci. !Continueremo con determinazione a mettere in atto tutte le azioni volte a tutelare la crescita professionale ed economica della nostra categoria. !Restiamo a vostra disposizione per le informazioni che riterrete necessarie auspicandoci che quanto realizzato sia cosa a voi gradita !! Il Segretario Regionale !AldoTiberi [email protected] ! I Segretari Provinciali !Gino Genga [email protected] Stefano Eleonori [email protected] Silvia Sebastiani [email protected] !!!

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INDICE !!

• Compiti del Medico di CA !

• Rapporti con il 118 !- L’Accordo Collettivo Nazionale e la normativa vigente - Uniformità di comportamento: decalogo per il 118 - moduli richiesta compenso aggiuntivo per attivazione da parte del 118 !!

• Norme per la prescrizione dei farmaci con indicazione del principio attivo !

• Prestazioni di particolari impegno professionale (PIP) - tariffario PIP - modulo riepilogativo prestazioni aggiuntive !

• Modulistica varia - modulo conteggio prestazioni per arretrati informatizzazione - modulo per proposta TSO - modulo per proposta ASO - consenso informato alla contraccezione di emergenza - estratti da documenti sulla contraccezione di emergenza (indicazioni, aspetto medico-

legali) e determina aifa sulla pillola dei 5 giorni dopo - constatazione di decesso - Modulo di iscrizione FIMMG !

• Giurisprudenza e CA estratti da sentenze che riguardano la Professione di Medico di Continuità Assistenziale

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!!COMPITI DEL MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE!

!ART 67 ACN!!

1. Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili !ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di !forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, !l’attività di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha !effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima. !2. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, fin !dall'inizio del turno in servizio attivo, nella sede assegnatagli dalla Azienda o nelle altre !modalità specifiche previste per le equipes, le UTAP o altre forme associative delle cure !primarie, e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, !domiciliari o territoriali. !3. In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale operativa, il !medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di !apposite linee guida nazionali o regionali. Secondo le indicazioni aziendali, in particolari !situazioni di necessità e ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico può !eseguire prestazioni ambulatoriali definite nell’ambito degli Accordi regionali. !4. Nell’ambito delle attività in Equipe o in UTAP o in altre forme organizzative delle !cure primarie, con Accordi regionali, possono essere sperimentate forme di triage per !realizzare risposte di continuità assistenziale maggiormente appropriate. !5. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore. !6. A livello aziendale sono definite le modalità di esercizio dell’attività, ai fini !dell’eventuale organizzazione dell’orario, anche ai fini del ristoro psico-fisico del medico, !particolarmente nei mesi estivi. !7. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le !registrazioni devono avere per oggetto: !a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito; !b - generalità del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia !persona diversa); !c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; !d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento !richiesto ed effettuato. !8. Per le prestazioni effettuate, il sanitario in servizio, al fine di assicurare la !continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in !duplice copia, il modulario informativo (Allegato M), di cui una copia è destinata al !medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare !all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. !9. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento !sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura “Servizio continuità assistenziale”, !fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il !lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non !differibile sulla base del ricettario di cui alla Legge 326/2003 e secondo le disposizioni !vigenti in materia.!10. Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all'arrivo del medico che !continua il servizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno, !anche per esigenze di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del !prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del !medico ritardatario.

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11. Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente !allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso. !12. Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire, nell’espletamento !dell’intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario !dell’Allegato D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e !un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero. !13. Le prestazioni di cui al precedente comma 12 sono retribuite aggiuntivamente !rispetto al compenso orario spettante. !14. Nell’ambito degli Accordi regionali e sulla base del disposto dell’art. 32, è !organizzata la continuità dell’assistenza ai cittadini non residenti nelle località a forte !flusso turistico. !15. Nell’espletamento delle attività di cui al precedente comma, il medico è tenuto a !utilizzare, il modello prescrizione-proposta del SSN secondo le disposizioni vigenti, !indicando la residenza dell'assistito. !16. Sono inoltre obblighi e compiti del medico: !a) la redazione di certificazioni obbligatorie, quali: certificazione di malattia per i !lavoratori turnisti, la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi !laddove prevista; !b) l’adesione alla sperimentazione dell’equipes territoriali, con particolare riferimento !alla continuità dell’assistenza nelle strutture protette e nei programmi di assistenza !domiciliare;!b1) l’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure !primarie di cui rispettivamente agli artt. 26 bis e 26 ter con particolare riferimento !alla continuità dell’assistenza nelle strutture protette e nei programmi di !assistenza domiciliare; !b2) gli adempimenti di quanto previsto all’art. 59 ter;!c) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio !sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all'art. 45 comma 4; !d) la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico !l'assistito dei casi di particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di !competenza, oltre a quanto previsto dall’art. 69; !e) la constatazione di decesso. !17. Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi !regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di !compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. !Tali attività sono primariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale del !presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della !Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attività ambulatoriali!18. Con gli accordi regionali e aziendali sono individuati gli ulteriori compiti e le !modalità di partecipazione del medico di continuità assistenziale alle attività previste !nelle equipes territoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie.!

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! RAPPORTI CON IL 118!

!ART 38 ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE- REG. MARCHE!!1. La prestazione integrata di emergenza ed urgenza, viene disciplinata dal presente articolo onde favorire

la sinergia tra i due sistemi.

2. I medici di CA che possono essere chiamati ad operare in sinergia col sistema EST (Emergenza Sanitaria Territoriale) debbono essere esclusivamente quelli che posseggono il titolo di specifica formazione ai sensi dell’ art. 96 dell’ACN.

3. I medici incaricati della Continuità Assistenziale possono essere attivati dalle C.O. 118, operando esclusivamente nella zona territoriale sede della postazione di CA, per l'esecuzione di interventi di emergenza solo nel caso in cui i medici degli equipaggi POTES siano momentaneamente impegnati in altri servizi di eguale o superiore codice di gravità.

4. Non può essere richiesto dalla C.O. l’intervento diretto del medico di CA in caso di incidente stradale o, comunque, nei casi di esposizione ai rischi del traffico veicolare o nei casi in cui ci siano eventi con perdita di sostanze biologiche, per cui è prevista dalle normative di sicurezza sul lavoro una specifica dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

5. Al medico di CA, in possesso e non del titolo di formazione specifico per le EST, qualora chiamato a far fronte ad una situazione di emergenza (codice rosso e giallo) spetta un gettone di Euro 30,00 per ciascun intervento richiesto dalla Centrale Operativa.

6. In caso di attivazione abituale della C.A., così definita qualora le richieste di attivazione per codici rossi o gialli eccedano il numero di 4 in un mese, per 3 mesi anche non consecutivi, dovranno essere attivate le procedure per rendere esecutivi protocolli di operatività sinergica tra EST e Continuità Assistenziale concordati con la C.O. 118.

7. Ai medici operanti presso la sede interessata da quanto previsto al precedente comma del presente articolo, spetta un compenso aggiuntivo, su base oraria, pari a Euro 5,00 a carico del fondo previsto dall’art. 48, comma 2 del presente AIR. Tale compenso dovrà essere corrisposto a partire dal mese successivo al superamento del limite previsto al comma 6, anche in considerazione del fatto che il medico di CA, vista l’attivazione abituale, nel suo orario di servizio rimane di fatto a disposizione, non solo per i compiti istituzionali del servizio, ma anche per compiti propri del sistema di EST.

8. I medici di CA che sono disponibili ad un ampliamento dell’orario di lavoro settimanale possono assicurare la presenza, con turnazione massima di sei ore, presso la C.O., svolgendo funzione di medico di C.O, congiuntamente al medico di EST, non impegnato in servizi esterni di EST. Tale integrazione è utile anche al fine di dirimere le eventuali controversie sulla competenza degli interventi richiesti dall’utenza.

9. La zona territoriale ha l’obbligo di organizzare per i medici di CA già in possesso del titolo di formazione delle EST, dei corsi di retraining. Tali corsi sono parte integrante dell’iter formativo e di aggiornamento annuale dei medici di CA titolari e sostituti e pertanto remunerati come orario di servizio.

10. La Zona Territoriale è tenuta a stipulare, a favore dei medici di CA che operano in sinergia con il sistema delle EST, una polizza assicurativa a copertura del rischio professionale ed infortunistico, adeguata alle funzioni proprie dell’EST, comprese quelle derivanti dall’eventuale uso delle attrezzature presenti in ambulanza.

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!!!! AL DIRETTORE DI AREA VASTA ___________!! P.C.!! AL RESPONSABILE DELLA C.O. 118_______________!! Oggetto: Richiesta gettone Euro 30,00 per intervento richiesto dalla C.O. 118!!! Il/La sottoscritto/a Dott./ssa _________________________!! comunica che in data _____________ alle h.____________!! durante il turno di C.A. presso la postazione di _____________ eseguiva un intervento ! ! di emergenza richiesto dalla Centrale Operativa 118, a favore del/della Sig./Sig.ra!! ________________________________________ (cod giallo/rosso, N. disp. _______).!! Chiede pertanto che gli venga corrisposto il gettone di Euro 30,00 come previsto art. 38!! comma 5 dell’ a.i.r.!!! In attesa! Distinti saluti!! _________ ___/___/___! Dott./Dott.ssa

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AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA_________________________!P.C.!AL DIRETTORE DELLA C.O. 118 DI ________________________!!Oggetto: Richiesta compenso aggiuntivo come da art. 38 comma 6 e 7 A.I.R. Marche 29/05/2007!!Il/La sottoscritto/a _______________________ Coordinatore di sede di C.A. per !!la postazione di_____________________, chiede l’immediata applicazione di !!quanto previsto dall’articolo 38 commi 6 e 7 dell’Accordo Integrativo Regionale !!Regione Marche del 29/05/2007 poichè nei mesi di !!_________________________________________________________________!!è stato registrato dalla Centrale Operativa di_________________ un numero di !!attivazioni della continuità assistenziale per codice rossi e gialli sueriore a 4.!!Si resta in attesa del compenso aggiuntivo su base oraria pari a Euro 5,00 !!(cinque) come previsto dal comma 7 dell’Art. 38 dell’AIR a partire dal__________!!Si allega il prospetto delle attivazioni registrate dai Medici di CA nei mesi in oggetto!!!In attesa Distinti Saluti!!!_____________ ____/___/___! Il Coordinatore di sede!

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!NORME PER LA PRESCRIZIONI DI FARMACI !DECRETO “SPENDING REVIEW!!Articolo 15, comma 11-bis del decreto-legge n.95/2012 (testo risultante dalla legge di !conversione):!!11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, !ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono !disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio !sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il !medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base !dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia !inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non !sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, !convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque !si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.!!Articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012 (testo risultante dalla legge di !conversione):!!12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica !competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio !di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, !via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, !qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità !del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di !quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra !quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in !caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del !medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, !comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla !legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: "è possibile" sono !inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e". Al fine di razionalizzare il!sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere !maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da !adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito !istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento!dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo !monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella !propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.

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!!Per il Medico di CA si prefigurano 3 possibili scenari:!!- paziente con patologia acuta: in ricetta va indicato il principio attivo del farmaco,

qualora esistano in commerciopiù equivalenti dello stesso principio attivo (vedi liste di trasparenza AIFA). Il Medico ha facoltà di indicare fra parentesi una forulazione “brand”, o anche di apporre la clausola di non sstituibilità, ma in questo ultimo caso dovrà apporre una sintetica motivazione scritta!!

- paziente con riacutizzazione di patologia cronica (ad es. riacutizzazione di BPCO)! valgono le stesse regole sopra esposte!!- paziente che assume cronicamente da tempo un farmaco (ripetizione di ricetta)! è possibile prescrivere il farmaco assunto in passato senza indicare il principio attivo, è possibile anche apporre la clausola di non sostituibilità senza motivazione (si consiglia comunque di specificare che si tratta di tp cronica)

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NOMENCLATORE TARIFFARIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

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!!PROPOSTA MEDICA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONE DI DEGENZA OSPEDALIERA(art.33-34-35-legge 23 dicembre 1978 n.833)

Si propone Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di ....................................................................

per il/la Sig ................................................ nato/a a ............................................. il.......................... Residente a........................................ via ............................. n. .................... domiciliato/a a ................................................... Via ................................ n. ........ in

quanto lo stesso presenta le seguenti alterazioni psichiche: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .

!!!Data ......................................... Ora...................

!!!IL MEDICO PROPONENTE (timbro e firma leggibile)

!...........................................................................

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PROPOSTA MEDICA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Si propone ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ASO) presso (specificare il luogo): ...........................................................................per il/la Sig ................................................ nato/a a ................................................ il.......................... Residente a ........................................ via ............................. n. ......domiciliato/a a ....................... Via ................................ n. ........ in quanto lo stesso, in via presuntiva, presenta alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.

Descrizione del modo in cui il caso è venuto a mia conoscenza, della necessità dell'urgenza dell'intervento sotto il profilo sanitario e delle modalità di opposizione all'accertamento da parte del paziente: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

Data ......................................... Ora.................................

!IL MEDICO PROPONENTE

(timbro e firma leggibile)

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CONSENSO INFORMATO ALLA CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA!!!Sig.ra_____________________________!!Luogo e data di nascita____________________________!!Documento O CI: _________________________! O P.A. ________________________!!!!!!!!Dichiaro !!• Di essere stata informata e di aver compreso le informazioni fornitemi dal Medico di Continuità

Assistenziale !!Dott/Dott.ssa_____________________________________!circa le modalità di assunzione, i possibili effetti collaterali e le controindicazioni all’assunzione di farmaci per la contraccezione di emergenza (“pillola del giorno dopo”)!!• Di essere stata informata e di aver compreso che la Contraccezione di emergenza non rappresenta

un metodo contraccettivo utilizzabile abitualmente!!!• Di essere stata informata e di aver compreso che anche la corretta e tempestiva assunzione del

farmaco per la contraccezione di emergenza non garantisce assoluta certezza di efficacia, e pertanto è opportuno procedere con indagini differite per verificare la non insorgenza di gravidanza!!!!

Luogo e data_______________________!!!La Paziente_______________________!!!Il Medico________________________

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!CONSTATAZIONE DI DECESSO !!!! _______________ lì, _____________ !!!Il sottoscritto Dott. _______________________________________________certifica di aver constatato !!alle ore __________ il giorno______/______/________ in località (domicilio, pubblica via, ecc.) !!____________________________ !!l’avvenuto decesso di ______________________ ____________________________ !!!nato il ____/____/_______ a ____________________________ e residente in vita nel Comune di!!_______________________ !!via _________________________________ n. __________ !!!Il medesimo è stato identificato:!!1) dai familiari sotto indicati! ! Sig./Sigra _______________________________ nato/a a ________________ il _______________! ! Sig./Sigra _______________________________ nato/a a ________________ il _______________!!2) per conoscenza personale del Medico!!3) mediante documento d’identità (Patente di guida, Carta d’identità, Passaporto)!! _______________________ n° __________________ rilasciato da ___________________________!!!!!! Li ________/_______/_______! IL MEDICO! ! ________________________________! ! (timbro e firma per esteso)!!!!!!!!

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GIURISPRUDENZA E C.A.!!Qui di seguito riportiamo alcuni “riassunti” di sentenze riguardanti fatti avvenuti durante il servizio di CA.!Lungi dal voler “spaventare” i Colleghi, riteniamo opportuno fornire ai Medici che lavorano in CA un confronto con la Giurisprudenza che ci riguarda, affinché, soprattutto i più giovani fra noi e coloro che da poco lavorano in Continuità Assistenziale, possano disporre di un metro di paragone che gli aiuti a discernere situazioni che spesso occorrono durante il servizio, e gestire al meglio il rischio medico-legale.!Come già detto, verranno proposte delle sintesi di queste sentenze, gli iscritti che vorrano chiarimenti potranno rivolgersi ai Segretari e ottenere tutti gli approfondimenti richiesti.!!!Trib. Genova Sez. I, 11-07-2006 - CELLULARE SPENTO !Integra il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 codice penale la mancata immotivata risposta alla chiamata del pubblico ufficiale, tenuto in ragione del servizio svolto, a rispondere a chiunque lo interpelli per motivi attinenti alla sua funzione. Rientra infatti nei doveri di ufficio del medico di continuità assistenziale rendersi reperibile. Per cui grava sul pubblico ufficiale l'onere di provvedere in tal senso, non allontanandosi dal recapito telefonico ovvero lasciando attivo e raggiungibile altro recapito. Proprio la delicatezza di tali funzioni deve porre l'obbligato in stato di allerta tale da escludere che possa distrarsi o assopirsi al punto da vanificare il dovere di reperibilità !!Corte di Cassazione - Penale – (errore di diagnosi e perdita di lucidità: responsabilità penale della Guardia Medica) un medico di continuità assistenziale e altro medico intervenuto nell’immediatezza su richiesta dei familiari della paziente, sono stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno ed in solido al risarcimento dei danni morali e materiali, in quanto dichiarati colpevoli per avere cagionato la morte di una bimba con difficoltà respiratorie conseguenti a shock anafilattico per assunzione orale di cefalosporina contenuta in un certo farmaco. La colpa era consistita in imperizia e, segnatamente, nell’avere omesso di effettuare le dovute manovre di ossigenazione bocca-naso, omettendo di somministrare adrenalina per via intramuscolare e/o venosa, idrocortisone e antistaminico, limitandosi a praticare un inefficace trattamento descritto in sentenza, lasciando la paziente ai familiari per il trasporto in ospedale. Agli imputati è stata addebitata la mancanza di qualsiasi intervento utile, fondata presumibilmente su un errore di diagnosi e verosimilmente anche sul fatto di non avere mantenuto la necessaria lucidità e freddezza; ad uno di essi è stato anche addebitato il comportamento omissivo di non avere provveduto ad accompagnare personalmente la piccola in ospedale, come sarebbe stato specifico dovere fare !Corte di Cassazione – Penale (comportamento gravemente superficiale del medico di continuità assistenziale) l fatto Un medico responsabile del servizio di continuità assistenziale è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di omicidio colposo, avendo contribuito, secondo le risultanze processuali, alla morte di un giovane che dopo aver festeggiato il proprio compleanno con gli amici bevendo vino, birra, superalcolici in grande quantità ed assunto cannabinoidi ed eroina, entrava in uno stato comatoso dal quale non si risvegliava più. Al momento della visita il giovane era pesantemente addormentato, tanto da non reagire nemmeno alle sollecitazioni degli amici, madido di sudore e rantolava; erano dunque evidenti i sintomi di uno stato comatoso che il sanitario avrebbe dovuto riconoscere, inviando il paziente in ospedale anzichè mandarlo a casa, senza visitarlo, senza nemmeno controllare pressione e polso e senza tentare di rianimarlo per accertarne l'effettivo stato. Da qui la ricostruzione di un comportamento gravemente superficiale del medico e l’accertamento del nesso di causalità in quanto gli interventi praticabili in sede ospedaliera (lavanda gastrica, emodialisi e trattamento con naloxone e narcan) avrebbero potuto, secondo il parere espresso dai consulenti, salvare la vita del giovane con elevato grado di probabilità. !!!

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!!CASSAZIONE: COMMETTE REATO MEDICO GUARDIA CHE NON VISITA PAZIENTE 02-08-2007 E' omissione d'atti d’ufficio- Roma, 2 ago. (Apcom) - Commette il reato di omissione d'atti d'ufficio il medico di guardia che, al mare o in città, non visita un paziente che presenti "un quadro clinico non trascurabile". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 31670 depositata oggi, ha confermato la condanna inflitta al medico alla Corte d'appello di Catanzaro, che a sua volta confermava la decisione del Tribunale di Lamezia Terme. Il camice bianco non aveva visitato un uomo che si era presentato, nell'estate del 2002, presso il suo studio accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco. Nella notte poi era deceduto. Contro la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato ai sensi dell'articolo 328 del Codice penale, il medico di guardia ha fatto ricorso alla Suprema Corte puntando il dito contro il fatto che il paziente non aveva insistito per essere visitato.

Cassazione penale – (non luogo a procedere per il sanitario incaricato di guardia medica che chiama il “118” col consenso del paziente) Il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti di un sanitario incaricato di guardia medica che si asseriva avesse omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso consistenti nella disinfettazione e sutura di una ferita in sede frontale, esito di una caduta. Il P.M. ricorreva per la cassazione della pronuncia favorevole al medico. Diritto ed Esito del giudizio La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di non luogo a procedere in cui il giudice di merito aveva escluso il rifiuto e l'omissione (ai sensi dell’art. 328 codice penale) per avere provveduto il medico di continuità assistenziale, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare l’uomo in ospedale, dove si provvide alla sutura. !Corte di Cassazione – Penale (confermata la responsabilità penale del medico che rifiuta di salire sull’ambulanza del 118) La Corte d'Appello dell'Aquila, con la sentenza poi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione aveva confermato la penale responsabilità del medico per il reato di rifiuto di atti d’ufficio perché, quale sanitario di turno presso il servizio di guardia medica, aveva indebitamente rifiutato di salire a bordo dell'autoambulanza della CRI intervenuta in soccorso di un minore il quale decedeva poi a distanza di circa un'ora e nonostante gli fosse stato rappresentato dalla famiglia del piccolo, dalla Centrale Operativa del 118 e dal personale della CRI che il bambino versava in imminente grave pericolo di vita. !LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ NELLA ATTIVITÀ DEL SANITARIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Un medico di turno presso una guardia medica di un presidio ospedaliero, richiesto con carattere di urgenza dal «118» alle ore 03:44, per un intervento domiciliare nei confronti di un paziente ottantenne in preda, da molte ore, a fortissimi dolori addominali ed incapace di urinare, pur dichiarandosi disponibile, non si recava al domicilio dell’anziano che, alle ore 04:31, veniva trasportato dal vicino di casa in ospedale. Presso il Pronto soccorso dell’ospedale si diagnosticava una ipertrofia prostatica con ritenzione urinaria e all’anziano venivano prestate le prime cure d’urgenza e disposto il ricovero presso il reparto di chirurgia.A seguito dell’espletamento di dette operazioni l’infermiere del Pronto Soccorso contattava telefonicamente il sanitario della continuità assistenziale onde accertarsi se costui avesse effettivamente ricevuto una richiesta di visita a favore dell’ottantenne. Il medico confermava la circostanza, assicurando che avrebbe effettuato immediatamente la visita, ma gli si replicava che il paziente era stato nel frattempo ricoverato.

Il medico della continuità assistenziale, veniva in primo grado ed in appello dichiarato colpevole [……] nel momento in cui veniva allertato dal «118» e quando ometteva di intervenire, rivestiva lo status di pubblico ufficiale ed aveva il dovere di non rifiutare un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, doveva essere compiuto senza ritardo trattandosi di atto indifferibile da realizzarsi immediatamente per non pregiudicare, anche solo potenzialmente l’utilità e per non determinare un aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Il rifiuto può consistere nel negare il compimento

dell’atto dell’ufficio, ma anche, più in generale, in una condotta negativa come il ritardo intenzionale o

l’inerzia priva di qualsivoglia giustificazione

da rinvenirsi, quest’ultima, eventualmente nella legge, in un

atto della competente autorità ovvero nella assoluta impossibilità.

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!!Cassazione penale – Sez. IV, Sent. n. 31670 del 02 agosto 2007. - IMMEDATA DISPONIBILITA’ !il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente. Il caso di specie riguardava un malato con chiari sintomi di infarto e la Corte Suprema ha chiarito che la discrezionalità riconosciuta al medico di valutare la sussistenza, prima facie, dell'urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie. In violazione del principio si configura il reato di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p. !Con sentenza 18 ottobre 2007 la Corte di appello di Catanzaro confermava, per quel che qui direttamente interessa, la decisione 4 luglio 2005 del Tribunale di Lamezia Terme che aveva affermato la penale responsabilità di M.P. in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p. addebitatogli perchè, in qualità di medico di guardia presso la postazione di ...omissis..., indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio, consistito nel procedere a visita richiesta da Ma.Sa. che lamentava un dolore al petto, atto che doveva essere compiuto senza ritardo rispetto ad una situazione che presentava connotati di gravità. !Corte dei Conti – (guardia medica: il sanitario inaffidabile risarcisce il danno) !Con atto di citazione depositato in data 31 agosto 2011, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor X. , medico in servizio presso la ASL RMB di Roma, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 17.120,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno erariale prodotto a seguito della condotta volontaria posta in essere, consistente nelle reiterate, improvvise ed ingiustificate assenze dal servizio di guardia medica, compiute nel periodo dal giugno al dicembre 2004, che hanno determinato interruzioni e anomalie del servizio. In particolare, la Procura è venuta a conoscenza dei fatti, nonché delle risultanze probatorie, dalla sentenza n. 1712 del 17 dicembre 2008 del Tribunale di Roma – 8^ sezione penale, con la quale il convenuto è stato ritenuto responsabile del reato di “interruzione di ufficio o servizio di pubblica necessità”, previsto dall’articolo 340 c.p., e condannato in contumacia alla pena di cinque mesi di reclusione, sentenza divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2009. !Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 10851 del 11/03/2008 condanna per il reato di omicidio colposo in capo al sanitario che in servizio presso la guardia medica cagionava il decesso del paziente non valutando adeguatamente i sintomi riferiti da quest’ultimo il quale, peraltro, temeva problemi cardiaci ed orientando la diagnosi su una banale sofferenza muscolare ("fibromialgia"), per la quale prescriveva una iniezione solo adeguata a curare detta affezione, ma inutile per quella cardiaca, e con negligenza ometteva l'immediato ricovero cautelativo quanto meno ai fini di monitoraggio delle condizioni dell’uomo che, invece, rimaneva a casa e moriva di infarto del miocardio. Sussiste la responsabilità del medico il quale non si attivi e non disponga il ricovero del paziente, che accusi un dolore toracico, nel reparto specialistico ove è attuabile un monitoraggio continuo, laddove nel giudizio controfattuale l'adozione di questa cautela avrebbe, con alta credibilità razionale o probabilità logica, richieste ai fini della certezza penale, evitato il decesso !!!!!!

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Destinatario a cura della sede:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA FIMMG

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Anticipata via fax al n. 0654896645 - 0654896266

Il Sottoscritto Dott. Cognome _____________________________ Nome _________________________________ Nato a _________________________________________ prov. _____ il _________________________________

Codice Fiscale

! Abitazione: Via/Piazza __________________________________________________________________________________ Località ________________________________________________________ cap ____________ Prov ________ Tel. _________________________ Fax _________________________ Cellulare __________________________ Email ______________________________________________________________________________________

! Studio: Via/Piazza __________________________________________________________________________________ Località ________________________________________________________ cap ____________ Prov ________ Tel. _________________________ Fax _________________________ Cellulare __________________________ Anno di Laurea ___________ iscritto all’Ordine di ________________________ con il n° ____________________ Attività convenzionale esercitata:

Assistenza Primaria c/o ASL __________ Continuità Assistenziale c/o ASL __________ Medicina dei Servizi c/o ASL __________ Emergenza Sanitaria c/o ASL __________ Fiduciari SASN c/o prov. __________ Formazione¹ c/o ASL __________ Fiduciari INPS c/o ASL __________ Penitenziari c/o ASL __________ Pensionati¹ c/o prov __________

CHIEDE

di iscriversi alla FIMMG ed autorizza pertanto, ad operare la relativa trattenuta dei propri compensi secondo le modalità stabilite dalla Fimmg di competenza nel rispetto dello Statuto. ¹ per i settori Pensionati e Formazione l’iscrizione va formalizzata con il versamento diretto della quota annuale secondo le modalità stabilite dalla Fimmg di competenza. ____________________li _________ Firma________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il richiedente viene informato che i dati sottoscritti nella scheda di adesione debbono da noi essere trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Titolare del trattamento è la FIMMG. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati sono: 1) Gestione della posizione di Iscrizione, elettiva attiva e passiva, contributiva, anche rispetto alla ritenuta alla fonte secondo le norme della Convenzione con il SSN, degli Associati. 2) Adozione di iniziative a favore della categoria, compresa la stipulazione di accordi quadro, convenzioni, facilitazioni con Società secondo lo statuto della Federazione. 3) Gestione dell’appartenenza dell’Associato alla FIMMG Nazionale, organo esponenziale e federativo cui l’Associato appartiene di diritto. Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia la mancanza di consenso al trattamento dei dati può portare all’impossibilità di procedere alla Iscrizione o di eseguire prestazioni convenzionali o collaterali a favore dell’Associato. I dati relativi all’Associato verranno comunicati alla FIMMG Nazionale, ente esponenziale dei Settori FIMMG, e non verranno altrimenti diffusi. I dati potranno essere richiesti e concessi ai soli fini di aggiornamento e verifica di qualità dagli Uffici Istituzionali ed Amministrativi di competenza. Alcuni dati, limitatamente a quelli necessari all’esecuzione delle prestazioni convenzionate e solo in caso di adesione espressa dell’Associato all’opportunità, potranno essere comunicati a Società, Enti o Compagnie, sempre verificando la congruità dei dati richiesti con le finalità del trattamento, trasmettendoli in forma anonima o aggregata qualora possibile. I soli dati anagrafici potranno essere comunicati, salvo diniego, a Società Editrici per l’invio di riviste periodiche di interesse della categoria, approvate dalla FIMMG, con l’esclusione di quelle a prevalente contenuto pubblicitario (compresi i c.d. House organ). I dati saranno conservati in forma cartacea presso la Sede della Fimmg di competenza e potranno essere trattati anche in forma elettronica sugli elaboratori della FIMMG, situati presso la Sede della stessa. I dati sono altresì conservati presso la Sede Nazionale della FIMMG in Roma, Piazza Marconi 25 con le stesse modalità: ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa sul sito http://www.fimmg.org Ti ricordiamo che hai i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003. Letta l’informativa che precede e il contenuto all’art. 7 del DLgs 196/2003, manifesto espressamente il consenso per le finalità indicate. ____________________li _________ Firma________________________________