AERONAUTICA MILITARE COMANDO 70 …...1 AERONAUTICA MILITARE COMANDO 70 STORMO “G.C.GRAZIANI”...

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1 AERONAUTICA MILITARE COMANDO 70° STORMO “G.C.GRAZIANIAEROPORTO LATINA “E. COMANI” Servizio Amministrativo Via dell’Aeroporto, 1 04013 LATINA SCALO (LT) tel. 0773.8212373 fax 0773.8212543 indirizzo pec [email protected] BANDO INTEGRALE DI GARA C.I.G. 71109437CB OGGETTO: Licitazione privata mediante procedura ristretta per mezzo di offerte segrete a rialzo sul prezzo base palese indicato nel bando di gara per la concessione in affidamento poliennale terreni demaniali per: Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.; Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.; Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.); Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a.; Zona Logistica ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto Latina “E. Comani” – periodo: dal 10 novembre 2017 al 09 novembre 2023. Visto l’Atto Autorizzativo n° 184 del 14.06.2017 de “Il COMANDANTE” del 70° Stormo, con il quale si autorizza questo Servizio Amministrativo ad esperire una licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del R.D. 25/05/1924, n° 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), si rende noto che l’Amministrazione Militare ha intenzione di affidare in concessione agricola l’area demaniale della Zona Logistica ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto “E. Comani” riportanti un’estensione rispettivamente di e per finalità descritte: Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.; Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.; Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.); Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a. N.B. : per limitazioni di tipologia di coltivazione, vedi allegato “A” Durata della Concessione: anni 6 (sei) a partire dal 2017 fino al 2023. In merito a ciò l’art. 22 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come novellato dall’art. 51 della legge n° 203/82, prevede che lo Stato possa procedere ad atti di concessione per l’utilizzazione agricola dei propri terreni in favore di “lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti singoli o associati”. Peraltro, si precisa che, in applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 228/2001 ed in aderenza a quanto stabilito con apposito parere in materia dall’Avvocatura dello Stato, hanno titolo a concorrere per il rilascio della

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AERONAUTICA MILITARE

COMANDO 70° STORMO “G.C.GRAZIANI”

AEROPORTO LATINA “E. COMANI”

Servizio Amministrativo

Via dell’Aeroporto, 1

04013 LATINA SCALO (LT)

tel. 0773.8212373 – fax 0773.8212543

indirizzo pec [email protected]

BANDO INTEGRALE DI GARA

C.I.G. 71109437CB

OGGETTO: Licitazione privata mediante procedura ristretta per mezzo di offerte segrete a rialzo

sul prezzo base palese indicato nel bando di gara per la concessione in affidamento

poliennale terreni demaniali per:

Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.;

Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.;

Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.);

Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a.;

Zona Logistica ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto

Latina “E. Comani” – periodo: dal 10 novembre 2017 al 09 novembre 2023.

Visto l’Atto Autorizzativo n° 184 del 14.06.2017 de “Il COMANDANTE” del 70°

Stormo, con il quale si autorizza questo Servizio Amministrativo ad esperire una

licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del R.D. 25/05/1924, n° 827 (Regolamento di

contabilità generale dello Stato), si rende noto che l’Amministrazione Militare ha

intenzione di affidare in concessione agricola l’area demaniale della Zona Logistica

ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto “E. Comani”

riportanti un’estensione rispettivamente di e per finalità descritte:

Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.;

Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.;

Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.);

Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a.

N.B. : per limitazioni di tipologia di coltivazione, vedi allegato “A”

Durata della Concessione: anni 6 (sei) a partire dal 2017 fino al 2023.

In merito a ciò l’art. 22 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come novellato dall’art.

51 della legge n° 203/82, prevede che lo Stato possa procedere ad atti di concessione

per l’utilizzazione agricola dei propri terreni in favore di “lavoratori manuali della

terra o coltivatori diretti singoli o associati”.

Peraltro, si precisa che, in applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n°

228/2001 ed in aderenza a quanto stabilito con apposito parere in materia

dall’Avvocatura dello Stato, hanno titolo a concorrere per il rilascio della

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concessione anche gli imprenditori agricoli che, a differenza dei braccianti e dei

coltivatori diretti, esercitano attività agricola professionalmente organizzata con o

senza l’ausilio del proprio lavoro manuale.

Potranno partecipare al procedimento concessorio, con pari diritti, solo i soggetti che

provino con idonea documentazione di appartenere ad una qualsiasi delle tre

categorie sopra citate.

1. Modalità di invito e termini di scadenza.

La richiesta di invito, da presentarsi in bollo come da allegato “B”, dovrà

essere fatta pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 05.07.2017 ore

16.30, nel rispetto di una delle sottonotate modalità:

a) a mezzo posta o corriere autorizzato, tramite raccomandata A.R. indirizzata al

“Comando 70° Stormo– Servizio Amministrativo – Nucleo Contratti –

via dell’Aeroporto n. 1 – 04013 – Latina Scalo (LT). In questo caso farà fede il timbro a data di assunzione al protocollo di

accettazione apposto dalla Segreteria Comando / Servizio Amministrativo del

70° Stormo.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato recapito

della predetta richiesta dovuto al mal funzionamento dei servizi postali;

b) a mano, direttamente presso la Segreteria del Servizio Amministrativo del

“Comando 70° Stormo– Servizio Amministrativo – Nucleo Contratti –

via dell’Aeroporto n. 1 – 04013 – Latina Scalo (LT), nei giorni feriali

escluso il sabato dalle ore 09.00 alle 16.30, il venerdì dalle 09.00 alle 11.00,

che rilascerà apposita ricevuta.

2. Compilazione della richiesta di invito.

La richiesta di invito dovrà essere redatta su carta bollata da €. 16,00, come da

allegato “B”, intestata alla ditta e dovrà indicare la ragione sociale dell’impresa

nonché tutti i dati utili ad una sicura individuazione della stessa. La richiesta,

regolarmente sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante della ditta,

dovrà essere inserita, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, in

apposito plico chiuso.

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

CONTIENE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA LICITAZIONE

PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO POLIENNALE -

PERIODO 2017 / 2023 - DELLO SFALCIO ERBA/SFRUTTAMENTO

AGRICOLO, ECC.., DELLA ZONA OPERATIVA E DELLA ZONA

LOGISTICA DEL COMANDO 70° STORMO.

L’Amministrazione Difesa non risponde dell’eventuale smarrimento o del

mancato recapito delle buste su cui non è riportata la predetta dicitura.

3. Documentazione da allegare a pena di esclusione:

La domanda di richiesta di invito, ai fini della valutazione del possesso dei

requisiti amministrativi normativamente previsti, dovrà essere corredata dalla

seguente documentazione ai fini della valutazione dell’affidabilità e dell’onestà

delle ditte concorrenti:

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a) Il Patto di integrità da allegare alla presentazione della documentazione di

gara firmato dal legale rappresentante (Allegato C);

b) Documento di gara unico europeo (DGUE) editabile all’indirizzo internet

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it da allegare alla presentazione

della documentazione di gara firmato dal legale rappresentante;

c) Eventuale dichiarazione di sub appalto, sottoscritta dal legale

rappresentante, con modalità ed entro i limiti di cui all’art. 105 del

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 laddove si ricorra ad affidamento in conto terzi

di dichiarati segmenti di lavorazione, fatta salva la dichiarazione di

assolvimento mediante nolo a caldo;

d) Dichiarazione dei presa visione del DUVRI da parte del legale rappresentante

(allegato D);

e) Autocertificazione con cui l’operatore economico si assume gli obblighi

previsti dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari, da allegare alla presentazione della documentazione di gara

(Allegato E);

f) Autocertificazione di regolarità contributiva (DURC) e regolarità legge 12

marzo 1999 n. 68 sulla tutela del lavoro dei disabili come da modello in

allegato “F”;

g) Attestato di presa visione delle aree di assentimento e del relativo atto di

accettazione/capitolato, che sarà rilasciato dalla locale Sezione Servizio

Impianti previo appuntamento telefonico agli interni 0773/8212229 –

0773/8212212 nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 09.00 alle 15.00,

il venerdì dalle 09.00 alle 11.00 – in tale sede sarà fatta visionare la

cartina topografica del sedime con la distinzione delle aree oggetto di

assentimento.

h) Atto di accettazione, capitolato generale di oneri e bozza di concessione

contratto firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante (allegato G);

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

(allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento), che attesti

anche a mezzo del formato in allegato “H”:

- attività specifica esercitata nel campo agricolo;

- ettari di terreno di proprietà, indicando le rispettive particelle

catastali e se essi siano contigue al sedime;

- ettari di terreno in concessione e in affitto, indicando le rispettive

particelle catastali e se essi siano contigue al sedime;

- macchinari in possesso, modello e marca.

Le Associazioni Temporanee di Impresa già costituite devono presentare l’atto

costitutivo con relativo contratto di mandato redatto per scrittura privata

autenticata o per atto pubblico, debitamente registrati nei modi di legge (solo per

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le Ditte che si presentano in Associazione) unitamente ai documenti di cui sopra

relativi alle Ditte associate.

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa, le Imprese mandanti devono produrre

solo i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente bando.

Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi, anche se non ancora

costituiti devono presentare apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in

caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come

capogruppo, da indicare espressamente in tale dichiarazione, che stipulerà in

nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere

sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

Dovrà parimenti essere firmata dai rappresentanti di tutte le associate.

I Consorzi sono tenuti ad indicare in tale sede per quali consorziati il Consorzio

concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla

medesima gara;

IN CASO DI COOPERATIVE AGRICOLE, QUESTE DOVRANNO ESIBIRE

ATTO COSTITUTIVO E CERTIFICATO DI VIGENZA, ELENCO DEI

SOCI, VERBALE DI NOMINA DEL PRESIDENTE E LA SOPRA

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL PRESIDENTE

MEDESIMO.

La domanda di partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione

Difesa in quanto la scelta delle ditte da invitare è subordinata alla

valutazione discrezionale effettuata da apposita Commissione, all’uopo

nominata, diretta ad accertare, oltre che la regolarità dei documenti stessi,

anche i requisiti tecnici–economici per l’esecuzione degli oneri accessori

nonché di moralità delle ditte accorrenti.

Resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di rifondere le spese di pubblicità

legale sostenute dalla Stazione Appaltante per la presente procedura, a

norma dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

In relazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83,

D.lgs. 18.04.2016 n. 50, la sanzione applicata sarà pari allo 0,50% del canone

annuale a base di asta.

4. Metodo di aggiudicazione.

La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte (art. 73,

lett. c, R.D. 827/1924) in aumento da confrontarsi con il canone determinato

dalla competente Amministrazione Finanziaria posto a base nell’avviso di gara.

Le ditte che saranno state giudicate idonee in sede di valutazione delle richieste,

saranno poi invitate a partecipare a detta procedura.

Al riguardo, dovranno produrre idonea offerta, in marca da bollo di €. 16,00,

debitamente compilata in ogni sua parte e recante una percentuale di

maggiorazione sull’importo del canone annuo di €. 14.509,00

(quattordicimilacinquecentonove/00) posto a base di gara dall’Amministrazione

Difesa.

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Nel caso in cui due ditte o più ditte presentino offerte paritarie, si procederà a

riconoscere la preferenza ai soggetti insediati su fondi contigui al sedime

aeroportuale ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della legge

11.02.1971 n. 11 e art. 7 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228;

Se a seguito di tale operazione, i partecipanti si trovino ancora in pari condizioni,

si procederà al sorteggio.

Qualora tra le offerte paritarie non vi sia nessun confinante, si darà luogo

direttamente al sorteggio.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà in presenza anche di una sola offerta

valida.

Effettuata l’aggiudicazione provvisoria, si darà luogo in ogni caso a far

esercitare – ove ricorrano i presupposti di legge -il prioritario diritto di

prelazione al concessionario uscente ai sensi, tempi e modalità stabiliti dall’art.

4 bis, legge 03.05.1982 n. 203, introdotto dall’articolo 5 del D. Lgs. 228/2001.

Il canone oggetto di offerta potrà essere rivisto in aumento dall’Agenzia del

Demanio competente i relazione agli indici di revisione ISTAT;

Restano ferme le eventuali ulteriori incombenze che saranno fissate nella

richiesta di offerta, tra cui un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta

nella misura del 2% del canone posto a base di gara, ridotto al 50% in caso

di possesso di certificazione ISO.

5. Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente bando di gara, dal

disciplinare tecnico/atto di accettazione e dalla successiva lettera d’invito, si

dovrà fare riferimento:

- al R.D. 18.11.1923, n° 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato); il

R.D. del 25.05.1924, n° 827 (Regolamento di contabilità generale dello

Stato);

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (ove non in contrasto con i riferimenti di cui

alle precedenti alinee);

- il “Codice dell’Ordinamento militare” di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

- il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento

militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n° 246” di cui al

D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90;

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel Capo del

Servizio Amministrativo

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. CCrn MANNO dott. Raffaele)

VISTO:

IL COMANDANTE

(Col. A.A.r.n.n. Pil. Luca VITALI)

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Allegato “A”

Tipologia di attività in relazione alle aree di assentimento

Area Tipologia di attività

Ha. 52 circa Onere accessorio obbligatorio: zona destinata a mero taglio dell’erba senza

possibilità di maturazione economica con oneri di manutenzione ordinaria a

carico del concessionario. Il manto erboso in tale zona, per ragioni di sicurezza

dell’attività di volo, deve essere costantemente tenuto ad un’altezza compresa tra

cm. 15 (minimo) – cm. 20 (massimo). Pertanto, detta zona deve essere sfalciata

ogni qual volta il Comando Aeroporto lo richieda, e di media con cadenza

quindicinale; il concessionario vi provvede, con propri mezzi e proprio personale,

senza che l’A.D. corrisponda alcun compenso, neppure a titolo di rimborso spese,

generalmente nei giorni di sabato e domenica (giorni in cui l’attività di volo è di

norma sospesa). L’Erba sfalciata, in ragione della frequenza del taglio che non né

consente la raccolta, viene sminuzzata e lasciata sul posto quale concime del

terreno.

Ha. 21 circa Zona di sfalcio erba a maturazione economica e di fienagione. In particolare,

potrà essere autorizzata la semina di sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena,

Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, etc.

Ha. 35 circa Zona con possibilità di sfruttamento agricolo: restrizione delle tipologie di

colture con frutto a maturazione esterno, quali cocomeri, meloni, zucche, etc., e

restrizione della possibilità di rotazione agraria (sono escluse colture cerealicole

che attirano volatili (mais, orzo, frumento, ecc.) per la salvaguardia delle attività

di volo (Bird Control). La tipologia di colture sarà oggetto di apposita

autorizzazione da parte del Comando 70° Stormo, interpellati gli organi tecnici

competenti.

Ha. 37 circa Sfruttamento Agricolo: Fermo restando la restrizione delle tipologie di colture

con frutto a maturazione esterno (cocomeri, meloni, zucche, etc.), sarà consentita

in tale area la rotazione culture, entro i limiti delle apposite autorizzazioni di volta

in volta rilasciate da parte del Comando 70° Stormo, interpellati gli organi tecnici

competenti.

///// Raccolta pigne per complessivi n. 160 alberi circa di pino con onere accessorio

obbligatorio di potatura ordinaria e straordinaria dei medesimi nonché delle

querce poste sul sedime aeroportuale, con propri oneri e spese di noleggio

piattaforme, macchine, ecc..

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Allegato “B”

AL COMANDO 70° STORMO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Nucleo Contratti

Via dell’Aeroporto n. 01

04013 – Latina Scalo

_______________________

(timbro della Ditta e Part. I.V.A.)

L’azienda, ________________________________________ C.F./ P. I.V.A. n°_________________

corrente in ______________________________________________________________________

via __________________________________________________________________, n° _______,

nella persona del suo legale rappresentante Signor/a ___________________________________

presa visione della bando di gara n° ____ /____________ del_______________ per la licitazione

privata mezzo di offerte segrete a rialzo sul prezzo base indicato nel bando di gara per la

concessione in affidamento – periodo: 2017 - 2023.

C H I E D E

a codesta Amministrazione di poter essere invitata a partecipare alla licitazione privata di cui

sopra.

A tal fine si allegano alla presente i documenti di cui al punto 3 del bando di gara, volti a

consentite alla competente Commissione, all’uopo nominata, di accertare i requisiti tecnici–

economici nonché di moralità delle ditte accorrenti, oltre la regolarità dei documenti stessi.

Con la presente, inoltre, la Ditta accetta senza riserva tutte le norme che regolano il presente

bando di gara e quelle contenute nell’atto di accettazione regolante la futura concessione

contratto.

Si segnalano i seguenti recapiti a cui potranno essere inoltre istanze, domande di chiarimenti, ecc.:

Telefono: __________________________; Cellulare: _______________________(eventuale);

Fax: _____________________________,

Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________

(OBBLIGATORIO)

al quale potranno essere inviate missive per la cui ricezione farà fede la ricevuta digitale di

trasmissione.

Data________________________

Il Rappresentante Legale della Ditta

___________________________________ (timbro e firma del titolare o legale rappresentante della Ditta)

MARCA DA BOLLO

DA €. 16,00

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Allegato “C”

AERONAUTICA MILITARE

70° S T O R M O

Servizio Amministrativo

PATTO DI INTEGRITA’

Licitazione privata mediante procedura accellerata ristretta per mezzo di offerte segrete a rialzo sul

prezzo base palese indicato nel bando di gara per la concessione in affidamento poliennale terreni

demaniali

tra

il 70° STORMO – Servizio Amministrativo

e

la Ditta …………………….…………………….................................. (di seguito denominata ditta),

con sede legale in ..............……………………………………………………………………………

via…………………………...........................…………………………………………………………

n……….. prov. …....…… cap. ………….. cod.fisc/p.IVA …………………….……………………

n° telefono …………………………………….... n° fax …………………………………………….

email …..................................................................................................................................................

posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………

rappresentata da ……………………….……….……….…………………...………………………...

nato in data ……………………… a …………..………………………………………. prov …….

residente a …………………………………………………………….. prov. ……. cap. ……………

in via ……………………………………………………………………………………… n. ……….

in qualità di ……………………………………………………………………………………………

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta

da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento,

debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art, 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche approvato con delibera n.

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

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- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro

della difesa il 29 gennaio 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione

il 15 luglio 2014;

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione

ha adottato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 del Ministero della

Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione

del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per

limitare o eludere la concorrenza;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e

degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

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- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Art. 2 – La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione,

potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell’offerta;

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in

materia di anticorruzione contenute del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la

mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o

dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317

c.p.

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervento rinvio

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter

c.p., 319-quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione

appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione

appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al

Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale

Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutori, ricorrano i

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa

aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. 90/2014.

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11

Art. 4 – Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino

alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 – Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua

pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o

raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato

unitamente, all’offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà

l’esclusione dalla gara.

Art. 6 – Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la

Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria

competente.

Per la Ditta

_______________________________

(firma del legale rappresentante)

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Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (per le donne indicare il cognome da nubile)

nato a _________________________________________________________________ prov. ____

in data _____________________ sesso _____ codice fiscale _______________________________

residente a ______________________________________________________________ prov. ____

in via __________________________________________________________________ n. ______

cap. ___________ telefono ______________________.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

Di aver preso visione, ritirato a richiesta eventuale copia e di accettare le previsioni del DUVRI

Statico ai fini della elaborazione del piano operativo di sicurezza.

Firma

____________________________________

(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante

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Allegato “E”

OGGETTO: Art. 3 comma 7 legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________________

prov. _____ in data _____________________ codice fiscale _______________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

via _______________________________________________________ n. _____ cap. __________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni

mendaci,

DICHIARA

l’esistenza dei seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti

finanziari relativi alle commesse pubbliche così identificati:

Istituto di Credito _____________________________________________________________________

Agenzia di __________________________________________________________________________

BIC-SWIFT: ________________ IBAN: __________________________________________________

I seguenti soggetti (persone fisiche) sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato per conto

dell’impresa:

Cognome e nome _____________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________________ il _________________

codice fiscale __________________________ residente in __________________________________

___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che:

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate all’appalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale

ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle

dichiarazioni rilasciate con la presente;

Si impegna a dare immediata comunicazione a codesta Amministrazione ed all’ufficio territoriale del

Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante /

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ove ne ricorrono i presupposti;

È a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale determina risoluzione di diritto

del contratto.

Luogo e data ____________________________

______________________________________ Timbro e Firma leggibile

(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante

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Allegato “F”

Spett.le 70° Stormo – Aeroporto Latina

Servizio Amministrativo

via dell’Aeroporto n. 1

04013 – Latina Scalo (LT)

– AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA –

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________

cod. fisc. ___________________________ residente in ___________________________________

prov. ______ via ________________________________________________________ n. _______

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 56 comma 1 lett. P) del Testo Unico sulla documentazione

amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000, e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA:

_______* di essere in regola con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali

dovuti ex lege;

_______*

di essere impossibilitato ad avvalersi di un DURC telematico in quanto non iscritto

INPS e/o INAIL:

___ * per mancanza di dipendenti;

___ * per soggezione a norme speciali di cui si riportano gli estremi _______________

______________________________________________________________________;

SI di essere in regola con le norma di tutela del lavoro dei disabili ai sensi della legge

68/1999;

* Fleggare i campi di interesse

Tale dichiarazione viene resa in qualità di:

[ ] titolare. ovvero legale rappresentante (o suo sostituto) della seguente (indicare se si tratta di

impresa commerciale, impresa artigiana; ente no profit, ecc…): _____________________________

denominata ______________________________________________________________________

Partita I.V.A. ____________________________ codice fiscale _____________________________

- DATI ATTIVITA’ (per i campi non compilabili indicare “ND”) -

Sede legale (indirizzo/cap/comune) __________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) ________________________________________

_______________________________________________________________________________;

1) Posizione assicurativa INPS:

codice identificativo ……………………. indirizzo sede INPS appartenenza …….…………………

2) Iscrizione altra cassa previdenziale:

cassa di appartenenza ……...……….……..……..……………..…….………… codice identificativo

……………...…..…………., indirizzo …………..……….…………….….………………..…….…

3) Posizione assicurativa INAIL:

codice identificativo ………………….. indirizzo sede INAIL appartenenza .……………….………

…………..…………………….………………………..……………………………………………..

Eventuali soci lavoratori (numero) ______ (su dichiarazione a parte allegare nominativi con dati

personali degli stessi).

Data …………………..……… Firma …………………………………………… (NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante

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Allegato “G”

=============== Codice Fiscale n° 80007090592 – N° ___ di Repertorio ===============

========================= REPUBBLICA ITALIANA =========================

======================== AERONAUTICA MILITARE ========================

====================== 70° STORMO “ENRICO COMANI” =====================

======================= AEROPORTO LATINA SCALO =======================

======================= SERVIZIO AMMINISTRATIVO =======================

CONCESSIONE–CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLO SFALCIO ERBA,

POTATURA ALBERI, RACCOLTA PIGNE E SFRUTTAMENTO AGRICOLO CON ONERI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TERRENI COSTITUENTI IL SEDIME

AEROPORTUALE DEL 70° STORMO – AEROPORTO LATINA – ANNATE AGRARIE 2017-

2023. ==================================================================

Canone complessivo pari ad €. ______,00 (_________________________________________/00).

Durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di consegna dei terreni (successiva all’approvazione e

registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), con scadenza, comunque, determinata

al 09 Novembre 2023. ======================================================

L’anno duemila_______, addì __________ del mese di __________, nella sede del Servizio

Amministrativo del 70° Stormo, via dell’Aeroporto n° 1 04013 Latina Scalo (LT), a rogito di me

_____________________________, Ufficiale Rogante del 70° Stormo Aeroporto Latina,

autorizzato a ricevere atti d’interesse dell’Amministrazione della Difesa senza l’assistenza dei

testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, con il mio consenso; =================

============================ SONO COMPARSI ===========================

1° Il __________________________________________, nella sua qualità di Capo Servizio

Amministrativo, in rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal

decreto n° ________ datato _________;

2° Il Sig. ______________________________________, nato a ___________________________

il ______________________ in qualità di titolare della ditta ____________________________

con sede in _____________________________ P.IVA _________________ Codice Fiscale

________________________, giusta quanto risulta dal certificato _______________________

__________________________________ datato ___________________, da detto certificato

esibito dal Sig. __________________________________ io sottoscritto, Ufficiale Rogante, ho

accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare legalmente la predetta ditta

____________________________________________________________________________.

3° L’Ing. ______________ in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio – Filiale Lazio nella sua

qualità di Coordinatore dei Servizi alla Pubblica Amministrazione, giusta delega del Direttore

della Filiale Lazio prot. n° ______________________ datata ______________ la quale

interviene, non in nome e per conto proprio, in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio E.P.E.

C.F. 06340981007 la quale, costituita con D.Lgs 30 luglio 1999 n° 300, così come modificato

con D.Lgs. 03 luglio 2003 n° 173, agisce in nome e per conto dello Stato ed in rappresentanza

del Ministero dell’Economia e delle Finanze C.F. 8020790587. =======================

I detti comparenti della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante, sono certo, hanno

richiesto la stipula a mio rogito del presente contratto in forma pubblico–amministrativa mediante il

quale: ==================================================================

============================== PREMESSO ==============================

che come risulta dal verbale di aggiudicazione definitiva n° ____ di repertorio datato

________________, per la concessione–contratto relativa all’affidamento dello sfalcio erba,

potatura alberi, raccolta pigne e sfruttamento agricolo con oneri di manutenzione ordinaria sui

terreni costituenti il sedime aeroportuale del 70° Stormo – Aeroporto Latina al canone annuo di €.

00000,00 (________________________/00) determinato dall’esito della procedura di gara,

accettato dal contraente alle condizioni e alla durata di cui agli allegati capitolati; =============

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che volendosi ora procedere al conseguente contratto, qui, oggi; =========================

================= SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ================

ARTICOLO 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. ================

ARTICOLO 2

Oggetto della concessione

L’Amministrazione della Difesa, che d’ora innanzi per brevità potrà essere denominata l’A.D.,

concede in uso i terreni costituenti il sedime aeroportuale del 70° Stormo – Aeroporto Latina per

l’affidamento dello sfalcio erba, potatura alberi, raccolta pigne e sfruttamento agricolo con oneri di

manutenzione ordinaria, alla ditta ___________________________________________ con sede in

_________________________________________________________ P.IVA ___________ codice

fiscale _______________________ che pure d’ora innanzi per brevità potrà essere denominato il

Concessionario,. ==========================================================

ARTICOLO 3

Divieto di sub-concessione

Si fa assoluto obbligo al Concessionario di non sub-concedere sia a titolo oneroso che gratuito i

terreni oggetto della presente convenzione. ========================================

ARTICOLO 4

Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 6 (sei), dalla data di consegna dei terreni (successiva

all’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), e termina il 09

novembre 2017. ===========================================================

E’ data facoltà al Concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza per giustificati

motivi, con preavviso di 6 (sei) mesi, con l’applicazione di penali pari ad una o due annualità di

canone a carico del Concessionario, da riversarsi sullo apposito capitolo di entrata del Bilancio

statale. =================================================================

ARTICOLO 5

Canone della concessione

Il Concessionario corrisponderà all’Amministrazione Difesa e per essa all’Amministrazione

Finanziaria, il canone annuo di €. 14.509,00 (quattordicimilacinquecentonove/00), giusta

determinazione dell’Agenzia del Demanio-Filiale Lazio di Roma aumentato della percentuale

scaturita in sede di gara. =====================================================

Il Concessionario deve versare il previsto canone demaniale in rate annuali anticipate. =========

Tale canone è valido per la prima annualità; per gli anni successivi, sarà aggiornato annualmente al

100% dell’indice ISTAT (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati). ===

Il suddetto canone annuale non è comprensivo delle voci attinenti alla fornitura di acqua, luce,

telefonia, corrente industriale, riscaldamento e quanto altro necessario, nonché ogni altra spesa

inerente al servizio. Le somme per detti titoli saranno corrisposte direttamente dal Concessionario

all’Ente/Comando competente e secondo le modalità di pagamento che saranno concordate. =====

ARTICOLO 6

Revoca

L’A.D., qualora le esigenze governative lo richiedano o comunque per qualsiasi ragione di

superiore interesse (ad es. alienazione, etc.), si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento,

con preavviso di mesi 6 (sei), la presente concessione mediante lettera Raccomandata A.R. senza

che il concessionario abbia nulla a pretendere, al di fuori del rimborso dei canoni, eventualmente

già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta e salvo le disposizioni dell’atto di

accettazione allegato. =======================================================

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza dalla

concessione, l’Ente territoriale dell’A.D. procederà in via amministrativa, ai sensi dell’art. 823 del

Codice Civile. ============================================================

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ARTICOLO 7

Responsabilità

L’A.D. non è responsabile di eventuali danni causati a persone e cose a seguito della utilizzazione

del bene da parte del Concessionario. ============================================

ARTICOLO 8

Assicurazioni ed esonero da responsabilità

Il Concessionario è obbligato, all’atto della consegna, ad assicurare contro il rischio di incendio

(comprese le garanzie accessorie: azione del fulmine, scoppio di apparecchi a vapore, etc.) i terreni

dati in concessione per il suo effettivo valore. ======================================

E’ altresì obbligato ad assicurare contro la responsabilità civile tutte le opere e le strutture movibili

installate per massimali verso terzi, per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a

cose ed animali. ===========================================================

L’Ente assicuratore dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione della Difesa, la quale sarà

costituita – con chiara ed esplicita clausola – beneficiaria della polizza, pur restando fermo

l’obbligo del Concessionario di pagare alla scadenza il relativo premio di assicurazione. ========

Nella polizza dovrà essere convenuto che non possono aver luogo diminuzioni di somme assicurate,

storno o disdette del contratto, senza il consenso dell’A.D.. ============================

Il Concessionario si obbliga espressamente a tenere indenne l’A.D. da ogni conseguenza derivante

dagli eventi in parola. =======================================================

La durata della polizza deve tenere conto dell’intero periodo di vigenza della concessione-contratto.

ARTICOLO 9

Modifiche alla costruzione

Il Concessionario non può destinare i terreni in concessione per scopi diversi da quelli previsti dalla

stessa. ==================================================================

L’A.D. si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione ai terreni oggetto della presente

concessione, secondo le necessità valutabili a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, si

procederà alla stesura di regolari verbali che, unitamente alle planimetrie che si rendessero

necessarie, saranno firmati dai rappresentanti delle parti e si intendono sin d’ora facenti parte

integrante della presente convenzione. ===========================================

Verificandosi variazione di consistenza, si provvederà alla conseguente rimodulazione del canone,

secondo le determinazioni assunte in merito dalla preposta Filiale dell’Agenzia del Demanio. ====

ARTICOLO 10

Conservazione e manutenzione

Il Concessionario è responsabile della buona conservazione del bene concesso in uso e sono, altresì,

a suo carico tutti gli oneri per la sistemazione dello stesso, per la manutenzione ordinaria e

straordinaria che si rendesse necessaria, ivi comprese le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi

natura gravanti sul bene stesso, nonché il rimborso di eventuali danni, prodotti dai dipendenti o

collaboratori del Concessionario. ===============================================

In caso di danni prodotti da terzi o dovuti a causa di forza maggiore, il Concessionario è tenuto a

darne immediato motivato avviso all’A.D. ========================================

E’ fatto espresso divieto al Concessionario di far eseguire sul bene dato in concessione, senza

preventivo consenso scritto del Ministero della Difesa concedente, migliorie o innovazioni di

qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Demanio dell’A.D., senza

che il Concessionario possa rimuoverle o pretendere compensi al termine della concessione. =====

Qualora le migliorie non fossero d’interesse dell’A.D., il Concessionario è tenuto alla rimessa in

pristino stato dei beni concessi in uso, con l’assunzione diretta degli oneri derivanti. ===========

In caso di inadempimento, vi provvederà direttamente l’A.D. concedente, addebitando la spesa al

Concessionario. ===========================================================

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Restano ferme le prestazioni accessorie previste dall’atto di accettazione nonché dal D.M.

15/03/1950 allegate al presente contratto e che ne formano parte integrante e si intendono

integralmente richiamate. ====================================================

ARTICOLO 11

Conservazione attrezzature

L’A.D. non assume maggior obbligo di quello che per legge incombe al concedente e, quindi, non

intende in alcun modo costituirsi depositario dei mobili, oggetti, attrezzature e materiali che il

concessionario tiene o terrà sui sedimi in concessione, rimanendo a custodia e conservazione a suo

totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna da parte dell’A.D., né per mancanze o

sottrazioni, né per danni, provenienti da incendi od altre cause. ==========================

ARTICOLO 12

Gestione e funzionamento dei servizi

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare, altresì, a tutte le disposizioni generali e particolari che

l’Ente/Comando interessato intenderà emanare per la gestione ed il funzionamento dei servizi,

nonché per lo specifico uso del locale concesso. ====================================

Tutto il personale che il Concessionario intende utilizzare all’interno del bene concesso, dovrà

essere di gradimento del Comandante dell’Ente Militare interessato, che autorizzerà l’accesso del

medesimo personale nel compendio demaniale. =====================================

Il Concessionario si impegna a sostituire in qualsiasi momento il personale che non risulti gradito

all’A.D.. ================================================================

ARTICOLO 13

Revoca per inadempienza. Decadenza

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad uno o più obblighi assunti, di cui agli artt.

3, 5, 9, 10 e 12, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,

senza alcun obbligo per l’A.D. di preavviso. =======================================

Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, qualora abbia mutato la destinazione

del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare, si sia reso moroso nel pagamento del canone

e dei servizi ed accessori a suo carico. ===========================================

La revoca della concessione sarà comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata, con

avviso di ricevimento. ======================================================

ARTICOLO 14

Deposito cauzionale

Il Concessionario ha costituito, a garanzia del pagamento dei canoni di cui all’art. 5 e della esatta

osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, in data __________________

la prescritta polizza fideiussoria, ai sensi del R.D. 23/5/1924 n° 827 art. 54 (Regolamento

Contabilità Generale dello Stato), n° ____________________ di €. _____,00 (______________

__________________________/00), importo corrispondente ad una annualità di canone demaniale,

presso la ___________________________________ agenzia di ____________________________.

ARTICOLO 15

Svincolo del deposito cauzionale

L’A.D. autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all’avente diritto, allo spirare della

concessione, solo se il Concessionario avrà ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al

presente atto ed a condizione che non esistano pendenze per danni o cause di danni possibili,

imputabili al Concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba

rispondere. ==============================================================

Ove tali pendenze comportino danni all’A.D., questa avrà piena facoltà di procedere, senza bisogno

di diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della accennata cauzione, per il

successivo riversamento al pubblico Erario. =======================================

ARTICOLO 16

Spese di registrazione fiscale

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Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo, di registro e di pubblicità sono a

carico del Concessionario. ====================================================

ARTICOLO 17

Rinnovo

La presente concessione viene effettuata per un tempo determinato; pertanto, non occorrerà, per

porvi termine, alcuna reciproca disdetta, alla quale le parti sin d’ora espressamente rinunziano. ===

ARTICOLO 18

Normativa

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice

Civile, del D.Lgs. 66/2010 e del D.P.R. 90/2010. ====================================

ARTICOLO 19

Foro Giudiziale

Per qualsiasi controversia giudiziale è competente il Foro di Latina. ======================

ARTICOLO 20

Efficacia e natura della concessione

Il presente atto di concessione è fin d’ora vincolante per il Concessionario, mentre per

l’Amministrazione Difesa lo sarà dopo il prescritto visto di approvazione da parte delle Superiori

Autorità nei modi e forme di legge. =============================================

La presente convenzione ha la natura di una concessione amministrativa. ===================

ARTICOLO 21

Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti

contraenti eleggono domicilio come segue: ========================================

1. L’A.D., presso il Comando 70° Stormo – Aeroporto Latina, via dell’Aeroporto n° 1 – 04013

Latina Scalo (LT); =========================================================

2. Il Concessionario presso la propria sede, ___________________________________________ –

____________________________________________________________. =================

ARTICOLO 22

Obbligazioni

Per l’inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario obbliga se stesso, in ogni più

ampia forma di legge. =======================================================

ARTICOLO 23

Il presente contratto, mentre vincola il concessionario sin dal momento della sua sottoscrizione,

diverrà obbligatorio per l’Amministrazione soltanto dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo

nelle dovute forme di legge. ==================================================

Il presente contratto, previa lettura datane ad alta ed intelligibile voce, unitamente agli allegati, che

costituiscono parte integrante del presente atto, viene da me, Ufficiale Rogante sottoscritto con le

parti contraenti e con l’intervento ____________________________________________________,

quale rappresentante dell’Amministrazione Finanziaria. ===============================

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n° _______ fogli di carta bollata

contenenti n° ___________ pagine interamente scritte e n° _______________ righe scritte

dell’ultima pagina, escluse le firme e previa lettura, ad alta ed intellegibile voce, fattane da me,

Ufficiale Rogante, alla presenza delle parti contraenti viene da tutti confermato e da me sottoscritto.

Per l’Amministrazione Difesa:

La ditta contraente:

Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni

contenute negli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 e 23.

La ditta contraente: Per L’Amministrazione Finanziaria: L’Ufficiale Rogante:

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ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER SFALCIO ERBE ED

EVENTUALE SFRUTTAMENTO AGRICOLO CON ONERE DI MANUTENZIONE

ORDINARIA SUL SEDIME DEL 70° STORMO – AEROPORTO LATINA SCALO PER LA

DURATA DI ANNI 6 (SEI).

ART. 1 – NATURA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, essenzialmente

revocabile, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione della Difesa concedente; detta

concessione non è soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari salvo il modo di

determinazione del canone di affitto che sarà stabili- to dalla competente Agenzia del Demanio di

Roma ai sensi della vigente normativa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà per oggetto:

la raccolta delle pigne, con onere accessorio non retribuito di potatura degli alberi secondo

quanto di seguito indicato;

lo sfalcio di erba a maturazione economica e di fienagione sulle zone di terreno dell’estensione

di circa ettari 21 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina, secondo le modalità appresso

indicate;

sfruttamento agricolo con l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle zone di

terreno dell’estensione di circa ettari 72 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina,

secondo le modalità appresso indicate;

oneri accessori non retribuiti di cui agli articoli 10, 11 e 16 delle presenti condizioni, nonché

sfalcio erba non a maturazione economica sulle zone di terreno dell’estensione di circa ettari

56 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina, a cavallo della pista di

atterraggio/raccordi/vie di rullaggio, secondo le modalità appresso indicate. (Tali aree si

intendono in planimetria, soggette a concessione per la disciplina a cui quest’area deve essere

assoggettata, individuandosi nelle zone di colore rosso a cavallo della pista di

atterraggio/raccordi/vie di rullaggio).

Le zone di terreno da assegnare in concessione, sono quelle colorate in tinta rosso-gialla nella

planimetria in scala 1:10.000 che sarà firmata dalle parti e depositata presso il 70° Stormo e visibile

a richiesta dell’interessato. Le zone di terreno predette vengono date in concessione “a corpo” e non

“a misura”, secondo i dati indicati nella citata planimetria.

ART. 3 – CONDIZIONI A CUI E’ SUBORDINATA LA CONCESSIONE

1. Al pagamento del canone di concessione, con le modalità che verranno indicate appresso;

2. A tutti gli altri patti e condizioni contenute negli articoli seguenti.

ART. 4 – DURATA E REVOCA

La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di consegna dei terreni (successiva

all’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), con scadenza,

comunque, determinata al 09 Novembre del sesto anno consecutivo.

L’Amministrazione della Difesa si riserva tuttavia la facoltà di revocare la concessione in ogni

tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà notificata al

concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con gli effetti di cui al D.Lgs.

18/05/2001 n° 228, art. 6, co. 2.

ART. 5 – CANONE

Per la concessione in argomento, la ditta concessionaria, corrisponderà all’Amministrazione della

Difesa, e per essa all’Amministrazione Finanziaria, il canone annuo offerto in sede di gara/esercizio

di prelazione, nell’importo per la concessione delle zone a sfalcio erba a maturazione economica,

delle zone soggette a sfruttamento agricolo dei terreni, ed per la raccolta delle pigne, con l’onere

della potatura degli alberi nella misura della maggiorazione proposta in sede di gara sul canone

posto a base palese determinato inizialmente dall’Amministrazione Finanziaria in €. 14.509,00

annuali. Detto canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell’incremento

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percentuale dell’indice ISTAT di riferimento per l’anno in corso rispetto all’anno precedente. Le

attività per cui sono dovuti i canoni sono inevitabilmente connesse e non separabili.

Il concessionario si impegna a sostenere a proprie spese gli oneri di seguito descritti, che si

intendono intimamente connessi con la concessione dei terreni.

ART. 6 – MODALITA’ E CONDIZIONI TECNICHE

La concessione sfalcio erba è subordinata, altresì alle seguenti condizioni:

a) Le zone del compendio demaniale date in concessione, delimitate in tinta rossa sulla planimetria

conservata agli atti del 70° Stormo – Servizio Impianti, devono essere mantenute a prato stabile

e asciutto, colmando le eventuali buche, avvallamenti e solchi che dovessero formarsi. Tutti i

lavori relativi sono ovviamente a carico del concessionario. Inoltre, la ditta concessionaria dovrà

adoperarsi per migliorare l’efficienza delle cotiche erbose del sedime, secondo le buone norme

della condizione agraria ed in armonia a quanto dettagliatamente specificato nelle

“CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI” (art. n° 9).

Se non espressamente ordinato dall’Amministrazione della Difesa, è severamente vietato

praticare l’aratura e qualsiasi altri lavori che possano danneggiare il manto erboso o comunque

modificare l’andamento pianeggiante del sedime.

E’ altresì vietato praticare l’irrigazione a sommersione; l’Amministrazione della Difesa si

riserva comunque la facoltà di autorizzare l’irrigazione a pioggia del prato, con le modalità che

saranno impartite, tenute presenti le esigenze militari dell’Ente operante. Il concessionario in tal

caso dovrà preventivamente sottoporre alla approvazione dell’Amministrazione concedente

tramite il Comando Aeroporto Latina competente, lo schema di impianto che intenda attuare per

l’irrigazione a pioggia; gli oneri per acquisto e installazione dell’impianto saranno,

naturalmente, a totale carico del concessionario.

Qualunque lavoro che il concessionario intenda eseguire, dovrà preventivamente essere

sottoposto al benestare del Comando Aeroporto interessato, previa acquisizione del parere

tecnico degli organi competenti.

Tutte le operazioni potranno comunque essere autorizzate solo qualora non emergano

controindicazioni per la sicurezza in genere e per la sicurezza dell’aeronavigazione in

particolare.

b) Le zone interessate da sfalcio erba non a maturazione economica (Ha 52) saranno oggetto di

lavorazioni ogni qual volta la Sezione Servizio Impianti lo richiederà. L’altezza del manto

erboso a fine taglio sarà indicata dalla locale Sezione Servizio Impianti e comunque dovrà

risultare compresa tra cm. 15 (minimo) – cm. 20 (massimo). Tale taglio dovrà essere eseguito a

perfetta regola d’arte ed evitando danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante da fiore disposte

nei prati o nelle aiuole. In particolare le zone interessate da questo punto di vista sono: fascia di

sicurezza pista volo, via di rullaggio, stradine di accesso ai piazzali di sosta velivoli, piazzali

velivoli, campo sportivo, fine pista in senso longitudinale sino alla recinzione, ovvero di

lunghezza dalla recinzione della testata nord alla recinzione della testata sud, con una larghezza

complessiva di mt. 300 (150 mt. a cavallo dell’asse della pista strumentale), nonché di una

fascia di larghezza di mt. 46,50 (ampiezza complessiva di mt. 93) a cavallo dell’asse mediano

della via di rullaggio, dei raccordi e delle aree di manovra e parcheggi velivoli, nonché tutte le

zone in tinta rossa riportate nella planimetria allegata alla presente.

c) La ditta è tenuta inoltre a colmare ed a curare le eventuali buche, avvallamenti e solchi che

dovessero formarsi a seguito di dette lavorazioni.

d) Il taglio dell’erba dovrà avvenire con mezzi meccanici adatti alla suddetta lavorazione (trattore,

etc. per zone grosse nonché con ogni mezzo ritenuto adatto per zone ristrette) a seconda delle

esigenze per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Tutti i materiali, le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta appaltatrice dei suddetti

lavori.

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Le prestazioni sopra indicate dovranno aver luogo in seguito a richiesta della locale Sezione Servizi

Impianti. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest’ultimo caso

anche per mezzo del telefono per casi urgenti). Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno

confermate per iscritto a cura della suddetta Sezione entro le 24 ore successive. Il servizio dovrà

essere eseguito da lavoratori idonei alle operazioni che richiede la loro mansione.

Gli operai dovranno risultare di pieno gradimento dell’Amministrazione Militare. Qualora lo

scrivente richiedesse, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti

dell’impresa, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obbiezione

o pretendere alcun indennizzo ai sensi del D.P.R. n° 751 art. 20 datato 08/07/1977. La ditta non

potrà addurre a propria giustificazione, in caso di parziale o mancata effettuazione del servizio, la

momentanea deficienza di personale che quindi dovrà risultare con un rendimento elevato o quanto

meno “normale”.

In tal caso l’Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno, a

rischio e spese dell’impresa. Il lavoro si intenderà eseguito in danno alla ditta anche se fatto con

personale dell’Amministrazione.

L’impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente e fare osservare ai suoi dipendenti le

disposizione che saranno impartite dal personale della locale Sezione Servizi Impianti. Tali

disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. La

locale Sezione Servizi Impianti effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori

siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste.

Sono inoltre previste a cura della ditta appaltatrice il materiale antinfortunistico per gli operai, la

cartellonistica di sicurezza, materiale di protezione individuale e del cantiere.

Si specifica infine che è compreso tutto ciò non espressamente indicato ma necessario per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

e) Nelle zone delimitate in giallo l’erba può essere tagliata a maturazione economica e la

fienagione può essere effettuata in sito cioè negli stessi luoghi in cui l’erba è stata sfalciata.

f) Nelle zone in giallo tratteggiato è concesso, con cadenza annuale (prima dell’inizio della annata

agraria, fatta eccezione per il primo anno di vigenza), se richiesto dal concessionario, dal

Comando Aeroporto (previo coordinamento interno tra gli uffici interessati e salvo contrarie

disposizioni) lo sfruttamento agricolo. Il tipo di coltura, da praticare, nelle zone denominate A e

B in planimetria, la natura delle essenze prative dei concimi e dei relativi quantitativi, saranno

autorizzati e disposti dal Comando Aeroporto a proprio insindacabile giudizio, acquisito il

preventivo nullaosta degli organi tecnici interni addetti alla salvaguardia della sicurezza

dell’attività di volo.

La richiesta di autorizzazione, inerente lo sfruttamento agricolo del terreno, relativa all’annata

agraria dell’anno successivo a quello nel quale viene presentata, completa delle tipologie di culture

che il concessionario intende praticare, dovrà essere inoltrata dal concessionario entro e non oltre il

30 aprile di ciascun anno di vigenza. Il Comando 70° Stormo, interpellati gli organi competenti,

rilascerà l’autorizzazione entro il 30 luglio dell’anno in cui la domanda viene inoltrata. I limiti

temporali sopra esposti sono derogati, unicamente per il primo anno di vigenza della concessione. =

g) A sfalcio effettuato nelle zone delimitate in rosso, il sedime del campo deve restare spoglio

completamente da qualsiasi specie di vegetazione. In particolare deve essere estirpato ogni

cespuglio arbustivo.

h) Intorno ai segnali luminosi ed agli impianti militari, nell’ambito di tutta la zona rossa, lo sfalcio

ad opera del concessionario dovrà garantire la fascia di rispetto circolare di mt. 5, entro la quale

l’opera di taglio fino ai sistemi predetti sarà eseguita dal personale del 70° Stormo. Le

prestazioni a carico del concessionario, garantiranno che l’erba sia costantemente mantenuta,

per la parte di competenza, rasata ad una altezza non superiore a cm. 15 (minimo) – cm. 20

(massimo).

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i) E’ fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non abbiano per scopo

le eventuali colmature delle buche, avvallamenti e solchi. E’ fatto altresì divieto di piantare

alberi, siepi od altri ostacoli, di erigere muri, manufatti di qualsiasi genere, etc..

j) Le persone, i mezzi di trasporto, gli attrezzi vari di lavoro, i concimi e gli altri materiali di

qualsiasi natura, dovranno permanere sul sedime il tempo necessario per l’esecuzione del

lavoro, nella giornata o frazione di giornata.

Si precisa che anche il fieno già imballato dovrà essere tempestivamente portato via dal sedime.

k) Tutti i lavori agricoli sono subordinati alle attività militari e pertanto sono soggetti

all’approvazione del Comando Aeroporto. Nulla può essere preteso dal concessionario per

eventuali sospensioni, ritardi o rinvii nell’esecuzione dei lavori stagionali.

l) L’Amministrazione della Difesa non risponderà dei danni che potessero derivare alle persone ed

alle cose appartenenti al concessionario. Questi invece risponderà dei danni che possono

derivare alle persone ed alle cose della Amministrazione Difesa, dalla inadempienza alle

condizioni del presente atto.

m) Il foraggio ricavato dallo sfalcio erba a maturazione economica dovrà essere utilizzato come

mangime per il bestiame di proprietà del concessionario qualora trattasi di allevatore; in caso

contrario dovrà essere venduto sul mercato locale per gli usi consentiti dalla legge.

n) E’ assolutamente vietato l’esercizio del pascolo e della sub-concessione. Pertanto, le parti

intendono derogati tutti gli articoli del D.M. 15 marzo 1952, “Capitolato Generale per

concessioni di pascolo, sfalcio erba, scalvo di piante, potatura alberi e raccolta pigne sui

terreni demaniali in uso militare”, ove sia previsto il diritto del concessionario di svolgere

attività di pascolo.

o) La ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla Sezione Servizi

Impianti, specie per le attività di attraversamento delle vie di rullaggio e pista al fine di limitare

al massimo la presenza residuale di F.O.D. (Foreign Object Damaging). La contravvenzione da

parte del concessionario alle condizioni di cui alle lettere a), b) e h) del presente articolo

comporterà l’immediata risoluzione del contratto in danno del concessionario stesso. Alla

risoluzione si giungerà qualora il concessionario, dopo aver ricevuto intimazione scritta, non si

attenga alle condizioni di cui alle altre lettere del presente articolo, nonché a tutte le altre

condizioni previste dal presente atto.

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario come già accennato alla lettera i) del precedente articolo, dovrà ottemperare a tutte

le disposizioni che il Comandante l’Aeroporto crederà di impartire circa l’inizio, la sospensione e la

ripresa dei lavori agricoli, in relazione all’attività militare ed in rapporto al buon mantenimento dei

beni della Amministrazione Difesa dati in concessione. Tutto il personale che il concessionario

intenda utilizzare per i lavori inerenti alla concessione, come già specificato al punto b) – art. 6

dovrà essere di gradimento del Comandante il 70° Stormo che autorizzerà l’accesso del medesimo

personale nel compendio demaniale mediante la procedura in vigore. Il concessionario dovrà altresì

comunicare, con congruo anticipo, al Comando Aeroporto suddetto il tipo e la targa dei mezzi che

intende utilizzare per i lavori. Tutti questi mezzi dovranno essere regolarmente assicurati secondo le

vigenti norme di legge in particolare contro danni a persone e materiali dell’Amministrazione.

Inoltre, il Comandante il 70° Stormo potrà vietare l’accesso nel sedime militare al personale della

ditta concessionaria che rifiuta di sottoporsi a perquisizione personale nonché delle cose e dei mezzi

al seguito. Tale eventuale divieto di accesso al sedime, per i motivi di cui al paragrafo precedente,

esclude qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Difesa, per eventuali intralci, ritardi ed anche

impossibilità di eseguire i lavori di cui al contratto. Di ciò ne risponderà invece la ditta

concessionaria.

Il concessionario ha la piena responsabilità della concessione e pertanto, in caso di danni ai beni

dell’Amministrazione Difesa causati anche da terzi, ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il

Comando suddetto o la Direzione Lavori competente. Inoltre, egli risponderà direttamente del

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comportamento del personale alle sue dipendenze, per ogni eventuale irregolarità o indisciplina di

cui si potesse rendere responsabile, sia in relazione alla concessione sia per fatti che esulino dalla

stessa.

ART. 8 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE

L’Amministrazione Difesa si riserva la facoltà insindacabile di sottrarre alla concessione qualsiasi

estensione di terreno, previo avviso non inferiore a 6 (sei) mesi. Il concessionario, in questo caso,

non avrà diritto ad alcuna indennità concorso o riduzione del canone, qualora la superficie sottratta

sia inferiore ad un decimo della superficie totale della concessione per la relativa tipologia. Nel caso

in cui la superficie sottratta superi il decimo, il concessionario avrà diritto alla riduzione del canone,

proporzionato alla suddetta superficie, al periodo non goduto e al canone totale annuo nonché a

quanto indicato dal D.Lgs. 18/05/2001 n° 228 art. 6, co. 2.

Qualora il compendio demaniale venisse ampliato, è facoltà dell’Amministrazione concedente di

poter estendere la concessione alla nuova superficie.

ART. 9 – CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Qualsiasi genere di lavoro che verrà eseguito in dipendenza della concessione, sarà regolato, per

quanto applicabile per le disposizioni non in contrasto con le presenti condizioni, secondo quanto

stabilito dal Capitolato Generale d’Oneri per concessioni di sfalcio erba, scalvo piante su terreni

demaniali in uso militare (D.M. 15/03/1952) dal Regolamento concernente disciplina delle attività

del Genio Militare (attuale D.P.R. n° 236 datato 15/11/2012) e successive disposizioni applicative.

Il concessionario dovrà impegnarsi ad eseguire a sua cura e spese tutti i lavori (come detto al

paragrafo a) dell’art. n° 6 necessari per la manutenzione del sedime in concessione, alle condizioni

e modalità stabilite dal presente atto.

ZONE DELIMITATE IN GIALLO ……..……………………….. Ha.…93…circa

(comprendenti le zone tratteggiate “A” e “B” rispettivamente di Ha…72..e..21..)

ZONE DELIMITATE IN ROSSO ……………..……………...….. Ha…..52…circa

TOTALE ..………….…………..…….……………………...…….. Ha…145…circa

Per l’ordinaria manutenzione del sedime, il concessionario deve a sue totali cure e spese:

a) Effettuare, per l’infittimento del prato delle zone in tinta gialla e rossa la semina del seguente

miscuglio di seme prativo per ettaro: kg. 40 di Festuca arundinacea e Dactylis glomerata.

b) Effettuare, per l’infittimento del prato delle zone in tinta gialla, la semina del seguente miscuglio

di seme prativo per ettaro: kg. 40 di sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena, Festuca

arundinacea, Dactylis glomerata etc..

c) Effettuare ogni anno, a fine inverno, la concimazione di tutti i terreni in concessione nel

seguente modo:

Per prati poliennali (sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena, Festuca arun dinacea,

Dactylis glomerata, etc), q.li 2 di concimi solfati e potassici per ettaro;

Per prati annuali (Festuca arundinacea e Dactylis glomerata) q.li 2 di concimi solfati ed

azotati per ettaro;

Per colture specializzate q.li 2 di fosfato biammonico e q.li 1 di urea per ettaro.

Quanto descritto in questo punto ha carattere meramente indicativo, in quanto il Comando

Aeroporto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di chiedere la concimazione con tipi di

concimi diversi da quelli elencati, richiesta che dovrà essere soddisfatta dal concessionario senza

alcuna riserva.

d) Eseguire l’erpicatura annuale dei terreni;

e) Sradicare e non sfalciare le erbe parassitarie di ogni genere;

f) Mantenere il sedime sgombero da pietre, sassi, etc.. ed allontanarli verso le discariche;

g) Eseguire i lavori di livellamento ed eguagliamento del terreno, necessari anche per eliminare le

gibbosità e le depressioni che eventualmente dovessero prodursi;

h) Eseguire l’abbattimento degli alberi che si rendessero pericolosi o comunque per tutti quegli

alberi individuati dalle competenti autorità.

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i) Eseguire nei periodi stabiliti dall’uso e dalla pratica locale, la raccolta delle relative pigne

nonché, a proprie spese, la potatura degli alberi.

La ditta dovrà prevedere alla potatura di tutte le piante di diversa altezza, di diversa natura (alberi a

foglia caduta, alberi sempre verdi) come latifoglie e conifere, presenti sul sedime del 70° Stormo.

Per potatura si vuole intendere favorire la longevità delle piante, mantenere il più possibile il

portamento scelto (naturale o in forma obbligatoria), risolvere problemi di stabilità, verticalità ed

ingombro, rimozione di focolai di infezioni (soprattutto fungina).

Le operazioni di potatura da effettuare sono:

spuntatura;

speronatura;

diradamento;

taglio di non ritorno.

Per spuntatura si vuole intendere l’operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un

ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno. Esse dovrà servire soprattutto a

limitare l’accrescimento ed a favorire l’irrobustimento della pianta.

Per speronatura si intende un accorciamento eseguito sulla base basale dei rami e delle branche che

comporta l’asportazione di gran parte della vegetazione.

Per diradamento si vuole intendere l’asportazione completa di rami o branche con taglio alla base in

prossimità delle inserzioni.

Per taglio di non ritorno si vuole intendere recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra

di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo così che rimane sostituisce la cima di

quello asportato assumendone le funzioni.

I tipi di potatura suddetti dovranno essere fatti nei periodi di massimo riposo vegetativo degli alberi

ed orientativamente fra dicembre e marzo.

La ditta è inoltre responsabile della rimonda dei vari alberi presenti sul sedime aeroportuale. La

ditta è inoltre tenuta ad operare, su richiesta della locale Sezione Servizi Impianti, per effettuare

potature di contenimento e riequilibratura intesa come rispetto dei vincoli imposti dalle

caratteristiche dell’ambiente urbano limitrofo al soggetto arboreo (presenza di linee elettriche aeree,

eccessiva vicinanza ai manufatti, etc.).

La ditta è tenuta inoltre, a limitare il più possibile interventi di capitozzatura.

Tali interventi dovranno essere coordinati con la locale Sezione Servizi Impianti e dovranno essere

richiesti, da parte della ditta o della predetta Sezione, solo in caso di gravi traumi ed asportazioni

massicce dell’apparato radicale, vincoli urbani condizionati che impongono drastiche riduzioni

della chioma, etc. in questi casi la ditta è tenuta a sostenere ed ad effettuare a proprie spese opere

necessarie alla difesa antiparassitaria.

Tutti gli interventi di potatura sopra descritti, ad eccezione di quello della capitozzatura, non

dovranno “colpire” la pianta, asportando legno, più del 30% - 40% della superficie fogliare. Gli

interventi sopra descritti dovranno avvenire, a cura della ditta almeno con cadenza triennale anche

con ricorso a contratto conto terzi per lavorazioni in altezza/utilizzo mezzi tecnici. Per

l’effettuazione di detti interventi la ditta dovrà prevedere a proprie spese, a tutto quanto necessario

(piattaforma aerea, trabattelli mobili, etc.) per dare il lavoro a perfetta regola d’arte rispondente alle

buone norme agrarie.

Il legno di risulta delle operazioni di abbattimento, di potatura e di capitozzatura dovrà essere

trasportato a cura del personale della ditta presso locali o ricoveri che saranno indicati dalla locale

Sezione Servizi Impianti, ad eccezione delle ipotesi di quantitativi minimi privi di significativo

valore economico, ivi compresi i fusti di cui al D.M. 15 marzo 1952 art. 5.

L’esecuzione dei sopracitati lavori è sempre subordinata, in ogni caso, all’attività militare e nulla

può essere preteso dal concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii all’esecuzione degli

stessi.

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Il concessionario deve dare tempestiva comunicazione al Comando Aeroporto della data sotto la

quale intende dare inizio ai lavori agricoli sopra specificati per la ordinaria manutenzione del

sedime in concessione ed in particolare modo della data delle concimazioni. I concimi ed i semi,

prima dello spargimento, devono essere depositati presso un locale destinato dal Comando

interessato, per l’accertamento del quantitativo e della qualità.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi presso un laboratorio di

istituto specializzato, sia i campioni dei concimi per appurarne la purezza ed il titolo, sia le sementi

per accertarne il grado di seminabilità. L’onere relativo sarà a carico del concessionario. Nessuna

variazione potrà essere apportata alla quantità ed alla qualità sia dei concimi che dei semi prescritti

senza la preventiva autorizzazione del 70° Stormo. A lavori di spargimento ultimati deve essere

redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale di constatazione.

ART. 10 – FOSSI E CANALI

Il concessionario è tenuto a provvedere allo spurgo dei fossi e dei canali di guardia, esistenti

all’interno del sedime in concessione lungo il suo perimetro, nonché alla creazione di scoline e

cunette necessarie per il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a liberare le recinzioni lato interno, lungo tutto il perimetro della

recinzione è autorizzato l’impiego del diserbante.

Il Comando 70° Stormo si riserva la facoltà di disporre, senza alcun riconoscimento economico,

l’uso del diserbo in una fascia di mt. 2 inerente i cinesini di illuminazione della pista di volo e delle

aree di manovra.

Resta fermo l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. n° 81 datato 09/04/2008, di produrre apposito piano

operativo di sicurezza in relazione al Documento di Valutazione dei rischi da interferenza che sarà

reso disponibile dal Comando 70° Stormo, in relazione a tutte le attività oggetto della concessione

contratto.

Gli oneri di sicurezza saranno interamente a carico del concessionario.

ART. 11 – LOTTA ALLE TALPE ED AI TOPI

Il concessionario dovrà curare la distruzione delle talpe e dei topi, spianare i cumuli ed otturare le

gallerie da essi formate.

Nel caso in cui il concessionario adoperasse dei veleni dovrà chiedere la preventiva autorizzazione

al Comando Gruppo S.L.O. che informerà preventivamente il Comando Aeroporto. Il tutto affinché

si preservi la sicurezza in genere e per la sicurezza dell’aeronavigazione in particolare.

ART. 12 – BANDIERA DI PERICOLO

Il concessionario è tassativamente obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico, fisso o mobile,

necessario per i lavori agricoli, entro il sedime aeroportuale, di una bandierina rossa, ben visibile.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi assunti, la ditta concessionaria dovrà

depositare e vincolare a favore dell’Amministrazione Difesa, a titolo cauzionale, una somma pari ad

una annualità di canone, nelle forme di legge.

ART. 14 – RICONSEGNA DEL SEDIME

Nel corso della concessione, il concessionario è tenuto ad eseguire tutti i lavori intesi a conservare

ed a migliorare il terreno avuto in concessione. Pertanto, a fine concessione sarà effettuato, in

contraddittorio tra l’Ente ed il concessionario, un sopralluogo per l’accertamento dell’adempimento

da parte del concessionario agli obblighi contrattuali, nonché per l’accertamento di eventuali danni.

Eventuali migliorie al fondo andranno ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione Difesa senza

alcun obbligo, da parte di questa, di corrispondere rimborsi, compensi o indennizzi di sorta al

concessionario. Il concessionario sarà tenuto invece a rimborsare i danni prodotti al terreno, agli

immobili, agli apparati etc. appartenenti all’Amministrazione della Difesa.

ART. 15 – ASSISTENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Il concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi

all’assistenza ed assicurazioni del personale addetto ai lavori agricoli.

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ART. 16 – ORDIGNI ESPLOSIVI E STRUTTURE PERICOLANTI

Il concessionario dichiara di conoscere la consistenza e la qualità del terreno oggetto della

concessione e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie a prevenire danni che possano

derivare dall’esplosione accidentale di eventuali ordigni esplosivi che si trovino interrati nel suolo,

così come dalla eventuale presenza di strutture pericolanti ed insidie di qualsiasi genere.

Il concessionario è tenuto a notificare per iscritto e tempestivamente, al più vicino Comando di

Presidio Aeronautico, informandone il Comando Aeroporto, la presenza di detti pericoli ed attuare

ogni necessaria misura di sicurezza ed in particolare a circoscrivere la zona interessata ed a munirla

di appositi segnali. Nel prendere atto che l’Amministrazione Difesa declina ogni responsabilità per

danni eventualmente alle persone, cose e animali, in dipendenza di ordigni esplosivi, strutture

pericolanti fossi ed insidie del genere, il concessionario assume a proprio carico le relative

conseguenze sollevando, pertanto, l’Amministrazione Difesa da pretese che potessero essere

avanzate da chiunque.

ART. 17 DANNI PRODOTTI DALL’ATTIVITA’ DI VOLO O MILITARE IN GENERE

Nessun risarcimento o riduzione del canone, ad eccezione di un equo indennizzo, spetta al

concessionario per danneggiamenti prodotti al terreno e colture in dipendenza dell’attività di volo,

nonché in dipendenza di qualsiasi altra esigenza di carattere militare ritenuta tale a giudizio

insindacabile dell’Amministrazione Difesa.

ART. 18 – INADEMPIENZE

Per eventuali inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti con la presente

concessione, il concessionario stesso incorrerà nella decadenza della concessione a suo danno con

conseguente incameramento del deposito cauzionale. =

La decadenza della concessione darà diritto all’Amministrazione Difesa concedente di richiedere

anche tutti gli eventuali danni derivanti dall’inadempienza di cui sopra.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per valori bollati, registrazione, copia e stampa e tutte le altre inerenti la stipula del

contratto che disciplinerà la concessione sono a totale carico del concessionario.

ART. 20 – TERMINE CONCESSIONE

Indipendentemente dalla data effettiva della consegna del sedime oggetto della presente

concessione, la stessa terminerà il 10 (dieci) novembre del sesto anno consecutivo.

ART. 21 – VINCOLI

La presente convenzione, mentre vincola sin d’ora la ditta concessionaria, si intende valida ed

esecutiva per l’Amministrazione Difesa solo dopo che sarà approvata e resa esecutiva dagli Organi

Centrali secondo le norme vigenti in materia.

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CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER CONCESSIONI DEL PASCOLO, SFALCIO

D’ERBE, SCALVO DI PIANTE, POTATURA ALBERI E RACCOLTA PIGNE SUI

TERRENI DEMANIALI IN USO MILITARE (D.M. 15/03/1952). ART. 1

A parità d’offerta la concessione è fatta in preferenza alla persona od Ente (p.e.: cooperativa

agricola), che utilizza direttamente il prodotto del fondo. Per conseguire tale preferenza il

concessionario dovrà in sede di gara fornire la necessaria documentazione (ad es.: di esercitare, nel

caso di pascolo, l’industria armentizia). =

ART. 2

E’ vietata in modo assoluto ogni forma di cessione, fitto, subaffitto o comunque di subconcessione.

La violazione di questa clausola comporterà la decadenza della concessione, l’incameramento così

del deposito cauzionale come della quota di canone relativa alle mensilità non maturate.

E’ vietato altresì al concessionario di procedere o far procedere, da parte di chicchessia, al taglio di

alberi ed arbusti di qualsiasi specie ed a qualsiasi scopo, (di procedere o di far procedere a qualsiasi

coltivazione del terreno e conseguentemente a qualsiasi aratura, zappettatura, anche per piccoli

appezzamenti).

In caso di trasgressione l’Amministrazione Difesa provvederà al ripristino a spese del

concessionario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

ART. 3

L’Amministrazione è sempre libera di eseguire variazioni e lavori sui terreni di concessione,

occupare una parte qualsiasi temporaneamente, mutare le condizioni in qualsiasi modo, piantarvi

alberi e siepi ed atterrarne le piante di alto fusto e di scalvo che giudicherà opportuno, senza che il

concessionario possa pretendere alcuna indennità, a meno che, per effetto dell’occupazione e dei

lavori di cui sopra, sia derivata una perdita di prodotto maggiore alla decima parte del totale, nel

qual caso sarà accordata una proporzionale riduzione del canone.

Tutte le modificazioni che fossero apportate dall’Amministrazione ai terreni saranno fatte risultare

da stati di consistenza suppletivi.

ART. 4

L’Amministrazione ha sempre la facoltà di accertare a mezzo dei propri tecnici, in contraddittorio

con il concessionario, i danni che questi avesse cagionato alla proprietà e di porre il detto

accertamento a base dei suoi atti sanzionati.

ART. 5

Le piante esistenti sul terreno dato in concessione dovranno essere conservate e riconsegnate al

termine della concessione con il loro naturale incremento, avendo il concessionario diritto al solo

godimento dei frutti.

Le eventuali non giustificate mancanze di piante, nonché tutti gli altri danni imputabili al

concessionario o suoi dipendenti saranno allo stesso addebitati e da questi compensati

all’Amministrazione. Nel caso di piante abbattute dal vento o da altre cause fortuite, o morte in

piedi, il concessionario sarà tenuto a darne il fusto all’Amministrazione, tenendo per se la ceppaia

ed i rami e recando il fusto stesso al deposito che gli sarà indicato in prossimità dei terreni.

ART. 6

Il concessionario dovrà segnalare all’Amministrazione almeno quindici giorni prima le persone da

esso dipendenti che, per le operazioni inerenti la concessione ottenuta, devono accedere al terreno,

perché possano essere munite di apposito lasciapassare.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla concessione del lascia passare e di ritirare

in qualunque momento i lasciapassare già concessi, alle persone che non fossero di suo gradimento,

senza che il concessionario possa reclamare o comunque pretendere di conoscere i motivi

dell’esclusione ed accampare diritti di compensi o risarcimenti.

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ART. 7

Per l’accesso e la permanenza nei terreni il concessionario e i suoi dipendenti dovranno uniformarsi

a tutte le prescrizioni che saranno fissate dall’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di

eseguire tutti gli accertamenti che riterrà necessari.

ART. 8

Al concessionario ed al personale da esso dipendente è vietata la rimozione di munizioni e

l’asportazione di rottami metallici, nonché la rimozione e l’asportazione di materiali legnosi e della

legna da ardere non derivanti da scalvo o da potatura di piante.

ART. 9

E’ vietato il pernottamento del bestiame sul terreno.

ART. 10

Al concessionario è fatto obbligo di provvedere a sue cure e spese alla pulitura completa dei terreni

dagli sterpi, dagli spini e dalle erbe infestanti (felci, code di volpe, erbe palustri, etc.) e dei canali di

scolo delle acque.

ART. 11

Sia il pascolo che le operazioni inerenti alla pulitura del terreno, lo sfalcio del fieno e delle

giuncarelle, scalvo di piante, etc. dovranno essere eseguite nelle ore diurne.

E’ facoltà dell’Amministrazione di vietare in determinate ore del giorno e per brevi periodi

l’accesso ai terreni.

ART. 12

La potatura degli alberi, la raccolta delle pigne e lo scalvo delle piante dovranno essere eseguiti nei

periodi stabiliti dall’uso e dalla pratica locale, a perfetta regola d’arte, con personale specializzato e

seguendo le norme al riguardo stabilite dai locali Ispettorati Agrari Provinciali.

Il concessionario è responsabile dei danni che potessero derivare alle piante per potatura e scalvi

male eseguiti.

ART. 13

Nei casi di sconfinamento dei pascoli, potrà procedersi senza altro, da parte dell’Amministrazione,

alla revoca della concessione.

ART. 14

Il personale addetto alla sorveglianza del bestiame non deve stare fuori dai limiti assegnati per il

pascolo.

Della infrazione al divieto sarà ritenuto responsabile il concessionario, il quale risponderà altresì

direttamente in qualunque caso, dell’operato dei propri dipendenti.

ART. 15

L’esercizio della concessione viene fatto a rischio e pericolo dell’assuntore, per cui

l’Amministrazione non risponde degli eventuali danni alle persone, agli animali ed alle cose che si

potessero verificare sul terreno, per qualunque causa.

ART. 16

L’esercizio della concessione potrà essere iniziato soltanto dopo che il contratto sarà stato

approvato nei modi di legge.

ART. 17

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il

deliberatario dovrà presentarsi all’Ufficio concedente ivi sottoscrivere il relativo atto di

concessione. In difetto di ciò il deposito cauzionale provvisorio sarà incamerato e il deliberatario

decadrà dal diritto di ottenere la concessione.

ART. 18

L’atto di concessione è stipulato con l’osservanza delle disposizioni delle leggi sul registro e bollo,

mentre è impegnativo per il concessionario dal momento che vi apporrà la firma, obbligherà

l’Amministrazione soltanto dopo che sarà stato approvato e registrato dagli organi di controllo nei

modi di legge.

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Allegato “H”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (per le donne indicare il cognome da nubile)

nato a _________________________________________________________________ prov. ____

in data _____________________ sesso _____ codice fiscale _______________________________

residente a ______________________________________________________________ prov. ____

in via __________________________________________________________________ n. ______

cap. ___________ telefono ______________________.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma

____________________________________

(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante