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N.16 21 aprile 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE : CANONE RAI “SPECIALE” E “ORDINARIO” ASPETTI DICHIARATIVI ED ESONERO ADEMPIMENTO E CHECK LIST Aspetti dichiarativi del canone RAI “speciale” e modello per l’esonero del canone “ordinario” Il canone RAI “speciale” riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc. Il canone RAI “ordinario” è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio radiotelevisivo nell’ambito familiare. Dal 2016 presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo. di Antonio Gigliotti DA SAPERE La natura tributaria del canone rai 2016 e la riscossione nella “bolletta della luce” Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente competente? AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Regime premiale per 159 studi di settore Impresa – Criteri civilistici per la valutazione dei crediti Lavoro - Lavoro domestico: sospensione contributi on-line Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016

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N.16 21 aprile

2016

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

:

CANONE RAI “SPECIALE” E “ORDINARIO” ASPETTI DICHIARATIVI ED ESONERO

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Aspetti dichiarativi del canone RAI “speciale” e modello per l’esonero del canone “ordinario”

Il canone RAI “speciale” riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc. Il canone RAI “ordinario” è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio radiotelevisivo nell’ambito familiare.

Dal 2016 presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo.

di Antonio Gigliotti

DA SAPERE

La natura tributaria del canone rai 2016 e la riscossione nella “bolletta della luce”

Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente competente?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Regime premiale per 159 studi di settore

Impresa – Criteri civilistici per la valutazione dei crediti

Lavoro - Lavoro domestico: sospensione contributi on-line

Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016

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ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTIADEMPIMENTIEMPIMENTI

Aspetti dichiarativi per il canone RAI “speciale”

e modello per l’esonero del canone RAI “ordinario”

di Antonio Gigliotti

Premessa (Canone RAI speciale)

Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni

radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare,

indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti, sono tenuti al versamento del Canone RAI Tv

speciale.

Dunque, il Canone RAI speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla

ricezione delle trasmissioni radio televisive utilizzati nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di

lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc.

Quali apparecchi (Canone RAI speciale)

Riguardo, la tipologia di apparecchi, la cui detenzione nell’ambito dell’attività d’impresa, fa sorgere

l’obbligo di versamento del canone RAI speciale, la Nota del Mise del 22 febbraio 2016 contiene una

Tabella riepilogativa. In particolare si tratta di:

Ricevitori TV fissi;

Ricevitori TV portatili;

Ricevitori TV per mezzi mobili;

Ricevitori radio fissi;

Ricevitori radio portatili;

Ricevitori radio per mezzi mobili;

Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Videoregistratore dotato di

sintonizzatore TV;

Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;

Decoder per la TV digitale terrestre;

Ricevitore radio/TV satellitare;

Radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

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Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio

FM integrata);

Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio,

Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

Non sono, invece, né adatti né adattabili alla ricezione radiodiffusione e quindi non comportano il

pagamento del canone RAI speciale:

PC senza sintonizzatore TV;

Monitor per computer;

Casse acustiche;

Videocitofoni.

I personal computer sono assoggettabili a canone RAI speciale solo se consentono l’ascolto e/o la visione

dei programmi radiotelevisivi attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare (e non via

Internet).

Aspetti fiscali (Canone Rai speciale)

Il canone RAI speciale è deducibile, dal reddito dell’attività esercitata, secondo il principio di cassa (art.

99 TUIR). Dunque, nel Modello Unico /2016, la società, la ditta, il lavoratore autonomo o il professionista

può dedurre dal reddito della sua attività, il canone RAI versato nel 2015.

Aspetti dichiarativi Canone RAI speciale (Modello Unico)

Il soggetto obbligato al canone RAI speciale, è altresì obbligato a riportare in dichiarazione dei redditi

alcuni dati informativi inerenti l’abbonamento. In particolare deve indicare:

Se detiene o non detiene apparecchi radiotelevisivi;

Qualora ne dichiari la detenzione, deve altresì indicare il numero di abbonamento e

l’indirizzo del luogo in cui è attivo l’abbonamento;

La data di versamento (qualora l’abbonamento sia stato attivato nello stesso periodo

d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi);

L’eventuale intestazione dell’abbonamento qualora questi fosse intestato a persona diversa

dal dichiarante.

Deducibilità Canone RAI speciale Principio di cassa

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Qualora, il dichiarante abbia attivi più abbonamenti per diverse sedi, deve indicare le predette

informazioni per ciascun abbonamento/sede.

Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Frontespizio)

La prima informazione da inserire nel Modello di dichiarazione riguarda la detenzione/non detenzione

dei un apparecchio radiotelevisivo da parte dell’impresa.

Tale informazione è inserita nel frontespizio del Modello Unico e ciò sia per Persone fisiche, sia per

Società sia per ENC.

COMPILAZIONE FRONTESPIZIO

Modello Unico PF

Modello Unico SP

Modello Unico SC

Modello Unico ENC

Modalità di compilazione

In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione della casella evidenziata è la stessa, ossia

occorre indicare uno dei codici riportati nella tabella che segue.

Codice Casistica

“1” Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla

ricezione di trasmissioni radio;

“2” Se il dichiarante detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla

ricezione di trasmissioni radio televisive

“3” Se il dichiarante non detiene alcun apparecchio di cui ai punti precedenti

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Compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale (Altri righi)

Se nella casella del frontespizio è indicato il codice “3” non occorre compilare nessuna altro rigo del

Modello Unico. Qualora, invece, è indicato il codice “1” oppure il codice “2”, occorre compilare i righi

indicati nella tabella che segue.

COMPILAZIONE ALTRI RIGHI

(Se nel frontespizio è indicato codice 1 o codice 2)

Modello

Unico

PF

Modello

Unico

SP

Modello

Unico

SC

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Modello

Unico

ENC

Modalità di compilazione

In tutti e quattro i modelli la modalità di compilazione dei righi è la stessa. Occorre compilare i predetti

righi qualora il dichiarante (ditta individuale, società, ecc.) abbia posseduto nel 2015 oppure possegga

nel 2016 per la prima volta, uno o più apparecchi che impongono il pagamento del canone RAI speciale.

Qualora il dichiarante abbia più sedi per ciascuna delle quale ha attivo un abbonamento RAI dovrà

compilare un rigo per ciascun abbonamento (qualora i righi non sono sufficienti occorre compilare un

secondo Modello unico). Inoltre, nel caso in cui l’abbonamento sia stato attivato per la prima volta nel

2016, occorre riportarvi anche la data in cui è avvenuto il versamento (colonna 9).

La tabella che segue riporta il dettaglio del contenuto da riportare nelle rispettive colonne.

Colonna Denominazione Contenuto

1 Intestazione

dell’abbonamento

Denominazione dell’intestatario dell’abbonamento. Il campo è da

compilarsi solo qualora l’intestatario dell’abbonamento è diverso

dal soggetto dichiarante;

2 Numero

abbonamento

Numero di abbonamento del canone RAI speciale (desumibile dal

libretto di iscrizione)

Da 3 a 7

Comune,

provincia, codice

comune, ecc.

Comune (senza alcuna abbreviazione), sigla della provincia, codice

catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il

codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto

abbonamento (’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di

iscrizione)

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8 Categoria

Categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di

abbonamento. In particolare, indicare:

“A” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere pari a o superiore a cento);

“B” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere inferiore a cento e superiore a venticinque;

residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi

turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso

e navi di lusso);

“C” (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di

camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3

stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori

superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3

stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi

pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);

“D” (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con

un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi,

pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche

alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2

e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e

quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico;

ospedali; cliniche e case di cura; uffici);

“E” (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggialbergo,

residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 –

di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di

televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi

di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali;

botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole,

istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della

Legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla

Legge del 28 dicembre 1989, n. 421

9 Data versamento

Da compilare solo in caso di abbonamento attivato nel corso

dell’anno di presentazione del Modello Unico. Quindi ad esempio

con riferimento al Modello Unico/2016 è da compilarsi solo se

l’abbonamento RAI speciale è stato attivato nel 2016.

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Esempio di compilazione Modello Unico/2016 Canone RAI speciale

Essendo le modalità di compilazione identiche per tutti i Modelli, a titolo esemplificativo si riporta il

seguente caso:

La Merlot s.r.l. gestisce due Enoteche/Wine Bar (rientrante in categoria di “lusso”) nelle quali sono

presenti monitor TV. La società è, quindi, intestataria di due distinti abbonamenti di cui uno attivato nel

2016.

Si considerino i seguenti dati:

Sede 1: Via Perlasca, n. 15, Capua (Ce) – 81043 – n. abbonamento D78452;

Sede 2 : Via Bosco n. 16, Caserta (Ce) – 81100 – n. abbonamento B78852 attivato nel 2016 con

versamento avvenuto il data 1°luglio 2016.

Compilazione sezione “Altri Dati” del Frontespizio

Compilazione righi RS111- RS112

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RAI ordinario

Il canone RAI ordinario è quello dovuto dai cittadini per via della detenzione di un apparecchio

radiotelevisivo nell’ambito familiare.

Con la Legge di Stabilità 2016 ci sono stati alcuni cambiamenti al riguardo. In particolare, da 2016

presupposto per il pagamento del canone RAI è l’intestazione di un’utenza elettrica. Pertanto, chi è

intestatario di un’utenza elettrica si presuppone che detenga anche un apparecchio televisivo. Infatti da

quest’anno, il canone RAI sarà addebitato in bolletta.

Tuttavia, chi pur essendo intestatario dell’utenza elettrica non detenga un apparecchio radiotelevisivo è

se vuole sottrarsi all’addebito del canone in bolletta deve presentare una dichiarazione sostitutiva

all’Agenzia delle Entrate in cui ne dichiara, sotto la propria responsabilità la non detenzione.

Altro principio fondamentale da tener presente è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI ordinario

è dovuto una sola volta (quindi se ad esempio in un nucleo familiare composta da padre, madre e figlio

dove l’utenza elettrica della casa di residenza è intestata al padre e l’utenza elettrica della casa a mare

è intestata al figlio, per il nucleo familiare il canone è dovuta una sola volta. Tuttavia, se non si vuole

riceve addebito del canone anche sulla bolletta del figlio, occorre inviare la dichiarazione sostitutita di

esonero).

Canone RAI ordinario (modello per l’esonero)

Il Modello per la richiesta di esonero è stato pubblicato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

del 24 marzo 2016 e si compine di due pagine. La prima pagina è a seguente

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DATI GENERALI

Sezione Contenuto

Dati dichiarante Cognome, Nome, data e luogo di nascita e codice

fiscale del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva

Dichiarazione in qualità di

erede

Se la dichiarazione sostitutiva è resa dall’erede, in questa sezione vanno

indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius

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Impegno alla presentazione

telematica

Da compilarsi solo se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa

tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e

la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere e

la propria firma

Quadri compilati

A seconda del quadro compilato, va barrata la relativa casella

Firma

La firma del dichiarante

La seconda pagine, è invece, quella in cui si va ad esprimere la dichiarazione “sostitutiva”

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I QUADRI DEL MODELLO

Quadro

e sezione

Dichiarazione resa

Quadro A

Sezione “Dichiarazione”

Va barrata la relativa casella, a seconda della dichiarazione sostitutiva

da rendere. In particolare tale sezione del quadro A va utilizzato per

comunicare alternativamente che:

in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare

di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di

alcun componente della stessa famiglia anagrafica;

in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare

di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di

alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a

quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione

dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

Con queste dichiarazioni, l’intestatario dell’utenza elettrica sta

chiedendo non addebitargli in canone RAI, poiché non possiede (né lui,

né altro componente della famiglia anagrafica) un apparecchio TV.

Quadro A

Sezione “Dichiarazione di

variazione dei presupposti

Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella

sezione “Dichiarazione” del quadro A di una precedente dichiarazione

resa (ad esempio è stato acquistato un televisore da parte del

dichiarante o di altro componente della famiglia anagrafica). In tal

caso occorre riportare la data della precedente dichiarazione

Quadro B

Sezione “Dichiarazione”

Va barrata la relativa casella per comunicare che il canone di

abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere

addebitato in alcuna delle utenze elettriche

intestate al dichiarante poiché il canone è dovuto in relazione

all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia

anagrafica (esempio due soggetti che fanno parte della stessa famiglia

anagrafica ma intestatari di due utenze separate. Va indicato il codice

fiscale del componente della famiglia anagrafica intestatario

dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

Esempio: padre titolare dell’utenza elettrica dell’abitazione in cui

vive e non detentore di apparecchio TV. Figlio (componente della

famiglia anagrafica del padre) titolare dell’utenza elettrica della casa

di proprietà del padre in montagna e in cui è presente l’apparecchio

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TV.

In tal caso il genitore compila la dichiarazione sostitutiva barrando la

casella del quadro B “sezione dichiarazione” e inserendo il codice

fiscale del figlio. In questo modo il padre non avrà addebito di canone

nell’utenza intestata a lui.

Quadro B

Sezione “Dichiarazione di

variazione dei presupposti”

Da compilare per comunicare una variazione di quanto dichiarato nella

sezione “Dichiarazione” del quadro B di una precedente dichiarazione

resa (esempio l’utenza della casa in montagna che prima era intestata

al figlio è passata al padre). In tal caso occorre riportare la data della

precedente dichiarazione

Termini di presentazione Modello di esonero

La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet

dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.

La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione

telematica. In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del

dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia

delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede)

oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una

copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate e conservare l’originale della dichiarazione

sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante

stesso e alla delega alla sua trasmissione.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica

dall’Agenzia delle entrate.

Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e

produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva

resa.

Effetti della presentazione

QUADRO A (per il 2016)

A mezzo

servizio postale

Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero

canone dovuto per il 2016;

Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha

effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre

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2016.

Telematicamente

Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero

canone dovuto per il 2016;

Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha

effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre

2016.

La dichiarazione sostitutiva presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed

entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

QUADRO A (per il 2017 e anni successivi)

A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione

per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a

partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.

Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di

non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un

dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso

anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30

giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.

QUADRO B

La dichiarazione sostitutiva di cui al “Quadro B” ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di

presentazione indipendentemente dalla data di presentazione.

I predetti termini potrebbero essere suscettibili di rinvii e proroghe.

Inoltre, I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico

residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la

dichiarazione di cui a) e b) esposti in premessa (e da dichiarare nel quadro A del modello) entro la fine

del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a

decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo

2016 la dichiarazione sostitutiva va presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in

via telematica entro il 10 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della

fornitura.

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Esempio di compilazione (modello di esonero)

ESEMPIO 1

Famiglia composta da due coniugi

Un'abitazione

Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito

Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive

presente nell’immobile

Il marito, può presentare il modello di esonero per mancanza di apparecchi televisivi nell’unità

immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva (oltre i

dati anagrafici del frontespizio di pag. 1 del modello).

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ESEMPIO 2

Famiglia composta da due coniugi

Due abitazioni A e B

I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A

Utenze elettriche:

- abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito

- abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza

elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e

indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.

ESEMPIO 3

Famiglia composta da una sola persona

Un'abitazione

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Una utenza elettrica (di tipo residenziale)

Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione

Decesso del titolare dell’utenza elettrica

L’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza

elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del

modello se l’erede stesso sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone. L’erede, deve, riportare

nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto

deceduto.

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Altri esempi di compilazione sono presenti al seguente link dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Esempi+di+compilazione+TV/

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CHECK LIST

CANONE RAI IN UNICO

Frontespizio

Informazioni necessarie per compilazione del frontespizio

Il dichiarante ha posseduto nel 2015 o possiede nel 2016

apparecchi radio-televisivi che impongono il pagamento

del canone RAI?

Si

No

In caso di risposta affermativa (Si) il codice da indicare

nella sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del

Modello Unico

Codice 1 – apparecchi radio

Codice 2 – apparecchi televisivi

In caso di risposta negativa (No) il codice da indicare nella

sezione dedicata al canone RAI nel frontespizio del

Modello Unico

- Codice 3 (non occorre compilare altri

righi)

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I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE

Cliente: n. partita iva:

Codice attività: Descrizione attività:

SI NO NOTE

Intestazione abbonamento a soggetto diverso dal

dichiarante

Se l’abbonamento è intestato

ad altro soggetto indicare

anche quest’ultimo

Indirizzo abbonamento (verifica libretto iscrizione)

Numero abbonamento (verifica libretto iscrizione)

Il dichiarante ha più sedi

Compilare un rigo per

ciascuna sede in cui è attivo

l’abbonamento RAI speciale

Verifica categoria di attività del dichiarante

L’abbonamento è stato attivato nel 2016

Se la risposta è affermativa

indicare la data di versamento

L’abbonamento è stato versato nel 2015

Il costo dell’abbonamento è

deducibile sempre secondo

Il principio di cassa

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DA SAPERE

LA NATURA TRIBUTARIA DEL CANONE RAI 2016 E LA RISCOSSIONE NELLA “BOLLETTA DELLA LUCE”

Di Tommaso Lamedica - tratto da “Corriere Tributario”

Se il “canone RAI” ha natura tributaria le relative controversie sono attribuite alla

cognizione delle Commissioni tributarie. Ma qual è la Commissione territorialmente

competente? La riscossione attraverso l’inserimento dell’importo del canone nella “bolletta

della luce” trascura le regole dello Statuto del contribuente. Vogliamo dare spazio a qualche

considerazione in ordine al canone di abbonamento televisivo che, da quest’anno, si muove

in modo completamente nuovo.

La prima considerazione attiene alla natura del canone. Il “canone RAI”, cioè, configura un’entrata

a carattere tributario oppure no? Prendere una direzione piuttosto che l’altra significa attivare

effetti di un certo tipo e disconoscerne altri.

Se il canone RAI ha natura tributaria, infatti, le relative controversie (anche quelle connesse agli

atti di riscossione coattiva) sono da attribuire alla cognizione delle Commissioni tributarie. Il

giudice ordinario resta fuori dal discorso. E, sul punto, allo stato attuale, non sembra possa

giustificarsi pensarla diversamente. La giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite) va

in questa direzione.

Il primo nodo da sciogliere, a questo punto, riguarda la competenza territoriale della Commissione

tributaria. L’art. 4 del Decreto che disciplina il processo tributario ci dice che “le Commissioni

tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Uffici delle

entrate ... ovvero dei concessionari del servizio della riscossione che hanno sede nella loro

circoscrizione”. Possiamo pensare, allora, che la competenza sia radicata a Torino? Sembrerebbe di

sì, perché l’Agenzia delle entrate di Torino ha la competenza - per legge - in ordine ai canoni

radiotelevisivi. Si interessa, infatti, degli accertamenti, della riscossione dell’imposta e di tutto il

resto.

La riscossione del canone - “escogitata” all’evidenza per assottigliare le fila di chi non lo ha mai

pagato e, in astratto, non intende ancora farlo - rimane oggi fuori dalle mura dell’Agenzia delle

entrate e non conosce concessionari esterni. La riscossione del canone (il cui importo è pari a 100

euro) non è la conseguenza di un ruolo confezionato dall’Agenzia delle entrate ma avviene (perché

lo dice la legge) attraverso l’inserimento di quanto dovuto nella “bolletta della luce” e,

distintamente, per ciascun utente di un contratto energetico ad uso abitativo. In una qualche

maniera (che fino ad oggi non conosciamo), il gestore del servizio elettrico “gira”, poi, il solo

riscosso all’Agenzia delle entrate di Torino (o a chi di competenza). L’ente che emette la bolletta

relativa al consumo dell’energia elettrica, quindi, non ha titolo per essere considerato

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concessionario della riscossione del canone televisivo. È solo incaricato ad incassare 100 euro in più

di quanto deve il destinatario della bolletta per il consumo energetico del periodo.

L’utenza non ha, in definitiva, concessionari per la riscossione territorialmente allocati. E, allora,

per le contestazioni relative alla riscossione, tutti a Torino (e per 100 euro?). Evitiamo risposte

imprudenti e aspettiamo di capirne di più.

Sul versante della competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate e del concessionario della

riscossione c’è ancora da mettere qualcosa sul tavolo della discussione. Su questo versante, infatti,

la Corte costituzionale ha appena trovato da obiettare la cattiva reputazione, sul piano della

legittimità, delle regole che fissano la competenza territoriale delle Commissioni tributarie.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4

del Decreto sul processo tributario, nella parte in cui prevede che per le controversie

proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione

tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella

nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. Il problema, si legge nella sentenza, è

nato per azzerare, nei limiti del possibile, i disagi arrecati ai cittadini dalla distanza tra il

proprio domicilio e quello del giudice “naturale”.

La sentenza è del 3 marzo scorso e porta il n. 44. Non riusciamo a configurare se, sostanzialmente,

la stessa interferisca o meno con il discorso che stiamo facendo. Dovremo leggerla una seconda

volta. Andiamo avanti.

Abbiamo detto che il gestore dell’energia elettrica integra le bollette che emette nei confronti dei

propri clienti di 100 euro (per il canone televisivo) e, con il riversamento all’Agenzia delle entrate,

il gestore del servizio energetico chiude ogni rapporto con chi ha versato detto importo.

Sorge, allora, ancora una questione connessa, questa volta, alle regole stabilite nello Statuto del

contribuente con la Legge n. 212/2000.

Una di queste regole - quella contenuta nell’art. 7 - stabilisce precetti che ci possono interessare.

Si dice che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono

indicare, tassativamente, alcune “avvertenze”. Ad esempio, le generalità del responsabile della

riscossione ovvero l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

all’atto notificato, e ancora, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale (o l’autorità

amministrativa) cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Bene. Di queste “avvertenze” non c’è traccia nella bolletta relativa al servizio energetico. E,

allora, le “avvertenze tassative” chi le dà? Il precetto della prudenza ci convince di non dire altro e

di sottolineare che le regole dello Statuto del contribuente, in un modo o nell’altro, devono essere

osservate.

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Vigente il regime del “canone RAI” ora modificato, le regole appena descritte venivano osservate

dall’Agenzia delle entrate di Torino quando - annualmente - inviava a domicilio i bollettini di conto

corrente, dove qualcosa di quello che serviva al riguardo veniva pur detto. Nello scenario attuale,

chi paga o pensa di non dover pagare non sa niente. La bolletta del consumo elettrica parla solo di

fatti che riguardano il gestore del servizio.

Qualcuno rimedierà a tutte queste carenze? Stiamo a vedere.

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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Assistenza fiscale Federlavoro

L’Agenzia delle Entrate riconosce alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori

Autonomi, in sigla Federlavoro, la rilevanza nazionale al fine di costituire centri

di assistenza fiscale alle imprese.

Agenzia delle Entrate, provv. 15 aprile 2016, n. 55129

“Cooperative compliance” Fisco-contribuente

L’Agenzia delle Entrate fornisce le disposizioni concernenti i requisiti per

l’accesso al cosiddetto “regime di adempimento collaborativo” Fisco-

contribuente. In particolare, in fase di prima applicazione, possono accedere,

presentando la relativa domanda di adesione:

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi

non inferiore a 10 miliardi di euro

b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d’affari o di ricavi

non inferiore a 1 milione di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al

Progetto Pilota

c) le imprese che intendono dare attuazione alla risposta dell’Agenzia delle

Entrate, fornita a seguito della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi

investimenti.

I soggetti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del

rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di

controllo interno, ferma restando l’autonoma di scelta delle soluzioni

organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, nn. 54237 e 54749

Visto di conformità anche dal socio di STP

Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una

società tra professionisti - STP, iscritta all’ordine competente, può rilasciare il

visto di conformità utilizzando la partita IVA della STP abilitata alla trasmissione

telematica delle dichiarazioni.

Agenzia delle Entrate, ris. 14 aprile 2016, n. 23/E

Procedure di rimborso tributi locali

Il Dipartimento delle Finanze illustra gli adempimenti cui sono tenuti gli enti

locali nella gestione delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni

contabile relative a IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS.

Il documento di prassi fornisce un commento in tempo reale alle novità

introdotte dal MEF con il D.M. 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 14 aprile 2016.

E’ stato previsto che la comunicazione dei dati relativi alle suddette richieste

avvenga esclusivamente in via telematica. Il rimborso delle somme versate e non

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dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal

giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione.

MEF, circ. 14 aprile 2016, n. 1/DF

MEF, decreto 24 febbraio 2016 (G.U. 14 aprile 2016, n. 87)

2 per mille: firma anche senza Codice Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche per la trasmissione

telematica del modello 730/2016 e UNICO 2016-PF, al fine di recepire le

disposizioni del D.P.C.M. 21 marzo 2016 (in corso di pubblicazione in Gazzetta)

il quale consente la scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF a

favore delle associazioni culturali anche in caso di sola firma, senza indicazione

del codice fiscale dell’associazione culturale beneficiaria.

Agenzia delle Entrate, provv. 14 aprile 2016, n. 54135

Voluntary disclosure: delega per la notifica degli atti

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (che si compone di 2 pagine) con

cui i contribuenti che hanno aderito alla Voluntary disclosure possono chiedere di

ricevere gli atti relativi tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC del

professionista che li assiste.

Si ricorda infatti che l’istanza deve essere trasmessa dal professionista

esclusivamente mediante la PEC dalla quale sono state inviate la relazione e la

documentazione di accompagnamento alla domanda presentata dal contribuente

istante.

E’ possibile inviare il modello solo dopo aver apposto la firma digitale sullo

stesso, allegando la fotocopia di un documento di identità del contribuente

istante.

Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 54049

Studi di settore: regime premiale per 159

Sono 159 gli studi di settore che consentono di accedere al regime premiale per

l’anno 2015, che vede confermati i criteri di individuazione introdotti dal

decreto Monti (D.L. n. 201/2011).

Per i contribuenti virtuosi, i vantaggi consistono nella limitazione ai poteri di

accertamento: vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su

presunzioni semplici, ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di

accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e la determinazione

sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il

dichiarato di almeno 1/3.

Agenzia delle Entrate, provv. 13 aprile 2016, n. 53376

Studi di Settore: online GE.RI.CO. 2016

Con largo anticipo rispetto allo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate ha reso

disponibile la versione definitiva (non è stata rilasciata la “beta”) del software

GE.RI.CO. 2016, necessario ai fini della verifica della congruità dei contribuenti

soggetti agli studi di settore. Pronto anche il software per i contribuenti che

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applicano i parametri.

La nuova versione tiene conto dei correttivi anti-crisi analizzati dalla

Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo

2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016

5 per mille 2014: online ammessi ed esclusi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi con i dati relativi al numero

delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per

mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.

Si tratta di circa mezzo miliardo di euro, suddivisi tra enti del volontariato,

ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche e Comuni.

Agenzia delle Entrate, comunicato 12 aprile 2016

Causale contributo EBITUR

Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente

Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR., è stata istituita la

causale contributo:

- EBCT - Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR.

Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 21/E

Causale contributi ENBLIA

Per consentire il versamento mediante mod. F24 dei contributi a favore dell’Ente

Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A., è stata istituita

la causale contributo:

- ANBA - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A.

Agenzia delle Entrate, ris. 12 aprile 2016, n. 22/E

IMU e TASI immobili in comodato

Ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la

determinazione dell'IMU e della TASI - applicabile in caso di cessione

dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato -

si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.

Si deve pertanto considerare superata l'interpretazione resa nella precedente

nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.

MEF, nota 8 aprile 2016, n. 8876

IMPRESA Criteri civilistici per la valutazione dei crediti

L’Accademia Romana di Ragioneria affronta le principali questioni connesse alle

novità introdotte dal Decreto Bilanci (D.Lgs. n. 139/2015) con riferimento ai

criteri di valutazione dei crediti; in particolare, si sofferma sull’applicazione del

metodo del costo ammortizzato e sui nuovi criteri di attualizzazione.

Accademia Romana di Ragioneria, Nota n. 5/2016

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LAVORO Prestazioni a sostegno del reddito: nuovo modello

Al fine di segnalare eventuali variazioni delle modalità di pagamento o del codice

IBAN, l’INPS ha predisposto un nuovo modulo da utilizzare sia nel caso di una

nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito, sia nel caso di prestazione

già in corso di pagamento, disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione

modulistica del sito www.inps.it.

Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1652

Lavoro domestico: sospensione contributi on-line

L’INPS ha messo a disposizione una nuova procedura on line per il datore di

lavoro domestico che consente di comunicare la sospensione dell’obbligo

contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero

trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di

sospensione a titolo di: congedo per maternità, aspettativa per motivi personali,

malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Min. Lavoro, messaggio 14 aprile 2016, n. 1643

Integrazione salariale con cessioni e trasferimenti

Nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, i trattamenti di

integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, già autorizzati, possono

proseguire, senza soluzione di continuità in capo all’azienda subentrante,

purché la stessa esprima una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei

programmi così come precedentemente concordati, oppure firmi un nuovo

accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del

trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente

accordo.

INPS, messaggio 13 aprile 2016, n. 1617

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AGENDA

Scadenze dal 21 aprile al 5 maggio 2016

____________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

APRILE 2016

Venerdì 22 Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati

relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

Martedì 26 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie

per operatori con obbligo mensile/trimestrale

Venerdì 29 Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

Sabato 30 Adempimenti di fine mese

MAGGIO 2016

Lunedì 2 Comunicazione all'anagrafe tributaria

Comunicazione gestori di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas

Comunicazione gestori telefonia

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori

finanziari

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi

Presentazione degli elenchi Intra 12

Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale

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Lunedì 2

(segue)

Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e

dell'IVA mensile

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Versamento contributo annuo SISTRI

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche